Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 25 gennaio 2005, n. 2
Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2005».

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del
lavoro per il tramite delle
direzioni regionali del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano
- Rip. 19 - ufficio lavoro - isp.
lavoro
Alla provincia autonoma di Trento -
Dipartimentoto servizi sociali -
Servizio lavoro
Alla regione autonoma Friuli
Venezia Giulia - Agenzia regionale
per l'impiego
Alla Regione siciliana -
Assessorato al lavoro - Uff.
regionale lavoro - Ispettorato
regionale lavoro
e, p.c.:
Agli assessorati regionali al
lavoro
Al Ministero degli affari esteri -
Gabinetto del Ministro -
D.G.I.E.P.M. - Ufficio VI - Centro
visti
Al Ministero dell'interno -
Gabinetto del Ministro -
Dipartimento della pubblica
sicurezza -direzione centrale per
la Polizia stradale, ferroviaria,
di frontiera e Postale -
Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Gabinetto
del Ministro
All'INPS - Direzione generale

Si comunica che in data 24 gennaio 2005 e' stato registrato alla Corte dei conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 (allegato n. 1), recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2005.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce una quota di 79.500 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, sia stagionale che non, di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti e' transitoriamente sospesa, in virtu' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
La quota non sara' ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale, gia' usato per l'utilizzo delle quote del 2004, collocato all'interno dell'applicazione informatica denominata Sistema informativo lavoratori extracomunitari e neocomunitari - S.I.L.E.N.), messa a disposizione degli uffici periferici nel sito Intranet (http://inwelfare/silen) e degli uffici non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it).
Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione del cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e' tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro secondo le modalita' semplificate stabilite con la circolare n. 14 del 28 aprile 2004 (pubblicata nel sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni, anche con riguardo ai moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le seguenti modifiche ed integrazioni.
L'inoltro della richiesta di autorizzazione e' effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da ufficio postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione dell'orario, da esprimere necessariamente in ore e minuti, sia apposta a mano sulla busta. La societa' Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti all'accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l'orario di spedizione, affinche' costoro ne effettuino, su richiesta dell'interessato e alla sua presenza, l'annotazione manuale.
L'inoltro della domanda mediante raccomandata sara' possibile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.
Piu' richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, l'invio cumulativo di piu' richieste provenienti da datori di lavoro diversi e' consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati.
Si raccomanda a codesti uffici di effettuare le verifiche preliminari e l'inserimento delle domande nel sistema del contatore unico nazionale con la massima sollecitudine possibile, essendo necessario il rapido espletamento delle operazioni per assicurare funzionalita' alla procedura. Tale inserimento dovra' contenere, oltre ai dati in precedenza gia' richiesti, anche la denominazione del datore di lavoro richiedente e l'indicazione della relativa partita I.V.A. o codice fiscale.
Si ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformita' alla richiamata circolare n. 14/2004.
L'autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle direzioni provinciali del lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla questura territorialmente competente, presso la quale dovra' recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato; un'ulteriore copia sara' trattenuta a cura della direzione provinciale del lavoro per eventuali successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro ed entro cinque giorni, al Centro per l'impiego l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola.
Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera circolare prot. n. 602 del 15 ottobre 2004, l'autorizzazione al lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attivita' lavorativa per un periodo massimo di nove mesi. Al termine di tale periodo, l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al mercato del lavoro al momento esistenti.
Roma, 25 gennaio 2005
Il direttore generale dell'immigrazione: Silveri

Avvertenza:

L'allegato n. 1, concernente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato per l'anno 2005», e' riportato alla pag. 7 della presente Gazzetta Ufficiale.
 
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