| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Bologna
 
 Visti  gli  articoli 2545-septiesdecies  e  octiesdecies del codice civile   che  prevedono  lo  scioglimento  d'ufficio  delle  societa' cooperative  e  dei  loro  consorzi,  nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
 Visto  l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,   nel  testo  novellato  dall'art.  9  del  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
 Visto  l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  n.  1577  del  14 dicembre  1947,  e  successive  modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
 Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
 Vista  la  convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione  e  la  disciplina  dei  rapporti tra gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto il decreto legislativo n. 20 del 2 agosto 2002;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  che  decentra  alle direzioni provinciali del lavoro - servizio  politiche  del  lavoro,  l'adozione  del  provvedimento  di scioglimento  senza  nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative  di  cui  siano  stati  accertati  i presupposti indicati nell'art.  2544  del  codice  civile,  primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003  per  la  determinazione  del  limite temporale dalla presentazione  dell'ultimo  bilancio  per  la  nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
 Considerato   che   la  consultazione  degli  archivi  dell'Ufficio registro  delle  imprese  - presso la Camera di commercio, industria, artigianato,  agricoltura  di Bologna e degli atti d'ufficio relativi alle  ispezioni  ordinarie  biennali  ha permesso di rilevare che gli enti  cooperativi  di cui al presente decreto, non hanno depositato i bilanci  di esercizio da oltre cinque anni e non risulta nemmeno, per gli stessi, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
 Decreta
 
 lo  scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 223-septiesdecies del regio decreto  30 marzo  1942,  n.  318,  nel  testo  di cui all'art. 9 del decreto   legislativo   17 gennaio   2003,   n.   6,  delle  societa' cooperative:
 1.  «La  Laboriosa  Soc.  Coop.  a  r.l.»,  con  sede in Bologna, costituita  con  rogito  notaio dott. Cesare Sassoli in data 23 marzo 1957, codice fiscale ignoto, ex numero di BUSC 1779/57994;
 2.  «Gipi  Piccola  Soc.  Coop.  a  r.l.»,  con  sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Stefano Mazzetti in data 22 aprile 1999, codice fiscale 01976101202, ex numero di BUSC 4596/285767;
 3.  «Logis  2000 Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bologna, costituita   con   rogito  notaio  dott.  Stefano  Mazzetti  in  data 14 settembre  1999,  codice  fiscale  01912081203,  ex numero di BUSC 4603/285774.
 Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare  formale  e  motivata  domanda  all'autorita' governativa, intesa   ad  ottenere  la  nomina  del  commissario  liquidatore;  in mancanza,  a  cura  dell'autorita'  di vigilanza, verra' informato il conservatore  del  registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
 Bologna, 29 dicembre 2004
 Il direttore provinciale: Casale
 |