| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Bologna
 
 Visti  gli  articoli 2545-septiesdecies  e  octiesdecies del codice civile   che  prevedono  lo  scioglimento  d'ufficio  delle  societa' cooperative  e  dei  loro  consorzi,  nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo 6 del 17 gennaio 2003;
 Visto  l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,  nel  testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
 Visto  l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  n.  1577  del  14 dicembre  1947  e  successive  modifiche  ed integrazioni;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
 Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
 Vista  la  convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione  e  la  disciplina  dei  rapporti tra gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
 Visto  il  decreto  del  Direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  che  decentra  alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio   politiche  del  lavoro  l'adozione  del  provvedimento  di scioglimento  senza  nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative  di  cui  siano  stati  accertati  i presupposti indicati nell'art.   2544  codice  civile,  primo  comma,  ora  novellato  dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies codice civile;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003  per  la  determinazione  del  limite temporale dalla presentazione  dell'ultimo  bilancio  per  la  nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
 Considerato   che   la  consultazione  degli  archivi  dell'Ufficio registro  delle  imprese  - presso la Camera di commercio, industria, artigianato  e agricoltura di Bologna e degli atti d'ufficio relativi alle  ispezioni  ordinarie  biennali  ha permesso di rilevare che gli enti  cooperativi  di cui al presente decreto, non hanno depositato i bilanci  di esercizio da oltre cinque anni e non risulta nemmeno, per gli stessi, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
 Decreta
 
 lo  scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 223-septiesdecies del regio decreto  30 marzo  1942,  n.  318,  nel  testo  di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle societa' cooperative:
 1.  cooperativa  mandamentale edilizia fra mutilati ed invalidi di  guerra  soc.  coop  a  r.l., con sede in via Emilia n. 25 a Imola (Bologna),  costituita  con rogito notaio Secondo Barisone in data 27 novembre 1955, codice fiscale n. 00633980370, n. Rea BO/115143;
 2.  cooperativa garanzia di Bologna soc. coop. a r.l., con sede piazza  Costituzione  n.  8  a  Bologna, costituita con rogito notaio Giulio   Filiberti  in  data  20  gennaio  1977,  codice  fiscale  n. 01148210378, n. Rea BO/236061, B.u.s.c. n. 3015/151909;
 3. cooperativa edilizia San Michele soc. coop. a r.l., con sede in piazza Galileo n. 7 a Bologna, costituita con rogito notaio Gregni Antonio  in  data 23 dicembre 1981, codice fiscale n. 02271100378, n. Rea BO/270587, B.u.s.c. n. 3455/188254;
 4. cooperativa programmazione spettacoli soc. coop. a r.l., con sede in via Riva Reno n. 75/3 a Bologna, costituita con rogito notaio Verano  Pojani  in data 29 marzo 1977, codice fiscale n. 01156860379, n. Rea BO/236806, B.u.s.c. n. 3011/151769;
 5.  cooperativa  musicisti  creativi La Pera soc. coop. a r.l., con  sede in via del Carroccio n. 16 a Bologna, costituita con rogito notaio  Federico  Stame  in  data 17 febbraio 1978, codice fiscale n. 01195690373, n. Rea BO/242562, B.u.s.c. n. 3099/l60263.
 Il   presente   decreto   verra'  trasmesso  al  Ministero  della giustizia,  ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Entro  il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare  formale  e  motivata  domanda  all'autorita' governativa, intesa   ad  ottenere  la  nomina  del  commissario  liquidatore;  in mancanza,  a  cura  dell'autorita'  di vigilanza, verra' informato il conservatore  del  registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
 Bologna, 20 dicembre 2004
 Il direttore provinciale: Casale
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