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| Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2004 |  | Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, «in caso di mancata pubblicazione del  decreto  di  programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, e considerato  che  il  documento  programmatico relativo alla politica dell'immigrazione nel territorio dello Stato 2004/2006 e' in corso di emanazione;
 Visto  che  il  decreto  di  progranmazione  annuale  dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005 non e' stato ancora emanato;
 Visti  i  decreti  di  programmazione  transitoria  dei  flussi  di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno    2004   del   19 dicembre   2003   che   hanno   autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;
 Tenuto  conto  del  fabbisogno  di  manodopera extracomunitaria per l'anno  2005  cosi'  come  rilevato  sulla  base  delle  segnalazioni pervenute  dagli  enti  locali e delle indicazioni acquisite ad opera del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
 Tenuto  conto  che  alcuni  settori produttivi nazionali richiedono lavoratori   stranieri   in   posizione   dirigenziale   o  altamente qualificati;
 Tenuto  conto  che  vi  sono  fabbisogni  di  lavoratori  autonomi, provenienti  dall'estero,  in  particolari  settori  imprenditoriali, professionali e della ricerca;
 Considerato  che  l'art.  17,  comma  1,  lettera  b),  della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di  «lavoratori  di  origine  italiana  per  parte  di almeno uno dei genitori  fino  al  terzo  grado  in  linea  diretta  di  ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un  apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o  consolari,  contenente  le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;
 Ritenuto  che il proseguimento di una politica di incentivazione di un  elevato  grado  di  collaborazione  da  parte dei Paesi vicini di origine  o  di  transito  di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento  di  quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;
 Tenuto    conto    del    fabbisogno   di   manodopera   stagionale extracomunitaria   per   l'anno  2004,  in  particolore  nei  settori turistico-alberghiero,  agricolo  e  dei servizi, cosi' come rilevato sulla  base  delle  segnalazioni  pervenute dagli enti locali e delle indicazioni  acquisite  ad  opera  del  Ministero  del lavoro e delle politiche  sociali  dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellati;
 Tenuto  conto  che una parte importante della domanda di lavoratori stranieri  viene  soddisfatta  da cittadini di Paesi diventati membri dell'Unione  europea  il  primo maggio  2004 e il cui ingresso non e' piu' regolamentato dal presente decreto;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non  comunitari  per l'anno 2005 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro  subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini  stranieri  non  comunitari residenti all'estero, entro una quota  massima  di n. 79.500 unita' da ripartire, per quanto riguarda il  lavoro  subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province  autonome  a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Nell'ambito  della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in  Italia  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non  stagionale,  i cittadini  stranieri  non  comunitari residenti all'estero, entro una quota  massima  di 30.000 unita', di cui 15.000 unita' sono riservate agli  ingressi  per  motivi  di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito l'ingresso  di  2.500  cittadini  stranieri  non comunitari residenti all'estero,   per   motivi  di  lavoro  autonomo,  appartenenti  alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attivita'    di    interesse   per   l'economia   nazionale;   liberi professionisti;  soci  e  amministratori di societa' non cooperative; artisti  di  chiara  fama  internazionale  e  di  alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
 2.  All'interno  di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250  unita'  unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi  di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  Per  l'anno  2005  sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  lavoratori di origine  italiana  per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e  Venezuela,  che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in   Argentina,   Uruguay   e  Venezuela,  contenente  le  qualifiche professionali  dei  lavoratori stessi, entro una quota massima di 200 unita'.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.  Nell'ambito  della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in  Italia,  per  motivi  di lavoro subordinato non stagionale 21.800 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 1000 dirigenti o  personale  altamente  qualificato  e 20.800 cittadini di Paesi che hanno  sottoscritto  o  stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
 
 3000 cittadini albanesi;
 3000 cittadini tunisini;
 2500 cittadini marocchini;
 2000 cittadini egiziani;
 2000 cittadini nigeriani;
 2000 cittadini moldavi;
 1500 cittadini dello Sri Lanka;
 1500 cittadini del Bangladesh;
 1500 cittadini filippini;
 1000 cittadini pakistani;
 100 cittadini somali;
 700  cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che  concludano  accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
 |  |  |  | Art. 6. 
 1.  Nell'ambito  della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in  Italia,  per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero,  entro  una  quota massima  di  25.000  unita',  da  ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 2.  La  quota  di  cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali  di  Serbia-Montenegro,  Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica  Yugoslava  di  Macedonia,  Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi  che  hanno  sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione   in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania,  Marocco, Moldavia  ed  Egitto  e altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.
 |  |  |  | Art. 7. 
 1.  Qualora,  trascorsi  almeno  centoventi  giorni  dalla  data di entrata  in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative  non  utilizzate,  e ferma restando la quota massima di cui  all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente  decreto  sulla  base delle necessita' reali riscontrate sul mercato del lavoro.
 Roma, 17 dicembre 2004
 
 p. Il Presidente: Letta
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
 
 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 1,   foglio n. 233
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