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| Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 gennaio 2005 |  | Differimento  del  termine  di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la cerfificazione   della   qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.»,  ad effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  7 luglio  2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato  «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.»,  con decreto 6 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 1° marzo 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» allo schema tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 6 agosto 2004, protocollo n. 65450;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta «La Bella della Daunia»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 6 luglio 2001;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a  r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine protetta  «La Bella della Daunia» registrata con il regolamento della Commissione  (CE)  n.  1904/2000 del 7 settembre 2000, gia' prorogata con  decreto  7 luglio  2004  e  19 ottobre  2004,  e'  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 6 luglio 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 gennaio 2005
 Il direttore generale: Abate
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