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| Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2004 |  | Indirizzi   per  la  predisposizione  delle  direttive  generali  dei Ministri per l'attivita' amministrativa e la gestione. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  l'art.  5  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante «Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
 Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 4 e 14»;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286, recante «Riordino  e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti   e  dei  risultati dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visti  i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto  dirigenza-area  I,  sottoscritti  il  5 aprile  2001  e, in particolare, l'art. 35 del contratto per il quadriennio 1998-2001;
 Viste  le  direttive  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre  2001  e  dell'8 novembre  2002, recanti indirizzi per la predisposizione  delle direttive generali dei Ministri sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per gli anni 2002 e 2003;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2003 recante «Indirizzi per il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo»;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 28 agosto  2003  recante  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di attuazione del programma di Governo, al Ministro senza portafoglio on. dott. Claudio Scajola»;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre   2004  recante  «Indirizzi  per  garantire  la  coerenza programmatica dell'azione di Governo»;
 Ritenuta  la  necessita'  di  definire ulteriori indirizzi volti ad armonizzare   i   processi   di   programmazione   strategica   e  di programmazione  finanziaria  e  a  migliorare  il  funzionamento  dei controlli interni;
 
 E m a n a
 
 la seguente direttiva:
 
 Indirizzi per la predisposizione delle direttive
 generali dei ministri per l'attivita'
 amministrativa e la gestione
 
 Premessa.
 
 Nel  2003  si  sono  registrati  apprezzabili miglioramenti sia nei processi  di  programmazione  strategica,  sia  nel funzionamento dei sistemi di controllo interno.
 I  progressi  della  programmazione  strategica hanno riguardato la definizione  delle  priorita'  politiche,  la riduzione del numero di obiettivi,  la  scansione  del processo di programmazione in tre fasi (discendente,  ascendente,  di  consolidamento),  l'adozione  di  una terminologia uniforme, la messa a punto di sistemi di monitoraggio.
 Segni  di  positiva  evoluzione  sono  stati  riscontrati anche nel sistema  di  controllo,  con  riguardo  al  rapporto  tra  Ministro e servizio  di  controllo  interno  e,  soprattutto,  al  controllo  di gestione,  dove  esistono oggi «buone pratiche» che utilmente possono essere trasferite ad altre amministrazioni.
 Permangono  tuttavia  non  irrilevanti margini di miglioramento che rendono  necessaria  la  definizione  di  ulteriori  indirizzi per la predisposizione    delle    direttive    generali   per   l'attivita' amministrativa  e  la  gestione  che  i Ministri, annualmente, devono emanare  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
 1. Il processo di programmazione strategica.
 
 Nelle  Amministrazioni dello Stato il processo di programmazione ha l'obiettivo   di  organizzare  in  modo  efficace  ed  efficiente  il complesso delle attivita' finalizzate a definire l'indirizzo politico e ad attuarlo mediante concreti atti e comportamenti amministrativi.
 Il processo di programmazione si ispira ai seguenti principi:
 1) miglioramento     della     qualita'    dei    servizi    resi dall'Amministrazione ai cittadini ed alle imprese;
 2) interazione  tra  Ministro,  dirigenza e servizio di controllo interno;
 3) coerenza  tra  programmazione  strategica  e programmazione di Governo;
 4) coerenza   tra  programmazione  finanziaria  e  programmazione strategica;
 5) conformita'  della  programmazione finanziaria e strategica ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 6) congruenza   tra  programmazione  strategica  e  quadro  delle missioni istituzionali affidate dalla legge all'Amministrazione;
 7) rispondenza   della   programmazione   strategica  all'assetto organizzativo e gestionale;
 8) continuita' nel tempo del processo di programmazione;
 9) ottica,   tendenzialmente,  pluriennale  della  programmazione strategica;
 10) coerenza tra obiettivi comuni a diverse amministrazioni;
 11) coerenza interna della struttura degli obiettivi;
 12) predeterminazione,   in   sede   di  direttiva  annuale,  dei meccanismi e degli strumenti di misurazione e monitoraggio;
 13) attivazione  di sistemi di monitoraggio dell'attuazione della direttiva annuale;
 14) raccordo  tra  monitoraggio  delle  direttive  ministeriali e monitoraggio del programma di Governo.
 Il processo di programmazione si articola nelle seguenti fasi:
 -  fissazione  delle  priorita'  politiche.  In  coerenza  con il programma  di  Governo,  aggiornato  sulla  base  dei  vari documenti programmatici   per   renderlo   adeguato   alle   mutate  condizioni socio-economiche    del    Paese    (documento    di   programmazione economico-finanziaria,  programma di stabilita' presentato all'Unione europea,  «Patto  per l'Italia» e «Accordi» generali tra il Governo e le  parti sociali, decisioni di bilancio, Piani e programmi nazionali di  settore),  e  tenuto  conto,  ai  fini della ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, dell'obiettivo di digitalizzazione della Pubblica  Amministrazione,  secondo le linee-guida emanate in materia dal  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, il Ministro, con proprio  atto  di  indirizzo,  con  l'eventuale  supporto tecnico del SECIN,  fissa entro il mese di febbraio di ciascun anno, le priorita' politiche del Ministero.
 Questo   primo   atto   di   indirizzo  costituisce  l'impulso  del procedimento   di  programmazione  strategica  che  si  conclude  con l'emanazione della direttiva annuale per l'attivita' amministrativa e la gestione.
 Esso  deve  contenere anche i criteri utili per l'allocazione delle risorse finanziarie, da effettuarsi in sede di formazione dello stato di previsione del Ministero in conformita' all'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 In  particolare,  l'atto  di  indirizzo  deve  indicare  tutti  gli elementi  necessari,  richiesti  dall'art.  2,  comma 4-quater, della citata  legge  n. 468, per la redazione della nota preliminare di cui deve  essere  corredato  ogni  stato di previsione del bilancio dello Stato.
 L'atto  di  indirizzo  deve  essere  comunicato  tempestivamente ai titolari   dei   centri   di  responsabilita'  amministrativa  («fase discendente»);
 -  proposta  degli obiettivi strategici. I titolari dei centri di responsabilita'   amministrativa   -   eventualmente   costituiti  in conferenza  permanente,  come  previsto  dall'art.  8,  comma  2, del decreto   legislativo   30 luglio   1999,  n.  286  -  elaborano,  in collaborazione  con  il  servizio  di controllo interno, una proposta contenente   un  numero  limitato  di  obiettivi  strategici,  su  un orizzonte  tendenzialmente triennale, concernenti eventualmente anche altri Ministeri, destinati a realizzare le priorita' politiche.
 La  proposta  deve anche scomporre, precisandone la tempificazione, gli  obiettivi strategici in obiettivi operativi che, ove necessario, dovranno  essere  tradotti,  a  cura  dei  centri  di responsabilita' amministrativa, in programmi di azione ed eventualmente in progetti.
 I  titolari dei centri di responsabilita' amministrativa propongono inoltre   obiettivi   volti   al   miglioramento   dell'efficacia   e dell'efficienza dell'Amministrazione.
 I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa conducono a termine  questa  fase,  formulando,  entro  il  mese di settembre, le proprie  proposte  al  Ministro, previa verifica delle risorse umane, finanziarie,  materiali  e  tecnologiche  effettivamente disponibili, anche  alla stregua, per quanto attiene alle risorse finanziarie, dei dati  contenuti nel progetto di bilancio annuale di previsione («fase ascendente»);
 -   determinazione  definitiva  degli  obiettivi  strategici.  Il Ministro,  consolidando  le  proposte  dei  titolari  dei  centri  di responsabilita'  amministrativa,  emana  la  direttiva  generale  per l'attivita'  amministrativa  e  la  gestione,  con la quale definisce conclusivamente,  nel  quadro  dei  principi generali di parita' e di pari  opportunita'  previsti  dalla  legge,  le  priorita'  politiche delineate all'inizio, traducendole, sulla base delle risorse allocate nel  bilancio approvato dal Parlamento, in obiettivi strategici delle unita'   dirigenziali  di  primo  livello,  articolati  in  obiettivi operativi  da  raggiungere attraverso programmi di azione e progetti, recanti  l'indicazione  delle  fasi di realizzazione degli obiettivi, delle  relative  scadenze,  delle  strutture organizzative coinvolte, delle  risorse  umane e finanziarie e degli indicatori, coerentemente con  le  linee-guida  allegate  alla  direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002.
 La   direttiva   indica,   inoltre,   gli   obiettivi  tendenti  al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione.
 La   direttiva  specifica,  infine,  avvalendosi  del  servizio  di controllo  interno,  i  meccanismi  e gli strumenti di monitoraggio e valutazione della sua attuazione.
 Ai  sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  il  Ministro  emana  la  direttiva  entro  dieci  giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.
 
 2. Monitoraggio   e   valutazione   dell'attuazione  della  direttiva annuale.
 
 I  servizi  di controllo interno, in conformita' alla direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 4 febbraio 2003, recante «Indirizzi  per  il  monitoraggio  di  attuazione  del  programma  di Governo»,  effettuano il monitoraggio dell'attuazione della direttiva annuale  per  l'attivita'  amministrativa e la gestione, acquisendo i dati   dai  centri  di  responsabilita'  amministrativa,  tramite  le rispettive strutture di controllo di gestione.
 Il  monitoraggio  ha lo scopo di rilevare, nel corso dell'esercizio ed  alla  fine  dello stesso, lo stadio di realizzazione, finanziaria e/o  fisica  degli obiettivi o dei relativi programmi di azione e dei progetti,  identificando  gli  eventuali  scostamenti  rispetto  agli obiettivi  operativi  nonche'  le  relative  cause  e  proponendo gli interventi correttivi.
 Sulla  base degli esiti del monitoraggio, contenuti nelle relazioni redatte  dai  Servizi  di  controllo  interno,  i Ministri adottano i necessari provvedimenti.
 In  particolare,  ogni  direttiva  annuale deve dare contezza dello stato  di  realizzazione  degli  obiettivi contenuti nella precedente direttiva, specificando gli obiettivi raggiunti, quelli non raggiunti che  si ritiene di abbandonare perche' superati o non raggiungibili e quelli  non  raggiunti,  totalmente o parzialmente, che si ritiene di riproporre o rimodulare con la nuova direttiva.
 I  risultati  relativi  agli  obiettivi  strategici derivanti dalla priorita'  politica  sono  trasmessi al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.
 
 3. Il controllo di gestione
 
 3.1.  Premessa.
 L'art.  4,  comma  2,  del decreto legislativo n. 286 del 1999, che disciplina  il  controllo  di  gestione  nelle  amministrazioni dello Stato,  prevede  che  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente  omogenea  i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema di controllo di gestione.
 In  prosieguo,  vengono qui formulati gli indirizzi, previsti dalla norma citata, sui requisiti minimi del controllo di gestione.
 3.2. Finalita' del controllo di gestione.
 Le  Amministrazioni  dello  Stato  devono  disporre  di  sistemi di controllo di gestione che, monitorando attivita' e progetti, siano in grado  di  alimentare  il  controllo  strategico e la valutazione dei dirigenti, contribuendo ad assicurarne la qualita' e la trasparenza.
 Oggi,  alcune  amministrazioni  hanno  un  sistema  di controllo di gestione funzionale rispetto a questi obiettivi.
 Questa   prassi   deve  essere  estesa  a  tutti  i  Ministeri  per assicurare:
 1) la  possibilita'  di  monitorare  il  livello di efficacia, di efficienza dell'azione amministrativa delle unita' organizzative;
 2) la responsabilizzazione dei dirigenti sui propri risultati;
 3) l'introduzione  di  sistemi  di  benchmarking per le attivita' realizzate  in  modo  omogeneo  tra  i  diversi Ministeri, al fine di consentire   l'individuazione   di   «buone   pratiche»  che  possano costituire   esempi   interessanti  ed  essere  trasferite  in  altre amministrazioni.
 3.3. Adempimenti delle amministrazioni.
 Entro  il  31 marzo  2005,  le  amministrazioni  comunicheranno  al Comitato  tecnico-scientifico,  ai  sensi  dell'art.  4, comma 2, del decreto  legislativo  n.  286  del  1999,  le modalita' operative del controllo  di  gestione  da  esse  determinate  in  attuazione  della presente direttiva.
 Tali  modalita'  dovranno  essere  conformi a quanto previsto nelle allegate  «Linee-guida  sull'attivazione del sistema dei controlli di gestione nelle Amministrazioni dello Stato».
 
 4. Banca Dati e Osservatorio dei controlli interni.
 
 I servizi di controllo interno provvederanno ad alimentare la banca dati  di  cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999,  inviando al Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed  al Comitato tecnico-scientifico della Presidenza del Consiglio le direttive  annuali  dei  Ministri  sull'attivita' amministrativa e la gestione e i relativi indicatori - valori obiettivo e valori rilevati a consuntivo in sede di monitoraggio finale.
 Per  consentire  lo  sviluppo delle attivita' istituzionali proprie dell'Osservatorio,  essi  avranno  cura  altresi'  di aggiornare, con cadenza  periodica  almeno  annuale,  la  documentazione  relativa ai modelli  di  controllo  interno adottati o in corso di adozione ed ai risultati   conseguiti   (controllo   di  gestione,  valutazione  dei dirigenti, controllo di regolarita' amministrativo-contabile).
 Per  gli  stessi fini, aggiorneranno, tempestivamente, i dati della composizione  dei  servizi di controllo interno (collegi ed uffici di supporto)  e dei centri di responsabilita' amministrativa comunicando anche  le  disposizioni  normative  di  riferimento  (Regolamenti  di organizzazione e di diretta collaborazione).
 Roma, 27 dicembre 2004
 
 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 Scajola
 
 Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005
 
 Ministeri   istituzionali  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 1, foglio n. 120
 |  |  |  | Allegato 
 LINEE  GUIDA  SULL'ATTIVAZIONE  DEL SISTEMA DEI CONTROLLI DI GESTIONE
 NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.
 
 1. Obiettivi.
 
 L'attivazione   del   sistema  di  controllo  di  gestione  nelle Amministrazioni dello Stato e' stata prevista nell'art. 4 del decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  286  e successivamente riaffermata nella  direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002.
 Tuttavia, la realizzazione di un sistema di controllo di gestione in  una  organizzazione  complessa  richiede tempi lunghi, spesso non inferiori   ai   due   anni;   solo   recentemente,   quindi,  alcune amministrazioni  hanno completato il proprio sistema e hanno ottenuto risultati  che  possono  costituire  uno  stimolo e un impulso per le altre amministrazioni.
 Anche  sulla  base  di  tali  risultati,  in  questo documento si forniscono  alcune  indicazioni  di natura «tecnica» sull'attivazione dei  sistemi  di  controllo  di  gestione nelle Amministrazioni dello Stato; tali indicazioni si possono suddividere in due aree.
 Da  un  lato,  per  alcune componenti del sistema di controllo di gestione,  vengono  stabiliti  con  la presente direttiva i requisiti minimi  cui devono ottemperare i sistemi di controllo di gestione, in modo   da  garantire  la  disponibilita'  di  un  insieme  minimo  di informazioni  omogenee,  condizione  indispensabile per consentire il raggiungimento  degli  obiettivi  fissati dalle direttive annuali dei Ministri  e,  conseguentemente,  di quelli complessivi dell'azione di Governo.  L'individuazione  di  tali requisiti minimi non costituisce naturalmente    una    limitazione   delle   scelte   delle   singole amministrazioni,  che hanno la possibilita' di rilevare autonomamente gli eventuali dati addizionali utili per la propria attivita'.
 Dall'altro lato, per le altre componenti del sistema di controllo di   gestione,   si   forniscono   alcuni  suggerimenti  metodologici funzionali ad assicurarne efficienza ed efficacia.
 
 2. Le componenti del sistema di controllo di gestione.
 
 L'art.  4, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999 individua sette  caratteristiche  fondamentali  nel  sistema  di  controllo  di gestione:
 a) l'unita'  o  le  unita'  responsabili  della progettazione e della gestione del sistema di controllo di gestione;
 b) le  unita'  organizzative  a  livello delle quali si intende misurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
 c) le  procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 d) l'insieme   dei   prodotti  e  delle  finalita'  dell'azione amministrativa;
 e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi;
 f) gli   indicatori   specifici   per   misurare  efficacia  ed efficienza;
 g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
 
 3. Le componenti alle quali si applicano i requisiti minimi.
 
 I requisiti minimi che di seguito si individuano riguardano le sole componenti  del  sistema  di  controllo di gestione rilevanti ai fini della  responsabilizzazione dei dirigenti e all'omogeneita' dei dati. In particolare, si fa riferimento alle lettere b), e) e g).
 3.1. Unita' organizzative di riferimento (lettera b).
 I  sistemi di controllo di gestione devono fornire informazioni a livello  di  linea  di  attivita'.  Cio'  consente  di  monitorare  i risultati  specifici  di  tutte  le  principali attivita' svolte e di compararli  tra  loro  anche  quando si tratti di amministrazioni con diversi modelli organizzativi.
 Per   misurare   l'efficacia   e   l'efficienza  delle  attivita' amministrative   strumentali  si  deve  adottare  la  classificazione RGS-Istat     delle     funzioni    organizzativo-gestionali    delle Amministrazioni pubbliche (allegato alla circolare 7 gennaio 1999, n. 1,  del  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica  in  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1999).
 3.2.  Modalita'  di  rilevazione  e  di  ripartizione  dei  costi (lettera e).
 Per  assicurare  la comparazione delle informazioni relative alle diverse  amministrazioni,  e' necessario che almeno un insieme minimo di informazioni sia rilevato con le stesse modalita'.
 In particolare, e' necessario:
 1) che i sistemi di controllo di gestione rilevino almeno tutte le  componenti  del  costo del personale, che costituisce la parte di gran lunga dominante dei costi di funzionamento delle amministrazioni centrali;
 2) che il costo del personale sia rilevato a consuntivo (SICO - Tabelle    personale    dipendente   amministrazioni   pubbliche   in www.tesoro.it/dip/ii/sico);
 3) che  a  ogni linea di attivita' siano associati i soli costi diretti,  ossia  i  costi  del  personale  e  delle  risorse  gestite direttamente  dalle  unita'  che realizzano la linea di attivita'; in altri  termini,  e' opportuno evitare il ribaltamento dei costi delle attivita'  strumentali  sulle  attivita'  finali  e  dei  costi delle strutture  di staff dei Ministeri sui singoli uffici. Cio' al fine di individuare  meglio  la  responsabilita'  specifica sui risultati dei singoli responsabili di struttura.
 3.3. Frequenza di rilevazione (lettera g).
 Le   informazioni  devono  essere  rilevate  con  cadenza  almeno semestrale.
 
 4. Le componenti alle quali non si applicano i requisiti minimi.
 
 4.1.  L'unita'  o  le  unita'  responsabili della progettazione e della gestione del sistema di controllo di gestione (lettera a);
 Il decreto legislativo n. 286 del 1999 prevede che ciascun centro di  responsabilita' amministrativa sia autonomo nella definizione del proprio sistema di controllo di gestione.
 Tuttavia,  le  prime  esperienze  di attivazione di un sistema di controllo  di gestione evidenziano la necessita' che questa autonomia sia  accompagnata  da  un forte coordinamento in fase progettuale, in modo  da  assicurare  una  riduzione  delle  risorse  necessarie alla costruzione e alla gestione del sistema di controllo.
 Il  ruolo  di  coordinamento  puo' essere svolto direttamente dal SECIN,  qualora  disponga delle competenze necessarie, o da un gruppo appositamente individuato all'interno del Ministero.
 4.2.  Le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili (lettera c).
 Su   questo   tema,   si   rimanda   alle   linee-guida   per  la predisposizione  della direttiva sull'azione amministrativa, allegate alla  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002,    nelle   quali   viene   descritto   l'intero   processo   di programmazione, di cui la determinazione degli obiettivi gestionali e dei relativi responsabili costituisce il punto terminale.
 4.3.   L'insieme  dei  prodotti  e  delle  finalita'  dell'azione amministrativa (lettera d).
 E'  necessario  comprendere  l'utilizzo  delle  risorse impiegate dalle   diverse  unita'  organizzative.  In  generale,  e'  opportuno considerare  diversi  livelli  di  aggregazione  delle  informazioni, facendo  riferimento  sia a indicazioni sintetiche (in particolare, i costi associati a ciascuna missione istituzionale) che a informazioni analitiche    (i    costi   dei   singoli   prodotti   della   azione amministrativa).
 4.4.   Gli   indicatori   specifici  per  misurare  efficacia  ed efficienza (lettera f).
 Come gia' precisato nelle linee-guida allegate alla direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 12 dicembre 2000, cui si rimanda   per  ulteriori  dettagli,  gli  indicatori  utilizzati  per misurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa devono essere espressi coerentemente a tre diversi principi:
 significativita';
 misurabilita';
 responsabilita' specifiche.
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