Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Interpretazione autentica degli articoli 59, comma 1, e 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1998/2001 del personale non dirigente del comparto universita', sottoscritto in data 9 agosto 2000. |
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In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal giudice del lavoro del tribunale di Potenza, dott. Pavese, concernente gli articoli 59, comma 1, e 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1998/2001 del personale non dirigente del comparto universita' - sottoscritta in via di ipotesi il 22 giugno 2004 e vista la certificazione adottata dalla Corte dei conti il 22 dicembre u.s. - in data 13 gennaio 2005 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo: ARAN, nella persona dell'avv. Guido Fantoni: (Firmato); i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria:
===================================================================== CGIL (Firmato) |CGIL/SNUR (Firmato) ===================================================================== CISL (Firmato) |CISL/UNIV (Firmato) --------------------------------------------------------------------- UIL (Firmato) |UIL/PA (Firmato) --------------------------------------------------------------------- CONFSAL (Firmato)|FED.CONFSAL/SNALS/UNIV. CISAPUNI (Firmato) --------------------------------------------------------------------- |C.S.A di CISAL UNIV (Cisal Un., Cisas un., |Confail-Failel-Unsiau, Confil Un. - Cusal, Tecstat CISAL (Firmato) |Usppi) (Firmato)
Premesso che con ordinanza del 24 dicembre 2003 il giudice del lavoro del tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, ha demandato alle parti negoziali firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro 9 agosto 2000 del comparto universita', una questione interpretativa circa la perentorieta' o meno del termine di cui all'art. 59, nonche' della possibilita' rimessa alla contrattazione integrativa, ai sensi del medesimo art. 59, di escludere una categoria di personale dalla progressione orizzontale di cui all'art. 56. Le parti negoziali predette, riunitesi presso l'ARAN in data 22 giugno 2004, hanno reso la seguente interpretazione autentica: «In ordine al primo quesito le parti ritengono che la previsione di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 59 sia da considerarsi residuale e comunque strumentale all'ipotesi di un persistente mancato accordo. Qualora questo sia raggiunto, anche oltre i termini di cui al comma 1, esso e' comunque da considerarsi preferibile rispetto ai criteri generali fissati nel Contratto collettivo nazionale del lavoro, in quanto espressione concreta della rilevanza che lo stesso contratto nazionale assegna alla ricerca del consenso delle parti in sede di confronto locale, in linea con gli obiettivi e gli strumenti richiamati dall'art. 3. Relativamente alla seconda questione posta, le parti concordano che, nel caso di specie, la contrattazione integrativa legittimamente potesse, nel definire i criteri, escludere dalla tornata di progressione orizzontale chi come il ricorrente, avesse gia' usufruito ai sensi dell'art. 74, in sede di prima applicazione transitoria del nuovo sistema di classificazione, del beneficio di una progressione verticale (il ricorrente e' stato collocato in D1 e non in C4). Appare pertanto criterio pienamente razionale e condivisibile quello per cui, non potendosi ammettere alle procedure di progressione orizzontale il personale se non nella misura dei posti che possono ricevere la relativa copertura finanziaria (art. 56, comma 6), sia data la precedenza a chi non abbia gia' fruito di altro e ben piu' congruo beneficio in sede di prima applicazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro.». |
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