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| Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 12 ottobre 2004 |  | Riparto  tra  le  regioni  e  le  provincie  autonome  delle  risorse destinate  dalla  legge 24 dicembre 2003, n. 363, relative alla messa in sicurezza delle aree sciabili. |  | 
 |  |  |  | IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 Visto  il  decreto  10 marzo  2003  con  il quale il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  delega  il  Sottosegretario  Paolo Mammola  alla  firma  dei  provvedimenti  di  competenza  del vertice politico  relativi  alle  materie  della  Direzione  dei  sistemi  di trasporto ad impianti fissi;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 363 la quale all'art. 7, comma 5,  dispone  che  le  risorse destinate alla messa in sicurezza delle aree sciabili siano ripartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto di natura non regolamentare;
 Considerata l'urgenza di provvedere al trasferimento alle regioni o alle  province  autonome  delle risorse finanziarie autorizzate dalla richiamata legge n. 363/2003;
 Visto  che  il riparto da effettuare deve essere articolato secondo criteri  basati  sul  numero  degli  impianti e sulla lunghezza delle piste;
 Ritenuto  che  debba  essere  raggiunto  l'obiettivo  di  legge  di «realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da  garantire  anche  attraverso  condizioni  di adeguato innevamento delle piste»;
 Attesa  l'esigenza  che  nel  piano  di riparto vengano assegnate a tutte  le  regioni e le province autonome quote comunque utili per le finalita' della legge medesima;
 Viste  le  comunicazioni  pervenute  dalle regioni e dalle province autonome  con  le  quali  sono  stati  forniti,  su  richiesta  della competente  Direzione  generale  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati relativi al numero degli impianti a fune e alla lunghezza delle piste;
 Valutata   l'opportunita'   di  creare  una  banca-dati  mirata  al monitoraggio  sull'utilizzazione delle risorse della richiamata legge n.  363/2003 anche per ottimizzare il metodo di riparto per eventuali successivi rifinanziamenti di settore;
 Sentita  la  Conferenza stato-regioni nella seduta del 23 settembre 2004 ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Le  somme  stanziate  all'art.  7, comma 5, della legge 24 dicembre 2003,  n.  363  per l'annualita' 2003, pari a 5.000.000 di euro, sono ripartite,  con  vincolo di destinazione, secondo i criteri citati in premessa e le proquote indicate nella tabella di seguito riportata:
 
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 Valle d'Aosta....           |      Euro 385.673,25 =====================================================================
 Lombardia....                          |             Euro 341.474,38
 Piemonte....                           |             Euro 591.614,38
 Veneto....                             |             Euro 614.674,67
 Friuli V.G.....                        |             Euro 176.369,16
 Liguria....                            |              Euro 77.786,45
 Emilia Romagna....                     |             Euro 184.536,34
 Toscana....                            |             Euro 133.874,18
 Umbria....                             |              Euro 81.005,28
 Marche....                             |             Euro 114.714,93
 Lazio....                              |              Euro 99.197,28
 Abruzzo....                            |             Euro 309.125,92
 Molise....                             |              Euro 96.654,25
 Campania....                           |              Euro 85.505,24
 Basilicata....                         |              Euro 89.412,68
 Calabria....                           |              Euro 91.289,53
 Sicilia....                            |              Euro 89.732,96
 Sardegna....                           |              Euro 75.992,87
 Prov. autonoma Trento....              |             Euro 429.932,98
 Prov. autonoma Bolzano....             |             Euro 931.433,27
 |  |  |  | Art. 2. 
 Le   regioni   a   statuto  ordinario  provvedono  alla  necessaria erogazione  degli  importi  trasferiti  ai soggetti destinatari delle risorse.  Le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di Trento  e Bolzano provvedono alla necessaria erogazione degli importi trasferiti secondo i rispettivi ordinamenti.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Le  regioni  a statuto ordinario, ai fini della realizzazione della banca-dati  citata  in premessa, comunicano entro il 31 dicembre 2005 al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  l'avvenuta utilizzazione  delle  risorse ripartite unitamente agli obiettivi che con  le  stesse  e' stato possibile raggiungere. Le regioni a statuto speciale  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nel rispetto delle specifiche autonomie.
 Roma, 12 ottobre 2004
 Il Sottosegretario di Stato: Mammola
 
 Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2004
 
 Ufficio  di  controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del   territorio, registro n. 8, foglio n. 203
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