Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 17 gennaio 2005
Graduatorie di merito di tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili alle agevolazioni, secondo le modalita' fissate dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto 15 gennaio 2004, concernente le agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle piccole e medie imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/68 del 6 marzo 1996;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2002 - supplemento ordinario n. 230 ed in particolare i commi 4 e 5 dell'art. 2;
Considerato che nell'ambito del suddetto intervento normativo nazionale sono previste agevolazioni per sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 15 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2004, con il quale e' stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di agevolazione da parte di piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero che realizzino programmi di sviluppo e di innovazione specificamente diretti all'ideazione di nuove collezioni di prodotti;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive del 2 aprile 2004, n. 946101, recante chiarimenti in merito a modalita' e procedure per la presentazione delle domande, nonche' per l'erogazione delle agevolazioni concernenti programmi di sviluppo ed innovazione nelle piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Considerato che all'art. 2 del citato decreto e' previsto il termine di novanta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto 15 gennaio 2004, entro cui devono pervenire le domande al Ministero;
Considerato che sono pervenute complessivamente seicentoquarantotto domande;
Visto che il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 4 del decreto 15 gennaio 2004 prevede l'emanazione delle tre graduatorie di merito definitive, una per ciascuno dei tre comparti, tessile, abbigliamento, cuoio e calzature, successivamente alla comunicazione a tutte le imprese degli esiti dell'istruttoria effettuata dal Ministero sulle domande presentate;
Considerato che sono state inviate le comunicazioni con gli esiti istruttori alle imprese interessate;
Ritenuto di formare le tre graduatorie di merito includendovi tutte le imprese che hanno superato con esito favorevole l'istruttoria del Ministero pari a seicentotre domande;
Considerato che le risorse finanziarie previste dall'art. 2, comma 6, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono pari a 2 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni alle suddette domande, sulla base della posizione assunta dal programma nell'ambito delle tre graduatorie seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna graduatoria;
Tenuto conto che gli investimenti agevolabili con i quali ripartire le risorse assegnate di 2 milioni di euro sono quelli determinati con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 15 gennaio 2004;
Considerato le predette risorse finanziarie di 2 milioni di euro debbano essere ripartite a ciascuna delle tre graduatorie, con i criteri di cui all'art. 4, comma 8, del decreto 15 gennaio 2004;
Considerato che, ai sensi del punto 4.4 della predetta circolare del 2 aprile 2004, n. 946101, qualora le risorse finanziarie siano risultate insufficienti a coprire interamente il fabbisogno, per programmi con identica collocazione in graduatoria, per determinare l'agevolazione concedibile e' stata applicata la stessa riduzione proporzionale, ottenuta dal rapporto tra l'importo delle risorse da concedere alle imprese e l'ammontare totale dei costi agevolabili, tenuto conto che questi sono agevolabili nel limite di euro 300.000,00;
Considerato che il bando di cui al decreto 15 gennaio 2004 ha previsto una procedura valutativa le cui modalita' sono regolate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Considerato che le predette disponibilita' finanziarie di 2 milioni di euro vengono impegnate per le imprese che si collocano nelle prime posizioni in graduatoria, come indicato negli allegati 1, 2 e 3 rispettivamente con le lettere «A», a cui concedere un'agevolazione nel limite massimo previsto e «P», a cui concedere un'agevolazione parziale rispetto a detto limite;
Considerato possibile prevedere che si verifichino economie per rinunce o riduzioni di spesa da parte delle imprese agevolate, nonche' si verifichi, a seguito di nuove disposizioni normative, l'assegnazione di ulteriori risorse da destinare al predetto bando, per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Ritenuto necessario indicare le modalita' di assegnazione delle predette risorse con l'integrazione, in via prioritaria, delle agevolazioni alle imprese utilmente collocate nella graduatoria di cui agli allegati 1, 2 e 3, che hanno ottenuto contributi inferiori a quelli massimi previsti dal bando e, successivamente, agevolare le imprese che, in ordine decrescente, seguono l'ultima agevolata;
Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie dei progetti ammissibili alle agevolazioni di cui ai settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, formate ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto 15 gennaio 2004, sono riportate negli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto e prevedono investimenti agevolabili di euro 99.871.622,67 per il settore tessile (cod. ISTAT 17) relativi a duecentotrenta imprese; di euro 84.890.546,95 per il settore abbigliamento (cod. ISTAT 18) per duecentoventi imprese e di euro 56.342.364,07 per il settore cuoio e calzature (cod. ISTAT 19) per centocinquantatre imprese; importi di investimento che comportano pesi rispettivamente del 41,42, del 35,21 e del 23,37 per cento rispetto all'investimento complessivo di euro 241.104.533,69 relativo ad un totale di seicentotre imprese.
 
Art. 2.

I decreti di concessione verranno emanati a favore delle imprese per le quali nella colonna «esito» sono riportate le lettere «A» e «P», per gli importi delle agevolazioni evidenziati, in relazione ai progetti inseriti in ciascuna delle graduatorie, previste dall'art. 1 del presente decreto. Gli importi sono stati determinati sulla base delle risorse disponibili e secondo l'ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento dei fondi che, in applicazione delle percentuali di cui al precedente art. 1, risultano di euro 828.450,81 per il settore tessile, di euro 704.180,43 per il settore abbigliamento e di euro 467.368,76 per il settore cuoio e calzature.
Nel caso in cui le risorse residue non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno per programmi con identica collocazione in graduatoria e' stata attuata una riduzione proporzionale in base all'ammontare dei costi agevolabili del programma come indicato al punto 4.4 della circolare 946101 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli importi di agevolazione di cui al precedente primo comma, potranno subire delle modifiche per il vincolo del rispetto della regola del «de minimis», dovendo tener conto del tasso di attualizzazione indicato al quarto comma del punto 5.1 della circolare 2 aprile 2004, n. 946101, alla data di emanazione del decreto di concessione.
 
Art. 3.

Al fine di facilitare la lettura dei dati riportati nelle predette graduatorie, si forniscono nell'allegato n. 4 le opportune note esplicative.
 
Art. 4.

Eventuali disponibilita' finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, nonche' dall'assegnazione di risorse integrative ai 2 milioni di euro, potranno essere destinate alla concessione delle agevolazioni ai progetti inseriti nelle graduatorie ma ammessi solo parzialmente a contributo per insufficienza di fondi e, nel caso in cui permangano risorse residue, queste potranno essere destinate ai progetti in graduatoria non ammessi con il presente decreto, seguendo l'ordine delle stesse graduatorie.
 
Art. 5.

Le iniziative non riportate nelle graduatorie, per un totale di quarantacinque progetti, sono escluse dalle agevolazioni con le motivazioni che saranno comunicate agli interessati con successivo provvedimento; dalla data di notifica, del provvedimento stesso, decorreranno i termini di legge per eventuali ricorsi.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2005

Il direttore generale: Pasca di Magliano
 
Allegato n. 1

----> Veder allegato da pag. 21 a pag. 29 <----
 
Allegato n. 2

----> Veder allegato da pag. 30 a pag. 37 <----
 
Allegato n. 3

----> Veder allegato da pag. 38 a pag. 43 <----
 
Allegato n. 4

NOTE ESPLICATIVE

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e' determinata sulla base del punteggio finale riportato nella colonna R, pari alla somma dei punteggi dei quattro indicatori, individuata nella colonna L, moltiplicata per la sommatoria dei quattro pesi, indicata nella colonna Q, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 15 gennaio 2004 e dei punti 4.5.A e 4.5.B della circolare 2 aprile 2004, n. 946101. Per consentire la verifica del valore di ciascuno degli indicatori, vengono indicati rispettivamente nelle colonne F, G, H, I, i valori dei singoli indicatori a1, b1, c1, d1 e, nelle colonne M, N, O, P, i valori dei pesi a2, b2, c2, d2.
Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascun progetto, vengono riportati i seguenti elementi:
colonna A (N. Prog): il numero di progetto assegnato alla domanda;
colonna B (Denominazione impresa): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni;
colonna C (Comune): il comune ove e' ubicata l'unita' produttiva;
colonna D (Regione): la regione del comune ove e' localizzata l'unita' produttiva;
colonna E (Costo totale rideterminato): importo dell'investimento totale ammissibile espresso in euro;
colonna F (a1): valore dell'indicatore a1 (percentuale) desumibile dalle tabelle riportate all'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 15 gennaio 2004, applicando la seguente formula:

----> Veder formula a pag. 44 <----

colonna G (b1): valore dell'indicatore b1 (percentuale) desumibile dalle tabelle riportate all'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 15 gennaio 2004, applicando la seguente formula:

----> Veder formula a pag. 44 <----

colonna H (c1): valore dell'indicatore c1 (punteggio) desumibile dalle tabelle riportate all'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 15 gennaio 2004, derivante dal numero delle fiere a carattere internazionale o no in cui l'impresa ha partecipato con riferimento agli esercizi 2002 e 2003, tenendo presente che per le fiere internazionali il numero che la rappresenta si raddoppia;
colonna I (d1): valore dell'indicatore d1 (percentuale) relativo ai costi interni del programma di cui si chiede l'agevolazione;
colonna L (Totale indicatori): la somma dei valori dei rispettivi indicatori a1, b1, c1 e d1;
colonna M (a2): valore del peso a2, pari a 0,33, da attribuire se l'impresa aveva negli esercizi 2002 e 2003 una contabilita' industriale da cui desumere il costo dei campionari;
colonna N (b2): valore del peso b2, pari a 0,33, da attribuire se l'impresa ha un reparto dotato di macchinari e/o attrezzature per lo studio e la progettazione di campionari;
colonna O (c2): valore del peso c2, pari a 0,33, da attribuire se l'impresa ha collegamenti economici e finanziari con altre imprese, come definiti dal punto 4.5.B della circolare 2 aprile 2004, n. 946101, che vengono coinvolte nella realizzazione dei campionari;
colonna P (d2): valore del peso d2, pari a 0,10, da attribuire se l'impresa non ha individuato alcuna delle modalita' di cui ai pesi a2, b2 e c2;
colonna Q (Totale pesi): la somma dei valori dei rispettivi pesi a2, b2, c2 e d2;
colonna R (Punteggio): la sommatoria del valore di colonna L (Totale indicatori) e di colonna Q (Totale pesi);
colonna S (Esito): l'esito finale, sulla base delle risorse disponibili, e quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda:
A= agevolabile;
P= parzialmente agevolabile;
N= non agevolabile;
colonna T (Importo agevolazione concedibile): l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile.
 
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