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| Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 1 dicembre 2004 |  | Conferma,  per  l'anno  2004, della misura dell'11,50 per cento della riduzione  contributiva,  prevista  dall'articolo  29, comma 2, della legge  8 agosto 1995, n. 341, cosi' come modificato dall'articolo 45, comma 18,   della   legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e  successive modificazioni. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede  che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti al  versamento  della  contribuzione  previdenziale  ed assistenziale sull'imponibile   determinato   dalle   ore  previste  dai  contratti collettivi  nazionali,  con  esclusione  delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
 Visto  il  successivo  comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette  contribuzioni,  diverse  da  quelle  di  pertinenza  del Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  ed  all'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro  gli  infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di  40 ore  settimanali,  si  applica  fino  al  31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
 Visto  il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, con il quale, anche per  l'anno 2003, la predetta riduzione e' stata confermata all'11,50 per cento;
 Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato dall'art.  45,  comma 18,  della  legge  17 maggio  1999,  n. 144 che prevede  sino  al  31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli  effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilita' che con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle   finanze,   sia  confermata  o  rideterminata  per  l'anno  di riferimento la riduzione contributiva medesima;
 Visto  l'art.  2,  comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;
 Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti interessati sull'andamento  delle  contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione  della  disposizione  di  cui  all'art.  29  della legge 8 agosto  1995,  n. 341 si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento  della  base  imponibile,  con  un conseguente incremento del gettito  contributivo,  tale  da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento;
 Ritenuto  pertanto,  sulla  scorta  della  predetta rilevazione, di confermare,  anche  per  l'anno  2004,  la riduzione di cui al citato comma 2  dell'art.  29 della legge 8 agosto 1995, n. 341 nella misura dell'11,50  per cento gia' stabilita, per l'anno 2003, dal menzionato decreto ministeriale 9 febbraio 2004;
 Decreta:
 
 La  riduzione  prevista  dall'art.  29,  comma 2, del decreto-legge 23 giugno  1995,  n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1995,  n. 341, e' confermata, per l'anno 2004, nella misura dell'11,50 per cento.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 1° dicembre 2004
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 393
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