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| Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 17 dicembre 2004 |  | Ripartizione   delle   risorse   per   l'annualita'  2004,  ai  sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;
 Visto  l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede  che  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si  provvede  alla ripartizione tra le Regioni e le province autonome di una quota annua del Fondo per l'occupazione;
 Visto  il  parere favorevole espresso in data 28 ottobre 2004 dalla Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 Visto  il  decreto  ministeriale  201/I/2004  del  21 luglio  2004, recante  approvazione  della 2ª variazione del bilancio di previsione per  l'esercizio  finanziario  2004  del  Fondo  di  rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 In  attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n.  53,  dell'8 marzo  2000  si  dispone,  per  l'annualita' 2004, la destinazione  della  somma  di  Euro 15.493.706,97  in  favore  delle regioni e delle province autonome per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati.
 L'onere  di  cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033 del bilancio  di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di rotazione  per  la  formazione  professionale  e  l'accesso  al Fondo sociale  europeo,  di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993 - 2ª nota di variazione.
 3. I progetti di formazione di cui al comma 1 del presente articolo sono presentati:
 a)   dalle  imprese,  sulla  base  di  accordi  contrattuali  che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro;
 b) direttamente dai singoli lavoratori.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari a  Euro  15.493.706,97,  vengono  assegnate  con  vincolo  di scopo e ripartite  fra  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di seguito riportata:
 
 =====================================================================
 Regioni/ Province Autonome        |           Euro ===================================================================== Valle d'Aosta                            |                  44.379,96 Piemonte                                 |               1.313.592,70 Lombardia                                |               3.284.543,51 Liguria                                  |                 411.973,31 Trento                                   |                 153.470,58 Bolzano                                  |                 179.018,87 Veneto                                   |               1.608.784,56 Friuli Venezia Giulia                    |                 383.668,34 Emilia Romagna                           |               1.414.898,52 Toscana                                  |               1.132.414,17 Umbria                                   |                 246.904,33 Marche                                   |                 479.162,69 Lazio                                    |               1.285.170,85 Abruzzo                                  |                 334.241,92 Molise                                   |                  62.792,68 Campania                                 |                 935.090,81 Puglia                                   |                 721.645,58 Basilicata                               |                 112.219,36 Calabria                                 |                 273.307,38 Sicilia                                  |                 783.066,49 Sardegna                                 |                 333.360,36 Totale. . . .                            |              15.493.706,97
 
 Media  lineare  tra  dato  % imprese e dato% lavoratori per
 regione.
 Fonte:  Ministero del lavoro-Unioncamere (Sistema Excelsior
 2004 dati al 31 dicembre 2003).
 
 2. Allo   scopo   di  promuovere  l'istituto  del  congedo  per  la formazione  continua,  le  regioni possono destinare fino al 5% delle risorse  loro assegnate al fine di garantire un'informazione adeguata ai  lavoratori,  alle  imprese  ed  alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
 3.   Le   amministrazioni   regionali  e  delle  province  autonome garantiscono  nelle  diverse  tipologie  di azione il principio delle pari opportunita'.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1. Le  regioni  e  le  province  autonome  predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e  trasmettono  al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali l'atto  deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art 2 del presente decreto.
 2. Le  regioni  e  le province autonome comunicano al Ministero del lavoro  e  delle  politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.
 3. Il  contributo  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto  e' utilizzato  nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamento della CE n. 68/2001 e n. 69/2001).
 4. Trascorsi  ventiquattro  mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  presente  decreto,  il Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali procede alla revoca delle  risorse  non impegnate dalle regioni e dalle province autonome con impegni giuridicamente vincolanti. Tali risorse sono distribuite, secondo un criterio di proporzionalita', tra le regioni e le province autonome  che  hanno  erogato  a favore dei beneficiari almeno il 30% delle  risorse  di  cui alla tabella indicata all'art. 2 del presente decreto  e  che  hanno  provveduto  al regolare invio dei Rapporti di monitoraggio  secondo  le  Linee-guida  predisposte dal Ministero del lavoro  e delle politiche sociali, di cui al successivo art. 4, comma 1.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  Allo  scopo  di monitorare l'andamento dell'attivita' formativa finanziata,  le  regioni  e  le  province  autonome, predispongono un rapporto  annuale,  entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le linee guida,  elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da inviare allo stesso Ministero.
 2.  Il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali provvede a redigere  un  rapporto  annuale  di sintesi di monitoraggio, entro il 30 novembre di ogni anno.
 Roma, 17 dicembre 2004
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
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