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| Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2004, n. 330 |  | Integrazioni  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8 giugno 2001, n. 327, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
 Visto  l'articolo  1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di  conversione  in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare  disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica   8   giugno  2001,  n.  327,  al  fine  di  adattarne  le disposizioni  alle  particolari  caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche;
 Visti  i  principi ed i criteri direttivi di cui al citato articolo 1,   comma  3,  della  legge  n.  290  del  2003,  che  impongono  la razionalizzazione,    l'unificazione   e   la   semplificazione   dei procedimenti,  la  semplificazione  delle  procedure di notifica e di pubblicita',  nonche'  l'applicazione  delle  nuove  disposizioni  ai procedimenti in corso;
 Visto il citato decreto-legge n. 239 del 2003;
 Visto  l'articolo  2, comma 12, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di  conversione  in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 28 maggio  2004,  n. 136, con il quale il termine di cui all'articolo 1, comma  3,  della legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' stato prorogato al 31 dicembre 2004;
 Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed in particolare l'articolo 1,  comma  25,  con il quale il termine di cui all'articolo 1-sexies, comma  7,  del  decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.  290,  e'  stato prorogato al 31 dicembre 2004;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
 Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre 2004;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;
 Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica 8 giugno 2001,
 n. 327
 
 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita',  approvato  con decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
 a)  dopo  il Titolo III - Disposizioni particolari, sono inserite le  seguenti: "Capo I - L'espropriazione per opere militari e di beni culturali";
 b)  dopo  l'articolo  52  sono  inserite  le  parole:  "Capo II - Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche";
 c) dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti:
 "Art.   52-bis   (L'espropriazione   per   infrastrutture   lineari energetiche).  -  1.  Ai  fini  del presente decreto si intendono per infrastrutture  lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti  e  le  reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere,  gli  impianti  e  i  servizi  accessori connessi o funzionali all'esercizio  degli  stessi,  nonche'  i  gasdotti  e  gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
 2.  I  procedimenti  amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicita', di efficacia, di  efficienza,  di pubblicita', di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.
 3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni dell'articolo 19 del regio decreto-legge  2  novembre  1933,  n.  1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dell'articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio  1967,  n.  613,  dell'articolo  31 del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n. 164, dell'articolo 1, commi 77 e 82, della legge 23 agosto   2004,   n.  239.  Alle  infrastrutture  lineari  energetiche strategiche   di  preminente  interesse  nazionale  si  applicano  le disposizioni  della  legge  21  dicembre  2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche' le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.
 4.  Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili,   alla   realizzazione   delle   infrastrutture  lineari energetiche,  alle  opere e agli impianti oggetto dell'autorizzazione unica  di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
 5.  Entro  il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie  per  il  trasporto  e  la  trasmissione dell'energia sono considerate di pubblica utilita'.
 6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di  infrastrutture  lineari  energetiche si applicano, per quanto non previsto  dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.".
 7.  Le  disposizioni  del  presente  Capo  operano direttamente nei riguardi  delle  Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potesta' legislativa in materia.
 8.  Resta  ferma  la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.".
 Art.   52-ter   (Procedure   di   comunicazione,   notificazione  e pubblicita'  degli atti del procedimento). - 1. Per le infrastrutture lineari  energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a  cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente  testo  unico  e  riguardante  l'iter  per l'apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio  o  la  dichiarazione di pubblica utilita'   dell'opera  e'  effettuato  mediante  pubblico  avviso  da affiggere  all'albo  pretorio  dei Comuni nel cui territorio ricadono gli  immobili  interessati  dalla  infrastruttura lineare energetica, nonche'  su  uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove  istituito,  sul  sito  informatico  della  Regione  o  Provincia autonoma   nel  cui  territorio  ricadono  gli  immobili  interessati dall'opera.  L'avviso  deve precisare dove e con quali modalita' puo' essere  consultato  il  piano  o il progetto. Gli interessati possono formulare  entro  i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate   dall'autorita'   espropriante  ai  fini  delle  definitive determinazioni.
 2.    Le   comunicazioni   o   notificazioni   non   eseguite   per irreperibilita'  o  assenza  del  proprietario  sono sostituite da un avviso  affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei  Comuni  interessati  dalla  infrastruttura  lineare energetica e pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.
 Art.  52-quater  (Disposizioni  generali  in materia di conformita' urbanistica,  apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio e pubblica  utilita).  -  1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento    della    conformita'   urbanistica   delle   opere, l'apposizione    del   vincolo   preordinato   all'esproprio   e   la dichiarazione  di  pubblica  utilita',  di  cui  ai capi II e III del titolo  II,  sono  effettuate  nell'ambito  di un procedimento unico, mediante  convocazione  di  una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  12,  comma 1, il procedimento  di  cui al comma 1 puo' essere avviato anche sulla base di  un  progetto  preliminare,  comunque  denominato, integrato da un adeguato  elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di  rispetto  e  le necessarie misure di salvaguardia, nonche' da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare  il  procedimento  di  cui  al  comma  1  sulla  base di tale progetto.
 3.  Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al  comma  1  e  al  quale  partecipano  anche i soggetti preposti ad esprimersi   in   relazione   ad  eventuali  interferenze  con  altre infrastrutture   esistenti,   comprende  la  valutazione  di  impatto ambientale,   ove   prevista   dalla  normativa  vigente,  ovvero  la valutazione  di  incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del   Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  e sostituisce,  anche  ai  fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti  previsti  dalle  norme  di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione,   concessione,  approvazione,  parere  e  nulla  osta comunque  denominati  necessari  alla  realizzazione  e all'esercizio delle  infrastrutture  energetiche  e  costituisce  variazione  degli strumenti  urbanistici  vigenti.  Il  provvedimento  finale comprende anche  l'approvazione  del progetto definitivo, con le indicazioni di cui  all'articolo  16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
 4.  Qualora  la  dichiarazione  di pubblica utilita' consegua ad un procedimento  specificatamente  instaurato  per  tale  fine  con atto propulsivo  del  beneficiario  o  promotore  dell'espropriazione,  il termine  entro  il quale deve concludersi il relativo procedimento e' di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
 5.   Sono  escluse  dalla  procedura  di  apposizione  del  vincolo preordinato  all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee  elettriche  per  le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilita'.
 6.  Le  varianti  derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi  di  cui  al comma 1, nonche' le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al  di  fuori  delle  zone  di  rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorita'  espropriante  e  non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
 7.  Della  conclusione  del  procedimento di cui al comma 1 e' data notizia  agli interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2.
 "Art.  52-quinquies (Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari  energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali). - 1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale  di  trasmissione  dell'energia  elettrica, individuate nel piano  di  sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  16  marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29  agosto  2003,  n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6.
 2.   Per   le   infrastrutture   lineari  energetiche,  individuate dall'Autorita'  competente  come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti  di  cui  all'articolo  9  del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n. 164, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di  trasporto,  l'autorizzazione  alla  costruzione  ed all'esercizio delle  stesse,  rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione  di  pubblica  utilita'  dell'opera,  la valutazione di impatto  ambientale,  ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione  di  incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del   Presidente   della   Repubblica   8  settembre  1997,  n.  357, l'apposizione  del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi    e    la    variazione    degli   strumenti   urbanistici. L'autorizzazione  inoltre  sostituisce,  anche ai fini urbanistici ed edilizi,   ogni   altra  autorizzazione,  concessione,  approvazione, parere,  atto  di  assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle  norme  vigenti,  costituendo  titolo a costruire e ad esercire tutte  le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato, fatti  salvi  gli  adempimenti  previsti  dalle  norme  di  sicurezza vigenti.  Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della   conformita'  urbanistica  dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di richiedere  il  parere  motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano  le  opere  da  realizzare.  Il rilascio del parere non puo' incidere  sul  rispetto  del  termine  entro  il quale e' prevista la conclusione  del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti preposti  ad  esprimersi  in  relazione  a eventuali interferenze con altre  infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta,  o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale. Il provvedimento finale  comprende  anche  l'approvazione  del  progetto  definitivo e determina  l'inizio  del  procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
 3.  Qualora  l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai  casi  previsti  dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata puo' altresi' essere emanato  ed  eseguito,  in  base  alla  determinazione  urgente delle indennita'   di   espropriazione,   senza   particolari   indagini  o formalita',  con  le  modalita' di cui all'articolo 52-nonies, per le infrastrutture  lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilita'. Gli  stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data     di     ricevimento     dell'istanza     del     beneficiario dell'espropriazione.
 4.  L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi  di  informativa  posti a carico del soggetto proponente per garantire  il  coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale  e  la  tutela  ambientale e dei beni culturali, nonche' il termine   entro  il  quale  l'infrastruttura  lineare  energetica  e' realizzata.
 5.  Per  le  infrastrutture  lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto  conclusivo  del  procedimento  di  cui al comma 2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate.
 6.  In  caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni   interessate   nel   termine   prescritto  per  il  rilascio dell'autorizzazione,  nel  rispetto  dei principi di sussidiarieta' e leale  collaborazione,  si  provvede,  entro i successivi sei mesi, a mezzo  di  un  collegio  tecnico  costituito d'intesa tra il Ministro delle  attivita'  produttive  e  la Regione interessata, ad una nuova valutazione   dell'opera   e   dell'eventuale   proposta  alternativa formulata  dalla  Regione  dissenziente.  Ove  permanga  il dissenso, l'opera e' autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  integrato  con il Presidente della Regione interessata, su proposta  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro  competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano.
 7.  Alle  infrastrutture  lineari  energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.
 Art.  52-sexies  (Disposizioni  particolari  per  le infrastrutture lineari   energetiche   non  facenti  parte  delle  reti  energetiche nazionali).  -  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3,   il  provvedimento  di  cui  all'articolo  52-quater  relativo  a infrastrutture  lineari  energetiche  non  facenti  parte  delle reti energetiche  nazionali  e'  adottato  dalla  Regione competente o dal soggetto  da  essa  delegato,  entro  i termini stabiliti dalle leggi regionali.
 2.  Le  funzioni  amministrative  in  materia  di espropriazione di infrastrutture   lineari   energetiche  che,  per  dimensioni  o  per estensione,  hanno  rilevanza  o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.
 3.  Nel  caso  di  inerzia  del  comune  o  del soggetto procedente delegato  dalla  Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione puo' esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
 Art.  52-septies  (Disposizioni sulla redazione del progetto). - 1. Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  110  del regio decreto-legge  11  dicembre  1933,  n. 1775, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore  a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti    giorni    all'albo    pretorio   dei   Comuni   interessati, dell'autorizzazione  rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i nomi  delle  persone  che  possono introdursi nell'altrui proprieta'. Tale  pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le  comunicazioni o notificazioni previste all'articolo 15, commi 2 e 3.
 Art. 52-octies (Decreto di imposizione di servitu). - 1. Il decreto di  imposizione  di  servitu'  relativo  alle  infrastrutture lineari energetiche,  oltre  ai  contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione  temporanea  delle  aree  necessarie alla realizzazione delle  opere  e  la  costituzione  del  diritto  di  servitu', indica l'ammontare  delle  relative  indennita',  e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.
 Art.  52-nonies (Determinazione dell'indennita' di espropriazione). -   1.   Per   le  infrastrutture  lineari  energetiche,  l'autorita' espropriante  per  la  determinazione  dell'indennita'  provvisoria o definitiva  di cui agli articoli 20 e 21, puo' avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.";
 d) dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:
 "Art. 57-bis (Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi  alle  infrastrutture  lineari  energetiche).  -  1.  Per le infrastrutture  lineari  energetiche  per  le quali, alla data del 31 dicembre  2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero  siano  decorsi  i  termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di  cui  alle  norme  vigenti,  non  si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il  proponente  dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato  espressamente  per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti  in  corso  relativamente  alle  fasi procedimentali non ancora concluse.";
 e)  all'articolo  58,  comma  1, alinea, dopo le parole "comma 1" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 57-bis";
 f)  all'articolo  58, comma 1, dopo il numero 140) e' inserito il seguente:
 "140-bis)  i  commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, l'articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170, i  commi  1, 2, 3, 5 dell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,  i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 30 e il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;".
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2004
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Marzano,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Nota al titolo:
 
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
 2001,  n.  327,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189
 del   16 agosto   2001,  S.O.,  reca:  "Testo  unico  delle
 disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
 espropriazione per pubblica utilita".
 
 Note alle premesse:
 
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 14 e 16 della
 legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
 "Art.   14   (Decreti   legislativi). - 1.   I  decreti
 legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
 della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
 Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
 con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
 legge di delegazione.
 2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
 entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
 testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
 trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
 pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
 disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
 successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
 relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
 delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
 sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
 della delega.
 4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
 l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
 tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
 decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
 permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
 sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
 disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
 della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
 successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
 osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
 Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
 espresso entro trenta giorni.".
 "Art.   16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di  legge.
 Valutazione  delle  conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
 soggetti  al  controllo  preventivo  di  legittimita' della
 Corte  dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
 adottati  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ai
 sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
 2.  Il  Presidente  della Corte dei conti, in quanto ne
 faccia  richiesta  la Presidenza di una delle Camere, anche
 su  iniziativa  delle  Commissioni parlamentari competenti,
 trasmette  al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte in
 ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
 conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
 di   un   decreto   legislativo  adottato  dal  Governo  su
 delegazione delle Camere.".
 -  Il  comma 3 dell'art. 1 della legge 27 ottobre 2003,
 n.  290  "Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
 decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante "Disposizioni
 urgenti  per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e
 per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al
 Governo   in   materia  di  remunerazione  della  capacita'
 produttiva  di  energia  elettrica  e di espropriazione per
 pubblica  utilita"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.
 251 del 28 ottobre 2003, e' il seguente:
 "3.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro il
 31 dicembre 2004, disposizioni integrative e correttive del
 testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
 in  materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
 al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
 n.   327,   al  fine  di  adattarne  le  disposizioni  alle
 particolari  caratteristiche  delle  infrastrutture lineari
 energetiche  sulla  base  dei  seguenti  principi e criteri
 direttivi:
 a) razionalizzazione,  unificazione e semplificazione
 dei procedimenti;
 b) semplificazione  delle  procedure di notifica e di
 pubblicita' dei procedimenti;
 c) applicazione    delle    nuove   disposizioni   ai
 procedimenti in corso.".
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 12, della
 legge  27 luglio  2004,  n.  186 "Conversione in legge, con
 modificazioni,  del  decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136,
 recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
 di   taluni   settori   della   pubblica   amministrazione.
 Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
 e  altre disposizioni connesse", pubblicata nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  175 del 28 luglio
 2004:
 "12.   All'art.   1,   comma  3,  alinea,  della  legge
 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "due mesi dalla data di
 entrata  in  vigore  della  presente legge" sono sostituite
 dalle  seguenti:  "il 31 dicembre 2004". All'art. 1-sexies,
 comma   7,   del  decreto-legge  29 agosto  2003,  n.  239,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
 n.  290,  le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle
 seguenti: "31 dicembre 2004".".
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 25, della
 legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore
 energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per il riassetto
 delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia"  e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre
 2004:
 "25.  Il  termine  di cui al comma 7 dell'art. 1-sexies
 del  decreto-legge  29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre  2003,  n. 290, e'
 prorogato al 31 dicembre 2004.".
 -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281 "Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
 locali",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 202 del
 30 agosto 1997, e' il seguente:
 "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata). - 1.  La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.".
 Nota all'art. 1:
 -  Si  riporta  il  Titolo  III  del citato decreto del
 Presidente   della   Repubblica   n.  237  del  2001,  come
 modificato dal presente decreto legislativo:
 
 "TITOLO III (Disposizioni particolari)
 
 Capo  I - L'espropriazione per opere militari e di beni
 culturali".
 - Si riporta il testo dell'art. 52 e il titolo del capo
 II introdotto dal presente decreto:
 "Art.     52     (L) - (L'espropriazione     di    beni
 culturali). - 1.   Nei  casi  di  espropriazione  per  fini
 strumentali  e  per  interesse archeologico, previsti dagli
 articoli 92,  93  e  94  del  testo  unico approvato con il
 decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, si applicano
 in  quanto  compatibili  le disposizioni del presente testo
 unico. (L).
 Capo  II - Disposizioni  in  materia  di infrastrutture
 lineari energetiche".
 - Si riporta l'alinea dell'art. 58, comma 1, del citato
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 327 del 2001,
 come modificato dal presente decreto:
 "Art. 58 (L) (Abrogazione di norme). - 1, Con l'entrata
 in   vigore  del  presente  testo  unico,  sono  o  restano
 abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 1
 e dall'art. 57-bis:
 1) - 140) (Omissis).
 140-bis)  i  commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 31 della legge
 21 luglio  1967,  n.  613,  l'art.  8 della legge 26 aprile
 1974,  n.  170, i commi 1, 2, 3, 5 dell'art. 16 della legge
 9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell'art. 30 e il
 comma  2  dell'art.  32  del  decreto legislativo 23 maggio
 2000, n. 164;
 141) (Omissis).".
 
 
 
 
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