IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 11; Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo statuto di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165; Visto l'art. 83, comma 1 dello statuto di questa Universita'; Viste le delibere del senato accademico delle sedute in data 10 giugno 2004 e 10 novembre 2004 con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli: 5, commi 2 e 3; 32, comma 1, lettera c); dello statuto e l'inserimento della norma interpretativa; Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 3956 del 15 dicembre 2004 con la quale il predetto Ministero ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie sopra indicate; Decreta
di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 le modifiche, evidenziate in corsivo, agli articoli 5,commi 2 e 3; 32, comma 1, lettera c) e l'inserimento della norma interpretativa dello statuto. «Art. 5.
Temporaneita' delle cariche
1. L'Universita' nel riconoscere l'esigenza di rotazione delle cariche elettive, stabilisce la durata delle stesse ponendo quale limite al rinnovo il doppio mandato consecutivo. 2. Chi abbia svolto due mandati consecutivi, anche se non interamente espletati, non puo' candidarsi alla stessa carica prima che sia trascorso un mandato pieno. 3. Il limite del doppio mandato consecutivo e' derogato per le rappresentanze elettive nei Consigli di facolta' e nei Consigli di corsi di studio, qualora il numero degli aventi diritto non permetta l'elezione della rappresentanza nella quota prevista. Norma interpretativa
1. I mandati gia' espletati e quelli in corso di espletamento sono considerati ai fini della applicazione del principio di cui all'art. 5 dello statuto. Art. 32. Requisiti generali e responsabilita'
1. I dipartimenti dell'Universita' devono possedere i seguenti requisiti: a) affinita' disciplinare, metodologica, o tematica; b) unicita' rispetto all'ambito di competenza disciplinare, metodologica o tematica; c) afferenza di un numero minimo di 25 professori e ricercatori, di cui almeno 5 professori di ruolo di prima fascia, che deve corrispondere ad un numero minimo di 35 afferenti equivalenti, ottenuto come prodotto del numero degli afferenti e di un coefficiente determinato secondo quanto stabilito nel regolamento generale di Ateneo; d) impiego ottimale delle risorse finanziarie, del personale, degli spazi e delle attrezzature; e) stabilita' temporale garantita da un periodo minimo triennale di afferenza dei singoli membri. 2. I dipartimenti sono responsabili dell'esercizio e dell'organizzazione della propria attivita', nonche' della gestione delle proprie risorse. 3. I dipartimenti sono tenuti a redigere i bilanci preventivi e consuntivi.
Perugia, 10 gennaio 2005
Il rettore: Bistoni |