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| Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | CIRCOLARE 30 dicembre 2004, n. 42 |  | Rinnovo  degli  inventari  dei beni mobili di proprieta' dello Stato. Istruzioni  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, articolo 17. |  | 
 |  |  |  | Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei Ministri - Segretariato generale
 Alle   amministrazioni  centrali  dello
 Stato - Gabinetto
 All'amministrazione     autonoma    dei
 Monopoli di Stato
 Al Consiglio di Stato
 Alla Corte dei conti
 All'Avvocatura generale dello Stato
 Agli   uffici   centrali  del  bilancio
 presso   le   amministrazioni  centrali
 dello Stato
 All'ufficio   centrale   di  ragioneria
 presso  l'amministrazione  autonoma dei
 Monopoli di Stato
 Alle ragionerie provinciali dello Stato
 
 Introduzione.
 
 Nel  supplemento  ordinario n. 209/L alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del  13 novembre  2002  -  serie  generale  -  e' stato pubblicato il regolamento  concernente  le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle  amministrazioni  dello  Stato,  emanato  con  il  decreto  del Presidente  della  Repubblica  4 settembre  2002,  n. 254 (di seguito denominato regolamento) ed entrato in vigore il 12 gennaio 2003.
 Lo stesso ha abrogato le disposizioni del precedente regolamento di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
 Le  innovazioni piu' significative introdotte dalla nuova normativa riguardano, tra l'altro:
 a) l'obbligo  di  iscrizione nell'inventario dei soli beni mobili «che  non  hanno  carattere  di beni di consumo» ed «aventi un valore superiore  a  cinquecento  euro,  IVA  compresa»  (art. 17, comma 1). Tuttavia, al fine di evitare che, per effetto di tale innovazione, in taluni  casi,  qual e' quello delle dotazioni degli arredi d'ufficio, vi  sia  una inventariazione parziale, si e' convenuto che gli stessi siano  trattati alla stregua delle «universalita' di mobili», secondo la   definizione  dell'art.  816  del  codice  civile.  Pertanto,  in attuazione  di  quanto  riportato  al  paragrafo  4),  punto i) della circolare  n. 2 del 16 gennaio 2003, nell'inventariare uno studio, un salotto,  una postazione di lavoro informatica, ecc., si terra' conto del  complesso  degli  elementi che li compongono e si attribuira' un numero   unico   d'inventario   all'universalita',  attribuendo  agli elementi   che   la   compongono   un   sottostante  numero  d'ordine identificativo.   In   tale  elencazione,  inoltre,  dovranno  essere indicati  i  valori  dei  singoli  componenti,  al fine di consentire discarichi  parziali in caso di danneggiamento o deterioramento degli stessi.  Si  rammenta  che  i  beni  non  aventi carattere di beni di consumo  e  di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, andranno  iscritti  nel  cosiddetto  «registro  dei  beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa»;
 b) il  rinnovo  periodico  -  almeno  ogni  cinque  anni  - degli inventari,   previa  effettiva  ricognizione  dei  beni,  secondo  le istruzioni emanate da questo Ministero (art. 17, comma 5).
 Ulteriori  novita'  intervenute nell'ambito della gestione dei beni mobili si riferiscono:
 a) all'obbligo  di apposizione per ogni bene del codice «SEC '95» -  in  attuazione  del  decreto interministeriale del 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, per il quale  sono  state  impartite  istruzioni  con la circolare n. 13 del 12 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 marzo 2003 - rispondente alle esigenze dell'attuale tipo di rendicontazione del conto generale del patrimonio basata su una nuova classificazione dei    beni,    riportata   nell'allegato   1   al   citato   decreto interministeriale,  raccordata  con quella fondata sulla suddivisione in categorie;
 b) all'utilizzo del sistema di gestione e di controllo (GECO), ai sensi della circolare n. 41 del 15 novembre 2002;
 c) all'applicazione,  ai  fini  dell'attribuzione del valore, del criterio  dell'ammortamento,  secondo  le  prescrizioni dell'art. 17, comma  20,  della  legge  15 maggio  1997, n. 127 (apparecchiature di natura  informatica  acquisite  prima  dell'anno 2000), e del decreto ministeriale  del  22 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 10 del  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, recante «Principi e regole   contabili»  del  sistema  unico  di  contabilita'  economica analitica  fondata su rilevazioni per centri di costo delle pubbliche amministrazioni (beni acquisiti a partire dall'anno 2000).
 Premesso quanto sopra, al fine di consentire un completo e regolare svolgimento  delle  operazioni  di  rinnovo  inventariale, si dispone l'effettuazione   delle  medesime  con  riferimento  alla  situazione esistente al 31 dicembre 2005.
 Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  regolamento  le  presenti istruzioni non si applicano:
 a) alle  amministrazioni  dotate  di  autonomia  amministrativa e contabile;
 b) agli   organismi   delle   Forze   armate  (Esercito,  Marina, Aeronautica, Carabinieri) e delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Corpo  forestale  dello  Stato,  Polizia  penitenziaria  e Guardia di finanza) nonche' al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
 Resta  inteso che le citate amministrazioni e i suddetti organismi, quantunque  non  ricadenti  nell'ambito  di  applicazione  del citato regolamento   in   considerazione   dei  loro  ordinamenti  speciali, provvederanno   ad   emanare   apposite  istruzioni  alle  dipendenti strutture  per  rinnovare ed aggiornare gli inventari dei beni mobili in uso, alla luce anche delle ulteriori novita' indicate alle lettere a),   b)   e  c).  Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 6,  del regolamento,  tali  soggetti  dovranno  fornire  ai competenti uffici riscontranti  della  ragioneria  generale  dello Stato, attraverso il prospetto  delle  variazioni  nella  consistenza dei beni mobili, gli elementi   necessari   alla   compilazione  del  conto  generale  del patrimonio  dello  Stato,  comprendente  i  beni  classificati  nelle categorie  appresso elencate, anche se diversamente considerati dagli ordinamenti  speciali,  muniti  del  codice «SEC '95». A tal fine, si precisa  che  detta  nuova  classificazione  riguarda i beni presi in carico a partire dal 1° luglio 2003.
 Paragrafo I Beni da inventariare - classificazione in categorie e raccordo con il
 codice «SEC '95»
 
 Si  premette  che  formano  oggetto  dell'inventario  tutti  i beni mobili, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a) del regolamento di contabilita'  generale  dello  Stato  acquistati  o  fatti  costruire direttamente con i fondi dello Stato o ricevuti in dono da terzi.
 Con  riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 5, del  regolamento  emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2002, i beni mobili vanno suddivisi nelle seguenti categorie:
 categoria  I:  beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni   mobili   delle   tipografie,   laboratori,   officine,  centri meccanografici,  elettronici con i relativi supporti e pertinenze non aventi  carattere  riservato;  beni  mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo;
 categoria  II:  libri  e  pubblicazioni  sia  ufficiali (raccolta annuale  delle  Gazzette  Ufficiali  e  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana, ecc.) sia non ufficiali costituenti la dotazione dell'ufficio.  Non  devono  essere  inventariati  in questa categoria tutti  i  libri  e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli  impiegati quali strumenti di lavoro. Questi beni vanno iscritti nel  «registro  dei beni durevoli di valore non superiore a 500 euro, IVA compresa»;
 categoria  III: materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore (esclusi gli oggetti d'arte, perche' considerati immobili agli effetti   inventariali),   metalli   preziosi,   strumenti  musicali, attrezzature  tecniche  e  didattiche  nonche' attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici;
 categoria  IV:  beni  assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine  e  strumenti agricoli, nonche' animali adibiti alla coltura dei fondi e quelli di proprieta' dello Stato;
 categoria  V: armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti. Le  divise,  gli  effetti  di  vestiario  e  le  scarpe devono essere contabilizzati  nella  categoria  in parola fino a quando non vengono immessi in uso;
 categoria VI: automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri;
 categoria VII: altri beni non classificabili.
 In  ordine  al  piu'  appropriato  inserimento  di  taluni  beni in determinate  categorie,  anziche' in altre, le amministrazioni stesse avranno  cura,  nei  casi  in  cui dovessero sorgere perplessita', di seguire  il  concetto  della  «strumentalita»  che  i  beni  medesimi rivestono rispetto all'attivita' svolta dall'ufficio.
 Come  gia'  detto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regolamento, vanno inclusi nell'inventario i beni «che non hanno carattere di beni di  consumo»  ed  «aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa».  Il  successivo  art.  22,  comma  3, dispone che ciascuna amministrazione,  d'intesa con l'ufficio riscontrante, disciplina con apposito  provvedimento  le  modalita' di gestione e di controllo del materiale  di  facile  consumo.  A  tal  fine  si  precisa  che,  per l'individuazione,  la  gestione  e  il  controllo  dei beni di facile consumo,  si  applicano  le  istruzioni  contenute  nell'art.  99 del decreto  ministeriale del 20 giugno 1987 nonche' quelle contenute nel punto  5)  della circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello  Stato  -  Centro  nazionale di contabilita' pubblica n. 32 del 13 giugno 2003.
 E'   appena  il  caso  di  precisare  che  gli  impianti  fissi  ed inamovibili costituiscono pertinenza degli immobili in cui si trovano e pertanto non vanno inventariati.
 Sara'  cura  quindi  di  ogni consegnatario degli uffici centrali e periferici   conformare   le   proprie   scritture   contabili   alla classificazione   sopra   esposta,  predisponendo,  se  del  caso,  i necessari trasferimenti da una categoria all'altra.
 Al  fine,  poi,  di rappresentare l'attivo patrimoniale secondo una logica    economica,    che    si    differenzia    dalle    esigenze giuridico-amministrative,  sulle  quali  si  strutturano  le suddette categorie, occorrera' considerare le nuove classificazioni «SEC '95», introdotte con il decreto interministeriale del 18 aprile 2002.
 Paragrafo II
 Ricognizione dei beni mobili ed eventuali sistemazioni contabili
 
 Si  fa presente che secondo le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 5, del regolamento, i consegnatari devono provvedere al rinnovo degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni stessi.
 Poiche'  si ravvisa la necessita' di improntare detta operazione ai principi  della  trasparenza,  ai  fini  anche  dell'accertamento  di eventuali responsabilita', si conviene che la stessa venga effettuata da  una  commissione costituita da almeno tre persone dell'ufficio da cui  dipende il consegnatario, tra cui il capo dell'ufficio stesso od un  suo delegato ed il consegnatario medesimo; nel caso di ufficio in cui  le funzioni di consegnatario siano esercitate dal titolare dello stesso,   le  operazioni  anzidette  dovranno  essere  effettuate  da quest'ultimo e da altri due impiegati dell'ufficio.
 La  suddetta  commissione  dovra' essere nominata con provvedimento formale del capo dell'ufficio da cui dipende il consegnatario.
 Le  operazioni  di  cui  trattasi  dovranno  risultare  da apposito processo  verbale  da redigersi in triplice copia e da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti (allegato n. 1).
 Il processo verbale dovra' prevedere l'elencazione dei:
 a) beni  esistenti  in uso, ivi compresi quelli rinvenuti in sede di  ricognizione e non assunti in carico nonche' gli errori materiali (eventuali)  rispetto  alle precedenti scritture, riscontrati in sede di ricognizione (allegato n. 1/A);
 b) beni mancanti (eventuali) (allegato n. 1/B);
 c) beni  non  piu'  utilizzabili  o  posti  fuori  uso  per cause tecniche  (eventuali)  e  cioe'  beni  da destinare alla vendita o da cedere  gratuitamente alla Croce Rossa, ad organismi di volontariato, di  protezione  civile  iscritti  negli appositi registri operanti in Italia  ed  all'estero  per  scopi umanitari nonche' alle istituzioni scolastiche.   Qualora   tale  procedura  risultasse  infruttuosa  e' consentito l'invio di questi beni alla distruzione nel rispetto delle disposizioni  vigenti  in  materia  ambientale  e  di smaltimento dei rifiuti (allegato n. 1/C).
 Inoltre  lo  stesso  processo  verbale  si dovra' concludere con un riepilogo  che  evidenzi  il  quadro di raccordo tra le operazioni di rinnovo inventariale e le scritture contabili (allegato n. 1/D).
 Si precisa che sulla base di detto verbale sara' compilato il nuovo inventario.
 Una copia del verbale stesso dovra' rimanere agli atti dell'ufficio del   consegnatario  mentre  le  altre  due  copie  saranno  inviate, unitamente al nuovo inventario (originale e una copia), ai competenti uffici  riscontranti  per  gli  adempimenti  previsti dalla normativa vigente.
 Completate   le  operazioni  di  ricognizione  materiale  dei  beni esistenti,  la  commissione,  sulla  base  delle  scritture contabili tenute  dal  consegnatario,  avra'  cura  di  completare  il processo verbale con l'indicazione del valore dei beni inventariati.
 Al riguardo potranno verificarsi i seguenti due casi:
 1)  i  beni esistenti rinvenuti con la ricognizione corrispondono esattamente  con  quelli risultanti dalle scritture contabili. In tal caso, dopo aver effettuato le operazioni di aggiornamento dei valori, di cui si dira' piu' avanti, si chiudera' il verbale;
 2)  i  beni  elencati  nel verbale di ricognizione (situazione di fatto)  non  corrispondono  con  quelli  risultanti  dalle  scritture contabili (situazione di diritto).
 In   quest'ultimo   caso   si   dovra'   procedere  alle  opportune sistemazioni contabili tenendo conto che:
 a) in   caso  di  beni  rinvenuti  e  non  registrati,  accertata l'effettivita'  del  titolo,  sara'  necessario procedere prontamente alla  loro assunzione in carico tra le sopravvenienze nella categoria di  appartenenza,  annotando  ogni  utile notizia. La presa in carico sara'  effettuata  mediante  emissione di buoni di carico. Per quanto concerne  il valore da attribuire ai cennati beni si precisa che, ove non  fosse  possibile  desumerlo  dalla documentazione esistente agli atti   dell'ufficio,   lo  stesso  dovra'  essere  determinato  dalla commissione  che  avra'  effettuato  la ricognizione con le modalita' piu'  avanti illustrate a proposito dell'aggiornamento del valore dei beni medesimi;
 b) in  caso  di meri errori materiali di scritturazione od errori dipendenti da non corrette interpretazioni delle disposizioni vigenti ovvero  di  errori  conseguenti ad iniziative assunte in casi dubbi o non   disciplinati  espressamente  dalla  normativa  in  vigore,  che potrebbero  comportare modifiche quantitative nella reale consistenza dei  beni  rispetto  alle vecchie scritture, allora dovra' procedersi alla  loro  correzione  regolarizzando  con  le  dovute variazioni in aumento o in diminuzione le diverse situazioni riscontrate;
 c) per  i  beni  risultanti mancanti, per i quali esiste regolare autorizzazione  allo  scarico  e  mai scaricati, occorrera' procedere alla  loro  eliminazione  dall'inventario emettendo regolare buono di scarico.
 In  caso  di  beni  mancanti  per  i  quali non esiste una regolare autorizzazione al discarico, appurata la natura e il quantitativo dei beni  nonche' il motivo della deficienza, dovra' farsene segnalazione all'amministrazione  competente  da  cui dipende il consegnatario per l'accertamento  delle  eventuali  responsabilita'  e  dei conseguenti addebiti, nonche' al competente ufficio riscontrante.
 Per  i beni mancanti, deteriorati o distrutti, nei casi contemplati dall'art.  194  del regolamento di contabilita' generale dello Stato, il   discarico  inventariale,  sotto  il  profilo  contabile,  dovra' avvenire  mediante l'emanazione di un apposito provvedimento da parte del  titolare  del  centro  di  responsabilita',  da  cui  dipende il consegnatario, o di un suo delegato.
 Tale  provvedimento deve essere corredato della copia dei documenti giustificativi   dai   quali  deve  evincersi  che  il  danno  subito dall'amministrazione,  o la diminuzione del valore delle cose mobili, non e' imputabile al consegnatario stesso.
 Conseguentemente si provvedera' all'emissione dei buoni di scarico, allorquando  sara' ultimato il relativo iter procedurale, allegandovi copia  del  predetto  decreto  che  autorizza il discarico, corredato della copia dei relativi documenti giustificativi.
 Non  e'  superfluo  sottolineare che il decreto di discarico vale a porre   in   regola   la  gestione  del  consegnatario  nei  rapporti amministrativi  ma  non  produce  alcun effetto di legale liberazione rimanendo  integro  e  non  pregiudicato  il giudizio della Corte dei conti  sulla  responsabilita'  del consegnatario stesso, giudizio che sara'  promosso  dall'amministrazione  di  appartenenza o, in caso di inerzia, dall'ufficio riscontrante.
 Se,  durante  la  ricognizione  dei  beni  mobili,  la  commissione riconosce  che  alcuni  beni  non  risultano piu' utilizzabili per le esigenze  funzionali dell'amministrazione o posti fuori uso per cause tecniche,  gli  stessi  dovranno  essere  individuati e sottoposti al parere della commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di responsabilita' o da un suo delegato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento.
 Acquisita   la   dichiarazione  di  tale  commissione,  detti  beni potranno:
 essere  posti  in vendita sul mercato, con le modalita' stabilite dal  regolamento  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189;
 oppure,  ai sensi del citato art. 14, comma 2, essere ceduti alla Croce  Rossa  Italiana,  agli organismi di volontariato di protezione civile   iscritti  negli  appositi  registri  operanti  in  Italia  e all'estero  per scopi umanitari nonche' alle istituzioni scolastiche, con  provvedimento del titolare del centro di responsabilita' o di un suo delegato;
 oppure,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  3,  qualora  sia stata esperita  infruttuosamente  la procedura prevista dal comma 2, essere inviati  alle  discariche  pubbliche, distrutti ovvero sgomberati nel modo  ritenuto  piu'  conveniente dalle amministrazioni, nel rispetto della  vigente  normativa  in  materia  di  tutela  ambientale  e  di smaltimento dei rifiuti, con provvedimento del titolare del centro di responsabilita' o di un suo delegato.
 I  timbri,  i suggelli, i conii, i punzoni, ecc., che devono essere consegnati  agli  archivi  di Stato per la loro conservazione, oppure all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello Stato per la deformazione, potranno  essere  discaricati  soltanto  dopo che questi enti avranno dichiarato  per  iscritto  di  averli  ricevuti;  detta dichiarazione costituira' documento giustificativo da allegare al buono di scarico.
 Si  raccomanda  alle  amministrazioni  interessate  ed  agli agenti responsabili  di  avviare  sollecitamente,  subito dopo la fase della ricognizione,  le  prescritte procedure per la sistemazione contabile dei  beni  in parola per fare in modo che, all'atto dell'impianto del nuovo   inventario   che   dovra'   tener  conto  anche  della  nuova classificazione  «SEC  '95»  nei  termini  di cui sopra - siano state portate a termine tutte le suddette operazioni.
 Per  un  esempio  di  rinnovo  inventariale di un ipotetico ufficio statale,  si  fa  rinvio  all'appendice  della  circolare  n.  88 del 28 dicembre 1994.
 Paragrafo III
 Aggiornamento dei valori
 
 Esaurite  le  operazioni di ricognizione dei beni e delle eventuali sistemazioni contabili, la commissione dovra' procedere ad effettuare le   operazioni   di  aggiornamento  dei  valori  soltanto  dei  beni effettivamente  esistenti  in  uso  che  andranno  a formare il nuovo inventario alla data del 31 dicembre 2005.
 Nell'operazione  di aggiornamento dei valori, rendendosi necessaria l'utilizzazione  di  criteri  diversi,  sebbene sempre rientranti tra quelli  previsti  dal piu' volte citato decreto interministeriale del 18 aprile  2002,  occorrera',  in primo luogo, distinguere i beni con riferimento all'anno di acquisizione:
 A) beni acquisiti anteriormente all'anno 2000;
 B) beni acquisiti a partire dall'anno 2000.
 A) Per  quelli  del  primo  gruppo,  la  commissione procedera' all'attribuzione  dei  nuovi  valori  sulla  base  del  «criterio dei coefficienti».
 A  tal  uopo  sono  state predisposte le tabelle allegate (allegati numeri 2  e  3),  alle  quali  si  dovra'  fare  riferimento ed i cui parametri  tengono  conto  di  quanto disposto dal menzionato decreto interministeriale circa l'attribuzione del valore di mercato.
 Ove,  pero',  detto  criterio  non  dovesse  apparire  congruo,  la commissione,  sempre  per  i  beni del gruppo A), dovra' ricorrere al «criterio  della  stima  prudenziale»  tenendo  conto  dei  prezzi di mercato  e  dello stato di conservazione dei beni o ad altro criterio come  quello  del prezzo di copertina per i libri e le pubblicazioni, ecc.
 In   sostanza,   per   i  beni  di  detto  gruppo,  la  commissione applichera',  in via principale, il «criterio dei coefficienti» ed in via  sussidiaria,  il  «criterio  della  stima prudenziale» o l'altro criterio come sopra precisato.
 Nell'ambito  di  ciascuna categoria si dovra' individuare il bene a cui  applicare il criterio dei coefficienti o il criterio della stima prudenziale.
 Limitatamente  ai  predetti  beni,  la  proprieta'  mobiliare dello Stato,  ai  fini  di un piu' organico trattamento per l'aggiornamento dei   valori,   potra'   essere  ulteriormente  raggruppata,  in  via esemplificativa, come segue:
 1. beni ai quali sara' applicato il criterio dei coefficienti:
 a) mobilio,   materiali  tecnici  ed  oggetti  d'uso,  utensili (allegato n. 2);
 b) autoveicoli, motoveicoli (allegato n. 3);
 2. beni ai quali sara' applicato il criterio della valutazione in base a stima:
 a) arredi, drapperie ed altri beni similari;
 b) beni  di  pregio  od  aventi  caratteristiche  artistiche ed oggetti  di  valore,  costituenti dotazione dell'ufficio. Nei casi di particolare  pregio  la  commissione  dovra'  avvalersi dell'opera di qualificati funzionari dell'amministrazione per i beni e le attivita' culturali,  tenendo  conto  delle disposizioni che riguardano cose di interesse  storico  ed  artistico  soggette alla normativa di tutela, nonche'  considerati  «immobili» ai sensi dell'art. 7 del regolamento di  contabilita'  generale  dello Stato. Per i predetti beni, ai fini della  loro  valutazione,  trovano  applicazione  i criteri riportati nell'allegato n. 3 del decreto ministeriale del 18 aprile 2002;
 3. casi particolari:
 a) i  libri  e  le  pubblicazioni  di  carattere  non ufficiale andranno valutati al prezzo di copertina, anche se pervenuti in dono. Ove   necessario   si   potra'   far   stimare   l'opera  da  esperti dell'amministrazione   statale   competente.   Le   pubblicazioni  di carattere ufficiale (Gazzette Ufficiali, raccolte di leggi e decreti) riceveranno un valore di inventariazione pari al prezzo di copertina, maggiorato  eventualmente delle spese di rilegatura oppure sulla base di  indicazioni  che  potra'  fornire  l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
 b) i  metalli  preziosi  dovranno essere conteggiati sulla base del  valore  intrinseco di mercato (peso del metallo moltiplicato per la quotazione ufficiale);
 c) per i velivoli, i natanti in genere, in considerazione della grande  varieta'  dei  tipi  e delle loro caratteristiche tecniche, i criteri   riguardanti   sia  la  durata  media  sia  le  aliquote  di deperimento  annuale  dovranno,  invece,  richiedersi all'Agenzia del territorio;
 d) i computers e le altre attrezzature del sistema informatico, acquisiti  prima  del  2000,  andranno  valutati  secondo  i  criteri stabiliti dall'art. 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ove, in seguito all'aggiornamento cosi' effettuato, il valore risulti azzerato,  il  bene passera' nel registro dei beni durevoli di valore non superiore ai cinquecento euro, IVA compresa;
 4.  altri beni, che, comunque, non rientrano nei punti precedenti andranno  valutati,  a  seconda  della  loro  specie,  con gli stessi criteri dinanzi enunciati.
 Ai  fini  dell'individuazione  del  valore  a  cui applicare i vari coefficienti dovra' scegliersi quello iscritto nell'ultimo inventario o nel giornale (Mod. 96 CG).
 Per  quanto  riguarda  l'individuazione  dell'anno  di  riferimento indicato  nelle  tabelle  allegate,  dovra'  considerarsi, per i beni iscritti  nell'ultimo inventario, la data di quest'ultimo, mentre per quelli  iscritti  successivamente  nel  mod. 96 C.G. la data del loro acquisto  o  di  stima;  il  computo  dovra'  essere per anno intero, considerando tale anche la frazione di anno superiore a sei mesi.
 Per  i  beni,  invece,  acquisiti  anteriormente  alla  data limite fissata  nelle  tabelle,  la  commissione potra' rifarsi al valore di stima   tenendo  conto  dei  prezzi  di  mercato  e  dello  stato  di conservazione dei beni.
 Il  valore  residuale  cosi'  calcolato  non dovra' essere comunque inferiore ad 1/10 del costo storico.
 B)  Per  quel  che  riguarda i beni acquisiti a partire dall'anno 2000,  la  commissione  dovra'  procedere  all'attribuzione dei nuovi valori  basandosi  sul  criterio  dell'ammmortamento,  secondo quanto stabilito  nell'ambito  dei  principi  contabili del sistema unico di contabilita'  economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni  fissati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle   finanze   del  22 aprile  2004  (pubblicato  nel  supplemento ordinario  n.  85 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 7 maggio 2004).
 A  tal  fine  la  commissione  utilizzera'  le  aliquote  annue  di ammortamento  indicate  nella tabella di cui al punto 4.14 del citato decreto, qui riprodotta per le voci che interessano:
 
 Mezzi di trasporto stradali leggeri                 |         20%
 Mezzi di trasporto stradali pesanti                 |         10%
 Automezzi ad uso specifico                          |         10%
 Mezzi di trasporto aerei                            |          5%
 Mezzi di trasporto marittimi                        |          5%
 Macchinari per ufficio                              |         20%
 Mobili e arredi per ufficio                         |         10%
 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze            |         10%
 Mobili e arredi per locali ad uso specifico         |         10%
 Impianti e attrezzature                             |          5%
 Hardware                                            |         25%
 Equipaggiamento e vestiario                         |         20%
 Opere artistiche                                    |          2%
 Materiale bibliografico                             |          5%
 Strumenti musicali                                  |         20%
 Animali                                             |         20%
 Opere dell'ingegno (Software)                       |         20%
 
 Al   riguardo,  occorrera'  tener  presente  che  nelle  suindicate categorie,  peraltro  contemplate  anche  nella  classificazione «SEC '95», confluiscono, rispettivamente, i seguenti tipi di beni:
 mezzi   di   trasporto   stradali  leggeri:  veicoli  di  piccole dimensioni  che  possono  essere usati per trasportare persone o cose sulla  superficie  terrestre  via  terra  (autovetture, motociclette, biciclette, motocicli, furgoni, volanti, ecc.);
 mezzi di trasporto stradali pesanti: veicoli di grandi dimensioni che  possono  essere  usati  per  trasportare  persone  o  cose sulla superficie terrestre via terra (camion, autobus, autoblindo, ecc.);
 automezzi   ad  uso  specifico:  mezzi  stradali  particolarmente attrezzati  da  destinare  a  specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli  antincendio)  oppure  automezzi  utilizzati  per particolari attivita' (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.);
 mezzi  di  trasporto  aerei: veicoli che possono essere usati per trasportare  persone  o  cose  sulla  superficie  terrestre via aerea (aerei, elicotteri, ecc.);
 mezzi  di  trasporto  marittimi: veicoli che possono essere usati per  trasportare  persone  o cose sulla superficie terrestre via mare (navi, motovedette, cisterne, sommergibili, ecc.);
 macchinari  per  ufficio:  beni  in  dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici;
 mobili e arredi per ufficio: oggetti per l'arredamento di uffici, allo  scopo  di  rendere  l'ambiente  funzionale  rispetto  alle  sue finalita';
 mobili   e   arredi   per   alloggi  e  pertinenze:  oggetti  per l'arredamento  di  ambienti  destinati  ad  alloggio,  ristorazione e rappresentanza, mense;
 mobili  e  arredi  per  locali  ad  uso  specifico:  oggetti  per l'arredamento  per ambienti destinati allo svolgimento di particolari attivita'  (comprensivi  di  quelli  per ambienti di pertinenza delle amministrazioni  che  aventi  corpi  civili  o  militari hanno propri ordinamenti speciali);
 impianti   e  attrezzature:  complesso  delle  macchine  e  delle attrezzature   necessarie   allo   svolgimento   di   una   attivita' (comprensivi  anche  di  attrezzature  e  macchinari  per  altri  usi specifici, cioe' di beni appartenenti alle amministrazioni che aventi corpi civili o militari hanno propri ordinamenti speciali);
 hardware: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati;
 equipaggiamento    e    vestiario:    beni    che   costituiscono equipaggiamenti  per persone e animali, necessari allo svolgimento di specifiche  attivita'  il  cui  valore  presuppone  la  necessita' di ammortizzare il costo (ad es. divise da piloti militari);
 opere   artistiche  non  soggette  a  tutela:  insiemi  di  opere artistiche formanti una collezione e opere cui si riconosce un valore estetico  e  artistico  (collezioni  di  quadri  o  statue,  raccolte discografiche, quadri, statue, ecc.);
 materiale    bibliografico:   libri,   pubblicazioni,   materiale multimediale di valore tale da essere suscettibile di ammortamento;
 strumenti musicali: strumenti musicali di proprieta' dello Stato;
 animali:  animali  utilizzati come ausilio in attivita' operative (cani, cavalli, ecc.);
 opere dell'ingegno: software.
 Per   i   beni   acquisiti   a  partire  dall'anno  2000,  ai  fini dell'individuazione  del  valore a cui applicare le varie aliquote di ammortamento,  dovra' considerarsi quello iscritto nel giornale (Mod. 96 CG), che corrisponde al prezzo di acquisto.
 Non   saranno   sottoposti  all'aggiornamento  dei  valori  i  beni acquisiti nel secondo semestre 2005.
 Al  termine delle operazioni di aggiornamento dei valori, si dovra' emettere  un  buono  di  carico  o di scarico per un valore pari alla differenza tra il totale dei valori dei beni risultanti dalle vecchie scritture  (vecchio inventario e giornale) e quello degli stessi beni che saranno iscritti nel nuovo inventario.
 Occorre   chiarire,   infine,  che,  per  quanto  riguarda  i  beni inventariati  fino  al  30 giugno  2005,  andranno  assunti nel nuovo inventario  solo  quelli  che, rivalutati, abbiano un valore comunque superiore a cinquecento euro, IVA compresa.
 I  beni  ammortizzabili,  il  cui  costo  storico  e'  superiore  a cinquecento   euro,  IVA  compresa,  invece,  andranno  mantenuti  in inventario anche qualora abbiano raggiunto un valore pari o inferiore alla predetta soglia, avendo cura di apporre la seguente annotazione: «beni in corso di ammortamento».
 A tutti i beni che saranno riportati in inventario sara' apposto il codice «SEC '95».
 Paragrafo IV
 Nuovo inventario
 
 Terminate  le operazioni di ricognizione, di sistemazione contabile e  di  aggiornamento  dei  valori  dei  beni, operazioni che dovranno risultare  tutte  dal  processo  verbale,  sara'  compilato  il nuovo inventario  - mod. 94 C.G. (allegato n. 4), in originale e due copie, il  quale  comprendera'  tutti  i beni esistenti in uso alla data del 31 dicembre 2005.
 Una  copia dovra' rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario mentre  l'originale  e  l'altra  copia, unitamente alle due copie del processo  verbale,  dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2006 (in  concomitanza  dell'invio  del  mod.  98  C.G.  - prospetto delle variazioni  avvenute nella consistenza dei beni mobili nell'esercizio 2005) al competente ufficio riscontrante che, dopo aver effettuato il relativo  riscontro con le proprie scritture, vi apporra' il visto di concordanza  o solo il visto nei casi in cui esso non sia in possesso di precedenti scritture, restituendo l'originale dell'inventario e un esemplare  del  processo  verbale  all'ufficio  di  appartenenza  del consegnatario.
 La  copia  dell'inventario e l'altro esemplare del processo verbale rimarranno agli atti dell'ufficio riscontrante.
 Si, ha in tal modo, la possibilita' di stabilire l'effettivo carico dei  beni  consegnati  all'agente  responsabile e di fissare anche un punto  di  partenza  nelle indagini dirette ad accertare le eventuali responsabilita'  nei casi di discordanza dei dati nel raffronto delle vecchie con le nuove scritture.
 Paragrafo V
 Altre istruzioni particolari
 
 Su tutti i beni mobili inscritti nel nuovo inventario dovra' essere apposto,  a cura dei consegnatari, possibilmente a mezzo di targhette metalliche  o  di  altro sistema idoneo (es. lettore ottico, ecc.) il nuovo numero d'inventario e quello della categoria di appartenenza.
 I  consegnatari dovranno inoltre aggiornare la scheda gia' mod. 227 P.G.S.  (allegato  n.  5) nella quale saranno descritti i beni mobili contenuti  in  ciascuna  stanza o locale d'ufficio, con l'indicazione del  codice  «SEC  '95»  nonche'  del  numero  d'inventario  e  della categoria.
 La  scheda,  debitamente  firmata  dal  funzionario  di  grado piu' elevato  o  piu'  anziano  e  controfirmata dal consegnatario, dovra' essere  esposta  nella  stanza  o locale relativo, agli effetti delle future  ricognizioni;  altro  esemplare della stessa sara' conservato dal  consegnatario.  Eventuali variazioni nella dislocazione dei beni per  spostamenti  o  deperimento  dovranno  risultare  da entrambe le schede.
 Le   amministrazioni   in  indirizzo  sono  pregate  di  portare  a conoscenza  dei propri uffici dipendenti le istruzioni della presente circolare   e   di   vigilare  affinche'  vengano  tempestivamente  e scrupolosamente osservate.
 Si  raccomanda,  infine,  agli uffici centrali del bilancio ed alle ragionerie  provinciali  dello  Stato  di  fornire,  in occasione del rinnovo  inventariale di che trattasi, ogni utile forma di consulenza ai consegnatari, dando loro gli opportuni chiarimenti sugli eventuali quesiti  posti.  Cio', anche allo scopo di evitare che i consegnatari stessi  si  rivolgano  direttamente  a  questo  Dipartimento  creando problemi  organizzativi  in  considerazione  del loro elevato numero. Ovviamente resta fermo che, ove esistano problemi interpretativi, gli uffici   riscontranti  potranno,  a  loro  volta,  chiedere  tutti  i necessari chiarimenti per il tramite dei rispettivi direttori.
 
 Roma, 30 dicembre 2004
 
 Il ragioniere generale dello Stato: Grilli
 |  |  |  | Allegato 1 PROCESSO VERBALE *
 per il rinnovo dell'inventario
 dei beni mobili di proprieta' dello Stato
 
 Categoria ............
 
 Il  giorno ..... del mese .................. dell'anno .......... presso  l'Ufficio  ............................... si e' insediata la commissione composta da:
 1. ..........................................;
 2. ..........................................;
 3. ..........................................; appositamente  costituita  con  provvedimento &ul;, per effettuare il rinnovo dell'inventario dei beni mobili di proprieta' dello Stato, ai sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 settembre   2002,  n.  254  e  con  l'osservanza  delle  istruzioni impartite  dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della  ragioneria  generale  dello Stato, con circolare n. ...... del ..........
 Le  operazioni  di  rinnovo hanno avuto inizio il giorno &ul; del mese  ...................  dell'anno  ..............  ed hanno dato i seguenti risultati di cui agli allegati 1/A - 1/B - 1/C e 1/D. A. Beni esistenti in uso (compresi eventuali beni rinvenuti ed errori materiali) - n. .......... Euro ........................ B. Beni mancanti - n. .......... Euro ........................ C. Beni non piu' utilizzati (destinati alla vendita e/o alla cessione gratuita  alla  Croce  Rossa  o  ad altro ente previsto dall'art. 14, comma     2,     del     regolamento    -    n.    ..........    Euro ........................ D. Quadro di raccordo - n. .......... Euro ........................
 Le  operazioni  si  sono  concluse  il giorno ............... del mese........... dell'anno ................
 Il  presente  processo  verbale,  firmato  dai  componenti  della suddetta commissione, e' stato redatto in triplice esemplare.1
 La commissione
 .............................
 .............................
 
 Data ......................
 Visto: il direttore dell'ufficio riscontrante ................;2
 
 * Trattasi di processo verbale «aperto» che sintetizza le diverse operazioni  effettuate  per  il  rinnovo inventariale, operazioni che dovranno necessariamente concludersi il 31 dicembre 2005.
 1 Una  copia  del  presente  verbale  dovra'  rimanere  agli atti dell'ufficio  del  consegnatario,  mentre  le  altre  due, unitamente all'originale  ed  ad una copia del nuovo inventario, saranno inviate al  competente  ufficio riscontrante il quale, dopo aver effettuato i riscontri  di  propria  competenza,  restituira'  l'originale  ed  un esemplare  del  processo  verbale  all'ufficio  di  appartenenza  del consegnatario per la conservazione.
 2 Ufficio  centrale  del  bilancio o Ragioneria provinciale dello Stato competenti al riscontro.
 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 47 a pag. 50 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 Per la determinazione del nuovo valore d'inventario alla data del 31  dicembre  2005,  al prezzo di acquisto o all'originario valore di stima  dei  beni  si  applica  l'aliquota  di deperimento del 10%. Il computo  e'  per  anno intero, considerando tale anche la frazione di anno  superiore  a  sei  mesi e con l'avvertenza che quella inferiore viene  trascurata. La stessa aliquota del 10% si applica ai beni gia' aggiornati   nei   valori   in   occasione   di   precedenti  rinnovi inventariali,  tenendo  conto  che  per l'individuazione dell'anno di riferimento  indicato  nella  tabella  dovra'  considerarsi  la  data dell'ultimo inventario.
 Valore  da  attribuire  ad  un  bene  mobile acquistato o stimato originariamente per 1.000,00 Euro.
 
 ---->  Vedere Tabella a pag. 51 della G.U.  <----
 
 Per  calcolare  il valore dei beni in base alla suddetta tabella, si   moltiplica  il  coefficiente  di  aggiornamento  per  il  valore originario  del  bene, secondo la formula seguente: X = Y x Vi dove Y e'  il  coefficiente  di aggiornamento, Vi e' il precedente valore di inventario,    X    e'    il   valore   da   attribuire   a   seguito dell'aggiornamento.
 Esempi:
 1)  si  desidera  conoscere  il  valore  aggiornato  di un bene mobile,  non dichiarato fuori uso, acquistato nel 1996 ed iscritto in inventario per 600,00 euro.
 Dal 1996 al 2005 = 9 anni
 X = 0,387  x 600,00 = euro 232,2
 Il bene cosi' rivalutato, venendo ad assumere un valore inferiore a 500 euro, non sara' incluso nel nuovo inventario.
 2)  Si  desidera  conoscere  il  valore  aggiornato  di un bene mobile,  non dichiarato fuori uso, acquistato nel 1998 ed iscritto in inventario per 1.200,00 euro.
 Dal 1998 al 2005 = 7 anni
 X = 0,478  x 1.200,00 = euro 573,6
 Il bene cosi' rivalutato, venendo ad assumere un valore superiore a 500 euro, sara' incluso nel nuovo inventario.
 |  |  |  | Allegato 3 
 Per la determinazione del nuovo valore d'inventario alla data del 31  dicembre  2005,  al prezzo di acquisto o all'originario valore di stima  dei  beni  si  applica  l'aliquota di deperimento del 25 %. Il computo  e'  per  anno intero, considerando tale anche la frazione di anno  superiore  a  sei  mesi e con l'avvertenza che quella inferiore viene trascurata. La stessa aliquota del 25 % si applica ai beni gia' aggiornati   nei   valori   in   occasione   di   precedenti  rinnovi inventariali,  tenendo  conto  che  per l'individuazione dell'anno di riferimento  indicato  nella  tabella  dovra'  considerarsi  la  data dell'ultimo inventario.
 Valore  da  attribuire  ad  un  bene  mobile acquistato o stimato originariamente per 1.000,00 Euro.
 
 ---->  Vedere Tabella a pag. 52 della G.U.  <----
 
 Anche  nel  caso  in esame la formula da applicare e' la medesima del  mobilio  di cui all'allegato n. 2, e cioe': X = Y x Vi dove Y e' il  coefficiente  di  aggiornamento,  Vi  e'  il precedente valore di inventario,   X  e'  il  valore  da  attribuire  al  bene  a  seguito dell'aggiornamento.
 Esempi:
 1) La valutazione di un'autovettura, iscritta in inventario per 4.000,00 euro, dopo 10 anni di uso e' la seguente:
 X = 0,057  x 4000,00 = euro 228,00
 Il bene cosi' rivalutato, venendo ad assumere un valore inferiore a 500 euro, non sara' incluso nel nuovo inventario.
 2) La valutazione di un'autovettura, iscritta in inventario per 6.000,00 euro, dopo 6 anni di uso e' la seguente:
 X = 0,179  x 6000,00 = euro 1.074,00
 Il bene cosi' rivalutato, venendo ad assumere un valore superiore a 500 euro, sara' incluso nel nuovo inventario.
 |  |  |  | Allegato 4 MOD. 94 C.G.
 
 AMMINISTRAZIONE .................................. UFFICIO........................................... IN:...............................................
 
 (1)
 CODICE UFFICIO CONSEGNATARIO
 
 (2)
 
 INVENTARIO
 
 DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO
 
 esistenti al...../..../..... consegnati al signor........
 
 CATEGORIA.......
 
 (3)
 
 (1) indirizzo, citta' (2)  attribuito dall'Ufficio centrale del bilancio o della Ragioneria provinciale  dello  Stato  (cod.  ragioneria,  cod.  amministrazione, progressivo ufficio) (3) vedi retro
 
 ---->  Vedere Tabella a pag. 54 della G.U.  <----
 
 CLASSIFICAZIONE DEI BENI MOBILI IN «CATEGORIE»
 
 I beni mobili affidati in gestione ad agenti responsabili vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
 categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli Uffici, beni   mobili   delle   tipografie,   laboratori,   officine,  centri meccanografici,  elettronici con i relativi supporti e pertinenze non aventi  carattere  riservato;  beni  mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo;
 categoria  II:  libri  e  pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annuale  delle  Gazzette  Ufficiali  e  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana, ecc.) sia non ufficiali costituenti la dotazione dell'ufficio.  (Non  devono  essere  inventariati in questa categoria tutti  i  libri  e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli  impiegati quali strumenti di lavoro. Questi beni vanno iscritti nel  «registro  dei beni durevoli di valore non superiore a 500 euro, IVA compresa»);
 categoria  III:  materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore (esclusi gli oggetti d'arte, perche' considerati «immobili» agli  effetti  inventariali),  metalli  preziosi, strumenti musicali, attrezzature  tecniche  e  didattiche  nonche' attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici;
 categoria  IV: beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine  e  strumenti agricoli, nonche' animali adibiti alla coltura dei fondi e quelli di proprieta' dello Stato;
 categoria     V:    armamenti,    strumenti    protettivi    ed equipaggiamenti.  Le  divise,  gli  effetti  di vestiario e le scarpe devono  essere contabilizzati nella categoria in parola fino a quando non  vengono  immessi  in  uso  divenendo  in tal modo beni di facile consumo;
 categoria  VI:  automezzi,  velivoli,  natanti  ed  altri  beni iscritti nei pubblici registri;
 categoria VII: altri beni non classificabili.
 |  |  |  | Allegato 5 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 56 della G.U.  <----
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