| 
| Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 9 novembre 2004 |  | Modifica dell'area marina protetta denominata Cinque Terre. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Vista  la  legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
 Vista  la  legge  8 luglio  1986,  n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
 Vista  la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e sucessive modifiche;
 Visto  l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il  quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
 Visto  l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il  quale e' stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;
 Visto  l'art.  2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il  quale,  per  l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento  delle  aree  protette marine, per il supporto alla gestione,   al   funzionamento   nonche'   alla  progettazione  degli interventi  da  realizzare  anche  con finanziamenti comunitari nelle aree  protette  marine,  e'  stata  istituita,  presso  il competente servizio  del  Ministero  dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;
 Vista  la  legge  23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma  8,  con  il  quale  e' venuto meno il concerto con il Ministro della  marina  mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261   recante   il   Regolamento   di  organizzazione  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2,  comma  1, lettere a) e d) che attribuisce alla direzione generale per   la   protezione   della   natura  le  funzioni  in  materia  di individuazione,  conservazione  e  valorizzazione delle aree naturali protette,  nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale  12 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  27 febbraio  1998,  con  il  quale e' stata istituita l'area marina protetta «Cinque Terre»;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo  del parco nazionale delle Cinque Terre, ed in particolare l'art.  1,  comma  8, che prevede l'affidamento in gestione dell'area marina  protetta «Cinque Terre» all'Ente parco nazionale delle Cinque Terre;
 Visto  in  particolare  l'art.  8  del  citato decreto del Ministro dell'ambiente  12 dicembre 1997, il quale prevede che le disposizioni dello  stesso  decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalita'  indicate,  potranno  essere  oggetto  di riconsiderazione, sentita  la  Consulta  per la difesa del mare dagli inquinamenti, per ragioni  scientifiche  e  di  ottimizzazione  della gestione sotto il profilo   socio-economico   volto  al  perseguimento  dello  sviluppo sostenibile delle aree interessate;
 Vista  la  richiesta  di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico  di  cui  al  decreto  ministeriale del 12 dicembre 1997 istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», avanzata in data 5 novembre  2001  dal Parco nazionale delle Cinque Terre, in qualita' di Ente gestore, ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto;
 Visto  il  parere favorevole espresso in data 24 gennaio 2002 dalla Commissione di riserva dell'area marina protetta «Cinque Terre» sulla proposta  di aggiornamento del decreto istitutivo della medesima area marina  protetta  «Cinque  Terre», avanzata dal Parco nazionale delle Cinque Terre in qualita' di Ente gestore;
 Considerato  l'esito dell'incontro, svoltosi in data 18 luglio 2002 presso   l'Ente   Parco   nazionale   delle   Cinque   Terre,  tra  i rappresentanti della segreteria tecnica per le aree protette marine e del suddetto Ente parco, in qualita' di Ente gestore dell'area marina protetta;
 Vista  la  relazione  tecnica a supporto della proposta di modifica dell'area  marina protetta «Cinque Terre», trasmessa in data 3 giugno 2003 dall'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre in qualita' di Ente gestore;
 Vista   l'istruttoria  preliminare  per  l'aggiornamento  dell'area marina protetta «Cinque Terre» svolta dalla segreteria tecnica per le aree  protette  marine, riportata nella relazione del settembre 2003, con  la  quale  si  concorda, in linea di massima, con le motivazioni addotte dal soggetto gestore per la modifica del decreto ministeriale del  12 dicembre  1997  e  si  ravvisa la necessita' di aggiornare la zonazione  dell'area  marina  protetta  nell'ottica  di  una gestione dinamica della stessa;
 Visto  il  parere  favorevole  sull'aggiornamento  dell'Area marina protetta  Cinque  Terre,  ai  sensi  dell'art.  26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Riomaggiore con nota n.  9591  del  27 dicembre  2003  e  le  successive  note n. 2004 del 18 marzo 2004 e n. 2690 del 14 aprile 2004;
 Visto  il  parere  favorevole  sull'aggiornamento  dell'Area marina protetta  Cinque  Terre,  ai  sensi  dell'art.  26 della citata legge 31 dicembre  1982,  n.  979,  espresso  dal  comune di Levanto con la deliberazione  di  giunta  comunale  n.  5  del  16 gennaio 2004 e le successive  note  n.  3652  del 18 marzo 2004 e n. 1033 del 14 aprile 2004;
 Visto  il  parere  favorevole  sull'aggiornamento  dell'Area marina protetta  Cinque  Terre,  ai  sensi  dell'art.  26 della citata legge 31 dicembre  1982,  n. 979, espresso dal comune di Monterosso al Mare con  nota  n. 9609 del 29 dicembre 2003 e successive note n. 2571 del 18 marzo 2004 e n. 3366 del 14 aprile 2004;
 Visto  il  parere  favorevole  sull'aggiornamento  dell'Area marina protetta  Cinque  Terre,  ai  sensi  dell'art.  26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Vernazza con nota n. 5239  del 22 dicembre 2003 e la successiva nota n. 1432 del 15 aprile 2004;
 Visto  il  parere  favorevole  sull'aggiornamento  dell'Area marina protetta  Cinque Terre espresso dalla provincia della Spezia con nota prot. n. 2004/650 del 9 gennaio 2004;
 Visto  il  parere  favorevole  sull'aggiornamento  dell'Area marina protetta  Cinque  Terre,  ai  sensi  del  citato  art. 26 della legge 31 dicembre  1982, n. 979, espresso, con alcuni rilievi e correzioni, dalla  regione  Liguria  con delibera di giunta regionale prot. n. 20 del  16 gennaio  2004  e con successiva nota prot n. 49091/134 del 14 aprile 2004;
 Ritenuto opportuno accogliere le osservazioni della regione Liguria con   la   nota  prot:  n.  DPN/2D/7706/2004  del  16 marzo  2004  in particolare,   relativamente   alla  possibilita'  di  effettuare  la balneazione  nelle  zone A, disciplinata e contingentata dal soggetto gestore,  nel  rispetto  delle  finalita' istitutive dell'area marina protetta;
 Visto  i1  parere favorevole espresso nella seduta del 23 settembre 2004  dalla  conferenza  unificata, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Ravvisata  la  necessita' di provvedere all'aggiornamento dell'area marina protetta denominata «Cinque Terre»;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Il  decreto  ministeriale 12 dicembre 1997, istitutivo dell'area marina  protetta  «Cinque  Terre»,  e'  integralmente  sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.
 |  |  |  | Art. 2. Denominazione
 
 1. E' istituita l'area marina protetta denominata «Cinque Terre».
 |  |  |  | Art. 3. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di  individui  di  specie  animali  e  vegetali in ambiente acquatico mediante  il  controllo,  parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 b) «ancoraggio»,  l'insieme  delle  operazioni  per assicurare la tenuta  al  fondale  delle  unita' navali, effettuato' esclusivamente dando fondo all'ancora;
 c) «balneazione»,  l'attivita'  esercitata  a fine ricreativo che consiste  nel  fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche  con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e  che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 d) «centri  di immersione», le imprese o associazioni che operano nel  settore  turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
 e) «imbarcazione»,   qualsiasi   unita'   navale  destinata  alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito  ai  sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;
 f) «immersione  subacquea»,  l'insieme delle attivita' effettuate con   l'utilizzo   di   apparecchi   ausiliari  per  la  respirazione (autorespiratori),  finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
 g) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed  incentivi,  anche  economici,  finalizzati  alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale;
 h) «monitoraggio»,  la  sorveglianza  regolare dell'andamento dei parametri  indicatori  dello  stato  e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
 i) «natante», qualsiasi unita' navale, destinata alla navigazione da  diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito  ai  sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;
 j) «navigazione»,  il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
 k) «ormeggio»,  l'insieme  delle  operazioni  per  assicurare  le unita'  navali  a  un'opera  portuale  fissa,  quale banchina, molo o pontile,   ovvero   a   un'opera   mobile,  in  punti  localizzati  e predisposti, quale pontile o gavitello;
 l) «pesca  sportiva»,  l'attivita'  di  pesca  esercitata a scopo ricreativo;
 m) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
 n) «pescaturismo»,  l'attivita'  integrativa  alla  piccola pesca artigianale,  come  disciplinata  dal  decreto ministeriale 13 aprile 1999,  n.  293,  che  definisce  le  modalita'  per gli operatori del settore  di  ospitare  a  bordo  delle  proprie imbarcazioni un certo numero  di  persone,  diverse  dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
 o) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo  professionale  per  mezzo  di  imbarcazioni  aventi  lunghezza inferiore  a  12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore  alle  10  TSL  e  15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara,  palangari,  lenze  e  arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale individuati dal soggetto gestore;
 p) «ripopolamento    attiva»,    l'attivita'   di   traslocazione artificiale  di  individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
 q) «unita'  navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;
 r) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale;
 |  |  |  | Art. 4. Finalita'
 
 1. L'istituzione  dell'area marina protetta «Cinque Terre» persegue la  protezione  ambientale  dell'area  interessata  e  si prefigge le seguenti finalita':
 a) la  tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche,  fisiche  e  della  biodiversita'  marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
 b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze   degli   ambienti  marini  e  costieri  dell'area  marina protetta,  anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
 c) la  realizzazione  di  programmi  di  studio,  monitoraggio  e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale,   al   fine   di  assicurare  la  conoscenza  sistematica dell'area;
 d) la   promozione  dello  sviluppo  sostenibile  dell'area,  con particolare    riguardo    alla    valorizzazione   delle   attivita' tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.
 |  |  |  | Art. 5. Delimitazione dell'area marina protetta
 
 1.  L'area  marina  protetta  «Cinque Terre», che comprende anche i relativi  territori  costieri  del  demanio  marittimo, e' delimitata dalla  congiungente  i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica  della  carta  n.  3  dell'Istituto  Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante: Punto         |Latitudine           |Longitudine A1)           |44° 09'.05 N         |009° 37'.10 E (in costa) B)            |44° 08'.29 N.        |009° 36'.06 E C)            |44° 03'.54 N         |009° 43'.48 E D1)           |44° 04'.99 N         |009° 45'.68 E (in costa)
 2.  Le  coordinate  geografiche  indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.
 |  |  |  | Art. 6. Zonazione dell'area marina protetta
 
 1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone sottoposte a diverso regime  di  tutela  ambientale,  tenuto  conto  delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti.
 2.  La  zona  A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5:
 a) il  tratto  di  mare  prospiciente  la  costa  di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto         |Latitudine           |Longitudine E1)           |44° 08'.65 N         |009° 37'.42 E (in costa) E)            |44° 08'.46 N         |009° 37'.24 E F)            |44° 08'.05 N         |009° 37'.58 E G)            |44° 07'.88 N         |009° 38'.29 E H)            |44° 08'.16 N,        |009° 38'.55 E H1)           |44° 08'.25 N         |009° 38'.34 E (in costa)
 b) il  tratto  di mare prospiciente la costa di Capo Monte Negro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto         |Latitudine           |Longitudine T1)           |44° 05'.43 N         |009° 44'.37 E (in costa) T)            |44° 05'.53 N         |009° 44'.17 E U)            |44° 05'.34 N         |009° 44'.48 E U1)           |44° 05'.58 N         |009° 44'.81 E (in costa)
 3.  La  zona  B  di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5:
 a) il  tratto  di  mare  circostante  la  zona  A di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto         |Latitudine           |Longitudine L1).          |44° 08'.98 N         |009° 37'.10 E (in costa) L)            |44° 08'.79 N         |009° 36'.86 E M)            |44° 07'.81 N         |009° 37'.67 E N)            |44° 07'.81 N         |009° 38'.32 E P)            |44° 08'.51 N         |009° 38'.94 E P1)           |44° 08'.68 N         |009° 38'.58 E (in costa)
 b) il  tratto  di  mare circostante la zona A di Capo Montenegro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto         |Latitudine           |Longitudine Q1)           |44° 05'.79 N         |009° 44'.36 E (in costa) Q)            |44° 05'.79 N         |009° 44'.07 E R)            |44° 05'.47 N         |009° 43'.67 E S)            |44° 05'.04 N         |009° 44'.31 E S1)           |44° 05'.52 N         |009° 44'.94 E (in costa)
 4.  La  zona  C  di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare  all'interno  del  perimetro  dell'area  marina  protetta,  come delimitato all'art. 5.
 |  |  |  | Art. 7. Attivita' non consentite
 
 1. Nell'area  marina protetta «Cinque Terre» non sono consentite le attivita'  che  possano  alterare  le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente quanto  previsto  all'art. 9, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto previsto all'art. 8 non e' consentita:
 a) qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle  specie  vegetali  e  animali,  ivi compresa la balneazione, la navigazione,  l'ancoraggio,  l'ormeggio; l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter  e  mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici  similari,  la  pesca  subacquea,  l'immissione  di  specie alloctone e il ripopolamento attivo;
 b) qualunque  attivita'  di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari  delle  specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
 c) qualunque  attivita'  di  asportazione,  anche  parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
 d) qualunque   alterazione   con   qualsiasi   mezzo,  diretta  o indiretta,    dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche biochimiche   dell'acqua,  ivi  compresa  l'immissione  di  qualsiasi sostanza  tossica  o  inquinante,  la  discarica  di rifiuti solidi o liquidi,  l'acquacoltura e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
 e) l'introduzione   di  armi,  esplosivi  e  di  qualsiasi  mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
 f) l'uso di fuochi all'aperto.
 |  |  |  | Art. 8. Attivita' consentite
 
 1.  Nel  rispetto  delle  caratteristiche  dell'ambiente  dell'area marina  protetta  «Cinque Terre» e delle sue finalita' istitutive, in deroga  a  quanto  disposto  all'art.  7  del  presente decreto, sono consentite:
 2.
 
 Zona A di riserva integrale a) le attivita' di soccorso, di sorveglianza e servizio; b) le  attivita'  di  ricerca  scientifica  autorizzate  dal soggetto gestore; c) la  balneazione,  disciplinata  dal soggetto gestore in base ad un regime  di  turnazione  e  contingentamento definito sulla base A del monitoraggio  dell'area  marina  protetta,  con accesso da terra e da mare,  esclusivamente  a  nuoto  o con natanti condotti a remi, senza l'impiego di pinne, calzature e guanti; d) la  navigazione  a  remi,  autorizzata  dal  soggetto  gestore, ai natanti; e) le  visite  guidate  subacquee,  autorizzate dal soggetto gestore, anche  sulla  base  del  monitoraggio  periodico  degli  impatti  sui fondali,  con  un  rapporto  guida/sub non inferiore a 1/5, ai centri d'immersione aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina potetta alla data di entrata in vigore del presente decreto.;
 
 Zona B di riserva generalea a) le attivita' consentite in zona A; b) la navigazione a vela e a remi; c) la  navigazione  a  motore  ai  natanti,  ad  eccezione delle moto d'acqua  o  acquascooter  e  mezzi similari, autorizzata dal soggetto gestore, a velocita' non superiore ai 5 nodi; d) la  navigazione  a  motore alle unita' navali adibite al trasporto collettivo,   alle  visite  guidate,  e  alle  attivita'  dei  centri d'immersione,   autorizzata   dal   soggetto   gestore,  a  velocita' non superiore ai 5 nodi; e) l'ormeggio,  autorizzato dal soggetto gestore, in zone individuate mediante   appositi   campi   boe,  posizionati  compatibilmente  con l'esigenza di tutela dei fondali; f) l'esercizio   della  piccola  pesca  artigianale,  riservata  alle imprese  di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in  forma  cooperativa,  aventi  sede  legale  nei  comuni  ricadenti nell'area  marina  protetta,  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente  decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; g) l'attivita'  di  pescaturismo, riservata alle inprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi  sede  legale  nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla  data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette  cooperative  inseriti  alla  stessa  data  nel  registro di ciascuna cooperativa; h) la  pesca  sportiva,  con  lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore  e  riservata  ai  residenti  nei  comuni ricadenti nell'area marina protetta; i) le  visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore; j) le  immersioni  subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali.
 
 Zona C di riserva parziale a) le attivita' consentite in zona A e in zona B; b) la  navigazione  a  motore  ai  natanti,  ad  eccezione delle moto d'acqua  o  acquascooter  e  mezzi  similari,  e alle imbarcazioni, a velocita' non superiore ai 10 nodi; c) l'ancoraggio,  in  zone appositamente individuate, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; d) la  pesca  sportiva,  con  lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore,  per  i non residenti, nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; e) la  pesca  sportiva  con  nasse  e  palamiti,  con numero di ami a persona  non  superiore  a  70,  con  limite  massimo  di  200  ami a imbarcazione,  autorizzata  dal soggetto gestore, per i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; f) la  navigazione ai mezzi di linea, a velocita' non superiore ai 15 nodi.
 3.  Tutte le attivita' consentite di cui al precedente comma 1 sono disciplinate   e',   ove  previsto,  specificamente  autorizzate  dal soggetto gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», secondo le modalita' indicate dal successivo art. 10.
 |  |  |  | Art. 9. Gestione dell'area marina protetta
 
 1.  La  gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre», ai sensi dell'art.  2,  comma  37  della  legge 9 dicembre 1998, n. 426, resta affidata   all'Ente   Parco   Nazionale   delle  Cinque  Terre,  gia' individuato  dall'art.  1,  comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica  6 ottobre  1999,  istitutivo  del  parco  nazionale delle Cinque Terre.
 2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore di cui al comma 1:
 a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane di cui al comma 2;
 b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di cui all'art. 10, comma 2;
 c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
 3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio puo' revocare  in  ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione   in   caso   di   comprovata   inadempienza,  inosservanza, irregolarita'  da  parte  del  soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 10. Disciplinare provvisorio e Regolamento
 
 1.  Il  soggetto  gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», conformemente  alle  direttive  emanate dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  considerate  le  peculiarita'  e  le specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, determina con disciplinare provvisorio e quindi con Regolamento,  di  cui  al  comma  2,  le  modalita'  e  le  eventuali condizioni  di  esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta, previste all'art. 8 del presente decreto.
 2.   Il   Regolamento   di  esecuzione  del  decreto  istitutivo  e organizzazione  dell'area  marina  protetta «Cinque Terre», formulato entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, e' approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 3.  Fino  all'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  il  soggetto gestore predispone un disciplinare provvisorio delle  attivita'  consentite,  di  cui all'art. 8, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 4.   Il   disciplinare   provvisorio,   sottoposto   al   Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  per  la verifica di conformita'  con  il  presente  decreto  istitutivo,  e' recepito con ordinanza della competente Capitaneria di Porto.
 5.   Fino   all'adozione  del  disciplinare  provvisorio  non  sono consentite le attivita' di cui all'art. 8 per le quali e' previsto il rilascio di una specifica autorizzazione del soggetto gestore.
 6.  Al  fine  di  ridurre  e  contenere  l'impatto ambientale delle attivita'  di  cui all'art. 8, il soggetto gestore puo' prevedere nel disciplinare  provvisorio  e  nel  Regolamento  misure di premialita' ambientale,  conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 7.   Nell'ambito   dell'azione   di   promozione  di  uno  sviluppo compatibile   con   le  finalita'  istitutive,  il  soggetto  gestore predispone  e  attua iniziative per la specifica valorizzazione delle realta'  socio-economiche  locali,  con  prioritario riferimento alla canalizzazione  dei  flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi.
 |  |  |  | Art. 11. Commissione di riserva
 
 1. La  commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area   marina   protetta  «Cinque  Terre»,  formula  proposte  e suggerimenti  per  tutto  quanto  attiene  al funzionamento dell'area marina  protetta  ed  esprimendo  il proprio parere sulla proposta di disciplinare  provvisorio  e di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo  e organizzazione dell'area marina protetta, nonche' sulle previsioni  relative  alle  spese  di  gestione  e  sulla proposta di aggiornamento di cui all'art. 14, comma 2.
 2.  Il  parere  della commissione di riserva e' reso nel termine di trenta  giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
 |  |  |  | Art. 12. Demanio marittimo
 
 1.  I  provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone  di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta «Cinque Terre»,  anche  in  riferimento  alle  opere  e concessioni demaniali preesistenti  all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dall'amministrazione  competente  d'intesa  con  il  soggetto gestore dell'area   marina   protetta,  tenuto  conto  delle  caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive.
 2.  Per  le  opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale  difformita'  o  con  variazioni  essenziali,  secondo  quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica  l'acquisizione  gratuita  a favore del soggetto gestore, il quale   predispone   un  elenco  delle  demolizioni  da  eseguire  da trasmettere  al prefetto ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 3.  Al  fine di coordinare quanto previsto dalla legge quadro sulle aree  protette, relativamente alla tutela e salvaguardia degli ambiti territoriali ricompresi nelle aree marine protette, con le competenze -  in  materia  di  difesa  della  costa,  ripascimento degli arenili protezione  e  osservazione  dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo  e  porti  -  di  cui  alla legge della regione Liguria del 28 aprile  1999,  n.  13,  gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione   territoriale   degli   assetti  costieri  nonche'  i programmi  per  la gestione integrata della fascia costiera, relativi ai  comuni  ricadenti  nell'area  marina  protetta,  sono  realizzati mediante  concertazione  con  il  soggetto  gestore  dell'area marina protetta.
 |  |  |  | Art. 13. Monitoraggio e aggiornamento
 
 1.  Il  soggetto  gestore  effettua  un monitoraggio continuo delle condizioni  ambientali  e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo  le  direttive  emanate  dal  Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  e  su  tale  base  redige  annualmente  una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
 2.  Il  soggetto  gestore,  sulla  base  dei  dati acquisiti con il monitoraggio  previsto  al  comma  1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza  delle disposizioni del presente decreto che concernono la  perimetrazione,  la  zonazione, i regimi di tutela e le finalita' istitutive  alle  esigenze  ambientali  e  socio-economiche dell'area marina  protetta  e,  ove  ritenuto  opportuno,  propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le necessarie modifiche.
 |  |  |  | Art. 14. Sorveglianza
 
 1.  La  sorveglianza  nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria  di  Porto  competente,  nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
 |  |  |  | Art. 15. Sanzioni
 
 1.  Per  la  violazione  delle  disposizioni contenute nel presente decreto  e  delle disposizioni emanate dal soggetto gestore dell'area marina  protetta  di  «Cinque Terre» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.
 Roma, 9 novembre 2004
 Il Ministro: Matteoli
 |  |  |  | Allegato ---->   Vedere Planimetria a pag. 36 della G.U.  <----
 |  |  |  |  |