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| Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 |  | Disposizioni  urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le  attivita'   culturali,   per   il   completamento   di  grandi  opere  strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per  semplificare  gli  adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di  concessione. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Considerata  la  necessita' ed urgenza di attuare la programmazione del  fabbisogno  di  personale  per le Universita' e di assicurare il dovuto  sostegno  alla  ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attivita' culturali;
 Considerata  altresi'  la  necessita'  e  l'urgenza di garantire la tempestiva  esecuzione  di  opere  strategiche  affidate  ad appositi commissari straordinari, di conseguire una piu' ampia mobilita' per i pubblici dipendenti, nonche' di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, del Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1.
 Disposizioni per l'universita'
 
 1.  I  programmi  di  cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311, sono formulati dalle universita' ed inviati per  la  valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 31 marzo 2005.
 2.  In  attesa  della  riforma  dello stato giuridico del personale docente  e  ricercatore delle universita', il periodo di tre anni per il  giudizio  di  conferma  per  i  ricercatori  universitari  di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' ridotto ad un anno.
 |  |  |  | Art. 1-bis.(2) (( Contributi per le universita' e gli istituti
 superiori non statali. ))
 
 ((  1.  L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle universita' e degli istituti superiori non statali di cui  all'articolo  5  della  legge  29  luglio  1991,  n.  243,  come determinata  dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  come  determinata dalla Tabella C della citata legge n. 311 del 2004. ))
 |  |  |  | Art. 1-ter.(2) (( Programmazione e valutazione delle universita. ))
 
 ((  1.  A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire  obiettivi  di  efficacia  e qualita' dei servizi offerti, entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  adottano  programmi triennali coerenti  con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, sentiti la  Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario  nazionale  e  il  Consiglio  nazionale  degli studenti universitari,   tenuto   altresi'  conto  delle  risorse  acquisibili autonomamente.  I predetti programmi delle universita' individuano in particolare:  a)  i  corsi  di  studio  da  istituire  e attivare nel rispetto  dei  requisiti  minimi  essenziali  in  termini  di risorse strutturali  ed  umane, nonche' quelli da sopprimere; b) il programma di  sviluppo  della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed  il  potenziamento  dei  servizi e degli interventi a favore degli studenti;  d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno di  personale  docente  e  non  docente  a  tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.
 2.  I  programmi  delle  universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma   determinazione  degli  atenei  per  quanto  riguarda  il fabbisogno      di     personale     in     ordine     ai     settori scientifico-disciplinari,     sono     valutati     dal     Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, avvalendosi del Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario, sentita  la  Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane. Sui risultati    della    valutazione    il   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  riferisce  al termine di ciascun triennio,  con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita'  si  tiene  conto  nella  ripartizione  del  fondo per il finanziamento ordinario delle universita'.
 3.  Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo  2,  commi  5,  lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo 4. ))
 |  |  |  | Art. 1-quater.(2) (( Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali. )) 
 ((  1.  Al  fine  di  favorire  l'adeguamento  ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare  la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e' autorizzato  ad  erogare  alle  accademie  di belle arti non statali, finanziate  in  misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000  per  l'anno  2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  mediante utilizzo della proiezione per l'anno  2007  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
 |  |  |  | Art. 1-quinquies.(2) (( Istituto musicale di Ceglie Messapico. ))
 
 ((   1.  A  decorrere  dall'anno  accademico  2005-2006  l'istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al conservatorio statale di  musica  di  Lecce  in  qualita' di sezione staccata. Con apposita convenzione   da   stipulare   tra   il   Ministero  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  ed il comune di Ceglie Messapico saranno  stabilite  modalita'  e  termini  del  passaggio  anche  con riferimento allo stabile e all'attuale personale.
 2.  Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 141.000 euro  annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 1-sexies.(2) (( Incarichi di presidenza. ))
 
 ((  1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico 2006-2007 non sono piu' conferiti  nuovi  incarichi  di  presidenza,  fatta salva la conferma degli   incarichi  gia'  conferiti.  I  posti  vacanti  di  dirigente scolastico  sono  conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria  in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di  personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del personale  delle  pubbliche  amministrazioni previsti dalla normativa vigente,   sono   riservati   in   via  prioritaria  ad  un  apposito corso-concorso   per   coloro  che  abbiano  maturato,  entro  l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza. ))
 |  |  |  | Art. 1-septies.(2) (( Organi di ordini professionali. ))
 
 ((  1.  Nel  procedere  al  riordino del sistema elettorale e della composizione  degli  organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo  4,  comma  3,  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  al fine di uniformare   e   semplificare   le   procedure,   va   assicurata  la rappresentanza  unitaria  degli  iscritti agli albi professionali nei consigli  nazionali  e  territoriali  con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti,  un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e  con  una  durata  di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque  per  i  consigli  nazionali.  La  durata e' estesa a tutte le professioni  disciplinate  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi  si  provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo  1,  comma  18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato  dall'articolo  6,  comma  4, della legge ottobre 1999, n. 370,  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, per la definizione del numero  dei  componenti  e  del  sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali. ))
 |  |  |  | Art. 1-octies.(2) (( Concorso riservato per dirigente scolastico. ))
 
 ((  1.  Gli  aspiranti,  incaricati di presidenza da almeno un anno alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente  decreto,  ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico,  ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione,  frequentato  il  corso  di formazione e superato l'esame finale   di  cui  al  decreto  direttoriale  del  17  dicembre  2002, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20  dicembre  2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio   conseguito  nel  predetto  esame  finale,  in  coda  alle graduatorie stesse.
 2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma  1,  sono  ripartiti,  con  decreto  del  competente  direttore generale  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca,  tra  le  regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie. ))
 |  |  |  | Art. 1-novies.(2) (( Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti. ))
 
 (( 1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto  C.11)  e'  sostituito dai seguenti: "C.11) Per ogni diploma di specializzazione  o master universitario di durata almeno annuale con esame  finale,  coerente  con  gli  insegnamenti  cui si riferisce la graduatoria,  sono  attribuiti  punti  3. C.11-bis) Per ogni corso di perfezionamento  universitario,  di  durata  almeno annuale con esame finale,   coerente   con   gli   insegnamenti  cui  si  riferisce  la graduatoria,   sono   attribuiti   punti   2.   C.11-ter)   Ai   fini dell'applicazione   delle  disposizioni  di  cui  ai  punti  C.11)  e C.11-bis),  ai fini della valutazione del punteggio per l'inserimento nelle  graduatorie  permanenti,  e'  possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati".
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno scolastico 2005-2006". ))
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni per la ricerca
 
 1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a concedere  la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati  su  una  o piu' linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni  di  euro, dalla Societa' Sincrotone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser  a  elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,  con  imputazione  nella  apposita unita' previsionale 3.2.4.2., iscritta  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005 e corrispondenti unita' previsionali per gli esercizi successivi.
 2.  Per  assicurare lo sviluppo della competitivita' internazionale della  infrastruttura  complessiva,  il  contributo  ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni  di  euro,  a  valere  sul  fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca  finanziati  dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto  legislativo  5  giugno  1998, n. 204, con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone di Trieste S.p.a.
 3.  In  attesa  del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia  (INGV), il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca e' autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio  direttivo  dell'Istituto  stesso,  composto dal Presidente dello  stesso  ente  e  da  quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica  nello specifico settore di attivita', di cui due scelti  dal  Ministro  medesimo,  uno  designato  dal  Presidente del Consiglio   dei   Ministri   e   uno   designato   dalla   Conferenza Stato-regioni.
 |  |  |  | Art. 2-bis.(2) (( Interventi per la tutela dell'ambiente e sui beni culturali, nonche' per lo sviluppo economico e sociale del territorio. ))
 
 ((  1.  E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di  euro  10.230.000  per  l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006  e  di  euro  2.600.000  per  l'anno  2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo  1,  comma  28,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si  provvede  ai  sensi  del  comma 29 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, pari a euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a euro 23.755.000  per  l'anno  2006  e a euro 2.600.000 per l'anno 2007, si provvede:  per  l'anno  2004,  quanto  a  euro  45.000.000,  mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo  54  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni,  e,  quanto a euro 20.000.000, mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 55 della legge  28  dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni  2005,  2006  e  2007,  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno degli  anni  2006  e  2007,  l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero,  e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per  il  2006  l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 3. Interventi per i beni e le attivita' culturali
 
 1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo  sviluppo  dell'arte,  della  cultura  e  dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data   di   entrata  in  vigore  del  regolamento  ivi  previsto,  le disposizioni  di  cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n.  72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
 2.  Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1,  per  gli  esercizi  finanziari  2005 e 2006, un ulteriore due per cento,  a  valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, e' destinato a progetti di intervento  rivolti  ad  agevolare  o  promuovere  la conservazione o fruizione dei beni culturali.
 3.  All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
 e    successive   modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
 modificazioni: a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
 "3-bis.  Alle  risorse  finanziarie del Fondo di cui al comma 1
 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge
 27 dicembre 2002, n. 289.";
 b)  al  comma  6, secondo periodo, dopo le parole: "al comma 2"
 sono  inserite  le  seguenti:  ", previo versamento all'entrata del
 bilancio dello Stato";
 c)  al  comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
 risorse  del  medesimo  Fondo sono versate su apposita contabilita'
 speciale,  intestata all'organismo affidatario del servizio, per il
 funzionamento  della  quale  si  applicano  le  modalita'  previste
 dall'articolo  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20
 aprile 1994, n. 367.".
 |  |  |  | Art. 3-bis.(2) (( Ulteriori interventi per i beni e le attivita' culturali. ))
 
 (( 1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il
 primo comma e' sostituito dal seguente:
 "Le   manifestazioni   liriche   da  attuare  con  il  concorso finanziario  dello  Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali   per  il  turismo,  istituzioni  musicali  ed  enti  con personalita'  giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero   che   reimpiegano   gli   eventuali  utili  derivanti  dalle manifestazioni   sovvenzionate   nell'organizzazione   di   attivita' analoghe".
 2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21  dicembre  1998,  n.  492,  la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente:  "dieci"  e  dopo  le  parole:  "presso  il  Gabinetto  del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali" sono inserite le seguenti: "e le direzioni generali competenti".
 3.  Al  comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  nel  primo  periodo,  le parole: "Capo del Dipartimento dello spettacolo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "direttore  generale competente";
 b)  il  quinto  periodo e' sostituito dal seguente: "Il direttore generale  competente  puo'  delegare, di volta in volta, un dirigente della  medesima  Direzione  generale  a  presiedere le singole sedute delle commissioni".
 4.  Al  comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  650, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Del comitato fanno  parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti".
 5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole:  "il  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali" sono sostituite dalla seguente: "si".
 6.  L'intervento  previsto  al  n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' finalizzato:
 a)  quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;
 b)  quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.
 7.  L'intervento  previsto  al  n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' ripartito:
 a)  quanto  a 250.000 euro, corrispondenti all'annualita' 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali per  l'intervento  di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;
 b)  quanto  a  500.000  euro,  corrispondenti  alla  somma  delle annualita'  2004  e  2005,  i fondi sono assegnati al comune di Piana degli  Albanesi  per  l'esecuzione  di  interventi  di  restauro  del complesso Manzone e Vicari.
 8.  Al  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono essere  individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8" sono soppresse;
 b)all'articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui all'articolo  11,  comma  1,"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Con decreti  ministeriali,  adottati  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,".
 9.  Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo  per  la  valutazione  e  la  verifica  degli investimenti del Ministero  per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 5, comma  5,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica  10  giugno  2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  3,  comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei  limiti  delle  risorse  di cui all'articolo 145, comma 10, della legge  23  dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 10.  All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: '5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti  dello  stanziamento di cui al comma 5-bis, del contributo per le  spese  inerenti  ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati  dal  personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione  di  pubblici  spettacoli, nonche' le modalita' applicative del  beneficio,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  16, comma 2, lettera  a),  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173'";
 b)  alla  lettera b), le parole da: "Il predetto importo" sino alla fine del comma sono soppresse. ))
 |  |  |  | Art. 3-ter.(2) (( Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. ))
 
 ((  1.  Le  fondazioni  lirico-sinfoniche  operano nel rispetto dei criteri  di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e coordinano periodicamente le proprie attivita' allo  scopo  di  ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere piu' larghe fasce di pubblico.
 2.  Il  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto  non  avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attivita'  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle    spese   di   allestimento,   dei   costi   delle   scritture artistico-professionali,  anche  mediante  lo  scambio  di  materiali scenici,   corpi   artistici   e  spettacoli,  e  dei  costi  per  le collaborazioni a qualsiasi titolo.
 3.  Il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche  assicura  l'ottimale  utilizzazione  del personale dipendente   in  ragione  delle  professionalita'  e  delle  esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attivita' di cui all'articolo 23 del decreto legislativo  29 giugno 1996, n. 367, o che svolge attivita' di lavoro autonomo o professionale.
 4.    I    contratti   integrativi   aziendali   delle   fondazioni lirico-sinfoniche  sono  sottoscritti  esclusivamente nelle materie e nei  limiti  stabiliti  dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non  possono  disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal  medesimo  contratto  collettivo  e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.
 5.  Ai  fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non   possono   essere  utilizzate  da  ciascuna  fondazione  risorse finanziarie  superiori  al  20  per  cento  delle risorse finanziarie occorrenti  per  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro, fermo restando  il  reperimento  delle  risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in  essere  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente  decreto  possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del nuovo contratto collettivo  nazionale,  le  clausole  e  gli  istituti  dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma  4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere  applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli  e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a  decorrere  dal 1° gennaio 2004, non formalmente qualificabili come contratti  integrativi  aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente   alla   data   del   1°   gennaio   2004  sono  validi esclusivamente  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
 6.  Per  l'anno  2005,  alle  fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto   di   procedere   ad   assunzioni   di   personale  a  tempo indeterminato.  Fino  al  medesimo  termine,  il  personale  a  tempo determinato   non   puo'  superare  il  15  per  cento  dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facolta' di assumere personale a tempo  indeterminato,  nei limiti delle rispettive piante organiche e senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.
 7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)   all'articolo  10,  comma  3,  secondo  periodo,  la  parola: "pubblici" e' sostituita dalla seguente: "statali";
 b)  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  d),  le  parole da: "o musicale"   sino  alla  fine  della  lettera  sono  sostituite  dalle seguenti:  ",  i  cui  requisiti professionali sono individuati dallo statuto";
 c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: "collaboratori" sono inserite  le  seguenti:  ",  tra  cui  il  direttore  musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,";
 d)all'articolo  14,  comma  1, secondo periodo, le parole: "e gli altri  scelti" sono sostituite dalle seguenti: ", un membro effettivo designato   dall'autorita'   di  governo  competente  in  materia  di spettacolo, e l'altro scelto";
 e) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali,  anche  su  proposta  del  Ministro  dell'economia e delle finanze:   a)   puo'   disporre  lo  scioglimento  del  consiglio  di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione,  ovvero  gravi  violazioni  delle  disposizioni legislative,  amministrative  o  statutarie  che regolano l'attivita' della  fondazione  o  venga  presentato  il  bilancio  preventivo  in perdita;  b)  dispone  in  ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione  della  fondazione  quando  i  conti economici di due esercizi   consecutivi   chiudono   con   una   perdita  del  periodo complessivamente  superiore  al  30  per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'".
 8.  Il  comma  3-sexies  dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004,  n.  72,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, e' abrogato. ))
 |  |  |  | Art. 4. Attivita' per la conservazione,  la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
 
 1.  Per  la  prosecuzione  delle  attivita'  relative  a modelli di gestione,  esposizione  e fruizione per la valorizzazione del sistema museale   archivistico   e   bibliografico   nazionale,  nonche'  per l'incremento  e  la  valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure  di  prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di  ogni  altra  misura  di  prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei,  gallerie,  biblioteche  e  archivi  dello  Stato,  presso  il Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, e' autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.
 2.  Fino  al  completamento  delle  procedure  di evidenza pubblica necessarie  per  l'affidamento delle attivita' di cui al comma 1, con salvaguardia  degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre  2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per  i  beni e le attivita' culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge   24   giugno  1997,  n.  196,  dell'articolo  10  del  decreto legislativo   1°  dicembre  1997,  n.  468,  e  dell'articolo  1  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
 3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236,  come  da  ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  cosi'  come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 |  |  |  | Art. 5. Interventi per la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche
 amministrazioni
 
 1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7.  Sulla  base  di  appositi  protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso  dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di personale presso   altre   pubbliche   amministrazioni  o  imprese  private.  I protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le modalita' di inserimento, l'onere  per  la  corresponsione del trattamento economico da porre a carico   delle   imprese   destinatarie.  Nel  caso  di  assegnazione temporanea  presso  imprese  private  i  predetti  protocolli possono prevedere  l'eventuale  attribuzione  di  un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.".
 |  |  |  | Art. 5-bis.(2) (( Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui
 all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. ))
 
 ((  1.  Al  fine  di  garantire  il  funzionamento  del Comitato di garanti,  previsto  dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente  di  prima fascia eletto secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004,  n.  114,  il  Comitato  di garanti e' composto da un dirigente della  prima  fascia,  estratto  a  sorte  dall'elenco  dei dirigenti appartenenti  alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ))
 |  |  |  | Art. 5-ter.(2) (( Modalita' di espletamento di procedure concorsuali presso
 la Presidenza del Consiglio dei ministri. ))
 
 ((   1.   La   procedura  di  reclutamento  dei  dirigenti  tramite corso-concorso   selettivo   di  formazione  espletato  dalla  Scuola superiore   della  pubblica  amministrazione,  prevista  dal  secondo periodo  del  comma  5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303, e' disciplinata dal bando di concorso indetto dalla  Presidenza  del  Consiglio dei ministri che puo' stabilire, in considerazione   delle   specificita'   del   ruolo   del   personale dirigenziale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri nonche' delle  funzioni  e  dei  compiti  ad  essa attribuiti, il possesso di diversi  o  ulteriori  requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ivi  compreso  il  possesso  di  abilitazioni professionali  o  pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonche' particolari  modalita'  relative  allo  svolgimento  e  alla  durata, comunque  non  superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica  amministrazione  ed  in  un  periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. ))
 |  |  |  | Art. 5-quater.(2) (( Modifica alla legge 6 luglio 2002,n. 137. ))
 
 (( 1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002,  n.  137,  le  parole:  "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati". ))
 |  |  |  | Art. 5-quinquies.(2) (( Composizione della Commissione per la vigilanza ed il
 controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
 sportive. ))
 
 ((  1.  All'articolo  3  della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate  le  seguenti  modifiche:  a)  al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) due rappresentanti del Ministero della salute,  individuati  nella  persona  del  direttore  generale  della ricerca   scientifica   e   tecnologica   e  del  direttore  generale dell'Agenzia   italiana   del  farmaco,  il  primo  con  funzione  di presidente";  b)  al  comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo". ))
 |  |  |  | Art. 5-sexies.(2) (( Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004,
 n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico. ))
 
 (( 1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.  56,  per  le  case  da  gioco  soggette  a  controllo pubblico e' prorogata  al  15  gennaio  2008. Fino a tale data le case da gioco a controllo   pubblico   rispetteranno  il  disposto  dell'articolo  3, paragrafo  6, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni". ))
 |  |  |  | Art. 6. Commissari straordinari per le opere strategiche
 
 1.  All'articolo  13  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale,  in  tutto  o  in  parte  ovvero  cofinanziati  con risorse dell'Unione   europea,   di  rilevante  interesse  nazionale  per  le implicazioni  occupazionali  ed  i  connessi  riflessi  sociali, gia' appaltati  o  affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi  in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui  esecuzione,  pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o,  se  iniziata,  risulti  anche  in  parte temporaneamente comunque sospesa.  Con  i  medesimi  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.";
 b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 "4.  Decorso  infruttuosamente  il  termine di cui al comma 2, il commissario  straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli  organi  ordinari  o  straordinari,  avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti  necessari  ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati  dal commissario straordinario al presidente della regione o  della  provincia,  al  sindaco  della citta' o del comune, nel cui ambito  territoriale  e'  prevista,  od  in  corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali,  entro  quindici  giorni  dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in  assenza  di  sospensione,  i  provvedimenti  del commissario sono esecutivi.";
 c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
 "4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto   avvio   o   la  pronta  ripresa  dell'esecuzione  dell'opera commissariata,  puo'  essere  abilitato  ad  assumere direttamente le funzioni  di  stazione  appaltante,  ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.".
 2.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 |  |  |  | Art. 6-bis.(2) (( Disposizioni concernenti Trenitalia Spa. ))
 
 ((  1.  Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003  tra  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia  Spa,  l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003  in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, e'  accertato,  in  via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura  pari  a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per  lo  stesso  contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato  a corrispondere alla societa' Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti. ))
 |  |  |  | Art. 6-ter.(2) (( Disposizioni a favore dell'Autorita' portuale di Genova. ))
 
 ((  1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzato un  limite  di  impegno  di tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno 2005  quale  concorso dello Stato a favore dell'Autorita' portuale di Genova. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato  in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  disposta  dall'articolo  36, comma 2, della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,  utilizzando:  a)  quanto a 1.020.000  euro  il  limite  di  impegno per l'anno 2003; b) quanto a 1.920.000  euro  il limite di impegno per l'anno 2004. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 6-quater (2) (( Disposizioni in materia di diritti
 di imbarco di passeggeri sugli aeromobili ))
 
 ((  1.  All'articolo  2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,   e   successive  modificazioni,  che  istituisce  l'addizionale comunale  sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate  le  seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "20  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "40 per cento"; b) alla  lettera  b),  le  parole:  "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
 2.  L'addizionale  comunale  sui  diritti  di  imbarco  e' altresi' incrementata  di  un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato ad alimentare il Fondo speciale per  il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e  riqualificazione  del  personale  del settore del trasporto aereo, costituito  ai  sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
 3.  Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto  dal  comma  2,  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnate  ad  apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del  loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 6-quinquies.(2) (( Norme in materia di servizio civile nazionale. ))
 
 ((  1.  Alla  legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  dopo  l'articolo  3  e'  inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Sanzioni  amministrative).  - 1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta  realizzazione  dei  progetti.  2.  Agli enti che violino il dovere  di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e  le  norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle  per  le modalita' di impiego dei volontari, o non realizzando in  tutto  o  in  parte  i  progetti  ovvero  ledendo la dignita' del volontario,   si   applicano  una  o  piu'  delle  seguenti  sanzioni amministrative:  a)  diffida  per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi; b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto,  con  diffida  a  proseguirne le attivita'; c) interdizione temporanea  a  presentare  altri  progetti  di  servizio civile della durata  di un anno; d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.  3.  Le  sanzioni  di  cui  al comma 2 sono applicate, previa contestazione   degli   addebiti  e  fissazione  di  un  termine  per controdedurre  non  inferiore  a  trenta  giorni  e  non  superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  in  ordine proporzionale e crescente, secondo  la  gravita'  del  fatto,  la  sua reiterazione, il grado di volontarieta'  o  di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione  dall'albo  degli  enti  di servizio civile e' disposta solo  in  caso  di  particolare gravita' delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni";
 b) il comma 3 dell'articolo 11 e' abrogato.
 2.  Al  decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: "compreso tra un minimo di  trenta  ed  un  massimo  di  trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti:  "di  trenta  ore,  ovvero  di  un  monte  ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri";
 b) il comma 6 dell'articolo 3 e' abrogato;
 c)  al  comma  5  dell'articolo  6,  le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";
 d)  l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Rapporto di  servizio  civile).  - 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni  per  la  realizzazione  dei  progetti  approvati sono avviati  al  servizio  civile  sulla  base  del contratto di servizio civile  sottoscritto  dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente  inviato  al  volontario per la sottoscrizione. 2. Il contratto,  recante  la  data  di  inizio  del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in   conformita'  all'articolo  9,  comma  2,  nonche'  le  norme  di comportamento  alle  quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni";
 e)  il  comma  2  dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "2. Agli  ammessi  a prestare attivita' in un progetto di servizio civile compete   un  assegno  per  il  servizio  civile,  non  superiore  al trattamento  economico  previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in caso  di  servizio  civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici  volti  a  compensare  la condizione militare. La misura del compenso  dovuto  ai  volontari  del  servizio  civile  nazionale  e' determinata  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri tenendo  conto  delle  disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile";
 f)  il comma 8 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "8. Al termine  del  periodo  di  servizio  civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano   ai  volontari  un  apposito  attestato  da  cui  risulta l'effettuazione  del  servizio  civile.  I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale";
 g)  l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Doveri e incompatibilita). - 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile  sono  tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo  quanto  previsto  dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono  svolgere  attivita'  di  lavoro  subordinato  o autonomo, se incompatibile  con  il  corretto  espletamento  del  servizio.  2.  I soggetti  che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda";
 h)  al  comma  1 dell'articolo 11 le parole: "non inferiore ad un mese" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 80 ore"". ))
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione
 
 1.   Al  fine  di  assicurare  la  massima  semplificazione,  anche alleviando  l'onere  dei  contribuenti  che assolvono i loro obblighi tributari,   riferiti   ad   alcune   delle   fattispecie  ricomprese nell'articolo  1,  comma  300,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante  la  materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 1, comma 300:
 1)  dopo le parole: "concessione governativa," sono inserite le seguenti:  "esclusi  quelli  di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche'  alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,";
 2)  le parole: "con decreto non avente natura regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro il 31 gennaio 2005," sono soppresse;
 3)  le  parole:  "in misura tale da assicurare" sono sostituite dalle  seguenti:  "secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo  e  nel  rispetto  delle  condizioni  in  esso stabilite, gli importi  in  misura  fissa  della  imposta  di bollo e della tassa di concessione  governativa,  diversi  da  quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno  2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1°  febbraio  2005  e,  in  particolare,  hanno  effetto per gli atti giudiziari  pubblicati  o emanati, per gli atti pubblici formati, per le  donazioni  fatte e per le scritture private autenticate a partire da  tale  data,  per  le  scritture  private non autenticate e per le denunce  presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per  le  formalita'  di  trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa  data.  Le  disposizioni  di cui al presente comma assicurano, complessivamente,";
 b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.
 2.  Dal  1°  giugno  2005  la  tassa  di  concessione governativa e l'imposta  di  bollo,  nei  casi  in  cui ne e' previsto il pagamento mediante  marche,  sono  pagate  con  le modalita' telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004,  n.  168,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,  n.  191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  ai  sensi  della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.
 |  |  |  | Art. 7-bis.(2) (( Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia. ))
 
 ((  1.  I  maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione   d'Italia,   rispetto   alla  disponibilita'  del  Servizio sanitario  regionale,  calcolati  sulla  base  della quota capitaria, gravano  sul  bilancio  comunale.  A  tal fine, al comune di Campione d'Italia  viene  assegnata  annualmente a decorrere dall'anno 2005 la somma di due milioni di euro.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo, pari a due milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))
 |  |  |  | Art. 7-ter.(2) (( Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato. ))
 
 ((   1.  E'  istituito,  a  decorrere  dall'anno  2005,  presso  la Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  il  Fondo  per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui  dotazione,  per  ciascuno  degli anni del triennio 2005-2007, e' pari a 8 milioni di euro.
 2.   All'onere   di   cui   al   comma  1  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando:  a)  quanto  a  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2005, l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  b)  per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto a 4 milioni di  euro,  l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  e  quanto  a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo   al   Ministero   degli   affari  esteri.  3.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 7-quater.(2) (( Controversie relative alla soppressa azienda universitaria
 Policlinico Umberto I. ))
 
 ((  1.  I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di  procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata  in  vigore  del  decreto-legge  1°  ottobre  1999,  n.  341, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono  inefficaci  nei  confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto  I,  qualora  gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti   della   soppressa   omonima   azienda  universitaria  per obbligazioni  contrattuali  anteriori  alla data di istituzione della predetta  azienda  ospedaliera  Policlinico Umberto I, secondo quando disposto  dall'articolo  2,  comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del  1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
 2.  I  pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui  al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.
 3.  Nelle  azioni  esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma  1,  alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra  il  commissario  di  cui  al  comma  3  dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.
 4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 |  |  |  | Art. 7-quinquies.(2) (( Tenuta delle liste elettorali. ))
 
 (( 1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste elettorali,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Le deliberazioni relative  alle  cancellazioni  di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni";
 b)  al  sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale  comunale  relative  alle variazioni di cui al n. 5)" sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)". ))
 |  |  |  | Art. 7-sexies.(2) (( Aggiornamento degli schedari consolari. ))
 
 ((  1.  E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per  l'aggiornamento  degli  schedari  consolari al fine di pervenire all'unificazione  dei  dati  dell'anagrafe  degli  italiani residenti all'estero  e  degli  schedari  consolari,  ai sensi dell'articolo 5, comma  4,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 7-septies(2) (( Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali "Torino". ))
 
 ((  1.  E' assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2005  ad  una societa' a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo  Italia  Spa, al cui capitale sociale possono partecipare la regione  Piemonte,  la  provincia  di  Torino ed il comune di Torino, direttamente  o  tramite  societa'  di cui detengono la totalita' del capitale sociale.
 2.  La  societa'  di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad un piu' efficace inserimento nel contesto territoriale dei  compiti  e delle attivita' svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n.  285,  in  adempimento  degli  impegni  contrattuali  assunti  nei confronti  del  Comitato  internazionale  olimpico  con  il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
 3. Per le iniziative di cui al comma 2, la societa' di cui al comma 1  si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonche'  degli  enti  e  societa' strumentali della regione Piemonte, della  provincia di Torino e del comune di Torino. Limitatamente alla realizzazione  delle  infrastrutture  temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge  9  ottobre  2000,  n.  285, e successive modificazioni, funzionali  allo  svolgimento dei Giochi olimpici, la societa' di cui al comma 1 puo' altresi' avvalersi, previa deliberazione del Comitato di  regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge n. 285  del  2000,  e  successive  modificazioni,  dell'Agenzia  per  lo svolgimento  dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima legge. Sono a carico della societa' di cui al comma 1 tutti gli oneri economici,   compresi   quelli  relativi  alle  spese  aggiuntive  di funzionamento  dei soggetti operanti ed al contenzioso, inerenti agli interventi  per  i  quali venga esercitata la facolta' di avvalimento nonche' alle occupazioni temporanee di cui al comma 4. La societa' di cui  al  comma  1,  limitatamente  alla  realizzazione  di interventi temporanei  correlati  a  quelli  di  cui all'articolo 3 della citata legge  n.  285  del  2000, e successive modificazioni, puo' avvalersi della citata Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici.
 4. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:  "L'Agenzia  esercita  tale  facolta'  anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato  organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro  societa'  strumentali,  delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti   degli   impianti   e   delle   infrastrutture  di  cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici".
 5.  All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,   il   comma  2-quater  e'  sostituito  dal  seguente: "2-quater.  La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere esercitata, mediante  ordinanza  che  determina  altresi'  in  via provvisoria le indennita'  di  occupazione,  a  seguito  dell'approvazione  da parte dell'Agenzia  del  progetto  definitivo  o  della variante avente per oggetto  l'opera  cui  l'occupazione  e'  preordinata.  Le indennita' definitive  di  occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai  sensi  dell'articolo  50  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n. 327, e successive modificazioni.  Al  proprietario  del  fondo  secondo  le  risultanze catastali   e'   notificato  almeno  dieci  giorni  prima  un  avviso contenente  l'indicazione  del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista   l'esecuzione   dell'ordinanza   che  impone  l'occupazione temporanea;  entro  lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci giorni,  il  suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui e'  sito  il  fondo.  In caso di irreperibilita' del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica".
 6.  Nelle  procedure  di  aggiudicazione  degli appalti pubblici di lavori,  di  forniture  e di servizi, relativi agli interventi di cui alla  legge  9  ottobre  2000, n. 285, e successive modificazioni, di importo  pari  o  superiore  alla  soglia  comunitaria si applicano i termini  minimi  previsti  dalla  normativa  comunitaria  e,  per gli appalti  di  importo  inferiore  a  tale soglia, tutti i termini sono ridotti  fino  ad  un  terzo.  Per  gli appalti pubblici di lavori di qualunque  importo,  l'affidamento a trattativa privata e' consentito anche nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio,  del  14 giugno 1993. Le varianti possono essere approvate anche  in  deroga  ai limiti previsti dall'articolo 25 della legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni, ed in assenza delle   autorizzazioni   e  dei  pareri  obbligatori  non  vincolanti richiesti dalla stessa legge.
 7.  Restano  fermi  la  natura privata, i compiti e le modalita' di funzionamento  del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali fini   il  Comitato  organizzatore  dei  Giochi  olimpici  assume  le necessarie  iniziative  per  coordinare il proprio operato con quello della societa' di cui al comma 1.
 8.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  80  milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di  quota  parte  delle  risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali  di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del   decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
 |  |  |  | Art. 7-octies.(2) (( Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. ))
 
 (( 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i  comuni  con  proprie  deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura  del  canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le  disposizioni  di  cui  all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo  e  le  modalita'  stabilite  dalla  lettera  d)  del comma 2 dell'articolo  62  medesimo.  A  decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terra' conto della rivalutazione annuale sulla base  dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
 2.  Le disposizioni di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre 2004, n. 311, si intendono applicabili anche all'imposta sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicita'. ))
 |  |  |  | Art. 7-novies.(2) (( Attivita' di formazione     ai     dipendenti    della    pubblica amministrazione. ))
 
 ((  1.  All'articolo  53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) da attivita'   di   formazione  diretta  ai  dipendenti  della  pubblica amministrazione". ))
 |  |  |  | Art. 7-decies.(2) (( Monopoli di Stato. ))
 
 ((  1.  All'articolo  1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  alla  lettera  f),  dopo  le parole: "Ministero dell'economia e delle  finanze"  la  parola:  "e"  e'  soppressa,  e  dopo le parole: "agenzie   fiscali"   sono  inserite  le  seguenti:  ",  ivi  inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,". ))
 |  |  |  | Art. 7-undecies.(2) (( Reddito minimo di inserimento. ))
 
 ((  1.  All'articolo  80,  comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2006".
 2.  Le  somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006 devono  essere  versate  dai  medesimi all'entrata del bilancio dello Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al Fondo nazionale per le politiche  sociali  di  cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ))
 |  |  |  | Art. 7-duodecies. (2) (( Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
 straordinaria. ))
 
 ((  1.  All'articolo  3,  comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2005" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005". ))
 |  |  |  | Art. 7-terdecies.(2) (( Italia Lavoro Spa. ))
 
 (( 1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo  9  gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di   politiche   del   lavoro,  dell'occupazione,  della  tutela  dei lavoratori,  e  delle  competenze  in  materia di politiche sociali e previdenziali,  si  avvale  di  Italia  Lavoro Spa, previa stipula di apposita convenzione.
 2.  Per la promozione e la gestione di attivita' riconducibili agli ambiti  di  cui  al  comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato  possono  avvalersi  di  Italia  Lavoro  Spa  d'intesa  con  il Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali, nel rispetto della convenzione di cui al comma 1.
 3.  Per  ciascuno  degli  anni  2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  assegna  a Italia Lavoro Spa 10 milioni  di  euro  quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi  generali  di  struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ))
 |  |  |  | Art. 7-quaterdecies.(2) (( Norma di interpretazione autentica. ))
 
 ((  1.  L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si  interpreta  nel  senso che l'attivita' di monitoraggio effettuata dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000  lavoratori  aventi  diritto  a  fruire dei benefici di cui al comma  18 del predetto articolo, e' riferita al momento di cessazione del    rapporto   di   lavoro   secondo   le   fattispecie   indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto. ))
 |  |  |  | Art. 7-quinquiesdecies.(2) (( Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci dell' ENPALS.)) 
 ((  1.  Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza  per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e' composto da cinque  membri  di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due  in  rappresentanza  del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno  dei  rappresentanti  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. ))
 |  |  |  | Art. 7-sexiesdecies.(2) (( Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree
 depresse. ))
 
 ((  1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i  contributi  concessi  a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni  -  limitatamente  ai  bandi ottavo, le cui graduatorie sono  state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato  nel  Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n.  121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate   con  decreto  ministeriale  in  data  12  febbraio  2002, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65  del  18  marzo  2002,  e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state  approvate  con  decreto  ministeriale  in data 27 maggio 2003, pubblicato  nel  Supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n.  157 del 9 luglio 2003 - alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti  di ammissibilita' al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i  vigenti  criteri e modalita' di calcolo, nonche' le modalita' e le procedure   di   erogazione  dei  predetti  contributi,  puo'  essere effettuata  l'erogazione  parziale  delle  quote  di contributo delle quali  sono  maturate le disponibilita', in proporzione alla parte di investimenti   effettivamente   realizzati.   L'erogazione   parziale dell'ultima  quota  di  contributo  e' decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.
 2.  Per  i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato   gli   investimenti,  l'erogazione  dell'ultima  quota  del contributo   avviene   indipendentemente  dalla  presentazione  della documentazione   finale   di   spesa,  fermo  restando  l'obbligo  di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma   1,   del   regolamento   di   cui  al  decreto  del  Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527,  e  successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui  al  medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto e' ridotto a sei mesi. ))
 |  |  |  | Art. 7-septiesdecies.(2) (( Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. ))
 
 (( 1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Ferma restando l'invarianza  della  spesa  complessiva  come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio   dei   ministri,   per   i   centri   di   responsabilita' amministrativa  afferenti  ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa  stabilito  dal  presente  comma  puo'  essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente". ))
 |  |  |  | Art. 7-duodevicies.(2) ((   Termini   per   lo   smaltimento   delle  scorte  dei  preparati pericolosi.))
 
 (( 1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20  del  decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle  scorte  dei  preparati  pericolosi  gia'  immessi sul mercato, purche'  conformi alla previgente normativa, e' prorogato di diciotto mesi.
 2.  Il  termine  di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  14  marzo  2003, n. 65, per lo smaltimento delle  scorte  dei  preparati  pericolosi  presenti nel magazzino del produttore,  purche' conformi alla previgente normativa, e' differito di dodici mesi. ))
 |  |  |  | Art. 7-undevicies.(2) (( Disposizioni in materia di tessera sanitaria. ))
 
 ((  1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al  comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere periodi transitori, durante  i  quali,  in caso di riscontro della mancata corrispondenza del  codice  fiscale  del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito   riportato   sulla   ricetta,  tale  difformita'  non costituisce   impedimento   per   l'erogazione  della  prestazione  e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8". ))
 |  |  |  | Art. 7-vicies. (( Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e
 della Guerra di liberazione. ))
 
 (( 1. Le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali,   costituitesi  in  confederazione  nel  1979,  preparano  ed organizzano,  d'intesa  con  il  Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007,      manifestazioni      celebrative     ed     iniziative storico-culturali,  sul  piano  nazionale  ed  internazionale, per il sessantesimo   anniversario   della  Resistenza  e  della  Guerra  di liberazione.
 2.  Per  l'attuazione  del  comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 3.100.000  per  l'anno  2005.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 7-viciessemel.(2) (( Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina. ))
 
 ((  1.  All'articolo  1,  comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 novembre  2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio   2001,   n.   3,  e  successive  modificazioni,  la  parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trenta". ))
 |  |  |  | Art. 7-viciesbis.(2) (( Disposizioni in materia di acque potabili. ))
 
 ((   1.   Alle   acque   potabili   trattate,   ottenute   mediante apparecchiature   con   sistema   a   raggi   ultravioletti,  purche' specificatamente  approvate dal Ministero della salute in conformita' al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro della sanita' 21 dicembre  1990,  n.  443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici  previsti  per  le  acque  minerali,  limitatamente ai criteri  di  valutazione  della  carica  microbica  totale  ed al Ph, qualora venga addizionato CO2. ))
 |  |  |  | Art. 7-viciester.(2) (( Rilascio documentazione in formato elettronico. ))
 
 ((  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2006: a) il visto su supporto cartaceo   e'   sostituito,   all'atto  della  richiesta,  dal  visto elettronico,  di  cui  al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del  18  febbraio  2002;  b)  il  permesso  di  soggiorno su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del  rinnovo  dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui  al  regolamento  (CE)  n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;  c)  il  passaporto  su  supporto  cartaceo  e'  sostituito dal passaporto  elettronico  di  cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004. 2. Dalla stessa data di cui al comma 1,  la carta d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta  d'identita'  elettronica,  classificata carta valori, prevista dall'articolo  36  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla  predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA)  presso  il  Centro  nazionale  per  i servizi demografici  (CNSD)  ed  alla redazione del piano di sicurezza per la gestione  delle  postazioni  di  emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno. ))
 |  |  |  | Art. 7-viciesquater.(2) (( Disposizioni in materia di carte valori. ))
 
 ((  1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies  ter  da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti  richiedenti  sono  tenuti  a  corrispondere un importo pari almeno  alle  spese  necessarie  per la loro produzione e spedizione, nonche'  per  la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad  esse  connessi.  L'importo  e  le  modalita'  di riscossione sono determinati  annualmente  con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare, in  sede  di  prima  attuazione,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 2.   Le   somme   percepite   dalle  amministrazioni  pubbliche  in applicazione  del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  e  riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle  somme  gia'  stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
 3.  Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i  costi  di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e  Zecca  dello  Stato  Spa  di  stipulare  accordi o indire gare con pubbliche  amministrazioni  ed anche con soggetti privati, anche allo scopo  di  estendere l'operativita' delle carte valori alla fruizione di  servizi,  ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno.
 4.  L'Istituto  poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo  I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,  e  con  applicazione  dell'articolo  417-bis,  commi  primo  e secondo, del codice di procedura civile.
 5.  E'  abrogato  il  regio  decreto  7  marzo  1926,  n.  401.  6. Dall'attuazione  dell'articolo  7-vicies  ter e del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 |  |  |  | Art. 7-viciesquinquies.(2) ((  Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici. )) 
 ((  1.  Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, si applicano anche in caso di elezione   o  nomina  a  giudice  costituzionale  e  a  presidente  o componente delle autorita' amministrative indipendenti". ))
 |  |  |  | Art. 8. Copertura finanziaria
 
 1.  All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari  a  Euro  29.248.636 per l'anno 2005, Euro 44.366.700 per l'anno 2006  ed  Euro  40.828.223  per  l'anno  2007, ed Euro 16.247.604 per l'anno  2008,  si  provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa  prevista  dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre  1993,  n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 9. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
 attivita' culturali
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato (previsto  dall'articolo  7,  comma  1,  lettera  b);  tabelle di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
 Allegato 2-bis
 (articolo 1, comma 300)
 1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
 1.  L'importo  di  ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale  stabilito  in  misura  fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, e' elevato a 168,00 euro.
 2.  Alla  tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) nelle  note  all'articolo  5  le  parole:  "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 67,00";
 b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):
 1)  al  punto  1),  lettera  a),  le  parole:  "L.  105.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 71,00";
 2)  al  punto  1),  lettera  b),  le  parole:  "L.  210.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 142,00";
 
 3)  al  punto  2),  lettera  a),  le  parole:  "L.  600.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 404,00";
 4)  al  punto  2),  lettera  b),  le  parole:  "L.  900.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 607,00";
 5)  al  punto  2),  lettera  c),  le  parole: "L. l.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 809,00";
 6)  al  punto  2),  lettera  d),  le  parole: "L. 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00";
 7)  al  punto  3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.055,00".
 
 Allegato 2-ter (articolo 1, comma 300)
 1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative
 
 1.  Elenco  degli  importi  aggiornati  delle tasse sulle concessioni governative
 
 Articolo   Indicazione degli atti soggetti a tassa      Ammontare
 delle tasse
 in euro
 
 Titolo II Pubblica sicurezza      | --------------------------------------------------------------------- 4 1. Licenza di porto di pistole, | rivoltelle o pistole automatiche, | armi lunghe da fuoco e bastoni    | animati (articolo 42 del testo    | unico 18 giugno 1931, n. 773 ed   | articoli 74 e 79 del regolamento  | 6 maggio 1940, n. 535)            |115,00 --------------------------------------------------------------------- 5 1. Licenza di porto di fucile   | anche per uso di caccia (legge    | 11 febbraio 1392, n. 157,         | articolo 22): tassa di rilascio,  | di rinnovo e annuale....          |168,00 --------------------------------------------------------------------- 6 1. Autorizzazione all'esercizio | di case da gioco: tassa di        | rilascio e per ogni anno di       | validita'                         |539.200,00 --------------------------------------------------------------------- 7 1. Licenza per l'esercizio di   | attivita' relative a metalli      | preziosi (art. 127 del testo unico| 18 giugno 1931, n. 773 e          | articolo 244, primo comma, del    | regolamento 6 maggio 1940, n.     | 635): tassa di rilascio e per il  | rinnovo:                          | --------------------------------------------------------------------- a) fabbricanti di oggetti preziosi| ed esercenti di industrie o arti  | affini....                        |404,00 --------------------------------------------------------------------- b) commercianti e mediatori di    | oggetti preziosi, nonche'         | fabbricanti, commercianti ed      | esercenti stranieri che intendono | esercitare nello Stato il         | commercio di oggetti preziosi da  | essi importati                    |270,00 --------------------------------------------------------------------- c) agenti, rappresentanti,        | commessi viaggiatori e piazzisti  | dei fabbricanti, commercianti ed  | esercenti stranieri di cui alla   | lettera b), che esercitano nello  | Stato il commercio di preziosi    |81,00 --------------------------------------------------------------------- d) cesellatori, orafi e           | incastratori di pietre            | preziose....                      | --------------------------------------------------------------------- 81,00                             | --------------------------------------------------------------------- e) fabbricanti e commercianti di  | articoli con montature o          | guarnizioni in metalli preziosi   |202,00 --------------------------------------------------------------------- TITOLO III Pesca                  | --------------------------------------------------------------------- 8 1. Licenza per la pesca         | professionale marittima           | (articolo 4 della legge           | 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni| unita' adibita                    |404,00 --------------------------------------------------------------------- TITOLO IV Proprieta'              | --------------------------------------------------------------------- industriale e intellettuale       | --------------------------------------------------------------------- 9 1. Brevetti per invenzioni      | industriali (regio decreto        | 29 giugno 1939, n. 1127; decreto  | del Presidente della Repubblica   | 26 febbraio 1968, n. 849; decreto | del Presidente della Repubblica   | 22 giugno 1979, n. 338):          | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda di brevetto e   | lettera di incarico               |54,00 --------------------------------------------------------------------- b) per la pubblicazione e stampa  | delle descrizioni, riassunto e    | tavole di disegno:                | ---------------------------------------------------------------------
 1) se la descrizione, riassunto | e tavole di disegno non superano  | le 10 pagine                      |67,00 --------------------------------------------------------------------- 2) se la descrizione, riassunto o | tavole di disegno superano le 10, | ma non le 20 pagine               |101,00 ---------------------------------------------------------------------
 3) se la descrizione, riassunto | di tavole di disegno superano le  | 20 pagine, ma non 50 pagine       |236,00 ---------------------------------------------------------------------
 4) se la descrizione, riassunto e| tavole di disegno superano le 50  | pagine, ma non 100 pagine         |472,00 ---------------------------------------------------------------------
 5) se la descrizione, riassunto | e tavole di disegno superano le   | 100 pagine                        |809,00 --------------------------------------------------------------------- c) per mantenere in vita il       | brevetto:                         | ---------------------------------------------------------------------
 primo anno                     |17,00 ---------------------------------------------------------------------
 secondo anno                    |34,00 ---------------------------------------------------------------------
 terzo anno                      |40,00 ---------------------------------------------------------------------
 quarto anno                     |47,00 ---------------------------------------------------------------------
 quinto anno                     |61,00 ---------------------------------------------------------------------
 sesto anno                      |88,00 ---------------------------------------------------------------------
 settimo anno                    |121,00 ---------------------------------------------------------------------
 ottavo anno                     |168,00 ---------------------------------------------------------------------
 nono anno                       |202,00 ---------------------------------------------------------------------
 decimo anno                     |236,00 ---------------------------------------------------------------------
 undicesimo anno                 |337,00 ---------------------------------------------------------------------
 
 dodicesimo anno                 |472,00 ---------------------------------------------------------------------
 tredicesimo anno                |539,00 ---------------------------------------------------------------------
 quattordicesimo anno            |607,00 ---------------------------------------------------------------------
 quindicesimo anno e successivi  |741,00 ---------------------------------------------------------------------
 2. Licenza obbligatoria su      | brevetti per invenzioni           | industriali (leggi e decreti      | citati nel comma 1):              | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda                 |539,00 --------------------------------------------------------------------- b) per la concessione             |1.820,00 ---------------------------------------------------------------------
 3. Trascrizione di atti relativi| ai brevetti (leggi e decreti      | citati nel comma 1): per ogni     |81,00 9-bis 1. Privativa per nuove brevetto                          |varieta' vegetali: ---------------------------------------------------------------------
 a) tassa di domanda, comprensiva | della tassa di pubblicazione e di | quella per la protezione          | provvisoria (prima della          | concessione)                      |236,00 ---------------------------------------------------------------------
 b) tassa per il mantenimento in  | vita della privativa (dalla       | concessione della privativa):     | ---------------------------------------------------------------------
 1                               |101,00 ---------------------------------------------------------------------
 2                               |135,00 ---------------------------------------------------------------------
 3                               |168,00 ---------------------------------------------------------------------
 4                               |202,00 ---------------------------------------------------------------------
 5                               |236,00 ---------------------------------------------------------------------
 6                               |270,00 ---------------------------------------------------------------------
 
 7                               |303,00 ---------------------------------------------------------------------
 8                               |337,00 ---------------------------------------------------------------------
 9                               |371,00 ---------------------------------------------------------------------
 10                               |404,00 ---------------------------------------------------------------------
 11                               |438,00 ---------------------------------------------------------------------
 12                               |472,00 ---------------------------------------------------------------------
 13                               |505,00 ---------------------------------------------------------------------
 14                               |539,00 ---------------------------------------------------------------------
 15                               |573,00 ---------------------------------------------------------------------
 16                               |607,00 ---------------------------------------------------------------------
 17                               |640,00 ---------------------------------------------------------------------
 18                               |674,00 ---------------------------------------------------------------------
 19                               |708,00 ---------------------------------------------------------------------
 20 e successive.....             | --------------------------------------------------------------------- 741,00   2. Tasse per le licenze  | obbligatorie su privative per     | nuove varieta' vegetali:          | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda                 |539,00 --------------------------------------------------------------------- b) per la concessione             |1.820,00 ---------------------------------------------------------------------
 3. Tasse per la trascrizione di | atti relativi alle privative per  | nuove varieta' vegetali:          | --------------------------------------------------------------------- per ogni privativa                |81,00 --------------------------------------------------------------------- per la lettera di incarico        |34,00 ---------------------------------------------------------------------
 4. La tassa di domanda per nuova| varieta' vegetale, comprensiva    | della tassa di pubblicazione e di | quella di protezione provvisoria, | non e' rimborsabile.              | --------------------------------------------------------------------- 10.1. Brevetto per modelli di     | utilita':                         | --------------------------------------------------------------------- a) per domanda di brevetto        |34,00 --------------------------------------------------------------------- b) per il rilascio del brevetto,  | se la tassa e' pagata in un'unica | soluzione                         |674,00 --------------------------------------------------------------------- c) per il rilascio del brevetto,  | se la tassa e' invece pagata in   | due rate:                         | --------------------------------------------------------------------- 1) rata per il primo quinquennio  |337,00 --------------------------------------------------------------------- 2) rata per il secondo quinquennio|674,00 --------------------------------------------------------------------- d) per la domanda di licenza      | obbligatoria                      |337,00 --------------------------------------------------------------------- e) per la concessione della       |1.348,00   2. Brevetto per modelli licenza                           |e disegni ornamentali: --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda di brevetto     |34,00 --------------------------------------------------------------------- b) per il rilascio del brevetto,  | se la tassa e' pagata in una unica| soluzione                         |674,00 --------------------------------------------------------------------- c) per il rilascio del brevetto,  | se la tassa e' invece pagata in   | tre rate:                         | ---------------------------------------------------------------------
 a) rata per il I quinquennio    |337,00 ---------------------------------------------------------------------
 b) rata per il II quinquennio   |404,00 ---------------------------------------------------------------------
 c) rata per il III quinquennio  |674,00 ---------------------------------------------------------------------
 d) per il rilascio del brevetto | per disegni tessili, per il quale | la tassa deve essere pagata       | annualmente, per ciascun anno     |67,00 ---------------------------------------------------------------------
 e) per il rilascio del brevetto | di un tutto o una serie di modelli| o disegni, a norma dell'articolo 6| del regio decreto 25 agosto 1940, | n. 1411, se la tassa e' pagata in | un'unica soluzione                |1.348,00 ---------------------------------------------------------------------
 f) per il rilascio del brevetto | di un tutto o una serie di modelli| o disegni, a norma dell'articolo 6| del regio decreto 25 agosto 1940, | n. 1411, se la tassa e' invece    | pagata in tre rate:               | --------------------------------------------------------------------- 1) rata per I quinquennio         |404,00 --------------------------------------------------------------------- 2) rata per il II quinquennio     |674,00 --------------------------------------------------------------------- 3) rata per il III quinquennio    |1.011,00 ---------------------------------------------------------------------
 g) per il rilascio del brevetto | di un tutto o una serie di disegni| tessili a norma dell'articolo 6   | del regio decreto 25 agosto 1940, | n. 1411, per i quali la tassa deve| pagata annualmente, per ciascun   | anno                              |101,00 ---------------------------------------------------------------------
 3. Brevetto per modelli di      | utilita' e brevetto per modelli e | disegni ornamentali:              | --------------------------------------------------------------------- a) per la lettera d'incarico      |34,00 --------------------------------------------------------------------- b) per il ritardo nel pagamento   | delle rate quinquennali della     | tassa di concessione (entro il    | semestre)                         |81,00 --------------------------------------------------------------------- c) per la trascrizione di atto di | trasferimento o di costituzione di| diritti di garanzia               |81,00 --------------------------------------------------------------------- 11 1. Registrazione per marchi    | d'impresa (articoli da 36 a 40 del| regio decreto 21 giugno 1942, n.  | 929):                             | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda di primo        | deposito                          |34,00 --------------------------------------------------------------------- b) per il rilascio dell'attestato | di primo deposito o di quello di  | rinnovazione:                     | --------------------------------------------------------------------- 1) riguardante generi di una sola | classe                            |67,00 --------------------------------------------------------------------- 2) per ogni classe in piu'        |34,00 ---------------------------------------------------------------------
 2. Registrazione per marchi     | collettivi:                       | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda di primo        | deposito                          |135,00 --------------------------------------------------------------------- b) per il rilascio dell'attestato | di primo deposito o di quello di  | rinnovazione riguardante generi di| una o piu' classi                 |202,00 ---------------------------------------------------------------------
 3. Domanda di registrazione     | internazionale del marchio o di   | rinnovazione                      |135,00 ---------------------------------------------------------------------
 4. Registrazioni per marchi     | d'impresa o per marchi collettivi,| nazionali o internazionali:       | --------------------------------------------------------------------- a) per lettera di incarico        |34,00 --------------------------------------------------------------------- b) per il ritardo nella           | rinnovazione della registrazione  | (entro il semestre)               |34,00 --------------------------------------------------------------------- c) per la trascrizione di atto di | trasferimento                     |81,00 --------------------------------------------------------------------- 12 1. Registrazione delle         | topografie dei prodotti a         | semiconduttori (legge 21 febbraio | 1989, n. 70):                     | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda                 |1.011,00 --------------------------------------------------------------------- b) per la registrazione           |809,00 --------------------------------------------------------------------- c) per la trascrizione di atto di | trasferimento o di costituzione di| diritti di garanzia               |81,00 --------------------------------------------------------------------- 13 1. Certificati complementari di| protezione di medicinali (legge   | 19 ottobre 1991, n. 349) e di     | prodotti fitosanitari:            | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda:                |404,00 --------------------------------------------------------------------- b) per ciascun anno di            | mantenimento in vita del          | certificato                       |1.011,00 --------------------------------------------------------------------- c) per la trascrizione di atto di | trasferimento o di costituzione di| diritti di garanzia               |67,00 --------------------------------------------------------------------- 14 1. Registrazione di atti tra   | vivi che trasferiscono in tutto o | in parte diritti di autore o      | diritti connessi al loro esercizio| o costituiscono sugli stessi      | diritti di godimento o di         | garanzia, nonche' di atti di      | divisione o di societa' relativi  | ai diritti medesimi (articolo 104 | della legge 22 aprile 1941, n.    | 633) per ogni registrazione       |81,00 ---------------------------------------------------------------------
 2. Deposito, con dichiarazione  | di riserva dei diritti, di dischi | fonografici o apparecchi analoghi | e di progetti di lavori           | dell'ingegneria o lavori analoghi | (articoli 77, 99 e 105 della legge| 22 aprile 1941, n. 633, modificata| con decreto del Presidente della  | Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):| --------------------------------------------------------------------- a) per ogni disco o apparecchio   | analogo                           |81,00 --------------------------------------------------------------------- b) per ogni progetto              |34,00 --------------------------------------------------------------------- TITOLO VI radio e televisione     | --------------------------------------------------------------------- 17 1. Libretto di iscrizione alle | radiodiffusioni per la detenzione | di apparecchi atti o adattabili   | alla ricezione delle              | radioaudizioni o delle diffusioni | televisive (articolo 6 del regio  | decreto-legge 21 febbraio 1938, n.| 246, convertito dalla legge       | 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 | e 2 della legge 10 febbraio 1954, |
 
 n. 1150; articolo 1 della legge   | 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2| e 8 della legge 15 dicembre 1967, | n. 1235; articolo 1 del           | decreto-legge 1° febbraio 1977, n.| 11, convertito dalla legge 31     | marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio | 1989, n. 171):                    | --------------------------------------------------------------------- a) per ogni abbonamento alle      | radioaudizioni                    |0,70 --------------------------------------------------------------------- d) per ogni abbonamento alle      | radioaudizioni mediante apparecchi| stabilmente installati:           | --------------------------------------------------------------------- 2) su autoscafi non soggetti a    | tassa automobilistica (unita' da  | diporto e navi non da diporto)    |20,00 --------------------------------------------------------------------- g) per ogni abbonamento alle      | diffusioni televisive mediante    | apparecchi stabilmente installati | su autoscafi di cui alla lettera  | d) n. 2:                          | --------------------------------------------------------------------- 1) riguardante apparecchi di      | ricezione in bianco e nero        |34,00 --------------------------------------------------------------------- 2) riguardante apparecchi di      | ricezione anche a colori          |236,00 --------------------------------------------------------------------- 18 1. Concessione per la          | installazione e l'esercizio di    | impianti per la diffusione via    | etere in ambito locale            | (articolo 22 della legge 6 agosto | 1990, n. 223):                    | --------------------------------------------------------------------- a) di programmi televisivi:       | --------------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00 --------------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale                  |2.022,00 --------------------------------------------------------------------- b) di programmi radiofonici:      | --------------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |674,00 --------------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale                  |337,00 ---------------------------------------------------------------------
 2. Concesione per               | l'installazione e l'esercizio di  | impianti per la diffusione via    | etere su tutto il territorio      | nazionale (articolo 22 della legge| 6 agosto 1990, n. 223):           | --------------------------------------------------------------------- a) di programmi televisivi:       | --------------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |13.480,00 --------------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale                  |6.740,00 --------------------------------------------------------------------- b) di programmi radiofonici:      | --------------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |2.696,00 --------------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale                  |1.348,00 ---------------------------------------------------------------------
 3. Concessione per              | l'installazione e l'esercizio di  | reti per la diffusione via cavo di| programmi televisi (articolo 6 del| decreto legislativo 22 febbraio   | 1991, n. 73):                     | --------------------------------------------------------------------- a) tassa di rilascio o di rinnovo |3.370,00 --------------------------------------------------------------------- b) tassa annuale                  |1.685,00 --------------------------------------------------------------------- 19 1. Autorizzazione per la       | trasmissione di programmi         | televisivi in contemporanea via   | etere o via cavo (articolo 22     | della legge 6 agosto 1990, n. 223 | e articolo 11 del decreto del     | Presidente della Repubblica       | 22 febbraio 1991, n. 73):         | --------------------------------------------------------------------- a) tassa di rilascio              |5.392,00 --------------------------------------------------------------------- b) tassa annuale                  |2.696,00 --------------------------------------------------------------------- 20 1. Autorizzazione              | all'installazione e all'esercizio | di impianti ripetitori per la     | ricezione e la contemporanea      | ritrasmissione nel territorio     | nazionale di programmi televisivi | (articoli 38 e 43 della legge 14  | aprile 1975, n. 103):             | --------------------------------------------------------------------- a) irradiati da organismi di      | radiodiffusione esteri secondo le | leggi vigenti nei rispettivi      | Paesi:                            | --------------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00 --------------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale                  |2.696,00 --------------------------------------------------------------------- b) irradiati dalle concessionarie | del servizio pubblico di          | radiodiffusione nazionale:        | --------------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |404,00 --------------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale                  |270,00 --------------------------------------------------------------------- TITOLO VII                        | --------------------------------------------------------------------- professioni, arti e mestieri      | --------------------------------------------------------------------- 22 Iscrizioni riguardanti le voci | della tariffa soppressa           | dall'articolo 3, comma 138, della | legge 28 dicembre 1995, n. 549, e | precedentemente iscritte agli     | articoli sotto indicati della     | tariffa approvata con il decreto  | ministeriale 20 agosto 1992,      | pubblicato nel supplemento        | ordinario n. 106 alla Gazzetta    | Ufficiale n. 196 del 21 agosto    | 1992                              |168,00 ---------------------------------------------------------------------
 1. Mediatori nel ruolo delle    | camere di commercio, industria,   | artigianato e agricoltura         | (articolo 70);                    | ---------------------------------------------------------------------
 2. Costruttori, imprese ammesse | a gestire in appalto delle        | Ferrovie dello Stato e imprese    | ammesse a gestire servizi di      | raccolta, trasporto e smaltimento | dei rifiuti urbani (articolo 71); | ---------------------------------------------------------------------
 3. Esercenti imprese di         | spedizione per terra, per mare e  | per aria ed esportatori dei       | prodotti ortofrutticoli           | (articolo 72);                    | ---------------------------------------------------------------------
 4. Agenti di assicurazione e    | mediatori di assicurazione        | (articolo 73);                    | ---------------------------------------------------------------------
 
 5. Periti assicurativi per      | l'accertamento e la stima dei     | danni ai veicoli a motore ed ai   | natanti (articolo 74);            | ---------------------------------------------------------------------
 6. Concessionari del servizio di|
 
 riscossione dei tributi e         | collettori (articolo 75);         | ---------------------------------------------------------------------
 7. Giornali e periodici         | (articolo 82);                    | ---------------------------------------------------------------------
 8. Esercizio di attivita'       | industriali o commerciali e di    | professioni arti o mestieri       | (articolo  86)                    | --------------------------------------------------------------------- TITOLO VIII                       | --------------------------------------------------------------------- altri atti                        | --------------------------------------------------------------------- 23 1. Bollatura e numerazione di  | libri e registri (articolo 2215   | del codice civile): per ogni 500  | pagine o frazione di 500 pagine   |67,00
 |  |  |  | Allegato 2-quater (articolo 1, comma 300)
 
 ---->  Parte del provvedimento in formato grafico    <----
 
 Allegato 2-quinquies
 (articolo 1, comma 300)
 
 ---->  Parte del provvedimento in formato grafico    <----
 
 Allegato 2-sexies
 (articolo 1, comma 300)
 
 ---->  Parte del provvedimento in formato grafico    <----
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