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| Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 gennaio 2005 |  | Differimento  del  termine  di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo  di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Sopressa Vicentina». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il  quale la validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  «CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con decreto del 4 aprile 2003,  e'  stata  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far  data dal 5 ottobre 2004;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine  protetta «Sopressa Vicentina» allo schema tipo  di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 agosto 2004, protocollo n. 65691;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di   origine   protetta  «Sopressa Vicentina»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 4 aprile 2003;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano  n.  74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla   denominazione   di   origine  protetta  «Sopressa  Vicentina» registrata  con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo  2003,  gia'  prorogata  con  decreto  28 settembre 2004, e' ulteriormente  prorogata  di novanta giorni a far data dal 2 febbraio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 4 aprile 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 gennaio 2005
 Il direttore generale: Abate
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