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| Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 gennaio 2005 |  | Differimento  del  termine  di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo  di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Gorgonzola». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio  2004  e  28 settembre  2004,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  «CSQA  -  Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, e' stata prorogata fino al 25 febbraio 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine  protetta «Gorgonzola» allo schema tipo di controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 24 gennaio 2003;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla  denominazione  di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il  regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia'   prorogata   con   decreti  10 giugno  2003,  24 ottobre  2003, 12 febbraio   2004,   31 maggio   2004   e   28 settembre   2004,  e' ulteriormente   prorogata   di  centoventi  giorni  a  far  data  dal 25 febbraio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 24 gennaio 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 gennaio 2005
 Il direttore generale: Abate
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