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| Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DIRETTIVA 5 novembre 2004 |  | Cofinanziamento  di  programmi  di  informazione  e  di  orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2004. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Vista  la  legge  5 marzo  2001, n. 57, concernente disposizioni in materia  di  apertura  e  regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art.  2,  comma  3,  che  prevede  il  cofinanziamento da parte del Consiglio  nazionale  dei  consumatori e degli utenti di programmi di informazione   e   orientamento,   promossi  dalle  associazioni  dei consumatori   e   degli   utenti,  rivolti  agli  utenti  di  servizi assicurativi;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  n.  274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il  cofinanziamento  dei  programmi di informazione e di orientamento rivolti   agli  utenti  di  servizi  assicurativi,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001, n. 158;
 Visto  l'art.  2,  comma  2  dello stesso decreto ministeriale, che prevede   l'emanazione   di  direttive  relative  alle  modalita'  di presentazione  dei  programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonche' ai criteri di erogazione del contributo;
 Viste   la   deliberazione  del  CNCU  adottata  nella  seduta  del 30 settembre  2004,  con  la  quale  lo  stesso ha stabilito, secondo quanto   previsto   dall'art.   2,   comma 1,  del  predetto  decreto ministeriale  24 maggio  2001,  n.  274,  di  destinare  la  somma di Euro 200.000,00  al  cofinanziamento  dei  programmi presentati dalle associazioni  dei  consumatori  e  degli utenti, di fissare al 70% la misura   del   cofinanziamento  ammissibile  nonche'  di  fissare  in Euro 25.000,00 il limite massimo del contributo erogabile;
 Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n  281,  recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4, comma  2,  che  stabilisce  che  il  CNCU  «si avvale, per le proprie iniziative,   della   struttura   e   del   personale  del  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;
 
 E m a n a
 
 la seguente direttiva:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
 a) legge:  legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
 b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento  dei  programmi  di  informazione  e  di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;
 c) CNCU:  Consiglio  nazionale  dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
 d) Associazione:   Associazione   di   tutela   dei  diritti  dei consumatori   e   degli  utenti,  cosi'  come  definita  all'art.  2, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281;
 e) Programmi:   programmi   di  informazione  e  di  orientamento promossi  dalle  associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli  utenti  di  servizi  assicurativi,  relativi  all'assicurazione obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla circolazione di veicoli a motore;
 f) Direzione  generale:  Direzione  generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attivita' produttive;
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento
 
 1. La richiesta di cofinanziamento al CNCU deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione e deve pervenire in busta chiusa  al seguente indirizzo: Ministero delle attivita' produttive - Direzione  generale  per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori  -  Ufficio  C3  -  Politiche  nazionali  e  diritti  dei consumatori, via Molise n. 2 - 00187 Roma.
 2.  I  plichi  contenenti  le  richieste  devono pervenire entro il trentesimo  giorno  decorrente  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.
 3.  Le  richieste  di  cofinanziamento relative ai programmi che le associazioni  intendono  realizzare  devono contenere una descrizione generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:
 a) tempi  di  realizzazione  ed  eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;
 b) risultati  migliorativi  attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.
 4.  Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresi', corredate:
 a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di  spesa, il preventivo dei costi, nonche' l'indicazione delle fonti di copertura dell'iniziativa;
 b) da   una   dichiarazione,   resa   dal  rappresentante  legale dell'Associazione,  in  cui  l'Associazione  richiedente si impegna a provvedere  alle  spese  non  coperte  dal  cofinanziamento di cui al decreto  ne'  da  eventuali altri contributi con questo cumulabili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto medesimo;
 c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal  rappresentante legale dell'Associazione, in cui sono specificati i  programmi  ammessi  anche a ulteriori programmi di finanziamento o per  i  quali  e'  stata  presentata  la relativa richiesta, ai sensi dell'art.  6  del  decreto,  per  i quali dovra' indicarsi, a pena di revoca  del  contributo,  gli  estremi  della  richiesta, l'eventuale relativo  provvedimento  di  approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indice  di  ammissibilita' per i programmi per i quali e' ancora in corso  il  procedimento  di  erogazione, nonche' il costo complessivo dichiarato.  Se  per i programmi presentati per il cofinanziamento ai sensi  del  decreto  non  sono  state presentate o ottenute ulteriori richieste   di   finanziamento   deve   essere   resa,   a  cura  del rappresentante  legale  dell'Associazione  richiedente, dichiarazione negativa.
 5.   Alla   richiesta   deve   essere  allegata  una  dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' resa dal rappresentante legale dalla   quale   risulti   che,   alla   data   della   presentazione, 1'Associazione:
 a) e' costituita regolarmente;
 b) e' in regola con la tenuta dei libri contabili;
 c) ha  approvato  il  bilancio  dell'esercizio  relativo all'anno precedente la richiesta;
 d) opera nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;
 e) non persegue fini di lucro.
 6.  Ogni  plico  contenente  la  richiesta  di cofinanziamento e la relativa  documentazione  deve recare, oltre alla data di spedizione, la   dicitura:   «Legge  57/2001  -  Programmi  di  informazione  dei consumatori».
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti di ricevibilita'
 
 1.  L'Ufficio  C3  della  Direzione generale effettua l'istruttoria delle  richieste presentate dalle associazioni al fine di valutare la loro ricevibilita' in relazione alla documentazione prodotta.
 2.  L'Ufficio  C3  ha  facolta' di richiedere la regolarizzazione o l'integrazione   delle  richieste,  per  i  soli  aspetti  formali  e documentali,  entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse.  L'Associazione  dovra'  ottemperare  entro i quindici giorni successivi,  decorrenti  dalla  data del ricevimento della richiesta; decorso   invano   tale   termine   la   domanda   sara'  considerata irricevibile.
 3. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine utile per la  presentazione  delle  richieste  di  cofinanziamento l'Ufficio C3 conclude   l'istruttoria  e  le  trasmette,  corredate  di  tutta  la documentazione,  alla  Commissione  di cui al successivo art. 5 della presente direttiva.
 4.  Nel  caso  di  richiesta  di regolarizzazione o di integrazione documentale,  il  predetto  termine  di  quarantacinque  giorni viene sospeso  e  riprende  a  decorrere  dalla  data del ricevimento della risposta.
 |  |  |  | Art. 4. Requisiti di idoneita' dei programmi
 
 1.  In  attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del  decreto,  la  Commissione  di  cui  all'art.  5  della  presente direttiva  assegna  il  punteggio  ai  programmi  in base ai seguenti parametri:
 a) miglioramento  della  conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative  ai  fini  dell'orientamento  da  parte  dell'utente  su tipologie,  tariffe,  benefici,  clausole  dei contratti assicurativi .... fino a 10 punti;
 b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli .... fino a 5 punti;
 c) utilizzo  di  mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici .... fino a 5 punti;
 d) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti .... fino a 5 punti;
 e) sviluppo  della  cooperazione  tra  associazioni di tutela dei consumatori  e degli utenti per una informazione coordinata .... fino a 15 punti.
 2.  Sono  dichiarati  idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che superano il punteggio minimo di 25.
 |  |  |  | Art. 5. Commissione di valutazione
 
 1.  La  Commissione  di  cui all'art. 4 del decreto e' nominata con decreto a firma del Ministro delle attivita' produttive.
 2.  La  Commissione  verifica  l'idoneita'  di  ciascun programma a realizzare  l'obiettivo  prefissato,  in  base  ai  parametri  di cui all'articolo precedente. La Commissione redige processo verbale delle sedute.
 3.  La Commissione decide entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste da parte dell'Ufficio C3.
 |  |  |  | Art. 6. Criteri di erogazione del contributo
 
 1.  Sulla  base  della  valutazione  della Commissione, il CNCU, ai sensi  dell'art.  4,  comma 1, del decreto, concede il contributo per ogni  singolo  programma  ammesso. Il contributo non puo' superare il 70%  della  spesa  totale  ed il limite massimo di Euro 25.000,00 per programma ed e' erogato con le seguenti modalita':
 40% entro trenta giorni dalla concessione;
 60%   a  seguito  dell'approvazione  del  rendiconto  finale,  da effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.
 2.  Se  l'onere  effettivamente  sostenuto per la realizzazione dei programmi  risulta dal rendiconto inferiore a quello preso a base per la  concessione  del  cofinanziamento, lo stesso e' ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.
 3.  Se  le disponibilita' finanziarie non consentono la concessione dei  contributi  nella  misura  massima,  il  CNCU  applica, ai sensi dell'art.  4,  comma  2,  del  decreto,  una riduzione percentuale in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.
 4.  E'  fatto obbligo alle Associazioni di presentare il rendiconto finale  relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonche' una relazione  esplicativa  e  riepilogativa  delle  attivita'  poste  in essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'Associazione, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  avvenuta  realizzazione del programma  stesso.  L'omessa  presentazione  del  rendiconto finale e della  relazione  o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte  del  CNCU,  comportano  la revoca del contributo corrisposto e l'obbligo,  da  parte  del  soggetto beneficiario, della restituzione delle  somme  gia'  ricevute,  con  versamento  presso  la  Tesoreria centrale o provinciale dello Stato.
 5.  La  liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della  documentazione  di  spesa  e  della  conformita' del programma realizzato  a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale   da   parte   del   CNCU,   che  potra'  avvalersi,  ai  fini dell'istruttoria, della collaborazione dell'Ufficio C3.
 |  |  |  | Art. 7. Spese ammissibili
 
 1.  Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali e' erogato  il  contributo,  secondo  quanto  stabilito  dall'art. 5 del decreto, si precisa che si intendono:
 a) per   spese   direttamente   imputabili   i   costi   generati direttamente dal programma e fondamentali per la sua realizzazione;
 b) per  costi  per  consulenze professionali per la redazione del progetto,  i  costi  necessari  alla  elaborazione e alla stesura del programma;   sono  ammesse  al  cofinanziamento  le  altre  spese  di consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo se  prestate  da  imprese  e  societa',  anche  in forma cooperativa, iscritte  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di  commercio, industria  ed  artigianato,  o  da  enti  pubblici  o  privati aventi personalita'  giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto;
 c) per  spese relative al personale, quelle riferite al personale impegnato  nella  realizzazione  del  programma, in ordine alle quali devono  essere  fornite informazioni precise relative al numero, alla qualifica,   alla   descrizione   dei  compiti  nonche'  alla  durata dell'impiego  di  ciascun  addetto  nel  programma; tali spese devono essere  espresse  in  costi  unitari per giorno di lavoro dedicato al programma,   non   devono   superare  le  retribuzioni  e  gli  oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla  categoria  nella  localita'  in  cui  si svolgono i lavori, ne' essere  al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla localita';
 d) per  spese  generali,  le spese che non hanno una destinazione specifica,  di  cui  non  e'  possibile  determinare l'esatto importo destinato  ad  ogni singola attivita', come ad esempio illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di  corriere ecc. Ai fini della erogazione del contributo deve essere fornita  una  precisa indicazione della base di calcolo applicata per lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma;
 e) relativamente  ad  eventuali spese di viaggio sostenute per la realizzazione del programma deve essere indicata la base di calcolo.
 3. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:
 al  lordo di I.V.A. da parte delle Associazioni che dimostrino di non  essere  soggetti alle dichiarazioni I.V.A. per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;
 al  netto  di  I.V.A.  da  parte  delle  Associazioni titolari di partita I.V.A.
 La  presente  direttiva  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 novembre 2004
 Il Ministro: Marzano
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
 
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 44
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