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| Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n. 279 |  | Testo  del  decreto-legge  22  novembre  2004,  n.  279  (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004), coordinato con  la  legge di conversione 28 gennaio 2005, n. 5 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare  la  coesistenza  tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle  richiamate dal decreto, trascritte nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Finalita'
 1.  Il  presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione  2003/556/CE,  del  23  luglio  2003, definisce il quadro normativo  minimo  per  la  coesistenza  tra le colture transgeniche, escluse  quelle  per fini di ricerca e sperimentazione (( autorizzate ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali  adottato,  d'intesa  con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo   8  luglio  2003,  n.  224,  e  quelle  convenzionali  e biologiche,   al   fine   di   non   compromettere  la  biodiversita' dell'ambiente  naturale  e  di  garantire  la  liberta' di iniziativa economica,  il  diritto  di scelta dei consumatori e la qualita' e la tipicita' della produzione agroalimentare nazionale. ))
 2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
 a) colture   transgeniche:  le  coltivazioni  che  fanno  uso  di organismi  geneticamente  modificati,  secondo  la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
 b) colture  biologiche:  le  coltivazioni  che adottano metodi di produzione  di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
 c) colture  convenzionali:  le  coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).
 Riferimenti normativi:
 - La  Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE,
 del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di
 strategie  nazionali  e  migliori pratiche per garantire la
 coesistenza   tra  colture  transgeniche,  convenzionali  e
 biologiche, e' pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio
 2003.
 - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 3  e  8 del
 decreto   legislativo   8 luglio   2003,  n.  224,  recante
 «Attuazione    della   direttiva   2001/18/CE   concernente
 l'emissione    deliberata    nell'ambiente   di   organismi
 geneticamente modificati»:
 «Art.  3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
 decreto si intende per:
 a) organismo:    un'entita'   biologica   capace   di
 riprodursi o di trasferire materiale genetico;
 b) organismo   geneticamente   modificato  (OGM):  un
 organismo,  diverso  da  un  essere umano, il cui materiale
 genetico  e'  stato modificato in modo diverso da quanto si
 verifica  in natura mediante accoppiamento o incrocio o con
 la  ricombinazione  genetica  naturale. Nell'ambito di tale
 definizione:
 1)  una  modificazione  genetica e' ottenuta almeno
 mediante  l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I
 A, parte 1;
 2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2,
 non  sono  considerate  tecniche  che hanno per effetto una
 modificazione genetica;
 c) emissione   deliberata:   qualsiasi   introduzione
 intenzionale  nell'ambiente  di  un  OGM  per  la quale non
 vengono  usate misure specifiche di confinamento al fine di
 limitare  il contatto con la popolazione e con l'ambiente e
 per  garantire  un  livello elevato di sicurezza per questi
 ultimi;
 d) immissione sul mercato: la messa a disposizione di
 terzi,  dietro  compenso o gratuitamente. Non costituiscono
 immissione sul mercato le seguenti operazioni:
 1)   la   messa  a  disposizione  di  microrganismi
 geneticamente  modificati  per  attivita'  disciplinate dal
 decreto  legislativo  12 aprile  2001, n. 206, sull'impiego
 confinato  di  microrganismi  geneticamente modificati, ivi
 comprese le attivita' che comportano collezioni di colture;
 2)  la  messa  a  disposizione  di  OGM diversi dai
 microrganismi  di  cui  al  punto  1)  destinati  ad essere
 impiegati  unicamente in attivita' in cui si attuano misure
 rigorose  e  specifiche  di confinamento atte a limitare il
 contatto  di  questi  organismi  con  la  popolazione e con
 l'ambiente  e  a  garantire un livello elevato di sicurezza
 per  questi  ultimi;  tali  misure  si  basano sugli stessi
 principi  di confinamento stabiliti dal decreto legislativo
 12 aprile 2001, n. 206;
 3)  la  messa  a disposizione di OGM da utilizzarsi
 esclusivamente  per emissioni deliberate a norma del Titolo
 II del presente decreto;
 e) notifica:  la  trasmissione, in quadruplice copia,
 con  l'aggiunta  di  una copia per ogni regione e provincia
 autonoma  interessata per le notifiche di cui al Titolo II,
 delle   informazioni   prescritte   nel   presente  decreto
 all'autorita'   nazionale  competente  di  cui  all'art.  2
 effettuata con qualsiasi mezzo che lasci, comunque, traccia
 scritta,  ovvero  la  trasmissione  di  informazioni  della
 stessa natura ad una autorita' competente di un altro Stato
 membro dell'Unione europea;
 f) notificante:   il  soggetto  a  carico  del  quale
 incombe l'obbligo di notifica;
 g) prodotto:  un preparato costituito da o contenente
 OGM, che viene immesso sul mercato;
 h) valutazione    del    rischio    ambientale:    la
 valutazione,  effettuata  a norma dell'art. 5, comma 1, dei
 rischi  per  la  salute  umana,  animale  e per l'ambiente,
 diretti  o  indiretti,  immediati  o differiti, che possono
 essere  connessi  all'emissione deliberata o all'immissione
 sul mercato di OGM;
 i) consultazione  pubblica: la possibilita' offerta a
 qualunque   persona   fisica   o   giuridica,  istituzione,
 organizzazione  o  associazione di formulare osservazioni o
 fornire informazioni in merito a ciascuna notifica».
 «Art.  8  (Notifica).  - 1. Fatto salvo quanto previsto
 all'art.   7,   chiunque  intende  effettuare  un'emissione
 deliberata  nell'ambiente  di un OGM e' tenuto a presentare
 preventivamente   una   notifica   all'autorita'  nazionale
 competente.
 2. La notifica comprende:
 a) un  fascicolo  tecnico,  su  supporto  cartaceo ed
 informatico, contenente le informazioni di cui all'allegato
 III  necessarie per valutare il rischio ambientale connesso
 all'emissione deliberata dell'OGM e in particolare:
 1)  informazioni generali, comprese quelle relative
 al personale e alla sua formazione;
 2) informazioni relative all'OGM;
 3)   informazioni   relative   alle  condizioni  di
 emissione e al potenziale ambiente ospite;
 4)   informazioni   sulle  interazioni  tra  OGM  e
 ambiente;
 5)   un   piano   di   monitoraggio  conforme  alle
 pertinenti  parti dell'allegato III e diretto a individuare
 gli   effetti   dell'OGM  sulla  salute  umana,  animale  e
 sull'ambiente;
 6)  informazioni relative ai piani di controllo, ai
 metodi  di  bonifica, al trattamento dei rifiuti e ai piani
 di intervento in caso di emergenza;
 7)  una  sintesi delle informazioni di cui ai punti
 precedenti,  redatta  nelle  lingue  italiana ed inglese in
 conformita'   alle   linee  guida  di  cui  alla  decisione
 2002/813/CE  del  3 ottobre  2002, del Consiglio pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  del
 18 ottobre  2002,  n.  L  280,  che contenga anche tutte le
 informazioni di cui all'art. 27, comma 4.
 b) la   valutazione   del  rischio  ambientale  e  le
 conclusioni  prescritte  dall'allegato  II,  parte D, con i
 riferimenti   bibliografici   e  l'indicazione  dei  metodi
 utilizzati, su supporto cartaceo ed informatico;
 c) la      valutazione      del      rischio      per
 l'agrobiodiversita',   i   sistemi   agrari  e  la  filiera
 agroalimentare,  in conformita' alle prescrizioni stabilite
 dal decreto di cui al comma 6.
 3.  Il  notificante puo' rinviare a dati o risultati di
 notifiche gia' presentate anche da altri notificanti o puo'
 presentare ulteriori informazioni, a suo avviso pertinenti,
 a  condizione che tali informazioni, dati e risultati siano
 relativi  a  rilasci effettuati in siti o in ecosistemi del
 tutto   simili   a  quelli  oggetto  della  notifica.  Tali
 informazioni, dati o risultati, se di terzi e dichiarati di
 carattere  riservato,  devono  essere  accompagnati  da una
 lettera  di  accesso rilasciata dal titolare della relativa
 proprieta' intellettuale.
 4.  L'autorita' nazionale competente puo' accettare che
 le  emissioni  dello  stesso  OGM  in uno stesso luogo o in
 luoghi  diversi  per  lo  stesso  scopo  e  in  un  periodo
 determinato di tempo possano essere comunicate con un'unica
 notifica.
 5.  Per  ogni  successiva  emissione  dello stesso OGM,
 precedentemente   notificato   come   parte   dello  stesso
 programma  di  ricerca, il notificante e' tenuto ad inviare
 una  nuova  notifica.  In  questo caso, il notificante puo'
 fare  riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti o
 ai risultati relativi ad emissioni precedenti.
 6.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
 forestali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e
 della  tutela del territorio, sono definite, entro sessanta
 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, le
 prescrizioni  ai  fini della valutazione del rischio di cui
 al comma 2, lettera c).».
 - Il  regolamento  (CEE)  n. 2092/91 del Consiglio, del
 24 giugno  1991, relativo al metodo di produzione biologico
 di  prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui
 prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e' pubblicato
 nella GUCE n. L 198 del 22 luglio 1991.
 |  |  |  | Art. 2. Salvaguardia del principio di coesistenza
 1.  Le  colture  di  cui  all'articolo  1  sono praticate senza che l'esercizio  di  una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre.
 2.  La  coesistenza  tra  le  colture  di  cui  all'articolo  1  e' realizzata  in  modo  da  tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive  e,  per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di (( commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche. )) ((     2-bis.   Nel  rispetto  del  principio  di  cui  al  comma  1, l'introduzione   di   colture   transgeniche   avviene   senza  alcun pregiudizio per le attivita' agricole preesistenti e senza comportare per  esse  l'obbligo  di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione   e   allevamento.  E'  fatta  salva  ogni  disposizione concernente le aree protette. ))
 3.  L'attuazione  delle  regole di coesistenza deve assicurare agli agricoltori,  (( agli operatori della filiera ed )) ai consumatori la reale possibilita' di scelta tra prodotti (( convenzionali, biologici e  transgenici  ))  e,  pertanto,  le  coltivazioni transgeniche sono praticate  all'interno  di  filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.
 |  |  |  | Art. 3. Applicazione delle misure di coesistenza
 1.  Al  fine  di  prevenire  il  potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture (( transgeniche, biologiche e convenzionali, )) con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((  emanato  previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ))  sono  definite  le  norme  quadro  per  la coesistenza, anche con riferimento  alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida  predisposte  dal  Comitato  di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto  e'  notificato  alla  Commissione  europea nell'ambito della procedura  prevista  dalla  direttiva  98/34/CE  del  Consiglio,  del 22 giugno 1998.
 2.  Nell'ambito  dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province   autonome,   in   coerenza  con  la  Raccomandazione  della Commissione  2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o piu' aree omogenee.
 Riferimenti normativi:
 - La direttiva n. 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno
 1998,  che prevede una procedura d'informazione nel settore
 delle   norme   e   delle   regolamentazioni  tecniche,  e'
 pubblicata nella GUCE n. L 204 del 21 luglio 1998.
 - La  Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE,
 del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di
 strategie  nazionali  e  migliori pratiche per garantire la
 coesistenza   tra  colture  transgeniche,  convenzionali  e
 biologiche, e' pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio
 2003.
 |  |  |  | Art. 4. Piani di coesistenza
 1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  adottano,  con  proprio provvedimento,  il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui  all'articolo  3;  tale  piano contiene le regole tecniche (( per realizzare,  )) la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la  collaborazione  degli  enti  territoriali  locali, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
 2.  Le  regioni  e  le  province  autonome, nello svolgimento delle procedure  di  cui  al  comma  1,  assicurano  la  partecipazione  di organizzazioni,  associazioni,  organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.
 3.  Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi (( tra conduttori agricoli, )) al fine di   adottare  le  misure  di  gestione  ((  previste  dal  piano  di coesistenza  di  cui  al comma 1 )) per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche, (( convenzionali e biologiche. )) ((    3-bis.  Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un   equo   risarcimento   per  gli  eventuali  danni  causati  dalla inosservanza  del  piano  di  coesione,  ferme restando le previsione dell'articolo  5,  comma  1-bis, possono istituire un apposito fondo, finalizzato  a consentire il rispristino delle condizioni agronomiche preesistenti  all'evento dannoso, il cui funzionamento e' determinato con  le  modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1. ))
 |  |  |  | Art. 5. Responsabilita' ((    1.  Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano  di  coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.
 1-bis.  Il  conduttore  agricolo  che  riceve  un  danno  derivante dall'inosservanza  da  parte di altri soggetti delle misure del piano di  coesistenza  ha  diritto  ad  essere risarcito. Tale risarcimento grava   su   chiunque   abbia   cagionato  i  danni  derivanti  dalla inosservanza  del  piano  di  coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano  di gestione aziendale di cui al comma 3 del presente articolo. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante    dall'inosservanza    delle    misure   stesse.   Analoga responsabilita' grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva primaria.
 1-ter.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, sono individuate  le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma  1-bis  e  di  quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilita' soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalita' di   accesso   del   conduttore  agricolo  danneggiato  al  Fondo  di solidarieta'  nazionale  di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  nei  limiti  delle  disponibilita'  del  Fondo medesimo. Il decreto  definisce  altresi'  le  forme  di utilizzo, senza ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato, di specifici strumenti assicurativi  da  parte  dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli  oneri  derivanti  dalle responsabilita' e dai danni disciplinati dal presente articolo. ))
 2.  (( Il conduttore )) agricolo e' esente dalle responsabilita' di cui  al  ((  comma  1-bis,  ))  nell'ipotesi  in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorita' pubblica e munite di dichiarazione della   ditta   sementiera,   concernente   l'assenza   di  organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.
 3.  Chiunque  intenda  mettere  a  coltura  organismi genericamente modificati  e' tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma  2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un  piano  di  gestione  aziendale per la coesistenza, sulla base del piano  di  cui all'articolo 4, nonche' a conservare appositi registri aziendali  contenenti  informazioni  relative alle misure di gestione adottate.
 4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  provvedono  a  definire modalita'  e procedure per (( la raccolta )) e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15  del  decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.
 Riferimenti normativi:
 - Il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, reca
 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
 norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
 2003, n. 38».
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  30  del  decreto
 legislativo  8 luglio  2003,  n.  224,  recante «Attuazione
 della    direttiva   2001/18/CE   concernente   l'emissione
 deliberata   nell'ambiente   di   organismi   geneticamente
 modificati»:
 «Art.  30  (Pubblici registri). - 1. Presso l'autorita'
 nazionale competente e' istituito, senza oneri aggiuntivi a
 carico  del  bilancio  dello  Stato,  un  pubblico registro
 informatico  dove sono annotate le localizzazioni degli OGM
 emessi  in  virtu' del titolo II. Sono, altresi', istituiti
 presso   le   regioni   e  le  province  autonome  registri
 informatici  su  cui  sono annotate le localizzazioni degli
 OGM  coltivati in virtu' del titolo III, per consentire, in
 particolare,  il controllo del monitoraggio degli eventuali
 effetti  di  tali OGM sull'ambiente, ai sensi dell'art. 21,
 comma   3,   lettera  g),  e  dell'art.  22,  comma  1.  Le
 informazioni  annotate su tali registri sono immediatamente
 rese   pubbliche   e  l'accesso  ai  registri  deve  essere
 facilmente garantito al pubblico.
 2.   Chiunque  coltiva  OGM  comunica  alle  regioni  e
 province autonome competenti per territorio, entro quindici
 giorni  dalla  messa  in  coltura,  la localizzazione delle
 coltivazioni  e  conserva  per  dieci  anni le informazioni
 relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione.».
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  15  del  decreto
 legislativo  1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia
 di   contenimento   dei   costi  di  produzione  e  per  il
 rafforzamento  strutturale  delle imprese agricole, a norma
 dell'art.  55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
 n. 449»:
 «Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
 quale  strumento  per  l'esercizio delle funzioni di cui al
 decreto    legislativo    4 giugno   1997,   n.   143,   ha
 caratteristiche  unitarie  ed integrate su base nazionale e
 si   avvale   dei  servizi  di  interoperabilita'  e  delle
 architetture  di  cooperazione  previste dal progetto della
 rete  unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
 per  le  politiche  agricole  e gli enti e le agenzie dallo
 stesso  vigilati,  le regioni e gli enti locali, nonche' le
 altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
 nel  comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
 avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
 quali  servizi  di  interesse  pubblico,  anche  per quanto
 concerne  le  informazioni  derivanti  dall'esercizio delle
 competenze  regionali  e  degli  enti  locali nelle materie
 agricole,   forestali   ed   agroalimentari.   Il  SIAN  e'
 interconnesso,  in  particolare,  con l'Anagrafe tributaria
 del   Ministero   delle   finanze,   i   nuclei   antifrode
 specializzati  della  Guardia  di  finanza  e dell'Arma dei
 carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
 le  camere  di commercio, industria ed artigianato, secondo
 quanto definito dal comma 4.
 2.  Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
 e'  unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
 comma  3,  della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1
 della  legge  28 marzo  1997,  n.  81,  ed  integrato con i
 sistemi  informativi  regionali.  Allo stesso e' trasferito
 l'insieme  delle  strutture  organizzative, dei beni, delle
 banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
 sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81,
 senza  oneri  amministrativi. In attuazione della normativa
 comunitaria,  il  SIAN  assicura,  garantendo la necessaria
 riservatezza  delle  informazioni, nonche' l'uniformita' su
 base   nazionale   dei  controlli  obbligatori,  i  servizi
 necessari  alla gestione, da parte degli organismi pagatori
 e  delle  regioni  e  degli  enti locali, degli adempimenti
 derivanti  dalla  politica  agricola  comune, connessi alla
 gestione  dei  regimi  di  intervento  nei  diversi settori
 produttivi   ivi  inclusi  i  servizi  per  la  gestione  e
 l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
 3.  Il  SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
 delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
 agricoltura,  al  fine  di fornire all'ufficio del registro
 delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581, gli elementi
 informativi  necessari  alla  costituzione ed aggiornamento
 del   Repertorio  economico  amministrativo  (REA).  Con  i
 medesimi  regolamenti,  di  cui  all'art. 14, comma 3, sono
 altresi'  definite  le  modalita'  di  fornitura al SIAN da
 parte  delle  camere di commercio, industria, artigianato e
 agricoltura,  delle  informazioni relative alle imprese del
 comparto agroalimentare.
 4.  Con  apposita convenzione le amministrazioni di cui
 ai  commi  precedenti  definiscono i termini e le modalita'
 tecniche  per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
 un  protocollo  di interscambio dati. Il sistema automatico
 di  interscambio  dei  dati e' attuato secondo modalita' in
 grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
 certezza  delle  operazioni effettuate, garantendo altresi'
 il  trasferimento  delle informazioni in ambienti operativi
 eterogenei,  nel  pieno  rispetto  della  pariteticita' dei
 soggetti coinvolti.
 5.  Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
 al  presente  articolo,  finalizzato al perseguimento delle
 funzioni   istituzionali  nelle  pubbliche  amministrazioni
 interessate,   non   costituisce   violazione  del  segreto
 d'ufficio.
 6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
 articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
 spesa    all'uopo    recate   da   appositi   provvedimenti
 legislativi.».
 |  |  |  | Art. 6. Sanzioni
 1.  Fatte  salve  le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10,  e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti  le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma  1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000. ((    2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, e'  punito  con  l'arresto  da uno a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000. ))
 Riferimenti normativi:
 - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 35 e 36 del
 citato decreto legislativo n. 224 del 2003:
 «Art.  35  (Sanzioni  relative  al  Titolo  III).  - 1.
 Chiunque  immette  sul mercato un OGM senza aver provveduto
 alla preventiva notifica all'autorita' nazionale competente
 o  all'autorita'  competente  di  altro  Stato membro della
 Comunita'   europea  nel  quale  l'immissione  sul  mercato
 comunitario  e'  avvenuta per la prima volta, e' punito con
 l'arresto  da  sei  mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad
 euro 51.700.
 2.   Se   l'immissione  sul  mercato  avviene  dopo  la
 notifica,  ma prima del rilascio dell'autorizzazione ovvero
 dopo  che  l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata,
 si  applica  l'arresto  sino a due anni o l'ammenda sino ad
 euro 51.700.
 3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
 anche nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 7.
 4.    Chiunque,    dopo    essere   stato   autorizzato
 dall'autorita'   nazionale   competente   o  dall'autorita'
 competente  di  altro  Stato membro della Comunita' europea
 all'immissione sul mercato di un OGM senza aver provveduto,
 nei  termini  previsti,  alla  notifica  per il rinnovo del
 provvedimento di autorizzazione, continua, dopo la scadenza
 di  quest'ultimo,  ad  immettere sul mercato l'OGM, ovvero,
 continua  a immettere sul mercato l'OGM dopo che il rinnovo
 del  provvedimento  di autorizzazione sia stato rifiutato o
 revocato,  e' punito, nel primo caso, con le pene di cui al
 comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.
 5.  Chiunque  effettua  l'immissione  sul mercato di un
 OGM,   senza   osservare   le  prescrizioni  stabilite  nel
 provvedimento  di  autorizzazione  o  nel  provvedimento di
 rinnovo   dell'autorizzazione   rilasciati   dall'autorita'
 competente  nazionale o dalla autorita' competente di altro
 Stato  membro  della Comunita' europea, ivi comprese quelle
 sull'etichettatura  e  sull'imballaggio,  e'  punito con la
 sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro 7.800 ad euro
 46.500.
 6.  Chiunque,  dopo la notifica all'autorita' nazionale
 competente  o  dopo  avere  ottenuto  dalla  stessa o dalla
 autorita'  competente di altro Stato membro della Comunita'
 europea  l'autorizzazione  all'immissione sul mercato di un
 OGM  disponendo  di  nuove informazioni sui rischi dell'OGM
 per  la  salute umana, animale e per l'ambiente, non adotta
 immediatamente  tutte  le misure necessarie per tutelare la
 salute   umana,   animale   e  l'ambiente  o  non  comunica
 all'autorita' nazionale competente le informazioni predette
 e  le  misure  adottate  e'  punito,  nel  primo  caso, con
 l'arresto  sino  a  due  anni  o con l'ammenda sino ad euro
 51.700,   nel   secondo,  con  la  sanzione  amministrativa
 pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.
 7.  Gli  utenti di un OGM immesso sul mercato a seguito
 del  provvedimento  di  autorizzazione  o del rinnovo dello
 stesso  rilasciati  dall'autorita'  nazionale  competente o
 dall'autorita'  competente  di  altro  Stato  membro  della
 Comunita'   europea,   che  non  rispettano  le  condizioni
 specifiche  di  impiego o le relative restrizioni in ordine
 agli  ambienti  ed  alle  aree  geografiche,  previste  nel
 provvedimento    di    autorizzazione    o    di    rinnovo
 dell'autorizzazione,    sono   puniti   con   la   sanzione
 amministrativa pecuniaria da euro 1.100 ad euro 6.200.
 8.  Chiunque,  dopo l'immissione sul mercato di un OGM,
 non  effettua  il monitoraggio e la relativa relazione alle
 condizioni  indicate  nel  provvedimento  di autorizzazione
 rilasciato  dall'autorita'  nazionale  competente  o  dalla
 autorita'  competente di altro Stato membro della Comunita'
 europea ovvero non invia all'autorita' nazionale competente
 la  relazione concernente il monitoraggio, e' punito con la
 sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro 7.800 ad euro
 25.900.
 9.  Chiunque  non  osserva i provvedimenti, adottati ai
 sensi  dell'art. 25, che limitano o vietano temporaneamente
 l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio
 nazionale  di  un  OGM,  e' punito con l'arresto sino a due
 anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
 10. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'art. 30, comma
 2,  non  comunica  alle  regioni  e  alle province autonome
 competenti  per  territorio,  entro  quindici  giorni dalla
 messa  in  coltura,  la  localizzazione  delle coltivazioni
 degli  OGM  o  non  conserva per dieci anni le informazioni
 relative  agli  OGM  coltivati ed alla localizzazione delle
 coltivazioni,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa
 pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.»
 «Art.  36  (Sanzioni  per  danni  provocati alla salute
 umana  e  all'ambiente,  bonifica e ripristino ambientale e
 risarcimento  del  danno  ambientale).  - 1. Fatte salve le
 disposizioni  previste  negli articoli 34 e 35 e sempre che
 il   fatto   non   costituisca   piu'   grave  reato,  chi,
 nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente
 di  un  OGM  ovvero  nell'immissione sul mercato di un OGM,
 cagiona  pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di
 degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali
 biotiche  o  abiotiche  e'  punito con l'arresto sino a tre
 anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
 2.  Chiunque,  con  il proprio comportamento omissivo o
 commissivo,  in  violazione delle disposizioni del presente
 decreto,   provoca  un  danno  alle  acque,  al  suolo,  al
 sottosuolo   od   alle  altre  risorse  ambientali,  ovvero
 determina  un  pericolo concreto ed attuale di inquinamento
 ambientale,  e'  tenuto  a  procedere  a proprie spese agli
 interventi   di  messa  in  sicurezza,  di  bonifica  e  di
 ripristino   ambientale   delle  aree  inquinate:  e  degli
 impianti  dai  quali  e' derivato il danno ovvero deriva il
 pericolo   di   inquinamento,   ai   sensi   e  secondo  il
 procedimento  di  cui  all'art.  17 del decreto legislativo
 5 febbraio 1997, n. 22.
 3.  Ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
 349,  e' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento
 del  danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino
 ambientale di cui al comma 2.
 4.  Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile una precisa
 quantificazione  del  danno di cui al comma 3, lo stesso si
 presume,  salvo prova contraria, di ammontare non inferiore
 alla   somma   corrispondente   alla   sanzione  pecuniaria
 amministrativa  ovvero  alla  sanzione  penale, in concreto
 applicata.  Nel  caso  in  cui  sia stata irrogata una pena
 detentiva,  solo al fine della quantificazione del danno di
 cui  al  presente  comma,  il ragguaglio fra la stessa e la
 pena pecuniaria ha luogo calcolando duecentosei euro per un
 giorno di pena detentiva.
 5.  In  caso  di  condanna  penale  o di emanazione del
 provvedimento  di  cui all'art. 444 del codice di procedura
 penale,  la  cancelleria  del  giudice  che  ha  emanato il
 provvedimento  trasmette  copia  dello  stesso al Ministero
 dell'ambiente  e  della  tutela del territorio. Gli enti di
 cui  al  comma  1,  dell'art.  56  del  decreto legislativo
 11 maggio  1999,  n.  152, come modificato dall'art. 22 del
 decreto   legislativo   18 agosto   2000,   n.  258,  danno
 prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni
 amministrative  al  Ministero  dell'ambiente e della tutela
 del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.
 6.  Chiunque  non ottempera alle prescrizioni di cui al
 comma  2  e'  punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
 con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900.».
 |  |  |  | Art. 7. Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza
 1.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle politiche agricole e forestali il «Comitato (( consultivo )) in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche».
 2.  L'organizzazione  e  le modalita' di funzionamento del Comitato sono  definite  con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Il Comitato e' composto  da  esperti  qualificati  nella materia (( e di documentata indipendenza  da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al  presente  decreto,  ))  di  cui  due  nominati dal Ministro delle politiche  agricole  e  forestali,  uno  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la  biosicurezza  e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza,  ((  nonche'  due  designati dalla Conferenza dei rettori delle  universita'  italiane  e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). ))
 3.  Il Comitato di cui al comma 1 (( propone, )) in coerenza con la Raccomandazione  della  Commissione  2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro  120  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di conversione   del   presente   decreto,   le   linee  guida  ai  fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede,  inoltre,  a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni  del  presente  decreto  ed  a  comunicare all'Autorita' nazionale  competente i risultati di detta attivita' di monitoraggio. ((  Ai  fini  della  predisposizione  delle  linee  guida il Comitato acquisisce   i   pareri   dei   rappresentanti  delle  organizzazioni appartenenti  al  Tavolo  agroalimentare  di  cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. ))
 4.  Il  Comitato  ha,  altresi',  il  compito di proporre le misure relative   all'omogeneizzazione  delle  modalita'  di  controllo.  Le relative misure sono adottate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1. ((    5.  Agli  esperti  del  Comitato  non  viene  corrisposto alcun compenso  in  aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente  normativa.  Alla  corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento  del  Comitato  e alle connesse attivita', il Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  provvede, nell'ambito degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 Riferimenti normativi:
 - La  raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE,
 del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di
 strategie  nazionali  e  migliori pratiche per garantire la
 coesistenza   tra  colture  transgeniche,  convenzionali  e
 biologiche, e' pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio
 2003.
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  del  decreto
 legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
 modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
 della legge 5 marzo 2001, n. 57.»:
 «Art.  20  (Istituti  della  concertazione). - 1. Nella
 definizione  delle  politiche  agroalimentari il Governo si
 avvale   del  Tavolo  agroalimentare  istituito  presso  la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con
 cadenza   almeno   trimestrale.  Al  Tavolo  agroalimentare
 partecipa  una  delegazione  del  Consiglio  nazionale  dei
 consumatori  e  degli  utenti di cui all'art. 4 della legge
 30 luglio  1998,  n.  281,  composta  di tre rappresentanti
 designati dal Consiglio medesimo.
 2.   Le   modalita'   delle   ulteriori   attivita'  di
 concertazione  presso il Ministero delle politiche agricole
 e forestali sono definite con decreto del Ministro.».
 |  |  |  | Art. 8. Norme transitorie
 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, fino all'adozione  dei  singoli  provvedimenti  di  cui all'articolo 4, le colture  transgeniche, (( ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di speritimentazione, )) non sono consentite.
 |  |  |  | Art. 9. Norma finanziaria ((     1.   Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   7, dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 |  |  |  | Art. 10. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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