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| Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004 |  | Indirizzi  per  garantire  la  coerenza  programmatica dell'azione di Governo. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI d'intesa con
 IL MINISTRO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO
 Visto  l'art.  95, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  la  direzione  e  la responsabilita'  della  politica  generale del Governo, per garantire l'unita'  di  indirizzo  politico  ed  amministrativo,  promuovendo e coordinando l'attivita' dei Ministri;
 Visto  l'art.  97, primo comma, della Costituzione, che sancisce la gestione   dell'amministrazione   pubblica   secondo   i   canoni  di imparzialita' e buon andamento;
 Vista  la  legge  5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»;
 Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n. 362, recante «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato»;
 Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la semplificazione amministrativa»;
 Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni e integrazioni, recante  norme  di  contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio.   Delega  al  Governo  per  l'individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello Stato»;
 Visto  il  decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n.  279,  recante «Individuazione  delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;
 Vista  la  legge  25 giugno  1999, n. 208, recante «Disposizioni in materia finanziaria e contabile»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286, recante «Riordino  e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti   e  dei  risultati dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante «Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli articoli 4 e 14;
 Vista  la  propria  direttiva  in  data  11 ottobre  2001,  recante «Indirizzi per l'attuazione del programma di Governo»;
 Vista  la  propria  direttiva  in  data  15 novembre  2001, recante «Indirizzi  per  la  predisposizione  della  direttiva  generale  dei Ministri  sull'attivita'  amministrativa  e sulla gestione per l'anno 2002»;
 Visto  il  decreto-legge  6 settembre 2002, n. 194, recante «Misure urgenti  per  il  controllo,  la trasparenza ed il contenimento della spesa   pubblica»,   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge 31 ottobre 2002, n. 246;
 Vista  la  propria  direttiva  in  data  8 novembre  2002,  recante «Indirizzi  per  la  programmazione  strategica  e la predisposizione delle  direttive generali dei Ministri per l'attivita' amministrativa e la gestione per l'anno 2003»;
 Vista  la  propria  direttiva  in  data  4 febbraio  2003,  recante «Indirizzi   per  il  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione  del programma di Governo»;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, con  il  quale l'on. dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
 Visto  il  proprio  decreto  in  data  28 agosto  2003 con il quale all'on.  dott.  Claudio  Scajola  e'  stato  conferito  l'incarico di Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
 Visto  il  proprio  decreto  in data 28 agosto 2003, recante delega all'on.  dott.  Claudio Scajola delle seguenti funzioni in materia di attuazione del programma di Governo:
 a) analisi  del  programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti  in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;
 b) analisi  delle  direttive  ministeriali volte a realizzare gli indirizzi  politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;
 c) impulso  e  coordinamento  delle  attivita' e delle iniziative necessarie  per  l'attuazione  e  l'aggiornamento  del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
 d) monitoraggio   e   verifica   dell'attuazione,   sia   in  via legislativa  che  amministrativa,  del  programma  e  delle politiche settoriali,     nonche'    del    conseguimento    degli    obiettivi economico-finanziari programmati;
 e) segnalazione   dei   ritardi,   delle   difficolta'   o  degli scostamenti eventualmente rilevati;
 f) informazione,  comunicazione  e  promozione  dell'attivita'  e delle  iniziative  del  Governo  per  la  realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di  massa,  anche  al  fine  di  assicurare  la  massima  trasparenza all'attivita' complessiva del Governo;
 g) coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;
 Visto  il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti  per  il  contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;
 Visto  il proprio decreto in data 3 dicembre 2004, che ha istituito il Dipartimento per il programma di Governo;
 Considerata  l'esperienza operativa finora maturata dalle strutture della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, di cui si avvale il Ministro   per   l'attuazione  del  programma  di  Governo,  deputate all'aggiornamento  ed  al  monitoraggio  del  programma  stesso,  con particolare  riguardo  alle  risultanze  emerse in ordine al grado di coerenza  programmatica  fra gli obiettivi politico-istituzionali del Governo,  le  risorse finanziarie annualmente stanziate in bilancio e le  direttive  generali  emanate  da ciascun Ministro per indirizzare l'attivita' amministrativo-gestionale;
 Ritenuto  di  dover  indirizzare  a  tutti i Ministri una direttiva generale per:
 a) assicurare  che  l'intera  attivita'  amministrativa  posta in essere  da  ciascun  Dicastero  si  svolga in un contesto unitario ed armonico,  idoneo  a  garantire la riconducibilita' di tutti gli atti gestionali   della   pubblica   amministrazione  centrale  al  quadro programmatico generale del Governo;
 b) approntare  la base giuridica ed organizzativa che consenta al Ministro  per  l'attuazione  del  programma  di  Governo,  attraverso l'apposito  Dipartimento,  di  svolgere appieno tutte le attivita' di cui  all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e g), della legge 23 agosto 1988,  n.  400, all'art. 2, comma 2, lettere h), n) e o), del decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  28 agosto  2003  di  delega delle funzioni;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Emana
 la seguente direttiva:
 1. Il quadro programmatico generale del Governo.
 Fin  dall'avvio  della  corrente  legislatura  e'  stato attuato un particolare  sforzo organizzativo per rendere l'azione amministrativa pienamente  coerente con il quadro programmatico su cui il Governo ha ottenuto e conserva la fiducia del Parlamento. Lo stato di attuazione e  i  risultati  del  «Piano  di Governo per una legislatura» vengono monitorati  e  aggiornati  tenendo  conto  delle  nuove  esigenze  di protezione  e  sviluppo del sistema-Paese, che vanno ad arricchire il quadro  programmatico iniziale e che sono evidenziate in occasione di specifici momenti della vita istituzionale, quali, ad esempio:
 a) le audizioni parlamentari dei rappresentanti del Governo;
 b) gli ordini del giorno e le risoluzioni parlamentari;
 c) la  stipulazione  del  «Patto  per  l'Italia»  e  degli  altri «Accordi» generali fra il Governo e le parti sociali;
 d) i nuovi vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e, in particolar modo, dalla ratifica della «Convenzione»;
 e) la    presentazione    dei    documenti    di   programmazione economico-finanziaria    e    delle    relazioni    previsionali    e programmatiche;
 f) l'adozione delle manovre di finanza pubblica;
 g) la predisposizione dei Piani nazionali di settore;
 h) l'emanazione    dei   decreti-legge,   dettati   da   esigenze socio-economiche del Paese repentinamente emerse o mutate.
 Le  opportunita'  di  innovazione  programmatica devono rispondere, innanzitutto,  alla  prioritaria  esigenza di coerenza dell'azione di Governo,  in  attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 95,  primo  comma, della Costituzione: cio' vale, in particolar modo, per  le dichiarazioni rese da ciascun Ministro e per la presentazione di decreti-legge. In tale ultima circostanza non appaiono sufficienti i  soli  requisiti di necessita' ed urgenza, occorrendo anche, almeno in  linea  di  principio,  l'imprevedibilita'  dell'intervenuta nuova esigenza  socio-economica  del Paese che si vuole fronteggiare con lo strumento  del decreto-legge, la cui adozione, ai sensi dell'art. 77, secondo  comma,  della  Costituzione, e' consentita soltanto «in casi straordinari».
 In  questo  quadro il «Piano» costituisce il riferimento permanente della  programmazione  generale del Governo e, pur recuperando al suo interno  naturali  elementi  di  flessibilita',  deve  garantire  che l'intera attivita' amministrativo-gestionale risponda ad un indirizzo politico-istituzionale unitario.
 Alla  responsabilita'  politica  di  ciascun Ministro, spesso anche alla   comunione   d'intenti   di   piu'  Ministri,  e'  affidata  la realizzazione di una parte del quadro programmatico generale, secondo le  rispettive competenze politico-istituzionali. A tale riguardo, lo schema  di  riferimento  attualmente adottato dal Dipartimento per il programma di Governo, ove il complesso degli obiettivi di legislatura e'   articolato   per   macro-aree   di  intervento,  sostanzialmente corrispondenti   alle   politiche  pubbliche  di  settore  perseguite dall'Esecutivo,  costituisce  un  punto di partenza, da sviluppare di comune  accordo,  soprattutto  per  quel  che  concerne gli obiettivi programmatici   di   competenza   plurima.   Per  questi  ultimi,  in particolare,  si  rende  necessaria  un'azione  interministeriale  di raccordo costante, non solo nella fase di predisposizione delle fonti normative,  ma  soprattutto  nelle  fasi seguenti di programmazione e realizzazione degli interventi. 2.  La manovra annuale di finanza pubblica quale momento fondamentale
 di attuazione del quadro programmatico generale.
 Lo  stesso quadro generale si compone di obiettivi di vario genere: per  il  conseguimento  di  taluni  e'  sufficiente operare a livello normativo,   integrando   ovvero  innovando  il  vigente  ordinamento giuridico,  senza alcun riflesso sul bilancio dello Stato; per altri, invece,  si tratta di predisporre le norme necessarie per poi operare degli  interventi  prevalentemente di natura finanziaria (e' il caso, ad  esempio,  dell'adozione  di strumenti di sostegno economico); per altri,  infine,  occorre  predisporre  la  relativa  base  normativa, disporre  dei  correlati  stanziamenti  di spesa per poi passare alla vera  e  propria  fase realizzativa (come, ad esempio, gli interventi infrastrutturali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443).
 Rientra   nella  prima  categoria  una  minoranza  degli  obiettivi programmatici:  per  la gran parte di essi, invece, la disponibilita' delle  corrispondenti  dotazioni  finanziarie  costituisce condizione essenziale  per  il  loro conseguimento, pena la trasformazione delle rispettive  previsioni  normative  in una mera raccolta di intenzioni politiche tradotte nel linguaggio giuridico.
 Il  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione di tutti gli impegni programmatici  del  Governo,  pertanto, deve tenere conto del diverso modo  in  cui  occorre  misurare il livello di realizzazione dei vari obiettivi,  adottando  specifici  indicatori  finanziari e fisici, di risultato e di impatto.
 2.1.  Cio'  premesso, a cadenza annuale, in occasione della manovra di  finanza  pubblica, e' necessario che ciascun Ministro predisponga la  c.d.  «nota preliminare» in coerenza con le risorse disponibili e con    quanto    previsto    nel    Documento    di    programmazione economico-finanziaria,    individuando,   altresi',   gli   obiettivi concretamente  conseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio. Il menzionato vincolo di coerenza scaturisce dalla circostanza che il predetto  Documento,  approntato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze,   e'  discusso  ed  approvato  in  Consiglio  dei  Ministri, assumendo  cosi'  quella  particolare  valenza  strategica,  talvolta correttiva  del  quadro  generale di riferimento, che appartiene solo agli atti collegialmente condivisi.
 2.2.   Anche   i  tempi  e  i  modi  di  realizzazione  dell'azione programmatica  devono  essere  coerenti  con  i vincoli derivanti dal quadro  macro-economico  di  riferimento, a volte piu' stringenti per l'evoluzione economica non favorevole. In simili evenienze e' rimessa alla responsabile decisione di ciascun Ministro, previa consultazione con  i  colleghi coinvolti negli stessi impegni di Governo, la scelta circa  le  «priorita' politiche» da fare prevalere nel contesto della pianificazione di bilancio, anche sulla base delle proposte formulate dai  dirigenti  preposti  agli uffici dirigenziali generali in cui si articola  ciascun  Dicastero.  Le  note  preliminari,  gli  stati  di previsione  della  spesa  e  lo stato di previsione dell'entrata sono trasmessi,  per  la  revisione di competenza e per la predisposizione del  progetto  di bilancio di previsione, al Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro  i  termini  annualmente fissati con circolare dello   stesso   Ministro.   Una  volta  assestato  il  Documento  di programmazione  economico-finanziaria  (mediante  la  c.d.  «Nota  di aggiornamento»)  ed  approntato il disegno di legge finanziaria, ogni Amministrazione  provvede  ad aggiornare la propria nota preliminare, tenendo   conto  dell'interlocuzione  intervenuta  con  il  Ministero dell'economia   e   delle   finanze   e,   quindi,   degli  obiettivi eventualmente ridefiniti nel contesto del proprio stato di previsione della spesa.
 2.3.  Ad intervenuta approvazione della manovra stessa da parte del Parlamento  ciascun Ministro ripartisce le risorse ministeriali fra i vari  uffici  dirigenziali  generali  in  cui  si articola il proprio Dicastero  e trasla gli obiettivi programmatici di propria competenza dal  piano politico-istituzionale al piano amministrativo-gestionale, mediante    l'emanazione   della   direttiva   generale   sull'azione amministrativa  e  la gestione. Cio' nel rispetto di quel particolare «continuum  logico»,  gia' evidenziato nella direttiva del 4 febbraio 2003  recante indirizzi per il monitoraggio dello stato di attuazione del  programma  di  Governo,  che  lega fra loro le programmazioni di primo e di secondo livello.
 Gli  obiettivi  strategici  esplicitati  nella  direttiva generale, previa   loro   articolazione  in  obiettivi  operativi  e  correlati programmi  di  azione,  devono  essere  perseguiti  mediante  atti di gestione,  variamente  attribuiti  alla  competenza  della  dirigenza amministrativa,   cosi'   da   garantire   che  ogni  singola  azione realizzativa  sia  sempre  e  comunque  ricollegabile, per successivi livelli di aggregazione, al quadro programmatico generale. 3.      Pianificazione     politico-istituzionale,     programmazione
 amministrativo-gestionale, controllo e rendicontazione.
 Tenendo  presente tale circuito «virtuoso», in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, occorre dimostrare, ai cittadini in  genere  ed al Parlamento in particolare, la correttezza formale e sostanziale  delle  due  fasi del ciclo annuale dell'azione pubblica: quella  c.d.  «ascendente», in cui si determinano le scelte operative ed   i   conseguenti   appostamenti   in   bilancio,  e  quella  c.d. «discendente»,  in  cui  si appalesa l'atteso rapporto di proporzione diretta  fra  lo  sviluppo  degli obiettivi programmatici e l'impiego delle risorse ad essi correlate.
 3.1.  Per quanto concerne la prima fase, si tratta di procedere con convinzione  sulla strada del definitivo abbandono del bilancio dello Stato   costruito   secondo   il   criterio   della   «spesa  storica incrementale», adottando in via esclusiva il «bilancio programmatico» delineato  dalla  legge  di  riforma  n. 94 del 1997, in cui tutte le risorse finanziarie in generale, e quelle destinate agli interventi e agli  investimenti  in  particolare,  sono  coerentemente allocate in relazione  ai  servizi  istituzionali  da garantire ed agli obiettivi programmatici  da  conseguire, sulla base di un'idonea pianificazione di spesa effettuata all'interno di ciascun Dicastero e opportunamente esplicitata nelle varie note preliminari.
 L'ampliamento  del ruolo attribuito alle stesse note preliminari e' gia'  stato  adeguatamente illustrato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2003/2006. Nel loro ambito, come ribadito anche dal  Ministro  dell'economia e delle finanze nelle circolari 2 aprile 2003,  n.  21,  e  5 aprile  2004,  n.  11,  occorre specificare, per ciascuna azione programmatica proposta:
 a) se  l'intervento  consiste in un mero trasferimento di risorse ovvero  se  la struttura ministeriale impegna nella sua realizzazione risorse  proprie:  in  tale  ultimo  caso  occorre  anche indicare la quota-parte  delle  spese  di funzionamento specificamente dedicata a ciascun obiettivo programmatico, per poterne apprezzare compiutamente l'impatto economico-finanziario;
 b) gli  indicatori  di  efficacia  ed efficienza che si intendono utilizzare  per  valutare  i  risultati  ed  i  tempi  di  esecuzione previsti,  anche  articolati  su  piu'  fasi  qualora  si  tratti, ad esempio, di interventi infrastrutturali complessi.
 Inoltre, nella predisposizione degli allegati tecnici agli stati di previsione  della  spesa,  con i quali le risorse finanziarie vengono ripartite  per  «funzioni  individuate con riferimento agli obiettivi generali  perseguiti  dalle politiche pubbliche di settore», si rende opportuno  correlare  le  stesse funzioni-obiettivo con le «priorita' politiche»  di cui al precedente paragrafo 2.2, cosi' da agevolare un riscontro puntuale, anche dal punto di vista finanziario, sullo stato di conseguimento degli obiettivi programmatici del Governo.
 3.2. Per quanto riguarda la seconda fase, invece, e' necessario che nella  compilazione  della  scheda di monitoraggio, introdotta con la menzionata   direttiva   presidenziale   4 febbraio   2003   ed   ora opportunamente  aggiornata  secondo il fac-simile in allegato 1, ogni Amministrazione  assicuri  la  piena  coerenza  con  i  dati di spesa esposti  nella  relazione  tecnica  di  cui all'art. 11-ter, comma 2, della  legge  n.  468 del 1978, redatta in conformita' con il modello standard  elaborato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze (allegato  2).  In tale sede occorre valutare attentamente il livello di  impegno  finanziario  conseguente  all'adozione del provvedimento proposto,  anche  ai  sensi  dell'art.  11-ter della legge n. 468 del 1978,  cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 194 del 2002,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 246 del 2002, tenendo  presente  che  la  sommatoria degli stanziamenti relativi ai singoli  obiettivi  dovrebbe coprire per intero, quantomeno, le spese per  interventi  e  quelle  per investimenti, secondo la nomenclatura adottata  nel  bilancio  dello  Stato  per  la  c.d. «classificazione economica  semplificata»  (prospetti  comparativi  in allegati 3 e 4, ricavati  dall'analisi  dei  bilanci  di previsione per il 2003 ed il 2004).  In proposito, si ritiene opportuno evidenziare che mentre gli stanziamenti  per  spese di funzionamento vengono assorbiti dai costi relativi  alle  funzioni  e  ai  servizi  istituzionali assicurati da ciascun   Dicastero,  nelle  varie  quote-parti  legate  alle  azioni programmatiche e nella quota residua destinata alla gestione generale dell'intera  compagine  ministeriale, la totalita' degli stanziamenti per  interventi  ed  investimenti  deve essere destinata ad attivita' «esterne»    all'amministrazione,    rappresentando    il    sostegno economico-finanziario   che   il  bilancio  dello  Stato,  attraverso l'azione   programmatica   posta  in  essere  dalle  varie  strutture ministeriali, offre allo sviluppo del sistema-Paese.
 Occorre,   altresi',   che,   a  fronte  di  un  coerente  circuito programmatico  «di  andata»,  anche  il  circuito «di ritorno», cioe' quello del controllo/referto per valutare i risultati conseguiti, sia altrettanto  univoco: i rapporti del controllo di gestione ad uso dei Capi   Dipartimento/Direttori   generali   e   quelli  del  controllo strategico  ad uso dei Ministri, i rapporti sullo stato di attuazione del  programma  di  Governo ad uso del Presidente e del Consiglio dei Ministri,   il   rendiconto   generale  parificato  che  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  trasmette annualmente al Parlamento devono  costituire  momenti  diversi  di  un  unico  sistema, gli uni propedeutici  agli  altri  in  una  visione  globale  della  pubblica amministrazione   che   ai   previsti   livelli   di  disaggregazione dell'azione    programmatica    fa    corrispondere,   specularmente, altrettanti momenti di riaggregazione dell'azione valutativa postuma.
 In  tale  ottica  si  rende  particolarmente necessario che ciascun Ministro  sensibilizzi  adeguatamente  i  vertici  amministrativi del proprio  Dicastero  affinche'  vengano  pienamente  attuate  le norme vigenti   in   materia   di  misurazione  e  valutazione  dell'azione amministrativa (controllo di gestione) e delle politiche pubbliche di settore   (controllo   strategico),   con   specifico  riguardo  alla definizione:
 a) degli  indicatori  di efficacia, efficienza ed economicita' di cui all'art. 17 della legge n. 59 del 1997, all'art. 5 della legge n. 94  del  1997, all'art. 10 del decreto legislativo n. 279 del 1997 ed all'art. 4 del decreto legislativo n. 286 del 1999;
 b) dei meccanismi e degli strumenti piu' idonei per monitorare il grado  di  conseguimento degli obiettivi programmatici, come previsti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 286 del 1999. 4.  Sinergie  istituzionali  per  il  monitoraggio  del  programma di
 Governo.
 4.1.  Per  garantire  la  piena ed effettiva attuazione di tutta la normativa  citata in premessa dovra' essere assicurato un sempre piu' stretto  raccordo fra il Dipartimento per il programma di Governo, il Dipartimento   della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  l'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  l'Istituto  di  studi  e analisi economica  (ISAE)  e  tutti  gli  altri  enti,  istituti,  uffici  ed organismi  pubblici facenti parte del Sistema statistico nazionale ai sensi  dell'art.  2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; cio'  al  fine  di  alimentare un flusso costante e puntuale di dati, informazioni  e documenti relativi alla coerenza dell'intero circuito programmatico,  al  conseguimento  degli obiettivi di legislatura, al grado  di soddisfazione delle esigenze socioeconomiche del Paese. Per quanto   concerne,   in  particolare,  tale  ultima  misurazione,  il Dipartimento  per  il  programma di Governo potra' avvalersi anche di istituti  specializzati  in  demoscopia,  nonche'  delle «rilevazioni sulla  qualita'  percepita  dai  cittadini»  effettuate dalle singole Amministrazioni sulla base degli indirizzi formulati dal Ministro per la  funzione  pubblica con la direttiva del 24 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2004.
 Nel contempo il Dipartimento per il programma di Governo:
 a) fornira'  tutto  il  necessario supporto tecnico-organizzativo agli  uffici  di diretta collaborazione dei Ministri ed in particolar modo  ai  Servizi  di  controllo  interno,  per  favorire  il  rapido consolidamento  di  un  nuovo sistema di impiego e monitoraggio delle risorse  pubbliche  pienamente coerente con gli impegni programmatici assunti;
 b) sara'   posto   in  grado  di  ricevere  tutti  i  dati  e  le informazioni  utili  al  monitoraggio  analitico  degli  obiettivi di legislatura,  ivi  inclusi  quelli  ricavabili dai flussi informativi integrati  di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 279 del 1997, dai  flussi  informativi  armonizzati di cui all'art. 12 del medesimo decreto  legislativo,  dalla  banca  dati  del  c.d. «Codice Unico di Progetto»  di  cui  alla  deliberazione C.I.P.E. 27 dicembre 2002, n. 143/2002,  con  modalita' idonee a garantire sia la validazione degli elementi informativi forniti, sia la riservatezza di quelli ricevuti;
 c) curera',   con   la   collaborazione   del   Dipartimento  per l'innovazione   e   le   tecnologie  e  del  C.N.I.P.A.,  l'impianto, l'avviamento  operativo  e  lo sviluppo del nuovo sistema informativo interministeriale  per  il  monitoraggio  del  programma  di Governo, finalizzato alla raccolta tempestiva e puntuale dei dati finanziari e realizzativi  utili  per  costruire  un quadro conoscitivo esaustivo. Nello  stesso  sistema  informativo  saranno integrati, attraverso il nuovo  «sistema pubblico di connettivita» ovvero con interconnessioni telematiche dedicate, i sistemi informativo-statistici unitari di cui all'art.  9, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e  la  banca  dati  di  cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
 L'adozione  del  nuovo  sistema  informativo,  caratterizzato da un flusso  permanente  di dati fra tutti i Ministeri e la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri, costituisce il presupposto fondamentale per garantire  la  piena  coerenza  ed  il  costante  allineamento fra le programmazioni  di  primo  e  di  secondo  livello,  con  un  modello concettuale  che  offra  a  tutte  le  Amministrazioni  un  quadro di riferimento  entro  il  quale integrare e sviluppare i propri sistemi informativi  di  controllo  interno.  A  tale  specifico  riguardo si richiama  l'attenzione  sulla direttiva 19 dicembre 2003 del Ministro per   l'innovazione   e  le  tecnologie,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  31  del 7 febbraio 2004, in merito al c.d. «riuso» dei programmi  informatici  da  parte delle pubbliche amministrazioni. Il nuovo  sistema  rappresenta,  inoltre,  un importante tassello per la realizzazione    della   politica   intersettoriale   relativa   alla digitalizzazione   della   pubblica  amministrazione  (e-Government), individuata   come   prioritaria   nelle   piu'   recenti   direttive presidenziali.
 4.2.  Il  Ministro  per  l'attuazione  del  programma  di  Governo, inoltre,  avvalendosi  anche del supporto tecnico-scientifico fornito dal  comitato  di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 286  del  1999  e  ferma  restando  la  possibilita'  di convocare la conferenza  dei  Capi  di  Gabinetto  per svolgere un'adeguata azione generale   di   raccordo   fra  tutti  i  Dicasteri,  provvedera'  ad organizzare  incontri  periodici con tutti i collegi di direzione dei Servizi  di  controllo  interno, i cui presidenti, nel rispetto della clausola  di  riservatezza  di  cui  all'art.  6, comma 2, del citato decreto  legislativo,  fungeranno  da referenti ministeriali, al fine di:
 a) alimentare un interscambio costante di dati e informazioni sul processo di attuazione delle politiche pubbliche di settore in cui si articola il programma di legislatura;
 b) sviluppare   un   confronto  a  tutto  campo  fra  le  diverse esperienze  maturate  in  materia  di pianificazione, programmazione, controllo e rendicontazione.
 Lo  stesso Ministro individuera' le modalita' operative di raccordo tra  il  Dipartimento  per  il  programma  di Governo e gli Uffici di diretta  collaborazione  degli  altri  Ministri,  tenendo  conto  che ciascun  referente ministeriale (presidente del collegio di direzione del  Servizio  di controllo interno) dovra' disporre di una specifica unita'   organizzativa,   dotata   delle   necessarie  infrastrutture telematiche,  dedicata  alla  gestione  del nuovo sistema informativo interministeriale per il monitoraggio del programma di Governo.
 4.3.  Tutto  cio'  consentira' di tenere costantemente informato il Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  sullo  sviluppo  generale dell'azione  governativa nonche' sugli eventuali ritardi, difficolta' o  scostamenti  rilevati,  permettendo  cosi' al Presidente stesso di esercitare,  con  concreta  rapidita'  e  trasparenza, l'attivita' di coordinamento,   di   impulso  e  di  aggiornamento  degli  obiettivi programmatici   che   gli   compete   in  forza  dell'art.  95  della Costituzione.
 A tale riguardo, tenuto conto dell'importanza strategica che taluni atti  normativi  o  amministrativi rivestono per la realizzazione del programma  di Governo, in particolare quelli legati allo stanziamento delle  risorse  finanziarie necessarie per concretizzare le misure di sostegno  economico ovvero gli interventi infrastrutturali, si reputa opportuno  che, nei casi in cui l'acquisizione dei necessari pareri o concerti  possa  determinare un rallentamento dell'azione di Governo, il Ministro per l'attuazione del programma, su richiesta del Ministro interessato,  intervenga  tempestivamente per eliminare ogni causa di indugio, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.
 5. La comunicazione istituzionale.
 Degli  esiti  dell'azione di monitoraggio dello stato di attuazione del  programma  di  Governo  occorre informare adeguatamente l'intera opinione   pubblica,   poiche'   cio'  costituisce  uno  dei  momenti fondamentali che caratterizzano il rapporto democratico fra cittadini e  Governo.  A tal fine il Ministro per l'attuazione del programma di Governo,  anche  avvalendosi  del  Dipartimento  per l'informazione e l'editoria  (previo  raccordo  con  il  Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria  e  con  funzioni  di Portavoce del Presidente), curera' l'attivazione  di  ogni  iniziativa  ritenuta opportuna a tale scopo, facendo  ricorso  anche  ad  innovative  campagne di comunicazione di massa,  nonche'  ai  cc.dd.  «new  media»,  per  informare l'opinione pubblica  sull'attivita'  di Governo e per promuovere - presso mirati segmenti   economici,   sociali  e  culturali  -  singole  iniziative governative.
 Il   miglioramento,   sia   qualitativo   che  quantitativo,  della comunicazione  rivolta  ai  cittadini al fine di rendere maggiormente nota  e  piu'  agevolmente comprensibile l'attivita' dell'Esecutivo e delle  Istituzioni,  e'  un punto qualificante dell'impegno di questo Governo.  Tale  impegno  si  e'  concretizzato finora in una serie di interventi,    realizzati   da   varie   strutture   della   pubblica amministrazione,   che   hanno  ottenuto  risultati  complessivamente apprezzabili;  tuttavia, un maggiore coordinamento dell'impegno delle varie Amministrazioni determinerebbe senza dubbio un forte incremento dell'efficacia   di   tali   interventi.   Tra  l'altro,  un  mancato coordinamento in questo settore rischia di far pervenire all'opinione pubblica  un  messaggio  distorto  o addirittura negativo proprio sui temi,  comunque  connessi  ai  propri diritti e ai propri doveri, che piu'   direttamente   qualificano   il   rapporto   tra  cittadini  e Istituzioni.
 Con   specifico  riguardo  al  sistema  radiotelevisivo  si  potra' procedere  ai  sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n.  150,  poiche' si tratta di «comunicazioni di pubblico interesse». L'art.  3,  comma  1,  lettera c),  del vigente contratto di servizio stipulato con la RAI per il triennio 2003/2005, prevede, infatti, fra le  priorita'  dell'offerta  televisiva, le «trasmissioni a carattere istituzionale:   trasmissioni  periodiche  e  straordinarie  dedicate all'informazione  sull'attivita'  degli  organi  istituzionali  ... e dichiarazioni di alte cariche dello Stato ...».
 Di   conseguenza,   dovra'   essere  opportunamente  aggiornato  ed integrato  il  «Piano  di  comunicazione» annualmente predisposto dal Dipartimento   per  l'informazione  e  l'editoria  ed  approvato  dal Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 150 del 2000. La stessa legge stabilisce, al comma 1 dell'art. 13, che «le amministrazioni dello Stato sono tenute ad  inviare  al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della   formulazione   di   un   preventivo  parere,  i  progetti  di comunicazione  a  carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei  messaggi  sui  mezzi di comunicazione di massa». Pertanto, a far tempo  dal  1° gennaio  2005,  tutte le Amministrazioni che intendano realizzare  progetti come sopra specificati dovranno darne notizia al Ministro    per   l'attuazione   del   programma   di   Governo,   al Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con   delega  all'informazione  e  all'editoria  e  con  funzioni  di Portavoce del Presidente nonche' al Dipartimento per l'informazione e l'editoria  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Sara' cura dello    stesso   Dipartimento,   sentiti   i   citati   Ministro   e Sottosegretario, far pervenire al piu' presto il relativo parere agli interessati,  non oltre trenta giorni dalla ricezione delle proposte. In  caso  di  parere negativo i progetti di comunicazione non saranno ritenuti  di  particolare  utilita'  sociale o di interesse pubblico; conseguentemente   le   Amministrazioni   non  potranno  accedere  ai finanziamenti previsti dall'art. 14 della legge n. 150 del 2000.
 Roma, 23 dicembre 2004
 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 119
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 11 - 12   <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere allegato da pag. 13 a pag. 25   <----
 
 SEZIONE I
 Descrizione dell'innovazione normativa
 Indicare il tipo di relazione tecnica, scegliendo tra i seguenti: «su  iniziativa  governativa», «iniziale, su richiesta parlamentare», «integrativa (su emendamento)» «su testo approvato dalla Camera», «su testo approvato dal Senato», in base all'iter del provvedimento.
 A. Titolo del provvedimento.
 Riportare in maniera completa il titolo del provvedimento oggetto della   relazione  tecnica.  In  caso  di  «emendamento»  descriverne sinteticamente il contenuto.
 B. Amministrazione (o altro soggetto) proponente.
 Indicare   l'Amministrazione   che  propone  l'atto  in  caso  di iniziativa  legislativa  governativa.  Negli  altri casi, indicare il soggetto proponente (parlamentare o altro soggetto istituzionale).
 Amministrazione competente:
 Indicare  l'Amministrazione  o  le Amministrazioni competenti per materia,  tenute alla redazione della relazione da inviare al MEF-RGS per  la  prescritta  verifica. (cfr. Art. 11-ter, commi 2, 3, 4 della legge 468/1978 in appendice).
 C. Tipologia dell'atto.
 Barrare  con  una  X  in  corrispondenza  dell'atto oggetto della relazione  tecnica.  In  caso  di  atto  parlamentare, indicare nella colonna  a  fianco  le  lettere e il numero che lo identifica (ad es. A.C.n... o A.S.n....).
 In  caso  di  schema di decreto legislativo, la relazione tecnica deve  essere  coerente  con  il  quadro  finanziario  previsto  dalla relativa legge delega.
 La casella «schema di Decreto del Presidente della Repubblica» va barrata  nel caso di regolamenti govemativi approvati con Decreto del Presidente  della  Repubblica,  i  quali  pur non comportando nuovi o maggiori  oneri  sono  comunque  suscettibili  di determinare effetti finanziari  nei  limiti della relativa delega. Per tali provvedimenti dovra'  essere  redatta  la  relazione  tecnica al fine di dimostrare l'eventuale invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato.
 D. In caso di «emendamento» o «subemendamento»:
 barrare    in   corrispondenza   della   voce   «emendamento»   o «subemendamento»  e  indicarne  l'eventuale  numero  nella  colonna a fianco;
 barrare in corrispondenza dell'atto parlamentare cui si riferisce l'emendamento, o subemendamento indicandone nella colonna a fianco il numero;
 indicare   il   proponente   dell'emendamento   o  subemendamento (Governo, Relatore, Commissione o nome del primo firmatario). E.  Indice  delle  disposizioni  rilevanti  ai  fini  della relazione
 tecnica.
 Indicare  esclusivamente  le  disposizioni (articoli e commi) che hanno  rilevanza  ai  fini degli effetti finanziari. Sono rilevanti a tale  fine  anche  le  disposizioni  che  non  comportano nuovi oneri finanziari  e  per  le quali e' necessario dimostrarne la neutralita' (es. invarianza di gettito). In caso di emendamento o subemendamento, indicare il numero dell'articolo e del comma che l'emendamento stesso intende modificare.
 Dovranno   essere  indicati  anche  gli  articoli riguardanti  la copertura ed eventualmente la clausola di salvaguardia. F.  Oneri  per  le  pubbliche  amministrazioni  diverse dallo Stato e
 relativa copertura.
 Nel  campo  in  questione,  occorre  indicare  se le disposizioni comportano  oneri  per i bilanci di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo   Stato   (Enti   territoriali,   Enti  previdenziali,  Aziende sanitarie, Camere di commercio, ecc.).
 Nel  caso  in cui le disposizioni comportino oneri per i predetti enti,  occorre  quantificarli  e  indicarne  la copertura finanziaria nelle Sezioni II e III.
 SEZIONE II
 Quantificazione degli effetti finanziari
 La  Sezione II deve contenere tutti gli elementi necessari per la quantificazione degli effetti finanziari di ogni singola disposizione del provvedimento.
 Pertanto  questa  sezione deve essere compilata separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.
 A) Descrizione sintetica della disposizione.
 Alla   prima   riga   deve   essere   indicato  il  numero  della disposizione, corrispondente al numero progressivo dell'«Indice delle disposizioni  rilevanti  ai  fini  della  relazione tecnica» presente nella Sezione I.
 La  descrizione deve essere sintetica, ma comunque deve contenere tutte  le informazioni rilevanti per la quantificazione degli effetti finanziari.  In  particolare,  e'  necessario  fare  riferimento alla normativa   vigente,   segnalando   gli   elementi  innovativi  della disposizione,  al fine di evidenziarne gli aspetti finanziari diretti ed indiretti.
 B) Oneri come limite massimo di spesa.
 Deve  essere  indicato se la disposizione comporta oneri definiti come limite massimo di spesa.
 Nel  caso  in cui si e' risposto «No», dovra' essere compilata la Sezione IV relativa alla clausola di salvaguardia.
 C) Quantificazione degli effetti finanziari.
 Questo  paragrafo  deve essere compilato con particolare cura, in quanto  contiene gli elementi indispensabili per l'accertamento della ragionevolezza  della  base  informativa,  nonche'  della adeguatezza della metodologia di calcolo utilizzata.
 Nel  caso in cui il provvedimento comporti oneri per i bilanci di Amministrazioni  pubbliche  diverse dallo Stato (ad esempio a seguito di  trasferimento  o  attribuzione di nuove funzioni o compiti), tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2. C.1.)  Dati  e parametri utilizzati per la quantificazione e relative
 fonti.
 Devono  essere  qui  indicati tutti i parametri utilizzati per il calcolo degli effetti finanziari.
 Essi devono essere indicati, se necessario, per tutti gli anni di previsione.  Le  variabili legate al quadro macroeconomico (es. tasso di   inflazione,   di   disoccupazione,  tasso  di  interesse,  ecc.) utilizzate   nel   calcolo  devono  essere  corrispondenti  a  quelle contenute  negli  ultimi  documenti  di  finanza pubblica (Dpef, Rpp) pubblicati. Le eccezioni (ad esempio, per provvedimenti contestuali a revisioni   del  predetto  quadro  macroeconomico),  dovranno  essere esplicitamente indicate.
 Per  quanto  riguarda gli altri parametri, dovra' essere indicato se    essi    corrispondono    ad    ipotesi   o   stime   effettuate dall'Amministrazione   competente,   ovvero  se  si  tratta  di  dati ufficiali (per i quali dovra' essere sempre indicata la fonte).
 Nel  caso  in  cui  la  descrizione  dei  parametri  richieda una esposizione  particolarmente  articolata,  si  potra' rinviare ad una appendice.
 Nel  caso  in cui si evidenzino particolari aspetti di criticita' circa   il   reperimento   di  elementi  informativi  necessari  alla quantificazione,  essi  dovranno essere adeguatamente segnalati nella relazione.
 C.2) Metodologia di calcolo.
 Deve  essere indicato il processo utilizzato per il calcolo degli effetti finanziari diretti ed indiretti.
 E'   indispensabile  che  questo  paragrafo  contenga  tutti  gli elementi  necessari  ai fini della ricostruzione e della verifica del calcolo degli effetti finanziari. Vanno quindi indicati tutti i passi logico-matematici  che  hanno  portato alla definizione degli effetti finanziari diretti ed indiretti.
 Nel  caso  in  cui  cio' richieda una esposizione particolarmente articolata, si potra' rinviare ad una appendice.
 In   presenza   di  diritti  soggettivi  che  comportano  effetti finanziari,  si  deve  evidenziare  il  numero  dei  beneficiari  (se necessario  distinto per classi), l'entita' del beneficio individuale concesso  e l'ammontare complessivo del beneficio stesso, indicandone le fonti giustificative.
 CASI PARTICOLARI
 Si  ricorda  che,  in  base  all'art.  11-ter  della legge 468/78 (allegato in appendice), e successive modificazioni:
 per  le  disposizioni  in  materia  pensionistica, la relazione dovra' contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali  degli  oneri previsti, da indicarsi al netto degli assegni familiari e al lordo degli effetti fiscali.
 Gli  effetti  fiscali  indotti  dal provvedimento dovranno essere evidenziati in una riga della Tabella n. 1-bis.
 Le  predette  proiezioni  dovranno tenere conto degli aumenti per rivalutazione automatica previsti dalla vigente normativa.
 Appare  inoltre  di  particolare  rilievo l'informazione relativa alle  proiezioni  dell'andamento  del numero dei beneficiari, secondo adeguate  valutazioni  sia  rispetto  al presumibile numero dei nuovi ingressi che alle probabilita' di uscita;
 per  le  disposizioni  relative  al  personale  delle pubbliche amministrazioni   vanno   considerate   le  retribuzioni  complessive unitarie per ciascuna delle qualifiche interessate con indicazione di tutte  le componenti del relativo trattamento economico, fondamentale ed  accessorio,  nelle  misure annue lorde stabilite dalle rispettive fonti  normative  in  vigore (contratti collettivi nazionali, accordi sindacali, procedure di concertazione, procedimenti negoziali, legge, ecc.).
 Le  suddette  retribuzioni, laddove chiaramente superate rispetto all'arco  temporale  interessato,  vanno incrementate quanto meno del relativo  tasso  di inflazione programmato. Ciascuna retribuzione va, poi,  incrementata  degli  oneri  a  carico dell'amministrazione (per fondo  pensioni,  buonuscita  ed  Irap)  pervenendo,  cosi', al costo unitario   annuo  per  qualifica  che,  moltiplicato  per  le  unita' interessate, determina l'onere complessivo;
 per  le  disposizioni  in  materia  di entrata, gli effetti sul gettito  erariale  (positivi  o  negativi)  devono essere esplicitati anche rispetto alle Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano, per due ragioni:
 per  determinare  la variazione (in aumento o in diminuzione) da  apportare  agli  stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alle predette   Regioni   e   province  autonome  (sia  quali  regolazioni contabili,  nel  caso  di Sicilia e Sardegna, sia quali veri e propri trasferimenti per devoluzioni di entrate nel caso delle altre regioni e province suddette);
 per determinare con esattezza il diverso impatto sui saldi di finanza pubblica.
 Nell'ipotesi  in  cui  una  disposizione  produca  variazioni  di gettito  tributario,  va  esplicitato  l'importo  delle  entrate  non soltanto  a  livello nazionale, ma anche per ciascuna delle Regioni a statuto speciale. Tale distinzione e' necessaria in quanto i capitoli di spesa sono specifici per ciascuna regione.
 Ad  esempio, una maggiore entrata a titolo di Irpef comporta, per la  parte  di  gettito riscosso nel territorio della Regione Sicilia, una  maggiore  spesa  a carico del capitolo relativo alle regolazioni contabili  con  la  predetta  Regione.  Viceversa, una minore entrata comporta correlativamente una minore spesa;
 per  le disposizioni riguardanti gli Accordi Internazionali, e' necessario    prevedere    una    quantificazione   analitica   della contribuzione  finanziaria  dell'Italia  al bilancio di Enti, Banche, Fondi  o  altri  organismi  internazionali,  nonche'  delle  spese di missione per i funzionari ed esperti. Dovra' essere indicato il costo relativo  al pernottamento, alla diaria giornaliera ed alla spesa per il  viaggio,  nonche'  il  numero delle unita' inviate e quello delle riunioni annue.
 E'  necessario  chiarire  la  decorrenza dell'onere e la relativa imputazione  ai  singoli esercizi finanziari, nonche' la ripartizione della  spesa  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione dei singoli Ministeri,  al fine della successiva iscrizione nei capitoli di spesa che  ciascuna  Amministrazione dovra' gestire dopo l'approvazione dei provvedimenti.
 Qualora,  poi,  l'Accordo  preveda  la possibilita' di introdurre emendamenti,  intese  specifiche, modifiche da attuare con successivi scambi  di  note  ovvero  memorandum di intesa, occorre chiarire che, qualora  dette  ipotesi  comportino  oneri  aggiuntivi,  si  rendera' necessario prevedere un nuovo disegno di legge per la copertura degli stessi.
 Nel  caso di provvedimenti riguardanti la ratifica di Convenzioni internazionali  di  sicurezza  sociale,  si  rinvia  a quanto detto a proposito delle disposizioni in materia pensionistica.
 C.3) Altre modalita' di quantificazione e di valutazione.
 Nei  casi  in  cui  le  disposizioni predeterminino l'entita', la durata   ed   i  destinatari  della  spesa  (ad  esempio,  norme  che istituiscono  un fondo), e' la norma stessa a contenere 1'indicazione della dimensione finanziaria.
 Anche  in  questi casi, la relazione tecnica dovra' fornire tutte le  indicazioni  e  gli  elementi  necessari a valutare la congruita' delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi della norma.
 D) Effetti finanziari.
 Il paragrafo contiene la sintesi degli effetti finanziari di ogni singola   disposizione.  Esso  comprende  la  Tabella  n.  1  (sempre obbligatoria)  e  la  Tabella  n.  1-bis  (obbligatoria solo nei casi indicati piu' avanti).
 Nel  caso  in  cui  il provvedimento produca effetti finanziari a carico  di  Amministrazioni  Pubbliche diverse dallo Stato, riportare tali  effetti  separatamente  da  quelli  a carico del bilancio dello Stato.
 In tutte le tabelle, gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.
 Gli importi vanno indicati in migliaia di euro.
 Tabella n. 1
 Va   indicato  per  ciascuno  dei  tre  anni  l'importo  relativo all'effetto   finanziario   (positivo   o   negativo)   recato  dalla disposizione  in  esame.  Tale importo va allocato, in relazione alla durata  dell'effetto, in corrispondenza dell'apposito spazio previsto riferito a:
 «annuale»  se  l'effetto (positivo o negativo) riguarda solo un anno  o  piu'  annualita'. Se l'effetto si esaurisce nel triennio, le colonne  «a  regime»  e  «anno  terminale»  non  vanno compilate; se, invece,   l'effetto   va  oltre  il  triennio,  nella  colonna  «anno terminale»  va  indicato  l'anno  in  cui  cessa  l'effetto.  Es.  la disposizione  prevede un contributo a favore del comune di Torino per interventi  connessi alle olimpiadi invernali 2006 di 200 milioni per l'anno  2004,  100  milioni  per il 2005 e 50 milioni per il 2006; in corrispondenza dei «campi» annuale e anno terminale va indicato:
 
 =====================================================================
 2003   |   2004    |   2005    |   a regime   |  anno terminale =====================================================================
 |   - 200   |   - 100   |              |       2006
 
 Nel  caso  in cui l'effetto finanziario investe solo il triennio, come ad es. la disposizione che prevede un'autorizzazione di spesa di milioni  70,  milioni 100 e milioni 130 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, in corrispondenza del «campo» annuale va indicato:
 
 =====================================================================
 2003   |   2004    |   2005    |   a regime   |  anno terminale =====================================================================
 - 70   |   - 100   |   - 130   |              |
 
 Nella Sezione Il-bis (riepilogo degli effetti finanziari a carico dello  Stato)  dovra'  essere  fornita  l'indicazione  dell'onere  in maniera puntuale su tutti gli anni;
 «limite  di  impegno», se la disposizione espressamente prevede tale  autorizzazione. Di norma, il L.I. si riferisce a spese in conto capitale  (ammortamento  mutui); nel solo caso di contributi in conto interessi  il  L.I.  va  riferito  alla  parte corrente. L'importo va indicato  nell'anno  in  cui  decorre  il  limite e ripetuto anche in quelli  successivi a completamento del triennio di riferimento; nella colonna  «anno  terminale» va indicato l'anno in cui scade il limite. Nel  caso  in  cui  la  stessa  disposizione  preveda  la  decorrenza nell'anno  successivo  di  ulteriore  limite  di impegno, il relativo importo si somma a quello precedente; in tal caso nella colonna «anno terminale»  va  indicato  l'anno  in cui viene a cessare il limite di impegno con scadenza piu' lontana (normalmente e' l'anno in cui cessa l'ultimo  limite di impegno, in ordine cronologico, se hanno tutti la stessa  durata,  ma  non  sempre e' cosi): ad es. se una disposizione prevede  l'autorizzazione di un limite di impegno quindicennale di 10 milioni  a  decorrere  dal  2003,  di  un ulteriore limite di impegno quindicennale  di  8  milioni  a decorrere dal 2004 e di un ulteriore limite  di  impegno  decennale  di 5 milioni a decorrere dal 2005, in corrispondenza  dei  «campi»  limite  di  impegno e anno terminale va indicato:
 
 =====================================================================
 2003    |   2004   |   2005   |   a regime   |   anno terminale =====================================================================
 - 10    |   - 18   |   - 23   |              |        2018
 
 Se  tutti  e  tre  i  limiti avessero avuto durata quindicennale, l'anno  da  indicare  in  corrispondenza  del  «campo» anno terminale sarebbe stato 2019.
 Nell'ipotesi   in   cui  venga  previsto  un  limite  di  impegno quindicennale  di  10 milioni dal 2003, in corrispondenza dei «campi» limite di impegno e anno terminale va indicato:
 
 =====================================================================
 2003    |   2004   |   2005   |   a regime   |   anno terminale =====================================================================
 - 10    |   - 10   |   - 10   |              |        2017
 
 Nella sezione II-bis (riepilogo degli effetti finanziari a carico dello  Stato)  dovra'  essere  fornita  l'indicazione  dell'onere  in maniera puntuale su tutti gli anni;
 «permanente»,  se l'onere (nuova o maggiore spesa ovvero minore entrata)   e'   continuativo.   L'importo   va  sempre  indicato,  in corrispondenza del «campo» permanente, con riferimento a ciascun anno del  triennio in riferimento (sia se e' sempre lo stesso importo, sia se  l'importo  varia  da  un  anno all'altro) e in corrispondenza del «campo»  a  regime.  In  tale  «campo» viene indicato l'importo che a decorrere  da  un determinato esercizio assume valore costante in via permanente.   Es:  la  disposizione  prevede  la  concessione  di  un contributo  di  10  milioni  per  il 2003 e 5 milioni a decorrere dal 2004;  in  corrispondenza  dei  «campi»  permanente  e  a  regime  va indicato:
 
 =====================================================================
 2003    |   2004   |   2005   |   a regime   |   anno terminale =====================================================================
 - 10    |   - 5    |   - 5    |     - 5      |
 
 Nel   caso  in  cui  la  disposizione  predetermina  l'onere  con riferimento  al  triennio  (o  altro periodo temporale) e rinvia alla tabella  C  di  legge finanziaria per la quantificazione dell'onere a decorrere dal periodo successivo a quello di riferimento, nel «campo» a regime va indicata la lettera C.
 Es: la disposizione prevede la concessione di un contributo di 10 milioni  per  il  2003  e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005;  a  decorrere  dal  2006 detto contributo e' determinato con la tabella  C  di  legge  finanziaria;  in  corrispondenza  dei  «campi» permanente e a regime va indicato:
 
 =====================================================================
 2003    |   2004   |   2005   |   a regime   |   anno terminale =====================================================================
 - 10    |   - 5    |   - 5    |      C       |
 
 (Nella sezione II-bis gli importi vanno riportati fino al 2005).
 Tabella n. 1-bis
 La  tabella  dovra'  essere  obbligatoriamente  compilata  per le disposizioni  in  materia pensionistica. In tal caso per il riepilogo degli effetti finanziari dovra' essere compilata la tabella n. 2 bis.
 Inoltre, la tabella 1-bis potra' essere compilata in tutti i casi in  cui l'amministrazione competente lo ritenga opportuno, ai fini di una maggiore completezza delle informazioni contenute nella relazione tecnica  (ad  esempio  nei  casi  in  cui la proiezione degli effetti finanziari  superi  il  triennio).  In  tali casi la colonna «totale» dovra' essere compilata solo per disposizioni che determinano effetti finanziari  annuali  ovvero che autorizzano limiti di impegno; per le disposizioni   che  determinano  effetti  permanenti,  dovra'  essere barrata.
 La riga «totale» dovra' essere obbligatoriamente compilata.
 SEZIONE II-bis
 Riepilogo degli effetti finanziari
 Tale  sezione riepiloga gli oneri recati da tutte le disposizioni del   provvedimento.  Gli  importi  indicati  sui  vari  anni  devono coincidere  con  quelli gia' indicati nella rispettiva Tabella 1 (o 1 bis nei casi previsti).
 SEZIONE III
 Modalita' di copertura utilizzate
 La  Sezione  III  concerne le modalita' di copertura utilizzate a fronte  degli  oneri,  quantificati  nella  precedente  sezione,  che possono essere fronteggiati mediante:
 a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
 b) riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;
 c) modificazioni   legislative  comportanti  nuove  o  maggiori entrate.
 Tali   mezzi   di   copertura  possono  essere  esclusivi  ovvero concorrenti e devono essere indicati per ciascun anno del triennio di vigenza della legge finanziaria.
 A)  Per  quanto  riguarda  la  copertura mediante il ricorso ai fondi  speciali,  si  fa  presente  che con la legge finanziaria sono determinati  gli importi dei suddetti fondi riportati nelle tabelle A e B, allegate alla medesima legge.
 Tali  tabelle  indicano  distintamente  per  le  spese  di natura corrente e per quelle in conto capitale gli accantonamenti relativi a ciascun  Ministero,  da  destinare  al finanziamento di provvedimenti legislativi  che  si  prevede  possano  essere  approvati  nel  corso dell'anno finanziario.
 Si   evidenzia  che,  nell'ambito  dei  predetti  accantonamenti, possono essere comprese quote relative a «regolazioni debitorie» ed a «limiti  di  impegno»,  le  quali  non  possono essere utilizzate per finalita' di diversa natura.
 Si   precisa,   poi,  che  non  e'  consentita  la  copertura  di provvedimenti  recanti  oneri  di  parte  corrente  con l'utilizzo di accantonamenti  di  conto  capitale,  nonche'  l'utilizzo  per  altre finalita'   di   risorse   preordinate  all'adempimento  di  obblighi internazionali.
 Infine,  nel  caso  di decreti-legge, non e' possibile utilizzare accantonamenti  in  difformita'  delle  tabelle  A  e  B,  se non per fronteggiare  calamita'  naturali  o  improrogabili esigenze connesse alla  tutela  della  sicurezza  del Paese o a situazioni di emergenza economico-finanziaria.
 B)  Nel  caso  di  copertura  da attuarsi mediante riduzione di precedenti   autorizzazioni   di   spesa,  e'  necessario  utilizzare disponibilita'    finanziarie,    che   risultino   inutilizzate   ma potenzialmente  utilizzabili  (per  cui  vi deve essere una effettiva riduzione  di  spesa,  non  si  possono  utilizzare disponibilita' di capitoli  che  andrebbero  in economia a fine anno: tale modalita' di copertura  non  e' piu' possibile essendo stata eliminata dalla legge 8 agosto 1996, n. 425).
 Si  precisa  che  le  disponibilita'  utilizzabili  devono essere relative  a capitoli i cui stanziamenti sono stati predeterminati per legge e devono riguardare gli anni per i quali dovra' essere disposta la copertura finanziaria.
 In  relazione  a ciascuna autorizzazione di spesa vanno indicati: il numero della legge, l'articolo ed il comma.
 In  nessun  caso  possono  essere  previste coperture di oneri di parte  corrente  con  riduzioni  di  autorizzazioni di spesa in conto capitale,  ne'  possono  fronteggiarsi  oneri  connessi  a  limiti di impegno  con riduzioni di autorizzazioni di spesa di durata inferiore rispetto a quella prevista per tale tipologia di oneri.
 Oltre  che con riduzione di autorizzazione di spesa (nell'ipotesi in  cui questa abbia durata superiore o uguale a quella del limite di impegno),  l'onere  recato  da  un  limite  di  impegno  puo' trovare copertura:
 con  riduzione  di altro limite di impegno (nell'ipotesi in cui non sia stato in tutto o in parte utilizzato, si dovra' specificare a quale spesa faceva riferimento tale limite d'impegno);
 mediante   utilizzo   di  nuove  o  maggiori  entrate  erariali permanenti.
 Nella  fattispecie  della riduzione della autorizzazione di spesa rientra  anche  la tipologia di individuazione dei mezzi di copertura mediante modifiche legislative che, sul piano sostanziale, comportano minori spese.
 In tal caso la relazione tecnica, similmente a quanto avviene per la  valutazione  di  maggiori  o nuovi oneri derivanti dalla modifica legislativa,  deve  fornire  puntuale  e  piena  dimostrazione  delle predette   minori  spese  utilizzate  come  strumento  di  copertura, compilando tutte le sezioni interessate.
 C) Ove la copertura finanziaria sia assicurata mediante nuove o maggiori entrate, dovra' essere indicata la disposizione legislativa, contestuale  o  altra,  che  determina  le predette entrate, le quali devono  essere  quantificate  -  con  illustrazione  dei parametri di calcolo  utilizzati (compilando comunque tutte le sezioni interessate della  relazione  tecnica)  -  con  riferimento  a  ciascun esercizio finanziario  in  cui si realizzeranno. In ogni caso, resta esclusa la copertura  di nuovi e maggiori oneri di parte corrente con entrate in conto capitale.
 Esempi:
 1) La  disposizione  prevede  un  onere  di  parte  corrente di 100.000  euro  per il primo anno, di 120.000 per il secondo anno e di 140.000 euro a decorrere dal terzo anno.
 Vengono indicate le possibili modalita' di copertura:
 I anno     II anno     III anno
 Tabella A
 
 Ministero....                     100.000     120.000      140.000
 
 Oppure
 
 Tabella A
 
 Ministero....                      50.000      70.000       90.000
 
 riduzione dell'autorizzazione
 di spesa recata dalla legge
 n. ..... del....                  30.000      30.000       30.000
 
 maggiori entrate di cui alla
 legge n. ..... del....            20.000      20.000       20.000
 
 2)  La  disposizione  prevede  l'autorizzazione di un limite di impegno  quindicennale  di  20  milioni di euro a decorrere dal primo anno.
 Per  il  predetto  onere  possono  essere  utilizzate le seguenti modalita' di copertura:
 I anno     II anno     III anno
 (migliaia
 di euro)
 Tabella B
 
 Ministero.... (limite di impegno)                20.000      20.000       20.000
 
 Oppure
 
 riduzione dell'autorizzazione
 di spesa recata dalla legge
 n..... del....                    20.000      20.000       20.000
 
 Nel  caso  di  provvedimenti  con  oneri  a carico dei bilanci di Pubbliche   Amministrazioni  diverse  dallo  Stato,  va  indicata  la relativa copertura finanziaria, da individuare in:
 1) trasferimenti dal bilancio dello Stato;
 2)  nuove  o  maggiori  entrate per l'Ente (ad esempio, tributi erariali  trasformati  in  tributi  regionali  o  locali,  aumento di aliquote  di compartecipazione a tributi erariali, aumento di diritti di spettanza dell'ente, ecc.);
 3)   minore  spesa  per  il  bilancio  dell'Ente  (ad  esempio, riduzioni   di   prestazioni   o   di  compiti  da  parte  dell'Ente, trasferimenti di oneri a carico del bilancio statale, ecc.).
 SEZIONE IV
 Clausola di salvaguardia
 La   legge   31 ottobre   2002,   n.   246,  di  conversione  del decreto-legge  n. 194/2002 ha introdotto due tipologie legislative di spesa: spesa autorizzata e previsioni di spesa.
 La  prima si configura come una spesa definita nel suo ammontare, cioe'  come limite massimo di spesa; la seconda si configura, invece, come previsione di spesa, quantificata a titolo indicativo, in quanto legata a parametri e presupposti di erogazione.
 Nella  prima  ipotesi  e'  previsto  il  monitoraggio della spesa autorizzata,  per cui la relativa autorizzazione legislativa cessa di avere efficacia al raggiungimento del limite massimo di spesa.
 Nella  seconda  fattispecie,  la  stessa  legge n. 246 prevede la definizione  di  «una  specifica  clausola  di  salvaguardia  per  la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime».
 Pertanto,  la  clausola di salvaguardia appare come un meccanismo di  garanzia  di copertura delle spese eventualmente eccedenti, cioe' tale da impedire il formarsi di debordi di spesa.
 In  altri termini, le relazioni tecniche relative a leggi recanti «previsioni  di  spesa»  non potranno essere verificate positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale  dello  Stato,  in  assenza  della clausola di salvaguardia, oppure  in  caso  di sua inadeguatezza. In particolare, si sottolinea che la clausola appare necessaria nei casi in cui il provvedimento in esame determini diritti soggettivi.
 Si  precisa,  in  ogni caso, che la clausola di salvaguardia deve essere inserita ex ante nello schema di provvedimento di che trattasi e predisposta dall'Amministrazione proponente.
 Un  provvedimento,  ad  esempio,  che  preveda  l'attribuzione di benefici ad un numero di soggetti, per i quali nasce il conseguimento di  diritti  soggettivi,  potrebbe essere suscettibile di determinare una  eccedenza  di  spesa rispetto a quella calcolata nella relazione tecnica.
 Pertanto,  in  tale  ipotesi,  allo  scopo  di  far  fronte  alla eventuale  maggiore  spesa in sede di applicazione del provvedimento, e'  necessario  che  il  provvedimento medesimo contenga una apposita clausola di salvaguardia.
 SEZIONE V
 Effetti finanziari netti sui saldi di finanza pubblica
 La  sezione  viene  compilata  dal  Dipartimento della Ragioneria Generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per le politiche di bilancio e indica l'impatto del provvedimento o degli emendamenti sui saldi di finanza pubblica:
 saldo netto da finanziare;
 fabbisogno di cassa del settore statale;
 indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche.
 Quando vi sono differenze nei tre aggregati, nel paragrafo «Note» vanno  indicate, in maniera sintetica, le ragioni per le quali i dati del   saldo   netto  da  finanziare  differiscono  dal  fabbisogno  e dall'indebitamento  netto,  tenuto conto degli effetti della gestione della tesoreria statale e delle regole del SEC 95.
 Sottostante  all'indicazione  dei  predetti  effetti  finanziari, viene  riportato  il  timbro  di verifica della relazione tecnica, la data e la firma del Ragioniere Generale dello Stato.
 Appendice
 Legge del 5 agosto 1978, n. 468.
 Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle  leggi) (1). - 1. In attuazione   dell'articolo  81,  quarto  comma,  della  Costituzione, ciascuna   legge   che   comporti   nuove  o  maggiori  spese  indica espressamente,  per  ciascun  anno  e  per  ogni  intervento  da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa,   ovvero  le  relative  previsioni  di  spesa,  definendo  una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che  eccedano  le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita' (2):
 a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti nei fondi speciali   previsti   dall'articolo  11-bis,  restando  precluso  sia l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto capitale per iniziative di parte   corrente,   sia   l'utilizzo   per   finalita'   difformi  di accantonamenti  per  regolazioni  contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
 b) mediante  riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o  in  contabilita'  speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla  contestuale  iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
 c) [(3)];
 d) mediante  modificazioni  legislative  che comportino nuove o maggiori  entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
 2.  I  disegni  di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti  di  iniziativa  governativa  che  comportino conseguenze finanziarie   devono  essere  corredati  da  una  relazione  tecnica, predisposta   dalle   amministrazioni  competenti  e  verificata  dal Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica (4)  sulla  quantificazione  delle  entrate  e  degli oneri recati da ciascuna  disposizione,  nonche' delle relative coperture (5), con la specificazione,  per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri  annuali  fino  alla  completa attuazione delle norme e, per le spese  in  conto  capitale,  della  modulazione  relativa  agli  anni compresi   nel  bilancio  pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in relazione  agli  obiettivi  fisici  previsti.  Nella  relazione  sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti  e  ogni  elemento  utile  per  la  verifica  tecnica  in  sede parlamentare   secondo   le  norme  da  adottare  con  i  regolamenti parlamentari.
 3.  Le  Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo  la  relazione  di  cui  al  comma  2  per  tutte le proposte legislative  e  gli  emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essa recati.
 4.  I  disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere  corredati,  a  cura  dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
 5.  Per  le  disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione  di  cui  ai  commi  2  e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili  collegate  ai  soggetti  beneficiari.  Per le disposizioni legislative  in  materia  di pubblico impiego la relazione contiene i dati   sul   numero   dei  destinatari,  sul  costo  unitario,  sugli automatismi  diretti  e  indiretti  che  ne conseguono fino alla loro completa  attuazione,  nonche'  sulle  loro correlazioni con lo stato giuridico  ed  economico  di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.  Per  le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei  bilanci  di  enti  appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
 (1)  Articolo  aggiunto  dall'articolo 7,  della  legge 23 agosto 1988, n. 362.
 (2) Alinea cosi' modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  6 settembre  2002,  n. 194, come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
 (3)  Lettera  abrogata  dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che ha convertito  in  legge,  con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.
 (4)  Con l'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, entrata in vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del  Ministero  del  tesoro  e  del  Ministero  del  bilancio e della programmazione   economica  in  un'unica  amministrazione  denominata «Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della  programmazione economica»,   costituita  con  l'articolo 2,  comma  1,  del  decreto legislativo  5 dicembre 1997, n. 430, entrato in vigore il 1° gennaio 1998.  Successivamente,  per  effetto  del  combinato  disposto degli articoli 23  e  55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' stato   istituito,   con  decorrenza  10 giugno  2001,  il  Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state trasferite, con le relative  risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
 (5) Parole sostituite dall'articolo 3 della legge 25 giugno 1999, n. 208.
 6.  Ogni  quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una  relazione  sulla  tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
 6-bis.  Le  disposizioni  che  comportano  nuove o maggiori spese hanno  effetto  entro  i limiti della spesa espressamente autorizzata nei  relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di  spesa.  Le  disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano  di  avere  efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (6).
 6-ter.   Per   le   Amministrazioni  dello  Stato,  il  Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli  uffici  centrali del bilancio  e  le  ragionerie  provinciali  dello  Stato,  vigila sulla corretta  applicazione  della disposizione di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione  e  di  controllo  provvedono  agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (7) (8).
 7.  Qualora  nel  corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di  spesa  o  di  entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura   finanziaria,   il  Ministro  competente  ne  da'  notizia tempestivamente  al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche  ove  manchi  la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con  propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative (9).  La  relazione  individua  le  cause  che  hanno determinato gli scostamenti,  anche  ai  fini  della  revisione dei dati e dei metodi utilizzati  per  la  quantificazione  degli  oneri  autorizzati dalle predette  leggi (10). Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' altresi'  promuovere  la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri   che   l'attuazione   di   leggi   rechi   pregiudizio  al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  dal Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  e  da eventuali aggiornamenti  come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari (11)  (12).  La  stessa  procedura  e'  applicata in caso di sentenze definitive  di  organi  giurisdizionali  e della Corte costituzionale recanti  interpretazioni  della  normativa  vigente  suscettibili  di determinare maggiori oneri.
 (6)  Comma  aggiunto  dall'articolo 1,  comma  1,  lettera b) del decreto-legge  6 settembre  2002, n. 194, come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
 (7)  Comma  aggiunto  dall'articolo 1,  comma  1,  lettera b) del decreto-legge  6 settembre  2002, n. 194, come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
 (8)  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 1,  comma  1-bis,  del decreto-legge  6 settembre  2002, n. 194, come convertito dalla legge 31 ottobre  2002,  n.  246,  che  dispone: «Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data  di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei   limiti   degli   oneri  finanziari  si  assumono  i  rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato».
 (9)  Periodo  cosi'  modificato  dall'articolo 1,  comma  2,  del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
 (10) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
 (11) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
 (12)   Vedasi  l'articolo 1,  commi  3  e  4,  del  decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
 |  |  |  | Allegato 3 Analisi del bilancio di previsione dello Stato 2003
 
 ---->  Vedere allegato di pag. 31   <----
 |  |  |  | Allegato 4 Analisi del bilancio di previsione dello Stato 2004
 
 ---->  Vedere allegato di pag. 32   <----
 |  |  |  |  |