Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2005 (vai al sommario)
LEGGE 28 gennaio 2005, n. 5
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 2004, N. 279
All'articolo 1:
al comma 1, le parole da: «, nonche' quelle convenzionali e biologiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche, al fine di non compromettere la biodiversita' dell'ambiente naturale e di garantire la liberta' di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualita' e la tipicita' della produzione agroalimentare nazionale».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole da: «e senza che nessuna» fino alla fine del comma sono soppresse;
al comma 2, le parole: «presenza occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche»;
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attivita' agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. E fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette»;
al comma 3, dopo la parola: «assicurare» sono inserite le seguenti:
«agli agricoltori, agli operatori della filiera ed» e le parole: «transgenici e non transgenici» sono sostituite dalle seguenti: «convenzionali, biologici e transgenici».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «transgeniche e non transgeniche,» sono sostituite dalle seguenti: «transgeniche, biologiche e convenzionali,», dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole e forestali» sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2005» sono soppresse e le parole: «, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalita' per assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «per realizzare»;
al comma 3, le parole: «imprenditori agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «conduttori agricoli», la parola: «dirette» e' sostituita dalle seguenti: «previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1» e le parole: «e non transgeniche» sono sostituite dalle seguenti: «, convenzionali e biologiche»;
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni dell'articolo 5, comma 1-bis, possono istituire un apposito fondo, finalizzato a consentire il rispristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso, il cui funzionamento e' determinato con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1».
All'articolo 5:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.
1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3 del presente articolo. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilita' grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva primaria.
1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilita' soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalita' di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo. Il decreto definisce altresi' le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilita' e dai danni disciplinati dal presente articolo»;
al comma 2, le parole: «L'imprenditore» sono sostituite dalle seguenti: «Il conduttore» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;
al comma 4, le parole: «l'istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «la raccolta».
All'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8 e' punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000».
All'articolo 7:
al comma 1, dopo la parola: «Comitato» e' inserita la seguente: «consultivo»;
al comma 2, dopo le parole: «nella materia» sono inserite le seguenti: «e di documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonche' due designati dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)»;
al comma 3, la parola: «predispone» e' sostituita dalla seguente:
«propone» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;
al comma 4, le parole: «ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni» sono soppresse;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attivita', il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «destinate all'immissione sul mercato» sono sostituite dalle seguenti: «, ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione,».
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Norma finanziaria). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5463):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro delle politiche agricole
(Alemanno), dal Ministro dell'ambiente e territorio
(Matteoli) e dal Ministro delle attivita' produttive
(Marzano) il 29 novembre 2004.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 1° dicembre 2004 con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XII,
XIV e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XIII commissione il 9, 10, 13 dicembre
2004.
Relazione annunciata il 13 dicembre 2004 (atto n.
5463-A relatore on. De Ghislanzoni Cardoli).
Esaminato in aula il 14 dicembre 2004; il 19 gennaio
2005 e approvato il 20 gennaio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3264):
Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 21 gennaio 2005 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 25 gennaio 2005.
Esaminato dalla 9ª commissione il 25 gennaio 2005.
Esaminato in aula e approvato il 25 gennaio 2005.
Avvertenza:
Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
280 del 29 novembre 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 53.
 
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