Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 1 dicembre 2004, n. 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sentito il Ministro della salute;
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante «Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331» e, in particolare, il Titolo I, concernete «Norme per la prevenzione contro gli infortuni derivanti dalla installazione ed uso di generatori di vapore e di calore e di apparecchi fissi a pressione di vapore e di gas»;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 maggio 1974, recante «Norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione»;
Visto l'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 1° dicembre 1975, concernente norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale», e, in particolare, gli articoli 6, 7, 14, 20, 23, 24 e 72;
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597 «Disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative dell'Unita' Sanitarie Locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro»;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle Direttive n. 89/391 CEE, n. 89/654 CEE, n. 89/655 CEE, n. 89/656 CEE, n. 90/269 CEE, n. 90/394 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante «Attuazione della Direttiva 97/23 CE in materia di attrezzature a pressione» e, in particolare, l'articolo 19;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 18417 del 4 ottobre 2004;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti oggetti:
a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c);
b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000;
c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e gia' posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche:
a) verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio», riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi;
b) verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
c) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
d) verifiche di riparazione o modifica.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione
del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge
9 luglio 1926, n. 133l), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 1926, n. 185, e convertito in legge con
modificazioni dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, che
costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della
combustione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 luglio 1927, n. 152.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 21 maggio 1974 (Norme integrative del
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n.
824), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio
1974, n. 179;
- L'art. 241 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro) pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158,
e' il seguente:
«Art. 241 (Requisiti di resistenza e di idoneita). -
Gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i
recipienti e le tubazioni soggetti a pressione di liquidi,
gas o vapori, i quali siano comunque esclusi o esonerati
dalla applicazione delle norme di sicurezza previste dalle
leggi e dai regolamenti speciali concernenti gli impianti
ed i recipienti soggetti a pressione, devono possedere i
necessari requisiti di resistenza e di idoneita' all'uso
cui sono destinati.».
- Il decreto del Ministero del lavoro 1° dicembre 1975
(Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi
sotto pressione), e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1976, n. 33.
- Gli articoli 6, 7, 14, 20, 23, 24 e 72, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, «Istituzione del servizio
sanitario nazionale», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario,
sono i seguenti:
«Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi
internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in
materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da
impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari
esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e
diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione
obbligatoria o misure quarantenarie, nonche' gli interventi
contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la
sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti
i prodotti chimici usati in medicina, i preparati
farmaceutici, i preparati galenici, le specialita'
medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e
virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i
prodotti assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione,
l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione,
l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che
per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge
22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei
prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalita'
di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella
lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la
determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei
materiali e dei recipienti destinati a contenere e
conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli
oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualita' e di
salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e
l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia
capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia
termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio
e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro
utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle
funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della
produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi
personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme
di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente
legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla
presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione
dei profili professionali degli operatori sanitari; le
disposizioni generali per la durata e la conclusione dei
corsi; la determinazione dei requisiti necessari per
l'ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per
l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie
ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi
sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori
sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo
nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche
delle acque minerali e termali e la pubblicita' relativa
alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e
diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se
del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti
di infezione o di contaminazione; la determinazione degli
interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le
prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi,
degli additivi e delle sostanze minerali e
chimico-industriali nei prodotti destinati
all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla
produzione e la commercializzazione di questi ultimi
prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate
ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di
custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario
delle condizioni del personale dipendente.».
«Art. 7 (Funzioni delegate alle regioni). - E' delegato
alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e
diffusive, di cui al precedente art. 6, lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti
dall'autorita' sanitaria statale ai sensi della lettera u)
del precedente art. 6;
c) i controlli della produzione, detenzione,
commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze
pericolose;
d) il controllo dell'idoneita' dei locali ed
attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze
radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla
radioattivita' ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei
prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
la cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e
vaccini necessari per le vaccinazioni obbligato e in base
ad un programma concordato con il Ministero della sanita'.
Il Ministero della sanita' provvede, se necessario,
alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri,
di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso
non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze
particolari di profilassi e cura delle malattie infettive,
diffusive e parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al
presente articolo mediante sub-delega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di
sanita' marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici
veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo
e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti per
ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) si procedera' ad una nuova distribuzione degli
uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di
nuovi uffici, in modo da attuare il piu' efficiente ed
ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni
organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C
e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, nonche' le dotazioni organiche dei
ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive,
ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura
dei posti vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni
indicate nel quarto comma, in deroga all'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, si attua a partire dal 1° gennaio 1981.».
«Art. 14 (Unita' sanitarie locali). - L'ambito
territoriale di attivita' di ciascuna unita' sanitaria
locale e' delimitato in base a gruppi di popolazione di
regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto
delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche
della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente
concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la
coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono
consentiti limiti piu' elevati o, in casi particolari, piu'
ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unita'
sanitaria locale provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) (omissis);
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle
malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile,
all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di
istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonche' alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria
delle attivita' sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica,
domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e
infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le
malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche
e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle
farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione,
distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla
ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali
destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di
macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine
animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie
trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione,
allevamento e sanita' animale, sui farmaci di uso
veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni
altra prestazione medico-legale spettanti al servizio
sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai
servizi di cui alla lettera z) dell'art. 6.».
«Art. 20 (Attivita' di prevenzione). - Le attivita' di
prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo
dei fattori di nocivita', di pericolosita' e di
deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al
fine di garantire il rispetto dei limiti massimi
inderogabili di cui all'ultimo comma dell'art. 4, nonche'
al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma
dell'art. 27; i predetti compiti sono realizzati anche
mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi
di protezione prodotti, installati o utilizzati nel
territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle
funzioni definite dall'art. 14;
b) la comunicazione dei dati accertati e la
diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo
di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che
tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini
anche di una corretta gestione degli strumenti informativi
di cui al successivo art. 27, e le rappresentanze
sindacali;
c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione
dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di
vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge
vigenti in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate
ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e)
dell'art. 7;
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo
per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo
produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i
possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso
l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalita' previste dalle
leggi e dai regolamenti, della compatibilita' dei piani
urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di
attivita' produttive in genere con le esigenze di tutela
dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di
difesa della salute della popolazione e dei lavoratori
interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per
l'attivita' di prevenzione le unita' sanitarie locali,
garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma
la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli
operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi
specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia
degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze
tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi,
cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli
ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione
e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la
salute e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla
particolarita' del lavoro e non previste da specifiche
norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze
verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali
ed il datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai
contratti o accordi collettivi applicati nell'unita'
produttiva.».
«Art. 23 (Delega per la istituzione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). -
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre
1979, su proposta del Ministero della sanita', di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura
e foreste, un decreto avente valore di legge ordinaria per
la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, da porre alle dipendenze del
Ministro della sanita'. Nel suo organo di amministrazione,
sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato
e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di
attivita' sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro
della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel
servizio sanitario nazionale per tutte le attivita'
tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che
riguardano la prevenzione delle malattie professionali e
degli infortuni sul lavoro;
b) prevedere le attivita' di consulenza
tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei
confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai
settori del lavoro e della produzione.
All'Istituto sono affidati compiti di ricerca, di
studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta
connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti,
dei materiali, delle attrezzature e dei processi
produttivi, nonche' di determinazione dei criteri di
sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini
della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi,
di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei
prototipi.
L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie
attribuzioni istituzionali, attivita' di consulenza nelle
materie di competenza dello Stato di cui all'art. 6,
lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in
tutte le materie di competenza dello Stato e collabora con
le unita' sanitarie locali tramite le regioni e con le
regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le
informazioni e le consulenze necessarie per l'attivita' dei
servizi di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalita' della collaborazione delle regioni con
l'Istituto sono disciplinate nell'ambito dell'attivita'
governativa di indirizzo e di coordinamento di cui all'art.
5.
L'istituto ha facolta' di accedere nei luoghi di lavoro
per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'accesso
nei luoghi di lavoro, e' inoltre consentito, su richiesta
delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal
precedente comma.
L'Istituto organizza la propria attivita' secondo
criteri di programmazione. I programmi di ricerca
dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e
degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto
degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e
delle proposte delle regioni.
L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di
sperimentazione, opera in stretto collegamento con
l'Istituto superiore di sanita' e coordina le sue attivita'
con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato
nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre
della collaborazione degli istituti di ricerca delle
universita' e di altre istituzioni pubbliche. Possono
essere chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti
programmi istituti privati di riconosciuto valore
scientifico. L'Istituto cura altresi' i collegamenti con
istituzioni estere che operano nel medesimo settore.
Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e
ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione interna,
devono mirare a realizzare l'obiettivo delle unitarieta'
della azione di prevenzione nei suoi aspetti
interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed
all'aggiornamento degli operatori dei servizi di
prevenzione delle unita' sanitarie locali.
L'Istituto provvede altresi' ad elaborare i criteri per
le norme di prevenzione degli incendi interessanti le
macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad
omologazione, di concerto con i servizi di protezione
civile del Ministero dell'interno.
Nulla e' innovato per quanto concerne le disposizioni
riguardanti le attivita' connesse con l'impiego pacifico
dell'energia nucleare.».
«Art. 24 (Norme in materia di igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni). - Il
Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979,
su proposta del Ministro della sanita' con il decreto dei
Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza
del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro
e della produzione al fine della prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
nonche' in materia di omologazioni, unificando e innovando
la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche
della produzione al fine di garantire la salute e
l'integrita' fisica dei lavoratori, secondo i principi
generali indicati nella presente legge.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti
criteri direttivi:
1) assicurare l'unitarieta' degli obiettivi della
sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto
anche delle indicazioni della CEE e degli altri organismi
internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il
tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai
progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla
esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche
obbligatori, di formazione antinfortunistica e
prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e
di eta' per attivita' e lavorazioni che presentino
particolare rischio, nonche' le cautele alle quali occorre
attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il controllo delle
condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e
periodici sullo stato di sicurezza nonche' di salute dei
lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle
informazioni epidemiologiche al fine di seguire
sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente
di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilita' per la
progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e
parti di macchine utensili, apparecchiature varie,
attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di
sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature,
prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra
lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalita' per i collaudi e per le
verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente
lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono
corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentire
l'agibilita', nonche' l'obbligo di notifica all'autorita'
competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di
trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e
di edifici destinati ad attivita' lavorative, per
controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di
programmare il processo produttivo in modo che esso risulti
rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in
particolare per quanto riguarda la dislocazione degli
impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per
diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di
garantire la osservanza delle disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare
per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno,
derivante da fattori di nocivita' chimici, fisici e
biologici;
11) indicare i criteri e le modalita' per procedere,
in presenza di rischio grave ed imminente, alla sospensione
dell'attivita' in stabilimenti, cantieri o reparti o al
divieto d'uso di impianti, macchine, utensili,
apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla
eliminazione delle condizioni di nocivita' o di rischio
accertate;
12) determinare le modalita' per la produzione,
l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di
prodotti pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per settori
lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi
specifici;
14) stabilire le modalita' per la determinazione e
per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di
nocivita' di origine chimica, fisica e biologica di cui
all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla
localizzazione degli impianti;
15) prevedere le norme transitorie per conseguire
condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti
e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e
medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti
ai requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo
unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi
della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle
funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del
lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento fra le
funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella
materia dalle regioni e dai comuni al fine di assicurare
unita' di indirizzi ed omogeneita' di comportamenti in
tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
18) definire per quanto concerne le omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalita' e le forme per
l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari
unici non di serie dei prodotti di cui al precedente numero
6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche
predeterminate, al fine di garantire le necessarie
caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da
omologare;
c) le procedure e le metodologie per i controlli di
conformita' dei prodotti al tipo omologato.
Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di
inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico,
da graduare in relazione alla gravita' delle violazioni e
comportanti comunque, nei casi piu' gravi, l'arresto fino a
sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia di
prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di
servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato,
all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei
trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della
navigazione marittima, aerea ed interna; nonche' le norme
in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo
delle navi mercantili e degli aeromobili.».
«Art. 72 (Soppressione dell'Ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni - ENPI - e dell'Associazione
nazionale per il controllo della combustione - ANCC). - Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanita',
dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro,
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, e' dichiarata l'estinzione dell'Ente
nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e
dell'Associazione (ANCC) e ne sono nominati i commissari
liquidatori.
Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti,
sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la
legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai commissari
liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione
dell'ENPI e dello ANCC e' disciplinata ai sensi dell'art.
77.
A decorrere dal 1° gennaio 1980 i compiti e le funzioni
svolti dall'ENPI e dalla ANCC sono attribuiti
rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi
centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di
funzioni che nella stessa materia e' disposta dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto
superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro
sono individuate le attivita' e le funzioni gia' esercitate
dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al
CNEN.
A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al
personale, centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC si
applicano le procedure dell'art. 67 al fine di individuare
il personale da trasferire all'Istituto superiore per la
sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei
ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle
unita' sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui
all'art. 22.
Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e
dell'ANCC le norme di cui all'art. 65 ad eccezione delle
strutture scientifiche e dei laboratori centrali da
destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la
prevenzione del lavoro.».
- Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, «Disciplina
delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita'
sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1982, n. 179 e convertito in
legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597,
(Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1982, n. 233);
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
«Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva
99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1996, n. 104,
supplemento ordinario.
- L'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 93, «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione», (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento ordinario), e'
il seguente:
«Art. 19 (Disposizioni per la messa in servizio e
l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli
insiemi). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato da
emanare, di concerto con Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sentito il Ministro della sanita', entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la
permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione
dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli
insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo
le vigenti prescrizioni tecniche in materia di
utilizzazione. In particolare sono individuate le
attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali e'
obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono
adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla
messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione,
nonche' alla sottoposizione delle attrezzature e degli
insiemi a una o piu' delle procedure di seguito elencate:
a) dichiarazione di messa in servizio;
b) controllo di messa in servizio;
c) riqualificazione periodica;
d) controllo dopo riparazione.
2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il
Ministero della difesa, sono individuate peculiari
procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in
uso alle amministrazioni preposte alla tutela della
sicurezza ed alla difesa dello Stato.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma
1, l'utilizzatore deve comunicare la messa in servizio
delle attrezzature a pressione e degli insiemi all'ISPESL e
all'azienda unita' sanitaria locale competenti per
territorio.».
Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo della Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 22 giugno 1998, n. 34, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 21 luglio
1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, «Attuazione
della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile
2000, n. 91, supplemento ordinario, e' il seguente:
Art. 3 (Requisiti tecnici particolari). - 1. Le
attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c),
e d), classificate in conformita' a quanto previsto
dall'art. 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i
requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le
seguenti modalita':
a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla
lettera b), destinati a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto
pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla
temperatura massima ammissibile e' superiore di almeno 0,5
bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro
i seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando il volume e'
superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e' superiore a 25
bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 200
bar (allegato II, tabella 1);
per i fluidi del gruppo 2, quando il volume e'
superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e' superiore a 50
bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 1000
bar, nonche' per tutti gli estintori portatili e le bombole
per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);
2) liquidi con una tensione di vapore alla
temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar
oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro
i seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando il volume e'
superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e' superiore a 200
bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 500
bar (allegato II, tabella 3);
per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS
e' superiore a 10 bar e il prodotto PS-V e' superiore a
10000 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a
1000 bar (allegato II, tabella 4);
b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo
di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento,
destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata
a temperature superiori a 1100C, quando il volume e'
superiore a 2 litri, nonche' tutte le pentole a pressione
(allegato II, tabella 5);
c) tubazioni destinate a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto
pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla
temperatura massima ammissibile e' superiore di 0,5 bar
alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i
seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e'
superiore a 25 (allegato 11, tabella 6);
per i fluidi del gruppo 2, quando la DN e'
superiore a 32 e il prodotto PS-DN e' superiore a 1000 bar
(allegato II, tabella 7);
2) liquidi con una tensione di vapore alla
temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar
oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro
i seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e'
superiore a 25 e il prodotto PS-DN e' superiore a 2000 bar
(allegato II, tabella 8);
per i fluidi del gruppo 2, quando il PS e'
superiore a 10 bar, la DN e' superiore a 200 e il prodotto
PS-DN e' superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);».
- Il testo del decreto legislativo 27 settembre 1991,
n. 311, «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n.
90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a
norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233.



 
Art. 2.
Esclusioni
1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte salve le attrezzature di cui all'articolo 1, lettera c), nonche' ai seguenti oggetti:
a) gli apparecchi a pressione per la preparazione rapida del caffe';
b) le pentole a pressione per uso domestico;
c) i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;
d) gli estintori d'incendio fissi, quando la loro pressione massima ammissibile non superi 10 bar, oppure il loro diametro interno non superi 400 mm; gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar;
e) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata il cui volume complessivo e' inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione massima ammissibile non superi 32 bar;
f) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i quali il prodotto della pressione ammissibile in bar per la capacita' totale in litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar;
g) le attrezzature e gli insiemi previsti dall'articolo 3, comma 3 e le attrezzature a pressione standard di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 93/2000;
h) le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato);
i) recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacita' minore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o uguale a 12 bar, aventi capacita' minore o uguale a 50 litri;
l) le attrezzature di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), del decreto legislativo n. 93/2000, nonche' i cilindri di motrici termiche e di compressori di vapori o di gas, i mantelli di turbine a vapore o a gas e i recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressori di gas (a piu' fasi), quando facciano parte dell'incastellatura della macchina;
m) le valvole d'intercettazione aventi dimensione nominale DN non superiore a 80, nonche' le valvole di diametro superiore sempreche' il fluido che deve attraversarle non sia nocivo sotto l'aspetto sanitario o pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia temperature superiori a 300 °C e pressione massima ammissibile tale che il prodotto della pressione stessa in bar per il DN della valvola superi 1000 bar;
n) le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell'aria;
o) i desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas, purche' si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:
1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 500;
2) la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar;
3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 3000;
p) i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o ad afflusso libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;
q) gli alimentatori automatici, per i quali si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:
1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 400;
2) la loro pressione massima ammissibile PS non superi 10 bar;
3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 4000;
r) i generatori di vapore collocati a bordo dei galleggianti muniti di licenza dell'autorita' marina, qualunque sia l'uso cui sono destinati;
s) i generatori di vapore collocati a terra, nei porti, nelle darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiagge, dentro i limiti del territorio marittimo, per i servizi riguardanti direttamente l'industria della navigazione e il commercio marittimo;
t) i generatori ed i recipienti in servizio delle navi della Marina Militare, degli Stabilimenti di Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;
u) i generatori ed i recipienti in servizio sui piroscafi destinati alla navigazione lacuale in servizio cumulativo con le strade ferrate;
v) i generatori ed i recipienti nel naviglio della Guardia di finanza:
aa) gli impianti, le attrezzature anche quando installati su mezzi mobili destinati alla difesa nazionale;
bb) le tubazioni con DN minore o uguale a 80;
cc) le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.-2.
(Omissis).
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto:
a) le condotte comprendenti una tubazione o un
sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o
sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla
terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento
situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le
attrezzature progettate e collegate specificatamente per la
condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione
standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e
delle centrali di spinta;
b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il
deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonche'
canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate,
gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed
i relativi accessori specifici;
c) le attrezzature di cui al decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 311, in materia di recipienti
semplici a pressione;
d) le attrezzature di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
generale, n. 284 del 14 ottobre 1982, in materia di
aerosol;
e) le attrezzature destinate al funzionamento dei
veicoli disciplinati dalle seguenti disposizioni:
1) legge 27 dicembre 1973, n. 942, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
2) legge 8 agosto 1977, n. 572, e decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76,
relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali
a ruote;
3) decreto ministeriale 5 aprile 1994 del Ministro
dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie generale, n. 99 del 30 aprile
1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due
o tre ruote;
f) le attrezzature appartenenti alla categoria 1 a
norma dell'art. 9 e dell'allegato II e contemplate da una
delle seguenti disposizioni:
1) decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, relativo alle macchine;
2) decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, relativo agli ascensori;
3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi
decreti attuativi in materia di materiale elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di
tensione;
4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e
successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;
5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in
materia di apparecchi a gas;
6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126, in materia di apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva;
g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le
attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e
costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine
pubblico, nonche' tutti gli altri prodotti destinati a fini
specificatamente militari;
h) le attrezzature progettate specificatamente per
usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare
emissioni di radioattivita';
i) le attrezzature per il controllo dei pozzi
nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del
petrolio, del gas o geotermica nonche' nello stoccaggio
sotterraneo, e previste per contenere o controllare la
pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli
otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori
nonche' le loro attrezzature a monte;
l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o
meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei
materiali, le norme di costruzione sono motivati
essenzialmente da criteri di resistenza, rigidita' e
stabilita' nei confronti degli effetti operativi statici e
dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e
per le quali la pressione non costituisce un fattore
significativo a livello di progettazione, quali:
1) i motori, comprese le turbine e i motori a
combustione interna;
2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a
vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli
attuatori;
m) gli altiforni, compresi i sistemi di
raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero
dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi
di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti
per la riduzione diretta, compreso il sistema di
raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i
recipienti per la fusione, la rifusione, la
degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non
ferrosi;
n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta
tensione come interruttori, dispositivi di comando,
trasformatori e macchine rotanti;
o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli
elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e
telefonici;
p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unita'
mobili «off-shore» nonche' le attrezzature espressamente
destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o
alla loro propulsione;
q) le attrezzature a pressione composte di un
involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini
d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni
gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;
r) i silenziatori di scarico e di immissione;
s) le bottiglie o lattine per bevande gassate,
destinate al consumo finale;
t) i recipienti destinati al trasporto ed alla
distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500
bar-L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7
bar;
u) le attrezzature contemplate nell'Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su
strada (ADR), ratificato dalla legge 12 agosto 1962, n.
1839, nel Regolamento internazionale concernente il
trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID),
ratificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 806, nel Codice
marittimo internazionale per il trasporto delle merci
pericolose (IMDG) cui e' stata data esecuzione con decreto
ministeriale 2 ottobre 1995 del Ministro dei trasporti e
della navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e
nella Convenzione dell'aviazione civile internazionale
(ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n.
616;
v) i termosifoni e i tubi negli impianti di
riscaldamento ad acqua calda;
z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una
pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a
0,5 bar.».
- Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
«Art. 3 (Requisiti tecnici particolari). - (Omissis):
c) tubazioni destinate a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto
pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla
temperatura massima ammissibile e' superiore di 0,5 bar
alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i
seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e'
superiore a 25 (allegato II, tabella 6);
per i fluidi del gruppo 2, quando la DN e'
superiore a 32 e il prodotto PS-DN e' superiore a 1000 bar
(allegato II, tabella 7);
2) liquidi con una tensione di vapore alla
temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar
oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i
seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e'
superiore a 25 e il prodotto PS-DN e' superiore a 2000 bar
(allegato II, tabella 8);
per i fluidi del gruppo 2, quando il PS e'
superiore a 10 bar, la DN e' superiore a 200 e il prodotto
PS-DN e' superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);
d) accessori di sicurezza e accessori a pressione
destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c),
anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.
2. Gli insiemi di cui all'art. 1, comma 2, lettera f),
comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al
comma 1 e di seguito indicati alle lettere a), b) e c),
devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati
nell'allegato I, qualora abbiano le seguenti
caratteristiche:
a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o
di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a
1100C, contenenti almeno un'attrezzatura a pressione a
focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di
surriscaldamento;
b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla
lettera a), allorche' il fabbricante li destina a essere
commercializzati e messi in servizio come insiemi;
c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del
presente comma, gli insiemi previsti per la produzione di
acqua calda ad una temperatura inferiore a 1100C,
alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V
superiore a 50 bar-L debbono soddisfare i requisiti
essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d)
dell'allegato I.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1,
sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in
servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi
caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati
rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal
comma 2, purche' progettati e fabbricati secondo la
corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di
fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente
all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che
garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature
e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati da
sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che
consentono l'individuazione del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario.».
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 311, «Attuazione delle direttive n.
87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1;
- Il testo dell'art. 1, comma 3, lettera l) del decreto
legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). -
1.-2. (Omissis);
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto: a) - i) (Omissis);
l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o
meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei
materiali, le norme di costruzione sono motivati
essenzialmente da criteri di resistenza, rigidita' e
stabilita' nei confronti degli effetti operativi statici e
dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e
per le quali la pressione non costituisce un fattore
significativo a livello di progettazione, quali:
1) i motori, comprese le turbine e i motori a
combustione interna;
2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a
vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli
attuatori;».



 
Art. 3.
Specifiche tecniche relative all'esercizio
delle attrezzature e degli insiemi
1. Su richiesta del Ministero delle attivita' produttive le eventuali specifiche tecniche concernenti l'esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui all'articolo 1 sono elaborate in collaborazione con l'ISPESL e con l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 4.
Verifica obbligatoria di primo impianto
ovvero della messa in servizio
1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto.
3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata.
4. Ai soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.
 
Art. 5.
Esclusioni dal controllo della messa in servizio
1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:
a) tutte le attrezzature ed insiemi gia' esclusi dall'articolo 2;
b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;
c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*1;
d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.



Nota all'art. 5:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 311, «Attuazione delle direttive n.
87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 6.
Obblighi da osservare per la messa in servizio
e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
1. All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPESL e all'Unita' Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:
a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel manuale d'uso;
d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;
e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacita' non superiore a 13 m3 e dei loro insiemi, nonche' i serbatoi di gas criogenici liquefatti di capacita' non superiore a 35 m3 e dei loro insiemi installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone la proprieta' e la responsabilita' tecnica provvedono al loro rifornimento, l'interessato puo' compilare un'unica dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione di messa in servizio e' trasmessa dall'azienda all'ASL o all'USL e all'ISPESL.
3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate all'articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere.
4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.



Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubbhca 20 ottobre
1998, n. 403, «Regolamento di attuazione degli articoli 1,
2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275, e' stato
abrogato dall'art. 77, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 e dall'art. 77, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Per l'art. 2, commi 1 e 2, del d.P.R n. 403/1998, si
riportano gli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa. (Testo a)», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42,
supplemento ordinario.
«Art. 19 (R) (Modalita' alternative all'autenticazione
di copie). - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di cui all'art. 47 puo' riguardare anche il
fatto che la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione
puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive delitto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».



 
Art. 7.
Obblighi degli utilizzatori
1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:
a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;
b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attivita' di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio;
2. L'utilizzatore e' tenuto, in particolare, all'osservanza di quanto segue:
a) fornire al soggetto incaricato per l'attivita' di verifica l'elenco ed i dati identificativi, ivi incluso il sito di allocazione, delle attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1 assoggettate al regime di verifiche e prove previste dalla normativa vigente, nonche' tutte le informazioni ed assistenza necessarie per l'esecuzione delle attivita' di verifica e controllo;
b) consentire ai soggetti incaricati l'esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza;
c) fornire motivata comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica della messa fuori esercizio, permanente o temporanea, di qualunque attrezzatura ed insieme assoggettato a verifica;
d) fornire comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica del riavvio di un'attrezzatura ed insieme gia' sottoposta a temporanea messa fuori esercizio di cui al punto c).
3. Nei casi in cui la messa fuori esercizio comporti interventi sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio e' condizionato al consenso, o verifica, del soggetto incaricato alla stessa.
 
Art. 8.
Obbligo delle verifiche periodiche
1. Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica.
2. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati.
 
Art. 9.
Verifica degli accessori e dei dispositivi
in occasione delle verifiche periodiche
1. Se, in condizioni ragionevolmente prevedibili, e' possibile che siano superati i limiti ammissibili di pressione o di temperatura, l'attrezzatura a pressione deve essere dotata di adeguata combinazione di dispositivi di protezione che garantiscono il non superamento dei limiti ammissibili di pressione e di temperatura. In particolare per dispositivi di protezione s'intendono:
a) accessori di sicurezza, dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:
1) dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);
2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e di dispositivi di «misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza» (SRMCR);
b) dispositivi di controllo, i dispositivi che permettono di misurare le variabili di processo durante l'esercizio. I dispositivi di controllo si dividono in:
1) strumenti indicatori, dispositivi costituiti da una o piu' unita' distinte, che permettono la lettura dei valori dei parametri in osservazione, localmente o a distanza, a mezzo di rilevazione diretta o indiretta. Gli indicatori comprendono i manometri e termometri, indicatori di livello, sensori e trasmettitori di pressione, trasmettitori di temperatura, trasmettitori di livello o altri dispositivi equivalenti;
2) allarmi, accessori di controllo, costituiti da una o piu' unita' distinte, installati e collegati in modo tale che, al raggiungimento di un valore predeterminato e prefissato della pressione, della temperatura o di altro parametro ritenuto essenziale ai fini della sicurezza o della corretta gestione dell'apparecchiatura in pressione, segnalano con mezzi visivi e sonori oppure disgiuntamente visivi o sonori, al personale addetto la necessita' di apportare le opportune correzioni al processo.
2. La scelta del tipo ed il dimensionamento dei dispositivi di protezione di cui al comma 1, devono essere effettuati dal fabbricante o dall'utilizzatore tenendoconto delle varie condizioni di esercizio ed installazione per le varie situazioni di regime, di transitorio e di emergenza.
3. Per i dispositivi di cui al comma 2 deve essere garantito che i requisiti di funzionalita' rispettino i limiti temporali di validita' stabiliti dai relativi fabbricanti.
4. All'atto delle verifiche di cui agli articoli 4 ed 8 deve essere accertata l'esistenza e la funzionalita' dei dispositivi di sicurezza e controllo di cui al comma 1 posti a corredo dell'impianto con le modalita' dell'articolo 13; deve essere altresi' accertato che l'installazione e la reale destinazione d'uso dei componenti sia conforme a quanto riportato nelle istruzioni operative.
5. Per la verifica di funzionalita' dei dispositivi indicati ai precedenti commi e' consentito, ove possibile, effettuare le prove e verifiche su banco di prova ovvero con adeguati sistemi di simulazione che riproducano le possibili variazioni del parametro di esercizio in prova come previsto nel manuale di istruzioni operative del componente nel contesto dell'impianto cui e' destinato.
 
Art. 10.
Riqualificazione periodica
1. Ai fini della definizione della periodicita' dei controlli di attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1, finalizzati alla «riqualificazione periodica» degli stessi ed allo scopo di definire una metodologia procedurale omogenea tutte le attrezzature di cui all'articolo 1, vengono classificate tenendo conto delle categorie definite dall'Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.
2. Per verifiche di riqualificazione s'intendono:
a) verifiche d'integrita' come definite all'articolo 12;
b) verifiche di funzionamento come definite all'articolo 13.
3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, e' regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B. La frequenza ditali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d'uso e manutenzione, indichi periodicita' di interventi inferiori a quelle indicate nella citata tabella con particolare riguardo al problema della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilita' strutturale delle attrezzature.
Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica eseguita.
4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono la stessa periodicita' dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
5. Ispezioni alternative e con periodicita' differenti da quelle elencate nelle tabelle di cui agli allegati A e B, ma tali da garantire un livello di protezione equivalente, possono essere accettate per casi specifici, nonche' per determinate tipologie, fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura stessa e previa autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive; la relativa richiesta di deroga dovra' essere presentata dall'utente corredata da un'adeguata relazione tecnica.



Note all'art. 10 (Riqualificazione periodica):
- L'allegato II del decreto legislativo n. 93/2000, e'
il seguente:
«Allegato II
Tabelle di valutazione della conformita'
1. Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie
di moduli sono i seguenti:
I = Modulo A
II = Moduli A1, D1, E1
III=Moduli B1 + D, B1 +F,B+E, 8 + C1,H
IV- Moduli B + D.B + F, G, H1
2. Gli accessori di sicurezza definiti dell'art. 1,
comma 2, lettera d) e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera
d) sono classificati nella categoria IV. Eccezionalmente,
tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per
attrezzature specifiche possono essere classificati nella
stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere.
3. Gli accessori a pressione di cui all'art. 1, comma
2, lettera d) e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d)
sono classificati in base:
alla pressione massima ammissibile PS;
al volume proprio V o, a seconda dei casi, alla
dimensione nominale DN;
al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere;
applicando la tabella corrispondente per i recipienti o le
tubazioni per precisare la categoria di valutazione della
conformita'.
Qualora il volume e la dimensione nominale siano
considerati adeguati ai fini dell'applicazione del secondo
trattino, l'accessorio in questione deve essere
classificato nella categoria piu' elevata.
4. Le linee di demarcazione nelle tabelle di
valutazione della conformita' che seguono indicano il
limite superiore per ciascuna categoria.

----> Vedere tabelle da pag. 20 a pag. 28 <----



 
Art. 11.
Esenzioni dalla riqualificazione periodica
1. Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:
a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purche' la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar*l;
b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar;
d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;
e) i generatori di acetilene;
f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria per i quali non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o);
g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e II categoria;
i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.
 
Art. 12.
Verifiche di integrita' in occasione
delle verifiche periodiche
1. La verifica di integrita' consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.
2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercibilita' dell'attrezzatura, vengono intraprese, per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto preposto, le opportune indagini supplementari atte a stabilire non solo l'entita' del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio' al fine di intraprendere le azioni piu' opportune di ripristino della integrita' strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercibilita' con la permanenza dei difetti riscontrati.
3. Per le attrezzature di cui all'articolo 1 che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso, oltre ai controlli di cui ai commi precedenti, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia.
4. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilita' all'interno o risulta comunque non ispezionabile esaustivamente, l'ispezione e' integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione a 1.125 volte la pressione PS che puo' essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
5. La non completa ispezionabilita' puo' essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrita' delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.
6. La prova di pressione idraulica puo' essere sostituita, in caso di necessita' e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. In tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per tale tipo di collaudo e la prova deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.
7. La verifica di integrita' per le tubazioni non comporta obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' la ispezione visiva interna, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrita' della struttura.



Nota all'art. 12:
- Per i riferimenti del d.P.R. 25 aprile 1955, n. 547,
vedasi le note alle premesse;



 
Art. 13.
Verifica di funzionamento in occasione
delle verifiche periodiche
1. La verifica di funzionamento consiste:
a) nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, nelle istruzioni d'uso del fabbricante e, ove prescritto, nell'attestazione, di cui all'articolo 4, comma 3, contenuta nella dichiarazione di messa in servizio;
b) nella constatazione della funzionalita' degli accessori di sicurezza. La verifica di funzionalita' dei predetti accessori di sicurezza puo' essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni di esercizio, determinandone l'intervento in opera. In particolare per le valvole di sicurezza, la verifica puo' consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicita' delle verifiche di riqualificazione.
 
Art. 14.
Riparazione e modifiche
1. La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un'attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo, dopo essere stata messa in servizio.
2. Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo n. 93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente, la riparazione e' eseguita in osservanza della procedura sotto indicata:
a) il riparatore, prima dell'intervento tecnico, comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare e, se possibile, le relative procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica con la quale il componente e' stato realizzato in origine;
b) il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento.
3. La modifica e' realizzata in conformita' alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura ad una procedura di valutazione di conformita' in ottemperanza al decreto legislativo n. 93/2000. Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura deve essere sottoposta ad un controllo della messa in servizio, qualora previsto.
4. Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei recipienti per liquidi deve essere osservata la procedura sotto indicata:
a) l'utilizzatore comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare per i liquidi del gruppo uno contenuti in attrezzature di categoria II e III. In tal caso il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa di riferimento;
b) per i liquidi e le categorie non elencati alla lettera a) non deve essere inviata alcuna comunicazione;
c) in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) e' registrata, sulla documentazione di impianto, la riparazione effettuata da certificare con i controlli eseguiti dopo riparazione.



Nota all'art. 14:
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93,
«Attuazione della direttiva n. 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento ordinario;



 
Art. 15.
Norme transitorie
1. Ai fini della riqualificazione periodica, la cadenza dei controlli prevista dalle Tabelle di cui agli allegati A e B, si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio.
2. Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono gia' sottoposte alle verifiche d'esercizio previste dalla normativa previgente, le norme relative alla riqualificazione periodica si applicano a partire dalla prima verifica periodica in scadenza.
3. Per le attrezzature certificate secondo il decreto legislativo n. 93/2000, per le quali e' stata gia' presentata denuncia di messa in esercizio all'ISPESL alla data di entrata in vigore del presente decreto, e non e' stata ancora effettuata la relativa verifica, la stessa e' intesa come dichiarazione di messa in servizio e la documentazione gia' presentata e' integrata per adeguarla a quanto previsto dal presente decreto.
4. Per le attrezzature fabbricate in osservanza del decreto legislativo n. 311/1991, che non hanno ancora subito le verifiche omologative di primo impianto, si applicano le disposizioni previste ai precedenti commi.
5. Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione gia' commercializzate alla data del 29 maggio 2002, possono essere installate su attrezzature a pressione collaudate secondo la normativa nazionale previgente.
6. Le attrezzature di cui al comma 5 possono essere installate su attrezzature certificate secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 93/2000 a condizione che siano sottoposte ad una procedura di conformita' prevista dal citato decreto.
7. In entrambi i casi di cui ai commi 5 e 6 occorre dimostrare l'avvenuta commercializzazione entro il 29 maggio 2002.



Note all'art. 15:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93, si veda la nota all'art. 14;
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 311, «Attuazione delle direttive n.
87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1;



 
Art. 16. Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati
secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
1. L'utilizzatore deve denunciare all'ISPESL entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per liquidi e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorieta' alla riqualificazione periodica.
2. La denuncia all'ISPESL deve contenere:
a) una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza);
b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della attrezzatura.
3. A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettua presso l'utente un intervento di riqualificazione periodica sull'attrezzatura denunciata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 12



Nota all'art. 16:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93, si veda la nota all'art. 14.



 
Allegato A

----> Vedere allegato di pag. 11 <----
 
Allegato B

----> Vedere allegato alle pagg. 12 - 13 <----
 
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