Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2005 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 settembre 2004
Primo programma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia: sistema MO.S.E. - Ulteriore finanziamento. (Legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 40/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia";
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Visto l'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel suddetto programma;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001 ed in particolare l'art. 16 che richiama le previsioni detta citata legge n. 798/1984, nonche' quelle delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modifiche ed integrazioni, del pari relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia;
Visti in particolare l'art. 1 della legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria per le infrastrutture strategiche e la funzione di supporto per le attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";
Visto l'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi del quale una quota degli importi di cui al citato art. 13 della legge n. 166/2002 puo' essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della richiamata legge n. 798/1984, con le modalita' ivi indicate, nonche' degli interventi oggetto delle relative ordinanze di protezione civile;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
il comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;
Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il Primo programma delle infrastrutture strategiche, che include il "progetto per la salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia: sistema MO.S.E." per un costo complessivo di 4.131,655 Meuro;
Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 109 (Gazzetta Ufficiale n. 58/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato all'opera, a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo complessivo di 450 Meuro, in termini di volume di investimento;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 6 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 72 (Gazzetta Ufficiale n. 282/2003), con la quale questo Comitato, in relazione al disposto dell'art. 80, comma 28, della legge n. 289/2002 e sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato interministeriale istituito dall'art. 4 della legge 798/1984, ha parzialmente modificato la citata delibera n. 109/2002, ripartendo tra il soggetto aggiudicatore dell'opera, individuato nel Consorzio Venezia Nuova, ed il Comune di Venezia il limite complessivo di 40,899 Meuro di cui a-detta delibera;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 250/2003;
Vista la delibera in data odierna, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed e' stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non e' necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;
Vista la nota 11 giugno 2004 n. 377, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul "progetto di salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia: sistema MO.S.E.", proponendo l'assegnazione di un ulteriore finanziamento di 709 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2002;
Vista la nota 15 settembre 2004 n. 15961, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un prospetto aggiornato dei contratti di finanziamento stipulati dai soggetti aggiudicatori per le infrastrutture strategiche gia' sottoposte a questo Comitato; prospetto dal quale risulta che l'importo complessivo dei mutui concessi al Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno al medesimo attribuiti con la menzionata delibera n. 72/2003, ammonta a 450 Meuro;
Considerato che il piano economico-finanziario sintetico non evidenzia ritorno economico ritraibile dalla gestione dell'opera, posto che il quadro normativo non prevede l'applicazione di tariffe o altri ricavi unitari, e che tale conclusione appare condivisibile in relazione, tra l'altro, all'atipicita' del progetto, inteso alla preservazione di un patrimonio culturale di valore nazionale;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
che il Consorzio Venezia Nuova, soggetto aggiudicatore in qualita' di concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia per la realizzazione delle attivita' di salvaguardia di competenza dello Stato, opera in base agli obiettivi indicati dal c.d. "Piano Generale degli Interventi" che comprende, tra le altre, le opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MO.S.E.);
che, ai sensi della delibera di questo Comitato del 27 dicembre 2002, n. 143, al progetto in argomento e' stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) D51 B02000050001;
che l'assegnazione proposta si rende necessaria per consentire l'avvio delle opere previste nel biennio 2004-2005 e pari a 1.159 Meuro, come risulta dal programma cronologico dei lavori aggiornato al 30 aprile 2004;
Delibera:
1. Per la continuazione dei lavori relativi al "progetto per la salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia: Sistema MO.S.E." e' attribuito al Consorzio Venezia Nuova un contributo massimo pluriennale pari a 64,888 Meuro per 15 anni a valere sul quarto impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'art. 4 della legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005: detto contributo e' quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterra' opportune per una piu' puntuale definizione delle modalita' di attribuzione e di erogazione del contributo.
2. Il CUP assegnato all'intervento in argomento dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante detto intervento.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 190/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.
Roma, 29 settembre 2004
Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze foglio n. 12
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone