| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista  la  legge  29 novembre  1984,  n.  798,  concernente  "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia";
 Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Visto  l'art.  13  della  legge  1° agosto  2002,  n. 166, che reca modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed autorizza limiti   di   impegno   quindicennali   per  la  progettazione  e  la realizzazione delle opere incluse nel suddetto programma;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art.  1  della  menzionata  legge  n. 443/2001 ed in particolare l'art.  16 che richiama le previsioni detta citata legge n. 798/1984, nonche' quelle delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 5 febbraio 1992, n.  139,  e  successive  modifiche ed integrazioni, del pari relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia;
 Visti  in  particolare  l'art.  1  della  legge  n.  443/2001, come modificato  dall'art.  13  della  legge  n.  166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  per  le infrastrutture strategiche e la funzione di supporto  per  le  attivita'  di  questo  Comitato al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";
 Visto l'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi  del  quale  una  quota  degli importi di cui al citato art. 13 della  legge n. 166/2002 puo' essere destinata al finanziamento degli interventi  previsti  dall'art. 6 della richiamata legge n. 798/1984, con le modalita' ivi indicate, nonche' degli interventi oggetto delle relative ordinanze di protezione civile;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante "Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
 i  commi  134  e  seguenti,  ai  sensi  dei quali la richiesta di assegnazione  di  risorse,  per  le  infrastrutture  strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
 il  comma  176,  che  autorizza  ulteriori  limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
 il  comma  177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio   dello   Stato   in  relazione  a  specifiche  disposizioni legislative  sono  da  intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento  di  una  quota  degli  oneri derivanti da mutui o da altre operazioni  finanziarie  che  i  soggetti  interessati, diversi dalle pubbliche   amministrazioni   come  definite  secondo  i  criteri  di contabilita'  nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;
 Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che i  limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche   disposizioni   legislative   sono   da  intendere  quale contributo   pluriennale   per   la   realizzazione  di  investimenti includendo  nel  costo  degli  stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali  finanziamenti  necessari ovvero quale concorso dello Stato al  pagamento  di  una  quota  degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni  finanziarie  che  i  soggetti  interessati, diversi dalle pubbliche   amministrazioni   come  definite  secondo  i  criteri  di contabilita'  nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato  art.  1  della  legge  n. 443/2001, ha approvato il Primo programma  delle infrastrutture strategiche, che include il "progetto per  la  salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia: sistema MO.S.E." per un costo complessivo di 4.131,655 Meuro;
 Vista  la  delibera 29 novembre 2002, n. 109 (Gazzetta Ufficiale n. 58/2003),  con  la  quale  questo  Comitato ha assegnato all'opera, a carico  delle  risorse  di  cui  all'art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo   complessivo  di  450  Meuro,  in  termini  di  volume  di investimento;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n.  6 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2003, n. 72 (Gazzetta Ufficiale n. 282/2003),  con  la  quale  questo Comitato, in relazione al disposto dell'art.  80,  comma  28, della legge n. 289/2002 e sulla base delle indicazioni   fornite   dal   Comitato   interministeriale  istituito dall'art.  4  della  legge  798/1984,  ha  parzialmente modificato la citata delibera n. 109/2002, ripartendo tra il soggetto aggiudicatore dell'opera,  individuato nel Consorzio Venezia Nuova, ed il Comune di Venezia  il  limite  complessivo  di  40,899  Meuro  di  cui  a-detta delibera;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di  piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 250/2003;
 Vista  la  delibera  in  data  odierna,  n. 24, con la quale questo Comitato  ha  stabilito  che  il CUP deve essere riportato su tutti i documenti   amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle  banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13  (Gazzetta  Ufficiale  n.  66/2004  S.O.),  nella quale sono state affrontate  le  tematiche  dei  limiti  di  impegno  ed e' stato, tra l'altro,  precisato  che  l'assunzione  dell'impegno contabile non e' necessariamente  correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;
 Vista  la  nota  11 giugno  2004  n. 377, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  la relazione istruttoria sul "progetto di salvaguardia della laguna e della citta' di   Venezia:  sistema  MO.S.E.",  proponendo  l'assegnazione  di  un ulteriore  finanziamento  di  709  Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2002;
 Vista la nota 15 settembre 2004 n. 15961, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  un prospetto aggiornato  dei  contratti  di  finanziamento  stipulati dai soggetti aggiudicatori  per  le  infrastrutture  strategiche gia' sottoposte a questo   Comitato;   prospetto   dal   quale  risulta  che  l'importo complessivo  dei  mutui concessi al Consorzio Venezia Nuova, a valere sui  limiti  di  impegno  al  medesimo  attribuiti  con la menzionata delibera n. 72/2003, ammonta a 450 Meuro;
 Considerato   che  il  piano  economico-finanziario  sintetico  non evidenzia  ritorno  economico  ritraibile  dalla gestione dell'opera, posto che il quadro normativo non prevede l'applicazione di tariffe o altri  ricavi unitari, e che tale conclusione appare condivisibile in relazione,  tra  l'altro,  all'atipicita'  del  progetto, inteso alla preservazione di un patrimonio culturale di valore nazionale;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto
 delle   risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
 che   il  Consorzio  Venezia  Nuova,  soggetto  aggiudicatore  in qualita'  di  concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Magistrato  alle  Acque di Venezia per la realizzazione delle  attivita'  di salvaguardia di competenza dello Stato, opera in base   agli   obiettivi  indicati  dal  c.d.  "Piano  Generale  degli Interventi"  che  comprende,  tra  le  altre, le opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MO.S.E.);
 che,  ai  sensi della delibera di questo Comitato del 27 dicembre 2002,  n.  143, al progetto in argomento e' stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) D51 B02000050001;
 che  l'assegnazione  proposta  si rende necessaria per consentire l'avvio  delle  opere  previste  nel biennio 2004-2005 e pari a 1.159 Meuro,  come  risulta dal programma cronologico dei lavori aggiornato al 30 aprile 2004;
 Delibera:
 1.  Per  la  continuazione  dei lavori relativi al "progetto per la salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia: Sistema MO.S.E." e'  attribuito  al  Consorzio  Venezia  Nuova  un  contributo massimo pluriennale  pari  a  64,888  Meuro  per  15 anni a valere sul quarto impegno  quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come  rifinanziato  dall'art. 4 della legge n. 350/2003, e decorrente dal  2005:  detto contributo e' quantificato includendo, nel costo di realizzazione  degli  investimenti,  anche  gli  oneri  derivanti  da eventuali finanziamenti necessari.
 Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a fornire al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterra' opportune per una piu'  puntuale  definizione  delle  modalita'  di  attribuzione  e di erogazione del contributo.
 2.  Il  CUP  assegnato  all'intervento  in  argomento dovra' essere evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile riguardante detto intervento.
 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad instaurare  un  adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti  necessari  per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto   legislativo   n.   190/2002,   anche  tenendo  conto  delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.
 Roma, 29 settembre 2004
 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze foglio n. 12
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