Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2005 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», corredato delle relative note. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004).

Art. 1 -------------------------------------------------------------------- 1. Per l'anno 2005, il livello | massimo del saldo netto da | finanziare resta determinato in | termini di competenza in 50.000 | milioni di euro, al netto di | 7.494 milioni di euro per | regolazioni debitorie. Tenuto | conto delle operazioni di | rimborso di prestiti, il livello | massimo del ricorso al mercato | finanziario di cui all'articolo | 11 della legge 5 agosto 1978, n. | 468, e successive modificazioni, | ivi compreso l'indebitamento | all'estero per un importo | complessivo non superiore a 2.000| milioni di euro relativo ad | interventi non considerati nel | bilancio di previsione per il | 2005, resta fissato, in termini | di competenza, in 245.000 milioni| di euro per l'anno finanziario | 2005. |Risultati differenziali -------------------------------------------------------------------- 2. Per gli anni 2006 e 2007 il | livello massimo del saldo netto | da finanziare del bilancio | pluriennale a legislazione | vigente, tenuto conto degli | effetti della presente legge, e' | determinato, rispettivamente, in | 41.000 milioni di euro ed in | 24.500 milioni di euro, al netto | di 3.572 milioni di euro per | l'anno 2006 e 3.176 milioni di | euro per l'anno 2007, per le | regolazioni debitorie; il livello| massimo del ricorso al mercato e'| determinato, rispettivamente, in | 235.000 milioni di euro ed in | 210.000 milioni di euro. Per il | bilancio programmatico degli anni| 2006 e 2007, il livello massimo | del saldo netto da finanziare e' | determinato, rispettivamente, in | 43.000 milioni di euro ed in | 39.000 milioni di euro ed il | livello massimo del ricorso al | mercato e' determinato, | rispettivamente, in 281.000 | milioni di euro ed in 246.000 |Livello massimo del saldo netto milioni di euro. |da finanziare -------------------------------------------------------------------- 3. I livelli del ricorso al | mercato di cui ai commi 1 e 2 si | intendono al netto delle | operazioni effettuate al fine di | rimborsare prima della scadenza o| ristrutturare passivita' | preesistenti con ammortamento a | carico dello Stato. |Livelli del ricorso al mercato -------------------------------------------------------------------- 4. Per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007, le maggiori entrate | rispetto alle previsioni | derivanti dalla normativa vigente| sono interamente utilizzate per | la riduzione del saldo netto da | finanziare, salvo che si tratti | di assicurare la copertura | finanziaria di interventi urgenti| ed imprevisti necessari per | fronteggiare calamita' naturali, | improrogabili esigenze connesse | con la tutela della sicurezza del| Paese, situazioni di emergenza | economico-finanziaria ovvero | riduzioni della pressione fiscale| finalizzate al conseguimento | degli obiettivi indicati nel |Destinazione delle maggiori Documento di programmazione |entrate rispetto alle previsioni, economico-finanziaria. |a legislazione vigente -------------------------------------------------------------------- 5. Al fine di assicurare il | conseguimento degli obiettivi di | finanza pubblica stabiliti in | sede di Unione europea, indicati | nel Documento di programmazione | economico-finanziaria e nelle | relative note di aggiornamento, | per il triennio 2005 - 2007 la | spesa complessiva delle | amministrazioni pubbliche | inserite nel conto economico | consolidato, individuate per | l'anno 2005 nell'elenco 1 | allegato alla presente legge e | per gli anni successivi | dall'Istituto nazionale di | statistica (ISTAT) con proprio | provvedimento pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale non oltre il | 31 luglio di ogni anno, non puo' | superare il limite del 2 per | cento rispetto alle | corrispondenti previsioni | aggiornate del precedente anno, | come risultanti dalla Relazione | previsionale e programmatica. | 6. Le disposizioni del comma 5 | non si applicano alle spese per | gli organi costituzionali, per il| Consiglio superiore della | Magistratura, per interessi sui | titoli di Stato, per prestazioni | sociali in denaro connesse a | diritti soggettivi e per | trasferimenti all'Unione europea | a titolo di risorse proprie. | 7. Le amministrazioni di cui al | comma 5, oltre ad applicare le | specifiche disposizioni di cui ai| commi successivi, adottano | comportamenti coerenti con quanto| previsto nel comma 5.5. Al fine | di assicurare il conseguimento | degli obiettivi di finanza | pubblica stabiliti in sede di | Unione europea, indicati nel | Documento di programmazione | economico-finanziaria e nelle | relative note di aggiornamento, | per il triennio 2005 - 2007 la | spesa complessiva delle | amministrazioni pubbliche | inserite nel conto economico | consolidato, individuate per | l'anno 2005 nell'elenco 1 | allegato alla presente legge e | per gli anni successivi | dall'Istituto nazionale di | statistica (ISTAT) con proprio | provvedimento pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale non oltre il | 31 luglio di ogni anno, non puo' | superare il limite del 2 per | cento rispetto alle | corrispondenti previsioni | aggiornate del precedente anno, | come risultanti dalla Relazione |Limite all'incremento delle spese previsionale e programmatica. |delle pubbliche amministrazioni -------------------------------------------------------------------- 8. Al fine di assicurare il | concorso del bilancio dello Stato| al raggiungimento degli obiettivi| di cui ai commi da 5 a 7, per il | triennio 2005-2007 gli | stanziamenti iniziali di | competenza e di cassa delle spese| aventi impatto diretto sul conto | economico consolidato delle | pubbliche amministrazioni, tranne| quelli di cui al comma 6 nonche' | quelli connessi ad accordi | internazionali gia' ratificati, a| limiti di impegno gia' attivati e| a rate di ammortamento mutui, | possono essere incrementati entro| il limite del 2 per cento | rispetto alle corrispondenti | previsioni iniziali del | precedente esercizio ridotte ai | sensi del decreto-legge 12 luglio| 2004, n. 168, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | luglio 2004, n. 191, intendendosi| corrispondentemente rideterminate| le relative autorizzazioni di | spesa mediante rimodulazione nei | successivi esercizi. Le dotazioni| di competenza e di cassa del | bilancio dello Stato sono | conseguentemente ridotte secondo | quanto previsto nell'elenco 2 | allegato alla presente legge. Per| gli stanziamenti relativi ad | oneri di personale si fa | riferimento alla dinamica | tendenziale complessiva dei | relativi livelli di spesa. | -------------------------------------------------------------------- 9. Per il triennio 2005-2007, le | riassegnazioni di entrate e | l'utilizzo dei fondi di riserva | per spese obbligatorie e d'ordine| e per spese impreviste non | possono essere superiori a quelli| del precedente esercizio | incrementati del 2 per cento. Nei| casi di particolare necessita' e | urgenza, il predetto limite puo' | essere superato, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, su proposta del | Ministro dell'economia e delle | finanze, da comunicare alle | competenti Commissioni |Applicazione al bilancio dello parlamentari e alla Corte dei |Stato del criterio di incremento conti. |delle spese delle PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 10. Le dotazioni indicate nella | Tabella C allegata alla presente | legge sono rideterminate, nella | medesima Tabella, in coerenza con| i limiti di cui ai commi da 8 a |Rideterminazione dotazioni 14. |Tabella C -------------------------------------------------------------------- 11. Fermo quanto stabilito per | gli enti locali dal comma 42, la | spesa annua per studi ed | incarichi di consulenza conferiti| a soggetti estranei | all'amministrazione sostenuta per| ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007 dalle pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, esclusi le | universita', gli enti di ricerca | e gli organismi equiparati, non | deve essere superiore a quella | sostenuta nell'anno 2004. | L'affidamento di incarichi di | studio o di ricerca, ovvero di | consulenze a soggetti estranei | all'amministrazione in materie e | per oggetti rientranti nelle | competenze della struttura | burocratica dell'ente, deve | essere adeguatamente motivato ed | e' possibile soltanto nei casi | previsti dalla legge ovvero | nell'ipotesi di eventi | straordinari. In ogni caso, | l'atto di affidamento di | incarichi e consulenze di cui al | secondo periodo deve essere | trasmesso alla Corte dei conti. | L'affidamento di incarichi in | assenza dei presupposti di cui al| presente comma costituisce |Limite alle spese per incarichi illecito disciplinare e determina|di consulenza a soggetti esterni responsabilita' erariale. |alla P.A. -------------------------------------------------------------------- 12. Per ciascuno degli anni 2005,| 2006 e 2007, le pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, non possono | effettuare spese di ammontare | superiore rispettivamente al 90, | 80 e 70 per cento della spesa | sostenuta nell'anno 2004, come | rideterminata ai sensi del | decreto-legge 12 luglio 2004, n. | 168, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | luglio 2004, n. 191, per | l'acquisto, la manutenzione, il | noleggio e l'esercizio di | autovetture. Ai fini di cui al | primo periodo, le medesime | pubbliche amministrazioni sono | tenute a trasmettere, entro il 31| marzo 2005, al Ministero | dell'economia e delle finanze - | Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato una | relazione da cui risulti la | consistenza dei mezzi di | trasporto a disposizione e la | loro destinazione. In caso di | mancata trasmissione della | relazione nei termini suddetti, | le pubbliche amministrazioni | inadempienti non possono | effettuare, relativamente alle | spese di cui al primo periodo, | pagamenti in misura superiore al | 50 per cento della spesa | complessiva sostenuta nell'anno |Riduzione spese P.A. per 2004. |autovetture. -------------------------------------------------------------------- 13. Sulla base di effettive, | motivate e documentate esigenze | delle amministrazioni competenti,| il Ministro dell'economia e delle| finanze puo', con proprio | decreto, stabilire che le | disposizioni di cui al primo | periodo del comma 12 non si | applicano alle spese sostenute da| specifiche amministrazioni. | Contestualmente alla loro | adozione, i decreti di cui al | primo periodo, corredati da | apposite relazioni, sono |Esclusione delle spese sostenute trasmessi alle Camere. |da specifiche amministrazioni -------------------------------------------------------------------- 14. Entro il 30 giugno 2005, il | Ministro dell'economia e delle | finanze trasmette alle Camere una| relazione concernente lo stato di| attuazione degli interventi di | cui ai commi 12 e 13 in cui si | evidenzino i risultati conseguiti| in termini di riduzione della |Relazione del Ministro spesa. |dell'economia e delle finanze -------------------------------------------------------------------- 15. Per l'anno 2005, il concorso | al raggiungimento degli obiettivi| di cui ai commi da 5 a 7, per i | settori di intervento di cui alle| lettere a), b) e c) del presente | comma, e' garantito anche | mediante la limitazione dei | pagamenti a favore dei soggetti | beneficiari negli ammontari | indicati: | a) strumenti di intervento | finanziati con i fondi di cui | agli articoli 60 e 61 della legge| 27 dicembre 2002, n. 289, e | successive modificazioni: 6.550 | milioni di euro, ivi compresi gli| interventi di cui alle lettere b)| e c) del presente comma per | complessivi 1.850 milioni di | euro; | b) fondo investimenti-incentivi | alle imprese del Ministero delle | attivita' produttive: 2.750 | milioni di euro, ivi comprese le | risorse erogate dal Fondo | innovazione tecnologica e gli | interventi finanziati con gli | strumenti di cui alla lettera a);| c) interventi finanziati | dall'articolo 13, comma 1, della | legge 1º agosto 2002, n. 166, i | cui stanziamenti sono iscritti | nello stato di previsione del | Ministero delle infrastrutture e | dei trasporti: 450 milioni di | euro, ivi inclusi gli interventi | finanziati con gli strumenti di | cui alla lettera a). |Limitazione ai pagamenti -------------------------------------------------------------------- 16. Al fine di assicurare il | rispetto dei limiti di cui al | comma 15, i soggetti che | gestiscono le risorse ivi | indicate trasmettono | trimestralmente al Ministero | dell'economia e delle finanze - | Dipartimento per le politiche di | sviluppo e di coesione e al | Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato, le | informazioni sull'ammontare delle| somme erogate per singolo | strumento e intervento |Trasmissione trimestrale di aggiornando le previsioni |informazioni al Ministero relative ai trimestri successivi.|dell'economia e delle finanze -------------------------------------------------------------------- 17. Fermo restando il limite | complessivo dei pagamenti di cui | al comma 15, pari a 7.900 milioni| di euro, al fine di garantire gli| obiettivi di spesa del Fondo per | le aree sottoutilizzate per | l'intero territorio nazionale, di| cui alla revisione di meta' | periodo del Quadro comunitario di| sostegno 2000-2006 per le regioni| dell'obiettivo 1, prevista | dall'articolo 14 del regolamento | (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, | del 21 giugno 1999, i limiti | settoriali di cui al comma 15, | lettere a), b) e c), possono | essere modificati con decreto del| Ministro dell'economia e delle | finanze, in relazione | all'andamento dei pagamenti. Per | le stesse finalita' le | amministrazioni centrali si | conformano all'obiettivo di | destinare al Mezzogiorno almeno | il 30 per cento della spesa | ordinaria in conto capitale. Le | amministrazioni centrali, | nell'esercizio dei diritti | dell'azionista nei confronti | delle societa' di capitali a | prevalente partecipazione | pubblica diretta o indiretta, | adottano le opportune direttive | per conformarsi ai principi di | cui al presente comma. |Limiti settoriali -------------------------------------------------------------------- 18. A modifica di quanto | stabilito dall'articolo 32, comma| 1, della legge 27 dicembre 2002, | n. 289, per il triennio 2005-2007| i soggetti titolari di conti | correnti e di contabilita' | speciali aperti presso la | Tesoreria dello Stato, inseriti | nell'elenco 1 allegato alla | presente legge, non possono | effettuare prelevamenti dai | rispettivi conti aperti presso la| Tesoreria dello Stato superiori | all'importo cumulativamente | prelevato alla fine di ciascun | bimestre dell'anno precedente | aumentato del 2 per cento. Sono | esclusi da tale limite le regioni| e le province autonome di Trento | e di Bolzano, gli enti locali di | cui all'articolo 2, commi 1 e 2, | del testo unico di cui al decreto| legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, gli enti previdenziali, gli | enti del Servizio sanitario | nazionale, il Consiglio nazionale| dell'economia e del lavoro, il | Ministero dell'economia e delle | finanze, per i conti relativi | alle funzioni trasferite a | seguito della trasformazione | della Cassa depositi e prestiti | in Spa, le agenzie fiscali di cui| all'articolo 57 del decreto | legislativo 30 luglio 1999, n. | 300, ed i conti accesi ai sensi | dell'articolo 576 del regolamento| di cui al regio decreto 23 maggio| 1924, n. 827, e successive | modificazioni. Sono, inoltre, | esclusi i conti riguardanti | interventi di politica | comunitaria, i conti intestati ai| fondi di rotazione individuati ai| sensi dell'articolo 93, comma 8, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, o ai loro gestori, i conti | relativi ad interventi di | emergenza, il conto finalizzato | alla ripetizione di titoli di | spesa non andati a buon fine, | nonche' i conti istituiti |Limiti ai prelevamenti dei nell'anno precedente a quello di |titolari di contabilita' speciali riferimento. |presso la Tesoreria. -------------------------------------------------------------------- 19. I soggetti interessati | possono richiedere al Ministero | dell'economia e delle finanze | deroghe al vincolo di cui al | comma 18 per effettive e motivate| esigenze. L'accoglimento della | richiesta ovvero l'eventuale | diniego, totale o parziale, e' | disposto con determinazione | dirigenziale. Le eccedenze di | spesa riconosciute in deroga | devono essere riassorbite; nelle | more del riassorbimento possono | essere effettuate solo le spese | previste per legge o derivanti da| contratti perfezionati, nonche' | le spese indifferibili la cui | mancata effettuazione comporta un| danno. I prelievi delle | amministrazioni periferiche dello| Stato sono regolati con | provvedimenti del Ministro | dell'economia e delle finanze. |Deroghe al comma 18 -------------------------------------------------------------------- 20. Le disposizioni di cui | all'articolo 66, comma 1, della |Riduzione giacenze per gli enti legge 23 dicembre 2000, n. 388, |obbligati a tenere disponibilita' continuano ad applicarsi per il |liquide nelle contabilita' triennio 2005-2007. |speciali. -------------------------------------------------------------------- 21. Ai fini della tutela | dell'unita' economica della | Repubblica, le regioni, le | province, i comuni con | popolazione superiore a 3.000 | abitanti, nonche' le comunita' | montane, le comunita' isolane e | le unioni di comuni con | popolazione superiore a 10.000 | abitanti concorrono, in armonia | con i principi recati dai commi | da 5 a 7, alla realizzazione | degli obiettivi di finanza | pubblica per il triennio | 2005-2007 con il rispetto delle | disposizioni di cui ai commi da | 22 a 53, che costituiscono | principi fondamentali del | coordinamento della finanza | pubblica ai sensi degli articoli | 117, terzo comma, e 119, secondo | comma, della Costituzione. |Patto di stabilita' interno -------------------------------------------------------------------- 22. Per gli stessi fini di cui al| comma 21: | a) per l'anno 2005, il complesso | delle spese correnti e delle | spese in conto capitale, | determinato ai sensi del comma | 24, per ciascuna provincia, per | ciascun comune con popolazione | superiore a 3.000 abitanti, per | ciascuna comunita' montana con | popolazione superiore a 10.000 | abitanti non puo' essere | superiore alla corrispondente | spesa annua mediamente sostenuta | nel triennio 2001-2003, | incrementata dell'11,5 per cento | limitatamente agli enti locali | che nello stesso triennio hanno | registrato una spesa corrente | media pro-capite inferiore a | quella media pro-capite della | classe demografica di | appartenenza e incrementata del | 10 per cento per i restanti enti | locali. Per le comunita' isolane | e le unioni di comuni di cui al | comma 21 l'incremento e' | dell'11,5 per cento. Per | l'individuazione della spesa | media del triennio si tiene conto| della media dei pagamenti, in | conto competenza e in conto | residui, e per l'individuazione | della popolazione, ai fini | dell'appartenenza alla classe | demografica, si tiene conto della| popolazione residente calcolata | secondo i criteri previsti | dall'articolo 156 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267. Con decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze, da emanare entro | trenta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, e' stabilita la spesa | media pro-capite per ciascuna | delle classi demografiche di | seguito indicate: | 1) province con popolazione fino | a 400.000 abitanti e superficie | fino a 3.000 Kmq; | 2) province con popolazione fino | a 400.000 abitanti e superficie | superiore a 3.000 Kmq; | 3) province con popolazione | superiore a 400.000 abitanti e | superficie fino a 3.000 Kmq; | 4) province con popolazione | superiore a 400.000 abitanti e | superficie superiore a 3.000 Kmq;| 5) comuni da 3.000 a 4.999 | abitanti; | 6) comuni da 5.000 a 9.999 | abitanti; | 7) comuni da 10.000 a 19.999 | abitanti; | 8) comuni da 20.000 a 59.999 | abitanti; | 9) comuni da 60.000 a 99.999 | abitanti; | 10) comuni da 100.000 a 249.999 | abitanti; | 11) comuni da 250.000 a 499.999 | abitanti; | 12) comuni da 500.000 abitanti ed| oltre; | 13) comunita' montane con | popolazione superiore a 10.000 e | fino a 50.000 abitanti; | 14) comunita' montane con | popolazione superiore a 50.000 | abitanti; | b) per gli anni 2006 e 2007 si | applica la percentuale di | incremento del 2 per cento alle | corrispondenti spese correnti e | in conto capitale determinate per| l'anno precedente in conformita' | agli obiettivi stabiliti dai |Criteri per la definizione dei commi da 21 a 53. |limiti di spesa per enti locali -------------------------------------------------------------------- 23. Per gli stessi fini di cui al| comma 21, per l'anno 2005, il | complesso delle spese correnti e | delle spese in conto capitale, | determinato ai sensi del comma | 24, per ciascuna regione a | statuto ordinario non puo' essere| superiore al corrispondente | ammontare di spese dell'anno 2003| incrementato del 4,8 per cento. | Per gli anni 2006 e 2007 si | applica la percentuale di | incremento del 2 per cento alle | corrispondenti spese correnti e | in conto capitale determinate per| l'anno precedente in conformita' | agli obiettivi stabiliti dai |Limiti alle spese per le regioni commi da 21 a 53. |a statuto ordinario -------------------------------------------------------------------- 24. Il complesso delle spese di | cui ai commi 22 e 23 e' | calcolato, sia per la gestione di| competenza che per quella di | cassa, quale somma tra le spese | correnti e quelle in conto | capitale al netto delle: | a) spese di personale, cui si | applica la specifica disciplina | di settore; | b) spese per la sanita' per le | regioni che sono disciplinate dai| commi da 164 a 188; | c) spese derivanti | dall'acquisizione di | partecipazioni azionarie e di | altre attivita' finanziarie, dai | conferimenti di capitale e dalle | concessioni di crediti; | d) spese per trasferimenti | destinati alle amministrazioni | pubbliche individuate in | applicazione dei commi da 5 a 7; | e) spese connesse agli interventi| a favore dei minori soggetti a | provvedimenti dell'autorita' | giudiziaria minorile; | f) spese per calamita' naturali | per le quali sia stato dichiarato| lo stato di emergenza nonche' | quelle sostenute dai comuni per | il completamento dell'attuazione | delle ordinanze emanate dal | Presidente del Consiglio dei | ministri a seguito di | dichiarazioni di stato di | emergenza. |Calcolo del complesso delle spese -------------------------------------------------------------------- 25. Limitatamente all'anno 2005 | il complesso delle spese di cui | al comma 24 e' calcolato anche al| netto delle spese in conto | capitale derivanti da interventi | cofinanziati dall'Unione europea,| ivi comprese le corrispondenti |Calcolo del complesso delle spese quote di parte nazionale. |per l'anno 2005 -------------------------------------------------------------------- 26. Gli enti possono eccedere i | limiti di spesa stabiliti dai | commi 22 e 23 solo per spese di | investimento e nei limiti dei | proventi derivanti da alienazione| di beni immobili, mobili, nonche'| delle erogazioni a titolo | gratuito e liberalita'. Le | regioni possono destinare le | nuove entrate alla copertura | degli eventuali disavanzi di |Possibilita', per gli enti gestione accertati nel settore |locali, di eccedere i limiti di sanitario. |spesa solo per investimenti. -------------------------------------------------------------------- 27. Le spese in conto capitale | degli enti locali che eccedono il| limite di spesa stabilito dai | commi da 21 a 53 possono essere | anticipate a carico di un | apposito fondo istituito presso | la gestione separata della Cassa | depositi e prestiti Spa. Il fondo| e' dotato per l'anno 2005 di euro| 250 milioni. Le anticipazioni | sono estinte dagli enti locali | entro il 31 dicembre 2006 e i | relativi interessi, determinati e| liquidati sulla base di quanto | previsto ai commi 2, 3 e 4 | dell'articolo 6 del decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze 5 dicembre 2003, | pubblicato nel supplemento | ordinario alla Gazzetta Ufficiale| n. 288 del 12 dicembre 2003, | valutati in 10 milioni di euro, | sono a carico del bilancio | statale. Le anticipazioni sono | corrisposte dalla Cassa depositi | e prestiti Spa direttamente ai | soggetti beneficiari secondo | indicazioni e priorita' fissate | dal Comitato interministeriale | per la programmazione economica | (CIPE). Gli enti locali | comunicano al CIPE e alla Cassa | depositi e prestiti Spa, entro il| 31 gennaio 2005, le spese che | presentano le predette | caratteristiche e, ove ad esse | connessi, i progetti a cui si | riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti soggetti beneficiari. |il limite. -------------------------------------------------------------------- 28. Fermo restando quanto | previsto ai commi 26 e 27, al | fine di promuovere lo sviluppo | economico, e' autorizzata la | spesa di euro 201.500.000 per | l'anno 2005, di euro 176.500.000 | per l'anno 2006 e di euro | 170.500.000 per l'anno 2007 per | la concessione di contributi | statali al finanziamento di | interventi diretti a tutelare | l'ambiente e i beni culturali, e | comunque a promuovere lo sviluppo| economico e sociale del | territorio. Possono accedere ai | contributi gli interventi | realizzati dagli enti destinatari| nei rispettivi territori per il |Contributi per il finanziamento risanamento e il recupero |di interventi a tutela dell'ambiente e per la tutela dei|dell'ambiente e dei beni beni culturali. |culturali. -------------------------------------------------------------------- 29. Il Ministro dell'economia e | delle finanze, individua con | proprio decreto gli interventi e | gli enti destinatari dei | contributi di cui al comma 28 | sulla base dei progetti | preliminari da presentare entro | novanta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, in coerenza con apposito | atto di indirizzo parlamentare. | Il Ministero dell'economia e | delle finanze provvede | all'erogazione dei contributi in |Interventi ed enti destinatari favore degli enti destinatari. |dei contributi -------------------------------------------------------------------- 30. Al fine di consentire il | monitoraggio degli adempimenti | relativi al patto di stabilita' | interno, anche secondo i criteri | adottati in contabilita' | nazionale, le regioni e le | province autonome di Trento e di | Bolzano, le province e i comuni | con popolazione superiore a | 30.000 abitanti e le comunita' | montane con popolazione superiore| a 50.000 abitanti trasmettono | trimestralmente al Ministero | dell'economia e delle finanze - | Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato, entro | trenta giorni dalla fine del | periodo di riferimento, | utilizzando il sistema web | appositamente previsto per il | patto di stabilita' interno nel | sito | www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,| le informazioni riguardanti sia | la gestione di competenza che | quella di cassa, attraverso un | prospetto e con le modalita' | definiti con decreto del predetto| Ministero, di concerto con il | Ministero dell'interno, sentiti | la Conferenza unificata di cui | all'articolo 8 del decreto | legislativo 28 agosto 1997, n. |Monitoraggio adempimenti relativi 281, e l'ISTAT. |al patto di stabilita' interno. -------------------------------------------------------------------- 31. Le province e i comuni con | popolazione superiore a 5.000 | abitanti sono tenuti a | predisporre entro il mese di | febbraio una previsione di cassa | cumulata e articolata per | trimestri del complesso delle | spese come definite dal comma 24 | coerente con l'obiettivo annuale,| che comunicano: le province e i | comuni con popolazione superiore | a 30.000 abitanti al Ministero | dell'economia e delle finanze | attraverso il sistema web, e i | comuni con popolazione superiore | a 5.000 e fino a 30.000 abitanti | alle Ragionerie provinciali dello| Stato competenti per territorio. | Il collegio dei revisori dei | conti dell'ente locale verifica, | entro il mese successivo al | trimestre di riferimento, il | rispetto dell'obiettivo | trimestrale e la sua coerenza con| l'obiettivo annuale e, in caso di| inadempienza, ne da' | comunicazione sia all'ente che al| Ministero dell'economia e delle | finanze, per le province e i | comuni con popolazione superiore | a 30.000 abitanti attraverso il | predetto sistema web, e alle | Ragionerie provinciali dello | Stato competenti per territorio | per i comuni con popolazione | superiore a 5.000 e fino a 30.000| abitanti. I comuni con | popolazione superiore a 3.000 e | fino a 5.000 abitanti e le | comunita' montane con popolazione| superiore a 10.000 abitanti | predispongono, entro il mese di | marzo, una previsione di cassa | semestrale alla cui verifica e | comunicazione alle Ragionerie | provinciali dello Stato | competenti per territorio | provvede il revisore dei conti | dell'ente. A seguito | dell'accertamento del mancato | rispetto dell'obiettivo | trimestrale, o semestrale, gli | enti sono tenuti nel trimestre, o| nel semestre, successivo a | riassorbire lo scostamento | registrato intervenendo sui | pagamenti, computati ai sensi del| comma 24, nella misura necessaria| a garantire il rientro delle | spese nei limiti stabiliti. | Restano ferme per il mancato | conseguimento degli obiettivi | annuali le disposizioni recate |Previsioni di cassa per province dai commi 32, 33, 34 e 35. |e comuni -------------------------------------------------------------------- 32. Per gli enti locali, l'organo| di revisione | economico-finanziaria previsto | dall'articolo 234 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, verifica il | rispetto degli obiettivi annuali | del patto, sia in termini di | competenza che di cassa, e in | caso di mancato rispetto ne da' | comunicazione al Ministero | dell'interno sulla base di un | modello e con le modalita' che | verranno definiti con decreto del| Ministero dell'interno, di |Verifica del rispetto degli concerto con il Ministero |obiettivi del patto di dell'economia e delle finanze. |stabilita'. -------------------------------------------------------------------- 33. Gli enti locali che non hanno| rispettato gli obiettivi del | patto di stabilita' interno | stabiliti per l'anno precedente | non possono a decorrere dall'anno| 2006: | a) effettuare spese per acquisto | di beni e servizi in misura | superiore alla corrispondente | spesa dell'ultimo anno in cui si | e' accertato il rispetto degli | obiettivi del patto di stabilita'| interno, ovvero, ove l'ente sia | risultato sempre inadempiente, in| misura superiore a quella del | penultimo anno precedente ridotta| del 10 per cento. Per gli enti | locali soggetti al patto di | stabilita' interno dall'anno 2005| il limite e' commisurato, in sede| di prima applicazione, al livello| delle spese dell'anno 2003; | b) procedere ad assunzioni di | personale a qualsiasi titolo; |Limitazioni per gli enti locali c) ricorrere all'indebitamento |che non hanno rispettato il patto per gli investimenti. |di stabilita'. -------------------------------------------------------------------- 34. La disposizione di cui al | comma 33 si applica anche nel | 2005 per le province e i comuni | con popolazione superiore a 5.000| abitanti che non hanno rispettato| gli obiettivi del patto di | stabilita' interno per l'anno | 2004. |Estensione a province e comuni -------------------------------------------------------------------- 35. A decorrere dall'anno 2006, i| mutui e i prestiti obbligazionari| posti in essere dagli enti di cui| al comma 21 con istituzioni | creditizie e finanziarie per il | finanziamento degli investimenti | devono essere corredati da | apposita attestazione da cui | risulti il conseguimento degli | obiettivi del patto di stabilita'| interno per l'anno precedente. | L'istituto finanziatore o | l'intermediario finanziario non | possono procedere al | finanziamento o al collocamento | del prestito in assenza della | predetta attestazione, che deve | essere acquisita anche per l'anno| 2005 con riferimento agli | obiettivi del patto di stabilita'| interno delle province e dei |Adempimenti degli enti locali per comuni con popolazione superiore |porre in essere mutui e prestiti a 5.000 abitanti. |obbligazionari con banche. -------------------------------------------------------------------- 36. Gli enti di nuova istituzione| nell'anno 2005, o negli anni | successivi, sono soggetti alle | regole dei commi da 21 a 53 | dall'anno in cui e' disponibile | la base di calcolo su cui | applicare gli incrementi di spesa|Applicabilita' delle disposizioni stabiliti al comma 22. |agli enti di nuova istituzione. -------------------------------------------------------------------- 37. Attraverso le loro | associazioni, le province, i | comuni e le comunita' montane | concorrono al monitoraggio | sull'andamento delle spese. Le | comunicazioni previste dai commi | 30, 31 e 32 sono trasmesse anche | all'Unione delle province | d'Italia (UPI), all'Associazione | nazionale dei comuni italiani | (ANCI) e all'Unione nazionale |Concorrenza delle associazioni comuni, comunita' ed enti montani|degli enti locali al monitoraggio (UNCEM), per via telematica. |della spesa pubblica. -------------------------------------------------------------------- 38. Per gli esercizi 2005, 2006 e| 2007, le regioni a statuto | speciale e le province autonome | di Trento e di Bolzano | concordano, entro il 31 marzo di | ciascun anno, con il Ministero | dell'economia e delle finanze, il| livello delle spese correnti e in| conto capitale, nonche' dei | relativi pagamenti, in coerenza | con gli obiettivi di finanza | pubblica per il periodo | 2005-2007. In caso di mancato | accordo si applicano le |Esclusione dal limite delle spese disposizioni di cui ai commi da |per le regioni a statuto 21 a 53. |speciale. -------------------------------------------------------------------- 39. Per gli enti locali dei | rispettivi territori provvedono | alle finalita' di cui ai commi da| 21 a 53 le regioni a statuto | speciale e le province autonome | di Trento e di Bolzano ai sensi | delle competenze alle stesse | attribuite dai rispettivi statuti| di autonomia e dalle relative | norme di attuazione. Qualora le | predette regioni e province | autonome non provvedano entro il | 31 marzo di ciascun anno, si | applicano, per gli enti locali | dei rispettivi territori, le |Regioni a statuto speciale e le disposizioni di cui ai commi da |province autonome di Trento e di 21 a 53. |Bolzano -------------------------------------------------------------------- 40. Resta ferma la facolta' delle| regioni e delle province autonome| di Trento e di Bolzano di | estendere le regole del patto di | stabilita' interno nei confronti |Facolta' per le regioni a statuto degli enti ed organismi |speciale e le province autonome strumentali. |di Trento e di Bolzano -------------------------------------------------------------------- 41. Sono abrogate le disposizioni| recate dall'articolo 29 della | legge 27 dicembre 2002, n. 289, e| successive modificazioni, | limitatamente alle regole del | patto di stabilita' interno | previsto per gli enti | territoriali per gli anni 2005 e | successivi. |Abrogazioni di norme -------------------------------------------------------------------- 42. L'affidamento da parte degli | enti locali di incarichi di | studio o di ricerca, ovvero di | consulenze a soggetti estranei | all'amministrazione, deve essere | adeguatamente motivato con | specifico riferimento all'assenza| di strutture organizzative o | professionalita' interne all'ente| in grado di assicurare i medesimi| servizi, ad esclusione degli | incarichi conferiti ai sensi | della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni. | In ogni caso l'atto di | affidamento di incarichi e | consulenze di cui al primo | periodo deve essere corredato | della valutazione dell'organo di | revisione economico-finanziaria | dell'ente locale e deve essere | trasmesso alla Corte dei conti. | L'affidamento di incarichi in | difformita' dalle previsioni di | cui al presente comma costituisce| illecito disciplinare e determina| responsabilita' erariale. Le | disposizioni di cui al presente |Motivazione, da parte degli enti comma si applicano agli enti con |locali, degli incarichi di popolazione superiore a 5.000 |consulenza a soggetti estranei abitanti. |all'amministrazione. -------------------------------------------------------------------- 43. I proventi delle concessioni | edilizie e delle sanzioni | previste dal testo unico di cui | al decreto del Presidente della | Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,| possono essere destinati al | finanziamento di spese correnti | entro il limite del 75 per cento | per il 2005 e del 50 per cento |Utilizzo proventi concessioni per il 2006. |edilizie e relative sanzioni. -------------------------------------------------------------------- 44. All'articolo 204 del testo | unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, sono apportate le seguenti | modificazioni: | 0a) al comma 1, dopo le parole: | "nuovi mutui" sono inserite le | seguenti: "e accedere ad altre | forme di finanziamento reperibili| sul mercato" e le parole: "25 per| cento" sono sostituite dalle | seguenti: "12 per cento"; | b) dopo il comma 2, e' inserito | il seguente: | "2-bis. Le disposizioni del comma| 2 si applicano, ove compatibili, |Modifica alle regole per alle altre forme di indebitamento|l'assunzione di mutui da parte cui l'ente locale acceda". |degli enti locali. -------------------------------------------------------------------- 45. Gli enti che alla data di | entrata in vigore della presente | legge superino il limite di | indebitamento di cui al comma 1 | dell'articolo 204 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, come | modificato dal comma 44, sono | tenuti a ridurre il proprio | livello di indebitamento entro i | seguenti termini: | a) un importo annuale degli | interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore| al 20 per cento entro la fine | dell'esercizio 2008; | b) un importo annuale degli | interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore| al 16 per cento entro la fine | dell'esercizio 2010; | c) un importo annuale degli | interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore| al 12 per cento entro la fine |Obbligo di riduzione del livello dell'esercizio 2013. |di indebitamento. -------------------------------------------------------------------- 46. All'articolo 101 del testo | unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, le parole: | "quattro anni" sono sostituite | dalle seguenti: "due anni"; | b) al comma 4, le parole: |Riduzione del periodo di "quattro anni" sono sostituite |collocazione in disponibilita' dalle seguenti: "due anni". |per i segretari comunali. -------------------------------------------------------------------- 47. In vigenza di disposizioni | che stabiliscono un regime di | limitazione delle assunzioni di | personale a tempo indeterminato, | sono consentiti trasferimenti per| mobilita', anche | intercompartimentale, tra | amministrazioni sottoposte al | regime di limitazione, nel | rispetto delle disposizioni sulle| dotazioni organiche e, per gli | enti locali, purche' abbiano | rispettato il patto di stabilita'| interno per l'anno precedente. |Trasferimenti per mobilita'. -------------------------------------------------------------------- 48. In caso di mobilita' presso | altre pubbliche amministrazioni, | con la conseguente cancellazione | dall'albo, nelle more della nuova| disciplina contrattuale, i | segretari comunali e provinciali | appartenenti alle fasce | professionali A e B possono | essere collocati, analogamente a | quanto previsto per i segretari | appartenenti alla fascia C, nella| categoria o area professionale | piu' alta prevista dal sistema di| classificazione vigente presso | l'amministrazione di | destinazione, previa espressa |Collocazione professionale dei manifestazione di volonta' in |segretari comunali in caso di tale senso. |mobilita'. -------------------------------------------------------------------- 49. Nell'ambito del processo di | mobilita' di cui al comma 48, i | soggetti che abbiano prestato | servizio effettivo di ruolo come | segretari comunali o provinciali | per almeno tre anni e che si | siano avvalsi della facolta' di | cui all'articolo 18 del | regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 4 | dicembre 1997, n. 465, sono | inquadrati, nei limiti del | contingente di cui al comma 96, | nei ruoli unici delle | amministrazioni in cui prestano | servizio alla data di entrata in | vigore della presente legge, | ovvero di altre amministrazioni | in cui si riscontrano carenze di | organico, previo consenso | dell'interessato, ai sensi ed | agli effetti delle disposizioni | in materia di mobilita' e delle | condizioni del contratto |Inquadramento dei segretari collettivo vigenti per la |comunali in caso di mobilita' nei categoria. |ruoli unici. -------------------------------------------------------------------- 50. All'articolo 10, comma 10, | lettera c), del decreto-legge 18 | gennaio 1993, n. 8, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| marzo 1993, n. 68, le parole: | "lire 50.000" e "lire 150.000" |Aumento diritti di segreteria per sono sostituite, rispettivamente,|autorizzazione edilizia e dalle seguenti: "euro 51,65" e |denuncia di inizio "euro 516,46". |dell'attivita'. -------------------------------------------------------------------- 51. Per gli anni 2005, 2006 e | 2007 e' consentita la variazione | in aumento dell'aliquota di | compartecipazione | dell'addizionale comunale | all'imposta sul reddito delle | persone fisiche, di cui al comma | 3 dell'articolo 1 del decreto | legislativo 28 settembre 1998, n.| 360, e successive modificazioni, | ai soli enti che, alla data di | entrata in vigore della presente | legge, non si siano avvalsi della| facolta' di aumentare la suddetta| addizionale. L'aumento deve | comunque essere limitato entro la| misura complessiva dello 0,1 per | cento. Fermo restando quanto | stabilito al primo e al secondo | periodo, fino al 31 dicembre 2006| restano sospesi gli effetti degli| aumenti delle addizionali e delle| maggiorazioni di cui alla lettera| a) del comma 1 dell'articolo 3 | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, eventualmente deliberati. | Gli effetti decorrono, in ogni | caso, dal periodo d'imposta | successivo alla predetta data. |Addizionali IRE ed IRAP. -------------------------------------------------------------------- 52. Ai fini del comma 2 | dell'articolo 4 del decreto | legislativo 12 dicembre 2003, n. | 344, e' istituito per l'anno | 2005, presso lo stato di | previsione del Ministero | dell'interno, il fondo per il | rimborso agli enti locali delle | minori entrate derivanti | dall'abolizione del credito | d'imposta con una dotazione di 10| milioni di euro. Con regolamento | emanato ai sensi dell'articolo | 17, comma 1, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, su proposta | del Ministro dell'economia e | delle finanze, di concerto con il| Ministro dell'interno, sono | dettate le norme per l'attuazione|Istituzione Fondo per rimborso ad della disposizione di cui al |enti locali delle minori entrate presente comma e per la |derivanti dall'abolizione del ripartizione del fondo. |credito d'imposta. --------------------------------------------------------------------
|Soppressione della riduzione dei
|trasferimenti agli enti locali
|per mancata certificazione del
|requisito che attesti la 53. All'articolo 3, comma 51, |corresponsione del trattamento della legge 24 dicembre 2003, n. |economico al personale immesso 350, il secondo periodo e' |nei ruoli speciali ad soppresso. |esaurimento. -------------------------------------------------------------------- 54. Per l'anno 2005 e' istituito,| presso il Ministero dell'interno,| con finalita' di riequilibrio | economico e sociale, il fondo per| l'insediamento nei comuni montani| con popolazione inferiore a 1.000| abitanti, sottodotati ai sensi | del decreto legislativo 30 giugno| 1997, n. 244, con una dotazione | di 5 milioni di euro per il 2005.| -------------------------------------------------------------------- 55. Il fondo di cui al comma 54 | e' finalizzato, oltre a quanto | previsto dal medesimo comma 54, | al riequilibrio insediativo, | quindi all'incentivazione | dell'insediamento nei centri | abitati di attivita' artigianali | e commerciali, al recupero di | manufatti, edifici e case rurali | per finalita' economiche e | abitative, al recupero degli |Fondo insediamento comuni montani antichi mestieri. |sottodotati. -------------------------------------------------------------------- 56. Entro sessanta giorni dalla | data di entrata in vigore della | presente legge il Ministro | dell'interno definisce con | proprio decreto i criteri di | ripartizione e le modalita' per |Criteri di ripartizione e l'accesso ai finanziamenti di cui|modalita' per l'accesso ai ai commi 54 e 55. |finanziamenti -------------------------------------------------------------------- 57. Per il triennio 2005-2007, | gli enti indicati nell'elenco 1 | allegato alla presente legge, ad | eccezione degli enti di | previdenza di cui ai decreti | legislativi 30 giugno 1994, n. | 509, e successive modificazioni, | e 10 febbraio 1996, n. 103, e | successive modificazioni, delle | altre associazioni e fondazioni | di diritto privato e degli enti | del sistema camerale, possono | incrementare per l'anno 2005 le | proprie spese, al netto delle | spese di personale, in misura non| superiore all'ammontare delle | spese dell'anno 2003 incrementato| del 4,5 per cento. Per gli anni | 2006 e 2007 si applica la | percentuale di incremento del 2 | per cento alle corrispondenti | spese determinate per l'anno | precedente con i criteri | stabiliti dal presente comma. Per| le spese di personale si applica | la specifica disciplina di | settore. Alle regioni e agli enti| locali di cui ai commi da 21 a | 53, agli enti del Servizio | sanitario nazionale di cui ai | commi da 164 a 188, nonche' agli | enti indicati nell'articolo 3, | commi 1 e 2, della legge 24 |Limite all'incremento delle spese dicembre 2003, n. 350, si applica|per enti pubblici non la disciplina ivi prevista. |territoriali. -------------------------------------------------------------------- 58. Con riferimento alla perdita | di gettito realizzata dalle | regioni a statuto ordinario per | gli anni 2003 e successivi, a | seguito della riduzione | dell'accisa sulla benzina non | compensata dal maggior gettito | delle tasse automobilistiche, | come determinato dall'articolo | 17, comma 22, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, viene | riconosciuto l'importo di euro | 342,583 milioni. Detto importo e'| ripartito tra le regioni entro il| 30 aprile 2005, con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, sentita la Conferenza | permanente per i rapporti tra lo | Stato, le regioni e le province | autonome di Trento e di Bolzano, | e integra i trasferimenti | soppressi di cui all'articolo 1, | comma 1, del decreto legislativo | 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini | dell'aliquota definitiva da | determinare entro il 31 luglio | 2005 ai sensi dell'articolo 5, | comma 3, del medesimo decreto | legislativo n. 56 del 2000, e | successive modificazioni. Il | decreto e' predisposto sulla base| della proposta delle regioni da |Ristoro minori entrate accise su presentare in sede di Conferenza |benzina per le regioni a statuto permanente per i rapporti tra lo |ordinario, non compensate Stato, le regioni e le province |dall'aumento delle tasse autonome di Trento e di Bolzano. |automobilistiche. -------------------------------------------------------------------- 59. Ai fini della determinazione | dell'aliquota definitiva di cui | al comma 58 si tiene altresi' | conto dei trasferimenti | attribuiti per l'anno 2004 alle | regioni a statuto ordinario in | applicazione dell'articolo 70 | della legge 28 dicembre 2001, n. | 448. Il fondo di cui al citato |Determinazione dell'aliquota articolo 70 e' soppresso. |definitiva -------------------------------------------------------------------- 60. Il Fondo di cui all'articolo | 52, comma 8, della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, e' |Utilizzo del Fondo per le utilizzato anche per l'esercizio |funzioni trasferite agli enti delle funzioni conferite agli |locali, anche per l'attuazione enti territoriali ai sensi |dell'art. 118 della Cost. dell'articolo 7 della legge 5 |(esercizio di funzioni giugno 2003, n. 131. |amministrative). -------------------------------------------------------------------- 61. Salvo quanto disposto nel | comma 175, la sospensione degli | aumenti delle addizionali | all'imposta sul reddito e delle | maggiorazioni dell'aliquota | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive di cui | all'articolo 3, comma 1, lettera | a), della legge 27 dicembre 2002,| n. 289, e all'articolo 2, comma | 21 della legge 24 dicembre 2003, | n. 350, e' confermata sino al 31 | dicembre 2005. Resta ferma | l'applicazione del comma 22 | dell'articolo 2 della legge n. | 350 del 2003 alle disposizioni | regionali in materia di IRAP | diverse da quelle riguardanti la | maggiorazione dell'aliquota, | nonche', unitamente al comma 23 | del medesimo articolo, alle | disposizioni regionali in materia| di tassa automobilistica; le | regioni possono modificare tali | disposizioni nei soli limiti dei | poteri loro attribuiti dalla | normativa statale di riferimento |Sospensione addizionali IRE e ed in conformita' con essa. |IRAP -------------------------------------------------------------------- 62. Sono autorizzate, a carico di| somme a qualsiasi titolo | spettanti, le compensazioni degli| importi a credito e a debito di | ciascuna regione, connessi alle | perdite di entrata realizzate | dalle stesse per effetto delle | disposizioni recate dall'articolo| 17, comma 22, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, indicate, | solo a questo fine, nella tabella| di riparto approvata con decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze sulla base della | proposta presentata dalle regioni| in sede di Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Tale | compensazione sara' effettuata | dal Ministero dell'economia e | delle finanze - Dipartimento | della Ragioneria generale dello |Compensazione importi a credito e Stato, in quattro rate annuali di|debito di ciascuna regione eguale importo a partire |connessi a perdite da tassa dall'esercizio 2005. |automobilistica. -------------------------------------------------------------------- 63. I trasferimenti erariali per | l'anno 2005 di ogni singolo ente | locale sono determinati in base | alle disposizioni recate | dall'articolo 31, comma 1, primo | periodo, della legge 27 dicembre |Determinazione trasferimenti agli 2002, n. 289. |enti locali. -------------------------------------------------------------------- 64. Per l'anno 2005, l'incremento| delle risorse, pari a 340 milioni| di euro, derivante dal reintegro | della riduzione dei trasferimenti| erariali conseguente alla | cessazione dell'efficacia delle | disposizioni di cui all'articolo | 24, comma 9, della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, e' | attribuito, quanto ad euro 260 | milioni, a favore degli enti | locali per confermare i | contributi di cui all'articolo 3,| commi 27, 35, secondo periodo, 36| e 141, della legge 24 dicembre | 2003, n. 350, e quanto ad 80 | milioni di euro in favore dei | comuni di cui all'articolo 9, | comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento 30 giugno 1997, n. 244. |delle risorse -------------------------------------------------------------------- 65. Le disposizioni in materia di| compartecipazione provinciale e | comunale al gettito dell'imposta | sul reddito delle persone fisiche| di cui all'articolo 31, comma 8, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, gia' confermate per l'anno | 2004 dall'articolo 2, comma 18, | della legge 24 dicembre 2003, n. |Proroga compartecipazione 350, sono prorogate per l'anno |provinciale e comunale al gettito 2005. |dell'IRPEF. -------------------------------------------------------------------- 66. Gli enti locali di cui | all'articolo 2, comma 1, del | testo unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, hanno facolta' di utilizzare| le entrate derivanti dal | plusvalore realizzato con | l'alienazione di beni | patrimoniali, inclusi i beni | immobili, per il rimborso della |Utilizzo plusvalore alienazione quota di capitale delle rate di |beni patrimoniali per rimborso ammortamento dei mutui. |rate ammortamento mutui. -------------------------------------------------------------------- 67. In deroga alle disposizioni | dell'articolo 3, comma 3, della | legge 27 luglio 2000, n. 212, | concernente l'efficacia temporale| delle norme tributarie, i termini| per l'accertamento dell'imposta | comunale sugli immobili che | scadono il 31 dicembre 2004 sono | prorogati al 31 dicembre 2005, | limitatamente alle annualita' | d'imposta 2000 e successive. |Proroga termini accertamento ICI. -------------------------------------------------------------------- 68. Al testo unico di cui al | decreto legislativo 18 agosto | 2000, n. 267, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 42, comma 2, la | lettera h) e' sostituita dalla | seguente: | "h) contrazione di mutui e | aperture di credito non previste | espressamente in atti | fondamentali del consiglio ed | emissioni di prestiti | obbligazionari"; | b) all'articolo 204, comma 2, le | lettere a) e b) sono sostituite | dalle seguenti: | "a) l'ammortamento non puo' avere| durata inferiore ai cinque anni; | b) la decorrenza | dell'ammortamento deve essere | fissata al 1º gennaio dell'anno | successivo a quello della stipula| del contratto. In alternativa, la| decorrenza dell'ammortamento puo'| essere posticipata al 1º luglio | seguente o al 1º gennaio | dell'anno successivo e, per i | contratti stipulati nel primo | semestre dell'anno, puo' essere | anticipata al 1º luglio dello | stesso anno"; | c) dopo l'articolo 205 e' | inserito il seguente: | "Art. 205-bis. - (Contrazione di | aperture di credito) - 1. Gli | enti locali sono autorizzati a | contrarre aperture di credito nel| rispetto della disciplina di cui | al presente articolo. | 2. Le spese per investimenti | finanziate con il contratto di | apertura di credito si | considerano impegnate all'atto | della stipula del contratto | stesso e per l'ammontare | dell'importo del progetto o dei | progetti definitivi o esecutivi | finanziati; alla chiusura | dell'esercizio le somme oggetto | del contratto di apertura di | credito costituiscono residui | attivi. | 3. Il ricorso alle aperture di | credito e' possibile solo se | sussistono le condizioni di cui | all'articolo 203, comma 1, e nel | rispetto dei limiti di cui | all'articolo 204, comma 1, | calcolati con riferimento | all'importo complessivo | dell'apertura di credito | stipulata. | 4. L'utilizzo del ricavato | dell'operazione e' sottoposto | alla disciplina di cui | all'articolo 204, comma 3. | 5. I contratti di apertura di | credito devono, a pena di | nullita', essere stipulati in | forma pubblica e contenere le | seguenti clausole e condizioni: | a) la banca e' tenuta ad | effettuare erogazioni, totali o | parziali, dell'importo del | contratto in base alle richieste | di volta in volta inoltrate | dall'ente e previo rilascio da | parte di quest'ultimo delle | relative delegazioni di pagamento| ai sensi dell'articolo 206. | L'erogazione dell'intero importo | messo a disposizione al momento | della contrazione dell'apertura | di credito ha luogo nel termine | massimo di tre anni ferma | restando la possibilita' per | l'ente locale di disciplinare | contrattualmente le condizioni | economiche di un eventuale | utilizzo parziale; | b) gli interessi sulle aperture | di credito devono riferirsi ai | soli importi erogati. | L'ammortamento di tali importi | deve avere una durata non | inferiore a cinque anni con | decorrenza dal 1º gennaio o dal | 1º luglio successivi alla data | dell'erogazione; | c) le rate di ammortamento devono| essere comprensive, sin dal primo| anno, della quota capitale e | della quota interessi; | d) unitamente alla prima rata di | ammortamento delle somme erogate | devono essere corrisposti gli | eventuali interessi di | preammortamento, gravati degli | ulteriori interessi decorrenti | dalla data di inizio | dell'ammortamento e sino alla | scadenza della prima rata; | e) deve essere indicata la natura| delle spese da finanziare e, ove | necessario, avuto riguardo alla | tipologia dell'investimento, dato| atto dell'intervenuta | approvazione del progetto o dei | progetti definitivi o esecutivi, | secondo le norme vigenti; | f) deve essere rispettata la | misura massima di tasso | applicabile alle aperture di | credito i cui criteri di | determinazione sono demandati ad | apposito decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro | dell'interno, da emanare entro | novanta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | disposizione. | 6. Le aperture di credito sono | soggette, al pari delle altre | forme di indebitamento, al | monitoraggio di cui all'articolo | 41 della legge 28 dicembre 2001, | n. 448, nei termini e modalita' | previsti dal relativo regolamento| di attuazione, di cui al decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze 1º dicembre 2003, | n. 389. I modelli per la | comunicazione delle | caratteristiche finanziarie delle| singole operazioni di apertura di| credito sono pubblicati in | allegato al decreto di cui alla | lettera f) del comma 5"; | d) all'articolo 207, dopo il | comma 1, e' inserito il seguente:| "1-bis. A fronte di operazioni di| emissione di prestiti | obbligazionari effettuate | congiuntamente da piu' enti | locali, gli enti capofila possono| procedere al rilascio di garanzia| fideiussoria riferita all'insieme| delle operazioni stesse. | Contestualmente gli altri enti | emittenti rilasciano garanzia | fideiussoria a favore dell'ente | capofila in relazione alla quota | parte dei prestiti di propria | competenza. Ai fini | dell'applicazione del comma 4, la| garanzia prestata dall'ente | capofila concorre alla formazione| del limite di indebitamento solo | per la quota parte dei prestiti | obbligazionari di competenza |Aperture di credito da parte di dell'ente stesso". |enti locali. -------------------------------------------------------------------- 69. Per la gestione del fondo di | ammortamento del debito di cui | all'articolo 41, comma 2, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | non si applica il principio di | accentramento di ogni deposito | presso il tesoriere stabilito | dagli articoli 209, comma 3, e | 211, comma 2, del testo unico di | cui al decreto legislativo 18 |Deroga al principio di agosto 2000, n. 267. |accentramento -------------------------------------------------------------------- 70. All'articolo 41, comma 2, | primo periodo, della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, sono | soppresse le parole: "e contrarre| mutui" e le parole: "o | dell'accensione". |Modifiche di coordinamento -------------------------------------------------------------------- 71. Lo Stato, le regioni, le | province autonome di Trento e di | Bolzano e gli enti locali sono | tenuti a provvedere, se | consentito dalle clausole | contrattuali, alla conversione | dei mutui con oneri di | ammortamento anche parzialmente a| carico dello Stato in titoli | obbligazionari di nuova emissione| o alla rinegoziazione, anche con | altri istituti, dei mutui stessi,| in presenza di condizioni di | rifinanziamento che consentano | una riduzione del valore | finanziario delle passivita' | totali. Nel valutare la | convenienza dell'operazione di | rifinanziamento si dovra' tenere | conto anche delle commissioni. In| caso di mutuo a tasso fisso, per | la verifica delle condizioni di | rifinanziamento, lo Stato o | l'ente pubblico interessato | osservano regolarmente i tassi di| mercato e si attivano allorche' | il tasso swap con scadenza pari | alla vita media residua del mutuo| sia inferiore al tasso del mutuo |Conversione dei mutui in titoli di almeno un punto percentuale. |obbligazionari. -------------------------------------------------------------------- 72. Gli stanziamenti di bilancio | previsti per il pagamento dei | mutui con oneri integralmente o | parzialmente a carico dello Stato| sono proporzionalmente adeguati | ai nuovi piani di ammortamento | conseguenti alla conclusione | delle operazioni di conversione o| rinegoziazione dei mutui di cui |Stanziamenti di bilancio previsti al comma 71. |per il pagamento dei mutui -------------------------------------------------------------------- 73. Ai fini dell'attuazione di | quanto stabilito dai commi 71 e | 72 l'ente pubblico e' tenuto a | trasmettere, entro trenta giorni | dal perfezionamento delle | operazioni di cui al comma 71, | all'amministrazione statale | interessata, la relativa | documentazione contrattuale, | compresi i piani di ammortamento |Trasmissione della documentazione o di rimborso. |contrattuale -------------------------------------------------------------------- 74. In caso di nuove emissioni di| titoli obbligazionari con | rimborso del capitale in un'unica| soluzione alla scadenza, e' | necessario che al momento | dell'emissione venga costituito | un fondo di ammortamento del | debito o conclusa una operazione | di swap per l'ammortamento dello | stesso, secondo quanto disposto | dall'articolo 2 del regolamento | di cui al decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze 1º |Costituzione di un fondo di dicembre 2003, n. 389. |ammortamento del debito -------------------------------------------------------------------- 75. Al fine del consolidamento | dei conti pubblici rilevanti per | il rispetto degli obiettivi | adottati con l'adesione al patto | di stabilita' e crescita le rate | di ammortamento dei mutui | attivati dalle regioni, dalle | province autonome di Trento e di | Bolzano, dagli enti locali e | dagli altri enti pubblici ad | intero carico del bilancio dello | Stato sono pagate agli istituti | finanziatori direttamente dallo | Stato. |Mutui enti locali. -------------------------------------------------------------------- 76. Per le stesse finalita' di | cui al comma 75 e con riferimento| agli enti pubblici diversi dallo | Stato, il debito derivante dai | mutui e' iscritto nel bilancio | dell'amministrazione pubblica che| assume l'obbligo di corrispondere| le rate di ammortamento agli | istituti finanziatori, ancorche' | il ricavato del prestito sia | destinato ad un'amministrazione | pubblica diversa. | L'amministrazione pubblica | beneficiaria del mutuo, nel caso | in cui le rate di ammortamento | siano corrisposte agli istituti | finanziatori da | un'amministrazione pubblica | diversa, iscrive il ricavato del | mutuo nelle entrate per | trasferimenti in conto capitale | con vincolo di destinazione agli | investimenti. L'istituto | finanziatore, contestualmente | alla stipula dell'operazione di | finanziamento, ne da' notizia | all'amministrazione pubblica | tenuta al pagamento delle rate di| ammortamento che, unitamente alla| contabilizzazione del ricavato | dell'operazione tra le accensioni| di prestiti, provvede | all'iscrizione del corrispondente| importo tra i trasferimenti in | conto capitale al fine di | consentire la regolazione |Iscrizione in bilancio del debito contabile dell'operazione. |derivante dai mutui -------------------------------------------------------------------- 77. Le amministrazioni pubbliche | sono tenute ad adeguarsi alle | disposizioni di cui ai commi 75 e| 76 con riferimento alle nuove |Adeguamento delle amministrazioni operazioni finanziarie. |pubbliche -------------------------------------------------------------------- 78. Il Ministero dell'economia e | delle finanze - Dipartimento del | tesoro procede alla gestione | delle nuove posizioni finanziarie|Gestione delle nuove posizioni attive di sua competenza. |attive -------------------------------------------------------------------- 79. Al fine di sperimentare gli | effetti del superamento del | sistema di tesoreria unica il | Ministro dell'economia e delle | finanze, sentiti la Conferenza | unificata di cui all'articolo 8 | del decreto legislativo 28 agosto| 1997, n. 281, il Ministro | dell'interno e il Ministro | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca, individua con | proprio decreto una regione, tre | province, tre comunita' montane, | sei comuni e tre universita' nei | quali durante l'anno 2005 i | trasferimenti statali e le | entrate proprie affluiscono | direttamente ai tesorieri degli | enti. L'individuazione degli | enti, salvo che per la regione, | viene effettuata assicurando la | rappresentativita' per aree | geografiche; gli enti sono | comunque individuati tra quelli | che possono collegarsi, tramite i| loro tesorieri, al sistema | informativo delle operazioni | degli enti pubblici (SIOPE) | istituito ai sensi dell'articolo | 28, commi 3, 4 e 5, della legge | 27 dicembre 2002, n. 289. La | rilevazione per via telematica | riguarda i dati contabili sia ai | fini del calcolo del fabbisogno | di cassa sia ai fini del calcolo | dell'indebitamento netto. Con il | predetto decreto vengono altresi'| definiti i criteri, le modalita' | e i tempi della sperimentazione | relativa sia alle entrate sia | alle spese. In relazione ai | risultati registrati la | sperimentazione puo' essere | estesa, nel corso dello stesso |Superamento del sistema della anno 2005, ad altri enti. |tesoreria unica. -------------------------------------------------------------------- 80. L'articolo 213 del testo | unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, e' sostituito dal seguente: | "Art. 213. - (Gestione | informatizzata del servizio di | tesoreria) - 1. Qualora | l'organizzazione dell'ente e del | tesoriere lo consentano il | servizio di tesoreria puo' essere| gestito con modalita' e criteri | informatici e con l'uso di | ordinativi di pagamento e di | riscossione informatici, in luogo| di quelli cartacei, le cui | evidenze informatiche valgono a | fini di documentazione, ivi | compresa la resa del conto del | tesoriere di cui all'articolo | 226. | 2. La convenzione di tesoreria di| cui all'articolo 210 puo' | prevedere che la riscossione | delle entrate e il pagamento | delle spese possano essere | effettuati, oltre che per | contanti presso gli sportelli di | tesoreria, anche con le modalita'| offerte dai servizi elettronici | di incasso e di pagamento | interbancari. | 3. Gli incassi effettuati dal | tesoriere mediante i servizi | elettronici interbancari danno | luogo al rilascio di quietanza o | evidenza bancaria ad effetto | liberatorio per il debitore; le | somme rivenienti dai predetti | incassi sono versate alle casse | dell'ente, con rilascio della | quietanza di cui all'articolo | 214, non appena si rendono | liquide ed esigibili in relazione| ai servizi elettronici adottati e| comunque nei tempi previsti nella| predetta convenzione di |Gestione informatizzata del tesoreria". |servizio di tesoreria. -------------------------------------------------------------------- 81. Ai fini della | razionalizzazione e della | semplificazione dell'attivita' | amministrativa, con decreto da | adottare ai sensi dell'articolo | 17, comma 3, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, entro novanta | giorni dalla data di entrata in | vigore della presente legge, il | Ministro degli affari esteri | emana disposizioni per la | semplificazione della gestione | finanziaria degli uffici |Semplificazione gestione all'estero. |finanziaria uffici all'estero. -------------------------------------------------------------------- 82. Per il contrasto e la | prevenzione del rischio di | utilizzazione illecita di | finanziamenti pubblici, tutti gli| enti e le societa' che fruiscono | di finanziamenti a carico di | bilanci pubblici o dell'Unione | europea, anche sotto forma di | esenzioni, incentivi o | agevolazioni fiscali, in materia | di avviamento, aggiornamento e | formazione professionale, | utilizzazione di lavoratori, | sgravi contributivi per personale| addetto all'attivita' produttiva,| devono dotarsi entro il 31 | ottobre 2005 di specifiche misure| organizzative e di funzionamento | idonee a prevenire il rischio del| compimento di illeciti nel loro | interesse o a loro vantaggio, nel| rispetto dei principi previsti | dal decreto legislativo 8 giugno | 2001, n. 231, predisposte ovvero | verificate ed approvate dall'ente| di cui al decreto del Presidente | del Consiglio dei ministri 19 | marzo 2003, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 | giugno 2003, secondo tariffe, | predeterminate e pubbliche, | determinate sulla base del costo | effettivo del servizio, | attribuite allo stesso ente | mediante riassegnazione ai sensi | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 10 novembre 1999, n. 469. | Dell'avvenuta adozione delle | misure indicate al primo periodo | viene data comunicazione al | competente comitato di | coordinamento finanziario | regionale, per l'adozione delle | rispettive iniziative ispettive e| di verifica nei confronti dei | soggetti che non risultino avere | adottato le citate misure | organizzative e di funzionamento.| L'Agenzia delle entrate comunica | con evidenze informatiche | all'ente di cui al primo periodo | l'elenco dei soggetti che | dichiarano di fruire delle | agevolazioni o degli incentivi | citati, per l'adozione delle | conseguenti iniziative. | Dall'attuazione del presente |Contrasto al rischio di atti comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che o maggiori oneri per la finanza |utilizzano finanziamenti pubblica. |pubblici. -------------------------------------------------------------------- 83. Al fine di incentivare il | passaggio dal sistema | contributivo-indennizzatorio per | danni all'agricoltura al sistema | assicurativo contro i danni, | l'autorizzazione di spesa di cui | all'articolo 1, comma 3, lettere | b) e c), del decreto legislativo | 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di | solidarieta' nazionale - | interventi indennizzatori, e' | ridotta di 50 milioni di euro per| ciascuno degli anni 2005 e 2006 e| il corrispondente importo e' | destinato agli interventi | agevolativi per la stipula di | contratti assicurativi contro i | danni in agricoltura alla | produzione e alle strutture, di | cui all'articolo 1, comma 3, | lettera a), del decreto | legislativo 29 marzo 2004, n. | 102, Fondo di solidarieta' | nazionale - incentivi |Sistema assicurativo contro i assicurativi. |danni all'agricoltura. -------------------------------------------------------------------- 84. All'articolo 15 del decreto | legislativo 29 marzo 2004, n. | 102, il comma 3 e' sostituito dal| seguente: | "3. Per la dotazione finanziaria | del Fondo di solidarieta' | nazionale-incentivi assicurativi | destinato agli interventi di cui | all'articolo 1, comma 3, lettera | a), si provvede ai sensi | dell'articolo 11, comma 3, | lettera f), della legge 5 agosto | 1978, n. 468, e successive | modificazioni. Per la dotazione | finanziaria del Fondo di | solidarieta' nazionale - | interventi indennizzatori, | destinato agli interventi di cui | all'articolo 1, comma 3, lettere | b) e c), si provvede a valere | sulle risorse del Fondo di | protezione civile, come | determinato ai sensi | dell'articolo 11, comma 3, | lettera d), della legge 5 agosto | 1978, n. 468, e successive | modificazioni, nel limite | stabilito annualmente dalla legge|Fondo di solidarieta' nazionale a finanziaria". |sostegno delle imprese agricole. -------------------------------------------------------------------- 85. Per gli stessi fini di cui al| comma 83, per l'anno 2005 la | dotazione del Fondo per la | riassicurazione dei rischi, | istituito presso l'Istituto per | studi, ricerche e informazioni | sul mercato agricolo (ISMEA), ai | sensi dell'articolo 127, comma 3,| della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e' incrementata di 50 | milioni di euro, di cui 5 milioni| di euro da destinare | preferenzialmente agli interventi| di riassicurazione relativi ai |Incremento Fondo riassicurazione fondi rischi di mutualita'. |rischi ISMEA. -------------------------------------------------------------------- 86. Per gli interventi previsti | all'articolo 66, comma 3, della | legge 27 dicembre 2002, n. 289, | la dotazione del Fondo di | investimento nel capitale di | rischio, previsto dal regolamento| di cui al decreto del Ministro | delle politiche agricole e |Incremento Fondo per l'accesso al forestali 22 giugno 2004, n. 182,|mercato dei capitali da parte di e' incrementata per l'anno 2005 |imprese agricole e di 50 milioni di euro. |agroalimentari. -------------------------------------------------------------------- 87. Nell'ambito del Fondo per lo | sviluppo dell'agricoltura | biologica e di qualita' di cui | all'articolo 59, comma 2-bis, | della legge 23 dicembre 1999, n. | 488, e successive modificazioni, | e' istituito un apposito capitolo| per l'attuazione del Piano | d'azione nazionale per | l'agricoltura biologica e i | prodotti biologici con una | dotazione di 5 milioni di euro | per l'anno 2005, a valere, per la| somma di 3 milioni di euro, sulle| disponibilita' di cui | all'autorizzazione di spesa | recate dall'articolo 5, comma 7, | della legge 21 marzo 2001, n. | 122, che sono a tal fine versate | all'entrata del bilancio dello | Stato per essere riassegnate | all'apposita unita' previsionale | di base. Le modalita' di spesa | inerenti tale capitolo sono | definite con apposito decreto del| Ministro delle politiche agricole| e forestali da emanare entro | quattro mesi dalla data di | entrata in vigore della presente |Stanziamento per Piano nazionale legge. |agricoltura biologica. -------------------------------------------------------------------- 88. Ai fini di quanto disposto | dall'articolo 48, comma 1, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, le risorse per la | contrattazione collettiva | nazionale previste dall'articolo | 3, comma 46, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, a carico | del bilancio statale, sono | incrementate di 292 milioni di | euro per l'anno 2005 e di 396 | milioni di euro a decorrere |Risorse per contrattazione dall'anno 2006. |collettiva P.A. -------------------------------------------------------------------- 89. Le risorse previste | dall'articolo 3, comma 47, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | per corrispondere i miglioramenti| retributivi al personale statale | in regime di diritto pubblico | sono incrementate di 119 milioni | di euro per l'anno 2005 e di 159 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2006, con specifica | destinazione, rispettivamente, di| 105 milioni di euro e di 139 | milioni di euro per il personale | delle Forze armate e dei Corpi di| polizia di cui al decreto |Miglioramenti retributivi al legislativo 12 maggio 1995, n. |personale statale in regime di 195. |diritto pubblico -------------------------------------------------------------------- 90. Le somme di cui ai commi 88 e| 89, comprensive degli oneri | contributivi ai fini | previdenziali e dell'IRAP, | costituiscono l'importo | complessivo massimo di cui | all'articolo 11, comma 3, lettera| h), della legge 5 agosto 1978, n.| 468, e successive modificazioni. | A decorrere dal 2005, e' | stanziata la somma di un milione | di euro da destinare alla | copertura delle spese connesse | alla responsabilita' civile e | amministrativa per gli eventi | dannosi, non dolosi, causati a |Copertura delle spese connesse terzi dal personale delle Forze |alla responsabilita' civile e armate nello svolgimento delle |amministrativa del personale proprie attivita' istituzionali. |FF.AA. -------------------------------------------------------------------- 91. Per il personale dipendente | da amministrazioni, istituzioni | ed enti pubblici diversi | dall'amministrazione statale gli | oneri derivanti dai rinnovi | contrattuali per il biennio | 2004-2005, nonche' quelli | derivanti dalla corresponsione | dei miglioramenti economici al | personale di cui all'articolo 3, | comma 2, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, sono posti| a carico dei rispettivi bilanci | ai sensi dell'articolo 48, comma | 2, del medesimo decreto | legislativo, tenuto anche conto | dei risparmi derivanti dalle | disposizioni di cui ai commi da | 93 a 106 riferite all'anno 2005. | In sede di deliberazione degli | atti di indirizzo previsti | dall'articolo 47, comma 1, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, i comitati di | settore provvedono alla | quantificazione delle relative | risorse e alla determinazione | della quota da destinare | all'incentivazione della | produttivita', attenendosi, quale| tetto massimo di crescita delle | retribuzioni, ai criteri previsti| per il personale delle |Oneri derivanti dai rinnovi amministrazioni dello Stato di |contrattuali per il biennio cui al comma 88. |2004-2005 per il settore pubblico -------------------------------------------------------------------- 92. Il decreto del Presidente | della Repubblica 25 agosto 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 225 del 24 settembre| 2004, concernente le piante | organiche degli enti di ricerca, | si intende applicabile anche | all'Istituto per lo sviluppo | della formazione professionale | dei lavoratori (ISFOL), di cui al| decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri 19 marzo | 2003, pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 139 del 18 giugno | 2003. |Piante organiche ISFOL. -------------------------------------------------------------------- 93. Le dotazioni organiche delle | amministrazioni dello Stato anche| ad ordinamento autonomo, delle | agenzie, incluse le agenzie | fiscali di cui agli articoli 62, | 63 e 64 del decreto legislativo | 30 luglio 1999, n. 300, e | successive modificazioni, degli | enti pubblici non economici, | degli enti di ricerca e degli | enti di cui all'articolo 70, | comma 4, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, e | successive modificazioni, sono | rideterminate, sulla base dei | principi e criteri di cui | all'articolo 1, comma 1, del | predetto decreto legislativo e | all'articolo 34, comma 1, della | legge 27 dicembre 2002, n. 289, | apportando una riduzione non | inferiore al 5 per cento della | spesa complessiva relativa al | numero dei posti in organico di | ciascuna amministrazione, tenuto | comunque conto del processo di | innovazione tecnologica. Ai | predetti fini le amministrazioni | adottano adeguate misure di | razionalizzazione e | riorganizzazione degli uffici, | anche sulla base di quanto | previsto dal comma 192, mirate ad| una rapida e razionale | riallocazione del personale ed | alla ottimizzazione dei compiti | direttamente connessi con le | attivita' istituzionali e dei | servizi da rendere all'utenza, | con significativa riduzione del | numero di dipendenti attualmente | applicati in compiti | logistico-strumentali e di | supporto. Le amministrazioni | interessate provvedono a tale | rideterminazione secondo le | disposizioni e le modalita' | previste dai rispettivi | ordinamenti. Le amministrazioni | dello Stato, anche ad ordinamento| autonomo, provvedono con decreto | del Presidente del Consiglio dei | ministri su proposta del Ministro| competente, di concerto con il | Ministro per la funzione pubblica| e con il Ministro dell'economia e| delle finanze. Per le | amministrazioni che non | provvedono entro il 30 aprile | 2005 a dare attuazione agli | adempimenti contenuti nel | presente comma la dotazione | organica e' fissata sulla base | del personale in servizio, | riferito a ciascuna qualifica, | alla data del 31 dicembre 2004. | In ogni caso alle amministrazioni| e agli enti, finche' non | provvedono alla rideterminazione | del proprio organico secondo le | predette previsioni, si applica | il divieto di cui all'articolo 6,| comma 6, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165. Al termine| del triennio 2005-2007 le | amministrazioni di cui al | presente comma rideterminano | ulteriormente le dotazioni | organiche per tener conto degli | effetti di riduzione del | personale derivanti dalle | disposizioni del presente comma e| dei commi da 94 a 106. Sono | comunque fatte salve le | previsioni di cui al combinato | disposto dell'articolo 3, commi | 53, ultimo periodo, e 71, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | nonche' le procedure concorsuali | in atto alla data del 30 novembre| 2004, le mobilita' che | l'amministrazione di destinazione| abbia avviato alla data di | entrata in vigore della presente | legge e quelle connesse a | processi di trasformazione o | soppressione di amministrazioni | pubbliche ovvero concernenti | personale in situazione di | eccedenza, compresi i docenti di | cui all'articolo 35, comma 5, | terzo periodo, della legge 27 | dicembre 2002, n. 289. Ai fini | del concorso delle autonomie | regionali e locali al rispetto | degli obiettivi di finanza | pubblica, le disposizioni di cui | al presente comma costituiscono | principi e norme di indirizzo per| le predette amministrazioni e per| gli enti del Servizio sanitario | nazionale, che operano le | riduzioni delle rispettive | dotazioni organiche secondo | l'ambito di applicazione da | definire con il decreto del |Riduzione delle dotazioni Presidente del Consiglio dei |organiche dello Stato e degli ministri di cui al comma 98 |enti pubblici. -------------------------------------------------------------------- 94. Le disposizioni di cui al | comma 93 non si applicano alle | Forze armate, al Corpo nazionale | dei vigili del fuoco, ai Corpi di| polizia, al personale della | carriera diplomatica e | prefettizia, ai magistrati | ordinari, amministrativi e | contabili, agli avvocati e | procuratori dello Stato, agli | ordini e collegi professionali e | relativi consigli e federazioni, | alle universita', al comparto | scuola ed alle istituzioni di | alta formazione e | specializzazione artistica e | musicale. |Deroghe -------------------------------------------------------------------- 95. Per gli anni 2005, 2006 e | 2007 alle amministrazioni dello | Stato, anche ad ordinamento | autonomo, alle agenzie, incluse | le agenzie fiscali di cui agli | articoli 62, 63 e 64 del decreto | legislativo 30 luglio 1999, n. | 300, e successive modificazioni, | agli enti pubblici non economici,| agli enti di ricerca ed agli enti| di cui all'articolo 70, comma 4, | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, e' fatto divieto | di procedere ad assunzioni di | personale a tempo indeterminato, | ad eccezione delle assunzioni | relative alle categorie protette.| Il divieto si applica anche alle | assunzioni dei segretari comunali| e provinciali nonche' al | personale di cui all'articolo 3 | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni. Per le regioni, le| autonomie locali ed il Servizio | sanitario nazionale si applicano | le disposizioni di cui al comma | 98. Sono fatte salve le norme | speciali concernenti le | assunzioni di personale | contenute: nell'articolo 3, commi| 59, 70, 146 e 153, e | nell'articolo 4, comma 64, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350; | nell'articolo 2 del decreto-legge| 30 gennaio 2004, n. 24, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,| nell'articolo 1, comma 2, della | legge 27 marzo 2004, n. 77, e | nell'articolo 2, comma 2-ter, del| decreto-legge 27 gennaio 2004, n.| 16, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | marzo 2004, n. 77. Sono fatte | salve le assunzioni connesse con | la professionalizzazione delle | Forze armate di cui alla legge 14| novembre 2000, n. 331, al decreto| legislativo 8 maggio 2001, n. | 215, ed alla legge 23 agosto | 2004, n. 226. Sono, altresi', | fatte salve le assunzioni | autorizzate con decreto del | Presidente della Repubblica del | 25 agosto 2004, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 | settembre 2004, e quelle di cui | ai decreti del Presidente del | Consiglio dei ministri del 27 | luglio 2004, pubblicati nella | Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 | settembre 2004, non ancora | effettuate alla data di entrata | in vigore della presente legge. | E' consentito, in ogni caso, il | ricorso alle procedure di | mobilita', anche | intercompartimentale. |Blocco assunzioni. -------------------------------------------------------------------- 96. Per fronteggiare | indifferibili esigenze di | servizio di particolare rilevanza| ed urgenza, in deroga al divieto | di cui al comma 95, per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007, le | amministrazioni ivi previste | possono procedere ad assunzioni, | previo effettivo svolgimento | delle procedure di mobilita', nel| limite di un contingente | complessivo di personale | corrispondente ad una spesa annua| lorda pari a 120 milioni di euro | a regime. A tal fine e' | costituito un apposito fondo | nello stato di previsione della | spesa del Ministero dell'economia| e delle finanze con uno | stanziamento pari a 40 milioni di| euro per l'anno 2005, a 160 | milioni di euro per l'anno 2006, | a 280 milioni di euro per l'anno | 2007 e a 360 milioni di euro a | decorrere dall'anno 2008. Per | ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007, nel limite di una spesa | pari a 40 milioni di euro in | ciascun anno iniziale e a 120 | milioni di euro a regime, le | autorizzazioni ad assumere | vengono concesse secondo le | modalita' di cui all'articolo 39,| comma 3-ter, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, e |Deroga al blocco delle successive modificazioni. |assunzioni. -------------------------------------------------------------------- 97. Nell'ambito delle procedure e| nei limiti di autorizzazione | all'assunzione di cui al comma 96| e' prioritariamente considerata | l'immissione in servizio: | a) del personale del settore | della ricerca; | b) del personale che presti | attualmente o abbia prestato | servizio per almeno due anni in | posizione di comando o distacco | presso l'Agenzia per la | promozione dell'ambiente e per i | servizi tecnici ai sensi | dell'articolo 2, comma 6, del | decreto-legge 11 giugno 1998, n. | 180, convertito, con | modificazioni, dalla legge 3 | agosto 1998, n. 267; | c) per la copertura delle vacanze| organiche nei ruoli degli | ufficiali giudiziari C1 e nei | ruoli dei cancellieri C1 | dell'amministrazione giudiziaria,| dei vincitori e degli idonei al | concorso pubblico per la | copertura di 443 posti di | ufficiale giudiziario C1, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale, 4ª serie speciale, n. | 98 del 13 dicembre 2002; | d) del personale del Consiglio | per la ricerca e la | sperimentazione in agricoltura; | e) dei candidati a magistrato del| Consiglio di Stato risultati | idonei al concorso a posti di | consiglieri di Stato che abbiano | conservato, senza soluzione di | continuita', i requisiti per la | nomina a tale qualifica fino alla| data di entrata in vigore della | presente legge; | f) a decorrere dal 2006, dei | dirigenti e funzionari del | Ministero dell'economia e delle | finanze e delle agenzie fiscali | previo superamento di uno | speciale corso-concorso pubblico | unitario, bandito e curato dalla | Scuola superiore dell'economia e | delle finanze e disciplinato con | decreto non regolamentare del | Ministro dell'economia e delle | finanze, anche in deroga al | decreto legislativo n. 165 del | 2001. A tal fine e per le | ulteriori finalita' istituzionali| della suddetta Scuola, possono | essere utilizzate le attivita' di| cui all'articolo 19, comma 2, | della legge 27 luglio 2000, n. | 212; | g) del personale necessario per | assicurare il rispetto degli | impegni internazionali e il | controllo dei confini dello | Stato; | h) degli addetti alla difesa | nazionale e dei vincitori di | concorsi banditi per le esigenze | di personale civile degli | arsenali della Marina militare ed| espletati alla data del 30 |Prioritaria immissione in settembre 2004. |servizio -------------------------------------------------------------------- 98. Ai fini del concorso delle | autonomie regionali e locali al | rispetto degli obiettivi di | finanza pubblica, con decreti del| Presidente del Consiglio dei | ministri, da emanare previo | accordo tra Governo, regioni e | autonomie locali da concludere in| sede di Conferenza unificata, per| le amministrazioni regionali, gli| enti locali di cui all'articolo | 2, commi 1 e 2, del testo unico | di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, e gli enti | del Servizio sanitario nazionale,| sono fissati criteri e limiti per| le assunzioni per il triennio | 2005-2007, previa attivazione | delle procedure di mobilita' e | fatte salve le assunzioni del | personale infermieristico del | Servizio sanitario nazionale. Le | predette misure devono garantire,| per le regioni e le autonomie | locali, la realizzazione di | economie di spesa lorde non | inferiori a 213 milioni di euro | per l'anno 2005, a 572 milioni di| euro per l'anno 2006, ad 850 | milioni per l'anno 2007 ed a 940 | milioni a decorrere dall'anno | 2008 e, per gli enti del servizio| sanitario nazionale, economie di | spesa lorde non inferiori a 215 | milioni di euro per l'anno 2005, | a 579 milioni per l'anno 2006, a | 860 milioni per l'anno 2007 ed a | 949 milioni di euro a decorrere | dall'anno 2008. Fino | all'emanazione dei decreti di cui| al presente comma trovano | applicazione le disposizioni di | cui al primo periodo del comma | 95. Le province e i comuni che | non abbiano rispettato le regole | del patto di stabilita' interno | non possono procedere ad | assunzioni di personale a | qualsiasi titolo nell'anno | successivo a quello del mancato | rispetto. I singoli enti in caso | di assunzioni di personale devono| autocertificare il rispetto delle| disposizioni del patto di | stabilita' interno per l'anno | precedente quello nel quale | vengono disposte le assunzioni. | In ogni caso sono consentite, | previa autocertificazione degli | enti, le assunzioni connesse al | passaggio di funzioni e | competenze alle regioni e agli | enti locali il cui onere sia | coperto dai trasferimenti | erariali compensativi della | mancata assegnazione di unita' di| personale. Per le Camere di | commercio, industria, artigianato| e agricoltura e l'Unioncamere, | con decreto del Ministero delle | attivita' produttive, d'intesa | con la Presidenza del Consiglio | dei ministri - Dipartimento della| funzione pubblica e con il | Ministero dell'economia e delle | finanze, sono individuati | specifici indicatori di | equilibrio economico-finanziario,| volti a fissare criteri e limiti | per le assunzioni a tempo | indeterminato, nel rispetto delle|Limiti alle assunzioni per previsioni di cui al presente |regioni ed enti del Servizio comma. |sanitario nazionale. -------------------------------------------------------------------- 99. Le disposizioni in materia di| assunzioni di cui ai commi da 93 | a 107 si applicano anche al | trattenimento in servizio di cui | all'articolo 1-quater del | decreto-legge 28 maggio 2004, n. | 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186. A tal fine, | per il comparto scuola si applica| la specifica disciplina |Permanenza in servizio oltre i autorizzatoria delle assunzioni. |limiti di eta'. -------------------------------------------------------------------- 100. I termini di validita' delle| graduatorie per le assunzioni di | personale presso le | amministrazioni pubbliche che per| gli anni 2005, 2006 e 2007 sono | soggette a limitazioni delle | assunzioni sono prorogati di un | triennio. In attesa | dell'emanazione del regolamento | di cui all'articolo 9 della legge| 16 gennaio 2003, n. 3, continuano| ad applicarsi le disposizioni di | cui all'articolo 3, comma 61, |Proroga termini di validita' terzo periodo, della legge 24 |delle graduatorie per assunzioni dicembre 2003, n. 350. |presso PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 101. Le disposizioni di cui ai | commi 95 e 96 non si applicano al| comparto scuola, alle universita'| nonche' agli ordini ed ai collegi| professionali e relativi consigli|Esclusione del comparto scuola e federazioni. |dal blocco assunzioni. -------------------------------------------------------------------- 102. Le amministrazioni pubbliche| di cui all'articolo 1, comma 2, e| all'articolo 70, comma 4, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, non ricomprese | nell'elenco 1 allegato alla | presente legge, adeguano le | proprie politiche di reclutamento| di personale al principio del | contenimento della spesa in | coerenza con gli obiettivi | fissati dai documenti di finanza | pubblica. A tal fine, secondo | modalita' indicate dal Ministero | dell'economia e delle finanze, | d'intesa con la Presidenza del | Consiglio dei ministri - | Dipartimento della funzione | pubblica, gli organi competenti | ad adottare gli atti di | programmazione dei fabbisogni di | personale trasmettono annualmente| alle predette amministrazioni i |Principio del contenimento della dati previsionali dei fabbisogni |spesa per il reclutamento del medesimi. |personale presso PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 103. A decorrere dall'anno 2008, | le amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, e | all'articolo 70, comma 4, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, possono, previo | esperimento delle procedure di | mobilita', effettuare assunzioni | a tempo indeterminato entro i | limiti delle cessazioni dal | servizio verificatesi nell'anno | precedente. |Turn over dal 2008 -------------------------------------------------------------------- 104. Il secondo periodo del comma| 4 dell'articolo 35 del decreto | legislativo 30 marzo 2001, n. | 165, e successive modificazioni, | e' sostituito dal seguente: "Per | le amministrazioni dello Stato, | anche ad ordinamento autonomo, le| agenzie, ivi compresa l'Agenzia | autonoma per la gestione | dell'albo dei segretari comunali | e provinciali, gli enti pubblici | non economici e gli enti di | ricerca, con organico superiore | alle 200 unita', l'avvio delle | procedure concorsuali e' | subordinato all'emanazione di | apposito decreto del Presidente | del Consiglio dei ministri, da | adottare su proposta del Ministro| per la funzione pubblica di |Subordinazione dell'avvio delle concerto con il Ministro |procedure concorsuali dell'economia e delle finanze". |all'emanazione di apposito DPCM. -------------------------------------------------------------------- 105. A decorrere dall'anno 2005, | le universita' adottano programmi| triennali del fabbisogno di | personale docente, ricercatore e | tecnico-amministrativo, a tempo | determinato e indeterminato, | tenuto conto delle risorse a tal | fine stanziate nei rispettivi | bilanci. I programmi sono | valutati dal Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca ai fini della | coerenza con le risorse stanziate| nel fondo di finanziamento | ordinario, fermo restando il | limite del 90 per cento ai sensi |Programmi fabbisogno personale della normativa vigente. |docente universita' -------------------------------------------------------------------- 106. Per il funzionamento del | Dipartimento Nazionale per le | politiche antidroga e' | autorizzata l'ulteriore spesa di | 6 milioni di euro annui a |Finanziamento Dipartimento decorrere dall'anno 2005. |politiche antidroga -------------------------------------------------------------------- 107. Per le regioni, le autonomie| locali e gli enti del Servizio | sanitario nazionale le economie | derivanti dall'attuazione dei | commi da 93 a 105 conseguenti a | misure limitative delle | assunzioni per gli anni 2006, | 2007 e 2008 restano acquisite ai | bilanci degli enti ai fini del |Acquisizione ai bilanci degli miglioramento dei relativi saldi.|enti dei risparmi. -------------------------------------------------------------------- 108. E' stanziata, per l'anno | 2005, la somma di 10 milioni di | euro per il finanziamento delle | attivita' inerenti alla | programmazione e realizzazione | del sistema integrato di | trasporto denominato "Autostrade | del mare", di cui al Piano | generale dei trasporti e della | logistica, approvato con | deliberazione del Consiglio dei | ministri del 2 marzo 2001, | attuato dal Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti | per il tramite della societa' | Rete autostrade mediterranee Spa | (RAM) del gruppo Sviluppo Italia |Finanziamento "Autostrade del Spa. |mare" -------------------------------------------------------------------- 109. I soggetti che | nell'esercizio di impresa si | rendono acquirenti di tartufi da | raccoglitori dilettanti od | occasionali non muniti di partita| IVA sono tenuti ad emettere | autofattura con le modalita' e | nei termini di cui all'articolo | 21 del decreto del Presidente | della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, e successive | modificazioni. In deroga | all'articolo 21, comma 2, lettera| a), del decreto del Presidente | della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, e successive | modificazioni, i soggetti | acquirenti di cui al primo | periodo omettono l'indicazione | nell'autofattura delle | generalita' del cedente e sono | tenuti a versare all'erario, | senza diritto di detrazione, gli | importi dell'IVA relativi alle | autofatture emesse nei termini di| legge. La cessione di tartufo non| obbliga il cedente raccoglitore | dilettante od occasionale non | munito di partita IVA ad alcun | obbligo contabile. I cessionari | sono obbligati a comunicare | annualmente alle regioni di | appartenenza la quantita' del | prodotto commercializzato e la | provenienza territoriale dello | stesso, sulla base delle | risultanze contabili. I | cessionari sono obbligati a | certificare al momento della | vendita la provenienza del | prodotto, la data di raccolta e |Disciplina IVA raccoglitori quella di commercializzazione. |occasionali tartufi. -------------------------------------------------------------------- 110. Allo scopo di concorrere al | soddisfacimento della domanda di | abitazioni, con particolare | riferimento alle aree | metropolitane ad alta tensione | abitativa, e per agevolare la | mobilita' del personale | dipendente da amministrazioni | dello Stato, e' consentita la | modifica in aumento del limite | numerico degli alloggi da | realizzare nell'ambito di | programmi straordinari di | edilizia residenziale pubblica di| cui al comma 150 dell'articolo 4 | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, da concedere in locazione o | in godimento ai medesimi | dipendenti, fermo restando il | limite volumetrico complessivo | degli interventi oggetto dei |Alloggi edilizia residenziale programmi stessi. |pubblica. -------------------------------------------------------------------- 111. Allo scopo di favorire | l'accesso delle giovani coppie | alla prima casa di abitazione, e'| istituito, per l'anno 2005, | presso il Ministero dell'economia| e delle finanze, un fondo per il | sostegno finanziario all'acquisto| di unita' immobiliari da adibire | ad abitazione principale in | regime di edilizia convenzionata | da cooperative edilizie, aziende | territoriali di edilizia | residenziale pubbliche ed imprese| private. La dotazione finanziaria| del predetto fondo per l'anno | 2005 e' fissata in 10 milioni di | euro. Con decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze di | concerto con i Ministri delle | infrastrutture e dei trasporti e | per le pari opportunita', sono | fissati i criteri per l'accesso | al fondo e i limiti di fruizione | dei benefici di cui al presente |Fondo acquisto prima casa giovani comma. |coppie. -------------------------------------------------------------------- 112. Il contributo statale annuo | a favore della Federazione | nazionale delle istituzioni pro | ciechi di cui all'articolo 3, | comma 3, della legge 28 agosto | 1997, n. 284, e' aumentato a | decorrere dal 2005 di euro |Aumento contributo Federazione 350.000. |ciechi. -------------------------------------------------------------------- 113. Il contributo statale annuo | a favore dell'Associazione | nazionale vittime civili di | guerra e' aumentato a decorrere |Aumento contributo Associazione dall'anno 2005 di euro 250.000. |vittime civili di guerra. -------------------------------------------------------------------- 114. All'articolo 2, comma 31, | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, le parole: "legalmente | riconosciute" sono sostituite | dalle seguenti: "legalmente |Agevolazioni fiscali per cori e costituite". |bande legalmente costituite. -------------------------------------------------------------------- 115. Nell'ambito delle risorse | preordinate sul Fondo per | l'occupazione di cui all'articolo| 1, comma 7, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1993, n. 236, con decreto | del Ministro del lavoro e delle | politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, sono determinati i| criteri e le modalita' per la | destinazione dell'importo | aggiuntivo di 2 milioni di euro | per il 2005, per il finanziamento| degli interventi di cui |Destinazione finanziamento all'articolo 80, comma 4, della |aggiuntivo Fondo per legge 23 dicembre 1998, n. 448. |l'occupazione. -------------------------------------------------------------------- 116. Per l'anno 2005, le | amministrazioni di cui agli | articoli 1, comma 2, e 70, comma | 4, del decreto legislativo 30 | marzo 2001, n. 165, e successive | modificazioni, possono avvalersi | di personale a tempo determinato,| ad eccezione di quanto previsto | dall'articolo 108 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, o con | convenzioni ovvero con contratti | di collaborazione coordinata e | continuativa, nel limite della | spesa media annua sostenuta per | le stesse finalita' nel triennio | 1999-2001. La spesa per il | personale a tempo determinato in | servizio presso il Corpo | forestale dello Stato nell'anno | 2005, assunto ai sensi della | legge 5 aprile 1985, n. 124, non | puo' superare quella sostenuta | per lo stesso personale nell'anno| 2004. Le limitazioni di cui al | presente comma non trovano | applicazione nei confronti del | personale infermieristico del | Servizio sanitario nazionale. Le | medesime limitazioni non trovano | altresi' applicazione nei | confronti delle regioni e delle | autonomie locali. Gli enti locali| che per l'anno 2004 non abbiano | rispettato le regole del patto di| stabilita' interno non possono | avvalersi di personale a tempo | determinato o con convenzioni | ovvero con contratti di | collaborazione coordinata e | continuativa. Per il comparto | scuola e per quello delle | istituzioni di alta formazione e | specializzazione artistica e | musicale trovano applicazione le | specifiche disposizioni di |Personale a tempo determinato settore. |PP.AA. per l'anno 2005. -------------------------------------------------------------------- 117. I Ministeri per i beni e le | attivita' culturali, della | giustizia, della salute e | l'Agenzia del territorio sono | autorizzati ad avvalersi, sino al| 31 dicembre 2005, del personale | in servizio con contratti di | lavoro a tempo determinato, | prorogati ai sensi dell'articolo | 3, comma 62, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350. Il | Ministero dell'economia e delle | finanze puo' continuare ad | avvalersi fino al 31 dicembre | 2005 del personale utilizzato ai |Proroga contratti di lavoro a sensi dell'articolo 47, comma 10,|tempo determinato per Min. beni della legge 27 dicembre 1997, n. |culturali, giustizia, salute e 449, e successive modificazioni. |Agenzia del territorio. -------------------------------------------------------------------- 118. Possono essere prorogati | fino al 31 dicembre 2005 i | contratti di lavoro a tempo | determinato stipulati dagli | organi della magistratura | amministrativa nonche' i | contratti di lavoro a tempo | determinato stipulati dall'INPS, | dall'INPDAP e dall'INAIL gia' | prorogati ai sensi dell'articolo | 1 del decreto-legge 28 maggio | 2004, n. 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186, i cui oneri | continuano ad essere posti a |Proroga contratti di lavoro a carico dei bilanci degli enti |tempo determinato magistratura e predetti. |istituti previdenziali.



Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)-c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni);
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.
5. (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
5. (Omissis).
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7 - 15. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
3. (Omissis).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5 - 70. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura):
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra
gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti,
in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a
concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo
del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di
tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi
che andranno a maturare, successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle
somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero
intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e
delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione
della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
Nota all'art. 1, comma 513:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
comma 517:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8 - 9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - d) (omissis);
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) (omissis).
11 - 13. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 514:
- Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla
voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle
accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Nota all'art. 1, comma 515:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e)
della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
Note all'art. 1, comma 516:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata".
- Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo
alla fissazione di norme comuni per i trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
Note all'art. 1, comma 517:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
" Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
Nota all'art. 1, comma 518:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto):
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. (Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 519:
- Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma
518.
Note all'art. 1, comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale).
1. (Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche'
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da
alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.".
Nota all'art. 1, comma 521:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma, si veda la nota al comma 520.
Nota all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea (Legge
14 ottobre 1957, n. 1203):
"Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.".
Nota all'art. 1, comma 523:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
(Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 525:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
"Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente
e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata
legge n. 448 del 2001:
"Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 527:
- Si riporta il testo del comma 9-quinquies
dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere
riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate".
- Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
la riqualificazione del trasporto merci) della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante "
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive
modificazioni:
"Art. 1. - Per il completamento degli interventi di
cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle
economie, comprensive del relativo cofinanziamento
regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui
all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
- Si riportano i testi degli articoli 133 e 134
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle
piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita
convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
trasporti e della navigazione e il presidente della
regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi
dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002".
"Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia). - 1. E' assegnata alla
regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla
verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi
di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo
statale".
Nota all'art. 1, comma 529:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra
un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite".
Note all'art. 1, comma 535:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
Note all'art. 1, comma 536:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti):
"Art. 1. - 1.
2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il
collocamento a riposo nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
"Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico"".
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115
(Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali":
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si
applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la
seguente modalita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a
99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a
39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539:
"Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile,
e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto
dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
il completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da
40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia
esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
Note all'art. 1, comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 luglio 2002, n. 212:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.".
Note all'art. 1, comma 541:
- Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche'
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni
di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il
personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite
complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresi' prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria".
Note all'art. 1, comma 542:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
"Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle
carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
devono avere completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Note all'art. 1, comma 543:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e
successive modificazioni:
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta'
e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e
della progressione di carriera non e' computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma
quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
Nota all'art. 1, comma 544:
- Il Regolamento (CE) n. 491/2004 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
2004.
Note all'art. 1, comma 547:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52
(Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
Nota all'art. 1, comma 548:
- Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti".
Nota all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate
dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti
destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 551:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
Nota all'art. 1, comma 552:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante:
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 2002, n. 34) e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
Nota all'art. 1, comma 554:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente art. non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Nota all'art. 1, comma 556:
- Per l'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
Nota all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'art. 37, comma 5."
Nota all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed
altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici
anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente art., le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 1, comma 560:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n.
199).
Note all'art. 1, comma 562:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
Nota all'art. 1, comma 567:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)":
"Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo".
Nota all'art. 1, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente".
Nota all'art. 1, comma 571:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
"3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".



 
-------------------------------------------------------------------- 119. L'Agenzia per la protezione | dell'ambiente e per i servizi | tecnici (APAT) puo' continuare ad| avvalersi, sino al 31 dicembre | 2005, del personale in servizio | nell'anno 2004 con contratto a | tempo determinato o con | convenzione o con altra forma di | flessibilita' e di collaborazione| nel limite massimo di spesa | complessivamente stanziata per lo| stesso personale nell'anno 2004 | dalla predetta Agenzia. I | relativi oneri continuano a fare | carico sul bilancio dell'Agenzia.| Il Centro nazionale per | l'informatica nella pubblica | amministrazione (CNIPA) e' | autorizzato a prorogare, fino al | 31 dicembre 2005, i rapporti di | lavoro del personale con | contratto a tempo determinato in | servizio nell'anno 2004. I | relativi oneri continuano a fare |Proroga contratti a tempo carico sul bilancio del Centro. |determinato personale APAT. -------------------------------------------------------------------- 120. Al fine di consentire il | completamento e l'aggiornamento | dei dati per la rilevazione dei | cittadini italiani residenti | all'estero, i rapporti di impiego| a tempo determinato stipulati ai | sensi dell'articolo 2, comma 1, | della legge 27 maggio 2002, n. | 104, possono proseguire nell'anno| 2005 fino al completamento | dell'ultimo rinnovo semestrale | autorizzato ai sensi | dell'articolo 1-bis del | decreto-legge 31 marzo 2003, n. | 52, convertito, con |Proroga contratti a tempo modificazioni, dalla legge 30 |determinato rappresentanze maggio 2003, n. 122. |diplomatiche e uffici consolari. -------------------------------------------------------------------- 121. Le procedure di conversione | in rapporti di lavoro a tempo | indeterminato dei contratti di | formazione e lavoro di cui | all'articolo 3, comma 63, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | possono essere effettuate | unicamente nel rispetto delle | limitazioni e delle modalita' | previste dalla normativa vigente | per l'assunzione di personale a | tempo indeterminato. I rapporti | in essere instaurati con il | personale interessato alla | predetta conversione sono | comunque prorogati al 31 dicembre|Proroga contratti di formazione e 2005. |lavoro. -------------------------------------------------------------------- 122. Per l'anno 2005 per gli enti| di ricerca, l'Istituto superiore | di sanita', l'Istituto superiore | per la prevenzione e la sicurezza| del lavoro, gli istituti | zooprofilattici sperimentali, | l'Agenzia per i servizi sanitari | regionali, l'Agenzia italiana del| farmaco, gli Istituti di ricovero| e cura a carattere scientifico, | l'Agenzia spaziale italiana, | l'Ente per le nuove tecnologie, | l'energia e l'ambiente, il CNIPA,| nonche' per le universita' e le | scuole superiori ad ordinamento | speciale, sono fatte comunque | salve le assunzioni a tempo | determinato e la stipula di | contratti di collaborazione | coordinata e continuativa per | l'attuazione di progetti di | ricerca e di innovazione | tecnologica ovvero di progetti | finalizzati al miglioramento di | servizi anche didattici per gli | studenti, i cui oneri non | risultino a carico dei bilanci di| funzionamento degli enti o del | Fondo di finanziamento degli enti|Salvezza assunzioni a tempo o del Fondo di finanziamento |determinato per l'anno 2005, per ordinario delle universita'. |alcuni Enti, Istituti e Agenzie. -------------------------------------------------------------------- 123. I comandi del personale | della societa' Poste italiane Spa| e dell'Istituto Poligrafico e | Zecca dello Stato, di cui | dall'articolo 3, comma 64, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, |Proroga per il 2005 dei comandi sono prorogati al 31 dicembre |del personale delle Poste e del 2005. |Poligrafico. -------------------------------------------------------------------- 124. Nulla e' dovuto a titolo di | indennita' o trattamento | economico aggiuntivo comunque | denominato nei confronti del | personale in servizio presso enti| e societa' derivanti da processi | di privatizzazione di | amministrazioni pubbliche | esercenti attivita' e servizi in | regime di monopolio e gia' | proveniente dalle predette | amministrazioni pubbliche che sia| trasferito a domanda con il | semplice consenso dell'ente o | della societa' e | dell'amministrazione di | destinazione presso le pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del |Trattamento economico aggiuntivo decreto legislativo 30 marzo |del personale in servizio presso 2001, n. 165, e successive |enti a seguito della modificazioni. |privatizzazione di PP. AA. -------------------------------------------------------------------- 125. All'articolo 40, comma 2, | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, al terzo periodo | le parole: "i ricercatori e i | tecnologi degli enti di ricerca, |Area contrattuale dei ricercatori compresi quelli dell'ENEA," sono |e tecnologi degli enti di soppresse. |ricerca. -------------------------------------------------------------------- 126. Per la proroga delle | attivita' di cui all'articolo 78,| comma 31, della legge 23 dicembre| 2000, n. 388, e' autorizzata, per| l'anno 2005, la spesa di 375 |Finanziamento per LSU impegnati milioni di euro. |presso istituti scolastici. -------------------------------------------------------------------- 127. Per l'anno scolastico | 2005-2006, la consistenza | numerica della dotazione del | personale docente in organico di | diritto non potra' superare | quella complessivamente | determinata nel medesimo organico| di diritto per l'anno scolastico |Limite numerico personale docente 2004-2005. |nelle scuole. -------------------------------------------------------------------- 128. L'insegnamento della lingua | straniera nella scuola primaria | e' impartito dai docenti della | classe in possesso dei requisiti | richiesti o da altro docente | facente parte dell'organico di | istituto sempre in possesso dei | requisiti richiesti. Possono | essere attivati posti di lingua | straniera da assegnare a docenti | specialisti solo nei casi in cui | non sia possibile coprire le ore | di insegnamento con i docenti di | classe o di istituto. Al fine di | realizzare quanto previsto dal | presente comma, la cui | applicazione deve garantire il | recupero all'insegnamento sul | posto comune di non meno di 7.100| unita' per ciascuno degli anni | scolastici 2005-2006 e 2006-2007,| sono attivati corsi di | formazione, nell'ambito delle | annuali iniziative di formazione | in servizio del personale | docente, la cui partecipazione e'| obbligatoria per tutti i docenti | privi dei requisiti previsti per | l'insegnamento della lingua | straniera. Il Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca adotta ogni | idonea iniziativa per assicurare | il conseguimento del predetto |Insegnamento della lingua obiettivo. |straniera nella scuola primaria. -------------------------------------------------------------------- 129. La spesa per supplenze brevi| del personale docente, | amministrativo, tecnico ed | ausiliario, al lordo degli oneri | sociali a carico | dell'amministrazione e | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive, non puo' | superare l'importo di 766 milioni| di euro per l'anno 2005 e di 565 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2006. Il Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca adotta ogni | idonea misura per assicurare il | rispetto dei predetti limiti. |Supplenze brevi. -------------------------------------------------------------------- 130. Per l'attuazione del piano | programmatico di cui all'articolo| 1, comma 3, della legge 28 marzo | 2003, n. 53, e' autorizzata, a | decorrere dall'anno 2005, | l'ulteriore spesa complessiva di | 110 milioni di euro per i | seguenti interventi: anticipo | delle iscrizioni e | generalizzazione della scuola | dell'infanzia, iniziative di | formazione iniziale e continua | del personale, interventi di | orientamento contro la |Finanziamento per garantire i dispersione scolastica e per |livelli essenziali delle assicurare la realizzazione del |prestazioni in materia di diritto-dovere di istruzione e |istruzione e formazione formazione. |professionale. -------------------------------------------------------------------- 131. Per la realizzazione di | interventi di edilizia e per | l'acquisizione di attrezzature | didattiche e strumentali di | particolare rilevanza da parte | delle istituzioni di cui | all'articolo 1 della legge 21 | dicembre 1999, n. 508, e' | autorizzata a decorrere dall'anno|Finanziamento per edilizia 2005 la spesa di 10 milioni di |scolastica e attrezzature euro. |didattiche. -------------------------------------------------------------------- 132. Salvo diversa determinazione| della Presidenza del Consiglio | dei ministri - Dipartimento della| funzione pubblica, per il | triennio 2005-2007 e' fatto | divieto a tutte le | amministrazioni pubbliche di cui | agli articoli 1, comma 2, e 70, | comma 4, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, e | successive modificazioni, di | adottare provvedimenti per | l'estensione di decisioni | giurisdizionali aventi forza di | giudicato, o comunque divenute |Divieto estensione decisioni esecutive, in materia di |giurisdizionali aventi forza di personale delle amministrazioni |giudicato in materia di personale pubbliche. |PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 133. All'articolo 61 del decreto | legislativo 30 marzo 2001, n. | 165, dopo il comma 1 e' inserito | il seguente: | "1-bis. Le pubbliche | amministrazioni comunicano alla | Presidenza del Consiglio dei | ministri - Dipartimento della | funzione pubblica e al Ministero | dell'economia e delle finanze | l'esistenza di controversie | relative ai rapporti di lavoro | dalla cui soccombenza potrebbero | derivare oneri aggiuntivi | significativamente rilevanti per | il numero dei soggetti | direttamente o indirettamente | interessati o comunque per gli | effetti sulla finanza pubblica. | La Presidenza del Consiglio dei | ministri - Dipartimento della | funzione pubblica, d'intesa con | il Ministero dell'economia e | delle finanze, puo' intervenire |Obbligo di comunicare le nel processo ai sensi |controversie relative a rapporti dell'articolo 105 del codice di |di lavoro dalla cui soccombenza procedura civile". |derivino rilevanti oneri. -------------------------------------------------------------------- 134. Dopo l'articolo 63 del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e' inserito il | seguente: | "Art. 63-bis. - (Intervento | dell'ARAN nelle controversie | relative ai rapporti di lavoro). | - 1. L'ARAN puo' intervenire nei | giudizi innanzi al giudice | ordinario, in funzione di giudice| del lavoro, aventi ad oggetto le | controversie relative ai rapporti| di lavoro alle dipendenze delle | pubbliche amministrazioni di cui | agli articoli 1, comma 2, e 70, | comma 4, al fine di garantire la | corretta interpretazione e | l'uniforme applicazione dei | contratti collettivi. Per le | controversie relative al | personale di cui all'articolo 3, | derivanti dalle specifiche | discipline ordinamentali e | retributive, l'intervento in | giudizio puo' essere assicurato | attraverso la Presidenza del | Consiglio dei ministri - | Dipartimento della funzione | pubblica, d'intesa con il |Intervento dell'ARAN nelle Ministero dell'economia e delle |controversie relative ai rapporti finanze". |di lavoro. -------------------------------------------------------------------- 135. La dotazione del Fondo di | cui all'articolo 3, comma 149, | della legge 24 dicembre 2003, n. |Incremento Fondo commissione di 350, e' incrementata di un |garanzia per l'attuazione della milione di euro per ciascuno |legge sullo sciopero nei servizi degli anni 2005 e 2006. |pubblici essenziali. -------------------------------------------------------------------- 136. Al fine di conseguire | risparmi o minori oneri | finanziari per le amministrazioni| pubbliche, puo' sempre essere | disposto l'annullamento di | ufficio di provvedimenti | amministrativi illegittimi, anche| se l'esecuzione degli stessi sia | ancora in corso. L'annullamento | di cui al primo periodo di | provvedimenti incidenti su | rapporti contrattuali o | convenzionali con privati deve | tenere indenni i privati stessi | dall'eventuale pregiudizio | patrimoniale derivante, e | comunque non puo' essere adottato| oltre tre anni dall'acquisizione | di efficacia del provvedimento, |Annullamento d'ufficio di anche se la relativa esecuzione |provvedimenti amministrativi sia perdurante. |illegittimi. -------------------------------------------------------------------- 137. Al testo unico delle leggi | concernenti il sequestro, il | pignoramento e la cessione degli | stipendi, salari e pensioni dei | dipendenti delle pubbliche | amministrazioni, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 5 gennaio 1950, n. | 180, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 1, primo comma, | dopo le parole: "di comunicazione| o di trasporto" sono inserite le | seguenti: "nonche' le aziende | private"; | b) la rubrica del titolo III e' | sostituita dalla seguente: "Della| cessione degli stipendi e salari | dei dipendenti dello Stato non | garantiti dal Fondo, degli | impiegati e dei salariati non | dipendenti dallo Stato e dei | dipendenti di soggetti privati"; | c) l'articolo 34 e' abrogato; | d) al primo comma dell'articolo | 54 le parole: "a norma del | presente titolo" sono sostituite |Modifiche al testo unico leggi dalle seguenti: "a norma del |sul pignoramento degli stipendi a titolo II e del presente titolo".|dipendenti. -------------------------------------------------------------------- 138. L'articolo 47 del testo | unico delle norme sulle | prestazioni previdenziali a | favore dei dipendenti civili e | militari dello Stato, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 29 dicembre 1973, n. |Garanzia delle cessioni di quote 1032, e' abrogato. |di retribuzione. -------------------------------------------------------------------- 139. L'adeguamento dei | trasferimenti dovuti dallo Stato,| ai sensi rispettivamente | dell'articolo 37, comma 3, | lettera c), della legge 9 marzo | 1989, n. 88, e successive | modificazioni, e dell'articolo | 59, comma 34, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, e | successive modificazioni, e' | stabilito per l'anno 2005: | a) in 532,37 milioni di euro in | favore del Fondo pensioni | lavoratori dipendenti, delle | gestioni dei lavoratori autonomi,| della gestione speciale minatori,| nonche' in favore dell'Ente | nazionale di previdenza e di | assistenza per i lavoratori dello| spettacolo (ENPALS); | b) in 131,55 milioni di euro in | favore del Fondo pensioni | lavoratori dipendenti, ad | integrazione dei trasferimenti di| cui alla lettera a), della | gestione esercenti attivita' | commerciali e della gestione |Adeguamento trasferimenti dallo artigiani. |Stato ad INPS ed INAIL -------------------------------------------------------------------- 140. Conseguentemente a quanto | previsto dal comma 139, gli | importi complessivamente dovuti | dallo Stato sono determinati per | l'anno 2005 in 15.740,39 milioni | di euro per le gestioni di cui al| comma 139, lettera a), e in | 3.889,53 milioni di euro per le | gestioni di cui al comma 139, |Importi complessivamente dovuti lettera b). |dallo Stato -------------------------------------------------------------------- 141. I medesimi complessivi | importi di cui ai commi 139 e 140| sono ripartiti tra le gestioni | interessate con il procedimento | di cui all'articolo 14 della | legge 7 agosto 1990, n. 241, e | successive modificazioni, al | netto, per quanto attiene al | trasferimento di cui al comma | 139, lettera a), della somma di | 1.059,08 milioni di euro | attribuita alla gestione per i | coltivatori diretti, mezzadri e | coloni a completamento | dell'integrale assunzione a | carico dello Stato dell'onere | relativo ai trattamenti | pensionistici liquidati | anteriormente al 1º gennaio 1989,| nonche' al netto delle somme di | 2,36 milioni di euro e di 54,78 | milioni di euro di pertinenza, |Ripartizione degli importi rispettivamente, della gestione |complessivamente dovuti dallo speciale minatori e dell'ENPALS. |Stato -------------------------------------------------------------------- 142. Il termine concernente i | contributi previdenziali e i | premi assicurativi relativi al | sisma del 1990, riguardanti le | imprese delle province di | Catania, Siracusa e Ragusa, | differito al 30 giugno 2005 | dall'articolo 2, comma 66, della | legge 24 dicembre del 2003, n. |Proroga termine versamento 350, e' prorogato al 30 giugno |contributi previdenziali 2006. |terremotati Sicilia orientale. -------------------------------------------------------------------- 143. Ai fini della copertura dei | maggiori oneri derivanti | dall'assunzione, a carico del | bilancio dello Stato, del | finanziamento della gestione di | cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, riferiti agli | esercizi finanziari precedenti | l'anno 2004, per un importo pari | a 7.581,83 milioni di euro, sono | utilizzate: | a) le somme trasferite dal | bilancio dello Stato all'INPS ai | sensi dell'articolo 35, comma 3, | della legge 23 dicembre 1998, n. | 448, a titolo di anticipazione | sul fabbisogno finanziario delle | gestioni previdenziali risultate,| nel loro complesso, eccedenti | sulla base dei bilanci consuntivi| per le esigenze delle predette | gestioni, evidenziate nella | contabilita' del predetto | Istituto ai sensi dell'articolo | 35, comma 6, della predetta legge| n. 448 del 1998, per un ammontare| complessivo non superiore a 5.700| milioni di euro; | b) le somme che risultano, sulla | base del bilancio consuntivo | dell'anno 2003, trasferite alla | predetta gestione dell'INPS in | eccedenza rispetto agli oneri per| prestazioni e provvidenze varie, | ivi comprese le somme trasferite | in eccedenza per il finanziamento| degli oneri di cui all'articolo | 49, comma 1, della legge 23 | dicembre 1999, n. 488, e fatto | salvo quanto previsto dal | decreto-legge 14 aprile 2003, n. | 73, convertito, con | modificazioni, dalla legge 10 | giugno 2003, n. 133, per un | ammontare complessivo pari a | 307,51 milioni di euro; | c) le risorse trasferite all'INPS| e accantonate presso la medesima | gestione, come risultanti dal | bilancio consuntivo dell'anno | 2003 del predetto Istituto, in | quanto non utilizzate per i | seguenti scopi: | 1) finanziamento delle | prestazioni economiche per la | tubercolosi di cui all'articolo | 3, comma 14, della citata legge | n. 448 del 1998, per un ammontare| complessivo pari a 804,98 milioni| di euro; | 2) finanziamento degli oneri per | pensionamenti anticipati di cui | all'articolo 8 del decreto-legge | 16 maggio 1994, n. 299, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 19 luglio 1994, n. | 451, e all'articolo 3 della legge| 23 dicembre 1996, n. 662, per un | ammontare complessivo pari a | 457,71 milioni di euro; | 3) finanziamento degli oneri per | l'assistenza ai portatori di | handicap grave di cui | all'articolo 42, comma 5, del | testo unico delle disposizioni | legislative in materia di tutela | e sostegno della maternita' e | della paternita', di cui al | decreto legislativo 26 marzo | 2001, n. 151, e successive | modificazioni, per un ammontare | complessivo pari a 300,66 milioni| di euro; | 4) finanziamento degli oneri per | i trattamenti di integrazione | salariale straordinaria previsti |Copertura finanziaria per i da disposizioni diverse, per un |maggiori trasferimenti dallo ammontare complessivo pari a |Stato all'INPS e all'INAIL per 10,97 milioni di euro. |annualita' pregresse. -------------------------------------------------------------------- 144. Il complesso degli effetti | contabili delle disposizioni di | cui al comma 143 sulle gestioni | dell'INPS interessate e' definito| con la procedura di cui | all'articolo 14 della legge 7 |Definizione del complesso degli agosto 1990, n. 241. |effetti contabili -------------------------------------------------------------------- 145. Ai fini del finanziamento | dei maggiori oneri a carico della| Gestione per l'erogazione delle | pensioni, assegni e indennita' | agli invalidi civili, ciechi e | sordomuti di cui all'articolo 130| del decreto legislativo 31 marzo | 1998, n. 112, valutati in 1.326 | milioni di euro per l'esercizio | 2004 e 827 milioni di euro a | decorrere dal 2005: | a) per l'esercizio 2004, | concorrono, per un importo | complessivo di 780 milioni di | euro, le risorse derivanti da: | 1) i minori oneri accertati | nell'attuazione dell'articolo 38 | della legge 28 dicembre 2001, n. | 448, concernente incremento delle| pensioni in favore di soggetti | disagiati, per un ammontare | complessivo pari a 245 milioni di| euro; | 2) i minori oneri accertati | nell'attuazione dell'articolo 3, | comma 14, della legge 23 dicembre| 1998, n. 448, concernente | prestazioni economiche per la | tubercolosi, per un ammontare | complessivo pari a 70 milioni di | euro; | 3) i minori oneri accertati | nell'attuazione del comma 5 | dell'articolo 42 del citato testo| unico di cui al decreto | legislativo n. 151 del 2001 e del| comma 3 dell'articolo 80 della | legge 23 dicembre 2000, n. 388, | concernenti rispettivamente | assistenza ai portatori di | handicap grave e contribuzione | figurativa in favore di sordomuti| e invalidi, per un ammontare | complessivo pari a 160 milioni di| euro; | 4) i minori oneri, rispetto alla | somma di 872,8 milioni di euro | prevista dalla legge 31 dicembre | 1991, n. 415, e dalla legge 23 | dicembre 1992, n. 500, per il | finanziamento della gestione di | cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, accertati | nell'attuazione delle norme in | materia di pensionamenti | anticipati, per un ammontare | complessivo pari a 305 milioni di| euro; | b) a decorrere dall'anno 2005, | sono utilizzate le risorse | derivanti da: | 1) i minori oneri accertati | nell'attuazione del citato | articolo 38 della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, per un | ammontare complessivo pari a 245 | milioni di euro; | 2) i minori oneri accertati | nell'attuazione del citato | articolo 3, comma 14, della legge| 23 dicembre 1998, n. 448, per un | ammontare complessivo pari a 277 | milioni di euro; | 3) i minori oneri, rispetto alla | somma di 872,8 milioni di euro | prevista dalle citate leggi 31 | dicembre 1991, n. 415, e 23 | dicembre 1992, n. 500, per il | finanziamento della gestione di | cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, accertati | nell'attuazione delle norme in | materia di pensionamenti |Finanziamento maggiori oneri per anticipati, per un ammontare |pensioni ed indennita' ad complessivo pari a 305 milioni di|invalidi civili, ciechi e euro. |sordomuti. -------------------------------------------------------------------- 146. Per le imprese industriali | che svolgono attivita' produttiva| di fornitura o subfornitura di | componenti, di supporto o di | servizio, a favore di imprese | operanti nel settore | automobilistico, i periodi di | integrazione salariale ordinaria | fruiti negli anni 2003 e 2004 non| vengono computati ai fini della | determinazione del limite massimo| di utilizzo dell'integrazione |Integrazione salariale ordinaria salariale ordinaria di cui |per le imprese di fornitura di all'articolo 6 della legge 20 |componenti a favore di imprese maggio 1975, n. 164 entro il |operanti nel settore limite di 1.100 unita' annue. |automobilistico. -------------------------------------------------------------------- 147. La disciplina dell'importo | massimo di cui all'articolo 1, | secondo comma, della legge 13 | agosto 1980, n. 427, e successive| modificazioni, estesa ai | trattamenti ordinari di | disoccupazione dall'articolo 3, | comma 2, del decreto-legge 16 | maggio 1994, n. 299, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1994, n. 451, trova | applicazione anche per i |Estensione dell'importo massimo trattamenti speciali di |dell'integrazione salariale ai disoccupazione aventi decorrenza |trattamenti speciali di dal 1º gennaio 2006. |disoccupazione. -------------------------------------------------------------------- 148. A decorrere dal 1º gennaio | 2005, nell'ambito del processo di| armonizzazione al regime generale| e' abrogato l'allegato B al regio| decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e| i trattamenti economici | previdenziali di malattia, | riferiti ai lavoratori addetti ai| pubblici servizi di trasporto | rientranti nell'ambito di | applicazione del citato regio | decreto, sono dovuti secondo le | norme, le modalita' e i limiti | previsti per i lavoratori del | settore industria. I trattamenti | economici previdenziali di | malattia aggiuntivi rispetto a | quelli spettanti ai lavoratori | del settore industria, o comunque| diversi dagli stessi, previsti ed| applicati alla predetta data ai | sensi del citato allegato B e | degli accordi collettivi | nazionali che stabilivano a | carico delle disciolte Casse di | soccorso particolari prestazioni,| trasferite dal 1º gennaio 1980 | all'INPS ai sensi della legge 23 | dicembre 1978, n. 833, sono da | considerare, fino ad eventuale | diversa disciplina pattizia, | obbligazioni contrattuali del |Trattamenti economici datore di lavoro. |previdenziali di malattia. -------------------------------------------------------------------- 149. I commi primo e secondo | dell'articolo 2 del decreto-legge| 30 dicembre 1979, n. 663, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 29 febbraio 1980, n. | 33, e successive modificazioni, | sono sostituiti dai seguenti: | "A decorrere dal 1º giugno 2005, | nei casi di infermita' | comportante incapacita' | lavorativa, il medico curante | trasmette all'INPS il certificato| di diagnosi sull'inizio e sulla | durata presunta della malattia | per via telematica on line, | secondo le specifiche tecniche e | le modalita' procedurali | determinate dall'INPS medesimo. | Il lavoratore e' tenuto, entro | due giorni dal relativo rilascio,| a recapitare o a trasmettere, a | mezzo raccomandata con avviso di | ricevimento, l'attestazione della| malattia, rilasciata dal medico | curante, al datore di lavoro, | salvo il caso in cui quest'ultimo| richieda all'INPS la trasmissione| in via telematica della suddetta | attestazione, secondo modalita' | stabilite dallo stesso Istituto. | Con apposito decreto | interministeriale dei Ministri | del lavoro e delle politiche | sociali, della salute, | dell'economia e delle finanze e | per l'innovazione e le | tecnologie, previa intesa con la | Conferenza permanente per i | rapporti tra lo Stato, le regioni| e le province autonome di Trento | e di Bolzano, sono individuate le| modalita' tecniche, operative e | di regolamentazione, al fine di | consentire l'avvio della nuova | procedura di trasmissione | telematica on line della | certificazione di malattia | all'INPS e di inoltro | dell'attestazione di malattia | dall'lNPS al datore di lavoro, |Invio telematico all'INPS da previsti dal primo e dal secondo |parte del medico curante dei comma del presente articolo". |certificati di malattia. -------------------------------------------------------------------- 150. L'articolo 1, comma 54, |Diritto alla pensione di della legge 23 agosto 2004, n. |vecchiaia per il personale 243, e' abrogato. |artistico degli enti lirici. -------------------------------------------------------------------- 151. All'articolo 118 della legge| 23 dicembre 2000, n. 388, e | successive modificazioni, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, ultimo periodo, | sono soppresse le parole: | "progressivamente e"; | b) al comma 1, dopo l'ultimo | periodo e' aggiunto il seguente: | "Nel finanziare i piani formativi| di cui al presente comma, i fondi| si attengono al criterio della | redistribuzione delle risorse | versate dalle aziende aderenti a | ciascuno di essi, ai sensi del | comma 3"; | c) il comma 3 e' sostituito dal | seguente: | "3. I datori di lavoro che | aderiscono ai fondi effettuano il| versamento del contributo | integrativo, di cui all'articolo | 25 della legge n. 845 del 1978, e| successive modificazioni, | all'INPS, che provvede a | trasferirlo, per intero, una | volta dedotti i meri costi | amministrativi, al fondo indicato| dal datore di lavoro. L'adesione | ai fondi e' fissata entro il 31 | ottobre di ogni anno, con effetti| dal 1º gennaio successivo; le | successive adesioni o disdette | avranno effetto dal 1º gennaio di| ogni anno. L'INPS, entro il 31 | gennaio di ogni anno, a decorrere| dal 2005, comunica al Ministero | del lavoro e delle politiche | sociali e ai fondi la previsione,| sulla base delle adesioni | pervenute, del gettito del | contributo integrativo, di cui | all'articolo 25 della legge n. | 845 del 1978, e successive | modificazioni, relativo ai datori| di lavoro aderenti ai fondi | stessi nonche' di quello relativo| agli altri datori di lavoro, | obbligati al versamento di detto | contributo, destinato al Fondo | per la formazione professionale e| per l'accesso al Fondo sociale | europeo (FSE), di cui | all'articolo 9, comma 5, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236. Lo stesso | Istituto provvede a disciplinare | le modalita' di adesione ai fondi| interprofessionali e di | trasferimento delle risorse agli | stessi mediante acconti | bimestrali nonche' a fornire, | tempestivamente e con | regolarita', ai fondi stessi, | tutte le informazioni relative | alle imprese aderenti e ai | contributi integrativi da esse | versati. Al fine di assicurare | continuita' nel perseguimento | delle finalita' istituzionali del| Fondo per la formazione | professionale e per l'accesso al | FSE, di cui all'articolo 9, comma| 5, del decreto-legge 20 maggio | 1993, n. 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236, rimane fermo| quanto previsto dal secondo |Formazione professionale e periodo del comma 2 dell'articolo|attivita' svolte in fondi 66 della legge 17 maggio 1999, n.|comunitari e di Fondo sociale 144.". |europeo. -------------------------------------------------------------------- 152. E' istituito, presso la | Presidenza del Consiglio dei | ministri, il "Fondo per il | sostegno delle adozioni | internazionali" finalizzato al | rimborso delle spese sostenute | dai genitori adottivi per | l'espletamento della procedura di| adozione disciplinata dalle | disposizioni contenute nel capo I| del titolo III della legge 4 | maggio 1983, n. 184. Con decreto | di natura non regolamentare | adottato, entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, dal | Presidente del Consiglio dei | ministri, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, vengono determinati | l'entita' e i criteri del | rimborso, nonche' le modalita' di| presentazione delle istanze. In | ogni caso, i rimborsi non | potranno superare l'ammontare | massimo di 10 milioni di euro per| l'anno 2005. A favore del Fondo | di cui al presente comma e' | autorizzata la spesa di 10 |Fondo per il sostegno delle milioni di euro per l'anno 2005. |adozioni internazionali. -------------------------------------------------------------------- 153. Nell'ambito del Fondo | nazionale per le politiche | sociali di cui all'articolo 59, | comma 44, della legge 27 dicembre| 1997, n. 449, e' destinata una | quota di 500.000 euro per l'anno | 2005 per l'istituzione di un | Fondo speciale al fine di | promuovere le politiche giovanili| finalizzate alla partecipazione | dei giovani sul piano culturale e| sociale nella societa' e nelle | istituzioni, mediante il sostegno| della loro capacita' progettuale | e creativa e favorendo il | formarsi di nuove realta' | associative nonche' consolidando | e rafforzando quelle gia' |Fondo speciale per le politiche esistenti. |giovanili sul piano culturale. -------------------------------------------------------------------- 154. Il 70 per cento della quota | del Fondo di cui al comma 153 e' | destinato al finanziamento dei | programmi e dei progetti del | Forum nazionale dei giovani, con | sede in Roma. Il restante 30 per | cento e' ripartito tra i Forum | dei giovani regionali e locali | proporzionalmente alla presenza | di associazioni e di giovani sul |Finalizzazione quota Fondo per il territorio. |Forum nazionale dei giovani. -------------------------------------------------------------------- 155. In attesa della riforma | degli ammortizzatori sociali e | nel limite complessivo di spesa | di 310 milioni di euro a carico | del Fondo per l'occupazione di | cui all'articolo 1, comma 7, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236, il Ministro | del lavoro e delle politiche | sociali, di concerto con il | Ministro dell'economia e finanze,| puo' disporre entro il 31 | dicembre 2005, anche in deroga | alla vigente normativa, | concessioni, anche senza | soluzione di continuita', dei | trattamenti di cassa integrazione| guadagni straordinaria, di | mobilita' e di disoccupazione | speciale, nel caso di programmi | finalizzati alla gestione di | crisi occupazionali, anche con | riferimento a settori produttivi | e ad aree territoriali ovvero | miranti al reimpiego di | lavoratori coinvolti in detti | programmi definiti in specifici | accordi in sede governativa | intervenuti entro il 30 giugno | 2005. Nell'ambito delle risorse | finanziarie di cui al primo | periodo, i trattamenti concessi | ai sensi dell'articolo 3, comma | 137, quarto periodo, della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, e | successive modificazioni, possono| essere prorogati con decreto del | Ministro del lavoro e delle | politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, qualora i piani di| gestione delle eccedenze gia' | definiti in specifici accordi in | sede governativa abbiano | comportato una riduzione nella | misura almeno del 10 per cento | del numero dei destinatari dei | trattamenti scaduti il 31 | dicembre 2004. La misura dei | trattamenti di cui al secondo | periodo e' ridotta del 10 per | cento nel caso di prima proroga e|Trattamenti CIGS per programmi del 30 per cento per le proroghe |finalizzati alla gestione delle successive. |crisi occupazionali. -------------------------------------------------------------------- 156. All'articolo 118, comma 16, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e successive modificazioni, | le parole: "e di 100 milioni di | euro per ciascuno degli anni 2003| e 2004" sono sostituite dalle |Finanziamento 2005 per le seguenti: "e di 100 milioni di |attivita' di formazione euro per ciascuno degli anni |nell'esercizio 2003, 2004 e 2005". |dell'apprendistato. -------------------------------------------------------------------- 157. All'articolo 43 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, le parole da: "in | un'apposita gestione" fino alla | fine del comma sono sostituite | dalle seguenti: "alla gestione | separata di cui all'articolo 2, | comma 26, della legge 8 agosto | 1995, n. 335"; | b) al comma 2, le parole da: |Obbligo di iscrizione in apposita "alla gestione separata" fino a: |gestione separata previdenziale "n. 335" sono soppresse; |presso l'INPS per gli associati c) il comma 9 e' abrogato. |in partecipazione. -------------------------------------------------------------------- 158. All'articolo 58 della legge | 17 maggio 1999, n. 144, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 2: | 1) la parola: "tredici" e' | sostituita dalla parola: | "dodici"; | 2) le parole: "sei eletti dagli | iscritti al Fondo" sono | sostituite dalle seguenti: | "cinque designati dalle | associazioni sindacali | rappresentative degli iscritti al| Fondo medesimo"; | b) il comma 3 e' sostituito dal | seguente: | "3. Il comitato amministratore e'| presieduto dal presidente | dell'INPS o da un suo delegato | scelto tra i componenti del |Comitato amministratore del Fondo consiglio di amministrazione |per la gestione separata dell'Istituto medesimo". |previdenziale. -------------------------------------------------------------------- 159. Limitatamente ai soli enti | gestori di forme di previdenza | obbligatoria i collegi sindacali | continuano ad esercitare il | controllo contabile e per essi | non trova applicazione l'articolo|Collegi sindacali di enti gestori 2409-bis, terzo comma, del codice|di forme di previdenza civile. |obbligatoria. -------------------------------------------------------------------- 160. E' costituita la Fondazione | per la diffusione della | responsabilita' sociale delle | imprese. Alla Fondazione | partecipano, quali soci | fondatori, il Ministero del | lavoro e delle politiche sociali,| oltre ad altri soggetti pubblici | e privati che ne condividano le | finalita'. La Fondazione e' | soggetta alle disposizioni del | codice civile, delle leggi | speciali e dello statuto, che | verra' redatto dai fondatori. Per| lo svolgimento delle sue | attivita' istituzionali e' | assegnato alla Fondazione un |Fondazione per la diffusione contributo di un milione di euro |della responsabilita' sociale per l'anno 2005. |delle imprese. -------------------------------------------------------------------- 161. L'ente nazionale di | previdenza e assistenza per i | lavoratori dello spettacolo | (ENPALS) puo' continuare ad | avvalersi, fino al 31 dicembre | 2005, del personale in servizio | nell'anno 2004 con contratto di | lavoro a tempo determinato nel | limite massimo di spesa | complessivamente stanziata per lo| stesso personale nell'anno 2004. | I relativi oneri continuano ad |Proroga al 2005 dei contratti di essere posti a carico del |lavoro a tempo determinato bilancio dell'ente. |dell'ENPALS. -------------------------------------------------------------------- 162. All'articolo 3, comma 136, | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, al primo periodo, le parole:| "31 dicembre 2004" sono | sostituite dalle seguenti: "31 | dicembre 2005" e, al secondo | periodo, le parole: "31 dicembre | 2003" sono sostituite dalle | seguenti: "31 dicembre 2004". A | tal fine e' autorizzata, per | l'anno 2005, la spesa di 5 | milioni di euro a valere sul | Fondo per l'occupazione di cui | all'articolo 1, comma 7, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236. |Proroga contratti di solidarieta' -------------------------------------------------------------------- 163. Per la prosecuzione degli | interventi di cui all'articolo 3,| comma 9, e all'articolo 8, comma | 4-bis, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1993, n. 236, e' | autorizzato un contributo di euro| 160.102.000 per l'anno 2005. A | tal fine, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, e' nominato un | Commissario straordinario del | Governo con funzioni di vigilanza|Contributo 2005 per manutenzione sulle modalita' di attuazione del|idraulica e forestale regione presente comma. |Calabria. -------------------------------------------------------------------- 164. Per garantire il rispetto | degli obblighi comunitari e la | realizzazione degli obiettivi di | finanza pubblica per il triennio | 2005-2007 il livello complessivo | della spesa del Servizio | sanitario nazionale, al cui | finanziamento concorre lo Stato, | e' determinato in 88.195 milioni | di euro per l'anno 2005, 89.960 | milioni di euro per l'anno 2006 e| 91.759 milioni di euro per l'anno| 2007. I predetti importi | ricomprendono anche quello di 50 | milioni di euro, per ciascuno | degli anni indicati, a titolo di | ulteriore finanziamento a carico | dello Stato per l'ospedale | "Bambino Gesu'". Lo Stato, in | deroga a quanto stabilito | dall'articolo 4, comma 3, del | decreto-legge 18 settembre 2001, | n. 347, convertito, con | modificazioni, dalla legge 16 | novembre 2001, n. 405, concorre | al ripiano dei disavanzi del | Servizio sanitario nazionale per | gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal| fine e' autorizzata, a titolo di | regolazione debitoria, la spesa | di 2.000 milioni di euro per | l'anno 2005, di cui 50 milioni di| euro finalizzati al ripiano dei | disavanzi della regione Lazio per| l'anno 2003, derivanti dal | finanziamento dell'ospedale | "Bambino Gesu'". Le predette | disponibilita' finanziarie sono | ripartite tra le regioni con | decreto del Ministro della | salute, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, d'intesa con la |Livello complessivo di spesa del Conferenza Stato-Regioni. |SSN. -------------------------------------------------------------------- 165. Resta fermo l'obbligo in | capo all'Agenzia italiana del | farmaco di garantire per la quota| a proprio carico, ai sensi | dell'articolo 48 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, il livello| della spesa farmaceutica | stabilito dalla legislazione | vigente. Nell'ambito delle | annuali direttive del Ministro | della salute all'Agenzia e' | incluso il conseguimento | dell'obiettivo del rispetto del | predetto livello della spesa | farmaceutica. Al fine di | conseguire il contenimento della | spesa farmaceutica, l'Agenzia | italiana del farmaco stabilisce | le modalita' per il | confezionamento ottimale dei | farmaci a carico del Servizio | sanitario nazionale, almeno per | le patologie piu' rilevanti, | relativamente a dosaggi e numero | di unita' posologiche, individua | i farmaci per i quali i medici | possono prescrivere "confezioni | d'avvio" per terapie usate per la| prima volta verso i cittadini, al| fine di evitare prescrizioni | quantitativamente improprie e | piu' costose, e di verificarne la| tollerabilita' e l'efficacia, e | predispone l'elenco dei farmaci | per i quali sono autorizzate la | prescrizione e la vendita per | unita' posologiche. |Livello della spesa farmaceutica. -------------------------------------------------------------------- 166. All'articolo 8 della legge | 24 dicembre 1993, n. 537, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 10: | 1) alla lettera c), dopo le | parole: "indicate alle lettere a)| e b)" sono aggiunte le seguenti: | "ad eccezione dei farmaci non | soggetti a ricetta con accesso | alla pubblicita' al pubblico"; | 2) dopo la lettera c), e' | aggiunta la seguente: | "c-bis) farmaci non soggetti a | ricetta medica con accesso alla | pubblicita' al pubblico (OTC)"; | b) al comma 14, ultimo periodo, |Classificazione farmaci non le parole: "lettera c)" sono |soggetti a ricetta medica con sostituite dalle seguenti: |accesso alla pubblicita' al "lettere c) e c-bis)". |pubblico (OTC). -------------------------------------------------------------------- 167. All'articolo 70, comma 2, | primo periodo, della legge 23 | dicembre 1998, n. 448, dopo le | parole: "l'indicazione della | ''nota''" la parola: ", |Specialita' medicinali erogabili controfirmata," e' soppressa. |a carico del SSN. -------------------------------------------------------------------- 168. L'Agenzia italiana del | farmaco adotta nel limite di | spesa annuo di 1 milione di euro | per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007, nell'ambito del | programma annuale di attivita' | previsto dall'articolo 48, comma | 5, lettera h), del decreto-legge | 30 settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, un piano di comunicazione | volto a diffondere l'uso dei | farmaci generici, ad assicurare | una adeguata informazione del | pubblico su tali farmaci e a | garantire ai medici, ai | farmacisti e agli operatori di | settore, a mezzo di apposite | pubblicazioni specialistiche, le | informazioni necessarie sui | farmaci generici e le liste | complete di farmaci generici |Diffusione dell'uso dei farmaci disponibili. |generici. -------------------------------------------------------------------- 169. Al fine di garantire che | l'obiettivo del raggiungimento | dell'equilibrio economico | finanziario da parte delle | regioni sia conseguito nel | rispetto della garanzia della | tutela della salute, ferma | restando la disciplina dettata | dall'articolo 54 della legge 27 | dicembre 2002, n. 289, per le | prestazioni gia' definite dal | decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri 29 | novembre 2001, pubblicato nel | supplemento ordinario alla | Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 | febbraio 2002, e successive | modificazioni, anche al fine di | garantire che le modalita' di | erogazione delle stesse siano | uniformi sul territorio | nazionale, coerentemente con le | risorse programmate per il | Servizio sanitario nazionale, con| regolamento adottato ai sensi | dell'articolo 17, comma 3, della | legge 23 agosto 1988, n. 400, di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, | dal Ministro della salute, che si| avvale della commissione di cui | all'articolo 4-bis, comma 10, del| decreto-legge 15 aprile 2002, n. | 63, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | giugno 2002, n. 112, sono fissati| gli standard qualitativi, | strutturali, tecnologici, di | processo e possibilmente di | esito, e quantitativi di cui ai | livelli essenziali di assistenza,| sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Con la | medesima procedura sono | individuati le tipologie di | assistenza e i servizi, relativi | alle aree di offerta individuate | dal vigente Piano sanitario | nazionale. In fase di prima | applicazione gli standard sono |Fissazione di standard di cui ai fissati entro il 30 giugno 2005. |livelli essenziali di assistenza. -------------------------------------------------------------------- 170. Alla determinazione delle | tariffe massime per la | remunerazione delle prestazioni e| delle funzioni assistenziali, | assunte come riferimento per la | valutazione della congruita' | delle risorse a disposizione del | Servizio sanitario nazionale, | provvede, con proprio decreto, il| Ministero della salute, di | concerto con il Ministero | dell'economia e delle finanze, | sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Gli importi | tariffari, fissati dalle singole | regioni, superiori alle tariffe | massime restano a carico dei | bilanci regionali. Entro il 30 | marzo 2005, con decreto del | Ministero della salute, di | concerto con il Ministero | dell'economia e delle finanze, | sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano, si procede | alla ricognizione e all'eventuale| aggiornamento delle tariffe | massime, coerentemente con le | risorse programmate per il | Servizio sanitario nazionale. Con| la medesima modalita' e i | medesimi criteri si procede | all'aggiornamento biennale delle | tariffe massime entro il 31 |Determinazione delle tariffe dicembre di ogni secondo anno a |massime per la remunerazione decorrere dall'anno 2005. |delle prestazioni assistenziali. -------------------------------------------------------------------- 171. Ferma restando la facolta' | delle singole regioni di | procedere, per il governo dei | volumi di attivita' e dei tetti | di spesa, alla modulazione, entro| i valori massimi nazionali, degli| importi tariffari praticati per | la remunerazione dei soggetti | erogatori pubblici e privati, e' | vietata, nella remunerazione del | singolo erogatore, l'applicazione| alle singole prestazioni di | importi tariffari diversi a | seconda della residenza del | paziente, indipendentemente dalle| modalita' con cui viene regolata | la compensazione della mobilita' | sia intraregionale che | interregionale. Sono nulli i |Divieto di tariffe in funzione contratti e gli accordi stipulati|della residenza del paziente per con i soggetti erogatori in |la remunerazione dei soggetti violazione di detto principio. |erogatori. -------------------------------------------------------------------- 172. Il potere di accesso del | Ministro della salute presso le | aziende unita' sanitarie locali e| le aziende ospedaliere di cui | all'articolo 2, comma 6, del | decreto-legge 29 agosto 1984, n. | 528, convertito, con | modificazioni, dalla legge 31 | ottobre 1984, n. 733, e | all'articolo 4, comma 2, della | legge 1º febbraio 1989, n. 37, e'| esteso a tutti gli Istituti di | ricovero e cura a carattere | scientifico, anche se trasformati| in fondazioni, ai policlinici | universitari e alle aziende | ospedaliere universitarie ed e' | integrato con la potesta' di | verifica dell'effettiva | erogazione, secondo criteri di | efficienza ed appropriatezza, dei| livelli essenziali di assistenza | di cui all'articolo 1, comma 6, | del decreto legislativo 30 | dicembre 1992, n. 502, e | successive modificazioni, al | decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri 29 | novembre 2001, pubblicato nel | supplemento ordinario alla | Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 | febbraio 2002, e all'articolo 54 | della legge 27 dicembre 2002, n. |Potere di accesso del Ministro 289, compresa la verifica dei |della salute presso Istituti di relativi tempi di attesa. |ricovero. -------------------------------------------------------------------- 173. L'accesso al finanziamento | integrativo a carico dello Stato | derivante da quanto disposto al | comma 164, rispetto al livello di| cui all'accordo Stato-regioni | dell'8 agosto 2001, pubblicato | nella Gazzetta Ufficiale n. 208 | del 7 settembre 2001, per l'anno | 2004, rivalutato del 2 per cento | su base annua a decorrere dal | 2005, e' subordinato alla stipula| di una specifica intesa tra Stato| e regioni ai sensi dell'articolo | 8, comma 6, della legge 5 giugno | 2003, n. 131, che contempli ai | fini del contenimento della | dinamica dei costi: | a) gli adempimenti gia' previsti | dalla vigente legislazione; | b) i casi nei quali debbano | essere previste modalita' di | affiancamento dei rappresentanti | dei Ministeri della salute e | dell'economia e delle finanze ai | fini di una migliore definizione | delle misure da adottare; | c) ulteriori adempimenti per | migliorare il monitoraggio della | spesa sanitaria nell'ambito del | Nuovo sistema informativo | sanitario; | d) il rispetto degli obblighi di | programmazione a livello | regionale, al fine di garantire | l'effettivita' del processo di | razionalizzazione delle reti | strutturali dell'offerta | ospedaliera e della domanda | ospedaliera, con particolare | riguardo al riequilibrio | dell'offerta di posti letto per | acuti e per lungodegenza e | riabilitazione, alla promozione | del passaggio dal ricovero | ordinario al ricovero diurno, | nonche' alla realizzazione degli | interventi previsti dal Piano | nazionale della prevenzione e dal| Piano nazionale | dell'aggiornamento del personale | sanitario, coerentemente con il | Piano sanitario nazionale; | e) il vincolo di crescita delle | voci dei costi di produzione, con| esclusione di quelli per il | personale cui si applica la | specifica normativa di settore, | secondo modalita' che | garantiscano che, | complessivamente, la loro | crescita non sia superiore, a | decorrere dal 2005, al 2 per | cento annuo rispetto ai dati | previsionali indicati nel | bilancio dell'anno precedente, al| netto di eventuali costi di | personale di competenza di | precedenti esercizi; | f) in ogni caso, l'obbligo in | capo alle regioni di garantire in| sede di programmazione regionale,| coerentemente con gli obiettivi | sull'indebitamento netto delle | amministrazioni pubbliche, | l'equilibrio | economico-finanziario delle | proprie aziende sanitarie, | aziende ospedaliere, aziende | ospedaliere universitarie ed | Istituti di ricovero e cura a | carattere scientifico sia in sede| di preventivo annuale che di | conto consuntivo, realizzando | forme di verifica trimestrale | della coerenza degli andamenti | con gli obiettivi | dell'indebitamento netto delle | amministrazioni pubbliche e | prevedendo l'obbligatorieta' | dell'adozione di misure per la | riconduzione in equilibrio della | gestione ove si prospettassero | situazioni di squilibrio, nonche'|Finanziamento integrativo a l'ipotesi di decadenza del |carico dello Stato per la spesa direttore generale. |del SSN. -------------------------------------------------------------------- 174. Al fine del rispetto | dell'equilibrio | economico-finanziario, la | regione, ove si prospetti sulla | base del monitoraggio trimestrale| una situazione di squilibrio, | adotta i provvedimenti necessari.| Qualora dai dati del monitoraggio| del quarto trimestre si evidenzi | un disavanzo di gestione a fronte| del quale non sono stati adottati| i predetti provvedimenti, ovvero | essi non siano sufficienti, con | la procedura di cui all'articolo | 8, comma 1, della legge 5 giugno | 2003, n. 131, il Presidente del | Consiglio dei ministri diffida la| regione a provvedervi entro il 30| aprile dell'anno successivo a | quello di riferimento. Qualora la| regione non adempia, entro i | successivi trenta giorni il | presidente della regione, in | qualita' di commissario ad acta, | approva il bilancio di esercizio | consolidato del Servizio | sanitario regionale al fine di | determinare il disavanzo di | gestione e adotta i necessari | provvedimenti per il suo | ripianamento, ivi inclusi gli | aumenti dell'addizionale | all'imposta sul reddito delle | persone fisiche e le | maggiorazioni dell'aliquota | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive entro le | misure stabilite dalla normativa | vigente. I predetti incrementi | possono essere adottati anche in | funzione della copertura dei | disavanzi di gestione accertati o|Provvedimenti adottati dalla stimati nel settore sanitario |regione in caso di squilibrio relativi all'esercizio 2004 e |economico-finanziario della spesa seguenti. |sanitaria. -------------------------------------------------------------------- 175. Per le finalita' di cui al | comma 174 e per la copertura dei | disavanzi di gestione accertati o| stimati nel settore sanitario, la| regione, in deroga alla | sospensione di cui al comma 61, | primo periodo, puo' deliberare | l'inizio o la ripresa della | decorrenza degli effetti degli | aumenti dell'addizionale | regionale all'imposta sul reddito| e delle maggiorazioni | dell'aliquota dell'imposta | regionale sulle attivita' | produttive, gia' disposti, | oggetto della predetta | sospensione. Ai sensi del primo | periodo del presente comma e del | comma 22 dell'articolo 2 della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | l'inizio o la ripresa della | decorrenza degli effetti puo' | concernere anche quelle | maggiorazioni dell'aliquota IRAP | che siano state deliberate dalle | regioni, antecedentemente al 31 | dicembre 2003, in difformita' | rispetto a quanto previsto dalla | normativa statale. Per le | medesime finalita', le regioni | possono altresi', nei limiti | della normativa statale di | riferimento ed in conformita' ad | essa, disporre nuovi aumenti | dell'addizionale regionale | all'imposta sul reddito o nuove | maggiorazioni dell'aliquota IRAP |Inizio o ripresa della decorrenza ovvero modificare gli aumenti e |degli effetti degli aumenti le maggiorazioni di cui al primo |dell'addizionale regionale IRE e periodo del presente comma. |maggiorazioni dell'aliquota IRAP -------------------------------------------------------------------- 176. In caso di mancato | adempimento agli obblighi di cui | al comma 173 e' precluso | l'accesso al maggiore | finanziamento previsto per gli | anni 2005, 2006 e 2007, con | conseguente immediato recupero | delle somme eventualmente |Casi di preclusione al maggiore erogate. |finanziamento. -------------------------------------------------------------------- 177. Le regioni, ai sensi | dell'articolo 4, comma 9, della | legge 30 dicembre 1991, n. 412, e| successive modificazioni, | definiscono le fattispecie per | l'eventuale trasformazione da | tempo determinato a tempo | indeterminato del rapporto di | lavoro dei professionisti | convenzionati a carico del | protocollo aggiuntivo ai sensi | dei decreti del Presidente della | Repubblica 28 luglio 2000, n. | 271, e 21 settembre 2001, n. 446,| in modo da assicurare una | riduzione della relativa spesa | pari ad almeno il 20 per cento. | La predetta trasformazione e' | possibile entro il limite del | numero di ore di incarico | attivate a titolo convenzionale |Trasformazione a tempo presso ciascuna azienda sanitaria|indeterminato del rapporto di locale alla data del 31 ottobre |lavoro dei professionisti 2004. |convenzionati. -------------------------------------------------------------------- 178. Il rapporto tra il Servizio | sanitario nazionale, i medici di | medicina generale, i pediatri di | libera scelta, i medici | specialisti ambulatoriali interni| e le altre professioni sanitarie | non dipendenti dal medesimo e' | disciplinato da apposite | convenzioni conformi agli accordi| collettivi nazionali stipulati ai| sensi dell'articolo 4, comma 9, | della legge 30 dicembre 1991, n. | 412, e successive modificazioni, | con le organizzazioni sindacali | di categoria maggiormente | rappresentative in campo | nazionale. La rappresentativita' | delle organizzazioni sindacali e'| basata sulla consistenza | associativa. Detti accordi hanno | durata quadriennale per la parte | normativa e durata biennale per | la parte economica. In sede di | prima applicazione la durata, per| le parti normativa ed economica, | e' definita fino al 31 dicembre |Convenzioni per il rapporto tra 2005. |SSN e medici. -------------------------------------------------------------------- 179. Al fine di garantire il | rispetto degli obblighi di cui al| comma 173, ciascuna regione | provvede a disciplinare appositi | meccanismi di raccordo tra le | aziende sanitarie locali, le | aziende ospedaliere, le aziende | ospedaliere universitarie, gli | Istituti di ricovero e cura a | carattere scientifico e i medici | di medicina generale e i pediatri| di libera scelta, attribuendo a | questi ultimi il compito di | segnalare tempestivamente alle | strutture competenti a livello | regionale le situazioni di | inefficienza gestionale e | organizzativa che costituiscono | violazione degli obiettivi di |Obbligo per le aziende contenimento della dinamica dei |ospedaliere di comunicare alle costi di cui ai commi da 164 a |strutture regionali situazioni di 187. |inefficienza. -------------------------------------------------------------------- 180. La regione interessata, | nelle ipotesi indicate ai commi | 174 e 176, anche avvalendosi del | supporto tecnico dell'Agenzia per| i servizi sanitari regionali, | procede ad una ricognizione delle| cause ed elabora un programma | operativo di riorganizzazione, di| riqualificazione o di | potenziamento del Servizio | sanitario regionale, di durata | non superiore al triennio. I | Ministri della salute e | dell'economia e delle finanze e | la singola regione stipulano | apposito accordo che individui | gli interventi necessari per il | perseguimento dell'equilibrio | economico, nel rispetto dei | livelli essenziali di assistenza | e degli adempimenti di cui alla | intesa prevista dal comma 173. La| sottoscrizione dell'accordo e' | condizione necessaria per la | riattribuzione alla regione | interessata del maggiore | finanziamento anche in maniera | parziale e graduale, | subordinatamente alla verifica |Ricognizione da parte della della effettiva attuazione del |regione delle cause di programma. |inefficienza. -------------------------------------------------------------------- 181. Con riferimento agli importi| indicati al comma 164, | relativamente alla somma di 1.000| milioni di euro per l'anno 2005, | 1.200 milioni di euro per l'anno | 2006 e 1.400 milioni di euro per | l'anno 2007, il relativo | riconoscimento alle regioni resta| condizionato, oltre che agli | adempimenti di cui al comma 173, | anche al rispetto da parte delle | regioni medesime dell'obiettivo | per la quota a loro carico sulla | spesa farmaceutica previsto | dall'articolo 48 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con |Requisiti per il riconoscimento modificazioni, dalla legge 24 |alle regioni del finanziamento novembre 2003, n. 326. |integrativo. -------------------------------------------------------------------- 182. Limitatamente all'anno 2004:| a) l'obbligo in capo alle | regioni, per la quota del 40 per | cento a loro carico, di cui | all'articolo 48, comma 5, lettera| f), del decreto-legge 30 | settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, in caso di superamento dei | tetti di spesa di cui al comma 1 | del predetto articolo 48, | s'intende comunque adempiuto, | anche qualora la regione non | abbia provveduto al previsto | ripiano, purche' l'equilibrio | complessivo del relativo sistema | sanitario regionale venga | rispettato, previa verifica | dell'avvenuta erogazione dei | livelli essenziali di assistenza | effettuata dal Ministero della | salute, ai sensi del comma 172; | b) con specifica intesa tra Stato| e regioni, sulla base dei dati | forniti dall'Agenzia italiana del| farmaco, su proposta del Ministro| della salute, sono definite le | eventuali compensazioni sugli | effetti, per ogni singola | regione, derivanti dai | provvedimenti a carico delle | aziende produttrici di cui | all'articolo 1 del decreto-legge | 24 giugno 2004, n. 156, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 2 agosto 2004, n. | 202, nel rispetto degli equilibri| di finanza pubblica programmati, | anche ai fini dell'accesso | all'integrazione dei | finanziamenti a carico dello | Stato come stabilito dal citato |Obbligo in capo alle regioni in Accordo Stato-regioni dell'8 |caso di superamento del tetto di agosto 2001. |spesa. -------------------------------------------------------------------- 183. A partire dal 2005, sulla | base delle rilevazioni condotte | dall'Agenzia italiana del | farmaco, le regioni che non | adottano misure di contenimento | della spesa farmaceutica adeguate| al rispetto dei tetti stabiliti | dall'articolo 48, comma 1, del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, sono | tenute nell'esercizio successivo | a quello di rilevazione ad | adottare misure di contenimento |Contenimento della spesa pari al 50 per cento del proprio |farmaceutica in capo alle sfondamento. |regioni. -------------------------------------------------------------------- 184. Al fine di consentire in via| anticipata l'erogazione | dell'incremento del finanziamento| a carico dello Stato: | a) in deroga a quanto stabilito | dall'articolo 13, comma 6, del | decreto legislativo 18 febbraio | 2000, n. 56, il Ministero | dell'economia e delle finanze, | per gli anni 2005, 2006 e 2007, | e' autorizzato a concedere alle | regioni a statuto ordinario | anticipazioni con riferimento | alle somme indicate al comma 164,| al netto di quelle indicate al | comma 181, da accreditare sulle | contabilita' speciali di cui | all'articolo 66 della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, in essere | presso le tesorerie provinciali | dello Stato, nella misura pari al| 95 per cento delle somme dovute | alle regioni a statuto ordinario | a titolo di finanziamento della | quota indistinta del fabbisogno | sanitario, quale risulta dalla | deliberazione del CIPE per i | corrispondenti anni, al netto | delle entrate proprie regionali; | b) per gli anni 2005, 2006 e | 2007, il Ministero dell'economia | e delle finanze e' autorizzato a | concedere alle regioni Sicilia e | Sardegna anticipazioni nella | misura pari al 95 per cento delle| somme dovute a tali regioni a | titolo di finanziamento della | quota indistinta quale risulta | dalla deliberazione del CIPE per | i corrispondenti anni, al netto | delle entrate proprie e delle | partecipazioni delle medesime | regioni; | c) all'erogazione dell'ulteriore | 5 per cento o al ripristino del | livello di finanziamento previsto| dal citato accordo Stato-regioni | dell'8 agosto 2001 per l'anno | 2004, rivalutato del 2 per cento | su base annua a decorrere dal | 2005, nei confronti delle singole| regioni si provvede a seguito | della verifica degli adempimenti | di cui ai commi 173 e 181; | d) nelle more della deliberazione| del CIPE e della proposta di | decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri di cui al | comma 4 dell'articolo 2 del | decreto legislativo 18 febbraio | 2000, n. 56, nonche' della | stipula dell'intesa di cui al | comma 173, le anticipazioni sono | commisurate al livello del | finanziamento corrispondente a | quello previsto dal riparto per | l'anno 2004 in base alla | deliberazione del CIPE, | rivalutato del 2 per cento su | base annua a decorrere dal 2005; | e) sono autorizzati, in sede di | conguaglio, eventuali recuperi | che dovessero rendersi necessari | anche a carico delle somme a |Concessione anticipata qualsiasi titolo spettanti alle |dell'erogazione dell'incremento regioni per gli esercizi |del finanziamento a carico dello successivi. |Stato. -------------------------------------------------------------------- 185. All'articolo 50 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, dopo il | comma 1, e' inserito il seguente:| "1-bis. Il Ministero | dell'economia e delle finanze | cura la generazione e la consegna| della tessera sanitaria a tutti i| soggetti destinatari, indicati al| comma 1, entro il 31 dicembre |Termine per la consegna della 2005". |tessera sanitaria. -------------------------------------------------------------------- 186. Nell'ambito delle attivita' | dirette alla definizione e | implementazione del Nuovo Sistema| Informativo Sanitario (NSIS), il | Ministero della salute, anche ai | fini del controllo e monitoraggio| della spesa per la realizzazione | degli obiettivi di finanza | pubblica, garantisce in ogni caso| la coerente prosecuzione delle | azioni in corso con riduzione | della spesa per il rinnovo dei | contratti per la fornitura di | beni e servizi afferenti al | funzionamento del NSIS nella | misura di cinque punti | percentuali, salva la facolta' di| ampliare i servizi richiesti nel |Nuovo sistema informativo limite dell'ordinario |sanitario (NSIS): riduzione spesa stanziamento di bilancio. |per contratti. -------------------------------------------------------------------- 187. In considerazione del | rilievo nazionale ed | internazionale nella | sperimentazione sanitaria di | elevata specializzazione e nella | cura delle piu' rilevanti | patologie, per l'anno 2005 e' | autorizzata la spesa di 15 | milioni di euro in favore della | fondazione "Centro San Raffaele |Contributo per il "Centro San del Monte Tabor". |Raffaele del Monte Tabor". -------------------------------------------------------------------- 188. Le regioni che alla data del| 1º gennaio 2005 abbiano ancora in| corso di completamento il proprio| programma di investimenti in | attuazione dell'articolo 20 della| legge 11 marzo 1988, n. 67, e | successive modificazioni, | destinano una quota delle risorse|Destinazione quota risorse delle residue al potenziamento ed |Regioni al potenziamento ammodernamento tecnologico. |tecnologico. -------------------------------------------------------------------- 189. Le sanzioni amministrative | per infrazioni al divieto di | fumare, previste dall'articolo | 51, comma 7, della legge 16 | gennaio 2003, n. 3, sono | aumentate del 10 per cento. | -------------------------------------------------------------------- 190. I proventi delle sanzioni | amministrative per infrazioni al | divieto di fumare inflitte, a | norma dell'articolo 51, comma 7, | della legge 16 gennaio 2003, n. | 3, da organi statali affluiscono | al bilancio dello Stato, per | essere successivamente | riassegnati, limitatamente ai | maggiori proventi conseguiti per | effetto degli aumenti di cui al | comma 189, ad appositi capitoli | di spesa dello stato di | previsione del Ministero della | salute per il potenziamento degli| organi ispettivi e di controllo, | nonche' per la realizzazione di | campagne di informazione e di | educazione alla salute | finalizzate alla prevenzione del | tabagismo e delle patologie ad |Aumento sanzioni per infrazioni esso correlate. |al divieto di fumo. -------------------------------------------------------------------- 191. Resta ferma l'autonoma, | integrale disponibilita' da parte| delle singole regioni, ai sensi | degli articoli 17, terzo comma, e| 29, terzo comma, della legge 24 | novembre 1981, n. 689, dei | proventi relativi alle infrazioni| di cui al comma 189, accertate | dagli organi di polizia locale, |Attribuzione delle somme riscosse come tali ad esse direttamente |per infrazioni al divieto di attribuiti. |fumo. -------------------------------------------------------------------- 192. Al fine di migliorare | l'efficienza operativa della | pubblica amministrazione e per il| contenimento della spesa | pubblica, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri sono individuati le | applicazioni informatiche e i | servizi per i quali si rendono | necessarie razionalizzazioni ed | eliminazioni di duplicazioni e | sovrapposizioni. Il CNIPA stipula| contratti-quadro per | l'acquisizione di applicativi | informatici e per l'erogazione di| servizi di carattere generale | riguardanti il funzionamento | degli uffici con modalita' che |Accordi quadro del CNIPA per riducano gli oneri derivanti |eliminare duplicazioni di dallo sviluppo, dalla |carattere informatico nella manutenzione e dalla gestione. |PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 193. Le pubbliche amministrazioni| di cui all'articolo 1 del decreto| legislativo 12 febbraio 1993, n. | 39, sono tenute ad avvalersi, | uniformando le procedure e le | prassi amministrative in corso, | degli applicativi e dei servizi | di cui al comma 192, salvo i casi| in cui possano dimostrare, in | sede di richiesta di parere di | congruita' tecnico-economica di | cui all'articolo 8 dello stesso | decreto legislativo, che la | soluzione che intendono adottare,|Obbligo per le PP.AA. di a parita' di funzioni, risulti |uniformita' nelle procedure e economicamente piu' vantaggiosa. |nelle prassi amministrative. -------------------------------------------------------------------- 194. Ai fini di cui al comma 192,| con decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri sono | individuati interventi di | razionalizzazione delle | infrastrutture di calcolo, | telematiche e di comunicazione | delle amministrazioni di cui al | comma 193. | -------------------------------------------------------------------- 195. Le pubbliche amministrazioni| diverse da quelle di cui al comma| 193 possono avvalersi dei servizi| di cui al medesimo comma 193, | secondo modalita' da definire in | sede di Conferenza unificata di |Interventi di razionalizzazione cui all'articolo 8 del decreto |delle infrastrutture di calcolo, legislativo 28 agosto 1997, n. |telematiche e di comunicazione 281. |delle PP. AA. -------------------------------------------------------------------- 196. Ai fini della copertura | delle spese necessarie per lo | svolgimento dei compiti di cui al| comma 193, possono essere | assegnati al CNIPA finanziamenti | a carico del Fondo di | finanziamento per i progetti | strategici nel settore | informatico di cui all'articolo | 27, comma 2, della legge 16 |Assegnazione al CNIPA di gennaio 2003, n. 3. |finanziamenti. -------------------------------------------------------------------- 197. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, i cedolini per il | pagamento delle competenze | stipendiali del personale delle | amministrazioni di cui | all'articolo 1 del decreto | legislativo 12 febbraio 1993, n. | 39, purche' sia gia' in possesso | di caselle di posta elettronica | fornite dall'amministrazione, | sono trasmessi, tenuto conto del | diritto alla riservatezza, | esclusivamente per via telematica| all'indirizzo di posta | elettronica assegnato a ciascun | dipendente. Con decreto di natura| non regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per | l'innovazione e le tecnologie, |Invio telematico dei cedolini sono emanate le relative norme |dello stipendio ai dipendenti attuative. |delle amministrazioni statali. -------------------------------------------------------------------- 198. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, gli uffici cassa delle | amministrazioni, anche | periferiche, dello Stato sono | organizzati sulla base di | procedure amministrative | informatizzate. Tutti i contatti | con il personale dipendente e con| gli uffici, anche di altra | amministrazione, avvengono | utilizzando modalita' di | trasmissione telematica dei dati.| Con decreto di natura non | regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per | l'innovazione e le tecnologie, | sono emanate le relative norme | attuative. |Informatizzazione Uffici cassa -------------------------------------------------------------------- 199. Per l'anno finanziario 2005 | e successivi, il Ministro | dell'economia e delle finanze, su| proposta del Ministro | dell'ambiente e della tutela del | territorio, e' autorizzato a | provvedere con propri decreti | alla riassegnazione alle | pertinenti unita' previsionali di| base dello stato di previsione | del Ministero dell'ambiente e | della tutela del territorio delle| somme da versare in entrata per | revoche ed economie dei | finanziamenti di cui alla legge 8| ottobre 1997, n. 344, adottate | con provvedimento del Ministero |Riassegnazione alle unita' competente, e con lo stesso |previsionali di base del destinate alla realizzazione di |Ministero dell'ambiente e della interventi finalizzati allo |tutela del territorio delle somme stesso progetto strategico |per revoche ed economie dei inseriti negli accordi di |finanziamenti volti alla programma quadro da stipulare con|qualificazione degli interventi e le regioni territorialmente |dell'occupazione in campo interessate. |ambientale -------------------------------------------------------------------- 200. Al fine di garantire la | prosecuzione delle iniziative di | sostegno allo sviluppo economico | gia' adottate e per il | completamento delle dotazioni | infrastrutturali gia' | programmate, e' autorizzata la | prosecuzione degli interventi | previsti dall'articolo 52, comma | 59, della legge 28 dicembre 2001,| n. 448, e dall'articolo 3, comma | 2-ter, secondo periodo, del | decreto-legge 24 settembre 2002, | n. 209, convertito, con | modificazioni, dalla legge 22 | novembre 2002, n. 265, nei limiti| delle risorse finanziarie per | tali finalita' rispettivamente | appostate e disponibili, che a | tale fine vengono versate | all'entrata del bilancio dello | Stato per essere riassegnate | negli anni successivi, fino al |Prosecuzione Interventi di completamento delle iniziative |risanamento ambientale delle aree contemplate nelle citate |portuali del Basso Adriatico, e disposizioni di legge. |per il trasporto marittimo -------------------------------------------------------------------- 201. La richiesta di cambio di | destinazione urbanistica delle | aree o dei manufatti industriali | interessati da processi di | delocalizzazione dell'intero | processo produttivo, soprattutto | quando essi comportino perdita di| posti di lavoro, determina la |Cessazione benefici in caso di cessazione del diritto acquisito |richiesta di cambio di dall'impresa ad eventuali |destinazione urbanistica delle benefici concessi dallo Stato per|aree o dei manufatti industriali il sostegno e il miglioramento |interessati da processi di del processo produttivo medesimo.|delocalizzazione -------------------------------------------------------------------- 202. Al fine di consentire | l'avvio di un regime assicurativo| volontario per la copertura dei | rischi derivanti da calamita' | naturali sui fabbricati a | qualunque uso destinati, | attraverso la sottoscrizione di | una quota parte del capitale | sociale di una costituenda | Compagnia di riassicurazioni | finalizzata ad aumentare le | capacita' riassicurative del | mercato, e di sostenere il | Consorzio o l'unione di | assicurazioni destinato a coprire| i danni derivanti da calamita' | naturali, e' istituito un | apposito Fondo di garanzia la cui| gestione e' affidata alla | Concessionaria di servizi | assicurativi pubblici (CONSAP | Spa). Per le predette finalita' | e' autorizzata la spesa di 50 | milioni di euro per l'anno 2005. | Con apposito regolamento emanato | entro centoventi giorni dalla | data di entrata in vigore della | presente legge, ai sensi | dell'articolo 17, comma 2, della | legge 23 agosto 1988, n. 400, su | proposta del Presidente del | Consiglio dei ministri, di | concerto con i Ministri delle | attivita' produttive e | dell'economia e delle finanze, | sentiti la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano e l'Istituto | per la vigilanza sulle | assicurazioni private e di | interesse collettivo, che si | esprimono entro trenta giorni, e | acquisito successivamente il | parere delle competenti | Commissioni parlamentari da | esprimere entro trenta giorni | dalla data di trasmissione del | relativo schema, e' costituita la| Compagnia di riassicurazioni di | cui al primo periodo e sono | definite le forme, le condizioni | e le modalita' di attuazione del | predetto Fondo, nonche' le misure| volte ad incentivare lo sviluppo | delle coperture assicurative in | questione, in ogni caso senza | nuovi o maggiori oneri per la | finanza pubblica, e prevedendo | l'esclusione dell'intervento del | Fondo per i danni prodotti dalle | calamita' naturali a fabbricati | abusivi, ivi compresi i | fabbricati abusivi per i quali, |Istituzione Fondo di garanzia al pur essendo stata presentata la |fine di costituire una Compagnia domanda di definizione |di riassicurazioni e di sostenere dell'illecito edilizio, non sono |il Consorzio o l'unione di stati corrisposti interamente |assicurazioni destinato a coprire l'oblazione e gli oneri |i danni derivanti da calamita' accessori. |naturali -------------------------------------------------------------------- 203. Il Dipartimento della | protezione civile e' autorizzato | ad erogare ai soggetti competenti| contributi per la prosecuzione | degli interventi e dell'opera di | ricostruzione nei territori | colpiti da calamita' naturali per| i quali e' intervenuta la | dichiarazione dello stato di | emergenza ai sensi dell'articolo | 5 della legge 24 febbraio 1992, | n. 225. Le modalita' di utilizzo | dei contributi sono stabilite con| decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri d'intesa | con il Ministro dell'economia e | delle finanze. Alla ripartizione | dei contributi si provvede con | ordinanze del Presidente del | Consiglio dei ministri, adottate | ai sensi dell'articolo 5, comma | 2, della citata legge n. 225 del | 1992, destinando almeno il 5 per | cento delle risorse complessive, | per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007 alla realizzazione | del piano di ricostruzione del | comune di San Giuliano di Puglia,| ai sensi dell'articolo 4 | dell'ordinanza del Presidente del| Consiglio dei ministri 10 aprile | 2003, n. 3279, pubblicata nella | Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 | aprile 2003, nonche' una quota | del 5 per cento per il | completamento della ricostruzione| degli edifici situati nei comuni | delle regioni Marche ed Umbria | danneggiati dal terremoto del | settembre 1997, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di | emergenza con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri del 27 settembre 1997, | una quota del 5 per cento per gli| interventi di ricostruzione nei | comuni della provincia di Brescia| colpiti dagli eventi sismici del | 24 novembre 2004, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di | emergenza con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri del 26 novembre 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 287 del 7 dicembre | 2004, una quota del 2 per cento | per gli interventi di | ricostruzione nei comuni della | regione Sardegna colpiti dagli | eventi calamitosi del dicembre | 2004 ed una quota pari a 4 | milioni di euro annui per | fronteggiare le esigenze | derivanti dalla situazione | emergenziale conseguente alle | intense precipitazioni | verificatesi nei giorni 31 | ottobre e 1º novembre 2004 nel | territorio della regione autonoma| Friuli-Venezia Giulia, nonche' | una quota pari a 5 milioni di | euro annui per consentire la | prosecuzione degli interventi di | cui all'articolo 50, comma 1, | lettera i), della legge 23 |Contributi per la prosecuzione dicembre 1998, n. 448, ripartendo|degli interventi e dell'opera di detta quota alla regione |ricostruzione nei territori Basilicata e Campania nella |colpiti da calamita' naturali per misura rispettivamente del 25 per|i quali e' intervenuta la cento e del 75 per cento. Per le |dichiarazione dello stato di finalita' di cui al presente |emergenza comune di San Giuliano comma e' autorizzata la spesa |di Puglia regioni Marche ed annua di 58,5 milioni di euro per|Umbria Brescia Sardegna quindici anni, a decorrere |Friuli-Venezia Giulia Basilicata dall'anno 2005. |e Campania -------------------------------------------------------------------- 204. Per gli interventi di | ricostruzione nei comuni della | provincia di Brescia colpiti | dagli eventi sismici del 24 | novembre 2004, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di | emergenza con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri del 26 novembre 2004, e'| autorizzato un contributo di 30 |30 milioni di euro per sisma milioni di euro per l'anno 2005. |Brescia -------------------------------------------------------------------- 205. Il Fondo di cui all'articolo| 27, comma 1, della legge 27 | dicembre 2002, n. 289, e' | destinato alla copertura delle | spese relative al progetto | promosso dal Dipartimento per | l'innovazione e le tecnologie | della Presidenza del Consiglio | dei ministri denominato "PC ai | giovani", diretto ad incentivare | l'acquisizione e l'utilizzo degli| strumenti informatici e digitali | tra i giovani che compiono sedici| anni nel 2005, nonche' la loro | formazione, fino all'esaurimento | delle disponibilita' del Fondo | stesso. Le modalita' di | attuazione del progetto, nonche' | di erogazione degli incentivi | stessi, sono disciplinate con | decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per | l'innovazione e le tecnologie, | emanato ai sensi dell'articolo | 27, comma 1, della legge 27 | dicembre 2002, n. 289. |"PC ai giovani" -------------------------------------------------------------------- 206. I benefici di cui | all'articolo 4, comma 11, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | concessi ai docenti con le | modalita' di cui al decreto del | Ministro per l'innovazione e le | tecnologie 3 giugno 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 164 del 15 luglio |Proroga della riduzione e della 2004, sono prorogati a tutto |rateizzazione del costo dei pc l'anno 2005. |per i docenti. -------------------------------------------------------------------- 207. Nel corso dell'anno 2005, i | benefici di cui al comma 206 sono| concessi anche al personale | dirigente e al personale non | docente delle scuole pubbliche di| ogni ordine e grado e delle | universita' statali, nonche' al | personale dirigente, docente e | non docente delle scuole | paritarie di ogni ordine e grado,| delle universita' non statali e | delle universita' telematiche | riconosciute ai sensi del decreto| del Ministro dell'istruzione, | dell'universita' e della ricerca | 17 aprile 2003, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 | aprile 2003. Le modalita' | attuative del presente comma sono| definite ai sensi dell'ultimo |Estensione della riduzione e periodo del comma 11 |della rateizzazione del costo dei dell'articolo 4 della legge 24 |pc anche per il personale non dicembre 2003, n. 350. |docente -------------------------------------------------------------------- 208. I dipendenti delle pubbliche| amministrazioni possono | acquistare un personal computer | usufruendo di una riduzione di | costo ottenuta in esito ad una | apposita selezione di produttori | o distributori operanti nel | settore informatico, esperita, | previa apposita indagine di | mercato, dalla Concessionaria | servizi informatici pubblici |Riduzione del costo dei pc per il (CONSIP Spa). |personale P.A. -------------------------------------------------------------------- 209. La sezione speciale del | Fondo di garanzia per le piccole | e medie imprese di cui | all'articolo 2, comma 100, | lettera a), della legge 23 | dicembre 1996, n. 662, istituita | con decreto del Ministro delle | attivita' produttive e del | Ministro per l'innovazione e le | tecnologie 15 giugno 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 150 del 29 giugno | 2004, e' integrata della somma di| 40 milioni di euro per l'anno | 2005, 40 milioni di euro per | l'anno 2006 e 20 milioni di euro | per l'anno 2007. Tali somme | possono essere altresi' | utilizzate, limitatamente a | quelle non impegnate al termine | di ciascun anno, per altri | interventi del Fondo di cui al | presente comma. Le | caratteristiche degli interventi | del Fondo di cui al presente | comma sono rideterminate con | decreto di natura non | regolamentare del Ministro delle | attivita' produttive, da emanare | entro trenta giorni dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, in linea con quanto | previsto dall'Accordo di Basilea | recante la disciplina sui |Integrazione sezione speciale del requisiti minimi di capitale per |Fondo di garanzia per le piccole le banche. |e medie imprese. -------------------------------------------------------------------- 210. Le risorse del Fondo | centrale di garanzia per il | credito navale di cui | all'articolo 5 della legge 31 | luglio 1997, n. 261, e successive| modificazioni, sono destinate, | per un importo di 60 milioni di | euro, al Fondo di garanzia per le| piccole e medie imprese di cui |Assegnazione risorse del Fondo di all'articolo 2, comma 100, |garanzia per il credito navale al lettera a), della legge 23 |Fondo di garanzia per le piccole dicembre 1996, n. 662. |medie imprese -------------------------------------------------------------------- 211. L'intervento di cui al comma| 1 dell'articolo 4 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | rifinanziato, per l'anno 2005, | per l'importo di 110 milioni di | euro. Il contributo ivi previsto,| la cui misura e' fissata in euro | 70, si applica ai contratti | stipulati a decorrere dal 1º | dicembre 2004. Le procedure per | l'assegnazione dei contributi | stabilite, relativamente all'anno| 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 | del decreto del Ministro delle | comunicazioni 30 dicembre 2003, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 18 del 23 gennaio | 2004, sono estese, in quanto |Rifinanziamento contributo per compatibili, ai contributi di cui|segnali televisivi in tecnica al presente comma. |digitale terrestre. -------------------------------------------------------------------- 212. L'intervento di cui al comma| 2 dell'articolo 4 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | rifinanziato, per l'anno 2005, | per l'importo di 30 milioni di | euro. Il contributo si applica ai| contratti stipulati a decorrere | dal 1º dicembre 2004 nella misura| di euro 50, elevata ad euro 75 | qualora l'accesso alla rete fissa| o alla rete mobile UMTS da parte | dell'utente ricada nei comuni il | cui territorio sia ricompreso | nelle aree di cui all'obiettivo 1| del regolamento (CE) n. 1260/1999| del Consiglio, del 21 giugno |Rifinanziamento interventi per 1999, e comunque in quelli con |gli apparecchi per la popolazione inferiore a diecimila|trasmissione o la ricezione a abitanti. |larga banda dei dati via Internet -------------------------------------------------------------------- 213. Allo scopo di promuovere il | potenziamento della | strumentazione tecnologica e | l'aggiornamento della tecnologia | impiegata nel settore della | radiofonia, a decorrere dall'anno| 2005 la quota prevista a valere | sui contributi di cui al comma | 190 dell'articolo 4 della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, ferma | restando la misura del 10 per | cento stabilita al medesimo | comma, non puo' comunque essere | inferiore a 1 milione di euro | annui. Ai fini di cui al presente| comma e' autorizzata la spesa di | 1 milione di euro annui a | decorrere dall'anno 2005. | L'accesso ai benefici di cui al | citato comma 190 dell'articolo 4 | e' subordinato alla | presentazione, da parte dei | soggetti interessati, della | relativa domanda entro il 31 | gennaio di ciascun anno. |Contributo radiofonia -------------------------------------------------------------------- 214. ll finanziamento annuale | previsto dall'articolo 52, comma | 18, della legge 28 dicembre 2001,| n. 448, come rideterminato dalla | legge 27 dicembre 2002, n. 289, e| dalla legge 24 dicembre 2003, n. | 350, e' incrementato di 5 milioni|Incremento finanziamento annuale di euro per l'anno 2005. |per radiofonia -------------------------------------------------------------------- 215. Al fine di rafforzare | l'attrazione di nuovi | investimenti nelle aree | sottoutilizzate, Sviluppo Italia | Spa e' autorizzata a concedere | agevolazioni alle imprese capaci | di produrre effetti economici | addizionali e durevoli e tali da | generare esternalita' positive |Agevolazioni alle imprese da sul territorio. |parte di Sviluppo Italia spa -------------------------------------------------------------------- 216. Le agevolazioni di cui al | comma 215, il cui cumulo non puo'| comunque superare i vigenti | limiti massimi di intensita' di | aiuto, consistono in: | a) un contributo in conto | interessi a valere su mutui di | durata non inferiore a cinque | anni e non superiore a dieci, | concessi da istituti autorizzati | all'esercizio dell'attivita' | bancaria ai sensi del testo unico| di cui al decreto legislativo 1º | settembre 1993, n. 385. E' | previsto un pre-ammortamento di | durata non superiore a tre anni a| decorrere dalla stipula del | contratto di finanziamento. Il | mutuo agevolato puo' coprire fino| al 50 per cento degli | investimenti ammissibili; | b) un contributo in conto | capitale fino al limite massimo | del 20 per cento degli | investimenti ammissibili; | c) partecipazioni temporanee al | capitale sociale, in misura non | superiore al 15 per cento del | capitale sociale delle imprese | beneficiarie. Le percentuali di | cui alle lettere b) e c) possono | essere elevate, rispettivamente, | al 35 per cento ed al 20 per |Tipologia delle agevolazioni di cento nel caso di piccole e medie|cui al comma 215 alle imprese da imprese. |parte di Sviluppo Italia spa -------------------------------------------------------------------- 217. Le agevolazioni di cui al | comma 216 sono finanziate a | valere sul Fondo di cui | all'articolo 61 della legge 27 | dicembre 2002, n. 289. A tale | fine l'elenco degli strumenti che| confluiscono nel Fondo per le | aree sottoutilizzate, di cui | all'allegato 1 della citata legge|Finanziamento delle agevolazioni n. 289 del 2002, e' esteso agli |erogate da Sviluppo Italia interventi previsti dai commi da |attraverso il Fondo per le aree 215 a 221. |sottoutilizzate. -------------------------------------------------------------------- 218. Con delibera del CIPE, da | emanare entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, sono | definiti le procedure di | assegnazione e riprogrammazione | delle risorse del Fondo destinate|Procedure di assegnazione e agli interventi previsti al comma|riprogrammazione delle risorse 215 nonche' le condizioni e i |del Fondo per le aree limiti delle agevolazioni di cui |sottoutilizzate ed interventi al comma 217. |nelle medesime aree. -------------------------------------------------------------------- 219. Il CIPE, in sede di riparto | annuale delle risorse per le aree| sottoutilizzate, tenuto conto dei| programmi pluriennali predisposti| dall'Istituto italiano per gli | studi storici e dall'Istituto | italiano per gli studi | filosofici, aventi sede in | Napoli, assegna risorse per la | realizzazione delle rispettive | attivita' di ricerca e formazione| di rilevante interesse pubblico | per lo sviluppo dell'integrazione| europea e mediterranea delle aree| del Mezzogiorno. Con la delibera |Risorse per l'Istituto italiano di assegnazione delle risorse |per gli studi storici e per sono disposte le relative |l'Istituto italiano per gli studi modalita' di erogazione. |filosofici, aventi sede in Napoli -------------------------------------------------------------------- 220. Ai fini di cui al comma 219,| i predetti istituti presentano al| Ministero dell'economia e delle | finanze - Dipartimento delle | politiche di sviluppo e coesione | - e al Ministero dell'istruzione,| dell'universita' e della ricerca | i programmi di attivita' entro il| 31 dicembre di ciascun anno; per | l'anno 2005 i programmi sono | presentati entro il 31 gennaio | 2005. Tali programmi, nel | rispetto del consolidato | principio comunitario del | cofinanziamento, indicano le | altre fonti, pubbliche e private,| con cui si intende contribuire | alla loro realizzazione e sono | accompagnati da una relazione di | rendiconto sulle attivita', gia' |Modalita' per accedere al oggetto di finanziamento, |finanziamento destinato concluse e in corso, nonche' |all'Istituto italiano per gli sull'equilibrio patrimoniale |studi storici e all'Istituto ovvero sulle azioni assunte per |italiano per gli studi conseguirlo. |filosofici, aventi sede in Napoli -------------------------------------------------------------------- 221. L'efficacia delle | disposizioni di cui ai commi da | 215 a 220 e' subordinata, ai | sensi dell'articolo 88, paragrafo|Approvazione UE per i 3, del Trattato istitutivo della |finanziamenti di Sviluppo Italia Comunita' europea, alla |e per quelli per gli Istituti per preventiva approvazione da parte |gli studi storici e filosofici di della Commissione europea. |Napoli -------------------------------------------------------------------- 222. Al fine di favorire | l'afflusso di capitale di rischio| verso piccole e medie imprese | innovative localizzate nelle aree| sottoutilizzate, il Dipartimento | per l'innovazione e le tecnologie| della Presidenza del Consiglio | dei ministri puo' sottoscrivere e| alienare quote di uno o piu' | fondi comuni di investimento, in | misura non superiore al 50 per | cento del patrimonio, promossi e | gestiti da una o piu' societa' di| gestione del risparmio (SGR) | previste dal testo unico di cui | al decreto legislativo 24 | febbraio 1998, n. 58. Tali SGR | saranno individuate dal citato | Dipartimento, d'intesa con il | Dipartimento per le politiche di | sviluppo e di coesione e con il | Dipartimento del tesoro del | Ministero dell'economia e delle | finanze, con procedure | competitive, anche in deroga alle| vigenti norme di legge e di | regolamento sulla contabilita' | generale dello Stato, nel | rispetto delle norme comunitarie | applicabili, assicurando che | l'organizzazione e la gestione | dei fondi siano coerenti con le | finalita' pubbliche ed | eventualmente prevedendo a tale |Alienazione fondi comuni di fine la presenza di un |investimento per favorire rappresentante della pubblica |l'afflusso del capitale di amministrazione negli organi di |rischio verso le piccole e medie gestione dei fondi. |imprese innovative. -------------------------------------------------------------------- 223. Alla copertura degli oneri | derivanti dall'attuazione del | comma 222 si provvede mediante le| risorse previste dalla legge 30 | giugno 1998, n. 208, e stanziate | con delibera del CIPE n. 20 del | 29 settembre 2004, punto 4.1.2, | in attuazione dell'articolo 61 | della legge 27 dicembre 2002, n. |Risorse per la vendita dei fondi 289. |comuni di investimento -------------------------------------------------------------------- 224. Gli immobili di cui | all'articolo 9, comma 1-bis, | lettera a), del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, | con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, ivi compresi| quelli individuati dal decreto | dirigenziale del 10 giugno 2003, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 150 del 1º luglio | 2003, possono essere alienati | anche nell'ambito dell'attivita' | di gestione della liquidazione | gia' affidata a societa' | direttamente controllata dallo | Stato ai sensi di quanto previsto|Alienazione immobili degli enti dall'articolo 9, comma 1-bis, |pubblici soppressi anche lettera c), del medesimo |nell'ambito dell'attivita' di decreto-legge. |gestione della liquidazione -------------------------------------------------------------------- 225. All'articolo 9, comma 1-bis,| lettera c), del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, | con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al secondo periodo, le parole:| "La societa' si avvale" sono | sostituite dalle seguenti: "La |Alienazione immobili degli enti societa' puo' avvalersi anche"; |pubblici soppressi anche b) dopo il secondo periodo e' |nell'ambito dell'attivita' di inserito il seguente: "E', |gestione della liquidazione: altresi', facolta' della societa'|correzioni relative ai poteri di procedere alla revoca dei |della societa' che si occupa mandati gia' conferiti". |della liquidazione degli enti. -------------------------------------------------------------------- 226. Con riguardo a tutte le | liquidazioni di cui al comma | 1-ter dell'articolo 9 del | decreto-legge 15 aprile 2002, n. | 63, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | giugno 2002, n. 112, la societa',| direttamente controllata dallo | Stato, di cui al comma 1-bis, | lettera c), del medesimo articolo| 9 del citato decreto-legge n. 63 | del 2002, esercita ogni potere | finora attribuito all'Ispettorato| generale per la liquidazione |Attribuzione alla societa' che si degli enti disciolti e puo' |occupa della liquidazione dei procedere alla revoca degli |poteri attribuiti all'Ispettorato incarichi di Commissario |generale per la liquidazione liquidatore in essere. |degli enti disciolti. -------------------------------------------------------------------- 227. Al fine di rendere piu' | efficienti ed economicamente | convenienti per la finanza | pubblica le procedure di | liquidazione, il commissario | nominato ai sensi dell'articolo 5| della legge 28 ottobre 1999, n. | 410, e successive modificazioni, | non puo' cessare dall'ufficio | fino a che non sia garantita la | ricostituzione degli organi | statutari e comunque non oltre | due anni dalla conclusione delle | procedure di cui all'articolo 214| del regio decreto 16 marzo 1942, | n. 267, in mancanza di | procedimenti contenziosi a quella| data pendenti, ovvero, in tale | ultima ipotesi, fino alla | definitiva conclusione degli | stessi procedimenti. | Nell'articolo 5, comma 7-bis, | della legge 28 ottobre 1999, n. | 410, le parole: "e per una durata| massima di dodici mesi" sono |Procedure liquidatorie presso soppresse. |consorzi agrari. -------------------------------------------------------------------- 228. L'ufficio stralcio di cui | all'articolo 119 del decreto del | Presidente della Repubblica 24 | luglio 1977, n. 616, e al decreto| del Presidente del Consiglio dei | ministri 24 marzo 1979, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 90 del 31 marzo | 1979, e' soppresso; le residue | funzioni sono svolte dalle | regioni interessate. |Soppressione ufficio stralcio -------------------------------------------------------------------- 229. Congiuntamente al Ministro | dell'economia e delle finanze, la| societa' direttamente controllata| dallo Stato, di cui al comma | 1-bis, lettera c), dell'articolo | 9 del decreto-legge 15 aprile | 2002, n. 63, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | giugno 2002, n. 112, riferisce | annualmente alle Camere sullo | stato della liquidazione degli | enti pubblici, di cui alla legge | 4 dicembre 1956, n. 1404, per i | quali la liquidazione stessa non |Rapporto annuale alle Camere da sia stata esaurita entro il 31 |parte della societa' liquidatrice dicembre 2005. |degli enti pubblici -------------------------------------------------------------------- 230. Le risorse del fondo di cui | all'articolo 4, comma 61, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | sono complessivamente destinate | alle attivita' previste ai commi | 61, 68, 76 e 77 del citato | articolo 4 della legge n. 350 del| 2003, nonche' alle attivita' di | cui al comma 232 del presente | articolo. Il relativo riparto e' | stabilito con decreto del | Ministro delle attivita' | produttive, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, fermo restando quanto | stabilito nell'articolo 4, comma | 70, della legge 24 dicembre 2003,| n. 350. Per le finalita' di cui |Risorse del Fondo Made in italy al citato comma 70 e' autorizzata|utilizzate anche per altre la spesa di 10 milioni di euro |attivita' volte alla tutela della per l'anno 2005. |proprieta' industriale -------------------------------------------------------------------- 231. All'articolo 2, comma 8, del| decreto-legge 12 agosto 1983, n. | 371, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 | ottobre 1983, n. 546, le parole: | "dall'AIMA" sono sostituite dalle| seguenti: "dall'Agenzia per le | erogazioni in agricoltura (AGEA) | e dagli altri organismi pagatori | istituiti ai sensi dell'articolo | 3 del decreto legislativo 27 | maggio 1999, n. 165" e le parole:| "mercato agricolo" sono | sostituite dalle seguenti: |Somme erogate dall'AGEA e da "settore agricolo". |tutti gli organismi pagatori -------------------------------------------------------------------- 232. Per l'utilizzo delle risorse| del fondo di cui al comma 230 il | Ministero delle attivita' | produttive puo' promuovere | protocolli di intesa con le | associazioni imprenditoriali di | categoria e puo' avvalersi della | collaborazione dell'Istituto | nazionale per il commercio | estero. Resta fermo quanto | stabilito ai sensi dell'articolo | 4, comma 61, secondo periodo, | della legge n. 350 del 2003, nei | limiti della dotazione | finanziaria ivi prevista. Nel | citato comma 61, al secondo | periodo, le parole: "5 milioni" | sono sostituite dalle seguenti: | "10 milioni", e nel quarto | periodo le parole: "per l'anno | 2004" sono sostituite dalle | seguenti: "per l'anno 2004 e | successivi, ivi comprese quelle |Per l'utilizzo del fondo per il di cui al secondo periodo del |Made in Italy: protocolli di presente comma, allo stesso |intesa tra MAP e associazioni di direttamente attribuite,". |categoria e collaborazione ICE. -------------------------------------------------------------------- 233. Per l'anno 2005 e' | confermato il Fondo di riserva di| 1.200 milioni di euro per | provvedere ad eventuali esigenze | connesse con la proroga delle | missioni internazionali di pace. | Il Ministro dell'economia e delle| finanze provvede ad inviare al | Parlamento copia delle | deliberazioni relative | all'utilizzo del Fondo e di esse | viene data formale comunicazione | alle competenti Commissioni |Fondo missioni internazionali di parlamentari. |pace -------------------------------------------------------------------- 234. Al fine di assicurare | l'efficace svolgimento delle | attivita' di cui all'articolo 17 | del decreto-legge 8 febbraio | 1995, n. 32, convertito, con | modificazioni, dalla legge 7 | aprile 1995, n. 104, l'Istituto | per la promozione industriale | (IPI) adotta, d'intesa con il | Ministero delle attivita' | produttive, appositi programmi | pluriennali. I relativi | finanziamenti, ai sensi | dell'articolo 14 della legge 5 | marzo 2001, n. 57, e | dell'articolo 60 della legge 27 | dicembre 2002, n. 289, e | successive modificazioni, sono | determinati, a decorrere | dall'anno 2005, in 25 milioni di | euro annui, intendendosi | corrispondentemente ridotte le | autorizzazioni di spesa di cui | all'articolo 52 della legge 23 | dicembre 1998, n. 448, per 16,5 | milioni di euro ed all'articolo | 60, comma 3, della legge n. 289 |Programmi pluriennali Istituto del 2002 per 8,5 milioni di euro.|per la promozione industriale -------------------------------------------------------------------- 235. All'articolo 36 della legge | 17 maggio 1999, n. 144, e | successive modificazioni, dopo il| comma 5, e' inserito il seguente:| "5-bis. Per l'applicazione delle | disposizioni dell'articolo 2, | comma 3, del decreto-legge 28 | dicembre 1998, n. 451, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 26 febbraio 1999, n. | 40, in materia di riduzione | compensata di pedaggi | autostradali, il Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti, | limitatamente alle imprese di | autotrasporto con sede legale e | stabilimento operativo nelle aree| interessate dalla continuita' | territoriale, modifica le | direttive ivi previste tenendo | conto dei costi marittimi | gravanti sulle imprese di | autotrasporto, nonche' delle | distanze chilometriche percorse | in mare e per raggiungere i punti| d'imbarco. Nelle medesime | direttive il Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti | provvede ad introdurre il | rimborso parziale dei costi | marittimi, secondo criteri che |Riduzione compensata dei pedaggi garantiscano la parita' di |autostradali viene operata condizioni di esercizio tra tutte|tenendo conto anche dei costi le imprese del settore". |marittimi. -------------------------------------------------------------------- 236. Il fondo di cui all'articolo| 145, comma 40, della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, e | successive modificazioni, deve | intendersi destinato al settore | della nautica da diporto, nella | misura e con le modalita' | disciplinate dal combinato | disposto della lettera c) del | comma 14 dell'articolo 22 della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, e|Estensione fondo per la del comma 13 dell'articolo 80 |promozione di trasporti marittimi della legge 27 dicembre 2002, n. |sicuri anche al settore della 289. |nautica da diporto -------------------------------------------------------------------- 237. Al fine di incentivare lo | sviluppo economico nelle aree | sottoutilizzate del Paese, con | particolare riferimento a quelle | meridionali, il Consiglio | nazionale delle ricerche | costituisce un Osservatorio sul | mercato creditizio regionale | procedendo, d'intesa con le | corrispondenti strutture di | ricerca delle amministrazioni | regionali, alla elaborazione di | studi di fattibilita' per | favorire la creazione di banche a| carattere regionale. A tale fine | e' autorizzata la spesa di | 500.000 euro a decorrere dal |Osservatorio sul mercato 2005. |creditizio regionale



Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)-c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni);
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.
5. (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
5. (Omissis).
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7 - 15. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
3. (Omissis).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5 - 70. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura):
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra
gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti,
in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a
concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo
del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di
tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi
che andranno a maturare, successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle
somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero
intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e
delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione
della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
Nota all'art. 1, comma 513:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
comma 517:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8 - 9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - d) (omissis);
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) (omissis).
11 - 13. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 514:
- Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla
voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle
accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Nota all'art. 1, comma 515:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e)
della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
Note all'art. 1, comma 516:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata".
- Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo
alla fissazione di norme comuni per i trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
Note all'art. 1, comma 517:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
" Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
Nota all'art. 1, comma 518:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto):
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. (Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 519:
- Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma
518.
Note all'art. 1, comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale).
1. (Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche'
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da
alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.".
Nota all'art. 1, comma 521:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma, si veda la nota al comma 520.
Nota all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea (Legge
14 ottobre 1957, n. 1203):
"Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.".
Nota all'art. 1, comma 523:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
(Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 525:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
"Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente
e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata
legge n. 448 del 2001:
"Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 527:
- Si riporta il testo del comma 9-quinquies
dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere
riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate".
- Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
la riqualificazione del trasporto merci) della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante "
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive
modificazioni:
"Art. 1. - Per il completamento degli interventi di
cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle
economie, comprensive del relativo cofinanziamento
regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui
all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
- Si riportano i testi degli articoli 133 e 134
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle
piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita
convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
trasporti e della navigazione e il presidente della
regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi
dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002".
"Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia). - 1. E' assegnata alla
regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla
verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi
di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo
statale".
Nota all'art. 1, comma 529:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra
un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite".
Note all'art. 1, comma 535:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
Note all'art. 1, comma 536:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti):
"Art. 1. - 1.
2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il
collocamento a riposo nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
"Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico"".
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115
(Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali":
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si
applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la
seguente modalita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a
99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a
39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539:
"Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile,
e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto
dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
il completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da
40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia
esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
Note all'art. 1, comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 luglio 2002, n. 212:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.".
Note all'art. 1, comma 541:
- Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche'
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni
di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il
personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite
complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresi' prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria".
Note all'art. 1, comma 542:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
"Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle
carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
devono avere completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Note all'art. 1, comma 543:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e
successive modificazioni:
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta'
e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e
della progressione di carriera non e' computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma
quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
Nota all'art. 1, comma 544:
- Il Regolamento (CE) n. 491/2004 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
2004.
Note all'art. 1, comma 547:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52
(Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
Nota all'art. 1, comma 548:
- Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti".
Nota all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate
dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti
destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 551:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
Nota all'art. 1, comma 552:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante:
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 2002, n. 34) e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
Nota all'art. 1, comma 554:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente art. non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Nota all'art. 1, comma 556:
- Per l'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
Nota all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'art. 37, comma 5."
Nota all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed
altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici
anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente art., le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 1, comma 560:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n.
199).
Note all'art. 1, comma 562:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
Nota all'art. 1, comma 567:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)":
"Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo".
Nota all'art. 1, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente".
Nota all'art. 1, comma 571:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
"3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".



 
-------------------------------------------------------------------- 238. Con decreto del Ministro | delle infrastrutture e dei | trasporti, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, da emanare entro il 31 | gennaio 2005, e' stabilito un | incremento delle tariffe | applicabili per le operazioni in | materia di motorizzazione di cui | all'articolo 18 della legge 1º | dicembre 1986, n. 870, in modo da| assicurare, su base annua, | maggiori entrate pari a 24 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2005. Una quota delle | predette maggiori entrate, pari | ad euro 20 milioni per l'anno | 2005, e ad euro 12 milioni a | decorrere dall'anno 2006, e' | riassegnata allo stato di | previsione del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti | per la copertura degli oneri di | cui all'articolo 2, commi 3, 4 e | 5, del decreto legislativo 20 |Adeguamento tariffe operazioni in agosto 2002, n. 190. |materia di motorizzazione -------------------------------------------------------------------- 239. I soggetti di cui | all'articolo 3 del decreto | legislativo 16 settembre 1996, n.| 564, e successive modificazioni, | che non hanno presentato la | domanda di accredito della | contribuzione figurativa per i | periodi anteriori al 1º gennaio |Riapertura dei termini per la 2003, secondo le modalita' |domanda di accredito della previste dal medesimo articolo 3 |contribuzione figurativa dei del citato decreto legislativo, |lavoratori chiamati a ricoprire possono esercitare tale facolta' |funzioni pubbliche elettive o entro il 31 marzo 2005. |cariche sindacali -------------------------------------------------------------------- 240. All'articolo 24, comma 6, | della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni, | dopo le parole: "comma 7-bis" | sono aggiunte le seguenti: ", e | degli organismi di cui agli | articoli 3, 4 e 6 della legge 24 | ottobre 1977, n. 801, che sono | disciplinati con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, emanato su proposta del| Comitato di cui all'articolo 2 | della citata legge n. 801 del | 1977, previa intesa con il |Deroga al limite massimo dei Ministro dell'economia e delle |lavori in economia per i servizi finanze". |segreti. -------------------------------------------------------------------- 241. Al fine di garantire | l'efficienza e la sostenibilita' | delle infrastrutture olimpiche | finanziate, quali opere connesse | ai sensi della legge 9 ottobre | 2000, n. 285, e quali opere di | accompagnamento ai sensi | dell'articolo 21 della legge 1º | agosto 2002, n. 166, e' | autorizzato l'utilizzo dei fondi | previsti anche successivamente | all'evento olimpico onde | garantire il completamento | funzionale di alcune opere per | l'uso post-olimpico. |Infrastrutture olimpiche -------------------------------------------------------------------- 242. Per il triennio 2005-2007 e'| autorizzato uno stanziamento pari| a 5.418.000 euro per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007, | destinato all'adeguamento delle | risorse previste per il |Alto Commissario per la funzionamento dell'Alto |prevenzione e il contrasto della Commissario di cui al comma 2 |corruzione e delle altre forme di dell'articolo 1 della legge 16 |illecito all'interno della gennaio 2003, n. 3. |pubblica amministrazione -------------------------------------------------------------------- 243. Nella regione Sardegna, in | deroga al disposto dell'articolo | 10, comma 15, del decreto-legge | 28 marzo 2003, n. 49, convertito,| con modificazioni, dalla legge 30| maggio 2003, n. 119, e successive| modificazioni, sono consentiti i | trasferimenti a titolo | temporaneo, fino al 31 dicembre | 2007, di quote latte anche tra | zone disomogenee. |Quote latte Sardegna -------------------------------------------------------------------- 244. All'articolo 141 del testo | unico delle disposizioni | sull'edilizia popolare ed | economica, di cui al regio | decreto 28 aprile 1938, n. 1165, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) dopo il primo comma e' | inserito il seguente: | "Nelle cooperative edilizie a | proprieta' divisa qualora i soci | si siano accollati l'intero | importo del mutuo pro capite, si | puo' procedere allo scioglimento | delle cooperative stesse."; | b) al secondo comma, le parole: | "previsto dal precedente comma" | sono sostituite dalle seguenti: | "previsto dal primo comma". |Cooperative edilizie -------------------------------------------------------------------- 245. Allo scopo di favorire | l'ammodernamento e il | potenziamento del comparto della | pesca, anche ai fini | dell'adozione di tecniche di | pesca finalizzate a garantire la | protezione delle risorse | acquatiche, e' autorizzata, per | ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007, la spesa di 5 milioni di | euro per la concessione di | contributi a favore delle piccole| e medie imprese operanti nelle | aree per le quali sia stata | prevista l'interruzione | temporanea obbligatoria delle | attivita' di pesca. Il contributo| di cui al presente comma e' | riconosciuto nei limiti della | normativa comunitaria in materia |Contributo per pescatori e fermo di aiuti di Stato. |biologico -------------------------------------------------------------------- 246. Per la prosecuzione degli | interventi previsti dall'articolo| 4, comma 153, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | autorizzata, per l'anno 2005, la | spesa di 1 milione di euro. |Infrastrutture aeroportuali -------------------------------------------------------------------- 247. Allo scopo di rafforzare il | monitoraggio del rischio sismico | attraverso l'utilizzo di nuove | tecnologie, il Centro di | geomorfologia integrata per | l'area del Mediterraneo provvede | alla predisposizione di | metodologie scientifiche | innovative integrate dei fattori | di rischio delle diverse aree del| territorio. A tal fine, e' | autorizzata la spesa di 1,5 | milioni di euro per ciascuno |Centro di geomorfologia integrata degli anni 2005, 2006 e 2007. |per l'area del Mediterraneo -------------------------------------------------------------------- 248. Al fine di incentivare lo | sviluppo delle energie prodotte | da fonti rinnovabili, con | particolare attenzione alle | potenzialita' di produzione | dell'idrogeno da fonti di energia| solare, eolica, idraulica o | geotermica e' istituto, per | l'anno 2005, nello stato di | previsione del Ministero | dell'economia e delle finanze, il| Fondo per la promozione delle | risorse rinnovabili con una | dotazione finanziaria di 10 | milioni di euro. Il Fondo e' | finalizzato al cofinanziamento di| studi e ricerche nel campo | ambientale e delle fonti di | energia rinnovabile destinate | all'utilizzo per i mezzi di | locomozione e per migliorare la | qualita' ambientale all'interno | dei centri urbani. Sono ammessi | al finanziamento gli studi e le | ricerche che presentino una | partecipazione al finanziamento | non inferiore alla meta' del | costo totale del singolo progetto| di ricerca da parte di | universita', laboratori | scientifici, enti o strutture di | ricerca ovvero imprese per il | successivo diretto utilizzo | industriale e commerciale dei | risultati di tale attivita' di |Fondo per la promozione delle ricerca e progettuale. |risorse rinnovabili -------------------------------------------------------------------- 249. Per la prosecuzione degli | interventi di cui all'articolo 4,| comma 160, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | autorizzata la spesa di 2 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005 e 2006. |Istituto nazionale di astrofisica -------------------------------------------------------------------- 250. Nello stato di previsione | del Ministero delle | comunicazioni, e' istituito, per | l'anno 2005, con una dotazione | finanziaria pari a 10 milioni di | euro, un Fondo per la promozione | e la realizzazione di aree all | digital e servizi di T-Government| sulla piattaforma della |Fondo per la promozione e la televisione digitale terrestre. |realizzazione di aree all digital -------------------------------------------------------------------- 251. Allo scopo di promuovere la | ricerca avanzata nei settori di | rilevanza strategica per | l'industria nazionale, e' | autorizzata la spesa di 30 | milioni di euro per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007 | destinata al finanziamento di | progetti pilota realizzati da | societa' operanti nel settore | aeronautico, di cui alla legge 24|Societa' operanti nel settore dicembre 1985, n. 808. |aeronautico -------------------------------------------------------------------- 252. Il Fondo rotativo nazionale | per gli interventi nel capitale | di rischio delle imprese, di cui | all'articolo 4, comma 106, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | e' rifinanziato per un importo | pari a 10 milioni di euro per il |Fondo rotativo interventi nel 2005. |capitale di rischio delle imprese -------------------------------------------------------------------- 253. All'articolo 67, comma 1, | lettera m), del testo unico di | cui al decreto del Presidente | della Repubblica 22 dicembre | 1986, n. 917, e successive | modificazioni, dopo le parole: | "associazioni sportive | dilettantistiche" sono inserite | le seguenti: "e di cori, bande e | filodrammatiche da parte del | direttore e dei collaboratori | tecnici". |Esenzione per cori e bande -------------------------------------------------------------------- 254. Per le esigenze connesse | all'esercizio dei compiti di | vigilanza e controllo operativi | in materia di sicurezza delle | navi e delle strutture portuali | svolti dal Corpo delle | Capitanerie di porto-Guardia | costiera, e' autorizzata la spesa| di 10 milioni di euro per l'anno | 2005 e per ciascuno degli anni | 2006 e 2007, iscritta in un fondo| dello stato di previsione del | Ministero delle infrastrutture e | dei trasporti, da ripartire nel | corso della gestione tra le | unita' previsionali di base | interessate con decreto del | Ministro delle infrastrutture e | dei trasporti, da comunicare, | anche con evidenze informatiche, | al Ministero dell'economia e | delle finanze, tramite l'Ufficio | centrale del bilancio, nonche' | alle competenti Commissioni | parlamentari e alla Corte dei | conti. |Capitanerie di porto -------------------------------------------------------------------- 255. Agli enti non commerciali di| cui all'articolo 41, comma 7, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, | che abbiano almeno una sede | operativa nei territori di cui al| decreto-legge 4 novembre 2002, n.| 245, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | dicembre 2002, n. 286, si applica| la sospensione dei termini di cui| all'articolo 4 del citato | decreto-legge n. 245 del 2002 | fino al 31 dicembre 2005 nonche',| per i versamenti non eseguiti a | questa ultima data, compresi i | sostituti di imposta, l'articolo | 3, comma 2, e l'articolo 4, comma| 3, dell'ordinanza del Presidente | del Consiglio dei ministri 7 |Sospensione termini tributari per maggio 2004, n. 3354, pubblicata |enti non commerciali che hanno nella Gazzetta Ufficiale n. 112 |una sede operativa in regioni del 14 maggio 2004. |Molise, Sicilia e Puglia -------------------------------------------------------------------- 256. Per la prosecuzione degli | interventi necessari allo | svolgimento dei Campionati | mondiali di sci alpino del 2005 | in Valtellina e' autorizzata la | spesa di 2 milioni di euro per | l'anno 2005. |Campionati mondiali di sci alpino -------------------------------------------------------------------- 257. Al fine di garantire la | piena realizzazione della misura | di riconversione di cui | all'articolo 2 del decreto-legge | 7 maggio 2002, n. 85, convertito,| con modificazioni, dalla legge 6 | luglio 2002, n. 134, e' | autorizzata l'ulteriore spesa di |Riconversione reti da pesca 260.000 euro. |derivanti -------------------------------------------------------------------- 258. Al fine di consentire la | piena realizzazione degli | obiettivi di ammodernamento della| flotta peschereccia delle regioni| dell'obiettivo 1, il Ministero | delle politiche agricole e | forestali e' autorizzato a | liquidare le istanze di | contributo ritenute idonee ai | sensi del decreto 15 marzo 2002 | recante modalita' di attuazione | delle misure di costruzione di | nuove navi e di ammodernamento di| navi esistenti non ancora ammesso| a finanziamento per mancanza | delle relative risorse |Ammodernamento flotta finanziarie, valutate in 320.000 |peschereccia nelle regioni euro per l'anno 2005. |obiettivo 1. -------------------------------------------------------------------- 259. Per la liquidazione delle | istanze risultate idonee ai sensi| della legge 28 agosto 1989, n. | 302, pervenute al Ministero delle| politiche agricole e forestali | entro il 31 dicembre 1999, | l'autorizzazione di spesa di cui | all'articolo 52, comma 82, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | e' incrementata di 833.000 euro | per l'anno 2005. |Contributo credito peschereccio -------------------------------------------------------------------- 260. Al fine di valorizzare le | iniziative celebrative della | figura di Cristoforo Colombo | curate dall'apposito Comitato | nazionale istituito presso la | Presidenza del Consiglio dei | ministri, e' autorizzata la spesa|Comitato nazionale per la di 1 milione di euro per ciascuno|celebrazione di Cristoforo degli anni 2005 e 2006. |Colombo -------------------------------------------------------------------- 261. Per le attivita' di | monitoraggio delle politiche | pubbliche adottate dal Governo, | di analisi del loro impatto sul | Sistema-Paese, di informazione e | comunicazione istituzionale sulle| riforme attuate, il Presidente | del Consiglio dei ministri, | ovvero il Ministro a cio' | delegato, puo' avvalersi di enti | o istituti di ricerca, pubblici o| privati, di istituti demoscopici | nonche' di consulenti dotati di | specifica professionalita'. A tal| fine e' autorizzata la spesa di 3| milioni di euro per ciascuno | degli anni 2005 e 2006. |Monitoraggio politiche pubbliche -------------------------------------------------------------------- 262. Nel limite complessivo di 22| milioni di euro, il Ministro del | lavoro e delle politiche sociali | e' autorizzato a prorogare, | limitatamente all'esercizio 2005,| le convenzioni stipulate, anche | in deroga alla normativa vigente | relativa ai lavori socialmente | utili, direttamente con i comuni,| per lo svolgimento di attivita' | socialmente utili (ASU) e per | l'attuazione, nel limite | complessivo di 36 milioni di | euro, di misure di politica | attiva del lavoro, riferite a | lavoratori impiegati in ASU nella| disponibilita' degli stessi | comuni da almeno un triennio, | nonche' ai soggetti, provenienti | dal medesimo bacino, utilizzati | attraverso convenzioni gia' | stipulate in vigenza | dell'articolo 10, comma 3, del | decreto legislativo 1º dicembre | 1997, n. 468, e successive | modificazioni, e prorogate nelle | more di una definitiva | stabilizzazione occupazionale di | tali soggetti. In presenza delle | suddette convenzioni il termine | di cui all'articolo 78, comma 2, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e' prorogato al 31 dicembre | 2005. Il Ministro dell'interno e'| autorizzato a concedere, nel | limite complessivo di 98 milioni | di euro, in prosecuzione degli | interventi per favorire | l'occupazione previsti | dall'articolo 3 del decreto-legge| 25 marzo 1997, n. 67, convertito,| con modificazioni, dalla legge 23| maggio 1997, n. 135, contributi | per spese pubbliche nei comuni di| Napoli e Palermo. |LSU -------------------------------------------------------------------- 263. Nel limite di spesa | complessivo di 1 milione di euro,| il Ministero del lavoro e delle | politiche sociali e' autorizzato | a prorogare, limitatamente | all'anno 2005, le convenzioni di | cui all'articolo 3, comma 82, | della legge 24 dicembre 2003, | n.350, avvalendosi della | graduatoria allegata al decreto | dirigenziale del Ministero del | lavoro e delle politiche sociali | del 25 ottobre 2004. |Proroga ASU -------------------------------------------------------------------- 264. All'onere di cui ai commi | 262 e 263, pari a 157 milioni di | euro per l'anno 2005, si provvede| a valere sul Fondo per | l'occupazione di cui all'articolo| 1, comma 7, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19|Copertura finanziaria commi 262 luglio 1993, n. 236. |e263. -------------------------------------------------------------------- 265. Gli interventi di | reindustrializzazione e di | promozione industriale di cui al | decreto-legge 1º aprile 1989, n. | 120, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | maggio 1989, n. 181, sono estesi | al territorio dei comuni di | Arese, Rho, Garbagnate Milanese e| Lainate (provincia di Milano), | limitatamente alle aree | individuate nell'accordo di | programma per la | reindustrializzazione dell'area | Fiat-Alfa Romeo, approvato con | decreto del presidente della | Giunta regionale della Lombardia | n. 58158 del 26 giugno 1997, | pubblicato nel Bollettino | Ufficiale della regione Lombardia| n. 29 del 14 luglio 1997, e | aggiornato con decreto del | presidente della Giunta regionale| della Lombardia n. 8980 del 20 | maggio 2004, pubblicato nel | Bollettino Ufficiale della | regione Lombardia n. 23 del 31 | maggio 2004, nonche' al comune di| Marcianise (provincia di Caserta)| e al distretto di Brindisi. |Deindustrializzazione di aree -------------------------------------------------------------------- 266. Il programma di | reindustrializzazione, di cui al | comma 265, proposto e attuato da | Sviluppo Italia Spa in accordo | con le rispettive regioni, potra'| prevedere anche interventi di |Estensione del programma di acquisizione, bonifica e |reindustrializzazione di cui al infrastrutture di aree |comma 265 alla bonifica di aree industriali dismesse. |industriali dimesse -------------------------------------------------------------------- 267. Il programma di cui ai commi| 265 e 266 prevede interventi per | la promozione imprenditoriale e | l'attrazione degli investimenti | nel settore delle industrie e dei| servizi ai sensi e per gli | effetti dell'articolo 5 del | decreto-legge 1º aprile 1989, n. | 120, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 |Inclusione anche degli interventi maggio 1989, n. 181. |per la promozione imprenditoriale -------------------------------------------------------------------- 268. Per gli interventi di cui ai| commi da 265 a 267 e' concesso un| contributo straordinario pari a | 32 milioni di euro per il 2005, |Contributo straordinario per gli 52 milioni di euro per il 2006 e |interventi di cui ai commi da 265 72 milioni di euro per il 2007. |a 267. -------------------------------------------------------------------- 269. Per garantire la | prosecuzione degli interventi per| la continuita' territoriale di | cui all'articolo 82 della legge | 27 dicembre 2002, n. 289, per il | triennio 2005-2007, per Trapani, | Pantelleria e Lampedusa sono | assegnate risorse finanziarie per| complessivi 10 milioni di euro |Continuita' territoriale Trapani annui. |Pantelleria e Lampedusa -------------------------------------------------------------------- 270. Al fine di sostenere i | processi di innovazione delle | imprese del commercio, il fondo | di cui all'articolo 14 della | legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'| destinato altresi' ai programmi | di investimento delle imprese dei| settori del commercio, del | turismo e dei servizi (sezioni G,| H, I, J, K, M, N ed O della | classificazione delle attivita' | economiche ISTAT 91) rivolti: | a) alla ricerca e progettazione | di nuove formule e processi | distributivi o aziendali | innovativi ed agli investimenti | materiali connessi con la loro | attivazione, alla formazione e | consulenza necessarie all'avvio | dei processi innovativi; | b) all'accesso ai mercati | elettronici e strumentazione | connessa; | c) alla progettazione ed alla | realizzazione di investimenti | connessi all'adozione di moderne | tecniche di vendita e di offerta | dei servizi (software per la | gestione automatica di spazi | espositivi); | d) all'acquisizione di servizi di| connessione a larga banda; | e) al check-up sulla struttura | aziendale per rilevare la | situazione presente in azienda | concernente gli | approvvigionamenti, il lavoro, la| commercializzazione, il | personale, le risorse | strumentali; | f) alla progettazione e | realizzazione di interventi di | assistenza tecnica intesa quale | elaborazione ed applicazione di | tecniche innovative volte | all'innovazione dell'assetto e | dell'offerta dell'impresa | commerciale; | g) alla realizzazione di | innovazione tecnologica intesa | quale acquisizione di sistemi | informatici integrati, per la | gestione aziendale ed | interaziendale, per la | realizzazione di impianti | automatizzati per la |Estensione Fondo speciale movimentazione delle merci nel |rotativo per l'innovazione magazzino e per operazioni di |tecnologica anche alle imprese allestimento degli ordini e per |dei settori del commercio, del la distribuzione commerciale. |turismo e dei servizi -------------------------------------------------------------------- 271. Con decreto del Ministero | delle attivita' produttive sono | stabiliti termini, criteri e |Modalita' per l'estensione Fondo modalita' per la concessione |speciale rotativo per delle agevolazioni, di cui al |l'innovazione tecnologica anche comma 270, alle imprese del |alle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei |commercio, del turismo e dei servizi. |servizi -------------------------------------------------------------------- 272. L'indennizzo di cui | all'articolo 1 del decreto | legislativo 28 marzo 1996, n. | 207, e' concesso, con le medesime| modalita' ivi previste, anche ai | soggetti che si trovino in | possesso dei requisiti di cui | all'articolo 2 del predetto | decreto legislativo nel periodo | compreso fra il 1º gennaio 2005 | ed il 31 dicembre 2007. | L'aliquota contributiva di cui | all'articolo 5 del citato decreto| legislativo 28 marzo 1996, n. | 207, dovuta dagli iscritti alla | Gestione dei contributi e delle | prestazioni previdenziali degli | esercenti attivita' commerciali | presso l'INPS, e' prorogata, con | le medesime modalita', fino al 31| dicembre 2009. Le domande di cui | all'articolo 7 del citato decreto| legislativo 28 marzo 1996, n. | 207, possono essere presentate | dai soggetti di cui al primo |Proroga dell'inden nizzo per periodo del presente comma entro |cessazione di attivita' il 31 gennaio 2008. |commerciale. -------------------------------------------------------------------- 273. All'articolo 29, comma 1, | quinto periodo, del decreto-legge| 30 settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, le parole: "per provvedere | alla spesa per i canoni di | locazione degli immobili stessi" |Quota parte delle entrate sono sostituite dalle seguenti: |rivenienti dalla vendita degli "per provvedere alla spesa per |immobili adibiti ad uffici canoni, oneri e ogni ulteriore |pubblici a copertura di ogni incombenza connessi alla |incombenza connessa alla locazione degli immobili stessi".|locazione degli immobili. -------------------------------------------------------------------- 274. Relativamente alle somme non| corrisposte all'erario per | l'utilizzo, a qualsiasi titolo, | di immobili di proprieta' dello | Stato, decorsi novanta giorni | dalla notificazione, da parte | dell'Agenzia del demanio ovvero | degli enti gestori, della seconda| richiesta di pagamento delle | somme dovute, anche a titolo di | occupazione di fatto, si procede | alla loro riscossione mediante | ruolo, con la rivalutazione | monetaria e gli interessi legali.| Limitatamente alle situazioni | debitorie per le quali la seconda| richiesta di pagamento e' | intervenuta entro il 31 dicembre | 2004, la riscossione di cui al | primo periodo non e' effettuata | nel caso in cui i soggetti | interessati provvedono, entro il | 30 aprile 2005, a dichiarare alla| Agenzia del demanio ovvero | all'ente gestore di voler | adempiere, in unica soluzione, | l'intera sorte del debito | maturato, effettuando altresi' | contestualmente il relativo | versamento. I giudizi pendenti, | aventi ad oggetto l'accertamento,| la liquidazione ovvero la | condanna al pagamento dei debiti | di cui al secondo periodo, si | estinguono di diritto con | l'esatto adempimento di quanto |Riscossione a mezzo ruolo canoni previsto nel medesimo periodo. |demaniali -------------------------------------------------------------------- 275. Ai fini della valorizzazione| del patrimonio immobiliare le | operazioni, gli atti, i | contratti, i conferimenti ed i | trasferimenti di immobili di | proprieta' dei comuni, ivi | comprese le operazioni di | cartolarizzazione di cui alla | legge n. 410 del 2001, in favore | di fondazioni o societa' sono | esenti dall'imposta di registro, | dall'imposta di bollo, dalle | imposte ipotecaria e catastale e | da ogni altra imposta indiretta, | nonche' da ogni altro tributo o |Esenzione imposte indirette per diritto. |operazioni di cartolarizzazione -------------------------------------------------------------------- 276. Al fine di consentire il | tempestivo pagamento dei canoni, | oneri e ogni ulteriore incombenza| connessi agli immobili locati ai | sensi dell'articolo 4, comma | 2-ter, del decreto-legge 25 | settembre 2001, n. 351, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 23 novembre 2001, n. | 410, l'Agenzia del demanio puo' | richiedere al Dipartimento della | Ragioneria generale dello Stato | anticipazioni di tesoreria per | gli importi necessari. Alla | regolazione contabile | dell'anticipazione di tesoreria | si provvede con le modalita' | stabilite dal predetto | Dipartimento d'intesa con | l'Agenzia del demanio. | L'anticipazione di tesoreria e' | comunque estinta entro l'anno a | valere sul fondo di cui al comma | 1, quinto periodo, dell'articolo | 29 del decreto-legge 30 settembre| 2003, n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 |Anticipazioni di cassa per canoni novembre 2003, n. 326. |di locazione di immobili. -------------------------------------------------------------------- 277. Al comma 6-bis dell'articolo| 1 del decreto-legge 25 settembre | 2001, n. 351, convertito, con | modificazioni, dalla legge 23 | novembre 2001, n. 410, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al primo periodo, dopo le | parole: "sono alienati" sono | inserite le seguenti: "e | valorizzati"; | b) all'ultimo periodo, dopo le | parole: "al momento | dell'alienazione" sono inserite |Valorizzazione beni ferrovie le seguenti: "e valorizzazione". |dello Stato -------------------------------------------------------------------- 278. Per il potenziamento delle | attivita' di ricerca, formazione | e studi internazionali della | Scuola di ateneo per la | formazione europea Jean Monnet, | costituita in facolta', e' |Attivita' di ricerche, formazione autorizzata la spesa di 2 milioni|e studi della Scuola di Ateneo di euro a decorrere dall'anno |per la formazione europea "Jean 2005. |Monnet." -------------------------------------------------------------------- 279. Per dare attuazione alle | azioni della Convenzione sulla | biodiversita' fatta a Rio de | Janeiro il 5 giugno 1992, di cui | alla legge 14 febbraio 1994, n. | 124, e per dare avvio | all'esecuzione del Protocollo di | Cartagena sulla prevenzione dei | rischi biotecnologici relativo | alla Convenzione sulla diversita'| biologica, fatto a Montreal il 29| gennaio 2000, di cui alla legge | 15 gennaio 2004, n. 27, e' | autorizzata la spesa complessiva | di 2 milioni di euro per l'anno | 2005 per campagne di | comunicazione e sensibilizzazione| riferite alle citate Convenzioni |Convenzione sulla diversita' internazionali. |biologica. -------------------------------------------------------------------- 280. A decorrere dal 1º gennaio | 2005 le dichiarazioni di | conformita' di cui all'articolo | 76, commi 6 e 7, del decreto | legislativo 30 aprile 1992, n. | 285, sono assoggettate | all'imposta di bollo di cui | all'articolo 2 della tariffa, | parte prima, allegata al decreto | del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 642, e | successive modificazioni. Una | quota pari a 5 milioni di euro | per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007 delle maggiori | entrate derivanti dalle | disposizioni di cui al presente | comma e' destinata al | funzionamento e | all'implementazione del centro | elaborazione dati del | Dipartimento dei trasporti | terrestri del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti. A| valere sulle maggiori entrate di | cui al presente comma, e' | autorizzata la spesa di 2 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007 per la | realizzazione a cura del | Dipartimento dei trasporti | terrestri del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti di| una campagna di comunicazione | volta a diffondere i valori della| sicurezza stradale e ad | assicurare una adeguata | informazione agli utenti, | soprattutto di piu' giovane eta',| al fine di consolidare e | accrescere l'attivita' di | prevenzione in materia di |Imposta di bollo per circolazione e antinfortunistica |dichiarazioni di conformita' dei stradale. |veicoli. -------------------------------------------------------------------- 281. A partire dal 1º gennaio | 2005, una quota parte delle | entrate erariali ed extraerariali| derivanti dai concorsi pronostici| su base sportiva, dalle | scommesse, dal gioco del lotto, | dall'enalotto, dal bingo, dagli | apparecchi da divertimento ed | intrattenimento, dalle lotterie | ad estrazione istantanea e | differita, nonche' da eventuali |Destinazione al Coni di quota giochi di istituzione successiva |parte delle entrate derivanti da a tale data, e' destinata al CONI|concorsi pronostici e altri per il finanziamento dello sport.|giochi. -------------------------------------------------------------------- 282. Le modalita' operative di | determinazione della base di | calcolo delle entrate erariali ed| extraerariali provenienti dai | giochi di cui al comma 281, | nonche' le modalita' di | trasferimento periodico dei fondi| per il finanziamento del CONI, | sono determinate con | provvedimento del Ministero | dell'economia e delle finanze - | Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato, d'intesa con | il Dipartimento della ragioneria | generale dello Stato, da emanare | entro il 31 marzo 2005. Per il | quadriennio 2005-2008, le risorse| a favore del CONI sono stabilite | in misura pari a 450 milioni di | euro annui, secondo quanto | stabilito dall'articolo 4 del | decreto-legge 8 luglio 2002, n. | 138, convertito, con | modificazioni, dalla legge 8 | agosto 2002, n. 178. Dette | risorse sono comprensive del | contributo straordinario | finalizzato alla preparazione | degli atleti per i Giochi |Modalita' destinazione al Coni di olimpici invernali di Torino 2006|quota parte delle entrate e per i Giochi olimpici di |derivanti da concorsi pronostici Pechino 2008. |e altri giochi. -------------------------------------------------------------------- 283. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e | delle finanze di cui agli | articoli 12, comma 2, della legge| 18 ottobre 2001, n. 383, e | successive modificazioni, e 16, | comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio | 1999, n. 133, a partire dal 1º | gennaio 2005, al fine di | assicurare l'incremento dei | volumi di raccolta derivanti dai | concorsi pronostici su base | sportiva e tenuto conto delle | nuove modalita' di finanziamento | del CONI, la posta di gioco dei | concorsi pronostici, prevista | dall'articolo 5 del regolamento | di cui al decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze 19 | giugno 2003, n. 179, e' cosi' | rideterminata: | a) 8 per cento, come aggio al | luogo di vendita autorizzato; | b) 50 per cento, come montepremi;| c) 33,84 per cento, come imposta | unica; | d) 2,45 per cento, come | contributo all'Istituto per il | credito sportivo; | e) 5,71 per cento, come | contributo alle spese di | gestione. Le vincite non riscosse| entro i termini stabiliti dal | regolamento di gioco, per i | concorsi indetti dopo il 1º | gennaio 2005, sono riportate sul |Rideterminazione della posta di montepremi del concorso |gioco dei concorsi pronostici su immediatamente successivo. |base sportiva. -------------------------------------------------------------------- 284. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e | delle finanze di cui agli | articoli 12, comma 2, della legge| 18 ottobre 2001, n. 383, e | successive modificazioni, e 16, | comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio | 1999, n. 133, a partire dal 1º | gennaio 2005, in funzione delle | nuove modalita' di finanziamento | del CONI di cui ai commi 281 e | 282, l'aliquota dell'imposta | unica sulle scommesse a quota | fissa su eventi diversi dalle | corse dei cavalli, di cui | all'articolo 4, comma 1, lettera | b), numero 2), del decreto | legislativo 23 dicembre 1998, n. | 504, e' fissata nella misura del | 33 per cento della quota di | prelievo stabilita per ciascuna | scommessa. Dalla stessa data | cessa la corresponsione delle | quote di prelievo sull'ammontare | lordo delle scommesse. Le vincite| non riscosse ed i rimborsi non | richiesti entro i termini | stabiliti dal regolamento di | gioco, per le scommesse indette |Aliquota per scommesse a quota dopo il 1º gennaio 2005, sono |fissa su eventi diversi dalle acquisite dall'erario. |corse dei cavalli -------------------------------------------------------------------- 285. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e | delle finanze di cui agli | articoli 12, comma 2, della legge| 1º ottobre 2001, n. 383, e | successive modificazioni, e 16, | comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio | 1999, n. 133, a partire dal 1º | gennaio 2005, la posta unitaria | di gioco delle scommesse a | totalizzatore su eventi diversi | dalle corse dei cavalli, come | definita dall'articolo 12 del | regolamento di cui al decreto del| Ministro delle finanze 2 agosto | 1999, n. 278, e successive | modificazioni, e' cosi' | rideterminata, trovando | applicazione, per la percentuale | residua, la disposizione di cui | all'articolo 16, comma 2, lettera| b), della legge 13 maggio 1999, | n. 133: | a) 57 per cento, come disponibile| a vincite; | b) 8 per cento, come aggio al | luogo di vendita autorizzato; | c) 20 per cento, come imposta | unica; | d) 5,71 per cento, come | contributo alle spese complessive| di gestione; | e) 2,54 per cento, come fondo | speciale di riserva. A partire | dalla stessa data, in funzione | delle nuove modalita' di | finanziamento del CONI, e' |Rideterminazione posta unitaria abrogata la lettera a) del comma |di gioco delle scommesse a 2 dell'articolo 16 della legge 13|totalizzatore su eventi diversi maggio 1999, n. 133. |dalle corse dei cavalli -------------------------------------------------------------------- 286. Con uno o piu' decreti, da | adottare ai sensi dell'articolo | 17, comma 3, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, il Ministro | dell'economia e delle finanze, | entro tre mesi dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, provvede al riordino delle| scommesse su eventi sportivi | diversi dalle corse dei cavalli e| su eventi non sportivi, in | particolare per quanto attiene | agli aspetti organizzativi, | gestionali, amministrativi, |Riordino delle scommesse su impositivi, sanzionatori, nonche'|eventi sportivi diversi dalle a quelli relativi al contenzioso |corse dei cavalli e su eventi non ed al riparto dei proventi. |sportivi. -------------------------------------------------------------------- 287. Con provvedimenti del | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | sono stabilite le nuove modalita'| di distribuzione delle scommesse | a quota fissa su eventi diversi | dalle corse dei cavalli e su | eventi non sportivi, da adottare | nel rispetto della disciplina | comunitaria e nazionale, secondo | principi di: | a) armonizzazione delle modalita'| di commercializzazione a quella | dei concorsi pronostici; | b) economicita' ed efficienza | delle reti di vendita, fisiche e | telematiche; | c) diffusione capillare delle | stesse sul territorio nazionale; | d) sicurezza e trasparenza del | gioco nonche' tutela della buona | fede dei partecipanti; | e) salvaguardia dei diritti | derivanti dall'applicazione del |Nuove modalita' di distribuzione regolamento di cui al decreto del|delle scommesse a quota fissa su Ministro delle finanze 2 giugno |eventi diversi dalle corse dei 1998, n. 174. |cavalli e su eventi non sportivi -------------------------------------------------------------------- 288. Ciascun concessionario per | l'adduzione delle scommesse a | totalizzatore al totalizzatore | nazionale e per la ricezione del | nulla osta all'emissione della | ricevuta di scommessa, nonche' | per l'adduzione delle scommesse a| libro al servizio centrale di | registrazione utilizza e remunera| i servizi di un operatore da | indicare entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge nel rispetto| dei rapporti contrattuali in | corso. L'operatore deve essere in| possesso di requisiti di | capacita' tecnica ed | affidabilita' economica accertati| dal Ministero dell'economia e | delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato e | deve dimostrare di essere stato | indicato da non meno di trecento | concessionari. Il rapporto tra | l'operatore e l'Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato e'| regolato da apposita convenzione.| Ove l'operatore assuma l'obbligo | di provvedere, in nome e per | conto del concessionario, al | versamento di quanto da lui | dovuto per l'esercizio della | concessione, la convenzione di | cui al periodo precedente | stabilisce: | a) il termine, di natura | essenziale, entro il quale deve | essere effettuato mensilmente il | versamento; | b) l'anticipazione al | concessionario, da parte | dell'operatore, delle | integrazioni eventualmente | necessarie al pagamento delle | scommesse a totalizzatore | vincenti, contabilizzate nel mese| di cui alla lettera a); | c) la retribuzione del servizio | prestato dall'operatore in misura| non superiore al 2 per cento | dell'ammontare delle somme | versate; | d) la prestazione di idonea | cauzione o fideiussione a | garanzia dell'adempimento delle | obbligazioni assunte, a fronte | della quale verranno svincolate, |Utilizzo da parte del per la parte corrispondente, le |concessionario per la raccolta garanzie prestate dal |delle scommesse a totalizzatore, concessionario. |di un operatore. -------------------------------------------------------------------- 289. A decorrere dal 1º febbraio | 2005, la posta unitaria per | scommesse a libro sulle corse dei| cavalli e' stabilita in 1 euro. | L'importo di ciascuna scommessa | non puo' essere inferiore a 3 |Posta unitaria per scommesse a euro. |libro sulle corse di cavalli. -------------------------------------------------------------------- 290. Al fine di assicurare la | tutela della fede pubblica e per | una piu' efficace azione di | contrasto al gioco illecito ed | illegale il Ministero | dell'economia e delle finanze - | Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato adotta i | provvedimenti necessari per la | definizione, diffusione e | gestione, con organizzazione | propria o di terzi, dei mezzi di | pagamento specifici per la | partecipazione al gioco a | distanza. Tali mezzi di pagamento| possono essere abilitati dal | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | anche per le transazioni relative| a forme di gioco non a distanza. | -------------------------------------------------------------------- 291. Per le attivita' di | diffusione e gestione di cui al | comma 290, il Ministero | dell'economia e delle finanze, | sulla base di apposita direttiva | del Ministro, puo' costituire | societa' di scopo ovvero puo' | procedere, attraverso | l'Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato, | all'individuazione di uno o piu' |Prevenzione crimine da parte soggetti selezionati con |dell'AAMS attraverso la procedura ad evidenza pubblica |definizione dei mezzi di nel rispetto della normativa |pagamento per la partecipazione nazionale e comunitaria. |al gioco a distanza -------------------------------------------------------------------- 292. Il Ministero dell'economia e| delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | regola le lotterie, differite ed | istantanee, con partecipazione a | distanza definendo la | ripartizione percentuale della | posta di gioco relativamente | all'erario, ai giocatori ed ai | soggetti terzi, nonche' i criteri| e le modalita' di gestione delle | lotterie telefoniche e |Regolamentazione lotterie con telematiche. |partecipazione a distanza -------------------------------------------------------------------- 293. Il Ministero dell'economia e| delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | puo' organizzare, congiuntamente | alle amministrazioni competenti | di altri Stati dell'Unione | europea, la gestione di giochi | ovvero di singoli concorsi od | estrazioni. | -------------------------------------------------------------------- 294. Nel caso di cui al comma | 293, l'Amministrazione autonoma | dei monopoli di Stato, in accordo| con le amministrazioni competenti| degli altri Stati, stabilisce la |Collaborazione con ripartizione della posta di |Amministrazioni europee per la gioco. |gestione di giochi -------------------------------------------------------------------- 295. In aggiunta a quanto | previsto dal comma 8, le | dotazioni iniziali delle unita' | previsionali di base dello stato | di previsione dei Ministeri per | consumi intermedi non aventi | natura obbligatoria sono | ulteriormente ridotte in maniera | lineare, assicurando una minore | spesa pari a 700 milioni di euro | per l'anno 2005 ed una minore |Riduzione delle dotazioni spesa annua di 1.300 milioni di |iniziale delle UPB dei ministeri euro a decorrere dall'anno 2006. |per consumi intermedi -------------------------------------------------------------------- 296. Le dotazioni di parte | corrente indicate nella tabella | C, salve quelle concernenti il | settore universitario, oltre a | quanto previsto dal comma 10, | sono ridotte in maniera lineare, | in modo da assicurare, per l'anno| 2005, una minore spesa di 650 | milioni di euro, e, a decorrere | dall'anno 2006, in modo tale da | assicurare una minore spesa annua|Riduzione dotazioni di parte di 850 milioni di euro. |corrente indicate nella tabella C -------------------------------------------------------------------- 297. L'autorizzazione di spesa | relativa al Fondo per interventi | strutturali di politica | economica, di cui al comma 5 | dell'articolo 10 del | decreto-legge 29 novembre 2004, | n. 282, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | dicembre 2004, n. 307, e' ridotta| di 2.000 milioni di euro per |Fondo per interventi strutturali l'anno 2005. |di politica economica. -------------------------------------------------------------------- 298. A decorrere dal 1º gennaio | 2005 e' assicurato un gettito | annuo pari a 100 milioni di euro | mediante il versamento | all'entrata del bilancio dello | Stato di una quota pari al 70 per| cento degli importi derivanti | dall'applicazione dell'aliquota | della componente della tariffa | elettrica di cui al comma 1-bis | dell'articolo 4 del decreto-legge| 14 novembre 2003, n. 314, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 dicembre 2003, n. | 368, nonche' di una ulteriore | quota che assicuri il predetto | gettito a valere sulle entrate | derivanti dalla componente | tariffaria A2 sul prezzo | dell'energia elettrica, definito | ai sensi dell'articolo 3, comma | 11, del decreto legislativo 16 | marzo 1999, n. 79, e | dell'articolo 1, comma 1, del | decreto-legge 18 febbraio 2003, | n. 25, convertito, con | modificazioni, dalla legge 17 | aprile 2003, n. 83. Con decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze, sentita | l'Autorita' per l'energia | elettrica ed il gas, sono |Versamento al bilancio dello stabiliti modalita' e termini dei|Stato di quota parte versamenti di cui al presente |dell'aliquota della componente comma. |della tariffa elettrica -------------------------------------------------------------------- 299. I trasferimenti correnti | alle imprese pubbliche sono | ridotti, per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007, per gli | importi di seguito indicati: | a) Ferrovie dello Stato Spa | (Ministero dell'economia e delle | finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - | Ferrovie dello Stato): 90 milioni| di euro per il 2005, 100 milioni | di euro per il 2006 e 90 milioni | di euro per il 2007; | b) Poste italiane Spa (Ministero | dell'economia e delle finanze - | u.p.b. 3.1.2.4. - Poste | italiane): 40 milioni di euro per| il 2005, 50 milioni di euro per | il 2006 e 40 milioni di euro per | il 2007; | c) ANAS Spa (Ministero | dell'economia e delle finanze - | u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40 | milioni di euro per il 2005, 50 | milioni di euro per il 2006 e 40 | milioni di euro per il 2007; | d) altre imprese pubbliche | (Ministero dell'economia e delle | finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo| contratti programma): 90 milioni | di euro per il 2005, 130 milioni | di euro per il 2006 e 90 milioni |Riduzione dei trasferimenti di euro per il 2007. |correnti alle imprese pubbliche -------------------------------------------------------------------- 300. Gli importi fissi | dell'imposta di registro, della | tassa di concessione governativa,| dell'imposta di bollo, | dell'imposta ipotecaria e | catastale, delle tasse ipotecarie| e dei diritti speciali di cui al | titolo III della tabella A | allegata al decreto-legge 31 | luglio 1954, n. 533, convertito, | con modificazioni, dalla legge 26| settembre 1954, n. 869, e | successive modificazioni, sono | aggiornati, con decreto non | avente natura regolamentare del | Ministro dell'economia e delle | finanze, da emanare entro il 31 | gennaio 2005, tenuto conto anche | dell'aumento dei prezzi al | consumo quale risultante dagli | indici ISTAT per le famiglie | degli operai e degli impiegati, e| dell'esigenza di semplificazione | o di integrazioni innovative per | servizi telematici a valore |Aggiornamento dell'imposta di aggiunto, in misura tale da |registro, della tassa di assicurare un maggiore gettito |concessione governativa, annuo, pari a 1.120 milioni di |dell'imposta di bollo, euro per gli anni 2005 e 2006, e |dell'imposta ipotecaria e a 1.320 milioni di euro a |catastale, delle tasse ipotecarie decorrere dall'anno 2007. |e dei diritti speciali -------------------------------------------------------------------- 301. A decorrere dal periodo | d'imposta in corso al 31 dicembre| 2006, la misura dell'acconto | dell'imposta sul reddito delle | persone fisiche e' fissata al 99 | per cento e quella dell'acconto | dell'imposta sul reddito delle | societa' e' fissata al 100 per | cento. |Acconto IRE e IRES -------------------------------------------------------------------- 302. All'articolo 1, comma 1, del| decreto-legge 10 dicembre 2003, | n. 341, convertito, con | modificazioni, dalla legge 9 | febbraio 2004, n. 31, e' | aggiunto, in fine, il seguente | periodo: "Per l'anno 2006 il | versamento e' determinato con il | decreto di cui al comma 5 in modo| che complessivamente garantisca | maggiori entrate per il bilancio |Versamento delle somme riscosse dello Stato pari a 650 milioni di|dai concessionari della euro". |riscossione -------------------------------------------------------------------- 303. I beni culturali immobili | dello Stato, delle regioni e | degli enti locali, per l'uso dei | quali attualmente non e' | corrisposto alcun canone e che | richiedono interventi di | restauro, possono essere dati in | concessione a soggetti privati | con pagamento di un canone | fissato dai competenti organi. Il| concessionario si impegna a | realizzare a proprie spese gli | interventi di restauro e | conservazione indicati dal |Concessione ai privati dei beni predetto ufficio. |culturali immobili -------------------------------------------------------------------- 304. Dal canone di concessione | vengono detratte le spese | sostenute dal concessionario per | il restauro entro il limite | massimo del canone stesso. Il | concessionario e' obbligato a | rendere fruibile il bene da parte| del pubblico con le modalita' e i| tempi stabiliti nell'atto di | concessione o in apposita | convenzione unita all'atto |Determinazione del canone di stesso. |concessione -------------------------------------------------------------------- 305. I beni culturali che possono| formare oggetto delle concessioni| di cui ai commi 303 e 304 sono | individuati con decreto del | Ministro per i beni e le | attivita' culturali su proposta | del Direttore regionale | competente. L'individuazione del | concessionario avviene mediante | procedimento ad evidenza |Beni culturali che possono pubblica. |formare oggetto di concessione -------------------------------------------------------------------- 306. All'articolo 10, comma 4, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, le | parole: "il processo di valore |Esenzione dal contributo inferiore a euro 1.100 e" sono |unificato per le spese di soppresse. |giustizia -------------------------------------------------------------------- 307. I commi 1 e 2 dell'articolo | 13 del testo unico di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 30 maggio 2002, n. | 115, sono sostituiti dai | seguenti: | "1. Il contributo unificato e' | dovuto nei seguenti importi: | a) euro 30 per i processi di | valore fino a 1.100 euro; | b) euro 70 per i processi di | valore superiore a euro 1.100 e | fino a euro 5.200 e per i | processi di volontaria | giurisdizione, nonche' per i | processi speciali di cui al libro| IV, titolo II, capo VI, del | codice di procedura civile; | c) euro 170 per i processi di | valore superiore a euro 5.200 e | fino a euro 26.000 e per i | processi contenziosi di valore | indeterminabile di competenza | esclusiva del giudice di pace; | d) euro 340 per i processi di | valore superiore a euro 26.000 e | fino a euro 52.000 e per i | processi civili e amministrativi | di valore indeterminabile; | e) euro 500 per i processi di | valore superiore a euro 52.000 e | fino a euro 260.000; | f) euro 800 per i processi di | valore superiore a euro 260.000 e| fino a euro 520.000; | g) euro 1.110 per i processi di | valore superiore a euro 520.000. | 2. Per i processi di esecuzione | immobiliare il contributo dovuto | e' pari a euro 200. Per gli altri| processi esecutivi lo stesso | importo e' ridotto della meta'. | Per i processi di opposizione | agli atti esecutivi il contributo|Rideterminazione della misura del dovuto e' pari a euro 120". |contributo unificato -------------------------------------------------------------------- 308. L'articolo 46, comma 1, | della legge 21 novembre 1991, n. | 374, e' sostituito dal seguente: | "1. Le cause e le attivita' | conciliative in sede non | contenziosa il cui valore non | eccede la somma di euro 1.033,00 | e gli atti e i provvedimenti ad | esse relativi sono soggetti | soltanto al pagamento del | contributo unificato, secondo gli| importi previsti dall'articolo 13| del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica |Contributo unificato per le cause 30 maggio 2002, n. 115, e |e le attivita' conciliative in successive modificazioni" |sede non contenziosa -------------------------------------------------------------------- 309. Il maggior gettito derivante| dall'applicazione delle | disposizioni di cui ai commi da | 306 a 308 e' versato al bilancio | dello Stato, per essere | riassegnato allo stato di | previsione del Ministero della | giustizia per il pagamento di | debiti pregressi nonche' per | l'adeguamento delle spese di | funzionamento degli uffici | giudiziari. |Destinazione del maggior gettito -------------------------------------------------------------------- 310. All'articolo 11 della legge | 21 novembre 1991, n. 374, e | successive modificazioni, e' | aggiunto, in fine, il seguente | comma: | "4-ter. Le indennita' previste | dal presente articolo non possono| superare in ogni caso l'importo |Limite massimo per le indennita' di euro 72.000 lordi annui". |del giudice di pace -------------------------------------------------------------------- 311. La disposizione recata dal | comma 310 si applica anche ai | giudici tributari. |Compensi dei giudici tributari -------------------------------------------------------------------- 312. I veicoli giacenti presso i | custodi a seguito | dell'applicazione di | provvedimenti di sequestro | dell'autorita' giudiziaria, anche| se non confiscati, sono alienati,| anche ai soli fini della | rottamazione, mediante cessione | al soggetto titolare del deposito| ove ricorrano le seguenti | condizioni: | a) siano ritenute cessate, con | ordinanza dell'autorita' | giudiziaria da comunicare | all'avente diritto alla | restituzione, le esigenze che | avevano motivato l'adozione del | provvedimento di sequestro; | b) siano immatricolati per la | prima volta da oltre cinque anni | e siano privi di interesse | storico e collezionistico; | c) siano comunque custoditi da | oltre due anni alla data del 1º | luglio 2002; | d) siano trascorsi sessanta | giorni dalla comunicazione | all'avente diritto alla | restituzione dell'ordinanza di |Alienazione di veicoli giacenti cui alla lettera a) senza che |presso i custodi a seguito questi abbia provveduto al |dell'applicazione di ritiro. |provvedimenti di sequestro -------------------------------------------------------------------- 313. La cessione di cui al comma | 312 e' disposta, anche in assenza| di documentazione in ordine allo | stato di conservazione, sulla | base di elenchi predisposti dalla| cancelleria o dalla segreteria | nei quali i veicoli sono | individuati secondo il tipo, il | modello e il numero di targa o di| telaio. |Modalita' della cessione -------------------------------------------------------------------- 314. All'alienazione di cui ai | commi 312 e 313 e alle attivita' | ad essa funzionali e connesse | procede una commissione | costituita presso i tribunali e | presso i tribunali per i | minorenni, secondo modalita' | stabilite con decreto del | Ministero della giustizia di |Commissione costituita presso i concerto con le altre |tribunali e presso i tribunali amministrazioni interessate. |per i minorenni -------------------------------------------------------------------- 315. L'alienazione del veicolo si| perfeziona con la notifica al | custode acquirente del | provvedimento, eventualmente | relativo ad elenchi di veicoli, | dal quale risulta la | determinazione all'alienazione da| parte dell'ufficio giudiziario | competente. |Perfezionamento dell'alienazione -------------------------------------------------------------------- 316. Il provvedimento di | alienazione e' comunicato | all'autorita' giudiziaria che |Comunicazione all'A.G. del aveva disposto il sequestro. |provvedimento di alienazione -------------------------------------------------------------------- 317. Il provvedimento di | alienazione e' altresi' | comunicato al pubblico registro | automobilistico competente, il | quale provvede, senza oneri, | all'aggiornamento delle relative | iscrizioni. |Comunicazione al PRA -------------------------------------------------------------------- 318. Al custode e' riconosciuto, | in deroga alle tariffe previste | dagli articoli 59 e 276 del testo| unico di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 30 | maggio 2002, n. 115, un importo | complessivo forfettario, | comprensivo del trasporto, | determinato, per ciascuno degli | anni di custodia, nel modo | seguente: | a) euro 6 per ogni mese o | frazione di esso per i | motoveicoli e i ciclomotori; | b) euro 24 per ogni mese o | frazione di esso per gli | autoveicoli e i rimorchi di massa| complessiva inferiore a 3,5 | tonnellate, per le macchine | agricole e operatrici; | c) euro 30 per ogni mese o | frazione di esso per gli | autoveicoli e i rimorchi di massa| complessiva superiore a 3,5 |Importo complessivo forfetario tonnellate. |riconosciuto al custode -------------------------------------------------------------------- 319. Gli importi di cui al comma | 318 sono progressivamente ridotti| del 20 per cento per ogni anno o | frazione di esso successivo al | primo di custodia del veicolo, | salva l'eventuale intervenuta |Riduzione degli importi forfetari prescrizione delle somme dovute. |riconosciuti al custode. -------------------------------------------------------------------- 320. Le somme complessivamente | dovute sono corrisposte in cinque| ratei annui costanti a decorrere | dall'anno 2006. |Rateizzazione delle somme -------------------------------------------------------------------- 321. Alle procedure di | alienazione o rottamazione gia' | avviate e non ancora concluse e | alle relative istanze di | liquidazione dei compensi, | comunque presentate dai custodi, | si applicano, qualora esse | concernano veicoli in possesso | dei requisiti di cui al comma |Procedure di alienazione o 312, le disposizioni di cui ai |rottamazione gia' avviate e non commi da 312 a 320. |ancora concluse -------------------------------------------------------------------- 322. All'articolo 82, comma 1, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, le | parole: "e previo parere del | consiglio dell'ordine," sono | soppresse. |Onorario e spese del difensore -------------------------------------------------------------------- 323. L'articolo 30, comma 1, del | testo unico di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 30 | maggio 2002, n. 115, e' | sostituito dal seguente: | "1. La parte che per prima si | costituisce in giudizio, che | deposita il ricorso introduttivo,| ovvero che, nei processi | esecutivi di espropriazione | forzata, fa istanza per | l'assegnazione o la vendita di | beni pignorati, anticipa i | diritti, le indennita' di | trasferta e le spese di | spedizione per la notificazione | eseguita su richiesta del | funzionario addetto all'ufficio, | in modo forfettizzato, nella | misura di euro 8, eccetto che nei| processi previsti dall'articolo | unico della legge 2 aprile 1958, | n. 319, e successive | modificazioni, e in quelli in cui| si applica lo stesso articolo". | -------------------------------------------------------------------- 324. La tabella di cui | all'allegato n. 1 del testo unico| di cui al decreto del Presidente |Anticipazioni forfettarie dai della Repubblica 30 maggio 2002, |privati all'erario nel processo n. 115, e' abrogata. |civile -------------------------------------------------------------------- 325. All'articolo 3, comma 1, | della legge 19 febbraio 1981, n. | 27, le parole: "assenza | obbligatoria o facoltativa | previsti negli articoli 4 e 7 | della legge 30 dicembre 1971, n. | 1204," sono sostituite dalle | seguenti: "astensione facoltativa| previsti dagli articoli 32 e 47, | commi 1 e 2, del testo unico di |Attribuzione dell'indennitaai cui al decreto legislativo 26 |magistrati ordinari in caso di marzo 2001, n. 151". |assenza obbligatoria. -------------------------------------------------------------------- 326. Al comma 1 dell'articolo 5 | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, dopo la | lettera i), e' aggiunta la | seguente: | "i-bis) le spese relative alle | prestazioni previste | dall'articolo 96 del decreto | legislativo 1º agosto 2003, n. | 259, e quelle funzionali | all'utilizzo delle prestazioni | medesime". |Spese di giustizia ripetibili -------------------------------------------------------------------- 327. All'articolo 205 del testo | unico di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 30 | maggio 2002, n. 115, dopo il | comma 2 sono aggiunti i seguenti:| "2-bis. Le spese relative alle | prestazioni previste | dall'articolo 96 del decreto | legislativo 1º agosto 2003, n. | 259, e successive modificazioni, | e quelle funzionali all'utilizzo | delle prestazioni medesime sono | recuperate in misura fissa | stabilita con decreto del | Ministro della giustizia di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, ai| sensi dell'articolo 17, commi 3 e| 4, della legge 23 agosto 1988, n.| 400. | 2-ter. Il decreto di cui al comma| 2-bis determina la misura del | recupero con riferimento al costo| medio delle singole tipologie di | prestazione. L'ammontare degli | importi puo' essere rideterminato|Recupero delle spese del processo ogni anno". |anticipate dall'erario -------------------------------------------------------------------- 328. Il primo periodo del comma 2| dell'articolo 96 del decreto | legislativo 1º agosto 2003, n. | 259, e' sostituito dai seguenti: | "Le prestazioni previste al comma| 1 sono individuate in un apposito| repertorio nel quale vengono | stabiliti le modalita' ed i tempi| di effettuazione delle | prestazioni stesse e gli obblighi| specifici degli operatori. Il | ristoro dei costi sostenuti dagli| operatori e le modalita' di | pagamento sono stabiliti con | decreto del Ministro della | giustizia di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze e con il Ministro delle | comunicazioni, in forma di canone| annuo determinato anche in | considerazione del numero e della| tipologia delle prestazioni | complessivamente effettuate | nell'anno precedente". | -------------------------------------------------------------------- 329. Al comma 4 dell'articolo 96 | del decreto legislativo 1º agosto|Prestazioni obbligatorie 2003, n. 259, dopo le parole: |effettuate a fini di giustizia da "comma 2" sono inserite le |parte degli operatori delle seguenti: ", secondo periodo,". |comunicazioni -------------------------------------------------------------------- 330. Le disposizioni contenute | nei commi da 326 a 329 si | applicano alle prestazioni | previste al comma 326 disposte | successivamente alla emanazione | del decreto previsto | dall'articolo 205, comma 2-bis, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, e del | decreto previsto dall'articolo | 96, comma 2, secondo periodo, del| decreto legislativo 1º agosto | 2003, n. 259, come modificati dai|Applicazione delle nuove commi 327 e 328. |disposizioni -------------------------------------------------------------------- 331. Dall'attuazione delle | disposizioni di cui ai commi da | 326 a 330 non devono derivare | maggiori oneri per il bilancio |Attuazione senza oneri a carico dello Stato. |del bilancio -------------------------------------------------------------------- 332. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 605, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 6, primo comma: | 1) dopo la lettera e) e' inserita| la seguente: | "e-bis) denunce di inizio | attivita' presentate allo | sportello unico comunale per | l'edilizia, permessi di costruire| e ogni altro atto di assenso | comunque denominato in materia di| attivita' edilizia rilasciato dai| comuni ai sensi del testo unico | delle disposizioni legislative e | regolamentari in materia | edilizia, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 6 | giugno 2001, n. 380, | relativamente ai soggetti | dichiaranti, agli esecutori e ai | progettisti dell'opera"; | 2) alla lettera g-ter), dopo le | parole: "contratti di | somministrazione di energia | elettrica," sono inserite le | seguenti: "di servizi idrici e | del gas,"; | b) all'articolo 7: | 1) al primo comma, le parole: | "riguardanti gli atti di cui alla| lettera g) dell'articolo 6" sono | sostituite dalle seguenti: | "contenuti negli atti di cui alle| lettere e-bis) e g) del primo | comma dell'articolo 6"; | 2) al quinto comma, e' aggiunto, | in fine, il seguente periodo: "Al| fine dell'emersione delle | attivita' economiche, con | particolare riferimento | all'applicazione dei tributi | erariali e locali nel settore | immobiliare, gli stessi soggetti | devono comunicare i dati | catastali identificativi | dell'immobile presso cui e' | attivata l'utenza"; | 3) il sesto comma e' sostituito | dal seguente: | "Le banche, la societa' Poste | italiane Spa, gli intermediari | finanziari, le imprese di | investimento, gli organismi di | investimento collettivo del | risparmio, le societa' di | gestione del risparmio, nonche' | ogni altro operatore finanziario,| fatto salvo quanto disposto dal | secondo comma dell'articolo 6 per| i soggetti non residenti, sono | tenuti a rilevare e a tenere in | evidenza i dati identificativi, | compreso il codice fiscale, di | ogni soggetto che intrattenga con| loro qualsiasi rapporto o | effettui qualsiasi operazione di | natura finanziaria"; | 4) l'undicesimo comma e' | sostituito dal seguente: | "Le comunicazioni di cui ai commi| dal primo all'ottavo del presente| articolo sono trasmesse | esclusivamente per via | telematica. Le modalita' e i | termini delle trasmissioni | nonche' le specifiche tecniche | del formato dei dati sono | definite con provvedimento del | direttore dell'Agenzia delle | entrate"; | 5) al dodicesimo comma, le | parole: "il Ministro delle | finanze" sono sostituite dalle | seguenti: "il direttore | dell'Agenzia delle entrate". | 333. Ai fini dell'applicazione | delle disposizioni previste | dall'articolo 7, quinto comma, | ultimo periodo, del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 605, come | modificato dal numero 2) della | lettera b) del comma 332, a | decorrere dal 1º aprile 2005 le | aziende, gli istituti, gli enti e| le societa' richiedono i dati | identificativi catastali all'atto| della sottoscrizione dei relativi| contratti; per i contratti in | essere le medesime informazioni | sono acquisite dai predetti | soggetti solo in occasione del | rinnovo ovvero della |Disposizioni in materia di codice modificazione del contratto |fiscale e comunicazioni stesso. |all'anagrafe tributaria -------------------------------------------------------------------- 334. Con provvedimento dei | direttori delle Agenzie delle | entrate e del territorio, sono | stabilite le informazioni | analitiche che individuano | univocamente le unita' | immobiliari, da acquisire con | riferimento ai contratti di cui |Individuazione univoca delle al comma 333. |unita' immobiliari -------------------------------------------------------------------- 335. La revisione parziale del | classamento delle unita' | immobiliari di proprieta' privata| site in microzone comunali, per | le quali il rapporto tra il | valore medio di mercato | individuato ai sensi del | regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 23 | marzo 1998, n. 138, e il | corrispondente valore medio | catastale ai fini | dell'applicazione dell'imposta | comunale sugli immobili si | discosta significativamente | dall'analogo rapporto relativo | all'insieme delle microzone | comunali, e' richiesta dai comuni| agli Uffici provinciali | dell'Agenzia del territorio. Per | i calcoli di cui al precedente | periodo, il valore medio di | mercato e' aggiornato secondo le | modalita' stabilite con il | provvedimento di cui al comma | 339. L'Agenzia del territorio, | esaminata la richiesta del comune| e verificata la sussistenza dei | presupposti, attiva il | procedimento revisionale con |Revisione del classamento delle provvedimento del direttore |unita' immobiliari private site dell'Agenzia medesima. |in microzone comunali. -------------------------------------------------------------------- 336. I comuni, constatata la | presenza di immobili di | proprieta' privata non dichiarati| in catasto ovvero la sussistenza | di situazioni di fatto non piu' | coerenti con i classamenti | catastali per intervenute | variazioni edilizie, richiedono | ai titolari di diritti reali | sulle unita' immobiliari | interessate la presentazione di | atti di aggiornamento redatti ai | sensi del regolamento di cui al | decreto del Ministro delle | finanze 19 aprile 1994, n. 701. | La richiesta, contenente gli | elementi constatati, tra i quali,| qualora accertata, la data cui | riferire la mancata presentazione| della denuncia catastale, e' | notificata ai soggetti | interessati e comunicata, con gli| estremi di notificazione, agli | uffici provinciali dell'Agenzia | del territorio. Se i soggetti | interessati non ottemperano alla | richiesta entro novanta giorni | dalla notificazione, gli uffici | provinciali dell'Agenzia del | territorio provvedono, con oneri | a carico dell'interessato, alla | iscrizione in catasto | dell'immobile non accatastato | ovvero alla verifica del | classamento delle unita' | immobiliari segnalate, | notificando le risultanze del | classamento e la relativa | rendita. Si applicano le sanzioni| previste per le violazioni | dell'articolo 28 del regio | decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 |Aggiornamento del classamento agosto 1939, n. 1249, e |catastale per intervenute successive modificazioni. |variazioni edilizie -------------------------------------------------------------------- 337. Le rendite catastali | dichiarate o comunque attribuite | a seguito della notificazione | della richiesta del comune di cui| al comma 336 producono effetto | fiscale, in deroga alle vigenti | disposizioni, a decorrere dal 1º | gennaio dell'anno successivo alla| data cui riferire la mancata | presentazione della denuncia | catastale, indicata nella | richiesta notificata dal comune, | ovvero, in assenza della suddetta| indicazione, dal 1º gennaio | dell'anno di notifica della |Decorrenza degli effetti fiscali richiesta del comune. |delle variazioni catastali -------------------------------------------------------------------- 338. Gli importi minimo e massimo| della sanzione amministrativa | prevista per l'inadempimento | degli obblighi di cui | all'articolo 31 del regio | decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 | agosto 1939, n. 1249, | dall'articolo 31 del medesimo | regio decreto-legge n. 652 del | 1939, come rideterminati | dall'articolo 8, comma 1, del | decreto-legge 30 settembre 1989, | n. 332, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | novembre 1989, n. 384, con | riferimento al mancato | adempimento degli obblighi | previsti dagli articoli 20 e 28 | del citato decreto-legge 13 | aprile 1939, n. 652, sono elevati| rispettivamente a euro 258 e a | euro 2.066. |Aumento delle sanzioni -------------------------------------------------------------------- 339. Con provvedimento del | direttore dell'Agenzia del | territorio, da adottare entro | trenta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, e da pubblicare nella | Gazzetta Ufficiale, sono | stabilite, previa intesa con la | Conferenza Stato-citta' ed | autonomie locali, le modalita' | tecniche e operative per | l'applicazione delle disposizioni| di cui ai commi 336 e 337. |Modalita' tecniche -------------------------------------------------------------------- 340. Al comma 3 dell'articolo 70 | del decreto legislativo 15 | novembre 1993, n. 507, sono | aggiunti i seguenti periodi: "A | decorrere dal 1º gennaio 2005, | per le unita' immobiliari di | proprieta' privata a destinazione| ordinaria censite nel catasto | edilizio urbano, la superficie di| riferimento non puo' in ogni caso| essere inferiore all'80 per cento| della superficie catastale | determinata secondo i criteri | stabiliti dal regolamento di cui | al decreto del Presidente della | Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;| per gli immobili gia' denunciati,| i comuni modificano d'ufficio, | dandone comunicazione agli | interessati, le superfici che | risultano inferiori alla predetta| percentuale a seguito di incrocio| dei dati comunali, comprensivi | della toponomastica, con quelli | dell'Agenzia del territorio, | secondo modalita' di interscambio| stabilite con provvedimento del | direttore della predetta Agenzia,| sentita la Conferenza | Stato-citta' ed autonomie locali.| Nel caso in cui manchino, negli | atti catastali, gli elementi | necessari per effettuare la | determinazione della superficie | catastale, i soggetti privati | intestatari catastali, | provvedono, a richiesta del | comune, a presentare all'ufficio | provinciale dell'Agenzia del | territorio la planimetria | catastale del relativo immobile, | secondo le modalita' stabilite | dal regolamento di cui al decreto| del Ministro delle finanze 19 | aprile 1994, n. 701, per | l'eventuale conseguente modifica,|Superficie di riferimento minima presso il comune, della |ai fini della tassa per lo consistenza di riferimento". |smaltimento dei rifiuti -------------------------------------------------------------------- 341. Al testo unico delle | disposizioni concernenti | l'imposta di registro, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 26 aprile 1986, n. | 131, e successive modificazioni, | dopo l'articolo 52 e' inserito il| seguente: | "Art. 52-bis. - (Liquidazione | dell'imposta derivante dai | contratti di locazione) - 1. La | liquidazione dell'imposta | complementare di cui all'articolo| 42, comma 1, e' esclusa qualora | l'ammontare del canone di | locazione relativo ad immobili, | iscritti in catasto con | attribuzione di rendita, risulti | dal contratto non inferiore al 10| per cento del valore | dell'immobile determinato ai | sensi dell'articolo 52, comma 4, | e successive modificazioni. | Restano comunque fermi i poteri | di liquidazione dell'imposta per |Liquidazione dell'imposta di le annualita' successive alla |registro derivante dai contratti prima". |di locazione -------------------------------------------------------------------- 342. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 600, e successive | modificazioni, dopo l'articolo | 41-bis e' inserito il seguente: | "Art. 41-ter.- (Accertamento dei | redditi di fabbricati) - 1. Le | disposizioni di cui agli articoli| 32, primo comma, numero 7), 38, | 40 e 41-bis non si applicano con | riferimento ai redditi di | fabbricati derivanti da locazione| dichiarati in misura non | inferiore ad un importo | corrispondente al maggiore tra il| canone di locazione risultante | dal contratto ridotto del 15 per | cento e il 10 per cento del | valore dell'immobile. | 2. In caso di omessa | registrazione del contratto di | locazione di immobili, si | presume, salva documentata prova | contraria, l'esistenza del | rapporto di locazione anche per i| quattro periodi d'imposta | antecedenti quello nel corso del | quale e' accertato il rapporto | stesso; ai fini della | determinazione del reddito si | presume, quale importo del | canone, il 10 per cento del | valore dell'immobile. | 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,| il valore dell'immobile e' | determinato ai sensi | dell'articolo 52, comma 4, del | testo unico di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 26 | aprile 1986, n. 131, e successive|Accertamento dei redditi di modificazioni". |fabbricati -------------------------------------------------------------------- 343. Le disposizioni degli | articoli 52-bis del testo unico | delle disposizioni concernenti | l'imposta di registro, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 26 aprile 1986, n. | 131, e 41-ter del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 600, | introdotti, rispettivamente, dai | commi 341 e 342 del presente | articolo, non trovano | applicazione nei confronti dei | contratti di locazione di | immobili ad uso abitativo | stipulati o rinnovati a norma | degli articoli 2, comma 3, e 4, | commi 2 e 3, della legge 9 |Esclusione dell'applicazione dei dicembre 1998, n. 431. |commi 341 e 342. -------------------------------------------------------------------- 344. Il modello per la | comunicazione di cui all'articolo| 12 del decreto-legge 21 marzo | 1978, n. 59, convertito, con | modificazioni, dalla legge 18 | maggio 1978, n. 191, approvato | con decreto interdirigenziale del| Ministero dell'interno e della | Agenzia delle entrate, e' reso | disponibile gratuitamente, in | modalita' telematica, dalla | predetta Agenzia; la | comunicazione e' effettuata, | anche avvalendosi degli | intermediari di cui all'articolo | 3 del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 luglio 1998, n. | 322, e successive modificazioni, | nonche' degli uffici dell'Agenzia| delle entrate, con la | compilazione in formato | elettronico del relativo modello | e con la sua trasmissione, in | modalita' telematica, alla | predetta Agenzia, che provvede, | con la medesima modalita', a dare| avviso di ricevimento. L'Agenzia | delle entrate, secondo intese con| il Ministero dell'interno, ordina| i dati contenuti nelle | comunicazioni per la loro | successiva trasmissione | telematica al predetto Ministero.| La presentazione per la | registrazione degli atti di | cessione di cui al predetto | articolo 12 del decreto-legge n. | 59 del 1978 tiene luogo della | comunicazione di cui al medesimo |Comunicazione all'autorita' articolo 12. |locale di pubblica sicurezza -------------------------------------------------------------------- 345. L'obbligo di comunicazione | di cui al comma 344 trova | applicazione anche nei riguardi | dei soggetti che esercitano | abitualmente attivita' di | intermediazione nel settore | immobiliare; la comunicazione e' | dovuta per le cessioni di cui i | predetti soggetti hanno diretta | conoscenza, per avervi concorso | ovvero assistito in ragione della| loro attivita', e, relativamente | a quelle diverse dalle cessioni | in proprieta', anche per le | cessioni di durata inferiore al | mese. In caso di violazione | dell'obbligo di cui al precedente| periodo, si applica la sanzione | amministrativa di cui al quarto | comma dell'articolo 12 del | decreto-legge 21 marzo 1978, n. | 59, convertito, con | modificazioni, dalla legge 18 | maggio 1978, n. 191; in caso di | seconda violazione, il sindaco | del comune in cui operano i | soggetti di cui al primo periodo,| su segnalazione dell'Agenzia |Comunicazione da parte dei delle entrate, dispone nei |soggetti che esercitano riguardi dei medesimi soggetti la|abitualmente attivita' di sospensione per un mese della |intermediazione nel settore loro attivita'. |immobiliare -------------------------------------------------------------------- 346. I contratti di locazione, o | che comunque costituiscono | diritti relativi di godimento, di| unita' immobiliari ovvero di loro| porzioni, comunque stipulati, | sono nulli se, ricorrendone i |Nullita' dei contratti non presupposti, non sono registrati.|registrati -------------------------------------------------------------------- 347. All'articolo 11 del decreto | legislativo 15 dicembre 1997, n. | 446, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) nel comma 1, lettera a), sono | aggiunte, in fine, le seguenti | parole: ", nonche', per i | soggetti di cui all'articolo 3, | comma 1, lettere da a) ad e), i | costi sostenuti per il personale | addetto alla ricerca e sviluppo, | ivi compresi quelli per il | predetto personale sostenuti da | consorzi tra imprese costituiti | per la realizzazione di programmi| comuni di ricerca e sviluppo, a | condizione che l'attestazione di | effettivita' degli stessi sia | rilasciata dal presidente del | collegio sindacale ovvero, in | mancanza, da un revisore dei | conti o da un professionista | iscritto negli albi dei revisori | dei conti, dei dottori | commercialisti, dei ragionieri e | periti commerciali o dei | consulenti del lavoro, nelle | forme previste dall'articolo 13, | comma 2, del decreto-legge 28 | marzo 1997, n. 79, convertito, | con modificazioni, dalla legge 28| maggio 1997, n. 140, e successive| modificazioni, ovvero dal | responsabile del centro di | assistenza fiscale"; | b) nel medesimo comma 1, lettera | b), il numero 1) e' sostituito | dal seguente: | "1) fatte salve le disposizioni | di cui alla lettera a), i costi | relativi al personale | classificabili nell'articolo | 2425, primo comma, lettera B), | numeri 9) e 14), del codice | civile"; | c) il comma 4-bis e' sostituito | dal seguente: | "4-bis. Per i soggetti di cui | all'articolo 3, comma 1, lettera | da a) ad e), sono ammessi in | deduzione, fino a concorrenza, i | seguenti importi: | a) euro 8.000 se la base | imponibile non supera euro | 180.759,91; | b) euro 6.000 se la base | imponibile supera euro 180.759,91| ma non euro 180.839,91; | c) euro 4.000 se la base | imponibile supera euro 180.839,91| ma non euro 180.919,91; | d) euro 2.000 se la base | imponibile supera euro 180.919,91| ma non euro 180.999,91"; | d) dopo il comma 4-ter, sono | aggiunti i seguenti: | "4-quater. Per i soggetti di cui | all'articolo 3, comma 1, lettere | da a) ad e), che incrementano il | numero di lavoratori dipendenti | assunti con contratto a tempo | indeterminato, rispetto al numero| dei lavoratori assunti con il | medesimo contratto mediamente | occupati nel periodo d'imposta in| corso al 31 dicembre 2004, e' | deducibile il costo del predetto | personale per un importo annuale | non superiore a 20.000 euro per | ciascun nuovo dipendente assunto,| e nel limite dell'incremento | complessivo del costo del | personale classificabile | nell'articolo 2425, primo comma, | lettera B), numeri 9) e 14), del | codice civile. Rilevano gli | incrementi del predetto personale| nei tre periodi d'imposta | successivi a quello in corso al | 31 dicembre 2004; la media | dell'incremento occupazionale | raggiunto nei predetti periodi di| imposta costituisce l'incremento | massimo agevolabile nei periodi | d'imposta successivi. | L'incremento della base | occupazionale va considerato al | netto delle diminuzioni | occupazionali verificatesi in | societa' controllate o collegate | ai sensi dell'articolo 2359 del | codice civile o facenti capo, | anche per interposta persona, | allo stesso soggetto. Per i | soggetti di cui all'articolo 3, | comma 1, lettera e), la base | occupazionale di cui al terzo | periodo e' individuata con | riferimento al personale | dipendente con contratto di | lavoro a tempo indeterminato | impiegato nell'attivita' | commerciale e la deduzione spetta| solo con riferimento | all'incremento dei lavoratori | utilizzati nell'esercizio di tale| attivita'. In caso di lavoratori | impiegati anche nell'esercizio | dell'attivita' istituzionale si | considera, sia ai fini della | individuazione della base | occupazionale di riferimento e | del suo incremento, sia ai fini | della deducibilita' del costo, il| solo personale dipendente con | contratto di lavoro a tempo | indeterminato riferibile | all'attivita' commerciale | individuato in base al rapporto | di cui all'articolo 10, comma 2. | Non rilevano ai fini degli | incrementi occupazionali i | trasferimenti di dipendenti | dall'attivita' istituzionale | all'attivita' commerciale. | Nell'ipotesi di imprese di nuova | costituzione non rilevano gli | incrementi occupazionali | derivanti dallo svolgimento di | attivita' che assorbono anche | solo in parte attivita' di | imprese giuridicamente | preesistenti, ad esclusione delle| attivita' sottoposte a limite | numerico o di superficie. Nel | caso di impresa subentrante ad | altra nella gestione di un | servizio pubblico, anche gestito | da privati, comunque assegnata, | la deducibilita' del costo del | personale spetta limitatamente al| numero di lavoratori assunti in | piu' rispetto a quello | dell'impresa sostituita. | 4-quinquies. Nelle aree | ammissibili alle deroghe previste| dall'articolo 87, paragrafo 3, | lettere a) e c), del Trattato che| istituisce la Comunita' europea, | individuate dalla Carta italiana | degli aiuti a finalita' regionale| per il periodo 2000-2006, | l'importo deducibile determinato | ai sensi del comma 4-quater e' |Deducibilita' dalla base raddoppiato". |imponibile IRAP -------------------------------------------------------------------- 348. Le disposizioni del comma | 347 si applicano a partire dal | periodo d'imposta che inizia | successivamente al 31 dicembre | 2004, ad eccezione di quelle | della lettera d), che si | applicano a decorrere dal periodo| d'imposta in cui interviene | l'approvazione da parte della | Commissione europea ai sensi | dell'articolo 88, paragrafo 3, | del Trattato istitutivo della |Applicabilita' delle disposizioni Comunita' europea. |del comma 347 -------------------------------------------------------------------- 349. A decorrere dal 1º gennaio | 2005, al testo unico delle | imposte sui redditi, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 dicembre 1986, n. | 917, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) nell'articolo 3, comma 1, le | parole: "nonche' della deduzione | spettante ai sensi dell'articolo | 11" sono sostituite dalle | seguenti: "nonche' delle | deduzioni effettivamente | spettanti ai sensi degli articoli| 11 e 12"; | b) l'articolo 13 e' rinumerato in| articolo 12 e la relativa rubrica| e' sostituita dalla seguente: | "Deduzioni per oneri di | famiglia"; nel medesimo articolo | sono, altresi', apportate le | seguenti modificazioni: | 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti | dai seguenti: | "1. Dal reddito complessivo si | deducono per oneri di famiglia i | seguenti importi: | a) 3.200 euro per il coniuge non | legalmente ed effettivamente | separato; | b) 2.900 euro per ciascun figlio,| compresi i figli naturali | riconosciuti, i figli adottivi e | gli affidati o affiliati, nonche'| per ogni altra persona indicata | nell'articolo 433 del codice | civile che conviva con il | contribuente o percepisca assegni| alimentari non risultanti da | provvedimenti dell'autorita' | giudiziaria da ripartire tra | coloro che hanno diritto alla | deduzione. | 2. La deduzione di cui al comma | 1, lettera b), e' aumentata a: | a) 3.450 euro, per ciascun figlio| di eta' inferiore a tre anni; | b) 3.200 euro, per il primo | figlio se l'altro genitore manca | o non ha riconosciuto i figli | naturali e il contribuente non e'| coniugato o se coniugato, si e' | successivamente legalmente ed | effettivamente separato, ovvero | se vi sono figli adottivi, | affidati o affiliati del solo | contribuente e questi non e' | coniugato o, se coniugato, si e' | successivamente legalmente ed | effettivamente separato; | c) 3.700 euro, per ogni figlio | portatore di handicap ai sensi | dell'articolo 3 della legge 5 | febbraio 1992, n. 104."; | 2) nei commi 3 e 4, le parole: | "Le detrazioni per carichi di | famiglia" sono sostituite dalle | seguenti: "Le deduzioni di cui ai| commi 1 e 2"; | 3) dopo il comma 4, sono aggiunti| i seguenti: | "4-bis. Dal reddito complessivo | si deducono, fino ad un massimo | di 1.820 euro, le spese | documentate sostenute dal | contribuente per gli addetti alla| propria assistenza personale nei | casi di non autosufficienza nel | compimento degli atti della vita | quotidiana. Le medesime spese | sono deducibili anche se sono | state sostenute nell'interesse | delle persone indicate | nell'articolo 433 del codice | civile. | 4-ter. Le deduzioni di cui ai | commi 1, 2 e 4-bis spettano per | la parte corrispondente al | rapporto tra l'ammontare di | 78.000 euro, aumentato delle | medesime deduzioni e degli oneri | deducibili di cui all'articolo | 10, e diminuito del reddito | complessivo, e l'importo di | 78.000 euro. Se il predetto | rapporto e' maggiore o uguale a | 1, la deduzione compete per | intero; se lo stesso e' zero o | minore di zero, la deduzione non | compete; negli altri casi, ai | fini del predetto rapporto, si | computano le prime quattro cifre | decimali."; | c) l'articolo 12 e' rinumerato in| articolo 13 e sono, altresi', | apportate le seguenti | modificazioni: | 1) nell'alinea del comma 1, le | parole: "della deduzione per | assicurare la progressivita' | dell'imposizione di cui | all'articolo 11" sono sostituite | dalle seguenti: "delle deduzioni | di cui agli articoli 11 e 12"; | 2) le lettere da a) ad e) dello | stesso comma 1 sono sostituite | dalle seguenti: | "a) fino a 26.000 euro, 23 per | cento; | b) oltre 26.000 euro e fino a | 33.500 euro, 33 per cento; | c) oltre 33.500 euro, 39 per | cento"; | 3) nel comma 2, le parole: "negli| articoli 13, 14 e 15" sono | sostituite dalle seguenti: "negli|Riduzione delle aliquote IRE e articoli 15 e 16 nonche' in altre|trasformazione delle detrazioni disposizioni di legge"; |per oneri di famiglia in d) l'articolo 14 e' abrogato. |deduzioni -------------------------------------------------------------------- 350. E' introdotto un contributo | di solidarieta' del 4 per cento | sulla parte di reddito imponibile| di cui all'articolo 13 del testo | unico delle imposte sui redditi, | di cui al decreto del Presidente | della Repubblica 22 dicembre | 1986, n. 917, come modificato dal| comma 349, eccedente l'importo di| 100.000 euro. Per la | dichiarazione, il versamento, | l'accertamento, la riscossione ed| il contenzioso riguardante il | contributo di solidarieta', si | applicano le disposizioni vigenti| per le imposte sui redditi. |Contributo di solidarieta' -------------------------------------------------------------------- 351. Quando leggi, regolamenti, | decreti, o altre norme o | provvedimenti fanno riferimento a| disposizioni contenute in | articoli del testo unico delle | imposte sui redditi, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 dicembre 1986, n. | 917, vigenti prima del 1º gennaio| 2005, il riferimento, salvo che | tali disposizioni non risultino | abrogate per effetto di quanto | disposto dal comma 349, si | intende alle corrispondenti | disposizioni contenute negli | articoli che recano la |Riferimento a disposizioni numerazione disposta dal medesimo|contenute in articoli del testo comma 349. |unico delle imposte sui redditi -------------------------------------------------------------------- 352. I contribuenti, in sede di | dichiarazione dei redditi per | l'anno 2005, possono applicare le| disposizioni del testo unico | delle imposte sui redditi in | vigore al 31 dicembre 2002 ovvero| quelle in vigore al 31 dicembre |Clausola di salvaguardia ai fini 2004, se piu' favorevoli. |IRE -------------------------------------------------------------------- 353. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 600, e successive | modificazioni, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) nell'articolo 23: | 1) nel comma 2, lettera a), le | parole: "al netto della deduzione| di cui all'articolo 10-bis del | medesimo testo unico, ed | effettuando le detrazioni | previste negli articoli 12 e 13 | del citato testo unico, | rapportate al periodo stesso. Le | detrazioni di cui agli articoli | 12 e 13 del citato testo unico | sono effettuate" sono sostituite | dalle seguenti: "al netto delle | deduzioni di cui agli articoli 11| e 12 commi 1 e 2 del medesimo | testo unico, rapportate al | periodo stesso. Le deduzioni di | cui all'articolo 12 commi 1 e 2 | del citato testo unico sono | riconosciute"; nel medesimo | comma, lettera c), dopo le | parole: "biennio precedente" sono| aggiunte le seguenti: ", al netto| delle deduzioni di cui agli | articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del | medesimo testo unico"; | 2) nel comma 3, il primo periodo | e' sostituito dal seguente: "I | soggetti indicati nel comma 1 | devono effettuare, entro il 28 | febbraio dell'anno successivo e, | in caso di cessazione del | rapporto di lavoro, alla data di | cessazione, il conguaglio tra le | ritenute operate sulle somme e i | valori di cui alle lettere a) e | b) del comma 2, e l'imposta | dovuta sull'ammontare complessivo| degli emolumenti stessi, tenendo | conto delle deduzioni di cui agli| articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del | testo unico delle imposte sui | redditi, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 22 | dicembre 1986, n. 917, e | successive modificazioni, e delle| detrazioni eventualmente | spettanti a norma dell'articolo | 15 dello stesso testo unico, e | successive modificazioni, per | oneri a fronte dei quali il | datore di lavoro ha effettuato | trattenute, nonche', | limitatamente agli oneri di cui | al comma 1, lettere c) e f), | dello stesso articolo, per | erogazioni in conformita' a | contratti collettivi o ad accordi| e regolamenti aziendali."; | 3) nel comma 4, il terzo periodo | e' soppresso; | b) nell'articolo 29: | 1) nel comma 1, lettera c), dopo | le parole: "biennio precedente" | sono aggiunte le seguenti: ", al | netto delle deduzioni di cui agli| articoli 11 e 12, commi 1 e 2, | del medesimo testo unico"; | 2) nel comma 2, il secondo | periodo e' sostituito dal | seguente: "A tal fine, all'inizio| del rapporto, il sostituito deve | specificare quale delle opzioni | previste al comma 3 dell'articolo|Trasformazione di detrazioni in 23 intende adottare". |deduzioni. -------------------------------------------------------------------- 354. E' istituito, presso la | gestione separata della Cassa | depositi e prestiti Spa, un | apposito fondo rotativo, | denominato "Fondo rotativo per il| sostegno alle imprese". Il Fondo | e' finalizzato alla concessione | alle imprese di finanziamenti | agevolati che assumono la forma | dell'anticipazione, rimborsabile | con un piano di rientro | pluriennale. La dotazione | iniziale del Fondo, alimentato | con le risorse del risparmio | postale, e' stabilita in 6.000 | milioni di euro. Le successive | variazioni della dotazione sono | disposte dalla Cassa depositi e | prestiti Spa, in relazione alle | dinamiche di erogazione e di | rimborso delle somme concesse, e | comunque nel rispetto dei limiti | annuali di spesa sul bilancio | dello Stato fissati ai sensi del |Istituzione del Fondo rotativo comma 361. |per il sostegno alle imprese -------------------------------------------------------------------- 355. Con apposite delibere del | CIPE, presieduto dal Presidente | del Consiglio dei ministri in | maniera non delegabile, da | sottoporre al controllo | preventivo della Corte dei conti,| il Fondo e' ripartito per essere | destinato ad interventi | agevolativi alle imprese, | individuati dalle stesse delibere| sulla base degli interventi gia' | disposti a legislazione vigente e| per i quali sussiste apposito |Ripartizione del Fondo rotativo stanziamento di bilancio. |per il sostegno alle imprese -------------------------------------------------------------------- 356. Il CIPE, con una o piu' | delibere adottate con le | modalita' previste dal comma 355:| a) stabilisce i criteri generali | di erogazione dei finanziamenti | agevolati; | b) approva una convenzione tipo | che regola i rapporti tra la | Cassa depositi e prestiti Spa e i| soggetti abilitati a svolgere le | istruttorie dei finanziamenti, | stabilendo le modalita' per | assicurare che l'importo | complessivo dei finanziamenti | erogati non superi l'importo | assegnato dal CIPE e che vengano | comunque rispettati i limiti | annuali di spesa a carico del | bilancio dello Stato stabiliti ai| sensi del comma 361; | c) prevede la misura minima del | tasso di interesse da applicare; | d) stabilisce la durata massima | del piano di rientro; | e) prevede che le nuove modalita'| di attuazione ed erogazione delle| misure agevolative previste dai | commi da 354 a 361 si applichino | a programmi di investimento per i| quali, alla data di pubblicazione| del decreto di cui al comma 357, | non e' stata ancora presentata | richiesta di erogazione relativa | all'ultimo stato di avanzamento e| non sono stati adottati | provvedimenti di revoca totale o | parziale, a condizione che | l'impresa agevolata manifesti | formale opzione e comunque previo| parere conforme del soggetto | responsabile dell'istruttoria. |Delibere del CIPE -------------------------------------------------------------------- 357. Con decreto di natura non | regolamentare il Ministro | competente, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, stabilisce, in relazione| ai singoli interventi previsti | dal comma 355, nel rispetto dei | principi contenuti nei commi da | 354 a 361 e di quanto disposto | dal comma 356, i requisiti e le | condizioni per l'accesso ai | finanziamenti agevolati previsti | dai commi da 354 e 361. In | particolare, sono stabilite le | condizioni economiche e le | modalita' di concessione dei | finanziamenti agevolati, anche | per quanto concerne i criteri di | valutazione, i documenti | istruttori, la procedura, le | ulteriori condizioni per | l'accesso, per l'erogazione e per| la revoca delle agevolazioni, le | modalita' di controllo e | rendicontazione, la quota minima | di mezzi propri e di | finanziamento bancario a | copertura delle spese | d'investimento, la decorrenza e |Decreto attuativo relativo alle le modalita' di rimborso del |condizioni per l'accesso ai finanziamento agevolato. |finanziamenti agevolati -------------------------------------------------------------------- 358. Il tasso di interesse sulle | somme erogate in anticipazione e'| determinato con decreto, di | natura non regolamentare, del | Ministro dell'economia e delle | finanze. La differenza tra il | tasso cosi' stabilito e il tasso | del finanziamento agevolato, | nonche' gli oneri derivanti dal | comma 360, sono posti, in favore | della Cassa depositi e prestiti | Spa, a carico del bilancio dello | Stato, a valere |Determinazione del tasso di sull'autorizzazione di spesa di |interesse sulle somme erogate in cui al comma 361. |anticipazione -------------------------------------------------------------------- 359. Sull'obbligo di rimborso al | Fondo delle somme ricevute in | virtu' del finanziamento | agevolato e dei relativi | interessi puo' essere prevista, | secondo criteri, condizioni e | modalita' da stabilire con | decreto di natura non | regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, la| garanzia dello Stato. Tale | garanzia e' elencata | nell'allegato allo stato di | previsione del Ministero | dell'economia e delle finanze di | cui all'articolo 13 della legge 5| agosto 1978, n. 468. Ai relativi | eventuali oneri si provvede ai | sensi dell'articolo 7, secondo | comma, numero 2), della legge 5 | agosto 1978, n. 468, con | imputazione nell'ambito | dell'unita' previsionale di base | 3.2.4.2 dello stato di previsione| del Ministero dell'economia e | delle finanze per l'anno 2005 e | corrispondenti per gli esercizi | successivi. |Garanzia dello Stato -------------------------------------------------------------------- 360. Alla Cassa depositi e | prestiti Spa, sulle somme erogate| in anticipazione, e' | riconosciuto, a valere sui | finanziamenti stabiliti ai sensi | del comma 356, lettera a), il | rimborso delle spese di gestione | del Fondo in misura pari allo | 0,40 per cento complessivo delle |Rimborso alla Cassa depositi e somme erogate annualmente. |prestiti -------------------------------------------------------------------- 361. Per le finalita' previste | dai commi da 354 a 360 e' | autorizzata la spesa di 80 | milioni di euro per l'anno 2005 e| di 150 milioni di euro annui a | decorrere dall'anno 2006. Una | quota dei predetti oneri, pari a | 55 milioni di euro per l'anno | 2005 e 100 milioni di euro per | ciascuno degli anni 2006 e 2007, | e' posta a carico del Fondo per | le aree sottoutilizzate per gli | interventi finanziati dallo | stesso. La restante quota | relativa agli anni 2005 e 2006, | pari rispettivamente a 25 milioni| di euro e a 50 milioni di euro, | e' posta a carico della parte del| Fondo unico per gli incentivi | alle imprese non riguardante gli | interventi nelle aree | sottoutilizzate; alla quota | relativa all'anno 2007 e | all'onere decorrente dal 2008, | pari rispettivamente a 50 milioni| di euro e a 150 milioni di euro, | si provvede con le maggiori |Autorizzazione di spesa per gli entrate derivanti dal comma 300. |anni 2005 e 2006 -------------------------------------------------------------------- 362. Nello stato di previsione | del Ministero dell'economia e | delle finanze e' istituito un | "Fondo per i pagamenti dei debiti| di fornitura", al quale vengono | riassegnate le dotazioni in conto| residui, previamente versate in | entrata, relative a debiti | scaduti ed esigibili alla data | del 31 dicembre 2004, derivanti | dalla fornitura di beni e servizi| alle amministrazioni dello Stato,| ceduti alla Cassa depositi e | prestiti Spa dai fornitori sulla |Istituzione del Fondo per i base di idonei titoli giuridici. |pagamenti dei debiti di fornitura -------------------------------------------------------------------- 363. La Cassa depositi e prestiti| Spa, in relazione alle cessioni | di credito di cui al comma 362, | dispone i pagamenti a valere su | un apposito fondo istituito, con | una dotazione di 2.000 milioni di| euro, presso la gestione separata| della medesima Cassa, le cui | risorse costituiscono patrimonio | destinato, ai sensi dell'articolo| 5, comma 18, del decreto-legge 30| settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326. La Cassa depositi e prestiti| Spa e' autorizzata ad effettuare | operazioni di cessione dei | crediti acquisiti senza |Pagamento della Cassa depositi e l'autorizzazione del soggetto |prestiti Spa a valere su apposito ceduto. |fondo -------------------------------------------------------------------- 364. Il Ministero dell'economia e| delle finanze puo' provvedere al | pagamento alla Cassa depositi e | prestiti Spa delle somme erogate,| in un periodo massimo di quindici| anni, a carico del Fondo di cui | al comma 362, nonche', a | decorrere dal 2006, alla | corresponsione degli oneri di |Pagamento alla Cassa depositi e gestione. |prestiti Spa -------------------------------------------------------------------- 365. La Cassa depositi e prestiti| Spa predispone apposita | rendicontazione annuale | sull'amministrazione del fondo, | di cui al comma 363, da | trasmettere al Ministero | dell'economia e delle finanze, | entro novanta giorni dalla | chiusura dell'esercizio. Con | decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, da| emanare entro novanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, sono | stabilite le modalita' | applicative dei commi da 362 a | 366, in ordine alle condizioni | generali per l'accesso al Fondo, | alla natura dei crediti ed ai | relativi importi ammissibili alla| cessione, al compenso da | riconoscere sulle somme erogate, | alle modalita', ai tempi ed ai | termini di erogazione alla Cassa | depositi e prestiti Spa di quanto|Rendicontazione annuale alla stessa dovuto. |sull'amministrazione del fondo -------------------------------------------------------------------- 366. Agli oneri di cui al comma | 364, valutati in complessivi 70 | milioni di euro annui a decorrere| dal 2006, si provvede mediante | utilizzo di quota parte delle | maggiori entrate recate dal comma| 300. |Copertura degli oneri finanziari -------------------------------------------------------------------- 367. A fini di contrasto di | fenomeni di elusione fiscale e di| tutela della fede pubblica, salvo| quanto previsto nel comma 371, e'| vietata la riutilizzazione | commerciale dei documenti, dei | dati e delle informazioni | catastali ed ipotecari, che | risultino acquisiti, anche per | via telematica in via diretta o | mediata, dagli archivi catastali | o da pubblici registri |Divieto di riutilizzazione immobiliari, tenuti dagli uffici |commerciale dei documenti dell'Agenzia del territorio. |catastali ed ipotecari -------------------------------------------------------------------- 368. Ai sensi dei commi da 367 a | 375 si ha riutilizzazione | commerciale quando i predetti | documenti, dati ed informazioni | sono ceduti o comunque forniti a | terzi, anche in copia o | parzialmente o previa | elaborazione nella forma o nel | contenuto, dai soggetti che li | hanno acquisiti, in via diretta o| mediata, anche per via | telematica, dagli uffici |Definizione di riutilizzazione dell'Agenzia del territorio. |commerciale -------------------------------------------------------------------- 369. Non si ha riutilizzazione | commerciale quando i predetti | documenti, dati ed informazioni | sono forniti al solo soggetto per| conto del quale, su preventivo e | specifico incarico, risultante da| atto scritto, l'acquisizione | stessa, previo pagamento dei | tributi dovuti, e' stata | effettuata. Anche in tale | ipotesi, tuttavia, salva prova | contraria, si ha riutilizzazione | commerciale quando il | corrispettivo previsto, o | comunque versato, per la | fornitura, risulta inferiore | all'ammontare dei tributi dovuti | agli uffici dell'Agenzia del | territorio per l'acquisizione, | anche telematica, dei predetti |Casi di esclusione della documenti, dati o informazioni. |riutilizzazione commerciale -------------------------------------------------------------------- 370. Per ciascun atto di | riutilizzazione commerciale sono | comunque dovuti i tributi | speciali catastali e le tasse | ipotecarie, nella misura prevista| per l'acquisizione, anche | telematica, dei documenti, dei | dati o delle informazioni | catastali o ipotecari | direttamente dagli uffici |Tributi dovuti per la dell'Agenzia del territorio. |riutilizzazione commerciale



Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)-c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni);
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.
5. (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
5. (Omissis).
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7 - 15. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
3. (Omissis).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5 - 70. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura):
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra
gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti,
in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a
concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo
del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di
tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi
che andranno a maturare, successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle
somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero
intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e
delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione
della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
Nota all'art. 1, comma 513:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
comma 517:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8 - 9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - d) (omissis);
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) (omissis).
11 - 13. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 514:
- Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla
voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle
accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Nota all'art. 1, comma 515:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e)
della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
Note all'art. 1, comma 516:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata".
- Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo
alla fissazione di norme comuni per i trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
Note all'art. 1, comma 517:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
" Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
Nota all'art. 1, comma 518:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto):
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. (Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 519:
- Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma
518.
Note all'art. 1, comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale).
1. (Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche'
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da
alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.".
Nota all'art. 1, comma 521:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma, si veda la nota al comma 520.
Nota all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea (Legge
14 ottobre 1957, n. 1203):
"Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.".
Nota all'art. 1, comma 523:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
(Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 525:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
"Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente
e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata
legge n. 448 del 2001:
"Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 527:
- Si riporta il testo del comma 9-quinquies
dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere
riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate".
- Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
la riqualificazione del trasporto merci) della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante "
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive
modificazioni:
"Art. 1. - Per il completamento degli interventi di
cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle
economie, comprensive del relativo cofinanziamento
regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui
all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
- Si riportano i testi degli articoli 133 e 134
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle
piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita
convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
trasporti e della navigazione e il presidente della
regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi
dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002".
"Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia). - 1. E' assegnata alla
regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla
verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi
di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo
statale".
Nota all'art. 1, comma 529:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra
un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite".
Note all'art. 1, comma 535:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
Note all'art. 1, comma 536:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti):
"Art. 1. - 1.
2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il
collocamento a riposo nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
"Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico"".
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115
(Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali":
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si
applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la
seguente modalita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a
99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a
39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539:
"Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile,
e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto
dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
il completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da
40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia
esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
Note all'art. 1, comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 luglio 2002, n. 212:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.".
Note all'art. 1, comma 541:
- Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche'
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni
di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il
personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite
complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresi' prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria".
Note all'art. 1, comma 542:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
"Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle
carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
devono avere completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Note all'art. 1, comma 543:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e
successive modificazioni:
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta'
e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e
della progressione di carriera non e' computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma
quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
Nota all'art. 1, comma 544:
- Il Regolamento (CE) n. 491/2004 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
2004.
Note all'art. 1, comma 547:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52
(Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
Nota all'art. 1, comma 548:
- Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti".
Nota all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate
dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti
destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 551:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
Nota all'art. 1, comma 552:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante:
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 2002, n. 34) e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
Nota all'art. 1, comma 554:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente art. non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Nota all'art. 1, comma 556:
- Per l'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
Nota all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'art. 37, comma 5."
Nota all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed
altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici
anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente art., le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 1, comma 560:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n.
199).
Note all'art. 1, comma 562:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
Nota all'art. 1, comma 567:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)":
"Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo".
Nota all'art. 1, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente".
Nota all'art. 1, comma 571:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
"3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".



 
-------------------------------------------------------------------- 371. Le attivita' di | riutilizzazione commerciale sono | consentite esclusivamente se | regolamentate da specifiche | convenzioni stipulate con | l'Agenzia del territorio, che | disciplinino, a fronte del | preventivo pagamento dei tributi | dovuti anche ai sensi del comma | 370, modalita' e termini della | raccolta, della conservazione, | della elaborazione dei dati, | nonche' il controllo del limite |Attivita' di riutilizzazione di riutilizzo consentito. |commerciale consentite -------------------------------------------------------------------- 372. Chi pone in essere atti di | riutilizzazione commerciale, non | consentiti, e' soggetto altresi' | ad una sanzione amministrativa | tributaria di ammontare compreso | fra il triplo ed il quintuplo dei| tributi speciali e delle tasse | dovuti ai sensi del comma 370. Si| applicano le disposizioni del | decreto legislativo 18 dicembre |Sanzioni per gli atti di 1997, n. 472. |riutilizzazione non consentiti -------------------------------------------------------------------- 373. L'accertamento delle | violazioni alle disposizioni dei | commi da 367 a 375 e' demandato | al Corpo della guardia di | finanza, che esercita, a tal | fine, i poteri previsti | dall'articolo 32 del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 600, | avvalendosi della collaborazione | dell'Agenzia del territorio. A | tal fine, per assicurare | effettivita' all'indicata azione | di contrasto all'utilizzazione | illecita dei documenti, dei dati | e delle informazioni catastali ed| ipotecari, a valere sulle | maggiori entrate derivanti | dall'attuazione dei commi da 367 | a 375 e nei limiti di spesa di 5 | milioni di euro annui, entro il | 30 aprile 2005 e' avviato dalla | Scuola superiore dell'economia e | delle finanze un programma | straordinario di qualificazione | continua e ricorrente e | formazione mirata e specialistica| del personale | dell'amministrazione finanziaria | e delle agenzie fiscali addetto | alla predetta attivita' di | accertamento. A tale programma di| qualificazione e formazione puo' | partecipare, su base | convenzionale, anche il personale| designato da enti locali o altri | enti pubblici per le analoghe | esigenze di consolidamento | dell'azione di contrasto | all'elusione fiscale, in presenza|Accertamento delle violazioni del di coincidenti ragioni di |divieto di riutilizzazione pubblico interesse. |commerciale -------------------------------------------------------------------- 374. Alla presentazione degli | atti di aggiornamento del catasto| si puo' provvedere, a decorrere | dal lº marzo 2005, con procedure | telematiche, mediante un modello | unico informatico di | aggiornamento degli atti | catastali sottoscritto con firma | elettronica avanzata dal tecnico | che li ha redatti ovvero dal | soggetto obbligato alla | presentazione. In caso di | irregolare funzionamento del | collegamento telematico, la | trasmissione per via telematica | e' sostituita dalla presentazione| su supporto informatico. Con | provvedimenti del direttore | dell'Agenzia del territorio: | a) e' stabilita la progressiva | attivazione del servizio, anche | limitatamente a determinati | soggetti, a specifiche aree | geografiche ed a particolari | tipologie di adempimenti; | b) e' approvato il modello unico | informatico di aggiornamento | degli atti catastali e sono | stabilite le modalita' tecniche | necessarie per la trasmissione | dei dati relativi alla procedura | telematica di cui al presente | articolo; | c) sono fissati i termini, le | condizioni e le modalita' | relative: alla presentazione del | modello unico informatico di | aggiornamento degli atti | catastali; alla presentazione dei| documenti e degli atti da | allegare al predetto modello, | anche al fine di accertare | l'avvenuto deposito presso i | comuni, per gli atti per i quali | e' previsto; alla conservazione, | a cura dei soggetti interessati, | dei documenti cartacei originali | sottoscritti dal tecnico che li | ha redatti e dai soggetti che | hanno la titolarita' sui beni; | d) sono stabilite, d'intesa con | il Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato, le |Presentazione con procedure modalita' di versamento dei |telematiche degli atti di tributi dovuti. |aggiornamento del catasto -------------------------------------------------------------------- 375. Gli atti comunque | attributivi o modificativi delle | rendite catastali per terreni e | fabbricati possono essere | prodotti e notificati ai soggetti| intestatari, a cura dell'Agenzia | del territorio, avvalendosi di | procedure automatizzate. In tal | caso, la firma autografa del | responsabile e' sostituita |Comunicazione degli atti dall'indicazione a stampa del |attributivi o modificativi delle nominativo dello stesso. |rendite catastali -------------------------------------------------------------------- 376. Nell'articolo 2, comma 2, | del decreto-legge 24 dicembre | 2002, n. 282, convertito, con | modificazioni, dalla legge 21 | febbraio 2003, n. 27, le parole: | "30 settembre 2004", ovunque |Proroga dei termini di versamento ricorrano, sono sostituite dalle |per rivalutazione terreni e seguenti: "30 giugno 2005". |partecipazioni negoziate. -------------------------------------------------------------------- 377. All'articolo 3, comma 2, | primo periodo, del regolamento di| cui al decreto del Presidente | della Repubblica 22 luglio 1998, | n. 322, le parole: "a lire 50 |Obbligo di presentazione della milioni" sono sostituite dalle |dichiarazione, compresa quella seguenti: "ad euro 10.000". |unificata. -------------------------------------------------------------------- 378. Ai fini dell'applicazione | dell'articolo 53, comma 3, del | decreto-legge 30 agosto 1993, n. | 331, convertito, con | modificazioni, dalla legge 29 | ottobre 1993, n. 427, i soggetti | di imposta trasmettono al | Dipartimento dei trasporti | terrestri, entro il termine di | quindici giorni dall'acquisto e, | in ogni caso, prima | dell'immatricolazione, il numero | identificativo intracomunitario | nonche' il numero di telaio degli| autoveicoli, motoveicoli e loro | rimorchi acquistati. Per i | successivi passaggi interni | precedenti l'immatricolazione il | numero identificativo | intracomunitario e' sostituito | dal codice fiscale del fornitore.| In mancanza delle informazioni da| parte dei soggetti di imposta gli| uffici preposti non procedono | all'immatricolazione. La | comunicazione e' altresi' | effettuata, entro il termine di | quindici giorni dalla vendita, | anche in caso di cessione | intracomunitaria o di | esportazione dei medesimi |Immatricolazione dei veicoli veicoli. |d'importazione -------------------------------------------------------------------- 379. Con decreto del capo del | Dipartimento dei trasporti | terrestri del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti e | del direttore dell'Agenzia delle | entrate sono stabiliti i | contenuti e le modalita' delle | comunicazioni di cui alla | disposizione recata dal comma |Modalita' di attuazione del comma 378. |378. -------------------------------------------------------------------- 380. Con la convenzione prevista | dall'articolo 1, comma 1-bis, del| regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 19 | settembre 2000, n. 358, e' | definita la procedura di | trasmissione telematica | all'Agenzia delle entrate delle | informazioni inviate dai soggetti| di imposta ai sensi del comma |Trasmissione telematica delle 378. |informazioni -------------------------------------------------------------------- 381. All'articolo 1, comma 1, | lettera c), del decreto-legge 29 | dicembre 1983, n. 746, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 27 febbraio 1984, n. | 17, e' aggiunto il seguente | periodo: "Nella prima ipotesi, il| cedente o prestatore deve | comunicare all'Agenzia delle | entrate, esclusivamente per via | telematica entro il giorno 16 del|Comunicazione telematica dei dati mese successivo, i dati contenuti|contenuti nella dichiarazione nella dichiarazione ricevuta". |d'intenti -------------------------------------------------------------------- 382. Ai fini del necessario | coordinamento delle attivita' di | controllo, da attuare secondo | quanto disposto dall'articolo 63,| secondo e terzo comma, primo | periodo, del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia | delle entrate condivide con gli | altri organi preposti ai | controlli in materia di imposta | sul valore aggiunto le | informazioni risultanti dalle | comunicazioni di cui ai commi 378|Condivisione di informazioni da e 381. |parte dell'Agenzia delle entrate -------------------------------------------------------------------- 383. All'articolo 7 del decreto | legislativo 18 dicembre 1997, n. | 471, dopo il comma 4 e' inserito | il seguente: | "4-bis. E' punito con la sanzione| prevista nel comma 3 il cedente o| il prestatore che omette di | inviare, nei termini previsti, la| comunicazione di cui all'articolo| 1, comma 1, lettera c), ultimo | periodo, del decreto-legge 29 | dicembre 1983, n. 746, | convertito, con modificazioni, |Sanzioni in materia di dalla legge 27 febbraio 1984, n. |comunicazione telematica dei dati 17, o la invia con dati |contenuti nella dichiarazione incompleti o inesatti". |d'intenti -------------------------------------------------------------------- 384. Chiunque omette di inviare, | nei termini previsti, la | comunicazione di cui all'articolo| 1, comma 1, lettera c), ultimo | periodo, del decreto-legge 29 | dicembre 1983, n. 746, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 27 febbraio 1984, n. | 17, introdotto dal comma 381, o | la invia con dati incompleti o | inesatti, e' responsabile in | solido con il soggetto acquirente| dell'imposta evasa correlata | all'infedelta' della |Responsabilita' solidale con il dichiarazione ricevuta. |soggetto acquirente -------------------------------------------------------------------- 385. Il direttore dell'Agenzia | delle entrate determina, con suo | provvedimento, i contenuti e le | modalita' della comunicazione di | cui all'articolo 1, comma 1, | lettera c), ultimo periodo, del | decreto-legge 29 dicembre 1983, | n. 746, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | febbraio 1984, n. 17, introdotto |Contenuti e modalita' della dal comma 381. |comunicazione -------------------------------------------------------------------- 386. Al decreto del Presidente | della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, dopo l'articolo 60, e' | inserito il seguente: | "Art. 60-bis. - (Solidarieta' nel| pagamento dell'imposta). - 1. Con| decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, su| proposta degli organi competenti | al controllo, sulla base di | analisi effettuate su fenomeni di| frode, sono individuati i beni | per i quali operano le | disposizioni dei commi 2 e 3. | 2. In caso di mancato versamento | dell'imposta da parte del cedente| relativa a cessioni effettuate a | prezzi inferiori al valore | normale, il cessionario, soggetto| agli adempimenti ai fini del | presente decreto, e' obbligato | solidalmente al pagamento della | predetta imposta. | 3. L'obbligato solidale di cui al| comma 2 puo' tuttavia | documentalmente dimostrare che il| prezzo inferiore dei beni e' | stato determinato in ragione di | eventi o situazioni di fatto | oggettivamente rilevabili o sulla| base di specifiche disposizioni | di legge e che comunque non e' | connesso con il mancato pagamento|Solidarieta' nel pagamento dell'imposta". |dell'imposta sul valore aggiunto -------------------------------------------------------------------- 387. A decorrere dal periodo di | imposta in corso al 1º gennaio | 2005, e' introdotto l'istituto | della pianificazione fiscale | concordata alla quale possono | accedere i titolari di reddito | d'impresa e gli esercenti arti e | professioni cui si applicano gli | studi di settore per il periodo | di imposta in corso al 1º gennaio| 2003. L'adesione alla | pianificazione fiscale determina | preventivamente, per un triennio,| la base imponibile caratteristica| dell'attivita' svolta e comporta | una riduzione dell'imposizione | fiscale e contributiva per gli | importi eccedenti la base |Istituzione della pianificazione imponibile pianificata. |fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 388. Non possono accedere alla | pianificazione fiscale i titolari| di reddito d'impresa e gli | esercenti arti e professioni: | a) per i quali sussistano cause | di esclusione o di | inapplicabilita' degli studi di | settore per il periodo di imposta| in corso al 1º gennaio 2003; | b) che svolgono dal 1º gennaio | 2004 una attivita' diversa da | quella esercitata nel biennio | 2002 e 2003; | c) che non erano in attivita' in | almeno uno dei periodi di imposta| in corso al 1º gennaio 2002, al | 1º gennaio 2003 ovvero al 1º | gennaio 2004; | d) che hanno omesso di dichiarare| il reddito derivante | dall'attivita' svolta per almeno | uno dei periodi di imposta in | corso al 1º gennaio 2002 e al 1º | gennaio 2003; | e) che hanno omesso di presentare| la dichiarazione ai fini | dell'imposta sul valore aggiunto | per i medesimi periodi di imposta| di cui alla lettera d); | f) che hanno omesso di comunicare| i dati rilevanti ai fini | dell'applicazione degli studi di | settore per il periodo di imposta|Soggetti esclusi dalla in corso al 1º gennaio 2003. |pianificazione fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 389. La proposta individuale di | pianificazione fiscale e' | formulata sulla base di | elaborazioni operate | dall'anagrafe tributaria, tenendo| conto delle risultanze | dell'applicazione degli studi di | settore, dei dati sull'andamento | dell'economia nazionale per | distinti settori economici di | attivita', della coerenza dei | componenti negativi di reddito e | di ogni altra informazione | disponibile riferibile al |Proposta individuale di contribuente. |pianificazione fiscale -------------------------------------------------------------------- 390. L'adesione alla | pianificazione fiscale si | perfeziona, ferma restando la | congruita' dei ricavi o dei | compensi alle risultanze degli | studi di settore per ciascun | periodo di imposta, con | l'accettazione di importi, | proposti al contribuente | dall'Agenzia delle entrate, che | individuano per un triennio la | base imponibile caratteristica | dell'attivita' svolta, esclusi | gli eventuali componenti positivi| o negativi di reddito di |Perfezionamento dell'adesione carattere straordinario. |alla pianificazione fiscale -------------------------------------------------------------------- 391. L'adesione alla proposta di | pianificazione fiscale e' | comunicata dal contribuente entro| sessanta giorni dal suo | ricevimento; nel medesimo | termine, la proposta puo' essere | altresi' definita in | contraddittorio con il competente| ufficio dell'Agenzia delle | entrate, anche con l'assistenza | degli intermediari di cui | all'articolo 3, commi 2-bis e 3, | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 22 luglio 1998, n. 322, | esclusivamente nel caso in cui il| contribuente sia in grado di | documentare una evidente | infondatezza della stessa, sulla | base dell'esistenza di: | a) significative variazioni degli| elementi strutturali | nell'esercizio dell'attivita' | rispetto a quelli presi a base | per la formulazione della | proposta; | b) dati ed elementi presi a base | per la formulazione della | proposta divergenti |Termini per la comunicazione di sensibilmente, all'atto |adesione alla proposta di dell'adesione. |pianificazione fiscale -------------------------------------------------------------------- 392. La sussistenza delle | circostanze di cui alle lettere | a) e b) del comma 391 puo' essere| asseverata dai soggetti abilitati| sulla base delle disposizioni |Asseverazione delle circostanze vigenti. |previste al comma 394 -------------------------------------------------------------------- 393. Per i periodi di imposta | oggetto di pianificazione, | relativamente al reddito | caratteristico d'impresa o di | arti o professioni: | a) sono inibiti i poteri | spettanti all'amministrazione | finanziaria sulla base delle | disposizioni di cui all'articolo | 39 del decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 600, e successive | modificazioni; | b) esclusa l'aliquota del 23 per | cento, quelle marginali | applicabili al reddito | complessivo ai fini dell'imposta | sul reddito, nonche' quella | applicabile ai fini dell'imposta | sul reddito delle societa', sono | ridotte di 4 punti percentuali, | per la parte di reddito | dichiarato eccedente quello | pianificato; | c) e' esclusa l'applicazione dei | contributi previdenziali per la | parte di reddito dichiarato che | eccede quello pianificato fatto | salvo il minimale reddituale | previsto ai fini contributivi; | restano salve le prerogative | delle Casse autonome nonche' la |Benefici a favore dei soggetti facolta' di effettuare i |che aderiscono alla versamenti su base volontaria. |pianificazione fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 394. Per gli stessi periodi di | imposta di cui al comma 393, ai | fini dell'imposta sul valore | aggiunto: | a) il contribuente assolve | ordinariamente a tutti gli | obblighi formali e sostanziali | previsti dal decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni, e dalle| altre disposizioni in materia di | imposta sul valore aggiunto; | b) all'ammontare degli eventuali | maggiori ricavi o compensi da | dichiarare rispetto a quelli | risultanti dalle scritture | contabili si applica, tenendo | conto della esistenza di | operazioni non soggette ad | imposta ovvero soggette a regimi | speciali, l'aliquota media | risultante dal rapporto tra | l'imposta relativa alle | operazioni imponibili, diminuita | di quella relativa alle cessioni | di beni ammortizzabili, e il | volume d'affari dichiarato; | c) sono inibiti i poteri | spettanti all'amministrazione | finanziaria in base alle | disposizioni di cui agli articoli| 54, secondo comma, secondo | periodo, e 55, secondo comma, | numero 3), del decreto del |Applicazione delle disposizioni Presidente della Repubblica 26 |in materia di IVA per i soggetti ottobre 1972, n. 633, e |che aderiscono alla successive modificazioni. |pianificazione fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 395. In caso di mancato rispetto | della pianificazione, da | comunicare nella dichiarazione | presentata ai fini dell'imposta | sul reddito, l'Agenzia delle | entrate procede ad accertamento | parziale in ragione del reddito | oggetto della pianificazione | nonche', per l'imposta sul valore| aggiunto, in ragione del volume | d'affari corrispondente ai ricavi| o compensi caratteristici a base | della stessa, salve le ipotesi di| documentati accadimenti | straordinari e imprevedibili; in | tale ultima ipotesi trova | applicazione il procedimento di | accertamento con adesione | previsto dal decreto legislativo | 19 giugno 1997, n. 218. La | disposizione di cui al presente | comma si applica anche nel caso | di mancato adeguamento alle | risultanze degli studi di |Mancato rispetto della settore. |pianificazione fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 396. L'inibizione dei poteri di | cui ai commi 393, lettera a), e | 394, lettera c) ed i benefici di | cui al comma 393, lettere b) e | c), non operano qualora: | a) il reddito dichiarato | differisca da quanto | effettivamente conseguito, ovvero| non siano adempiuti gli obblighi | di cui al comma 394, lettera a), | ferma restando, comunque, in tale| caso l'inibizione dei poteri di | cui all'articolo 39, secondo | comma, lettera d), del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 600, e | successive modificazioni, e | all'articolo 55, secondo comma, | numero 3), del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni; | b) siano constatate condotte del | contribuente che integrano le | fattispecie di cui agli articoli |Casi di esclusione dei benefici da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto |derivanti dalla pianificazione legislativo 10 marzo 2000, n. 74.|fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 397. Salva l'applicazione del | comma 391, nei casi in cui a | seguito di controlli e | segnalazioni, anche di fonte | esterna all'amministrazione | finanziaria, emergano dati ed | elementi difformi da quelli | comunicati dal contribuente, | qualora presi a base per la | formulazione della proposta, nei | suoi confronti non opera | l'inibizione dei poteri di cui ai| commi 393, lettera a), e 394, |Non operativita' dell'inibizione lettera c), nonche' i benefici di|dei poteri in caso di dati ed cui al comma 393, lettere b) e |elementi difformi da quelli c). |comunicati dal contribuente. -------------------------------------------------------------------- 398. Nel caso in cui l'attivita' | effettivamente esercitata vari | nel corso del triennio, | l'istituto della pianificazione | fiscale concordata cessa di avere| effetto dal periodo di imposta | nel corso del quale si e' | verificata la variazione. Con | decreti del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| natura non regolamentare, sono | individuate le singole categorie | di contribuenti nei cui riguardi | progressivamente, nel corso del | triennio, decorre l'applicazione | della pianificazione fiscale | concordata nonche' approvate una | o piu' note metodologiche per la | formulazione della proposta di | cui al comma 389. Con i medesimi | decreti sono conseguentemente | rideterminati i periodi d'imposta| di cui al comma 388, per i | contribuenti nei cui confronti la| pianificazione fiscale opera a | decorrere da periodi di imposta | diversi da quello indicato al | comma 387. Con provvedimento del | direttore dell'Agenzia delle | entrate sono definite le | modalita' di invio delle | proposte, anche in via | telematica, direttamente al | contribuente ovvero per il | tramite degli intermediari di cui| all'articolo 3, commi 2-bis e 3, | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 22 luglio 1998, n. 322, nonche' | le modalita' di adesione. |Variazione dell'attivita'. -------------------------------------------------------------------- 399. Gli studi di settore | previsti all'articolo 62-bis del | decreto-legge 30 agosto 1993, n. | 331, convertito, con | modificazioni, dalla legge 29 | ottobre 1993, n. 427, sono | soggetti a revisione, di norma, | ogni quattro anni dalla data di | entrata in vigore dello studio di| settore ovvero da quella | dell'ultima revisione, al fine di| mantenere la rappresentativita' | degli stessi rispetto alla | realta' economica cui si | riferiscono. La revisione puo' | essere disposta anche prima del | decorso del termine previsto dal | primo periodo, tenuto anche conto| di dati ed informazioni ufficiali| quali i dati di contabilita' | nazionale, sentito il parere | della commissione di esperti di | cui all'articolo 10, comma 7, | della legge 8 maggio 1998, n. | 146. La revisione degli studi di | settore e' programmata con | provvedimento del direttore |Revisione quadriennale degli dell'Agenzia della entrate da |studi di settore e possibilita' emanare entro il mese di febbraio|di anticipare l'intervento di di ciascun anno. |revisione. -------------------------------------------------------------------- 400. In deroga a quanto previsto | al comma 399, entro il mese di | febbraio 2005, l'Agenzia delle | entrate completa l'attivita' di | revisione relativa agli studi di | settore gia' precedentemente | individuati, con effetto dal | periodo di imposta in corso al 31| dicembre 2004, ai sensi | dell'articolo 1 del regolamento | recante disposizioni concernenti | i tempi e le modalita' di | applicazione degli studi di |Completamento della revisione settore, di cui al decreto del |relativamente ad alcuni studi di Presidente della Repubblica 31 |settore gia' individuati maggio 1999, n. 195. |dall'Agenzia delle entrate. -------------------------------------------------------------------- 401. Gli organi preposti al | controllo, in conseguenza della | revisione e del potenziamento | degli studi di settore, sulla | base delle disposizioni dei commi| da 387 a 432, programmano | l'impiego di maggiore capacita' | operativa per l'attivita' di | contrasto all'evasione nei |Rafforzamento attivita' di confronti dei soggetti ai quali |contrasto all'evasione fiscale non si applicano gli studi |nei confronti dei soggetti ai medesimi. |quali non si applicano gli studi. -------------------------------------------------------------------- 402. All'articolo 32 del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 600, e | successive modificazioni, recante| disposizioni comuni in materia di| accertamento delle imposte sui | redditi, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) nel primo comma: | 1) al numero 2): | 1.1) nel primo e secondo periodo,| le parole da: "alle operazioni" | a: "risultanti dai conti" sono | sostituite dalle seguenti: "ai | rapporti ed alle operazioni, i | cui dati, notizie e documenti | siano stati acquisiti a norma del| numero 7), ovvero rilevati a | norma dell'articolo 33, secondo e| terzo comma. I dati ed elementi | attinenti ai rapporti ed alle | operazioni acquisiti e rilevati | rispettivamente a norma del | numero 7) e dell'articolo 33, | secondo e terzo comma,"; | 1.2) nel secondo periodo, le | parole da: "a base delle stesse" | alla fine del periodo sono | sostituite dalle seguenti: "o | compensi a base delle stesse | rettifiche ed accertamenti, se il| contribuente non ne indica il | soggetto beneficiario e | sempreche' non risultino dalle | scritture contabili, i | prelevamenti o gli importi | riscossi nell'ambito dei predetti| rapporti od operazioni"; | 2) al numero 5): | 2.1) nel primo periodo, le parole| da: ", ovvero" fino a: "in forma | fiduciaria," sono soppresse; | 2.2) nel quarto periodo, le | parole da: "all'Amministrazione | postale," fino alla fine del | numero sono sostituite dalle | seguenti: "alle banche, alla | societa' Poste italiane Spa, per | le attivita' finanziarie e | creditizie, agli intermediari | finanziari, alle imprese di | investimento, agli organismi di | investimento collettivo del | risparmio, alle societa' di | gestione del risparmio e alle | societa' fiduciarie"; | 3) al numero 6-bis), il primo | periodo e' sostituito dal | seguente: "richiedere, previa | autorizzazione del direttore | centrale dell'accertamento | dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa,| ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, del | comandante regionale, ai soggetti| sottoposti ad accertamento, | ispezione o verifica il rilascio | di una dichiarazione contenente | l'indicazione della natura, del | numero e degli estremi | identificativi dei rapporti | intrattenuti con le banche, la | societa' Poste italiane Spa, gli | intermediari finanziari, le | imprese di investimento, gli | organismi di investimento | collettivo del risparmio, le | societa' di gestione del | risparmio e le societa' | fiduciarie, nazionali o | stranieri, in corso ovvero | estinti da non piu' di cinque | anni dalla data della richiesta";| 4) al numero 7): | 4.1) il primo periodo e' | sostituito dai seguenti: | "richiedere, previa | autorizzazione del direttore | centrale dell'accertamento | dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa,| ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, del | comandante regionale, alle | banche, alla societa' Poste | italiane Spa, per le attivita' | finanziarie e creditizie, agli | intermediari finanziari, alle | imprese di investimento, agli | organismi di investimento | collettivo del risparmio, alle | societa' di gestione del | risparmio e alle societa' | fiduciarie, dati, notizie e | documenti relativi a qualsiasi | rapporto intrattenuto od | operazione effettuata, ivi | compresi i servizi prestati, con | i loro clienti, nonche' alle | garanzie prestate da terzi. Alle | societa' fiduciarie di cui alla | legge 23 novembre 1939, n. 1966, | e a quelle iscritte nella sezione| speciale dell'albo di cui | all'articolo 20 del testo unico | delle disposizioni in materia di | intermediazione finanziaria, di | cui al decreto legislativo 24 | febbraio 1998, n. 58, puo' essere| richiesto, tra l'altro, | specificando i periodi temporali | di interesse, di comunicare le | generalita' dei soggetti per | conto dei quali esse hanno | detenuto o amministrato o gestito| beni, strumenti finanziari e | partecipazioni in imprese, | inequivocamente individuati."; | 4.2) nel secondo periodo, dopo le| parole: "deve essere indirizzata"| sono inserite le seguenti: "al | responsabile della struttura | accentrata, ovvero"; | b) nel secondo comma: | 1) al secondo periodo, la parola:| "sessanta" e' sostituita dalla | seguente: "trenta"; | 2) il terzo periodo e' sostituito| dal seguente: "Il termine puo' | essere prorogato per un periodo | di venti giorni su istanza | dell'operatore finanziario, per | giustificati motivi, dal | competente direttore centrale o | direttore regionale per l'Agenzia| delle entrate, ovvero, per il | Corpo della guardia di finanza, | dal comandante regionale."; | c) dopo il secondo comma e' | inserito il seguente: | "Le richieste di cui al primo | comma, numero 7), nonche' le | relative risposte, anche se | negative, devono essere | effettuate esclusivamente in via | telematica. Con provvedimento del| direttore dell'Agenzia delle | entrate sono stabilite le | disposizioni attuative e le | modalita' di trasmissione delle | richieste, delle risposte, | nonche' dei dati e delle notizie |Accertamento e acquisizione dati: riguardanti i rapporti e le |invito ai contribuenti a operazioni indicati nel citato |comparire per fornire dati e numero 7)". |notizie rilevanti. -------------------------------------------------------------------- 403. All'articolo 51 del decreto | del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni, | concernente l'istituzione e la | disciplina dell'imposta sul | valore aggiunto, sono apportate | le seguenti modificazioni: | a) nel secondo comma: | 1) al numero 2): | 1.1) nel primo periodo, le parole| da: "alle operazioni" a: | "acquisita" sono sostituite dalle| seguenti: "ai rapporti ed alle | operazioni, i cui dati, notizie e| documenti siano stati acquisiti";| la parola: "rilevate" e' | sostituita dalla seguente: | "rilevati"; | 1.2) nel secondo periodo, le | parole: "I singoli dati ed | elementi risultanti dai conti" | sono sostituite dalle seguenti: | "I dati ed elementi attinenti ai | rapporti ed alle operazioni | acquisiti e rilevati | rispettivamente a norma del | numero 7) e dell'articolo 52, | ultimo comma, o dell'articolo 63,| primo comma,"; | 2) al numero 5): | 2.1) nel primo periodo, le parole| da: ", ovvero" fino a: "in forma | fiduciaria," sono soppresse; | 2.2) nel quarto periodo, le | parole da: "all'Amministrazione | postale," fino alla fine del | numero sono sostituite dalle | seguenti: "alle banche, alla | societa' Poste italiane Spa, per | le attivita' finanziarie e | creditizie, agli intermediari | finanziari, alle imprese di | investimento, agli organismi di | investimento collettivo del | risparmio, alle societa' di | gestione del risparmio e alle | societa' fiduciarie"; | 3) al numero 6-bis) il primo | periodo e' sostituito dal | seguente: "Richiedere, previa | autorizzazione del direttore | centrale accertamento | dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa,| ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, del | comandante regionale, ai soggetti| sottoposti ad accertamento, | ispezione o verifica il rilascio | di una dichiarazione contenente | l'indicazione della natura, del | numero e degli estremi | identificativi dei rapporti | intrattenuti con le banche, la | societa' Poste italiane Spa, gli | intermediari finanziari, le | imprese di investimento, gli | organismi di investimento | collettivo del risparmio, le | societa' di gestione del | risparmio e le societa' | fiduciarie, nazionali o | stranieri, in corso ovvero | estinti da non piu' di cinque | anni dalla data della | richiesta."; | 4) al numero 7): | 4.1) il primo periodo e' | sostituito dai seguenti: | "Richiedere, previa | autorizzazione del direttore | centrale dell'accertamento | dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa,| ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, del | comandante regionale, alle | banche, alla societa' Poste | italiane Spa, per le attivita' | finanziarie e creditizie, agli | intermediari finanziari, alle | imprese di investimento, agli | organismi di investimento | collettivo del risparmio, alle | societa' di gestione del | risparmio e alle societa' | fiduciarie, dati, notizie e | documenti relativi a qualsiasi | rapporto intrattenuto od | operazione effettuata, ivi | compresi i servizi prestati, con | i loro clienti, nonche' alle | garanzie prestate da terzi. Alle | societa' fiduciarie di cui alla | legge 23 novembre 1939, n. 1966, | e a quelle iscritte nella sezione| speciale dell'albo di cui | all'articolo 20 del testo unico | delle disposizioni in materia di | intermediazione finanziaria, di | cui al decreto legislativo 24 | febbraio 1998, n. 58, puo' essere| richiesto, tra l'altro, | specificando i periodi temporali | di interesse, di comunicare le | generalita' dei soggetti per | conto dei quali esse hanno | detenuto o amministrato o gestito| beni, strumenti finanziari e | partecipazioni in imprese, | inequivocamente individuati."; | 4.2) nel secondo periodo, dopo le| parole: "deve essere indirizzata"| sono inserite le seguenti: "al | responsabile della struttura | accentrata, ovvero"; | b) nel terzo comma: | 1) al primo periodo, la parola: | "sessanta" e' sostituita dalla | seguente: "trenta"; | 2) il secondo periodo e' | sostituito dal seguente: "Il | termine puo' essere prorogato per| un periodo di venti giorni su | istanza dell'operatore | finanziario, per giustificati | motivi, dal competente direttore | centrale o direttore regionale | per l'Agenzia delle entrate, | ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, dal | comandante regionale."; | c) dopo il terzo comma e' | inserito il seguente: | "Le richieste di cui al secondo | comma, numero 7), nonche' le | relative risposte, anche se | negative, sono effettuate | esclusivamente in via telematica.| Modifiche all'articolo 51 del Con provvedimento del direttore | TUIR. dell'Agenzia delle entrate sono | Invito degli Uffici IVA a stabilite le disposizioni | presentare documenti posti a base attuative e le modalita' di | delle rettifiche e degli trasmissione delle richieste, | accertamenti se il contribuente delle risposte, nonche' dei dati | non dimostra che ne ha tenuto e delle notizie riguardanti i | conto nelle dichiarazioni o che rapporti e le operazioni indicati| non si riferiscono ad operazioni nel citato numero 7)". | imponibili. -------------------------------------------------------------------- 404. Le disposizioni di cui al | terzo comma dell'articolo 32 del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 600, nonche' quelle di cui al | quarto comma dell'articolo 51 del| decreto del Presidente della | Repubblica 26 ottobre 1972, n. | 633, introdotte rispettivamente | dai commi 402 e 403, hanno | effetto dal 1º luglio 2005. Con | uno o piu' provvedimenti del | direttore dell'Agenzia delle | entrate puo' essere prevista una | diversa decorrenza successiva, in| considerazione delle esigenze di |Richiesta in via telematica dal 1 natura esclusivamente tecnica. |luglio 2005. -------------------------------------------------------------------- 405. Al fine di una maggiore | efficienza, efficacia ed | effettivita' dell'istituto della | pianificazione fiscale | concordata, al primo periodo del | comma 1 dell'articolo 41-bis del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 600, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) le parole da: "gli uffici | delle imposte" fino a: "delle | imposte dirette" sono sostituite | dalle seguenti: "i competenti | uffici dell'Agenzia delle | entrate, qualora dagli accessi, | ispezioni e verifiche nonche' | dalle segnalazioni effettuati | dalla Direzione centrale | accertamento, da una Direzione | regionale ovvero da un ufficio | della medesima Agenzia ovvero di | altre Agenzie fiscali"; | b) dopo le parole: "non | spettanti," sono inserite le | seguenti: "nonche' l'esistenza di| imposte o di maggiori imposte non| versate, escluse le ipotesi di | cui agli articoli 36-bis e | 36-ter,"; | c) sono aggiunte, in fine, le | seguenti parole: ", ovvero la | maggiore imposta da versare, | anche avvalendosi delle procedure| previste dal decreto legislativo | 19 giugno 1997, n. 218". |Variazione uffici competenti. -------------------------------------------------------------------- 406. Al quinto comma | dell'articolo 54 del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) le parole da: "l'ufficio | dell'imposta" fino a: "indirette | sugli affari" sono sostituite | dalle seguenti: "i competenti | uffici dell'Agenzia delle | entrate, qualora dagli accessi, | ispezioni e verifiche nonche' | dalle segnalazioni effettuati | dalla Direzione centrale | accertamento, da una Direzione | regionale ovvero da un ufficio | della medesima Agenzia ovvero di | altre Agenzie fiscali"; | b) dopo le parole: "l'esistenza | di corrispettivi" sono inserite | le seguenti: "o di imposta"; | c) sono aggiunte, in fine, le | seguenti parole: ", nonche' | l'imposta o la maggiore imposta | non versata, escluse le ipotesi | di cui all'articolo 54-bis, anche| avvalendosi delle procedure | previste dal decreto legislativo | 19 giugno 1997, n. 218". |Variazione uffici competenti. -------------------------------------------------------------------- 407. Al comma 181 dell'articolo 3| della legge 28 dicembre 1995, n. | 549, primo periodo dell'alinea, | le parole: "alle altre categorie | reddituali" sono sostituite dalle| seguenti: "alle medesime o alle | altre categorie reddituali, | nonche' con riferimento ad |Accertamento sulla base degli ulteriori operazioni rilevanti ai|studi di settore: estensione fini dell'imposta sul valore |degli accertamenti potenzialmente aggiunto,". |eseguibili. -------------------------------------------------------------------- 408. All'articolo 70 della legge | 21 novembre 2000, n. 342, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, le parole: "alle | categorie reddituali diverse da | quelle che hanno formato oggetto | degli accertamenti stessi" sono | sostituite dalle seguenti: "alle | medesime o alle altre categorie | reddituali nonche' con | riferimento ad ulteriori | operazioni rilevanti ai fini | dell'imposta sul valore | aggiunto"; | b) al comma 2, le parole da: | "qualora" fino a: | "indipendentemente" sono | sostituite dalle seguenti: | "indipendentemente dalla |Estensione degli accertamenti sopravvenuta conoscenza di nuovi |previsti e basati su studi di elementi e". |settore. -------------------------------------------------------------------- 409. All'articolo 10 della legge | 8 maggio 1998, n. 146, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) il comma 2 e' sostituito dal | seguente: | "2. Nei confronti degli esercenti| attivita' d'impresa in regime di | contabilita' ordinaria, anche per| effetto di opzione, e degli | esercenti arti e professioni, la | disposizione del comma 1 trova | applicazione quando in almeno in | due periodi di imposta su tre | consecutivi considerati, compreso| quello da accertare, l'ammontare | dei compensi o dei ricavi | determinabili sulla base degli | studi di settore risulta | superiore all'ammontare dei | compensi o ricavi dichiarati con | riferimento agli stessi periodi | di imposta. La disposizione del | comma 1 trova applicazione in | ogni caso nei confronti degli | esercenti attivita' d'impresa in | regime di contabilita' ordinaria,| anche per effetto di opzione, | quando emergono significative | situazioni di incoerenza rispetto| ad indici di natura economica, | finanziaria o patrimoniale, | individuati con apposito | provvedimento del direttore | dell'Agenzia delle entrate, | sentito il parere della | commissione di esperti di cui al | comma 7."; | b) dopo il comma 3 e' inserito il| seguente: | "3-bis. Nelle ipotesi di cui ai | commi 2 e 3 l'ufficio, prima | della notifica dell'avviso di | accertamento, invita il | contribuente a comparire, ai | sensi dell'articolo 5 del decreto| legislativo 19 giugno 1997, n. | 218."; | c) il comma 6 e' sostituito dal | seguente: | "6. I maggiori ricavi, compensi e| corrispettivi, conseguenti | all'applicazione degli | accertamenti di cui al comma 1, | ovvero dichiarati per effetto | dell'adeguamento di cui | all'articolo 2 del regolamento | recante disposizioni concernenti | i tempi e le modalita' di | applicazione degli studi di | settore, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 31 |Possibilita' di effettuare gli maggio 1999, n. 195, non rilevano|accertamenti sulla base degli ai fini dell'obbligo della |studi di settore nei confronti trasmissione della notizia di |dei contribuenti con contabilita' reato ai sensi dell'articolo 331 |ordinaria e degli esercenti arti del codice di procedura penale". |e professioni. -------------------------------------------------------------------- 410. Le disposizioni dei commi 2 | e 3-bis dell'articolo 10 della | legge 8 maggio 1998, n. 146, come| modificato dal comma 409 del | presente articolo, hanno effetto | a decorrere dal periodo di | imposta in corso al 31 dicembre |Entrata in vigore delle 2004. |disposizioni del comma 409. -------------------------------------------------------------------- 411. All'articolo 2 del | regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 31 | maggio 1999, n. 195, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1: | 1) le parole: "il primo periodo" | sono sostituite dalle seguenti: | "i periodi"; | 2) le parole: "nella | dichiarazione dei redditi" sono | sostituite dalle seguenti: "nelle| dichiarazioni di cui all'articolo| 1 del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 luglio 1998, n. | 322, e successive | modificazioni,"; | 3) le parole: "per adeguare i | ricavi o i compensi" sono | sostituite dalle seguenti: "per | adeguare gli stessi, anche ai | fini dell'imposta regionale sulle| attivita' produttive,"; | b) al comma 2: | 1) le parole da: "Per il primo | periodo d'imposta" fino a: | "revisione del medesimo," sono | sostituite dalle seguenti: "Per i| medesimi periodi d'imposta di cui| al comma 1,"; | 2) le parole: "puo' essere" sono | sostituite dalla seguente: "e'"; | 3) le parole: "di presentazione | della dichiarazione dei redditi" | sono sostituite dalle seguenti: | "del versamento a saldo | dell'imposta sul reddito; i | maggiori corrispettivi devono | essere annotati, entro il | suddetto termine, in un'apposita | sezione dei registri di cui agli | articoli 23 e 24 del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni, e | riportati nella dichiarazione | annuale"; | c) dopo il comma 2, e' aggiunto | il seguente: | "2-bis. L'adeguamento di cui ai | commi 1 e 2 e' effettuato, per i | periodi d'imposta diversi da | quello in cui trova applicazione | per la prima volta lo studio, | ovvero le modifiche conseguenti | alla revisione del medesimo, a | condizione che sia versata, entro| il termine per il versamento a | saldo dell'imposta sul reddito, | una maggiorazione del 3 per | cento, calcolata sulla differenza| tra ricavi o compensi derivanti | dall'applicazione degli studi e | quelli annotati nelle scritture | contabili. La maggiorazione non | e' dovuta se la predetta | differenza non e' superiore al 10| per cento dei ricavi o compensi |Adeguamento alle risultanze degli annotati nelle scritture |studi di settore, in sede di contabili". |dichiarazione annuale. -------------------------------------------------------------------- 412. In esecuzione dell'articolo | 6, comma 5, della legge 27 luglio| 2000, n. 212, l'Agenzia delle | entrate comunica mediante | raccomandata con avviso di | ricevimento ai contribuenti | l'esito dell'attivita' di | liquidazione, effettuata ai sensi| dell'articolo 36-bis del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 600, e | successive modificazioni, | relativamente ai redditi soggetti| a tassazione separata. La | relativa imposta o la maggiore | imposta dovuta, a decorrere dal | periodo d'imposta 2001, e' | versata mediante modello di | pagamento, di cui all'articolo 19| del decreto legislativo 9 luglio | 1997, n. 241, precompilato | dall'Agenzia. In caso di mancato | pagamento entro il termine di | trenta giorni dal ricevimento | dell'apposita comunicazione si | procede all'iscrizione a ruolo, | secondo le disposizioni di cui al| decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 602, e successive modificazioni, | con l'applicazione della sanzione| di cui all'articolo 13, comma 2, | del decreto legislativo 18 | dicembre 1997, n. 471, e degli | interessi di cui all'articolo 20 | del predetto decreto n. 602 del | 1973, a decorrere dal primo | giorno del secondo mese | successivo a quello di | elaborazione della predetta |Comunicazione dell'esito comunicazione. |dell'attivita' di liquidazione. -------------------------------------------------------------------- 413. Ai commi 2 e 1, | rispettivamente, degli articoli 2| e 3 del decreto legislativo 18 | dicembre 1997, n. 462, e | successive modificazioni, con | riferimento alle dichiarazioni | presentate dal 1º gennaio 1999, | sono aggiunte, in fine, le | seguente parole: "e gli interessi| sono dovuti fino all'ultimo | giorno del mese antecedente a | quello dell'elaborazione della | comunicazione". |Pagamento interessi. -------------------------------------------------------------------- 414. Al decreto legislativo 10 | marzo 2000, n. 74, dopo | l'articolo 10 e' inserito il | seguente: | "Art. 10-bis. - (Omesso | versamento di ritenute | certificate). - 1. E' punito con | la reclusione da sei mesi a due | anni chiunque non versa entro il | termine previsto per la | presentazione della dichiarazione| annuale di sostituto di imposta | ritenute risultanti dalla | certificazione rilasciata ai | sostituiti, per un ammontare | superiore a cinquantamila euro |Omesso versamento di ritenute per ciascun periodo d'imposta". |certificate. -------------------------------------------------------------------- 415. All'articolo 49, comma 1, | del decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 602, e successive modificazioni, | dopo le parole: "costituisce | titolo esecutivo" sono aggiunte | le seguenti: "; il concessionario| puo' altresi' promuovere azioni | cautelari e conservative, nonche'| ogni altra azione prevista dalle |Esperibilita' delle azioni norme ordinarie a tutela del |cautelari da parte del creditore". |concessionario. -------------------------------------------------------------------- 416. All'articolo 19 del decreto | legislativo 13 aprile 1999, n. | 112, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 2, lettera a), le | parole: "entro il quinto mese | successivo alla consegna del | ruolo ovvero" sono sostituite | dalle seguenti: "entro il | dodicesimo mese successivo alla | consegna del ruolo ovvero, per i | ruoli straordinari, entro il | sesto mese successivo nonche'"; | b) al comma 4, dopo le parole: | "di segnalare azioni cautelari ed| esecutive" sono inserite le | seguenti: "nonche' conservative | ed ogni altra azione prevista | dalle norme ordinarie a tutela | del creditore". |Discarico per inesigibilita'. -------------------------------------------------------------------- 417. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 602, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 12, comma 3, dopo| la parola: "contribuente," sono | inserite le seguenti: "la specie | del ruolo,"; | b) all'articolo 19, comma 4-bis, | le parole: "ad espropriazione | forzata" sono sostituite dalle | seguenti: "alla riscossione | coattiva"; nel medesimo comma | sono aggiunte, in fine, le | seguenti parole: "secondo le | disposizioni di cui al titolo II | del presente decreto"; | c) all'articolo 25, comma 1, sono| aggiunte, in fine, le seguenti | parole: ", a pena di decadenza, | entro l'ultimo giorno del | dodicesimo mese successivo a | quello di consegna del ruolo, | ovvero entro l'ultimo giorno del | sesto mese successivo alla |Modifiche in tema di ruoli e di consegna se la cartella e' |poteri di riscossione: relativa ad un ruolo |indicazione della natura e della straordinario". |specie del ruolo. -------------------------------------------------------------------- 418. Al decreto legislativo 19 | giugno 1997, n. 218, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 8, comma 2, terzo| periodo, le parole: "garanzia con| le modalita' di cui all'articolo | 38-bis del decreto del Presidente| della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633" sono sostituite dalle | seguenti: "idonea garanzia | mediante polizza fideiussoria o | fideiussione bancaria"; al | medesimo articolo 8, dopo il | comma 3, e' inserito il seguente:| "3-bis. In caso di mancato | pagamento anche di una sola delle| rate successive, se il garante | non versa l'importo garantito | entro trenta giorni dalla | notificazione di apposito invito,| contenente l'indicazione delle | somme dovute e dei presupposti di| fatto e di diritto della pretesa,| il competente ufficio | dell'Agenzia delle entrate | provvede all'iscrizione a ruolo | delle predette somme a carico del| Disposizioni in materia di contribuente e dello stesso | accertamento con adesione e di garante"; | conciliazione giudiziale: b) all'articolo 15, comma 2, le |previsione della fideiussione parole: "commi 2 e 3" sono |bancaria per il pagamento sostituite dalle seguenti: "commi|dell'importo delle rate 2, 3 e 3-bis". |successive. -------------------------------------------------------------------- 419. All'articolo 48, comma 3, | del decreto legislativo 31 | dicembre 1992, n. 546, le parole:| "garanzia secondo le modalita' di| cui all'articolo 38-bis del | decreto del Presidente della | Repubblica 26 ottobre 1972, n. | 633" sono sostituite dalle | seguenti: "garanzia mediante | polizza fideiussoria o | fideiussione bancaria"; al | medesimo articolo 48, dopo il | comma 3, e' inserito il seguente:| "3-bis. In caso di mancato | pagamento anche di una sola delle| rate successive, se il garante | non versa l'importo garantito | entro trenta giorni dalla | notificazione di apposito invito,| contenente l'indicazione delle | somme dovute e dei presupposti di| fatto e di diritto della pretesa,| il competente ufficio | dell'Agenzia delle entrate | provvede all'iscrizione a ruolo | delle predette somme a carico del|Iscrizione a ruolo in caso di contribuente e dello stesso |mancato versamento di una sola garante". |rata. -------------------------------------------------------------------- 420. Le disposizioni del comma | 416, lettera a), e del comma 417,| lettere a) e c), si applicano con| riferimento ai ruoli resi |Termine di decorrenza esecutivi successivamente al 1º |dell'applicazione dei ruoli luglio 2005. |differenziati. -------------------------------------------------------------------- 421. Ferme restando le | attribuzioni e i poteri previsti | dagli articoli 31 e seguenti del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 600, e successive modificazioni, | nonche' quelli previsti dagli | articoli 51 e seguenti del | decreto del Presidente della | Repubblica 26 ottobre 1972, n. | 633, e successive modificazioni, | per la riscossione dei crediti | indebitamente utilizzati in tutto| o in parte, anche in | compensazione ai sensi | dell'articolo 17 del decreto | legislativo 9 luglio 1997, n. | 241, e successive modificazioni, | l'Agenzia delle entrate puo' | emanare apposito atto di recupero| motivato da notificare al | contribuente con le modalita' | previste dall'articolo 60 del | citato decreto del Presidente | della Repubblica n. 600 del 1973.| La disposizione del primo periodo| non si applica alle attivita' di | recupero delle somme di cui | all'articolo 1, comma 3, del | decreto-legge 20 marzo 2002, n. | 36, convertito, con | modificazioni, dalla legge 17 | maggio 2002, n. 96, e | all'articolo 1, comma 2, del | decreto-legge 24 dicembre 2002, | n. 282, convertito, con |Atto di recupero motivato per modificazioni, dalla legge 21 |riscossione crediti indebitamente febbraio 2003, n. 27. |utilizzati. -------------------------------------------------------------------- 422. In caso di mancato | pagamento, in tutto o in parte, | delle somme dovute entro il | termine assegnato dall'ufficio, | comunque non inferiore a sessanta| giorni, si procede alla | riscossione coattiva con le | modalita' previste dal decreto | del Presidente della Repubblica |Riscossione coattiva in caso di 29 settembre 1973, n. 602, e |inadempienza all'atto di successive modificazioni. |recupero. -------------------------------------------------------------------- 423. La competenza all'emanazione| degli atti di cui al comma 421, | emessi prima del termine per la | presentazione della | dichiarazione, spetta all'ufficio| nella cui circoscrizione e' il | domicilio fiscale del soggetto | per il precedente periodo di |Atto di recupero: competenza imposta. |dell'Ufficio periferico. -------------------------------------------------------------------- 424. In deroga alle disposizioni | dell'articolo 3, comma 3, della | legge 27 luglio 2000, n. 212, i | termini di decadenza per | l'iscrizione a ruolo previsti | dall'articolo 17, comma 1, | lettera a), del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 602, e | successive modificazioni, sono | prorogati al 31 dicembre 2006 per| le dichiarazioni presentate |Proroga dei termini di decadenza nell'anno 2003. |per l'iscrizione a ruolo. -------------------------------------------------------------------- 425. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 | e' inserito il seguente: | "Art. 75-bis. - (Dichiarazione | stragiudiziale del terzo). - 1. | Il concessionario, prima di | procedere ai sensi degli articoli| 543 e seguenti del codice di | procedura civile, puo' chiedere a| soggetti terzi, debitori del | soggetto che e' iscritto a ruolo | o dei coobbligati, di indicare | per iscritto, anche solo in modo | generico, le cose e le somme da |Dichiarazione stragiudiziale del loro dovute al creditore". |terzo. -------------------------------------------------------------------- 426. E' effettuato mediante ruolo| il recupero delle somme dovute, | per inadempimento, dal soggetto | incaricato del servizio di | intermediazione all'incasso | ovvero dal garante di tale | soggetto o del debitore di | entrate riscosse ai sensi | dell'articolo 17 del decreto | legislativo 26 febbraio 1999, n. | 46, e successive modificazioni. | In attesa della riforma organica | del settore della riscossione, | fermi restando i casi di | responsabilita' penale, i | concessionari del servizio | nazionale della riscossione ed i | commissari governativi delegati | provvisoriamente alla | riscossione, di cui al decreto | legislativo 13 aprile 1999, n. | 112, hanno facolta' di sanare le | irregolarita' connesse | all'esercizio degli obblighi del | rapporto concessorio compiute | fino alla data del 20 novembre | 2004 dietro versamento della | somma di 3 euro per ciascun | abitante residente negli ambiti | territoriali ad essi affidati in | concessione alla data del 1º | gennaio 2004. L'importo dovuto e'| versato in tre rate, la prima | pari al 40 per cento del totale, | da versare entro il 30 giugno | 2005, e le altre due, ciascuna | pari al 30 per cento del totale, | da versare rispettivamente entro | il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed | il 31 dicembre 2006. Con decreto |Riscossione mediante ruolo per il del Ministro dell'economia e |recupero delle somme dovute dal delle finanze sono stabilite le |concessionario per inadempimento. modalita' di applicazione delle |Definizione agevolata di disposizioni del presente comma. |irregolarita' pregresse. -------------------------------------------------------------------- 427. La durata delle concessioni | del servizio nazionale della | riscossione e degli incarichi di | commissario governativo, delegato| provvisoriamente alla | riscossione, e' prorogata al 31 | dicembre 2006. |Proroga durata concessioni. -------------------------------------------------------------------- 428. A condizione che la relativa| imposta sostitutiva sia stata | versata entro il termine del 30 | settembre 2004, i soli termini | previsti per la redazione ed il | giuramento delle perizie di cui | agli articoli 5 e 7 della legge | 28 dicembre 2001, n. 448, e | successive modificazioni, sono | stabiliti alla data del 31 marzo | 2005. Tra i soggetti abilitati | per tale attivita' di redazione e| giuramento delle perizie si | comprendono i periti regolarmente| iscritti alle Camere di | commercio, industria, artigianato| e agricoltura, ai sensi del testo| unico di cui al regio decreto 20 |Termini per la redazione e il settembre 1934, n. 2011. |giuramento di perizie. -------------------------------------------------------------------- 429. Le imprese che operano nel | settore della grande | distribuzione possono trasmettere| telematicamente all'Agenzia delle| entrate, distintamente per | ciascun punto vendita, | l'ammontare complessivo dei | corrispettivi giornalieri delle | cessioni di beni e delle | prestazioni di servizi di cui | agli articoli 2 e 3 del decreto | del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 633, e |Trasmissione telematica dei dati successive modificazioni. |dei corrispettivi giornalieri. -------------------------------------------------------------------- 430. Ai fini del comma 429 sono | imprese di grande distribuzione | commerciale, ai sensi | dell'articolo 4, comma 1, lettere| e) ed f), del decreto legislativo| 31 marzo 1998, n. 114, le aziende| distributive che operano con | esercizi commerciali definiti | media e grande struttura di | vendita aventi, quindi, | superficie superiore a 150 metri | quadri nei comuni con popolazione| residente inferiore a 10.000 | abitanti, o superficie superiore | a 250 metri quadri nei comuni con| popolazione residente superiore |Definizione imprese di grande ai 10.000 abitanti. |distribuzione. -------------------------------------------------------------------- 431. Le modalita' tecniche ed i | termini per la trasmissione | telematica di cui al comma 429 | sono definiti con provvedimento | del direttore dell'Agenzia delle | entrate. La trasmissione | telematica di cui al comma 429 | sostituisce l'obbligo di | certificazione fiscale dei | corrispettivi di cui all'articolo| 12 della legge 30 dicembre 1991, | n. 413, e al decreto del | Presidente della Repubblica 21 |Definizione delle modalita' dicembre 1996, n. 696. Resta |tecniche e dei termini per la comunque fermo l'obbligo di |trasmissione telematica con emissione delle fatture su |provvedimento del direttore richiesta del cliente. |dell'Agenzia delle entrate. -------------------------------------------------------------------- 432. Le violazioni alle | prescrizioni di cui ai commi 429 | e 431 sono soggette alle sanzioni| previste ai sensi dell'articolo | 6, comma 3, dell'articolo 11, | comma 5, e dell'articolo 12, | comma 3, del decreto legislativo | 18 dicembre 1997, n. 471. |Sanzioni. -------------------------------------------------------------------- 433. Nell'ambito delle attivita' | volte al riordino, alla | razionalizzazione e alla | valorizzazione del patrimonio | immobiliare dello Stato, | l'Agenzia del demanio e' | autorizzata, con decreto | dirigenziale del Ministero | dell'economia e delle finanze, a | vendere a trattativa privata, | anche in blocco, le quote | indivise di beni immobili, i | fondi interclusi nonche' i | diritti reali su immobili, dei | quali lo Stato e' proprietario | ovvero comunque e' titolare. Il | prezzo di vendita e' stabilito | secondo criteri e valori di | mercato, tenuto conto della | particolare condizione giuridica | dei beni e dei diritti. Il | perfezionamento della vendita | determina il venire meno dell'uso| governativo, delle concessioni in| essere nonche' di ogni altro | eventuale diritto spettante a |Vendita a trattativa privata di terzi in caso di cessione. |quote indivise, fondi interclusi. -------------------------------------------------------------------- 434. Le aree che appartengono al | patrimonio e al demanio dello | Stato, sulle quali, alla data di | entrata in vigore della presente | legge, i comuni hanno realizzato | le opere di urbanizzazione di cui| all'articolo 4 della legge 29 | settembre 1964, n. 847, e | successive modificazioni, sono | trasferite in proprieta', a | titolo oneroso, nello stato di | fatto e di diritto in cui si | trovano, al patrimonio | indisponibile del comune che le | richiede, con vincolo decennale | di inalienabilita'. La richiesta | di trasferimento e' presentata | alla filiale dell'Agenzia del | demanio territorialmente | competente, corredata dalle | planimetrie e dagli atti | catastali che identificano le | aree oggetto di trasferimento. Il| corrispettivo del trasferimento | e' determinato secondo i | parametri fissati nell'elenco 3 | allegato alla presente legge. I | parametri sono aggiornati |Trasferimento ai comuni dei beni annualmente, a decorrere dal 1º |immobili dello Stato su cui i gennaio 2006, nella misura dell'8|comuni hanno realizzato opere di per cento. |urbanizzazione. -------------------------------------------------------------------- 435. Le somme dovute dai comuni | per l'occupazione delle aree di | cui al comma 434, non versate | fino alla data di stipulazione | dell'atto del loro trasferimento,| sono corrisposte, contestualmente| al trasferimento, in misura pari | a un terzo degli importi di cui | all'elenco 3 allegato alla | presente legge, per ogni anno di | occupazione, nei limiti della | prescrizione quinquennale. Con il| trasferimento delle aree si | estinguono i giudizi pendenti, | promossi dall'amministrazione | demaniale e comunque preordinati | alla liberazione delle aree di | cui al comma 434, e restano |Versamento delle somme per compensate fra le parti le spese |occupazione di aree ed estinzione di lite. |giudizi pendenti. -------------------------------------------------------------------- 436. I beni immobili che non | formano oggetto delle procedure | di dismissione disciplinate dal | decreto-legge 25 settembre 2001, | n. 351, convertito, con | modificazioni, dalla legge 23 | novembre 2001, n. 410, di valore | non superiore a 100.000 euro, | individuati con i decreti di cui | all'articolo 1, comma 1, dello | stesso decreto-legge n. 351 del | 2001, possono essere alienati | direttamente dall'Agenzia del | demanio a trattativa privata, se | non aggiudicati in vendita, al | prezzo piu' alto, a seguito di | procedura di invito pubblico ad | offrire, della quale sia data | adeguata pubblicita' almeno su | due quotidiani a diffusione | nazionale e su almeno due | periodici a diffusione locale, di| durata non inferiore al mese, |Vendita a trattativa privata esperito telematicamente |degli alloggi cartolarizzabili di attraverso il sito INTERNET della|valore non superiore a 100.000 medesima Agenzia. |euro. -------------------------------------------------------------------- 437. Le alienazioni di cui al | comma 436 non sono soggette alla | disposizione di cui al comma 113 | dell'articolo 3 della legge 23 | dicembre 1996, n. 662, | concernente il diritto di | prelazione degli enti locali | territoriali. Non sono altresi' | soggette alla disposizione di cui| al primo periodo le alienazioni | effettuate direttamente dalla | Agenzia del demanio a trattativa | privata, a seguito di asta | pubblica deserta, aventi ad | oggetto immobili di valore | inferiore a 250.000 euro; in caso| di valore pari o superiore al | predetto importo, il diritto di | prelazione e' esercitato | dall'ente locale entro quindici | giorni dal ricevimento della | comunicazione della | determinazione a vendere, e delle|Esclusione del diritto di relative condizioni, da parte |prelazione degli enti locali dell'Agenzia del demanio. |territoriali -------------------------------------------------------------------- 438. Relativamente agli immobili | di cui al comma 436 e' fatto | salvo il diritto di prelazione in| favore dei concessionari, dei | conduttori nonche' dei soggetti | che si trovano comunque nel | godimento dell'immobile oggetto | di alienazione, a condizione che | gli stessi abbiano soddisfatto |Diritto di prelazione in favore tutti i crediti richiesti |dei concessionari e dei dall'amministrazione competente. |conduttori. -------------------------------------------------------------------- 439. Le disposizioni agevolative | previste dalla normativa vigente | in favore di enti locali | territoriali e di enti pubblici e| privati, in materia di utilizzo | di beni immobili di proprieta' | statale sono applicate in regime | di reciprocita' in favore delle | amministrazioni dello Stato che a| loro volta utilizzano, per usi |Condizione di reciprocita' governativi, immobili di |Stato-enti locali in tema di proprieta' degli stessi enti. |utilizzazione degli immobili. --------------------------------------------------------------------
|Abrogazione della disciplina in
|materia di permuta di immobili 440. Il regio decreto-legge 10 |demaniali ad uso di settembre 1923, n. 2000, |Amministrazioni governative con convertito dalla legge 17 aprile |altri immobili da destinare agli 1925, n. 473, e' abrogato. |stessi o ad analoghi usi. -------------------------------------------------------------------- 441. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, gli alloggi di cui | all'articolo 2 della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, e | successive modificazioni, sono | trasferiti in proprieta', a | titolo gratuito e nello stato di | fatto e di diritto in cui si | trovano al momento del loro | trasferimento, ai comuni nel cui | territorio gli stessi sono | ubicati. I comuni procedono, | entro centoventi giorni dalla | data della volturazione, | all'accertamento di eventuali | difformita' urbanistico-edilizie.| Le disposizioni del presente | comma non si applicano agli | alloggi realizzati in favore dei | profughi ai sensi dell'articolo | 18 della legge 4 marzo 1952, n. |Trasferimento ai comuni degli 137, nonche' agli alloggi di cui |alloggi di edilizia residenziale al comma 442. |pubblica. -------------------------------------------------------------------- 442. Al fine di consentire la | regolare e sollecita conclusione | delle procedure e in coerenza con| l'articolo 4, comma 223, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | il comma 27 dell'articolo 1 della| legge 24 dicembre 1993, n. 560, | si interpreta nel senso che gli | alloggi attualmente di proprieta'| statale realizzati ai sensi della| legge 9 agosto 1954, n. 640, sono| ceduti in proprieta' agli | assegnatari o loro congiunti, in | possesso dei requisiti previsti | dalla predetta legge. Per la | determinazione delle condizioni | di vendita, ivi comprese la | fissazione del prezzo e le | modalita' di pagamento, si fa | riferimento alla normativa in | vigore alla data di presentazione| Cessione di alloggi di edilizia della domanda di acquisto | residenziale pubblica agli dell'alloggio. | assegnatari o loro congiunti. -------------------------------------------------------------------- 443. Dopo il comma 13-bis | dell'articolo 27 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, sono | aggiunti i seguenti: | "13-ter. In sede di prima | applicazione dei commi 13 e | 13-bis, il Ministero della | difesa, Direzione generale dei | lavori e del demanio, di concerto| con l'Agenzia del demanio, | individua entro il 28 febbraio | 2005 beni immobili comunque in | uso all'Amministrazione della | difesa, non piu' utili ai fini | istituzionali, da dismettere e, a| tal fine, consegnare al Ministero| dell'economia e delle finanze e, | per esso, all'Agenzia del | demanio. | 13-quater. Gli immobili | individuati e consegnati ai sensi| del comma 13-ter entrano a far | parte del patrimonio disponibile | dello Stato per essere | assoggettati alle procedure di | valorizzazione e di dismissione | di cui al decreto-legge 25 | settembre 2001, n. 351, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 23 novembre 2001, n. | 410, e di cui ai commi da 6 a 8. | Gli immobili individuati sono | stimati a cura dell'Agenzia del | demanio nello stato di fatto e di| diritto in cui si trovano. | 13-quinquies. La Cassa depositi e| prestiti concede, entro trenta | giorni dalla data di | individuazione degli immobili di | cui al comma 13-ter, | anticipazioni finanziarie della | quota come sopra determinata, | pari al valore degli immobili | individuati, per un importo | complessivo non inferiore a 954 | milioni di euro e, comunque, non | superiore a 1357 milioni di euro.| Le condizioni generali ed | economiche delle anticipazioni | sono stabilite in conformita' con| le condizioni praticate sui | finanziamenti della gestione | separata di cui all'articolo 5, | comma 8. Il Ministro | dell'economia e delle finanze | provvede al rimborso delle somme | anticipate e dei connessi oneri | finanziari a valere sui proventi | delle dismissioni degli immobili.| Le anticipazioni concesse dalla | Cassa depositi e prestiti sono | versate all'entrata del bilancio | dello Stato per essere | riassegnate al Dicastero della | difesa su appositi fondi relativi| ai consumi intermedi e agli | investimenti fissi lordi, da | ripartire, nel corso della | gestione, sui capitoli | interessati, con decreto del | Ministro della difesa da | comunicare, anche con evidenze | informatiche, al Ministero | dell'economia e delle finanze, | tramite l'Ufficio centrale del | bilancio, nonche' alle | Commissioni parlamentari | competenti e alla Corte dei | conti. | 13 sexies. Fermo restando quanto | previsto al comma 13-quinquies, a| valere sulle risorse derivanti | dall'applicazione delle procedure| di valorizzazione e dismissione | dei beni immobili | dell'Amministrazione della | difesa, non piu' utili ai fini | istituzionali, ai sensi dei commi| 13 e 13-bis, e individuati dal | Ministero della difesa, Direzione| generale dei lavori e del | demanio, di concerto con | l'Agenzia del demanio, per | ciascuno degli anni dal 2005 al | 2009 una somma di 30 milioni di | euro e' destinata | all'ammodernamento e alla | ristrutturazione degli arsenali | della Marina militare di Augusta,| La Spezia e Taranto. Inoltre, una| somma di 30 milioni di euro per | l'anno 2005 e' destinata al | finanziamento di un programma di | edilizia residenziale in favore | del personale delle Forze armate | dei ruoli dei sergenti e dei | volontari in servizio |Dismissioni immobili della permanente". |difesa. -------------------------------------------------------------------- 444. Le finalita' di cui | all'articolo 29 della legge 18 | febbraio 1999, n. 28, e | successive modificazioni, possono| essere conseguite anche | attraverso il ricorso alla | locazione, anche finanziaria, con|Locazione, anche finanziaria, l'utilizzo delle risorse non |degli immobili destinati a ancora impegnate alla data del 31|caserme e alloggi di servizio dicembre 2004. |della G.d.F. --------------------------------------------------------------------
|Abrogazione della possibilita' di 445. Il comma 65 dell'articolo 17|acquisizione gratuita da parte della legge 15 maggio 1997, n. |dei Comuni dei beni del demanio 127, e' abrogato. |dello Stato. -------------------------------------------------------------------- 446. Per conseguire obiettivi di | contenimento, razionalizzazione, | ottimizzazione e programmazione | della spesa pubblica destinata ad| interventi edilizi sul patrimonio| immobiliare dello Stato, fermo | restando il quadro normativo | vigente, ed in particolare le | competenze del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti, | le amministrazioni dello Stato e | le Agenzie fiscali, ad eccezione | degli organi costituzionali e | degli organismi di sicurezza, | provvedono, ai fini del | coordinamento, del monitoraggio e| della ottimale gestione del | patrimonio dello Stato a | comunicare all'Agenzia del | demanio: | a) entro il 30 ottobre di ogni | anno, gli schemi di programma | triennali e gli elenchi annuali | redatti ai sensi dell'articolo 14| della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni, | e del decreto del Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti 22| giugno 2004, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 | giugno 2004, relativi | all'esecuzione di interventi | edilizi di cui all'articolo 3, | comma 1, lettere b), c), d) ed | e1), del testo unico delle | disposizioni legislative e | regolamentari in materia | edilizia, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 6 | giugno 2001, n. 380, su immobili | di proprieta' dello Stato; | b) i programmi triennali e gli | elenchi annuali definitivi, di | cui alla lettera a), entro un | mese dalla data della loro | approvazione da parte dei | competenti organi, secondo i | rispettivi ordinamenti. Identica | comunicazione e' dovuta in tutti | i casi di variazione apportata ai| programmi triennali e agli | elenchi annuali dei lavori; | c) ogni tre mesi, il consuntivo | relativo allo stato di | realizzazione degli interventi | previsti negli elenchi annuali | nonche' ai lavori di importo | inferiore alla soglia prevista | dalla legge 11 febbraio 1994, n. | 109, eventualmente eseguiti | nell'anno considerato; | d) entro il 31 ottobre di ogni | anno, le previsioni in ordine ai | fabbisogni annuali di nuovi spazi| allocativi, necessari allo | svolgimento delle proprie | attivita' istituzionali, nonche' | le previsioni in ordine alle | superfici il cui utilizzo e' |Obbligo di comunicazione annuale ritenuto non piu' necessario |all'Agenzia del demanio da parte all'esecuzione delle predette |dei Ministeri e delle Agenzie finalita'. |fiscali. -------------------------------------------------------------------- 447. L'Agenzia del demanio | elabora linee guida | tecnico-operative per la | formazione o l'aggiornamento dei | programmi triennali degli | interventi, finalizzate al | raggiungimento degli obiettivi | indicati dal Governo, e fornisce | alle amministrazioni di cui al | comma 446 il supporto informatico| per la redazione e la |Potesta' dell'Agenzia del demanio trasmissione dei programmi |per la formazione e triennali e degli elenchi |l'aggiornamento dei programmi annuali. |triennali degli interventi. -------------------------------------------------------------------- 448. L'Agenzia del demanio, entro| il 30 aprile di ogni anno, | presenta al Ministero | dell'economia e delle finanze una| relazione sulle attivita' svolte | in attuazione delle disposizioni |Termine per la presentazione di cui al comma 447. |della relazione annuale. -------------------------------------------------------------------- 449. I piani di investimento | immobiliare deliberati dall'INAIL| sono approvati dal Ministro del | lavoro e delle politiche sociali,| di concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, e | gli investimenti sono orientati | alle finalita' annualmente | individuate con decreto del | Ministro del lavoro e delle | politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, sentiti il | Ministro della salute e il | Ministro dell'istruzione, |piani di investimento immobiliare dell'universita' e della ricerca.|INAIL. -------------------------------------------------------------------- 450. Il Ministro dell'economia e | delle finanze, con uno o piu' | decreti, avvia programmi di | dismissioni immobiliari da | realizzare tramite | cartolarizzazioni di fondi | immobiliari o cessioni dirette. | Con decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti, | sentite le competenti Commissioni| parlamentari, possono essere | trasferiti, a prezzo di mercato, | a Infrastrutture Spa, tratti di | rete stradale nazionale di cui | all'articolo 7, comma 1-bis, del | decreto-legge 8 luglio 2002, n. | 138, convertito, con | modificazioni, dalla legge 8 | agosto 2002, n. 178, | assoggettabili a pedaggio | figurativo comunque non a carico | degli utenti. Il prezzo e' | fissato con modalita' concordate | tra il Ministero dell'economia e | delle finanze, il Ministero delle| infrastrutture e dei trasporti e | Infrastrutture Spa. Le modalita' | di pianificazione, gestione e | manutenzione dei tratti di cui al| secondo periodo, rimangono le | stesse della restante rete | stradale di interesse nazionale e| saranno disciplinate da apposita | convenzione. Con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, di concerto con il | Ministro delle infrastrutture e | dei trasporti, vengono ridefiniti| entro sei mesi dalla data di | entrata in vigore della presente |Dismissioni immobiliari e legge, i rapporti finanziari tra |cartolarizzazioni. Vendita di ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i |strade nazionali assoggettabili a Ministeri interessati. |pedaggio. -------------------------------------------------------------------- 451. E' fatta salva | l'applicazione delle disposizioni| del codice dei beni culturali e | del paesaggio, di cui al decreto | legislativo 22 gennaio 2004, n. |Applicazione delle norme del 42. |codice dei beni culturali. -------------------------------------------------------------------- 452. Per il completamento degli | interventi infrastrutturali | necessari a garantire l'integrale| attuazione della Convenzione tra | l'Italia e la Francia, conclusa a| Roma il 24 giugno 1970, di cui | alla legge 18 giugno 1973, n. | 475, e' autorizzata la spesa di 5| milioni di euro per dodici anni, | a decorrere dal 2005, a valere | sulle risorse previste | dall'articolo 19-bis, comma 1, | del decreto-legge 25 marzo 1997, | n. 67, convertito, con | modificazioni, dalla legge 23 | maggio 1997, n. 135, e successive| modificazioni, per la | realizzazione delle opere di | viabilita' stradale e | autostradale speciale e di grande| comunicazione connesse al | percorso di cui alla stessa | Convenzione. A tal fine, per | garantire effettivita' alla | realizzazione delle iniziative in| grado di potenziare e rendere | piu' efficiente la grande | viabilita' lungo il percorso tra | Italia e Francia, viene | assicurata priorita' al | completamento degli interventi | infrastrutturali stradali e di | grande attraversamento viario | nelle localita' in cui sono | ubicati gli immobili di cui | all'articolo 17 della citata | Convenzione per i quali, alla | data di entrata in vigore della | presente legge, sia gia' |Autorizzazione di spesa per perfezionata la fase della |l'attuazione della Convenzione progettazione preliminare. |Italia-Francia. -------------------------------------------------------------------- 453. Per consentire l'inizio dei | lavori relativi alla strada | statale n. 38 previsti dalla | delibera del CIPE del 21 dicembre| 2001 per l'accesso alla | Valtellina, e' autorizzato un | contributo quindicennale di 2 | milioni di euro, a favore | dell'ANAS Spa, a decorrere | dall'anno 2005. La Cassa depositi| e prestiti e' autorizzata a | intervenire a favore dell'ANAS | Spa ai sensi dell'articolo 47 | della legge 28 dicembre 2001, n. |Strada statale per l'accesso alla 448. |Valtellina. -------------------------------------------------------------------- 454. All'articolo 24, comma 7, | della legge 27 dicembre 2002, n. |Estensione all'esecuzione dei 289, dopo le parole: "alla |lavori della procedura di procedura" sono inserite le |autorizzazione per i servizi per seguenti: "di esecuzione di |le informazioni e la sicurezza e lavori e". |disciplina del segreto di Stato. -------------------------------------------------------------------- 455. Per la realizzazione ed il | completamento di interventi | infrastrutturali necessari ad | assicurare la tutela | dell'ambiente in relazione ad | opere di interesse nazionale per | il collegamento tra le grandi | reti viarie urbane ed extraurbane| delle citta' metropolitane a piu'| intensa circolazione viaria, | nonche' tra nodi di scambio | portuali ed aeroportuali ed aree | urbane attraverso aree naturali | protette, e' istituito, nello | stato di previsione del Ministero| delle infrastrutture e dei | trasporti, un Fondo per la | viabilita' con una dotazione di | 12 milioni di euro per l'anno | 2005 e di 5 milioni di euro per | l'anno 2006. Con decreto del | Ministro delle infrastrutture e | dei trasporti da emanare, previo | parere delle competenti | Commissioni parlamentari, entro | sessanta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, sono individuati gli | interventi ammessi alla fruizione| dei contributi e gli importi | massimi erogabili per ciascun | intervento, nel rispetto delle | disposizioni comunitarie in |Istituzione del Fondo per la materia di aiuti di Stato. |viabilita'. -------------------------------------------------------------------- 456. Per la concessione di | contributi alla realizzazione di | infrastrutture ad elevata | automazione e a ridotto impatto | ambientale di supporto a nodi di | scambio viario intermodali e' | autorizzata la spesa di 10 | milioni di euro per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007. Con| decreto del Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti da| emanare, previo parere delle | competenti Commissioni | parlamentari, entro sessanta | giorni dalla data di entrata in | vigore della presente legge, sono| individuate le tipologie di | intervento che possono fruire dei| contributi e gli importi massimi |Contributo per infrastrutture ad erogabili per ciascun intervento,|elevata automazione e a ridotto nel rispetto delle disposizioni |impatto ambientale di supporto a comunitarie in materia di aiuti |nodi di scambio viario di Stato. |intermodali. -------------------------------------------------------------------- 457. Per la prosecuzione degli | interventi previsti all'articolo | 4, comma 158, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' |Progettazione e realizzazione di autorizzata la spesa di 3 milioni|tutte le opere di integrazione di euro per l'anno 2005. |del passante di Mestre. -------------------------------------------------------------------- 458. E' autorizzata la spesa di 3| milioni di euro a decorrere | dall'anno 2005 allo scopo della | prosecuzione degli interventi | infrastrutturali previsti ai | sensi dell'articolo 3, comma 127 | della legge 24 dicembre 2003, n. |Parco della Salute e delle nuove 350. |Molinette di Torino. -------------------------------------------------------------------- 459. Per le finalita' di cui | all'articolo 45, comma 3, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | come rideterminate dal comma 180 | dell'articolo 4 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | autorizzata la spesa di 3 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007. Al relativo | onere si provvede mediante | corrispondente riduzione | dell'autorizzazione di spesa di | cui all'articolo 13, comma 1, |Fiera del Levante di Bari,d Fiera della legge 1º agosto 2002, n. |di Verona, Fiera di Foggia e 166. |Fiera di Padova. -------------------------------------------------------------------- 460. Fermo restando quanto | disposto dall'articolo 6, commi | 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, | con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, l'articolo | 12 della legge 16 dicembre 1977, | n. 904, non si applica alle | societa' cooperative e loro | consorzi a mutualita' prevalente | di cui al libro V, titolo VI, | capo I, sezione I, del codice | civile, e alle relative | disposizioni di attuazione e | transitorie, e che sono iscritti | all'Albo delle cooperative | sezione cooperative a mutualita' | prevalente di cui all'articolo | 223-sexiesdecies delle | disposizioni di attuazione del | codice civile: |
| a) per la quota del 20 per cento | degli utili netti annuali delle | cooperative agricole e loro | consorzi di cui al decreto | legislativo 18 maggio 2001, n. | 228, delle cooperative della | piccola pesca e loro consorzi; |
|Non concorrenza alla formazione b) per la quota del 30 per cento |del reddito delle somme destinate degli utili netti annuali delle |a riserve indivisibili nei limiti altre cooperative e loro |degli utili annuali destinati consorzi. |alla riserva minima obbligatoria -------------------------------------------------------------------- 461. L'articolo 10 del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 601, e | successive modificazioni, non si |Esclusione dall'esenzione del 20% applica limitatamente alla |degli utili delle cooperative lettera a) del comma 1. |agricole accantonati a riserva. -------------------------------------------------------------------- 462. L'articolo 11 del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 601, e | successive modificazioni, si | applica limitatamente al reddito | imponibile derivante | dall'indeducibilita' dell'imposta|Limitazione dell'agevolazione al regionale sulle attivita' |reddito imponibile derivante produttive. |dall'indeducibilita' IRAP. -------------------------------------------------------------------- 463. Le previsioni di cui ai | commi da 460 a 462 non si | applicano alle cooperative | sociali e loro consorzi di cui | alla legge 8 novembre 1991, n. | 381. Resta, in ogni caso, | l'esenzione da imposte e la | deducibilita' delle somme |Esclusione dalla limitazione previste dall'articolo 11 della |delle agevolazioni per le legge 31 gennaio 1992, n. 59, e |cooperative sociali e i loro successive modificazioni. |consorzi. -------------------------------------------------------------------- 464. A decorrere dall'esercizio | in corso al 31 dicembre 2004, in | deroga all'articolo 3 della legge| 27 luglio 2000, n. 212, per le | societa' cooperative e loro | consorzi diverse da quelle a | mutualita' prevalente | l'applicabilita' dell'articolo 12| della legge 16 dicembre 1977, n. | 904, e' limitata alla quota del | 30 per cento degli utili netti | annuali, a condizione che tale |Trattamento fiscale delle quota sia destinata ad una |societa' cooperative: limitazione riserva indivisibile prevista |alla quota del 30 per cento degli dallo statuto. |utili netti annuali. -------------------------------------------------------------------- 465. Gli interessi sulle somme | che i soci persone fisiche | versano alle societa' cooperative| e loro consorzi alle condizioni | previste dall'articolo 13 del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 601, e successive modificazioni, | sono indeducibili per la parte | che supera l'ammontare calcolato | con riferimento alla misura | minima degli interessi spettanti | ai detentori dei buoni postali | fruttiferi, aumentata dello 0,90 |Indeducibilita' degli interessi per cento. |eccedenti. -------------------------------------------------------------------- 466. Le disposizioni dei commi da| 460 a 465 si applicano a | decorrere dai periodi d'imposta |Decorrenza dele disposizioni dei successivi a quello in corso al |commi da 460 a 465 dal 31 31 dicembre 2003. |dicembre 2003. -------------------------------------------------------------------- 467. Al numero 41-bis) della | tabella A, parte seconda, | allegata al decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, sono | ricomprese, a decorrere dal 1º | gennaio 2005, anche le | prestazioni di cui ai numeri 18),| 19), 20) e 21) dell'articolo 10 | del predetto decreto n. 633 del | 1972, e successive modificazioni,| rese, in favore dei soggetti | indicati nel medesimo numero | 41-bis) da cooperative e loro | consorzi, sia direttamente che in| esecuzione di contratti di | appalto e convenzioni in genere. | Resta salva la facolta' per le | cooperative sociali di cui alla | legge 8 novembre 1991, n. 381, di| optare per la previsione di | maggior favore ai sensi | dell'articolo 10, comma 8, del | decreto legislativo 4 dicembre | 1997, n. 460. Le agevolazioni di | cui al presente comma sono | concesse nel limite di spesa di | 10 milioni di euro annui. Il | Ministro dell'economia e delle |IVA prestazioni finanze provvede, con propri |socio-assistenziali qualora decreti, a dare attuazione al |effettuate da parte di presente comma. |cooperative e loro consorzi. --------------------------------------------------------------------
|Abrogazione della possibilita'
|per le casse rurali e artigiane 468. All'articolo 11, comma 4, |di calcolare la quota di utili della legge 31 gennaio 1992, n. |del 3 per cento sulla base degli 59, il secondo periodo e' |utili, al netto delle riserve soppresso. |obbligatorie. -------------------------------------------------------------------- 469. All'articolo 6 della legge | 13 maggio 1999, n. 133, e | successive modificazioni, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, lettera b), e' | aggiunto, in fine, il seguente | periodo: "Qualora a detti | consorzi, esistenti alla data di | entrata in vigore della presente | disposizione, fossero associati | anche soggetti diversi dalle | banche, l'esenzione si applica | limitatamente alle prestazioni | rese nei confronti delle banche, | a condizione che il relativo | ammontare sia superiore al 50 per| cento del volume d'affari"; |Esenzione Iva per i consorzi fra b) il comma 4 e' abrogato. |banche. -------------------------------------------------------------------- 470. All'articolo 90 della legge | 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il| comma 11, e' inserito il | seguente: | "11-bis. Per i soggetti di cui al| comma 1 la pubblicita', in | qualunque modo realizzata negli | impianti utilizzati per | manifestazioni sportive | dilettantistiche con capienza | inferiore ai tremila posti, e' da| considerarsi, ai fini | dell'applicazione delle | disposizioni del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 640, in rapporto| di occasionalita' rispetto | all'evento sportivo direttamente | organizzato". |Pubblicita' negli stadi. -------------------------------------------------------------------- 471. A decorrere dal 1º gennaio | 2005, le disposizioni che | disciplinano le modalita' di | liquidazione e di versamento | dell'imposta sul valore aggiunto | contenute nel regolamento di cui | al decreto del Ministro delle | finanze 24 ottobre 2000, n. 370, | e nel regolamento di cui al | decreto del Ministro delle | finanze 24 ottobre 2000, n. 366, | non si applicano ai soggetti che | nell'anno solare precedente hanno| versato imposta sul valore | aggiunto per un importo superiore| a 2 milioni di euro. I soggetti | di cui al presente comma hanno | facolta' di eseguire le | annotazioni relative alle | operazioni effettuate entro il | giorno 15 del mese successivo a | quello di effettuazione |Versamenti periodici IVA con dell'operazione. |cadenza mensile. -------------------------------------------------------------------- 472. All'articolo 4, comma 1, del| testo unico delle disposizioni | legislative concernenti le | imposte sulla produzione e sui | consumi e relative sanzioni | penali e amministrative, di cui | al decreto legislativo 26 ottobre| 1995, n. 504, e successive | modificazioni, dopo il terzo | periodo, e' inserito il seguente:| "In tal caso resta altresi' | sospesa la procedura di | riscossione dell'imposta sul |Sospensione della procedura di valore aggiunto gravante sulle |riscossione dell'IVA gravante accise stesse". |sulle accise. -------------------------------------------------------------------- 473. Le riserve e i fondi in | sospensione di imposta, anche se | imputati al capitale sociale o al| fondo di dotazione, esistenti nel| bilancio o nel rendiconto | dell'esercizio in corso alla data| del 31 dicembre 2004, possono | essere assoggettati, in tutto o | in parte, ad imposta sostitutiva | dell'imposta sul reddito delle |Smobilizzo, mediante pagamento di persone fisiche, dell'imposta sul|un'imposta sostitutiva del 10%, reddito delle societa' e |delle riserve e dei fondi in dell'imposta regionale sulle |sospensione di imposta esistenti attivita' produttive, nella |nel bilancio dell'esercizio in misura del 10 per cento. La |corso al 31 dicembre 2004. disposizione del primo periodo |Esclusione delle riserve non si applica alle riserve per |costituite per ammortamenti ammortamenti anticipati. |anticipati -------------------------------------------------------------------- 474. Per i saldi attivi di | rivalutazione costituiti ai sensi| delle leggi 29 dicembre 1990, n. | 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e | 21 novembre 2000, n. 342, | compresi quelli costituiti ai | sensi dell'articolo 14 della | legge 21 novembre 2000, n. 342, |Riduzione della misura l'imposta sostitutiva di cui al |dell'imposta sostitutiva nelle comma 473 e' ridotta al 4 per |ipotesi di affrancamento di saldi cento. |attivi di rivalutazione. -------------------------------------------------------------------- 475. Le riserve e i fondi di cui | al comma 473 e i saldi attivi di | cui al comma 474, assoggettati | all'imposta sostitutiva, non | concorrono a formare il reddito | imponibile dell'impresa ovvero | della societa' e dell'ente e in | caso di distribuzione dei citati | saldi attivi non spetta il | credito di imposta previsto |Non concorrenza alla formazione dall'articolo 4, comma 5, della |del reddito imponibile della legge 29 dicembre 1990, n. 408, |societa' delle riserve, dei dall'articolo 26, comma 5, della |fondi, dei saldi di legge 30 dicembre 1991, n. 413, e|rivalutazione, qualora siano dall'articolo 13, comma 5, della |assoggettati ad imposta legge 21 novembre 2000, n. 342. |sostitutiva. -------------------------------------------------------------------- 476. L'imposta sostitutiva e' | liquidata nella dichiarazione dei| redditi relativa all'esercizio di| cui al comma 473 ed e' versata, |Liquidazione dell'imposta in unica soluzione, entro il |sostitutiva nella dichiarazione termine di versamento del saldo |dei redditi relativa delle imposte sui redditi di tale|all'esercizio in corso al 31 esercizio. |dicembre 2004. -------------------------------------------------------------------- 477. L'imposta sostitutiva e' | indeducibile e puo' essere | imputata, in tutto o in parte, | alle riserve iscritte in bilancio| o rendiconto. Se l'imposta | sostitutiva e' imputata al | capitale sociale o fondo di | dotazione, la corrispondente | riduzione e' operata, anche in | deroga all'articolo 2365 del | codice civile, con le modalita' | di cui all'articolo 2445, secondo|Indeducibilita' dell'imposta comma, del medesimo codice. |sostitutiva versata. -------------------------------------------------------------------- 478. Per la liquidazione, | l'accertamento, la riscossione, i| rimborsi, le sanzioni e il | contenzioso si applicano le | disposizioni previste per le |Applicazione delle regole imposte sui redditi. |previste per le imposte dirette. -------------------------------------------------------------------- 479. Il Fondo bieticolo nazionale| di cui all'articolo 3 del | decreto-legge 21 dicembre 1990, | n. 391, convertito, con | modificazioni, dalla legge 18 | febbraio 1991, n. 48, e' | incrementato della somma di 10 | milioni di euro per l'anno 2005. |Fondo bieticolo nazionale -------------------------------------------------------------------- 480. Al decreto legislativo 15 | novembre 1993, n. 507, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 6, dopo il comma | 2, e' aggiunto il seguente: | "2-bis. Per i soggetti di cui | all'articolo 20 non trova | applicazione l'imposta sulla | pubblicita'."; | b) all'articolo 20, dopo il comma| 1, e' aggiunto il seguente: | "1-bis. Il presente articolo si | applica alle persone fisiche che | non intendono affiggere manifesti| negli spazi previsti | dall'articolo 20-bis."; | c) dopo l'articolo 20, e' | inserito il seguente: | "Art. 20-bis. - (Spazi riservati | ed esenzione dal diritto) - 1. I | comuni devono riservare il 10 per| cento degli spazi totali per | l'affissione dei manifesti ai | soggetti di cui all'articolo 20. | La richiesta e' effettuata dalla | persona fisica che intende | affiggere manifesti per i | soggetti di cui all'articolo 20 e| deve avvenire secondo le | modalita' previste dal presente | decreto e dai relativi | regolamenti comunali. Il comune | non fornisce personale per | l'affissione. L'affissione negli | spazi riservati e' esente dal | diritto sulle pubbliche | affissioni. | 2. Le violazioni ripetute e | continuate delle norme in materia| d'affissioni e pubblicita' | commesse fino all'entrata in | vigore della presente | disposizione, mediante affissioni| di manifesti politici ovvero di | striscioni e mezzi similari | possono essere definite in | qualunque ordine e grado di | giudizio nonche' in sede di | riscossione delle somme | eventualmente iscritte a titolo | sanzionatorio, mediante il | versamento, a carico del | committente responsabile, di una | imposta pari, per il complesso | delle violazioni commesse e | ripetute a 100 euro per anno e | per provincia. Tale versamento | deve essere effettuato a favore | della tesoreria del comune | competente o della provincia | qualora le violazioni siano state| compiute in piu' di un comune | della stessa provincia; in tal | caso la provincia provvede al | ristoro, proporzionato al valore | delle violazioni accertate, ai | comuni interessati, ai quali | compete l'obbligo di inoltrare | alla provincia la relativa | richiesta entro il 30 settembre | 2005. In caso di mancata | richiesta da parte dei comuni, la| provincia destinera' le entrate | al settore ecologia. La | definizione di cui al presente | comma non da' luogo ad alcun | diritto al rimborso di somme | eventualmente gia' riscosse a | titolo di sanzioni per le | predette violazioni. Il termine | per il versamento e' fissato, a | pena di decadenza dal beneficio | di cui al presente comma, al 31 | maggio 2005. Non si applicano le | disposizioni dell'articolo 15, | commi 2 e 3, della legge 10 | dicembre 1993, n. 515."; | d) all'articolo 23, dopo il comma| 4 e' aggiunto il seguente: | "4-bis. Se il manifesto riguarda | l'attivita' di soggetti elencati | nell'articolo 20, il responsabile| e' esclusivamente colui che | materialmente e' colto in | flagranza nell'atto d'affissione.| Non sussiste responsabilita' | solidale."; | e) all'articolo 24, dopo il comma| 5-bis e' aggiunto il seguente: | "5-ter. Se il manifesto riguarda | l'attivita' di soggetti elencati | nell'articolo 20, il responsabile| e' esclusivamente colui che | materialmente e' colto in | flagranza nell'atto di | affissione. Non sussiste | responsabilita' solidale". |Affissioni manifesti -------------------------------------------------------------------- 481. All'articolo 23 del decreto | legislativo 30 aprile 1992, n. | 285, dopo il comma 13-quater, e' | aggiunto il seguente: | "13-quinquies. Se il manifesto | riguarda l'attivita' di soggetti | elencati nell'articolo 20 del | decreto legislativo 15 novembre | 1993, n. 507, e successive | modificazioni, il responsabile e'| esclusivamente colui che | materialmente e' colto in | flagranza nell'atto di | affissione. Non sussiste |Esclusione della responsabilita' responsabilita' solidale". |solidale. -------------------------------------------------------------------- 482. Alla legge 4 aprile 1956, n.| 212, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 6 e' aggiunto il | seguente comma: | "E' responsabile esclusivamente | colui che materialmente e' colto | in flagranza nell'atto di | affissione. Non sussiste | responsabilita' solidale."; | b) all'articolo 8 e' aggiunto il | seguente comma: | "E' responsabile esclusivamente | colui che materialmente e' colto | in flagranza nell'atto di | affissione. Non sussiste |Norme per la disciplina della responsabilita' solidale". |propaganda elettorale. -------------------------------------------------------------------- 483. Alla legge 10 dicembre 1993,| n. 515, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 15, comma 3, le | parole: "sono a carico, in | solido, dell'esecutore materiale | e del committente responsabile" | sono sostituite dalle seguenti: | "sono a carico esclusivamente | dell'esecutore materiale. Non | sussiste responsabilita' solidale| neppure del committente"; | b) all'articolo 15, comma 19, e' | aggiunto, infine, il seguente | periodo: "La responsabilita' in |Disciplina delle campagne materia di manifesti e' personale|elettorali per l'elezione alla e non sussiste responsabilita' |Camera dei deputati e al Senato neppure del committente". |della Repubblica. -------------------------------------------------------------------- 484. Le disposizioni di cui | all'articolo 4, commi 181, 182, | 183, 184, 185 e 186 della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, sono | estese alle spese sostenute | nell'anno 2005. Il relativo | limite di spesa per l'anno 2006 |Proroga del credito d'imposta a resta fissato in 95 milioni di |favore delle imprese editrici di euro. |quotidiani e periodici. -------------------------------------------------------------------- 485. Con provvedimento | direttoriale del Ministero | dell'economia e delle | finanze-Amministrazione autonoma | dei monopoli di Stato, tenuto | anche conto dei provvedimenti di | variazione delle tariffe dei | prezzi di vendita al pubblico dei| tabacchi lavorati, eventualmente | intervenuti ai sensi | dell'articolo 2 della legge 13 | luglio 1965, n. 825, e successive| modificazioni, puo' essere | aumentata l'aliquota di base | della tassazione dei tabacchi | lavorati, di cui all'articolo 28,| comma 1, del decreto-legge 30 | agosto 1993, n. 331, convertito, | con modificazioni, dalla legge 29| ottobre 1993, n. 427, al fine di | assicurare un maggiore gettito | complessivo pari a 500 milioni di| euro per l'anno 2005 e a 1.000 | milioni di euro annui a decorrere| dall'anno 2006. |Aumento accise tabacchi. -------------------------------------------------------------------- 486. Per il perseguimento di | obiettivi di pubblico interesse, | ivi compresi quelli di difesa | della salute pubblica, con | provvedimento direttoriale del | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato, | sentito il Ministero della | salute, possono essere | individuati criteri e modalita' | di determinazione di un prezzo | minimo di vendita al pubblico dei|Prezzo minimo di vendita al tabacchi lavorati. |pubblico dei tabacchi lavorati. -------------------------------------------------------------------- 487. La vendita al pubblico delle| sigarette e' ammessa | esclusivamente in pacchetti | confezionati con dieci o venti |Confezionamneto sigarette pezzi. |limitato in dieci o venti pezzi. -------------------------------------------------------------------- 488. Al fine di una tendenziale | armonizzazione della misura del | prelievo erariale sul Lotto a | quella vigente per altri tipi di | gioco, le percentuali delle | ritenute previste dagli articoli | 2, nono comma, della legge 6 | agosto 1967, n. 699, e successive| modificazioni, e 17, quarto | comma, della legge 29 gennaio | 1986, n. 25, sono sostituite con | una ritenuta unica del 6 per |Ritenuta unica del 6% sulle cento. |vincite al lotto. -------------------------------------------------------------------- 489. Il primo comma dell'articolo| 2 della legge 2 agosto 1982, n. | 528, e' sostituito dal seguente: | "Il gioco del lotto si basa | sull'utilizzo dei numeri da 1 a | 90 inclusi, sopra le ruote di | Bari, Cagliari, Firenze, Genova, | Milano, Napoli, Palermo, Roma, | Torino, Venezia, e sopra la ruota| denominata ruota nazionale. I | cinque numeri estratti | determinano le vincite | relativamente a ciascuna ruota. |Aggiunta di una ulteriore ruota Le estrazioni della ruota |per il gioco del lotto denominata nazionale sono svolte in Roma". |"ruota nazionale". -------------------------------------------------------------------- 490. Le scommesse sulla ruota | nazionale si effettuano puntando | sulla ruota stessa con esclusione| di tutte le altre ruote. La | raccolta delle scommesse sulla | ruota nazionale viene effettuata | dal concessionario del gioco del | lotto attraverso la rete |Modalita' di raccolta per le automatizzata del lotto. |scommesse sulla ruota nazionale. -------------------------------------------------------------------- 491. Il primo ed il secondo comma| dell'articolo 8 della legge 2 | agosto 1982, n. 528, sono | sostituiti dai seguenti: | "I premi sono fissati come | appresso: | a) sorti del gioco: premi per | ogni combinazione; | b) estratto semplice: undici | volte e duecentotrentadue | millesimi della posta; | c) estratto determinato: | cinquantacinque volte la posta; | d) ambo: duecentocinquanta volte | la posta; | e) terno: quattromilacinquecento | volte la posta; | f) quaterna: centoventimila volte| la posta; | g) cinquina: seimilioni di volte | la posta. | Il premio massimo cui puo' dar | luogo ogni scontrino di giocata, | comunque sia ripartito tra le | poste l'importo delle scommesse, | non puo' eccedere la somma di 6 |Incremento del valori dei premi. milioni di euro". |Tetto massimo alle vincite. -------------------------------------------------------------------- 492. Resta fermo quanto stabilito|Possibilita' di adeguamento del dal terzo comma dell'articolo 8 |limite di importo massimo del della legge 2 agosto 1982, n. |premio con decreto del Ministro 528. |dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)-c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni);
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.
5. (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
5. (Omissis).
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7 - 15. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
3. (Omissis).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5 - 70. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura):
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra
gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti,
in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a
concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo
del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di
tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi
che andranno a maturare, successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle
somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero
intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e
delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione
della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
Nota all'art. 1, comma 513:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
comma 517:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8 - 9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - d) (omissis);
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) (omissis).
11 - 13. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 514:
- Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla
voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle
accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Nota all'art. 1, comma 515:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e)
della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
Note all'art. 1, comma 516:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata".
- Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo
alla fissazione di norme comuni per i trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
Note all'art. 1, comma 517:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
" Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
Nota all'art. 1, comma 518:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto):
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. (Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 519:
- Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma
518.
Note all'art. 1, comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale).
1. (Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche'
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da
alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.".
Nota all'art. 1, comma 521:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma, si veda la nota al comma 520.
Nota all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea (Legge
14 ottobre 1957, n. 1203):
"Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.".
Nota all'art. 1, comma 523:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
(Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 525:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
"Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente
e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata
legge n. 448 del 2001:
"Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 527:
- Si riporta il testo del comma 9-quinquies
dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere
riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate".
- Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
la riqualificazione del trasporto merci) della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante "
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive
modificazioni:
"Art. 1. - Per il completamento degli interventi di
cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle
economie, comprensive del relativo cofinanziamento
regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui
all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
- Si riportano i testi degli articoli 133 e 134
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle
piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita
convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
trasporti e della navigazione e il presidente della
regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi
dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002".
"Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia). - 1. E' assegnata alla
regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla
verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi
di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo
statale".
Nota all'art. 1, comma 529:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra
un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite".
Note all'art. 1, comma 535:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
Note all'art. 1, comma 536:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti):
"Art. 1. - 1.
2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il
collocamento a riposo nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
"Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico"".
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115
(Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali":
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si
applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la
seguente modalita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a
99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a
39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539:
"Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile,
e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto
dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
il completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da
40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia
esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
Note all'art. 1, comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 luglio 2002, n. 212:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.".
Note all'art. 1, comma 541:
- Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche'
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni
di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il
personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite
complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresi' prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria".
Note all'art. 1, comma 542:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
"Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle
carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
devono avere completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Note all'art. 1, comma 543:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e
successive modificazioni:
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta'
e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e
della progressione di carriera non e' computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma
quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
Nota all'art. 1, comma 544:
- Il Regolamento (CE) n. 491/2004 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
2004.
Note all'art. 1, comma 547:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52
(Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
Nota all'art. 1, comma 548:
- Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti".
Nota all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate
dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti
destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 551:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
Nota all'art. 1, comma 552:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante:
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 2002, n. 34) e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
Nota all'art. 1, comma 554:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente art. non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Nota all'art. 1, comma 556:
- Per l'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
Nota all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'art. 37, comma 5."
Nota all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed
altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici
anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente art., le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 1, comma 560:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n.
199).
Note all'art. 1, comma 562:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
Nota all'art. 1, comma 567:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)":
"Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo".
Nota all'art. 1, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente".
Nota all'art. 1, comma 571:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
"3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".



 
-------------------------------------------------------------------- 493. E' istituita la scommessa | dell'estratto determinato. La | giocata dell'estratto determinato| si effettua aggiungendo | all'indicazione del numero | pronosticato la specificazione | relativa alla successione |Istituzione della scommessa ordinale di primo, secondo, |denominata "estratto terzo, quarto e quinto estratto. |determinato". -------------------------------------------------------------------- 494. Con provvedimento | direttoriale del Ministero | dell'economia e delle finanze- | Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato puo' essere | istituita una ulteriore |Possibilita' di istituire una estrazione settimanale del gioco |ulteriore estrazione settimanale del lotto abbinata al concorso |del gioco del lotto abbinata al Enalotto. |concorso Enalotto. -------------------------------------------------------------------- 495. All'articolo 110, comma 7, | del testo unico di cui al regio | decreto 18 giugno 1931, n. 773, e| successive modificazioni, la |Soppressione degli apparecchi che lettera b) e' abrogata. |non consentono vincite in denaro. -------------------------------------------------------------------- 496. La disposizione di cui al | secondo periodo del comma 7 | dell'articolo 39 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, si intende| nel senso che dalle date del 1º | gennaio e 1º maggio 2004, | previste in funzione del rilascio| o meno del nulla osta, gli | apparecchi e congegni di cui alla| medesima disposizione, se non | convertiti in apparecchi e | congegni per il gioco lecito, | sono illeciti ancorche' non | consentano il prolungamento o la |Norma interpretativa in tema di ripetizione della partita. |giochi. -------------------------------------------------------------------- 497. L'esenzione di cui | all'articolo 10, primo comma, | numero 6), del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, si applica | alla raccolta delle giocate con | gli apparecchi da intrattenimento| di cui all'articolo 110, comma 6,| del testo unico delle leggi di | pubblica sicurezza, di cui al | regio decreto 18 giugno 1931, n. | 773, e successive modificazioni, | anche relativamente ai rapporti |Esenzione dall'imposta sul valore tra i concessionari della rete |aggiunto alla raccolta delle per la gestione telematica ed i |giocate con gli apparecchi di terzi incaricati della raccolta |intrattenimento di cui al comma 6 stessa. |dell'articolo 10 del TULPS. -------------------------------------------------------------------- 498. E' istituita, entro tre mesi| dalla data di entrata in vigore | della presente legge, con | provvedimento direttoriale del | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato, | sentito il Ministero delle | politiche agricole e forestali - | Dipartimento della qualita' dei | prodotti agroalimentari e dei | servizi, una nuova scommessa | ippica a totalizzatore, proposta | dall'UNIRE. Con il medesimo | provvedimento sono stabilite le | disposizioni attuative relative | alla nuova scommessa ippica, da | effettuarsi nelle reti dei punti | di vendita dei concorsi | pronostici, delle agenzie ippiche| e sportive nonche' negli | ippodromi, tenendo conto che la | raccolta deve essere ripartita | assegnando il 72 per cento come | montepremi e compenso per | l'attivita' di gestione della | scommessa, l'8 per cento come | compenso dell'attivita' dei punti| di vendita, il 6 per cento come | entrate erariali sotto forma di |Istituzione di una nuova imposta unica e il 14 per cento |scommessa ippica a totalizzatore come prelievo a favore |da realizzarsi su proposta dell'UNIRE. |dell'UNIRE -------------------------------------------------------------------- 499. All'articolo 39 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, dopo il | comma 7-bis e' inserito il | seguente: | "7-ter. La sanzione di cui alla | lettera c) del comma 7 e' | applicata al gestore di | apparecchi da intrattenimento di | cui all'articolo 110, comma 7, | lettere a) e c), del testo unico | di cui al regio decreto 18 giugno| 1931, n. 773, e successive | modificazioni, in tutti i casi | nei quali i predetti apparecchi, | installati presso esercizi | pubblici, risultino non conformi | alle prescrizioni normative e | alle regole tecniche definite ai | sensi dell'articolo 22, comma 1, | della legge 27 dicembre 2002, n. |Sanzioni in materia di apparecchi 289". |da divertimento -------------------------------------------------------------------- 500. All'articolo 38 della legge | 23 dicembre 2000, n. 388, al | comma 3 e al comma 4 le parole: | "comma 6" sono sostituite dalle | seguenti: "commi 6 e 7". | 501. All'articolo 38 della legge | 23 dicembre 2000, n. 388, i commi| 1 e 2 sono abrogati. |Coordinamento testuale -------------------------------------------------------------------- 502. Il Ministero dell'economia e| delle finanze-Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | definisce i requisiti tecnici dei| documenti attestanti il rilascio | dei nulla osta di cui | all'articolo 38, commi 3 e 4, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, tali da assicurarne la | controllabilita' a distanza. Gli | eventuali costi di rilascio dei | predetti documenti sono a carico | dei richiedenti. |Requisiti tecnici del nulla osta --------------------------------------------------------------------
|L'indetraibilita' dell'imposta 503. All'articolo 30, comma 4, |sul valore aggiunto afferente le della legge 23 dicembre 2000, n. |operazioni aventi per oggetto 388, le parole: " 31 dicembre |ciclomotori, motocicli, 2004" sono sostituite dalle |autovetture e autoveicoli, e' seguenti: " 31 dicembre 2005". |prorogata al 31 dicembre 2005 -------------------------------------------------------------------- 504. All'articolo 2, comma 11, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, | le parole: "Per l'anno 2003 e per| l'anno 2004" sono sostituite |Proroga al 2005 dell'esenzione dalle seguenti: "Per gli anni |IRPEF di 8000 euro per i 2003, 2004 e 2005". |lavoratori transfrontalieri. -------------------------------------------------------------------- 505. Per l'anno 2005 il limite di| non concorrenza alla formazione | del reddito di lavoro dipendente,| relativamente ai contributi di | assistenza sanitaria, di cui | all'articolo 51, comma 2, lettera| a), del testo unico delle imposte| sui redditi, di cui al decreto | del Presidente della Repubblica |Esenzione IRPEF dei contributi 22 dicembre 1986, n. 917, e |versati per assistenza sanitaria successive modificazioni, e' |dai lavoratori dipendenti nel fissato in euro 3.615,20. |limite di 3.615,20 -------------------------------------------------------------------- 506. All'articolo 11 del decreto | legislativo 2 settembre 1997, n. | 313, concernente il regime | speciale per gli imprenditori | agricoli, e successive | modificazioni, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) al comma 5, primo e secondo | periodo, le parole: "anni dal | 1998 al 2004" sono sostituite | dalle seguenti: "anni dal 1998 al| 2005"; | Proroga agevolazioni in b) il comma 5-bis e' abrogato. |agricoltura e nel settore ittico --------------------------------------------------------------------
|Proroga esenzione imposte di
|bollo, registro, ipotecarie e 507. Il termine previsto |catastali nonche' dalle tasse di dall'articolo 43, comma 3, della |concessione governativa per gli legge 1º agosto 2002, n. 166, |atti, contratti, documenti e prorogato, da ultimo, al 31 |formalita' occorrenti per la dicembre 2004 dall'articolo 2, |ricostruzione o la riparazione comma 19, della legge 24 dicembre|degli immobili distrutti o 2003, n. 350, e' ulteriormente |danneggiati nei comuni della prorogato al 31 dicembre 2005. |valle del Belice -------------------------------------------------------------------- 508. All'articolo 19, comma 3, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, | le parole: "31 dicembre 2004" | sono sostituite dalle seguenti: |Proroga della detrazione IRPEF "31 dicembre 2005". |per la salvaguardia dei boschi -------------------------------------------------------------------- 509. All'articolo 45, comma 1, | del decreto legislativo 15 | dicembre 1997, n. 446, e | successive modificazioni, le | parole da: "per i cinque periodi | d'imposta successivi" fino alla | fine del comma sono sostituite | dalle seguenti: "per i sei | periodi d'imposta successivi | l'aliquota e' stabilita nella | misura dell'1,9 per cento; per il| periodo d'imposta in corso al 1º | gennaio 2005 l'aliquota e' |Proroga agevolazioni Irap stabilita nella misura del 3,75 |agricoltura e cooperative piccola per cento". |pesca -------------------------------------------------------------------- 510. Per l'anno 2005 sono | prorogate le disposizioni di cui |Proroga agevolazioni fiscali all'articolo 11 della legge 23 |imprese che esercitano la pesca dicembre 2000, n. 388. |nelle acque interne e lagunari -------------------------------------------------------------------- 511. A decorrere dalla data di | entrata in vigore della presente | legge e fino al 31 dicembre 2005,| si applicano: | a) le disposizioni in materia di | riduzione di aliquote di accisa | sulle emulsioni stabilizzate, di | cui all'articolo 24, comma 1, | lettera d), della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, nonche' la| disposizione contenuta | nell'articolo 1, comma 1-bis, del| decreto-legge 28 dicembre 2001, | n. 452, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | febbraio 2002, n. 16, e, per il | medesimo periodo, l'aliquota di | cui al numero 1) della predetta | lettera d) e' stabilita in euro | 256,70 per mille litri; | b) le disposizioni in materia di | aliquota di accisa sul gas metano| per combustione per uso | industriale di cui all'articolo 4| del decreto-legge 1º ottobre | 2001, n. 356, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | novembre 2001, n. 418; | c) le disposizioni in materia di | accisa concernenti le | agevolazioni sul gasolio e sul | GPL impiegati nelle zone montane | e in altri specifici territori | nazionali, di cui all'articolo 5 | del decreto-legge 1º ottobre | 2001, n. 356, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | novembre 2001, n. 418; | d) le disposizioni in materia di | agevolazione per le reti di | teleriscaldamento alimentate con | biomassa ovvero con energia | geotermica, di cui all'articolo 6| del decreto-legge 1º ottobre | 2001, n. 356, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | novembre 2001, n. 418; | e) le disposizioni in materia di | aliquote di accisa sul gas metano| per combustione per usi civili, | di cui all'articolo 27, comma 4, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388; | f) le disposizioni in materia di | accisa concernenti le | agevolazioni sul gasolio e sul | GPL impiegati nelle frazioni | parzialmente non metanizzate di | comuni ricadenti nella zona | climatica E, di cui al comma 2 | dell'articolo 13 della legge 28 | dicembre 2001, n. 448; | g) le disposizioni in materia di | accisa concernenti il regime | agevolato per il gasolio per | autotrazione destinato al | fabbisogno della provincia di | Trieste e dei comuni della | provincia di Udine, di cui al | comma 6 dell'articolo 21 della | legge 27 dicembre 2002, n. 289; | h) le disposizioni in materia di | accisa concernenti le | agevolazioni sul gasolio | utilizzato nelle coltivazioni | sotto serra, di cui all'articolo | 2, comma 4, della legge 24 |Prooroga agevolazioni in materia dicembre 2003, n. 350. |di accise -------------------------------------------------------------------- 512. Al fine di favorire | l'accesso al credito alle imprese| agricole ed agroalimentari, a | decorrere dal 1º gennaio 2005 la | gestione degli interventi di | sostegno finanziario di cui | all'articolo 36 della legge 2 | giugno 1961, n. 454, e successive| modificazioni, e la relativa | dotazione finanziaria e' | attribuita all'ISMEA. L'ISMEA | senza oneri aggiuntivi a carico | del bilancio dello Stato succede | nei diritti, nelle attribuzioni e| nelle situazioni giuridiche dei | quali l'attuale ente gestore dei | fondi previsti dalle leggi di cui|Affidamento all'ISMEA, della al presente comma e' titolare in |gestione degli interventi di forza di leggi, di provvedimenti |agevolazione dell'accesso al amministrativi e di contratti |credito delle imprese agricole e relativi alla gestione degli |agroalimentari del Fondo interventi trasferiti. |interbancario di garanzia -------------------------------------------------------------------- 513. Per l'anno 2004 non si fa | luogo all'emanazione del decreto | del Presidente del Consiglio dei | ministri previsto dall'articolo | 8, comma 5, della legge 23 | dicembre 1998, n. 448. La | presente disposizione entra in | vigore il giorno stesso della | pubblicazione della presente |Rinvio dell'introduzione della legge nella Gazzetta Ufficiale. |disciplina sulla Carbontax -------------------------------------------------------------------- 514. E' abrogato il comma 4 |Soppressione della dell'articolo 8 della legge 23 |rideterminazione delle accise dicembre 1998, n. 448. |sugli oli minerali -------------------------------------------------------------------- 515. A decorrere dal 1º gennaio | 2004 e fino al 31 dicembre 2004, | l'aliquota prevista nell'allegato| I al testo unico delle | disposizioni legislative | concernenti le imposte sulla | produzione e sui consumi e | relative sanzioni penali e | amministrative, di cui al decreto| legislativo 26 ottobre 1995, n. | 504, e successive modificazioni, | per il gasolio per autotrazione | utilizzato dagli esercenti le | attivita' di trasporto merci con | veicoli di massa massima | complessiva superiore a 3,5 | tonnellate e' ridotta di euro | 33,21391 per mille litri. Per i | soggetti che si avvalgono del | beneficio di cui all'articolo 8, | comma 10, lettera e), della legge| 23 dicembre 1998, n. 448, e | successive modificazioni, la | riduzione di aliquota di cui al | primo periodo e' limitata ad euro| 16,03656 per mille litri. | -------------------------------------------------------------------- 516. La riduzione prevista al | comma 515, primo periodo, si | applica altresi' ai seguenti | soggetti: | a) agli enti pubblici e alle | imprese pubbliche locali | esercenti l'attivita' di | trasporto di cui al decreto | legislativo 19 novembre 1997, n. | 422, e relative leggi regionali | di attuazione; | b) alle imprese esercenti | autoservizi di competenza | statale, regionale e locale di | cui alla legge 28 settembre 1939,| n. 1822, al regolamento (CEE) n. | 684/92 del Consiglio, del 16 | marzo 1992, e successive | modificazioni, e al citato | decreto legislativo n. 422 del | 1997; | c) agli enti pubblici e alle | imprese esercenti trasporti a | fune in servizio pubblico per | trasporto di persone. | 517. Per ottenere il rimborso di | quanto spettante, anche mediante | la compensazione di cui | all'articolo 17 del decreto | legislativo 9 luglio 1997, n. | 241, e successive modificazioni, | i destinatari del beneficio di | cui ai commi 515 e 516 del | presente articolo, presentano, | entro il 30 giugno 2005, apposita| dichiarazione ai competenti | uffici dell'Agenzia delle dogane,| secondo le modalita' e con gli | effetti previsti dal regolamento | recante disciplina | dell'agevolazione fiscale a | favore degli esercenti le | attivita' di trasporto merci, di | cui al decreto del Presidente | della Repubblica 9 giugno 2000, | n. 277. Tali effetti, anche per | l'agevolazione fiscale di cui al | predetto regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica n. 277 del 2000, | rilevano altresi' ai fini delle | disposizioni di cui al titolo I | del decreto legislativo 15 |Agevolazioni sul gasolio per gli dicembre 1997, n. 446. |autotrasportatori -------------------------------------------------------------------- 518. Per gli interventi previsti | dall'articolo 2, comma 2, del | decreto-legge 28 dicembre 1998, | n. 451, convertito, con | modificazioni, dalla legge 26 | febbraio 1999, n. 40, come | prorogati dall'articolo 45, comma| 1, lettera b), della legge 23 | dicembre 1999, n. 488, e' | autorizzata per l'anno 2005 una | ulteriore spesa di 15 milioni di | euro, di cui 6,5 milioni di euro | quale copertura dell'onere | relativo all'anno 2004 e 8,5 | milioni di euro quale copertura | dell'onere relativo all'anno | 2005. | -------------------------------------------------------------------- 519. Per gli interventi previsti | dall'articolo 2, comma 3, del | decreto-legge 28 dicembre 1998, | n. 451, convertito, con | modificazioni, dalla legge 26 | febbraio 1999, n. 40, come | prorogati dall'articolo 45, comma| 1, lettera c), della legge 23 | dicembre 1999, n. 488, e' | autorizzata per l'anno 2005 una |Riduzione premi INAIL per ulteriore spesa di 20 milioni di |autotrasporto e finanziamento euro. |albo autotrasportatori -------------------------------------------------------------------- 520. All'articolo 22, comma 2, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e successive modificazioni, | le parole: "dal 1º gennaio 2003" | sono sostituite dalle seguenti: | "dal 1º gennaio 2005". Al decreto| legislativo 26 ottobre 1995, n. | 504, all'articolo 21, comma | 6-ter, le parole: "lire 30 |Differimento al 1° gennaio 2005 miliardi annue" sono sostituite |della decorrenza dell'inizio del dalle seguenti: "73 milioni di |progetto sperimentale triennale euro annui". |"bioetanolo", -------------------------------------------------------------------- 521. Il comma 6 dell'articolo 21 | del testo unico di cui al decreto| legislativo 26 ottobre 1995, n. | 504, e successive modificazioni, | e' sostituito dai seguenti: | "6. Le disposizioni del comma 2 | si applicano anche al biodiesel | (codice NC 3824 90 99) usato come| carburante, come combustibile, | come additivo, ovvero per | accrescere il volume finale dei | carburanti e dei combustibili. La| fabbricazione o la miscelazione | con oli minerali del biodiesel e'| effettuata in regime di deposito | fiscale. Nell'ambito di un | programma della durata di sei | anni, a decorrere dal 1º gennaio | 2005 fino al 31 dicembre 2010, il| biodiesel, puro o miscelato con | oli minerali, e' esentato | dall'accisa nei limiti di un | contingente annuo di 200.000 | tonnellate. Con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, di concerto con i | Ministri delle attivita' | produttive, dell'ambiente e della| tutela del territorio e delle | politiche agricole e forestali, | sono determinati i requisiti che | gli operatori, e i rispettivi | impianti di produzione, nazionali| e comunitari, devono possedere | per partecipare al programma | pluriennale, nonche' le | caratteristiche fiscali del | prodotto con i relativi metodi di| prova, le percentuali di | miscelazione con gli oli minerali| consentite, le modalita' di | distribuzione e di assegnazione | dei quantitativi esenti agli | operatori. Nelle more | dell'entrata in vigore del | suddetto decreto trovano | applicazione, in quanto | compatibili, le disposizioni del | regolamento di cui al decreto del| Ministro dell'economia e delle | finanze 25 luglio 2003, n. 256. | Per il trattamento fiscale del | biodiesel destinato al | riscaldamento valgono, in quanto | applicabili, le disposizioni | dell'articolo 61. | 6.1. Entro il 1º settembre di | ogni anno di validita' del | programma di cui al comma 6, i | Ministeri delle attivita' | produttive e delle politiche | agricole e forestali comunicano | al Ministero dell'economia e | delle finanze i costi industriali| medi del biodiesel e delle | materie prime necessarie alla sua| produzione, rilevati nell'anno | solare precedente. Sulla base | delle suddette rilevazioni, al | fine di evitare la | sovracompensazione dei costi | addizionali legati alla | produzione, con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, di concerto con i | Ministri delle attivita' | produttive, dell'ambiente e della| tutela del territorio e delle | politiche agricole e forestali, | da emanare entro il 30 ottobre di| ogni anno di validita' del | programma di cui al comma 6, e' | eventualmente rideterminata la | misura della agevolazione di cui | al medesimo comma 6. | 6.2. Per ogni anno di validita' | del programma di cui al comma 6, | i quantitativi del contingente | che risultassero, al termine del | medesimo anno, non immessi in | consumo, sono ripartiti tra gli | operatori proporzionalmente alle | quote loro assegnate per l'anno | in questione, purche' vengano | immessi in consumo entro il | successivo 30 giugno. In caso di | rinuncia, totale o parziale, | delle quote risultanti dalla | predetta ripartizione da parte di| un beneficiario, le stesse sono | ridistribuite, proporzionalmente | alle relative assegnazioni, fra | gli altri beneficiari". | 522. L'efficacia delle | disposizioni di cui al comma 521 | e' subordinata, ai sensi | dell'articolo 88, paragrafo 3, | del Trattato istitutivo della | Comunita' europea, alla | preventiva approvazione da parte |Esenzione dall'accisa per il della Commissione europea. |biodiesel -------------------------------------------------------------------- 523. All'articolo 11, comma 1, | lettere a) e b), del regolamento | recante norme per la elaborazione| del metodo normalizzato per | definire la tariffa del servizio | di gestione del ciclo dei rifiuti| urbani, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 27 | aprile 1999, n. 158, e successive| modificazioni, le parole: "cinque|Proroga del termine per anni" sono sostituite dalle |l'adozione del regolamento per seguenti: "sei anni". |tariffa rifiuti solidi urbani -------------------------------------------------------------------- 524. In ottemperanza alla | decisione della Commissione | europea n. C(2004)2638 FIN dell'8| settembre 2004, l'articolo 94, |Eliminazione del credito comma 14, della legge 27 dicembre|d'imposta investimenti nelle aree 2002, n. 289, e' abrogato. |cuscinetto -------------------------------------------------------------------- 525. L'autorizzazione di spesa di| cui all'articolo 54 della legge | 28 dicembre 2001, n. 448, e | successive modificazioni, e' |Riduzioni dell'autorizzazione di ridotta, per l'anno 2005, di 15 |spesa per il fondo progettazione milioni di euro. |OOPP -------------------------------------------------------------------- 526. L'autorizzazione di spesa di| cui all'articolo 55 della citata | legge n. 448 del 2001, e | successive modificazioni, e' |Riduzione dell'autorizzazione di ridotta, per l'anno 2005, di 50 |spesa relativa al fondo per la milioni di euro. |realizzazione di grandi opere -------------------------------------------------------------------- 527. Tra i soggetti di cui | all'articolo 44, comma | 9-quinquies, del decreto-legge 30| settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, sono ricompresi anche coloro| che ricoprono cariche sindacali. | Al citato comma 9-quinquies | dell'articolo 44 del | decreto-legge n. 269 del 2003, le| parole: "periodi anteriori al 1º | gennaio 2002" sono sostituite | dalle seguenti: "periodi | anteriori al 1º gennaio 2003" e | le parole: "possono esercitare | tali facolta' entro il 31 marzo |Proroga del termine per le 2004" sono sostituite dalle |domande di accredito della seguenti: "possono esercitare |contribuzione figurativa per i tali facolta' entro il 31 marzo |soggetti che ricoprono cariche 2005". |sindacali -------------------------------------------------------------------- 528. In virtu' del combinato | disposto dell'articolo 45, comma | 14, della legge 23 dicembre 1998,| n. 448, e dell'articolo 36 della | legge della Regione siciliana 31 | maggio 2004, n. 9, e successive | modificazioni, i benefici di cui | all'articolo 133 della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, si | intendono trasferiti, alle | medesime condizioni di | cofinanziamento regionale ivi | previste, all'articolo 134 della | medesima legge n. 388 del 2000, |Finanziamenti nel settore dei nei limiti delle norme di |trasporti in favore della regione contabilita' di Stato. |Sicilia -------------------------------------------------------------------- 529. All'articolo 195 del decreto| legislativo 30 aprile 1992, n. | 285, e successive modificazioni, | dopo il comma 3 e' aggiunto il | seguente: | "3-bis. A decorrere dal 1º | gennaio 2005, la misura delle | sanzioni amministrative | pecuniarie, aggiornata ai sensi | del comma 3, e' oggetto di | arrotondamento all'unita' di | euro, per eccesso se la frazione | decimale e' pari o superiore a 50|Aggiornamento delle sanzioni centesimi di euro, ovvero per |amministrative pecuniarie per difetto se e' inferiore a detto |violazioni del codice della limite". |strada -------------------------------------------------------------------- 530. E' autorizzata la spesa di | 1.770.000 euro per l'anno 2005, a| sostegno delle realta' | calcistiche femminili FIGC - | Divisione Calcio Femminile - di | serie A, A2 e B per ciascuna | stagione calcistica da ripartire | nel seguente modo: | a) 50.000 euro per ciascuna delle| squadre iscritte al campionato di| serie A (per la stagione | 2004-2005 n. 12 squadre | regolarmente iscritte); | b) 25.000 euro per ciascuna delle| 24 squadre iscritte al campionato| di serie A2 (per la stagione | 2004-2005 due gironi da 12 | squadre ciascuno); | c) 10.000 euro per ciascuna delle| 57 squadre iscritte al campionato| di serie B (per la stagione | 2004-2005 cinque gironi da 12, | 11, 11 squadre regolarmente | iscritte). | 531. Il contributo di cui al | comma 530 e' corrisposto alle | societa' di serie A e A2 presso | le quali risultano iscritte, | oltre al proprio campionato di | competenza, almeno tre squadre | giovanili, di cui una | appartenente al settore | Primavera, e due sotto l'egida | del settore scolastico, ed a | quelle di serie B presso le quali| risulta iscritta una squadra del | settore giovanile. | 532. I contributi a sostegno | dell'attivita' professionistica | delle suddette squadre non sono | cumulabili con altro genere di | finanziamenti di enti pubblici, | nazionali o locali. Nel caso le | suddette squadre fossero | beneficiarie di contributo da | parte di ente pubblico, la quota | ad esse spettante in base al | comma 530 verra' calcolata, a | defalcazione, sulla base di | quanto gia' percepito da altri | enti pubblici. | 533. In caso di rimanenza delle | risorse individuate al comma 530,| le stesse vengono accantonate per| l'anno successivo ad integrazione| di quanto gia' impegnato. | 534. Le risorse di cui al comma | 530 vengono erogate mediante | bandi dalle amministrazioni | regionali in quota pari al numero| di squadre iscritte e | partecipanti, di anno in anno, ai| campionati FIGC - Divisione | Calcio Femminile - delle Serie A,| A2 e B. |Risorse per il calcio femminile -------------------------------------------------------------------- 535. Per il finanziamento del | fondo istituito con la legge 27 | dicembre 2002, n. 288, per la | concessione dell'assegno | sostitutivo ai grandi invalidi di| guerra o per servizio, e' | autorizzata la spesa di 10 | milioni di euro per l'anno 2005 e| di 15 milioni di euro per gli |Assegno sostitutivo a grandi anni 2006 e 2007. |invalidi di guerra o per servizio -------------------------------------------------------------------- 536. Nei casi in cui l'articolo 1| della legge 24 aprile 2003, n. | 92, abbia avuto applicazione, | perche' il limite di eta' | pensionabile era inferiore a | quello di 70 anni previsto, sia | pure in via facoltativa, dal | decreto-legge 28 maggio 2004, n. | 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186, il periodo | di tre anni di permanenza in | servizio, su richiesta, previsto | per i perseguitati politici | antifascisti o razziali dal | citato articolo 1 della legge 21 | aprile 2003, n. 92, si deve | intendere fruibile a partire dal | nuovo limite di eta' | pensionabile, sia pure | facoltativo, di 70 anni, ai sensi| del citato articolo 1-quater del | decreto-legge n. 136 del 2004, ed| alle medesime condizioni di |Permanenza in servizio per i sospensione dei versamenti |perseguitati politici contributivi ivi previste. |antifascisti o razziali -------------------------------------------------------------------- 537. Onde poter assicurare la | continuita' nel processo di | risanamento e riorganizzazione e | il conseguente rilancio del | territorio del Parco Nazionale | d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' | autorizzato un contributo | straordinario di 4,5 milioni di | euro per l'anno 2005 a favore |Finanziamento al Parco nazionale dell'Ente Parco. |d'Abruzzo, Lazio e Molise -------------------------------------------------------------------- 538. Il fondo per il | finanziamento ordinario delle | universita' statali e' | implementato per l'anno 2005 di |Finanziamento ordinario delle 11 milioni di euro. |universita' statali -------------------------------------------------------------------- 539. I termini previsti per | l'applicazione della disciplina | del conto economico, di cui al | comma 2 dell'articolo 115 del | decreto legislativo 25 febbraio | 1995, n. 77, sono differiti | all'anno 2004 e all'anno 2006, | rispettivamente per i comuni di | cui ai numeri 4 e 4-bis del comma| 1, lettera d), dell'articolo 8 | del decreto legge 27 ottobre | 1995, n. 444, convertito, con |Differimento dei termini per la modificazioni, dalla legge 20 |redazione del conto economico dicembre 1995, n. 539. |degli enti locali -------------------------------------------------------------------- 540. Ai sensi e per gli effetti | dell'articolo 1, comma 2, della | legge 27 luglio 2000, n. 212, | l'articolo 4 del regio | decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 | agosto 1939, n. 1249, si | interpreta nel senso che i | fabbricati e le costruzioni | stabili sono costituiti dal suolo| e dalle parti ad esso | strutturalmente connesse, anche | in via transitoria, cui possono | accedere, mediante qualsiasi | mezzo di unione, parti mobili | allo scopo di realizzare un unico| bene complesso. Pertanto, | concorrono alla determinazione | della rendita catastale, ai sensi| dell'articolo 10 del citato regio| decreto-legge gli elementi | costitutivi degli opifici e degli| altri immobili costruiti per le | speciali esigenze di un'attivita'| industriale o commerciale anche | se fisicamente non incorporati al| suolo. I trasferimenti erariali | agli enti locali interessati sono|Rideterminazione della rendita conseguentemente rideterminati |catastale di opifici e immobili per tutti gli anni in |costituiti per attivita' riferimento. |industriale -------------------------------------------------------------------- 541. Per far fronte ad esigenze | straordinarie di controllo del | territorio, al fine di potenziare| l'impiego del poliziotto e del | carabiniere di quartiere, oltre | alle autorizzazioni alle | assunzioni eventualmente disposte| ai sensi dell'articolo 3, commi | 54 e 55, della legge 24 dicembre | 2003, n. 350, sono stanziati 32 | milioni di euro per l'anno 2005, | 56 milioni di euro per l'anno | 2006, 86 milioni di euro per | l'anno 2007 e 88 milioni di euro | a decorrere dall'anno 2008, per | l'assunzione, in deroga a quanto | previsto dal comma 53 del | medesimo articolo 3 della legge | n. 350 del 2003 e dalla presente | legge, di 1.324 agenti della | Polizia di Stato e di 1.400 | carabinieri, come incremento | d'organico dei rispettivi ruoli. | -------------------------------------------------------------------- 542. Alla copertura dei posti per| agente della Polizia di Stato di | cui al comma 541, si provvede: | a) nel limite di 730 posti per | l'anno 2005, mediante | reclutamento riservato | prioritariamente agli agenti | ausiliari trattenuti della | Polizia di Stato, in servizio al | momento della presentazione delle| domande e, per il restante, ai | giovani che, al momento della | presentazione delle domande, | hanno concluso il periodo di | servizio di leva nella Polizia di| Stato o nell'Arma dei carabinieri| quali ausiliari da almeno un anno| e da non piu' di quattro anni, | secondo le modalita' ed i criteri| stabiliti con decreto del capo | della polizia - direttore | generale della pubblica | sicurezza, d'intesa con il capo | di stato maggiore della difesa. | Anche al predetto personale si | applica la disciplina prevista | per gli agenti ausiliari | trattenuti che abbiano chiesto di| essere ammessi nel ruolo degli | agenti e assistenti della Polizia| di Stato; | b) per i restanti 594 posti, per | l'anno 2006, per 267 posti, | attraverso i volontari di truppa | delle Forze armate, in servizio o| in congedo secondo le modalita' | previste dai bandi di concorso ai| sensi del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 2 settembre 1997, n. | 332, a partire da quello indetto | in data 30 aprile 2001, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale, 4ª serie speciale, n. | 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai | restanti 327 posti, si provvede | attraverso l'immissione diretta | dei volontari in ferma prefissata| di un anno delle Forze armate | idonei ed utilmente collocati | nelle graduatorie di cui | all'articolo 16, comma 3, della |Poliziotto e carabiniere di legge 23 agosto 2004, n. 226, in |quartiere. Ulteriori stanziamenti aggiunta alle immissioni di cui |per l'assunzione di 1.324 agenti al comma 4 del medesimo articolo.|della Polizia di Stato. -------------------------------------------------------------------- 543. Alla copertura dei posti per| carabiniere di cui al comma 541, | l'Arma dei carabinieri e' | autorizzata a procedere ad un | reclutamento di carabinieri in | ferma quadriennale: | a) nel limite di 770 posti, per | l'anno 2005 mediante reclutamento| riservato ai carabinieri | ausiliari che abbiano completato | il servizio di leva, ovvero in | ferma biennale o richiamati nelle| forze di completamento, oppure ai| carabinieri ausiliari, congedati | da non oltre un anno, da | riammettere in servizio ai sensi | dell'articolo 8 del decreto | legislativo 12 maggio 1995, n. | 198, e successive modificazioni; | b) per i restanti 630 posti, per | l'anno 2006, per 441 posti, | attraverso i volontari di truppa | delle Forze armate, in servizio o| in congedo secondo le modalita' | previste dai bandi di concorso ai| sensi del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 2 settembre 1997, n. | 332, a partire da quello indetto | in data 4 giugno 2002, pubblicato| nella Gazzetta Ufficiale, 4ª | serie speciale, n. 47 del 14 | giugno 2002. Quanto ai restanti | 189 posti, si provvede attraverso| l'immissione diretta dei | volontari in ferma prefissata di | un anno delle Forze armate idonei| ed utilmente collocati nelle | graduatorie di cui all'articolo | 16, comma 3, della legge 23 | agosto 2004, n. 226, in aggiunta | alle immissioni di cui al comma 4|Incremento di organico di 1.400 del medesimo articolo. |carabinieri -------------------------------------------------------------------- 544. Per l'attuazione del | programma di cooperazione AENEAS,| di cui al regolamento (CE) n. | 491/2004 del Parlamento europeo e| del Consiglio, del 10 marzo 2004,| finalizzato a dare ai Paesi terzi| interessati assistenza | finanziaria e tecnica in materia | di flussi migratori e di asilo, | nonche' per proseguire gli | interventi intesi a realizzare | nei Paesi di accertata | provenienza di flussi di | immigrazione clandestina apposite| strutture e' autorizzata la spesa| di 23 milioni di euro iscritta in| un fondo dello stato di | previsione del Ministero | dell'interno per l'anno 2005 e di| 20 milioni di euro per l'anno | 2006. | -------------------------------------------------------------------- 545. La spesa di cui al comma 544| e' ripartita nel corso delle | gestioni tra le unita' | previsionali di base interessate | con decreto del Ministro | dell'interno da comunicare, anche| con evidenze informatiche, al | Ministero dell'economia e delle | finanze, tramite l'Ufficio | centrale del bilancio, nonche' | alle competenti Commissioni |Finanziamento programma di parlamentari e alla Corte dei |cooperazione AENEAS in materia di conti. |flussi migratori -------------------------------------------------------------------- 546. Per conseguire piu' elevati | livelli di efficienza ed | efficacia nello svolgimento dei | compiti e delle funzioni | istituzionali, nonche' per | avviare la graduale sostituzione | del contingente dei vigili del | fuoco ausiliari di leva, la | dotazione organica del Corpo | nazionale dei vigili del fuoco e'| incrementata fino ad un massimo | di cinquecento unita' | complessive. Con decreto del | Ministro dell'interno, di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, si| provvede alla distribuzione per | qualifiche dirigenziali e per | profili professionali delle | unita' portate in aumento ai | sensi della presente disposizione| nel limite di spesa di euro 5 | milioni per l'anno 2005, euro 12 | milioni per l'anno 2006 ed euro | 13 milioni a decorrere dal 2007. | Con successivo decreto del | Ministro dell'interno, da | comunicare al Ministro per la | funzione pubblica, si provvede | alla ripartizione per sedi di | servizio delle unita' portate in | aumento ai sensi della presente | disposizione. Alla copertura dei | posti derivanti dal presente | incremento di organico | disponibili nel profilo di vigile| del fuoco si provvede, nella | misura del 50 per cento, mediante| l'assunzione degli idonei della | graduatoria del concorso pubblico| a centottantaquattro posti di | vigile del fuoco, indetto con | decreto direttoriale in data 6 | marzo 1998, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale, 4ª serie | speciale, n. 24 del 27 marzo | 1998, per il rimanente 50 per | cento e per i posti eventualmente| non coperti con la predetta | graduatoria, si provvede mediante| l'assunzione degli idonei della | graduatoria del concorso per | titolo a centosettantatre posti | di vigile del fuoco, indetto con | decreto direttoriale in data 5 | novembre 2001, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale, 4ª serie | speciale, n. 92 del 20 novembre | 2001. Le predette graduatorie | rimangono valide fino al 31 | dicembre 2006. Le assunzioni del | personale portato in aumento ai | sensi della presente disposizione| sono effettuate in deroga alle | vigenti procedure di |Aumento della dotazione organica programmazione ed approvazione. |dei Vigili del fuoco -------------------------------------------------------------------- 547. Per il potenziamento | dell'attivita' di soccorso | tecnico urgente in materia di | rischi nucleare, batteriologico, | chimico e radiologico e per il | proseguimento del programma di | interventi previsto dall'articolo| 52, comma 7, della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, per il | Corpo nazionale dei vigili del | fuoco e' autorizzata la spesa di | 5 milioni di euro per l'anno |Programma di interventi per la 2005, di 6 milioni di euro per |prevenzione dei rischi nucleare, l'anno 2006 e di 1 milione per |batteriologico, chimico e l'anno 2007. |radiologico. -------------------------------------------------------------------- 548. Per le specifiche esigenze | dell'Amministrazione della | pubblica sicurezza, compresa | l'Arma dei carabinieri e le altre| forze messe a disposizione delle | autorita' provinciali di pubblica| sicurezza, finalizzate alla | prevenzione e al contrasto del | terrorismo, anche internazionale,| e della criminalita' organizzata,| ad integrazione di quanto | previsto dall'articolo 3, commi | 151 e 152, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, sono | autorizzate: | a) la spesa di 34 milioni di euro| per l'anno 2005, per le esigenze | di carattere infrastrutturale e | di investimento, di cui la spesa | di 31 milioni di euro iscritta in| apposito capitolo dello stato di | previsione del Ministero | dell'interno - centro di | responsabilita' pubblica | sicurezza e la spesa di 3 milioni| di euro iscritta in apposito | capitolo dello stato di | previsione del Ministero | dell'interno - gabinetto e uffici| di diretta collaborazione | all'opera del Ministro - per il | rinnovo e il potenziamento della | rete nazionale cifrante; | b) la spesa di 53 milioni di euro| per l'anno 2005, per le esigenze | correnti, iscritta in apposito | capitolo dello stato di | previsione del Ministero | dell'interno - centro di | responsabilita' sicurezza | pubblica. | -------------------------------------------------------------------- 549. Ferma restando la specifica | finalizzazione, le somme di cui | al comma 548 possono essere | altresi' ripartite nel corso | della gestione tra le unita' | previsionali di base interessate | con decreto del Ministro | dell'interno, da comunicare, | anche con evidenze informatiche, | al Ministero dell'economia e | delle finanze, tramite l'Ufficio | centrale del bilancio, nonche' |Interventi infrastrutturali per alle competenti Commissioni |la prevenzione e il contrasto del parlamentari e alla Corte dei |terrorismo e della criminalita' conti. |organizzata -------------------------------------------------------------------- 550. All'articolo 26 della legge | 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il| comma 4 sono inseriti i seguenti:| "4-bis. In deroga a quanto | previsto dal comma 3, qualora il | prezzo di singoli materiali da | costruzione, per effetto di | circostanze eccezionali, subisca | variazioni in aumento o in | diminuzione, superiori al 10 per | cento rispetto al prezzo rilevato| dal Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti | nell'anno di presentazione | dell'offerta con il decreto di | cui al comma 4-quater, si fa | luogo a compensazioni, in aumento| o in diminuzione, per la | percentuale eccedente il 10 per | cento e nel limite delle risorse | di cui al comma 4-sexies. | 4-ter. La compensazione e' | determinata applicando la | percentuale di variazione che | eccede il 10 per cento al prezzo | dei singoli materiali da | costruzione impiegati nelle | lavorazioni contabilizzate | nell'anno solare precedente al | decreto di cui al comma 4-quater | nelle quantita' accertate dal | direttore dei lavori. | 4-quater. Il Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti, | entro il 30 giugno di ogni anno, | a partire dal 30 giugno 2005, | rileva con proprio decreto le | variazioni percentuali annuali | dei singoli prezzi dei materiali | da costruzione piu' | significativi. | 4-quinquies. Le disposizioni di | cui ai commi 4-bis, 4-ter e | 4-quater si applicano ai lavori | eseguiti e contabilizzati a | partire dal 1º gennaio 2004. A | tal fine il primo decreto di cui | al comma 4-quater rileva anche i | prezzi dei materiali da | costruzione piu' significativi | rilevati dal Ministero per l'anno| 2003. Per i lavori aggiudicati | sulla base di offerte anteriori | al 1º gennaio 2003 si fa | riferimento ai prezzi rilevati | dal Ministero per l'anno 2003. | 4-sexies. Per le finalita' di cui| al comma 4-bis si possono | utilizzare le somme appositamente| accantonate per imprevisti, senza| nuovi o maggiori oneri per la | finanza pubblica, nel quadro | economico di ogni intervento, in | misura non inferiore all'1 per | cento del totale dell'importo dei| lavori, fatte salve le somme | relative agli impegni | contrattuali gia' assunti, | nonche' le eventuali ulteriori | somme a disposizione della | stazione appaltante per lo stesso| intervento nei limiti della | relativa autorizzazione di spesa.| Possono altresi' essere | utilizzate le somme derivanti da | ribassi d'asta, qualora non ne | sia prevista una diversa | destinazione sulla base delle | norme vigenti, nonche' le somme | disponibili relative ad altri | interventi ultimati di competenza| dei soggetti aggiudicatori nei | limiti della residua spesa | autorizzata; l'utilizzo di tali | somme deve essere autorizzato dal| CIPE, qualora gli interventi | siano stati finanziati dal CIPE | stesso. | 4-septies. Le amministrazioni | aggiudicatrici e gli altri enti | aggiudicatori o realizzatori | provvedono ad aggiornare | annualmente i propri prezzari, | con particolare riferimento alle | voci di elenco correlate a quei | prodotti destinati alle | costruzioni, che siano stati | soggetti a significative | variazioni di prezzo legate a | particolari condizioni di | mercato. A decorrere dalla data | di entrata in vigore della | presente disposizione, i prezzari| cessano di avere validita' il 31 | dicembre di ogni anno e possono | essere transitoriamente | utilizzati fino al 30 giugno | dell'anno successivo per i | progetti a base di gara la cui | approvazione sia intervenuta | entro tale data. In caso di | inadempienza da parte dei | predetti soggetti, i prezzari | possono essere aggiornati dalle | competenti articolazioni | territoriali del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti di| concerto con le regioni |Prezzo dei materiali da interessate". |costruzione -------------------------------------------------------------------- 551. I provvedimenti | amministrativi relativi alle | misure comunitarie sono | impugnabili con i rimedi previsti|Impugnabilita' provvedimenti dalla legge 24 novembre 1981, n. |amministrativi relativi a misure 689. |comunitarie -------------------------------------------------------------------- 552. Le controversie aventi ad | oggetto le procedure ed i | provvedimenti in materia di | impianti di generazione di | energia elettrica di cui al | decreto-legge 7 febbraio 2002, n.| 7, convertito, con modificazioni,| dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,| e le relative questioni | risarcitorie sono devolute alla | giurisdizione esclusiva del | giudice amministrativo. Alle | controversie di cui al presente | comma si applicano le | disposizioni di cui all'articolo |Controversie in materia di 23-bis della legge 6 dicembre |impianti di generazione di 1971, n. 1034. |energia elettrica -------------------------------------------------------------------- 553. In attuazione degli impegni | derivanti dall'appartenenza | dell'Italia all'Unione europea, | ovvero in esecuzione degli | accordi di collaborazione con i | Paesi interessati, il Ministero | dell'interno e' autorizzato a | provvedere, nel limite di spesa | di 4 milioni di euro per gli anni| 2005 e 2006 e di 5 milioni di | euro a decorrere dal 2007, | all'integrazione e allo sviluppo | della rete degli ufficiali di | collegamento delle Forze di | polizia, incaricati di stabilire | e mantenere contatti con le | autorita' dei Paesi di | destinazione o con le | organizzazioni internazionali che| vi hanno sede, finalizzati ad | incrementare la cooperazione | internazionale per la prevenzione| e repressione della criminalita',| dei traffici illeciti | trasnazionali e del terrorismo. | 554. Il servizio degli ufficiali | di collegamento, scelti tra | funzionari o ufficiali delle | Forze di polizia in servizio | presso il Dipartimento della | pubblica sicurezza o ivi | trasferiti per la specifica | esigenza, e le relative | dipendenze, nonche' le modalita' | di selezione, formazione e | assegnazione dei funzionari o | ufficiali interessati ed il | numero degli ufficiali di | collegamento di nuova istituzione| sono stabiliti con regolamento | adottato dal Ministro | dell'interno, di concerto con i | Ministri degli affari esteri, | della difesa e dell'economia e | delle finanze. Il predetto | regolamento stabilisce le linee | guida per l'eventuale | utilizzazione degli ufficiali di | collegamento nelle rappresentanze| diplomatiche e negli uffici | consolari in qualita' di esperti | a norma dell'articolo 168 del | decreto del Presidente della | Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,| e successive modificazioni. | 555. Gli ufficiali di | collegamento possono essere | incaricati, sulla base di | specifici accordi di livello | bilaterale o multilaterale, di | curare gli interessi di uno o | piu' Stati membri dell'Unione | europea, nel rispetto dei vincoli| conseguenti dalle disposizioni in| vigore e salvo che possa | derivarne un pericolo per gli | interessi nazionali. | 556. Con decreto del Ministro | dell'interno, di concerto con il | Ministro della difesa, con il | Ministro degli affari esteri e | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, sono determinati i| trattamenti economici degli | ufficiali di collegamento in | misura non inferiore a quelli | previsti per gli esperti di cui | all'articolo 168 del decreto del | Presidente della Repubblica 5 | gennaio 1967, n. 18, e successive|Reti di collegamento delle Forze modificazioni. |di polizia -------------------------------------------------------------------- 557. I comuni con popolazione | inferiore ai 5.000 abitanti, i | consorzi tra enti locali gerenti | servizi a rilevanza non | industriale, le comunita' montane| e le unioni di comuni possono | servirsi dell'attivita' | lavorativa di dipendenti a tempo | pieno di altre amministrazioni | locali purche' autorizzati |Personale degli enti locali. dall'amministrazione di |Utilizzo da parte di altre provenienza. |amministrazioni -------------------------------------------------------------------- 558. All'articolo 23, comma 7, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica 6| giugno 2001, n. 380, sono | aggiunti, in fine, i seguenti | periodi: "Contestualmente | presenta ricevuta dell'avvenuta | presentazione della variazione | catastale conseguente alle opere | realizzate ovvero dichiarazione | che le stesse non hanno | comportato modificazioni del | classamento. In assenza di tale | documentazione si applica la | sanzione di cui all'articolo 37, | comma 5". |Variazioni catastali -------------------------------------------------------------------- 559. Fermi restando i requisiti | di cui all'articolo 2 del | decreto-legge 13 marzo 1988, n. | 69, convertito, con | modificazioni, dalla legge 13 | maggio 1988, n. 153, a decorrere | dal periodo di paga in corso al | 1º gennaio 2005, l'assegno per il| nucleo familiare viene erogato al| coniuge dell'avente diritto. Con | decreto del Ministro del lavoro e| delle politiche sociali, di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, | sono adottate le disposizioni di |Assegni familiari al coniuge attuazione del presente comma. |dell'avente diritto -------------------------------------------------------------------- 560. Gli importi da iscrivere nei| fondi speciali di cui | all'articolo 11-bis della legge 5| agosto 1978, n. 468, introdotto | dall'articolo 6 della legge 23 | agosto 1988, n. 362, per il | finanziamento dei provvedimenti | legislativi che si prevede | possano essere approvati nel | triennio 2005-2007, restano | determinati, per ciascuno degli | anni 2005, 2006 e 2007, nelle | misure indicate nelle Tabelle A e| B, allegate alla presente legge, | rispettivamente per il fondo | speciale destinato alle spese | correnti e per il fondo speciale | destinato alle spese in conto | capitale. | 561. Le dotazioni da iscrivere | nei singoli stati di previsione | del bilancio 2005 e triennio | 2005-2007, in relazione a leggi | di spesa permanente la cui | quantificazione e' rinviata alla | legge finanziaria, sono indicate | nella Tabella C allegata alla | presente legge. | 562. Ai sensi dell'articolo 11, | comma 3, lettera f), della legge | 5 agosto 1978, n. 468, come | sostituita dall'articolo 2, comma| 16, della legge 25 giugno 1999, | n. 208, gli stanziamenti di spesa| per il rifinanziamento di norme | che prevedono interventi di | sostegno dell'economia | classificati fra le spese in | conto capitale restano | determinati, per ciascuno degli | anni 2005, 2006 e 2007, nelle | misure indicate nella Tabella D | allegata alla presente legge. | 563. Ai termini dell'articolo 11,| comma 3, lettera e), della legge | 5 agosto 1978, n. 468, le | autorizzazioni di spesa recate | dalle leggi indicate nella | Tabella E allegata alla presente | legge sono ridotte degli importi | determinati nella medesima | Tabella. | 564. Gli importi da iscrivere in | bilancio in relazione alle | autorizzazioni di spesa recate da| leggi a carattere pluriennale | restano determinati, per ciascuno| degli anni 2005, 2006 e 2007, | nelle misure indicate nella | Tabella F allegata alla presente | legge. | 565. A valere sulle | autorizzazioni di spesa in conto | capitale recate da leggi a | carattere pluriennale, riportate | nella Tabella F allegata alla | presente legge, le | amministrazioni e gli enti | pubblici possono assumere impegni| nell'anno 2005, a carico di | esercizi futuri nei limiti | massimi di impegnabilita' | indicati per ciascuna | disposizione legislativa in | apposita colonna della stessa | Tabella, ivi compresi gli impegni| gia' assunti nei precedenti | esercizi a valere sulle | autorizzazioni medesime. | 566. In applicazione | dell'articolo 11, comma 3, | lettera i-quater), della legge 5 | agosto 1978, n. 468, e successive| modificazioni, le misure | correttive degli effetti | finanziari di leggi di spesa sono| indicate nell'allegato 1 alla | presente legge. A tali misure non| si applicano le disposizioni di | cui ai commi da 8 a 11. | 567. In applicazione | dell'articolo 46, comma 4, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | le autorizzazioni di spesa e i | relativi stanziamenti confluiti | nei fondi per gli investimenti | dello stato di previsione di | ciascun Ministero interessato | sono indicati nell'allegato 2 | alla presente legge. |Fondi speciali e tabelle -------------------------------------------------------------------- 568. La copertura della presente | legge per le nuove o maggiori | spese correnti, per le riduzioni | di entrata e per le nuove | finalizzazioni nette da iscrivere| nel Fondo speciale di parte | corrente viene assicurata, ai | sensi dell'articolo 11, comma 5, | della legge 5 agosto 1978, n. | 468, e successive modificazioni, |Prospetto di copertura degli secondo il prospetto allegato. |oneri correnti della finanziaria -------------------------------------------------------------------- 569. Le disposizioni della | presente legge sono applicabili | nelle regioni a statuto speciale | e nelle province autonome di |Applicazione della legge Trento e di Bolzano |finanziaria nelle regioni a compatibilmente con le norme dei |statuto speciale e alle province rispettivi statuti. |autonome -------------------------------------------------------------------- 570. Le disposizioni della | presente legge costituiscono | norme di coordinamento della | finanza pubblica per gli enti | territoriali. | -------------------------------------------------------------------- 571. Il termine del 31 dicembre | 2004, di cui al comma 3 | dell'articolo 2 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, | concernente le agevolazioni | tributarie per la formazione e | l'arrotondamento della proprieta'| contadina, e' prorogato al 31 | dicembre 2005. Le somme iscritte | nel conto residui di stanziamento| per l'anno 2004 di pertinenza | dell'unita' previsionale di base | 3.2.3.4 "informazione e ricerca" | dello stato di previsione del | Ministero delle politiche | agricole e forestali destinate | alle azioni di promozione | agricola sono destinate per | l'importo di 30 milioni di euro | all'entrata del bilancio dello |Formazione e arrotondamento della Stato per il 2005. |proprieta' contadina -------------------------------------------------------------------- 572. La presente legge entra in | vigore il 1º gennaio 2005. |Entrata in vigore



Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)-c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni);
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.
5. (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
5. (Omissis).
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7 - 15. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
3. (Omissis).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5 - 70. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura):
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra
gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti,
in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a
concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo
del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di
tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi
che andranno a maturare, successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle
somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero
intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e
delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione
della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
Nota all'art. 1, comma 513:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
comma 517:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8 - 9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - d) (omissis);
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) (omissis).
11 - 13. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 514:
- Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla
voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle
accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Nota all'art. 1, comma 515:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e)
della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
Note all'art. 1, comma 516:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata".
- Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo
alla fissazione di norme comuni per i trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
Note all'art. 1, comma 517:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
" Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
Nota all'art. 1, comma 518:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto):
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. (Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 519:
- Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma
518.
Note all'art. 1, comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale).
1. (Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche'
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da
alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.".
Nota all'art. 1, comma 521:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma, si veda la nota al comma 520.
Nota all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea (Legge
14 ottobre 1957, n. 1203):
"Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.".
Nota all'art. 1, comma 523:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
(Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 525:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
"Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente
e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata
legge n. 448 del 2001:
"Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 527:
- Si riporta il testo del comma 9-quinquies
dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere
riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate".
- Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
la riqualificazione del trasporto merci) della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante "
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive
modificazioni:
"Art. 1. - Per il completamento degli interventi di
cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle
economie, comprensive del relativo cofinanziamento
regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui
all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
- Si riportano i testi degli articoli 133 e 134
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle
piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita
convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
trasporti e della navigazione e il presidente della
regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi
dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002".
"Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia). - 1. E' assegnata alla
regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla
verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi
di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo
statale".
Nota all'art. 1, comma 529:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra
un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite".
Note all'art. 1, comma 535:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
Note all'art. 1, comma 536:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti):
"Art. 1. - 1.
2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il
collocamento a riposo nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
"Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico"".
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115
(Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali":
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si
applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la
seguente modalita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a
99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a
39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539:
"Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile,
e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto
dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
il completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da
40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia
esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
Note all'art. 1, comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 luglio 2002, n. 212:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.".
Note all'art. 1, comma 541:
- Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche'
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni
di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il
personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite
complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresi' prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria".
Note all'art. 1, comma 542:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
"Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle
carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
devono avere completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Note all'art. 1, comma 543:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e
successive modificazioni:
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta'
e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e
della progressione di carriera non e' computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma
quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
Nota all'art. 1, comma 544:
- Il Regolamento (CE) n. 491/2004 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
2004.
Note all'art. 1, comma 547:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52
(Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
Nota all'art. 1, comma 548:
- Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti".
Nota all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate
dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti
destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 551:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
Nota all'art. 1, comma 552:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante:
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 2002, n. 34) e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
Nota all'art. 1, comma 554:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente art. non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Nota all'art. 1, comma 556:
- Per l'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
Nota all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'art. 37, comma 5."
Nota all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed
altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici
anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente art., le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 1, comma 560:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n.
199).
Note all'art. 1, comma 562:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
Nota all'art. 1, comma 567:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)":
"Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo".
Nota all'art. 1, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente".
Nota all'art. 1, comma 571:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
"3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".



 




Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)-c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni);
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.
5. (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
5. (Omissis).
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7 - 15. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
3. (Omissis).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5 - 70. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura):
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra
gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti,
in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a
concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo
del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di
tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi
che andranno a maturare, successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle
somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero
intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e
delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione
della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
Nota all'art. 1, comma 513:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
comma 517:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8 - 9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - d) (omissis);
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) (omissis).
11 - 13. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 514:
- Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla
voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle
accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Nota all'art. 1, comma 515:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e)
della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
Note all'art. 1, comma 516:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata".
- Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo
alla fissazione di norme comuni per i trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
Note all'art. 1, comma 517:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
" Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
Nota all'art. 1, comma 518:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto):
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. (Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 519:
- Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma
518.
Note all'art. 1, comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale).
1. (Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche'
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da
alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.".
Nota all'art. 1, comma 521:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma, si veda la nota al comma 520.
Nota all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea (Legge
14 ottobre 1957, n. 1203):
"Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.".
Nota all'art. 1, comma 523:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
(Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 525:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
"Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente
e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata
legge n. 448 del 2001:
"Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 527:
- Si riporta il testo del comma 9-quinquies
dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere
riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate".
- Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
la riqualificazione del trasporto merci) della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante "
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive
modificazioni:
"Art. 1. - Per il completamento degli interventi di
cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle
economie, comprensive del relativo cofinanziamento
regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui
all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
- Si riportano i testi degli articoli 133 e 134
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle
piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita
convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
trasporti e della navigazione e il presidente della
regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi
dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002".
"Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia). - 1. E' assegnata alla
regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla
verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi
di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo
statale".
Nota all'art. 1, comma 529:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra
un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite".
Note all'art. 1, comma 535:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
Note all'art. 1, comma 536:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti):
"Art. 1. - 1.
2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il
collocamento a riposo nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
"Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico"".
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115
(Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali":
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si
applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la
seguente modalita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a
99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a
39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539:
"Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile,
e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto
dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
il completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da
40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia
esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
Note all'art. 1, comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 luglio 2002, n. 212:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.".
Note all'art. 1, comma 541:
- Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche'
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni
di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il
personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite
complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresi' prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria".
Note all'art. 1, comma 542:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
"Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle
carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
devono avere completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Note all'art. 1, comma 543:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e
successive modificazioni:
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta'
e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e
della progressione di carriera non e' computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma
quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
Nota all'art. 1, comma 544:
- Il Regolamento (CE) n. 491/2004 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
2004.
Note all'art. 1, comma 547:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52
(Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
Nota all'art. 1, comma 548:
- Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti".
Nota all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate
dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti
destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 551:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
Nota all'art. 1, comma 552:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante:
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 2002, n. 34) e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
Nota all'art. 1, comma 554:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente art. non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Nota all'art. 1, comma 556:
- Per l'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
Nota all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'art. 37, comma 5."
Nota all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed
altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici
anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente art., le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 1, comma 560:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n.
199).
Note all'art. 1, comma 562:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
Nota all'art. 1, comma 567:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)":
"Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo".
Nota all'art. 1, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente".
Nota all'art. 1, comma 571:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
"3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".



 




Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)-c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni);
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.
5. (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
5. (Omissis).
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7 - 15. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
3. (Omissis).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5 - 70. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura):
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra
gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti,
in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a
concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo
del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di
tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi
che andranno a maturare, successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle
somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero
intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e
delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione
della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
Nota all'art. 1, comma 513:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
comma 517:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8 - 9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - d) (omissis);
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) (omissis).
11 - 13. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 514:
- Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla
voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle
accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Nota all'art. 1, comma 515:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e)
della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
Note all'art. 1, comma 516:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata".
- Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo
alla fissazione di norme comuni per i trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
Note all'art. 1, comma 517:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
" Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
Nota all'art. 1, comma 518:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto):
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. (Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 519:
- Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma
518.
Note all'art. 1, comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale).
1. (Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche'
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da
alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.".
Nota all'art. 1, comma 521:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma, si veda la nota al comma 520.
Nota all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea (Legge
14 ottobre 1957, n. 1203):
"Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.".
Nota all'art. 1, comma 523:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
(Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 525:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
"Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente
e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata
legge n. 448 del 2001:
"Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 527:
- Si riporta il testo del comma 9-quinquies
dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere
riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate".
- Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
la riqualificazione del trasporto merci) della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante "
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive
modificazioni:
"Art. 1. - Per il completamento degli interventi di
cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle
economie, comprensive del relativo cofinanziamento
regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui
all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
- Si riportano i testi degli articoli 133 e 134
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle
piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita
convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
trasporti e della navigazione e il presidente della
regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi
dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002".
"Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia). - 1. E' assegnata alla
regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla
verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi
di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo
statale".
Nota all'art. 1, comma 529:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra
un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite".
Note all'art. 1, comma 535:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
Note all'art. 1, comma 536:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti):
"Art. 1. - 1.
2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il
collocamento a riposo nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
"Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico"".
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115
(Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali":
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si
applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la
seguente modalita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a
99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a
39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539:
"Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile,
e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto
dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
il completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da
40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia
esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
Note all'art. 1, comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 luglio 2002, n. 212:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.".
Note all'art. 1, comma 541:
- Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche'
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni
di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il
personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite
complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresi' prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria".
Note all'art. 1, comma 542:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
"Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle
carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
devono avere completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Note all'art. 1, comma 543:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e
successive modificazioni:
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta'
e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e
della progressione di carriera non e' computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma
quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
Nota all'art. 1, comma 544:
- Il Regolamento (CE) n. 491/2004 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
2004.
Note all'art. 1, comma 547:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52
(Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
Nota all'art. 1, comma 548:
- Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti".
Nota all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate
dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti
destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 551:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
Nota all'art. 1, comma 552:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante:
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 2002, n. 34) e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
Nota all'art. 1, comma 554:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente art. non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Nota all'art. 1, comma 556:
- Per l'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
Nota all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'art. 37, comma 5."
Nota all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed
altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici
anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente art., le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 1, comma 560:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n.
199).
Note all'art. 1, comma 562:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
Nota all'art. 1, comma 567:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)":
"Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo".
Nota all'art. 1, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente".
Nota all'art. 1, comma 571:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
"3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".



 




Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)-c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni);
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.
5. (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
5. (Omissis).
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7 - 15. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
3. (Omissis).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5 - 70. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura):
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra
gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti,
in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a
concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo
del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di
tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi
che andranno a maturare, successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle
somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero
intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e
delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione
della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
Nota all'art. 1, comma 513:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
comma 517:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8 - 9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - d) (omissis);
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) (omissis).
11 - 13. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 514:
- Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla
voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle
accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Nota all'art. 1, comma 515:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e)
della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
Note all'art. 1, comma 516:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata".
- Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo
alla fissazione di norme comuni per i trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
Note all'art. 1, comma 517:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
" Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
Nota all'art. 1, comma 518:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto):
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. (Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 519:
- Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma
518.
Note all'art. 1, comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale).
1. (Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche'
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da
alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.".
Nota all'art. 1, comma 521:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma, si veda la nota al comma 520.
Nota all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea (Legge
14 ottobre 1957, n. 1203):
"Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.".
Nota all'art. 1, comma 523:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
(Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 525:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
"Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente
e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata
legge n. 448 del 2001:
"Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 527:
- Si riporta il testo del comma 9-quinquies
dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere
riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate".
- Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
la riqualificazione del trasporto merci) della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante "
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive
modificazioni:
"Art. 1. - Per il completamento degli interventi di
cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle
economie, comprensive del relativo cofinanziamento
regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui
all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
- Si riportano i testi degli articoli 133 e 134
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle
piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita
convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
trasporti e della navigazione e il presidente della
regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi
dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002".
"Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia). - 1. E' assegnata alla
regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla
verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi
di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo
statale".
Nota all'art. 1, comma 529:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra
un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite".
Note all'art. 1, comma 535:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
Note all'art. 1, comma 536:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti):
"Art. 1. - 1.
2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il
collocamento a riposo nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
"Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico"".
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115
(Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali":
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si
applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la
seguente modalita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a
99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a
39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539:
"Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile,
e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto
dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
il completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da
40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia
esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
Note all'art. 1, comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 luglio 2002, n. 212:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.".
Note all'art. 1, comma 541:
- Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche'
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni
di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il
personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite
complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresi' prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria".
Note all'art. 1, comma 542:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
"Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle
carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
devono avere completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Note all'art. 1, comma 543:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e
successive modificazioni:
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta'
e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e
della progressione di carriera non e' computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma
quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
Nota all'art. 1, comma 544:
- Il Regolamento (CE) n. 491/2004 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
2004.
Note all'art. 1, comma 547:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52
(Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
Nota all'art. 1, comma 548:
- Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti".
Nota all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate
dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti
destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 551:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
Nota all'art. 1, comma 552:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante:
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 2002, n. 34) e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
Nota all'art. 1, comma 554:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente art. non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Nota all'art. 1, comma 556:
- Per l'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
Nota all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'art. 37, comma 5."
Nota all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed
altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici
anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente art., le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 1, comma 560:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n.
199).
Note all'art. 1, comma 562:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
Nota all'art. 1, comma 567:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)":
"Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo".
Nota all'art. 1, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente".
Nota all'art. 1, comma 571:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
"3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".



 




Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)-c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni);
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.
5. (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
5. (Omissis).
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7 - 15. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
3. (Omissis).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5 - 70. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura):
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra
gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti,
in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a
concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo
del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di
tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi
che andranno a maturare, successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle
somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero
intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e
delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione
della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
Nota all'art. 1, comma 513:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
comma 517:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8 - 9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - d) (omissis);
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) (omissis).
11 - 13. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 514:
- Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla
voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle
accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Nota all'art. 1, comma 515:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e)
della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
Note all'art. 1, comma 516:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata".
- Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo
alla fissazione di norme comuni per i trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
Note all'art. 1, comma 517:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
" Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
Nota all'art. 1, comma 518:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto):
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. (Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 519:
- Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma
518.
Note all'art. 1, comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale).
1. (Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche'
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da
alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.".
Nota all'art. 1, comma 521:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma, si veda la nota al comma 520.
Nota all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea (Legge
14 ottobre 1957, n. 1203):
"Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.".
Nota all'art. 1, comma 523:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
(Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 525:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
"Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente
e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata
legge n. 448 del 2001:
"Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 527:
- Si riporta il testo del comma 9-quinquies
dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere
riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate".
- Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
la riqualificazione del trasporto merci) della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante "
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive
modificazioni:
"Art. 1. - Per il completamento degli interventi di
cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle
economie, comprensive del relativo cofinanziamento
regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui
all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
- Si riportano i testi degli articoli 133 e 134
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle
piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita
convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
trasporti e della navigazione e il presidente della
regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi
dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002".
"Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia). - 1. E' assegnata alla
regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla
verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi
di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo
statale".
Nota all'art. 1, comma 529:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra
un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite".
Note all'art. 1, comma 535:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
Note all'art. 1, comma 536:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti):
"Art. 1. - 1.
2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il
collocamento a riposo nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
"Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico"".
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115
(Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali":
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si
applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la
seguente modalita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a
99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a
39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539:
"Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile,
e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto
dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
il completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da
40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia
esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
Note all'art. 1, comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 luglio 2002, n. 212:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.".
Note all'art. 1, comma 541:
- Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche'
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni
di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il
personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite
complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresi' prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria".
Note all'art. 1, comma 542:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
"Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle
carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
devono avere completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Note all'art. 1, comma 543:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e
successive modificazioni:
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta'
e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e
della progressione di carriera non e' computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma
quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
Nota all'art. 1, comma 544:
- Il Regolamento (CE) n. 491/2004 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
2004.
Note all'art. 1, comma 547:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52
(Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
Nota all'art. 1, comma 548:
- Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti".
Nota all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate
dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti
destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 551:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
Nota all'art. 1, comma 552:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante:
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 2002, n. 34) e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
Nota all'art. 1, comma 554:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente art. non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Nota all'art. 1, comma 556:
- Per l'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
Nota all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'art. 37, comma 5."
Nota all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed
altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici
anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente art., le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 1, comma 560:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n.
199).
Note all'art. 1, comma 562:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
Nota all'art. 1, comma 567:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)":
"Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo".
Nota all'art. 1, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente".
Nota all'art. 1, comma 571:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
"3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".



 




Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)-c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni);
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.
5. (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
5. (Omissis).
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7 - 15. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
3. (Omissis).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5 - 70. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura):
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra
gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti,
in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a
concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo
del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di
tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi
che andranno a maturare, successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle
somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero
intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e
delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione
della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
Nota all'art. 1, comma 513:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
comma 517:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8 - 9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - d) (omissis);
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) (omissis).
11 - 13. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 514:
- Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla
voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle
accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Nota all'art. 1, comma 515:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e)
della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
Note all'art. 1, comma 516:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata".
- Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo
alla fissazione di norme comuni per i trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
Note all'art. 1, comma 517:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
" Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
Nota all'art. 1, comma 518:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto):
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. (Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 519:
- Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma
518.
Note all'art. 1, comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale).
1. (Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche'
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da
alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.".
Nota all'art. 1, comma 521:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma, si veda la nota al comma 520.
Nota all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea (Legge
14 ottobre 1957, n. 1203):
"Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.".
Nota all'art. 1, comma 523:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
(Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 525:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
"Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente
e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata
legge n. 448 del 2001:
"Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 527:
- Si riporta il testo del comma 9-quinquies
dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere
riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate".
- Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
la riqualificazione del trasporto merci) della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante "
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive
modificazioni:
"Art. 1. - Per il completamento degli interventi di
cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle
economie, comprensive del relativo cofinanziamento
regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui
all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
- Si riportano i testi degli articoli 133 e 134
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle
piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita
convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
trasporti e della navigazione e il presidente della
regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi
dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002".
"Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia). - 1. E' assegnata alla
regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla
verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi
di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo
statale".
Nota all'art. 1, comma 529:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra
un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite".
Note all'art. 1, comma 535:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
Note all'art. 1, comma 536:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti):
"Art. 1. - 1.
2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il
collocamento a riposo nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
"Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico"".
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115
(Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali":
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si
applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la
seguente modalita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a
99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a
39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539:
"Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile,
e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto
dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
il completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da
40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia
esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
Note all'art. 1, comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 luglio 2002, n. 212:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.".
Note all'art. 1, comma 541:
- Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche'
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni
di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il
personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite
complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresi' prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria".
Note all'art. 1, comma 542:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
"Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle
carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
devono avere completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Note all'art. 1, comma 543:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e
successive modificazioni:
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta'
e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e
della progressione di carriera non e' computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma
quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
Nota all'art. 1, comma 544:
- Il Regolamento (CE) n. 491/2004 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
2004.
Note all'art. 1, comma 547:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52
(Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
Nota all'art. 1, comma 548:
- Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti".
Nota all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate
dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti
destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 551:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
Nota all'art. 1, comma 552:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante:
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 2002, n. 34) e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
Nota all'art. 1, comma 554:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente art. non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Nota all'art. 1, comma 556:
- Per l'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
Nota all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'art. 37, comma 5."
Nota all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed
altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici
anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente art., le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 1, comma 560:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n.
199).
Note all'art. 1, comma 562:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
Nota all'art. 1, comma 567:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)":
"Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo".
Nota all'art. 1, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente".
Nota all'art. 1, comma 571:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
"3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".



 




Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)-c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni);
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si
applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre
2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.
5. (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
5. (Omissis).
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7 - 15. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
3. (Omissis).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5 - 70. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura):
"Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra
gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive.
In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti,
in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a
concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo
del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di
tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi
che andranno a maturare, successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle
somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero
intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e
delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione
della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
Nota all'art. 1, comma 513:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
comma 517:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8 - 9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - d) (omissis);
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) (omissis).
11 - 13. (Omissis)".
Nota all'art. 1, comma 514:
- Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla
voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle
accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Nota all'art. 1, comma 515:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e)
della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
Note all'art. 1, comma 516:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata".
- Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo
alla fissazione di norme comuni per i trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
Note all'art. 1, comma 517:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
" Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
Nota all'art. 1, comma 518:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto):
"Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. (Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 519:
- Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma
518.
Note all'art. 1, comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale).
1. (Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche'
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da
alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.".
Nota all'art. 1, comma 521:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma, si veda la nota al comma 520.
Nota all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea (Legge
14 ottobre 1957, n. 1203):
"Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato
entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.".
Nota all'art. 1, comma 523:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
(Omissis).".
Nota all'art. 1, comma 525:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
"Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente
e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata
legge n. 448 del 2001:
"Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo".
Nota all'art. 1, comma 527:
- Si riporta il testo del comma 9-quinquies
dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere
riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate".
- Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
la riqualificazione del trasporto merci) della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante "
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive
modificazioni:
"Art. 1. - Per il completamento degli interventi di
cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle
economie, comprensive del relativo cofinanziamento
regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui
all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
- Si riportano i testi degli articoli 133 e 134
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle
piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita
convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
trasporti e della navigazione e il presidente della
regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi
dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002".
"Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia). - 1. E' assegnata alla
regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di
carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla
verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi
di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo
statale".
Nota all'art. 1, comma 529:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra
un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite".
Note all'art. 1, comma 535:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
Note all'art. 1, comma 536:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge
10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti):
"Art. 1. - 1.
2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il
collocamento a riposo nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
"Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico"".
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115
(Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali":
"Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si
applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la
seguente modalita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a
99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a
39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539:
"Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile,
e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto
dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
il completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da
40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia
esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
Note all'art. 1, comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
27 luglio 2002, n. 212:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.".
Note all'art. 1, comma 541:
- Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche'
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni
di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il
personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite
complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresi' prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria".
Note all'art. 1, comma 542:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
"Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle
carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
devono avere completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Note all'art. 1, comma 543:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e
successive modificazioni:
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
effettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta'
e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e
della progressione di carriera non e' computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma
quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
Nota all'art. 1, comma 544:
- Il Regolamento (CE) n. 491/2004 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
2004.
Note all'art. 1, comma 547:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52
(Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
Nota all'art. 1, comma 548:
- Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti".
Nota all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate
dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti
destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 551:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
Nota all'art. 1, comma 552:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante:
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 2002, n. 34) e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
Nota all'art. 1, comma 554:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente art. non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Nota all'art. 1, comma 556:
- Per l'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
Nota all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'art. 37, comma 5."
Nota all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed
altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici
anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente art., le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 1, comma 560:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n.
199).
Note all'art. 1, comma 562:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
Nota all'art. 1, comma 567:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)":
"Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo".
Nota all'art. 1, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11
(Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio":
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente".
Nota all'art. 1, comma 571:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
"3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".



 
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