Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004, n. 327
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di limiti di velocita' per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visti l'articolo 9 e il comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modificazioni
1. Al comma 1 dell'Appendice I - articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b.3), le parole: "40 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "62,5 km/h";
b) alla lettera c.2.2), le parole: "40 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "62,5 km/h";
c) alla lettera c.2.3), le parole: "25 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "40 km/h".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87, della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente detta Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a) della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;".
Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 recante: Nuovo codice della strada e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
S.O. e' il seguente:
"Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni
di eccezionalita). - 1. a' eccezionale il veicolo che nella
propria configurazione di marca superi, per specifiche
esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti
negli articoli 61 e 62.
2. a' considerato trasporto in condizioni di
eccezionalita':
a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che,
per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai
limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel
rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62;
insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti
dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti
fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il
carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unita', fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora
vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel
rispetto dell'art. 61, il carico puo' essere completato,
con generi della stessa natura merceologica, per occupare
l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'art. 164 e
della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per
gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature
industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre
sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi la
predetta massa complessiva non potra' essere superiore a 38
tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48
tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108
tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
l'effettuazione delle attivita' ivi previste, compiano
percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili,
l'autorizzazione alla circolazione e' concessa dall'ente
proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario
pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti
per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le
combinazioni a sei o piu' assi, da corrispondere
contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa
durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di
tipo "A" e' comunque subordinata al pagamento delle tariffe
prescritte dalle societa' autostradali. I proventi dei
citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
sono assegnati agli enti proprietari delle strade in
analogia a quanto previsto dall'art. 34 per i veicoli
classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di
cui sopra sono altresi' applicabili le sanzioni di cui al
comma 5 dell'art. 34, aumentate di due volte, e ai commi 21
e 22 del presente articolo.
3. a' considerato trasporto in condizioni di
eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente
oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza
del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il
carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria
di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente
oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero
autoarticolati, purche' il carico non sporga anteriormente
dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte
di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di
veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero
autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo
normalizzato allorche' trasportino esclusivamente
contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui
vengono superate le dimensioni o le masse stabilite
rispettivamente dall'art. 61 e dall'art. 62;
f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1,
lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti
dall'art. 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che
effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e
fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al
trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle
presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle
dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61
o 62, puo' recare danni o compromettere la funzionalita'
delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo
dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita'
del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per
necessita' inerenti l'attivita' aziendale;
l'immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire
solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a
specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata
dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade,
strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente
rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche'
per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e
non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti
stabiliti dall'art. 61; tale eccedenza puo' essere
anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i
veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e
lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con
il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le
masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue
il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando,
ancorche' per effetto del carico, non eccedano l'altezza di
4,30 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento
i limiti stabiliti dall'art. 61, a condizione che siano
rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e
62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso
siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada
aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione
alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma
8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che
nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili
per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma
4 dello stesso articolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato
che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa
totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti
cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di
usura di cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle
lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere
l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri
trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei
mezzi d'opera, purche' l'asse piu' caricato non superi le
13 t, non puo' eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
due assi: 20 t;
tre assi: 33 t;
quattro o piu' assi, con due assi anteriori
direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
quattro assi: 44 t;
cinque o piu' assi: 56 t;
cinque o piu' assi, per il trasporto di
calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o
per piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei
limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel
provvedimento di autorizzazione possono essere imposti
percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della
polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi
stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta
della polizia stradale, questa, ove le condizioni di
traffico e la sicurezza stradale lo consentano, puo'
autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della
scorta tecnica, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento.
10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia
compatibile con la conservazione delle sovrastrutture
stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la
sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le
prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il
trasporto eccezionale e' causa di maggiore usura della
strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione
del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei
transiti per i quali e' richiesta l'autorizzazione, deve
altresi' essere determinato l'ammontare dell'indennizzo,
dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalita'
previste dal comma 17. L'autorizzazione e' comunque
subordinata al pagamento delle spese relative agli
eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per
l'effettuazione del trasporto nonche' alle opere di
rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti
dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze
derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del
carico.
11. L'autorizzazione alla circolazione non e'
prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1
quando circolano senza superare nessuno dei limiti
stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il
rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista
dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto
non e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di
veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di
massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino
sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia
limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la
piu' vicina officina.
13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale
l'autoarticolato il cui semirimorchio e' allestito con
gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a
sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le
dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per
specificate e giustificate esigenze funzionali superino le
dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti
veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad
alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in
lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di
corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove
ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire
solo a nome e nella disponibilita' di imprese autorizzate
ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i
motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di massa e
alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di
circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di
quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi
d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per il
rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei
trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali
tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di
trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la
imposizione della scorta tecnica o della scorta della
polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri
ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione,
ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite
nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti,
fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e
funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi
gia' autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di
scorta della Polizia stradale o tecnica, nonche' superando
anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa
indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei
trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero
circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire unmilioneduecentosettantamilacentottanta
a lire cinquemilioniottantamilasettecento.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in
condizioni di eccezionalita', ovvero circoli con un veicolo
eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalita' ovvero circoli con un veicolo eccezionale,
senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra
quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in
difetto, ancorche' maggiori delle tolleranze ammesse e/o
con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere
con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a
euro 137,55. Il viaggio potra' proseguire solo dopo
l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo
di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di
cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1,
lettera n), salvo che cio' sia espressamente consentito,
comunque entro i limiti di cui all'art. 62, nelle
rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55, e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e'
ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e
trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri che adottera' il
provvedimento di sospensione. Alla terza violazione,
accertata in un periodo di cinque anni, e' disposta la
revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di
mezzo d'opera
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza
ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e
sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del
veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto
eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle
relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che
restano a carico del solo conducente del veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida del
conducente per un periodo da quindici a trenta giorni,
nonche' la sospensione della carta di circolazione del
veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo
I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18,
ove la violazione consista nel superamento dei limiti di
massa previsti dall'art. 62, ovvero dei limiti di massa
indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non
si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa
complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre
il 5 per cento ai limiti previsti dall'art. 62, comma 4.
Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel
superamento dei limiti di sagoma previsti dall'art. 61,
ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto
eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se
le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre
il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle
dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della
scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22,
l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire
il viaggio, fino a che non si sia munito
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle
norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il
veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal
proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo
amministrativo; durante la sosta la responsabilita' del
veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del
proprietario. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale
di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite
non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi.
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il
veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero
non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente
accertatore procede al ritiro immediato della carta di
circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione
del carico; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Durante la sosta la
responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane
del conducente. I documenti sono restituiti all'avente
diritto, allorche' il carico o il veicolo siano stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la
prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una
scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalita'
di svolgimento previste dal regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
343,35 a euro 1.376,55. Ove in un periodo di due anni il
medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una
delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai
sensi della sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi
precedenti non e' data facolta' di applicare ulteriori
sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di
cui al comma 6.
26. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle macchine agricole eccezionali e alle
macchine operatrici eccezionali".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'Appendice I - art. 9 al titolo I del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni recante: "Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992,
n. 303, S.O., come modificato dal regolamento qui
pubblicato e' il seguente:
"Appendice I - Art. 9 (Caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per
massa). - 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'art. 62 del
codice, sono le seguenti:
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati
dall'art. 61 del codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocita' massima calcolata per costruzione:
70 km/h;
a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocita',
purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale
della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai
fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli
assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in
condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le
norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della
M.C.T.C.;
a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie
della categoria N3 di appartenenza.
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte
la massa complessiva massima del veicolo a motore e
comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente;
b.2) massa aderente non inferiore al 65% della
massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo
non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli
a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il
valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere
non inferiore al 17,5% della massa complessiva;
b.3) velocita' massima calcolata per costruzione in
servizio di traino: 62,5 km/h, con l'eccezione di cui al
successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: e' ammesso l'attrezzaggio con
trasmissioni che consentano di raggiungere una velocita'
massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto
indicati e se il conseguimento di tale velocita' e' reso
possibile da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro
i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e
62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5
dell'appendice III al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio
riconosciuto per una massa complessiva massima di 42,6 t e
formano una combinazione della massa massima di 72 t nel
rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i
veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte
le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e
per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia
d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5,
lettera b), dell'appendice III al titolo III o della
verifica prevista allo stesso comma, lettera c), del valore
minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore
del veicolo trattore e' non inferiore a 259 kW. La massa
complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, e'
riferita alla massa gravante sugli assi a terra del
semirimorchio;
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocita',
purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale
della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai
fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli
assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in
condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le
norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della
M.C.T.C.;
b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie
della categoria N3 di appartenenza.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del
rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa e'
riferita a quella gravante sugli assi a terra;
c.2) velocita' di base ai fini del dimensionamento
e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione
di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non puo'
superare i 10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a
42,6 t;
c.2.2) 62,5 km/h se di massa complessiva
superiore a 42,6 t e sino a 80 t;
c.2.3) 40 km/h se di massa complessiva superiore
a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per
trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati
mezzi d'opera, la velocita' di base deve comunque essere
non inferiore a 80 km/h;
c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati
dall'art. 61 del codice;



 
Art. 2.
Adeguamento del parco di veicoli circolanti
ai nuovi regimi di velocita'
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa, gia' circolanti, ai fini della possibilita' di concederne, attraverso formale autorizzazione, l'utilizzo ai nuovi regimi di velocita' stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle in-frastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 10
 
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