Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 dicembre 2004, n. 328
Regolamento concernente "Integrazioni e modifiche del regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto".

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, concernente il conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima;
Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866, concernente le modalita' di assegnazione dell'alloggio al personale militare delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle capitanerie di porto;
Considerata la necessita' di modificare e di integrare il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 414 del 2001, innanzi citato, per ottimizzare l'uso degli alloggi di servizio rispetto alle nuove ed accresciute necessita' funzionali, anche al fine di soddisfare le esigenze del personale interessato da maggiore mobilita' ed impiegato in ragione dell'apporto funzionale fornito dallo stesso personale;
Ritenuto necessario introdurre nuove tipologie di alloggi in forza delle predette esigenze funzionali generalmente considerate ed emergenti in sede locale, garantendo una maggiore efficienza e nel contempo venendo incontro alle esigenze del personale e delle relative famiglie;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 luglio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 15764 del 10 settembre 2004;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'alinea dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, successivamente denominato decreto, e' sostituito dal seguente:
"2. La Capitaneria di porto, il Reparto di volo e il Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:".
2. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto, dopo le parole "Capitaneria di Porto", sono inserite le seguenti: ", Reparto Supporto Navale".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, recante:
"Conferimento degli alloggi erariali in consegna
all'amministrazione militare marittima" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1921, n. 81.
- Il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866, recante:
"Ordine di precedenza per il conferimento degli alloggi
erariali al personale delle Capitanerie di porto" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1926, n. 127.
- Il decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414,
recante: "Norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle
Capitanerie di Porto" e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 251/L alla Gazzetta Ufficiale 27 novembre
2001, n. 276.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale
n. 414/2001, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
"Art. 2 (Autorita' responsabile). - 1. La Direzione
Marittima amministra le unita' immobiliari demaniali e non,
in uso agli uffici marittimi e alle strutture del Corpo
ricadenti nella zona di competenza.
2. La Capitaneria di Porto, il Reparto di Volo e il
Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta
del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo
delle capitanerie di Porto:
a) adottano i provvedimenti necessari per
l'amministrazione di dette unita' immobiliari, con
esclusione di quelli che il regolamento riserva ad altre
autorita', ivi compresi i particolari regolamenti per la
gestione e conduzione degli alloggi di servizio;
b) nominano, ove previsto, un Ufficiale dipendente
quale amministratore;
c) sovrintendono all'operato di eventuali altri
organi della conduzione delle unita' immobiliari,
disponendo e curando l'osservanza delle disposizioni di
legge in materia e di quelle emanate dalle superiori
autorita';
d) promuovono le determinazioni millesimali delle
quote".
- Il testo vigente dell'art. 3 del decreto ministeriale
n. 414/2001, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
"Art. 3 (Inosservanza grave o continuata). - 1. Fatti
salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari di popria
competenza, l'inosservanza grave o continuata del presente
regolamento e' segnalata dalla Capitaneria di porto Reparto
Supporto Navale e dai Reparti di Volo alla Direzione
Marittima competente e, per conoscenza, al Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto per le azioni ed i
provvedimenti ritenuti opportuni".



 
Art. 2.
1. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto, dopo la parola "Capitaneria", sono inserite le seguenti: ", uno per il Reparto di Volo o per il Reparto Supporto Navale".
2. Nell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto, dopo le parole "Reparto di Volo", sono inserite le seguenti: "o del Reparto Supporto Navale".



Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 6 del decreto ministeriale
n. 414/2001, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
"Art. 6 (Compilazione inventari). - 1. Gli inventari e
le planimetrie delle singole unita' immobiliari sono
compilati in originale e in numero sufficiente, da servire
uno per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, uno per la Direzione Marittima, uno per la
Capitaneria, uno per il Reparto di Volo o per il Reparto
Supporto Navale ed uno per il Comando che la utilizza.
2. Gli originali degli inventari e le planimetrie,
debitamente riscontrati, debbono essere firmati
dall'Ufficiale responsabile del servizio di economato della
Direzione Marittima o della Capitaneria di Porto o del
Reparto di Volo o del Reparto Supporto Navale che ha in uso
l'immobile e vistati dal rispettivo Titolare; quelli per
gli uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi
e delegazioni di spiaggia sono invece firmati dal Titolare
e vistati dal rispettivo Capo di compartimento marittimo.
3. Gli inventari dei locali destinati ad alloggio o ad
altri usi, sono compilati a parte se si trovano in immobili
diversi da quelli adibiti ad uffici.
4. Gli alloggi che si trovano invece nell'immobile ove
hanno sede gli uffici debbono considerarsi come facenti
parte dello stesso immobile e, percio', debbono essere
compresi in quell'inventario.
5. Nei casi di cambio dell'Ufficiale incaricato del
servizio di economato della Direzione Marittima o della
Capitaneria di Porto o del Reparto di Volo o del Reparto
Supporto Navale e nei casi di cambio di Titolari di uffici
marittimi minori, si fara' luogo al passaggio di consegna
degli inventari degli immobili e delle planimetrie. Tale
consegna si fara' constare mediante dichiarazione
sottoscritta dal cedente e dall'accettante sulla parte
all'uopo riservata nel previsto modulario (Mod. 193)".



 
Art. 3.
1. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto, dopo le parole "Reparto di Volo", sono inserite le seguenti: "nonche' Reparto Supporto Navale".
2. Nell'articolo 8, comma 1, del decreto, dopo le parole "uffici marittimi", sono inserite le seguenti: "o dei Comandi interessati".



Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto ministeriale
n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
"Art. 7 (Conservazione degli inventari degli immobili).
- 1. Ogni Capitaneria di Porto e Reparto di Volo nonche'
Reparto Supporto Navale tiene un esemplare degli inventari
e delle planimetrie degli immobili della propria
giurisdizione curando l'aggiornamento anche degli esemplari
di cui all'art. 6.
2. L'Ufficiale responsabile dei servizi di economato
provvede a segnalare al Comandante le eventuali varianti e
le deficienze riscontrate negli immobili.
3. Per gli uffici circondariali marittimi, gli uffici
locali marittimi e le delegazioni di spiaggia la funzione
di economo e' disimpegnata dal Capo dell'ufficio".
- Il testo vigente dell'art. 8 del decreto ministeriale
n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
"Art. 8 (Compilazione verbali di consegna/riconsegna).
- 1. I verbali di consegna Mod. 194 debbono essere
compilati in originale in numero necessario: uno per la
Capitaneria di Porto, uno per la Direzione Marittima ed uno
per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, al quale deve essere inviato entro dieci giorni
dall'avvenuta consegna. Copia di detto verbale e' allegata
a quello di passaggio di consegne dei Capi degli uffici
marittimi o dei Comandi interessati.
2. Nel verbale di consegna il consegnatario deve far
risultare lo stato in cui lo stesso si trova e, in quello
di riconsegna, l'Ufficiale economo deve indicare i danni
causati da incuria od abuso.
3. Nella colonna annotazioni, poi, sara' indicata la
causa presunta o effettiva di ciascun danno o mancanza, in
modo da poterne stabilire la responsabilita'".



 
Art. 4.
1. L'articolo 9, comma 1, del decreto, e' sostituito dal seguente:
"1. La Capitaneria di Porto, il Reparto di Volo o il Reparto Supporto Navale, qualora l'assegnatario non provveda direttamente alla riparazione dei danni rilevati e nel caso di contestazione, acquisiscono, nelle forme di rito, preventivi di spesa e provvedono, acquisito il nulla osta della Direzione Marittima, al ripristino d'ufficio ed in danno del responsabile.".



Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 9 del decreto ministeriale
n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
"Art. 9 (Valutazione delle spese occorrenti per
riparazione danni). - 1. La Capitaneria di Porto, il
Reparto di Volo o il Reparto Supporto Navale qualora
l'assegnatario non provveda direttamente alla riparazione
dei danni rilevati e nel caso di contestazione,
acquisiscono, nelle forme di rito, preventivi di spesa e
provvedono, acquisito il nulla osta della Direzione
Marittima, al ripristino d'ufficio ed in danno del
responsabile.
2. La Direzione Marittima procede al recupero delle
spese sostenute attraverso l'Ente amministratore.
3. Sulle contestazioni relative a qualita', entita' e
tipo degli interventi, nonche' alle spese necessarie per il
ripristino, decide il Comando Generale del Corpo delle
Capitaneria di Porto.".



 
Art. 5.
1. L'articolo 10 del decreto e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Immobili di proprieta' privata). - 1. La consegna e la restituzione degli immobili di proprieta' privata e' fatta sempre in contraddittorio fra i proprietari o loro delegati autorizzati e il Capo del Compartimento marittimo o Comandante del Reparto di Volo o del Reparto Supporto Navale, ovvero un ufficiale dagli stessi delegato, con l'intervento dell'Ufficiale capo dei servizi di economato che firmeranno i relativi verbali.
2. Il Capo del compartimento marittimo, il Comandante del Reparto di Volo o il Comandante del Reparto Supporto Navale devono informare l'assegnatario dell'alloggio, ubicato all'interno di un immobile privato destinato ad ufficio marittimo, delle particolari condizioni risultanti dal contratto di locazione, affinche' gli assegnatari stessi vi si possano uniformare.".
 
Art. 6.
1. L'articolo 11 del decreto e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Categorie degli alloggi di servizio). - 1. Gli alloggi di servizio assegnati al personale del Corpo delle capitanerie di porto si suddividono nelle seguenti categorie:
a) alloggi destinati ad esigenze di servizio connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando (ASIR): Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capi di compartimento marittimo, Capi di ufficio circondariale marittimo.
Per detti alloggi e' applicabile il regime derogatorio previsto nell'articolo 14, comma 4, ed alle condizioni fissate nel comma 5 dello stesso articolo. In tal caso gli stessi alloggi sono comparati - in via temporanea - alla categoria ASI e possono essere assegnati rispettivamente al personale di cui all'articolo 14, comma 1;
b) alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI): per il personale a cui sono affidati incarichi continuativi che richiedono l'obbligo di abitare presso la localita' di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalita' ovvero di sicurezza del servizio stesso;
c) alloggi collettivi di servizio nell'ambito di caserme asserviti ad immobili in uso agli uffici marittimi periferici per ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia a seguito. In tali alloggi ogni interessato puo' disporre di una sola camera con o senza bagno;
d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): per il personale militare in servizio permanente, coniugato e con famiglia al seguito, che presta effettivo servizio nella sede ove e' ubicato l'alloggio ovvero nel Comune limitrofo;
e) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare imbarcato e relativi familiari di passaggio (SLI): per il personale militare in servizio permanente, coniugato e con o senza famiglia al seguito, che presta servizio a bordo di unita' navali del Corpo gestite dal Reparto Supporto Logistico con sede a Messina;
f) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP): per il personale militare in servizio permanente, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, in missione presso comandi, enti e reparti per frequenza di corsi ovvero per attivita' connesse a motivate esigenze di servizio.".
 
Art. 7.
1. L'articolo 12 del decreto e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Durata delle assegnazioni). - 1. La durata delle assegnazioni degli alloggi e' stabilita come segue:
a) alloggi di categoria ASIR e ASI: la durata e' direttamente connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico e la relativa utilizzazione e' consentita con l'assunzione dell'incarico;
b) alloggi di categoria ASC: la durata e' direttamente connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico che da' titolo all'assegnazione dell'alloggio di servizio;
c) alloggi di categoria AST: la durata dell'assegnazione non puo' essere superiore ai sei anni;
d) alloggi di categoria SLI: la durata dell'assegnazione, stabilita dalle disposizioni particolari emanate dal Comando, non puo' essere superiore a mesi tre, con possibilita' di rinnovo salvo che non vi siano domande intese ad ottenerne la fruizione;
e) alloggi di categoria APP: la durata dell'assegnazione, stabilita dalle disposizioni particolari emanate dal Comando, non puo' essere superiore a mesi tre, con possibilita' di rinnovo salvo che non vi siano domande intese ad ottenerne la fruizione.".
 
Art. 8.
1. L'articolo 13, comma 1, del decreto, e' sostituito dal seguente:
"1. L'assegnazione degli alloggi e' disposta:
a) per gli ASIR, dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, con lo stesso provvedimento che dispone il trasferimento ovvero l'assunzione del comando o l'assegnazione dell'incarico. A tal fine il Comandante Generale, sentito il Direttore Marittimo competente per territorio, con proprio provvedimento individua espressamente gli alloggi da assegnare;
b) per gli ASI, AST e SLI dal Direttore Marittimo su proposta del Capo del Compartimento Marittimo, del Comandante del Reparto di Volo e per il Reparto Supporto Navale su proposta del Comandante previa approvazione del Comandante generale, a seguito di istanza formulata in conformita' all'allegato "A". Per i titolari degli incarichi indicati nel successivo articolo 14, comma 1, lettera a), provvede il Direttore Marittimo di Roma su indicazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.".
2. Nell'articolo 13, comma 3, del decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Gli alloggi della categoria APP sono assegnati con apposito atto direttamente dai Comandi in cui sono ubicati detti alloggi.".



Note all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 13 del decreto
ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
"Art. 13 (Attribuzioni del Comandante Generale, dei
Direttori Marittimi e dei Capi di Compartimento Marittimo
in materia di assegnazione). - 1. L'assegnazione di alloggi
e' disposta:
a) per gli ASIR dal Comandante generale del Corpo
delle capitanerie di Porto, con lo stesso provvedimento che
dispone il trasferimento ovvero l'assunzione del comando o
l'assegnazione dell'incarico. A tal fine il Comandante
Generale, sentito il Direttore Marittimo competente per
territorio, con proprio provvedimento individua
espressamente gli alloggi da assegnare;
b) per gli ASI, AST e SLI dal Direttore Marittimo su
proposta del Capo del Compartimento Marittimo, del
Comandante Generale del Reparto di Volo e per il Reparto
Supporto Navale su proposta del Comandante previa
approvazione del Comandante generale, a seguito di istanza
formulata in conformita' all'allegato "A". Per i titolari
degli incarichi indicati nell'art. 14, comma 1, lettera a),
provvede il Direttore Marittimo di Roma su indicazione del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. L'assegnazione dell'alloggio e' formalizzata con
apposito atto della direzione marittima come da allegato B
e, in quanto formulato nell'interesse dell'amministrazione,
e' redatto in carta semplice e soggetto a registrazione
soltanto in caso d'uso.
3. Gli alloggi della categoria ASC sono assegnati con
Ordine del Giorno del Capo del Compartimento Marittimo
competente e, per i Reparti di Volo, del Comandante del
Reparto della Base, a seguito di istanza dell'avente
diritto formulata in conformita' all'allegato "C". Gli
alloggi della categoria APP sono assegnati con apposito
atto direttamente dai Comandi in cui sono ubicati detti
alloggi.
4. Le autorita' che formalizzano le assegnazioni degli
alloggi per periodi uguali o superiori a trenta giorni sono
tenute ad effettuare le comunicazioni di legge, di cui al
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 91.".



 
Art. 9.
1. L'articolo 14 del decreto e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Incarichi cui e' connessa l'assegnazione di alloggi della categoria ASI e assegnazione degli alloggi AST). - 1. I seguenti incarichi danno luogo all'assegnazione degli ASI, nei limiti della disponibilita' degli alloggi medesimi nella sede, secondo l'ordine di priorita' in cui sono elencati:
a) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:
Vice Comandante Generale;
Capo della Centrale Operativa;
Ufficiale addetto al Comandante Generale;
Coordinatore;
Capi reparto;
Capo del Reparto Ambientale Marino;
Assistente del Comandante Generale;
Sottufficiale responsabile dell'autoreparto;
ulteriore personale militare che ricopre incarichi e ruoli secondo un ordine di priorita' funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze stabilite dal Comandante generale, con proprio provvedimento, sentiti i Capi Reparto.
b) Uffici marittimi periferici:
Titolare di ufficio locale marittimo;
Titolare di delegazione di spiaggia;
Titolare di Comando equipollente;
Comandante in seconda o Ufficiale in seconda di ufficio marittimo periferico;
Capo Sezione Operativa di Capitaneria di Porto e, nelle sedi di Direzione Marittima, del Comandante della Zona Navale;
Capo Servizio V.T.S. di area;
Capo Servizio V.T.S. locale;
Comandante di Unita' Navali del Corpo;
Direttore di Macchina di Unita' Navali del Corpo;
Capo Sezione Sicurezza Navigazione ovvero Tecnica;
Aiutante Maggiore;
1° Nostromo;
Responsabile sezione staccata di Capitaneria di Porto;
Consegnatario per debito di vigilanza (capo carico);
ulteriore personale militare che ricopra incarichi e ruoli secondo un ordine di priorita' funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze, rilevanti a livello locale, stabilite dal Capo del Compartimento con proprio provvedimento motivato, sottoposto all'approvazione del Comando generale.
c) Reparti di Volo (Nuclei Aerei/Sezioni Volo Elicotteri):
Comandante;
Capo Servizio Operazioni;
Piloti;
Operatori di Volo;
Capo Servizio Tecnico;
Comandante in 2u';
Capo servizio sicurezza volo;
Capo hangar;
Capo magazzino;
Addetti ai servizi di volo;
ulteriore personale militare che ricopra incarichi e ruoli secondo un ordine di priorita' funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze stabilite dal responsabile del Reparto con proprio provvedimento motivato, sottoposto all'approvazione del Comando generale.
d) Reparto Supporto Navale:
Comandante;
Capo Ufficio Tecnico-Logistico;
Capo Ufficio Amministrativo e Infrastrutture;
Capo Ufficio Personale;
Consegnatario;
Maresciallo addetto Ufficio Tecnico-Logistico;
Maresciallo addetto Ufficio Personale;
ulteriore personale militare che ricopra incarichi e ruoli secondo un ordine di priorita' funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze stabilite dal Comandante del Reparto Supporto Navale con proprio provvedimento motivato, sottoposto all'approvazione del Comando generale.
2. L'assegnazione degli AST, nei limiti della disponibilita' degli alloggi della medesima categoria, e' stabilita in ragione inversa al reddito del nucleo familiare legalmente riconosciuto, rapportato alla composizione numerica dello stesso, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o modello sostitutivo di ciascuno dei componenti del nucleo familiare. Gli AST non possono essere assegnati al personale che:
a) sia proprietario o usufruttuario in cooperativa, ancorche' indivisa, di un'abitazione idonea e disponibile, ubicata nello stesso Comune ove e' situata la sede di servizio ovvero in un comune limitrofo;
b) sia assegnatario di una abitazione di un Istituto autonomo case popolari o similare, militare o civile, o concessa da qualsiasi altra amministrazione dello Stato;
c) abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni sopraindicate;
d) ricopra un incarico che da' titolo all'assegnazione di un alloggio ASI e non abbia presentato domanda per l'assegnazione nella sede di servizio di tale categoria di alloggi ovvero che abbia rinunciato all'assegnazione di alloggio ASI.
Un'abitazione e' considerata idonea se composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi comunque il capo famiglia ed il coniuge convivente ed e' considerata disponibile anche se occupata da altri in assenza di azioni giudiziarie per il suo recupero debitamente curate.
3. Nel caso fossero disponibili piu' alloggi, l'assegnazione e' effettuata, in base alla composizione del nucleo familiare convivente con il richiedente, in relazione alle dimensioni degli alloggi disponibili.
4. I destinatari di ASIR che ritengono di poter soddisfare pienamente le esigenze di servizio senza abitare l'alloggio possono avanzare apposita motivata istanza, per via gerarchica, al Direttore Marittimo competente; questi, nell'inoltrare l'istanza, deve corredarla con il proprio parere che puo' essere favorevole nel caso in cui il richiedente fruisca di un alloggio da dove e' possibile raggiungere, prontamente, la sede di servizio. Sulle istanze di deroga, il Direttore Marittimo acquisisce il nulla osta del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
I destinatari di ASI che parimenti ritengono di poter soddisfare pienamente le esigenze di servizio senza abitare l'alloggio possono rinunciare all'assegnazione. Tale rinuncia e' comunicata al Comando generale unitamente all'eventuale istanza di assegnazione dell'alloggio in questione di altro personale.
5. Gli ASI inividuati in forza del comma 1, per i quali e' intervenuta la rinuncia da parte dell'assegnatario, e gli ASIR non assegnati per effetto della deroga di cui al comma 4, possono, previa approvazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, essere assegnati, in uso temporaneo, solo ad altro personale avente titolo ad alloggio ASI sulla base dell'ordine di priorita' di cui al comma 1 del presente articolo. Detto personale deve sottoscrivere espresso impegno a rendere disponibile l'alloggio, a proprie spese e senza poter invocare alcuna proroga, in tempo utile e comunque entro i trenta giorni precedenti l'arrivo del nuovo titolare della carica cui l'alloggio sia specificatamente connesso, salvo che questi abbia richiesto e ottenuto la deroga o abbia rinunciato all'alloggio.
6. In caso di trasferimento a nuova destinazione, la domanda di alloggio puo' essere inoltrata dal momento della designazione al nuovo incarico. A tal fine, i Titolari dei Comandi della nuova destinazione, per il personale il cui movimento non contenga esplicita designazione d'incarico, devono comunicare al piu' presto all'interessato, e comunque entro trenta giorni dalla ricezione del dispaccio contenente il movimento, l'incarico da assolvere e consegnare allo stesso, se ha diritto all'alloggio, relativo stralcio planimetrico, dandone conoscenza al Comando Generale ed alla Direzione Marittima.
7. L'assegnatario di ASI puo' chiedere il cambio dell'alloggio occupato con un altro piu' grande, che si rendesse eventualmente disponibile, soltanto nel caso in cui il proprio nucleo familiare dia titolo a precedenza rispetto al candidato in attesa di nuovo alloggio. In tal caso, chi chiede il cambio dell'alloggio non potra' chiedere alcun contributo spese per il trasloco e non dovra' causare ritardo al nuovo assegnatario (che andra' ad occupare l'alloggio da lui lasciato libero).".
 
Art. 10.
1. Nella rubrica dell'articolo 15 del decreto, dopo l'acronimo "ASC", e' aggiunto il seguente: "e APP".
2. All'articolo 15, i commi 4 e 5 del decreto sono sostituiti dai seguenti:
"4. Gli ASC, APP e SLI sono provvisti delle dotazioni standard di mobili, corredi e materiali di casermaggio nonche', limitatamente alle prime due categorie di alloggi, di effetti letterecci.".
"5. Le norme di dettaglio per la conduzione degli ASC e APP sono emanate a cura dei Comandi responsabili della relativa gestione".



Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 15 del decreto
ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
"Art. 15 (Assegnazione alloggi di categoria ASC e APP).
- 1. Gli alloggi di servizio collettivi (ASC) sono
assegnati al personale militare in servizio permanente,
celibe o coniugato senza famiglia al seguito, con il
seguente ordine di priorita':
a) personale che abbia diritto all'alloggio ASI;
b) personale che presta servizio nel comprensorio ove
e' ubicato l'alloggio;
c) personale che presta servizio nella sede;
d) personale che presta servizio nel comune
limitrofo.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la priorita'
sara' determinata con i criteri previsti per gli ASI in
quanto applicabili.
3. Per gli ASC di pertinenza del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto amministrati dalla
Capitaneria di Porto di Roma l'assegnazione, da parte del
Capo del Compartimento Marittimo di Roma, e' subordinata al
nulla osta del medesimo Comando Generale.
4. Gli ASC, APP e SLI sono provvisti delle dotazioni
standard di mobili, corredi e materiali di casermaggio
nonche', limitatamente alle prime due categorie di alloggi,
di effetti letterecci.
5. Le norme di dettaglio per la conduzione degli ASC e
APP sono emanate a cura dei Comandi responsabili della
relativa gestione.".



 
Art. 11.
1. La rubrica dell'articolo 17 del decreto, e' sostituita dalla seguente:
"Decadenza dell'assegnazione degli ASI, AST, SLI e ASC".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 17 del decreto, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli assegnatari degli ASI, AST, SLI e ASC decadono dal rispettivo beneficio nei seguenti casi:".
3. All'articolo 17, comma 1, la lettera f) del decreto e' sostituita dalla seguente:
"f) mancata utilizzazione dell'alloggio con il proprio nucleo familiare convivente entro sei mesi dalla data di assegnazione per gli AST ed entro dieci giorni per gli SLI".
4. Nell'articolo 18 del decreto, ai commi 3 e 4, le parole "Nucleo Aereo" sono sostituite dalle seguenti: "Reparto di Volo o Comandante del Reparto Supporto Navale".



Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 17 del decreto
ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
"Art. 17 (Decadenza dall'assegnazione degli ASI, AST,
SLI e ASC). - 1. Gli assegnatari degli ASI, AST, SLI e ASC
decadono dal rispettivo beneficio nei seguenti casi:
a) impiego dell'abitazione per fini non conformi alla
sua specifica funzione;
b) cessione dell'alloggio in uso a terzi;
c) inosservanza grave e continuata delle condizioni
per l'uso e la manutenzione riportate nel disciplinare
contenuto nell'atto di formalizzazione di cui all'allegato
"B";
d) mancato pagamento di canoni, rette ed oneri
diversi oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini;
e) sopravvenuto accertamento che l'interessato non
abbia titolo per ottenerla;
f) mancata utilizzazione dell'alloggio con il proprio
nucleo familiare convivente entro sei mesi dalla data di
assegnazione per gli AST ed entro dieci giorni per gli SLI.
2. La decadenza e' pronunciata dall'autorita' che ha
disposto l'assegnazione; essa viene redatta secondo il
modello riportato in allegato "E" ed e' notificata entro
dieci giorni agli interessati, che sono tenuti a liberare
l'alloggio entro i trenta giorni successivi.".
- Il testo vigente dell'art. 18 del decreto
ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
"Art. 18 (Recupero coattivo degli alloggi). - 1. Nel
caso in cui gli alloggi non siano rilasciati nei termini
indicati nei precedenti articoli 16 e 17, il Direttore
marittimo emette formale ordinanza di rilascio coattivo,
redatta secondo il modello riportato in allegato "F", da
notificare agli interessati nelle forme di legge. La data,
in cui ha luogo lo sgombero forzoso, e' indicata nel
provvedimento suddetto ed e' determinata tenendo conto
delle esigenze dell'Amministrazione e delle eventuali
situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. Tale data
non deve, comunque, essere posteriore al trentesimo giorno
successivo alla data di notifica dell'ordinanza.
2. Per gli alloggi di cui all'art. 14, comma 1, lettera
a), provvede il Direttore marittimo di Roma.
3. Il recupero coattivo e' eseguito da un Ufficiale
superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, assistito
da altro personale militare e da un medico militare,
appositamente designati dal Direttore marittimo su
richiesta, conforme all'allegato "G", del Comando della
Capitaneria di Porto o Reparto di Volo o Comandante del
Reparto Supporto navale responsabile della gestione, ed ha
luogo anche in caso di pendenza di ricorsi, salvo che non
siano intervenute decisioni di sospensiva dell'esecuzione
del provvedimento ingiuntivo di rilascio.
Di quanto rinvenuto nell'alloggio deve compilarsi
l'inventario particolareggiato da consegnare in copia
all'interessato.
4. Nei casi in cui l'alloggio da recuperare sia chiuso
ovvero l'utente non consenta l'ingresso, si procede a
termine di legge all'accesso forzoso con l'assistenza della
forza pubblica, il cui intervento deve essere
preventivamente richiesto, secondo l'allegato "H", dal
Comando della Capitaneria di porto o Reparto di volo o
Comandante del Reparto supporto navale responsabile della
gestione, compilando l'inventario particolareggiato di
quanto in esso alloggio rinvenuto, la cui copia dovra'
essere notificata all'interessato nelle forme di legge,
anche successivamente.
5. Le operazioni di imballaggio, facchinaggio,
trasporto e deposito sono affidate ad idonea ditta privata
e le relative spese, comprese quelle di assicurazione, sono
anticipate dall'amministrazione e recuperate a norma di
legge.".



 
Art. 12.
1. L'articolo 19, comma 3, del decreto, e' sostituito dal seguente:
"3. Gli alloggi AST sono sottoposti al canone previsto per tale tipologia di alloggi, secondo le modalita' dell'articolo 43 di cui al comma precedente".



Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell'art. 19 del decreto
ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
"Art. 19 (Onerosita' delle assegnazioni). - 1. Gli
alloggi ASIR, conformemente alle previsioni di cui all'art.
9, comma 3, ultimo capoverso della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, sono assegnati a titolo gratuito al personale
indicato all'art. 11, comma 1, lettera a), del presente
regolamento.
2. Gli alloggi ASI sono assegnati a titolo oneroso. Il
canone mensile dovuto e' stabilito secondo le modalita'
recate dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
3. Gli alloggi AST sono sottoposti al canone previsto
per tale tipologia di alloggi secondo le modalita'
dell'art. 43 di cui al comma precedente.
4. Gli utenti di ASC, APP e di SLI sono tenuti al
pagamento di una quota forfetaria giornaliera di importo
pari a quella stabilita dal Ministero della difesa per
l'analoga categoria di alloggi quale corrispettivo dei
seguenti consumi: acqua, illuminazione, riscaldamento, uso
dei mobili e degli altri oggetti di arredamento.
5. a' escluso dal pagamento della retta giornaliera il
personale imbarcato sulle unita' navali del Corpo
sprovviste di sistemazioni logistiche.".



 
Art. 13.
1. All'articolo 19 del decreto, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli utenti di ASC, APP e di SLI sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera di importo pari a quella stabilita dal Ministero della difesa per l'analoga categoria di alloggi, quale corrispettivo dei seguenti consumi: acqua, illuminazione, riscaldamento, uso dei mobili e degli altri oggetti di arredamento".



Nota all'art. 13:
- Per il testo vigente dell'art. 19 del decreto
ministeriale n. 414/2001 si veda nella nota all'art. 12.



 
Art. 14.
1. Nella rubrica dell'Allegato "A" al decreto, dopo l'acronimo "ASI" sono inseriti i seguenti: ",AST e SLI".
2. Nella nota a in calce all'Allegato "A" al decreto, dopo le parole "Reparti di Volo", sono inserite le seguenti: "Reparto Supporto Navale".
3. La rubrica dell'Allegato "B" al decreto e' sostituita dalla seguente: "Atto di formalizzazione dell'assegnazione di alloggio di servizio".
4. Nelle note a, l ed m in calce all'Allegato "G" al decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, dopo le parole "Nucleo Aereo", sono aggiunte le seguenti: "o Reparto Supporto Navale".
5. Nelle note a e k in calce all'Allegato "H" al decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, dopo le parole "Nucleo Aereo", sono aggiunte le seguenti: "o Reparto Supporto Navale".



Note all'art. 14:
- Il testo vigente degli allegati A e B del decreto
ministeriale n. 414/2001 come modificati dal presente
regolamento, e' il seguente:
"Allegato A
Art. 13, comma 1, lettera b)
Oggetto: domanda assegnazione alloggio ASI AST e SLI
Al [a]....[b]....
Tramite [c]....
e per conoscenza: al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di Porto [d].
Il sottoscritto [e].... in servizio presso [f]....
tel. [g]...., destinato presso codesto Comando dal
pp..... ove verra' ad assumere l'incarico di.... come da
comunicazione prot. n. .... del.............
Chiede
l'assegnazione di un alloggio di servizio di capienza
sufficiente alle esigenze dei componenti il proprio nucleo
familiare.
Dichiara altresi' di aver preso visione del vigente
Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del
Corpo delle Capitanerie di porto, di essere a conoscenza
delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle
riguardanti l'assegnazione dell'alloggio, la decadenza
dalla stessa, gli obblighi connessi con l'assegnazione, la
posizione che verra' ad assumere nei riguardi
dell'amministrazione in considerazione del fatto che l'uso
dell'alloggio concesso e' soggetto al regime previsto
dall'atto dispositivo per l'assegnazione di alloggio di
servizio allegato B del predetto Regolamento.
Localita ................... Data ...................
Firma del richiedente
.......................................
[a] Comando competente alla ricezione della domanda:
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto;
Direzioni marittime;
Reparti di volo Reparto supporto navale (Nuclei
Aerei/Sezioni Volo Elicotteri).
[b] Localita' sede del Comando o Ente;
[c] Localita'.
[d] Comando nella cui giurisdizione si ha diritto a
richiedere l'alloggio.
[e] Grado, nome e cognome, localita' e data di nascita
del richiedente.
[f] Ente, Comando o Unita' presso il quale e' effettivo
il richiedente.
[g] Numero telefonico militare e/o civile del
richiedente.".
"Allegato B
Art. 13, comma 2
Atto di formalizzazione dell'assegnazione di alloggio di
servizio
L'anno.... addi'.... del mese di.... con il presente
atto, l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione
rappresentata dal direttore marittimo di.... da in
assegnazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, al [a].... in
servizio presso.... [b] in qualita' di [c].... per uso
esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti
il nucleo familiare nominativamente menzionate nello stato
di famiglia, l'alloggio n..... (pianta allegata), esistente
nel fabbricato di proprieta' dello Stato sito in ....alla
via/piazza.... n. civico.... piano.... scala....
interno.... costruito nell'anno.... e costituito da n. ....
vani per complessivi mq..... cui vanno aggiunte le
superfici di pertinenza (specificare le superfici) per un
totale di mq. .... di superficie convenzionale.
L'assegnazione viene accordata sotto l'osservanza delle
seguenti clausole e condizioni:
a) Durata dell'assegnazione
Art. 1.
L'assegnazione avra' durata pari al tempo di permanenza
nel l'incarico.
[a] Grado, cognome e nome dell'assegnatario.
[b] Comando presso il quale presta servizio.
[c] Incarico dell'assegnatario.
b) Delegazione di pagamento
Art. 2.
L'assegnatario delega l'Amministrazione dalla quale
dipende o verra' a dipendere, in futuro, a trattenere, per
tutta la durata dell'assegnazione, ed anche oltre e finche'
duri l'occupazione, la quota mensile di lire ....e quella
che dovesse eventualmente risultare in futuro a seguito di
aggiornamento della misura del canone.
La predetta delega ha effetto anche quando risultasse
che l'assegnatario abbia gia' ceduto il quinto o il doppio
quinto dello stipendio ed anche quando lo stesso venisse
comunque ridotto o decurtato da altre ritenute.
La delega stessa avra' effetto fino alla estinzione di
qualsiasi altro debito verso l'Amministrazione
assegnataria, comunque nascente dal presente atto
(forniture, lavori, danni, ecc.) e sara' sospesa soltanto
previo nulla osta della suddetta amministrazione.
Art. 3.
In caso di sospensione, totale o parziale, dello
stipendio o degli assegni mensili, sui quali e' rilasciata
la presente delega, ed in qualsiasi evenienza che renda, in
tutto o in parte, inefficace la delega stessa,
l'assegnatario si obbliga a versare direttamente, per
intero o per la differenza, il canone, statuito, a rate
mensili anticipate, all'Ente che gli verra' indicato.
Se, mentre dura la presente assegnazione,
l'assegnatario viene collocato in pensione, il canone
dovra' essere versato, a cura dell'utente, all'Ente che gli
verra' indicato.
c) Decadenza dell'assegnazione
Art. 4.
L'assegnazione decade per:
impiego dell'alloggio per fini non conformi alla
sua specifica funzione;
cessione dell'alloggio in uso a terzi;
inosservanza grave e continuata delle condizioni per
l'uso e la manutenzione;
mancato pagamento di canoni, rette ed oneri diversi
oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini;
sopravvenuto accertamento che l'interessato non abbia
titolo per ottenerla;
mancata utilizzazione, con il proprio nucleo
familiare convivente entro trenta giorni dalla data di
assegnazione dello stesso (quale risulta dall'ordine di
servizio).
L'Amministrazione, inoltre, per sopravvenute esigenze
di servizio, ha facolta' di revocare l'assegnazione in
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio senza che,
per tale fatto, l'assegnatario possa comunque avanzare
pretese per danni o indennizzi.
E' data facolta' all'assegnatario di rinunciare
all'assegnazione prima della scadenza.
Art. 5.
La revoca dell'assegnazione e' comunicata
all'assegnatario mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Inoltre, in caso di decadenza, qualora si
debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, il
[d].... procedera' al recupero dell'alloggio stesso in via
amministrativa ai sensi dell'art. 823, secondo comma, e
dell'art. 828, del codice civile.
Art. 6.
I locali si intendono assegnati nello stato in cui si
trovano attualmente, cioe' muniti di tutti i serramenti,
chiavi, vetri ed altri infissi occorrenti all'uso cui i
locali stessi sono destinati.
[d] Comando competente all'assegnazione.
L'assegnatario dichiara di aver visitato i locali e di
averli trovati in buono stato di manutenzione e con tutti
gli impianti e si obbliga a riconsegnarli, nelle stesse
condizioni, alla cessazione dell'assegnazione.
d) Migliorie e danneggiamenti
Art. 7.
E' fatto espresso divieto all'assegnatario di far
eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo
consenso scritto dall'Amministrazione assegnatrice,
migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in
ogni caso, rimangono di diritto acquisite alla detta
amministrazione, senza che l'assegnatario possa asportarle
o pretendere compensi alla fine dell'assegnazione.
Resta, pero', salvo il diritto dell'amministrazione
assegnatrice di chiedere, ove lo creda, che l'assegnatario
rimetta le cose in pristino a proprie spese. In caso di
inadempimento vi provvedera' direttamente l'amministrazione
assegnatrice addebitando la spesa all'assegnatario.
Durante l'assegnazione l'amministrazione assegnatrice
ha diritto di fare accedere nell'alloggio, preavvisando
l'interessato, propri dipendenti per quelle verifiche e
quei lavori che riterra' necessari.
e) Azioni di danni
Art. 8.
L'assegnatario esonera l'amministrazione da ogni
responsabilita' per eventuali danni alle persone o alle
cose derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra
causa, nessuna esclusa od eccettuata, nonche' da fatti di
altri assegnatari o di terzi.
Art. 9.
L'assegnatario riconosce all'amministrazione il diritto
di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennita' o
compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro,
riparazione o innovazione che ritenga opportuno, a suo
giudizio insindacabile, anche se comporti limitazione o
temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.
Art. 10.
L'assegnatario e' tenuto al pagamento delle spese di
gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle
millesimali calcolate - in conformita' delle disposizioni
di legge vigenti in materia - a cura dell'ufficio tecnico
erariale ed organi corrispondenti. In particolare, sono
ripartite fra gli utenti le spese per:
a) gestione degli impianti centralizzati di
riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia
di fine stagione invernale delle caldaie e canne fumarie,
dei bruciatori e serbatoi;
b) gestione degli impianti ascensori e montacarichi,
ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria
manutenzione (lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche
periodiche, sostituzione lampadine e spie);
c) gestione di altri eventuali impianti
centralizzati;
d) pulizia delle scale e delle aree dei locali
comuni, relativa illuminazione, giardinaggio e, in genere,
ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune
dall'amministrazione assegnataria;
e) pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora
l'utente non sia gia' sottoposto a tassazione individuale.
Nel caso di servizi che interessano piu' immobili, le
spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e
proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati.
L'assegnatario provvede in proprio, durante tutta la
durata dell'assegnazione, alle spese relative ai lavori di
minuto mantenimento legati al normale uso dell'alloggio
(art. 1609 del codice civile).
In particolare, sono a carico dell'assegnatario, che li
esegue direttamente, i lavori concernenti:
a) tinteggiatura, verniciatura, parati, lucidature
(esclusi gli infissi esterni) nel corso dell'assegnazione;
b) manutenzione e riparazione di impianti idrici,
elettrici, televisivi e simili siti all'interno degli
alloggi e non incassati o sotto traccia;
c) manutenzione e riparazione degli impianti
igienico-sanitari, rubinetteria, scaldabagni, caldaie,
cucinerie e simili;
d) manutenzione e riparazione di infissi, serrature,
chiavi, maniglie, cinghie e rulli per avvolgibili,
mantovane e simili;
c) sostituzione di vetri infranti.
Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali
danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso
dell'alloggio o del materiale ivi esistente verranno
addebitate all'assegnatario.
La constatazione dei danni sara' verbalizzata in
contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero
dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna.
In particolare, verranno addebitate le spese necessarie
per i ripristini conseguenti a:
a) rotture di pareti, pavimenti, soffitti, infissi,
vetri e di altri impianti;
b) asportazione di chiavi, maniglie, cinghie,
avvolgibili, parti di impianti elettrici, idrici, meccanici
e simili;
c) modifiche abusivamente apportate allo stato dei
luoghi come consegnati, salvo migliorie accettabili senza
rimborso;
d) danni alle parti comuni dell'immobile in occasione
di traslochi, transiti e comunque riferibili ad uso
anormale delle parti stesse.
Il recupero delle somme addebitate compresi interessi
legali avverra' mediante trattenute mensili sullo stipendio
fino ad un quinto dello stesso. Per il personale che deve
lasciare l'alloggio perche' posto in quiescenza la
trattenuta verra' operata sull'importo del trattamento di
fine servizio.
Art. 11.
A tutti gli effetti del presente atto, anche
processuali, di cognizione e di esecuzione, l'assegnatario
elegge domicilio nell'alloggio.
Art. 12.
L'amministrazione assegnatrice non assume alcuna
responsabilita' circa il funzionamento durante
l'assegnazione dei servizi pubblici (fornitura di gas,
acqua, energia elettrica, ecc.)
Art. 13.
L'assegnazione s'intende fatta unicamente per la parte
interna dell'appartamento e quindi l'amministrazione si
riserva la piena disponibilita' dei muri esterni, per
mostre sporgenti, bracci di fanali, ecc., senza che gli
assegnatari possano avanzare pretese di sorta o comunque
occorre eccezioni di qualsiasi natura.
Art. 14.
L'assegnatario si intende soggetto a tutte le leggi,
regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica
sicurezza e quindi si obbliga espressamente a tenere
indenne l'amministrazione assegnatrice da ogni conseguenza
per la inosservanza di essi.
E' vietato tenere nei locali assegnati macchinari ed
oggetti infiammabili.
L'assegnatario dovra', a proprie spese, far pulire i
camini una volta all'anno ed osservare tutte le
disposizioni contenute nel "Regolamento recante norme per
gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di
porto", di cui dichiara di aver preso visione all'atto
della firma del presente atto ritirandone copia.
Art. 15.
Le spese dell'eventuale registrazione del presente
atto, sono tutte a carico dell'assegnatario.
Art. 16.
Il presente atto e' soggetto alla prescritta
approvazione. Esso e' vincolante per l'assegnatario fin da
questo giorno, mentre lo sara' per l'amministrazione dopo
l'approvazione.
Art. 17.
Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte,
l'assegnatario obbliga se stesso ed i suoi eredi in ogni
piu' ampia forma di legge.
Art. 18.
Per quanto non espressamente previsto nel presente
atto, si rinvia al "Regolamento recante norme per gli
alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto",
che costituisce parte integrante dell'atto medesimo.
Letto, approvato, sottoscritto....
p. l'Amministrazione....
L'assegnatario....
L'assegnatario dichiara di approvare specificatamente,
ad ogni effetto di legge, le disposizioni contenute negli
articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 15 del presente atto.
L'assegnatario....
Approvato il presente atto....
Il Comandante
[e] Comando competente all'assegnazione".
- Il testo vigente degli allegati G ed H decreto
ministeriale n. 414/2001 come modificati dal presente
regolamento, e' il seguente:
"Allegato G
Art. 18, comma 3
Comando [a]
Prot. n.....
[b].... [c].... Oggetto: sgombero alloggio di servizio
[d].... n. [e]........................
Alla direzione marittima di....
In esecuzione dell'ordine del recupero coattivo [f]....
codesta direzione marittima e' pregata di nominare un
Ufficiale superiore delegato a provvedere allo sgombero
dell'alloggio di servizio [g].... n. [h].... ubicato in
[i].... occupato dal [j].... nato il.... a.... in provincia
di....
Codesto comando vorra' altresi' designare un Ufficiale
medico che dovra' assistere alle operazioni di sgombero per
gli eventuali interventi di competenza.
All'utente e' gia' notificata, a mezzo [k]...., la
copia del prescritto ordine di recupero coattivo per il
giorno.... alle ore.......................
Nel caso necessiti l'applicazione di tale
provvedimento, l'Ufficiale designato dovra' compilare
regolare verbale, controfirmato da due testimoni, nel quale
dovranno risultare:
le relative circostanze di modo, tempo e luogo;
l'inventano delle masserizie rimosse dall'alloggio ed
accantonate in deposito provvisorio;
le condizioni dell'immobile all'atto dello sgombero
in raffronto al verbale di consegna.
[l]....
[m]....
[a] Timbro lineare del Comando (Capitaneria o nucleo
aereo o Reparto supporto navale)
[b] Localita' sede del Comando.
[c] Data.
[d] Classifica dell'alloggio di servizio.
[e] Numero di identificazione dell'alloggio.
[f] Indicare numero progressivo e data dell'ordine di
recupero.
[g] Classifica dell'alloggio di servizio.
[h] Numero di identificazione dell'alloggio.
[i] Localita', via o piazza, numero civico, interno,
scala.
[j] Grado, nome e cognome dell'assegnatario o, in caso
di decesso dello stesso, degli aventi causa.
[k] Indicazione delle modalita' della notifica.
[l] Timbro tondo del Comando (Capitaneria o Nucleo
aereo o Reparto supporto navale).
[m] Firma del Comando (Capitaneria o Nucleo aereo o
Reparto supporto navale responsabile della gestione.".
"Allegato H
Prot. n. .... [b].... [c]....
All. n.:....
Oggetto: sgombero alloggio di servizio [d].... n.
[e]....
Al Comando Compagnia Carabinieri di.... e, per
conoscenza:
Al Comando Generale del Corpo delle capitanerie di
porto - 00144 Roma;
Al Comando Provinciale Carabinieri di....
Il direttore marittimo di.... con atto n. .... in
data.... notificato il...., di cui si allega copia, ha
disposto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del "Regolamento
recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle
Capitanerie di porto" adottato con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, il recupero dell'alloggio di
servizio [f].... n. [g].... ubicato in [h].... assegnato a
[i]....nato il.... a..... L'Ufficiale designato dal
direttore marittimo di...., delegato a rappresentare
l'amministrazione dei trasporti e della navigazione nel
procedimento di sgombero d'ufficio dei locali in questione,
e il.....
Codesto comando e' pregato di mettere a disposizione
del predetto Ufficiale, alla data e all'ora che saranno da
questi indicate, i militari dell'Arma ritenuti nel grado e
nel numero adeguati.
Si prega di dare assicurazione.
[j].... [k]....
[a] Timbro lineare del Comando (Capitaneria o Nucleo
aereo o Reparto supporto navale).
[b] Localita' sede del Comando.
[c] Data.
[d] Classifica dell'alloggio di servizio.
[e] Numero di identificazione dell'alloggio.
[f] Classifica dell'alloggio di servizio.
[g] Numero di identificazione dell'alloggio.
[h] Localita', via o piazza, numero civico, interno,
scala.
[i] Grado, nome e cognome dell'assegnatario o, in caso
di decesso dello stesso, degli aventi causa.
[j] Timbro tondo del Comando.
[k] Firma del Comando (Capitaneria o Nucleo aereo o
Reparto supporto navale;) responsabile della gestione.".



 
Art. 15.
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. a' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 23
 
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