| 
| Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 3 dicembre 2004 |  | Concessione  della  proroga  del  trattamento  di mobilita', ai sensi dell'articolo  3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore  degli  ex  dipendenti  della  societa'  «Case di cura riunite S.r.l.», in Bari. (Decreto n. 35247). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto l'art. 1, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;
 Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare i commi 137 e 139;
 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34465 del  20 luglio  2004,  registrato  dalla  Corte dei conti il 4 agosto 2004, registro n. 5, foglio n. 149, con il quale, ai sensi del citato art.  3,  comma  137,  della  legge n. 350/2003, e' stata concessa la proroga  del trattamento di mobilita' dal 14 maggio 2004 al 31 luglio 2004;
 Visto il decreto-legge del 5 ottobre 2004, n. 249 ed in particolare l'art. 1, comma 2;
 Visto il verbale di accordo del 30 giugno 2004, stipulato presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Pasquale Viespoli, tra le Case di cura riunite  di  Bari  S.r.l. e le OO.SS. dei lavoratori, con il quale e' stato  concordato  di  prolungare  il trattamento di mobilita' per il periodo  dal  1°  agosto  2004  al 31 dicembre 2004, di cui al citato decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34465 del 20 luglio 2004;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere la proroga del trattamento  di  mobilita' dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso precedente;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell"art.  3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  cosi'  come modificato, dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre  2004, n. 249, e' autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 2004   al   31 dicembre   2004,  la  concessione  della  proroga  del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 30 giugno 2004,  in  favore  di  un numero massimo di 1.700 ex dipendenti dalla societa'  Case  di  cura  riunite  S.r.l.  di Bari, gia' fruitori del trattamento  in  questione  ai sensi dell'art. 1, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge   11 giugno   2002,  n.  108,  convertito  dalla  legge 31 luglio 2002, n. 172, nonche' del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34465 del 20 luglio 2004, registrato dalla Corte dei conti  il 4 agosto 2004, registro n. 5, foglio n. 149. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 10.106.500,00.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
 |  |  |  | Art. 2. La  concessione del trattamento, disposta con il precedente art. 1, e'  autorizzata  nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art.  3,  comma  137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, cosi' come  modificato  dall'art.  1,  comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.  249  ed  il  conseguente  onere  complessivo,  pari a Euro 10.106.500,00  e'  posto  a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati   dall'art.  2,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 dicembre 2004
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004. Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 394.
 |  |  |  |  |