Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 24 novembre 2004, n. 326 |
Regolamento recante determinazione dei termini di conclusione del procedimento di concessione dell'assenso del Ministro della difesa alla costituzione di associazioni tra personale militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che pongono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di determinare per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, nonche' le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, recante il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della citata legge n. 241 del 1990, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare, ed in particolare l'articolo 8, comma 3, che subordina la costituzione di associazioni tra militari al preventivo assenso del Ministro della difesa; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere favorevole n. 8909/2004 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 18-bis (Disposizioni in materia di costituzione di associazioni o circoli fra militari). - Per le istanze di concessione dell'assenso del Ministro della difesa alla costituzione di associazioni o circoli fra militari, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382, il termine di conclusione del procedimento e' di 240 giorni.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 novembre 2004 Il Ministro: Martino Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004 Ministeri istituzionali registro n. 12, foglio n. 242
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficaia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioui adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.". - Il testo del decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1994, n. 117. - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203: "Art. 8. - I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali. I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad orgazzioni sindacali di categoria, ma e' fatto loro divieto di svolgere attivita' sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa". - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
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