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| Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 3 dicembre 2004 |  | Determinazione  del  tasso  di  interesse  applicabile  al  pagamento differito dei diritti doganali di Trieste. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il  quale  ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtu' della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
 Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale sono  state  approvate  le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei territori suddetti;
 Visto  il decreto interministeriale 8 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al  pagamento  posticipato  concesso,  ai  sensi dell'art. 3 del gia' citato  decreto  ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso  la  dogana  di Trieste e' stato fissato nella misura del 4,5% annuo;
 Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9 giugno 1999, n. 133, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al  pagamento  posticipato  concesso,  ai  sensi dell'art. 3 del gia' citato  decreto  ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso  la  dogana  di Trieste e' stato fissato nella misura del 2,5% annuo;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze, attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
 Ritenuta   la   necessita'  di  adeguare  il  saggio  di  interesse all'andamento dei tassi di mercato in materia;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  saggio  degli  interessi  applicabili  alle  somme  relative ai diritti  doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art.  3  del  decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori  presso la dogana di Trieste viene determinato nella misura del 50% del tasso Euribor a sei mesi.
 |  |  |  | Art. 2. Il  tasso  Euribor  e'  quello  rilevato  sul  mercato dei depositi interbancari   a   termine  denominati  in  euro  alle  ore  11,  ora dell'Europa  centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel   Steering   Committee)   e  diffuso  sui  principali  circuiti telematici nei giorni 15 giugno e 15 dicembre di ogni anno.
 Qualora  queste  date  cadessero in giorno festivo, l'Euribor sara' rilevato  per  valuta  con riferimento al giorno feriale piu' vicino, successivo alle stesse.
 Il  saggio di interesse, aggiornato sulla base della determinazione di  cui ai precedenti commi, si applica rispettivamente dal 1° luglio e  dal  1° gennaio di ogni anno e rimane in vigore fino alla fine del sesto mese di applicazione.
 |  |  |  | Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 3 dicembre 2004
 Il Ministro: Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 241
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