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| Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2004, n. 325 |  | Regolamento  per  le  procedure  di  gara  non concluse bandite dalla CONSIP S.p.a. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto  l'articolo  26  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, come modificato  dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dal decreto-legge 12 luglio  2004,  n.  168,  secondo  cui il Ministero dell'economia e delle  finanze  «nel  rispetto  della vigente normativa in materia di scelta  del  contraente,  stipula,  anche  avvalendosi di societa' di consulenza  specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di  contabilita'  pubblica,  con  procedure  competitive tra primarie societa'  nazionali  ed  estere,  convenzioni  con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi e condizioni  ivi  previsti,  ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello  Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di  tali  ordinativi  non  sono  sottoposti  al  parere di congruita' economica.»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica 24 febbraio 2000, recante conferimento alla CONSIP  s.p.a.  dell'incarico  di  stipulare  convenzioni e contratti quadro   per   l'acquisto   di   beni   e  servizi  per  conto  delle amministrazioni dello Stato;
 Visto l'articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che  prevede  che  le  convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  sono stipulate dalla CONSIP s.p.a., per conto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ovvero di altre pubbliche   amministrazioni   di   cui   all'articolo 1  del  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visti  gli  articoli 24  e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificati dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003,  n.  212,  e come ulteriormente modificati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 Visto  l'articolo  3,  comma  172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  secondo  cui,  al  fine  di  razionalizzare la spesa pubblica e favorire  il  rispetto  del  patto  di  stabilita' interno, la CONSIP s.p.a., attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, puo'  fornire  su  specifica  richiesta  supporto e consulenza per le esigenze  di  approvvigionamento  di  beni e servizi da parte di enti locali  o  loro  consorzi,  assicurando  la partecipazione anche alle piccole   e  medie  imprese  locali  nel  rispetto  dei  principi  di concorrenza;
 Visto  l'articolo  3,  comma  171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  secondo  cui  a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge   stessa  le  amministrazioni  pubbliche  possono  decidere  se continuare  ad  utilizzare  o  meno  le  convenzioni  precedentemente stipulate dalla CONSIP s.p.a.;
 Visto l'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora  abrogato  dalla  legge  24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui le pubbliche  amministrazioni  considerate nella Tabella C allegata alla legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali avevano l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati  dall'alta  qualita'  dei servizi stessi e dalla bassa intensita'  di  lavoro,  di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a.;
 Visto  l'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  ora  abrogato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui con  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro  il  31 ottobre 2003, erano individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3;
 Visto  l'articolo  3,  comma  166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,   che  ha  abrogato,  tra  l'altro,  il  comma 3  (ad  eccezione dell'ultimo  periodo,  a  tenore  del quale, al fine di consentire il conseguimento   di  risparmi  di  spesa,  alle  predette  convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge 3 giugno 1999, n. 157) e il comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Visto l'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo  cui il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 24, della legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e'  emanato  dal  Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  entro  il  31 marzo 2004, anche al fine di indicare   le   linee   guida  generali  per  assicurare  la  massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse;
 Visto  l'articolo  1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,  recante  interventi  urgenti  per  il  contenimento della spesa pubblica,  convertito  dalla  legge  30 luglio  2004,  n. 191, che ha modificato l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 27 settembre 2004;
 Acquisito,   altresi',   l'avviso   favorevole  del  Consiglio  dei Ministri;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  Il  presente  decreto, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 87,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, disciplina le procedure di gara  non  ancora  concluse  nel  quadro  dei  principi  generali  di indirizzo  per  le  gare  bandite  dalla  CONSIP  S.p.A.  di  seguito denominata CONSIP.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  Il  testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
 n.  488, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio
 annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  (Legge  finanziaria
 2000)», e' il seguente:
 «Art.  26.  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1. Il
 Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
 di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
 societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
 deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
 procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
 estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
 impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'
 massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
 prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
 di  beni  e  servizi deliberati dalle amministrazioni dello
 Stato  anche  con  il ricorso alla locazione finanziaria. I
 contratti  conclusi  con  l'accettazione di tali ordinativi
 non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
 17,  comma 25,  lettera  c), della legge 15 maggio 1997, n.
 127,  non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
 del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
 relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
 Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
 legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
 medesimo art. 3 della stessa legge.
 3.  Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
 convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma  1, ovvero ne
 utilizzano  i  parametri  di  prezzo-qualita',  come limiti
 massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi comparabili
 oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
 telematiche  per  l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
 del  decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
 n.  101.  La stipulazione di un contratto in violazione del
 presente  comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
 ai  fini  della  determinazione del danno erariale si tiene
 anche  conto  della differenza tra il prezzo previsto nelle
 convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
 disposizioni  di  cui al presente comma non si applicano ai
 comuni  con  popolazione  fino a 1.000 abitanti e ai comuni
 montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
 3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
 pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
 singoli  acquisti  di  beni  e  servizi sono trasmessi alle
 strutture  e agli uffici preposti al controllo di gestione,
 per   l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e  di
 controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
 sottoscritto  il  contratto allega allo stesso una apposita
 dichiarazione  con  la  quale  attesta,  ai sensi e per gli
 effetti  degli  articoli 47  e  seguenti  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
 successive   modifiche,   il  rispetto  delle  disposizioni
 contenute nel comma 3.
 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
 uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
 4   del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
 verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
 richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
 bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
 circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
 l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
 responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
 direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
 in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
 l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
 relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
 ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
 ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
 costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
 servizi di controllo interno.
 5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
 una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
 presente articolo nonche' i risultati conseguiti».
 -  Si  riporta  il  testo  dei commi 87, 166, 171 e 172
 dell'art.  3  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, reca:
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:
 «87.  Il  decreto previsto dal comma 3-bis dell'art. 24
 della   legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
 modificazioni,  e' emanato dal Presidente del Consiglio dei
 Ministri  entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare
 le   linee   guida   generali  per  assicurare  la  massima
 trasparenza nelle procedure non ancora concluse.».
 «166. L'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
 successive   modificazioni,   e'   abrogato,  ad  eccezione
 dell'ultimo  periodo del comma 3, nonche' dei commi 6-bis e
 7. Il comma 6 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n.
 488,  e il comma 1-bis dell'art. 32 della legge 28 dicembre
 2001,  n.  448,  sono  abrogati.  All'art.  26  della legge
 23 dicembre  1999,  n.  488,  sono  apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 a) nella  rubrica  sono  aggiunte le seguenti parole:
 "che abbiano rilevanza nazionale";
 b) al  comma  1,  dopo le parole: "di fornitura" sono
 inserite  le  seguenti:  "di  beni  e  servizi  a rilevanza
 nazionale";
 c)  (Omissis).».
 «171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
 presente   legge   le   amministrazioni  pubbliche  possono
 decidere  se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni
 precedentemente stipulate dalla CONSIP S.p.a.
 172.  Al  fine  di  razionalizzare  la spesa pubblica e
 favorire  il  rispetto  del  patto di stabilita' interno la
 CONSIP    S.p.a.,    attraverso    proprie    articolazioni
 territoriali  sul  territorio,  puo'  fornire  su specifica
 richiesta   supporto   e  consulenza  per  le  esigenze  di
 approvvigionamento  di  beni  e  servizi  da  parte di enti
 locali  o loro consorzi assicurando la partecipazione anche
 alle  piccole  e  medie  imprese  locali  nel  rispetto dei
 principi di concorrenza».
 -  L'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
 388  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), recita:
 «1.  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3,
 della   legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  per  pubbliche
 amministrazioni  si  intendono  quelle definite dall'art. 1
 del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Le
 convenzioni  di  cui al citato art. 26 sono stipulate dalla
 Concessionaria   servizi   informatici   pubblici  (CONSIP)
 S.p.A.,  per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e
 della  programmazione  economica, ovvero di altre pubbliche
 amministrazioni   di   cui  al  presente  comma,  e  devono
 indicare,  anche  al  fine  di  tutelare il principio della
 libera  concorrenza  e  dell'apertura dei mercati, i limiti
 massimi  dei  beni  e  dei  servizi  espressi in termini di
 quantita'.  Le  predette  convenzioni  indicano altresi' il
 loro periodo di efficacia».
 -  L'art.  1  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165   (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
 dipendenze delle amministrazioni pubbliche), recita:
 «Art.  1  (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
 del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come modificato
 dall'art.  1  del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
 Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
 l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
 impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,
 tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
 regioni  e  delle province autonome, nel rispetto dell'art.
 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
 a) accrescere  l'efficienza  delle amministrazioni in
 relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
 Paesi  dell'Unione  europea,  anche  mediante il coordinato
 sviluppo di sistemi informativi pubblici;
 b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,
 contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
 indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
 umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
 formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,
 garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai
 lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a
 quello del lavoro privato.
 2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
 amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
 scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
 le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
 autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
 montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
 universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
 camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
 loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
 nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
 aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  e  le  agenzie  di  cui al decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 3.  Le  disposizioni del presente decreto costituiscono
 principi   fondamentali   ai   sensi  dell'art.  117  della
 Costituzione.  Le  regioni a statuto ordinario si attengono
 ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita' dei rispettivi
 ordinamenti.  I principi desumibili dall'art. 2 della legge
 23  ottobre  1992,  n.  421,  e successive modificazioni, e
 dall'art.  11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
 altresi',  per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le
 provincie   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  norme
 fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
 Repubblica».
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 24 e 32 della
 legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge finanziaria 2002):
 «Art.  24.  (Patto di stabilita' interno per province e
 comuni).  -  1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
 al  rispetto  degli obblighi comunitari della Repubblica ed
 alla  conseguente  realizzazione degli obiettivi di finanza
 pubblica  per  il  triennio  2002-2004,  per l'anno 2002 il
 disavanzo  di  ciascuna  provincia  e di ciascun comune con
 popolazione  superiore  a 5.000 abitanti computato ai sensi
 del  comma 1  dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
 448,   e   successive   modificazioni,  non  potra'  essere
 superiore  a  quello  dell'anno  2000 aumentato del 2,5 per
 cento.
 2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
 comma 1,  il  complesso  delle  spese  correnti, per l'anno
 2002,   rilevanti   ai   fini  del  calcolo  del  disavanzo
 finanziario   di   cui   al   comma 1,  non  puo'  superare
 l'ammontare  degli  impegni a tale titolo assunti nell'anno
 2000 aumentati del 6 per cento.
 3.  Sono  escluse  dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
 spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
 regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
 legislative  intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
 anni    successivi,    nei    limiti   dei   corrispondenti
 finanziamenti statali o regionali.
 4.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al
 comma  2  si applicano anche al complesso dei pagamenti per
 spese  correnti,  come  definite  dai  commi  2  e  3,  con
 riferimento    ai   pagamenti   effettuati   nell'esercizio
 finanziario 2000.
 4-bis.  Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi
 2  e  4,  per  gli  enti che hanno esternalizzato i servizi
 negli  anni  1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per
 l'anno  2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente
 commisurata   alla   spesa   corrente  sostenuta  nell'anno
 precedente  l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa
 sia stata superiore.
 5.
 6.  Per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  di rilevanza
 nazionale  le  province, i comuni, le comunita' montane e i
 consorzi  di  enti  locali possono aderire alle convenzioni
 stipulate  ai  sensi  dell'art.  26 della legge 23 dicembre
 1999,  n.  488,  e successive modificazioni, e dell'art. 59
 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 7.
 8.  Gli  enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
 promuovere    opportune    azioni    dirette   ad   attuare
 l'esternalizzazione  dei  servizi  al  fine  di  realizzare
 economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
 9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
 1  a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
 province  a  valere  sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
 lettere  a),  b)  e c), del decreto legislativo 30 dicembre
 1992,  n.  504,  quali  risultanti  per ciascuno degli anni
 2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della  legislazione
 vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
 2 per cento e del 3 per cento.
 10.  Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
 fabbisogno   e  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
 stabilita'  interno,  le  regioni e le province autonome di
 Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
 superiore    a    60.000    abitanti   devono   trasmettere
 trimestralmente  al Ministero dell'economia e delle finanze
 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
 venti  giorni  dalla  fine  del  periodo di riferimento, le
 informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
 11.  Informazioni  analoghe a quelle di cui al comma 10
 devono  essere  trasmesse trimestralmente dai predetti enti
 con riferimento agli impegni assunti.
 12.   Per  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
 superiore  a  60.000 abitanti le informazioni devono essere
 comprensive    delle   eventuali   operazioni   finanziarie
 effettuate  con  istituti  di  credito e non registrate nel
 conto di tesoreria.
 13.  Il  prospetto contenente le informazioni di cui ai
 commi  10,  11  e  12 e le modalita' della sua trasmissione
 sono  definiti  con  decreto  del Ministero dell'economia e
 delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
 14.   Alle   finalita'  di  cui  al  presente  articolo
 provvedono,  per  il  rispettivo  territorio,  le  province
 autonome  di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
 alle  stesse  attribuite  dallo  statuto  speciale  e dalle
 relative norme di attuazione».
 «Art.   32.  (Contenimento  e  razionalizzazione  delle
 spese). 1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti
 di  bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici
 diversi  da  quelli  di  cui  al comma 6, dell'art. 24, non
 considerati  nella  tabella C  della  presente  legge  sono
 ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del
 6  per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004.
 Essi,  inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare
 i  propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e
 migliorare   l'efficienza  gestionale.  Delle  economie  di
 gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione
 dei trasferimenti erariali.
 1-bis.
 2.  Gli  importi  dei  contributi di Stato in favore di
 enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
 organismi,  di  cui  alla  tabella 1 allegata alla presente
 legge,  sono  iscritti  in  un'unica unita' previsionale di
 base   nello  stato  di  previsione  di  ciascun  Ministero
 interessato.  Il relativo riparto e' annualmente effettuato
 entro  il  31 gennaio  da  ciascun  Ministro,  con  proprio
 decreto,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
 finanze,   previo   parere   delle  competenti  Commissioni
 parlamentari,        intendendosi       corrispondentemente
 rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
 3.  La  dotazione  delle unita' previsionali di base di
 cui  al  comma  2  e'  quantificata  annualmente  ai  sensi
 dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni. Per gli anni
 2002,  2003  e  2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
 cento   rispetto  all'importo  complessivamente  risultante
 sulla base della legislazione vigente.».
 -  L'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004,
 n.  168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa
 pubblica),   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
 30 luglio 2004, n. 191, recita:
 «1.  All'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  1,  dopo  la parola: "conferendo", sono
 inserite le seguenti: "o trasferendo";
 b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
 "2-bis.    I    crediti    per    finanziamenti   o
 rifinanziamenti   concessi,  dalle  banche  o  dalla  Cassa
 depositi  e  prestiti  S.p.a.,  ai  fondi di cui al comma 1
 godono  di  privilegio  speciale sugli immobili conferiti o
 trasferiti  al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito
 anche  ipotecario  acceso successivamente. I decreti di cui
 al  comma  1  possono  prevedere  la misura in cui i canoni
 delle  locazioni  e  gli  altri  proventi  derivanti  dallo
 sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo
 siano    destinati   prioritariamente   al   rimborso   dei
 finanziamenti  e rifinanziamenti e siano indisponibili fino
 al completo soddisfacimento degli stessi.
 2-ter.  Gli  immobili  in  uso governativo, conferiti o
 trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
 all'Agenzia  del demanio, che li assegna ai soggetti che li
 hanno  in  uso,  per  periodi  di  durata  fino a nove anni
 rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
 dal  Ministero  dell'economia e delle finanze sulla base di
 parametri  di  mercato.  I  contratti  di locazione possono
 prevedere  la  rinuncia  al diritto di cui all'ultimo comma
 dell'art.  27  della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo
 previsto  dal  comma  1,  quinto  periodo, dell'art. 29 del
 decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, puo'
 essere  incrementato  anche  con  quota parte delle entrate
 derivanti dal presente articolo.
 2-quater.  Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e nono
 periodo,  ed  il comma 1-bis dell'art. 29 del decreto-legge
 30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
 connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
 nonche'  quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
 tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
 prestazioni  e  formalita'  inerenti  ai  predetti apporti,
 trasferimenti   e   finanziamenti,  alla  loro  esecuzione,
 modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie di qualunque
 tipo  da  chiunque  e  in qualsiasi momento prestate e alle
 loro   eventuali   surroghe,  sostituzioni,  postergazioni,
 frazionamenti  e  cancellazioni anche parziali, ivi incluse
 le  cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a tali
 operazioni  e  le cessioni anche parziali dei crediti e dei
 contratti  ad  esse  relativi,  sono esenti dall'imposta di
 registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
 catastale  e  da  ogni  altra imposta indiretta, nonche' da
 ogni altro tributo o diritto.».
 Nota all'art. 1:
 - Per l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003,
 n. 350, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Principi generali
 1.  Le  gare  disciplinate  dal presente decreto devono uniformarsi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
 2.  Le  procedure  di  gara bandite dalla CONSIP sono improntate ai seguenti principi:
 a) rispetto   del   principio   della   parita'   di  trattamento nell'ambito dell'aggiudicazione delle gare;
 b) garanzia della massima trasparenza delle procedure;
 c) garanzia  della  massima  e  piu'  diffusa  pubblicita'  delle iniziative, utilizzando oltre ai canali di comunicazione tradizionale anche  quelli  telematici,  al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia diffusione  delle informazioni e la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti interessati;
 d) massima   pubblicita'   delle  caratteristiche  qualitative  e tecniche dei beni e servizi oggetto delle convenzioni;
 e) indicazione  di  un termine certo e congruo per la conclusione del procedimento;
 f) esplicitazione   chiara   ed   esauriente   dei   criteri   di aggiudicazione;
 g) inserimento,    nei    bandi   per   le   procedure   relative all'approvvigionamento  di beni, dei soli servizi necessari per porre in essere utilmente la fornitura, privi di autonomia nel contesto del contratto;
 h) previsione  espressa nei bandi delle procedure della facolta', per  le  amministrazioni  che  aderiscono  a una convenzione relativa all'approvvigionamento  di  beni,  di  non  acquisire anche i servizi accessori  inseriti  nella  medesima  convenzione  che  non risultino essenziali per la fornitura.
 3.  In  particolare,  la  CONSIP  provvede  ad  emanare direttive e criteri  in  ordine  ai  tempi e alle modalita' di divulgazione delle informazioni  ai  soggetti interessati. La CONSIP provvede, altresi', all'individuazione predeterminata dei criteri generali di valutazione delle  offerte applicabili per tipologia di gara, garantendo apposita e tempestiva comunicazione ai soggetti interessati.
 4.   Riguardo   ai   rapporti   con  le  amministrazioni  pubbliche interessate,  la CONSIP provvede a predisporre appositi formulari per acquisire  informazioni  precise  e  dettagliate riguardo all'aspetto qualitativo  e  quantitativo  dei  beni  e  servizi.  I bandi di gara individuano  le  caratteristiche  tecniche  e  di qualita' dei beni e servizi oggetto della gara.
 |  |  |  | Art. 3. Composizione delle commissioni giudicatrici
 1.  I  componenti delle commissioni giudicatrici, tutti in possesso di   comprovata  esperienza,  capacita'  professionale  e  competenza nell'ambito delle varie tipologie di gare, sono nominati per un terzo tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza e tra  i  dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un terzo  tra  i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e per un terzo tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.
 |  |  |  | Art. 4. Gare sospese
 1.  In  relazione alle procedure per le quali non sono ancora state stipulate  le  relative  convenzioni, la CONSIP compara, per ciascuna procedura,  l'iter  gia' seguito con il procedimento e le garanzie di trasparenza  e  massima  partecipazione  richieste dalla normativa in vigore,  alla  luce  dei  principi di cui all'articolo 2 del presente decreto,  e  verifica  se  e  in  che misura tali garanzie sono state rispettate.
 2. All'esito di tale verifica, la CONSIP individua:
 a) le  gare  che  possono  essere  concluse  con la stipula delle relative  convenzioni,  perche'  le garanzie di trasparenza e massima partecipazione  sono  state  sufficientemente  assicurate,  anche con modalita' equipollenti a quelle attualmente in vigore;
 b) le  gare  che  devono  essere  annullate in via di autotutela, perche'  non  sono  state  rispettate  le  garanzie  di trasparenza e massima partecipazione in sede di bando e di selezione delle offerte;
 c) le  gare  in  cui,  non  essendo  ancora state aperte le buste contenenti  le  offerte,  e'  possibile  riaprire i termini del bando originario,  per  garantire la massima partecipazione, e, immutate le altre  condizioni  stabilite dal bando, dando facolta' ai concorrenti che  hanno gia' presentato l'offerta di optare per la formulazione di una  nuova  offerta  sostitutiva  della precedente. E' facolta' della CONSIP,  in considerazione del tempo trascorso e di altre valutazioni del  pubblico interesse, disporre la revoca della gara in luogo della riapertura dei termini.
 3.  In  caso  di  rinnovo  della  gara, a seguito di annullamento o revoca ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2, per la commissione giudicatrice si osserva l'articolo 3, comma 1, del presente decreto.
 4.  Agli adempimenti di cui al presente articolo la CONSIP provvede entro  un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Decorso tale termine, le  procedure  di  gara per le quali la CONSIP non abbia stipulato la relativa  convenzione,  ne'  disposto l'annullamento o la revoca o la riapertura dei termini, si intendono private di ogni effetto.
 5.  Conservano efficacia le convenzioni gia' stipulate dalla CONSIP alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana, salvo il disposto dell'articolo 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2004, n. 350.
 Il  presente  decreto,  munito  del sigillo di Stato sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 11 novembre 2004
 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004, Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 300
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Per  l'art.  3,  comma  171, della legge 24 dicembre
 2004, n. 350, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
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