Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2004
Autorizzazione all'assunzione di personale presso le universita'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
Visto il comma 54 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280.000.000 di euro e che, a tale fine, e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2004 ed a 280.000.000 di curo a decorrere dall'anno 2005;
Visto il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, il quale, per il settore universita', ha autorizzato una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 20.000.000 di euro, di cui 4.166.667 euro quale onere relativo all'anno 2004 e 20.000.000 di euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime a decorrere dall'anno 2005, da far valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 54, della citata legge n. 350 del 2003;
Considerato che il medesimo comma 4 prevede, inoltre, che per il settore dell'universita', con successivo provvedimento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono individuati il contingente complessivo di personale da assumere ed i criteri di ripartizione tra i singoli atenei, tenendo conto delle richieste e delle esi-genze dei singoli istituti universitari, nonche' del contingente e della spesa relativa al personale assunto nell'anno 2003 sulla base dei decreti del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e in data 24 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al rettore dell'universita' dal predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004;
Viste le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato pervenute dalle universita', secondo le modalita' e le indicazioni previste dalla circolare in data 25 febbraio 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1795 in data 29 ottobre 2004, con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alle richieste di autorizzazione all'assunzione inviate dai singoli atenei secondo le modalita' previste dalla predetta circolare in data 25 febbraio 2004;
Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dai singoli atenei nel corso dell'anno 2004 comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al comma 54 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e del comma 59 della medesima legge n. 350 del 203, nonche' delle risorse complessivamente assegnate in favore del settore dell'universita' con il citato decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004;
Visto l'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo laprocedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che e' prioritariamente considerata l'immissione, tra l'altro, dei vincitori di concorsi per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e, degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario;
Ritenuto che occorre dare priorita' alle nuove immissioni in servizio a seguito di superamento di apposite procedure concorsuali pubbliche, nonche' all'assunzione di determinate professionalita' ritenute indispensabili e necessarie al fine di assicurare il funzionamento delle singole universita', quali ricercatori universitari vincitori di concorso, personale tecnico amministrativo vincitore di concorso pubblico presso gli atenei;
Considerato che i citati criteri tengono conto delle richieste e delle esigenze dei singoli atenei, del rapporto tra la spesa per il 2003 per assegni fissi al personale di ruolo e fondo di finanziamento ordinario (FFO) assegnato nello stesso esercizio e del limite del 90 per cento previsto dall'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda nel caso di assunzione di personale gia' dipendente di pubbliche amministrazioni, incluse le universita';
Ritenuto, pertanto, di dover determinare il contingente complessivo di assunzioni in favore del settore dell'universita', previa ripartizione tra i singoli atenei delle risorse finanziarie previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, il quale, nel modificare l'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, prevede che per le universita', nell'anno 2004, sono fatte salve, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato gia' in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita' di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei;
Visto, inoltre, che al relativo onere derivante dal citato articolo 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2004, n. 350;
Vista la richiesta dell'Universita' degli studi di Palermo pervenuta con nota n. 65342 del 28 ottobre 2004, con la quale il medesimo Ateneo ha chiesto, per il 2004, l'autorizzazione ad assumere a tempo determinato un contingente di personale pari a 97 unita' corrispondente ad una spesa di 448.140 euro, ai sensi del predetto art. 1-ter;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per il 2004 e nel limite di spesa di 500.000 euro, l'Universita' degli studi di Palermo ad assumere 97 unita' di personale a tempo determinato nel rispetto dei criteri e dei vincoli previsti dall'art. 1-ter;
Ritenuto di apportare riduzioni, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa corrispondente di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, ed al decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, il comma 3-ter del medesimo art. 39;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze,
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 3, commi 53, 54, e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2004, n. 225, le universita' di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto sono autorizzate ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 659 unita', corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 20.000.000 di euro, di cui 3.718.527 euro quale onere relativo all'anno 2004 e 20.000.000 di cura a decorrere dall'anno 2005.
2. Il contingente di assunzioni di personale e le relative risorse finanziarie in favore delle universita' di cui al comma 1 sono ripartiti tra i singoli istituti universitari come risulta dalla tabella 1 allegata al presente decreto, secondo criteri che considerano le risultanze dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e secondo le priorita' di cui al comma 3, nonche' il rapporto tra spese per assegnifissi al personale di ruolo e del fondo per il finanziamento ordinario verificato per ciascuna istituzione nell'anno 2003.
3. I singoli atenei di cui al comma 2 sono tenuti a destinare le risorse assegnate prioritariamente alle nuove immissioni di personale selezionate a seguito di superamento di procedure concorsuali pubbliche, con professionalita' ritenute necessarie al fine di assicurare il proprio funzionamento e, in particolare, i ricercatori universitari e il personale tecnico-amministrativo vincitore di concorso pubblico bandito dalle medesime istituzioni universitarie.
4. Nel caso di assunzione di personale gia' dipendente di pubbliche amministrazioni, incluse le medesime universita', ai fini della determinazione del contingente di personale che e' consentito assumere con le risorse assegnate i singoli atenei possono considerare lo specifico differenziale di costo per assegni fissi a regime.
5. Le universita' cui alla tabella 1 allegata al presente decreto che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere a tempo indeterminato unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle richieste ed autorizzate con il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle considerate nel corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione del presente decreto.
6. Le universita' di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, per il tramite del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2004, nonche' quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresi', fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
7. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni universitarie si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.54. Fondi da ripartire per oneri di personale, cap. 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
 
Art. 2.
1. Ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, l'Universita' degli studi di Palermo e' autorizzata, per l'anno 2004, ad assumere novantasette unita' di personale a tempo determinato, corrispondente alla spesa complessiva di 448.140 euro.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, ed al decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, in favore del settore universita'.
3. Alla copertura dell'onere a carico dell'universita' degli studi di Palermo si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.54. Fondi da ripartire per oneri di personale, cap. 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 30 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 43
 
Tabella 1

ASSUNZIONI UNIVERSITA¨ 2004
----> Vedere Tabella 1 di pag. 6 <----
 
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