| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
 Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del  26 dicembre  2004,  recante  «Disposizioni  di protezione civile finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004 e n. 3392 in data 8 gennaio 2005;
 Tenuto   conto   dell'esigenza   di  assicurare  la  piu'  proficua valorizzazione    finanziaria    delle    risorse   pervenute   dalle sottoscrizioni  per  aiuti  in  relazione alle predette situazioni di emergenza, in attesa del loro concreto utilizzo finale;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Le  risorse  di  cui  all'art.  1,  comma 1, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un conto  corrente  bancario  allo  scopo  aperto dal Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, unitamente  agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I predetti  interessi  attivi saranno utilizzati dal Dipartimento della protezione  civile  per  le  medesime finalita' cui sono destinate le risorse  stesse.  L'individuazione  dell'istituto bancario presso cui verra'  aperto il predetto conto ha luogo in termini di somma urgenza mediante  gara  informale  con  la  raccolta di almeno tre offerte da parte di istituti di primario rilievo nazionale.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 gennaio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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