| 
| Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 17 gennaio 2005, n. 2390 |  | Indicazioni   e   chiarimenti  sulle  agevolazioni  in  favore  degli autoveicoli  a  trazione  elettrica  - legge 23 agosto 2004, n. 239 - articolo 54,   recante   modifiche   all'articolo 1,   comma 2,   del decreto-legge    25 settembre   1997,   n.   324,   convertito,   con modificazioni,  nella  legge 25 novembre 1997, n. 403, e informazioni sull'applicazione  dell'articolo 6,  comma 4  della  legge  11 maggio 1999, n. 140, e successive integrazioni. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 e
 IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 Alle imprese interessate
 Al CEI-CIVES
 Alle associazioni interessate
 L'art.  54  della  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  prevede che i contributi   previsti   dall'art.   1,   comma 2   del  decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre  1997,  n.  403,  in favore del settore di trazione degli autoveicoli  alimentati a gas di petrolio liquefatto (gpl) o a metano nonche'  di  quello  degli  autoveicoli  a trazione elettrica possano essere erogati anche alle persone giuridiche.
 Relativamente al settore degli autoveicoli a trazione elettrica, in funzione  di  organizzare  la  gestione  delle modifiche intervenute, tenuto   anche  conto  del  rispetto  delle  regole  comunitarie,  e' necessario   fornire   indicazioni   e   chiarimenti  sulla  corretta applicazione della citata nuova legge e della normativa regolamentare di riferimento.
 E'   necessario   altresi'   offrire  chiarimenti  sullo  stato  di attuazione  della normativa di incentivazione all'utilizzo di veicoli a  trazione elettrica, che riguarda non solo gli autoveicoli ma anche i ciclomotori, i motoveicoli e le biciclette a pedalata assistita.
 1. L'intervento  in favore dei ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica,  nonche'  delle  biciclette  a pedalata assistita previsto dall'art. 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, rifinanziato piu' volte, e da ultimo dall'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,  per  avvenuto  esaurimento  delle  risorse disponibili e' stato sospeso,  a  decorrere  dal  16 settembre 2004, mediante avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 190 del 14 agosto 2004.  Il monitoraggio delle operazioni incentivate e' avvenuto sulla base  dei  dati forniti dalla direzione generale della motorizzazione civile  per  i veicoli soggetti a immatricolazione e dei dati forniti dalla  CIVES (Commissione italiana veicoli elettrici stradali del CEI -  Comitato  elettrotecnico  italiano),  per i veicoli non soggetti a immatricolazione. Con l'emissione della circolare del Ministero delle attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  n. 759582 del 19 dicembre 2003, si e' instaurato  un  nuovo  sistema  di  monitoraggio,  nell'ambito  di un accordo  di  collaborazione  tra CEI/CIVES e Ministero dell'ambiente, tale   da   consentire   un  quadro  costantemente  aggiornato  delle operazioni incentivate.
 2. L'intervento  in  favore degli autoveicoli a trazione elettrica, di  cui al gia' citato art. 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997,  n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997,  n.  403, prosegue poiche' esistono ancora disponibilita' sullo stanziamento  annuo  di  un miliardo di lire (pari a Euro 516.456,89) per  gli  autoveicoli elettrici a fronte dello stanziamento stabilito dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 403/1997.
 Per  quanto  riguarda  l'estensione  delle possibilita' di utilizzo delle agevolazioni alle persone giuridiche si chiarisce quanto segue:
 Decorrenza.
 Il  contributo  e'  riconoscibile anche alle persone giuridiche per l'acquisto  di  autoveicolo  nuovo, purche' le operazioni di acquisto siano  avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di entrata in vigore della legge n. 239/2004. Nessuna modifica normativa e' intervenuta per le persone fisiche.
 Soggetti beneficiari persone giuridiche.
 Le  persone  giuridiche possono usufruire dei contributi nei limiti della  normativa  comunitaria sul «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
 Non possono usufruire del contributo le imprese esercenti attivita' di trasporto merci in conto terzi.
 Ai  fini  del  rispetto della regola «de minimis», al momento della realizzazione   dell'operazione   di  acquisto,  il  soggeto  persona giuridica  che  intende  beneficiare  del  contributo  consegnera' al venditore,  autocertificazione  redatta  secondo  lo schema contenuto nell'allegato C alla presente circolare, in originale e copia.
 Gli  enti  pubblici  e  le  istituzione  riconosciute  come persone giuridiche    non    sono    tenute    alla    presentazione    della autocertificazione  di  cui  al  precedente  comma,  se l'autoveicolo oggetto  di  incentivazione  viene  utilizzato  per l'esercizio delle attivita'  necessarie  per  il conseguimento dei fini istituzionali e non nell'ambito di attivita' di tipo economico.
 Autoveicoli oggetto di incentivazione.
 Per  la definizione di «autoveicolo elettrico» si fa riferimento al decreto  del  Ministero  dell'ambiente  del  5 aprile  2001,  art. 2, comma 1,  lettere a), b) e c), e in particolare si intendono compresi in  detta  categoria  gli autoveicoli «ibridi» di cui alla lettera c) dello stesso comma.
 La  direttiva  92/53/CEE  del  Consiglio  del  18 giugno  1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a  motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministero dei trasporti  8 maggio  1995,  nell'allegato II,  definisce le categorie internazionali dei veicoli.
 Poiche'  le  carte  di  circolazione  sono uniformate alla suddetta definizione,  l'esame  del requisito di cui all'articolo 54, comma 1, lettere  a)  e  c)  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verra'  eseguito  sulla base dei seguenti codici identificativi delle categorie internazionali:
 a) M1:  «veicoli  destinati  al  trasporto  di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente»;
 b) N1:  «veicoli  destinati  al  trasporto  merci,  aventi  massa massima non superiore a 3,5 t.
 Monitoraggio.
 Nel  quadro di un accordo di collaborazione sottoscritto tra il CEI -  Comitato  elettrotecnico  italiano  e  il  Ministero per la tutela dell'ambiente  e  del territorio (M.A.T.T.), sul tema della mobilita' sostenibile con particolare riferimento ai veicoli elettrici, per gli anni  2001-2005,  l'attivita'  di  monitoraggio  della diffusione dei veicoli  elettrici viene affidata alla commissione CIVES dello stesso CEI.
 I costruttori e gli importatori di autoveicoli elettrici, per poter recuperare  l'importo  delle  agevolazioni di cui al decreto-legge n. 324/1997,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 403/1997, come  integrato  dall'articolo  54  della  legge n. 239 del 23 agosto 2004, provvederanno ai seguenti adempimenti:
 1.  preventivo  accreditamento  dei costruttori/importatori e dei relativi  prodotti,  secondo  le  istruzioni dettagliate indicate nel seguito;
 2.  comunicazione  periodica alla commissione CIVES del CEI delle vendite   effettuate  mensilmente  delle  quali  viene  richiesto  il recupero   delle  agevolazioni  con  credito  d'imposta,  secondo  le istruzioni dettagliate indicate nel seguito.
 1. Istruzioni  per  l'accreditamento  dei  soggetti fornitori degli
 autoveicoli elettrici.
 I  soli  soggetti  aventi  diritto al recupero del contributo quale credito  d'imposta  sono  le  imprese  costruttrici  o  importatrici, secondo  le  modalita'  stabilite  dall'art.  29,  commi  4  e 5, del decreto-legge    31 dicembre    1996,   n.   669,   convertito,   con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
 L'ammontare  dei  contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1,  comma  2,  della  gia'  citata  legge  n.  403/1997  e' qui sotto riportato:
 acquisto di nuovi autoveicoli elettrici: Euro 1.807,60.
 Per  avere  titolo  al  recupero  del  contributo,  detti  soggetti trasmetteranno  al  CEI-CIVES,  con  lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante, la seguente documentazione:
 a) copia  dell'estratto  dell'iscrizione alla camera di commercio dal  quale  risulti  che  l'oggetto  sociale  include la produzione o importazione di veicoli;
 b)   l'elenco  dei  modelli  di  veicoli  dei  quali  si  intende richiedere  il recupero del contributo quale credito d'imposta; detto elenco potra' essere periodicamente aggiornato;
 c) per  ciascun  modello di autoveicolo, copia del certificato di omologazione  rilasciato  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti.
 L'indirizzo  di  invio  della  documentazione  di  cui  sopra e' il seguente:  CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Commissione CIVES - via Saccardo, 9 - 20134 Milano.
 CEI-CIVES   provvedera'  all'esame  della  documentazione  e  dara' comunicazione ai costruttori/importatori circa la conformita' ai fini dell'accreditamento.
 2.  Istruzioni per il recupero del contributo con credito d'imposta
 per gli autoveicoli elettrici.
 Per  l'attivazione  della normale procedura prevista dalla legge n. 669/1997  per  il  recupero del credito di imposta, va attuato quanto segue.
 Con  cadenza  mensile,  entro  il  quattordicesimo  giorno del mese successivo  all'emissione della fattura di vendita, i soggetti di cui sopra  invieranno  al  CEI-CIVES per posta raccomandata, l'elenco dei veicoli venduti, specificando quanto segue:
 a) i  riferimenti  di  ciascuna fattura di vendita: numero e data fattura;   riferimenti   dell'acquirente  (per  le  persone  fisiche, cognome, nome, indirizzo e codice fiscale; per le persone giuridiche, ragione  sociale,  indirizzo  e partita IVA); tipologia e modello del veicolo;  entita' del contributo, gia' anticipato, all'acquirente per il quale verra' chiesto il recupero con credito d'imposta;
 b) il  numero  di pezzi venduti nel mese per ciascuno dei modelli accreditati  e  l'importo complessivo del credito d'imposta afferente al totale dei veicoli di cui sopra.
 L'allegato  A  riporta il fac-simile del modulo per la trasmissione di  quanto  sopra,  che deve essere sottoscritto e firmato dal legale rappresentante.
 Per  ogni  vendita  effettuata  a  persone  giuridiche  che possono usufruire  del  contributo,  il  costruttore/importatore deve inoltre allegare  copia  dell'autocertificazione  ai  fini del rispetto della regola  «de minimis» redatta dall'acquirente secondo lo schema di cui all'allegato  C,  che  CEI-CIVES  provvedera'  poi  ad  inoltrare  al Ministero delle attivita' produttive (M.A.P.).
 L'indirizzo di invio di quanto sopra e' il seguente: CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Commissione CIVES - via Saccardo, 9 - 20134 Milano.
 Nell'ambito  di  applicazione  della  predetta  convenzione  tra il M.A.T.T.  ed  il CEI, quest'ultimo, attraverso la propria commissione CIVES, provvedera' a:
 a) raccogliere  la  documentazione  di  cui  ai precedenti punti, attraverso i costruttori e gli importatori;
 b) verificare la completezza della documentazione;
 c) segnalare al M.A.P., entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione  di cui ai precedenti punti 1 e 2, le posizioni di non conformita' a quanto richiesto;
 d)  inviare  al  M.A.P.  ed  al  M.A.T.T.,  con cadenza mensile, il resoconto dell'attivita' redatto in conformita' dell'allegato B.
 La  predetta  attivita' verra' resa dal CEI-CIVES a titolo gratuito per il M.A.P. e per tutti i soggetti destinatari dei contributi.
 Il M.A.P. provvedera', sulla base della documentazione trasmessa da CEI-CIVES,  al  monitoraggio  delle risorse disponibili e sospendera' l'intervento   ad  avvenuto  utilizzo  dei  9/10  degli  stanziamenti disponibili.
 Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  procedono  al  recupero dell'importo  dell'agevolazione  se,  trascorsi quarantacinque giorni dall'invio della documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso contrario  all'utilizzo  del  contributo.  Il recupero del contributo prima della scadenza dei quarantacinque giorni puo' essere effettuato a condizione che l'interessato, in caso di avviso contrario, provveda a     regolarizzare    la    propria    posizione    nei    confronti dell'Amministrazione finanziaria.
 Si  richiama  l'attenzione  sull'osservanza  delle disposizioni che riguardano  le  procedure per il recupero del credito di imposta e si sottolinea  che  resta  fermo  l'obbligo, per i costruttori e per gli importatori,  di  conservare  per  cinque anni la documentazione, che deve  essere ad essi trasmessa dal venditore, come previsto dall'art. 29,  commi  4  e  5,  del  decreto-legge  31 dicembre  1996,  n. 669, convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ad ogni buon fine viene di seguito richiamata:
 a) copia  della  fattura  di  vendita  da  cui  risulta l'importo dell'agevolazione prevista dalla legge;
 b) copia  della  carta  di  circolazione  e  del  certificato  di proprieta'; in caso di loro mancanza copia dell'estratto cronologico;
 c) originale  dell'autocertificazione  ai fini del rispetto della regola  «de  minimis»  nel  caso  che  l'acquirente  sia  una persona giuridica;
 d) copia della documentazione trasmessa al CEI-CIVES.
 La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana, e avra' efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
 Roma, 17 gennaio 2005
 p. Il Ministero delle attivita' produttive
 Il direttore generale per lo sviluppo
 produttivo e la competitivita'
 Goti
 p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
 Il direttore generale per la salvaguardia ambientale
 Agricola
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere allegato di pag. 25   <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ---->  Vedere allegato di pag. 26   <----
 |  |  |  | Allegato C SCHEMA DI DICHIARAZIONE
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 
 ---->  Vedere allegato di pag. 27   <----
 |  |  |  |  |