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| Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA |  | ORDINANZA 29 dicembre 2004 |  | Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002, «Attuazione  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243   del  29 settembre  2002,  articolo 6».  Agenzia  Regionale  di Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). (Ordinanza n. 410). |  | 
 |  |  |  | IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della Regione e' stato nominato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del  29 settembre  2002  con  la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del  10 dicembre  2004  con  la  quale  il  Presidente  della Regione Sardegna  e' stato confermato commissario delegato per il superamento dell'emergenza  idrica  per la prosecuzione in regime ordinario delle attivita' avviate dal commissario stesso in regime straordinario;
 Atteso  che  la sopraccitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  3243  all'art.  6, comma 1, dispone che il commissario delegato   provveda,  fatta  salva  l'emanazione  delle  disposizioni legislative  concernenti  l'istituzione dell'Agenzia regionale di cui all'art. 3 della legge n. 61/1994, ad istituire tale ente provvedendo agli    adempimenti    conseguenti    per    assicurarne   l'ottimale funzionamento;
 Atteso   che  con  ordinanza  n.  323  del  30 settembre  2002,  in applicazione del citato disposto di cui all'ordinanza PCM 3243/02, e' stata  istituita  l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della  regione  autonoma della Sardegna in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge  n.  496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
 Atteso  che  con  ordinanza  n.  324  del  2 ottobre  2002 e' stato nominato  il  commissario  straordinario dell'ARPAS per l'avvio delle attivita';
 Atteso  che,  con  ordinanza  n. 367 del 22 ottobre 2003, a seguito delle   sue   dimissioni   il   commissario  straordinario  e'  stato sostituito;
 Atteso  che  l'ordinanza  n.  323/02,  all'art.  35  ha previsto la cessazione  dei  propri  effetti  alla  data  del 31 dicembre 2003 in relazione  alla  scadenza  allora  prevista dello stato di emergenza, fatta  salva  l'emanazione  delle  disposizioni legislative regionali relative all'istituzione ed al funzionamento dell'ARPAS;
 Preso  atto  che non e' stata ancora emanata la normativa regionale di   disciplina   dell'Agenzia  regionale  per  l'ambiente,  prevista dall'art.  3  del  decreto-legge  n.  496  del  1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994;
 Atteso  che lo stato di emergenza e' stato prorogato al 31 dicembre 2004  e  che  i  poteri  del  commissario governativo per l'emergenza idrica  in  Sardegna sono stati prorogati a tutto il 31 dicembre 2006 al  fine  di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario dal commissario stesso;
 Atteso  che l'efficacia dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002 e' pertanto protratta sino al 31 dicembre 2006 e, comunque, sino alla data  di  entrata  in  vigore della normativa regionale disciplinante l'ARPAS;
 Ritenuto,  sul  presupposto della vigenza della citata ordinanza n. 323/02  di  richiamare  l'osservanza, da parte della Regione Autonoma della   Sardegna,   di  quanto  disposto  dall'ordinanza  stessa,  in particolare   per   quanto  attiene  agli  aspetti  piu'  urgenti  di funzionamento, nelle more della richiamata disciplina regionale nella materia, con particolare riferimento a:
 nomina del direttore generale (art. 14);
 definizione   degli   obiettivi   generali   delle  attivita'  di prevenzione e controllo ambientale (art. 8);
 assegnazione del personale (art. 27);
 assegnazione dei beni (art. 28);
 assegnazione finanziaria (art. 31);
 Ritenuto,  ai  fini  della  compiuta  attuazione di quanto previsto dalla  citata  ordinanza  n. 323/02, prevedere un aggiornamento delle sue prescrizioni, anche con la previsione dell'assegnazione all'ARPAS di  ulteriori strutture che assicurino un piu' compiuto completamento dei  compiti  ad  essa  ascritti, in particolare delle strutture gia' esistenti di Progemisa S.p.a. e del Consorzio SAR Sardegna S.r.l.;
 Ordina:
 Art. 1.
 1. E'  fatto  obbligo  alla regione autonoma della Sardegna di dare immediata  attuazione  alle  disposizioni previste nell'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 323 del 30 settembre   2002,  come  integrata  e  modificata  dalla  presente ordinanza.
 2.   Nelle   more   dell'attribuzione   all'ARPAS  delle  dotazioni finanziarie di cui all'art. 31 dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002,   la   Regione   autonoma   della   Sardegna   provvedera',  in anticipazione,  all'erogazione  dei  compensi  dovuti  al commissario straordinario di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 323/02 stessa.
 3.   Nelle   more   dell'attribuzione   all'ARPAS  delle  dotazioni finanziarie di cui all'art. 31 dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002,  l'assessorato  regionale  degli  affari  generali, personale e riforma  della  regione provvedera' alla stipula del contratto con il direttore  generale dell'ARPAS, nominato dal Presidente della Regione ai  sensi  dell'art.  14  dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002 come  integrato  e  modificato  dalla presente ordinanza, a valere, a titolo   di   anticipazione,   sui  capitoli  di  spesa  relativi  al trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale.
 |  |  |  | Art. 2. All'ordinanza  n.  323  del  30 settembre  2002  sono  apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 1.  La  dicitura:  «su  proposta  a  firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa  dell'ambiente»  e'  sostituita  dalla  seguente: «su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente di concerto con l'assessore dell'igiene e sanita' e assistenza sociale», nei seguenti articoli:
 art.  7,  comma  2;  art.  8, comma 1; art. 10, comma 2; art. 11, comma 2; art. 22, comma 2; art. 26, comma 3; art. 29, comma 1 e comma 2;
 2.  All'art.  8,  comma  1,  prima  della  frase  «La  regione  con deliberazione  della  giunta  regionale  ...» e' inserita la seguente frase:
 «Al  coordinamento  delle  funzioni  regionali  di indirizzo e di vigilanza  sull'ARPAS  e'  preposto un apposito comitato composto dal presidente della regione che lo presiede, e dagli assessori regionali della  difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale».
 3. All'art. 10 sono soppressi i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
 4. All'art. 14, comma 1, 1° periodo, e' soppresso il seguente testo «su  proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente».
 5. All'art. 14 il comma 2 e' cosi' sostituito:
 «2. Il  rapporto  di lavoro del direttore generale e' regolato da contratto  di  diritto  privato  di durata sino all'entrata in vigore della legge regionale di disciplina dell'ARPAS e, comunque, di durata non  superiore  ad  un  anno,  rinnovabile annualmente. L'incarico e' incompatibile  con  quello di componente di organi di amministrazione di  enti  pubblici  o  privati  e  con  cariche  elettive  pubbliche; l'incarico  e'  subordinato  al  collocamento  in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza.».
 6. All'art. 14 il comma 4 e' cosi' sostituito:
 «Al  direttore  generale spettano i compensi nella misura stabilita per  i  dirigenti della regione autonoma della Sardegna con posizione di direttore generale.».
 7. All'art. 16, comma 1, 1° periodo, e' soppresso il seguente testo «su  proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente».
 8. All'art. 18, comma 1, la lettera b) e' cosi' sostituita:
 «b)   cinque  dipartimenti  locali  corrispondenti  agli  attuali presidi  multizonali  di  prevenzione  di  cui  alla  legge regionale 20 giugno   1986   n.   34.   L'organizzazione   e  le  modalita'  di funzionamento  dei dipartimenti locali sono anch'esse determinate dal regolamento di cui all'art. 14 che precede.».
 9.  All'art.  18,  dopo il comma 1, lettere a) e b), e' aggiunto il seguente comma 2:
 «2.  Nell'ambito  della  struttura  organizzativa dell'ARPAS sono altresi'  previste articolazioni organizzative-divisioni che svolgono attivita'  ricomprese  tra quelle previste dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, attualmente rientranti negli scopi sociali di Progemisa Spa e Consorzio SAR Sardegna.».
 10. All'art. 19 il comma 9 e' cosi' sostituito:
 «Al  direttore  dell'area  tecnico-scientifica  ed  al  Direttore dell'area  amministrativa  spettano i compensi nella misura stabilita per  i  dirigenti della regione autonoma della Sardegna con posizione di direttore di servizio.».
 11. L'art. 20, comma 1, e' cosi' modificato:
 «1.  Sono  istituiti  come articolazione periferica dell'ARPAS, i cinque  dipartimenti  di  cui al precedente art. 18, comma 1, lettera b),  dotati  di  autonomia  gestionale  nei limiti delle risorse loro assegnate  dal  Direttore  generale e articolati in settori tecnici e servizi  territoriali cui competono 1'espletamento delle attivita' di laboratorio,  tecnico  strumentali  e  delle attivita' di vigilanza e controllo sul territorio.»
 12. L'art. 22, comma 1, e' cosi' modificato:
 «1.  L'ARPAS  svolge  la  propria  attivita'  sulla  base  di  un programma.»
 13.  All'art.  22, comma 2, 1° periodo, sono eliminate le parole «e sulla  base  delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di cui all'art. 10.».
 14. Il testo dell'art. 24 e' cosi' sostituito:
 «1.  L'ARPAS  e'  sottoposta alla vigilanza ed al controllo della giunta  regionale secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio   1995,   n.   14.  L'assessorato  regionale  della  difesa dell'ambiente,  competente  in  materia, acquisisce sui provvedimenti sottoposti   a   controllo   il   parere  dell'assessorato  regionale dell'igiene  sanita'  e dell'assistenza sociale, che deve essere reso entro  dieci  giorni  dalla  ricezione della richiesta. Decorso detto termine si prescinde da detto parere.
 2. Si   estende  all'ARPAS  il  controllo  di  gestione  previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.».
 15.  All'art.  26,  comma  2,  dopo  la  lettera  c) e' aggiunta la seguente lettera c-bis):
 «c-bis)   alla   ricognizione,   finalizzata   al   trasferimento all'ARPAS,   del  personale,  dei  beni  mobili  ed  immobili,  delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl.».
 16. All'art. 26 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «4.   Fino   all'adozione   dei  provvedimenti  di  trasferimento all'ARPAS,  di competenza regionale di cui ai successivi articoli 27, 28  e 29, l'ARPAS si avvale, per i propri compiti, di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl.».
 17.  All'art. 27 dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera f):
 «f)  le  dotazioni  organiche della Progemisa Spa e del Consorzio Sar Sardegna Srl.».
 18.  All'art.  28,  comma  1,  dopo  la  lettera  c) e' aggiunta la seguente lettera d):
 «d)  i  beni  mobili  ed  immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche, di progettazione e di monitoraggio di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl.».
 19. All'art. 29, comma 1, all'elencazione delle lettere del comma 1 dell'art.  27  e'  aggiunta  la  lettera  f) ed all'elencazione delle lettere del comma 1 dell'art. 28 e' aggiunta la lettera d).
 20. L'art. 33 e' abrogato.
 21. L'art. 34 e' cosi' sostituito:
 «Fino   all'emanazione  dei  provvedimenti  di  competenza  della regione  autonoma  della  Sardegna  di  cui  all'art.  29, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
 22. L'art. 35 e' cosi' sostituito:
 «1.  La presente ordinanza ha efficacia fino all'emanazione delle disposizioni   legislative   regionali   di  disciplina  dell'Agenzia Regionale  per la Protezione dell'Ambiente per la Regione Sardegna di cui  all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
 E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
 La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.
 Cagliari, 29 dicembre 2004
 Il commissario governativo: Soru
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