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| Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 29 dicembre 2004, n. 324 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione  tra  la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una  parte,  e  la  Repubblica  libanese,  dall'altra,  con Allegati, Protocolli,  Dichiarazioni  ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 (Autorizzazione alla ratifica)
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare l'Accordo  euromediterraneo  che  istituisce  un'Associazione  tra la Comunita'  europea  ed  i  suoi  Stati  membri,  da  una  parte, e la Repubblica    libanese,   dall'altra,   con   Allegati,   Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.
 |  |  |  | Art. 2. (Ordine di esecuzione)
 1.   Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  92, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. (Copertura finanziaria)
 1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 15.080 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. (Entrata in vigore)
 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 29 dicembre 2004
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 4875):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 2 aprile 2004;
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 5 maggio 2004 con pareri delle commissioni I,
 II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;
 Esaminato  dalla III commissione il 13 maggio 2004 e il
 16 giugno 2004;
 Esaminato  in  aula  il  5 luglio 2004 e approvato il 6
 luglio 2004.
 Senato della Repubblica (atto n. 3029):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 14 luglio 2004 con pareri delle commissioni.
 1ª,  5ª,  7ª,  8ª,  10ª,  11ª,  14ª  e  Parlamentare per le
 questioni regionali;
 Esaminato  dalla  3ª  commissione il 27 luglio 2004, 28
 settembre 2004 e il 13 ottobre 2004;
 Relazione  scritta  presentata il 18 ottobre 2004 (atto
 n. 3029 A - relatore sen. Sodano Calogero);
 Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2004.
 |  |  |  | Allegati 
 ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
 TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
 E LA REPUBBLICA LIBANESE, DALL'ALTRA
 
 IL REGNO DEL BELGIO,
 IL REGNO DI DANIMARCA,
 LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 LA REPUBBLICA ELLENICA,
 IL REGNO DI SPAGNA,
 LA REPUBBLICA FRANCESE,
 L'IRLANDA,
 LA REPUBBLICA ITALIANA,
 IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
 IL REGNO DEI PAESI BASSI,
 LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
 LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 IL REGNO DI SVEZIA,
 IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 
 Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in
 appresso denominati "Stati membri", e
 
 LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'",
 
 da una parte, e
 
 LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso denominata "Libano",
 
 dall'altra,
 
 CONSIDERANDO  i  legami  storici  e i valori comuni all'origine della vicinanza  e  dell'interdipendenza esistenti tra la Comunita', i suoi
 Stati membri e il Libano; CONSIDERANDO  che  la  Comunita',  i  suoi  Stati  membri e il Libano desiderano  consolidare  tali  legami e instaurare relazioni durature basate  sulla  reciprocita',  sulla  solidarieta', sul partenariato e
 sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO  l'importanza  che  le Parti annettono ai principi della Carta  delle  Nazioni  Unite,  in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo,  ai  principi  democratici  e  alle  liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSIDERANDO  i recenti sviluppi politici ed economici nel continente europeo  e  in Medio Oriente, che conferiscono responsabilita' comuni in  termini  di  stabilita',  sicurezza  e  prosperita' della regione
 euromediterranea; CONSIDERANDO  l'importanza che la Comunita' e il Libano attribuiscono al  libero  scambio,  garantito  dall'accordo  generale sulle tariffe doganali  e  sul  commercio  del  1994  (GATT)  e dagli altri accordi
 multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'OMC; CONSIDERANDO  il  diverso  grado  di sviluppo economico e sociale del Libano e della Comunita' e la necessita' di rafforzare il processo di
 sviluppo economico e sociale in Libano; CONFERMANDO  che  le  disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito  del  titolo IV, parte III del trattato che istituisce la Comunita'  europea  vincolano  il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti  distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano al Libano di  essere  vincolati come membri della Comunita', in conformita' del protocollo sulla posizione del Ragno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato   sull'Unione  europea  e  al  trattato  che  istituisce  la Comunita'   europea.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  alla Danimarca,  in  conformita'  del  protocollo  sulla  posizione  della
 Danimarca allegato ai suddetti trattati; DESIDERANDO   conseguire   pienamente   gli   obiettivi   della  loro associazione  tramite  adeguate disposizioni del presente accordo, al fine  di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della
 Comunita' e del Libano; CONSAPEVOLI   dell'importanza  del  presente  accordo,  basato  sulla reciprocita'  degli  interessi,  sulle  concessioni reciproche, sulla
 cooperazione e sul dialogo; DESIDERANDO  instaurare  un dialogo politico costante sulle questioni
 bilaterali e internazionali di comune interesse; TENENDO  CONTO  della volonta' della Comunita' di fornire sostegno al processo  di ricostruzione economica, di riforma, di adeguamento e di
 sviluppo sociale del Libano; DESIDERANDO  instaurare,  mantenere e intensificare una cooperazione, sostenuta   da   un   dialogo   continuativo,   in  campo  economico, scientifico,   tecnologico,  sociale,  culturale  e  audiovisivo  per
 migliorare la comprensione reciproca; PERSUASI  che  il  presente  accordo creera' un clima favorevole allo sviluppo  delle  loro  relazioni  economiche, segnatamente per quanto riguarda  il commercio e gli investimenti, fattori indispensabili per il  buon  esito  del programma di ricostruzione e di ristrutturazione
 economica e per l'ammodernamento tecnologico,
 
 HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
 
 ARTICOLO 1
 
 1.  E'  istituita  un'associazione  tra  la  Comunita' e i suoi Stati
 membri, da una parte, e il Libano, dall'altra.
 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: a) costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che  consenta  loro  di intensificare le relazioni in tutti i settori
 giudicati pertinenti a tale dialogo; b)  creare  le  condizioni  per la progressiva liberalizzazione degli
 scambi di beni, di servizi e di capitali; c)  promuovere  gli  scambi  e  lo sviluppo di relazioni economiche e sociali  equilibrata tra le Parti, segnatamente attraverso il dialogo e  la  cooperazione,  onde  favorire lo sviluppo e la prosperita' del
 Libano e dei suoi abitanti; d)  promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale
 e finanziario; e)   promuovere   la  cooperazione  in  altri  settori  di  reciproco
 interesse.
 
 ARTICOLO 2
 
 Le  relazioni  tra  le  Parti,  cosi'  come tutte le disposizioni del presente  accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei   diritti   umani   fondamentali  enunciati  nella  dichiarazione universale  dei  diritti  dell'uomo,  cui  si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del
 presente accordo.
 
 TITOLO I
 DIALOGO POLITICO
 
 ARTICOLO 3
 
 1.  Si  istituisce un dialogo continuativo tra le Parti in materia di  politica e di sicurezza al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta'  che  contribuiscano alla prosperita', alla stabilita' e alla  sicurezza  della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.
 2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso una migliore
 comprensione   reciproca   e  una  concertazione  periodica  sulle
 questioni internazionali di reciproco interesse; b) permettere  a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione
 e  degli  interessi  dell'altra;  c)  promuovere il consolidamento
 della sicurezza e della stabilita' nella regione euromediterranea,
 segnatamente in Medio Oriente; d) promuovere iniziative comuni.
 
 ARTICOLO 4
 
 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse
 per  le  Parti,  in  particolare le condizioni atte a garantire la
 pace,   la   sicurezza  e  lo  sviluppo  regionale  sostenendo  le
 iniziative  finalizzate alla cooperazione. Il dialogo cerchera' di
 trovare  nuove  forme  di  cooperazione  per  il  conseguimento di
 obiettivi comuni.
 
 ARTICOLO 5
 
 1.   Il   dialogo   politico  si  svolge  a  scadenze  regolari  e
 ogniqualvolta sia necessario, in particolare: a) a  livello  ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di
 associazione; b) a  livello  di  alti  funzionari del Libano, da una parte, e della
 Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso  la  piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici,
 ad    esempio   tramite   incontri   periodici   tra   funzionari,
 consultazioni  in  occasione di riunioni internazionali e contatti
 tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) all'occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad
 intensificare tale dialogo e a renderlo piu' costruttivo.
 
 2.  Si  istituira' un dialogo politico tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese.
 
 TITOLO II
 LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
 PRINCIPI DI BASE
 
 ARTICOLO 6
 
 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore del presente accordo, la Comunita'  e  il  Libano  istituiscono  progressivamente  una zona di libero  scambio,  secondo le modalita' di cui al presente titolo e in conformita'  delle  disposizioni  dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli   scambi   di   merci   allegati   all'accordo  che  istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati "GATT".
 
 CAPITOLO I
 PRODOTTI INDUSTRIALI
 
 ARTICOLO 7
 
 Le  disposizioni  del  presente  capitolo si applicano ai prodotti originari  della  Comunita'  e  del Libano che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.
 
 ARTICOLO 8
 
 I  prodotti  originari  del  Libano  sono ammessi all'importazione nella  Comunita'  in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente.
 
 ARTICOLO 9
 
 1.  I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione  in  Libano  dei  prodotti originari della Comunita' sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
 i dazi e gli oneri sono ridotti all'88% del dazio di base; - dopo  sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
 dazi e gli oneri sono ridotti al 76% del dazio di base; - dopo  sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
 i dazi e gli oneri sono ridotti al 64% del dazio di base; - dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
 dazi e gli oneri sono ridotti al 52% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
 dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo  dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
 i dazi e gli oneri sono ridotti al 28% del dazio di base; - dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
 i dazi e gli oneri sono ridotti al 16% del dazio di base; - dopo  dodici  anni  dall'entrata  in vigore del presente accordo, i
 dazi e gli oneri residui vengono aboliti.
 
 2.  In  caso  di  gravi  difficolta'  relative  a  un  determinato prodotto,  il calendario fissato ai sensi del paragrafo 1 puo' essere riveduto   di  comune  accordo  dal  Comitato  d'associazione,  fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non  puo'  essere  prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo  massimo  di  transizione  di  dodici anni. Se il Comitato di associazione  non  prende  alcuna  decisione  entro  i  trenta giorni successivi  alla  data in cui ha presentato la richiesta di revisione del  calendario,  il  Libano  puo'  sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
 3.  Per  ciascun  prodotto,  il dazio di base rispetto al quale si devono  operare  le  riduzioni  successive  di  cui  al  paragrafo  1 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 19.
 
 ARTICOLO 10
 
 Le   disposizioni   relative   all'abolizione  dei  dazi  doganali all'importazione  si  applicano  anche  ai dazi doganali di carattere fiscale.
 
 ARTICOLO 11
 
 1.  Il Libano puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in   deroga   alle   disposizioni   dell'articolo  9,  maggiorando  o ripristinando dazi doganali.
 2.  Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati   settori   in  corso  di  ristrutturazione  o  in  gravi difficolta',  in particolare qualora dette difficolta' siano causa di gravi problemi sociali.
 3.  I  dazi  doganali  all'importazione  applicabili  in Libano ai prodotti  originari  della Comunita' introdotti dalle suddette misure non  possono superare il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale  per  i  prodotti  originari della Comunita'. Il valore complessivo  delle  importazioni  dei prodotti soggetti a tali misure non  puo'  superare  il  20%  della  media annuale delle importazioni totali  di  prodotti industriali originari della Comunita' effettuate negli ultimi tre anni per il quale siano disponibili dati statistici.
 4.  Le  misure  di  cui  sopra  sono  applicate per un periodo non superiore  a  cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi  una  durata  superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.
 5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo  qualora  siano  trascorsi  piu'  di tre anni dall'abolizione di tutti  i  dazi,  di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.
 6.  Il  Libano  informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale  che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono   consultazioni  sulle  suddette  misure  e  sui  settori  di applicazione  prima  di  attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Libano presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei  dazi  doganali  introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario  prevede  la  graduale  eliminazione di tali dazi, a tassi annuali  uniformi,  con  inizio  al  piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso.
 7.  In  deroga  alle  disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione   puo',  in  via  eccezionale,  per  tener  conto  delle difficolta'  attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare il  Libano a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione.
 
 CAPITOLO 2
 PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI DELLA PESCA
 E PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
 
 ARTICOLO 12
 
 Le  disposizioni  del  presente  capitolo si applicano ai prodotti originari  della  Comunita'  e  del Libano che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato 1.
 
 ARTICOLO 13
 
 La Comunita' e il Libano introducono progressivamente una maggiore liberalizzazione  dei  loro  scambi di prodotti agricoli, di prodotti della  pesca  e  di  prodotti  agricoli trasformati nell'interesse di entrambe le Parti.
 
 ARTICOLO 14
 
 1.   Ai  prodotti  agricoli  originati  del  Libano  elencati  nel protocollo  1  importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute.
 2.  Ai  prodotti  agricoli  originari della Comunita' elencati nel protocollo  2  importati  in  Libano si applicano le disposizioni ivi contenute.
 3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo 3.
 
 ARTICOLO 15
 
 1.  La Comunita' e il Libano esaminano la situazione, entro cinque anni  dall'entrata in vigore dell'accordo, onde determinare le misure che  la  Comunita'  e il Libano dovranno applicare dopo un anno dalla revisione  del  presente  accordo  conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13.
 2.  Fatte  salve  le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del  volume  dei  loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca  e  di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita'  di  tali  prodotti,  la Comunita' e il Libano esaminano regolarmente  nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto,  in  modo  ordinato e su base reciproca, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.
 
 ARTICOLO 16
 
 1.  Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o  di  una  modifica  delle  normative  in vigore, sia introdotta una normativa  specifica  o  in  caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle   disposizioni   relative  all'attuazione  della  sua  politica agricola,  la  Parte  interessata  puo'  modificare,  per  i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.
 2.  La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione.   Su   richiesta   dell'altra  Parte,  il  Comitato  di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
 3. Qualora la Comunita' o il Libano, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli,  essi  concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte,  un  vantaggio  paragonabile  a  quello  previsto dal presente accordo.
 4. L'altra Parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Consiglio  di  associazione su qualsiasi modifica del regime previsto dall'accordo.
 
 ARTICOLO 17
 
 1.  Le  Parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode  nell'applicazione  delle disposizioni commerciali del presente accordo.
 2.  Fatte  salve  altre disposizioni del presente accordo, qualora risulti  a  una  Parte  che esistono sufficienti elementi di prova di frodi,  quali  un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte   verso  l'altra,  superiore  al  livello  corrispondente  alle condizioni  economiche, quali la normale capacita' di produzione e di esportazione,   oppure   la   mancata  collaborazione  amministrativa necessaria  per  la  verifica  delle  prove  dell'origine,  da  parte dell'altra,  le  due  Parti  avviano immediatamente consultazioni per trovare  una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la  Parte  interessata  puo' adottare le misure opportune che ritiene necessarie.  Nella  scelta delle misure si devono privilegiare quelle che  perturbano  meno  il  funzionamento  dei  dispositivi  contenuti nell'accordo.
 
 CAPITOLO 3
 DISPOSIZIONI COMUNI
 
 ARTICOLO 18
 
 1.  La  Comunita'  e  il  Libano  evitano  di introdurre, nei loro scambi,  nuovi  dazi  doganali  all'importazione o all'esportazione e oneri  di  effetto  equivalente  e  di  maggiorare  quelli  applicati all'entrata in vigore del presente accordo.
 2.  Negli  scambi  tra la Comunita' e il Libano non si introducono nuove  restrizioni  quantitative  all'importazione o all'esportazione ne' altre misure di effetto equivalente.
 3.  Le  restrizioni  quantitative  all'importazione e le misure di effetto  equivalente  applicabili  negli  scambi  tra  il Libano e la Comunita'  sono  abolite  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del presente accordo.
 4.  La  Comunita'  e  il  Libano  non  applicano  alle  reciproche esportazioni  ne'  dazi  doganali o oneri di effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
 
 ARTICOLO 19
 
 1. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base rispetto alla quale si devono  operare  le  riduzioni  successive  di  cui  all'articolo  9, paragrafo  1  e'  quella effettivamente applicata nei confronti della Comunita' il giorno della conclusione dei negoziati.
 2.   Qualora  il  Libano  dovesse  aderire  all'OMC,  le  aliquota applicabili   alle   importazioni   tra  le  Parti  sarebbero  quelle consolidate  in  sede  di OMC o le aliquote inferiori, effettivamente applicate,  in  vigore  al  momento  dell'adesione.  Nel  caso di una riduzione  tariffaria  erga omnes successiva all'adesione all'OMC, si applichera' il dazio ridotto.
 3.  Le  disposizioni  del  paragrafo  2  si  applicano a qualsiasi riduzione   tariffaria   erga   omnes  avvenuta  il  giorno  dopo  la conclusione dei negoziati.
 4. Le Parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il giorno della conclusione dei negoziati.
 
 ARTICOLO 20
 
 I  prodotti originari del Libano non beneficiano, all'importazione nella  Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
 
 ARTICOLO 21
 
 1.  Le  Parti  evitano  di introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni  tra  i  prodotti  di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte.
 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono  beneficiare  di  un rimborso dalle imposte indirette interne superiore  all'ammontare  delle  imposte  indirette  cui  sono  stati direttamente o indirettamente assoggettati.
 
 ARTICOLO 22
 
 1.  Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di  unioni  doganali,  di  zone  di libero scambio o di accordi sugli scambi  transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dall'accordo.
 2.   Nell'ambito   del   Comitato   di   associazione  si  tengono consultazioni  tra  le  Parti  in  merito  agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali  con  i  paesi  terzi. In particolare, nel caso in cui un paese   terzo   entri   a  far  parte  della  Comunita',  si  avviano consultazioni  di  questo  tipo  per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e del Libano.
 
 ARTICOLO 23
 
 Qualora  una  delle  Parti  constati  che negli scambi con l'altra Parte  si  verificano  pratiche  di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'accordo  generale  sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994  e  della propria pertinente legislazione interna, puo' adottare le  misure  del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC  relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.
 
 ARTICOLO 24 1.  Fatto  salvo l'articolo 35, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 2.  In  attesa  che vengano adottate le norme di cui all'articolo 35, paragrafo  2,  se  una  Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi   con  l'altra  Parte,  ai  sensi  degli  articoli  VI  e  XVI dell'accordo  generale  sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994,  puo'  invocare  le misure appropriate contro questa pratica in conformita'   dell'accordo  OMC  sulle  sovvenzioni  e  sulle  misure compensative e della relativa legislazione interna.
 
 ARTICOLO 25
 
 1.  Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le Parti l'articolo XIX del GATT 1994, l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e la pertinente legislazione interna.
 2.  Prima  di  procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia nella forma definita dalle norme internazionali fornisce al  Comitato  di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame  approfondito  della  situazione  onde  cercare  una  soluzione accettabile per entrambe le Parti.
 Le  Parti  avviano  immediatamente  consultazioni  nell'ambito del Comitato  di  associazione  per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni  dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che  consente di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la  Parte  che  intende  prendere  dette  misure  e'  autorizzata  ad applicare  l'articolo  XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
 3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del   presente   articolo,   le   Parti   privilegiano   quelle  meno pregiudizievoli  per  il  conseguimento  degli obiettivi del presente accordo.
 4.  Le  misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato   di   associazione   e  formano  oggetto  di  consultazioni periodiche  in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.
 
 ARTICOLO 26
 
 1. Qualora l'osservanza dell'articolo 18, paragrafo 4 comporti: a) la  riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la
 Parte   esportatrice   applica,  per  il  prodotto  in  questione,
 restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o
 misure di effetto equivalente, o b) una  penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto
 essenziale per la Parte esportatrice,
 e  qualora  le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo,  a  gravi  difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo'  prendere  le  misure  del  caso  secondo le procedure di cui al paragrafo 2.
 2. Le difficolta' derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono  sottoposte  al  Comitato  di associazione, che puo' prendere tutte  le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato di  associazione  non  abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta  giorni  successivi  alla  notifica  della questione, la Parte esportatrice  puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto  interessato.  Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da   abolire   quando  la  situazione  non  ne  giustifichi  piu'  il mantenimento in vigore.
 
 ARTICOLO 27
 
 Nessuna  disposizione  del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati  da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e  degli  animali  o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio  artistico,  storico  o archeologico nazionale o di tutela della  proprieta'  intellettuale,  industriale  e commerciale o dalle norme  relative  all'oro  e  all'argento.  Tuttavia,  tali  divieti o restrizioni   non  devono  costituire  un  mezzo  di  discriminazione arbitraria, od una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
 
 ARTICOLO 28
 
 La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.
 
 ARTICOLO 29
 
 Per classificare le merci importate nella Comunita' e in Libano si utilizzano,  rispettivamente,  la nomenclatura combinata e la tariffa doganale libanese.
 
 TITOLO III
 DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI
 
 ARTICOLO 30
 
 1.  Il  trattamento  concesso  tra le Parti per quanto riguarda il diritto  di  stabilimento  e  la  prestazione  di servizi si basa sui rispettivi  impegni  e  sugli  altri  obblighi  a  norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Questa disposizione entra in vigore a decorrere dall'adesione effettiva del Libano all'OMC.
 2.  Il Libano s'impegna a fornire alla Comunita' europea e ai suoi Stati  membri,  non  appena  sara'  pronto, l'elenco definitivo degli impegni   specifici   in   materia  di  servizi  compilato  ai  sensi dell'articolo XX del GATS.
 3.   Le   Parti   si   impegnano  a  sviluppare  eventualmente  le disposizioni  suddette  perche' diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell'articolo V del GATS.
 4. L'obiettivo di cui al paragrafo 3 viene esaminato dal Consiglio di  associazione  dopo  un  anno  dall'entrata in vigore del presente accordo.
 5.  Tra  la  data  di  entrata  in  vigore  del presente accordo e l'adesione  del  Libano  all'OMC,  le  Parti si astengono da misure o azioni  che  rendano  le  condizioni per la prestazione di servizi da parte di prestatori della Comunita' e del Libano piu' discriminatorie rispetto  alla  situazione esistente il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo.
 6. Ai fini del presente titolo: a) per  "prestatori  di  servizi"  di una Parte si intendono tutte le
 persone  giuridiche  o  fisiche che intendono fornire o forniscono
 servizi; b) per  "persona  giuridica" si intende una societa' o una consociata
 costituita a norma delle leggi di uno Stato membro della Comunita'
 o  del Libano che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale
 o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita'
 o del Libano. Tuttavia, una persona giuridica che abbia unicamente
 la  sede  legale sul territorio della Comunita' o del Libano viene
 considerata  una  persona  giuridica  della Comunita' o del Libano
 solo  se  le  sue  attivita'  sono  collegate  in modo effettivo e
 continuativo con l'economia della Comunita' o del Libano; c) per  "consociata"  si intende una persona giuridica effettivamente
 controllata da un'altra persona giuridica; d) per   "persona  fisica"  si  intende  una  persona  che  abbia  la
 cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri  della Comunita' o del
 Libano in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali.
 
 TITOLO IV
 PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA
 E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
 
 CAPITOLO 1
 PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI
 
 ARTICOLO 31
 
 Nel  quadro  del presente accordo, e fatti salvi gli articoli 33 e 34,  la  Comunita',  da  una  parte, e il Libano, dall'altra, evitano qualsiasi  restrizione  alla  circolazione dei capitali tra di essi e qualsiasi  discriminazione  basata  sulla nazionalita' o sul luogo di residenza  dei  loro  cittadini  oppure  sul  luogo  nel  quale viene investito il capitale.
 
 ARTICOLO 32
 
 I  pagamenti correnti relativi alla circolazione di beni, persone, servizi e capitali nell'ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.
 
 ARTICOLO 33
 
 1.  Nel  rispetto  delle altre disposizioni del presente accordo e degli  altri obblighi internazionali della Comunita' e del Libano, le disposizioni   degli   articoli   31  e  32  lasciano  impregiudicata l'applicazione  di  eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti  di  capitali  legati  agli  investimenti diretti, anche in campo  immobiliare,  allo  stabilimento,  alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione dei titoli nei mercati finanziari.
 2.  Tali  restrizioni  non  riguardano  tuttavia  il trasferimento all'estero  di investimenti effettuati in Libano da persone residenti nella  Comunita'  o  nella Comunita' da persone residenti in Libano e degli utili derivanti da tali investimenti.
 
 ARTICOLO 34
 
 Qualora  uno  o  piu'  Stati  membri  della  Comunita' o il Libano abbiano,  o  rischino  di  avere,  gravi  difficolta' di bilancia dei pagamenti,  la  Comunita'  o  il  Libano, a seconda dei casi, possono adottare,  alle  condizioni  di  cui all'accordo GATT e agli articoli VIII  e  XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive  per  quanto  riguarda  i  pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o il Libano, a  seconda  dei  casi,  ne  informa immediatamente l'altra Parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione di tali misure.
 
 CAPITOLO 2
 CONCORRENZA E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE
 
 ARTICOLO 35
 
 1.  Sono  incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo,  nella  misura  in  cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Libano: a) tutti  gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni
 di  imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano
 per  oggetto  o  per effetto di impedire, restringere o falsare il
 gioco  della  concorrenza  ai  sensi delle rispettive legislazioni
 nazionali; b) Io  sfruttamento  abusivo,  da parte di una o piu' imprese, di una
 posizione  dominante  nell'intero territorio della Comunita' o del
 Libano,  o  in una sua parte sostanziale ai sensi delle rispettive
 legislazioni nazionali.
 
 2. Le Parti applicano le rispettive legislazioni sulla concorrenza o  si  scambiano  informazioni tenendo conto dei limiti imposti dalla riservatezza.   Il  Comitato  di  associazione  adotta  le  norme  di cooperazione  necessarie  per  applicare  il paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
 3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte, la Comunita' o il  Libano  possono  prendere  misure  adeguate  previa consultazione nell'ambito  del Comitato di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
 
 ARTICOLO 36
 
 Gli  Stati  membri  e  il  Libano adeguano progressivamente, fatti salvi  gli  impegni  rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT,  gli  eventuali  monopoli  di  Stato  di natura commerciale per garantire  che,  al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore  del  presente  accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Libano rispetto alle condizioni di approvvigionamento  e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
 
 ARTICOLO 37
 
 Per  quanto  riguarda  le  imprese pubbliche o le imprese cui sono stati   concessi  diritti  speciali  o  esclusivi,  il  Consiglio  di associazione   provvede   affinche',  a  decorrere  dal  quinto  anno successivo  alla  data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato ne' mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli  scambi tra la Comunita' e il Libano in misura tale da ledere gli interessi   delle   Parti.   La   presente   disposizione   non  osta all'esecuzione,  di  diritto  o  di  fatto,  dei  compiti particolari assegnati a tali imprese.
 
 ARTICOLO 38
 
 1.  A  norma  del  presente  articolo  e dell'allegato 2, le Parti assicurano  un'adeguata  ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale,  industriale  e  commerciale, conformemente ai massimi standard  internazionali,  ivi  compresi  strumenti  efficaci per far valere tali diritti.
 2.  L'attuazione  del  presente  articolo  e  dell'allegato  2  e' esaminata  periodicamente  dalle  Parti.  In  caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano  sulle  condizioni  degli  scambi commerciali si tengono, su richiesta  dell'una  o  dell'altra  Parte,  consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
 
 ARTICOLO 39
 
 1.  Le Parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione delle commesse pubbliche.
 2.  Il  Consiglio  di associazione prende le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1.
 
 TITOLO V
 COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE
 
 ARTICOLO 40
 Obiettivi
 
 1.  Le  Parti  definiscono  di  comune  accordo  le strategie e le procedure  necessarie  per  la  cooperazione  nei  settori  di cui al presente titolo.
 2.  Le  Parti  si  impegnano  a intensificare la loro cooperazione economica  nel  reciproco  interesse  e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo.
 3.   La  cooperazione  economica  intende  sostenere  lo  sviluppo economico e sociale del Libano.
 
 ARTICOLO 41
 Campo di applicazione
 
 1.  La  cooperazione  interessa  in  via  prioritaria i settori di attivita'  con difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo  di  liberalizzazione  dell'economia  libanese in generale e degli scambi tra il Libano e la Comunita' in particolare.
 2.  La  cooperazione  privilegia  inoltre  i  settori  che possono favorire  il  ravvicinamento  delle  economie  della  Comunita' e del Libano,  in  particolare  quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
 3.  Nell'attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si dara'    particolare   importanza   alla   tutela   dell'ambiente   e all'equilibrio ecologico.
 4.   Le  Parti  possono  decidere  di  estendere  la  cooperazione economica  ad  altri  settori  non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.
 
 ARTICOLO 42
 Metodi e modalita'
 
 La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un  dialogo  economico  regolare tra le Parti su tutti gli aspetti
 della politica macroeconomica; b) scambi  periodici  di  informazioni  e  di idee in tutti i settori
 della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti; c) consulenze, trasmissione di esperienze e attivita' di formazione; d) iniziative congiunte quali seminari e incontri di lavoro; e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa f) divulgazione di informazioni sulla cooperazione.
 
 ARTICOLO 43
 Istruzione e formazione
 
 La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) individuare  gli  strumenti  piu'  efficaci per migliorare in modo
 tangibile la situazione dell'istruzione e della formazione, specie
 per quanto riguarda la formazione professionale; b) favorire  i contatti tra le agenzie specializzate nelle iniziative
 comuni  e gli scambi di esperienze e di competenze, in particolare
 gli  scambi  di  giovani  e  gli  scambi  tra  universita' o altri
 istituti   d'insegnamento,  al  fine  di  ravvicinare  le  diverse
 culture; c) agevolare  in  particolare  l'accesso  della popolazione femminile
 all'istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori,
 e alla formazione professionale.
 
 ARTICOLO 44
 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica
 
 La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) favorire  l'instaurazione  di  vincoli permanenti tra le comunita'
 scientifiche delle Parti, in particolare attraverso:
 -  l'accesso  del  Libano  ai  programmi  comunitari  di ricerca e
 sviluppo,  conformemente  alle  disposizioni comunitarie in vigore
 relative alla partecipazione di paesi terzi;
 -   la   partecipazione  del  Libano  alle  reti  di  cooperazione
 decentrata;
 - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca; b) consolidare  la capacita' di ricerca e di sviluppo tecnologico del
 Libano; c) stimolare  l'innovazione  tecnologica,  il  trasferimento di nuove
 tecnologie e la divulgazione del know-how; d) definire le modalita' di un'eventuale partecipazione del Libano ai
 programmi quadro europei per la ricerca.
 
 ARTICOLO 4:
 Ambiente
 
 1.  La  cooperazione  fra  le  Parti  mira  a prevenire il degrado dell'ambiente,  a  controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale   delle   risorse  naturali  per  consentire  uno  sviluppo sostenibile.
 2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti: a) qualita'    delle    acque    del   Mediterraneo   e   prevenzione
 dell'inquinamento del mare; b) gestione dei rifiuti, segnatamente di quelli tossici; c) salinizzazione; d) gestione ambientale delle zone costiere sensibili; e) educazione e sensibilizzazione ambientale; f) uso  di  strumenti  perfezionati per la gestione e il monitoraggio
 ambientale,   compresi   i  sistemi  d'informazione  e  gli  studi
 sull'impatto ambientale; g) impatto  ambientale  dello  sviluppo industriale e sicurezza degli
 stabilimenti industriali in particolare; h) impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e dell'acqua; i) conservazione del suolo; j) gestione razionale delle risorse idriche; k) attivita'   congiunte  di  ricerca  e  monitoraggio,  programmi  e
 progetti comuni.
 
 ARTICOLO 46
 Cooperazione industriale
 
 Si promuoveranno in particolare: a) la  cooperazione  tra  gli  operatori economici delle Parti, anche
 tramite   l'accesso   del   Libano   alle   reti   comunitarie  di
 ravvicinamento delle imprese; b) l'ammodernamento  e  la  ristrutturazione  del settore industriale
 pubblico    e    privato    del   Libano   (compresa   l'industria
 agroalimentare); c) la  creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa
 privata  per  stimolare  l'espansione  e la diversificazione dalla
 produzione destinata ai mercati nazionale e di esportazione; d) lo  sviluppo  delle risorse umane e del potenziale industriale del
 Libano attraverso politiche piu' valide in materia di innovazione,
 ricerca e sviluppo tecnologico; e) un  migliore  accesso  ai  mercati  dei  capitali  per  finanziare
 investimenti produttivi; f) lo sviluppo delle PMI migliorando in particolare:
 -  i  contatti  tra  le  imprese,  anche  attraverso le reti e gli
 strumenti  comunitari  per  la promozione della cooperazione e dei
 partenariato industriale;
 - l'accesso al credito per finanziare gli investimenti;
 - la disponibilita' delle informazioni e dei servizi di sostegno;
 -  le  risorse umane al fine di promuovere l'innovazione e l'avvio
 di progetti e di attivita' economici.
 
 ARTICOLO 47
 Promozione e tutela degli investimenti
 
 1.  La  cooperazione  punta  ad  incrementare  i  trasferimenti di capitali,   di  esperienze  e  di  tecnologia  verso  il  Libano,  in particolare: a) predisponendo    strumenti    appropriati   per   individuare   le
 possibilita'  di  investimento  e  i  canali  d'informazione sulla
 normativa in materia;, b) fornendo    informazioni   sui   regimi   europei   d'investimento
 (assistenza   tecnica,  sostegno  finanziario  diretto,  incentivi
 fiscali,  assicurazioni  sugli  investimenti,  ecc.) connessi agli
 investimenti  all'estero  e  facendo  in  modo che il Libano possa
 usufruirne piu' agevolmente; c) valutando l'opportunita' di creare joint venture (specie a livello
 delle   piccole  e  medie  imprese),  nonche',  se  del  caso,  di
 concludere accordi tra gli Stati membri e il Libano; d) istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti; e) creando  un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le
 Parti,  se del caso attraverso la conclusione, da parte del Libano
 e   degli  Stati  membri,  di  acconti  per  la  protezione  degli
 investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.
 
 2.  La  cooperazione  puo'  estendersi  anche  all'elaborazione  e all'attuazione  di progetti che dimostrino l'effettiva acquisizione e l'impiego  delle  tecnologie  di base, l'uso delle norme, lo sviluppo delle risorse umane e la creazione di posti di lavoro nel paese.
 
 ARTICOLO 48 Cooperazione  in  materia  di  normalizzazione e di valutazione della
 conformita'
 
 Le Parti collaborano al fine di: a) ridurre   le   differenze   in   termini  di  normalizzazione,  di
 metrologia,  di  controllo  della  qualita' e di valutazione della
 conformita'; b) potenziare i laboratori libanesi; c) negoziare accordi di reciproco riconoscimento quando sussistano le
 necessarie condizioni; d) potenziare    le    istituzioni    libanesi   responsabili   della
 normalizzazione,  della qualita' e della proprieta' intellettuale,
 industriale e commerciale.
 
 ARTICOLO 49
 Ravvicinamento delle legislazioni
 
 Le  Parti  fanno  quanto  in  loro  potere per ravvicinare le loro rispettive  legislazioni  onde  agevolare  l'attuazione  del presente accordo.
 
 ARTICOLO 50
 Servizi finanziari
 
 Le  Parti  cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, in particolare: a) sviluppare i mercati finanziari in Libano; b) migliorare  i  sistemi  contabili,  di  audit,  di  vigilanza e di
 regolamentazione   dei   settori   finanziari  e  la  sorveglianza
 finanziaria in Libano.
 
 ARTICOLO 51
 Agricoltura e pesca
 
 La cooperazione si prefigge di: a) sostenere le politiche volte a diversificare la produzione; b) ridurre la dipendenza alimentare; c) promuovere un'agricoltura rispettosa dell'ambiente; d) moltiplicare  i  contatti  tra  imprese,  gruppi  e organizzazioni
 professionali di entrambe le Parti; e) fornire  assistenza  e  formazione  tecnica, sostegno alla ricerca
 agronomica,   consulenze,   inquadramento  agricolo  e  formazione
 tecnica agli operatori del settore agricolo; f) armonizzare le norme fitosanitarie e veterinarie; g) promuovere   lo   sviluppo   rurale   integrato,   potenziando  in
 particolare   i   servizi  di  base  e  sviluppando  le  attivita'
 economiche   collaterali,   specie  nelle  regioni  dove  si  sono
 eliminate le colture illecite; h) avviare  una  cooperazione  tra  le  diverse  zone rurali, nonche'
 scambi di esperienze e di know-how in materia di sviluppo rurale; i) sviluppare la pesca marittima e l'acquacoltura; j) sviluppare  le  tecniche  di  imballaggio,  di  magazzinaggio e di
 commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione; k) sviluppare le risorse idriche agricole; l) sviluppare  il  settore  forestale,  specie per quanto riguarda il
 rimboschimento, la prevenzione degli incendi, i pascoli boschivi e
 la lotta contro la desertificazione; m) sviluppare la meccanizzazione agricola e le cooperative di servizi
 agricoli; n) potenziare il sistema di credito agricolo.
 
 ARTICOLO 52
 Trasporti
 
 La cooperazione si prefigge: a) la   ristrutturazione   e  l'ammodernamento  delle  infrastrutture
 stradali,  ferroviarie,  portuali  e  aeroportuali  collegate alle
 principali  direttrici  di  comunicazione  transeuropee  di comune
 interesse; b) la  definizione e l'applicazione di standard di funzionamento e di
 sicurezza paragonabili a quelli in vigore nella Comunita'; c) l'adeguamento  alle  norme comunitarie delle attrezzature tecniche
 per   il   trasporto   multimodale,  la  containerizzazione  e  il
 trasbordo; d) il  miglioramento del transito stradale, marittimo e multimodale e
 della  gestione  dei  porti,  degli  aeroporti,  del controllo del
 traffico  marittimo  e  aereo, delle ferrovie e dei dispositivi di
 ausilio alla navigazione; e) la  riorganizzazione e la ristrutturazione del trasporto di massa,
 compresi i trasporti pubblici.
 
 ARTICOLO 53
 Societa' dell'informazione e telecomunicazioni
 
 1.  Le  Parti  riconoscono  che  le tecnologie dell'informazione e delle  comunicazioni  costituiscono un elemento chiave della societa' moderna  e  sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la societa' dell'informazione in espansione.
 2. La cooperazione tra le Parti in questo settore prevede: a) un  dialogo  sui diversi aspetti della societa' dell'informazione,
 comprese le politiche in materia di telecomunicazioni; b) scambi  di  informazioni  e,  eventualmente, assistenza tecnica in
 merito  alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove
 di   conformita'   e   alla   certificazione   per  le  tecnologie
 dell'informazione e delle telecomunicazioni; c) la  diffusione  delle  nuove  tecnologie dell'informazione e delle
 telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in
 questi campi; d) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di
 sviluppo  tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie
 dell'informazione,  alle  comunicazioni,  alla  telematica  e alla
 societa' dell'informazione; e) la  partecipazione delle organizzazioni libanesi a progetti pilota
 e a programmi europei secondo le modalita' gia' stabilite; f) l'interconnessione  fra  le reti e l'interoperativita' dei servizi
 telematici della Comunita' e del Libano; g) un  dialogo  finalizzato alla cooperazione normativa in materia di
 servizi   internazionali,   compresi  gli  aspetti  inerenti  alla
 protezione dei dati e della privacy.
 
 ARTICOLO 54
 Energia
 
 Gli aspetti prioritari della cooperazione sono i seguenti: a) promozione delle energie rinnovabili; b) promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica, c) ricerca  applicata relativa alle reti di banche dati che collegano
 gli operatori economici e sociali delle Parti; d) sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche
 e  per  la  loro  interconnessione  con  le  reti  della Comunita'
 europea.
 
 ARTICOLO 55
 Turismo
 
 La cooperazione punta a: a) promuovere gli investimenti nel settore del turismo; b) migliorare  le  conoscenze  del settore turistico e assicurare una
 maggiore coerenza delle politiche relative al turismo; c) promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo; d) sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo; e) assicurare  che  venga  adeguatamente  mantenuta l'interazione tra
 turismo e ambiente; f) rendere  il turismo piu' concorrenziale migliorando gli standard e
 la professionalita'; g) intensificare gli scambi di informazioni; h) migliorare  la  formazione  per  quanto riguarda la gestione e gli
 altri aspetti dell'attivita' alberghiera; i) organizzare  scambi  di  esperienze  per  garantire  uno  sviluppo
 equilibrato  e sostenibile del turismo, segnatamente attraverso la
 divulgazione  delle  informazioni,  le  mostre,  i  congressi e le
 pubblicazioni in questo settore.
 
 ARTICOLO 56
 Cooperazione doganale
 
 1.  Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale   al  fine  di  garantire  l'osservanza  delle  disposizioni relative  agli  scambi. Esse istituiscono a tal fine un dialogo sulle questioni doganali.
 2. La cooperazione riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento
 delle merci; b) la  possibilita' di collegare i regimi di transito della Comunita'
 e del Libano; c) gli   scambi   di   informazioni   tra  esperti  e  la  formazione
 professionale; d) l'assistenza tecnica eventualmente necessaria.
 
 3.  Fatte  salve  le  ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e  il riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle Parti contraenti   si   prestano   reciprocamente   assistenza  secondo  le disposizioni del protocollo n. 5.
 
 ARTICOLO 57
 Cooperazione nel settore statistico
 
 La  cooperazione  in  questo settore si prefigge di armonizzare le metodologie  delle  Parti  e di utilizzare i dati, comprese le banche dati,  in  tutti  i  settori  contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.
 
 ARTICOLO 58
 Tutela dei consumatori
 
 La  cooperazione  in  questo  campo  dovrebbe  cercare  di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunita' e del Libano, e in particolare di: a) migliorare  la  compatibilita'  delle legislazioni in materia onde
 evitare gli ostacoli al commercio; b) istituire  e  sviluppare  sistemi  di  reciproca  informazione sui
 prodotti  alimentari  e  industriali  pericolosi creando inoltre i
 necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido); c) organizzare scambi di informazioni e di esperti; d) attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.
 
 ARTICOLO 59 Cooperazione volta a potenziare le istituzioni e lo Stato di diritto
 
 Le  Parti  ribadiscono l'importanza dello Stato di diritto e di un corretto  funzionamento  delle  istituzioni  amministrative a tutti i livelli,  in particolare di quelle incaricate di applicare la legge e dell'apparato  giudiziario.  Un  sistema  giudiziario indipendente ed efficiente    e   una   professione   qualificate   sono   condizioni indispensabili al riguardo.
 
 ARTICOLO 60
 Riciclaggio del denaro
 
 1.  Le  Parti riconoscono la necessita' di collaborare con impegno onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio  dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.
 2.   La   cooperazione   nel   settore  comprende  in  particolare un'assistenza  tecnica e amministrativa finalizzata all'istituzione e all'applicazione   di   norme   efficaci,   conformi   agli  standard internazionali, per combattere il riciclaggio del denaro.
 
 ARTICOLO 61
 Prevenzione e lotta contro la criminalita' organizzata
 
 1.  Le Parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalita'  organizzata,  segnatamente nei seguenti settori: tratta di   esseri   umani;   sfruttamento  a  scopo  sessuale;  corruzione; falsificazione di strumenti finanziari; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in  particolare,  i  rifiuti  industriali  o i materiali radioattivi; traffico  di  anni da fuoco e di esplosivi; criminalita' informatica; auto rubate.
 2.  Le  Parti  collaborano  strettamente  per  creare meccanismi e istituire norme appropriate.
 3.  Nell'ambito  della  cooperazione  tecnica e amministrativa nel settore  si  impartira'  la  necessaria  formazione  e si migliorera' l'efficienza   delle   autorita'  e  delle  strutture  incaricate  di combattere e di prevenire la criminalita', nonche' di definire misure atte a conseguire questi obiettivi.
 
 ARTICOLO 62
 Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite
 
 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le  Parti  collaborano  per  garantire  un'impostazione equilibrata e integrata  nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel  settore  saranno  volte  a  ridurre  l'offerta, il traffico e la domanda  di  droghe illecite e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori.
 2.  Le  Parti  concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire  tali  obiettivi.  Le  loro  azioni  si  basano sui cinque principi   di   base  enunciati  nel  1998  nella  sessione  speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS).
 3.  La  cooperazione  tra  le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa  in  particolare  nei  seguenti  settori: elaborazione delle  normative  e  delle  politiche  nazionali; creazione di enti e centri  di  informazione;  formazione di personale; ricerca nel campo della  droga;  prevenzione  dell'impiego abusivo di precursori per la produzione   illecita   di   droga.   Le   Parti  possono  concordare l'inclusione di altri settori.
 
 TITOLO VI
 COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE E CULTURALE
 
 CAPITOLO 1
 DIALOGO E COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE
 
 ARTICOLO 63
 
 Le   Parti   concordano  i  metodi  di  cooperazione  nei  settori contemplati dal presente titolo.
 
 ARTICOLO 64
 
 1.  Tra  le  Parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.
 2.  Attraverso  tale  dialogo  si  cerca  il  modo  di  realizzare ulteriori   progressi   per   quanto  riguarda  la  circolazione  dei lavoratori,  la  parita'  di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Libano e della Comunita' che risiedono legalmente negli Stati ospiti.
 3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina; d) ai  programmi  volti  a  promuovere  la parita' di trattamento tra
 cittadini  del  Libano  e  della  Comunita',  la  conoscenza delle
 reciproche  culture  e  civilta',  lo  sviluppo della tolleranza e
 l'eliminazione delle discriminazioni.
 
 ARTICOLO 65
 
 1.  Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse, volti in particolare a: a) migliorare  le  condizioni  di  vita, specialmente nelle zone piu'
 povere e in quelle dove risiedono gli sfollati; b) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico
 e  sociale,  segnatamente  attraverso  l'istruzione  e  i mezzi di
 comunicazione; c) sviluppare  e  consolidare  i programmi libanesi di pianificazione
 familiare e di tutela della madre e del bambino; d) migliorare il regime previdenziale e mutualistico; e) potenziare  il  sistema  sanitario  attraverso  la cooperazione in
 materia  di  pubblica  sanita'  e  di  prevenzione,  di  sicurezza
 sanitaria, di formazione medica e di gestione; f) attuare  e  finanziare programmi di scambio e di svago a favore di
 gruppi misti di giovani libanesi ed europei, operatori del settore
 giovanile,  giovani  rappresentanti  delle  ONG e altri esperti in
 materia di giovani residenti negli Stati membri onde promuovere la
 conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.
 
 2.  Le  Parti  avviano  un dialogo su tutte le questioni di comune interesse,  segnatamente  i problemi sociali quali la disoccupazione, l'inserimento  dei  disabili,  la parita' di trattamento fra uomini e donne,   i  rapporti  di  lavoro,  la  formazione  professionale,  la sicurezza e la salute sul lavoro.
 
 ARTICOLO 66
 
 I   progetti   di   cooperazione   possono  essere  realizzali  in coordinamento   con   gli   Stati  membri  e  con  le  organizzazioni internazionali competenti.
 
 CAPITOLO 2
 COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI CULTURALI,
 I MEZZI AUDIOVISIVI E L'INFORMAZIONE
 
 ARTICOLO 67
 
 1.  Le  Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori  di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano  un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare: a) la  conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale
 (monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti, ecc.); b) gli scambi di mostre d'arte e di artisti; c) la formazione degli operatori culturali.
 
 2.  La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare,  le  coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per  favorire  la partecipazione libanese alle iniziative comunitarie in questo campo.
 3.  Le  Parti  convengono  di  estendere  al  Libano  i  programmi culturali  della  Comunita'  e  degli  Stati membri, nonche' le altre attivita' di comune interesse.
 4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale,  segnatamente  attraverso  progetti  comuni (produzione, investimenti  e  commercializzazione),  la formazione e gli scambi di informazioni.
 5.  Nel  definire  i  progetti  e i programmi di cooperazione e le attivita'  congiunte,  le  Parti  rivolgono particolare attenzione ai giovani,  alle  tecniche  di  espressione  personale,  alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio, alla diffusione della cultura e alla comunicazione scritta o audiovisiva.
 6.   La  cooperazione  si  svolge  secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 42.
 
 CAPITOLO 3
 COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E
 IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
 
 ARTICOLO 68
 
 1.  Le  Parti  concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine: a) ciascuno  degli  Stati  membri accetta di riammettere tutti i suoi
 cittadini  presenti  illegalmente  sul  territorio  del  Libano su
 richiesta  di  quest'ultimo  e senza altre formalita', quando essi
 siano stati identificati come tali; b) il  Libano  accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti
 illegalmente  sul  territorio di uno Stato membro, su richiesta di
 quest'ultimo  e  senza  altre  formalita', quando essi siano stati
 identificati come tali.
 
 Gli  Stati  membri  e  il  Libano forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'.
 2.  Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo  si  applica  unicamente in relazione alle persone che devono essere   considerate   loro   cittadine   ai   fini  della  Comunita' conformemente al trattato che istituisce la Comunita' europea.
 3.  Per  quanto  riguarda  il  Libano,  tale  obbligo  si  applica unicamente  in  relazione  alle persone che devono essere considerate sue  cittadine  in  conformita'  del  sistema giuridico libanese e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.
 
 ARTICOLO 69
 
 1.  Dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente  accordo,  le Parti negoziano  e  concludono,  su  richiesta  di  una  di  esse,  accordi bilaterali  che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei  loro  cittadini.  Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi   comprendono  anche  disposizioni  per  la  riammissione  di cittadini  di  paesi  terzi.  Detti accordi precisano le categorie di persone  a  cui si applicano queste disposizioni nonche' le modalita' della loro riammissione.
 2.  Al  Libano  viene fornita un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per applicare questi accordi.
 
 ARTICOLO 70
 
 Il  Consiglio  di  associazione  esamina  le  ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina.
 
 TITOLO VII
 COOPERAZIONE FINANZIARIA
 
 ARTICOLO 71
 
 1.  Per  conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione  del  Libano  una  cooperazione  finanziaria  da attuare secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.
 2.  Una  volta entrato in vigore il presente accordo, le procedure in  questione  vengono concordate tra le Parti mediante gli strumenti piu' adatti.
 3.  Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione puo' riguardare i seguenti aspetti: a) promozione    delle    riforme    finalizzate   all'ammodernamento
 dell'economia; b) ricostruzione e ammodernamento delle infrastrutture economiche; c) promozione   degli   investimenti   privati   e   delle  attivita'
 generatrici di posti di lavoro; d) adeguamento   alle   ripercussioni  sull'economia  libanese  della
 progressiva  introduzione  di  una  zona  di  libero  scambio,  in
 particolare  tramite  il  potenziamento  e la ristrutturazione dei
 settori economici interessati, segnatamente l'industria; e) misure  di  accompagnamento  delle  politiche  attuate nel settore
 sociale, in particolare la riforma del regime previdenziale.
 
 ARTICOLO 72
 
 Nel  quadro  degli  strumenti  comunitari destinati a sostenere il
 programma  di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in
 stretto  coordinamento  con  le  autorita'  libanesi  e  gli altri
 donatori,    in    particolare    le    istituzioni    finanziarie
 internazionali, la Comunita' studiera' gli strumenti piu' adeguati
 per   sostenere  le  politiche  strutturali  del  Libano  volte  a
 ripristinare  i  principali  equilibri  finanziari  e  a creare un
 ambiente  economico  propizio  all'accelerazione  della  crescita,
 migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione.
 
 ARTICOLO 73
 
 Per   garantire   l'adozione  di  un'impostazione  coordinata  nei
 confronti  di  eventuali  problemi  macroeconomici  e finanziari a
 carattere   eccezionale  che  dovessero  derivare  dall'attuazione
 progressiva del presente accordo, le Parti seguono con particolare
 attenzione  l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni
 finanziarie  tra  la  Comunita' e il Libano nel quadro del dialogo
 economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.
 
 TITOLO VIII
 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
 
 ARTICOLO 74
 
 1.  E'  istituito  un  Consiglio di associazione che si riunisce a
 livello   ministeriale  una  volta  all'anno  e  ogniqualvolta  le
 circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle
 condizioni previste nel suo regolamento interno.
 2.  Il  Consiglio  di  associazione  esamina  tutte  le  questioni
 importanti  inerenti  al  presente  accordo e ogni altra questione
 bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
 
 ARTICOLO 75 1. Il  Consiglio  di associazione e' composto da membri del Consiglio
 dell'Unione  europea  e della Commissione delle Comunita' europee,
 da una parte, e da membri del governo libanese, dall'altra. 2. I   membri   del   Consiglio   di   associazione   possono   farsi
 rappresentare,   alle  condizioni  previste  dal  suo  regolamento
 interno. 3. Il   Consiglio  di  associazione  adotta  il  proprio  regolamento
 interno. 4. Il  Consiglio  di  associazione e' presieduto a turno da un membro
 del  Consiglio  dell'Unione  europea  e  da  un membro del governo
 libanese,  secondo  le  disposizioni stabilite nel suo regolamento
 interno.
 
 ARTICOLO 76
 
 1. Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il
 Consiglio di associazione ha la facolta' di prendere decisioni nei
 casi ivi specificati.
 2.  Le  decisioni  adottate  sono  vincolanti  per  le  Parti, che
 prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio
 di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
 3.  Le  sue  decisioni  e  raccomandazioni sono adottate di comune
 accordo tra le Parti.
 
 ARTICOLO 77
 
 1.   Fatte   salve   le  competenze  attribuite  al  Consiglio  di
 associazione,  e' istituito un Comitato di associazione incaricato
 dell'attuazione del presente accordo.
 2.  Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in
 parte, le proprie competenze al comitato di associazione.
 
 ARTICOLO 78
 
 1.  Il  Comitato  di  associazione,  che  si riunisce a livello di
 funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio
 dell'Unione  europea  e della Commissione delle Comunita' europee,
 da   una   parte,   e  da  rappresentanti  del  governo  libanese,
 dall'altra.
 2.  Il  Comitato  di  associazione  adotta  il proprio regolamento
 interno.
 3. Di norma, il Comitato di associazione si riunisce a turno nella
 Comunita' e in Libano.
 
 ARTICOLO 79
 
 1.  Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni
 per  la  gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il
 Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.
 2.  Le  decisioni  del  Comitato  di associazione sono adottate di
 comune  accordo  tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime,
 che prendono le misure necessarie per la loro esecuzione.
 
 ARTICOLO 80
 
 Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi
 gruppo  di  lavoro  o  organismo  necessario  per l'attuazione del
 presente accordo. Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al
 Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.
 
 ARTICOLO 81
 
 Il  Consiglio  di  associazione  prende  tutte le misure utili per
 agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e
 il  Parlamento  libanese,  nonche'  tra  il  Comitato  economico e
 sociale della Comunita' e la controparte libanese.
 
 ARTICOLO 82
 
 1.   Ciascuna   delle   Parti  puo'  sottoporre  al  Consiglio  di
 associazione  qualsiasi  controversia  relativa all'applicazione o
 all'interpretazione del presente accordo.
 2.  Il  Consiglio  di  associazione puo' risolvere la controversia
 mediante una decisione.
 3.  Ciascuna  delle  Parti  e'  tenuta  a prendere i provvedimenti
 necessari  ai  fini  dell'attuazione  della  decisione  di  cui al
 paragrafo 2.
 4.  Nel  caso  in  cui  non sia possibile comporre la controversia
 secondo  il  paragrafo  2,  ciascuna delle Parti puo' designare un
 arbitro  e  darne  notifica  all'altra;  l'altra Parte deve allora
 designare   un   secondo   arbitro   entro   due   mesi.  Ai  fini
 dell'applicazione  della  presente  procedura,  la Comunita' e gli
 Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.
 Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
 Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
 Ciascuna  delle  Parti  in causa deve adottare le misure richieste
 per l'applicazione del lodo arbitrale.
 
 ARTICOLO 83
 
 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di
 prendere qualsiasi misura: a) ritenuta  necessaria  a precludere la divulgazione di informazioni
 contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente  alla  produzione  o  al  commercio  di armi, munizioni o
 materiale  bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione
 indispensabili  in materia di difesa, a condizione che tali misure
 non  alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non
 destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta  essenziale  per  la  propria  sicurezza in caso di gravi
 disordini  interni  che  compromettano il mantenimento dell'ordine
 pubblico,  in  tempo  di  guerra  o in occasione di gravi tensioni
 internazionali  che  possano  sfociare in una guerra o ai fini del
 rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della
 sicurezza internazionale.
 
 ARTICOLO 84
 
 1.  Nei  settori  contemplati  dal presente accordo, e fatta salva
 qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) il  regime  applicato dal Libano nei confronti della Comunita' non
 puo'  dar  luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i
 loro cittadini o le loro societa'; b) il  regime  applicato dalla Comunita' nei confronti del Libano non
 puo'  dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa'
 libanesi.
 
 ARTICOLO 85
 
 Per  quanto  riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avra' l'effetto: a) di  ampliare  i  benefici  in  campo fiscale concessi da una delle
 Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto
 detta Parte sia tenuta; b) di  impedire  l'adozione  o  l'applicazione, ad opera di una delle
 Parti,  di  qualsiasi  misura  destinata  a  evitare  la  frode  o
 l'evasione fiscale; c) di ostacolare il diritto di una Patte di applicare le disposizioni
 pertinenti  della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non
 si  trovano  in una situazione identica, in particolare per quanto
 riguarda la loro residenza.
 
 ARTICOLO 86
 
 1.  Le  Parti  prendono  qualsiasi  misura  generale o particolare necessaria  per  l'adempimento  degli  obblighi che incombono loro ai sensi  del  presente  accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.
 2.  Qualora  una  delle  Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto  a  un obbligo previsto dal presente accordo, puo' prendere le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente  urgenti,  essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della  situazione  ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe la Parti.
 3. Nella scelta delle misure appropriata di cui al paragrafo 2, si privilegiano  quelle  meno  pregiudizievoli  per il funzionamento del presente accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno prese   in   conformita'   del   diritto   internazionale  e  saranno proporzionali alla violazione.
 Le  misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione  e,  qualora  l'altra  Parte  ne  faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.
 
 ARTICOLO 87
 
 Gli  allegati  1  e  2  e  i  protocolli  1-5  costituiscono parte integrante del presente accordo.
 
 ARTICOLO 88
 
 Ai  fini del presente accordo, per "Parti" si intendono il Libano, da  una  parte,  e la Comunita', o gli Stati membri, o la Comunita' e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.
 
 ARTICOLO 89
 
 1. L'accordo e' concluso per un periodo illimitato.
 2. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra  Parte.  L'accordo  cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
 
 ARTICOLO 90
 
 Il  presente  accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio del Libano, dall'altra.
 
 ARTICOLO 91
 
 Il  presente  accordo e' redatto in due esemplari in lingua araba, danese,  finnica,  francese,  greca,  inglese, italiana, neerlandese, portoghese,  spagnola,  svedese  e  tedesca,  ciascun  testo  facente ugualmente   fede.  Esso  sara'  depositato  presso  il  segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
 
 ARTICOLO 92
 
 1.  Il  presente  accordo  e'  approvato  dalle  Parti  secondo le rispettive procedure.
 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese  successivo  alla  data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente  che  le  procedure  di  cui al primo comma sono state espletate.
 3.  A  decorrere  dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce  l'accordo  di  cooperazione  tra  la Comunita' economica europea  e  la  Repubblica  libanese e l'accordo tra gli Stati membri della  Comunita'  europea  del  carbone  e  dell'acciaio e il Libano, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.
 
 ARTICOLO 93
 
 Le  Parti  decidono  che  nel  caso  in  cui,  in attesa che siano espletate  le  procedure  necessarie  per  l'entrata  in  vigore  del presente  accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente  quelle  relative  alla libera circolazione delle merci, dovessero  essere  applicate  mediante  un  accordo interinale tra la Comunita'  ed  il Libano, per "data di entrata in vigore del presente accordo"  si intende, ai fini dei titoli II e IV del presente accordo e  dei  relativi  allegati  1  e  2 e Protocolli da 1 a 5, la data di entrata  in  vigore  dell'accordo  interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli, allegati e protocolli.
 
 Il  testo  che  precede o copia certificata conforme all'originale depositato  negli  archivi  del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
 
 Bruxelles, addi' 29-07-2002
 
 Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
 C. STEKELENBURG
 Directeur General
 
 Fatto a Lussemburgo, addi' diciassette giugno duemiladue.
 
 Per la Repubblica italiana
 (Firme illeggibili)
 
 Per la Comunita' europea
 (Firme illeggibili)
 |  |  |  | ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI 
 ALLEGATO 1    Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli
 trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del SA di
 cui agli articoli 3 e 18 ALLEGATO 2    proprietà intellettuale, industriale e commerciale di
 cui all'articolo 30 PROTOCOLLO 1  relativo al regime applicabile alle importazioni nella
 Comunita' dei  prodotti agricoli  originari del Libano
 di cui all'articolo 10, paragrafo 1 PROTOCOLLO 2  relativo  al  regime applicabile  alle importazioni in
 Libano dei prodotti agricoli originari della Comunita'
 di cui all'articolo 10, paragrafo 2 PROTOCOLLO 3  sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il
 Libano  e  la  Comunita'  di  cui  all'articolo  10,
 paragrafo 3
 ALLEGATO 1  relativo al regime applicabile alle impo-
 stazioni  nella   Comunita'  di  prodotti
 agricoli   trasformati    originari   dal
 Libano
 ALLEGATO 2 relativo al regime applicabile alle impor-
 tazioni  nel Libano  di  prodotti agricoli
 trasformati originati della Comunita' PROTOCOLLO 4  relativo alla  definizione della nozione di "prodotti
 originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa PROTOCOLLO 5  relativo all'assistenza  amministrativa reciproca tra
 le autorita' amministrative nel settore doganale
 |  |  |  | ALLEGATO 1 
 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
 contemplati dai capitoli 25-97 del  SA di cui agli articoli 3 e 18
 
 Codice SA 2905 43        (mannitolo) Codice SA 2905 44        (sorbitolo) Codice SA 2905 45        (glicerolo) Voce   SA 3301           (oli essenziali) Codice SA 3302 10        (sostanze odorifere) Voci   SA da 3501 a 3505 (sostanze albuminoidi, amidi modificati,
 colle) Codice SA 3809 10        (agenti d'apprettatura o di finitura) Voce   SA 3823           (alcoli grassi industriali, oli acidi di
 raffinazione, alcoli grassi industriali) Codice SA 3824 60        (sorbitolo non classificato altrove) Voci   SA da 4101 a 4103 (cuoio e pelli) Voce   SA 4301           (pelli da pellicceria gregge) Voci   SA da 5001 a 5003 (seta greggia e cascami di seta) Voci   SA da 5101 a 5103 (lana e peli di animali) Voci   SA da 5201 a 5203 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone
 cardato o pettinato) Voce   SA 5301           (lino greggio) Voce   SA 5302           (canapa greggia)
 |  |  |  | ALLEGATO 2 
 PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
 DI CUI ALL'ARTICOLO 30
 
 1.  Entro  la  fine  del  quinto  anno  dall'entrata in vigore del presente  accordo, il Libano ratifichera' le revisioni delle seguenti convenzioni  multilaterali sulla proprieta' intellettuale, di cui gli Stati  membri e il Libano sono parti o che gli Stati membri applicano de facto: - convenzione   di   Parigi   per   la  protezione  della  proprieta'
 industriale (Arto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979); - convenzione  di  Berna  per  la protezione dalle opere letterarie e
 artistiche (riveduta a Parigi nel 1971 e modificata nel 1979); - accordo  di  Nizza  sulla classificazione internazionale dei beni e
 dei   servizi  ai  fini  del  marchio  registrato  (Ginevra,  1977,
 modificato nel 1979).
 
 2.  Entro  la  fine  del  quinto  anno  dall'entrata in vigore del presente  accordo,  il  Libano  aderira'  alle  seguenti  convenzioni multilaterali,  di  cui  gli  Stati membri sono parti o che gli Stati membri applicano de facto: - trattato  sulla  cooperazione  in  materia  di brevetti (Washington
 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito
 di  microorganismi  agli effetti della procedura brevettuale (1977,
 modificato nel 1980); - protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale
 dei marchi (Madrid 1989); - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali
 (UPOV) (Atto di Ginevra del 1991); - accordo  sugli  aspetti  dei  diritti  di  proprieta' intellettuale
 attinenti  al  commercio,  alleato  1C  dell'accordo che istituisce
 l'Organizzazione mondiale del commercio (TRIPs, Marrakesh 1994).
 Le  Parti  faranno  il  possibile  per  ratificare quanto prima le seguenti convenzioni multilaterali: - trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); - trattato  OMPI  sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori
 di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).
 
 3.  Il  Consiglio  di  associazione  puo'  decidere  di  estendere l'applicazione  del paragrafo I ad altre convenzioni multilatetali in questo campo.
 |  |  |  | PROTOCOLLO 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA'
 DEI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DEL LIBANO DI CUI
 ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1
 
 1. Alle importazioni nella Comunita' dei seguenti prodotti, originari
 della Repubblica libanese, si applicano le seguenti condizioni. 2. I   prodotti   agricoli  non  elencati  nel  presente  protocollo,
 originari  della  Repubblica  libanese,  vengono  importati  nella
 Comunita' in esenzione dai dazi doganali. 3. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari
 vengono  calcolati  proporzionalmente  ai  volumi di base, tenendo
 conto  del  periodo  trascorso  prima  dell'entrata  in vigore del
 presente accordo.
 ---->  Vedere protocollo da pag. 81 a pag. 83  <----
 |  |  |  | PROTOCOLLO 2 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI IN LIBANO
 DEI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA'
 DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2
 
 ---->  Vedere protocollo da pag. 87 a pag. 115  <----
 |  |  |  | PROTOCOLLO 3 
 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
 TRA IL LIBANO E LA COMUNITA'
 DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3
 
 ARTICOLO 1
 
 Alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli trasformati originari  del Libano si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 1 del presente protocollo.
 
 ARTICOLO 2
 
 1. Alle  importazioni  in  Libano  di  prodotti  agricoli trasformati
 originari   della   Comunita'   si   applicano   i  dazi  doganali
 all'importazione  e  le  tasse  di  effetto  equivalente  indicati
 nell'allegato 2 del presente protocollo. 2. Per  lo  smantellamento  tariffario  a  norma  del  paragrafo 1 si
 applica  il  calendario  di  cui  all'articolo  5, paragrafo 1 del
 presente  accordo  salvo  diverse disposizioni dell'allegato 2 del
 presente protocollo.
 
 ARTICOLO 3
 
 Le  riduzioni  dei  dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano  sin  dall'entrata in vigore dell'accordo sul dazio di base definito all'articolo 19 del presente accordo.
 
 ARTICOLO 4
 
 1. I  dazi  doganali  applicati  conformemente  agli  articoli  1 e 2
 possono  essere  ridotti quando negli scambi tra la Comunita' e il
 Libano,   vengano  ridotte  le  imposte  applicabili  ai  prodotti
 agricoli  di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni
 reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati. 2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunita', le riduzioni
 di  cui  al  paragrafo  1  vengono calcolate rispetto all'elemento
 agricolo   del   dazio,   che  corrisponde  ai  prodotti  agricoli
 effettivamente   utilizzati   per  ottenere  i  prodotti  agricoli
 trasformati  in  questione, e detratte dai dazi riscossi su questi
 prodotti agricoli di base. 3. La  riduzione  di  cui  al  paragrafo  1,  l'elenco  dei  prodotti
 corrispondenti  e,  se del caso, i contingenti tariffari entro cui
 si  applica  la  riduzione  vengono  stabiliti  dal  Consiglio  di
 associazione.
 
 ARTICOLO 5
 
 La Comunita' europea e il Libano si informano reciprocamente delle disposizioni  amministrative  prese  per  i  prodotti contemplati dal presente protocollo.
 Dette  disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le  parti  interessate  ed  essere  per  quanto  possibile semplici e flessibili.
 
 ALLEGATO 1
 
 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA'
 DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DEL LIBANO
 
 Fatte   salve   le  regole  d'interpretazione  della  nomenclatura combinata,  la  designazione  dei  prodotti  deve  essere considerata puramente    indicativa   in   quanto,   nel   presente   protocollo, l'applicabilita'   del  regime  preferenziale  e'  determinata  dalla portata  dei  codici  NC.  Qualora  siano  menzionati  codici  ex NC, l'applicabilita'  del  regime preferenziale e' determinata in base al codice   NC   e   alla   designazione   corrispondente,   considerati congiuntamente.
 
 ELENCO 1
 
 ==================================================================== Codice NC            Designazione delle merci             Dazi
 applicabili
 % ==================================================================== 0501 00 00   Capelli greggi, anche lavati o sgras-
 sati; cascami di capelli                      0% -------------------------------------------------------------------- 0502         Setole di maiale o di cinghiale; peli di
 di tasso ed altri peli per pennelli, spaz-
 zole e simili; cascami di queste setole o
 di questi peli:
 
 0502 10 00   - Setole di maiale o di cinghiale e cascami
 di queste setole                              0%
 
 0502 90 00   - altri                                       0% -------------------------------------------------------------------- 0503 00 00   Crini e cascami di crini, anche in strati,
 con o senza supporto                          0% -------------------------------------------------------------------- 0505         Pelli e altre parti di uccelli rivestite
 delle loro piume, o della loro calugine,
 piume, penne e loro parti (anche rifi-
 late), calugine, gregge o semplicemente
 pulite, disinfettate o trattate per assi-
 curarne la conservazione; polveri e
 cascanti di piume, penne e loro parti:
 
 0505 10      - Piume e penne dei tipi utilizzati per
 l'imbottitura; calugine:
 
 0505 10 10   -- gregge                                     0%
 
 0505 10 90   -- altre                                      0%
 
 05 90 00     - altri                                       0% -------------------------------------------------------------------- 0506         Ossa (comprese quelle interne delle cor-
 na),gregge, sgrassate o semplicemente
 (preparate ma non tagliate in una forma
 determinata), acidulate o degelatinate;
 polveri e cascami di queste materie:
 
 0506 10 00   - Osseina e ossa acidulate                    0%
 
 0506 90 10   - altri                                       0% -------------------------------------------------------------------- 0507         Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le
 barbe) di balena o di altri mammiferi
 marini, corna, palchi, zoccoli, unghie,
 artigli e becchi, greggi o semplice-
 mente preparati, ma non tagliati in una
 forma determinata; polveri e cascami di
 queste materie:
 
 0507 10 00   - Avorio; polveri e cascami d'avorio          0%
 
 0507 90 00   - altri                                       0% -------------------------------------------------------------------- 0508 00 00   Corallo e materie simili, greggi o sempli-
 cemente preparati, ma non altrimenti lavo-
 rati; conchiglie e carapaci di molluschi,
 di crostacei o di echinodermi e ossa di
 seppie, greggi o semplicemente preparati,
 ma non tagliati in una forma determinata,
 loro polveri e cascami                        0% -------------------------------------------------------------------- 0509 00      Spugne naturali di origine animale:
 
 0509 00 10   - gregge                                      0%
 
 0509 00 90   - altre                                       0% -------------------------------------------------------------------- 0510 00 00   Ambra grigia, castoreo, zibetto e mu-
 schio; cantaridi; bile, anche essiccata;
 ghiandole ed altre sostanze di origine
 animale utilizzate per la preparazione
 di prodotti farmaceutici, fresche, re-
 frigerate, congelate o altrimenti con-
 servate in modo provvisorio                   0% -------------------------------------------------------------------- 0903 00 00   Mate                                          0% -------------------------------------------------------------------- 1212 20 00   - Alghe                                       0% -------------------------------------------------------------------- 1302         Succhi ed astratti vegetali, sostanze pec-
 tiche, pectinati e pectati; agar-agar ed
 altre mucillagini ed ispessenti derivati
 da vegetali, anche modificati
 
 - Succhi ed estratti vegetali:
 
 1302 12 00   - di liquirizia                               0%
 
 1302 13 00   - di luppolo                                  0%
 
 1302 14 00   - di piretro o di radici delle piante da
 rotenone                                      0%
 
 - altri
 
 1302 19 30   - Miscugli di estratti vegetali, per la fab-
 bricazione di bevande o di preparazioni
 alimentari                                    0% -------------------------------------------------------------------- 1302 19 91   --- altri, medicinali                         0%
 
 1302 20      - Sostanze pectiche, pedinati e pectati       0%
 
 1302 20 10   -- allo stato secco                           0%
 
 1302 20 90   -- altri                                      0%
 
 1302 31 00   -- Agar-agar                                  0%
 
 1302 32      -- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di
 semi di carrube o di semi di guar, anche
 modificati:                                   0%
 
 1302 32 10   -- di carrube o di semi di carrube            0% -------------------------------------------------------------------- 1401         Materie vegetali delle specie usate prin-
 cipalmente in lavori di intreccio, da
 panieraio o da stuoiaio (per esempio:
 bambu', canne d'India, canne, giunchi,
 vimini, rafia, paglia di cereali pulita,
 imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
 
 1401 10 00   - Bambu'                                      0%
 
 1401 20 00   - Canna d'India                               0%
 
 1401 90 00   - altre                                       0% -------------------------------------------------------------------- 1402 00 00   Materie vegetali delle specie usate prin-
 cipalmente per imbottitura (per esempio:
 capoc, crine vegetale, crine marino), anche
 in strati con o senza supporto di altre
 materie                                       0% -------------------------------------------------------------------- 1403 00 00   Materie vegetali delle specie usate prin-
 cipalmente nella fabbricazione di scope e
 di spazzole (per esempio: saggina, piassava,
 trebbia, fibre di istle), anche in torci-
 glioni o in fasci                             0% -------------------------------------------------------------------- 1404         Prodotti vegetali, non nominati ne' compresi
 altrove:
 
 1404 10 00   - Materie prime vegetali delle specie prin-
 cipalmente usate per la tinta o la concia     0%
 
 1404 20 00   - Linters di cotone                           0%
 
 1404 90 00   - altri                                       0% -------------------------------------------------------------------- 1505         Grasso di lana e sostanze grasse derivate,
 compresa la lanolina:
 
 1505 00 10   - Grasso di lana greggio                      0%
 
 1505 00 90   - altri                                       0% -------------------------------------------------------------------- 1506 00 00   Altri grassi e oli animali e loro frazioni,
 anche raffinati, ma non modificati
 chimicamente                                  0% -------------------------------------------------------------------- 1515         Altri grassi e oli vegetali (compreso
 l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi,
 anche raffinati, ma non modificati
 chimicamente:
 
 1515 90 15   Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica,
 cera del Giappone; loro frazioni              0% -------------------------------------------------------------------- 1516         Grassi e oli animali o vegetali e loro fra-
 zioni, parzialmente o totalmente idrogenati,
 interesterificati, riesterificati o elaidi-
 nizzati, anche raffinati, ma non altrimenti
 preparati:
 
 1516 20      - Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
 
 1516 20 10   -- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"  0% -------------------------------------------------------------------- 1517 90 93   - Miscele o preparazioni culinarie utiliz-
 zate per la formatura                         0% -------------------------------------------------------------------- 1518 00      Grassi ed oli animali o vegetali e loro
 frazioni, cotti, ossidati, disidratati,
 solforati, soffiati, standolizzati o al-
 tridenti modificati chimicamente, esclusi
 quelli della voce 1516; miscugli o prepa-
 razioni non ali mentari di grassi o di oli
 animali o vegetali o frazioni di differenti
 grassi o oli di questo capitolo, non nomi-
 nate ne' comprese altrove:
 
 1518 00 10   - Linossina                                   0%
 
 - altri:
 
 1518 00 91   -- Grassi ed oli animali o vegetali e loro
 frazioni cotti, ossidati, disidratati, sol-
 forati, soffiati, standolizzati o altri-
 menti modificati chimicamente, esclusi
 quelli della voce 1516                        0%
 
 -- altri:
 
 1518 00 95   --- Miscugli o preparazioni non alimentari
 di grassi o di oli animali o vegetali o
 loro frazioni                                 0%
 
 1518 00 99   --- altri                                     0% -------------------------------------------------------------------- 1520 00 00   Glicerolo (glicerina) greggia, acque e
 liscivie glicerinose                          0% -------------------------------------------------------------------- 1521         Cere vegetali (diverse dai trigliceridi),
 cere di api o di altri insetti e spermaceti
 anche raffinati o colorati:
 
 1521 10 00   Cere vegetali                                 0%
 
 1521 90      - altri:
 
 1521 90 10   -- Spermaceti, anche raffinati o colorati     0%
 
 -- Cere di api o di altri insetti, anche
 raffinate o colorate
 
 1521 90 91   -- gregge                                     0%
 
 1521 90 99   --- altri                                     0% -------------------------------------------------------------------- 1522 00      Degras; residui provenienti dal trattamento
 delle sostanze grasse o delle cere animali
 o vegetali:
 
 1522 00 10   - Degras                                      0% -------------------------------------------------------------------- 1702 90      - altri, compreso lo zucchero invertito:
 
 1702 90 10   -- Maltosio chimicamente puro                 0% -------------------------------------------------------------------- 1704         Prodotti a base di zuccheri non contenenti
 cacao (compreso il cioccolato bianco:
 
 1704 90      - altri:
 
 1704 90 10   -- Estratti di liquirizia contenenti sacca-
 rosio in misura superiore a 10 %, in peso,
 senza aggiunta di altre materie               0% -------------------------------------------------------------------- 1803         Pasta di cacao, anche sgrassata:
 
 1803 10 00   - non sgrassata                               0%
 
 1803 20 00   - completamente o parzialmente sgrassata      0% -------------------------------------------------------------------- 1804 00 00   Burro, grasso e olio di cacao                 0% -------------------------------------------------------------------- 1805 00 00   Cacao in polvere, senza aggiunta di zuc-
 cheri o di altri dolcificanti                 0% -------------------------------------------------------------------- 1806         Cioccolata e altre preparazioni alimentari
 contenenti cacao:
 
 1806 10      - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri
 o di altri dolcificanti:
 
 1806 10 15   -- non contenente o contenente, in peso,
 meno di 5 % di saccarosio (compreso lo
 zucchero invertito calcolato in saccaro-
 sio) o d'isoglucosio uricolato in sac-
 carosio                                       0% -------------------------------------------------------------------- 1901 90 91   - non contenenti materie grasse provenienti
 dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio,
 ne' glucosio, ne' amido o fecola, o conte-
 nenti, in peso, meno di 1,5 % di materia
 grasse provenienti dal latte, meno di 5 %
 di saccarosio (compreso lo zucchero inver-
 tito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glu-
 cosio o di amido o fecola, escluse le pre-
 parazoni alimentari in polvere dei prodotti
 delle voci da 0401 a 0404                     0% -------------------------------------------------------------------- 2001 90 60   -- Cuori di palma                             0% -------------------------------------------------------------------- 2008 11 10   --- Burro di arachidi                         0%
 
 - altri, compresi i miscugli, esclusi quel-
 li compresi nella sottovoce 2008 19:
 
 2008 91 00   -- Cuori di palma                             0% -------------------------------------------------------------------- 2101         Estratti, essenze e concentrati di caffe',
 di te' o di mate e preparazioni a base di
 questi prodotti o a base di caffe', te' o
 mate; cicoria torrefatta ed altri succeda-
 nei torrefatti del caffe' e loro estratti,
 essenze e concentrati:
 
 - Estratti, essenze e concentrati di caffe'
 e preparazioni a base di questi estratti,
 essenze o concentrati, o a base di caffe':
 
 2101 11      -- Estratti, essenze e concentrati:
 
 2101 11 11   --- con un tenore, in peso, di materia
 secca proveniente dal caffe' uguale o
 superiore a 95%                               0%
 
 2101 11 19   --- altri                                     0%
 
 2101 12      -- Preparazioni a base di estratti, essenze
 o concentrati, o a base di caffe':
 
 2101 12 92   --- Preparazioni a base di estratti, essenze
 o concentrati di caffe'                       0%
 
 2101 20      - Estratti, essenze e concentrati di te' o
 di mate e preparazioni a base di questi
 estratti,essenze o concentrati, o a base
 di te' o di mate:
 
 2101 20 20   -- Estratti, essenze e concentrati:           0%
 
 -- Preparazioni:
 
 2101 20 92   --- a base di estratti, essenze o concen-
 trati di te' o di mate                        0%
 
 2101 30      - Cicoria torrefatta ed altri succedanei
 torrefatti del caffe' e loro estratti, es-
 senze e concentrati:
 
 -- Cicoria torrefatta ed altri succedanei
 torrefatti del caffe':
 
 2101 30 11   --- Cicoria torrefatta                        0%
 
 -- Estratti, essenze e concentrati di ci-
 coria torrefatta e di altri succedanei
 torrefatti del caffe':
 
 2101 30 91   --- di cicoria torrefatta                     0% -------------------------------------------------------------------- 2102         Lieviti (vivi o morti); altri microrga-
 nismi monocellulari morti (esclusi i vac-
 cini della voce 3002); lieviti in polvere,
 preparati:
 
 2102 10      - Lieviti vivi:
 
 2102 10 10   -- Lieviti madre selezionati (lieviti di
 coltura)                                      0%
 
 -- Lieviti di panificazione
 
 2102 10 31   ---secchi                                     0%
 
 2102 10 39   --- altri                                     0%
 
 2102 10 90   -- altri                                      0% -------------------------------------------------------------------- 2102 20      - Lieviti morti; altri microrganismi
 monocellulari morti
 
 -- Lieviti morti:
 
 2102 20 11   --- in tavolette, cubi o presentazioni
 simili, o anche in imballaggi immediati di
 contenuto netto di 1 kg o meno                0%
 
 2102 20 19   --- altri                                     0%
 
 2102 20 90   -- altri                                      0%
 
 2102 30 00   - Lieviti in polvere preparati                0% -------------------------------------------------------------------- 2103         Preparazioni per salse e salse preparate;
 condimenti composti; farina di senapa e
 senapa preparata:
 
 2103 10 00   - Salsa di soia                               0%
 
 2103 20 00   - Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro  0%
 
 2103 30      - Farina di senapa e senapa preparata:
 
 2103 30 10   -- Farina di senapa                           0%
 
 2103 30 90   -- Senapa preparata                           0%
 
 2103 90      -- altri:
 
 2103 90 10   - "Chutney" di mango liquido                  0%
 
 2103 90 30   -- Amari aromatici, con titolo alcolometri-
 co uguale o superiore a 44,2% vol e infe-
 riore o uguale a 49,2 % vol e contenenti
 da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di
 spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 %
 di zuccheri e presentati in recipienti di
 capacita' inferiore o uguale a 0,50 litri     0%
 
 2103 90 90   -- altri                                      0% -------------------------------------------------------------------- 2104         Preparazioni per zuppa, minestre o brodi;
 zuppa, minestre o brodi, preparati; prepa-
 razioni alimentati composte omogeneizzate:
 
 2104 10      - Preparazioni per zuppe, minestre o brodi;
 zuppe, minestre o brodi, preparati
 
 2104 10 10   -- secchi o disseccati                        0%
 
 2104 10 90   -- altri                                      0%
 
 2104 20 00   - Preparazioni alimentari composte
 omogeneizzate                                 0% -------------------------------------------------------------------- 2106         Preparazioni alimentari non nominate ne
 comprese altrove:
 
 2106 10      - Concentrati di proteine e sostanze pro-
 teiche tesaurizzate:
 
 2106 10 20   -- non contenenti materie grasse prove-
 niente dal latte, ne' saccarosio, ne'
 isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o
 fecola, o contenenti, in peso meno di
 1,5 % di materie grasse provenienti dal
 latte, meno di 5 % di saccarosio o
 d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio
 o di amido o fecola                           0%
 
 - altre:
 
 2106 90      -- altre:
 
 2106 90 92   --- non contenenti materie grasse prove-
 niente dal latte, ne' saccarosio, ne'
 isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o
 fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 %
 di materie grasse provenienti dal latte,
 meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio,
 meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola   0% -------------------------------------------------------------------- 2201         Acque, comprese le acque minerali naturali
 o artificiali e le acque gassate, senza
 aggiunta di zuccheri o di altri dolcini-
 canti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve
 
 2201 10      - Acque minerali e acque gassate
 
 -- Acque minerali naturali
 
 2201 10 11   --- senza diossido di carbonio                0%
 
 2201 10 19   --- altre                                     0%
 
 2201 10 90   -- altre                                      0%
 
 2201 90 00   - altre                                       0% -------------------------------------------------------------------- 2202         Acque, comprese le acque minerali e le ac-
 que gassate, con aggiunta di zucchero o di
 altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed
 altre bevande non alcoliche, esclusi i suc-
 chi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
 
 2202 10 00   Acque, comprese le acque minerali e le ac-
 que gassate, con aggiunta di zucchero o di
 altri dolcificanti o di aromatizzanti         0%
 
 2202 90      - altre:
 
 2202 90 10   - non contenenti prodotti delle voci da 0401
 a 0404 o materie grasse provenienti dai pro-
 dotti delle voci da 0401 a 0404               0% -------------------------------------------------------------------- 2203 00      Birra di malto:
 
 - in recipienti di capacita' uguale o infe-
 riore a 10 litri:
 
 2203 00 01   -- presentata in bottiglie                    0%
 
 2203 00 09   -- altra                                      0%
 
 2203 00 10   - in recipienti di capacita' superiore a
 10 litri                                      0% -------------------------------------------------------------------- 2208         Alcole etilico non denaturato con titolo
 alcolometrico volumico inferiore a 80 %
 vol; acquaviti, liquori ed altre bevande
 contenenti alcole di distillazione:
 
 2208 20      - Acquaviti di vino o di vinacce:
 
 -- presentate in recipienti di capacita'
 inferiore o uguale a 2 litri:
 
 2208 20 12   --- Cognac                                    0%
 
 2208 20 14   --- Armagnac                                  0%
 
 2208 20 26   --- Grappa                                    0%
 
 2288 20 27   --- Brandy de Jerez                           0%
 
 2208 20 29   --- altri                                     0%
 
 -- presentate in recipienti di capacita'
 superiore a 2 litri:
 
 2208 20 40   --- Distillato greggio                        0%
 
 2208 20 62   ---- Cagnac                                   0%
 
 2208 20 64   ---- Armagnac                                 0%
 
 2208 20 86   ---- Grappa                                   0%
 
 2203 20 87   ---- Brandy de Jerez                          0%
 
 2208 20 89   ---- altri                                    0%
 
 2208 30      Whisky:
 
 -- Whisky detto "Bourbon", presentato in
 recipienti di capacita':
 
 2208 30 11   --- inferiore o uguale a 2 litri              0% -------------------------------------------------------------------- 2208 30 19   - superiore a 2 litri                         0%
 
 -- Whisky detto "Scotch"
 
 --- Whisky detto "malt", presentato in re-
 cipienti di capacita':
 
 2208 30 32   ---- inferiore o uguale a 2 litri             0%
 
 2208 30 38   ---- superiore a 2 litri                      0%
 
 --- Whisky detto "blended", presentato in
 recipienti di capacita':
 
 2208 30 52   ---- inferiore o uguale a 2 litri             0%
 
 2208 30 58   --- superiore a 2 litri                       0%
 
 --- altri, presentati in recipienti di
 capacita':
 
 2208 30 72   ---- inferiore o uguale a 2 litri             0%
 
 2208 30 78   ---- superiore a 2 litri                      0%
 
 --- altri, presentati in recipienti di
 capacita':
 
 2208 30 82   ---- inferiore o uguale a 2 litri             0%
 
 2208 30 88   ---- superiore a 2 litri                      0% -------------------------------------------------------------------- 2208 50      Gin ed acquavite di ginepro (genievre):
 
 -- Gin, presentato in recipienti di
 capacita':
 
 2208 50 11   --- inferiore o uguale a 2 litri              0%
 
 2208 50 19   -- superiore a 2 litri                        0%
 
 -- Acquavite di ginepro (genievre), presen-
 tata in recipienti di capacita'
 
 2208 50 91   --- inferiore o uguale a 2 litri              0%
 
 2208 50 99   --- superiore a 2 litri                       0%
 
 2208 60      - Vodka:
 
 --  con titolo alcolometrico volumico infe-
 riore o uguale a 45,4 % vol, presentata
 in recipienti di capacita':
 
 2208 60 11   --- inferiore o uguale a 2 litri              0%
 
 2208 60 19   --- superiore a 2 litri                       0%
 
 --  con titolo alcolometrico volumico supe-
 riore a 45,4 % vol, presentate in reci-
 pienti di capacita'
 
 2208 60 91   --- inferiore o uguale a 2 litri              0%
 
 2208 60 99   --- superiore a 2 litri                       0%
 
 2208 70      - Liquori:
 
 2208 70 10   -- presentati in recipienti di capacita'
 inferiore o uguale a 2 litri               0%
 
 2208 70 90   -- presentati in recipienti di capacita'
 superiore a 2 litri                        0%
 
 2208 90      - altri:
 
 -- Arak, presentato in recipienti di
 capacita':
 
 2208 90 11   --- inferiore o uguale a 2 litri              0%
 
 2208 90 19   --- superiore a 2 litri                       0%
 
 -- Acquaviti di prugne, di pere o di cilie-
 gie, presentate in recipienti di capacita':
 
 2208 90 33   --- inferiore o uguale a 2 litri:             0%
 
 2208 90 38   --- superiore a 2 litri                       0%
 
 2208 90 41   ---- Orzo                                     0%
 
 2208 90 45   ------- Calvados                              0%
 
 2208 90 48   ------- altre                                 0%
 
 2208 90 52   --------- Korn                                0%
 
 2208 90 57   --------- altre                               0%
 
 2208 90 69   ------ altre bevande contenenti alcole di
 distillazione                                 0%
 
 2208 90 71   ----- di frutta                               0%
 
 2208 90 74   ---- altre                                    0%
 
 2208 90 78   ---- altre bevande contenenti alcole di
 distillazione -------------------------------------------------------------------- 2402         Sigari (compresi i sigari spuntati), siga-
 retti e sigarette, di tabacco o di succeda-
 nel del tabacco:
 
 2402 10 00   - Sigari (compresi i sigari spuntati) e si-
 garetti, contenenti tabacco                   0%
 
 2402 20      - Sigarette contenenti tabacco:
 
 2402 20 10   -- contenenti garofano                        0%
 
 2402 20 90   -- altre                                      0%
 
 2402 90 00   - altri                                       0% -------------------------------------------------------------------- 2403         Altri tabacchi e succedanei del tabacco,
 lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o
 "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco
 
 2403 10      - Tabacco da fumo, anche contenente succe-
 danei del tabacco in qualsiasi proporzione
 
 2403 10 10   -- in imballaggi immediati di contenuto
 netto inferiore o uguale a 500 g              0%
 
 2403 10 90   -- altri                                      0%
 
 2403 91 00   -- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"  0%
 
 2403 99      -- altri
 
 2403 99 10   --- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto   0%
 
 2403 99 90   --- altri                                     0% -------------------------------------------------------------------- 2905 45 00   -- Glicerolo                                  0% -------------------------------------------------------------------- 3301         Oli essenziali (deterpenati o no) compresi
 quelli detti "concreti" o "assoluti"; resi-
 noidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni
 concentrate di oli essenziali nei grassi,
 negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti
 analoghi, ottenute per "enfleurage" o mace-
 razione; sottoprodotti terpenici residuali
 della deterpenazione degli oli essenziali;
 acque distillate aromatiche e soluzioni ac-
 quose di oli essenziali:
 
 3301 90      - altri:
 
 3301 90 10   -- Sottoprodotti terpenici residuali della
 deterpenazione degli oli essenziali           0%
 
 -- Oleoresine d'estrazione
 
 3301 90 21   --- di liquirizia e luppolo                   0%
 
 3301 90 30   --- altre                                     0%
 
 3301 90 90   -- altri                                      0% -------------------------------------------------------------------- 3302         Miscugli di sostanze odorifere e miscugli
 (comprese le soluzioni alcoliche) a base di
 una o piu' di tali sostanze, dei tipi uti-
 lizzati come materie prime per l'industria
 altre preparazioni a base di sostanze odo-
 rifere dei tipi utilizzati per la fabbrica-
 zione delle bevande:
 
 3302 10      - dei tipi utilizzati nelle industrie ali-
 mentari o delle bevande
 
 -- dei tipi utilizzati nelle industrie del-
 le bevande:
 
 3302 10 10   -- con titolo alcolometrico effettivo supe-
 riore a 0,5 % vol                             0%
 
 3302 10 21   ---- non contenenti materie grasse prove-
 nienti dal latte, ne' saccarosio, ne' iso-
 glucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola,
 o contenenti in peso meno di 1,5 % di mate-
 rie grasse provenienti dal latte, meno di
 5 %, di saccarosio o di isoglucosio, meno
 di 5 % di glucosio o di amido o fecola        0% -------------------------------------------------------------------- 3501         Caseine, caseinati ed altri derivati delle
 caseine; colle di caseina
 
 3501 10      - Caseine:
 
 3501 10 10   -- destinate alla fabbricazione di fibre (1)          tessili artificiali                           0%
 
 3501 10 50   -- destinate ad usi industriali diversi
 dalla fabbricazione di prodotti alimentari
 o da foraggio
 
 3501 10 90   - altre                                       0%
 
 3501 90      -- altri                                      0%
 
 3501 90 90   --- altri                                     0% -------------------------------------------------------------------- 3823         Acidi grassi monocarbossilici industriali;
 oli acidi di raffinazione, alcoli grassi
 industriali:
 
 - Acidi grassi monocarbossilici industriali;
 oli acidi di raffinazione:
 
 3823 11 00   -- Acido stearico                             0%
 
 3823 1200    -- Acido oleico                               0%
 
 3823 13 00   -- Acidi grassi del tallolio                  0%
 
 3823 19      -- altri
 
 3823 19 10   --- Acidi grassi distillati                   0%
 
 3823 19 30   --- Distillato d'acidi grassi                 0%
 
 3823 19 90   --- altri                                     0%
 
 3823 70 00   - Alcoli grassi industriali                   0% --------------------------------------------------------------------
 
 1) L'ammissione in questa sottovoce  e' subordinata alle  condizioni
 stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi artico-
 li da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissio-
 ne (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche]
 ELENCO 2
 
 ==================================================================== Codice NC            Designazione delle merci                Dazi
 applicabili
 % ==================================================================== 0403         Latticello, latte e crema coagulati,
 iogurt, chefir e altri tipi di latte e
 creme fermentati o acidificati, anche
 concentrati o con aggiunta di zuccheri o
 di altri dolcificanti o con aggiunta di
 aromatizzanti, di frutta o cacao:
 
 0403 10      Iogurt
 
 -- non aromatizzati, ne' addizionati di
 frutta o di cacao:
 
 ---  in polvere, in granuli o in altre for-
 me solide, aventi tenore, in peso, di mate-
 rie grasse provenienti dal latte:
 
 0403 10 51   ---- inferiore o uguale a 1,5%                0%
 
 0403 10 53   ---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale
 a 27%                                         0%
 
 0403 10 59   ---- superiore a 27%                          0%
 
 --- altri, aventi tenore, in peso, di mate-
 rie grasse:
 
 0403 10 91   ---- inferiore o uguale a 3%                  0%
 
 0403 10 93   ---- superiore a 3% ed inferiore o uguale
 a 6%                                          0%
 
 0403 10 99   ---- superiore a 6%                           0%
 
 0403 90      - altri:
 
 -- aromatizzati o addizionati di frutta o
 di cacao:
 
 --- in polvere, in granuli o in altre forme
 solide, aventi tenore, in peso, di materie
 grasse provenienti dal latte:
 
 0403 90 71   ---- inferiore o uguale a 1,5%                0%
 
 0403 90 73   ---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale
 a 27%                                         0%
 
 0403 90 79   ---- superiore a 27%                          0%
 
 --- altri, aventi tenore, in peso, di
 materie grasse:
 
 0403 90 91   ---- inferiore o uguale a 3%                  0%
 
 0403 90 93   ---- superiore a 3% ed inferiore o uguale
 a 6%  0%
 
 0403 90 99   ---- superiore a 6%                           0% -------------------------------------------------------------------- 0405         Burro ed altre materie grasse provenienti
 dal latte; paste da spalmare lattiere:
 
 0405 20      Paste da spalmare lattiere:
 
 0405 20 10   -- aventi tenore, in peso, di materie
 grasse uguale o superiore a 39 % ed in-
 feriore a 60%                                 0%
 
 0405 20 30   -- aventi tenore, in peso, di materie
 grasse uguale o superiore a 60% o ed in-
 feriore o uguale a 75%                        0% -------------------------------------------------------------------- ex 1704      Prodotti a base di zuccheri non contenenti
 cacao (compreso il cioccolato bianco),
 diversi dai prodotti della sottovoce
 1704 90 10                                    0% -------------------------------------------------------------------- ex 1806      Cioccolata e altre preparazioni alimentari
 contenenti cacao, diverse dai prodotti della
 sottovoce 1806 10 15                          0% -------------------------------------------------------------------- 1904 90 10                                                 0%
 
 altre preparazioni alimentari ottenute da
 cereali
 
 1904 90 80                                                 0% -------------------------------------------------------------------- 1905         Prodotti della panetteria, della pastic-
 ceria o della biscotteria, anche con ag-
 giunta di cacao; ostie, capsule vuote dei
 tipi utilizzati per medicamenti, ostie per
 sigilli, paste in sfoglie essiccate di fa-
 rina, di amido o di fecola e prodotti simili  0% -------------------------------------------------------------------- 2005 20 10   Patate sotto forma di farina, semolino o
 fiocchi                                       0% -------------------------------------------------------------------- 2008 99 85   Granturco, escluso il granturco dolce         0%
 
 2008 99 91   Ignami, patate dolci e parti commestibili
 simili di piante aventi tenore, in peso, di
 amido o di fecola uguale o superiore a 5 %    0% -------------------------------------------------------------------- 2106 10 80                                                 0%
 
 2106 90 20   Preparazioni alimentari non nominate ne'
 comprese altrove                              0%
 
 2106 90 98                                                 0% --------------------------------------------------------------------
 ELENCO 3
 
 ==================================================================== Codice NC            Designazione delle merci                Dazi
 applicabili
 % ==================================================================== 0710 40 00   Granturco dolce, anche cono, in acqua o
 al vapore, congelato                          0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 0711 90 30   Granturco dolce temporaneamente conservato
 (per esempio: mediante anidride solforosa
 o in acqua salata, solforata o addizionata
 di altre sostanze atte ad assicurarne tem-
 poraneamente la conservazione), ma non at-
 to per l'alimentazione nello stato in cui e'
 presentato                                    0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1517         Margarina; miscele o preparazioni alimen-
 tari di grassi o di oli animali o vegetali
 o di frazioni di differenti grassi o oli
 di questo capitolo, diversi dai grassi e
 dagli oli alimentari e le loro frazioni
 della voce 1516:
 
 1517 10 10   - Margarina, esclusa la margarina liquida,
 avente tenore, in peso, di materie grasse
 provenienti dal latte, superiore a 10 % ma
 inferiore o uguale a 15 %                     0% + E.A.
 
 1517 90 10   - altre, aventi tenore, in peso, di materie
 grasse provenienti dal latte, superiore a
 10 % ma inferiore o uguale a 15 % -------------------------------------------------------------------- 1702 50 00   Fruttosio chimicamente puro                   0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1901      Estratti di malto; preparazioni alimentari
 di farine, semole, semolini, amidi, fecole
 o, estratti di malto, non contenenti cacao
 o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao
 calcolato su una base completamente sgras-
 sata, non nominate ne' comprese altrove:
 preparazioni alimentari di prodotti delle
 voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao
 o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao
 calcolato su una base completamente sgras-
 sata, non nominate ne' comprese altrove,
 esclusi quelli del codice NC 1901 90 91       0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1902      Paste alimentari, escluse le paste farcite
 dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30;
 cuscus, anche preparato                       0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1903 00 00   Tapioca e suoi succedanei preparati a par-
 tire da fecole, in forma di fiocchi, grumi,
 granelli perlacei, scarti di setacciature o
 forme simili                                  0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1904         Prodotti a base di cereali ottenuti per
 soffiatura o tostatura (per esempio: "corn
 flakes"); cereali (diversi dal granturco) in
 grani o in forma di fiocchi oppure di altri
 grani lavorati (escluse le farine, le semole
 e i semolini), precotti o altrimenti prepa-
 rati, non nominati ne' compresi altrove, di-
 versi dai prodotti del codice 1904 90         0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2001         Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti
 commestibili di piante, preparati o conser-
 vati nell'aceto o nell'acido acetico
 
 2003 90      - altri                                       0% + E.A.
 
 2001 90 30   - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
 
 2001 90 40   -- Ignami, patate dolci e parti commestibili
 simili di piante aventi tenore, in peso, di
 amido o di fecola uguale o superiore a 5 % -------------------------------------------------------------------- 2004         Altri ortaggi e legumi preparati o conser-
 vati ma non nell'aceto o acido acetico, con-
 gelati, diversi dai prodotti della voce 2006
 
 2004 10      - Patate
 
 -- altre
 
 2004 10 91   -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi  0% + E.A.
 
 2004 90      - altri ortaggi e legumi e miscugli di or-
 taggi e di legumi
 
 2004 90 10   Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2005 80 00   Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)    0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2101         Estratti, essenze e concentrati di caffe',
 di te' o di mate e preparazioni a base di
 questi prodotti
 
 2101 12 98   Preparazioni a base di caffe'                 0% + E.A.
 
 2101 20 98   Preparazioni a base di te' o di mate
 
 2101 30 19   Altri succedanei torrefatti del caffe'
 
 2101 30 99   --- altri -------------------------------------------------------------------- 2105 00      Gelati, anche contenenti cacao                0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2202 90 91   altre bevande non alcoliche, esclusi i suc-
 chi di frutta o di ortaggi della voce 2009,
 contenenti materie grasse provenienti dai
 prodotti delle voci da 0401 a 0404            0% + E.A.
 
 2202 90 95
 
 2202 90 99 -------------------------------------------------------------------- 2205         Vermut ed altri vini di uve fresche pre-
 parati con piante o con sostanze aromatiche   EA -------------------------------------------------------------------- 2207         Alcole etilico non denaturato con titolo
 alcolometrico volumico uguale o superiore
 a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti,
 denaturati, di qualsiasi titolo               EA -------------------------------------------------------------------- 2208 40      - Rum e tafia                                 EA -------------------------------------------------------------------- 2208 90 91   Alcole etilico non denaturato con titolo
 alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol   EA
 
 2208 90 99 -------------------------------------------------------------------- 2905 43 00   Mannitolo                                     0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2905 44      D-glucitolo (sorbitolo)                       0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3302 10 29   Miscugli di sostanze odorifere e miscugli;
 altre preparazioni a base di sostanze
 odorifere                                     0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 3505 10   Destrina ed altri amidi e fecole modifi-
 cati, esclusi gli amidi e le fecole este-
 rificati o eterificati del codice NC
 3505 10 50                                    0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3505 20      Colle a base di amidi o di fecole, di
 destrina o di altri amidi o fecole
 modificati                                    0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3809 10      Agenti d'apprettatura o di finitura, acce-
 leranti di tintura o di fissaggio di mate-
 rie coloranti e altri prodotti e prepara-
 zioni (per esempio: bozzime preparate e
 preparazioni per la mordenzatura, dei tipi
 utilizzati nelle industrie tessili, della
 carta, del cuoio o in industrie simili, non
 nominati ne' compresi altrove, a base di
 sostanze amidacee                             0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3824 60      Sorbitolo, diverso da quello della sotto-
 voce 2905 44                                  0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1) E.A.: elemento agricolo di cui al regolamento (CE) 3448/93.
 
 ALLEGATO 2
 
 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NEL LIBANO DI
 PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA COMUNITA'
 
 ====================================================================
 A            B          C Codice         Designazione      Dazi        riduzione  Disposizioni doganale       delle merci       doganale    del dazio  specifiche libanese          (1)            attualmente doganale
 applicato   della
 colonna
 A (2) ==================================================================== 0403          Lanicello, latte
 e crema coagulati,
 iogurt, chefir e
 altri tipi di lat-
 te e creme fermen-
 tati o acidificati,
 anche concentrati o
 con aggiunta di
 zuccheri o di altri
 dolcificanti o con
 aggiunta di aroma-
 tizzanti, di frutta
 o cacao; -------------------------------------------------------------------- ex 0403 10    - Iogurt:               70%    passa al   Dazio minimo
 40%        1000 LBP/kg
 -- aromatizzati o                         semilordi +
 addizionati di                            accisa 25
 frutta o di cacao                         LBP/I -------------------------------------------------------------------- ex 0403 90    - altri:
 
 -- aromatizzati o
 addizionati di
 frutta o di cacao -------------------------------------------------------------------- ex 0403 9090  --- altri               20%     30%       accisa 25
 LBP/I -------------------------------------------------------------------- 0405          Burro ed altre mate-
 rie grasse prove-
 nienti dal latte;
 paste da spalmare
 lattiere; -------------------------------------------------------------------- 0405 20       - Paste da spalmare      5%    100%
 lattiere; -------------------------------------------------------------------- 0501 00       Capelli greggi, an-      5%    100%
 che lavati o sgras-
 sati; cascanti di
 capelli -------------------------------------------------------------------- 0502          Setole di maiale o
 di cinghiale; peli
 di tasso ed altri
 peli per pennelli,
 spazzole e simili;
 cascanti di queste
 setole o di questi
 peli: -------------------------------------------------------------------- 0502 10       - Setole di maiale       0%    gia' allo
 o di cinghiale e               0%
 cascanti di queste
 setole -------------------------------------------------------------------- 0502 90       - altri                  0%    gia' allo
 0% -------------------------------------------------------------------- 0503 00       Crini e cascanti di      0%    gia' allo
 crini, anche in                0%
 strati, con o senza
 supporto -------------------------------------------------------------------- 0505          Pelli e altre parti
 di uccelli rivestite
 delle loro piume o
 della loro calugine,
 piume, penne e loro
 parti (anche rifila-
 te), calugine, gregge
 o semplicemente puli-
 te, disinfettate o
 trattare per assicu-
 rarne la conserva-
 zione; polveri e ca-
 scanti di piume,
 penne e loro parti; -------------------------------------------------------------------- 0505 10       - Piume e penne dei      0%    gia' allo
 tipi utilizzati per            0%
 l'imbottitura;
 calugine -------------------------------------------------------------------- 0505 90       - altri                  0%    gia' allo
 0% -------------------------------------------------------------------- 0506          Ossa (comprese quel-
 le interne delle cor-
 na), gregge, sgras-
 sate o semplicemente
 preparate (ma non ta-
 gliate in una forma
 determinata), acidu-
 late o degelatinate;
 polveri e cascanti di
 queste materie; -------------------------------------------------------------------- 0506 10       - Osseina e ossa         0%    gia' allo
 acidulate                      0% -------------------------------------------------------------------- 0506 90       - altre                  0%    gia' allo
 0% -------------------------------------------------------------------- 0507          Avorio, tartaruga,
 fanoni (comprese le
 barbe) di balena o
 di altri mammiferi
 marini, corna, pal-
 chi, zoccoli, unghie,
 artigli e becchi,
 greggi o semplice-
 mente preparati, ma
 non tagliati in una
 forma determinata:
 polveri e cascami di
 queste materie; -------------------------------------------------------------------- 0507 10       - Avorio: polveri e      5%    100%
 cascanti d'avorio -------------------------------------------------------------------- 0507 90       - altri                  5%    100% -------------------------------------------------------------------- 0508 00       Corallo e materie        5%    100%
 simili, greggi o
 semplicemente pre-
 parati, ma non altri-
 menti lavorati; con-
 chiglie e carapaci
 di molluschi, di
 crostacei o di echi-
 nodermi e ossa di
 seppie, greggi o
 semplicemente pre-
 parati, ma non ta-
 gliati in una forma
 determinata, loro
 polveri e cascanti -------------------------------------------------------------------- 0509 00       Spugne naturali di       5%    100%
 origine animale -------------------------------------------------------------------- 0510 00       Ambra grigia, casto-     0%    gia' allo
 reo, zibetto e mu-             0%
 schio; cantaridi;
 bile, anche essic-
 cata; ghiandole ed
 altre sostanze di
 origine animale uti-
 lizzate per la pre-
 parazione di pro-
 dotti farmaceutici,
 fresche, refrige-
 rate, congelate o
 altrimenti conser-
 vate in modo prov-
 visorio -------------------------------------------------------------------- 0710          Ortaggi o legumi,
 anche cotti, in
 acqua o al vapore,
 congelati; -------------------------------------------------------------------- 0710 40       - Granturco dolce       35%    passa al
 20% -------------------------------------------------------------------- 0711          Ortaggi o legumi
 temporaneamente
 conservati (per
 esempio: mediante
 anidride solforosa
 o in acqua salata,
 solforata o addi-
 zionata di altre
 sostanze atte ad
 assicurarne tempo-
 raneamente la con-
 servazione), ma non
 atti per l'alimenta-
 zione nello stato in
 cui sono presentati; -------------------------------------------------------------------- ex 0711 90    - altri ortaggi o        5%    un'unica
 legumi; miscele di             riduzione
 ortaggi o legumi:              del 100% il
 quinto anno
 - Granturco dolce -------------------------------------------------------------------- 0903 00       Mate                     5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1212          Carrube, alghe, bar-
 babietole da zucchero
 e canne da zucchero,
 fresche, refrigerate,
 congelate o secche,
 anche polverizzate;
 noccioli e mandorle
 di frutti e altri
 prodotti vegetali
 (comprese le radici
 di cicoria non tor-
 refatte della varie-
 ta' Cichorium intybus
 sativum) impiegati
 principalmente nel-
 l'alimentazione uma-
 na, non nominati ne'
 compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 1212 20       - Alghe                  5%    un'unica
 riduzione
 del 100%
 il quinto
 anno -------------------------------------------------------------------- 1302          Succhi ed estratti
 vegetali; sostanze
 pectiche, pectinati
 e pectati; agar-agar
 ed altre mucillagini
 ed ispessenti deri-
 vati da vegetali,
 anche modificati: --------------------------------------------------------------------
 - Succhi ed estratti
 vegetali; -------------------------------------------------------------------- 1302 12       -- di liquirizia         5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1302 13       -- di luppolo            0%    gia' allo
 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 14       -- di piretro o di       5%    100%
 radici delle piante
 da rotenone -------------------------------------------------------------------- 1302 19       -- altri                 0%    gia' allo
 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 20       - Sostanze pectiche,     0%    gia' allo
 pectinati e pectati            0% -------------------------------------------------------------------- 1302 31       -- Agar-agar             5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1302 32       - Mucillagini ed         0%    gia' allo
 ispessenti di car-             0%
 rube, di semi  di
 carrube o di semi
 di guar, anche
 modificati -------------------------------------------------------------------- 1401          Materie vegetali
 delle specie usate
 principalmente in
 lavori di intreccio,
 da panieraio o da
 stuoiaio (per esem-
 pio: bambu', canne
 d'India, canne,
 giunchi, vimini, ra-
 fia, paglia di ce-
 reali pulita, im-
 bianchita o tinta,
 cortecce di tiglio); -------------------------------------------------------------------- 1401 10       - Bambu'                 0%    gia' allo
 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 20       - Canne d'India          0%    gia' allo
 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 90 10    -- Rafia                 0%    gia' allo
 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 90 90    --- altri                5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1402 00       Materie vegetali
 delle specie usate
 principalmente per
 imbottitura (per
 esempio: capoc,
 crine vegetale;
 crine marino),
 anche in strati
 con o senza sup-
 porto di altre
 materie; -------------------------------------------------------------------- 1402 00 10    --- capoc                0%    gia' allo
 0% -------------------------------------------------------------------- 1402 00 90    --- altre                5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1403 00       Materie vegetali         0%    gia' allo
 delle specie usate             0%
 principalmente nella
 fabbricazione di
 scope e di spazzole
 (per esempio: sag-
 gina, piassava,
 trebbia, fibre di
 istle), anche in
 torciglioni o in fasci -------------------------------------------------------------------- 1404          Prodotti vegetali,
 non nominati ne' com-
 presi altrove; -------------------------------------------------------------------- 1404 10       - Materie prime
 vegetali delle spe-
 cie principalmente
 usate per la tinta
 o la concia; -------------------------------------------------------------------- 1404 10 10    --- Foglie di henna      5%    100%
 o henna sono forma
 di polvere -------------------------------------------------------------------- 1404 10 90    --- altre                0%    gia' allo
 0% -------------------------------------------------------------------- 1404 20       - Linters di cotone      5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1404 90       - altri                  5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1505 00       Grasso di lana e         0%    gia' allo
 sostanze grasse de-            0%
 rivate, compresa la
 lanolina -------------------------------------------------------------------- 1506 00       Altri grassi e oli       5%    100%
 animali e loro fra-
 zioni, anche raffi-
 nati, ma non modici-
 cati chimicamente -------------------------------------------------------------------- 1516          Grassi e oli animali
 o vegetali e loro
 frazioni, parzial-
 mente o totalmente
 idrogenati, intere-
 sterificati, rieste-
 rificati o elaidi-
 nizzati, anche raf-
 finati, ma non al-
 trimenti preparati; -------------------------------------------------------------------- ex 1516 20    - Grassi e oli vege-    15%     30%
 tali e loro frazioni:
 
 -- Oli di ricino idro-
 genato, detti "opalwax" -------------------------------------------------------------------- 1517          Margarina; miscele o
 preparazioni alimen-
 tari di grassi o di
 oli animali o vege-
 tali o di frazioni
 di differenti grassi
 o oli di questo capi-
 tolo, diversi dai
 grassi e dagli oli
 alimentari e le loro
 frazioni della voce
 1516 -------------------------------------------------------------------- 1517 10       - Margarina, esclusa    15%     30%
 la margarina liquida: -------------------------------------------------------------------- 1517 90       - altre                 15%     30% -------------------------------------------------------------------- 1518 00       Grassi ed oli animali
 o vegetali cloro fra-
 zioni, cotti, ossi-
 dati, disidratati,
 solforati, soffiati,
 standolizzati o al-
 trimenti modificati
 chimicamente, esclusi
 quelli della voce
 1516; miscugli o
 preparazioni non
 alimentari di grassi
 o di oli animali o
 vegetali o frazioni
 di differenti gras-
 si o oli di questo
 capitolo, non nomi-
 nate ne' comprese
 altrove -------------------------------------------------------------------- 1518 00 10    --- Oli epossidati       0%    gia' allo
 0% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 90    --- altri:               5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1520 00       Glicerolo (gliceri-      0%    gia' allo
 na) greggia; acque e           0%
 liscivie glicerinose -------------------------------------------------------------------- 1521          Cere vegetali (di-
 verse dai triglice-
 ridi), cere di api o
 di altri insetti e
 spermaceti, anche
 raffinati o colorati; -------------------------------------------------------------------- 1521 10       - Cere vegetali          5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1521 90       - altre                  5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1522 00       Degras; residui pro-     0%    gia' allo
 venienti dal trat-             0%
 tamento delle so-
 stanze grasse o del-
 le cere animali o
 vegetali; -------------------------------------------------------------------- 1702          Altri zuccheri, com-
 presi il lattosio,
 il maltosio, il glu-
 cosio e il fruttosio
 (levulosio) chimica-
 mente puri, allo
 stato solido; sci-
 roppi di zuccheri
 senza aggiunta di
 aromatizzanti o di
 coloranti; succe-
 danei del miele, an-
 che mescolati con
 miele naturale;
 zuccheri e melassi
 caramellati; -------------------------------------------------------------------- 1702 50       - Fruttosio chimica-     5%    un'unica
 mente puro                     del ridu-
 zione del
 100% il
 quinto anno -------------------------------------------------------------------- 1702 90 10    - altri, compreso lo    25%    passa al
 zucchero invertito:            15%
 
 -- Miele artificiale,
 anche misto con miele
 naturale -------------------------------------------------------------------- 1704          Prodotti a base di
 zuccheri non conte-
 nenti cacao (com-
 preso il cioccolato
 bianco; -------------------------------------------------------------------- 1704 10       - Gomme da masticare    20%     30%
 (chewing-gum), anche
 rivestite di zucchero: -------------------------------------------------------------------- 1704 90       - altri                 20%     30% -------------------------------------------------------------------- 1803          Pasta di cacao, anche
 sgrassata; -------------------------------------------------------------------- 1803 10       - non sgrassata          5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1803 20       - completamente o        5%    100%
 parzialmente sgras-
 sata -------------------------------------------------------------------- 1804 00       Burro, grasso e olio     0%    gia' allo
 di cacao                       0% -------------------------------------------------------------------- 1805 00       Cacao in polvere,        5%    100%
 senza aggiunta di
 zuccheri o di altri
 dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 1806          Cioccolata e altre pre-
 parazioni alimentari
 contenenti cacao: -------------------------------------------------------------------- 1806 10       - Cacao in polvere,     20%     30%
 con aggiunta di zuc-
 cheri o di altri
 dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 1806 20       - altre preparazioni    20%     30%
 presentate in blocchi
 o in barre di peso
 superiore a 2 kg allo
 stato liquido o pa-
 stoso o in polveri,
 granuli o forme simi-
 li, in recipienti o
 in imballaggi imme-
 diati di contenuto
 superiore a 2 kg; -------------------------------------------------------------------- 1806 31       -- ripiene              20%     30% -------------------------------------------------------------------- 1806 32       -- non ripiene          20%     30% -------------------------------------------------------------------- 1806 90       - altri                 20%     30% -------------------------------------------------------------------- 1901          Estratti di malto;
 preparazioni ali-
 mentari di farine,
 semole, semolini,
 amidi, fecole o
 estratti di malto,
 non contenenti ca-
 cao o contenenti
 meno di 40 %, in
 peso, di cacao cal-
 colato su una base
 completamente sgras-
 sata, non nominate
 ne' comprese altro-
 ve; preparazioni
 alimentari di pro-
 dotti delle voci
 da 0401 a 0404, non
 contenenti cacao o
 contenenti meno di
 5 %, in peso, di
 cacao calcolato su
 una base completa-
 mente sgrassata,
 non nominate ne'
 comprese altrove; -------------------------------------------------------------------- 1901 10       - Preparazioni per       5%    100%
 l'alimentazione dei
 bambini, condizio-
 nate per la vendita
 al minuto -------------------------------------------------------------------- 1901 20       - Miscele e paste       10%     30%
 per la preparazione
 dei prodotti della
 panetteria, della
 pasticceria o della
 biscotteria della
 voce 1905 -------------------------------------------------------------------- 1901 90       - altri                  5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1902          - Paste alimentari,
 anche cotte o farcite
 (di carne o di altre
 sostanze) oppure al-
 trimenti preparate,
 quali spaghetti,
 maccheroni, taglia-
 telle, lasagne,
 gnocchi, ravioli,
 cannelloni: cuscus,
 anche preparato: --------------------------------------------------------------------
 - Paste alimentari
 non cotte ne' far-
 cite ne' altrimenti
 preparate: -------------------------------------------------------------------- 1902 11       -- contenenti uova       5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1902 19       -- altre: -------------------------------------------------------------------- 1902 19 10    --- Pasta di patate      5%    100%
 modellata -------------------------------------------------------------------- 1902 19 90    --- altre                5%    100% -------------------------------------------------------------------- 1902 20       - Paste alimentari,      5%    100%
 anche non cotte o
 altrimenti preparate -------------------------------------------------------------------- 1902 30       - altre pasta            5%    100%
 alimentari -------------------------------------------------------------------- 1902 40       - Cuscus                 5%    100% -------------------------------------------------------------------- l903 00       Tapioca e suoi suc-      5%    100%
 cedanei preparati a
 partire da fecole, in
 forma di fiocchi,
 grumi, granelli per-
 lacei, scarti di se-
 tacciature o forme
 simili -------------------------------------------------------------------- 1904          Prodotti a base di
 cereali ottenuti per
 soffiatura o tosta-
 tura (per esempio:
 "corn, flakes");
 cereali (diversi
 dal granturco) in
 grani o in forma di
 fiocchi oppure di
 altri grani lavorati
 (escluse le farine,
 le semole e i semo-
 lini), precotti o
 altrimenti prepa-
 rati, non nominati
 ne' compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 1904 10       - Prodotti a base di    10%     30%
 cereali ottenuti per
 soffiatura o tostatura: -------------------------------------------------------------------- 1904 20       - Preparazioni ali-     10%     30%
 mentari ottenute da
 fiocchi di cereali
 non tostati o da mi-
 scugli di fiocchi di
 cereali non tostati
 e di fiocchi di
 cereali tostati o
 di cereali soffiati: -------------------------------------------------------------------- 1904 90       - altri                 10%     30% -------------------------------------------------------------------- 1905          Prodotti della panet-
 teria, della pastic-
 ceria o della biscot-
 teria, anche con ag-
 giunta di cacao;
 ostie, capsule vuote
 dei tipi utilizzati
 per medicamenti,
 ostie per sigilli,
 paste in sfoglie es-
 siccate di farina, di
 amido o di fecola e
 prodotti simili: -------------------------------------------------------------------- 1905 10       - Pane croccante        20%     30%
 detto "Knackebrot" -------------------------------------------------------------------- 1905 20       Pane con spezie         20%     30%
 (panpepato) -------------------------------------------------------------------- 1905 30       - Biscotti con ag-
 giunta di dolcifi-
 canti, cialde e
 cialdini: -------------------------------------------------------------------- 1905 31       -- Biscotti con ag-     20%     30%
 giunta di dolcificanti: -------------------------------------------------------------------- 1905 32       -- Cialde e cialdini    20%     30% -------------------------------------------------------------------- 1905 40       - Fette biscottate,     20%     30%
 pane tostato e pro-
 dotti simili tostati -------------------------------------------------------------------- 1905 90       - altri: -------------------------------------------------------------------- 1905 90 10    --- Capsule vuote dei    0%    gia' allo
 tipi utilizzati per            0%
 medicamenti -------------------------------------------------------------------- 1905 90 90    --- altri               20%      30% -------------------------------------------------------------------- 2001          Ortaggi e legumi,
 frutta ed altre
 parti commestibili
 di piante, prepa-
 rati o conservati
 nell'aceto o nel-
 l'acido acetico: -------------------------------------------------------------------- 2001 90       - altri:
 
 ex 2001 90 90 -- Granturco dolce                        Dazio minimo
 Zea mays var.                             1000 LBP/kg
 saccharata)                               lordi
 
 -- Ignami, patate       70%     30%
 dolci e pani com-
 mestibili simili di
 piante aventi tenore,
 in peso, di amido o
 di fecola uguale o
 superiore a 5 %
 
 -- Cuori di palma -------------------------------------------------------------------- 2004          Altri ortaggi e le-
 gumi preparati o
 conservati ma non
 nell'aceto o acido
 acetico, congelati,
 diversi dai prodotti
 della voce 2006 -------------------------------------------------------------------- ex 2004 10    - Patate:               70%    passa al   Dazio minimo
 40%        1200 LBP/kg
 lordi
 
 -- altre
 
 --- sotto forma di
 farina, semolino o
 fiocchi -------------------------------------------------------------------- 2004 90       - altri ortaggi e
 legumi e miscugli di
 ortaggi e di legumi: -------------------------------------------------------------------- ex 2004 90 90 - Granturco dolce       35%    passa al
 (Zea mays var.                 20%
 saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2005          Altri ortaggi e le-
 gumi preparati o
 conservati ma non
 nell'aceto o acido
 acetico, non con-
 gelati, diversi dai
 prodotti della voce
 2006 -------------------------------------------------------------------- ex 2005 20    - Patate:               70%    passa al   Dazio minimo
 40%        1200 LBP/kg
 lordi
 
 - sotto forma di
 farina, semolino o
 fiocchi -------------------------------------------------------------------- 2005 80       - Granturco dolce       35%    passa al
 (Zea mays var.                 20%
 saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2008          - Frutta ed altre
 parti commestibili
 di piante, altri-
 menti preparate o
 conservate, con o
 senza aggiunta di
 zuccheri o di altri
 dolcificanti o di
 alcole, non nominate
 ne' comprese altrove: -------------------------------------------------------------------- ex 2008 11    - Frutta a guscio,      30%    passa al
 arachidi ed altri              15%
 semi, anche mesco-
 lati tra loro:
 
 --- Burro di arachidi -------------------------------------------------------------------- 2008 91       - Cuori di palma        30%    passa al
 15% -------------------------------------------------------------------- ex 2008 99    -- altri:               30%     30%
 
 ---- Granturco,
 escluso il gran-
 turco dolce (Zea
 mays var. sac-
 charata)
 
 ---- Ignami, patate
 dolci e parti comme-
 stibili simili di
 piante aventi tenore,
 in peso, di amido o
 di fecola uguale o
 superiore a 5 % -------------------------------------------------------------------- 2101          Estratti, essenze e
 concentrati di caf-
 fe',di te' o di mate
 e preparazioni a
 base di questi pro-
 dotti o a base di
 caffe', te' o mate;
 cicoria torrefatta
 ed altri succedanei
 torrefatti del caffe'
 e loro estratti, as-
 senze e concentrati:
 
 - Estratti, essenze
 e concentrati di
 caffe' e prepara-
 zioni a base di que-
 sti estratti, essenze
 o concentrati, o a
 base di caffe':
 
 2101 11       -- Estratti, essenze     5%    100%
 e concentrati -------------------------------------------------------------------- 2101 12       -- Preparazioni a base   5%    100%
 di estratti, essenze o
 concentrati, o a base
 di caffe' -------------------------------------------------------------------- 2101 20       - Estratti,essenze e     5%    100%
 concentrati di te' o
 di mate e prepara-
 zioni a base di que-
 sti estratti, essenze
 o concentrati, o a
 base di te' o di mate -------------------------------------------------------------------- 2101 30       - Cicoria torrefatta     5%    100%
 ed altri succedanei
 torrefatti del caffe'
 e loro estratti, es-
 senze e concentrati -------------------------------------------------------------------- 2102          Lieviti (vivi o
 morti); altri mi-
 crorganismi monocel-
 lulari morti (esclusi
 i vaccini della voce
 3002); lieviti in
 polvere, preparati -------------------------------------------------------------------- 2102 10       - Lieviti vivi           5%    100% -------------------------------------------------------------------- 2102 20       - Lieviti morti; altri   5%    100%
 microrganismi mono-
 cellulari morti -------------------------------------------------------------------- 2102 30       - Lieviti in polvere     5%    100%
 preparati -------------------------------------------------------------------- 2103          Preparazioni per
 salse e salse pre-
 parate; condimenti
 composti: farina di
 senapa e senapa
 preparata; -------------------------------------------------------------------- 2103 10       - Salsa di soia          5%    100% -------------------------------------------------------------------- 2103 20       - Salsa "Ketchup" ed    35%    passa al
 altre salse al pomodoro        20% -------------------------------------------------------------------- 2103 30       - Farina di senapa e     5%    100%
 senapa preparata -------------------------------------------------------------------- 2103 90       - altri                  5%    100% -------------------------------------------------------------------- 2104          Preparazioni per
 zuppe, minestre o
 brodi; zuppe, mine-
 stre o brodi, pre-
 parati; preparazio-
 ni alimentari compo-
 ste omogeneizzate: -------------------------------------------------------------------- 2104 10       - Preparazioni per       5%    100%
 zuppe, minestre o
 brodi; zuppe, mine-
 stre o brodi, pre-
 parati -------------------------------------------------------------------- 2104 20       - Preparazioni ali-      5%    100%
 mentari composte
 omogeneizzate -------------------------------------------------------------------- 2105 00       Gelati, anche conte-    40%    passa al
 nenti cacao                    2% -------------------------------------------------------------------- 2106          Preparazioni alimen-
 tari non nominate ne'
 comprese altrove: -------------------------------------------------------------------- 2106 10       - Concentrati di         5%    100%
 proteine e sostanze
 proteiche testurizzate -------------------------------------------------------------------- 2106 90       - altre: -------------------------------------------------------------------- 2106 90 10    --- Preparazioni non     5%    100%
 alcoliche dei tipi
 utilizzati per la
 fabbricazione di
 bevande -------------------------------------------------------------------- 2106 90 20    --- Sciroppi di zuc-     5%    100%
 chero, aromatizzati
 o colorati -------------------------------------------------------------------- 2106 90 90    -- altri                 5%    100% -------------------------------------------------------------------- 2201          Acque, comprese le
 acque minerali natu-
 rali o artificiali e
 le acque gassate,
 senza aggiunta di
 zuccheri o di altri
 dolcificanti ne' di
 aromatizzanti;
 ghiaccio e neve: -------------------------------------------------------------------- 2201 10       - Acque minerali e      25%    passa al   accisa 25
 acque gassate                  15%        LBP/l -------------------------------------------------------------------- 2201 90       - altre                 25%    passa al
 15% -------------------------------------------------------------------- 2202          Acque, comprese le
 acque minerali e le
 acque gassate, con
 aggiunta di zucchero
 o di altri dolcifi-
 canti o di aromatiz-
 zanti, ed altre be-
 vande non alcoliche,
 esclusi i succhi di
 frutta o di ortaggi
 della voce 2009: -------------------------------------------------------------------- 2202 10       - Acque, comprese le    20%     30%       accisa 25
 acque minerali e le                       LBP/l
 acque gassate, con
 aggiunta di zucchero
 o di altri dolcifi-
 canti o aromatizzanti -------------------------------------------------------------------- 2202 90       - altre                 20%     30%       accisa 25
 LBP/l -------------------------------------------------------------------- 2203          Birra di malto          40%    passa al   accisa LBP
 25%        60/l -------------------------------------------------------------------- 2205          Vermut ed altri vini
 di uve fresche prepa-
 rati con piante o con
 sostanze aromatiche: -------------------------------------------------------------------- 2205 10       - presentato in reci-   15%    100%       accisa LBP
 pienti di capacita'                       200/l
 inferiore o uguale a
 2 litri -------------------------------------------------------------------- 2205 90       - altri                 15%    100%       accisa LBP
 200/l -------------------------------------------------------------------- 2207          Alcole etilico non
 denaturato con titolo
 alcolometrico volumico
 uguale o superiore a
 80 % vol; alcole eti-
 lico ed acquaviti,
 denaturati, di qual-
 siasi titolo: -------------------------------------------------------------------- 2207 10       - Alcole etilico non    15%    100%       accisa LBP
 denaturato con titolo                     200/l
 alcolometrico volu-
 mico uguale o supe-
 riore a 80% vol -------------------------------------------------------------------- 2207 20       - Alcole etilico ed     15%    100%       accisa LBP
 acquaviti, denatu-                        150/l
 rati, di qualsiasi
 titolo -------------------------------------------------------------------- 2208          Alcole etilico non
 denaturato con titolo
 alcolometrico volu-
 mico inferiore a
 80 % vol; acquaviti,
 liquori ed altre be-
 vande contenenti al-
 cole di distillazione: -------------------------------------------------------------------- 2208 20       - Acquaviti di vino o   15%    100%       accisa LBP
 di vinacce                                200/l -------------------------------------------------------------------- 2208 30       - Whisky: -------------------------------------------------------------------- 2208 30 10    --- con titolo alcolo-  15%    100%       accisa LBP
 metrico uguale o su-                      400/l
 periore  a 50 gradi,
 condizionato per la
 vendita al minuto in
 bottiglie, fiaschette
 e simili di capacita'
 non superiore a 5 litri -------------------------------------------------------------------- 2208 30 20    --- con titolo alcolo-  15%    100%       accisa LBP
 metrico uguale o su-                      400/l
 periore a 60 gradi
 o more, presentato
 in recipienti di
 capacita' uguale o
 superiore a 200 litri -------------------------------------------------------------------- 2208 30 90    --- altri               15%    100%       accisa LBP
 400/l -------------------------------------------------------------------- 2208 40       - Rum e tafia           15%    100%       accisa LBP
 400/l -------------------------------------------------------------------- 2208 50       - Gin ed acquavite      15%    100%       accisa LBP
 di ginepro (genievre)                     400/l -------------------------------------------------------------------- 2208 60       - Vodka                 15%    100%       accisa LBP
 400/1 -------------------------------------------------------------------- 2208 70       - Liquori               15%    100%       accisa LBP
 400/1 -------------------------------------------------------------------- 2208 90       - altri: -------------------------------------------------------------------- 2208 90 10    --- Alcole etilico      15%    100%       accisa LBP
 200/l -------------------------------------------------------------------- 2208 90 20    --- Arak di uva         70%     30%       accisa LBP
 200/l -------------------------------------------------------------------- 2208 90 90    --- altri               15%    100%       accisa LBP
 400/l -------------------------------------------------------------------- 2402          Sigari (compresi i
 sigari spuntati),
 sigaretti e siga-
 rette, di tabacco o
 di succedanei del
 tabacco: -------------------------------------------------------------------- 2402 10       - Sigari (compresi i     8%      0%       accisa 48%
 sigari spuntati) e
 sigaretti, conte-
 nenti tabacco -------------------------------------------------------------------- 2402 20       - Sigarette conte-      90%      0%       accisa 48%
 nenti tabacco -------------------------------------------------------------------- 2402 90       - altri                 90%      0%       accisa 48% -------------------------------------------------------------------- 2403          Altri tabacchi e suc-
 cedanei del tabacco,
 lavorati; tabacchi
 "omogeneizzati" o
 "ricostituiti";
 estratti e sughi di
 tabacco: -------------------------------------------------------------------- 2403 10       - Tabacco da fumo,       8%      0%       accisa 48%
 anche contenente
 succedanei del ta-
 bacco in qualsiasi
 proporzione -------------------------------------------------------------------- 2403 91       -- altri tabacchi       90%      0%       accisa 48%
 "omogeneizzati" o
 "ricostituiti" -------------------------------------------------------------------- 2403 99       -- altri                90%      0%       accisa 48% -------------------------------------------------------------------- 2905          Alcoli aciclici e
 loro derivati alo-
 genati, solfonati,
 nitrati o nitrosi: --------------------------------------------------------------------
 - altri alcoli
 poliidrici: -------------------------------------------------------------------- 2905 43       -- Mannitolo             5%    100% -------------------------------------------------------------------- 2905 44       -- D-glucitolo           5%    100%
 (sorbitolo) o -------------------------------------------------------------------- 2905 45       -- Glicerolo             5%    100% -------------------------------------------------------------------- 3301          Oli essenziali
 (deterpenati o no)
 compresi quelli
 detti "concreti"
 o "assoluti"; resi-
 noidi; oleoresine
 d'estrazione; solu-
 zioni concentrare di
 oli essenziali nei
 grassi, negli oli
 fissi, nelle cere o
 nei prodotti ana-
 loghi, ottenute per
 "enfleurage" o mace-
 razione; sottopro-
 dotti terpenici resi-
 duali della deterpe-
 nazione degli oli
 essenziali; acque
 distillate aromatiche
 e soluzioni acquose
 di oli essenziali: -------------------------------------------------------------------- 3301 90       - altri: -------------------------------------------------------------------- 3301 90 10    --- Sottoprodotti        0%    e' gia'
 terpenici residuali            dello 0%
 della deterpena-
 zione degli oli
 essenziali -------------------------------------------------------------------- 3301 90 20    --- Soluzioni con-       5%    100%
 centrare di oli es-
 senziali nei grassi,
 negli oli fissi,
 nelle cere o nei
 prodotti analoghi,
 ottenute per "enfleu-
 rage" o macerazione -------------------------------------------------------------------- 3301 90 30    --- Acque distillare    70%     30%       Dazio minimo
 di rose e di fiori                        5000 LBP/l
 d'arancio -------------------------------------------------------------------- 3301 90 90    --- altri                5%    100% -------------------------------------------------------------------- 3302          Miscugli di sostanze
 odorifere e miscugli
 (comprese le soluzioni
 alcoliche) a base di
 una o piu' di tali
 sostanze, dei tipi
 utilizzati come ma-
 terie prime per l'in-
 dustria; altre prepa-
 razioni a base di
 sostanze odorifere
 dei tipi utilizzati
 per la fabbricazione
 delle bevande: -------------------------------------------------------------------- 3302 10       - dei tipi utilizzati    5%    100%
 nelle industrie
 alimentari -------------------------------------------------------------------- 3501          Caseina, caseinati ed
 altri derivati delle
 caseina; colle di
 caseina: -------------------------------------------------------------------- 3501 10       - Caseine:               0%    gia' allo
 0%
 
 3501 90       - altri: -------------------------------------------------------------------- 3501 90 10    --- Colle di caseina     5%    100% -------------------------------------------------------------------- 3501 90 90    --- altri                0%    e' gia'
 dello 0% -------------------------------------------------------------------- 3505          Destrina ed altri
 amidi e fecola modi-
 ficati (per esempio:
 amidi e fecole, pre-
 gelatinizzati od
 esterificati); colle
 a base di amidi o di
 fecola, di destrina
 o di altri amidi a
 fecola modificati: -------------------------------------------------------------------- 3505 10       - Destrina ed altri      5%    100%
 amidi e fecola modi-
 ficati -------------------------------------------------------------------- 3505 20       - Colle                  5%    100% -------------------------------------------------------------------- 3809          Agenti d'apprettatura
 o di finitura, accele-
 ranti di tintura o di
 fissaggio di materie
 coloranti e altri pro-
 dotti e preparazioni
 (per esempio: bozzime
 preparate e prepara-
 zioni per la mordenza-
 tura), dei tipi uti-
 lizzati nelle indu-
 strie tessili, dalla
 carta, del cuoio o
 in industrie simili,
 non nominati ne'
 compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 3809 10       - a base di sostanze     0%    e' gia'
 amidacee                       dello 0% -------------------------------------------------------------------- 3823          Acidi grassi monocar-
 bossilici industriali:
 oli acidi di raffina-
 zione; alcoli grassi
 industriali; --------------------------------------------------------------------
 -  Acidi grassi mono-
 carbossilici indu-
 striali; oli acidi di
 raffinazione: -------------------------------------------------------------------- 3823 11       - Acido stearico         0%    e' gia'
 allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 12       -- Acido oleico          0%    e' gia'
 allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 13       -- Acidi grassi del      0%    e' gia'
 tallolio                       allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 19       -- altri: -------------------------------------------------------------------- 3823 19 10    --- altri acidi grassi   0%    e' gia'
 contenenti, in peso,           allo 0%
 85% o piu' di acido -------------------------------------------------------------------- 3823 19 20    --- Oli acidi di raf-    0%    e' gia'
 finazione, escluso             allo 0%
 l'olio d'oliva -------------------------------------------------------------------- 3823 19 90    --- altri                0%    e' gia'
 allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3824          Leganti preparati per
 forme o per anime da
 fonderia prodotti
 chimici e prepara-
 zioni delle industrie
 chimiche o delle in-
 dustrie connessa
 (comprese quelle co-
 stituite da miscele
 di prodotti naturali),
 non nominati ne' com-
 presi altrove: -------------------------------------------------------------------- 3824 60       - Sorbitolo, diverso     5%    100%
 da quello della sotto-
 voce 2905 44 --------------------------------------------------------------------
 
 (1) Fatte salve la regole di applicazione della nomenclatura dogana-
 le libanese, la designazione dei prodotti deve essere considera-
 ta puramente indicativa  in quanto, nel presente allegato, l'ap-
 plicabilita' del  regime preferenziale e' determinata dalla por-
 tata  del codice doganale libanese. Qualora siano menzionati co-
 dici "ex", l'applicabilita' del regime preferenziale e' determi-
 nata  in base al codice e alla designazione corrispondente, con-
 siderati congiuntamente. (2) La  riduzione del dazio  doganale A indicata nella colonna B non
 si applica ne' al dazio minimo ne' all'accisa della colonna C.
 |  |  |  | PROTOCOLLO 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
 E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
 
 INDICE
 
 TITOLO I    DISPOSIZIONI GENERALI
 Articolo 1  Definizioni
 
 TITOLO II   DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
 Articolo 2   Requisiti di carattere generale
 Articolo 3   Cumulo bilaterale dell'origine
 Articolo 4   Cumulo diagonale dell'origine
 Articolo 5   Prodotti interamente ottenuti
 Articolo 6   Prodotti sufficientemente lavorati o
 trasformati
 Articolo 7   Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
 Articolo 8   Unita' da prendere in considerazione
 Articolo 9   Accessori, pezzi di ricambio e utensili
 Articolo 10  Assortimenti
 Articolo 11  Elementi neutri
 
 TITOLO III  REQUISITI TERRITORIALI
 Articolo 12  Principio della territorialita'
 Articolo 13  Trasporto diretto
 Articolo 14  Esposizioni
 
 TITOLO IV   RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI
 Articolo 15  Divieto di restituzione dei dazi doganali
 o di esenzione da tali dazi
 
 TITOLO V    PROVA DELL'ORIGINE
 Articolo 16  Requisiti di carattere generale
 Articolo 17  Procedura di rilascio dei certificati di
 circolazione EUR. 1
 Articolo 18  Rilascio a posteriori del certificato di
 circolazione EUR. 1
 Articolo 19  Rilascio di duplicati del certificato di
 circolazione EUR. 1
 Articolo 20  Rilascio dei  certificati  di  circolazione
 EUR. 1 sulla base di una prova dell'origine
 rilasciata o compilata in precedenza
 Articolo 21  Condizioni per la compilazione di una
 dichiarazione su fattura
 Articolo 22  Esportatore autorizzato
 Articolo 23  Validità della prova dell'origine
 Articolo 24  Presentazione della prova dell'origine
 Articolo 25  Importazioni con spedizioni scaglionate
 Articolo 26  Esonero dalla prova dell'origine
 Articolo 27  Documenti giustificativi
 Articolo 28  Conservazione delle prove dell'origine e
 dei documenti giustificativi
 Articolo 29  Discordanze ed errori formali
 Articolo 30  Importi espressi in euro
 
 TITOLO VI   METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
 Articolo 31  Assistenza reciproca
 Articolo 32  Controllo delle prove dell'origine
 Articolo 33  Composizione delle controversie
 Articolo 34  Sanzioni
 Articolo 35  Zone franche
 
 TITOLO VII  CEUTA E MELILLA
 Articolo 36  Applicazione del protocollo
 Articolo 37  Condizioni particolari
 
 TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
 Articolo 38  Modifiche del protocollo
 Articolo 39  Attuazione del protocollo
 Articolo 40  Merci in transito o in deposito
 
 ALLEGATI
 
 ALLEGATO I    Note  introduttive  all'elenco  dell'allegato  II ALLEGATO II   Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono
 essere sottoposti i materiali non originari  affinche'
 il prodotto  trasformato possa  avere il  carattere di
 prodotto originario ALLEGATO IIa  Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono
 essere  sottoposti i materiali non originari affinche'
 il  prodotto  trasformato   di   cui  all'articolo  6,
 paragrafo  2  possa  avere  il  carattere  di prodotto
 originario ALLEGATO III  Elenco dei prodotti originari della Turchia  a cui non
 si applicano le disposizioni dell'articolo 4, elencati
 per capitoli e voci SA ALLEGATO IV   Fac-simile del certificato di circolazione EUR. 1 e
 domanda di certificato EUR. 1 ALLEGATO V    Dichiarazione su fattura ALLEGATO VI   Dichiarazioni comuni
 
 TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 
 ARTICOLO 1
 Definizioni
 
 Ai fini del presente protocollo: a) per  "fabbricazione"  si  intende  qualsiasi tipo di lavorazione o
 trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) per  "materiale"  si intende qualsiasi ingrediente, materia prima,
 componente   o  parte  ecc.,  impiegato  nella  fabbricazione  del
 prodotto; c) per  "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche
 se  esso  e'  destinato  ad  essere  successivamente  impiegato in
 un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, che i prodotti; e) per   "valore   in   dogana"  si  intende  il  valore  determinato
 conformemente   all'accordo  del  1994  relativo  all'applicazione
 dell'articolo  VII  dell'accordo generale sulle tariffe doganali e
 sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); F) per  "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica
 pagata  per  il  prodotto  al  fabbricante  - nella Comunita' o in
 Libano  -  nel  cui  stabilimento  e'  stata  effettuata  l'ultima
 lavorazione  o  trasformazione, a condizione che esso comprenda il
 valore  di  tutti  i  materiali  utilizzati,  previa detrazione di
 eventuali  imposte interne che vengano o possano essere rimborsate
 al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per  "valore  dei  materiali"  si  intende  il valore in dogana al
 momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
 qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo
 verificabile  pagato  per  detti  materiali  nella  Comunita' o in
 Libano; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti
 materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per  "valore  aggiunto"  si  intende  la  differenza tra il prezzo
 franco  fabbrica  e  il  valore  in  dogana  di  tutti i materiali
 utilizzati  non  originari  del  paese  in  cui  sano  ottenuti  i
 prodotti; j) per  "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici
 a  quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il
 sistema  armonizzato  di  designazione  e  di  codificazione delle
 merci,  denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o
 "SA"; k) il  termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un
 prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con  il  termine  "spedizione"  si  intendono  i  prodotti spediti
 contemporaneamente  da  un  esportatore  a  un destinatario ovvero
 accompagnati  da  un  unico  titolo di trasporto che copra il loro
 invio  dall'esportatore  al  destinatario  o,  in mancanza di tale
 documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.
 
 TITOLO II
 DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
 
 ARTICOLO 2
 Requisiti di carattere generale
 
 1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i   prodotti   interamente   ottenuti  nella  Comunita'  ai  sensi
 dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i  prodotti  ottenuti  nella  Comunita'  in  cui  sono incorporati
 materiali   non   interamente   ottenuti  sul  suo  territorio,  a
 condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita'
 di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo
 6 del presente protocollo.
 
 2.  Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Libano: a) i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell'articolo 5
 del presente protocollo; b) i  prodotti  ottenuti  in Libano in cui sono incorporati materiali
 non  interamente  ottenuti  sul  suo  territorio, a condizione che
 detti  materiali  siano  stati  oggetto in Libano di lavorazioni o
 trasformazioni  sufficienti  ai sensi dell'articolo 6 del presente
 protocollo.
 
 ARTICOLO 3
 Cumulo bilaterale dell'origine
 
 1.  I  materiali  originari  della  Comunita'  incorporati  in  un prodotto  ottenuto  in  Libano si considerano materiali originari del Libano,  Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.
 2.  I  materiali  originari  del Libano incorporati in un prodotto ottenuto  nella  Comunita'  si  considerano materiali originari della Comunita'.  Non  e'  necessario  a tal fine che detti materiali siano stati   oggetto   di  lavorazioni  o  trasformazioni  sufficienti,  a condizione  che  siano  stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu'  complesse  di  quelle  indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.
 
 ARTICOLO 4
 Cumulo diagonale dell'origine
 
 1.  Fatte  salve  le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari  di  uno dei paesi firmatari di un accordo euromediterraneo di associazione ai sensi degli accordi tra la Comunita' e il Libano e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Libano, si considerano originari della Comunita' o del Libano. Non e' necessario  a  tal  fine  che  tali  materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
 Questo  paragrafo  non  si  applica  ai  materiali originari della Turchia elencati nell'allegato III del presente protocollo.
 2.  I  prodotti  ai  quali  e'  stato  riconosciuto  il  carattere originario  a  norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti  originali  della  Comunita'  o  del Libano unicamente se il valore  aggiunto  nella  Comunita'  o  in Libano supera il valore dei materiali  utilizzati originali di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1 - In caso contrario, detti prodotti si considerano originali  del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originali i materiali   utilizzati   con  il  valore  superiore.  Ai  fini  della determinazione   dell'origine   non  si  tiene  conto  dei  materiali originali  degli  altri  paesi  di  cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Libano.
 3. Il cumulo di cui al presente articolo si puo' applicare solo se ai materiali utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario mediante  l'applicazione  di  norme  d'origine identiche a quelle del presente   protocollo.   La  Comunita'  e  il  Libano  si  comunicano reciprocamente,  tramite  la  Commissione  europea,  i  termini degli accordi  conclusi  con  gli  altri  paesi  di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine.
 4.  Una  volta  soddisfatti  i  requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreche'  sia  stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.
 
 ARTICOLO 5
 Prodotti interamente ottenuti
 
 1.  Si  considerano  "interamente  ottenuti"  nella Comunita' o in Libano: a) i  prodotti  minerari  estratti  dal  loro  suolo o dal loro fondo
 marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i  prodotti  della  pesca  marittima e altri prodotti estratti dal
 mare,  al  di fuori delle acque territoriali della Comunita' o del
 Libano, con le loro navi; g) i   prodotti   ottenuti   a   bordo   delle  loro  navi  officina,
 esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli  articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano
 servire  soltanto  al  recupero  delle  materie  rime,  compresi i
 pneumatici  usati  che possono servire solo per la rigenerazione o
 essere utilizzati come cascami; i) gli  scarti  e  i residui provenienti da operazioni manifatturiere
 ivi effettuate; j) i  prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori
 delle  loro  acque  territoriali, purche' la Comunita' o il Libano
 abbiano  diritti  esclusivi  per  lo sfruttamento di detto suolo o
 sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui
 alle lettere da a) a j).
 
 2.  Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al  paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che  sono  immatricolate  o  registrate  in uno Stato membro della
 Comunita' o in Libano; b) che  battono  bandiera  di  uno Stato membro della Comunita' o del
 Libano; c) che  appartengono,  in misura non inferiore al 50%, a cittadini di
 Stati  membri  della  Comunita' o del Libano, o ad una societa' la
 cui  sede  principale  e'  situata  in uno ditali Stati, di cui il
 dirigente   o   i   dirigenti,  il  presidente  del  consiglio  di
 amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali
 consigli  sono  cittadini  di  Stati  membri della Comunita' o del
 Libano  e  di  cui,  inoltre,  per  quanto riguarda la societa' di
 persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del
 capitale  appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di
 detti Stati; d) il  cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati
 membri della Comunita' o del Libano; e) e  il  cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini
 di Stati membri della Comunita' o del Libano.
 
 ARTICOLO 6
 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
 
 1.  Ai  fini  dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti  si  considerano  sufficientemente  lavorati  o  trasformati quando   sono   soddisfatte   le   condizioni  stabilite  nell'elenco dell'allegato II.
 Dette  condizioni  stabiliscono,  per tutti i prodotti contemplati dall'accordo,  la  lavorazione  o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si  applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni  indicate  nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un  altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e'  incorporato  non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali   non   originari   eventualmente   impiegati   nella   sua fabbricazione.
 2.  In  deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti elencati nell'allegato II(a) si considerano sufficientemente lavorati o   trasformati  quando  sono  soddisfatte  le  condizioni  stabilite nell'elenco dell'allegato II(a).
 Il  presente  paragrafo  si  applica  per  i  tre  anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.
 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base  alle  condizioni  indicate  nell'elenco,  non dovrebbero essere utilizzati  nella  fabbricazione  di  un  prodotto,  possono comunque essere utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica
 del prodotto; b) l'applicazione  del presente paragrafo non comporti il superamento
 di  una  qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative
 al valore massimo dei materiali non originari.
 
 Il  presente  paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
 4.  I  paragrafi  1  e  2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
 
 ARTICOLO 7
 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
 
 1.  Fatto  salvo  il  disposto  del  paragrafo  2,  si considerano insufficienti  a conferire il carattere originario, indipendentemente dal  rispetto  o  meno  dei  requisiti  dell'articolo  6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 
 a) le manipolazioni destinate ad assicurare la  conservazione come
 tali dei prodotti  durante il  loro trasporto   e magazzinaggio
 (ventilazione,   spanditura,   essiccazione,    refrigerazione,
 immersione in acqua salata,  solforata  o  addizionata di altre
 sostanze, estrazione di parti avariate  e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, sele-
 zione, classificazione, assortimento  (ivi  inclusa la composi-
 zione  di assortimenti  di  articoli),  lavaggio, verniciatura,
 riduzione in pezzi; c) i)  il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione
 di confezioni;
 ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette,
 borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone,
 su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi-
 zionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distin-
 tivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche  di specie  diverse, quando
 uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni
 fissate nel presente protocollo per poter essere considerati ori-
 ginali della Comunita' o del Libano; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un pro-
 dotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere a)-f); h) la macellazione degli animali.
 
 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto   un   determinato   prodotto   debba  essere  considerata insufficiente  ai  sensi  del  paragrafo I, si tiene complessivamente conto  di  tutte le operazioni eseguite nella Comunita' oin Libano su quel prodotto.
 
 ARTICOLO 8
 Unita' da prendere in considerazione
 
 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni   del  presente  protocollo  e'  lo  specifico  prodotto adottato  come  unita'  di  base  per  determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
 
 Ne consegue che: a) quando  un  prodotto  composto  da  un  gruppo  o da un insieme di
 articoli  e'  classificato,  secondo  il  sistema  armonizzato, in
 un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere
 in considerazione; b) quando  una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra
 loro  identici,  classificati  nella  medesima  voce  del  sistema
 armonizzato.   nell'applicare   le   disposizioni   del   presente
 protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
 
 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato,  si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il  prodotto  ai  fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
 
 ARTICOLO 9
 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
 
 Gli  accessori,  i  pezzi  di  ricambio e gli utensili che vengono consegnati  con  un'attrezzatura,  una  macchina, un apparecchio o un veicolo,  che  fanno  parte  del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta  si  considerano  un  tutto  unico  con  l'attrezzatura,  la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
 
 ARTICOLO 10
 Assortimenti
 
 Gli  assortimenti,  definiti  ai sensi della regola generale 3 del sistema  armonizzato, si considerano originati a condizione che tutti i   prodotti   che   li  compongono  siano  originali.  Tuttavia,  un assortimento  composto  di  prodotti  originali  e  non  originali e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti  non  originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
 
 ARTICOLO 11 Elementi neutri
 
 Per   determinare  se  un  prodotto  e'  originario,  non  occorre
 determinare   l'origine   dei   seguenti   elementi   eventualmente
 utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci  che  non  entrano,  ne'  sono  destinate  a  entrare, nella
 composizione finale dello stesso.
 
 TITOLO III
 REQUISITI TERRITORIALI
 
 ARTICOLO 12
 Principio della territorialita'
 
 1.  Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del  carattere  di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Libano, fatto salvo l'articolo 4.
 2.  Le  merci  originarie  esportate  dalla Comunita' o dal Libano verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' in Libano,  fatto salvo l'articolo 4, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che  le  merci  reimportate  sono  le stesse merci che erano state
 esportate; b) che  esse  non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a
 quelle  necessarie  per conservarle in buono stato durante la loro
 permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
 
 ARTICOLO 13
 Trasporto diretto
 
 1.  Il  trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica  unicamente  ai  prodotti  che  soddisfano  i  requisiti  del presente  protocollo  trasportati  direttamente tra la Comunita' e il Libano o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4.  Tuttavia,  il  trasporto  dei prodotti in una sola spedizione non frazionata  puo'  effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a  condizione  che  i  prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita'  doganali  dello  Stato  di transito o di deposito e non vi subiscano  altre  operazioni  a  parte  lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
 I  prodotti originali possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o del Libano.
 2.  La  prova  che  sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo   1   viene  fornita  alle  autorita'  doganali  del  paese importatore presentando: a) un   titolo   di  trasporto  unico  per  il  passaggio  dal  paese
 esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un  certificato  rilasciato  dalle autorita' doganali del paese di
 transito contenente:
 i) una descrizione esatta dei prodotti,
 ii)  la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il
 nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 iii)  la  certificazione  delle  condizioni  in cui e' avvenuta la
 sosta delle merci nel paese di transito; oppure, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
 
 ARTICOLO 14
 Esposizioni
 
 1.  I  prodotti  originati diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti  per  un'esposizione  in  un  altro  paese  e  venduti,  dopo l'esposizione,  per  essere  importati  nella  Comunita'  o in Libano beneficiano,   all'importazione,   delle  disposizioni  del  presente accordo,  purche'  sia  fornita  alle  autorita'  doganali  la  prova soddisfacente che: a) un  esportatore  ha  inviato  detti prodotti dalla Comunita' o dal
 Libano nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore  ha  venduto  o  ceduto i prodotti a un destinatario
 nella Comunita' o in Libano; c) i  prodotti  sono  stati  consegnati  nel corso dell'esposizione o
 subito   dopo,   nello   stato   in   cui   erano   stati  inviati
 all'esposizione; d) dal  momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti
 non  sono  stati  utilizzati per scopi diversi dalla presentazione
 all'esposizione stessa.
 
 2.  Alle  autorita'  doganali del paese d'importazione deve essere presentata,  secondo  le  normali  procedure,  una prova dell'origine rilasciata  o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con     indicazione     della    denominazione    e    dell'indirizzo dell'esposizione.  All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova  documentale  delle  condizioni  in  cui  sono  stati esposti i prodotti.
 3.  Il  paragrafo  1  si  applica  a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola  o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in  negozi  o locali commerciali perla vendita di prodotti stranieri, durante  le  quali  i  prodotti  rimangono  sotto  il controllo della dogana.
 
 TITOLO IV
 RESTITUZIONE O ESENZIONE
 
 ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
 
 1.  I  materiali  non  originati utilizzati nella fabbricazione di prodotti  originali della Comunita' o del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una  prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non  sono  soggetti,  nella  Comunita'  o in Libano, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi  a  rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di  dazi  doganali  o  tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita'  o  in  Libano ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora  tali  rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto  o  di  fatto,  quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
 3.  L'esportatore  di  prodotti  coperto da una prova dell'origine deve  essere  pronto  a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita'  doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non   originari   utilizzati  nella  fabbricazione  dei  prodotti  in questione  e  che  tutti  i  dazi  doganali  o  le  tasse  di effetto equivalente  applicabili  a  tali materiali sono stati effettivamente pagati.
 4.  Le  disposizioni  dei  paragrafi  1-3  si applicano anche agli imballaggi  definiti  ai  sensi  dell'articolo  8,  paragrafo 2, agli accessori,  ai  pezzi  di  ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
 5.  Le  disposizioni  dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali  dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non    escludono   l'applicazione   di   un   sistema   di   rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione   conformemente   alle   disposizioni  del  presente accordo.
 6.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
 7.  Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del  presente  articolo il Libano puo' chiedere che siano previste la restituzione  o  l'esenzione  per  i  dazi doganali o per le tasse di effetto   equivalente   applicabili  ai  materiali  utilizzati  nella fabbricazione  dei  prodotti originali, in conformita' delle seguenti disposizioni: a) ai  prodotti  dei  capitoli  25-49 e 64-97 del sistema armonizzato
 viene  applicato un dazio doganale del 5% oppure, se inferiore, il
 dazio in vigore in Libano; b) ai  prodotti  dei  capitoli  50-63  del  sistema armonizzato viene
 applicato un dazio doganale del 10% oppure, se inferiore, il dazio
 in vigore in Libano.
 
 Le  disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada  il  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo 6 del presente accordo.
 
 TITOLO V
 PROVA DELL'ORIGINE
 
 ARTICOLO 16
 Requisiti di carattere generale
 
 1.  I  prodotti  originali della Comunita' importati in Libano e i prodotti  originali  del Libano importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di  un  certificato  di circolazione EUR. 1, il cui modello figura
 nell'allegato IV oppure b) nei   casi   di   cui   all'articolo   21,  paragrafo  1,  di  una
 dichiarazione,   il   cui  testo  e'  riportato  nell'allegato  V,
 rilasciata  dall'esportatore  su  una  fattura,  una  bolletta  di
 consegna  o  qualsiasi  altro  documento  commerciale (in appresso
 denominata  "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in
 questione  in  maniera sufficientemente dettagliata da consentirne
 l'identificazione.
 
 2.  In  deroga  al  paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originali ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni  dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
 
 ARTICOLO 17
 Procedura di rilascio dei certificati
 di circolazione delle merci EUR.1
 
 1.  Il  certificato  di  circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita'   doganali  del  paese  esportatore  su  richiesta  scritta compilata   dall'esportatore   o,   sorto   la   responsabilita'   di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila  il  formulano  del  certificato  di circolazione EUR. 1 e il formulario  di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV. Detti formulari  sono  compilati  in  una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del  paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti  con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere  redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non  sia  completamente  utilizzato,  si  deve  tracciare  una  linea orizzontale  sotto  l'ultima  riga  e  si  deve sbarrare la parte non riempita.
 3.  L'esportatore  che  richiede  il rilascio di un certificato di circolazione  EUR.  1  deve  essere  pronto a presentare in qualsiasi momento,   su   richiesta  delle  autorita'  doganali  del  paese  di esportazione  in  cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1,  tutti  i  documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
 4.  Il  certificato  di  circolazione  EUR.1  e'  rilasciato dalle autorita'  doganali  di  uno  Stato membro della CE o del Libano se i prodotti  in  questione possono essere considerati prodotti originari della  Comunita',  del  Libano  o  di  uno  degli  altri paesi di cui all'articolo   4  e  soddisfano  gli  altri  requisiti  del  presente protocollo.
 5.  Le  autorita'  doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti  e  l'osservanza  degli  altri  requisiti di cui al presente protocollo.  A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento  giustificativo  e  di  procedere  a qualsiasi verifica dei conti  dell'esportatore  o  ad  ogni  altro  controllo che' ritengano utile.  Le  autorita'  doganali  che rilasciano il certificato devono inoltre  accertarsi  che  i  formulari  di  cui  al paragrafo 2 siano debitamente  compilati.  Esse  verificano in particolare che la parte riservata  alla  descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
 7.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento   in   cui   l'esportazione  ha  effettivamente  luogo  o  e' assicurata.
 
 ARTICOLO 18
 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
 
 1.  In  deroga  all'articolo  17,  paragrafo  7. il certificato di circolazione  EUR. 1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non  e'  stato  rilasciato al momento dell'esportazione a causa di
 errori,  omissioni  involontarie o circostanze particolari; oppure
 se b) viene  fornita  alle autorita' doganali la prova soddisfacente che
 un  certificato  di circolazione EUR. 1 e' stato rilasciato ma non
 e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
 
 2.  Ai  fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare  nella  sua  domanda  il  luogo  e la data di spedizione dei prodotti  cui  si  riferisce  il  certificato  di circolazione EUR.1. nonche' i motivi della sua richiesta.
 3.  Le  autorita'  doganali  possono  rilasciare  a  posteriori un certificato  EUR.1  solo  dopo  aver  verificato  che  le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
 4.  I  certificati  di  circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
 "RILASCIATO A POSTERIORI"
 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.
 
 ARTICOLO 19
 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
 
 1.  In  caso  di  furto,  perdita  o distruzione di un certificato EUR.1,  l'esportatore  puo'  richiedere  alle  autorita' doganali che l'hanno  rilasciato  un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
 2.  I  duplicati  cosi rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
 "DUPLICATO"
 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
 4.  Il  duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
 
 ARTICOLO 20 Rilascio  dei  certificati  di  circolazione  EUR.1 sulla base di una
 prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
 
 Se  i  prodotti originali sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale  nella Comunita' o in Libano, si puo' sostituire l'originale della  prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare  tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in  Libano.  I  certificati  di  circolazione  EUR.1 sostitutivi sono rilasciati  dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i
 prodotti.
 
 ARTICOLO 21
 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
 
 1.  La  dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure b) da  qualsiasi  esportatore per qualsiasi spedizione consistente in
 uno  o  piu'  colli  contenenti  prodotti  originari il cui valore
 totale non superi i 6.000 euro.
 
 2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in  questione  possono  essere  considerati  prodotti originali della Comunita',  del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
 3.  L'esportatore  che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere  pronto  a  presentare  in  qualsiasi  momento,  su  richiesta dell'autorita'  doganale  del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli ami requisiti di cui al presente protocollo.
 4.    La    dichiarazione    su   fattura   dev'essere   compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla  bolletta  di  consegna  o  su  altro  documento commerciale la dichiarazione  il  cui  testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle   versioni   linguistiche   stabilite   in   tale   allegato  e conformemente   alle   disposizioni  di  diritto  interno  del  paese d'esportazione.  Se  compilata  a  mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro a in stampatello.
 5.  Le  dichiarazioni  su  fattura  recano  la  firma  manoscritta originale  dell'esportatore.  Un  esportatore  autorizzato  ai  sensi dell'articolo   22,   tuttavia,   non   e'   tenuto  a  firmare  tali dichiarazioni. purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione   un   impegno   scritto   in  cui  accetta  la  piena responsabilita'   di   qualsiasi  dichiarazione  su  fattura  che  lo identifichi  come  se  questa  recasse  effettivamente  la  sua firma manoscritta.
 6.   La   dichiarazione   su   fattura   puo'   essere   compilata dall'esportatore  al  momento  dell'esportazione  dei prodotti cui si riferisce   o  successivamente,  purche'  sia  presentata  nel  paese d'importazione  non  piu'  tardi  di  due  anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
 
 ARTICOLO 22
 Esportatore autorizzato
 
 1.   Le   autorita'  doganali  del  paese  d'esportazione  possono autorizzare   qualsiasi   esportatore,   in   appresso   "esportatore autorizzato",  che  effettui  frequenti  esportazioni  di prodotti ai sensi  del  presente  accordo  a  compilare  dichiarazioni su fattura indipendentemente dai valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti  garanzie  per  l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
 2.   Le   autorita'   doganali  possono  conferire  lo  status  di esportatore   autorizzato   alle   condizioni  che  esse  considerano appropriate.
 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
 4.  Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
 5.  Le  autorita'  doganali  possono  ritirare l'autorizzazione in qualsiasi  momento.  Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre  piu'  le  garanzie  di  cui  al  paragrafo  1, non soddisfa le condizioni  di  cui  al  paragrafo  2  o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
 
 ARTICOLO 23
 Validita' della prova dell'origine
 
 1.  La  prova  dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data  di  rilascio  nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione.
 2.  Le  prove  dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui    al   paragrafo   i   possono   essere   accettate,   ai   fini dell'applicazione     del     trattamento    preferenziale,    quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali.
 Negli  altri  casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
 
 ARTICOLO 24
 Presentazione della prova dell'origine
 
 Le  prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese.  Dette  autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia  tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da  una  dichiarazione  dell'importatore  secondo la quale i prodotti soddisfano  le  condizioni  previste  per l'applicazione del presente accordo.
 
 ARTICOLO 25
 Importazioni con spedizioni scaglionate
 
 Quando,  su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle  autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con  spedizioni  scaglionate  prodotti  smontati  o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui  alle  sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato,  per  tali  prodotti  viene  presentata  alle  autorita' doganali  un'unica  prova  dell'origine  al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
 
 ARTICOLO 26
 Esonero dalla prova dell'origine
 
 1.  Sono  ammessi  come  prodotti  originari.  senza  che  occorra presentare  una  prova  dell'origine,  i  prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori,  purche'  si  tratti  di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai  requisiti  del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa  la  veridicita'  di  tale  dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti  per  posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
 2.  Si  considerano  prive  di  qualsiasi carattere commerciale le importazioni  che  presentano  un  carattere occasionale e riguardano esclusivamente  prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei  viaggiatori  o  dei  loro  familiari  quando,  per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale.
 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500  EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
 
 ARTICOLO 27
 Documenti giustificativi
 
 I  documenti  di  cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21,  paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un  certificato  di  circolazione  EUR.1  o  da  una dichiarazione su fattura   possono   essere   considerati   prodotti  originari  della Comunita',  del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4  e  soddisfano  gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una  prova  diretta  dei  processi  svolti  dall'esportatore o dal
 fornitore  per  ottenere  le  merci  in  questione,  contenuta per
 esempio nella sua contabilita' interna; b) documenti   comprovanti  il  carattere  originario  dei  materiali
 utilizzati,  rilasciati  o  compilati nella Comunita' o in Libano,
 dove  tali  documenti  sono  utilizzati  conformemente  al diritto
 interno; c) documenti  comprovanti  la  lavorazione o la trasformazione di cui
 sono  stati  oggetto  i  materiali  nella  Comunita'  o in Libano,
 rilasciati  o  compilati  nella  Comunita'  o in Libano, dove tali
 documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati  di  circolazione  EUR.1  o  dichiarazioni  su fattura
 comprovanti  il  carattere  originario  dei  materiali utilizzati,
 rilasciati  o compilati nella Comunita' o in Libano in conformita'
 del  presente  protocollo,  o  in  uno  degli  altri  paesi di cui
 all'articolo,  in  conformita'  di  norme d'origine identiche alle
 norme del presente protocollo.
 
 ARTICOLO 28
 Conservazione delle prove dell'origine
 e dei documenti giustificativi
 
 1.  L'esportatore  che  richiede  il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
 2.  L'esportatore  che  compila  una dichiarazione su fattura deve conservare  per  almeno  tre  anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
 3.  Le  autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulano di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
 4.   Le   autorita'   doganali  del  paese  d'importazione  devono conservare  per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
 
 ARTICOLO 29
 Discordanze ed errori formali
 
 1.  La  constatazione  di  lievi  discordanze  tra le diciture che figurano  sulla  prova  dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati  all'ufficio  doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione  dei  prodotti  non  comporta di per se' l'invalidita' della  prova  dell'origine  se  viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
 2.  In  caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla  prova  dell'origine,  il documento non viene respinto se detti errori  non  sono  tali  da  destare  dubbi  sulla  correttezza delle indicazioni in esso riportate.
 
 ARTICOLO 30
 Importi espressi in euro
 
 1.  Gli  importi  nella  moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti  a  quelli  espressi  in  euro  sono  fissati  dal  paese d'esportazione  e  comunicati  ai  paesi  d'importazione  tramite  la Commissione europea.
 2.  Qualora  tali  importi  Superino  gli  importi  corrispondenti fissati  dal  paese  d'importazione,  quest'ultimo  li  accetta  se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunita'   europea,  il  paese  d'importazione  riconosce  l'importo notificato dal paese in questione.
 3.  Gli  importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono  il  controvalore  in  questa  moneta  nazionale  degli  importi espressi  in  euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.
 4.  Gli  importi  espressi  in  euro  e il loro controvalore nelle monete  nazionali  degli  Stati  membri della CE e del Libano vengono riveduti  dai Comitato di associazione su richiesta della Comunita' o del   Libano.  Nel  procedere  a  detta  revisione,  il  Comitato  di associazione  garantisce  che  non  si  verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei  valori  limite  stabiliti.  A  tal  fine,  esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
 
 TITOLO VI
 MISURE DI COOPERAZIONE AMMIMSTRATIVA
 
 ARTICOLO 31
 Assistenza reciproca
 
 1.  Le  autorita'  doganali  degli  Stati  membri  della Comunita' europea  e del Libano si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea,  il  facsimile  dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
 2.  Al  fine  di  garantire  la corretta applicazione del presente protocollo,   la   Comunita'   e  il  Libano  si  prestano  reciproca assistenza,  mediante  le  amministrazioni  doganali  competenti, nel controllo  dell'autenticita'  dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
 
 ARTICOLO 32
 Controllo delle prove dell'origine
 
 1.   Il   controllo  a  posteriori  delle  prove  dell'origine  e' effettuato  per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato   di   importazione   abbiano   validi   motivi   di   dubitare dell'autenticita'   dei   documenti,  del  carattere  originario  dei prodotti  in  questione  o  dell'osservanza degli altri requisiti deI presente protocollo.
 2.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le  autorita'  doganali  del  paese  d'importazione rispediscono alle autorita'  doganali  del  paese  di  esportazione  il  certificato di circolazione   EUR.1  e  la  fattura,  se  e'  stata  presentata,  la dichiarazione  su  fattura,  ovvero  una  copia  di questi documenti, indicando,  se  del  caso,  i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo  della  richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti  e  le  informazioni  ottenute  che  facciano sospettare la presenza  di  inesattezze  nelle  informazioni  relative  alla  prova dell'origine.
 3.  Il  controllo  viene  effettuato  dalle autorita' doganali del paese  di  esportazione.  A  tal  fine,  esse  hanno  la  facolta' di richiedere  qualsiasi  prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti  dell'esportatore  nonche'  a  tutte  le  altre  verifiche  che ritengano opportune.
 4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di   sospendere  la  concessione  dei  trattamento  preferenziale  ai prodotti  in  questione  in  attesa dei risultati del controllo, esse offrono  all'importatore  la  possibilita'  di  ritirare  i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
 5.  I  risultati  del  controllo  devono essere comunicati al piu' presto  alle  autorita'  doganali  che  lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita', del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
 6.  Qualora,  in  caso  di  ragionevole  dubbio, non sia pervenuta alcuna  risposta  entro  dieci  mesi  dalla  data  della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per   determinare   l'autenticita'   del  documento  in  questione  o l'effettiva  origine  dei  prodotti,  le autorita' doganali che hanno richiesto  il  controllo  li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
 
 ARTICOLO 33
 Composizione delle controversie
 
 Le  controversie  riguardanti  le  procedure  di  controllo di cui all'articolo  32  che  non  sia  possibile  dirimere tra le autorita' doganali   che  richiedono  il  controllo  e  le  autorita'  doganali incaricate di effettuano e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.
 La   composizione   delle  controversie  tra  l'importatore  e  le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
 
 ARTICOLO 34
 Sanzioni
 
 Chiunque  compili  o faccia compilare un documento contenente dati non  rispondenti  a  verita'  allo  scopo  di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
 
 ARTICOLO 35
 Zone franche
 
 1.  La  Comunita'  e il Libano prendono tutte le misure necessarie per  evitare  che  i  prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine  che  sostano  durante  il  trasporto in una zona franca situata  nel  loro  territorio  siano  oggetto  di  sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
 2.  In  deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari  della  Comunita' o del Libano importati in una zona franca sotto   la   scorta  di  una  prova  dell'origine  siano  oggetto  di lavorazioni  o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta  dell'esportatore,  un  nuovo  certificato  EIJR.  I  se la lavorazione  o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
 
 TITOLO VII
 CEUTA E MELILLA
 
 ARTICOLO 36
 Applicazione del protocollo
 
 1.  L'espressione  "la  Comunita'"  utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
 2.  I  prodotti originari del Libano importati a Ceuta o a Malilla beneficiano  sotto  ogni  aspetto  del  regime  doganale applicato ai prodotti  originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del  protocollo  2  dell'atto  di adesione alle Comunita' europee del Regno  di  Spagna  e della Repubblica portoghese. Il Libano riconosce alle  importazioni  dei  prodotti  contemplati dal presente accordo e originari  di  Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai  prodotti  importati provenienti dalla Comunita' e originati della Comunita'.
 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti  originati  di  Ceuta  e  Melilla, il presente protocollo si applica,  mutatis  mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.
 
 ARTICOLO 37
 Condizioni particolari
 1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
 1) prodotti originati di Ceuta e Melilla:
 a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 b) i prodotti  ottenuti  a  Cauta e Melilla nella cui
 fabbricazione  si  utilizzano  prodotti diversi da
 quelli  di   cui  alla  lettera a),  a  condizione
 i)  che  tali  prodotti  siano  stati  oggetto  di
 lavorazioni  o  trasformazioni  sufficienti ai
 sensi dell'articolo 6 del presente protocollo,
 oppure
 ii) che tali prodotti siano originati del Libano o
 della Comunita', purche' siano  stati  oggetto
 di lavorazioni o trasformazioni superiori alle
 lavorazioni o trasformazioni  di cui all'arti-
 colo 7, paragrafo 1;
 2) prodotti originati del Libano:
 a) i prodotti interamente ottenuti in Libano;
 b) i prodotti ottenuti in Libano nella cui fabbricazione
 si utilizzano prodotti diversi da quelli  di cui alla
 lettera a), a condizione
 i)  che tali prodotti siano stati  oggetto di lavora-
 zioni  o  trasformazioni   sufficienti  ai  sensi
 dell'articolo 6  del presente  protocollo, oppure
 ii) che tali  prodotti  siano  originati  di  Ceuta e
 Melilla o della Comunita' ai sensi  del  presente
 protocollo e  che siano  stati oggetto di lavora-
 zioni o  trasformazioni  superiori  alle  lavora-
 zioni o  trasformazioni  di  cui  all'articolo 7,
 paragrafo 1.
 
 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
 3.  L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le  dicitura  "Libano"  o  "Cauta  e  Melilla"  nella  casella  2 del certificato  di  circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel  caso  dei  prodotti  originati di Cauta e Melilla, inoltre, tale indicazione   va   riportata  nella  casella  4  del  certificato  di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
 4.    Le    autorita'    doganali   spagnole   sono   responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Cauta e Melilla.
 
 TITOLO VIII
 DISPOSIZIONI FINALI
 
 ARTICOLO 38
 Modifiche del protocollo
 
 Il  Consiglio  di  associazione  puo'  decidere  di  modificare le disposizioni del presente protocollo.
 
 ARTICOLO 39
 Applicazione del protocollo
 
 La   Comunita'   e   il   Libano  adottano  le  misure  necessarie all'attuazione del presente protocollo.
 
 ARTICOLO 40
 Merci in transito o in deposito
 
 Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti  alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata  in  vigore del presente accordo, si trovano in transito nel  territorio  della  Comunita'  o del Libano in regime di deposito provvisorio,  di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano  presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale  data  -  alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello  Stato  di  esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
 
 ALLEGATO I
 
 NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
 
 Nota 1:
 
 L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche'  si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di  lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.
 
 Nota 2:
 
 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto.
 La  prima  colonna  indica  la  voce o il numero del capitolo del
 sistema  armonizzato,  mentre  la seconda riporta la designazione
 delle  merci  usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad
 ogni  prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una
 regola  nelle  colonne  3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura
 nella  prima  colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le
 regole  delle  colonne  3 o 4 si applicano soltanto alla parte di
 voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o
 il  numero  di  un capitolo, e di conseguenza la designazione dei
 prodotti  nella  colonna  2  e'  espressa in termini generali, le
 corrispondenti  regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i
 prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci
 del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3 Quando  nell'elenco  compaiono  piu' regole applicabili a diversi
 prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta
 la   designazione  della  parte  di  voce  cui  si  applicano  le
 corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 196 2.4   Se  a  un  prodotto  menzionato  nelle  prime  due  colonne
 corrisponde  una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4,
 l'esportatore  puo'  scegliere,  in  alternativa, di applicare la
 regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna
 4  non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la
 regola della colonna 3.
 
 Nota 3:
 
 3.1 Le  disposizioni  dell'articolo  6  del  protocollo  relative  ai
 prodotti  che hanno acquisito il carattere di prodotto originario
 utilizzati  nella  fabbricazione  di  altri prodotti si applicano
 indipendentemente   dal   fatto  che  tale  carattere  sia  stato
 acquisito  nello  stabilimento  industriale  dove sono utilizzati
 tali  prodotti  o  in  un altro stabilimento nella Comunita' o in
 Libano.
 
 Ad esempio:
 
 Un  motore  della  voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che  il  valore  dei  materiali  non  originari  incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se  la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto  non  originario,  il  pezzo  forgiato  ha  gia' ottenuto il carattere   di   prodotto   originario   conformemente   alla  regola dell'elenco  per  la  voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario  nel  calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto  che sia stato ottenuta nello stesso stabilimento industriale o in  un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il valore dei  materiali  non  originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 3.2  La  regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima  richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu'   complesse,   quindi,   conferisce  il  carattere  di  prodotto originario,  mentre  l'esecuzione  di  lavorazioni  o  trasformazioni inferiori  non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza  l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di   lavorazione,   l'impiego   di  tale  materiale  negli  stadi  di lavorazione  precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'. 3.3  Fermo  restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza  l'impiego  di  "materiali  di  qualsiasi voce", si possono utilizzare  anche  materiali  della  stessa  voce del prodotto, fatte salve  le  limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia,  l'espressione  "fabbricazione  a  partire  da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che  si  possono  utilizzare materiali classificati nella stessa voce del  prodotto  solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4  Quando  una  regola  dell'elenco  specifica che un prodotto puo' essere  fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali. Ovviamente, cio' non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
 
 Ad esempio:
 
 La  regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego   di  fibre  naturali  nonche'  tra  l'altro,  di  sostanze chimiche.  Cio'  non  significa  che si devono utilizzare le une e le altre,  bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 3.5  Se  una  regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta  ovviamente  l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non  possono  rispettare  questa  regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).
 
 Ad esempio:
 
 La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente  l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di  sali  minerali,  sostanze  chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.
 
 Ad esempio:
 
 Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non  tessuti, se e' previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto  unicamente  a  partire  da  filati  non  originari,  non e' possibile  utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non  possono  essere  normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale  di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra. 3.6  Se  una  regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari,  indicando  due  percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali  non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale  piu'  elevata  fra  quelle  indicate.  E'  ovvio  che le percentuali  specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.
 
 Nota 4:
 
 4.1   Quando   viene  utilizzata  nell'elenco,  l'espressione  "fibre naturali"   definisce  le  fibre  diverse  da  quelle  artificiali  o sintetiche  e  deve  essere  limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi  stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa   indicazione,   inoltre,   l'espressione   "fibre  naturali" comprende  le  fibre  che  sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta  delle  voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani  di  animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle  voci  da  5201  a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3  Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile', "sostanze chimiche" e  "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che  non  sono  classificati  nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati  per  fabbricare  fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4  Nell'elenco,  per  "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono  i  fasci  di  filamenti,  le  fibre  in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
 
 Nota 5:
 
 5.1  Se  per  un  dato  prodotto  dell'elenco  si fa riferimento alla presente  nota,  le  condizioni  indicate  nella  colonna  3  non  si applicano  ad  alcun  materiale  tessile  di  base  utilizzato  nella fabbricazione  di  tale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del  10%  del  peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2  Tuttavia,  la  tolleranza  di  cui  alla  nota  5.1  si  applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
 
 - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta; - lino; - canapa, - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - filamenti conduttori elettrici; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati   di  poliuretano  segmentato  con  segmenti  flessibili  di
 poliestere, anche rivestiti; - filati   di  poliuretano  segmentato  con  segmenti  flessibili  di
 poliestere, anche rivestiti; - prodotti   di  cui  alla  voce  5605  (filati  metallici  e  filati
 metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di
 un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di
 materia  plastica,  anche  ricoperta  di  polvere  di alluminio, di
 larghezza  non  superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con
 adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605.
 
 Ad esempio:
 
 Un  filato  della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203  e  da  fibre  sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto.  La  massima  percentuale  utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco  non  originarie  che  non soddisfano le norme di origine (che richiedono  una  fabbricazione  a  partire  da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.
 
 Ad esempio:
 
 Un  tessuto  di  lana  della  voce 5112 ottenuto da filati di lana della  voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509  e'  un  tessuto  misto.  Si  possano  quindi  utilizzare filati sintetici  che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione  a  partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una  fabbricazione  a  partire  da  fibre  naturali,  non cardate ne' pettinate   ne'   altrimenti   preparate  per  la  filatura),  o  una combinazione  di  entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.
 
 Ad esempio:
 
 Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di  cotone  della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un  prodotto  misto  solo  se  il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto  misto  ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
 
 Ad esempio:
 
 Ovviamente,  se  la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta  da  filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della  voce  5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi.
 
 5.3 Nel  caso  di  prodotti nella cui composizione entrano "filati di
 poliuretano  segmentato  con  segmenti  flessibili di poliestere,
 anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 5.4 Nel  caso  di  prodotti  nella cui composizione entra del "nastro
 consistente  di  un'anima  di  lamina  di  alluminio,  oppure  di
 un'anima  di  pellicola  di  materia plastica, anche ricoperta di
 polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita
 mediante   incollatura   tra   due  pellicole  di  plastica,"  la
 tolleranza per tale nastro e' del 30%.
 
 Nota 6:
 
 6.1 Nel  caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura
 nell'elenco  una  nota  a pie' di pagina che rinvia alla presente
 nota,  si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere
 e  le  controfodere,  che non soddisfano la regola indicata nella
 colonna  3  per  il  prodotto  finito in questione, purche' siano
 classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro
 valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2 Fatto  salvo  quanto  disposto  alla  nota  6.3,  i materiali non
 classificati  nei  capitoli  50-63,  contenenti  o meno materiali
 tessili,    possono    essere    utilizzati   liberamente   nella
 fabbricazione di prodotti tessili.
 
 Ad esempio:
 
 Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico,
 come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso
 di  articoli  metallici  come  i bottoni, poiche' questi non sono
 classificati  nei  capitoli  50-63,  ne' l'uso di cerniere lampo,
 anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3 Qualora  si  applichi  una regola di percentuale, nel calcolo del
 valore  dei  materiali  non  originari  incorporati si deve tener
 conto  del  valore  dei  materiali  non classificati nei capitoli
 50-63.
 
 Nota 7:
 
 7.1 I  "trattamenti  specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a
 2715,  ex  2901,  ex  2902  ed  ex 3403 consistono nelle seguenti
 operazioni:
 
 a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione   mediante  un  processo  di  frazionamento  molto
 spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento   costituito   da   tutte   le   operazioni  seguenti:
 trattamento   all'acido   solforico   concentrato  o  all'oleum  o
 all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
 decolorazione  e  depurazione  mediante  terre  attive per natura,
 terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilaziane; i) isomerizzazione.
 
 7.2 I  "trattamenti  specifici'  relativi alle voci 2710, 2711 e 2712
 consistono nelle seguenti operazioni:
 
 a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
 (1); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento   costituito   da   tutte   le   operazioni  seguenti:
 trattamento   all'acido   solforico   concentrato  o  all'oleum  o
 all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
 decolorazione  e  depurazione  mediante  terre  attive per natura,
 terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo  per  gli  oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con
 impiego  di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo
 dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo  per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un
 processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo   per  gli  oli  pesanti  della  voce  ex  2710,  trattamento
 all'idrogeno,  diverso  dalla  desolforazione,  in  cui l'idrogeno
 partecipa  attivamente  ad  una reazione chimica realizzata ad una
 pressione  superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250
 gradi   C  in  presenza  di  un  catalizzatore.  Non  sono  invece
 considerati  trattamenti  specifici  i  trattamenti  di rifinitura
 all'idrogeno  di  oli  lubrificanti  della voce ex 2710, aventi in
 particolare  lo  scopo di migliorare il calore o la stabilita' (ad
 esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo  per  gli  oli combustibili della voce ex 2710, distillazione
 atmosferica,  purche' tali prodotti distillino in volume, comprese
 le  perdite,  meno  di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D
 86; o) solo  per  gli  oli  pesanti  diversi  dal  gasolio  e  dagli  oli
 combustibili   della   voce   ex  2710,  voltolizzazione  ad  alta
 frequenza; p) sola    per   i   prodotti   greggi   (diversi   dalla   vaselina,
 dell'ozocerite,  della cera di lignite o di torba, della paraffina
 contenente,  in  peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712,
 disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
 
 7.3 Ai  sensi  delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e
 ex   3403,   le   operazioni   semplici  quali  la  pulitura,  la
 decantazione,   la   desalificazione,   la   disidratazione,   il
 filtraggio,  la  colorazione,  la  marcatura, l'ottenimento di un
 tenore  di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi,
 qualsiasi  combinazione  di  queste  operazioni  o  di operazioni
 analoghe non conferiscono l'origine.
 
 ALLEGATO II
 
 ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE
 SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO
 TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
 
 Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. E' per- tanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.
 
 ==================================================================== Voce SA       Designazione     Lavorazione o trasformazione alla
 delle merci      quale devono essere sottoposti i
 materiali non originari per ottenere
 il carattere di prodotti originari ====================================================================
 (1)             (2)               (3)           o           (4) -------------------------------------------------------------------- capitolo 1    Animali vivi     Tutti gli animali
 del capitolo 1
 devono essere inte-
 ramente ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 2    Carni e frat-    Fabbricazione in
 taglie comme-    cui tutti i mate-
 stibili          riali dei capitoli
 1 e 2 utilizzati
 sono interamente
 ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitato 3    Pesci e crosta-  Fabbricazione in cui
 cei, molluschi   tutti i materiali
 e altri inverte- del capitolo 3 uti-
 brati anquatici  lizzati sono intera-
 mente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex            Latte e derivati Fabbricazione in cui capitolo 4    del latte; uova  tutti i materiali
 di volatili;     del capitolo 4 uti-
 miele naturale;  lizzati sono intera-
 prodotti comme-  mente ottenuti
 stibili di ori-
 gine animale,
 non nominati ne'
 compresi altro-
 ve, esclusi:
 
 0403          Latticello, lat- Fabbricazione in cui:
 te e crema coa-
 gulati, iogurt,  - tutti i materiali
 chefir e altri   del capitolo 4 uti-
 tipi di latte e  lizzati sono intera-
 creme fermentati mente ottenuti,
 o acidificati,
 anche concen-    - tutti i succhi di
 trati o con ag-  frutta (esclusi i
 giunta di zuc-   succhi di ananasso,
 cheri o di altri di limetta e di pom-
 dolcificanti o   pelmo) della voce
 con aggiunta di  2009 utilizzati
 aromatizzanti,   sono originari, e
 di frutta o
 cacao            - il valore di tutti
 i materiali del ca-
 pitolo 17 utilizzati
 non superi il 30%
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Altri prodotti   Fabbricazione in cui capitato 5    di origine ani-  tutti i materiali
 male, non nomi-  del capitolo 5 uti-
 nati ne' com-    lizzati sono inte-
 presi altrove,   ramente ottenuti
 esclusi:         Pulitura, disinfe-
 zione, cernita e ex 0502       Setole di maiale raddrizzamento di
 o di cinghiale,  setole di maiale o
 preparate        di cinghiale -------------------------------------------------------------------- capitolo 6    Piante vive e    Fabbricazione in
 prodotti della   cui:
 floricoltura
 - tutti i materiali
 del capitolo 6 uti-
 lizzati sono inte-
 ramente ottenuti, e
 
 - il valore di tutti
 i materiali utiliz-
 zati non superi il
 50% del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 7    Ortaggi o legu-  Fabbricazione in cui
 mi, piante, ra-  tutti i materiali
 dici e tuberi    del capitolo 7 uti-
 mangerecci       lizzati sono intera-
 mente ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 8    Frutta commesti- Fabbricazione in
 bili; scorze di  cui:
 agrumi o di
 meloni           - tutti i frutti
 utilizzati sono
 interamente otte-
 nuti, e
 
 - il valore di tutti
 i materiali del ca-
 pitolo 17 utilizzati
 non superi il 30%
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 9 Caffe', te',     Fabbricazione in cui
 mate e spezie,   tutti i materiali
 esclusi:         del capitolo 9 uti-
 lizzati sono inte-
 ramente ottenuti
 
 0901          Caffe', anche    Fabbricazione a
 torrefatto o     partire da materiali
 decaffeiniz-     di qualsiasi voce
 zato; bucce e
 pellicole di
 caffe', succe-
 danei del caf-
 fe' contenenti
 caffe' in qual-
 siasi proporzione
 
 0902          Te', anche aro-  Fabbricazione a
 matizzato        partire da materiali
 di qualsiasi voce
 
 ex 0910       Miscugli di      Fabbricazione a
 spezie           partire da materiali
 di qualsiasi voce -------------------------------------------------------------------- capitolo 10   Cereali          Fabbricazione in cui
 tutti i materiali del
 capitolo 10 utiliz-
 zati sono interamente
 ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex            Prodotti della   Fabbricazione in cui capitolo 11   macinazione;     tutti i cereali, or-
 malto; amidi     taggi, legumi, radici
 e fecole; inu-   e tuberi della voce
 lina; glutine    0714 o la frutta uti-
 di frumento,     lizzati sono intera-
 esclusi          mente ottenuti
 
 ex 1106       Farine, semo-    Essiccazione e maci-
 lini e polveri   nazione di legumi
 dei legumi da    della voce 0708
 granella secchi
 della voce 0713,
 sgranati -------------------------------------------------------------------- capitolo 12   Semi e frutti    Fabbricazione in cui
 oleosi; semi,    tutti i materiali
 sementi e frutti del capitolo 12 uti-
 diversi; piante  lizzati sono intera-
 industriali o    mente ottenuti
 medicinali; pa-
 glie e foraggi -------------------------------------------------------------------- 1301          Gomma lacca;     Fabbricazione in cui
 gomme, resine,   il valore di tutti i
 gommo-resine     materiali della voce
 oleoresine (per  1301 utilizzati non
 esempio: balsa-  superi il 50 % del
 mi), naturali    prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 1302          Succhi ed estrat-
 ti vegetali; so-
 stanze pectiche,
 pectinati e pec-
 tati; agar-agar
 ed altre mucil-
 lagini ed ispes-
 senti derivati
 da vegetali, an-
 che modificati:
 
 - mucillagini    Fabbricazione a
 ed ispessenti    partire da mucil-
 derivati da ve-  lagini ed ispessen-
 getali, modifi-  ti non modificati
 cati
 
 - altri          Fabbricazione in cui
 il valore di tutti i
 materiali utilizzati
 non superi il 50%
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 14   Materie da in-   Fabbricazione in cui
 treccio ed altri tutti i materiali
 prodotti di ori- del capitolo 14 uti-
 gine vegetale,   lizzati sono intera-
 non nominati ne' mente ottenuti
 compresi altrove -------------------------------------------------------------------- ex            Grassi e oli     Fabbricazione a par- capitolo 15   animali o vege-  tire da materiali
 tali; prodotti   di qualsiasi voce,
 della loro scis- esclusi quelli del-
 sione; grassi    la stessa voce del
 alimentari lavo- prodotto
 rati; cere di
 origine animale
 o vegetale,
 esclusi;
 
 1501          Grassi di maiale
 (compreso lo
 strutto) e gras-
 si di volatili,
 diversi da quelli
 dalle voci 0209
 o 1503:
 
 - grassi di ossa Fabbricazione a
 o grassi di ca-  partire da mate-
 scami            riali di qualsiasi
 voce, esclusi quel-
 li delle voci 0203,
 0206 o 0207 oppure
 da ossa della voce
 0506
 
 - altri          Fabbricazione a
 partire da carni o
 frattaglie commesti-
 bili di animali del-
 la specie suina del-
 le voci 0203 o 0206,
 oppure da carni e
 frattaglie commesti-
 bili di pollame della
 voce 0207
 
 1502          Grassi di ani-
 mali delle spe-
 cie bovina,
 ovina o caprina,
 diversi da quel-
 li della voce
 1503:
 
 - grassi di ossa Fabbricazione a
 o grassi di ca-  partire da mate-
 scami            riali di qualsiasi
 voce, esclusi quel-
 li delle voci 0201,
 0202, 0204 o 0206
 oppure da ossa del-
 la voce 0506
 
 - altri          Fabbricazione in cui
 tutti i materiali
 del capitolo 2 uti-
 lizzati sono inte-
 ramente ottenuti
 
 1504          Grassi ed oli e
 loro frazioni,
 di pesci o di
 mammiferi mari-
 ni, anche raf-
 finati, ma non
 modificati chi-
 micamente:
 
 - frazioni       Fabbricazione a
 solide           partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, compresi gli
 altri materiali
 della voce 1504
 
 - altri          Fabbricazione in cui
 tutti i materiali
 dei capitoli 2 e 3
 utilizzati sono in-
 teramente ottenuti
 
 ex 1505       Lanolina raf-    Fabbricazione a
 finata           partire dal grasso
 di lana greggio
 (untume) della voce
 1505
 
 1506          Altri grassi e
 oli animali e
 loro frazioni,
 anche raffinati,
 ma non modifica-
 ti chimicamente:
 
 - frazioni       Fabbricazione a
 solide           partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, compresi gli
 altri materiali
 della voce 1506
 
 - altri          Fabbricazione in cui
 tutti i materiali
 del capitolo 2 uti-
 lizzati sono inte-
 ramente ottenuti
 
 da 1507 a     Oli vegetali e 1515          loro frazioni:
 
 - oli di soia,   Fabbricazione a
 di arachide, di  partire da mate-
 palma, di cocco  riali di qualsiasi
 (di copra), di   voce, esclusi quel-
 palmisti o di    li della stessa voce
 babassu', di     del prodotto
 tung (di abra-
 sin), di oleo-
 cocca e di oiti-
 cica, cera di mi-
 rica e cera del
 Giappone, fra-
 zioni di olio di
 jojoba e oli de-
 stinati ad usi
 tecnici o indu-
 striali diversi
 dalla fabbrica-
 zione di prodot-
 ti per l'alimen-
 tazione umana
 
 - frazioni so-   Fabbricazione a
 lide, escluse    partire da altri
 quelle dell'olio materiali delle
 di jojoba        voci da 1507 a 1515
 
 - altri          Fabbricazione in cui
 tutti i materiali
 vegetali utilizzati
 sono interamente
 ottenuti
 
 1516          Grassi e oli     Fabbricazione in
 animali o vege-  cui:
 tali e loro
 frazioni, par-   - tutti i materiali
 zialmente o to-  del capitolo 2 uti-
 talmente idro-   lizzati sono intera-
 genati, intere-  mente ottenuti e
 sterificati,
 riesterificati   - tutti i materiali
 o elaidinizzati, vegetali utilizzati
 anche raffinati, sono interamente
 ma non altri-    ottenuti. Tuttavia,
 menti preparati  possono essere uti-
 lizzati materiali
 delle voci 1507,
 1508, 1511 e 1513
 
 1517          Margarina mi-    Fabbricazione in
 scele o prepa-   cui:
 razioni alimen-
 tari di grassi   - tutti i materiali
 o di oli animali dei capitoli 2 e 4
 o vegetali o di  utilizzati sono inte-
 frazioni di dif- ramente ottenuti, e
 ferenti grassi o
 oli di questo    - tutti i materiali
 pitolo, diver-   vegetali utilizzati
 si dai grassi e  sono interamente
 dagli oli ali-   ottenuti. Tuttavia,
 mentari e le     possono essere uti-
 loro frazioni    lizzati materiali
 della voce 1516  delle voci 1507,
 1508, 1511 e 1513 -------------------------------------------------------------------- capitolo 16   Preparazioni di  Fabbricazione:
 carne, di pesci
 o di crostacei,  - a partire da ani-
 di molluschi o   mali del capitolo 1,
 di altri inver-  e/o
 tebrati acquatici
 - in cui tutti i ma-
 teriali del capitolo
 3 utilizzati sono
 interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex            Zuccheri e pro-  Fabbricazione a capitolo 17   dotti a base     partire da mate-
 di zuccheri,     riali di qualsiasi
 esclusi:         voce, esclusi quel-
 li della stessa
 voce del prodotto
 
 ex 1701       Zuccheri di      Fabbricazione in cui
 canna o di bar-  il valore di tutti i
 babietola e sac- materiali del capi-
 carosio chimica- tolo 17 utilizzati
 mente puro, allo non superi il 30% del
 stato solido,    prezzo franco fab-
 con aggiunta di  brica del prodotto
 aromatizzanti o
 di coloranti -------------------------------------------------------------------- 1702          Altri zuccheri,
 compresi il lat-
 tosio, il malto-
 sio, il glucosio
 e il fruttosio
 (levulosio) chi-
 micamente puri,
 allo stato soli-
 do; sciroppi di
 zuccheri senza
 aggiunta di aro-
 matizzanti o di
 coloranti; succe-
 danei del miele,
 anche mescolati
 con miele natura-
 le; zuccheri e me-
 lassi caramellati:
 
 - maltosio o     Fabbricazione a
 fruttosio chi-   partire da materiali
 micamente puri   di qualsiasi voce,
 compresi gli altri
 materiali della voce
 1702
 
 - altri zuc-     Fabbricazione in cui
 cheri, allo      il valore di tutti i
 stato solido,    materiali del capi-
 con aggiunta di  tolo 17 utilizzati
 aromatizzanti o  non superi il 30 %
 di coloranti     del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 - altri          Fabbricazione in cui
 tutti i materiali
 utilizzati sono ori-
 ginari
 
 ex 1703       Melassi ottenu-  Fabbricazione in cui
 ti dall'estra-   il valore di tutti i
 zione o dalla    materiali del capi-
 raffinazione     tolo 17 utilizzati
 dello zucchero,  non superi il 30% del
 senza aggiunta   prezzo franco fab-
 di aromatizzanti brica del prodotto
 o di coloranti
 
 1704          Prodotti a base  Fabbricazione:
 di zuccheri non
 contenenti cacao - a partire da mate-
 (compreso il     riali di qualsiasi
 cioccolato bian- voce, esclusi quelli
 co)              della stessa voce
 del prodotto, e
 
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 del capitolo 17 uti-
 lizzati non superi
 il 30% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 18   Cacao o sue      Fabbricazione:
 preparazioni
 - a partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce
 del prodotto, e
 
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 del capitolo 17 uti-
 lizzati non superi il
 30% del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 1901          Estratti di mal-
 ta; preparazioni
 alimentari di
 farine, semole,
 semolini, amidi,
 fecole o estrat-
 ti di malto, non
 contenenti cacao
 o contenenti meno
 di 40%, in peso,
 di cacao calco-
 lato su una base
 completamente
 sgrassata, non
 nominate ne'
 comprese altrove;
 preparazioni ali-
 mentari di pro-
 dotti delle voci
 da 0401 a 0404,
 non contenenti
 cacao o contenen-
 ti meno di 5 %,
 in posa, di cacao
 calcolato su una
 base completamen-
 te sgrassata, non
 nominate ne' com-
 prese altrove:
 
 - estratti di    Fabbricazione a
 malto            partire da cereali
 del capitolo 10
 
 - altri          Fabbricazione:
 
 - a partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce
 del prodotto, e
 
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 del capitolo 17 uti-
 lizzati non superi il
 30% del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 1902          Paste alimen-
 tari, anche cot-
 te o farcita (di
 carne o di altre
 sostanze) oppure
 altrimenti prepa-
 rate, quali spa-
 ghetti, macche-
 roni, tagliatelle,
 lasagne, gnocchi,
 ravioli, cannel-
 loni; cuscus, an-
 che preparato:
 
 - contenenti, in Fabbricazione in cui
 peso, 20% a meno tutti i cereali e i
 di carne, di     loro  derivati uti-
 frattaglie, di   lizzati (esclusi il
 pesce, di cro-   frumento duro e i
 stacei o di mol- suoi derivati) sono
 luschi           interamente ottenuti
 
 - contenenti, in Fabbricazione in
 peso, piu' di    cui:
 20% di carne, di
 frattaglie, di   - tutti i cereali
 pesce, di cro-   e i loro derivati
 stacei o di mol- utilizzati (esclusi
 luschi           il frumento duro e
 i suoi derivati)
 sono interamente
 ottenuti, e
 
 - tutti i materiali
 dei capitoli 2 e 3
 utilizzati sono in-
 teramente ottenuti
 
 1903          Tapioca e suoi   Fabbricazione a
 succedanei pre-  partire da materiali
 parati a partire di qualsiasi voce,
 da fecola, in    esclusa la fecola di
 farina di fioc-  patate della voce 1108
 chi, grumi, gra-
 nelli perlacei,
 scarti di setac-
 ciature o forme
 simili
 
 1904          Prodotti a base  Fabbricazione:
 di cereali ot-
 tenuti per sof-  - a partire da mate-
 fiatura o to-    riali di qualsiasi
 statura (per     voce, esclusi quelli
 esempio, "corn   della voce 1806,
 flakes"); cere-  - in cui tutti i
 ali (diversi dal cereali e la farina
 granturco) in    (esclusi il frumento
 grani o in fari- duro e del granturco
 na di fiocchi    Zea indurata e i lo-
 oppure di altri  ro derivati) utiliz-
 grani lavorati   zati sono interamente
 (escluse le fa-  ottenuti, e
 rine, le semole
 e i semolini),   - in cui il valore di
 precotti o al-   tutti i materiali del
 trimenti prepa-  capitolo 17 utilizzati
 rati, non nomi-  non superi il 30% del
 nati ne' compre- prezzo franco fabbrica
 si altrove       del prodotto
 
 1905          Prodotti della   Fabbricazione a
 panetteria, del- partire da materiali
 la  pasticceria  di qualsiasi voce,
 o della biscot-  esclusi quelli del
 teria, anche con capitolo 11
 aggiunta di ca-
 cao; ostie, cap-
 sule vuote dei
 tipi utilizzati
 per medicamenti,
 ostie per sigil-
 li, paste in sfo-
 glie essiccate
 di farina, di
 amido o di fecola
 e prodotti simili -------------------------------------------------------------------- ex            Preparazioni di  Fabbricazione in cui capitolo 20   ortaggi o di le- tutti gli ortaggi,
 gumi, di frutta  i legumi la frutta
 o di altre par-  utilizzati sono in-
 ti di piante,    teramente ottenuti
 esclusi
 
 ex 2001       Ignami, patate   Fabbricazione a
 dolci e parti    partire da materiali
 commestibili si- di qualsiasi voce,
 mili di piante   esclusi quelli della
 aventi tenore,   stessa voce del pro-
 in peso, di ami- dotto
 do o di fecola
 uguale o supe-
 riore a 5 %, pre-
 parati o conser-
 vati nell'aceto o
 nell'acido acetico
 
 ex 2004 e     Patate sotto     Fabbricazione a ex 2005       forma di farine, partire da materiali
 semolini o fioc- di qualsiasi voce,
 chi, preparate   esclusi quelli del-
 o conservate ma  la stessa voce del
 non nell'aceto   prodotto
 o acido acetico
 
 2006          Ortaggi e legu-  Fabbricazione in cui
 mi, frutta,      il valore di tutti i
 scorze di frut-  materiali del capi-
 ta ed altre par- tolo 17 utilizzati
 ti di piante,    non superi il 30%
 cotte negli      del prezzo franco
 zuccheri o can-  fabbrica del prodotto
 dite (sgoccio-
 late, diacciate
 o cristallizzate)
 
 2007          Confetture, ge-  Fabbricazione:
 latine, marmel-  - a partire da mate-
 late, puree e    riali di qualsiasi
 paste di frutta, voce, esclusi quelli
 ottenute median- della stessa voce
 te cottura, an-  del prodotto, e
 che con aggiunta
 di zuccheri o di - in cui il valore
 altri dolcifi-   di tutti i materiali
 canti            del capitolo 17 uti-
 lizzati non superi
 il 30% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 ex 2008       Frutta a guscio, Fabbricazione in cui
 senza aggiunta   il valore di tutti
 di zuccheri o    la frutta a guscio e
 di alcole        semi oleosi originari
 delle voci 0801, 0802
 e da 1202 a 1207 uti-
 lizzati superi il 60%
 del prezzo fianco
 fabbrica del prodotto
 
 - Burro di ara-  Fabbricazione a
 chidi; miscugli  partire da materiali
 a base di cere-  di qualsiasi voce,
 ali; cuori di    esclusi quelli del-
 palma, granturco la stessa voce del
 prodotto
 
 - altre, esclu-  Fabbricazione:
 se le frutta
 (comprese le     - a partire da mate-
 frutta a gu-     riali di qualsiasi
 scio), cotte ma  voce, esclusi quelli
 non in acqua o   della stessa voce
 al vapore, senza del prodotto, e
 aggiunta di zuc-
 cheri, congelate - in cui il valore
 di tutti i materiali
 del capitolo 17 uti-
 lizzati non superi il
 30% del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2009          Succhi di frutta Fabbricazione:
 (compresi i mo-
 sti di uva) o di - a partire da mate-
 ortaggi e legu-  riali di qualsiasi
 mi, non fermen-  voce, esclusi quelli
 tati, senza ag-  della stessa voce
 giunta di alco-  del prodotto,
 le, anche addi-
 zionati di zuc-  - in cui il valore
 cheri o di altri di tutti i materiali
 dolcificanti     del capitolo 17 uti-
 lizzati non superi
 il 30% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Preparazioni     Fabbricazione a capitolo 21   alimentari di-   partire da mate-
 verse, esclusi:  riali di qualsiasi
 voce, esclusi quel-
 li della stessa voce
 del prodotto
 
 2101          Estratti, essen- Fabbricazione:
 ze e concentrati
 di caffe', di    - a partire da mate-
 te' o di mate e  riali di qualsiasi
 preparazioni a   voce, esclusi quelli
 base di questi   della stessa voce
 prodotti o a ba- del prodotto, e
 se di caffe',
 te' o mate; ci-  - in cui tutta la ci-
 coria torrefatta coria utilizzata e'
 ed altri succe-  interamente ottenuta
 danei torrefatti
 del caffe' e lo-
 ro estratti, es-
 senze e concentrati
 
 2103          Preparazioni per
 salse e salse
 preparate; condi-
 menti composti;
 farina di senapa e
 senapa preparata:
 
 - preparazioni   Fabbricazione a
 per salse e sal- partire da mate-
 se preparate;    riali di qualsiasi
 condimenti com-  voce, esclusi quelli
 posti            della stessa voce
 del prodotto. Tutta-
 via, la farina di
 senapa o la senapa
 preparata possono
 essere utilizzate
 
 - farina di se-  Fabbricazione a
 napa e senapa    partire da mate-
 preparata        riali di qualsiasi
 voce
 
 ex 2104       Preparazioni per Fabbricazione a
 zuppe, minestre  partire da mate-
 o brodi; zuppe,  riali di qualsiasi
 minestre o bro-  voce, esclusi gli
 di, preparati    ortaggi o legumi pre-
 parati o conservati
 delle voci da 2002 a
 2005
 
 2106          Preparazioni     Fabbricazione:
 alimentari non
 nominate ne'     - a partire da mate-
 comprese altrove riali di qualsiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce
 del prodotto, e
 
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 del capitolo 17 uti-
 lizzati non superi
 il 30% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Bevande, liquidi Fabbricazione: capitolo 22   alcolici e ace-
 ti, esclusi:     - a partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce del
 prodotto, e
 
 - in cui tutti l'uva
 o i materiali deri-
 vati dall'uva utiliz-
 zati sono interamente
 ottenuti
 
 2202          Acque, comprese  Fabbricazione:
 le acque mine-
 rali e le acque  - a partire da mate-
 gassate, con ag- riali di qualsiasi
 giunta di zuc-   voce, esclusi quelli
 chero o di al-   della stessa voce
 tri dolcificanti del prodotto,
 o di aromatiz-
 zanti, ed altre  - in cui il valore
 bevande non al-  di tutti i materiali
 coliche, esclusi del capitolo 17 uti-
 i succhi di      lizzati non superi
 frutta o di or-  il 30% del  prezzo
 taggi della voce franco fabbrica del
 2009             prodotto, e
 - in cui tutti i
 succhi di frutta uti-
 lizzati (esclusi i
 succhi di ananasso,
 di limetta e di pom-
 pelmo) sono originari
 
 2207          Alcole etilico   Fabbricazione:
 non denaturato
 con titolo alco- - a partire da mate-
 lometrico volu-  riali di qualsiasi
 mico uguale o    voce, esclusi quelli
 superiore a 80 % delle voci 2207 o
 vol; alcole eti- 2208, e
 lico ed acqua-
 viti, denatura-  - in cui tutti l'uva
 ti, di qualsiasi o i materiali deri-
 titolo           vati dall'uva utiliz-
 zati sono interamente
 ottenuti o in cui, se
 tutti gli altri mate-
 riali utilizzati sono
 gia' originari, l'arak
 puo' essere utiliz-
 zato in proporzione
 non superiore al 5%
 in volume
 
 2208          Alcole etilico   Fabbricazione:
 non denaturato,
 con titolo al-   - a partire da mate-
 colometrico vo-  riali di qualsiasi
 lumico inferiore voce, esclusi quelli
 a 80% vol; ac-   delle voci 2207 o
 quaviti, liquori 2208, e
 ed altre bevande
 contenente al-   - in cui tutti l'uva
 cole di distil-  o i materiali deri-
 lazione          vati dall'uva uti-
 lizzati sono intera-
 mente ottenuti o in
 cui, se tutti gli
 altri materiali uti-
 lizzati sono gia'
 originari, l'arak
 puo' essere utiliz-
 zato in proporzione
 non superiore al 5 %
 in volume -------------------------------------------------------------------- ex            Residui e casca- Fabbricazione a capitolo 23   mi delle indu-   partire da mate-
 strie alimen-    riali di qualsiasi
 tari; alimenti   voce, esclusi quelli
 preparati per    della stessa voce
 gli animali,     del prodotto
 esclusi:
 
 ex 2301       Farine di bale-  Fabbricazione in cui
 ne; farine, pol- tutti i materiali dei
 veri e agglome-  capitali 2 e 3 uti-
 rati in forma di lizzati sono intera-
 pellets, di pe-  mente ottenuti
 sci o di cro-
 stacei, di mol-
 luschi o di al-
 tri invertebrati
 acquatici, non
 adatti all'ali-
 mentazione umana
 
 ex 2303       Residui della    Fabbricazione in cui
 fabbricazione    tutto il granturco
 de gli amidi di  utilizzato e' inte-
 granturco        ramente ottenute
 (escluse le ac-
 que di macera-
 zione concentra-
 te), avente te-
 nore di proteine,
 calcolato sulla
 sostanza secca,
 superiore al 40%
 in peso
 
 ex 2306       Panelli e altri  Fabbricazione in cui
 residui solidi   tutti le olive uti-
 dell'estrazione  lizzate sono inte-
 dell'olio d'oli- ramente ottenute
 va, aventi te-
 nore, in peso,
 di olio d'oliva
 superiore a 3 %
 
 2309          Preparazioni dei Fabbricazione in
 tipi utilizzati  cui:
 per l'alimen-
 tazione degli    - tutti i cereali,
 animali          lo zucchero, i me-
 lassi, le carni e
 il latte utilizzati
 sono originari, e
 
 - tutti i materiali
 del capitolo 3 uti-
 lizzati sono intera-
 mente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex            Tabacchi e suc-  Fabbricazione in cui capitolo 24   cedanei del ta-  tutti i materiali
 bacco lavorati,  del capitolo 24 uti-
 esclusi:         lizzati sono intera-
 mente ottenuti
 
 2402          Sigari (compresi Fabbricazione in cui
 i sigari spunta- almeno il 70% in peso
 ti), sigaretti   del tabacco non lavo-
 e sigarette, di  rato o dei cascami di
 tabacco o di     tabacco della voce
 succedanei del   2401 utilizzati sono
 tabacco          originari
 
 ex 2403       Tabacco da fumo  Fabbricazione in cui
 almeno il 70% in peso
 del tabacco non lavo-
 rato o dei cascami
 del tabacco della
 voce 2401 utilizzati
 sono originari -------------------------------------------------------------------- ex            Sale; zolfo;     Fabbricazione a par- capitolo 25   terre e pietre;  tire da materiali di
 gessi, calce     qualsiasi voce, esclu-
 e cementi,       si quelli della stes-
 esclusi:         sa voce del prodotto
 
 ex 2504       Grafite naturale Arricchimento del
 cristallina, ar- contenuto di carbo-
 ricchita di car- nio,purificazione e
 bonio, purifica- frantumazione della
 ta e frantumata  grafite cristallina
 greggia
 
 ex 2515       Marmi semplice-  Segamento, o altra
 mente segati o   operazione di taglio,
 altrimenti ta-   di marmi (anche pre-
 gliati in bloc-  cedentemente segati)
 chi o in lastre  di forma quadrata o
 di spessore      rettangolare, di
 uguale o infe-   spessore superiore
 riore a 25 cm    a 25 cm
 
 ex 2516       Granito, porfi-  Segamento, o altra
 do, basalto,     operazione di taglio,
 arenaria ed al-  di pietre (anche pre-
 tre pietre da    cedentemente segate)
 taglio o da co-  di spessore superiore
 struzione, sem-  a 25 cm
 plicemepte sega-
 ti o altrimenti
 tagliati, in
 blocchi o in la-
 stre di forma
 quadrata o ret-
 tangolare, di
 spessore uguale
 o inferiore a
 25 cm
 
 ex 2518       Dolomite calci-  Calcinazione della
 nata             dolomite non calci-
 nata
 
 ex 2519       Carbonato di ma- Fabbricazione a
 gnesio naturale  partire da mate-
 (magnetite), ma- riali di qualsiasi
 cinato, riposto  voce, esclusi quelli
 in recipienti    della stessa voce
 ermetici e ossi- del prodotto. Tutta-
 do di magnesio,  via, il carbonato
 anche puro, di-  di magnesio naturale
 verso dalla ma-  (magnetite) puo' es-
 gnesia fusa      sere utilizzato
 elettricamente
 o dalla magnesia
 calcinata a morte
 (sinterizzata)
 
 ex 2520       Gessi special-   Fabbricazione in cui
 mente preparati  il valore di tutti i
 per l'odonto-    materiali utilizzati
 iatria           non superi il 50 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 ex 2524       Fibre di amianto Fabbricazione a
 partire da minerale
 di amianto (concen-
 trato di asbesto)
 
 ex 2525       Mica in polvere  Trittiraziane della
 mica a dei residui
 di mica
 
 ex 2530       Terre coloranti, Calcinazione o tri-
 calcinate o pol- turazione di terre
 verizzane        coloranti -------------------------------------------------------------------- capitolo 26   Minerali, scorie Fabbricazione a par-
 e ceneri         tire da materiali di
 qualsiasi voce, esclu-
 si quelli della stes-
 sa voce del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Combustibili mi- Fabbricazione a par- capitolo 27   nerali, oli mi-  tire da materiali di
 nerali e prodot- qualsiasi voce, esclu-
 ti della loro    si quelli della stes-
 distillazione;   sa voce del prodotto
 sostanze bitu-
 minose; cere mi-
 nerali, esclusi:
 
 ex 2707       Oli in cui i      - Operazioni di raf-
 costituenti aro-  finazione e/o uno o
 matici superano,  diversi trattamenti
 in peso, i co-    specifici (I tratta-
 stituenti non     menti specifici sono
 aromatici, trat-  asposti nelle note
 tandosi di pro-   introduttive 7.1 e 7.3)
 dotti analoghi
 agli oli di mi-   o
 nerali prove-
 nienti dalla di-  Altre operazioni in
 stillazione dei   cui tutti i materiali
 catrami di car-   utilizzati sono clas-
 bon fossile ot-   sificati in una voce
 tenuti ad alta    diversa da quella del
 temperatura di-   prodotto. Tuttavia,
 stillanti piu'    materiali della
 del 65 % del lo-  stessa voce del pro-
 ro volume fino    dotto possono essere
 a 250 gradi cen-  utilizzati a condi-
 tigradi (compre-  zione che il loro
 se le miscele di  valore totale non
 benzine e di ben- superi il 50% del
 zolo), destinati  prezzo franco fab-
 ad essere utiliz- brica del prodotto
 zati come carbu-
 ranti o come com-
 bustibili
 
 ex 2709       Oli greggi di    Distillazione piroge-
 minerali bitumi- nica dei minerali bi-
 nosi             tuminosi
 
 2710          Oli di petrolio  Operazioni di raffi-
 o di minerali    nazione e/o uno o
 bituminosi, di-  diversi trattamenti
 versi dagli oli  specifici (I trat-
 greggi; prepara- tamenti specifici so-
 zioni non nomi-  no esposti nella nota
 nate ne' compre- introduttiva 7.2)
 se altrove, con-
 tenenti, in pe-  o
 so, 70 % o piu'
 di oli di petro- Altre operazioni in
 lio e di mine-   cui tutti i materiali
 rali bituminosi  utilizzati sono clas-
 e delle quali    sificati in una voce
 tali oli costi-  diversa da quella del
 tuiscono il com- prodotto. Tuttavia,
 ponente base;    materiali della stes-
 residui di oli   sa voce del prodotto
 possono essere uti-
 lizzati a condizione
 che il loro valore
 totale non superi il
 50% del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 2711          Gas di petrolio  Operazioni di raffi-
 ed altri idro-   nazione e/o uno o di-
 carburi gassosi  versi trattamenti
 specifici (I trat-
 tamenti specifici so-
 no esposti nella nota
 introduttiva 7.2)
 
 o
 
 Altre operazioni in
 cui tutti i materiali
 utilizzati sono clas-
 sificati in una voce
 diversa da quella del
 prodotto. Tuttavia,
 materiali della stes-
 sa voce del prodotto
 possono essere uti-
 lizzati a condizione
 che il loro valore
 totale non superi
 il 50% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 2712          Vaselina; paraf- Operazioni di raffi-
 fina, cera di    nazione e/o uno o
 petrolio micro-  diversi trattamenti
 cristallina,     specifici (I trat-
 "slack wax",     tamenti specifici
 ozocerite, cera  sono esposti nella
 di lignite, cera nota 7.2)
 di torba, altre
 cere minerali e  o
 prodotti simili
 ottenuti per     Altre operazioni in
 sintesi o con    cui tuoi i materiali
 altri procedi-   utilizzati sono clas-
 menti, anche     sificati in una voce
 colorati         diversa da quella del
 prodotto. Tuttavia,
 materiali della stes-
 sa voce del prodotto
 possono essere uti-
 lizzati a condizione
 che il loro valore
 totale non superi il
 50% del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 2713          Coke di petro-   Operazioni di raffi-
 lio, bitume di   nazione e/o uno o
 petrolio ed al-  diversi trattamenti
 tri residui de-  specifici (I tratta-
 gli oli di pe-   menti specifici sono
 trolio o di mi-  esposti nelle note in-
 nerali bitu-     troduttive 7.1 e 7.3)
 minosi
 o
 
 Altre operazioni in
 cui tutti i materiali
 utilizzati sono clas-
 sificati in una voce
 differente da quella
 del prodotto. Tutta-
 via, materiali della
 stessa voce del pro-
 dotto possono essere
 utilizzati a condi-
 zione che il loro
 valore totale non
 superi il 50% del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 2714          Bitumi ed        Operazioni di raffi-
 asfalti, natu-   nazione e/o uno o
 rali; scisti e   diversi trattamenti
 sabbie bitumi-   specifici (I tratta-
 nosi; asfaltiti  menti specifici sono
 e rocce asfal-   esposti nelle note in-
 tiche            troduttive 7.1 e 7.3)
 
 o
 
 Altre operazioni in
 cui tutti i materiali
 utilizzati sono clas-
 sificati in una voce
 diversa da quella del
 prodotto. Tuttavia,
 materiali della stes-
 sa voce del prodotto
 possono essere uti-
 lizzati a condizione
 che il loro valore
 totale non superi il
 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 2715          Miscele bitumi-  Operazioni di raffi-
 nose a base di   nazione e/ o uno o
 asfalto o di bi- diversi trattamenti
 tume naturali,   specifici (I tratta-
 di bitume di pe- menti specifici sono
 trolio, di ca-   esposti nelle note in-
 trame minerale   troduttive 7.1 e 7.3)
 o di pece di ca-
 trame minerale   o
 (per esempio:
 mastici bitumi-  Altre operazioni in
 nosi, "cut-      cui tutti i materiali
 backs")          utilizzati sono clas-
 sificati in una voce
 diversa da quella
 del prodotto. Tutta-
 via, materiali della
 stessa voce del pro-
 dotto possono essere
 utilizzati a condi-
 zione che il loro va-
 lore totale non su-
 peri il 50% del prez-
 zo franco fabbrica
 del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Prodotti chimici Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 28   inorganici; com- tire da materiali    cui il valore di
 posti inorgani-  di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 ci od organici   esclusi quelli della li utilizzati
 di metalli pre-  stessa voce del      non superi il
 ziosi, di ele-   prodotto. Tuttavia,  40% del prezzo
 menti radioat-   materiali della      franco fabbrica
 tivi, di metalli stessa voce del      del prodotto
 delle terre rare prodotto possono
 o di isotopi,    essere utilizzati
 esclusi:         a condizione che
 il loro valore to-
 tale non superi il
 20% del prezzo fran-
 co fabbrica del pro-
 dotto
 
 ex 2805       "Mischmetall"    Fabbricazione per
 trattamento termico
 o elettrolitico in
 cui il valore di
 tutti i materiali
 utilizzati non su-
 peri il 50% del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 ex 2811       Triossido di    Fabbricazione a par-  Fabbricazione in
 zolfo           tire da diossido di   cui il valore di
 zolfo                 tutti i materia-
 li utilizzati
 non superi il
 40% del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto
 
 ex 2833       Solfato di allu- Fabbricazione in cui
 minio            il valore di tutti i
 materiali utilizzati
 non superi il 50%
 del prezzo franco
 fabbrica del pro-
 dotto
 
 ex 2840       Perborato di     Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 sodio            tire da tetraborato  cui il valore di
 bisodico pentaidrato tutti i materia-
 li utilizzati
 non superi il
 40% del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Prodotti chimi-  Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 29   ci organici,     tire da materiali    cui il valore di
 esclusi:         di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 esclusi quelli del-  li utilizzati
 stessa voce del      non superi il
 prodotto. Tuttavia,  40 % del prezzo
 materiali della      franco fabbrica
 stessa voce del      del prodotto
 prodotto possono
 essere utilizzati a
 condizione che il
 loro valore totale
 non superi il 20 %
 del prezzo franco
 fabbrica del pro-
 dotto
 
 ex 2901       Idrocarburi aci- Operazioni di raffi-
 clici utilizzati nazione e/o uno o
 come carburanti  diversi trattamenti
 o come combusti- specifici (I tratta-
 bili             menti specifici sono
 esposti nelle note
 introduttive 7.1 e 7.3)
 
 o
 
 Altre operazioni in
 cui tutti i materiali
 utilizzati sono clas-
 sificati in una voce
 differente da quella
 del prodotto. Tutta-
 via, materiali della
 stessa voce del pro-
 dotto possono essere
 utilizzati a condi-
 zione che il loro va-
 lore totale non su-
 peri il 50% del prez-
 zo franco fabbrica
 del prodotto
 
 ex 2902       Cicloparaffinici Operazioni di raffi-
 e cicloolefinici nazione e/o uno o
 (diversi dal-    diversi trattamenti
 l'azulene), ben- specifici (I tratta-
 zene, toluene e  menti specifici sono
 xileni, desti-   esposti nelle note
 nati ad essere   7.1 e 7.3)
 utilizzati come
 carburanti o     o
 come combusti-
 bili             Altre operazioni in
 cui tutti i materiali
 utilizzati sono clas-
 sificati in una voce
 differente da quella
 del prodotto. Tutta-
 via, materiali della
 stessa voce del pro-
 dotto possono essere
 utilizzati a condi-
 zione che il loro va-
 lore totale non su-
 peri il 50% del prez-
 zo franco fabbrica
 del prodotto
 
 ex 2905       Alcolati metal-  Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 lici di questa   tire da materiali    cui il valore di
 voce e di eta-   di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 nolo             compresi gli altri   li utilizzati
 materiali della voce non superi il
 2905. Tuttavia, gli  40% del prezzo
 alcolati metallici   franco fabbrica
 di questa voce pos-  del prodotto
 sono essere utiliz-
 zati a condizione
 che il loro valore
 totale non superi
 il 20% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 2915          Acidi monocar-   Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 bossilici aci-   tire da materiali di cui il valore di
 clici saturi e   qualsiasi voce. Tut- tutti i materia-
 loro anidridi,   tavia, il valore     li utilizzati
 alogenuri, pe-   di tutti i mate-     non superi il
 rossidi e peros- riali delle voci     40 % del prezzo
 siacidi; loro    2915 e 2916 utiliz-  franco fabbrica
 derivati aloge-  zati non deve ecce-  del prodotto
 nati, solfonati, dere il 20 % del
 nitrati o        prezzo franco fab-
 nitrosi          brica del prodotto
 
 ex 2932       - Eteri interni  Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 e loro derivati  tire da materiali    cui il valore di
 alogenati, sol-  di qualsiasi voce.   tutti i materia-
 fonati, nitrati  Tuttavia, il valo-   li utilizzati
 o nitrosi        re di tutti i ma-    non superi il
 teriali della voce   40% del prezzo
 2909 utilizzati non  franco fabbrica
 deve eccedere il     del prodotto
 20 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 - Acetali cicli- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 ci ed emiacetali tire da materiali    cui il valore di
 interni; loro    di qualsiasi voce    tutti i materia-
 derivati aloge-                       li utilizzati
 nati, solfonati,                      non superi il
 nitrati o                             40% del prezzo
 nitrosi                               franco fabbrica
 del prodotto
 
 2933          Composti etero-  Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 ciclici con uno  tire da materiali    cui il valore di
 o piu' eteroato- di qualsiasi voce.   tutti i materia-
 mi di solo azoto Tuttavia, il valo-   li utilizzati
 re di tutti i ma-    non superi il
 teriali delle voci   40% del prezzo
 2932 e 2933 utiliz-  franco fabbrica
 zati non deve ec-    del prodotto
 cedere il 20 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 2934          Acidi nucleici   Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 e loro sali, di  tire da materiali    cui il valore di
 costituzione     di qualsiasi voce.   tutti i materia-
 chimica definita Tuttavia, il valore  li utilizzati
 o no; altri com- di tutti i materiali non superi il
 posti eteroci-   delle voci 2932,     40% del prezzo
 clici            2933 e 2934 utiliz-  franco fabbrica
 zati non deve ec-    del prodotto
 cedere il 20% del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 ex 2939       Concentrati di   Fabbricazione in
 paglia di papa-  cui il valore di
 vero contenenti, tutti i materiali
 in peso, 50 % o  utilizzati non su-
 piu di alcaloidi peri il 50 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Prodotti farma-  Fabbricazione a par- capitolo 30   ceutici,         tire da materiali
 esclusi:         di qualsiasi voce,
 esclusi quelli della
 stessa voce del pro-
 dotto. Tuttavia, ma-
 teriali della stessa
 voce del prodotto
 possono essere uti-
 lizzati a condizione
 che il loro valore
 totale non superi il
 20% del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 3002          Sangue umano;
 sangue animale
 preparato per
 usi terapeutici,
 profilattici o
 diagnostici;
 sieri specifici,
 altre frazioni
 del sangue, pro-
 dotti immunolo-
 gici modificati,
 anche ottenuti
 mediante proce-
 dimenti biotec-
 nologici; vac-
 cini, tossine,
 colture di mi-
 croorganismi
 (esclusi i lie-
 viti) e prodotti
 simili:
 
 - Prodotti com-  Fabbricazione a par-
 posti da due o   tire da materiali di
 piu elementi me- qualsiasi voce, com-
 scolati per uso  presi gli altri ma-
 terapeutico o    teriali della voce
 profilattico op- 3002. Tuttavia, ma-
 pure da prodotti teriali corrispon-
 non mescolati    denti alla presente
 per la stessa    descrizione possono
 utilizzazione,   essere utilizzati
 presentati sotto a condizione che il
 forma di dosi o  loro valore totale
 condizionati per non superi il 20 %
 la vendita al    del prezzo franco
 minuto           fabbrica del prodotto
 
 - altri:
 
 - Sangue umano   Fabbricazione a par-
 tire da materiali di
 qualsiasi voce, com-
 presi gli altri ma-
 teriali della voce
 3002. Tuttavia, ma-
 teriali corrispon-
 denti alla presente
 descrizione possono
 essere utilizzati a
 condizione che il lo-
 ro valore totale non
 superi il 20% del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 - Sangue animale Fabbricazione a par-
 preparato per    tire da materiali di
 usi terapeutici  qualsiasi voce, com-
 o profilattici   presi gli altri ma-
 teriali della voce
 3002. Tuttavia, ma-
 teriali corrispon-
 denti alla presente
 descrizione possono
 essere utilizzati a
 condizione che il lo-
 ro valore totale non
 superi il 20% del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 - Frazioni di    Fabbricazione a par-
 sangue diverse   tire da materiali di
 da antisieri,    qualsiasi voce, com-
 emoglobina, glo- presi gli altri ma-
 buline del san-  teriali della voce
 gue e siero-glo- 3002. Tuttavia, ma-
 buline           teriali corrispon-
 denti alla presente
 descrizione possono
 essere utilizzati a
 condizione che il lo-
 ro valore totale non
 superi il 20% del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 - Emoglobina,    Fabbricazione a par-
 globuline del    tire da materiali di
 sangue e siero-  qualsiasi voce, com-
 globuline        presi gli altri ma-
 teriali della voce
 3002. Tuttavia, ma-
 teriali corrispon-
 denti alla presente
 descrizione possono
 essere utilizzati a
 condizione che il lo-
 ro valore totale non
 superi il 20% del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da materiali di
 
 
 
 NOTE
 
 1.  Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte.   Le  modifiche  apportatevi  devono  essere  effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute.  Ogni  modifica cosi' apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali del paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato. 2.  Fra  gli  articoli  indicati  nel  certificato  non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero  d'ordine.  Immediatamente  dopo  l'ultima  trascrizione  deve essere  tracciata  una  linea  orizzontale.  Gli spazi non utilizzati devono  essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
 
 3)   Queste  indicazioni  possono  essere  omesse  se  contenute  nel documento stesso. 4)  Cfr.  articolo  21,  paragrafo  5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non e' tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma  implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
 
 
 
 
 |  |  |  | qualsiasi voce, com- presi gli altri ma-
 teriali della voce
 3002. Tuttavia, ma-
 teriali corrispon-
 denti alla presente
 descrizione possono
 essere utilizzati a
 condizione che il lo-
 ro valore totale non
 superi il 20% del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 3003 e 3004   Medicamenti
 (esclusi i pro-
 dotti delle voci
 3002, 3005 o
 3006):
 
 - ottenuti a     Fabbricazione a par-
 partire da ami-  tire da materiali di
 cacina della     qualsiasi voce,
 voce 2941        esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto. Tuttavia,
 materiali delle voci
 3003 o 3004 possono
 essere utilizzati a
 condizione che il
 loro valore totale
 non superi il 20 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 - altri          Fabbricazione:
 
 - a partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce del
 prodotto. Tuttavia,
 materiali delle voci
 3003 o 3004 possono
 essere utilizzati a
 condizione che il
 loro valore totale
 non superi il 20 %
 del prezzo franco
 fabbrica del pro-
 dotto, e
 
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 ex 3006       Rifiuti farma-   L'origine del prodotto
 ceutici elencati nella sua classifica-
 nella nota 4 k)  zione iniziale e' man-
 di questa capi-  tenuta
 tolo -------------------------------------------------------------------- ex            Concimi;         Fabbricazione a par  Fabbricazione in capitolo 31   esclusi:         tire da materiali    cui il valore di
 di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 esclusi quelli del-  li utilizzati
 la stessa voce del   non superi il
 prodotto. Tuttavia,  40% del prezzo
 materiali della      franco fabbrica
 stessa voce del pro- del prodotto
 dotto possono essere
 utilizzati a  condi-
 zione che il loro
 valore totale non
 superi il 20 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 ex 3105       Concimi minerali Fabbricazione:       Fabbricazione in
 o chimici conte-                      cui il valore di
 nenti due o tre  - a partire da mate- tutti i materia-
 degli elementi   riali di qualsiasi   li utilizzati
 fertilizzanti:   voce, esclusi quelli non superi il
 azoto, fosforo   della stessa voce    40% del prezzo
 e potassio; al-  del prodotto. Tutta- franco fabbrica
 tri concimi;     via, materiali del-  del prodotto
 prodotti di      la stessa voce del
 questo capitolo  prodotto possono es-
 presentati sia   sere utilizzati a
 in tavolette o   condizione che il
 forme simili,    loro valore totale
 sia in imbal-    non superi il 20 %
 laggi di un peso del prezzo franco
 lordo inferiore  fabbrica del pro-
 o uguale a 10    dotto, e
 kg, esclusi i
 seguenti pro-
 dotti:
 
 - nitrato di     - in cui il valore di
 sodio            tutti i materiali
 - calciocianam-  utilizzati non superi
 mide             il 50 % del prezzo
 - solfato di po- franco fabbrica
 tassio           del prodotto
 - solfato di
 magnesio e di
 potassio -------------------------------------------------------------------- ex            Estratti per     Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 32   concia o per     tire da materiali di cui il valore di
 tinta, tannini   qualsiasi voce,      tutti i materia-
 e loro derivati; esclusi quelli della li utilizzati
 pigmenti ed al-  stessa voce del pro- non superi il
 tre sostanze co- dotto. Tuttavia, ma- 40% del prezzo
 loranti; pitture teriali della stes-  franco fabbrica
 e vernici; ma-   sa voce del prodot-  del prodotto
 stici; inchio-   to possono essere
 stri, esclusi:   utilizzati a condi-
 zione che il loro
 valore totale non
 superi il 20 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 ex 3201       Tannini e loro   Fabbricazione a      Fabbricazione in
 sali, eteri,     partire da estratti  cui il valore di
 esteri e altri   per concia di ori-   tutti i materia-
 derivati         gine vegetale        li utilizzati
 non superi il
 40% del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto
 
 3205          Lacche colo-     Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 ranti; prepara-  tire da materiali di cui il valore di
 zioni a base di  qualsiasi voce,      tutti i materia-
 lacche coloran-  esclusi quelli delle li utilizzati
 ti, previste     voci 3203, 3204 e    non superi il
 nella nota 3 di  3205. Tuttavia, ma-  40% del prezzo
 questo capitolo  teriali della voce   franco fabbrica
 (La nota 3 del   3205possono essere   del prodotto
 capitolo 32 pre- uti lizzati a condi-
 cisa che si      zione che il loro
 tratta di pre-   valore totale non
 parazioni del    superi il 20 % del
 tipo utilizzato  prezzo franco fab-
 per colorare     brica del prodotto
 qualsiasi mate-
 riale, o di pre-
 parazioni uti-
 lizzate quali
 ingredienti nel-
 la fabbricazione
 di coloranti,
 purche' non siano
 classificate in
 un'altra voce
 del capitolo 32) ------------------------------------------------------------------- ex            Oli essenziali e Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 33   resinoidi; pro-  tire da materiali di cui il valore di
 dotti per profu- qualsiasi voce,      tutti i materia-
 meria o per to-  esclusi quelli della li utilizzati
 letta preparati  stessa voce del pro- non superi il
 e preparazioni   dotto. Tuttavia, ma- 40% del prezzo
 cosmetiche,      teriali della stessa franco fabbrica
 esclusi:         voce del prodotto    del prodotto
 possono essere uti-
 lizzati a condi-
 zione che il loro
 valore totale non
 superi il 20 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 3301          Oli essenziali   Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 (deterpenati o   tire da materiali di cui il valore di
 no) compresi     qualsiasi voce, com- tutti i materia-
 quelli detti     presi materiali di   li utilizzati
 "concreti" o     un "gruppo" (Per     non superi il
 "assoluti"; re-  "gruppo" si intende  40% del prezzo
 sinoidi; oleo-   una parte della de-  franco fabbrica
 resine d'estra-  scrizione della voce del prodotto
 zione; soluzioni separata dal resto
 concentrate di   da un punto e vir-
 oli essenziali   gola) diverso di
 nei grassi, ne-  questa stessa voce.
 gli oli fissi,   Tuttavia, materiali
 nelle cere o nei dello stesso gruppo
 prodotti analo-  del prodotto possono
 ghi, ottenute    essere utilizzati a
 per "enfleurage" condizione che il
 o macerazione;   loro valore totale
 sottoprodotti    non superi il 20 %
 terpenici resi-  del prezzo franco fab-
 duali della de-  brica del prodotto
 terpenazione de-
 gli oli essen-
 ziali; acque di-
 stillate aroma-
 tiche e solu-
 zioni acquose di
 oli essenziali -------------------------------------------------------------------- ex            Saponi, agenti   Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 34   organici di su-  tire da materiali    cui il valore di
 perficie, prepa- di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 razioni per li-  esclusi quelli della li utilizzati
 scivie, prepara- stessa voce del pro- non superi il
 zioni lubrifi-   dotto. Tuttavia, ma- 40% del prezzo
 canti, cere ar-  teriali della stessa franco fabbrica
 tificiali, cere  voce del prodotto    del prodotto
 preparate, pro-  possono essere uti-
 dotti per pulire lizzati a condizione
 e lucidare, can- che il loro valore
 dele e prodotti  totale non superi il
 simili, paste    20% del prezzo franco
 per modelli;     fabbrica del prodotto
 "cere per
 l'odontoiatria"
 e composizioni
 per l'odontoia-
 tria a base di
 gesso, esclusi:
 
 ex 3403       Preparazioni lu- Operazioni di raffi-
 brificanti con-  nazione e/o uno o
 tenenti meno del diversi trattamenti
 70 % in peso di  specifici (I tratta-
 oli di petrolio  menti specifici  sono
 o di minerali    esposti nelle note
 bituminosi       introduttive 7.1 e
 7.3)
 
 o
 
 Altre operazioni in
 cui tutti i materiali
 utilizzati devono es-
 sere classificati in
 una voce diversa da
 quella del prodotto.
 Tuttavia, materiali
 della stessa voce del
 prodotto possono es-
 sere utilizzati a
 condizione che il lo-
 ro valore totale non
 superi il 50% del
 prezzo franco fabbrica
 del prodotto
 
 3404          Cere artificiali
 e cere preparate:
 
 - a base di pa-  Fabbricazione a par-
 raffine, di cere tire da materiali di
 di petrolio o di qualsiasi voce,
 minerali bitumi- esclusi quelli della
 nosi, di residui stessa voce del pro-
 paraffinici      dotto. Tuttavia, ma-
 teriali della stessa
 voce del prodotto
 possono essere uti-
 lizzati a condizione
 che il loro valore
 totale non superi il
 50% del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 - altri          Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 tire da materiali di cui il valore di
 qualsiasi voce,      tutti i materia-
 esclusi:             li utilizzati
 non superi il
 - gli oli idrogenati 40% del prezzo
 aventi il carattere  franco fabbrica
 delle cere della vo- del prodotto
 ce 1516,
 
 - gli acidi grassi
 non definiti chimi-
 camente o gli alcoli
 grassi industriali
 della voce 3823, e
 
 - i materiali della
 voce 3404
 
 Tuttavia, questi ma-
 teriali possono es-
 sere utilizzati a
 condizione che il
 loro valore totale
 non superi il 20 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Sostanze albumi- Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 35   noidi; prodotti  tire da materiali    cui il valore di
 a base di amidi  di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 o di fecole mo-  esclusi quelli del-  li utilizzati
 dificati; colle; la stessa voce del   non superi il
 enzimi, esclusi: prodotto. Tuttavia,  40% del prezzo
 materiali della      franco fabbrica
 stessa voce del      del prodotto
 prodotto possono
 essere utilizzati
 a condizione che il
 loro valore totale
 non superi il 20 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 3505          Destrina ed al-
 tri amidi e fe-
 cole modificati
 (per esempio:
 amidi e fecole,
 pregelatinizzati
 od esterificati);
 colle a base di
 amidi o di feco-
 le, di destina o
 di altri amidi o
 fecole modificati:
 
 - eteri ed este- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 ri di amidi o di tire da materiali di cui il valore di
 fecole           qualsiasi voce, com- tutti i materia-
 presi gli altri ma-  li utilizzati
 teriali della voce   non superi il
 3505                 40 % del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto
 
 - altri          Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 tire da materiali di cui il valore di
 qualsiasi voce,      tutti i materia-
 esclusi quelli della li utilizzati
 voce 1108            non superi il
 40 % del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto
 
 ex 3507       Enzimi preparati Fabbricazione in cui
 non nominati ne' il valore di tutti i
 compresi altrove materiali utilizzati
 non superi il 50 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 36   Polveri ed       Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 esplosivi; ar-   tire da materiali    cui il valore di
 ticoli pirotec-  di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 nici; fiammife-  esclusi quelli della li utilizzati
 ri; leghe piro-  stessa voce del pro- non superi il
 foriche; sostan- dotto. Tuttavia, ma- 40 % del prezzo
 ze infiammabili  teriali della stes-  franco fabbrica
 sa voce del prodotto del prodotto
 possono essere uti-
 lizzati a condizione
 che il loro valore
 totale non superi
 il 20 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Prodotti per la  Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 37   fotografia o per tire da materiali di cui il valore
 la cinematogra-  qualsiasi voce,      di tutti i mate-
 fia, esclusi:    esclusi quelli del-  riali utilizzati
 la stessa voce del   non superi il
 prodotto. Tuttavia,  40 % del prezzo
 materiali della      franco fabbrica
 stessa voce del      del prodotto
 prodotto possono
 estere utilizzati a
 condizioni che il
 loro valore totale
 non superi il 20 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 3701          Lastre e pelli-
 cole fotografi-
 che piane, sen-
 sibilizzate, non
 impressionate, di
 materie diverse
 dalla carta, dal
 cartone o dai
 tessili; pelli-
 cole fotografiche
 piane a sviluppo
 e stampa istanta-
 nei, sensibiliz-
 zate, non impres-
 sionate, anche in
 cancatori:
 
 - pellicole a    Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 colori per appa- tire da materiali di cui il valore di
 recchi fotogra-  qualsiasi voce,      tutti i materia-
 fici a sviluppo  esclusi quelli delle li utilizzati
 istantaneo, in   voci 3701 e 3202.    non superi il
 caricatori       Tuttavia, materiali  40 % del prezzo
 della voce 3702 pos- franco fabbrica
 sono essere utiliz-  del prodotto
 zati a condizione
 che il loro valore
 totale non superi il
 30 % del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 - altri          Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 tire da materiali di cui il valore di
 qualsiasi voce,      tutti i materia-
 esclusi quelli delle li utilizzati
 voci 3701 a 3702.    non superi il
 Tuttavia, materiali  40 % del prezzo
 delle voci 3701 e    franco fabbrica
 3702 possono essere  del prodotto
 utilizzati a condi-
 zione che il loro
 valore totale non
 superi il 20 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 3702          Pellicole foto-  Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 grafiche sensi-  tire da materiali di cui il valore di
 bilizzate, non   qualsiasi voce,      tutti i materia-
 impressionate,   esclusi quelli delle li utilizzati
 in rotoli, di    voci 3701 o 3702     non superi il
 materie diverse                       40 % del prezzo
 dalla carta, dal                      franco fabbrica
 cartone o dai                         del prodotto
 tessili; pelli-
 cole fotografi-
 che a sviluppo e
 a stampa istan-
 tanei, in rotoli,
 sensibilizzate,
 non impressionate
 
 3704          Lastre, pelli-   Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 cole, carte,     tire da materiali    cui il valore di
 cartoni e tes-   di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 sili, fotogra-   esclusi quelli delle li utilizzati
 fici, impressio- voci da 3701 a 3704  non superi il
 nati ma non svi-                      40 % del prezzo
 luppati                               franco fabbrica
 del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Prodotti vari    Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 38   delle industrie  tire da materiali    cui il valore di
 chimiche,        di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 esclusi:         esclusi quelli del-  li utilizzati
 la stessa voce del   non superi il
 prodotto. Tuttavia,  40 % del prezzo
 materiali della      franco fabbrica
 stessa voce del pro- del prodotto
 dotto possono essere
 utilizzati a condi-
 zione che il loro
 valore totale non
 superi il 20 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 ex 3801       - Grafite collo- Fabbricazione in cui
 idale in sospen- il valore di tutti i
 sione nell'olio  materiali utilizzati
 e grafite semi-  non superi il 50 %
 colloidale; pa-  del prezzo franco
 sta di carbonio  fabbrica del prodotto
 per elettrodi
 
 - Grafite in     Fabbricazione in cui Fabbricazione in
 forma di pasta,  il valore di tutti i cui il valore di
 costituite da    materiali della voce tutti i materia-
 una miscela di   utilizzati non supe- li utilizzati
 piu' del 30 %,   ri il 20 % del prez- non superi il
 in peso, di gra- zo franco fabbrica   40 % del prezzo
 fite, e di oli   del prodotto         franco fabbrica
 minerali 3403                         del prodotto
 
 ex 3803       Talloi raffinato Raffinazione di      Fabbricazione in
 talloi greggio       cui il valore di
 tutti i materia-
 li utilizzati
 non superi il
 40 % del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto
 
 ex 3805       Essenza di tre-  Depurazione consi-   Fabbricazione in
 mentina al sol-  stente nella distil- cui il valore di
 fato, depurata   lazione o nella raf- tutti i materia-
 finazione dell'es-   li utilizzati
 senza di trementina  non superi il
 al solfato, greggia  40% del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto
 
 ex 3806       "Gomme-esteri"   Fabbricazione a      Fabbricazione in
 partire da acidi     cui il valore di
 resinici             tutti i materia-
 li utilizzati
 non superi il
 40 % del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto
 
 ex 3807       Pece nera (pece  Distillazione del    Fabbricazione in
 di catrame       catrame di legno     cui il valore di
 vegetale)                             tutti i materia-
 li utilizzati
 non superi il
 40 % del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto
 
 3808          Insetticidi, ro- Fabbricazione in cui
 denticidi, fun-  il valore di tutti i
 gicidi, erbici-  materiali utilizzati
 di, inibitori di non superi il 50 %
 germinazione e   del prezzo franco
 regolatori di    fabbrica del prodotto
 crescite per
 piante, disinfet-
 tanti e prodotti
 simili presentati
 in forme o in im-
 ballaggi per la
 vendita al minuto
 oppure allo stato
 di preparazioni
 o in forma di og-
 getti quali nastri
 stoppini e candele
 solforati e carte
 moschicide
 
 3809          Agenti d'appret- Fabbricazione in cui
 tatura o di fi-  il valore di tutti i
 nitura, accele-  materiali utilizzati
 ranti di tintura non superi il 50 %
 o di fissaggio   del prezzo franco
 di materie co-   fabbrica del prodotto
 loranti e altri
 prodotti e pre-
 parazioni (per
 esempio: bozzime
 preparate e pre-
 parazioni per la
 mordenzatura),
 dei tipi utiliz-
 zati nelle indu-
 strie tessili,
 della carta, del
 cuoio o in indu-
 strie simili, non
 nominati ne' com-
 presi altrove
 
 3810          Preparazioni per Fabbricazione in cui
 il decapaggio    il valore di tutti i
 dei metalli;     materiali utilizzati
 preparazioni di- non superi il 50 %
 sossidanti per   del prezzo franco
 saldare o bra-   fabbrica del prodotto
 sare ed altre
 preparazioni au-
 siliarie per la
 saldatura o la
 brasatura dei
 metalli; paste e
 polveri per sal-
 dare o brasare,
 composte di me-
 tallo e di altri
 prodotti; prepa-
 razioni dei tipi
 utilizzati per il
 rivestimento o il
 riempimento di
 elettrodi o di
 bacchette per
 saldatura
 
 3811          Preparazioni an-
 tidetonanti, ini-
 bitori di ossida-
 zione, additivi
 peptizzanti, pre-
 parazioni per mi-
 gliorare la vi-
 scosita', addi-
 tivi contro la
 corrosione ed al-
 tri additivi pre-
 parati, per oli
 minerali (compre-
 sa la benzina) o
 per altri liquidi
 adoperati per gli
 stessi scopi de-
 gli oli minerali:
 
 - additivi pre-  Fabbricazione in cui
 parati per oli   il valore di tutti i
 lubrificanti,    materiali utilizzati
 contenenti oli   della voce 3811 non
 di petrolio o di superi il 50 % del
 minerali bitu-   prezzo franco fab-
 minosi           brica del prodotto
 
 - altri          Fabbricazione in cui
 il valore di tutti i
 materiali utilizzati
 non superi il 50 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 3812          Preparazioni     Fabbricazione in cui
 dette "accele-   il valore di tutti i
 ranti di vulca-  materiali utilizzati
 nizzazione";     non superi il 50 %
 plastificanti    del prezzo franco
 composti per     fabbrica del prodotto
 gomma o materie
 plastiche, non
 nominati ne'
 compresi altrove;
 preparazioni an-
 tiossidanti ed
 altri stabiliz-
 zanti composti
 per gomma o ma-
 terie plastiche
 
 3813          Preparazioni e   Fabbricazione in cui
 cariche per ap-  il valore di tutti i
 parecchi estin-  materiali utilizzati
 tori; granate e  non superi il 50 %
 bombe estintrici del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 3814          Solventi e di-   Fabbricazione in cui
 luenti organici  il valore di tutti i
 composti, non    materiali utilizzati
 nominati ne'     non superi il 50 %
 compresi altro-  del prezzo franco
 ve; preparazioni fabbrica del prodotto
 per togliere
 pitture o vernici
 
 3818          Elementi chimici Fabbricazione in cui
 drogati per es-  il valore di tutti i
 sere utilizzati  materiali utilizzati
 in elettronica,  non superi il 50 %
 in forma di di-  del prezzo franco
 schi, piastrine  fabbrica del prodotto
 o forme analoghe;
 composti chimici
 drogati per es-
 sere utilizzati
 in elettronica
 
 3819          Liquidi per fre- Fabbricazione in cui
 ni idraulici ed  il valore di tutti i
 altri liquidi    materiali utilizzati
 preparati per    non superi il 50 %
 trasmissioni     del prezzo franco
 idrauliche, non  fabbrica del prodotto
 contenenti o
 contenenti meno
 di 70 %, in peso,
 di oli di petro-
 lio o di mine-
 rali bituminosi
 
 3820          Preparazioni an- Fabbricazione in cui
 tigelo e liquidi il valore di tutti i
 preparati per lo materiali utilizzati
 sbrinamento      non superi il 50 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 3822          Reattivi per     Fabbricazione in cui
 diagnostica o    il valore di tutti i
 da laboratorio   materiali utilizzati
 su qualsiasi     non superi il 50 %
 supporto e reat- del prezzo franco
 tivi per diagno- fabbrica del prodotto
 stica a da labo-
 ratorio prepa-
 rati, anche pre-
 sentati su sup-
 porto, diversi da
 quelli delle voci
 3002 o 3006; ma-
 teriali di rife-
 rimento certifi-
 cati
 
 3823          Acidi grassi
 monocarbossi-
 lici industriali;
 oli acidi di
 raffinazione;
 alcoli grassi
 industriali:
 
 - acidi grassi   Fabbricazione a par-
 monocarbossilici tire da materiali di
 industriali; oli qualsiasi voce,
 acidi di raffi-  esclusi quelli del-
 nazione          la stessa voce del
 prodotto
 
 - alcoli grassi  Fabbricazione a par-
 industriali      tire da materiali di
 qualsiasi voce, com-
 presi gli altri mate-
 riali della voce 3823
 
 3824          Leganti prepa-
 rati per forme o
 per anime da fon-
 deria, prodotti
 chimici e prepa-
 razioni delle in-
 dustrie chimiche
 o delle industrie
 connesse (compre-
 se quelle costi-
 tuite da miscele
 di prodotti natu-
 rali), non nomi-
 nati ne' compresi
 altrove:
 
 - i seguenti     Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 prodotti della   tire da materiali di cui il valore di
 presente voce:   qualsiasi voce,      tutti i materia-
 esclusi quelli della li utilizzati
 - leganti prepa- stessa voce del pro- non superi il
 rati per forme   dotto. Tuttavia, ma- 40 % del prezzo
 o per anime da   teriali della stessa franco fobbrica
 fonderia, a par- voce del prodotto    del prodotto
 tire da prodotti possono essere uti-
 resinosi natu-   lizzati a condizione
 rali             che il loro valore
 totale non superi il
 - acidi nafte-   20 % del prezzo franco
 nici, loro sali  fabbrica del prodotto
 insolubili in
 acqua e loro
 esteri
 
 - sorbitolo di-
 verso da quello
 della voce 2905
 
 - solfonati di
 petrolio, esclusi
 i solfonati di
 petrolio di me-
 talli alcalini,
 d'ammonio o
 d'etanolammine;
 acidi solfonici
 di oli minerali
 bituminosi, tio-
 fenici, e loro
 sali
 
 - scambiatori di
 ioni
 
 - composizioni as-
 sorbenti per com-
 pletare il vuoto
 nei tubi o nelle
 valvole elettriche
 
 - ossidi di ferro
 alcalinizzati per
 la depurazione
 del gas
 
 - acque ammonia-
 cali e masse de-
 pissanti esaurite
 provenienti dalla
 depurazione del
 gas illuminante
 
 - acidi solfonaf-
 tenici e loro sa-
 li insolubili in
 acqua e loro
 esteri
 
 - oli di flemma e
 di Dippel
 
 - miscele di sali
 aventi differenti
 anioni
 
 - paste da copia-
 tura a base gela-
 tinosa, anche su
 supporto di carta
 o di tessuto
 
 - altri          Fabbricazione in
 cui il valore di
 tutti i materiali
 utilizzati non
 superi il 50 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 3901 a     Materie plasti- 3915          che in forme
 primarie:
 cascanti, rita-
 gli e rottami di
 plastica esclusi
 i prodotti delle
 voci ex 3907 e
 3912 per i quali
 la relativa re-
 gola e' specifi-
 cata in appresso:
 
 - prodotti addi- Fabbricazione in     Fabbricazione in
 zionali omopoli- cui:                 cui il valore di
 merizzati nei                         tutti i materia-
 quali la parte   - il valore di tutti li utilizzati
 di un monomero   i materiali utiliz-  non superi il
 rappresenta ol-  zati non superi il   25 % del prezzo
 tre il 99%, in   50 % del prezzo      franco fabbrica
 peso, del tenore franco fabbrica      del prodotto
 totale del po-   del prodotto, e
 limero
 - entro il predetto
 limite, il valore
 di tutti i materiali
 del capitolo 39 uti-
 lizzati non superi
 il 20 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto (Nel caso
 di prodotti compo-
 sti di materiali
 delle voci da 3901
 a 3906, da un lato
 e da 3907 a 3911,
 dall'altro, la re-
 strizione riguarda
 solo il gruppo di
 materiali predomi-
 nante, per peso,
 nel prodotto)
 
 - altri          Fabbricazione in cui Fabbricazione in
 il valore di tutti   cui il valore di
 i materiali del ca-  tutti i materia-
 pitolo 39 utilizzati li utilizzati
 non superi il 20 %   non superi il
 del prezzo franco    25 % del prezzo
 fabbrica del pro-    franco fabbrica
 dotto (Nel caso      del prodotto
 di prodotti compo-
 sti di materiali
 delle voci da 3901
 a 3906, da un lato
 e da 3907 a 3911,
 dall'altro, la re-
 strizione riguarda
 solo il gruppo di
 materiali predomi-
 nante, per peso,
 nel prodotto)
 
 ex 3907       - Copolimeri,    Fabbricazione a par-
 ottenuti da po-  tire da materiali
 licartionati e   di qualsiasi voce,
 copolimeri acri- esclusi quelli della
 lonitrile-buta-  stessa voce del pro-
 diene-stirene    dotto. Tuttavia, ma-
 (ABS)            teriali della stessa
 voce del prodotto
 possono essere uti-
 lizzati a condizione
 che il loro valore
 totale non superi il
 50 % del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 (Nel caso di prodotti
 composti di materiali
 delle voci da 3901
 a 3906, da un lato
 e da 3907 a 3911,
 dall'altro, la re-
 strizione riguarda
 solo il gruppo di
 materiali predomi-
 nante, per peso,
 nel prodotto)
 
 - Poliestere     Fabbricazione in cui
 il valore di tutti i
 materiali del capi-
 tolo 39 utilizzati
 non superi il 20 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodot-
 to e/o fabbricazione
 a partire da poli-
 carbonato di tetra-
 bromo (bisfenolo A)
 
 3912          Cellulosa e suoi Fabbricazione in cui
 derivati chimi-  il valore di tutti i
 ci, non nominati materiali della stes-
 ne' compresi al- sa voce del prodotto
 trove, in forme  utilizzati non superi
 primarie         il 20% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 da 3916 a     Semilavorati e 3921          lavori di pla-
 stica, esclusi
 quelli delle
 voci ex 3916,
 ex 3917, ex 3920
 e ex 3921, per i
 quali le relative
 regole sono spe-
 cificate in ap-
 presso:
 
 - prodotti piat- Fabbricazione in cui Fabbricazione in
 ti, non solamen- il valore di tutti i cui il valore di
 te lavorati in   materiali del capi-  tutti i materia-
 superficie o ta- tolo 39 utilizzati   li utilizzati
 gliati in forma  non superi il 50 %   non superi il
 diversa da quel- del prezzo franco    25 % del prezzo
 la quadrata o    fabbrica del pro-    franco fabbrica
 rettangolare;    dotto                del prodotto
 altri prodotti,
 non semplicemen-
 te lavorati in
 superficie
 
 - altri
 
 -- prodotti ad-  Fabbricazione in     Fabbricazione in
 dizionali omopo- cui:                 cui il valore di
 limerizzati nei                       tutti i materia-
 quali la parte   - il valore di tutti li utilizzati
 di un monomero   i materiali utiliz-  non superi il
 rappresenta ol-  zati non superi il   25 % del prezzo
 tre il 90 % in   50 % del prezzo      franco fabbrica
 peso, del tenore franco fabbrica del  del prodotto
 totale del poli- prodotto, e
 mero
 - entro il predetto
 limite, il valore di
 tutti i materiali
 del capitolo 39 uti-
 lizzati non superi
 il 20 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto (Nel caso
 di prodotti compo-
 sti di materiali
 delle voci da 3901
 a 3906, da un lato
 e da 3907 a 3911,
 dall'altro, la re-
 strizione riguarda
 solo il gruppo di
 materiali predomi-
 nante, per peso,
 nel prodotto)
 
 -- altri         Fabbricazione in cui Fabbricazione in
 il valore di tutti   cui il valore di
 i materiali del ca-  tutti i materia-
 pitolo 39 utilizzati li utilizzati
 non superi il 20%    non superi il
 del prezzo franco    25 % del prezzo
 fabbrica del pro-    franco fabbrica
 dotto (Nel caso di   del prodotto
 prodotti compo-
 sti di materiali
 delle voci da 3901
 a 3906, da un lato
 e da 3907 a 3911,
 dall'altro, la re-
 strizione riguarda
 solo il gruppo di
 materiali predomi-
 nante, per peso,
 nel prodotto)
 
 ex 3916 e     Profilati e tubi Fabbricazione in     Fabbricazione in ex 3917                        cui:                 cui il valore di
 tutti i materia-
 - il valore di tut-  li utilizzati
 ti i materiali uti-  non superi il
 lizzati non superi   25 % del prezzo
 il 50% del prezzo    franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - entro il predetto
 limite il valore di
 tutti i materiali
 della stessa voce
 del prodotto utiliz-
 zati non superi il
 20 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 ex 3920       - Fogli e pelli- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 licole di iono-  tire da un sale par- cui il valore di
 meri             ziale di termopla-   tutti i materia-
 stica, che e' un co- li utilizzati
 polimero d'etilene e non superi il
 dell'acido metacri-  25 % del prezzo
 lico parzialmente    franco fabbrica
 neutralizzato con    del prodotto
 ioni metallici,
 principalmente di
 zinco e sodio
 
 - Fogli di cel-  Fabbricazione in cui
 lulosa rigene-   il valore di tutti
 rata, di poliam- i materiali della
 midi o di polie- stessa voce del pro-
 tilene           dotto utilizzati non
 superi il 20 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 ex 3921       Fogli di pla-    Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 stica, metalliz- tire da fogli di po- cui il valore di
 zati             liestere altamente   tutti i materia-
 trasparenti di spes- li utilizzati
 sore inferiore a     non superi il
 23 micron (Sono con- 25 % del prezzo
 siderati altamente   franco fabbrica
 trasparenti i fogli  del prodotto
 il cui assorbimento
 ottico - misurato
 secondo l'ASTM-D
 1003-16 dal trasmis-
 sometro di Gardner
 (fattore di opacita')
 - e' infariore al 2%)
 
 da 3922 a     Articoli di      Fabbricazione in cui 3926          plastica         il valore di tutti i
 materiali utilizzati
 non superi il 50 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Gomma e lavori   Fabbricazione a par- capitolo 40   di gomma,        tire da materiali di
 esclusi:         qualsiasi voce,
 esclusi quelli della
 stessa voce del pro-
 dotto
 
 ex 4001       Lastre "crepe"   Laminazione di fogli
 di gomma per     "crepe" di gomma
 suole            naturale
 
 4005          Gomma mescolata, Fabbricazione in cui
 non vulcanizza-  il valore di tutti
 ta, in forme     i materiali utiliz-
 primarie o in    zati, esclusa la gom-
 lastre, fogli o  ma naturale, non su-
 nastri           peri il 50 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 4012          Pneumatici ri-
 generati o usati
 di gomma, gomme
 piene o semipie-
 ne, battistrada
 per pneumatici
 e protettori
 ("flaps"), di
 gomma:
 
 - pneumatici,    Rigenerazione di
 gomme piene o    pneumatici usati o
 semipiene, rige- di gomme piene o
 nerate, di gomma semipiene usate
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da materiali di
 qualsiasi voce,
 esclusi quelli delle
 voci 4011 e 4012
 
 ex 4017       Lavori di gomma  Fabbricazione a par-
 indurita         tire da gomma indurita -------------------------------------------------------------------- ex            Pelli (diverse   Fabbricazione a par- capitolo 41   da quelle per    tire da materiali
 pellicceria) e   di qualsiasi voce,
 cuoio, esclusi:  esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto
 
 ex 4102       Pelli gregge di  Slanatura di pelli di
 ovini, senza     ovini
 vello
 
 da 4104 a     Cuoi e pelli de- Riconciatura di 4106          pilate e pelli   cuoio e pelli pre-
 di animali senza conciati
 peli, conciato o
 in crosta, anche o
 spaccati, ma non
 altrimenti pre-  Fabbricazione a par-
 pararti          tire da materiali di
 qualsiasi voce,
 esclusi quelli della
 stessa voce del
 prodotto
 
 4107, 4112 e  Cuoi preparati   Fabbricazione a par- 4113          dopo la concia   tire da materiali
 o dopo l'essic-  di qualsiasi voce,
 cazione e cuoi   esclusi quelli delle
 e pelli pergame- voci da 4104 a 4113
 nati, depilati,
 e cuoi preparati
 dopo la concia e
 cuoi e pelli per-
 gamenati, di ani-
 mali senza peli,
 anche spaccati,
 diversi da quelli
 della voce 4114
 
 ex 4114       Cuoi e pelli,    Fabbricazione a par-
 verniciati o     tire da cuoio e pelli
 laccati: cuoi    delle voci da 4104 a
 e pelli, metal-  4106, a condizione
 lizzali          che il loro valore
 totale non superi il
 50% del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 42   Lavori di cuoio  Fabbricazione a par-
 o di pelli; og-  tire da materiali
 getti di selle-  di qualsiasi voce,
 ria e finimenti; esclusi quelli della
 oggetti da viag- stessa voce del
 gio, borse, bor- prodotto
 sette e simili
 contenitori; la-
 vori di budella -------------------------------------------------------------------- ex            Pelli da pel-    Fabbricazione a par- capitolo 43   licceria e loro  tire da materiali
 lavori; pellicce di qualsiasi voce,
 artificiali,     esclusi quelli del-
 esclusi:         la stessa voce del
 prodotto
 
 ex 4302       Pelli da pellic-
 ceria conciate
 o preparate,
 riunite:
 
 - tavole, croci  Imbianchimento o
 e manufatti      tintura, oltre al
 simili           taglio ed alla con-
 fezione di pelli da
 pellicceria conciate
 o preparate
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da pelli da pel-
 licceria conciate o
 preparate, non cucite
 
 4303          Indumenti, ac-   Fabbricazione a par-
 cessori di ab-   tire da pelli da pel-
 bigliamento ed   licceria conciate o
 altri oggetti    preparate, non cucite,
 di pelli da pel- della voce 4302
 licceria -------------------------------------------------------------------- ex            Legno, carbone   Fabbricazione a par- capitolo 44   di legna e la-   tire da materiali
 vori di legno,   di qualsiasi voce,
 esclusi:         esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto
 
 ex 4403       Legno semplice-  Fabbricaziotte a
 mente squadrato  partire da legno
 grezzo, anche scor-
 tecciato o sempli-
 cemente sgrossato
 
 ex 4407       Legno segato o   Piallatura, leviga-
 tagliato per il  tura o incollatura
 lungo, tranciato con giunture di
 o sfogliato,     testa
 piallato, levi-
 gato o incollato
 con giunture di
 testa, di spes-
 sore superiore a
 6 mm
 
 ex 4408       Fogli da impial- Assemblatura in pa-
 lacciarura (com- rallelo, piallatura,
 presi quelli ot- levigatura o incol-
 tenuti mediante  latura con giunture
 tranciatura di   di testa
 legno stratifi-
 cato) e fogli
 per compensati,
 di spessore in-
 feriore o uguale
 a 6 mm, assem-
 blati in paral-
 lelo, ed altro
 legno segato per
 il lungo, tran-
 ciato o sfoglia-
 to, di spessore
 inferiore o ugua-
 le a 6 mm, pial-
 lati, levigati
 o incollati con
 giuntrare di testa
 
 ex 4409       Legno, profilato,
 lungo uno o piu'
 orli o superfici,
 anche piallato,
 levigato o incol-
 lato con giunture
 di testa:
 
 - levigato o     Levigatura o incol-
 incollato con    latura con giunture
 giunture di      di testa
 testa
 
 - liste e moda-  Fabbricazione di
 nature           liste o modanature
 
 da ex 4410 a  Liste e modana-  Fabbricazione di ex 4413       ture, per cor-   liste o modanature
 nici, per la de-
 corazione interna
 di costruzioni,
 per impianti
 elettrici, e
 simili
 
 ex 4415       Casse, cassette, Fabbricazione a par-
 gabbie, cilindri tire da tavole non
 ed imballaggi    tagliate per un uso
 simili, di legno determinato
 
 ex 4416       Fusti, botti,    Fabbricazione a par-
 tini, mastelli   tire da legname da
 ed altri lavori  bottaio, segato sul-
 da bottaio, e    le due facce princi-
 loro parti, di   pali, ma non altri-
 legno            menti lavorato
 
 ex 4418       - Lavori di fa-  Fabbricazione a par-
 legnameria e la- tire da materiali
 vori di carpen-  di qualsiasi voce,
 teria per co-    esclusi quelli della
 struzioni, di    stessa voce del pro-
 legno            dotto. Tuttavia, pos-
 sono essere utiliz-
 zati pannelli cellu-
 lari o tavole di co-
 pertura ("shingles"
 e "shakes) di legno
 
 - Liste e moda-  Fabbricazione di
 nature           liste e modanature
 
 ex 4421       Legno preparato  Fabbricazione a par-
 per fiammiferi;  tire da legno di qual-
 zeppe di legno   siasi voce, escluso
 per calzature    il legno in fuscelli
 della voce 4409 -------------------------------------------------------------------- ex            Sughero e lavori Fabbricazione a par- capitolo 45   di sughero,      tire da materiali
 esclusi:         di qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto
 
 4503          Lavori in su-    Fabbricazione a par-
 ghero naturale   tire da sughero na-
 turale della voce 4501 -------------------------------------------------------------------- capitolo 46   Lavori di in-    Fabbricazione a par-
 treccio, da pa-  tire da materiali
 nieraio o da     di qualsiasi voce,
 stuoiaio         esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 47   Paste di legno   Fabbricazione a par-
 o di altre ma-   tire da materiali
 terie fibrose    di qualsiasi voce,
 cellulosiche;    esclusi quelli del-
 carta o cartone  la stessa voce del
 da riciclare     prodotto
 (avanzi o rifiuti) -------------------------------------------------------------------- ex            Carta e cartone; Fabbricazione a par- capitolo 48   lavori di pasta  tire da materiali
 di cellulosa, di di qualsiasi voce,
 carta o di car-  esclusi quelli del-
 tone, esclusi:   la stessa voce del
 prodotto
 
 ex 4811       Carta e cartoni  Fabbricazione a par-
 semplicemente    tire da materiali
 rigati, lineati  per la fabbricazione
 o quadrettati    della carta del
 capitolo 47
 
 4816          Carta carbone,   Fabbricazione a par-
 carta detta      tire da materiali
 "autocopiante"   per la fabbricazione
 e altra carta    della carta del
 per riproduzione capitolo 47
 di copie (diver-
 se da quelle
 della voce 4809),
 matrici complete
 per duplicatori
 e lastre offset,
 di carta, anche
 condizionate in
 scatole
 
 4817          Buste, biglietti Fabbricazione:
 postali, carto-
 line postali non - a partire da mate-
 illustrate e     riali di qualsiasi
 cartoncini per   voce, esclusi quelli
 corrispondenza,  della stessa voce
 di carta o di    del prodotto, e
 cartone; sca-
 tole, involucri  - in cui il valore
 a busta e simi-  di tutti i materiali
 li, di carta o   utilizzati non superi
 di cartone, con- il 50 % del prezzo
 tenenti un as-   franco fabbrica
 sortimento di    del prodotto
 prodotti carto-
 tecnici per cor-
 rispondenza
 
 ex 4818       Carta igienica   Fabbricazione a par-
 tire da materiali
 per la fabbricazione
 della carta del
 capitolo 47
 
 ex 4819       Scatole, sacchi, Fabbricazione:
 sacchetti, car-
 tocci ed altri   - a partire da mate-
 imballaggi di    riali di qualsiasi
 carta, di carto- voce, esclusi quelli
 ne, di ovatta di della stessa voce
 cellulosa o di   del prodotto, e
 strati di fibre
 di cellulosa     - in cui il valore
 di tuoi i materiali
 utilizzati non su-
 peri il 50% del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 ex 4820       Blocchi di car-  Fabbricazione in cui
 ta da lettere    il valore di tutti
 i materiali utiliz-
 zati non superi il
 50% del prezzo,
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 ex 4823       Altra carta,     Fabbricazione a par-
 altro cartone,   tire da materiali
 altra ovatta di  per la fabbricazione
 cellulosa e al-  della carta del
 tri strati di    capitolo 47
 fibre di cellu-
 losa, tagliati
 a misura -------------------------------------------------------------------- ex            Prodotti del-    Fabbricazione a par- capitolo 49   l'editoria,      tire da materiali
 della stampa o   di qualsiasi voce,
 delle altre in-  esclusi quelli della
 dustrie grafi-   stessa voce del pro-
 che; testi mano- dotto
 scritti o dat-
 tiloscritti e
 piani, esclusi:
 
 4909          Cartoline po-    Fabbricazione a par-
 stali stampate   tire da materiali
 o illustrare;    di qualsiasi voce,
 cartoline stam-  esclusi quelli delle
 pate con auguri  voci 4909 e 4911
 o comunicazioni
 personali, anche
 illustrate, con
 o senza busta,
 guarnizioni od
 applicazioni
 
 4910          Calendari di ogni
 genere, stampati,
 compresi i bloc-
 chi di calendari
 da sfogliare:
 
 - calendari del  Fabbricazione:
 genere "perpe-
 tuo", o muniti   - a partire da mate-
 di blocchi di    riali di qualsiasi
 fogli sostitui-  voce, esclusi quelli
 bili, montati    della stessa voce del
 su aupporti di   prodotto, e
 materia diversa
 dalla carta o    - in cui il valore
 dal cartone      di tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 50% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da materiali
 di qualsiasi voce,
 esclusi quelli delle
 voci 4909 e 4911 -------------------------------------------------------------------- ex            Seta, esclusi:   Fabbricazione a par- capitolo 50                    tire da materiali
 di qualsiasi voce,
 esclusi quelli della
 stessa voce del
 prodotto
 
 ex 5003       Cascanti di seta Cardatura o pettina-
 (compresi i boz- tura dei cascami di
 zoli non atti    seta
 alla trattura,
 i cascami di
 filatura e gli
 sfilacciati),
 cardati o pet-
 tinati
 
 da 5004 a     Filati di seta   Fabbricazione a par ex 5006       e filati di ca-  tire da (Per le con-
 scami di seta    dizioni speciali re-
 lative a prodotti
 costituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - seta greggia o ca-
 scami di seta car-
 dati, pettinati o
 altrimenti preparati
 per la filatura,
 
 - altre fibre natu-
 rali, non cardate,
 ne' pettinate, ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura,
 
 - materiali chimici
 o paste tessili, o
 
 - materiali per la
 fabbricazione della
 carta
 
 5007          Tessuti di seta
 o di cascami di
 seta:
 
 - contenenti fi- Fabbricazione a par-
 li di gomma      tire da filati sem-
 plici (Per le condi-
 zioni speciali rela-
 tive a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5)
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti
 costituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - filati di cocco,
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura
 
 - materiali chimici
 o paste tessili, o
 
 - carta
 
 o
 
 Stampa accompagnata
 da almeno due delle
 operazioni prepara-
 torie o di finissag-
 gio (quali purga,
 sbianca, mercerizzo,
 termofissaggio, sol-
 levamento del pelo,
 calandratura, trat-
 tamento per impar-
 tire stabilita' di-
 mensionale, finis-
 saggio antipiega,
 decatissaggio, im-
 pregnazione super-
 ficiale, rammendo
 e slappolatura), a
 condizione che il
 valore dei tessili
 non stampati utiliz-
 zati non superi il
 47,5 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Lana, peli fini  Fabbricazione a par- capitolo 51   o grossolani,    tire da materiali
 filati e tes-    di qualsiasi voce,
 suti di crine,   esclusi quelli della
 esclusi:         stessa voce del
 prodotto
 
 da 5106 a     Filati di lana,  Fabbricazione a par- 5110          di peli fini o   tire da (Per le con-
 grossolani o di  dizioni speciali re-
 crine            lative a prodotti
 costituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - seta greggia o ca-
 scami di seta car-
 dati, pettinati o
 altrimenti preparati
 per la filatura,
 
 - fibre naturali, non
 cardate, ne' petti-
 nate, ne' altrimenti
 preparate per la fi-
 latura,
 
 - materiali chimici
 o paste tessili, o
 
 - materiali per la
 fabbricazione della
 carta
 
 da 5111 a     Tessuti di lana, 5113          di peli fini o
 grossolani o di
 crine:
 
 - contenenti fi- Fabbricazione a par-
 li di gomma      tire da filati sem-
 plici (Per le condi-
 zioni speciali rela-
 tive a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5)
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - filati di cocco,
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura,
 
 - materiali chimici
 o paste tessili, o
 
 - carta
 
 o
 
 Stampa accompagnata
 da almeno due delle
 operazioni prepara-
 torie o di finissag-
 gio (quali purga,
 sbianca, mercerizzo,
 termofissaggio, sol-
 levamento del pelo,
 calandratura, tratta-
 mento per impartire
 stabilita' dimensio-
 nale, finissaggio
 antipiega, decatis-
 saggio, impregnazione
 superficiale, rammen-
 do e slappolatura), a
 condizione che il va-
 lore dei tessili non
 stampati utilizzati
 non superi il 47,5 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Cotone, esclusi  Fabbricazione a par- capitolo 52                    tire da materiali di
 qualsiasi voce,
 esclusi quelli della
 stessa voce del
 prodotto
 
 da 5204 a     Filati di cotone Fabbricazione a par- 5207                           tire da (Per le condi-
 zioni speciali rela-
 tive a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - seta greggia o ca-
 scami di seta car-
 dati, pettinati o al-
 trimenti preparati
 per la filatura,
 
 - fibre naturali,
 non cardate, ne'
 pettinate, ne' al-
 trimenti preparate
 per la filatura,
 
 - materiali chimici
 o paste tessili, o
 
 - materiali per la
 fabbricazione della
 carta
 
 da 5208 a     Tessuti di 5212          cotone:
 
 - contenenti fi- Fabbricazione a par-
 li di gomma      tire da filati sem-
 plici (Per le condi-
 zioni speciali rela-
 tive a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5)
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le condi-
 zioni speciali rela-
 tive a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - filati di cocco,
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura,
 
 - materiali chimici
 o paste tessili, o
 
 - carta
 
 o
 
 Stampa accompagnata
 da almeno due delle
 operazioni prepara-
 torie o di finissag-
 gio (quali purga,
 sbianca, mercerizzo,
 termofissaggio, sol-
 levamento del pelo,
 calandratura, tratta-
 mento per impartire
 stabilita' dimensio-
 nale, finsiasaggio
 antipiega, decatis-
 saggio, impregnazione
 superficiale, rammen-
 do e slappolatura), a
 condizione che il va-
 lore dei tessili non
 stampati utilizzati
 non superi il 47,5 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Altre fibre tes- Fabbricazione a par- capitolo 53   sili vegetali;   tire da materiali
 filati di carta  di qualsiasi voce,
 e tessuti di fi- esclusi quelli della
 lati di carta,   stessa voce del
 esclusi:         prodotto
 
 da 5306 a     Filati di altre  Fabbricazione a par- 5308          fibre tessili    tire da (Per le con-
 vegetali; filati dizioni speciali rela-
 di carta         tive a prodotti costi-
 tuiti da materie tes-
 sili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - seta greggia o ca-
 scami di seta car-
 dati, pettinati o al-
 trimenti preparati
 per la filatura,
 
 - fibre naturali, non
 cardate, ne' petti-
 nate, ne' altrimenti
 preparate per la fi-
 latura,
 
 - materiali chimici o
 paste tessili, o
 
 - materiali per la
 fabbricazione della
 carta
 
 da 5309 a     Tessuti di altre 5311          fibre tessili
 vegetali; tes-
 suti di filati
 di carta:
 
 - contenenti fi- Fabbricazione a par-
 li di gomma      tire da filati sem-
 plici (Per le condi-
 zioni speciali rela-
 tive a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5)
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le condi-
 zioni speciali rela-
 tive a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - filati di cocco,
 
 - filati di iuta,
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura,
 
 - materiali chimici
 o paste tessili,
 
 - carta
 
 o
 
 Stampa accompagnata
 da almeno due delle
 operazioni prepara-
 torie o di finissag-
 gio (quali purga,
 sbianca, mercerizzo,
 termofissaggio, sol-
 levamento del pelo,
 calandratura, tratta-
 mento per impartire
 stabilita' dimensio-
 nale, finissaggio
 antipiega, decatis-
 saggio, impregnazione
 superficiale, rammen-
 do e slappolatura), a
 condizione che il va-
 lore dei tessili non
 stampati utilizzati
 non superi il 47,5 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5401 a     Filati, monofi-  Fabbricazione a par- 5406          lamenti e fili   tire da (Per le con-
 di filamenti     dizioni speciali re-
 sintetici o ar-  lative a prodotti co-
 tificiali        stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - seta greggia o ca-
 scanti di seta car-
 dati, pettinati o
 altrimenti preparati
 per la filatura,
 
 - fibre naturali, non
 cardate, ne' petti-
 nate, ne' altrimenti
 preparate per la fi-
 latura,
 
 - materiali chimici o
 paste tessili, o
 
 - materiali per la
 fabbricazione della
 carta
 
 5407 e        Tessuti di fi-   Fabbricazione a par- 5408          lati di fila-    tire da filati sem-
 menti sintetici  plici (Per le con-
 o artificiali:   dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5)
 
 - contenenti fi- Fabbricazione a par-
 li di gomma      tire da filati sem-
 plici (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - filati di cocco,
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura,
 
 - materiali chimici
 o paste tessili, o
 
 - carta
 
 o
 
 Stampa accompagnata
 da almeno due delle
 operazioni prepara-
 torie o di finissag-
 gio (quali purga,
 sbianca, mercerizzo,
 termofissaggio, sol-
 levamento del pelo,
 calandratura, tratta-
 mento per impartire
 stabilita' dimensio-
 nale, finissaggio
 antipiega, decatis-
 saggio, impregnazione
 superficiale, rammen-
 do e slappolatura), a
 condizione che il va-
 lore dei tessili non
 stampati utilizzati
 non superi il 47,5 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5501 a     Fibre sintetiche Fabbricazione a par- 5507          o artificiali in tire da materiali
 fiocco           chimici a paste
 tessili
 
 da 5508 a     Filati e filati  Fabbricazione a par- 5511          per cucire       tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - seta greggia o ca-
 scami di seta car-
 dati, pettinati o
 altrimenti preparati
 per la filatura,
 
 - fibre naturali, non
 cardate, ne' petti-
 nate, ne' altrimenti
 preparate per la
 filatura,
 
 - materiali chimici
 o paste tessili, o
 
 - materiali per la
 fabbricazione della
 carta
 
 da 5512 a     Tessuti di fibre 5516          sintetiche o ar-
 tificiali in
 fiocco:
 
 - contenenti fi- Fabbricazione a par-
 li di gomma      tire da filati sem-
 plici (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-:
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - filati di cocco,
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate ne' al-
 trimenti preparate
 per la filatura,
 
 - materiali chimici
 o paste tessili, o
 
 - carta
 
 o
 
 Stampa accompagnata
 da almeno due delle
 operazioni prepara-
 torie o di finissag-
 gio (quali purga,
 sbianca, mercerizzo,
 termofissaggio, sol-
 levamento del pelo,
 calandratura, tratta-
 mento per impartire
 stabilita' dimensio-
 nale, finissaggio
 antipiega, decatis-
 saggio, impregnazione
 superficiale, rammen-
 do e slappolatura), a
 condizione che il va-
 lore dei tessili non
 stampati utilizzati
 non superi il 47,5 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Ovatte, feltri e Fabbricazione a par- capitolo 56   stoffe non tes-  tire da (Per le con-
 sute; filati     dizioni speciali re-
 speciali; spago, lative a prodotti co-
 corde e funi;    stituiti da materie
 manufatti di     tessili miste, cfr la
 corderia,        nota introduttiva 5):
 esclusi:
 - fibre naturali,
 
 - filati di cocco,
 
 - materiali chimici o
 paste tessili,
 
 - materiali per la
 fabbricazione della
 carta
 
 5602          Feltri, anche
 impregnati,
 spalmati, rico-
 perti o stra-
 tificati:
 
 - feltri all'ago Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - fibre naturali, o
 
 - materiali chimici
 o paste tessili
 
 Tuttavia:
 
 - il filato di poli-
 propilene della voce
 5402,
 
 - le fibre di polipro-
 pilene delle voci 5503
 o 5506, o
 
 - i fasci di fibre di
 polipropilene della
 voce 5501, nei quali
 la denominazione di
 un singolo filamento
 o di una singola fi-
 bra e' comunque in-
 feriore a 9 decitex,
 possono essere uti-
 lizzati a condizione
 che il loro valore
 totale non superi il
 40 % del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - fibre naturali,
 
 - fiocco artificiale
 ottenuto a partire
 dalla caseina, o
 
 - materiali chimici o
 paste tessili
 
 5604          Fili e corde di
 gomma, ricoperti
 di materie tes-
 sili; filati tes-
 sili, lamelle o
 forme simili del-
 le voci 5404 o
 5405, impregnati,
 spalmati, rico-
 perti o rivestiti
 di gomma o di ma-
 teria plastica:
 
 - fili e corde   Fabbricazione a par-
 di gomma, rico-  tire da fili o corde
 perti di materie di gomma non ricoper-
 tessili          ti di materie tessili
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - fibre naturali, non
 cardate, ne' petti-
 nate, ne' altrimenti
 preparate per la fi-
 latura,
 
 - materiali chimici o
 paste tessili, o
 
 - materiali per la
 fabbricazione della
 carta
 
 5605          Filati metallici Fabbricazione a par-
 e filati metal-  tire da (Per le con-
 lizzati, anche   dizioni speciali re-
 spiralati (ver-  lative a prodotti co-
 golinati), co-   stituiti da materie
 stituiti da fi-  tessili miste, cfr la
 lati tessili,    nota introduttiva 5):
 lamelle o forme
 simili delle     - fibre naturali,
 voci 5404 o
 5405, combinati  - fibre sintetiche o
 con metallo in   artificiali discon-
 forma di fili,   tinue, non cardate,
 di lamelle o di  ne' pettinate, ne'
 polveri, oppure  altrimenti preparate
 ricoperti di     per la filatura,
 metallo
 - materiali chimici
 o paste tessili, o
 
 - materiali per la
 fabbricazione dalla
 carta
 
 5606          Filati spiralati Fabbricazione a par-
 (vergolinati)    tire da (Per le con-:
 lamelle o forme  dizioni speciali re-
 simili delle vo- lative a prodotti co-
 ci 5404 o 5405   stituiti da materie
 rivestite (spi-  tessili miste, cfr la
 ralate), diversi nota introduttiva 5):
 da quelle della
 voce 5605 e dai  - fibre naturali,
 filati di crine
 rivestiti (spi-  - fibre sintetiche o
 ralati); filati  artificiali discon-
 di ciniglia,     tinue, non cardate,
 filati detti "a  ne' pettinate, ne'
 catenella"       altrimenti preparate
 per la filatura,
 
 - materiali chimici o
 paste tessili, o
 
 - materiali per la
 fabbricazione della
 carta -------------------------------------------------------------------- capitolo 57   Tappeti ed altri
 rivestimenti del
 suolo di materie
 tessili:
 
 - di feltro al-  Fabbricazione a par-
 l'ago            tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - fibre naturali, o
 
 - materiali chimici o
 paste tessili
 
 Tuttavia:
 
 - i filati di poli-
 propilene della voce
 5402,
 
 - le fibre di poli-
 propilene delle voci
 5503 e 5506, o
 
 - i fasci di fibre di
 polipropilene della
 voce 5501,
 
 nei quali la denomi-
 nazione di un singolo
 filamento o di una
 singola fibra e' co-
 munque inferiore a 9
 decitex, possono es-
 sere utilizzati a
 condizione che il
 loro valore totale
 non superi il 40 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 Il tessuto di iuta
 puo' essere utiliz-
 zato come supporto
 
 - di altri       Fabbricazione a par-
 feltri           tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - fibre naturali, non
 cardate, ne' pettinate,
 ne' altrimenti prepa-
 rate per la filatura,
 o
 
 - materiali chimici o
 paste tessili
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - filati di cocco o
 di iuta,
 
 - filati di filamenti
 sintetici o artifi-
 ciali,
 
 - fibre naturali, o
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali discon-
 tinue non cardate,
 ne' pettinate, ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura
 
 Il tessuto di iuta
 puo' essere utiliz-
 zato come supporto -------------------------------------------------------------------- ex            Tessuti spe- capitolo 58   ciali; super-
 fici tessili
 "tufted'; piz-
 zi; arazzi;
 passamaneria;
 ricami, esclusi:
 
 - elastici, co-  Fabbricazione a par-
 stituiti da fili tire da filati sem-
 tessili associa- plici (Per le con-
 ti a fili di     dizioni speciali re-
 gomma            lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate, ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura, o
 
 - materiali chimici o
 paste tessili
 
 o
 
 Stampa accompagnata
 da almeno due delle
 operazioni prepara-
 torie o di finissag-
 gio (quali purga,
 sbianca, mercerizzo,
 termofissaggio sol-
 levamento del pelo,
 calandratura, tratta-
 mento per impartire
 stabilita' dimensio-
 nale, finissaggio an-
 tipiega, decarissag-
 gio, impregnazione
 superficiale, rammen-
 do e slappolatura), a
 condizione che il va-
 lore dei tessuti non
 stampati utilizzati
 non superi il 47,5 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 5805          Arazzi tessuti   Fabbricazione a par-
 a mano (tipo     tire da materiali
 Gobelins, Fian-  di qualsiasi voce,
 dra, Aubusson,   esclusi quelli della
 Beauvais e si-   stessa voce del
 mili) od arazzi  prodotto
 fatti all'ago
 (per esempio a
 piccolo punto,
 a punto a cro-
 ce), anche con-
 fezionati
 
 5810          Ricami in pezza, Fabbricazione:
 in strisce o in
 motivi           - a partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce
 del prodotto, e
 
 - in cui il valore di
 tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 5901          Tessuti spalmati Fabbricazione a par-
 di colla o di    tire da filati
 sostanze amida-
 cee, dei tipi
 utilizzati in
 legatoria, per
 cartonaggi, nel-
 la fabbricazione
 di astucci o
 per usi simili;
 tele per decalco
 e trasparenti
 per il disegno;
 tele preparate
 per la pittura,
 bugrane e tessuti
 simili rigidi dei
 tipi utilizzati
 per cappelleria
 
 5902          Nappe a trama per
 pneumatici otte-
 nute da filati ad
 alta tenacita' di
 nylon o di altre
 poliammidi, di
 poliesteri o di
 rayon viscosa:
 
 - contenenti, in Fabbricazione a par-
 peso, non piu'   tire da filati
 del 90 % di ma-
 terie tessili
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da materiali
 chimici o parte
 tessili
 
 5903          Tessuti impre-   Fabbricazione a par-
 gnati, spalmati  tire da filati
 o ricoperti di
 materia plastica o
 o stratificati
 con materia pla- Stampa accompagnata
 stica, diversi   da almeno due delle
 da quelli della  operazioni prepara-
 voce 5902        torie o di finissag-
 gio (quali purga,
 sbianca, mercerizzo,
 termofissaggio, sol-
 levamento del pelo,
 calandratura, trat-
 tamento per impar-
 tire stabilita' di-
 mensionale, finissag-
 gio antipiega, deca-
 tissaggio, impregna-
 zione superficiale,
 rammendo e slappola-
 tura), a condizione
 che il valore dei
 tessuti non stampati
 utilizzati non superi
 il 47,5 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 5904          Linoleum, anche  Fabbricazione a par-
 tagliati; rive-  tire da filati (Per
 stimenti del     le condizioni speciali
 suolo costituiti relative a prodotti
 da una spalma-   costituiti da materie
 tura o da una    tessili miste, cfr la
 ricopertura ap-  nota introduttiva 5):
 plicata su un
 supporto tessi-
 le, anche ta-
 gliati
 
 5905          Rivestimenti mu-
 rali di materie
 tessili:
 
 - impregnati,    Fabbricazione a par-
 spalmati, rico-  tire da filati
 perti o strati-
 ficati con gom-
 ma, materie pla-
 stiche o altre
 materie
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - filati di cocco,
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate, ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura, o
 
 - materiali chimici
 o paste tessili
 
 o
 
 Stampa accompagnata
 da almeno due delle
 operazioni prepara-
 torie di finissaggio
 (quali purga, sbian-
 ca, mercerizzo, ter-
 mofissaggio, solle-
 vamento del pelo, ca-
 landratura, tratta-
 mento per impartire
 stabilita' dimensio-
 nale, finissaggio an-
 tipiega, decatissag-
 gio, impregnazione
 superficiale, ram-
 mendo e slappola-
 tura), a condizione
 che il valore dei
 tessuti non stampati
 utilizzati non superi
 il 47,5 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 5906          Tessuti gommati,
 diversi da quel-
 li della voce
 5902:
 
 - tessuti a      Fabbricazione a par-
 maglia           tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate, ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura, o
 
 - materiali chimici
 o paste tessili
 
 - altri tessuti  Fabbricazione a par-
 di filati sinte- da materiali chimici
 tici contenenti,
 in peso, piu'
 del 90% di mate-
 rie tessili
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da filati
 
 5907          Altri tessuti    Fabbricazione a par-
 impregnati,      tire da filati
 spalmati o ri-
 coperti; tele    o
 dipinte per sce-
 nari di teatri,  Stampa accompagnata
 per sfondi di    da almeno due delle
 studi o per usi  operazioni prepara-
 simili           torie o di finissag-
 gio (quali purga,
 sbianca, mercerizzo,
 termofissaggio, sol-
 levamento del pelo,
 calandratura, trat-
 tamento per impar-
 tire stabilita' di-
 mensionale, finissag-
 gio antipiega, deca-
 tissaggio, impregna-
 zione superficiale,
 rammendo e slappola-
 tura), a condizione
 che il valore dei
 tessuti non stampati
 utilizzati non superi
 il 47,5% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 5908          Lucignoli tes-
 suti, intrec-
 ciati o a maglia,
 di materie tes-
 sili, per lam-
 pade, fornelli,
 accendini, can-
 dele o simili;
 reticelle ad in-
 candescenza e
 stoffe tubolari
 a maglia occor-
 renti per la loro
 fabbricazione,
 anche impregnate:
 
 - reticelle ad   Fabbricazione a par-
 incandescenza,   tire da stoffe tubo-
 impregnate       lari a maglia
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da materiali di
 qualsiasi voce,
 esclusi quelli della
 stessa voce del
 prodotto
 
 da 5909 a     Manufatti tes- 5911          sili per usi
 industriali:
 
 - dischi e coro- Fabbricazione a par-
 ne per lucidare, tire da filati o da
 diversi da quel- cascami di tessuti o
 li di feltro     da stracci della voce
 della voce 5911  6310
 
 - tessuti fel-   Fabbricazione a par-
 trati o non, dei tire da(Per le con-
 tipi comunemente dizioni speciali re-
 utilizzati nelle lative a prodotti co-
 macchine per     stituiti da materie
 cartiere o per   tessili miste, cfr la
 altri usi tecni- nota introduttiva 5):
 ci, anche impre-
 gnati o spalma-  - filati di cocco,
 ti, tubolari o
 senza fine, a    - i materiali seguenti:
 catene e/o a
 trame semplici   -- filati di polite-
 o multiple, o a  trafluoroetilene
 tessitura piana, (L'uso di questo pro-
 a catene e/o a   dotto e' limitato al-
 trame multiple   la fabbricazione di
 della voce 5911  tessuti del tipo uti-
 lizzato nelle macchi-
 ne per cartiere),
 
 -- filati di poliam-
 mide, ritorti e
 spalmati, impregnati
 o coperti di resina
 fenolica,
 
 -- filati di poliam-
 mide aromatica otte-
 nuta per policonden-
 sazione di metafeni-
 lendiammina e di aci-
 do isoftalico,
 
 - monofilati di poli-
 tetrafluoroetilene
 (L'uso di questo pro-
 dotto e' limitato al-
 la fabbricazione di
 tessuti del tipo uti-
 lizzato nelle macchi-
 ne per cartiere),
 
 -- filati di fibre
 tessili sintetiche in
 poli(p-fenilenteref-
 talammide),
 
 -- filati di fibre di
 vetro, spalmati di re-
 sina fenolica e spi-
 ralati di filati
 acrilici (L'uso di
 questo prodotto e'
 limitato alla fabbri-
 cazione di tessuti
 del tipo utilizzato
 nelle macchine per
 cartiere),
 
 - monofilamenti di
 copoliestere di un
 poliestere, di una
 resina di acido tere-
 ftalico, di 1,4- ci-
 cloesandietanolo e di
 acido isoftalico,
 
 -- fibre naturali,
 
 -- fibre sintetiche o
 artificiali, discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate, ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura, o
 
 -- materiali chimici
 o paste tessili
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - filati di cocco,
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali, discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate, ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura, o
 
 - materiali chimici o
 paste tessili -------------------------------------------------------------------- capitolo 60   Stoffe a maglia  Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali, discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate, ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura, o
 
 - materiali chimici o
 paste tessili -------------------------------------------------------------------- capitolo 61   Indumenti ed
 accessori di
 abbigliamento,
 a maglia:
 
 - ottenuti riu-  Fabbricazione a par-
 nendo mediante   tire da filati (Per
 cucitura, o al-  le condizioni speciali
 trimenti confe-  relative a prodotti
 zionati, due o   costituiti da materie
 piu' parti di    tessili miste, cfr la
 stoffa a maglia, nota introduttiva 5):
 tagliate o rea-  (Cfr la nota intro-
 lizzate diretta- duttiva 6)
 mente nella for-
 ma voluta
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5):
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali, discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate, ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura, o
 
 - materiali chimici o
 paste tessili -------------------------------------------------------------------- ex            Indumenti ed ac- Fabbricazione a par- capitolo 62   cessori di abbi- tire da filati (Per
 gliamento, di-   le condizioni specia-
 versi da quelli  li relative a prodot-
 maglia, esclusi: ti costituiti da ma-
 terie tessili miste,
 cfr la nota introdut-
 tiva 5)(Cfr la nota
 introduttiva 6)
 
 ex 6202,      Indumenti per    Fabbricazione a par- ex 6204,      donna, ragazza   tire da filati (Cfr ex 6206,      e bambini pic-   la nota introduttiva ex 6209 e     coli (bebes) ed  6) ex 6211       altri accessori
 per vestiario,   o
 confezionati per
 bambini piccoli  Fabbricazione a par-
 (bebes), rica-   tire da tessuti non
 mati             ricamati, a condizione
 che il loro valore non
 superi il 40 % del
 prezzo franco fabbrica
 del prodotto (Cfr la
 nota introduttiva 6)
 
 ex 6210 e     Equipaggiamenti  Fabbricazione a par- ex 6216       ignifughi in     tire da filati (Cfr
 tessuto rico-    la nota introduttiva
 perto di un fo-  6)
 glio di polie-
 stere alluminiz- o
 zato
 Fabbricazione a par-
 tire da tessuti non
 spalmati, a condi-
 zione che il loro va-
 lore non superi il
 40 % del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 (Cfr la nota introdut-
 tiva 6)
 
 6213 e 6214   Fazzoletti da
 naso o da ta-
 schino; scial-
 li, sciarpe,
 foulards, faz-
 zoletti da collo,
 sciarpette, man-
 tiglie, veli e
 velette e manu-
 fatti simili:
 
 - ricamati       Fabbricazione a par-
 tire da filati sem-
 plici, greggi (per le
 condizioni speciali
 relative a prodotti
 costituiti da mate-
 rie tessili miste,
 cfr la nota introdut-
 tiva 6) (Cfr la nota
 introduttiva 6)
 
 o
 
 Fabbricazione a par-
 tire da tessuti non
 ricamati, a condi-
 zione che il loro va-
 lore non superi il
 40 % del prezzo franco
 fabbrica del prodotti
 (Cfr la nota introdut-
 tiva 6)
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da filati sem-
 plici, greggi (Per le
 condizioni speciali
 relative a prodotti
 costituiti da mate-
 rie tessili miste,
 cfr la nota introdut-
 tiva 6) (Cfr la nota
 introduttiva 6)
 
 o
 
 Confezione seguita da
 una stampa accompa-
 gnata da almeno due
 delle operazioni pre-
 paratorie o di finis-
 saggio (quali purga,
 sbianca, mercerizzo,
 termofissaggio, sol-
 levamento del pelo,
 calandratura, tratta-
 mento per impartire
 stabilita' dimensio-
 nale, finissaggio an-
 tipiega, decatissag-
 gio, impregnazione
 superficiale, rammen-
 do e slappolatura), a
 condizione che il va-
 lore di tutti i merci
 non stampate delle
 voci 6213 e 6214 uti-
 lizzate non superi il
 47,5 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 6217          Altri accessori
 di abbigliamento
 confezionati;
 parti di indumen-
 ti ed accessori
 di abbigliamento,
 diversi da quelli
 della voce 6212
 
 - ricamati       Fabbricazione a par-
 tire da filati (Cfr
 la nota introduttiva
 6)
 
 o
 
 Fabbricazione a par-
 tire da tessuti non
 ricamati, a condi-
 zione che il loro va-
 lore non superi il
 40 % del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 (Cfr la nota introdut-
 tiva 6)
 
 - equipaggiamen- Fabbricazione a par-
 ti ignifughi in  tire da filati (Cfr
 tessuto ricoper- la nota introduttiva
 to di un foglio  6)
 di poliestere
 alluminizzato    o
 
 Fabbricazione a par-
 tire da tessuti non
 spalmati, a condi-
 zione che il loro va-
 lore non superi il
 40 % del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 (Cfr la nota introdut-
 tiva 6)
 
 - tessuti di     Fabbricazione:
 rinforzo per
 colletti e pol-  - a partire da mate-
 sini, tagliati   riali di qualsiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce del
 prodotto, e
 
 - in cui il valore di
 tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da filati (Cfr
 la nota introduttiva
 6) -------------------------------------------------------------------- ex            Altri manufatti  Fabbricazione a par-
 |  |  |  | capitolo 63   tessili confe-   tire da materiali zionati; assor-  di qualsiasi voce,
 timenti; ogget-  esclusi quelli della
 ti da rigattiere stessa voce del pro-
 e stracci,       dotto
 esclusi:
 
 da 6301 a     Coperte; bian- 6304          cheria da letto,
 ecc; tende, ten-
 dine, ecc; altri
 manufatti per
 l'arredamento:
 
 - in feltro, non Fabbricazione a par-
 tessuti          tire da (Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituiti da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 6)
 
 - fibre naturali, o
 
 - materiali chimici o
 paste tessili
 
 - altri:
 
 - ricamati       Fabbricazione da fi-
 lati semplici, grezzi
 (Cfr la nota intro-
 dutiva 6), (Per gli
 articoli a maglia non
 elastici ne' gommati,
 ottenuti cucendo o
 assemblando pezze di
 tessuto a maglia (ta-
 gliate o lavorate a
 maglia direttamente
 nella forma voluta),
 cfr la nota introdut-
 tiva 6)
 
 o
 
 Fabbricazione a par-
 tire da tessuti non
 ricamati (ad esclu-
 sione di quelli a ma-
 glia e ad uncinetto),
 a condizione che il
 valore del tessuto
 non ricamato utiliz-
 zato non superi il
 40 % del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da filati sem-
 plici, grezzi (Cfr
 la nota introdutiva
 6), (Per gli articoli
 a maglia non elastici
 ne' gommati, ottenuti
 cucendo o assemblando
 pezze di tessuto a
 maglia (tagliate o
 lavorate a maglia
 direttamente nella
 forma voluta), cfr
 la nota introduttiva
 6)
 
 6305          Sacchi e sac-    Fabbricazione a par-
 chetti da im-    tire da (Per le con-
 ballaggio        dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituite da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5)
 
 - fibre naturali,
 
 - fibre sintetiche o
 artificiali, discon-
 tinue, non cardate,
 ne' pettinate, ne'
 altrimenti preparate
 per la filatura, o
 
 - materiali chimici o
 paste tessili
 
 6306          Copertoni e ten-
 de per l'ester-
 no; tende: vele
 per imbarcazio-
 ni, per tavole
 a vela o carri
 a vela, oggetti
 per campeggio:
 
 - non tessuti    Fabbricazione a par-
 tire da(Per le con-
 dizioni speciali re-
 lative a prodotti co-
 stituite da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5)
 (Cfr la nota intro-
 duttiva 6)
 
 - fibre naturali, o
 
 - materiali chimici
 o paste tessili
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da filati sem-
 plici, greggi (Per le
 condizioni speciali
 relative a prodotti
 costituite da materie
 tessili miste, cfr la
 nota introduttiva 5)
 (Cfr la nota introdut-
 tiva 6)
 
 6307          Altri manufatti  Fabbricazione in cui
 confezionati,    il valore di tutti
 compresi i mo-   i materiali utiliz-
 delli di vestiti zati non superi il
 40 % del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 6308          Assortimenti co- Ciascun articolo in-
 stituiti da pez- corporato nell'assor-
 zi di tessuto e  timento deve rispet-
 di filati, anche tare le regole appli-
 con accessori,   cabili qualora  non
 per la confezio- fosse presentato in
 ne di tappeti,   assortimento. Tutta-
 di arazzi, di    via, articoli non
 tovaglie o di    originari possono es-
 tovaglioli rica- sere incorporati, a
 mati, o di manu- condizione che il
 fatti tessili    loro valore totale
 simili, in im-   non superi il 15 %
 ballaggi per     del prezzo franco
 la vendita al    fabbrica dell'assor-
 minuto           timenio -------------------------------------------------------------------- ex            Calzature, ghet- Fabbricazione a par- capitolo 64   te ed oggetti    tire da materiali
 simili; parti    di qualsiasi voce,
 di questi ogget- escluse le calzature
 ti, esclusi:     incomplete formate
 da tomaie fissate al-
 le suole primarie o
 ad altre parti infe-
 riori della voce 6406
 
 6406          Parti di calza-  Fabbricazione a par-
 ture (comprese   tire da materiali
 le tomaie fis-   di qualsiasi voce,
 sate a suole di- esclusi quelli del-
 verse dalle suo- la stessa voce del
 le esterne);     prodotto
 suole interne
 amovibili, tal-
 lonetti ed og-
 getti simili
 amovibili; ghet-
 te, gambali ed
 oggetti simili,
 e loro parti ---------------------------------------------------------------- ex            Cappelli, copri- Fabbricazione a par- capitolo 65   capo ed altre    tire da materiali
 acconciature;    di qualsiasi voce,
 loro parti,      esclusi quelli del-
 esclusi:         la stessa voce del
 prodotto
 
 6503          Cappelli, copri- Fabbricazione a par-
 capo ed altre    tire da filati o da
 acconciature, di fibre tessili (Cfr
 feltro, fabbri-  la nota introduttiva
 cati con le cam- 6)
 pane o con i di-
 schi o piatti
 della voce 6501,
 anche guarniti
 
 6505          Cappelli, copri- Fabbricazione a par-
 capo ed altre    tire da filati o da
 acconciature a   fibre tessili (Cfr la
 a maglia, o con- nota introduttiva 6)
 fezionati con
 pizzi, feltro o
 altri prodotti
 tessili, in pez-
 zi (ma non in
 strisce), anche
 guarniti; retine
 per capelli di
 qualsiasi materia,
 anche guarnite -------------------------------------------------------------------- ex            Ombrelli (da     Fabbricazione a par- capitolo 66   pioggia o da so- tire da materiali
 le), ombrelloni, di qualsiasi voce,
 bastoni, basto-  esclusi quelli del-
 ni-sedile, fru-  la stessa voce del
 ste, frustini e  prodotto
 loro parti,
 esclusi:
 
 6601          Ombrelli (da     Fabbricazione in cui
 pioggia o da so- il valore di tutti
 le), ombrelloni  i materiali utiliz-
 (compresi gli    zati non superi il
 ombrelli-basto-  50% del prezzo franco
 ni, gli ombrel-  fabbrica del prodotto
 loni da giardino
 e simili) -------------------------------------------------------------------- capitolo 67   Piume e calugine Fabbricazione a par-
 preparate e og-  tire da materiali
 getti di piume   di qualsiasi voce,
 e di calugine;   esclusi quelli del-
 fiori artificia- la stessa voce del
 li; lavori di    prodotto
 capelli -------------------------------------------------------------------- ex            Lavori di pie-   Fabbricazione a par- capitolo 68   tre, gesso, ce-  tire da materiali
 mento, amianto,  di qualsiasi voce,
 mica o materie   esclusi quelli del-
 simili, esclusi: la stessa voce del
 prodotto
 
 ex 6803       Lavori di arde-  Fabbricazione a par-
 sia naturale o   tire dall'ardesia
 agglomerata      lavorata
 
 ex 6812       Lavori di amian- Fabbricazione a par-
 to, lavori di    tire da materiali
 miscele a base   di qualsiasi voce
 di amianto o a
 base di amianto
 e carbonato di
 magnesio
 
 ex 6814       Lavori di mica,  Fabbricazione a par-
 compresa la mica tire da mica lavorata
 agglomerata o    (compresa la mica ag-
 ricostituita,    glomerata o ricosti-
 anche su sup-    tuita)
 porto di carta,
 di cartone o di
 altri materiali
 
 capitolo 69   Prodotti cera-   Fabbricazione a par-
 mici             tire da materiali
 di qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Vetro e lavori   Fabbricazione a par- capitolo 70   di vetro,        tire da materiali
 esclusi:         di qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto
 
 ex 7003, ex   Vetro con strati Fabbricazione a par- 7004 e        non riflettenti  tire da materiali del- ex 7005                        la voce 7001
 
 7006          Vetro delle voci
 7003, 7004 o
 7005, curvato,
 smussato, inci-
 so, forato,
 smaltato o al-
 trinscnti lavo-
 rato, ma non
 incorniciato ne'
 combinato con
 altre materie:
 
 - lastre di ve-  Fabbricazioni a par-
 tro (substrati), tire da lastre di
 ricoperte da uno vetro (substrati)
 strato di metal- della voce 7006
 lo dielettrico,
 semiconduttrici
 secondo gli stan-
 dard del SEMII
 (SEMII-Semicon-
 ductor Equipment
 and Materials
 Institute
 Icorporated)
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da materiali
 della voce 7001
 
 7007          Vetro di sicu-   Fabbricazione a par-
 rezza, costi-    tire da materiali
 tuito da vetri   della voce 7001
 temperati o for-
 mati da fogli
 aderenti fra
 loro
 
 7008          Vetri isolanti a Fabbricazione a par-
 pareti multiple  tire da materiali
 della voce 7001
 
 7009          Specchi di ve-   Fabbricazione a par-
 tro, anche in-   tire da materiali
 corniciati, com- della voce 7001
 presi gli spec-
 chi retrovisivi
 
 7010          Damigiane, bot-  Fabbricazione a par-
 tiglie, boccet-  tire da materiali
 te, barattoli,   di qualsiasi voce,
 vasi, imballaggi esclusi quelli del-
 tubolari, ampol- la stessa voce del
 le ed altri re-  prodotto
 cipienti per
 il trasporto o   o
 l'imballaggio,
 di vetro; barat- Sfaccettatura di og-
 toli per conser- getti di vetro, a
 ve, di vetro;    condizione che il va-
 tappi, coperchi  lore totale dell'og-
 e altri disposi- getto di vetro non
 tivi di chiusu-  sfaccettato non supe-
 ra, di vetro     ri il 50% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 7013          Oggetti di vetro Fabbricazione a par-
 per la tavola,   tire da materiali
 la cucina, la    di qualsiasi voce,
 toletta, l'uffi- esclusi quelli del-
 cio, la decora-  la stessa voce del
 zione degli ap-  prodotto
 partamenti o per
 usi simili, di-  o
 versi dagli og-
 getti delle voci Sfaccettature di og-
 7010 o 7018      getti di vetro, a
 condizione che il
 valore totale del-
 l'oggetto di vetro
 non sfaccettato non
 superi il 50% del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 o
 
 Decorazione a mano
 (ad esclusione della
 stampa serigrafica)
 di oggetti di vetro
 soffiato a mano, a
 condizione che il
 valore totale del-
 l'oggetto di vetro
 soffiato a mano non
 superi il 50 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 ex 7019       Lavori di fibre  Fabbricazione a par-
 di vetro, diver- tire da:
 si dai filati
 - stoppini greggi,
 filati accoppiati in
 parallelo senza tor-
 sione (roving), e
 
 - lana di vetro -------------------------------------------------------------------- ex            Perle fini o     Fabbricazione a par- capitolo 71   coltivate, pie-  tire da materiali
 tre preziose     di qualsiasi voce,
 (gemme), pietre  esclusi quelli del-
 semipreziose     la stessa voce del
 (fini) o simili, prodotto
 metalli preziosi,
 metalli placcati
 o ricoperti di
 metalli preziosi
 e lavori di que-
 ste materie; mi-
 nuterie di fan-
 tasia; monete,
 esclusi:
 
 ex 7101       Perle fini o     Fabbricazione in cui
 coltivate, as-   il valore di tutti
 sortite e infi-  i materiali utiliz-
 late temporanea- zati non superi il
 mente per como-  50 % del prezzo franco
 dita' di tra-    fabbrica del prodotto
 sporto
 
 ex 7102, ex   Pietre preziose  Fabbricazione a par- 7103 e ex     (gemme), semi-   tire da pietre pre- 7104          preziose (fini), ziose (gemme), o se-
 naturali, sinte- mipreziose (fini),
 tiche o ricosti- non lavorate
 tuite, lavorate
 
 7106, 7108    Metalli preziosi: e 7110
 - greggi         Fabbricazione a par-
 tire da materiali di
 qualsiasi voce,
 esclusi quelli delle
 voci 7106, 7108 o 7110
 
 o
 
 Separazione elettro-
 litica, termica o
 chimica di metalli
 preziosi delle voci
 7106, 7108 o 7110
 
 o
 
 Fabbricazione di le-
 ghe di metalli pre-
 ziosi delle voci 7106,
 7108 o 7110 tra di
 loro o con metalli
 comuni
 
 - semilavorati   Fabbricazione a par-
 o in polvere     tire da metalli pre-
 ziosi, greggi
 
 ex 7107, ex   Metalli comuni   Fabbricazione a par- 7109 e ex     ricoperti di me- tire da metalli comuni 7111          talli preziosi,  ricoperti di metalli
 semilavorati     preziosi, greggi
 
 7116          Lavori di perle  Fabbricazione in cui
 fini o colti-    il valore di tutti
 vate, di pietre  i materiali utilizzati
 preziose (gem-   non superi il 50 % del
 me), di pietre   prezzo franco fabbrica
 semipreziose     del prodotto
 (fini) o di pie-
 tre sintetiche
 o ricostituite
 
 7117          Minuterie di     Fabbricazione a par-
 fantasia         tire da materiali di
 qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto
 
 o
 
 Fabbricazione a par-
 tire da parti in me-
 talli comuni, non
 placcati o ricoperti
 di metalli preziosi,
 a condizione che il
 valore di tutti i
 materiali utilizzati
 non superi il 50% del
 prezzo franco fabbrica
 del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Ghisa, ferro     Fabbricazione a par- capitolo 72   e acciaio,       tire da materiali di
 esclusi:         qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto
 
 7207          Semiprodotti di  Fabbricazione a par-
 ferro o di ac-   tire da materiali
 ciai non legati  delle voci 7201, 7202,
 7203, 7204 e 7205
 
 da 7208 a     Prodotti lami-   Fabbricazione a par- 7216          nati piatti,     tire da lingotti o
 vergella o bor-  altre forme primarie
 dione, barre,    della voce 7206
 profilati di
 ferro o di ac-
 ciai non legati
 
 7217          Fili di ferro o  Fabbricazione a par-
 di acciai non    tire da semiprodotti
 legati           della voce 7207
 
 ex 7218, da   Semiprodotti,    Fabbricazione a par- 7219 a 7222   prodotti lami-   tire da lingotti o
 nati piatti,     altre forme primarie
 barre, profilati della voce 7218
 di acciai inos-
 sidabili
 
 7223          Fili di acciai   Fabbricazione a par-
 inossidabili     tire da semiprodotti
 della voce 7218
 
 ex 7224, da   Semiprodotti,    Fabbricazione a par- 7225 a 7228   prodotti lami-   tire da lingotti o
 nati piatti e    altre forme primarie
 vergella o bor-  delle voci 7206, 7218
 dione, barre e   o 7224
 profilati in al-
 tri acciai lega-
 ti, barre forate
 per la perfora-
 zione, di acciai
 legati o non
 legati
 
 7229          Fili di altri    Fabbricazione a par-
 acciai legati    tire da semiprodotti
 della voce 7224 -------------------------------------------------------------------- ex            Lavori di ghisa, Fabbricazione a par- capitolo 73   ferro o acciaio, tire da materiali
 esclusi:         di qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto
 
 ex 7301       Palancole        Fabbricazione a par-
 tire da materiali
 della voce 7206
 
 7302          Elementi per la  Fabbricazione a par-
 costruzione di   tire da materiali
 strade ferrate,  della voce 7206
 di ghisa, di
 ferro o di ac-
 ciaio;  rotaie,
 controrotaie e
 rotaie a crema-
 gliera, aghi,
 cuori, tiranti
 per aghi ed al-
 tri elementi per
 incroci o scambi,
 traverse, stecche
 (ganasce), cusci-
 netti, cunei,
 piastre di appog-
 gio, piastre di
 fissaggio, pia-
 stre e barre di
 scartamento ed
 altri pezzi spe-
 cialmente costru-
 iti per la posa,
 la congiunzione
 o il fissaggio
 delle rotaie
 
 7304, 7305 e  Tubi e profilati Fabbricazione a par- 7306          cavi, di ferro   tire da materiali
 o di acciaio     delle voci 7206,
 7207, 7218 o 7224
 
 ex 7307       Accessori per    Tornitura, trapana-
 tubi di acciai   tura, alesatura, fi-
 inossidabili     lettatura, sbavatura
 (ISO n X5CrNiMo  e sabbiatura di ab-
 1712), composti  bozzi fucinati, a
 di piu' parti    condizione che il lo-
 ro valore non superi
 il 35 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 7308          Costruzioni e    Fabbricazione a par-
 parti di costru- tire da materiali
 zioni (per esem- di qualsiasi voce,
 pio: ponti ed    esclusi quelli del-
 elementi di pon- la stessa voce del
 ti, porte di ca- prodotto. Tuttavia,
 riche o chiuse,  i profilati ottenuti
 torri, piloni,   per saldatura della
 pilastri, colon- voce 7301 non possono
 ne, ossature,    essere utilizzati
 impalcature, tet-
 toie, porte e
 finestre e loro
 intelaiature,
 stipiti e so-
 glie, serrande di
 chiusura, balau-
 strate) di ghisa,
 ferro o acciaio,
 escluse le co-
 struzioni pre-
 fabbricate della
 voce 9406; lamie-
 re, barre, pro-
 filati, tubi e
 simili, di ghisa,
 ferro o acciaio,
 predisposti per
 essere utilizzati
 nelle costruzioni
 
 ex 7315       Catene anti-     Fabbricazione in cui
 sdrucciolevoli   il valore di tutti i
 materiali della voce
 7315 utilizzati non
 superi il 50 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Rame e lavori di Fabbricazione: capitolo 74   rame, esclusi:
 - a partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce del
 prodotto, e
 
 - in cui il valore di
 tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 7401          Metalline cupri- Fabbricazione a par-
 fere; rame da    tire da materiali
 cementazione     di qualsiasi voce,
 (precipitato di  esclusi quelli del-
 rame)            la stessa voce del
 prodotto
 
 7402          Rame non raffi-  Fabbricazione a par-
 nato; anodi di   tire da materiali
 rame per affina- di qualsiasi voce,
 zione elettro-   esclusi quelli del-
 litica           la stessa voce del
 prodotto
 
 7403          Rame raffinato
 e leghe di rame,
 greggio:
 
 - rame raffinato Fabbricazione a par-
 tire da materiali di
 qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto
 
 - leghe di rame  Fabbricazione a par-
 e rame raffinato tire da rame raffi-
 contenente altri nato, grezzo, o da
 elementi         cascami e rottami di
 rame
 
 7404          Cascami ed avan- Fabbricazione a par-
 zi di rame       tire da materiali di
 qualsiasi voce,
 esclusi quelli della
 stessa voce del
 prodotto
 
 7405          Leghe madri di   Fabbricazione a par-
 rame             tire da materiali di
 qualsiasi voce,
 esclusi quelli della
 stessa voce del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Nichel e lavori  Fabbricazione: capitolo 75   di nichel,
 esclusi:         - a partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce del
 prodotto, e
 
 - in cui il valore di
 tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 50% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 da 7501 a     Metalline di     Fabbricazione a par- 7503          nichel, "sin-    tire da materiali
 ters" di ossidi  di qualsiasi voce,
 di nichel ed     esclusi quelli del-
 altri prodotti   la stessa voce del
 intermedi della  prodotto
 metallurgia del
 nichel; nichel
 greggio; casca-
 mi ed avanzi di
 nichel -------------------------------------------------------------------- ex            Alluminio e la-  Fabbricazione: capitolo 76   vori di alluminio,
 esclusi:         - a partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce del
 prodotto, e
 
 - in cui il valore di
 tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 7601          Alluminio        Fabbricazione:
 greggio
 - a partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce del
 prodotto, e
 
 - in cui il valore di
 tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 o
 
 Fabbricazione tramite
 trattamento termico o
 elettrolitico a par-
 tire da alluminio non
 legato o cascami e
 rottami di alluminio
 
 7602          Cascami ed avan- Fabbricazione a par-
 zi di alluminio  tire da materiali di
 qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto
 
 ex 7616       Lavori di allu-  Fabbricazione:
 minio diversi    - a partire da mate-
 dalle tele me-   riali di qualsiasi
 talliche (com-   voce, esclusi quelli
 prese le tele    della stessa voce del
 continue o sen-  prodotto. Tuttavia,
 za fine), reti   le tele metalliche
 e griglie, di    (comprese le tele
 fili di allumi-  continue o senza
 nio e lamiere o  fine), le reti e le
 nastri spiegati  griglie, di fili di
 di alluminio     alluminio e le lamie-
 re o nastri spiegati
 di alluminio possono
 essere utilizzati, e
 
 - in cui il valore di
 tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 77   Riservato a un
 eventuale uso
 futuro nel si-
 stema armonizzato -------------------------------------------------------------------- ex            Piombo e lavori  Fabbricazione: capitolo 78   di piombo, esclusi:
 - a partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, esclusi quel-
 li della stessa voce
 del prodotto, e
 
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 7801          Piombo greggio:
 
 - piombo raffi-  Fabbricazione a par-
 nato             tire da piombo
 d'opera
 
 - altro          Fabbricazione a par-
 tire da materiali
 di qualsiasi voce,
 esclusi quelli della
 stessa voce del pro-
 dotto. Tuttavia, i
 cascami e i rottami
 di piombo della voce
 7802 non possono es-
 sere utilizzati -------------------------------------------------------------------- 7802          Cascami ed avan- Fabbricazione a par-
 zi di piombo     tire da materiali
 di qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Zinco e lavori   Fabbricazione: capitolo 79   di zinco, esclusi:
 - a partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce del
 prodotto e
 
 - in cui il valore di
 tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 7901          Zinco greggio    Fabbricazione a par-
 tire da materiali
 di qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto. Tuttavia,
 i cascami e i rotta-
 mi di zinco della
 voce 7902 non possono
 essere utilizzati
 
 7902          Cascami ed avan- Fabbricazione a par-
 zi di zinco      tire da materiali
 di qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Stagno e lavori  Fabbricazione: capitolo 80   di stagno, esclusi:
 - a partire da mate-
 riali di qualsiasi
 voce, esclusi quel-
 li della stessa voce
 del prodotto, e
 
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 8001          Stagno greggio   Fabbricazione a par-
 tire da materiali
 di qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto. Tuttavia,
 i materiali della vo-
 ce 8002 non posso-
 no essere utilizzati
 
 8002 e 8007   Cascami ed avan- Fabbricazione a par-
 zi di stagno;    tire da materiali
 altri lavori di  di qualsiasi voce,
 stagno           esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 81   Altri metalli
 comuni; cermet;
 lavori di queste
 materie:
 
 - altri metalli  Fabbricazione in cui
 comuni, lavo-    il valore di tutti i
 rati; lavori di  materiali della stes-
 queste materie   sa voce del prodotto
 utilizzati non superi
 il 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 - altri          Fabbricazione a par-
 tire da materiali
 di qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Utensili e uten- Fabbricazione a par- capitolo 82   sileria oggetti  tire da materiali
 di coltelleria   di qualsiasi voce,
 e posateria da   esclusi quelli del-
 tavola, di me-   la stessa voce del
 talli comuni;    prodotto
 parti di questi
 oggetti di me-
 talli comuni,
 esclusi:
 
 8206          Utensili com-    Fabbricazione a par-
 presi in almeno  tire da materiali
 due delle voci   di qualsiasi voce,
 da 8202 a 8205,  esclusi quelli del-
 condizionati in  le voci da 8202 a
 assortimenti per 8205. Tuttavia, uten-
 la vendita al    sili delle voci da
 minuto           8202 a 8205 possono
 essere incorporati,
 a condizione che il
 loro valore totale
 non superi il 15 %
 del prezzo franco
 fabbrica dell'as-
 sortimento
 
 8207          Utensili inter-  Fabbricazione:
 cambiabili per
 utensileria a    - a partire da mate-
 mano, anche mec- riali di qualsiasi
 canica o per     voce, esclusi quelli
 macchine utenti- della stessa voce
 li (per esempio: del prodotto, e
 per imbutire,
 stampare, pun-   - in cui il valore
 zonare, maschia- di tutti i materiali
 re, filettare,   utilizzati non superi
 forare, alesare, il 40 % del prezzo
 scanalare, fre-  franco fabbrica del
 sare, tornire,   prodotto
 avvitare) com-
 prese le filiere
 per trafilare o
 estrudere i me-
 talli, nonche'
 gli utensili di
 perforazione o
 di sondaggio
 
 8208          Coltelli e lame  Fabbricazione:
 trancianti per
 macchine o appa- - a partire da mate-
 recchi meccanici riali di qualaiasi
 voce, esclusi quelli
 della stessa voce
 del prodotto, e
 
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 ex 8211       Coltelli (diver- Fabbricazione a par-
 si da quelli     tire da materiali
 della voce       di qualsiasi voce,
 8208), a lama    esclusi quelli del-
 tranciante o     la stessa voce del
 dentata, com-    prodotto. Tuttavia,
 presi i roncoli  le lame di coltello
 chiudibili       ed i manici di metal-
 li comuni possono
 essere utilizzati
 
 8214          Altri oggetti di Fabbricazione a par-
 coltelleria (per tire da materiali
 esempio: tosa-   di qualsiasi voce,
 trici, fenditoi, esclusi quelli del-
 coltellacci,     la stessa voce del
 scuri da macel-  prodotto. Tuttavia,
 laio o da cucina i manici di metalli
 e tagliacarte);  comuni possono essere
 utensili ed as-  utilizzati
 sortimenti di
 utensili per ma-
 nicure o pedicu-
 re (comprese le
 lime da unghie)
 
 8215          Cucchiai, for-   Fabbricazione a par-
 chette, mestoli, tire da materiali
 schiumarole, pa- di qualsiasi voce,
 lette da torta,  esclusi quelli del-
 coltelli specie- la stessa voce del
 li da pesce o da prodotto. Tuttavia,
 burro, pinze da  i manici di metalli
 zucchero e og-   comuni possono essere
 getti simili     utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex            Lavori diversi   Fabbricazione a par- capitolo 83   di metalli co-   tire da materiali
 muni esclusi:    di qualsiasi voce,
 esclusi quelli del-
 la stessa voce del
 prodotto
 
 ex 8302       Altre guarnizio- Fabbricazione a par-
 ni, ferramenta   tire da materiali
 ed oggetti si-   di qualsiasi voce,
 mili per edi-    esclusi quelli del-
 fici, e conge-   la stessa voce del
 gni di chiusura  prodotto. Tuttavia,
 automatica per   gli altri materiali
 porte            della voce 8302 pos-
 sono essere utiliz-
 zati a condizione che
 il loro valore totale
 non superi il 20 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 ex 8306       Statuette ed al- Fabbricazione a par-
 tri oggetti di   tire da materiali
 ornamento per    di qualsiasi voce,
 interni, di me-  esclusi quelli del-
 talli comuni     la stessa voce del
 prodotto. Tuttavia,
 gli altri materiali
 della voce 8306 pos-
 sono essere utiliz-
 zati a condizione che
 il loro valore totale
 non superi il 30 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Reattori nuclea- Fabbricazione:       Fabbricazione in capitolo 84   ri, caldaie,                          cui il valore di
 macchine, appa-  - a partire da mate- tutti i materia-
 recchi e conge-  riali di qualsiasi   li utilizzati
 gni meccanici;   voce, esclusi quelli non superi il
 parti di queste  della stessa voce    30 % del prezzo
 macchine o appa- del prodotto, e      franco fabbrica
 recchi, esclusi:                      del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 ex 8401       Elementi combu-  Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 stibili per re-  tire da materiali    cui il valore di
 attori nucleari  di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 esclusi quelli del-  li utilizzati
 la stessa voce del   non superi il
 prodotto (Questa     30 % del prezzo
 regola e' applica-   franco fabbrica
 bile fino al 31.     del prodotto
 12.2005)
 
 8402          Caldaie a vapore Fabbricazione:       Fabbricazione in
 (generatori di                        cui il valore di
 vapore), diverse - a partire da mate- tutti i materia-
 dalle caldaie    riali di qualsiasi   li utilizzati
 per il riscalda- voce, esclusi quelli non superi il
 mento centrale   della stessa voce    25 % del prezzo
 costruite per    del prodotto, e      franco fabbrica
 produrre contem-                      del prodotto
 poraneamente ac- - in cui il valore
 qua calda e va-  di tutti i materiali
 pore a bassa     utilizzati non superi
 pressione; cal-  il 40% del prezzo
 daie dette "ad   franco fabbrica del
 acqua surri-     prodotto
 scaldata"
 
 8403 e ex     Caldaie per il   Fabbricazione a par- Fabbricazione in 8404          riscaldamento    tire da materiali    cui il valore di
 centrale, diver- di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 se da quelle     esclusi quelli delle li utilizzati
 della voce 8402  8403 e 8404          non superi il
 e apparecchi au-                      40 % del prezzo
 siliari per cal-                      franco fabbrica
 daie per il ri-                       del prodotto
 scaldamento voci
 
 8406          Turbine a vapore Fabbricazione in cui
 il valore di tutti i
 materiali utilizzati
 non superi il 40 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 8407          Motori a pistone Fabbricazione in cui
 alternativo o    il valore di tutti i
 rotativo, con    materiali utilizzati
 accensione a     non superi il 40 %
 scintilla (mo-   del prezzo franco
 tori a scoppio)  fabbrica del prodotto
 
 8408          Motori a pisto-  Fabbricazione in cui
 ne, con accen-   il valore di tutti
 sione per com-   i materiali utiliz-
 pressione (mo-   zati non superi il
 tori diesel o    40 % del prezzo
 semidiesel)      franco fabbrica del
 prodotto
 
 8409          Parti riconosci- Fabbricazione in cui
 bili come desti- il valore di tutti
 nate, esclusiva- i materiali utiliz-
 mente o trinci-  zati non superi il
 palmente, ai mo- 40 % del prezzo
 tori delle voci  franco fabbrica del
 8407 o 8408      prodotto
 
 8411          Turboreattori,   Fabbricazione:       Fabbricazione in
 turbopropulsori                       cui il valore di
 e altre turbine  - a partire da mate- tutti i materia-
 a gas            riali di qualsiasi   li utilizzati
 voce, esclusi quel-  non superi il
 li della stessa vo-  25 % del prezzo
 ce del prodotto, e   franco fabbrica
 del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non su-
 peri il 40 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 8412          Altri motori e   Fabbricazione in cui
 macchine motrici il valore di tutti i
 materiali utilizzati
 non superi il 40 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 ex 8413       Pompe volumetri- Fabbricazione:       Fabbricazione in
 che rotative                          cui il valore di
 - a partire da mate- tutti i materia-
 riali di qualsiasi   li utilizzati
 voce, esclusi quel-  non superi il
 li della stessa vo-  25 % del prezzo
 ce del prodotto, e   franco fabbrica
 del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati  non su-
 peri il 40 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 ex 8414       Ventilatori e    Fabbricazione:       Fabbricazione in
 simili, per usi                       cui il valore di
 industriali      - a partire da mate- tutti i materia-
 riali di qualsiasi   li utilizzati
 voce, esclusi quel-  non superi il
 li della stessa voce 25 % del prezzo
 del prodotto, e      franco fabbrica
 del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non supe-
 ri il 40% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 8415          Macchine ed ap-  Fabbricazione in cui
 parecchi per il  il valore di tutti i
 condizionamento  materiali utilizzati
 dell'aria, com-  non superi il 40 %
 prendenti un     del prezzo franco
 ventilatore a    fabbrica del prodotto
 motore e dei di-
 spositivi atti
 a modificare la
 temperatura e
 l'umidita', com-
 presi quelli nei
 quali il grado
 igrometrico non
 e' regolabile
 separatamente
 
 8418          Frigoriferi,     Fabbricazione:       Fabbricazione in
 congelatori-con-                      cui il valore di
 servatori ed al- - a partire da mate- tutti i materia-
 tro materiale,   riali di qualsiasi   li utilizzati
 altre macchine   voce, esclusi quelli non superi il
 ed apparecchi    della stessa voce    25 % del prezzo
 per la produ-    del prodotto,        franco fabbrica
 zione del fred-                       del prodotto
 do, con attrez-  - in cui il valore
 zatura elettrica di tutti i materiali
 o di altre spe-  utilizzati non superi
 cie; pompe di    il 40 % del prezzo
 calore diverse   franco fabbrica del
 dalle macchine   prodotto, e
 ed apparecchi
 per il condi-    - in cui il valore
 zionamento del-  di tutti i materiali
 l'aria della     non originari uti-
 voce 8415        lizzati non superi
 il valore di tutti
 i materiali origi-
 nari utilizzati
 
 ex 8419       Macchine per     Fabbricazione in     Fabbricazione in
 l'industria del  cui:                 cui il valore di
 legno, della                          tutti i materia-
 pasta per carta, - il valore di tutti li utilizzati
 della carta e    i materiali utiliz-  non superi il
 del cartone      zati non superi il   30 % del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - entro il predetto
 limite, il valore di
 tutti i materiali
 della stessa voce
 del prodotto utiliz-
 zati non superi il
 25 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 8420          Calandre e lami- Fabbricazione in     Fabbricazione in
 natoi, diversi   cui:                 cui il valore di
 da quelli per i                       tutti i materia-
 metalli o per il - il valore di tutti li utilizzati
 vetro, e cilin-  i materiali utiliz-  non superi il
 dri per dette    zati non superi il   30 % del prezzo
 macchine         40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - entro il predetto
 limite, il valore di
 tutti i materiali
 della stessa voce del
 prodotto utilizzati
 non superi il 25 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 8423         Apparecchi e      Fabbricazione:       Fabbricazione in
 strumenti per                          cui il valore di
 pesare, compre-   - a partire da mate- tutti i materia-
 se le basculle e  riali di qualsiasi   li utilizzati
 le bilance per    voce, esclusi quelli non superi il
 verificate i pez- della stessa voce    25 % del prezzo
 zi fabbricati,    del prodotto, e      franco fabbrica
 ma escluse le bi-                      del prodotto
 lance sensibili   - in cui il valore
 ad un peso di 5   di tutti i materiali
 cg o meno; pesi   utilizzati non superi
 per qualsiasi     il 40% del prezzo
 bilancia          franco fabbrica del
 prodotto
 
 da 8425 a     Macchine ed ap-  Fabbricazione in     Fabbricazione in 8428          parecchi di sol- cui:                 cui il valore di
 levamento, di                         tutti i materia-
 movimentazione,  - il valore di tutti li utilizzati
 di carico o di   i materiali utiliz-  non superi il
 scarico          zati non superi il   30 % del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - entro il predetto
 limite, il valore di
 tutti i materiali
 della voce 8431 uti-
 lizzati non superi
 il 10 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 8429          Apripista (bul-
 ldozers, angle-
 dozers), livel-
 latrici, ruspe,
 spianatrici, pa-
 le meccaniche,
 escavatori, ca-
 ricatori e cari-
 catrici-spala-
 trici, compatta-
 tori e rulli
 compressori,
 semoventi:
 
 - rulli compres- Fabbricazione in cui
 sori             il valore di tutti i
 materiali utilizzati
 non superi il 40 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 - altri          Fabbricazione in     Fabbricazione in
 cui:                 cui il valore di
 tutti i materia-
 - il valore di tutti li utilizzati
 i materiali utiliz-  non superi il
 zati non superi il   30 % del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - entro il predetto
 limite, il valore di
 tutti i materiali
 della voce 8431 uti-
 lizzati non superi
 il 10 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 8430          Altre macchine   Fabbricazione in     Fabbricazione in
 ed apparecchi    cui:                 cui il valore di
 per lo sterra-                        tutti i materia-
 mento, il livel- - il valore di tutti li utilizzati
 lamento, lo      i materiali utiliz-  non superi il
 spianamento, la  zati non superi il   30 % del prezzo
 escavazione, per 40 % del prezzo      franco fabbrica
 rendere compatto franco fabbrica del  del prodotto
 il terreno, l'e- prodotto, e
 strazione o la
 perforazione     - entro il predetto
 della terra,     limite, il valore
 dei minerali o   di tutti i materiali
 dei minerali     della voce 8431 uti-
 metalliferi,     lizzati non superi
 battipali e mac- il 10 % del prezzo
 chine per l'e-   franco fabbrica del
 strazione dei    prodotto
 pali, spazzaneve
 
 ex 8431       Parti riconosci- Fabbricazione in cui
 bili come desti- il valore di tutti
 nate esclusiva-  i materiali utiliz-
 mente o trinci-  zati non superi il
 palmente, ai     40 % del prezzo
 rulli compres-   franco fabbrica del
 sori             prodotto
 
 8439          Macchine ed ap-  Fabbricazione in     Fabbricazione in
 parecchi per la  cui:                 cui il valore di
 fabbricazione                         tutti i materia-
 della pasta di   - il valore di tutti li utilizzati
 materie fibrose  i materiali utiliz-  non superi il
 cellulosiche o   zati non superi il   30 % del prezzo
 per la fabbrica- 40 % del prezzo      franco fabbrica
 zione o la fini- franco fabbrica del  del prodotto
 tura della carta prodotto, e
 o del cartone
 - entro il predetto
 limite, il valore di
 tutti i materiali
 della stessa voce del
 prodotto utilizzati
 non superi il 25 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 8441          Altre macchine   Fabbricazione in     Fabbricazione in
 ed apparecchi    cui:                 cui il valore di
 per la lavora-                        tutti i materia-
 zione della pa-  - il valore di tutti li utilizzati
 sta per carta,   i materiali utiliz-  non superi il
 della carta o    zati non superi il   30 % del prezzo
 del cartone,     40 % del prezzo      franco fabbrica
 comprese le ta-  franco fabbrica del  del prodotto
 gliatrici di     prodotto, e
 ogni tipo
 - entro il predetto
 limite, il valore di
 tutti i materiali
 della stessa voce del
 prodotto utilizzati
 non superi il 25 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 da 8444 a     Macchine per     Fabbricazione in cui 8447          l'industria tes- il valore di tutti
 sile delle voci  i materiali utiliz-
 da 8444 a 8447   zati non superi il
 40 % del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 ex 8448       Macchine ed ap-  Fabbricazione in cui
 parecchi ausi-   il valore di tutti
 liari per le     i materiali utiliz-
 macchine delle   zati non superi il
 voci 8444 e 8445 40 % del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 8452          Macchine per cu-
 cire, escluse le
 macchine per cu-
 cire i fogli
 della voce 8440;
 mobili, supporti
 e coperchi co-
 struiti apposi-
 tamente per mac-
 chine per cuci-
 re; aghi per mac-
 chine per cucire:
 
 - macchine per   Fabbricazione in
 cucire unica-    cui:
 mente con punto
 annodato la cui  - il valore di tutti
 testa pesa al    i materiali utiliz-
 massimo 16 kg    zati non superi il
 senza motore o   40 % del prezzo
 17 kg con il     franco fabbrica del
 motore           prodotto,
 
 - il valore di tutti
 i materiali non ori-
 ginari utilizzati per
 il montaggio della
 testa (senza motore)
 non deve eccedere il
 valore di tutti i ma-
 teriali originari
 utilizzati, e
 
 - il meccanismo di
 tensione del filo,
 il meccanismo del-
 l'uncinetto ed il
 meccanismo zig-zag
 sono originari
 
 - altri          Fabbricazione in cui
 il valore di tutti i
 materiali utilizzati
 non superi il 40 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 da 8456 a     Macchine uten-   Fabbricazione in cui 8466          sili, apparecchi il valore di tutti
 (loro parti di   i materiali utiliz-
 ricambio ed ac-  zati non superi il
 cessori) delle   40 % del prezzo
 voci da 8456 a   franco fabbrica del
 8466             prodotto
 
 da 8469 a     Macchine per uf- Fabbricazione in cui 8472          ficio (ad esem-  il valore di tutti
 pio, macchine da i materiali utiliz-
 scrivere, mac-   zati non superi il
 chine calcola-   40 % del prezzo franco
 trici, macchine  fabbrica del prodotto
 automatiche per
 l'elaborazione
 di dati, dupli-
 catori, cucitri-
 ci meccaniche)
 
 8480          Staffe per fon-  Fabbricazione in cui
 deria, piastre   il valore di tutti
 di fondo per     i materiali utiliz-
 forme, modelli   zati non superi il
 per forme; forme 50 % del prezzo franco
 per i metalli    fabbrica del prodotto
 (diversi dalle
 lingotterie), i
 carburi metalli-
 ci, il vetro, le
 materie minerali,
 la gomma o le ma-
 terie plastiche
 
 8482          Cuscinetti a ro- Fabbricazione:       Fabbricazione in
 tolamento, a                          cui il valore di
 sfere, a cilin-  - a partire da mate- tutti i materia-
 dri, a rulli o   riali di qualsiasi   li utilizzati
 ad aghi (a rul-  voce, esclusi quel-  non superi il
 lini)            li della stessa voce 25 % del prezzo
 del prodotto, e      franco fabbrica
 del prodotto
 
 - in cui il va-
 lore di tutti i
 materiali uti-
 lizzati non su-
 peri il 40 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 8484          Guarnizioni me-  Fabbricazione in cui
 talloplastiche;  il valore di tutti
 serie o assorti- i materiali utiliz-
 menti di guarni- zati non superi il
 zioni di compo-  40 % del prezzo franco
 sizione diversa, fabbrica del prodotto
 presentati in
 involucri, bu-
 ste o imballaggi
 simili; giunti
 di tenuta sta-
 gna meccanici
 
 8485          Parti di macchi- Fabbricazione in cui
 ne o di apparec- il valore di tutti
 chi non nominate i materiali utiliz-
 ne' comprese al- zati non superi il
 trove in questo  40 % del prezzo franco
 capitolo, non    fabbrica del prodotto
 aventi congiun-
 zioni elettri-
 che, parti iso-
 late elettrica-
 mente, avvolgi-
 menti, contatti
 o altre caratte-
 ristiche elet-
 triche -------------------------------------------------------------------- ex            Macchine elet-   Fabbricazione:       Fabbricazione in capitolo 85   triche, apparec-                      cui il valore di
 chi e materiale  - a partire da mate- tutti i materia-
 elettrico e loro riali di qualsiasi   li utilizzati
 parti; apparec-  voce, esclusi quelli non superi il
 chi per la re-   della stessa voce    30 % del prezzo
 gistrazione o    del prodotto, e      franco fabbrica
 la riproduzione                       del prodotto
 del suono, ap-   - in cui il valore
 parecchi per la  di tutti i materiali
 registrazione o  utilizzati non superi
 la riproduzione  il 40 % del prezzo
 delle immagini   franco fabbrica del
 e del suono per  prodotto
 la televisione,
 e parti ed ac-
 cessori di que-
 sti apparecchi,
 esclusi:
 
 8501          Motori e genera- Fabbricazione in     Fabbricazione in
 tori elettrici,  cui:                 cui il valore di
 esclusi i grup-                       tutti i materia-
 pi elettrogeni   - il valore di tutti li utilizzati
 materiali utilizzati non superi il
 non superi il 40 %   30 % del prezzo
 del prezzo franco    franco fabbrica
 fabbrica del pro-    del prodotto
 dotto, e
 
 - entro il predetto
 limite, il valore di
 tutti i materiali
 della voce 8503 uti-
 lizzati non superi il
 10 % del prezzo franco
 fabbrica del prodotto
 
 8502          Gruppi elettro-  Fabbricazione in     Fabbricazione in
 geni e converti- cui:                 cui il valore di
 tori rotanti                          tutti i materia-
 elettrici        - il valore di tutti li utilizzati
 i materiali utiliz-  non superi il
 zati non superi il   30 % del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - entro il predetto
 limite, il valere di
 tutti i materiali
 delle voci 8501 e
 8503 utilizzati non
 superi il 10 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 ex 8504       Unita' di ali-   Fabbricazione in cui
 mentazione elet- il valore di tutti
 trica del tipo   i materiali utiliz-
 utilizzato con   zati non superi il
 le macchine au-  40 % del prezzo franco
 tomatiche per    fabbrica del prodotto
 l'elaborazione
 del'informazione
 
 ex 8518       Microfoni e loro Fabbricazione in     Fabbricazione in
 supporti; alto-  cui:                 cui il valore di
 parlanti, anche                       tutti i materia-
 montati nelle    - il valore di tutti li utilizzati
 loro casse acu-  i materiali utiliz-  non superi il
 stiche; ampli-   zati non superi il   25 % del prezzo
 ficatori elet-   40 % del prezzo      franco fabbrica
 trici ad audio-  franco fabbrica del  del prodotto
 frequenza; appa- prodotto, e
 recchi elettrici
 di amplificazio- - il valore di tutti
 ne del suono     i materiali non ori-
 ginari utilizzati non
 superi il valore di
 tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 8519          Giradischi,      Fabbricazione in     Fabbricazione in
 elettrofoni,     cui:                 cui il valore di
 lettori di cas-                       tutti i materia-
 sette ed altri   - il valore di tutti li utilizzati
 apparecchi per   i materiali utiliz-  non superi il
 la riproduzione  zati non superi il   30 % del prezzo
 del suono senza  40 % del prezzo      franco fabbrica
 dispositivo in-  franco fabbrica del  del prodotto
 corporato per    prodotto, e
 la registrazione
 del suono        - il valore di tutti
 i materiali non ori-
 ginari utilizzati non
 superi il valore di
 tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 8320          Magnetofoni ed   Fabbricazione in     Fabbricazione in
 altri apparecchi cui:                 cui il valore di
 per la registra-                      tutti i materia-
 zione del suono, - il valore di tutti li utilizzati
 anche con dispo- i materiali utiliz-  non superi il
 sitivo incorpo-  zati non superi il   30 % del prezzo
 rato per la ri-  40 % del prezzo      franco fabbrica
 produzione del   franco fabbrica del  del prodotto
 suono            prodotto, e
 
 - il valore di tutti
 i materiali non ori-
 ginari utilizzati non
 superi il valore di
 tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 8521          Apparecchi per   Fabbricazione in     Fabbricazione in
 la videoregi-    cui:                 cui il valore di
 strazione o la                        tutti i materia-
 videoriprodu-    - il valore di tutti li utilizzati
 zione, anche     i materiali utiliz-  non superi il
 incorporanti un  zati non superi il   30 % del prezzo
 ricevitore di    40 % del prezzo      franco fabbrica
 segnali video-   franco fabbrica del  del prodotto
 fonici           prodotto, e
 
 - il valore di tutti
 i materiali non ori-
 ginari utilizzati non
 superi il valore di
 tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 8522          Parti ed acces-  Fabbricazione in cui
 sori riconosci-  il valore di tutti
 bili come desti- i materiali utiliz-
 nati, esclusiva- zati non superi il
 mente o princi-  40 % del prezzo
 palmente, agli   franco fabbrica del
 apparecchi delle prodotto
 voci da 8519 a
 8521
 
 8523          Supporti prepa-  Fabbricazione in cui
 rati per la re-  il valore di tutti
 gistrazione del  i materiali utiliz-
 suono o per si-  zati non superi il
 mili registra-   40 % del prezzo
 zioni, ma non    franco fabbrica del
 registrati, di-  prodotto
 versi dai pro-
 dotti del capi-
 tolo 37
 
 8524          Dischi, nastri
 ed altri suppor-
 ti per la regi-
 strazione del
 suono o per si-
 mili registra-
 zioni, registra-
 ti, comprese le
 matrici e le
 forme galvaniche
 per la fabbrica-
 zione di dischi,
 esclusi i pro-
 dotti del capi-
 tolo 37:
 
 - matrici e for- Fabbricazione in cui
 me galvaniche    il valore di tutti
 per la fabbri-   i materiali utiliz-
 cazione di       zati non superi il
 dischi           40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 - altri          Fabbricazione in     Fabbricazione in
 cui:                 cui il valore di
 tutti i materia-
 - il valore di tutti li utilizzati
 i materiali utiliz-  non superi il
 zati non superi il   30% del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica      del prodotto
 del prodotto, e
 
 - entro il predetto
 limite, il valore
 di tutti i mate-
 riali della voce
 8523 utilizzati non
 superi il 10 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 8525          Apparecchi tra-  Fabbricazione in     Fabbricazione in
 smittenti per la cui:                 cui il valore di
 radiotelefonia,                       tutti i materia-
 la radiotele-    - il valore di tutti li utilizzati
 grafia la radio- i materiali utiliz-  non superi il
 diffussione o la zati non superi il   25 % del prezzo
 televisione, an- 40 % del prezzo      franco fabbrica
 che muniti di un franco fabbrica      del prodotto
 apparecchio ri-  del prodotto, e
 cevente o di un
 apparecchio per  - il valore di tutti
 la registrazione i materiali non ori-
 o la riproduzio- ginari utilizzati
 ne del suono;    non superi il valore
 telecamere; vi-  di tutti i materiali
 deoapparecchi    originari utilizzati
 per la presa di
 immagini fisse e
 altri "camesco-
 pes"; apparecchi
 fotografici nu-
 merici
 
 8526          Apparecchi di    Fabbricazione in     Fabbricazione in
 radiorilevamento cui:                 cui il valore di
 e di radioscan-                       tutti i materia-
 daglio (radar),  - il valore di tutti li utilizzati
 apparecchi di    i materiali utiliz-  non superi il
 radionavigazione zati non superi il   25 % del prezzo
 ed apparecchi di 40 % del prezzo      franco fabbrica
 radiotelecomando franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - il valore di tutti
 i materiali non ori-
 ginari utilizzati
 non superi il valore
 di tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 8527          Apparecchi rice- Fabbricazione in     Fabbricazione in
 venti per la ra- cui:                 cui il valore di
 diotelefonia, la                      tutti i materia-
 radiotelegrafia  - il valore di tutti li utilizzati
 o la radiodiffu- i materiali utiliz-  non superi il
 sione, anche     zati non superi il   25 % del prezzo
 combinati, in    40 % del prezzo      franco fabbrica
 uno stesso invo- franco fabbrica del  del prodotto
 lucro, con un    prodotto, e
 apparecchio per
 la registrazione - il valore di tutti
 o la riproduzio- i materiali non ori-
 ne del suono o   ginari utilizzati
 con un apparec-  non superi il valore
 chio orologeria  di tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 8528          Apparecchi rice- Fabbricazione in     Fabbricazione in
 venti per la te- cui:                 cui il valore di
 levisione; anche                      tutti i materia-
 incorporanti un  - il valore di tutti li utilizzati
 apparecchio ri-  i materiali utiliz-  non superi il
 cevente per la   zati non superi il   25 % del prezzo
 radiodiffusione  40 % del prezzo      franco fabbrica
 o la registra-   franco fabbrica del  del prodotto
 zione o la ri-   prodotto, e
 produzione del
 suono o di im-   - il valore di tutti
 magini; televi-  i materiali non ori-
 sori a circuito  ginari utilizzati
 chiuso (videomo- non superi il valore
 nitor e video-   di tutti i materiali
 proiettori)      originari utilizzati
 
 8529          Parti riconosci-
 bili come desti-
 nate esclusiva-
 mente o princi-
 palmente agli
 apparecchi delle
 voci da 8525 a
 8528:
 
 - riconoscibili  Fabbricazione in cui
 come destinate   il valore di tutti i
 esclusivamente   materiali utilizzati
 o principalmente non superi il 40 %
 agli apparecchi  del prezzo franco
 per la registra- fabbrica del prodotto
 zione o la ripro-
 duzione video-
 fonici
 
 - altre          Fabbricazione in     Fabbricazione in
 cui:                 cui il valore di
 tutti i materia-
 - il valore di tutti li utilizzati
 i materiali utiliz-  non superi il
 zati non superi il   25 % del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - il valore di tutti
 i materiali non ori-
 ginari utilizzati
 non superi il valore
 di tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 8535 e 8536   Apparecchi per   Fabbricazione in     Fabbricazione in
 l'interruzione,  cui:                 cui il valore di
 sezionamento,                         tutti i materia-
 la protezione,   - il valore di tutti li utilizzati
 la diramazione,  i materiali utiliz-  non superi il
 l'allacciamento  zati non superi il   30 % del prezzo
 o il superi col- 40 % del prezzo      franco fabbrica
 legamento dei    franco fabbrica del  del prodotto
 circuiti elet-   prodotto, e
 trici prodotto,
 - entro il predetto
 limite, il valore di
 tutti i materiali
 della voce 8538 uti-
 lizzati non superi
 il 10 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 8537          Quadri, pannel-  Fabbricazione in     Fabbricazione in
 li, mensole,     cui:                 cui il valore di
 banchi, armadi                        tutti i materia-
 ed altri suppor- - il valore di tutti li utilizzati
 ti provvisti di  i materiali utiliz-  non superi il
 vari apparecchi  zati non superi il   30 % del prezzo
 delle voci 8535  40 % del prezzo      franco fabbrica
 o 8536 per co-   franco fabbrica del  del prodotto
 mando o la di-   prodotto, e
 stribuzione
 elettrica,anche  - entro il predetto
 incorporanti     limite, il valore di
 strumenti o ap-  tutti i materiali
 parecchi del ca- della voce 8538 uti-
 pitolo 90, e ap- lizzati non superi
 parecchi di co-  il 10 % del prezzo
 mando numerico,  franco fabbrica del
 diversi dagli    prodotto
 apparecchi di
 commutazione
 della voce 8517
 
 ex 8541       Diodi, transi-   Fabbricazione:       Fabbricazione in
 stori e simili                        cui il valore di
 dispositivi a    - a partire da mate- tutti i materia-
 semiconduttore,  riali di qualsiasi   li utilizzati
 esclusi i dischi voce, esclusi quelli non superi il
 (wafers) non an- della stessa voce    25 % del prezzo
 cora tagliati in del prodotto, e      franco fabbrica
 microplacchette                       del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 40% del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 8542         Circuiti integrati
 e microassiemaggi
 elettronici;
 
 - circuiti inte-  Fabbricazione in     Fabbricazione in
 grati monolitici  cui:                 cui il valore di
 tutti i materia-
 - il valore di tutti li utilizzati
 i materiali utiliz-  non superi il
 zati non superi il   25 % del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - entro il predetto
 limite, il valore di
 tutti i materiali
 delle voci 8541 e
 8542 utilizzati non
 superi il 10 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 o
 
 Operazione di
 
 - altri          Fabbricazione in     Fabbricazione in
 cui:                 cui il valore di
 tutti i materia-
 - il valore di tutti li utilizzati
 i materiali utiliz-  non superi il
 zati non superi il   25 % del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - entro il predetto
 limite, il valore di
 tutti i materiali
 delle voci 8541 e
 8542 utilizzati non
 superi il 10 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 8544          Fili, cavi (com- Fabbricazione in cui
 presi i cavi co- il valore di tutti
 assiali), ed al- i materiali utiliz-
 tri conduttori   zati non superi il
 isolati per      40 % del prezzo
 l'elettricita'   franco fabbrica del
 (anche laccati   prodotto
 od ossidati ano-
 dicamente), mu-
 niti o meno di
 pezzi di congiun-
 zione; cavi di
 fibre ottiche,
 costituiti di
 fibre rivestite
 individualmente
 anche dotati di
 conduttori elet-
 trici o muniti di
 pezzi di congiun-
 zione
 
 8545          Elettrodi di     Fabbricazione in cui
 carbone, spaz-   il valore di tutti
 zole di carbone, i materiali utiliz-
 carboni per lam- zati non superi il
 pade o per pile  40 % del prezzo
 ed altri oggetti franco fabbrica del
 di grafite o di  prodotto
 altro carbonio,
 con o senza me-
 tallo, per usi
 elettrici
 
 8546          Isolatori per    Fabbricazione in cui
 l'elettricita',  il valore di tutti
 di qualsiasi     i materiali utiliz-
 maceria          zati non superi il
 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 8547          Pezzi isolanti   Fabbricazione in cui
 interamente di   il valore di tutti
 materie isolanti i materiali utiliz-
 o con semplici   zati non superi il
 parti metalliche 40 % del prezzo
 di congiunzione  franco fabbrica del
 (per esempio;    prodotto
 boccole a vite)
 annegate nella
 massa, per mac-
 chine, apparecchi
 o impianti elet-
 trici, diversi
 dagli isolatori
 della voce 8546;
 rubi isolanti e
 loro raccordi, di
 metalli comuni,
 isolati interna-
 mente
 
 8548          Cascami ed avan- Fabbricazione in cui
 zi di pile, di   il valore di tutti
 batterie di pile i materiali utiliz-
 e di accumula-   zati non superi il
 tori elettrici;  40 % del prezzo
 pile e batterie  franco fabbrica del
 di pile elettri- prodotto
 che fuori uso e
 accumulatori
 elettrici fuori
 uso; parti elet-
 triche di mac-
 chine o di appa-
 recchi, non no-
 minate ne' com-
 prese altrove in
 questo capitolo -------------------------------------------------------------------- ex            Veicoli e mate-  Fabbricazione in cui capitolo 86   riale per strade il valore di tutti
 ferrate o simili i materiali utiliz-
 e loro parti;    zati non superi il
 apparecchi mec-  40 % del prezzo
 canici (compresi franco fabbrica del
 quelli elettro-  prodotto
 meccanici) di
 segnalazione per
 vie di comunica-
 zione, esclusi;
 
 8608          Materiale fisso  Fabbricazione:       Fabbricazione in
 per strade fer-                       cui il valore di
 rate o simili;   - a partire da mate- tutti i materia-
 apparecchi mec-  riali di qualsiasi   li utilizzati
 canici (compresi voce, esclusi quelli non superi il
 quelli elettro-  della stessa voce    30 % del prezzo
 meccanici) di    del prodotto, e      franco fabbrica
 segnalazione, di                      del prodotto
 sicurezza, di    - in cui il valore
 controllo o di   di tutti i materia-
 comando per      li utilizzati non
 strade ferrate   superi il 40 % del
 o simili, reti   prezzo franco fab-
 stradali o flu-  brica del prodotto
 viali, aree di
 parcheggio, in-
 stallazioni por-
 tuali o aerodro-
 mi; loro parti -------------------------------------------------------------------- ex            Vetture automo-  Fabbricazione in cui capitolo 87   bili, trattori,  il valore di tutti
 velocipedi, mo-  i materiali utiliz-
 tocicli ed altri zati non superi il
 veicoli terre-   40 % del prezzo
 stri, loro par-  franco fabbrica del
 ti ed accessori, prodotto
 esclusi;
 
 8709          Autocarrelli non Fabbricazione:       Fabbricazione in
 muniti di un di-                      cui il valore di
 spositivo di     - a partire da mate- tutti i materia-
 sollevamento,    riali di qualsiasi   li utilizzati
 dei tipi utiliz- voce, esclusi quelli non superi il
 zati negli sta-  della stessa voce    30 % del prezzo
 bilimenti, nei   del prodotto, e      franco fabbrica
 depositi, nei                         del prodotto
 porti o negli    - in cui il valore
 aeroporti, per   di tutti i materia-
 il trasporto di  li utilizzati non
 merci su brevi   superi il 40 % del
 distanze; car-   prezzo franco fab-
 relli-trattori   brica del prodotto
 dei tipi utiliz-
 zati nelle sta-
 zioni; loro pasti
 
 8710          Carri da combat- Fabbricazione:       Fabbricazione in
 timento e auto-                       cui il valore di
 blinde, anche    - a partire da mate- tutti i materia-
 armati; loro     riali di qualsiasi   li utilizzati
 parti            voce, esclusi quelli non superi il
 della stessa voce    30 % del prezzo
 del prodotto, e      franco fabbrica
 del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati  non su-
 peri il 40% del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 8711          Motocicli (com-
 presi i ciclomo-
 tori) e veloci-
 pedi con motore
 ausiliario, an-
 che con carroz-
 zini laterali;
 carrozzini late-
 rali ("side car");
 
 - con motore a
 pistone alterna-
 tivo di cilin-
 drata:
 
 - inferiore o    Fabbricazione in     Fabbricazione in
 uguale a 50 cm3  cui:                 cui il valore di
 tutti i materia-
 - il valore di tutti li utilizzati
 i materiali utiliz-  non superi il
 zati non superi il   20 % del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - il valore di tutti
 i materiali non ori-
 ginari utilizzati
 non superi il valore
 di tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 - superiore a    Fabbricazione in     Fabbricazione in
 50 cmc           cui:                 cui il valore di
 tutti i materia-
 - il valore di tutti li utilizzati
 i materiali utiliz-  non superi il
 zati non superi il   25 % del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - il valore di tutti
 i materiali non ori-
 ginari utilizzati
 non superi il valore
 di tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 - altri          Fabbricazione in     Fabbricazione in
 cui:                 cui il valore di
 tutti i materia-
 - il valore di tutti li utilizzati
 i materiali utiliz-  non superi il
 zati non superi il   30 % del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - il valore di tutti
 i materiali non ori-
 ginari utilizzati
 non superi il valore
 di tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 ex 8712       Biciclette senza Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 cuscinetti a     tire da materiali    cui il valore di
 sfere            di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 esclusi quelli della li utilizzati
 voce 8714            non superi il
 30 % del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto
 
 8715          Carrozzine, pas- Fabbricazione:       Fabbricazione in
 seggini e veico-                      cui il valore di
 li simili per il - a partire da mate- tutti i materia-
 trasporto dei    riali di qualsiasi   li utilizzati
 bambini, e loro  voce, esclusi quelli non superi il
 parti            della stessa voce    30 % del prezzo
 del prodotto, e      franco fabbrica
 del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non su-
 peri il 40 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto
 
 8716          Rimorchi e semi- Fabbricazione:       Fabbricazione in
 rimorchi per                          cui il valore di
 qualsiasi veico- - a partire da mate- tutti i materia-
 lo; altri veico- riali di qualsiasi   li utilizzati
 li non automobi- voce, esclusi quelli non superi il
 li; loro parti   della stessa voce    30 % del prezzo
 del prodotto, e      franco fabbrica
 del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non su-
 peri il 40 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto ------------------------------------------------------------------- ex            Navigazione ae-  Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 88   rea o spaziale,  tire da materiali    cui il valore di
 esclusi;         di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 esclusi quelli del-  li utilizzati
 la stessa voce del   non superi il
 prodotto             40 % del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto
 
 ex 8804       Rotochutes       Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 tire da materiali di cui il valore di
 qualsiasi voce, com- tutti i materia-
 presi gli altri ma-  li utilizzati
 teriali della voce   non superi il
 8804                 40 % del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto
 
 8805          Apparecchi e di- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 spositivi per il tire da materiali    cui il valore di
 lancio di veico- di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 li aerei; appa-  esclusi quelli del-  li utilizzati
 recchi e dispo-  la stessa voce del   non superi il
 sitivi per l'ap- prodotto             30 % del prezzo
 pontaggio di                          franco fabbrica
 veicoli aerei                         del prodotto
 e apparecchi e
 dispositivi si-
 mili; apparecchi
 al suolo di al-
 lenamento al vo-
 lo; loro parti -------------------------------------------------------------------- capitolo 89   Navigazione ma-  Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 rittima o flu-   tire da materiali    cui il valore di
 viale            di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 esclusi quelli del-  li utilizzati
 la stessa voce del   non superi il
 prodotto. Tuttavia,  40 % del prezzo
 gli scafi della voce franco fabbrica
 8906 non possono     del prodotto
 essere utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex            Strumenti ed ap- Fabbricazione:       Fabbricazione in capitolo 90   parecchi di ot-                       cui il valore di
 tica, per foto-  - a partire da mate- tutti i materia-
 grafia e per ci- riali di qualsiasi   li utilizzati
 nematografia,    voce, esclusi quelli non superi il
 di misura, di    della stessa voce    30 % del prezzo
 controllo o di   del prodotto, e      franco fabbrica
 precisione;                           del prodotto
 strumenti ed     - in cui il valore
 apparecchi medi- di tutti i materiali
 chirurgici; par- utilizzati non superi
 ti ed accessori  il 40 % del prezzo
 di questi stru-  franco fabbrica del
 menti o apparec- prodotto
 chi, esclusi:
 
 9001          Fibre ottiche e  Fabbricazione in cui
 fasci di fibre   il valore di tutti
 ottiche; cavi    i materiali utiliz-
 di fibre ottiche zati non superi il
 diversi da quel- 40 % del prezzo
 li della voce    franco fabbrica del
 8544; materie    prodotto
 polarizzanti in
 fogli o in la-
 stre; lenti
 (comprese le
 lenti oftalmi-
 che a contatto),
 prismi, specchi
 od altri elemen-
 ti di ottica, di
 qualsiasi mate-
 ria, non montati,
 diversi da quelli
 di vetro non la-
 vorato ottica-
 mente
 
 9002          Lenti, prismi,   Fabbricazione in cui
 specchi ed altri il valore di tutti
 elementi di ot-  i materiali utiliz-
 tica di qualsia- zati non superi il
 si materia, mon- 40 % del prezzo
 tati, per stru-  franco fabbrica del
 menti o apparec- prodotto
 chi, diversi da
 quelli di vetro
 non lavorato ot-
 ticamente
 
 9004          Occhiali (cor-   Fabbricazione in cui
 rettivi, protet- il valore di tutti
 tivi a altri) ed i materiali utiliz-
 oggetti simili   zati non superi il
 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 ex 9005       Binocoli, can-   Fabbricazione:       Fabbricazione in
 nocchiali, tele-                      cui il valore di
 scopi ottici e   - a partire da mate- tutti i materia-
 loro sostegni    riali di qualsiasi   li utilizzati
 voce, esclusi quelli non superi il
 della stessa voce    30 % del prezzo
 del prodotto,        franco fabbrica
 del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto, e
 
 - in cui il valore
 di tutti i materia-
 li non originari
 utilizzati non superi
 il valore di tutti i
 materiali originari
 utilizzati
 
 ex 9006       Apparecchi foto- Fabbricazione:       Fabbricazione in
 grafici; appa-                        cui il valore di
 recchi e dispo-  - a partire da mate- tutti i materia-
 sitivi, compresi riali di qualsiasi   li utilizzati
 le lampade e tu- voce, esclusi quelli non superi il
 bi, per la pro-  della stessa voce    30 % del prezzo
 duzione di lampi del prodotto, e      franco fabbrica
 di luce in foto-                      del prodotto
 grafia, esclusi  - in cui il valore
 le lampade e tu- di tutti i materiali
 bi a sistema     utilizzati non superi
 elettrico di ac- il 40 % del prezzo
 censione         franco fabbrica del
 prodotto, e
 
 - in cui il valore
 di tutti i materia-
 li non originari
 utilizzati non superi
 il valore di tutti i
 materiali originari
 utilizzati
 9007         Cineprese e pro- Fabbricazione:       Fabbricazione in
 iettori cinema-                       cui il valore di
 tografici, an-   - a partire da mate- tutti i materia-
 che muniti di    riali di qualsiasi   li utilizzati
 dispositivi per  voce, esclusi quelli non superi il
 la registrazione della stessa voce    30 % del prezzo
 o la riproduzio- del prodotto,        franco fabbrica
 ne del suono                          del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto, e
 
 - in cui il valore
 di tutti i materia-
 li non originari
 utilizzati non superi
 il valore di tutti i
 materiali originari
 utilizzati
 
 9011          Microscopi ot-   Fabbricazione:       Fabbricazione in
 tici, compresi                        cui il valore di
 quelli per la    - a partire da mate- tutti i materia-
 fotomicrografia, riali di qualsiasi   li utilizzati
 la cinefotomi-   voce, esclusi quelli non superi il
 crografia o la   della stessa voce    30 % del prezzo
 microproiezione  del prodotto,        franco fabbrica
 del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto, e
 
 - in cui il valore
 di tutti i materia-
 li non originari
 utilizzati non superi
 il valore di tutti i
 materiali originari
 utilizzati
 
 ex 9014       Altri strumenti  Fabricazione in cui
 ed apparecchi di il valore di tutti
 navigazione      i materiali utiliz-
 zati non superi il
 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 9015          Strumenti ed ap- Fabricazione in cui
 parecchi di geo- il valore di tutti
 desia, topogra-  i materiali utiliz-
 fia, agrimensu-  zati non superi il
 ra, livellazio-  40 % del prezzo
 ne, fotogramme-  franco fabbrica del
 tria, idrogra-   prodotto
 fia, oceanogra-
 fia, idrologia,
 meteorologia o
 geofisica, esclu-
 se le bussole;
 telemetri
 
 9016          Bilance sensi-   Fabbricazione in cui
 bili ad un peso  il valore di tutti
 di 5 cg o meno,  i materiali utitiz-
 con o senza pesi zati non superi il
 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 9017          Strumenti da di- Fabbricazione in cui
 segno, per trac- il valore di tutti
 ciare o per cal- i materiali utitiz-
 colo (per esem-  zati non superi il
 pio; macchine    40 % del prezzo
 per disegnare,   franco fabbrica del
 pantografi, rap- prodotto
 portatori, sca-
 tole di compas-
 si, regoli e
 cerchi calcola-
 tori); strumenti
 di misura di lun-
 ghezze, per l'im-
 piego manuale
 (per esempio:
 metri, microme-
 tri, noni e ca-
 libri) non nomi-
 nati ne' compresi
 altrove in questo
 capitolo
 
 9018          Strumenti ed ap-
 parecchi per la
 medicina, la
 chirurgia,
 l'odontoiatria e
 la veterinaria,
 compresi gli ap-
 parecchi di scin-
 tigrafia ed altri
 apparecchi elet-
 tromedicali, non-
 che' gli apparec-
 chi per controlli
 oftalmici:
 
 - poltrone per   Fabbricazione a par- Fabbricazione in
 gabinetti da     tire da materiali    cui il valore di
 dentista, muni-  di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 nite di strumen- compresi gli altri   li utilizzati
 ti o di sputac-  materiali della      non superi il
 chiera           voce 9018            40 % del prezzo
 franco fabbrica
 del prodotto
 
 - altri          Fabbricazione:       Fabbricazione in
 cui il valore di
 - a partire da mate- tutti i materia-
 riali di qualsiasi   li utilizzati
 voce, esclusi quel-  non superi il
 li della stessa vo-  25 % del prezzo
 ce del prodotto, e   franco fabbrica
 del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 9019          Apparecchi di    Fabbricazione:       Fabbricazione in
 meccanoterapia,                       cui il valore di
 apparecchi per   - a partire da mate- tutti i materia-
 massaggio; ap-   riali di qualsiasi   li utilizzati
 parecchi di psi- voce, esclusi quel-  non superi il
 cotecnica, ap-   li della stessa vo-  25 % del prezzo
 parecchi di ozo- ce del prodotto, e   franco fabbrica
 noterapia, di                         del prodotto
 ossigenoterapia, - in cui il valore
 di aerosoltera-  di tutti i materiali
 pia, apparecchi  utilizzati non superi
 respiratori di   il 40 % del prezzo
 rianimazione ed  franco fabbrica del
 altri apparecchi prodotto
 di terapia re-
 spiratoria
 
 9020          Altri apparecchi Fabbricazione:       Fabbricazione in
 respiratori e                         cui il valore di
 maschere anti-   - a partire da mate- tutti i materia-
 gas, escluse le  riali di qualsiasi   li utilizzati
 maschere di pro- voce, esclusi quel-  non superi il
 tezione prive    li della stessa vo-  25 % del prezzo
 del meccanismo   ce del prodotto, e   franco fabbrica
 e dell'elemento                       del prodotto
 filtrante amo-   - in cui il valore
 vibile           di tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 9024          Macchine ed ap-  Fabbricazione in cui
 parecchi per     il valore di tutti
 prove di durez-  i materiali utitiz-
 za, di trazione, zati non superi il
 di compressione, 40 % del prezzo
 di elasticita'   franco fabbrica del
 o di altre pro-  prodotto
 prieta' meccani-
 che dei mate-
 riali (per esem-
 pio; metalli,
 legno, tessili,
 carta, materie
 plastiche)
 
 9025          Densimetri, ae-  Fabbricazione in cui
 rometri, pesa-   il valore di tutti
 liquidi e stru-  i materiali utitiz-
 menti simili a   zati non superi il
 galleggiamento,  40 % del prezzo
 termometri, pi-  franco fabbrica del
 rometri, barome- prodotto
 tri, igrometri
 e psicometri,
 regittratori o
 non, anche com-
 binati fra loro
 
 9026          Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui
 parecchi di mi-  il valore di tutti
 sura o di con-   i materiali utitiz-
 trollo della     zati non superi il
 portata, del li- 40 % del prezzo
 vello, della     franco fabbrica del
 pressione o di   prodotto
 altre caratteri-
 stiche variabili
 dei liquidi o dei
 gas (per esempio;
 misuratori di
 portata, indica-
 tori di livello,
 manometri, con-
 tatori di calore)
 esclusi gli stru-
 menti ed apparec-
 chi delle voci
 9014, 9015, 9022
 o 9032
 
 9027          Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui
 parecchi per     il valore di tutti
 analisi fisiche  i materiali utitiz-
 o chimiche (per  zati non superi il
 esempio; polari- 40 % del prezzo
 metri, rifratto- franco fabbrica del
 metri, spettro-  prodotto
 metri, analiz-
 zatori di gas o
 di fumi); stru-
 menti ed appa-
 recchi per prove
 di viscosita',
 di porosita', di
 dilatazione, di
 tensione super-
 ficiale o simili,
 o per misure ca-
 lorimetriche,
 acustiche o foto-
 metriche (compre-
 si gli indicatori
 dei tempi di po-
 sa); microtomi
 
 9028          Contatori di gas,
 di liquidi o di
 elettricita',
 compresi i con-
 tatori per la
 loro taratura:
 
 - parti ed       Fabbricazione in cui
 accessori        il valore di tutti
 i materiali utitiz-
 zati non superi il
 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 - altri          Fabbricazione in     Fabbricazione in
 cui:                 cui il valore di
 tutti i materia-
 - il valore di tutti li utilizzati
 i materiali utiliz-  non superi il
 zati non superi il   30 % del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - il valore di tutti
 i materiali non ori-
 ginari utilizzati
 non superi il valore
 di tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 9029          Altri contatori  Fabbricazione in cui
 (per esempio:    il valore di tutti
 contagiri, con-  i materiali utitiz-
 tatori di produ- zati non superi il
 zione, tassame-  40 % del prezzo
 tri totalizza-   franco fabbrica del
 tore del cammino prodotto
 percorso (conta-
 chilometri), pe-
 dometri); indi-
 catori di velo-
 cita' e tachime-
 tri, divrirsi da
 quelli delle vo-
 ci 9014 o 9015;
 stroboscopi
 
 9030          Oscilloscopi,    Fabbricazione in cui
 analizzatori di  il valore di tutti
 spettro ed altri i materiali utitiz-
 strumenti ed ap- zati non superi il
 parecchi per la  40 % del prezzo
 misura o il con- franco fabbrica del
 trollo di gran-  prodotto
 dezze elettri-
 che; strumenti
 ed apparecchi
 per la misura o
 la rilevazione
 delle radiazioni
 alfa, beta, gam-
 ma, x, cosmiche
 o di altre ra-
 diazioni ioniz-
 zanti
 
 9031          Strumenti, appa- Fabbricazione in cui
 recchi e macchi- il valore di tutti
 ne di misura o   i materiali utitiz-
 di controllo,    zati non superi il
 non nominati ne' 40 % del prezzo
 compresi altrove franco fabbrica del
 in questo capi-  prodotto
 tolo; proiettori
 di profili
 
 9032          Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui
 parecchi di re-  il valore di tutti
 golazione o di   i materiali utitiz-
 controllo auto-  zati non superi il
 matici           40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 9033          Parti ed acces-  Fabbricazione in cui
 sori non nomi-   il valore di tutti
 nati ne' compre- i materiali utitiz-
 si altrove in    zati non superi il
 questo capitolo, 40 % del prezzo
 di macchine, ap- franco fabbrica del
 parecchi, stru-  prodotto
 menti od oggetti
 del capitolo 90 -------------------------------------------------------------------- ex            Articoli di      Fabbricazione in cui capitolo 91   orologeria,      il valore di tutti
 esclusi:         i materiali utitiz-
 zati non superi il
 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 9105          Sveglie, pendo-  Fabbricazione in     Fabbricazione in
 le, orologi e    cui:                 cui il valore di
 simili apparec-                       tutti i materia-
 chi di orologe-  - il valore di tutti li utilizzati
 ria, con movi-   i materiali utiliz-  non superi il
 mento diverso    zati non superi il   30 % del prezzo
 da quello degli  40 % del prezzo      franco fabbrica
 orologi tasta-   franco fabbrica del  del prodotto
 bili             prodotto, e
 
 - il valore di tutti
 i materiali non ori-
 ginari utilizzati non
 superi il valore di
 tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 9109          Movimenti di     Fabbricazione in     Fabbricazione in
 orologeria, com- cui:                 cui il valore di
 pleti e montati,                      tutti i materia-
 diversi da quel- - il valore di tutti li utilizzati
 li degli orologi i materiali utiliz-  non superi il
 tascabili        zati non superi il   30 % del prezzo
 40 % del prezzo      franco fabbrica
 franco fabbrica del  del prodotto
 prodotto, e
 
 - il valore di tutti
 i materiali non ori-
 ginari utilizzati non
 superi il valore di
 tutti i materiali
 originari utilizzati
 
 9110          Movimenti di     Fabbricazione in     Fabbricazione in
 orologeria com-  cui:                 cui il valore di
 pleti, non mon-                       tutti i materia-
 tati o parzial-  - il valore di tutti li utilizzati
 mente montati    i materiali utiliz-  non superi il
 (chablons); mo-  zati non superi il   30 % del prezzo
 vimenti di oro-  40 % del prezzo      franco fabbrica
 logeria incom-   franco fabbrica del  del prodotto
 pleti, montati,  prodotto, e
 sbozzi di movi-
 menti di orolo-  - entro il predetto
 geria            limite, il valore di
 tutti i materiali
 della voce 9114 uti-
 lizzati non superi
 il 10 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 9111          Casse per oro-   Fabbricazione:       Fabbricazione in
 logi delle voci                       cui il valore di
 9101 o 9102 e    - a partire da mate- tutti i materia-
 loro parti       riali di qualsiasi   li utilizzati
 voce, esclusi quel-  non superi il
 li della stessa voce 30 % del prezzo
 del prodotto, e      franco fabbrica
 del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non supe-
 ri il 40 % del prez-
 zo franco fabbrica
 del prodotto
 
 9112          Casse e gabbie   Fabbricazione:       Fabbricazione in
 e simili, per                         cui il valore di
 apparecchi di    - a partire da mate- tutti i materia-
 orologeria e     riali di qualsiasi   li utilizzati
 loro parti       voce, esclusi quel-  non superi il
 li della stessa voce 30 % del prezzo
 del prodotto, e      franco fabbrica
 del prodotto
 - in cui il valore
 di tutti i materiali
 utilizzati non supe-
 ri il 40 % del prez-
 zo franco fabbrica
 del prodotto
 
 9113          Cinturini e
 braccialetti per
 orologi e loro
 parti:
 
 - di metalli co- Fabbricazione in cui
 muni, anche do-  il valore di tutti
 rati o argen-    i materiali utitiz-
 tati, o di me-   zati non superi il
 talli placcati   40 % del prezzo
 o ricoperti di   franco fabbrica del
 metalli preziosi prodotto
 
 - altri          Fabbricazione in cui
 il valore di tutti
 i materiali utitiz-
 zati non superi il
 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 92   Strumenti musi-  Fabbricazione in cui
 cali; parti ed   il valore di tutti
 accessori di     i materiali utitiz-
 questi strumenti zati non superi il
 40 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 93   Armi, munizioni  Fabbricazione in cui
 e loro parti ed  il valore di tutti
 accessori        i materiali utitiz-
 zati non superi il
 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Mobili; mobili   Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 94   medico-chirurgi- tire da materiali    cui il valore di
 ci; oggetti let- di qualsiasi voce,   tutti i materia-
 terecci e simi-  esclusi quelli del-  li utilizzati
 li; apparecchi   la stessa voce del   non superi il
 per l'illumina-  prodotto             40 % del prezzo
 zione non nomi-                       franco fabbrica
 nati ne' com-                         del prodotto
 presi altrove;
 insegne pubbli-
 citarie, insegne
 luminose, tar-
 ghette indica-
 trici luminose
 ed oggetti simi-
 li; costruzioni
 prefabbricate,
 esclusi:
 
 ex 9401 e     Mobili di metal- Fabbricazione a par- Fabbricazione in ex 9403       lo, muniti di    tire da materiali    cui il valore
 tessuto in coto- di qualsiasi voce,   di tutti i mate-
 ne, non imbotti- esclusi quelli del-  riali utilizzati
 to, di peso non  la stessa voce del   non superi il
 superiore ai     prodotto             40 % del prezzo
 300 g/mq                              franco fabbrica
 o                    del prodotto
 
 Fabbricazione a par-
 tire da tessuto in
 cotone, confezionato
 e pronto all'uso,
 della voce 9401 o
 9403, a condizione
 che:
 
 - il suo valore non
 superi il 25 % del
 prezzo franco fab-
 brica del prodotto, e
 
 - tutti gli altri
 materiali utilizzati
 sono originari e
 classificati in una
 voce diversa da 9401
 o 9403
 
 9405          Apparecchi per   Fabbricazione in cui
 l'illuminazione  il valore di tutti i
 (compresi i pro- materiali non utiliz-
 iettori) e loro  zati superi il 50 %
 parti, non nomi- del prezzo franco
 nati ne' compre- fabbrica del prodotto
 si altrove; in-
 segne pubblici-
 tarie, insegne
 luminose, tar-
 ghette indica-
 trici luminose
 ed oggetti si-
 mili, muniti di
 una fonte di il-
 luminazione fis-
 sata in modo de-
 finitivo, e loro
 parti non nomi-
 nate ne' compre-
 se altrove
 
 9406          Costruzioni pre- Fabbricazione in cui
 fabbricate       il valore di tutti i
 materiali utilizzati
 non superi il 50 %
 del prezzo franco
 fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex            Giocattoli, gio- Fabbricazione a par- capitolo 95   chi, oggetti per tire da materiali di
 divertimenti o   qualsiasi voce,
 sport; loro par- esclusi quelli della
 ti ed accessori, stessa voce prodotto
 esclusi;
 
 9503          Altri giocatto-  Fabbricazioni:
 li; modelli ri-
 dotti e modelli  - a partire da mate-
 simili per il    riali di qualsiasi
 divertimento,    voce, esclusi quelli
 anche animati;   della stessa voce del
 puzzle di ogni   prodotto, e
 specie
 
 - in cui il valore di
 tutti i materiali
 utilizzati non superi
 il 50 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto
 
 ex 9506       Bastoni per golf Fabbricazione a par-
 e parti dei ba-  tire da materiali
 stoni            di qualsiasi voce,
 esclusi quelli della
 stessa voce del pro-
 dotto. Tuttavia, pos-
 sono essere utiliz-
 zati sbozzi per la
 fabbricazione di te-
 ste di mazze da golf -------------------------------------------------------------------- ex            Lavori diversi,  Fabbricazione a par- capitolo 96   esclusi:         tire da materiali
 di qualsiasi voce,
 esclusi quelli della
 stessa voce del prodotto
 
 ex 9601 e     Lavori in mate-  Fabbricazione a par- ex 9602       rie animali, ve- tire da materie da
 getali o mine-   intaglio lavorate,
 rali da intaglio della medesima voce
 
 ex 9603       Scope e spazzole Fabbricazione in cui
 (escluse le gra- il valore di tutti i
 nate ed articoli materiali utilizzati
 analoghi, le     non superi il 50 %
 spazzole di pelo del prezzo franco
 di martora o di  fabbrica del prodotto
 scoiattolo), sco-
 pe meccaniche
 per l'impiego a
 mano, diverse da
 quelle a motore;
 tamponi e rulli
 per dipingere;
 raschini di gom-
 ma o di simili
 materie flessibili
 
 9605          Assortimenti da  Ciascun articolo in-
 viaggio per la   corporato nell'as-
 toletta persona- sortimento deve ris-
 le, per il cuci- pettare le regole ap-
 to o la pulizia  plicabili qualora non
 delle calzature  fosse presentato in
 o degli indu-    assortimento. Tutta-
 menti            via, articoli non
 originari possono es-
 sere incorporati, a
 condizione che il
 loro valore totale
 non superi il 15 %
 del prezzo franco
 fabbrica dell'assor-
 timento
 
 9606          Bottoni e bot-   Fabbricazione:
 toni a pressio-
 ne; dischetti    - a partire da mate-
 |  |  |  | per bottoni ed   riali di qualsiasi altre parti di   voce, esclusi quelli
 bottoni o di     della stessa voce del
 bottoni a pres-  prodotto, e
 sione; sbozzi
 di bottoni       - in cui il valore di
 tutti i materiali uti-
 lizzati non superi il
 50 % del prezzo franco
 del prodotto
 
 9608          Penne e matite a Fabbricazione a par-
 sfera; penne e   tire da materiali
 stilografi con   di qualsiasi voce,
 punta di feltro  esclusi quelli della
 o con altre pun- stessa voce del pro-
 te porose; penne dotto. Tuttavia, pos-
 stilografiche    sono essere utiliz-
 ed altre penne;  zati pennini o punte
 stili per dupli- di pennini della
 catori; porta-   stessa voce
 mine; portapen-
 ne, portamatite
 ed oggetti simi-
 li; parti (com-
 presi i cappucci
 e i fermagli) di
 questi oggetti,
 esclusi quelli
 della voce 9609
 
 9612          Nastri inchio-   Fabbricazione:
 stratori per
 macchine da      - a partire da mate-
 scrivere e na-   riali di qualsiasi
 stri inchiostra- voce, esclusi quelli
 tori simili,     della stessa voce del
 inchiostrati o   prodotto, e
 altrimenti pre-
 parati per la-   - in cui il valore di
 sciare impronte, tutti i materiali uti-
 anche montati    lizzati non superi il
 su bobine o in   50 % del prezzo franco
 cartucce; cusci- fabbrica del prodotto
 netti per tim-
 bri, anche im-
 pregnati, con o
 senza scatola
 
 ex 9613       Accenditori ed   Fabbricazione in cui
 accendini ad ac- il valore di tutti i
 censione piezo-  materiali della voce
 elettrica        9613 utilizzati non
 superi il 30 % del
 prezzo franco fabbri-
 ca del prodotto
 
 ex 9614       Pipe, comprese   Fabbricazione a par-
 le teste di pipe tire da sbozzi -------------------------------------------------------------------- capitolo 97   Oggetti d'arte,  Fabbricazione a par-
 da collezione o  tire da materiali
 di antichita'    di qualsiasi voce,
 esclusi quelli della
 stessa voce del prodotto --------------------------------------------------------------------
 ALLEGATO IIa
 
 ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE
 SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO
 TRASFORMATO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2
 POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
 
 ==================================================================== Voce S.A.     Designazione         Lavorazione o trasformazione alla
 delle merci          quale  devono essere sottoposti i
 materiali non originari per otte-
 nere il carattere di prodotti
 originari
 (1)                (2)             (3)         o        (4) -------------------------------------------------------------------- ex 0904,      Spezie miste         Fabbricazione in cui ex 0905,                           il valore di tutti i ex 0906,                           materiali utilizzati ex 0907,                           non superi il 55 % ex 0908,                           del prezzo franco ex 0909 e                          fabbrica del prodotto 0910 -------------------------------------------------------------------- ex 1552       Olio di girasole     Fabbricazione in cui
 tutti i materiali uti-
 lizzati sono classifi-
 cati in una voce diversa
 da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 1904       Preparazioni alimen- Fabbricazione in cui il
 tari ottenute per    valore di tutti i mate-
 soffiatura o tosta-  riali utilizzati non su-
 tura del granturco   peri il 60 % del prezzo
 franco fabbrica del
 prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2005       Ortaggi e legumi e   Fabbricazione in cui tut-
 miscugli di ortaggi  ti i materiali utilizzati
 e legumi preparati   sono classificati in una
 o conservati ma non  voce diversa da quella
 nell'aceto o acido   del prodotto
 acetico, non conge-
 lati, diversi dai
 prodotti della voce
 2006, esclusi gli
 ortaggi e i legumi
 omogeneizzati, le
 patate, i fagioli,
 gli asparagi e le
 olive -------------------------------------------------------------------- ex 2008       Arachidi, nocciole,  Fabbricazione in cui
 pistacchi, noci di   il valore di tutti i
 acagiu' e altre no-  materiali utilizzati
 ci, tostati, com-    non superi il 60 %
 presi i miscugli     del prezzo franco fab-
 brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 3924          Vasellame, altri og- Fabbricazione in cui
 getti per uso dome-  il valore di tutti i
 stico, ed oggetti di materiali utilizzati
 igiene o da toletta, non superi il 60 %
 di materie plastiche del prezzo franco fab-
 brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 7214          Barre di ferro o di  Fabbricazione a partire
 acciai non legati,   da semiprodotti di ferro
 semplicemente fuci-  o di acciai non legati
 nate, laminate o     della voce 7207
 estruse a caldo,
 nonche' quelle che
 hanno subito una
 torsione dopo la
 laminazione -------------------------------------------------------------------- ex 8504       Ballast per lampade  Fabbricazione in cui
 o tubi a scarica     il valore di tutti i
 materiali utilizzati
 non superi il 50 % del
 prezzo franco fabbrica
 del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8506       Pile e batterie di   Fabbricazione in cui
 pile elettriche di-  il valore di tutti i
 verse da quelle al   materiali utilizzati
 diossido di manga-   non superi il 50 % del
 nese, all'ossido di  prezzo franco fabbrica
 mercurio, all'ossido del prodotto
 di argento, al litio
 e a zinco-aria -------------------------------------------------------------------- ex 8507       Accumulatori elet-   Fabbricazione in cui
 trici al piombo,     il valore di tutti i
 compresi i loro se-  materiali utilizzati
 paratori, anche di   non superi il 50 % del
 forma quadrata ret-  prezzo franco fabbrica
 tangolare            del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 9032       Strumenti ed appa-   Fabbricazione in cui
 recchi di regola-    il valore di tutti i
 zione o di controllo materiali utilizzati
 automatici diversi   non superi il 60 % del
 dai termostati e dai prezzo franco fabbrica
 manostati; stabiliz- del prodotto
 zatori --------------------------------------------------------------------
 
 ALLEGATO III
 
 PRODOTTI ORIGINARI DELLA TURCHIA A CUI NON SI APPLICANO LE
 DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 4, ELENCATI PER CAPITOLI E VOCI SA
 
 Capitolo 1
 
 Capitolo 2
 
 Capitolo 3
 
 da 0401 a 0402
 
 ex 0403 -          Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, che-
 fir  e  altri tipi di latte e creme  fermentati o
 acidificati, anche concentrati o con aggiunta  di
 zuccheri  o  di altri dolcificanti o con aggiunta
 di aromatizzanti, di frutta o cacao
 
 da 0404 a 0410
 
 0504
 
 0511
 
 Capitolo 6
 
 da 0701 a 0709
 
 ex 0710 -          Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o  al va-
 pore, congelati
 
 ex 0711 -          Ortaggi o legumi, escluso il granturco dolce del-
 la  sottovoce 0711 90 30, temporaneamente conser-
 vati  (per esempio: mediante anidride solforosa o
 in acqua salata, solforata o addizionata di altre
 sostanze  atte ad assicurarne temporaneamente  la
 conservazione), ma  non atti per  l'alimentazione
 nello stato in cui sono presentati
 
 da 0712 a 0714
 
 Capitolo 8
 
 ex Capitolo 9 -    Caffe', te' e  spezie, escluso il mate della voce
 0903
 
 Capitolo 10
 
 Capitolo 11
 
 Capitolo 12
 
 ex 1302 -          Sostanze pectiche
 
 da 1501 a 1514
 
 ex 1515 -          Altri  grassi ed  oli vegetali (esclusi l'olio di
 jojoba e le sue frazioni) e loro frazioni, fissi,
 anche raffinati, ma non modificati chimicamente
 
 ex 1516 -          Grassi  e oli animali o vegetali e loro frazioni,
 parzialmente  o totalmente idrogenati, intereste-
 rificati, riesterificati  o  elaidinizzati, anche
 raffinati, ma  non altrimenti  preparati, esclusi
 gli oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"
 
 ex 1517 e
 
 ex 1518 -          Margarina,  margarina burrificata e altri  grassi
 commestibili preparati
 
 ex 1522 -          Residui provenienti dal trattamento delle sostan-
 ze grasse o delle cere animali o vegetali, esclu-
 so il degras
 
 Capitolo 16
 
 1701
 
 ex 1702 -          Altri  zuccheri, compresi  il lattosio, il malto-
 sio, il glucosio e il  fruttosio (levulosio) chi-
 micamente  puri, allo stato  solido; sciroppi  di
 zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di co-
 loranti;  succedanei del  miele, anche  mescolati
 con miele naturale; zuccheri e melassi caramella-
 ti, esclusi  quelli  delle  sottovoci 1702 11 00,
 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10
 
 1703
 
 1801 e 1802
 
 ex 1902 -          Paste  alimentari  ripiene  contenenti, in  peso,
 piu' di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi
 e  di altri invertebrati  acquatici, di salsicce,
 di salami  e simili, di carni e di frattaglie, di
 ogni  specie, compresi i grassi, qualunque sia la
 loro natura o la loro origine
 
 ex 2001 -          Cetrioli e cetriolini, cipolle, "Chutney" di man-
 ghi, frutta del genere Capsicum diverse dai pepe-
 roni, funghi e olive, preparati o conservati nel-
 l'aceto o nell'acido acetico
 
 2002 e 2003
 
 ex 2004 -          Altri  ortaggi e legumi preparati o conservati ma
 non nell'aceto o acido acetico, congelati, diver-
 si dai prodotti della voce 2006, escluse le pata-
 te sotto  forma di farina  o semolino e i fiocchi
 di granturco dolce
 
 ex 2005 -          Altri  ortaggi e legumi preparati o conservati ma
 non  nell'aceto o acido  acetico, non  congelati,
 diversi  dai prodotti della  voce 2006, esclusi i
 prodotti a base di patate e di granturco dolce
 
 2006 e 2007
 
 ex 2008 -          Frutta ed altre parti commestibili di piante, al-
 trimenti  preparate o conservate, con o senza ag-
 giunta  di zuccheri o di  altri dolcificanti o di
 alcole, non nominate ne' comprese altrove, esclu-
 si  il burro  di arachidi, i  cuori di  palma, il
 granturco, gli ignami, le patate dolci e le parti
 commestibili  simili  di piante aventi tenore, in
 peso,  di amido o di fecola  uguale o superiore a
 5 %, le  foglie di vite, i germogli  di luppolo e
 le altre parti commestibili simili di piante
 
 2009
 
 ex 2106 -          Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o colo-
 rati
 
 2204
 
 2206
 
 ex 2207 -          Alcole  etilico non denaturato con titolo alcolo-
 metrico volumico  uguale o superiore  a 80 % vol,
 ottenuto utilizzando i prodotti agricoli indicati
 nel presente elenco
 
 ex 2208 -          Alcole  etilico non denaturato con titolo alcolo-
 metrico volumico  inferiore a  80 % vol, ottenuto
 utilizzando i prodotti agricoli indicati nel pre-
 sente elenco 2209
 
 Capitolo 23
 
 2401
 
 4501
 
 5301 e 5302
 
 ALLEGATO INTERAMENTE VERSATO
 
 CERTIFICATO  DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-1 E DOMANDA PER OTTENERE
 UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-1
 
 Istruzioni per la stampa
 
 Il  certificato  deve avere un formato di mm 210 x 297; e' ammessa una  tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta  da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta  meccanica,  del  peso  minimo  di 25 g/m2. Il certificato deve essere  stampato  con  un fondo arabescato di colore verde in modo da fare  risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
 2.  Le  autorita'  pubbliche  degli  Stati membri della CE e [xxx] possono  riservarsi  la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie  da  essi  autorizzate.  In  quest'ultimo caso, su ciascun certificato   deve  essere  indicata  tale  autorizzazione.  Su  ogni certificato  devono  figurare  il nome e l'indirizzo della tipografia oppure  un  seguo  che  ne consenta l'identificazione. Il certificato deve  recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
 
 --------------------------------------------------------------------
 1. Esportatore (nome, indirizzo          EUR.1 N. A 000.000
 completo, paese)              ----------------------------------
 Prima di compilare il formulario
 consultare le note al retro
 ----------------------------------
 2. Certificato utilizzato negli
 scambi preferenziali tra
 3. Destinatario (nome, indirizzo
 completo, paese) e (indi-     ..................................
 cazione facoltativa)
 e
 (indicare i paesi, gruppi di
 paesi o territori di cui
 trattasi)
 ----------------------------------
 
 4. Paese, gruppo  5. Paese, gruppo
 di paesi o        di paesi o
 territorio di     territorio di
 cui i prodotti    destinazione
 sono conside-
 rati originari --------------------------------------------------------------------
 6. Informaziani riguardanti il   7. Osservazioni
 trasporto (indicazione
 facoltativa) --------------------------------------------------------------------
 8. Numero d'ordine; marche,      9. Massa          10. Fatture
 numeri, numero e natura dei      lorda (kg)         (indicazione
 colli (1) designazione delle     altra misura       facoltativa)
 merci                            (l, mc, ecc.) -------------------------------------------------------------------- 11. VISTO DELLA DOGANA           12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
 Dichiarazione certi-             Io sottoscritto dichiaro che le
 ficata conforme                  merci di cui sopra soddisfano
 Documento d'espor-    Timbro     alle condizioni richieste per
 tazione (2)                      ottenere il presente certifi-
 modello ............ n. ......   cato
 del .........................
 Ufficio doganale: ...........
 Paese o territorio in cui il
 certificato e' rilasciato        Fatto a ........., addi' ......
 .............................
 A ............., addi' ......
 .............................    ...............................
 (Firma)                        (Firma) -------------------------------------------------------------------- 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da         14. RISULTATO DEL CONTROLLO
 inviare a:                       -------------------------------
 Il controllo effettuato ha per-
 messo di constatare che il pre-
 sente certificato (1)
 
 [] e' stato effettivamente ri-
 lasciato dall'ufficio doga-
 nale indicato e che i dati
 ivi contenuti sono esatti.
 
 [] non risponde alle condizioni
 di autenticita' e di regola-
 rita' richieste (cfr. osser-
 vazioni allegate) ----------------------------------- E' richiesto il controllo dell'au- tenticita' e della regolarita' del presente certificato
 
 Fatto a......., addi' .........      Fatto a......., addi' .........
 Timbro                                Timbro
 
 ........................                          ..................
 (Firma)                                         (Firma)
 (1)Segnare con una X la menzio-
 ne applicabile -------------------------------------------------------------------- 1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o
 indicare "alla rinfusa" 2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio
 d'esportazione lo richiedono
 DOMANDA PER OTTENERE UN
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
 
 -------------------------------------------------------------------- 1. Esportatore (nome, indirizzo           EUR.1 N. A 000.000
 completo, paese)               ----------------------------------
 Prima di compilare il formulario
 consultare le note al retro
 ----------------------------------
 2. Domanda per ottenere un certi-
 ficato da utilizzare negli
 scambi preferenziali tra
 
 3. Destinatario (nome, indiriz-
 zo completo, paese) e (indi-
 cazione facoltativa)           ..................................
 
 e
 
 (indicare i paesi, gruppi di paesi
 o territori di cui trattasi)
 ----------------------------------
 
 4. Paese, gruppo  5. Paese, gruppo
 di paesi o        di paesi o
 territorio di     territorio di
 cui i prodotti    destinazione
 sono conside-
 rati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informaziani riguardanti il    7. Osservazioni
 trasporto (indicazione
 facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; marche,       9. Massa          10. Fatture
 numeri, numero e natura dei       lorda (kg)         (indicazione
 colli (1) designazione delle      altra misura       facoltativa)
 merci                             (l, mc, ecc.) --------------------------------------------------------------------
 
 1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o
 indicare "alla rinfusa"
 DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
 
 Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,
 
 DICHIARO  che queste merci rispondono alle condizioni richieste  per
 ottenere il certificato qui allegato;
 
 PRECISO   le circonstanze che hanno permesso a queste  merci di sod-
 disfare a queste condizioni:
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 
 PRESENTO  i seguenti documenti giustificativi (1):
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 
 M'IMPEGNO a  presentare,  su  richiesta delle  autorita' competenti,
 qualsiasi giustificazione supplementare che dette  autori-
 ta' ritenessero  indispensabile per il rilascio del certi-
 ficato qui allegato, come pure ad accettare qualunque con-
 trollo eventualmente richiesto da parte di dette autorita'
 della mia  contabilita' e delle circostanze  relative alla
 fabbricazione delle merci di cui sopra;
 
 CHIEDO    il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
 
 Fatto a ..............., addi' .........
 
 ........................................
 (Firma)
 
 1) Ad esempio: documenti  d'importazione, certificati di circolazio-
 ne, fatture,  dichiarazioni del  fabbricante,  ecc., relativi  ai
 prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.
 
 ALLEGATO V
 
 DICHIARAZIONE SU FATTURA
 
 La  dichiarazione  su  fattura,  il  cui testo figura in appresso, dev'essere  redatta  conformemente alle note a pie' di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.
 
 Versione italiana
 
 L'esportatore  delle  merci  contemplate  nel  presente  documento (autorizzazione  doganale  n.  (Se  la  dichiarazione  su  fattura e' compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicata  in  questo  spazio.  Se  la dichiarazione su fattura non e' compilata  da  un  esportatore  autorizzato,  le parole tra parentesi possono  essere  omesse o lo spazio lasciato in bianco) dichiara che, salvo  indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale. (Indicazione   obbligatoria   dell'origine   dei   prodotti.   Se  la dichiarazione  su  fattura  si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti  originari  di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo,  l'esportatore e' tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".)
 ...................... (3)
 (Luogo e data)
 
 ...................... (4)
 (Firma dell'esportatore;
 inoltre, il cognome della
 persona che firma la di-
 chiarazione dev'essere
 scritto in modo leggibile)
 
 ALLEGATO VI
 
 DICHIARAZIONI COMUNI
 
 DICHIARAZIONE  COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO
 O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE
 
 1. Nei  dodici  mesi  successivi  all'entrata  in vigore del presente
 accordo,  le  competenti  autorita' doganali della Comunita' e del
 Libano  accettano come documenti validi per la prova di origine ai
 sensi  del  protocollo  4  i certificati di circolazione EUR.1 e i
 formulari    EUR.2    rilasciati   nell'ambito   dell'accordo   di
 cooperazione firmato il 3 maggio 1977. 2. Le  competenti autorita' della Comunita' e del Libano accolgono le
 richieste  di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per
 un  periodo  di  due  anni  dalla  data  della  compilazione e del
 rilascio  delle  prove di origine. Tali verifiche vengono condotte
 in conformita' del protocollo 4, Titolo VI del presente accordo.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA
 
 1. Il  Libano accetta come prodotti originari della Comunita' a norma
 del  presente  accordo  i  prodotti  originari  del  Principato di
 Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il  protocollo  n.  4  si applica, mutatis mutandis, ai fini della
 definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
 
 1. Il  Libano accetta come prodotti originari della Comunita' a norma
 del  presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San
 Marino. 2. Il  protocollo  n.  4  si applica, mutatis mutandis, ai fini della
 definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
 |  |  |  | PROTOCOLLO 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE
 DOGANALE
 
 ARTICOLO 1
 
 Definizioni
 
 Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
 
 a) "legislazione  doganale":  le  disposizioni giuridiche o normative
 adottate   dalla   Comunita'   o   dal   Libano  che  disciplinano
 l'importazione,  l'esportazione,  il transito delle merci, nonche'
 l'assoggettamento  delle  stesse  a  una qualsiasi altra procedura
 doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorita'  richiedente":  l'autorita'  amministrativa  competente
 all'uopo  designata  da  una  Parte  contraente,  che presenta una
 domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorita'  interpellata":  l'autorita'  amministrativa competente
 all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda
 di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo; d) "dati  a  carattere  personale": qualsiasi informazione relativa a
 una persona fisica identificata o identificabile. e) "operazione   che   viola  la  legislazione  doganale":  tutte  le
 violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale
 
 ARTICOLO 2
 
 Campo di applicazione
 
 1.  Nei  settori  di loro competenza, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalita' e le condizioni specificate nel  presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione  doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare
 e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione.
 2.   L'assistenza  nel  settore  doganale  prevista  dal  presente protocollo  si  applica  ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti  competente  per  l'applicazione  dello  stesso.  Essa non pregiudica  le  norme  che  disciplinano  l'assistenza  reciproca  in materia  penale,  ne' si applica alle informazioni ottenute in virtu' poteri  esercitati  su  richiesta  dell'autorita'  giudiziaria  salvo accordo di detta autorita'.
 3.  L'assistenza  in  materia  di  riscossione di diritti, tasse o ammende non e' coperta dal presente protocollo.
 
 ARTICOLO 3
 
 Assistenza su richiesta
 
 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce    tutte   le   informazioni   pertinenti   per   consentire all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione dalla legislazione  doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni  registrate  o  programmate  che violino o possano violare
 detta legislazione.
 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica:
 
 a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti
 sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte
 contraente  precisando,  se del casa, il regime doganale applicato
 alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti
 sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte
 precisando,  se  del  casa,  la  procedura doganale applicata alle
 merci.
 
 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o normative, le  misure  necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
 
 a) le  persone  fisiche  o giuridiche in merito alle quali sussistano
 fondati  motivi  di  ritenere  che effettuino o abbiano effettuato
 operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i  luoghi  dove  partite  di  merci  sono  state  immagazzinate in
 condizioni   tali  da  fare  ragionevolmente  supporre  che  siano
 destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) le  merci  che  vengono o potrebbero venire trasportate in modo da
 fare  legittimamente  supporre  che  siano destinate ad operazioni
 contrarie alla legislazione doganale; d) i  mezzi  di  trasporto  per  i  quali  vi  sono fondati motivi di
 ritenere   che   siano  destinati  ad  operazioni  contrarie  alla
 legislazione doganale.
 
 ARTICOLO 4
 
 Assistenza spontanea
 
 Le  Parti  contraenti  si  prestano  assistenza reciproca, di propria iniziativa  e in conformita' delle rispettive disposizioni giuridiche o   normative,  qualora  lo  ritengano  necessario  per  la  corretta applicazione  della legislazione doganale, in particolare fornendo le
 informazioni ottenute riguardanti:
 
 - operazioni   che  sono  o  che  esse  ritengono  contrarie  a  tale
 legislazione e che possono interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci   note  per  essere  soggette  a  operazioni  contrarie  alla
 legislazione doganale. - persone  fisiche  o  giuridiche  in  merito  alle  quali  si  possa
 ragionevolmente   ritenere  che  effettuino  o  abbiano  effettuato
 operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi  di  trasporto  che  si  possa ragionevolmente ritenere siano
 stati,  siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni
 contrarie alla legislazione doganale;
 
 ARTICOLO 5
 
 Comunicazione/Notifica
 
 Su  domanda  dell'autorita'  richiedente,  l'autorita'  interpellata, conformemente  alle  proprie  disposizioni  giuridiche  o  normative,
 prende tutte le misure necessarie per
 
 - fornire tutti i documenti e
 - notificare tutte le decisioni
 
 che  rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
 Le  domande  di  consegna  di documenti e di notifica di decisioni devono   essere   presentate  per  iscritto  nella  lingua  ufficiale dell'autorita'   interpellata   o   in  una  lingua  accettabile  per quest'ultima.
 
 ARTICOLO 6
 
 Forma e contenuto delle domande di assistenza
 
 1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate  per  iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili  per  permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione  lo  richieda,  possono  essere accettate domande orali le quali,   tuttavia,   devono   essere  immediatamente  confermate  per
 iscritto.
 2.  Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 
 a) autorita' richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni  giuridiche  o  normative  e altri elementi giuridici
 pertinenti; e) ragguagli  il  piu'  possibile  esatti ed esaurienti sulle persone
 fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte.
 
 3.  Le  domande  devono  essere  presentate  in  una  delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta  autorita'.  Questo  requisito  non  si  applica  ai  documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.
 4.  Se  la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne  puo'  richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
 
 ARTICOLO 7
 
 Adempimento delle domande
 
 1.  Per  soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede,   nell'ambito   delle   sue   competenze   e  delle  risorse disponibili,  come  se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita'  della  stessa  Parte  contraente, fornendo le informazioni gia'  in  suo  possesso,  svolgendo  adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.  La  presente  disposizione si applica anche alle altre autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata a  norma del presente protocollo qualora quest'ultima non possa agire
 autonomamente.
 2.   Le  domande  di  assistenza  sono  evase  conformemente  alle disposizioni   giuridiche   o   normative   della   Parte  contraente interpellata.
 3.  I  funzionari  debitamente autorizzati di una Parte contraente possono,  d'intesa  con  l'altra  Parte contraente interessata e alle condizioni  da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata  o di un'altra autorita' in conformita' del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
 4.  I  funzionari  debitamente autorizzati di una Parte contraente possono,  d'intesa  con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa  stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
 
 ARTICOLO 8
 
 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
 
 1.  L'autorita'  interpellata  comunica  i  risultati  delle indagini all'autorita'  richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie
 autenticate a altro materiale pertinente.
 2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.
 3.   Gli  originali  dei  documenti  sono  trasmessi  soltanto  su richiesta  qualora  le  copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
 
 ARTICOLO 9
 
 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
 
 1.   L'assistenza   puo'   essere   rifiutata  o  essere  subordinata all'assolvimento  di  talune  condizioni o esigenze qualora una Parte
 ritenga che l'assistenza nell'ambito del presente accordo:
 
 (a) possa pregiudicare la sovranita' del Libano o di uno Stato membro
 a  cui  sia  stato  chiesto  di  prestare assistenza ai sensi del
 presente protocollo; (b) possa  pregiudicare  l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  o  altri
 interessi  essenziali,  segnatamente nei casi di cui all'articolo
 10, paragrafo 2; (c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
 
 2.  L'autorita'  interpellata  puo'  rinviare l'assistenza qualora ritenga  che  essa  possa  interferire  con  un'inchiesta,  un'azione giudiziaria  o  un  processo  in  corso.  In  tal  caso,  l'autorita' interpellata  consulta  l'autorita'  richiedente  per  determinare se l'assistenza  possa  essere  prestata  secondo  le  modalita'  o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' esigere.
 3.  Qualora  dovesse  sollecitare un'assistenza che non sarebbe in grado  di fornire se le venisse richiesta, l'autorita' richiedente fa presente   tale   circostanza   nella   sua  domanda.  Spetta  quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
 
 ARTICOLO 10
 
 Scambi di informazioni e riservatezza
 
 1.  Tutte  le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente  protocollo  sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte  dal  segreto  d'ufficio  e  sono  tutelate  sia  dalle leggi pertinenti  applicabili  sul territorio della Parte contraente che le ha   ricevute  che  dalle  corrispondenti  disposizioni  cui  debbono
 conformarsi le autorita' comunitarie.
 2.  I  dati  personali  possono  essere scambiati solo se la Parte contraente  che  li  riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente   a  quella  applicabile  a  questo  caso  specifico  sul territorio  della  Parte  contraente  che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse  applicabili,  comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'.
 3.  L'impiego,  nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse  in  seguito  all'accertamento  di operazioni contrarie alla legislazione   doganale,  di  informazioni  ottenute  in  virtu'  del presente  protocollo  e'  considerato  conforme  ai  suoi  obiettivi. Pertanto,  nei  verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti  e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le  Parti  contraenti  possono  utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente  protocollo.  L'autorita'  competente  che  ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata.
 4.  Le  informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente  protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni   per   altri   fini  deve  ottenere  l'accordo  scritto preliminare  dell'autorita'  che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
 
 ARTICOLO 11
 
 Esperti e testimoni
 
 Un  funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire,  nei  limiti  stabiliti  nell'autorizzazione  concessa, in qualita'   di  esperto  o  testimone  in  procedimenti  giudiziari  o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre  pezze d'appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro  documento  necessario  nel  procedimento.  Nella  richiesta di comparizione   deve   essere  precisato  davanti  a  quale  autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche'
 per quale causa, a quale titolo e in quale veste sara' ascoltato.
 
 ARTICOLO 12
 
 Spese di assistenza
 
 Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso  delle  spese  sostenute  in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per  gli  interpreti  e  traduttori  che  non  dipendono  da pubblici
 servizi.
 
 ARTICOLO 13
 
 Attuazione
 
 1.  L'attuazione  del  presente protocollo e' affidata, da una parte, alle   autorita'  doganali  del  Libano  e,  dall'altra,  ai  servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte  le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo   conto  delle  norme  vigenti  segnatamente  in  materia  di protezione   dei  dati.  Essi  possono  raccomandare  agli  organismi competenti   le  modifiche  del  presente  protocollo  che  ritengano
 necessarie.
 2.  Le  Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate  in  merito  alle  norme  specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
 
 ARTICOLO 14
 
 Altri accordi
 
 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e
 degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
 
 - non  pregiudicano  gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da
 altri accordi o convenzioni internazionali; - sono   ritenute   complementari  con  gli  accordi  sull'assistenza
 reciproca  che  sono  stati  o  che  potrebbero essere conclusi tra
 singoli Stati membri e il Libano; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione,
 tra  i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee
 e   le   autorita'   doganali  degli  Stati  membri,  di  qualsiasi
 informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa
 interessare la Comunita'.
 
 2.  Fatto  salvo  il  paragrafo  1,  le  disposizioni del presente protocollo  prevalgono  su quelle degli accordi bilaterali in materia di  assistenza  reciproca  che  sono  stati  o  che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano qualora le disposizioni di  questi  ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
 3.  Le Parti contraenti si consultano nell'ambito del (Comitato ad hoc) istituito dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 12 dell'accordo  di  associazione  per  risolvere  le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.
 
 ATTO FINALE
 
 I plenipotenziari:
 
 DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 
 Parti  contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e  del  trattato  sull'Unione  europea,  in seguito denominati "Stati membri", e
 LA COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata "la Comunita'",
 
 da una parte, e
 
 i  plenipotenziari  della  REPUBBLICA LIBANESE, in seguito denominata "Libano",
 
 dall'altra,
 
 riuniti  a  Lussemburgo addi' 17/06/2002 per la firma dell'accordo euromediterraneo  che  istituisce  un'associazione  tra  la Comunita' europea  e  i  suoi  Stati  membri,  da  una  parte,  e la Repubblica libanese, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo",
 hanno adottato, al momento della firma, i testi seguenti:
 
 l'accordo,
 gli allegati 1 e 2:
 
 ALLEGATO 1       Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agrico-
 li trasformati  contemplati  dai capitoli 25-97 del
 sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 12
 
 ALLEGATO 2       Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
 di cui all'articolo 38 e i protocolli nn. 1-5:
 
 PROTOCOLLO N. 1  relativo  al  regime  applicabile  all'importazione
 nella Comunita' dei prodotti agricoli originari del
 Libano di cui all'art. 14, paragrafo 1
 
 PROTOCOLLO N. 2  relativo  al regime applicabile all'importazione in
 Libano dei prodotti agricoli  originari della Comu-
 nita' di cui all'art. 14, paragrafo 2
 
 PROTOCOLLO N. 3  sugli  scambi di prodotti agricoli  trasformati tra
 il Libano e la Comunita' di cui all'art. 14,  para-
 grafo 3
 
 ALLEGATO 1  relativo  al regime applicabile all'im-
 portazione nella  Comunita' dei prodot-
 ti agricoli  trasformati originari  del
 Libano
 
 ALLEGATO 2  relativo al regime applicabile  all'im-
 portazione in Libano dei prodotti agri-
 coli trasformati  originari della Comu-
 nita'
 
 PROTOCOLLO N. 4  relativo alla definizione della nozione di "prodot-
 ti originari"  e ai metodi  di cooperazione ammini-
 strativa
 
 PROTOCOLLO N. 5  relativo  all'assistenza  amministrativa  reciproca
 nel settore doganale
 
 I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunita' e del Libano hanno   inoltre  adottato  le  dichiarazioni  seguenti,  allegate  al presente atto finale:
 
 DICHIARAZIONI COMUNI
 Dichiarazione comune relativa al preambolo dell'accordo
 Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 dell'accordo
 Dichiarazione comune relativa all'articolo 14 dell'accordo
 Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 dell'accordo
 Dichiarazione comune relativa all'articolo 28 dell'accordo
 Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo
 Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo
 Dichiarazione comune relativa all'articolo 47 dell'accordo
 Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo
 Dichiarazione   comune   relativa   ai   lavoratori  (articolo  65 dell'accordo)
 Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo
 Dichiarazione comune relativa all'articolo 86 dell'accordo
 Dichiarazione comune relativa ai visti
 
 DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
 Dichiarazione della Comunita' europea relativa alla Turchia
 Dichiarazione  della  Comunita'  europea  relativa all'articolo 35 dell'accordo
 
 DICHIARAZIONI COMUNI
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PREAMBOLO DELL'ACCORDO
 
 Le   Parti   riconoscono   che   le   misure   di  adeguamento  e  di ristrutturazione   dell'economia  libanese  prese  nell'ambito  della liberalizzazione  degli  scambi  tra  di  esse possono incidere sulle
 risorse di bilancio e sul ritmo della ricostruzione del Libano.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO
 
 Le  Parti ribadiscono l'intenzione di contribuire ad una soluzione equa, globale e duratura del conflitto in Medio Oriente.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO
 
 Le  Parti  decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di  prodotti  della  pesca,  onde concordarne le modalita' specifiche entro e non oltre due anni dalla firma del presente accordo.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 27 DELL'ACCORDO
 
 Le  Parti  ribadiscono  l'intenzione di vietare le esportazioni di rifiuti  tossici;  la  Comunita' europea conferma inoltre che intende aiutare il Libano a risolvere i problemi legati a detti rifiuti.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 28 DELL'ACCORDO
 
 Considerati  i  tempi  necessari per creare zone di libero scambio tra  il Libano e gli altri paesi mediterranei, la Comunita' s'impegna ad  esaminare  con  favore  le  eventuali  richieste  di applicazione anticipata del cumulo diagonale con questi paesi.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO
 
 L'avvio  della cooperazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2 e' subordinata  all'entrata  in  vigore  di  una  legge  libanese  sulla concorrenza  e  all'entrata  in  funzione dell'autorita' responsabile della sua applicazione.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 38 DELL'ACCORDO
 
 Le  Parti  convengono  che,  ai  sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale,  industriale  e  commerciale  include in particolare i diritti  d'autore,  anche  per  i  programmi informatici, e i diritti connessi,  i  diritti  relativi  ai brevetti, ai disegni industriali, alle  indicazioni  geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai  marchi  di  fabbrica  e  di  identificazione  dei  servizi,  alle topografie  dei  circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale  di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione   della   proprieta'   industriale  e  delle  informazioni riservate sul know-how.
 Le  disposizioni  dell'articolo 38 non possono essere interpretate come  un obbligo per le Parti di aderire a convenzioni internazionali non elencate all'allegato 2.
 La   Comunita'  fornisce  alla  Repubblica  libanese  l'assistenza tecnica necessaria per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 38.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 47 DELL'ACCORDO
 
 Le  Parti  riconoscono  la  necessita'  di modernizzare il settore produttivo   libanese  per  adeguarlo  maggiormente  alla  situazione dell'economia internazionale ed europea.
 La  Comunita'  potra' aiutare il Libano ad attuare un programma di sostegno  nei  settori  industriali che devono essere ristrutturati e ammodernati onde sormontare le difficolta' che potrebbe comportare la liberalizzazione  degli  scambi,  in  particolare  lo  smantellamento tariffario.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 60 DELL'ACCORDO
 
 Le Parti convengono che le norme stabilite dalla task force Azione finanziaria  (FATF)  rientrano  nelle  norme internazionali di cui al paragrafo 2.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI LAVORATORI
 (ARTICOLO 65 DELL'ACCORDO)
 
 Le  Parti  riaffermano  l'importanza  che  attribuiscono  all'equo trattamento  dei  lavoratori  stranieri  legalmente occupati sul loro territorio.  Gli  Stati  membri  si  dichiarano disposti a negoziare, qualora  il  Libano  ne faccia richiesta, accordi bilaterali relativi alle  condizioni  di lavoro, alla retribuzione, al licenziamento e ai diritti previdenziali dei lavoratori libanesi legalmente occupati nei loro territori.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 67 DELL'ACCORDO
 
 Le  Parti  dichiarano che riserveranno particolare attenzione alla protezione, alla conservazione e al restauro di siti e monumenti.
 Esse  decidono di collaborare per riportare in Libano gli elementi del  suo  patrimonio culturale usciti illegalmente dal paese dal 1974 in poi.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 86 DELL'ACCORDO
 
 (a) Ai   fini  della  corretta  interpretazione  e  dell'applicazione
 pratica   dell'accordo,   le   Parti  convengono  che  per  "casi
 particolarmente  urgenti"  di cui all'articolo 86 si intendono le
 violazioni  di  una  clausola sostanziale dell'accordo adopera di
 una  delle  Parti.  La  violazione  di  una  clausola sostanziale
 dell'accordo consiste:
 
 - in  una  denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del
 diritto internazionale oppure - nell'inosservanza  dell'elemento  essenziale  dell'accordo  di  cui
 all'articolo 2.
 
 (b) Le   parti   convengono  che  per  "misure  appropriate"  di  cui
 all'articolo  86  si intendono le misure prese in conformita' del
 diritto  internazionale.  Qualora  una Parte adotti una misura in
 casi  particolarmente  urgenti  in applicazione dell'articolo 86,
 l'altra  Parte  puo'  invocare la procedura di composizione delle
 controversie.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI VISTI
 
 Le  Parti  decidono  di  agevolare  e  di  accelerare  per  quanto possibile  il  rilascio  di  visti  alle  persone  in  buona fede che collaborano all'attuazione dell'accordo, quali operatori commerciali, investitori,  docenti  universitari,  tirocinanti e funzionari dello' Stato;  questa  disposizione  potra'  eventualmente  essere estesa ai parenti  di  primo  grado  delle  persone  legalmente  residenti  sul territorio dell'altra Parte.
 
 DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
 
 DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA RELATIVA ALLA TURCHIA
 
 La  Comunita'  fa  presente  che  l'unione  doganale in vigore tra la Comunita'  e  la  Turchia  impone  a  questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunita', alla tariffa doganale comune  nonche',  progressivamente,  al regime doganale preferenziale della  Comunita',  prendendo  le  disposizioni  del caso e negoziando accordi  reciprocamente  vantaggiosi  con  i  paesi  in questione. La Comunita' invita pertanto il Libano ad avviare quanto prima negoziati
 con la Turchia.
 
 DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA
 RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO
 
 La Comunita' dichiara che, nell'ambito dell'articolo 35, paragrafo 1,  valutera'  tutte  le  pratiche  incompatibili  con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82  del  trattato  che  istituisce  la Comunita' europea, compreso il diritto derivato.
 
 Fatto a Lussemburgo, addi' diciassette giugno duemiladue.
 
 Per la Repubblica italiana
 
 Per la Comunita' europea
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