Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2005 (vai al sommario) |
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LEGGE 29 dicembre 2004, n. 324 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. |
| Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 92, paragrafo 2, dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 15.080 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4875): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 2 aprile 2004; Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 maggio 2004 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV; Esaminato dalla III commissione il 13 maggio 2004 e il 16 giugno 2004; Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 6 luglio 2004. Senato della Repubblica (atto n. 3029): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 luglio 2004 con pareri delle commissioni. 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 14ª e Parlamentare per le questioni regionali; Esaminato dalla 3ª commissione il 27 luglio 2004, 28 settembre 2004 e il 13 ottobre 2004; Relazione scritta presentata il 18 ottobre 2004 (atto n. 3029 A - relatore sen. Sodano Calogero); Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2004. |
| Allegati
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA LIBANESE, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in appresso denominati "Stati membri", e
LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'",
da una parte, e
LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso denominata "Libano",
dall'altra,
CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all'origine della vicinanza e dell'interdipendenza esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e il Libano; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e il Libano desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sulla solidarieta', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSIDERANDO i recenti sviluppi politici ed economici nel continente europeo e in Medio Oriente, che conferiscono responsabilita' comuni in termini di stabilita', sicurezza e prosperita' della regione euromediterranea; CONSIDERANDO l'importanza che la Comunita' e il Libano attribuiscono al libero scambio, garantito dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'OMC; CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale del Libano e della Comunita' e la necessita' di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Libano; CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito del titolo IV, parte III del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano al Libano di essere vincolati come membri della Comunita', in conformita' del protocollo sulla posizione del Ragno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e del Libano; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla reciprocita' degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo; DESIDERANDO instaurare un dialogo politico costante sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse; TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire sostegno al processo di ricostruzione economica, di riforma, di adeguamento e di sviluppo sociale del Libano; DESIDERANDO instaurare, mantenere e intensificare una cooperazione, sostenuta da un dialogo continuativo, in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e audiovisivo per migliorare la comprensione reciproca; PERSUASI che il presente accordo creera' un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, segnatamente per quanto riguarda il commercio e gli investimenti, fattori indispensabili per il buon esito del programma di ricostruzione e di ristrutturazione economica e per l'ammodernamento tecnologico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e il Libano, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: a) costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta loro di intensificare le relazioni in tutti i settori giudicati pertinenti a tale dialogo; b) creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; c) promuovere gli scambi e lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrata tra le Parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, onde favorire lo sviluppo e la prosperita' del Libano e dei suoi abitanti; d) promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario; e) promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.
ARTICOLO 2
Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
TITOLO I DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 3
1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le Parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiscano alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali. 2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di reciproco interesse; b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione euromediterranea, segnatamente in Medio Oriente; d) promuovere iniziative comuni.
ARTICOLO 4
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione. Il dialogo cerchera' di trovare nuove forme di cooperazione per il conseguimento di obiettivi comuni.
ARTICOLO 5
1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare: a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari del Libano, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) all'occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo piu' costruttivo.
2. Si istituira' un dialogo politico tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese.
TITOLO II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI PRINCIPI DI BASE
ARTICOLO 6
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e il Libano istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' di cui al presente titolo e in conformita' delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati "GATT".
CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI
ARTICOLO 7
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Libano che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.
ARTICOLO 8
I prodotti originari del Libano sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente.
ARTICOLO 9
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Libano dei prodotti originari della Comunita' sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'88% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 76% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 64% del dazio di base; - dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 52% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 28% del dazio di base; - dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 16% del dazio di base; - dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri residui vengono aboliti.
2. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi del paragrafo 1 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, il Libano puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 3. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 19.
ARTICOLO 10
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
ARTICOLO 11
1. Il Libano puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali. 2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' siano causa di gravi problemi sociali. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Libano ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 20% della media annuale delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate negli ultimi tre anni per il quale siano disponibili dati statistici. 4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni. 5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto. 6. Il Libano informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Libano presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare il Libano a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione.
CAPITOLO 2 PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI DELLA PESCA E PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
ARTICOLO 12
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Libano che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato 1.
ARTICOLO 13
La Comunita' e il Libano introducono progressivamente una maggiore liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati nell'interesse di entrambe le Parti.
ARTICOLO 14
1. Ai prodotti agricoli originati del Libano elencati nel protocollo 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo 2 importati in Libano si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo 3.
ARTICOLO 15
1. La Comunita' e il Libano esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, onde determinare le misure che la Comunita' e il Libano dovranno applicare dopo un anno dalla revisione del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e il Libano esaminano regolarmente nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto, in modo ordinato e su base reciproca, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.
ARTICOLO 16
1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata puo' modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo. 2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima. 3. Qualora la Comunita' o il Libano, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 4. L'altra Parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Consiglio di associazione su qualsiasi modifica del regime previsto dall'accordo.
ARTICOLO 17
1. Le Parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo. 2. Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacita' di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.
CAPITOLO 3 DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 18
1. La Comunita' e il Libano evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e oneri di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Negli scambi tra la Comunita' e il Libano non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione ne' altre misure di effetto equivalente. 3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra il Libano e la Comunita' sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 4. La Comunita' e il Libano non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali o oneri di effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
ARTICOLO 19
1. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base rispetto alla quale si devono operare le riduzioni successive di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e' quella effettivamente applicata nei confronti della Comunita' il giorno della conclusione dei negoziati. 2. Qualora il Libano dovesse aderire all'OMC, le aliquota applicabili alle importazioni tra le Parti sarebbero quelle consolidate in sede di OMC o le aliquote inferiori, effettivamente applicate, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all'adesione all'OMC, si applichera' il dazio ridotto. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta il giorno dopo la conclusione dei negoziati. 4. Le Parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il giorno della conclusione dei negoziati.
ARTICOLO 20
I prodotti originari del Libano non beneficiano, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
ARTICOLO 21
1. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso dalle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
ARTICOLO 22
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dall'accordo. 2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e del Libano.
ARTICOLO 23
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e della propria pertinente legislazione interna, puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.
ARTICOLO 24 1. Fatto salvo l'articolo 35, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 2. In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 35, paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, puo' invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
ARTICOLO 25
1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le Parti l'articolo XIX del GATT 1994, l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e la pertinente legislazione interna. 2. Prima di procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia nella forma definita dalle norme internazionali fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consente di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Parte che intende prendere dette misure e' autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.
ARTICOLO 26
1. Qualora l'osservanza dell'articolo 18, paragrafo 4 comporti: a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, o b) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le difficolta' derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che puo' prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato di associazione non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.
ARTICOLO 27
Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, od una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
ARTICOLO 28
La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.
ARTICOLO 29
Per classificare le merci importate nella Comunita' e in Libano si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale libanese.
TITOLO III DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI
ARTICOLO 30
1. Il trattamento concesso tra le Parti per quanto riguarda il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi si basa sui rispettivi impegni e sugli altri obblighi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Questa disposizione entra in vigore a decorrere dall'adesione effettiva del Libano all'OMC. 2. Il Libano s'impegna a fornire alla Comunita' europea e ai suoi Stati membri, non appena sara' pronto, l'elenco definitivo degli impegni specifici in materia di servizi compilato ai sensi dell'articolo XX del GATS. 3. Le Parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perche' diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell'articolo V del GATS. 4. L'obiettivo di cui al paragrafo 3 viene esaminato dal Consiglio di associazione dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. 5. Tra la data di entrata in vigore del presente accordo e l'adesione del Libano all'OMC, le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di prestatori della Comunita' e del Libano piu' discriminatorie rispetto alla situazione esistente il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo. 6. Ai fini del presente titolo: a) per "prestatori di servizi" di una Parte si intendono tutte le persone giuridiche o fisiche che intendono fornire o forniscono servizi; b) per "persona giuridica" si intende una societa' o una consociata costituita a norma delle leggi di uno Stato membro della Comunita' o del Libano che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o del Libano. Tuttavia, una persona giuridica che abbia unicamente la sede legale sul territorio della Comunita' o del Libano viene considerata una persona giuridica della Comunita' o del Libano solo se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia della Comunita' o del Libano; c) per "consociata" si intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica; d) per "persona fisica" si intende una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' o del Libano in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali.
TITOLO IV PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
CAPITOLO 1 PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI
ARTICOLO 31
Nel quadro del presente accordo, e fatti salvi gli articoli 33 e 34, la Comunita', da una parte, e il Libano, dall'altra, evitano qualsiasi restrizione alla circolazione dei capitali tra di essi e qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' o sul luogo di residenza dei loro cittadini oppure sul luogo nel quale viene investito il capitale.
ARTICOLO 32
I pagamenti correnti relativi alla circolazione di beni, persone, servizi e capitali nell'ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.
ARTICOLO 33
1. Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunita' e del Libano, le disposizioni degli articoli 31 e 32 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione dei titoli nei mercati finanziari. 2. Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Libano da persone residenti nella Comunita' o nella Comunita' da persone residenti in Libano e degli utili derivanti da tali investimenti.
ARTICOLO 34
Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o il Libano abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o il Libano, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o il Libano, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione di tali misure.
CAPITOLO 2 CONCORRENZA E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE
ARTICOLO 35
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Libano: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali; b) Io sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o del Libano, o in una sua parte sostanziale ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali.
2. Le Parti applicano le rispettive legislazioni sulla concorrenza o si scambiano informazioni tenendo conto dei limiti imposti dalla riservatezza. Il Comitato di associazione adotta le norme di cooperazione necessarie per applicare il paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte, la Comunita' o il Libano possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
ARTICOLO 36
Gli Stati membri e il Libano adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Libano rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
ARTICOLO 37
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato ne' mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunita' e il Libano in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
ARTICOLO 38
1. A norma del presente articolo e dell'allegato 2, le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 2 e' esaminata periodicamente dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
ARTICOLO 39
1. Le Parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione delle commesse pubbliche. 2. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1.
TITOLO V COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE
ARTICOLO 40 Obiettivi
1. Le Parti definiscono di comune accordo le strategie e le procedure necessarie per la cooperazione nei settori di cui al presente titolo. 2. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo. 3. La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale del Libano.
ARTICOLO 41 Campo di applicazione
1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attivita' con difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia libanese in generale e degli scambi tra il Libano e la Comunita' in particolare. 2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunita' e del Libano, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro. 3. Nell'attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si dara' particolare importanza alla tutela dell'ambiente e all'equilibrio ecologico. 4. Le Parti possono decidere di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.
ARTICOLO 42 Metodi e modalita'
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico regolare tra le Parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica; b) scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti; c) consulenze, trasmissione di esperienze e attivita' di formazione; d) iniziative congiunte quali seminari e incontri di lavoro; e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa f) divulgazione di informazioni sulla cooperazione.
ARTICOLO 43 Istruzione e formazione
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) individuare gli strumenti piu' efficaci per migliorare in modo tangibile la situazione dell'istruzione e della formazione, specie per quanto riguarda la formazione professionale; b) favorire i contatti tra le agenzie specializzate nelle iniziative comuni e gli scambi di esperienze e di competenze, in particolare gli scambi di giovani e gli scambi tra universita' o altri istituti d'insegnamento, al fine di ravvicinare le diverse culture; c) agevolare in particolare l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale.
ARTICOLO 44 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita' scientifiche delle Parti, in particolare attraverso: - l'accesso del Libano ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi; - la partecipazione del Libano alle reti di cooperazione decentrata; - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca; b) consolidare la capacita' di ricerca e di sviluppo tecnologico del Libano; c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how; d) definire le modalita' di un'eventuale partecipazione del Libano ai programmi quadro europei per la ricerca.
ARTICOLO 4: Ambiente
1. La cooperazione fra le Parti mira a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile. 2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti: a) qualita' delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare; b) gestione dei rifiuti, segnatamente di quelli tossici; c) salinizzazione; d) gestione ambientale delle zone costiere sensibili; e) educazione e sensibilizzazione ambientale; f) uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi sull'impatto ambientale; g) impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare; h) impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e dell'acqua; i) conservazione del suolo; j) gestione razionale delle risorse idriche; k) attivita' congiunte di ricerca e monitoraggio, programmi e progetti comuni.
ARTICOLO 46 Cooperazione industriale
Si promuoveranno in particolare: a) la cooperazione tra gli operatori economici delle Parti, anche tramite l'accesso del Libano alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese; b) l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato del Libano (compresa l'industria agroalimentare); c) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati nazionale e di esportazione; d) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale del Libano attraverso politiche piu' valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico; e) un migliore accesso ai mercati dei capitali per finanziare investimenti produttivi; f) lo sviluppo delle PMI migliorando in particolare: - i contatti tra le imprese, anche attraverso le reti e gli strumenti comunitari per la promozione della cooperazione e dei partenariato industriale; - l'accesso al credito per finanziare gli investimenti; - la disponibilita' delle informazioni e dei servizi di sostegno; - le risorse umane al fine di promuovere l'innovazione e l'avvio di progetti e di attivita' economici.
ARTICOLO 47 Promozione e tutela degli investimenti
1. La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso il Libano, in particolare: a) predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilita' di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia;, b) fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali, assicurazioni sugli investimenti, ecc.) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che il Libano possa usufruirne piu' agevolmente; c) valutando l'opportunita' di creare joint venture (specie a livello delle piccole e medie imprese), nonche', se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e il Libano; d) istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti; e) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte del Libano e degli Stati membri, di acconti per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.
2. La cooperazione puo' estendersi anche all'elaborazione e all'attuazione di progetti che dimostrino l'effettiva acquisizione e l'impiego delle tecnologie di base, l'uso delle norme, lo sviluppo delle risorse umane e la creazione di posti di lavoro nel paese.
ARTICOLO 48 Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformita'
Le Parti collaborano al fine di: a) ridurre le differenze in termini di normalizzazione, di metrologia, di controllo della qualita' e di valutazione della conformita'; b) potenziare i laboratori libanesi; c) negoziare accordi di reciproco riconoscimento quando sussistano le necessarie condizioni; d) potenziare le istituzioni libanesi responsabili della normalizzazione, della qualita' e della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
ARTICOLO 49 Ravvicinamento delle legislazioni
Le Parti fanno quanto in loro potere per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.
ARTICOLO 50 Servizi finanziari
Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, in particolare: a) sviluppare i mercati finanziari in Libano; b) migliorare i sistemi contabili, di audit, di vigilanza e di regolamentazione dei settori finanziari e la sorveglianza finanziaria in Libano.
ARTICOLO 51 Agricoltura e pesca
La cooperazione si prefigge di: a) sostenere le politiche volte a diversificare la produzione; b) ridurre la dipendenza alimentare; c) promuovere un'agricoltura rispettosa dell'ambiente; d) moltiplicare i contatti tra imprese, gruppi e organizzazioni professionali di entrambe le Parti; e) fornire assistenza e formazione tecnica, sostegno alla ricerca agronomica, consulenze, inquadramento agricolo e formazione tecnica agli operatori del settore agricolo; f) armonizzare le norme fitosanitarie e veterinarie; g) promuovere lo sviluppo rurale integrato, potenziando in particolare i servizi di base e sviluppando le attivita' economiche collaterali, specie nelle regioni dove si sono eliminate le colture illecite; h) avviare una cooperazione tra le diverse zone rurali, nonche' scambi di esperienze e di know-how in materia di sviluppo rurale; i) sviluppare la pesca marittima e l'acquacoltura; j) sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione; k) sviluppare le risorse idriche agricole; l) sviluppare il settore forestale, specie per quanto riguarda il rimboschimento, la prevenzione degli incendi, i pascoli boschivi e la lotta contro la desertificazione; m) sviluppare la meccanizzazione agricola e le cooperative di servizi agricoli; n) potenziare il sistema di credito agricolo.
ARTICOLO 52 Trasporti
La cooperazione si prefigge: a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse; b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento e di sicurezza paragonabili a quelli in vigore nella Comunita'; c) l'adeguamento alle norme comunitarie delle attrezzature tecniche per il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo; d) il miglioramento del transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti, degli aeroporti, del controllo del traffico marittimo e aereo, delle ferrovie e dei dispositivi di ausilio alla navigazione; e) la riorganizzazione e la ristrutturazione del trasporto di massa, compresi i trasporti pubblici.
ARTICOLO 53 Societa' dell'informazione e telecomunicazioni
1. Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la societa' dell'informazione in espansione. 2. La cooperazione tra le Parti in questo settore prevede: a) un dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni; b) scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformita' e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi; d) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla societa' dell'informazione; e) la partecipazione delle organizzazioni libanesi a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalita' gia' stabilite; f) l'interconnessione fra le reti e l'interoperativita' dei servizi telematici della Comunita' e del Libano; g) un dialogo finalizzato alla cooperazione normativa in materia di servizi internazionali, compresi gli aspetti inerenti alla protezione dei dati e della privacy.
ARTICOLO 54 Energia
Gli aspetti prioritari della cooperazione sono i seguenti: a) promozione delle energie rinnovabili; b) promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica, c) ricerca applicata relativa alle reti di banche dati che collegano gli operatori economici e sociali delle Parti; d) sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunita' europea.
ARTICOLO 55 Turismo
La cooperazione punta a: a) promuovere gli investimenti nel settore del turismo; b) migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo; c) promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo; d) sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo; e) assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente; f) rendere il turismo piu' concorrenziale migliorando gli standard e la professionalita'; g) intensificare gli scambi di informazioni; h) migliorare la formazione per quanto riguarda la gestione e gli altri aspetti dell'attivita' alberghiera; i) organizzare scambi di esperienze per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, segnatamente attraverso la divulgazione delle informazioni, le mostre, i congressi e le pubblicazioni in questo settore.
ARTICOLO 56 Cooperazione doganale
1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. Esse istituiscono a tal fine un dialogo sulle questioni doganali. 2. La cooperazione riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci; b) la possibilita' di collegare i regimi di transito della Comunita' e del Libano; c) gli scambi di informazioni tra esperti e la formazione professionale; d) l'assistenza tecnica eventualmente necessaria.
3. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
ARTICOLO 57 Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione in questo settore si prefigge di armonizzare le metodologie delle Parti e di utilizzare i dati, comprese le banche dati, in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.
ARTICOLO 58 Tutela dei consumatori
La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunita' e del Libano, e in particolare di: a) migliorare la compatibilita' delle legislazioni in materia onde evitare gli ostacoli al commercio; b) istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido); c) organizzare scambi di informazioni e di esperti; d) attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.
ARTICOLO 59 Cooperazione volta a potenziare le istituzioni e lo Stato di diritto
Le Parti ribadiscono l'importanza dello Stato di diritto e di un corretto funzionamento delle istituzioni amministrative a tutti i livelli, in particolare di quelle incaricate di applicare la legge e dell'apparato giudiziario. Un sistema giudiziario indipendente ed efficiente e una professione qualificate sono condizioni indispensabili al riguardo.
ARTICOLO 60 Riciclaggio del denaro
1. Le Parti riconoscono la necessita' di collaborare con impegno onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme efficaci, conformi agli standard internazionali, per combattere il riciclaggio del denaro.
ARTICOLO 61 Prevenzione e lotta contro la criminalita' organizzata
1. Le Parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata, segnatamente nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; corruzione; falsificazione di strumenti finanziari; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; traffico di anni da fuoco e di esplosivi; criminalita' informatica; auto rubate. 2. Le Parti collaborano strettamente per creare meccanismi e istituire norme appropriate. 3. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartira' la necessaria formazione e si migliorera' l'efficienza delle autorita' e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalita', nonche' di definire misure atte a conseguire questi obiettivi.
ARTICOLO 62 Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano sui cinque principi di base enunciati nel 1998 nella sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS). 3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale; ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
TITOLO VI COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE E CULTURALE
CAPITOLO 1 DIALOGO E COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE
ARTICOLO 63
Le Parti concordano i metodi di cooperazione nei settori contemplati dal presente titolo.
ARTICOLO 64
1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse. 2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Libano e della Comunita' che risiedono legalmente negli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina; d) ai programmi volti a promuovere la parita' di trattamento tra cittadini del Libano e della Comunita', la conoscenza delle reciproche culture e civilta', lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.
ARTICOLO 65
1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse, volti in particolare a: a) migliorare le condizioni di vita, specialmente nelle zone piu' povere e in quelle dove risiedono gli sfollati; b) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, segnatamente attraverso l'istruzione e i mezzi di comunicazione; c) sviluppare e consolidare i programmi libanesi di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; d) migliorare il regime previdenziale e mutualistico; e) potenziare il sistema sanitario attraverso la cooperazione in materia di pubblica sanita' e di prevenzione, di sicurezza sanitaria, di formazione medica e di gestione; f) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani libanesi ed europei, operatori del settore giovanile, giovani rappresentanti delle ONG e altri esperti in materia di giovani residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.
2. Le Parti avviano un dialogo su tutte le questioni di comune interesse, segnatamente i problemi sociali quali la disoccupazione, l'inserimento dei disabili, la parita' di trattamento fra uomini e donne, i rapporti di lavoro, la formazione professionale, la sicurezza e la salute sul lavoro.
ARTICOLO 66
I progetti di cooperazione possono essere realizzali in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.
CAPITOLO 2 COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI CULTURALI, I MEZZI AUDIOVISIVI E L'INFORMAZIONE
ARTICOLO 67
1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare: a) la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti, ecc.); b) gli scambi di mostre d'arte e di artisti; c) la formazione degli operatori culturali.
2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per favorire la partecipazione libanese alle iniziative comunitarie in questo campo. 3. Le Parti convengono di estendere al Libano i programmi culturali della Comunita' e degli Stati membri, nonche' le altre attivita' di comune interesse. 4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni. 5. Nel definire i progetti e i programmi di cooperazione e le attivita' congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani, alle tecniche di espressione personale, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio, alla diffusione della cultura e alla comunicazione scritta o audiovisiva. 6. La cooperazione si svolge secondo le modalita' di cui all'articolo 42.
CAPITOLO 3 COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
ARTICOLO 68
1. Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine: a) ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Libano su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali; b) il Libano accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali.
Gli Stati membri e il Libano forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'. 2. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunita' conformemente al trattato che istituisce la Comunita' europea. 3. Per quanto riguarda il Libano, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformita' del sistema giuridico libanese e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.
ARTICOLO 69
1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonche' le modalita' della loro riammissione. 2. Al Libano viene fornita un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per applicare questi accordi.
ARTICOLO 70
Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina.
TITOLO VII COOPERAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 71
1. Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione del Libano una cooperazione finanziaria da attuare secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste. 2. Una volta entrato in vigore il presente accordo, le procedure in questione vengono concordate tra le Parti mediante gli strumenti piu' adatti. 3. Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione puo' riguardare i seguenti aspetti: a) promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; b) ricostruzione e ammodernamento delle infrastrutture economiche; c) promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; d) adeguamento alle ripercussioni sull'economia libanese della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, segnatamente l'industria; e) misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale, in particolare la riforma del regime previdenziale.
ARTICOLO 72
Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorita' libanesi e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunita' studiera' gli strumenti piu' adeguati per sostenere le politiche strutturali del Libano volte a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione.
ARTICOLO 73
Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione progressiva del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e il Libano nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 74
1. E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. 2. Il Consiglio di associazione esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
ARTICOLO 75 1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo libanese, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo libanese, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.
ARTICOLO 76
1. Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha la facolta' di prendere decisioni nei casi ivi specificati. 2. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. 3. Le sue decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
ARTICOLO 77
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al comitato di associazione.
ARTICOLO 78
1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo libanese, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Di norma, il Comitato di associazione si riunisce a turno nella Comunita' e in Libano.
ARTICOLO 79
1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. 2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime, che prendono le misure necessarie per la loro esecuzione.
ARTICOLO 80
Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione del presente accordo. Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.
ARTICOLO 81
Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e la controparte libanese.
ARTICOLO 82
1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
ARTICOLO 83
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ARTICOLO 84
1. Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) il regime applicato dal Libano nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa'; b) il regime applicato dalla Comunita' nei confronti del Libano non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' libanesi.
ARTICOLO 85
Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avra' l'effetto: a) di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta; b) di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale; c) di ostacolare il diritto di una Patte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.
ARTICOLO 86
1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' prendere le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe la Parti. 3. Nella scelta delle misure appropriata di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno prese in conformita' del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.
ARTICOLO 87
Gli allegati 1 e 2 e i protocolli 1-5 costituiscono parte integrante del presente accordo.
ARTICOLO 88
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono il Libano, da una parte, e la Comunita', o gli Stati membri, o la Comunita' e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.
ARTICOLO 89
1. L'accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
ARTICOLO 90
Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio del Libano, dall'altra.
ARTICOLO 91
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua araba, danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sara' depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
ARTICOLO 92
1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 3. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica libanese e l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Libano, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.
ARTICOLO 93
Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' ed il Libano, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini dei titoli II e IV del presente accordo e dei relativi allegati 1 e 2 e Protocolli da 1 a 5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli, allegati e protocolli.
Il testo che precede o copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Bruxelles, addi' 29-07-2002
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea C. STEKELENBURG Directeur General
Fatto a Lussemburgo, addi' diciassette giugno duemiladue.
Per la Repubblica italiana (Firme illeggibili)
Per la Comunita' europea (Firme illeggibili) |
| ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI
ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del SA di cui agli articoli 3 e 18 ALLEGATO 2 proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 30 PROTOCOLLO 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunita' dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all'articolo 10, paragrafo 1 PROTOCOLLO 2 relativo al regime applicabile alle importazioni in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunita' di cui all'articolo 10, paragrafo 2 PROTOCOLLO 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunita' di cui all'articolo 10, paragrafo 3 ALLEGATO 1 relativo al regime applicabile alle impo- stazioni nella Comunita' di prodotti agricoli trasformati originari dal Libano ALLEGATO 2 relativo al regime applicabile alle impor- tazioni nel Libano di prodotti agricoli trasformati originati della Comunita' PROTOCOLLO 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa PROTOCOLLO 5 relativo all'assistenza amministrativa reciproca tra le autorita' amministrative nel settore doganale |
| ALLEGATO 1
Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del SA di cui agli articoli 3 e 18
Codice SA 2905 43 (mannitolo) Codice SA 2905 44 (sorbitolo) Codice SA 2905 45 (glicerolo) Voce SA 3301 (oli essenziali) Codice SA 3302 10 (sostanze odorifere) Voci SA da 3501 a 3505 (sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle) Codice SA 3809 10 (agenti d'apprettatura o di finitura) Voce SA 3823 (alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali) Codice SA 3824 60 (sorbitolo non classificato altrove) Voci SA da 4101 a 4103 (cuoio e pelli) Voce SA 4301 (pelli da pellicceria gregge) Voci SA da 5001 a 5003 (seta greggia e cascami di seta) Voci SA da 5101 a 5103 (lana e peli di animali) Voci SA da 5201 a 5203 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato) Voce SA 5301 (lino greggio) Voce SA 5302 (canapa greggia) |
| ALLEGATO 2
PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30
1. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Libano ratifichera' le revisioni delle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprieta' intellettuale, di cui gli Stati membri e il Libano sono parti o che gli Stati membri applicano de facto: - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (Arto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979); - convenzione di Berna per la protezione dalle opere letterarie e artistiche (riveduta a Parigi nel 1971 e modificata nel 1979); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979).
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Libano aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali, di cui gli Stati membri sono parti o che gli Stati membri applicano de facto: - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989); - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra del 1991); - accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, alleato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (TRIPs, Marrakesh 1994). Le Parti faranno il possibile per ratificare quanto prima le seguenti convenzioni multilaterali: - trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); - trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).
3. Il Consiglio di associazione puo' decidere di estendere l'applicazione del paragrafo I ad altre convenzioni multilatetali in questo campo. |
| PROTOCOLLO 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DEL LIBANO DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1
1. Alle importazioni nella Comunita' dei seguenti prodotti, originari della Repubblica libanese, si applicano le seguenti condizioni. 2. I prodotti agricoli non elencati nel presente protocollo, originari della Repubblica libanese, vengono importati nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali. 3. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente accordo. ----> Vedere protocollo da pag. 81 a pag. 83 <---- |
| PROTOCOLLO 2 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI IN LIBANO DEI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2
----> Vedere protocollo da pag. 87 a pag. 115 <---- |
| PROTOCOLLO 3
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA IL LIBANO E LA COMUNITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3
ARTICOLO 1
Alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli trasformati originari del Libano si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 1 del presente protocollo.
ARTICOLO 2
1. Alle importazioni in Libano di prodotti agricoli trasformati originari della Comunita' si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 2 del presente protocollo. 2. Per lo smantellamento tariffario a norma del paragrafo 1 si applica il calendario di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente accordo salvo diverse disposizioni dell'allegato 2 del presente protocollo.
ARTICOLO 3
Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall'entrata in vigore dell'accordo sul dazio di base definito all'articolo 19 del presente accordo.
ARTICOLO 4
1. I dazi doganali applicati conformemente agli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunita' e il Libano, vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati. 2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunita', le riduzioni di cui al paragrafo 1 vengono calcolate rispetto all'elemento agricolo del dazio, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi riscossi su questi prodotti agricoli di base. 3. La riduzione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal Consiglio di associazione.
ARTICOLO 5
La Comunita' europea e il Libano si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.
ALLEGATO 1
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DEL LIBANO
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, l'applicabilita' del regime preferenziale e' determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilita' del regime preferenziale e' determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
ELENCO 1
==================================================================== Codice NC Designazione delle merci Dazi applicabili % ==================================================================== 0501 00 00 Capelli greggi, anche lavati o sgras- sati; cascami di capelli 0% -------------------------------------------------------------------- 0502 Setole di maiale o di cinghiale; peli di di tasso ed altri peli per pennelli, spaz- zole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:
0502 10 00 - Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole 0%
0502 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0503 00 00 Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto 0% -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume, o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifi- late), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assi- curarne la conservazione; polveri e cascanti di piume, penne e loro parti:
0505 10 - Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:
0505 10 10 -- gregge 0%
0505 10 90 -- altre 0%
05 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0506 Ossa (comprese quelle interne delle cor- na),gregge, sgrassate o semplicemente (preparate ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:
0506 10 00 - Osseina e ossa acidulate 0%
0506 90 10 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplice- mente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
0507 10 00 - Avorio; polveri e cascami d'avorio 0%
0507 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0508 00 00 Corallo e materie simili, greggi o sempli- cemente preparati, ma non altrimenti lavo- rati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami 0% -------------------------------------------------------------------- 0509 00 Spugne naturali di origine animale:
0509 00 10 - gregge 0%
0509 00 90 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 0510 00 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e mu- schio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, re- frigerate, congelate o altrimenti con- servate in modo provvisorio 0% -------------------------------------------------------------------- 0903 00 00 Mate 0% -------------------------------------------------------------------- 1212 20 00 - Alghe 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed astratti vegetali, sostanze pec- tiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
- Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00 - di liquirizia 0%
1302 13 00 - di luppolo 0%
1302 14 00 - di piretro o di radici delle piante da rotenone 0%
- altri
1302 19 30 - Miscugli di estratti vegetali, per la fab- bricazione di bevande o di preparazioni alimentari 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 19 91 --- altri, medicinali 0%
1302 20 - Sostanze pectiche, pedinati e pectati 0%
1302 20 10 -- allo stato secco 0%
1302 20 90 -- altri 0%
1302 31 00 -- Agar-agar 0%
1302 32 -- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: 0%
1302 32 10 -- di carrube o di semi di carrube 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 Materie vegetali delle specie usate prin- cipalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambu', canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1401 10 00 - Bambu' 0%
1401 20 00 - Canna d'India 0%
1401 90 00 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 1402 00 00 Materie vegetali delle specie usate prin- cipalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie 0% -------------------------------------------------------------------- 1403 00 00 Materie vegetali delle specie usate prin- cipalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torci- glioni o in fasci 0% -------------------------------------------------------------------- 1404 Prodotti vegetali, non nominati ne' compresi altrove:
1404 10 00 - Materie prime vegetali delle specie prin- cipalmente usate per la tinta o la concia 0%
1404 20 00 - Linters di cotone 0%
1404 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
1505 00 10 - Grasso di lana greggio 0%
1505 00 90 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 0% -------------------------------------------------------------------- 1515 Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90 15 Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni 0% -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro fra- zioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidi- nizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20 - Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10 -- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" 0% -------------------------------------------------------------------- 1517 90 93 - Miscele o preparazioni culinarie utiliz- zate per la formatura 0% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o al- tridenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o prepa- razioni non ali mentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nomi- nate ne' comprese altrove:
1518 00 10 - Linossina 0%
- altri:
1518 00 91 -- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, sol- forati, soffiati, standolizzati o altri- menti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 0%
-- altri:
1518 00 95 --- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni 0%
1518 00 99 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1520 00 00 Glicerolo (glicerina) greggia, acque e liscivie glicerinose 0% -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti anche raffinati o colorati:
1521 10 00 Cere vegetali 0%
1521 90 - altri:
1521 90 10 -- Spermaceti, anche raffinati o colorati 0%
-- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate
1521 90 91 -- gregge 0%
1521 90 99 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10 - Degras 0% -------------------------------------------------------------------- 1702 90 - altri, compreso lo zucchero invertito:
1702 90 10 -- Maltosio chimicamente puro 0% -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco:
1704 90 - altri:
1704 90 10 -- Estratti di liquirizia contenenti sacca- rosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie 0% -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata:
1803 10 00 - non sgrassata 0%
1803 20 00 - completamente o parzialmente sgrassata 0% -------------------------------------------------------------------- 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao 0% -------------------------------------------------------------------- 1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti 0% -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 10 - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
1806 10 15 -- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) o d'isoglucosio uricolato in sac- carosio 0% -------------------------------------------------------------------- 1901 90 91 - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o conte- nenti, in peso, meno di 1,5 % di materia grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero inver- tito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glu- cosio o di amido o fecola, escluse le pre- parazoni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 0% -------------------------------------------------------------------- 2001 90 60 -- Cuori di palma 0% -------------------------------------------------------------------- 2008 11 10 --- Burro di arachidi 0%
- altri, compresi i miscugli, esclusi quel- li compresi nella sottovoce 2008 19:
2008 91 00 -- Cuori di palma 0% -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te' o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffe', te' o mate; cicoria torrefatta ed altri succeda- nei torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati:
- Estratti, essenze e concentrati di caffe' e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe':
2101 11 -- Estratti, essenze e concentrati:
2101 11 11 --- con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffe' uguale o superiore a 95% 0%
2101 11 19 --- altri 0%
2101 12 -- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe':
2101 12 92 --- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffe' 0%
2101 20 - Estratti, essenze e concentrati di te' o di mate e preparazioni a base di questi estratti,essenze o concentrati, o a base di te' o di mate:
2101 20 20 -- Estratti, essenze e concentrati: 0%
-- Preparazioni:
2101 20 92 --- a base di estratti, essenze o concen- trati di te' o di mate 0%
2101 30 - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, es- senze e concentrati:
-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe':
2101 30 11 --- Cicoria torrefatta 0%
-- Estratti, essenze e concentrati di ci- coria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffe':
2101 30 91 --- di cicoria torrefatta 0% -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti); altri microrga- nismi monocellulari morti (esclusi i vac- cini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 10 - Lieviti vivi:
2102 10 10 -- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) 0%
-- Lieviti di panificazione
2102 10 31 ---secchi 0%
2102 10 39 --- altri 0%
2102 10 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2102 20 - Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti
-- Lieviti morti:
2102 20 11 --- in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno 0%
2102 20 19 --- altri 0%
2102 20 90 -- altri 0%
2102 30 00 - Lieviti in polvere preparati 0% -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2103 10 00 - Salsa di soia 0%
2103 20 00 - Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro 0%
2103 30 - Farina di senapa e senapa preparata:
2103 30 10 -- Farina di senapa 0%
2103 30 90 -- Senapa preparata 0%
2103 90 -- altri:
2103 90 10 - "Chutney" di mango liquido 0%
2103 90 30 -- Amari aromatici, con titolo alcolometri- co uguale o superiore a 44,2% vol e infe- riore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 0,50 litri 0%
2103 90 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppa, minestre o brodi; zuppa, minestre o brodi, preparati; prepa- razioni alimentati composte omogeneizzate:
2104 10 - Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
2104 10 10 -- secchi o disseccati 0%
2104 10 90 -- altri 0%
2104 20 00 - Preparazioni alimentari composte omogeneizzate 0% -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove:
2106 10 - Concentrati di proteine e sostanze pro- teiche tesaurizzate:
2106 10 20 -- non contenenti materie grasse prove- niente dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 0%
- altre:
2106 90 -- altre:
2106 90 92 --- non contenenti materie grasse prove- niente dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 0% -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcini- canti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2201 10 - Acque minerali e acque gassate
-- Acque minerali naturali
2201 10 11 --- senza diossido di carbonio 0%
2201 10 19 --- altre 0%
2201 10 90 -- altre 0%
2201 90 00 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le acque minerali e le ac- que gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i suc- chi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2202 10 00 Acque, comprese le acque minerali e le ac- que gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 0%
2202 90 - altre:
2202 90 10 - non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai pro- dotti delle voci da 0401 a 0404 0% -------------------------------------------------------------------- 2203 00 Birra di malto:
- in recipienti di capacita' uguale o infe- riore a 10 litri:
2203 00 01 -- presentata in bottiglie 0%
2203 00 09 -- altra 0%
2203 00 10 - in recipienti di capacita' superiore a 10 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20 - Acquaviti di vino o di vinacce:
-- presentate in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri:
2208 20 12 --- Cognac 0%
2208 20 14 --- Armagnac 0%
2208 20 26 --- Grappa 0%
2288 20 27 --- Brandy de Jerez 0%
2208 20 29 --- altri 0%
-- presentate in recipienti di capacita' superiore a 2 litri:
2208 20 40 --- Distillato greggio 0%
2208 20 62 ---- Cagnac 0%
2208 20 64 ---- Armagnac 0%
2208 20 86 ---- Grappa 0%
2203 20 87 ---- Brandy de Jerez 0%
2208 20 89 ---- altri 0%
2208 30 Whisky:
-- Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacita':
2208 30 11 --- inferiore o uguale a 2 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2208 30 19 - superiore a 2 litri 0%
-- Whisky detto "Scotch"
--- Whisky detto "malt", presentato in re- cipienti di capacita':
2208 30 32 ---- inferiore o uguale a 2 litri 0%
2208 30 38 ---- superiore a 2 litri 0%
--- Whisky detto "blended", presentato in recipienti di capacita':
2208 30 52 ---- inferiore o uguale a 2 litri 0%
2208 30 58 --- superiore a 2 litri 0%
--- altri, presentati in recipienti di capacita':
2208 30 72 ---- inferiore o uguale a 2 litri 0%
2208 30 78 ---- superiore a 2 litri 0%
--- altri, presentati in recipienti di capacita':
2208 30 82 ---- inferiore o uguale a 2 litri 0%
2208 30 88 ---- superiore a 2 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2208 50 Gin ed acquavite di ginepro (genievre):
-- Gin, presentato in recipienti di capacita':
2208 50 11 --- inferiore o uguale a 2 litri 0%
2208 50 19 -- superiore a 2 litri 0%
-- Acquavite di ginepro (genievre), presen- tata in recipienti di capacita'
2208 50 91 --- inferiore o uguale a 2 litri 0%
2208 50 99 --- superiore a 2 litri 0%
2208 60 - Vodka:
-- con titolo alcolometrico volumico infe- riore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacita':
2208 60 11 --- inferiore o uguale a 2 litri 0%
2208 60 19 --- superiore a 2 litri 0%
-- con titolo alcolometrico volumico supe- riore a 45,4 % vol, presentate in reci- pienti di capacita'
2208 60 91 --- inferiore o uguale a 2 litri 0%
2208 60 99 --- superiore a 2 litri 0%
2208 70 - Liquori:
2208 70 10 -- presentati in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri 0%
2208 70 90 -- presentati in recipienti di capacita' superiore a 2 litri 0%
2208 90 - altri:
-- Arak, presentato in recipienti di capacita':
2208 90 11 --- inferiore o uguale a 2 litri 0%
2208 90 19 --- superiore a 2 litri 0%
-- Acquaviti di prugne, di pere o di cilie- gie, presentate in recipienti di capacita':
2208 90 33 --- inferiore o uguale a 2 litri: 0%
2208 90 38 --- superiore a 2 litri 0%
2208 90 41 ---- Orzo 0%
2208 90 45 ------- Calvados 0%
2208 90 48 ------- altre 0%
2208 90 52 --------- Korn 0%
2208 90 57 --------- altre 0%
2208 90 69 ------ altre bevande contenenti alcole di distillazione 0%
2208 90 71 ----- di frutta 0%
2208 90 74 ---- altre 0%
2208 90 78 ---- altre bevande contenenti alcole di distillazione -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), siga- retti e sigarette, di tabacco o di succeda- nel del tabacco:
2402 10 00 - Sigari (compresi i sigari spuntati) e si- garetti, contenenti tabacco 0%
2402 20 - Sigarette contenenti tabacco:
2402 20 10 -- contenenti garofano 0%
2402 20 90 -- altre 0%
2402 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco
2403 10 - Tabacco da fumo, anche contenente succe- danei del tabacco in qualsiasi proporzione
2403 10 10 -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 0%
2403 10 90 -- altri 0%
2403 91 00 -- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" 0%
2403 99 -- altri
2403 99 10 --- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 0%
2403 99 90 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2905 45 00 -- Glicerolo 0% -------------------------------------------------------------------- 3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resi- noidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o mace- razione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni ac- quose di oli essenziali:
3301 90 - altri:
3301 90 10 -- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali 0%
-- Oleoresine d'estrazione
3301 90 21 --- di liquirizia e luppolo 0%
3301 90 30 --- altre 0%
3301 90 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di tali sostanze, dei tipi uti- lizzati come materie prime per l'industria altre preparazioni a base di sostanze odo- rifere dei tipi utilizzati per la fabbrica- zione delle bevande:
3302 10 - dei tipi utilizzati nelle industrie ali- mentari o delle bevande
-- dei tipi utilizzati nelle industrie del- le bevande:
3302 10 10 -- con titolo alcolometrico effettivo supe- riore a 0,5 % vol 0%
3302 10 21 ---- non contenenti materie grasse prove- nienti dal latte, ne' saccarosio, ne' iso- glucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di mate- rie grasse provenienti dal latte, meno di 5 %, di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 0% -------------------------------------------------------------------- 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
3501 10 - Caseine:
3501 10 10 -- destinate alla fabbricazione di fibre (1) tessili artificiali 0%
3501 10 50 -- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio
3501 10 90 - altre 0%
3501 90 -- altri 0%
3501 90 90 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:
- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
3823 11 00 -- Acido stearico 0%
3823 1200 -- Acido oleico 0%
3823 13 00 -- Acidi grassi del tallolio 0%
3823 19 -- altri
3823 19 10 --- Acidi grassi distillati 0%
3823 19 30 --- Distillato d'acidi grassi 0%
3823 19 90 --- altri 0%
3823 70 00 - Alcoli grassi industriali 0% --------------------------------------------------------------------
1) L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi artico- li da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissio- ne (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche] ELENCO 2
==================================================================== Codice NC Designazione delle merci Dazi applicabili % ==================================================================== 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10 Iogurt
-- non aromatizzati, ne' addizionati di frutta o di cacao:
--- in polvere, in granuli o in altre for- me solide, aventi tenore, in peso, di mate- rie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51 ---- inferiore o uguale a 1,5% 0%
0403 10 53 ---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 0%
0403 10 59 ---- superiore a 27% 0%
--- altri, aventi tenore, in peso, di mate- rie grasse:
0403 10 91 ---- inferiore o uguale a 3% 0%
0403 10 93 ---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0%
0403 10 99 ---- superiore a 6% 0%
0403 90 - altri:
-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71 ---- inferiore o uguale a 1,5% 0%
0403 90 73 ---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 0%
0403 90 79 ---- superiore a 27% 0%
--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 91 ---- inferiore o uguale a 3% 0%
0403 90 93 ---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0%
0403 90 99 ---- superiore a 6% 0% -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20 Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10 -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed in- feriore a 60% 0%
0405 20 30 -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% o ed in- feriore o uguale a 75% 0% -------------------------------------------------------------------- ex 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dai prodotti della sottovoce 1704 90 10 0% -------------------------------------------------------------------- ex 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, diverse dai prodotti della sottovoce 1806 10 15 0% -------------------------------------------------------------------- 1904 90 10 0%
altre preparazioni alimentari ottenute da cereali
1904 90 80 0% -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panetteria, della pastic- ceria o della biscotteria, anche con ag- giunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di fa- rina, di amido o di fecola e prodotti simili 0% -------------------------------------------------------------------- 2005 20 10 Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi 0% -------------------------------------------------------------------- 2008 99 85 Granturco, escluso il granturco dolce 0%
2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % 0% -------------------------------------------------------------------- 2106 10 80 0%
2106 90 20 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove 0%
2106 90 98 0% -------------------------------------------------------------------- ELENCO 3
==================================================================== Codice NC Designazione delle merci Dazi applicabili % ==================================================================== 0710 40 00 Granturco dolce, anche cono, in acqua o al vapore, congelato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 0711 90 30 Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tem- poraneamente la conservazione), ma non at- to per l'alimentazione nello stato in cui e' presentato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimen- tari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % 0% + E.A.
1517 90 10 - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % -------------------------------------------------------------------- 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o, estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgras- sata, non nominate ne' comprese altrove: preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgras- sata, non nominate ne' comprese altrove, esclusi quelli del codice NC 1901 90 91 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1902 Paste alimentari, escluse le paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a par- tire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti prepa- rati, non nominati ne' compresi altrove, di- versi dai prodotti del codice 1904 90 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conser- vati nell'aceto o nell'acido acetico
2003 90 - altri 0% + E.A.
2001 90 30 - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40 -- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conser- vati ma non nell'aceto o acido acetico, con- gelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2004 10 - Patate
-- altre
2004 10 91 -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi 0% + E.A.
2004 90 - altri ortaggi e legumi e miscugli di or- taggi e di legumi
2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te' o di mate e preparazioni a base di questi prodotti
2101 12 98 Preparazioni a base di caffe' 0% + E.A.
2101 20 98 Preparazioni a base di te' o di mate
2101 30 19 Altri succedanei torrefatti del caffe'
2101 30 99 --- altri -------------------------------------------------------------------- 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2202 90 91 altre bevande non alcoliche, esclusi i suc- chi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 0% + E.A.
2202 90 95
2202 90 99 -------------------------------------------------------------------- 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche pre- parati con piante o con sostanze aromatiche EA -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo EA -------------------------------------------------------------------- 2208 40 - Rum e tafia EA -------------------------------------------------------------------- 2208 90 91 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol EA
2208 90 99 -------------------------------------------------------------------- 2905 43 00 Mannitolo 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo) 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3302 10 29 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli; altre preparazioni a base di sostanze odorifere 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modifi- cati, esclusi gli amidi e le fecole este- rificati o eterificati del codice NC 3505 10 50 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3809 10 Agenti d'apprettatura o di finitura, acce- leranti di tintura o di fissaggio di mate- rie coloranti e altri prodotti e prepara- zioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove, a base di sostanze amidacee 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3824 60 Sorbitolo, diverso da quello della sotto- voce 2905 44 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1) E.A.: elemento agricolo di cui al regolamento (CE) 3448/93.
ALLEGATO 2
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NEL LIBANO DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA COMUNITA'
==================================================================== A B C Codice Designazione Dazi riduzione Disposizioni doganale delle merci doganale del dazio specifiche libanese (1) attualmente doganale applicato della colonna A (2) ==================================================================== 0403 Lanicello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di lat- te e creme fermen- tati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aroma- tizzanti, di frutta o cacao; -------------------------------------------------------------------- ex 0403 10 - Iogurt: 70% passa al Dazio minimo 40% 1000 LBP/kg -- aromatizzati o semilordi + addizionati di accisa 25 frutta o di cacao LBP/I -------------------------------------------------------------------- ex 0403 90 - altri:
-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao -------------------------------------------------------------------- ex 0403 9090 --- altri 20% 30% accisa 25 LBP/I -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre mate- rie grasse prove- nienti dal latte; paste da spalmare lattiere; -------------------------------------------------------------------- 0405 20 - Paste da spalmare 5% 100% lattiere; -------------------------------------------------------------------- 0501 00 Capelli greggi, an- 5% 100% che lavati o sgras- sati; cascanti di capelli -------------------------------------------------------------------- 0502 Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascanti di queste setole o di questi peli: -------------------------------------------------------------------- 0502 10 - Setole di maiale 0% gia' allo o di cinghiale e 0% cascanti di queste setole -------------------------------------------------------------------- 0502 90 - altri 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 0503 00 Crini e cascanti di 0% gia' allo crini, anche in 0% strati, con o senza supporto -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifila- te), calugine, gregge o semplicemente puli- te, disinfettate o trattare per assicu- rarne la conserva- zione; polveri e ca- scanti di piume, penne e loro parti; -------------------------------------------------------------------- 0505 10 - Piume e penne dei 0% gia' allo tipi utilizzati per 0% l'imbottitura; calugine -------------------------------------------------------------------- 0505 90 - altri 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 0506 Ossa (comprese quel- le interne delle cor- na), gregge, sgras- sate o semplicemente preparate (ma non ta- gliate in una forma determinata), acidu- late o degelatinate; polveri e cascanti di queste materie; -------------------------------------------------------------------- 0506 10 - Osseina e ossa 0% gia' allo acidulate 0% -------------------------------------------------------------------- 0506 90 - altre 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, pal- chi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplice- mente preparati, ma non tagliati in una forma determinata: polveri e cascami di queste materie; -------------------------------------------------------------------- 0507 10 - Avorio: polveri e 5% 100% cascanti d'avorio -------------------------------------------------------------------- 0507 90 - altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 0508 00 Corallo e materie 5% 100% simili, greggi o semplicemente pre- parati, ma non altri- menti lavorati; con- chiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echi- nodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente pre- parati, ma non ta- gliati in una forma determinata, loro polveri e cascanti -------------------------------------------------------------------- 0509 00 Spugne naturali di 5% 100% origine animale -------------------------------------------------------------------- 0510 00 Ambra grigia, casto- 0% gia' allo reo, zibetto e mu- 0% schio; cantaridi; bile, anche essic- cata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale uti- lizzate per la pre- parazione di pro- dotti farmaceutici, fresche, refrige- rate, congelate o altrimenti conser- vate in modo prov- visorio -------------------------------------------------------------------- 0710 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati; -------------------------------------------------------------------- 0710 40 - Granturco dolce 35% passa al 20% -------------------------------------------------------------------- 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addi- zionata di altre sostanze atte ad assicurarne tempo- raneamente la con- servazione), ma non atti per l'alimenta- zione nello stato in cui sono presentati; -------------------------------------------------------------------- ex 0711 90 - altri ortaggi o 5% un'unica legumi; miscele di riduzione ortaggi o legumi: del 100% il quinto anno - Granturco dolce -------------------------------------------------------------------- 0903 00 Mate 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1212 Carrube, alghe, bar- babietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non tor- refatte della varie- ta' Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nel- l'alimentazione uma- na, non nominati ne' compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 1212 20 - Alghe 5% un'unica riduzione del 100% il quinto anno -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti deri- vati da vegetali, anche modificati: -------------------------------------------------------------------- - Succhi ed estratti vegetali; -------------------------------------------------------------------- 1302 12 -- di liquirizia 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1302 13 -- di luppolo 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 14 -- di piretro o di 5% 100% radici delle piante da rotenone -------------------------------------------------------------------- 1302 19 -- altri 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 20 - Sostanze pectiche, 0% gia' allo pectinati e pectati 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 31 -- Agar-agar 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1302 32 - Mucillagini ed 0% gia' allo ispessenti di car- 0% rube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati -------------------------------------------------------------------- 1401 Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esem- pio: bambu', canne d'India, canne, giunchi, vimini, ra- fia, paglia di ce- reali pulita, im- bianchita o tinta, cortecce di tiglio); -------------------------------------------------------------------- 1401 10 - Bambu' 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 20 - Canne d'India 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 90 10 -- Rafia 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 90 90 --- altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1402 00 Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale; crine marino), anche in strati con o senza sup- porto di altre materie; -------------------------------------------------------------------- 1402 00 10 --- capoc 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1402 00 90 --- altre 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1403 00 Materie vegetali 0% gia' allo delle specie usate 0% principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: sag- gina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci -------------------------------------------------------------------- 1404 Prodotti vegetali, non nominati ne' com- presi altrove; -------------------------------------------------------------------- 1404 10 - Materie prime vegetali delle spe- cie principalmente usate per la tinta o la concia; -------------------------------------------------------------------- 1404 10 10 --- Foglie di henna 5% 100% o henna sono forma di polvere -------------------------------------------------------------------- 1404 10 90 --- altre 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1404 20 - Linters di cotone 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1404 90 - altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1505 00 Grasso di lana e 0% gia' allo sostanze grasse de- 0% rivate, compresa la lanolina -------------------------------------------------------------------- 1506 00 Altri grassi e oli 5% 100% animali e loro fra- zioni, anche raffi- nati, ma non modici- cati chimicamente -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzial- mente o totalmente idrogenati, intere- sterificati, rieste- rificati o elaidi- nizzati, anche raf- finati, ma non al- trimenti preparati; -------------------------------------------------------------------- ex 1516 20 - Grassi e oli vege- 15% 30% tali e loro frazioni:
-- Oli di ricino idro- genato, detti "opalwax" -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimen- tari di grassi o di oli animali o vege- tali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capi- tolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 -------------------------------------------------------------------- 1517 10 - Margarina, esclusa 15% 30% la margarina liquida: -------------------------------------------------------------------- 1517 90 - altre 15% 30% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi ed oli animali o vegetali cloro fra- zioni, cotti, ossi- dati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o al- trimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti gras- si o oli di questo capitolo, non nomi- nate ne' comprese altrove -------------------------------------------------------------------- 1518 00 10 --- Oli epossidati 0% gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 90 --- altri: 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1520 00 Glicerolo (gliceri- 0% gia' allo na) greggia; acque e 0% liscivie glicerinose -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (di- verse dai triglice- ridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati; -------------------------------------------------------------------- 1521 10 - Cere vegetali 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1521 90 - altre 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras; residui pro- 0% gia' allo venienti dal trat- 0% tamento delle so- stanze grasse o del- le cere animali o vegetali; -------------------------------------------------------------------- 1702 Altri zuccheri, com- presi il lattosio, il maltosio, il glu- cosio e il fruttosio (levulosio) chimica- mente puri, allo stato solido; sci- roppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succe- danei del miele, an- che mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; -------------------------------------------------------------------- 1702 50 - Fruttosio chimica- 5% un'unica mente puro del ridu- zione del 100% il quinto anno -------------------------------------------------------------------- 1702 90 10 - altri, compreso lo 25% passa al zucchero invertito: 15%
-- Miele artificiale, anche misto con miele naturale -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuccheri non conte- nenti cacao (com- preso il cioccolato bianco; -------------------------------------------------------------------- 1704 10 - Gomme da masticare 20% 30% (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: -------------------------------------------------------------------- 1704 90 - altri 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata; -------------------------------------------------------------------- 1803 10 - non sgrassata 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1803 20 - completamente o 5% 100% parzialmente sgras- sata -------------------------------------------------------------------- 1804 00 Burro, grasso e olio 0% gia' allo di cacao 0% -------------------------------------------------------------------- 1805 00 Cacao in polvere, 5% 100% senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre pre- parazioni alimentari contenenti cacao: -------------------------------------------------------------------- 1806 10 - Cacao in polvere, 20% 30% con aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 1806 20 - altre preparazioni 20% 30% presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pa- stoso o in polveri, granuli o forme simi- li, in recipienti o in imballaggi imme- diati di contenuto superiore a 2 kg; -------------------------------------------------------------------- 1806 31 -- ripiene 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1806 32 -- non ripiene 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1806 90 - altri 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto; preparazioni ali- mentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti ca- cao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao cal- colato su una base completamente sgras- sata, non nominate ne' comprese altro- ve; preparazioni alimentari di pro- dotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completa- mente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; -------------------------------------------------------------------- 1901 10 - Preparazioni per 5% 100% l'alimentazione dei bambini, condizio- nate per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 1901 20 - Miscele e paste 10% 30% per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 -------------------------------------------------------------------- 1901 90 - altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1902 - Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure al- trimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, taglia- telle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni: cuscus, anche preparato: -------------------------------------------------------------------- - Paste alimentari non cotte ne' far- cite ne' altrimenti preparate: -------------------------------------------------------------------- 1902 11 -- contenenti uova 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1902 19 -- altre: -------------------------------------------------------------------- 1902 19 10 --- Pasta di patate 5% 100% modellata -------------------------------------------------------------------- 1902 19 90 --- altre 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1902 20 - Paste alimentari, 5% 100% anche non cotte o altrimenti preparate -------------------------------------------------------------------- 1902 30 - altre pasta 5% 100% alimentari -------------------------------------------------------------------- 1902 40 - Cuscus 5% 100% -------------------------------------------------------------------- l903 00 Tapioca e suoi suc- 5% 100% cedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli per- lacei, scarti di se- tacciature o forme simili -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tosta- tura (per esempio: "corn, flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semo- lini), precotti o altrimenti prepa- rati, non nominati ne' compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 1904 10 - Prodotti a base di 10% 30% cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: -------------------------------------------------------------------- 1904 20 - Preparazioni ali- 10% 30% mentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da mi- scugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: -------------------------------------------------------------------- 1904 90 - altri 10% 30% -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panet- teria, della pastic- ceria o della biscot- teria, anche con ag- giunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie es- siccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: -------------------------------------------------------------------- 1905 10 - Pane croccante 20% 30% detto "Knackebrot" -------------------------------------------------------------------- 1905 20 Pane con spezie 20% 30% (panpepato) -------------------------------------------------------------------- 1905 30 - Biscotti con ag- giunta di dolcifi- canti, cialde e cialdini: -------------------------------------------------------------------- 1905 31 -- Biscotti con ag- 20% 30% giunta di dolcificanti: -------------------------------------------------------------------- 1905 32 -- Cialde e cialdini 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1905 40 - Fette biscottate, 20% 30% pane tostato e pro- dotti simili tostati -------------------------------------------------------------------- 1905 90 - altri: -------------------------------------------------------------------- 1905 90 10 --- Capsule vuote dei 0% gia' allo tipi utilizzati per 0% medicamenti -------------------------------------------------------------------- 1905 90 90 --- altri 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, prepa- rati o conservati nell'aceto o nel- l'acido acetico: -------------------------------------------------------------------- 2001 90 - altri:
ex 2001 90 90 -- Granturco dolce Dazio minimo Zea mays var. 1000 LBP/kg saccharata) lordi
-- Ignami, patate 70% 30% dolci e pani com- mestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
-- Cuori di palma -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e le- gumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 -------------------------------------------------------------------- ex 2004 10 - Patate: 70% passa al Dazio minimo 40% 1200 LBP/kg lordi
-- altre
--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi -------------------------------------------------------------------- 2004 90 - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: -------------------------------------------------------------------- ex 2004 90 90 - Granturco dolce 35% passa al (Zea mays var. 20% saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2005 Altri ortaggi e le- gumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non con- gelati, diversi dai prodotti della voce 2006 -------------------------------------------------------------------- ex 2005 20 - Patate: 70% passa al Dazio minimo 40% 1200 LBP/kg lordi
- sotto forma di farina, semolino o fiocchi -------------------------------------------------------------------- 2005 80 - Granturco dolce 35% passa al (Zea mays var. 20% saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2008 - Frutta ed altre parti commestibili di piante, altri- menti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove: -------------------------------------------------------------------- ex 2008 11 - Frutta a guscio, 30% passa al arachidi ed altri 15% semi, anche mesco- lati tra loro:
--- Burro di arachidi -------------------------------------------------------------------- 2008 91 - Cuori di palma 30% passa al 15% -------------------------------------------------------------------- ex 2008 99 -- altri: 30% 30%
---- Granturco, escluso il gran- turco dolce (Zea mays var. sac- charata)
---- Ignami, patate dolci e parti comme- stibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caf- fe',di te' o di mate e preparazioni a base di questi pro- dotti o a base di caffe', te' o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, as- senze e concentrati:
- Estratti, essenze e concentrati di caffe' e prepara- zioni a base di que- sti estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe':
2101 11 -- Estratti, essenze 5% 100% e concentrati -------------------------------------------------------------------- 2101 12 -- Preparazioni a base 5% 100% di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe' -------------------------------------------------------------------- 2101 20 - Estratti,essenze e 5% 100% concentrati di te' o di mate e prepara- zioni a base di que- sti estratti, essenze o concentrati, o a base di te' o di mate -------------------------------------------------------------------- 2101 30 - Cicoria torrefatta 5% 100% ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, es- senze e concentrati -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti); altri mi- crorganismi monocel- lulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati -------------------------------------------------------------------- 2102 10 - Lieviti vivi 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2102 20 - Lieviti morti; altri 5% 100% microrganismi mono- cellulari morti -------------------------------------------------------------------- 2102 30 - Lieviti in polvere 5% 100% preparati -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse e salse pre- parate; condimenti composti: farina di senapa e senapa preparata; -------------------------------------------------------------------- 2103 10 - Salsa di soia 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2103 20 - Salsa "Ketchup" ed 35% passa al altre salse al pomodoro 20% -------------------------------------------------------------------- 2103 30 - Farina di senapa e 5% 100% senapa preparata -------------------------------------------------------------------- 2103 90 - altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, mine- stre o brodi, pre- parati; preparazio- ni alimentari compo- ste omogeneizzate: -------------------------------------------------------------------- 2104 10 - Preparazioni per 5% 100% zuppe, minestre o brodi; zuppe, mine- stre o brodi, pre- parati -------------------------------------------------------------------- 2104 20 - Preparazioni ali- 5% 100% mentari composte omogeneizzate -------------------------------------------------------------------- 2105 00 Gelati, anche conte- 40% passa al nenti cacao 2% -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimen- tari non nominate ne' comprese altrove: -------------------------------------------------------------------- 2106 10 - Concentrati di 5% 100% proteine e sostanze proteiche testurizzate -------------------------------------------------------------------- 2106 90 - altre: -------------------------------------------------------------------- 2106 90 10 --- Preparazioni non 5% 100% alcoliche dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande -------------------------------------------------------------------- 2106 90 20 --- Sciroppi di zuc- 5% 100% chero, aromatizzati o colorati -------------------------------------------------------------------- 2106 90 90 -- altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le acque minerali natu- rali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve: -------------------------------------------------------------------- 2201 10 - Acque minerali e 25% passa al accisa 25 acque gassate 15% LBP/l -------------------------------------------------------------------- 2201 90 - altre 25% passa al 15% -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcifi- canti o di aromatiz- zanti, ed altre be- vande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: -------------------------------------------------------------------- 2202 10 - Acque, comprese le 20% 30% accisa 25 acque minerali e le LBP/l acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcifi- canti o aromatizzanti -------------------------------------------------------------------- 2202 90 - altre 20% 30% accisa 25 LBP/l -------------------------------------------------------------------- 2203 Birra di malto 40% passa al accisa LBP 25% 60/l -------------------------------------------------------------------- 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche prepa- rati con piante o con sostanze aromatiche: -------------------------------------------------------------------- 2205 10 - presentato in reci- 15% 100% accisa LBP pienti di capacita' 200/l inferiore o uguale a 2 litri -------------------------------------------------------------------- 2205 90 - altri 15% 100% accisa LBP 200/l -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole eti- lico ed acquaviti, denaturati, di qual- siasi titolo: -------------------------------------------------------------------- 2207 10 - Alcole etilico non 15% 100% accisa LBP denaturato con titolo 200/l alcolometrico volu- mico uguale o supe- riore a 80% vol -------------------------------------------------------------------- 2207 20 - Alcole etilico ed 15% 100% accisa LBP acquaviti, denatu- 150/l rati, di qualsiasi titolo -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volu- mico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre be- vande contenenti al- cole di distillazione: -------------------------------------------------------------------- 2208 20 - Acquaviti di vino o 15% 100% accisa LBP di vinacce 200/l -------------------------------------------------------------------- 2208 30 - Whisky: -------------------------------------------------------------------- 2208 30 10 --- con titolo alcolo- 15% 100% accisa LBP metrico uguale o su- 400/l periore a 50 gradi, condizionato per la vendita al minuto in bottiglie, fiaschette e simili di capacita' non superiore a 5 litri -------------------------------------------------------------------- 2208 30 20 --- con titolo alcolo- 15% 100% accisa LBP metrico uguale o su- 400/l periore a 60 gradi o more, presentato in recipienti di capacita' uguale o superiore a 200 litri -------------------------------------------------------------------- 2208 30 90 --- altri 15% 100% accisa LBP 400/l -------------------------------------------------------------------- 2208 40 - Rum e tafia 15% 100% accisa LBP 400/l -------------------------------------------------------------------- 2208 50 - Gin ed acquavite 15% 100% accisa LBP di ginepro (genievre) 400/l -------------------------------------------------------------------- 2208 60 - Vodka 15% 100% accisa LBP 400/1 -------------------------------------------------------------------- 2208 70 - Liquori 15% 100% accisa LBP 400/1 -------------------------------------------------------------------- 2208 90 - altri: -------------------------------------------------------------------- 2208 90 10 --- Alcole etilico 15% 100% accisa LBP 200/l -------------------------------------------------------------------- 2208 90 20 --- Arak di uva 70% 30% accisa LBP 200/l -------------------------------------------------------------------- 2208 90 90 --- altri 15% 100% accisa LBP 400/l -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e siga- rette, di tabacco o di succedanei del tabacco: -------------------------------------------------------------------- 2402 10 - Sigari (compresi i 8% 0% accisa 48% sigari spuntati) e sigaretti, conte- nenti tabacco -------------------------------------------------------------------- 2402 20 - Sigarette conte- 90% 0% accisa 48% nenti tabacco -------------------------------------------------------------------- 2402 90 - altri 90% 0% accisa 48% -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e suc- cedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco: -------------------------------------------------------------------- 2403 10 - Tabacco da fumo, 8% 0% accisa 48% anche contenente succedanei del ta- bacco in qualsiasi proporzione -------------------------------------------------------------------- 2403 91 -- altri tabacchi 90% 0% accisa 48% "omogeneizzati" o "ricostituiti" -------------------------------------------------------------------- 2403 99 -- altri 90% 0% accisa 48% -------------------------------------------------------------------- 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alo- genati, solfonati, nitrati o nitrosi: -------------------------------------------------------------------- - altri alcoli poliidrici: -------------------------------------------------------------------- 2905 43 -- Mannitolo 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2905 44 -- D-glucitolo 5% 100% (sorbitolo) o -------------------------------------------------------------------- 2905 45 -- Glicerolo 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resi- noidi; oleoresine d'estrazione; solu- zioni concentrare di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti ana- loghi, ottenute per "enfleurage" o mace- razione; sottopro- dotti terpenici resi- duali della deterpe- nazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: -------------------------------------------------------------------- 3301 90 - altri: -------------------------------------------------------------------- 3301 90 10 --- Sottoprodotti 0% e' gia' terpenici residuali dello 0% della deterpena- zione degli oli essenziali -------------------------------------------------------------------- 3301 90 20 --- Soluzioni con- 5% 100% centrare di oli es- senziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleu- rage" o macerazione -------------------------------------------------------------------- 3301 90 30 --- Acque distillare 70% 30% Dazio minimo di rose e di fiori 5000 LBP/l d'arancio -------------------------------------------------------------------- 3301 90 90 --- altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di tali sostanze, dei tipi utilizzati come ma- terie prime per l'in- dustria; altre prepa- razioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: -------------------------------------------------------------------- 3302 10 - dei tipi utilizzati 5% 100% nelle industrie alimentari -------------------------------------------------------------------- 3501 Caseina, caseinati ed altri derivati delle caseina; colle di caseina: -------------------------------------------------------------------- 3501 10 - Caseine: 0% gia' allo 0%
3501 90 - altri: -------------------------------------------------------------------- 3501 90 10 --- Colle di caseina 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 3501 90 90 --- altri 0% e' gia' dello 0% -------------------------------------------------------------------- 3505 Destrina ed altri amidi e fecola modi- ficati (per esempio: amidi e fecole, pre- gelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecola, di destrina o di altri amidi a fecola modificati: -------------------------------------------------------------------- 3505 10 - Destrina ed altri 5% 100% amidi e fecola modi- ficati -------------------------------------------------------------------- 3505 20 - Colle 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 3809 Agenti d'apprettatura o di finitura, accele- ranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri pro- dotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e prepara- zioni per la mordenza- tura), dei tipi uti- lizzati nelle indu- strie tessili, dalla carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 3809 10 - a base di sostanze 0% e' gia' amidacee dello 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 Acidi grassi monocar- bossilici industriali: oli acidi di raffina- zione; alcoli grassi industriali; -------------------------------------------------------------------- - Acidi grassi mono- carbossilici indu- striali; oli acidi di raffinazione: -------------------------------------------------------------------- 3823 11 - Acido stearico 0% e' gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 12 -- Acido oleico 0% e' gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 13 -- Acidi grassi del 0% e' gia' tallolio allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 19 -- altri: -------------------------------------------------------------------- 3823 19 10 --- altri acidi grassi 0% e' gia' contenenti, in peso, allo 0% 85% o piu' di acido -------------------------------------------------------------------- 3823 19 20 --- Oli acidi di raf- 0% e' gia' finazione, escluso allo 0% l'olio d'oliva -------------------------------------------------------------------- 3823 19 90 --- altri 0% e' gia' allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia prodotti chimici e prepara- zioni delle industrie chimiche o delle in- dustrie connessa (comprese quelle co- stituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' com- presi altrove: -------------------------------------------------------------------- 3824 60 - Sorbitolo, diverso 5% 100% da quello della sotto- voce 2905 44 --------------------------------------------------------------------
(1) Fatte salve la regole di applicazione della nomenclatura dogana- le libanese, la designazione dei prodotti deve essere considera- ta puramente indicativa in quanto, nel presente allegato, l'ap- plicabilita' del regime preferenziale e' determinata dalla por- tata del codice doganale libanese. Qualora siano menzionati co- dici "ex", l'applicabilita' del regime preferenziale e' determi- nata in base al codice e alla designazione corrispondente, con- siderati congiuntamente. (2) La riduzione del dazio doganale A indicata nella colonna B non si applica ne' al dazio minimo ne' all'accisa della colonna C. |
| PROTOCOLLO 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti di carattere generale Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine Articolo 4 Cumulo diagonale dell'origine Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio della territorialita' Articolo 13 Trasporto diretto Articolo 14 Esposizioni
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti di carattere generale Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1 Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1 Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 22 Esportatore autorizzato Articolo 23 Validità della prova dell'origine Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine Articolo 27 Documenti giustificativi Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Articolo 29 Discordanze ed errori formali Articolo 30 Importi espressi in euro
TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 31 Assistenza reciproca Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine Articolo 33 Composizione delle controversie Articolo 34 Sanzioni Articolo 35 Zone franche
TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 36 Applicazione del protocollo Articolo 37 Condizioni particolari
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 Modifiche del protocollo Articolo 39 Attuazione del protocollo Articolo 40 Merci in transito o in deposito
ALLEGATI
ALLEGATO I Note introduttive all'elenco dell'allegato II ALLEGATO II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATO IIa Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto trasformato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATO III Elenco dei prodotti originari della Turchia a cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci SA ALLEGATO IV Fac-simile del certificato di circolazione EUR. 1 e domanda di certificato EUR. 1 ALLEGATO V Dichiarazione su fattura ALLEGATO VI Dichiarazioni comuni
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 Definizioni
Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, che i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); F) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagata per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Libano - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Libano; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sano ottenuti i prodotti; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
ARTICOLO 2 Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Libano: a) i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
ARTICOLO 3 Cumulo bilaterale dell'origine
1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Libano si considerano materiali originari del Libano, Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo. 2. I materiali originari del Libano incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.
ARTICOLO 4 Cumulo diagonale dell'origine
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari di uno dei paesi firmatari di un accordo euromediterraneo di associazione ai sensi degli accordi tra la Comunita' e il Libano e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Libano, si considerano originari della Comunita' o del Libano. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. Questo paragrafo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell'allegato III del presente protocollo. 2. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originali della Comunita' o del Libano unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Libano supera il valore dei materiali utilizzati originali di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1 - In caso contrario, detti prodotti si considerano originali del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originali i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originali degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Libano. 3. Il cumulo di cui al presente articolo si puo' applicare solo se ai materiali utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunita' e il Libano si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine. 4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreche' sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.
ARTICOLO 5 Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Libano: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' o del Libano, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie rime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' la Comunita' o il Libano abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Libano; b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o del Libano; c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o del Libano, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno ditali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o del Libano e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o del Libano; e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunita' o del Libano.
ARTICOLO 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti elencati nell'allegato II(a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II(a). Il presente paragrafo si applica per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 4. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
ARTICOLO 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, sele- zione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composi- zione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi- zionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distin- tivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati ori- ginali della Comunita' o del Libano; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un pro- dotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere a)-f); h) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo I, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' oin Libano su quel prodotto.
ARTICOLO 8 Unita' da prendere in considerazione
1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato. nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
ARTICOLO 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
ARTICOLO 10 Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originati a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originali. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originali e non originali e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
ARTICOLO 11 Elementi neutri
Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
ARTICOLO 12 Principio della territorialita'
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Libano, fatto salvo l'articolo 4. 2. Le merci originarie esportate dalla Comunita' o dal Libano verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' in Libano, fatto salvo l'articolo 4, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
ARTICOLO 13 Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e il Libano o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originali possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o del Libano. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
ARTICOLO 14 Esposizioni
1. I prodotti originati diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Libano beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dal Libano nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunita' o in Libano; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali perla vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originati utilizzati nella fabbricazione di prodotti originali della Comunita' o del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Libano, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Libano ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo il Libano puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originali, in conformita' delle seguenti disposizioni: a) ai prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 5% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Libano; b) ai prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 10% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Libano.
Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 del presente accordo.
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
ARTICOLO 16 Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originali della Comunita' importati in Libano e i prodotti originali del Libano importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato IV oppure b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originali ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
ARTICOLO 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sorto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulano del certificato di circolazione EUR. 1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR. 1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della CE o del Libano se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che' ritengano utile. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
ARTICOLO 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7. il certificato di circolazione EUR. 1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR. 1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1. nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "RILASCIATO A POSTERIORI" 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.
ARTICOLO 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLICATO" 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
ARTICOLO 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originali sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Libano, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Libano. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
ARTICOLO 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 euro.
2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originali della Comunita', del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli ami requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro a in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni. purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
ARTICOLO 22 Esportatore autorizzato
1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in appresso "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dai valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
ARTICOLO 23 Validita' della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo i possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
ARTICOLO 24 Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
ARTICOLO 25 Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
ARTICOLO 26 Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari. senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
ARTICOLO 27 Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Libano, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Libano in conformita' del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui all'articolo, in conformita' di norme d'origine identiche alle norme del presente protocollo.
ARTICOLO 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulano di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
ARTICOLO 29 Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
ARTICOLO 30 Importi espressi in euro
1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea. 2. Qualora tali importi Superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunita' europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999. 4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della CE e del Libano vengono riveduti dai Comitato di associazione su richiesta della Comunita' o del Libano. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMIMSTRATIVA
ARTICOLO 31 Assistenza reciproca
1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea e del Libano si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e il Libano si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
ARTICOLO 32 Controllo delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti deI presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione dei trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita', del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
ARTICOLO 33 Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuano e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
ARTICOLO 34 Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
ARTICOLO 35 Zone franche
1. La Comunita' e il Libano prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o del Libano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EIJR. I se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
ARTICOLO 36 Applicazione del protocollo
1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari del Libano importati a Ceuta o a Malilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Libano riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originati della Comunita'. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originati di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.
ARTICOLO 37 Condizioni particolari 1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano: 1) prodotti originati di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Cauta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originati del Libano o della Comunita', purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'arti- colo 7, paragrafo 1; 2) prodotti originati del Libano: a) i prodotti interamente ottenuti in Libano; b) i prodotti ottenuti in Libano nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavora- zioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originati di Ceuta e Melilla o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavora- zioni o trasformazioni superiori alle lavora- zioni o trasformazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le dicitura "Libano" o "Cauta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originati di Cauta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Cauta e Melilla.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 38 Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 39 Applicazione del protocollo
La Comunita' e il Libano adottano le misure necessarie all'attuazione del presente protocollo.
ARTICOLO 40 Merci in transito o in deposito
Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunita' o del Libano in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1:
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.
Nota 2:
2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3 Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 196 2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3:
3.1 Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunita' o in Libano.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuta nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'. 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali. Ovviamente, cio' non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
Ad esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).
Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.
Ad esempio:
Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se e' previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non e' possibile utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra. 3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. E' ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.
Nota 4:
4.1 Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile', "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
Nota 5:
5.1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta; - lino; - canapa, - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - filamenti conduttori elettrici; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605.
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possano quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi.
5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro e' del 30%.
Nota 6:
6.1 Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a pie' di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63, ne' l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.
Nota 7:
7.1 I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilaziane; i) isomerizzazione.
7.2 I "trattamenti specifici' relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 gradi C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il calore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; p) sola per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. E' per- tanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.
==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione alla delle merci quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari ==================================================================== (1) (2) (3) o (4) -------------------------------------------------------------------- capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere inte- ramente ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 2 Carni e frat- Fabbricazione in taglie comme- cui tutti i mate- stibili riali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitato 3 Pesci e crosta- Fabbricazione in cui cei, molluschi tutti i materiali e altri inverte- del capitolo 3 uti- brati anquatici lizzati sono intera- mente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex Latte e derivati Fabbricazione in cui capitolo 4 del latte; uova tutti i materiali di volatili; del capitolo 4 uti- miele naturale; lizzati sono intera- prodotti comme- mente ottenuti stibili di ori- gine animale, non nominati ne' compresi altro- ve, esclusi:
0403 Latticello, lat- Fabbricazione in cui: te e crema coa- gulati, iogurt, - tutti i materiali chefir e altri del capitolo 4 uti- tipi di latte e lizzati sono intera- creme fermentati mente ottenuti, o acidificati, anche concen- - tutti i succhi di trati o con ag- frutta (esclusi i giunta di zuc- succhi di ananasso, cheri o di altri di limetta e di pom- dolcificanti o pelmo) della voce con aggiunta di 2009 utilizzati aromatizzanti, sono originari, e di frutta o cacao - il valore di tutti i materiali del ca- pitolo 17 utilizzati non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Altri prodotti Fabbricazione in cui capitato 5 di origine ani- tutti i materiali male, non nomi- del capitolo 5 uti- nati ne' com- lizzati sono inte- presi altrove, ramente ottenuti esclusi: Pulitura, disinfe- zione, cernita e ex 0502 Setole di maiale raddrizzamento di o di cinghiale, setole di maiale o preparate di cinghiale -------------------------------------------------------------------- capitolo 6 Piante vive e Fabbricazione in prodotti della cui: floricoltura - tutti i materiali del capitolo 6 uti- lizzati sono inte- ramente ottenuti, e
- il valore di tutti i materiali utiliz- zati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 7 Ortaggi o legu- Fabbricazione in cui mi, piante, ra- tutti i materiali dici e tuberi del capitolo 7 uti- mangerecci lizzati sono intera- mente ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 8 Frutta commesti- Fabbricazione in bili; scorze di cui: agrumi o di meloni - tutti i frutti utilizzati sono interamente otte- nuti, e
- il valore di tutti i materiali del ca- pitolo 17 utilizzati non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 9 Caffe', te', Fabbricazione in cui mate e spezie, tutti i materiali esclusi: del capitolo 9 uti- lizzati sono inte- ramente ottenuti
0901 Caffe', anche Fabbricazione a torrefatto o partire da materiali decaffeiniz- di qualsiasi voce zato; bucce e pellicole di caffe', succe- danei del caf- fe' contenenti caffe' in qual- siasi proporzione
0902 Te', anche aro- Fabbricazione a matizzato partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0910 Miscugli di Fabbricazione a spezie partire da materiali di qualsiasi voce -------------------------------------------------------------------- capitolo 10 Cereali Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utiliz- zati sono interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti della Fabbricazione in cui capitolo 11 macinazione; tutti i cereali, or- malto; amidi taggi, legumi, radici e fecole; inu- e tuberi della voce lina; glutine 0714 o la frutta uti- di frumento, lizzati sono intera- esclusi mente ottenuti
ex 1106 Farine, semo- Essiccazione e maci- lini e polveri nazione di legumi dei legumi da della voce 0708 granella secchi della voce 0713, sgranati -------------------------------------------------------------------- capitolo 12 Semi e frutti Fabbricazione in cui oleosi; semi, tutti i materiali sementi e frutti del capitolo 12 uti- diversi; piante lizzati sono intera- industriali o mente ottenuti medicinali; pa- glie e foraggi -------------------------------------------------------------------- 1301 Gomma lacca; Fabbricazione in cui gomme, resine, il valore di tutti i gommo-resine materiali della voce oleoresine (per 1301 utilizzati non esempio: balsa- superi il 50 % del mi), naturali prezzo franco fab- brica del prodotto
1302 Succhi ed estrat- ti vegetali; so- stanze pectiche, pectinati e pec- tati; agar-agar ed altre mucil- lagini ed ispes- senti derivati da vegetali, an- che modificati:
- mucillagini Fabbricazione a ed ispessenti partire da mucil- derivati da ve- lagini ed ispessen- getali, modifi- ti non modificati cati
- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 14 Materie da in- Fabbricazione in cui treccio ed altri tutti i materiali prodotti di ori- del capitolo 14 uti- gine vegetale, lizzati sono intera- non nominati ne' mente ottenuti compresi altrove -------------------------------------------------------------------- ex Grassi e oli Fabbricazione a par- capitolo 15 animali o vege- tire da materiali tali; prodotti di qualsiasi voce, della loro scis- esclusi quelli del- sione; grassi la stessa voce del alimentari lavo- prodotto rati; cere di origine animale o vegetale, esclusi;
1501 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e gras- si di volatili, diversi da quelli dalle voci 0209 o 1503:
- grassi di ossa Fabbricazione a o grassi di ca- partire da mate- scami riali di qualsiasi voce, esclusi quel- li delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506
- altri Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commesti- bili di animali del- la specie suina del- le voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commesti- bili di pollame della voce 0207
1502 Grassi di ani- mali delle spe- cie bovina, ovina o caprina, diversi da quel- li della voce 1503:
- grassi di ossa Fabbricazione a o grassi di ca- partire da mate- scami riali di qualsiasi voce, esclusi quel- li delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa del- la voce 0506
- altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 uti- lizzati sono inte- ramente ottenuti
1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi mari- ni, anche raf- finati, ma non modificati chi- micamente:
- frazioni Fabbricazione a solide partire da mate- riali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504
- altri Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono in- teramente ottenuti
ex 1505 Lanolina raf- Fabbricazione a finata partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modifica- ti chimicamente:
- frazioni Fabbricazione a solide partire da mate- riali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506
- altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 uti- lizzati sono inte- ramente ottenuti
da 1507 a Oli vegetali e 1515 loro frazioni:
- oli di soia, Fabbricazione a di arachide, di partire da mate- palma, di cocco riali di qualsiasi (di copra), di voce, esclusi quel- palmisti o di li della stessa voce babassu', di del prodotto tung (di abra- sin), di oleo- cocca e di oiti- cica, cera di mi- rica e cera del Giappone, fra- zioni di olio di jojoba e oli de- stinati ad usi tecnici o indu- striali diversi dalla fabbrica- zione di prodot- ti per l'alimen- tazione umana
- frazioni so- Fabbricazione a lide, escluse partire da altri quelle dell'olio materiali delle di jojoba voci da 1507 a 1515
- altri Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1516 Grassi e oli Fabbricazione in animali o vege- cui: tali e loro frazioni, par- - tutti i materiali zialmente o to- del capitolo 2 uti- talmente idro- lizzati sono intera- genati, intere- mente ottenuti e sterificati, riesterificati - tutti i materiali o elaidinizzati, vegetali utilizzati anche raffinati, sono interamente ma non altri- ottenuti. Tuttavia, menti preparati possono essere uti- lizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
1517 Margarina mi- Fabbricazione in scele o prepa- cui: razioni alimen- tari di grassi - tutti i materiali o di oli animali dei capitoli 2 e 4 o vegetali o di utilizzati sono inte- frazioni di dif- ramente ottenuti, e ferenti grassi o oli di questo - tutti i materiali pitolo, diver- vegetali utilizzati si dai grassi e sono interamente dagli oli ali- ottenuti. Tuttavia, mentari e le possono essere uti- loro frazioni lizzati materiali della voce 1516 delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 -------------------------------------------------------------------- capitolo 16 Preparazioni di Fabbricazione: carne, di pesci o di crostacei, - a partire da ani- di molluschi o mali del capitolo 1, di altri inver- e/o tebrati acquatici - in cui tutti i ma- teriali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex Zuccheri e pro- Fabbricazione a capitolo 17 dotti a base partire da mate- di zuccheri, riali di qualsiasi esclusi: voce, esclusi quel- li della stessa voce del prodotto
ex 1701 Zuccheri di Fabbricazione in cui canna o di bar- il valore di tutti i babietola e sac- materiali del capi- carosio chimica- tolo 17 utilizzati mente puro, allo non superi il 30% del stato solido, prezzo franco fab- con aggiunta di brica del prodotto aromatizzanti o di coloranti -------------------------------------------------------------------- 1702 Altri zuccheri, compresi il lat- tosio, il malto- sio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chi- micamente puri, allo stato soli- do; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aro- matizzanti o di coloranti; succe- danei del miele, anche mescolati con miele natura- le; zuccheri e me- lassi caramellati:
- maltosio o Fabbricazione a fruttosio chi- partire da materiali micamente puri di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702
- altri zuc- Fabbricazione in cui cheri, allo il valore di tutti i stato solido, materiali del capi- con aggiunta di tolo 17 utilizzati aromatizzanti o non superi il 30 % di coloranti del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono ori- ginari
ex 1703 Melassi ottenu- Fabbricazione in cui ti dall'estra- il valore di tutti i zione o dalla materiali del capi- raffinazione tolo 17 utilizzati dello zucchero, non superi il 30% del senza aggiunta prezzo franco fab- di aromatizzanti brica del prodotto o di coloranti
1704 Prodotti a base Fabbricazione: di zuccheri non contenenti cacao - a partire da mate- (compreso il riali di qualsiasi cioccolato bian- voce, esclusi quelli co) della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 uti- lizzati non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 18 Cacao o sue Fabbricazione: preparazioni - a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 uti- lizzati non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di mal- ta; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estrat- ti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calco- lato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni ali- mentari di pro- dotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenen- ti meno di 5 %, in posa, di cacao calcolato su una base completamen- te sgrassata, non nominate ne' com- prese altrove:
- estratti di Fabbricazione a malto partire da cereali del capitolo 10
- altri Fabbricazione:
- a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 uti- lizzati non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902 Paste alimen- tari, anche cot- te o farcita (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti prepa- rate, quali spa- ghetti, macche- roni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannel- loni; cuscus, an- che preparato:
- contenenti, in Fabbricazione in cui peso, 20% a meno tutti i cereali e i di carne, di loro derivati uti- frattaglie, di lizzati (esclusi il pesce, di cro- frumento duro e i stacei o di mol- suoi derivati) sono luschi interamente ottenuti
- contenenti, in Fabbricazione in peso, piu' di cui: 20% di carne, di frattaglie, di - tutti i cereali pesce, di cro- e i loro derivati stacei o di mol- utilizzati (esclusi luschi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e
- tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono in- teramente ottenuti
1903 Tapioca e suoi Fabbricazione a succedanei pre- partire da materiali parati a partire di qualsiasi voce, da fecola, in esclusa la fecola di farina di fioc- patate della voce 1108 chi, grumi, gra- nelli perlacei, scarti di setac- ciature o forme simili
1904 Prodotti a base Fabbricazione: di cereali ot- tenuti per sof- - a partire da mate- fiatura o to- riali di qualsiasi statura (per voce, esclusi quelli esempio, "corn della voce 1806, flakes"); cere- - in cui tutti i ali (diversi dal cereali e la farina granturco) in (esclusi il frumento grani o in fari- duro e del granturco na di fiocchi Zea indurata e i lo- oppure di altri ro derivati) utiliz- grani lavorati zati sono interamente (escluse le fa- ottenuti, e rine, le semole e i semolini), - in cui il valore di precotti o al- tutti i materiali del trimenti prepa- capitolo 17 utilizzati rati, non nomi- non superi il 30% del nati ne' compre- prezzo franco fabbrica si altrove del prodotto
1905 Prodotti della Fabbricazione a panetteria, del- partire da materiali la pasticceria di qualsiasi voce, o della biscot- esclusi quelli del teria, anche con capitolo 11 aggiunta di ca- cao; ostie, cap- sule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigil- li, paste in sfo- glie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili -------------------------------------------------------------------- ex Preparazioni di Fabbricazione in cui capitolo 20 ortaggi o di le- tutti gli ortaggi, gumi, di frutta i legumi la frutta o di altre par- utilizzati sono in- ti di piante, teramente ottenuti esclusi
ex 2001 Ignami, patate Fabbricazione a dolci e parti partire da materiali commestibili si- di qualsiasi voce, mili di piante esclusi quelli della aventi tenore, stessa voce del pro- in peso, di ami- dotto do o di fecola uguale o supe- riore a 5 %, pre- parati o conser- vati nell'aceto o nell'acido acetico
ex 2004 e Patate sotto Fabbricazione a ex 2005 forma di farine, partire da materiali semolini o fioc- di qualsiasi voce, chi, preparate esclusi quelli del- o conservate ma la stessa voce del non nell'aceto prodotto o acido acetico
2006 Ortaggi e legu- Fabbricazione in cui mi, frutta, il valore di tutti i scorze di frut- materiali del capi- ta ed altre par- tolo 17 utilizzati ti di piante, non superi il 30% cotte negli del prezzo franco zuccheri o can- fabbrica del prodotto dite (sgoccio- late, diacciate o cristallizzate)
2007 Confetture, ge- Fabbricazione: latine, marmel- - a partire da mate- late, puree e riali di qualsiasi paste di frutta, voce, esclusi quelli ottenute median- della stessa voce te cottura, an- del prodotto, e che con aggiunta di zuccheri o di - in cui il valore altri dolcifi- di tutti i materiali canti del capitolo 17 uti- lizzati non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2008 Frutta a guscio, Fabbricazione in cui senza aggiunta il valore di tutti di zuccheri o la frutta a guscio e di alcole semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 uti- lizzati superi il 60% del prezzo fianco fabbrica del prodotto
- Burro di ara- Fabbricazione a chidi; miscugli partire da materiali a base di cere- di qualsiasi voce, ali; cuori di esclusi quelli del- palma, granturco la stessa voce del prodotto
- altre, esclu- Fabbricazione: se le frutta (comprese le - a partire da mate- frutta a gu- riali di qualsiasi scio), cotte ma voce, esclusi quelli non in acqua o della stessa voce al vapore, senza del prodotto, e aggiunta di zuc- cheri, congelate - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 uti- lizzati non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2009 Succhi di frutta Fabbricazione: (compresi i mo- sti di uva) o di - a partire da mate- ortaggi e legu- riali di qualsiasi mi, non fermen- voce, esclusi quelli tati, senza ag- della stessa voce giunta di alco- del prodotto, le, anche addi- zionati di zuc- - in cui il valore cheri o di altri di tutti i materiali dolcificanti del capitolo 17 uti- lizzati non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Preparazioni Fabbricazione a capitolo 21 alimentari di- partire da mate- verse, esclusi: riali di qualsiasi voce, esclusi quel- li della stessa voce del prodotto
2101 Estratti, essen- Fabbricazione: ze e concentrati di caffe', di - a partire da mate- te' o di mate e riali di qualsiasi preparazioni a voce, esclusi quelli base di questi della stessa voce prodotti o a ba- del prodotto, e se di caffe', te' o mate; ci- - in cui tutta la ci- coria torrefatta coria utilizzata e' ed altri succe- interamente ottenuta danei torrefatti del caffe' e lo- ro estratti, es- senze e concentrati
2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condi- menti composti; farina di senapa e senapa preparata:
- preparazioni Fabbricazione a per salse e sal- partire da mate- se preparate; riali di qualsiasi condimenti com- voce, esclusi quelli posti della stessa voce del prodotto. Tutta- via, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate
- farina di se- Fabbricazione a napa e senapa partire da mate- preparata riali di qualsiasi voce
ex 2104 Preparazioni per Fabbricazione a zuppe, minestre partire da mate- o brodi; zuppe, riali di qualsiasi minestre o bro- voce, esclusi gli di, preparati ortaggi o legumi pre- parati o conservati delle voci da 2002 a 2005
2106 Preparazioni Fabbricazione: alimentari non nominate ne' - a partire da mate- comprese altrove riali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 uti- lizzati non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Bevande, liquidi Fabbricazione: capitolo 22 alcolici e ace- ti, esclusi: - a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui tutti l'uva o i materiali deri- vati dall'uva utiliz- zati sono interamente ottenuti
2202 Acque, comprese Fabbricazione: le acque mine- rali e le acque - a partire da mate- gassate, con ag- riali di qualsiasi giunta di zuc- voce, esclusi quelli chero o di al- della stessa voce tri dolcificanti del prodotto, o di aromatiz- zanti, ed altre - in cui il valore bevande non al- di tutti i materiali coliche, esclusi del capitolo 17 uti- i succhi di lizzati non superi frutta o di or- il 30% del prezzo taggi della voce franco fabbrica del 2009 prodotto, e - in cui tutti i succhi di frutta uti- lizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pom- pelmo) sono originari
2207 Alcole etilico Fabbricazione: non denaturato con titolo alco- - a partire da mate- lometrico volu- riali di qualsiasi mico uguale o voce, esclusi quelli superiore a 80 % delle voci 2207 o vol; alcole eti- 2208, e lico ed acqua- viti, denatura- - in cui tutti l'uva ti, di qualsiasi o i materiali deri- titolo vati dall'uva utiliz- zati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri mate- riali utilizzati sono gia' originari, l'arak puo' essere utiliz- zato in proporzione non superiore al 5% in volume
2208 Alcole etilico Fabbricazione: non denaturato, con titolo al- - a partire da mate- colometrico vo- riali di qualsiasi lumico inferiore voce, esclusi quelli a 80% vol; ac- delle voci 2207 o quaviti, liquori 2208, e ed altre bevande contenente al- - in cui tutti l'uva cole di distil- o i materiali deri- lazione vati dall'uva uti- lizzati sono intera- mente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali uti- lizzati sono gia' originari, l'arak puo' essere utiliz- zato in proporzione non superiore al 5 % in volume -------------------------------------------------------------------- ex Residui e casca- Fabbricazione a capitolo 23 mi delle indu- partire da mate- strie alimen- riali di qualsiasi tari; alimenti voce, esclusi quelli preparati per della stessa voce gli animali, del prodotto esclusi:
ex 2301 Farine di bale- Fabbricazione in cui ne; farine, pol- tutti i materiali dei veri e agglome- capitali 2 e 3 uti- rati in forma di lizzati sono intera- pellets, di pe- mente ottenuti sci o di cro- stacei, di mol- luschi o di al- tri invertebrati acquatici, non adatti all'ali- mentazione umana
ex 2303 Residui della Fabbricazione in cui fabbricazione tutto il granturco de gli amidi di utilizzato e' inte- granturco ramente ottenute (escluse le ac- que di macera- zione concentra- te), avente te- nore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso
ex 2306 Panelli e altri Fabbricazione in cui residui solidi tutti le olive uti- dell'estrazione lizzate sono inte- dell'olio d'oli- ramente ottenute va, aventi te- nore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %
2309 Preparazioni dei Fabbricazione in tipi utilizzati cui: per l'alimen- tazione degli - tutti i cereali, animali lo zucchero, i me- lassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e
- tutti i materiali del capitolo 3 uti- lizzati sono intera- mente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex Tabacchi e suc- Fabbricazione in cui capitolo 24 cedanei del ta- tutti i materiali bacco lavorati, del capitolo 24 uti- esclusi: lizzati sono intera- mente ottenuti
2402 Sigari (compresi Fabbricazione in cui i sigari spunta- almeno il 70% in peso ti), sigaretti del tabacco non lavo- e sigarette, di rato o dei cascami di tabacco o di tabacco della voce succedanei del 2401 utilizzati sono tabacco originari
ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavo- rato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari -------------------------------------------------------------------- ex Sale; zolfo; Fabbricazione a par- capitolo 25 terre e pietre; tire da materiali di gessi, calce qualsiasi voce, esclu- e cementi, si quelli della stes- esclusi: sa voce del prodotto
ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del cristallina, ar- contenuto di carbo- ricchita di car- nio,purificazione e bonio, purifica- frantumazione della ta e frantumata grafite cristallina greggia
ex 2515 Marmi semplice- Segamento, o altra mente segati o operazione di taglio, altrimenti ta- di marmi (anche pre- gliati in bloc- cedentemente segati) chi o in lastre di forma quadrata o di spessore rettangolare, di uguale o infe- spessore superiore riore a 25 cm a 25 cm
ex 2516 Granito, porfi- Segamento, o altra do, basalto, operazione di taglio, arenaria ed al- di pietre (anche pre- tre pietre da cedentemente segate) taglio o da co- di spessore superiore struzione, sem- a 25 cm plicemepte sega- ti o altrimenti tagliati, in blocchi o in la- stre di forma quadrata o ret- tangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
ex 2518 Dolomite calci- Calcinazione della nata dolomite non calci- nata
ex 2519 Carbonato di ma- Fabbricazione a gnesio naturale partire da mate- (magnetite), ma- riali di qualsiasi cinato, riposto voce, esclusi quelli in recipienti della stessa voce ermetici e ossi- del prodotto. Tutta- do di magnesio, via, il carbonato anche puro, di- di magnesio naturale verso dalla ma- (magnetite) puo' es- gnesia fusa sere utilizzato elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)
ex 2520 Gessi special- Fabbricazione in cui mente preparati il valore di tutti i per l'odonto- materiali utilizzati iatria non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524 Fibre di amianto Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concen- trato di asbesto)
ex 2525 Mica in polvere Trittiraziane della mica a dei residui di mica
ex 2530 Terre coloranti, Calcinazione o tri- calcinate o pol- turazione di terre verizzane coloranti -------------------------------------------------------------------- capitolo 26 Minerali, scorie Fabbricazione a par- e ceneri tire da materiali di qualsiasi voce, esclu- si quelli della stes- sa voce del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Combustibili mi- Fabbricazione a par- capitolo 27 nerali, oli mi- tire da materiali di nerali e prodot- qualsiasi voce, esclu- ti della loro si quelli della stes- distillazione; sa voce del prodotto sostanze bitu- minose; cere mi- nerali, esclusi:
ex 2707 Oli in cui i - Operazioni di raf- costituenti aro- finazione e/o uno o matici superano, diversi trattamenti in peso, i co- specifici (I tratta- stituenti non menti specifici sono aromatici, trat- asposti nelle note tandosi di pro- introduttive 7.1 e 7.3) dotti analoghi agli oli di mi- o nerali prove- nienti dalla di- Altre operazioni in stillazione dei cui tutti i materiali catrami di car- utilizzati sono clas- bon fossile ot- sificati in una voce tenuti ad alta diversa da quella del temperatura di- prodotto. Tuttavia, stillanti piu' materiali della del 65 % del lo- stessa voce del pro- ro volume fino dotto possono essere a 250 gradi cen- utilizzati a condi- tigradi (compre- zione che il loro se le miscele di valore totale non benzine e di ben- superi il 50% del zolo), destinati prezzo franco fab- ad essere utiliz- brica del prodotto zati come carbu- ranti o come com- bustibili
ex 2709 Oli greggi di Distillazione piroge- minerali bitumi- nica dei minerali bi- nosi tuminosi
2710 Oli di petrolio Operazioni di raffi- o di minerali nazione e/o uno o bituminosi, di- diversi trattamenti versi dagli oli specifici (I trat- greggi; prepara- tamenti specifici so- zioni non nomi- no esposti nella nota nate ne' compre- introduttiva 7.2) se altrove, con- tenenti, in pe- o so, 70 % o piu' di oli di petro- Altre operazioni in lio e di mine- cui tutti i materiali rali bituminosi utilizzati sono clas- e delle quali sificati in una voce tali oli costi- diversa da quella del tuiscono il com- prodotto. Tuttavia, ponente base; materiali della stes- residui di oli sa voce del prodotto possono essere uti- lizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711 Gas di petrolio Operazioni di raffi- ed altri idro- nazione e/o uno o di- carburi gassosi versi trattamenti specifici (I trat- tamenti specifici so- no esposti nella nota introduttiva 7.2)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono clas- sificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stes- sa voce del prodotto possono essere uti- lizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712 Vaselina; paraf- Operazioni di raffi- fina, cera di nazione e/o uno o petrolio micro- diversi trattamenti cristallina, specifici (I trat- "slack wax", tamenti specifici ozocerite, cera sono esposti nella di lignite, cera nota 7.2) di torba, altre cere minerali e o prodotti simili ottenuti per Altre operazioni in sintesi o con cui tuoi i materiali altri procedi- utilizzati sono clas- menti, anche sificati in una voce colorati diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stes- sa voce del prodotto possono essere uti- lizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713 Coke di petro- Operazioni di raffi- lio, bitume di nazione e/o uno o petrolio ed al- diversi trattamenti tri residui de- specifici (I tratta- gli oli di pe- menti specifici sono trolio o di mi- esposti nelle note in- nerali bitu- troduttive 7.1 e 7.3) minosi o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono clas- sificati in una voce differente da quella del prodotto. Tutta- via, materiali della stessa voce del pro- dotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
2714 Bitumi ed Operazioni di raffi- asfalti, natu- nazione e/o uno o rali; scisti e diversi trattamenti sabbie bitumi- specifici (I tratta- nosi; asfaltiti menti specifici sono e rocce asfal- esposti nelle note in- tiche troduttive 7.1 e 7.3)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono clas- sificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stes- sa voce del prodotto possono essere uti- lizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2715 Miscele bitumi- Operazioni di raffi- nose a base di nazione e/ o uno o asfalto o di bi- diversi trattamenti tume naturali, specifici (I tratta- di bitume di pe- menti specifici sono trolio, di ca- esposti nelle note in- trame minerale troduttive 7.1 e 7.3) o di pece di ca- trame minerale o (per esempio: mastici bitumi- Altre operazioni in nosi, "cut- cui tutti i materiali backs") utilizzati sono clas- sificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tutta- via, materiali della stessa voce del pro- dotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro va- lore totale non su- peri il 50% del prez- zo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti chimici Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 28 inorganici; com- tire da materiali cui il valore di posti inorgani- di qualsiasi voce, tutti i materia- ci od organici esclusi quelli della li utilizzati di metalli pre- stessa voce del non superi il ziosi, di ele- prodotto. Tuttavia, 40% del prezzo menti radioat- materiali della franco fabbrica tivi, di metalli stessa voce del del prodotto delle terre rare prodotto possono o di isotopi, essere utilizzati esclusi: a condizione che il loro valore to- tale non superi il 20% del prezzo fran- co fabbrica del pro- dotto
ex 2805 "Mischmetall" Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non su- peri il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 2811 Triossido di Fabbricazione a par- Fabbricazione in zolfo tire da diossido di cui il valore di zolfo tutti i materia- li utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833 Solfato di allu- Fabbricazione in cui minio il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
ex 2840 Perborato di Fabbricazione a par- Fabbricazione in sodio tire da tetraborato cui il valore di bisodico pentaidrato tutti i materia- li utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti chimi- Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 29 ci organici, tire da materiali cui il valore di esclusi: di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi quelli del- li utilizzati stessa voce del non superi il prodotto. Tuttavia, 40 % del prezzo materiali della franco fabbrica stessa voce del del prodotto prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
ex 2901 Idrocarburi aci- Operazioni di raffi- clici utilizzati nazione e/o uno o come carburanti diversi trattamenti o come combusti- specifici (I tratta- bili menti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono clas- sificati in una voce differente da quella del prodotto. Tutta- via, materiali della stessa voce del pro- dotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro va- lore totale non su- peri il 50% del prez- zo franco fabbrica del prodotto
ex 2902 Cicloparaffinici Operazioni di raffi- e cicloolefinici nazione e/o uno o (diversi dal- diversi trattamenti l'azulene), ben- specifici (I tratta- zene, toluene e menti specifici sono xileni, desti- esposti nelle note nati ad essere 7.1 e 7.3) utilizzati come carburanti o o come combusti- bili Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono clas- sificati in una voce differente da quella del prodotto. Tutta- via, materiali della stessa voce del pro- dotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro va- lore totale non su- peri il 50% del prez- zo franco fabbrica del prodotto
ex 2905 Alcolati metal- Fabbricazione a par- Fabbricazione in lici di questa tire da materiali cui il valore di voce e di eta- di qualsiasi voce, tutti i materia- nolo compresi gli altri li utilizzati materiali della voce non superi il 2905. Tuttavia, gli 40% del prezzo alcolati metallici franco fabbrica di questa voce pos- del prodotto sono essere utiliz- zati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915 Acidi monocar- Fabbricazione a par- Fabbricazione in bossilici aci- tire da materiali di cui il valore di clici saturi e qualsiasi voce. Tut- tutti i materia- loro anidridi, tavia, il valore li utilizzati alogenuri, pe- di tutti i mate- non superi il rossidi e peros- riali delle voci 40 % del prezzo siacidi; loro 2915 e 2916 utiliz- franco fabbrica derivati aloge- zati non deve ecce- del prodotto nati, solfonati, dere il 20 % del nitrati o prezzo franco fab- nitrosi brica del prodotto
ex 2932 - Eteri interni Fabbricazione a par- Fabbricazione in e loro derivati tire da materiali cui il valore di alogenati, sol- di qualsiasi voce. tutti i materia- fonati, nitrati Tuttavia, il valo- li utilizzati o nitrosi re di tutti i ma- non superi il teriali della voce 40% del prezzo 2909 utilizzati non franco fabbrica deve eccedere il del prodotto 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Acetali cicli- Fabbricazione a par- Fabbricazione in ci ed emiacetali tire da materiali cui il valore di interni; loro di qualsiasi voce tutti i materia- derivati aloge- li utilizzati nati, solfonati, non superi il nitrati o 40% del prezzo nitrosi franco fabbrica del prodotto
2933 Composti etero- Fabbricazione a par- Fabbricazione in ciclici con uno tire da materiali cui il valore di o piu' eteroato- di qualsiasi voce. tutti i materia- mi di solo azoto Tuttavia, il valo- li utilizzati re di tutti i ma- non superi il teriali delle voci 40% del prezzo 2932 e 2933 utiliz- franco fabbrica zati non deve ec- del prodotto cedere il 20 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
2934 Acidi nucleici Fabbricazione a par- Fabbricazione in e loro sali, di tire da materiali cui il valore di costituzione di qualsiasi voce. tutti i materia- chimica definita Tuttavia, il valore li utilizzati o no; altri com- di tutti i materiali non superi il posti eteroci- delle voci 2932, 40% del prezzo clici 2933 e 2934 utiliz- franco fabbrica zati non deve ec- del prodotto cedere il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 2939 Concentrati di Fabbricazione in paglia di papa- cui il valore di vero contenenti, tutti i materiali in peso, 50 % o utilizzati non su- piu di alcaloidi peri il 50 % del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti farma- Fabbricazione a par- capitolo 30 ceutici, tire da materiali esclusi: di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del pro- dotto. Tuttavia, ma- teriali della stessa voce del prodotto possono essere uti- lizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, pro- dotti immunolo- gici modificati, anche ottenuti mediante proce- dimenti biotec- nologici; vac- cini, tossine, colture di mi- croorganismi (esclusi i lie- viti) e prodotti simili:
- Prodotti com- Fabbricazione a par- posti da due o tire da materiali di piu elementi me- qualsiasi voce, com- scolati per uso presi gli altri ma- terapeutico o teriali della voce profilattico op- 3002. Tuttavia, ma- pure da prodotti teriali corrispon- non mescolati denti alla presente per la stessa descrizione possono utilizzazione, essere utilizzati presentati sotto a condizione che il forma di dosi o loro valore totale condizionati per non superi il 20 % la vendita al del prezzo franco minuto fabbrica del prodotto
- altri:
- Sangue umano Fabbricazione a par- tire da materiali di qualsiasi voce, com- presi gli altri ma- teriali della voce 3002. Tuttavia, ma- teriali corrispon- denti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il lo- ro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- Sangue animale Fabbricazione a par- preparato per tire da materiali di usi terapeutici qualsiasi voce, com- o profilattici presi gli altri ma- teriali della voce 3002. Tuttavia, ma- teriali corrispon- denti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il lo- ro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- Frazioni di Fabbricazione a par- sangue diverse tire da materiali di da antisieri, qualsiasi voce, com- emoglobina, glo- presi gli altri ma- buline del san- teriali della voce gue e siero-glo- 3002. Tuttavia, ma- buline teriali corrispon- denti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il lo- ro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- Emoglobina, Fabbricazione a par- globuline del tire da materiali di sangue e siero- qualsiasi voce, com- globuline presi gli altri ma- teriali della voce 3002. Tuttavia, ma- teriali corrispon- denti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il lo- ro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- altri Fabbricazione a par- tire da materiali di
NOTE
1. Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica cosi' apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali del paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso. 4) Cfr. articolo 21, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non e' tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
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| qualsiasi voce, com- presi gli altri ma- teriali della voce 3002. Tuttavia, ma- teriali corrispon- denti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il lo- ro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
3003 e 3004 Medicamenti (esclusi i pro- dotti delle voci 3002, 3005 o 3006):
- ottenuti a Fabbricazione a par- partire da ami- tire da materiali di cacina della qualsiasi voce, voce 2941 esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione:
- a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3006 Rifiuti farma- L'origine del prodotto ceutici elencati nella sua classifica- nella nota 4 k) zione iniziale e' man- di questa capi- tenuta tolo -------------------------------------------------------------------- ex Concimi; Fabbricazione a par Fabbricazione in capitolo 31 esclusi: tire da materiali cui il valore di di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi quelli del- li utilizzati la stessa voce del non superi il prodotto. Tuttavia, 40% del prezzo materiali della franco fabbrica stessa voce del pro- del prodotto dotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 3105 Concimi minerali Fabbricazione: Fabbricazione in o chimici conte- cui il valore di nenti due o tre - a partire da mate- tutti i materia- degli elementi riali di qualsiasi li utilizzati fertilizzanti: voce, esclusi quelli non superi il azoto, fosforo della stessa voce 40% del prezzo e potassio; al- del prodotto. Tutta- franco fabbrica tri concimi; via, materiali del- del prodotto prodotti di la stessa voce del questo capitolo prodotto possono es- presentati sia sere utilizzati a in tavolette o condizione che il forme simili, loro valore totale sia in imbal- non superi il 20 % laggi di un peso del prezzo franco lordo inferiore fabbrica del pro- o uguale a 10 dotto, e kg, esclusi i seguenti pro- dotti:
- nitrato di - in cui il valore di sodio tutti i materiali - calciocianam- utilizzati non superi mide il 50 % del prezzo - solfato di po- franco fabbrica tassio del prodotto - solfato di magnesio e di potassio -------------------------------------------------------------------- ex Estratti per Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 32 concia o per tire da materiali di cui il valore di tinta, tannini qualsiasi voce, tutti i materia- e loro derivati; esclusi quelli della li utilizzati pigmenti ed al- stessa voce del pro- non superi il tre sostanze co- dotto. Tuttavia, ma- 40% del prezzo loranti; pitture teriali della stes- franco fabbrica e vernici; ma- sa voce del prodot- del prodotto stici; inchio- to possono essere stri, esclusi: utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 3201 Tannini e loro Fabbricazione a Fabbricazione in sali, eteri, partire da estratti cui il valore di esteri e altri per concia di ori- tutti i materia- derivati gine vegetale li utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205 Lacche colo- Fabbricazione a par- Fabbricazione in ranti; prepara- tire da materiali di cui il valore di zioni a base di qualsiasi voce, tutti i materia- lacche coloran- esclusi quelli delle li utilizzati ti, previste voci 3203, 3204 e non superi il nella nota 3 di 3205. Tuttavia, ma- 40% del prezzo questo capitolo teriali della voce franco fabbrica (La nota 3 del 3205possono essere del prodotto capitolo 32 pre- uti lizzati a condi- cisa che si zione che il loro tratta di pre- valore totale non parazioni del superi il 20 % del tipo utilizzato prezzo franco fab- per colorare brica del prodotto qualsiasi mate- riale, o di pre- parazioni uti- lizzate quali ingredienti nel- la fabbricazione di coloranti, purche' non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32) ------------------------------------------------------------------- ex Oli essenziali e Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 33 resinoidi; pro- tire da materiali di cui il valore di dotti per profu- qualsiasi voce, tutti i materia- meria o per to- esclusi quelli della li utilizzati letta preparati stessa voce del pro- non superi il e preparazioni dotto. Tuttavia, ma- 40% del prezzo cosmetiche, teriali della stessa franco fabbrica esclusi: voce del prodotto del prodotto possono essere uti- lizzati a condi- zione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
3301 Oli essenziali Fabbricazione a par- Fabbricazione in (deterpenati o tire da materiali di cui il valore di no) compresi qualsiasi voce, com- tutti i materia- quelli detti presi materiali di li utilizzati "concreti" o un "gruppo" (Per non superi il "assoluti"; re- "gruppo" si intende 40% del prezzo sinoidi; oleo- una parte della de- franco fabbrica resine d'estra- scrizione della voce del prodotto zione; soluzioni separata dal resto concentrate di da un punto e vir- oli essenziali gola) diverso di nei grassi, ne- questa stessa voce. gli oli fissi, Tuttavia, materiali nelle cere o nei dello stesso gruppo prodotti analo- del prodotto possono ghi, ottenute essere utilizzati a per "enfleurage" condizione che il o macerazione; loro valore totale sottoprodotti non superi il 20 % terpenici resi- del prezzo franco fab- duali della de- brica del prodotto terpenazione de- gli oli essen- ziali; acque di- stillate aroma- tiche e solu- zioni acquose di oli essenziali -------------------------------------------------------------------- ex Saponi, agenti Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 34 organici di su- tire da materiali cui il valore di perficie, prepa- di qualsiasi voce, tutti i materia- razioni per li- esclusi quelli della li utilizzati scivie, prepara- stessa voce del pro- non superi il zioni lubrifi- dotto. Tuttavia, ma- 40% del prezzo canti, cere ar- teriali della stessa franco fabbrica tificiali, cere voce del prodotto del prodotto preparate, pro- possono essere uti- dotti per pulire lizzati a condizione e lucidare, can- che il loro valore dele e prodotti totale non superi il simili, paste 20% del prezzo franco per modelli; fabbrica del prodotto "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoia- tria a base di gesso, esclusi:
ex 3403 Preparazioni lu- Operazioni di raffi- brificanti con- nazione e/o uno o tenenti meno del diversi trattamenti 70 % in peso di specifici (I tratta- oli di petrolio menti specifici sono o di minerali esposti nelle note bituminosi introduttive 7.1 e 7.3)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono es- sere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono es- sere utilizzati a condizione che il lo- ro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3404 Cere artificiali e cere preparate:
- a base di pa- Fabbricazione a par- raffine, di cere tire da materiali di di petrolio o di qualsiasi voce, minerali bitumi- esclusi quelli della nosi, di residui stessa voce del pro- paraffinici dotto. Tuttavia, ma- teriali della stessa voce del prodotto possono essere uti- lizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a par- Fabbricazione in tire da materiali di cui il valore di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi: li utilizzati non superi il - gli oli idrogenati 40% del prezzo aventi il carattere franco fabbrica delle cere della vo- del prodotto ce 1516,
- gli acidi grassi non definiti chimi- camente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e
- i materiali della voce 3404
Tuttavia, questi ma- teriali possono es- sere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Sostanze albumi- Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 35 noidi; prodotti tire da materiali cui il valore di a base di amidi di qualsiasi voce, tutti i materia- o di fecole mo- esclusi quelli del- li utilizzati dificati; colle; la stessa voce del non superi il enzimi, esclusi: prodotto. Tuttavia, 40% del prezzo materiali della franco fabbrica stessa voce del del prodotto prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505 Destrina ed al- tri amidi e fe- cole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di feco- le, di destina o di altri amidi o fecole modificati:
- eteri ed este- Fabbricazione a par- Fabbricazione in ri di amidi o di tire da materiali di cui il valore di fecole qualsiasi voce, com- tutti i materia- presi gli altri ma- li utilizzati teriali della voce non superi il 3505 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a par- Fabbricazione in tire da materiali di cui il valore di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi quelli della li utilizzati voce 1108 non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507 Enzimi preparati Fabbricazione in cui non nominati ne' il valore di tutti i compresi altrove materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 36 Polveri ed Fabbricazione a par- Fabbricazione in esplosivi; ar- tire da materiali cui il valore di ticoli pirotec- di qualsiasi voce, tutti i materia- nici; fiammife- esclusi quelli della li utilizzati ri; leghe piro- stessa voce del pro- non superi il foriche; sostan- dotto. Tuttavia, ma- 40 % del prezzo ze infiammabili teriali della stes- franco fabbrica sa voce del prodotto del prodotto possono essere uti- lizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti per la Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 37 fotografia o per tire da materiali di cui il valore la cinematogra- qualsiasi voce, di tutti i mate- fia, esclusi: esclusi quelli del- riali utilizzati la stessa voce del non superi il prodotto. Tuttavia, 40 % del prezzo materiali della franco fabbrica stessa voce del del prodotto prodotto possono estere utilizzati a condizioni che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701 Lastre e pelli- cole fotografi- che piane, sen- sibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pelli- cole fotografiche piane a sviluppo e stampa istanta- nei, sensibiliz- zate, non impres- sionate, anche in cancatori:
- pellicole a Fabbricazione a par- Fabbricazione in colori per appa- tire da materiali di cui il valore di recchi fotogra- qualsiasi voce, tutti i materia- fici a sviluppo esclusi quelli delle li utilizzati istantaneo, in voci 3701 e 3202. non superi il caricatori Tuttavia, materiali 40 % del prezzo della voce 3702 pos- franco fabbrica sono essere utiliz- del prodotto zati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a par- Fabbricazione in tire da materiali di cui il valore di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi quelli delle li utilizzati voci 3701 a 3702. non superi il Tuttavia, materiali 40 % del prezzo delle voci 3701 e franco fabbrica 3702 possono essere del prodotto utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
3702 Pellicole foto- Fabbricazione a par- Fabbricazione in grafiche sensi- tire da materiali di cui il valore di bilizzate, non qualsiasi voce, tutti i materia- impressionate, esclusi quelli delle li utilizzati in rotoli, di voci 3701 o 3702 non superi il materie diverse 40 % del prezzo dalla carta, dal franco fabbrica cartone o dai del prodotto tessili; pelli- cole fotografi- che a sviluppo e a stampa istan- tanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate
3704 Lastre, pelli- Fabbricazione a par- Fabbricazione in cole, carte, tire da materiali cui il valore di cartoni e tes- di qualsiasi voce, tutti i materia- sili, fotogra- esclusi quelli delle li utilizzati fici, impressio- voci da 3701 a 3704 non superi il nati ma non svi- 40 % del prezzo luppati franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti vari Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 38 delle industrie tire da materiali cui il valore di chimiche, di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi: esclusi quelli del- li utilizzati la stessa voce del non superi il prodotto. Tuttavia, 40 % del prezzo materiali della franco fabbrica stessa voce del pro- del prodotto dotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 3801 - Grafite collo- Fabbricazione in cui idale in sospen- il valore di tutti i sione nell'olio materiali utilizzati e grafite semi- non superi il 50 % colloidale; pa- del prezzo franco sta di carbonio fabbrica del prodotto per elettrodi
- Grafite in Fabbricazione in cui Fabbricazione in forma di pasta, il valore di tutti i cui il valore di costituite da materiali della voce tutti i materia- una miscela di utilizzati non supe- li utilizzati piu' del 30 %, ri il 20 % del prez- non superi il in peso, di gra- zo franco fabbrica 40 % del prezzo fite, e di oli del prodotto franco fabbrica minerali 3403 del prodotto
ex 3803 Talloi raffinato Raffinazione di Fabbricazione in talloi greggio cui il valore di tutti i materia- li utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805 Essenza di tre- Depurazione consi- Fabbricazione in mentina al sol- stente nella distil- cui il valore di fato, depurata lazione o nella raf- tutti i materia- finazione dell'es- li utilizzati senza di trementina non superi il al solfato, greggia 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806 "Gomme-esteri" Fabbricazione a Fabbricazione in partire da acidi cui il valore di resinici tutti i materia- li utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807 Pece nera (pece Distillazione del Fabbricazione in di catrame catrame di legno cui il valore di vegetale) tutti i materia- li utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808 Insetticidi, ro- Fabbricazione in cui denticidi, fun- il valore di tutti i gicidi, erbici- materiali utilizzati di, inibitori di non superi il 50 % germinazione e del prezzo franco regolatori di fabbrica del prodotto crescite per piante, disinfet- tanti e prodotti simili presentati in forme o in im- ballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di og- getti quali nastri stoppini e candele solforati e carte moschicide
3809 Agenti d'appret- Fabbricazione in cui tatura o di fi- il valore di tutti i nitura, accele- materiali utilizzati ranti di tintura non superi il 50 % o di fissaggio del prezzo franco di materie co- fabbrica del prodotto loranti e altri prodotti e pre- parazioni (per esempio: bozzime preparate e pre- parazioni per la mordenzatura), dei tipi utiliz- zati nelle indu- strie tessili, della carta, del cuoio o in indu- strie simili, non nominati ne' com- presi altrove
3810 Preparazioni per Fabbricazione in cui il decapaggio il valore di tutti i dei metalli; materiali utilizzati preparazioni di- non superi il 50 % sossidanti per del prezzo franco saldare o bra- fabbrica del prodotto sare ed altre preparazioni au- siliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per sal- dare o brasare, composte di me- tallo e di altri prodotti; prepa- razioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura
3811 Preparazioni an- tidetonanti, ini- bitori di ossida- zione, additivi peptizzanti, pre- parazioni per mi- gliorare la vi- scosita', addi- tivi contro la corrosione ed al- tri additivi pre- parati, per oli minerali (compre- sa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi de- gli oli minerali:
- additivi pre- Fabbricazione in cui parati per oli il valore di tutti i lubrificanti, materiali utilizzati contenenti oli della voce 3811 non di petrolio o di superi il 50 % del minerali bitu- prezzo franco fab- minosi brica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3812 Preparazioni Fabbricazione in cui dette "accele- il valore di tutti i ranti di vulca- materiali utilizzati nizzazione"; non superi il 50 % plastificanti del prezzo franco composti per fabbrica del prodotto gomma o materie plastiche, non nominati ne' compresi altrove; preparazioni an- tiossidanti ed altri stabiliz- zanti composti per gomma o ma- terie plastiche
3813 Preparazioni e Fabbricazione in cui cariche per ap- il valore di tutti i parecchi estin- materiali utilizzati tori; granate e non superi il 50 % bombe estintrici del prezzo franco fabbrica del prodotto
3814 Solventi e di- Fabbricazione in cui luenti organici il valore di tutti i composti, non materiali utilizzati nominati ne' non superi il 50 % compresi altro- del prezzo franco ve; preparazioni fabbrica del prodotto per togliere pitture o vernici
3818 Elementi chimici Fabbricazione in cui drogati per es- il valore di tutti i sere utilizzati materiali utilizzati in elettronica, non superi il 50 % in forma di di- del prezzo franco schi, piastrine fabbrica del prodotto o forme analoghe; composti chimici drogati per es- sere utilizzati in elettronica
3819 Liquidi per fre- Fabbricazione in cui ni idraulici ed il valore di tutti i altri liquidi materiali utilizzati preparati per non superi il 50 % trasmissioni del prezzo franco idrauliche, non fabbrica del prodotto contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petro- lio o di mine- rali bituminosi
3820 Preparazioni an- Fabbricazione in cui tigelo e liquidi il valore di tutti i preparati per lo materiali utilizzati sbrinamento non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3822 Reattivi per Fabbricazione in cui diagnostica o il valore di tutti i da laboratorio materiali utilizzati su qualsiasi non superi il 50 % supporto e reat- del prezzo franco tivi per diagno- fabbrica del prodotto stica a da labo- ratorio prepa- rati, anche pre- sentati su sup- porto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; ma- teriali di rife- rimento certifi- cati
3823 Acidi grassi monocarbossi- lici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
- acidi grassi Fabbricazione a par- monocarbossilici tire da materiali di industriali; oli qualsiasi voce, acidi di raffi- esclusi quelli del- nazione la stessa voce del prodotto
- alcoli grassi Fabbricazione a par- industriali tire da materiali di qualsiasi voce, com- presi gli altri mate- riali della voce 3823
3824 Leganti prepa- rati per forme o per anime da fon- deria, prodotti chimici e prepa- razioni delle in- dustrie chimiche o delle industrie connesse (compre- se quelle costi- tuite da miscele di prodotti natu- rali), non nomi- nati ne' compresi altrove:
- i seguenti Fabbricazione a par- Fabbricazione in prodotti della tire da materiali di cui il valore di presente voce: qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi quelli della li utilizzati - leganti prepa- stessa voce del pro- non superi il rati per forme dotto. Tuttavia, ma- 40 % del prezzo o per anime da teriali della stessa franco fobbrica fonderia, a par- voce del prodotto del prodotto tire da prodotti possono essere uti- resinosi natu- lizzati a condizione rali che il loro valore totale non superi il - acidi nafte- 20 % del prezzo franco nici, loro sali fabbrica del prodotto insolubili in acqua e loro esteri
- sorbitolo di- verso da quello della voce 2905
- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di me- talli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tio- fenici, e loro sali
- scambiatori di ioni
- composizioni as- sorbenti per com- pletare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche
- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione del gas
- acque ammonia- cali e masse de- pissanti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante
- acidi solfonaf- tenici e loro sa- li insolubili in acqua e loro esteri
- oli di flemma e di Dippel
- miscele di sali aventi differenti anioni
- paste da copia- tura a base gela- tinosa, anche su supporto di carta o di tessuto
- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 3901 a Materie plasti- 3915 che in forme primarie: cascanti, rita- gli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa re- gola e' specifi- cata in appresso:
- prodotti addi- Fabbricazione in Fabbricazione in zionali omopoli- cui: cui il valore di merizzati nei tutti i materia- quali la parte - il valore di tutti li utilizzati di un monomero i materiali utiliz- non superi il rappresenta ol- zati non superi il 25 % del prezzo tre il 99%, in 50 % del prezzo franco fabbrica peso, del tenore franco fabbrica del prodotto totale del po- del prodotto, e limero - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 uti- lizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (Nel caso di prodotti compo- sti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la re- strizione riguarda solo il gruppo di materiali predomi- nante, per peso, nel prodotto)
- altri Fabbricazione in cui Fabbricazione in il valore di tutti cui il valore di i materiali del ca- tutti i materia- pitolo 39 utilizzati li utilizzati non superi il 20 % non superi il del prezzo franco 25 % del prezzo fabbrica del pro- franco fabbrica dotto (Nel caso del prodotto di prodotti compo- sti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la re- strizione riguarda solo il gruppo di materiali predomi- nante, per peso, nel prodotto)
ex 3907 - Copolimeri, Fabbricazione a par- ottenuti da po- tire da materiali licartionati e di qualsiasi voce, copolimeri acri- esclusi quelli della lonitrile-buta- stessa voce del pro- diene-stirene dotto. Tuttavia, ma- (ABS) teriali della stessa voce del prodotto possono essere uti- lizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la re- strizione riguarda solo il gruppo di materiali predomi- nante, per peso, nel prodotto)
- Poliestere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capi- tolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodot- to e/o fabbricazione a partire da poli- carbonato di tetra- bromo (bisfenolo A)
3912 Cellulosa e suoi Fabbricazione in cui derivati chimi- il valore di tutti i ci, non nominati materiali della stes- ne' compresi al- sa voce del prodotto trove, in forme utilizzati non superi primarie il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3916 a Semilavorati e 3921 lavori di pla- stica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono spe- cificate in ap- presso:
- prodotti piat- Fabbricazione in cui Fabbricazione in ti, non solamen- il valore di tutti i cui il valore di te lavorati in materiali del capi- tutti i materia- superficie o ta- tolo 39 utilizzati li utilizzati gliati in forma non superi il 50 % non superi il diversa da quel- del prezzo franco 25 % del prezzo la quadrata o fabbrica del pro- franco fabbrica rettangolare; dotto del prodotto altri prodotti, non semplicemen- te lavorati in superficie
- altri
-- prodotti ad- Fabbricazione in Fabbricazione in dizionali omopo- cui: cui il valore di limerizzati nei tutti i materia- quali la parte - il valore di tutti li utilizzati di un monomero i materiali utiliz- non superi il rappresenta ol- zati non superi il 25 % del prezzo tre il 90 % in 50 % del prezzo franco fabbrica peso, del tenore franco fabbrica del del prodotto totale del poli- prodotto, e mero - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 uti- lizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (Nel caso di prodotti compo- sti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la re- strizione riguarda solo il gruppo di materiali predomi- nante, per peso, nel prodotto)
-- altri Fabbricazione in cui Fabbricazione in il valore di tutti cui il valore di i materiali del ca- tutti i materia- pitolo 39 utilizzati li utilizzati non superi il 20% non superi il del prezzo franco 25 % del prezzo fabbrica del pro- franco fabbrica dotto (Nel caso di del prodotto prodotti compo- sti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la re- strizione riguarda solo il gruppo di materiali predomi- nante, per peso, nel prodotto)
ex 3916 e Profilati e tubi Fabbricazione in Fabbricazione in ex 3917 cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tut- li utilizzati ti i materiali uti- non superi il lizzati non superi 25 % del prezzo il 50% del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- entro il predetto limite il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utiliz- zati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920 - Fogli e pelli- Fabbricazione a par- Fabbricazione in licole di iono- tire da un sale par- cui il valore di meri ziale di termopla- tutti i materia- stica, che e' un co- li utilizzati polimero d'etilene e non superi il dell'acido metacri- 25 % del prezzo lico parzialmente franco fabbrica neutralizzato con del prodotto ioni metallici, principalmente di zinco e sodio
- Fogli di cel- Fabbricazione in cui lulosa rigene- il valore di tutti rata, di poliam- i materiali della midi o di polie- stessa voce del pro- tilene dotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 3921 Fogli di pla- Fabbricazione a par- Fabbricazione in stica, metalliz- tire da fogli di po- cui il valore di zati liestere altamente tutti i materia- trasparenti di spes- li utilizzati sore inferiore a non superi il 23 micron (Sono con- 25 % del prezzo siderati altamente franco fabbrica trasparenti i fogli del prodotto il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmis- sometro di Gardner (fattore di opacita') - e' infariore al 2%)
da 3922 a Articoli di Fabbricazione in cui 3926 plastica il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Gomma e lavori Fabbricazione a par- capitolo 40 di gomma, tire da materiali di esclusi: qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del pro- dotto
ex 4001 Lastre "crepe" Laminazione di fogli di gomma per "crepe" di gomma suole naturale
4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in cui non vulcanizza- il valore di tutti ta, in forme i materiali utiliz- primarie o in zati, esclusa la gom- lastre, fogli o ma naturale, non su- nastri peri il 50 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
4012 Pneumatici ri- generati o usati di gomma, gomme piene o semipie- ne, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:
- pneumatici, Rigenerazione di gomme piene o pneumatici usati o semipiene, rige- di gomme piene o nerate, di gomma semipiene usate
- altri Fabbricazione a par- tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012
ex 4017 Lavori di gomma Fabbricazione a par- indurita tire da gomma indurita -------------------------------------------------------------------- ex Pelli (diverse Fabbricazione a par- capitolo 41 da quelle per tire da materiali pellicceria) e di qualsiasi voce, cuoio, esclusi: esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto
ex 4102 Pelli gregge di Slanatura di pelli di ovini, senza ovini vello
da 4104 a Cuoi e pelli de- Riconciatura di 4106 pilate e pelli cuoio e pelli pre- di animali senza conciati peli, conciato o in crosta, anche o spaccati, ma non altrimenti pre- Fabbricazione a par- pararti tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
4107, 4112 e Cuoi preparati Fabbricazione a par- 4113 dopo la concia tire da materiali o dopo l'essic- di qualsiasi voce, cazione e cuoi esclusi quelli delle e pelli pergame- voci da 4104 a 4113 nati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli per- gamenati, di ani- mali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
ex 4114 Cuoi e pelli, Fabbricazione a par- verniciati o tire da cuoio e pelli laccati: cuoi delle voci da 4104 a e pelli, metal- 4106, a condizione lizzali che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 42 Lavori di cuoio Fabbricazione a par- o di pelli; og- tire da materiali getti di selle- di qualsiasi voce, ria e finimenti; esclusi quelli della oggetti da viag- stessa voce del gio, borse, bor- prodotto sette e simili contenitori; la- vori di budella -------------------------------------------------------------------- ex Pelli da pel- Fabbricazione a par- capitolo 43 licceria e loro tire da materiali lavori; pellicce di qualsiasi voce, artificiali, esclusi quelli del- esclusi: la stessa voce del prodotto
ex 4302 Pelli da pellic- ceria conciate o preparate, riunite:
- tavole, croci Imbianchimento o e manufatti tintura, oltre al simili taglio ed alla con- fezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
- altri Fabbricazione a par- tire da pelli da pel- licceria conciate o preparate, non cucite
4303 Indumenti, ac- Fabbricazione a par- cessori di ab- tire da pelli da pel- bigliamento ed licceria conciate o altri oggetti preparate, non cucite, di pelli da pel- della voce 4302 licceria -------------------------------------------------------------------- ex Legno, carbone Fabbricazione a par- capitolo 44 di legna e la- tire da materiali vori di legno, di qualsiasi voce, esclusi: esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto
ex 4403 Legno semplice- Fabbricaziotte a mente squadrato partire da legno grezzo, anche scor- tecciato o sempli- cemente sgrossato
ex 4407 Legno segato o Piallatura, leviga- tagliato per il tura o incollatura lungo, tranciato con giunture di o sfogliato, testa piallato, levi- gato o incollato con giunture di testa, di spes- sore superiore a 6 mm
ex 4408 Fogli da impial- Assemblatura in pa- lacciarura (com- rallelo, piallatura, presi quelli ot- levigatura o incol- tenuti mediante latura con giunture tranciatura di di testa legno stratifi- cato) e fogli per compensati, di spessore in- feriore o uguale a 6 mm, assem- blati in paral- lelo, ed altro legno segato per il lungo, tran- ciato o sfoglia- to, di spessore inferiore o ugua- le a 6 mm, pial- lati, levigati o incollati con giuntrare di testa
ex 4409 Legno, profilato, lungo uno o piu' orli o superfici, anche piallato, levigato o incol- lato con giunture di testa:
- levigato o Levigatura o incol- incollato con latura con giunture giunture di di testa testa
- liste e moda- Fabbricazione di nature liste o modanature
da ex 4410 a Liste e modana- Fabbricazione di ex 4413 ture, per cor- liste o modanature nici, per la de- corazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili
ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a par- gabbie, cilindri tire da tavole non ed imballaggi tagliate per un uso simili, di legno determinato
ex 4416 Fusti, botti, Fabbricazione a par- tini, mastelli tire da legname da ed altri lavori bottaio, segato sul- da bottaio, e le due facce princi- loro parti, di pali, ma non altri- legno menti lavorato
ex 4418 - Lavori di fa- Fabbricazione a par- legnameria e la- tire da materiali vori di carpen- di qualsiasi voce, teria per co- esclusi quelli della struzioni, di stessa voce del pro- legno dotto. Tuttavia, pos- sono essere utiliz- zati pannelli cellu- lari o tavole di co- pertura ("shingles" e "shakes) di legno
- Liste e moda- Fabbricazione di nature liste e modanature
ex 4421 Legno preparato Fabbricazione a par- per fiammiferi; tire da legno di qual- zeppe di legno siasi voce, escluso per calzature il legno in fuscelli della voce 4409 -------------------------------------------------------------------- ex Sughero e lavori Fabbricazione a par- capitolo 45 di sughero, tire da materiali esclusi: di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto
4503 Lavori in su- Fabbricazione a par- ghero naturale tire da sughero na- turale della voce 4501 -------------------------------------------------------------------- capitolo 46 Lavori di in- Fabbricazione a par- treccio, da pa- tire da materiali nieraio o da di qualsiasi voce, stuoiaio esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 47 Paste di legno Fabbricazione a par- o di altre ma- tire da materiali terie fibrose di qualsiasi voce, cellulosiche; esclusi quelli del- carta o cartone la stessa voce del da riciclare prodotto (avanzi o rifiuti) -------------------------------------------------------------------- ex Carta e cartone; Fabbricazione a par- capitolo 48 lavori di pasta tire da materiali di cellulosa, di di qualsiasi voce, carta o di car- esclusi quelli del- tone, esclusi: la stessa voce del prodotto
ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a par- semplicemente tire da materiali rigati, lineati per la fabbricazione o quadrettati della carta del capitolo 47
4816 Carta carbone, Fabbricazione a par- carta detta tire da materiali "autocopiante" per la fabbricazione e altra carta della carta del per riproduzione capitolo 47 di copie (diver- se da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole
4817 Buste, biglietti Fabbricazione: postali, carto- line postali non - a partire da mate- illustrate e riali di qualsiasi cartoncini per voce, esclusi quelli corrispondenza, della stessa voce di carta o di del prodotto, e cartone; sca- tole, involucri - in cui il valore a busta e simi- di tutti i materiali li, di carta o utilizzati non superi di cartone, con- il 50 % del prezzo tenenti un as- franco fabbrica sortimento di del prodotto prodotti carto- tecnici per cor- rispondenza
ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a par- tire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione: sacchetti, car- tocci ed altri - a partire da mate- imballaggi di riali di qualsiasi carta, di carto- voce, esclusi quelli ne, di ovatta di della stessa voce cellulosa o di del prodotto, e strati di fibre di cellulosa - in cui il valore di tuoi i materiali utilizzati non su- peri il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 4820 Blocchi di car- Fabbricazione in cui ta da lettere il valore di tutti i materiali utiliz- zati non superi il 50% del prezzo, franco fabbrica del prodotto
ex 4823 Altra carta, Fabbricazione a par- altro cartone, tire da materiali altra ovatta di per la fabbricazione cellulosa e al- della carta del tri strati di capitolo 47 fibre di cellu- losa, tagliati a misura -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti del- Fabbricazione a par- capitolo 49 l'editoria, tire da materiali della stampa o di qualsiasi voce, delle altre in- esclusi quelli della dustrie grafi- stessa voce del pro- che; testi mano- dotto scritti o dat- tiloscritti e piani, esclusi:
4909 Cartoline po- Fabbricazione a par- stali stampate tire da materiali o illustrare; di qualsiasi voce, cartoline stam- esclusi quelli delle pate con auguri voci 4909 e 4911 o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni
4910 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i bloc- chi di calendari da sfogliare:
- calendari del Fabbricazione: genere "perpe- tuo", o muniti - a partire da mate- di blocchi di riali di qualsiasi fogli sostitui- voce, esclusi quelli bili, montati della stessa voce del su aupporti di prodotto, e materia diversa dalla carta o - in cui il valore dal cartone di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a par- tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 -------------------------------------------------------------------- ex Seta, esclusi: Fabbricazione a par- capitolo 50 tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 5003 Cascanti di seta Cardatura o pettina- (compresi i boz- tura dei cascami di zoli non atti seta alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pet- tinati
da 5004 a Filati di seta Fabbricazione a par ex 5006 e filati di ca- tire da (Per le con- scami di seta dizioni speciali re- lative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- seta greggia o ca- scami di seta car- dati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
- altre fibre natu- rali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
5007 Tessuti di seta o di cascami di seta:
- contenenti fi- Fabbricazione a par- li di gomma tire da filati sem- plici (Per le condi- zioni speciali rela- tive a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5)
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali discon- tinue, non cardate, ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura
- materiali chimici o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissag- gio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impar- tire stabilita' di- mensionale, finis- saggio antipiega, decatissaggio, im- pregnazione super- ficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utiliz- zati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Lana, peli fini Fabbricazione a par- capitolo 51 o grossolani, tire da materiali filati e tes- di qualsiasi voce, suti di crine, esclusi quelli della esclusi: stessa voce del prodotto
da 5106 a Filati di lana, Fabbricazione a par- 5110 di peli fini o tire da (Per le con- grossolani o di dizioni speciali re- crine lative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- seta greggia o ca- scami di seta car- dati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, ne' petti- nate, ne' altrimenti preparate per la fi- latura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
da 5111 a Tessuti di lana, 5113 di peli fini o grossolani o di crine:
- contenenti fi- Fabbricazione a par- li di gomma tire da filati sem- plici (Per le condi- zioni speciali rela- tive a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5)
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali discon- tinue, non cardate, ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissag- gio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, tratta- mento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, rammen- do e slappolatura), a condizione che il va- lore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Cotone, esclusi Fabbricazione a par- capitolo 52 tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5204 a Filati di cotone Fabbricazione a par- 5207 tire da (Per le condi- zioni speciali rela- tive a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- seta greggia o ca- scami di seta car- dati, pettinati o al- trimenti preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' al- trimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
da 5208 a Tessuti di 5212 cotone:
- contenenti fi- Fabbricazione a par- li di gomma tire da filati sem- plici (Per le condi- zioni speciali rela- tive a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5)
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le condi- zioni speciali rela- tive a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali discon- tinue, non cardate, ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissag- gio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, tratta- mento per impartire stabilita' dimensio- nale, finsiasaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, rammen- do e slappolatura), a condizione che il va- lore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Altre fibre tes- Fabbricazione a par- capitolo 53 sili vegetali; tire da materiali filati di carta di qualsiasi voce, e tessuti di fi- esclusi quelli della lati di carta, stessa voce del esclusi: prodotto
da 5306 a Filati di altre Fabbricazione a par- 5308 fibre tessili tire da (Per le con- vegetali; filati dizioni speciali rela- di carta tive a prodotti costi- tuiti da materie tes- sili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- seta greggia o ca- scami di seta car- dati, pettinati o al- trimenti preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, ne' petti- nate, ne' altrimenti preparate per la fi- latura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
da 5309 a Tessuti di altre 5311 fibre tessili vegetali; tes- suti di filati di carta:
- contenenti fi- Fabbricazione a par- li di gomma tire da filati sem- plici (Per le condi- zioni speciali rela- tive a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5)
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le condi- zioni speciali rela- tive a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- filati di cocco,
- filati di iuta,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali discon- tinue, non cardate, ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili,
- carta
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissag- gio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, tratta- mento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, rammen- do e slappolatura), a condizione che il va- lore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5401 a Filati, monofi- Fabbricazione a par- 5406 lamenti e fili tire da (Per le con- di filamenti dizioni speciali re- sintetici o ar- lative a prodotti co- tificiali stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- seta greggia o ca- scanti di seta car- dati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, ne' petti- nate, ne' altrimenti preparate per la fi- latura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
5407 e Tessuti di fi- Fabbricazione a par- 5408 lati di fila- tire da filati sem- menti sintetici plici (Per le con- o artificiali: dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5)
- contenenti fi- Fabbricazione a par- li di gomma tire da filati sem- plici (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali discon- tinue, non cardate, ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissag- gio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, tratta- mento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, rammen- do e slappolatura), a condizione che il va- lore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5501 a Fibre sintetiche Fabbricazione a par- 5507 o artificiali in tire da materiali fiocco chimici a paste tessili
da 5508 a Filati e filati Fabbricazione a par- 5511 per cucire tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- seta greggia o ca- scami di seta car- dati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, ne' petti- nate, ne' altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
da 5512 a Tessuti di fibre 5516 sintetiche o ar- tificiali in fiocco:
- contenenti fi- Fabbricazione a par- li di gomma tire da filati sem- plici (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le con-: dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali discon- tinue, non cardate, ne' pettinate ne' al- trimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- carta
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissag- gio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, tratta- mento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, rammen- do e slappolatura), a condizione che il va- lore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Ovatte, feltri e Fabbricazione a par- capitolo 56 stoffe non tes- tire da (Per le con- sute; filati dizioni speciali re- speciali; spago, lative a prodotti co- corde e funi; stituiti da materie manufatti di tessili miste, cfr la corderia, nota introduttiva 5): esclusi: - fibre naturali,
- filati di cocco,
- materiali chimici o paste tessili,
- materiali per la fabbricazione della carta
5602 Feltri, anche impregnati, spalmati, rico- perti o stra- tificati:
- feltri all'ago Fabbricazione a par- tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- fibre naturali, o
- materiali chimici o paste tessili
Tuttavia:
- il filato di poli- propilene della voce 5402,
- le fibre di polipro- pilene delle voci 5503 o 5506, o
- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fi- bra e' comunque in- feriore a 9 decitex, possono essere uti- lizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- fibre naturali,
- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o
- materiali chimici o paste tessili
5604 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tes- sili; filati tes- sili, lamelle o forme simili del- le voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, rico- perti o rivestiti di gomma o di ma- teria plastica:
- fili e corde Fabbricazione a par- di gomma, rico- tire da fili o corde perti di materie di gomma non ricoper- tessili ti di materie tessili
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- fibre naturali, non cardate, ne' petti- nate, ne' altrimenti preparate per la fi- latura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
5605 Filati metallici Fabbricazione a par- e filati metal- tire da (Per le con- lizzati, anche dizioni speciali re- spiralati (ver- lative a prodotti co- golinati), co- stituiti da materie stituiti da fi- tessili miste, cfr la lati tessili, nota introduttiva 5): lamelle o forme simili delle - fibre naturali, voci 5404 o 5405, combinati - fibre sintetiche o con metallo in artificiali discon- forma di fili, tinue, non cardate, di lamelle o di ne' pettinate, ne' polveri, oppure altrimenti preparate ricoperti di per la filatura, metallo - materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione dalla carta
5606 Filati spiralati Fabbricazione a par- (vergolinati) tire da (Per le con-: lamelle o forme dizioni speciali re- simili delle vo- lative a prodotti co- ci 5404 o 5405 stituiti da materie rivestite (spi- tessili miste, cfr la ralate), diversi nota introduttiva 5): da quelle della voce 5605 e dai - fibre naturali, filati di crine rivestiti (spi- - fibre sintetiche o ralati); filati artificiali discon- di ciniglia, tinue, non cardate, filati detti "a ne' pettinate, ne' catenella" altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta -------------------------------------------------------------------- capitolo 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:
- di feltro al- Fabbricazione a par- l'ago tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- fibre naturali, o
- materiali chimici o paste tessili
Tuttavia:
- i filati di poli- propilene della voce 5402,
- le fibre di poli- propilene delle voci 5503 e 5506, o
- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,
nei quali la denomi- nazione di un singolo filamento o di una singola fibra e' co- munque inferiore a 9 decitex, possono es- sere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta puo' essere utiliz- zato come supporto
- di altri Fabbricazione a par- feltri tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti prepa- rate per la filatura, o
- materiali chimici o paste tessili
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- filati di cocco o di iuta,
- filati di filamenti sintetici o artifi- ciali,
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche o artificiali discon- tinue non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura
Il tessuto di iuta puo' essere utiliz- zato come supporto -------------------------------------------------------------------- ex Tessuti spe- capitolo 58 ciali; super- fici tessili "tufted'; piz- zi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:
- elastici, co- Fabbricazione a par- stituiti da fili tire da filati sem- tessili associa- plici (Per le con- ti a fili di dizioni speciali re- gomma lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali discon- tinue, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste tessili
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissag- gio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio sol- levamento del pelo, calandratura, tratta- mento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio an- tipiega, decarissag- gio, impregnazione superficiale, rammen- do e slappolatura), a condizione che il va- lore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805 Arazzi tessuti Fabbricazione a par- a mano (tipo tire da materiali Gobelins, Fian- di qualsiasi voce, dra, Aubusson, esclusi quelli della Beauvais e si- stessa voce del mili) od arazzi prodotto fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a cro- ce), anche con- fezionati
5810 Ricami in pezza, Fabbricazione: in strisce o in motivi - a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901 Tessuti spalmati Fabbricazione a par- di colla o di tire da filati sostanze amida- cee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nel- la fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura, bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria
5902 Nappe a trama per pneumatici otte- nute da filati ad alta tenacita' di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:
- contenenti, in Fabbricazione a par- peso, non piu' tire da filati del 90 % di ma- terie tessili
- altri Fabbricazione a par- tire da materiali chimici o parte tessili
5903 Tessuti impre- Fabbricazione a par- gnati, spalmati tire da filati o ricoperti di materia plastica o o stratificati con materia pla- Stampa accompagnata stica, diversi da almeno due delle da quelli della operazioni prepara- voce 5902 torie o di finissag- gio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impar- tire stabilita' di- mensionale, finissag- gio antipiega, deca- tissaggio, impregna- zione superficiale, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904 Linoleum, anche Fabbricazione a par- tagliati; rive- tire da filati (Per stimenti del le condizioni speciali suolo costituiti relative a prodotti da una spalma- costituiti da materie tura o da una tessili miste, cfr la ricopertura ap- nota introduttiva 5): plicata su un supporto tessi- le, anche ta- gliati
5905 Rivestimenti mu- rali di materie tessili:
- impregnati, Fabbricazione a par- spalmati, rico- tire da filati perti o strati- ficati con gom- ma, materie pla- stiche o altre materie
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali discon- tinue, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste tessili
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie di finissaggio (quali purga, sbian- ca, mercerizzo, ter- mofissaggio, solle- vamento del pelo, ca- landratura, tratta- mento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio an- tipiega, decatissag- gio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906 Tessuti gommati, diversi da quel- li della voce 5902:
- tessuti a Fabbricazione a par- maglia tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali discon- tinue, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste tessili
- altri tessuti Fabbricazione a par- di filati sinte- da materiali chimici tici contenenti, in peso, piu' del 90% di mate- rie tessili
- altri Fabbricazione a par- tire da filati
5907 Altri tessuti Fabbricazione a par- impregnati, tire da filati spalmati o ri- coperti; tele o dipinte per sce- nari di teatri, Stampa accompagnata per sfondi di da almeno due delle studi o per usi operazioni prepara- simili torie o di finissag- gio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impar- tire stabilita' di- mensionale, finissag- gio antipiega, deca- tissaggio, impregna- zione superficiale, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908 Lucignoli tes- suti, intrec- ciati o a maglia, di materie tes- sili, per lam- pade, fornelli, accendini, can- dele o simili; reticelle ad in- candescenza e stoffe tubolari a maglia occor- renti per la loro fabbricazione, anche impregnate:
- reticelle ad Fabbricazione a par- incandescenza, tire da stoffe tubo- impregnate lari a maglia
- altri Fabbricazione a par- tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5909 a Manufatti tes- 5911 sili per usi industriali:
- dischi e coro- Fabbricazione a par- ne per lucidare, tire da filati o da diversi da quel- cascami di tessuti o li di feltro da stracci della voce della voce 5911 6310
- tessuti fel- Fabbricazione a par- trati o non, dei tire da(Per le con- tipi comunemente dizioni speciali re- utilizzati nelle lative a prodotti co- macchine per stituiti da materie cartiere o per tessili miste, cfr la altri usi tecni- nota introduttiva 5): ci, anche impre- gnati o spalma- - filati di cocco, ti, tubolari o senza fine, a - i materiali seguenti: catene e/o a trame semplici -- filati di polite- o multiple, o a trafluoroetilene tessitura piana, (L'uso di questo pro- a catene e/o a dotto e' limitato al- trame multiple la fabbricazione di della voce 5911 tessuti del tipo uti- lizzato nelle macchi- ne per cartiere),
-- filati di poliam- mide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica,
-- filati di poliam- mide aromatica otte- nuta per policonden- sazione di metafeni- lendiammina e di aci- do isoftalico,
- monofilati di poli- tetrafluoroetilene (L'uso di questo pro- dotto e' limitato al- la fabbricazione di tessuti del tipo uti- lizzato nelle macchi- ne per cartiere),
-- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilenteref- talammide),
-- filati di fibre di vetro, spalmati di re- sina fenolica e spi- ralati di filati acrilici (L'uso di questo prodotto e' limitato alla fabbri- cazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere),
- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tere- ftalico, di 1,4- ci- cloesandietanolo e di acido isoftalico,
-- fibre naturali,
-- fibre sintetiche o artificiali, discon- tinue, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, o
-- materiali chimici o paste tessili
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali, discon- tinue, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste tessili -------------------------------------------------------------------- capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a par- tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali, discon- tinue, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste tessili -------------------------------------------------------------------- capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:
- ottenuti riu- Fabbricazione a par- nendo mediante tire da filati (Per cucitura, o al- le condizioni speciali trimenti confe- relative a prodotti zionati, due o costituiti da materie piu' parti di tessili miste, cfr la stoffa a maglia, nota introduttiva 5): tagliate o rea- (Cfr la nota intro- lizzate diretta- duttiva 6) mente nella for- ma voluta
- altri Fabbricazione a par- tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali, discon- tinue, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste tessili -------------------------------------------------------------------- ex Indumenti ed ac- Fabbricazione a par- capitolo 62 cessori di abbi- tire da filati (Per gliamento, di- le condizioni specia- versi da quelli li relative a prodot- maglia, esclusi: ti costituiti da ma- terie tessili miste, cfr la nota introdut- tiva 5)(Cfr la nota introduttiva 6)
ex 6202, Indumenti per Fabbricazione a par- ex 6204, donna, ragazza tire da filati (Cfr ex 6206, e bambini pic- la nota introduttiva ex 6209 e coli (bebes) ed 6) ex 6211 altri accessori per vestiario, o confezionati per bambini piccoli Fabbricazione a par- (bebes), rica- tire da tessuti non mati ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (Cfr la nota introduttiva 6)
ex 6210 e Equipaggiamenti Fabbricazione a par- ex 6216 ignifughi in tire da filati (Cfr tessuto rico- la nota introduttiva perto di un fo- 6) glio di polie- stere alluminiz- o zato Fabbricazione a par- tire da tessuti non spalmati, a condi- zione che il loro va- lore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (Cfr la nota introdut- tiva 6)
6213 e 6214 Fazzoletti da naso o da ta- schino; scial- li, sciarpe, foulards, faz- zoletti da collo, sciarpette, man- tiglie, veli e velette e manu- fatti simili:
- ricamati Fabbricazione a par- tire da filati sem- plici, greggi (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da mate- rie tessili miste, cfr la nota introdut- tiva 6) (Cfr la nota introduttiva 6)
o
Fabbricazione a par- tire da tessuti non ricamati, a condi- zione che il loro va- lore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotti (Cfr la nota introdut- tiva 6)
- altri Fabbricazione a par- tire da filati sem- plici, greggi (Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da mate- rie tessili miste, cfr la nota introdut- tiva 6) (Cfr la nota introduttiva 6)
o
Confezione seguita da una stampa accompa- gnata da almeno due delle operazioni pre- paratorie o di finis- saggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, tratta- mento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio an- tipiega, decatissag- gio, impregnazione superficiale, rammen- do e slappolatura), a condizione che il va- lore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 uti- lizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217 Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumen- ti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212
- ricamati Fabbricazione a par- tire da filati (Cfr la nota introduttiva 6)
o
Fabbricazione a par- tire da tessuti non ricamati, a condi- zione che il loro va- lore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (Cfr la nota introdut- tiva 6)
- equipaggiamen- Fabbricazione a par- ti ignifughi in tire da filati (Cfr tessuto ricoper- la nota introduttiva to di un foglio 6) di poliestere alluminizzato o
Fabbricazione a par- tire da tessuti non spalmati, a condi- zione che il loro va- lore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (Cfr la nota introdut- tiva 6)
- tessuti di Fabbricazione: rinforzo per colletti e pol- - a partire da mate- sini, tagliati riali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a par- tire da filati (Cfr la nota introduttiva 6) -------------------------------------------------------------------- ex Altri manufatti Fabbricazione a par- |
| capitolo 63 tessili confe- tire da materiali zionati; assor- di qualsiasi voce, timenti; ogget- esclusi quelli della ti da rigattiere stessa voce del pro- e stracci, dotto esclusi:
da 6301 a Coperte; bian- 6304 cheria da letto, ecc; tende, ten- dine, ecc; altri manufatti per l'arredamento:
- in feltro, non Fabbricazione a par- tessuti tire da (Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituiti da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 6)
- fibre naturali, o
- materiali chimici o paste tessili
- altri:
- ricamati Fabbricazione da fi- lati semplici, grezzi (Cfr la nota intro- dutiva 6), (Per gli articoli a maglia non elastici ne' gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (ta- gliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr la nota introdut- tiva 6)
o
Fabbricazione a par- tire da tessuti non ricamati (ad esclu- sione di quelli a ma- glia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utiliz- zato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a par- tire da filati sem- plici, grezzi (Cfr la nota introdutiva 6), (Per gli articoli a maglia non elastici ne' gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr la nota introduttiva 6)
6305 Sacchi e sac- Fabbricazione a par- chetti da im- tire da (Per le con- ballaggio dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituite da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5)
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali, discon- tinue, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste tessili
6306 Copertoni e ten- de per l'ester- no; tende: vele per imbarcazio- ni, per tavole a vela o carri a vela, oggetti per campeggio:
- non tessuti Fabbricazione a par- tire da(Per le con- dizioni speciali re- lative a prodotti co- stituite da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5) (Cfr la nota intro- duttiva 6)
- fibre naturali, o
- materiali chimici o paste tessili
- altri Fabbricazione a par- tire da filati sem- plici, greggi (Per le condizioni speciali relative a prodotti costituite da materie tessili miste, cfr la nota introduttiva 5) (Cfr la nota introdut- tiva 6)
6307 Altri manufatti Fabbricazione in cui confezionati, il valore di tutti compresi i mo- i materiali utiliz- delli di vestiti zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308 Assortimenti co- Ciascun articolo in- stituiti da pez- corporato nell'assor- zi di tessuto e timento deve rispet- di filati, anche tare le regole appli- con accessori, cabili qualora non per la confezio- fosse presentato in ne di tappeti, assortimento. Tutta- di arazzi, di via, articoli non tovaglie o di originari possono es- tovaglioli rica- sere incorporati, a mati, o di manu- condizione che il fatti tessili loro valore totale simili, in im- non superi il 15 % ballaggi per del prezzo franco la vendita al fabbrica dell'assor- minuto timenio -------------------------------------------------------------------- ex Calzature, ghet- Fabbricazione a par- capitolo 64 te ed oggetti tire da materiali simili; parti di qualsiasi voce, di questi ogget- escluse le calzature ti, esclusi: incomplete formate da tomaie fissate al- le suole primarie o ad altre parti infe- riori della voce 6406
6406 Parti di calza- Fabbricazione a par- ture (comprese tire da materiali le tomaie fis- di qualsiasi voce, sate a suole di- esclusi quelli del- verse dalle suo- la stessa voce del le esterne); prodotto suole interne amovibili, tal- lonetti ed og- getti simili amovibili; ghet- te, gambali ed oggetti simili, e loro parti ---------------------------------------------------------------- ex Cappelli, copri- Fabbricazione a par- capitolo 65 capo ed altre tire da materiali acconciature; di qualsiasi voce, loro parti, esclusi quelli del- esclusi: la stessa voce del prodotto
6503 Cappelli, copri- Fabbricazione a par- capo ed altre tire da filati o da acconciature, di fibre tessili (Cfr feltro, fabbri- la nota introduttiva cati con le cam- 6) pane o con i di- schi o piatti della voce 6501, anche guarniti
6505 Cappelli, copri- Fabbricazione a par- capo ed altre tire da filati o da acconciature a fibre tessili (Cfr la a maglia, o con- nota introduttiva 6) fezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pez- zi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite -------------------------------------------------------------------- ex Ombrelli (da Fabbricazione a par- capitolo 66 pioggia o da so- tire da materiali le), ombrelloni, di qualsiasi voce, bastoni, basto- esclusi quelli del- ni-sedile, fru- la stessa voce del ste, frustini e prodotto loro parti, esclusi:
6601 Ombrelli (da Fabbricazione in cui pioggia o da so- il valore di tutti le), ombrelloni i materiali utiliz- (compresi gli zati non superi il ombrelli-basto- 50% del prezzo franco ni, gli ombrel- fabbrica del prodotto loni da giardino e simili) -------------------------------------------------------------------- capitolo 67 Piume e calugine Fabbricazione a par- preparate e og- tire da materiali getti di piume di qualsiasi voce, e di calugine; esclusi quelli del- fiori artificia- la stessa voce del li; lavori di prodotto capelli -------------------------------------------------------------------- ex Lavori di pie- Fabbricazione a par- capitolo 68 tre, gesso, ce- tire da materiali mento, amianto, di qualsiasi voce, mica o materie esclusi quelli del- simili, esclusi: la stessa voce del prodotto
ex 6803 Lavori di arde- Fabbricazione a par- sia naturale o tire dall'ardesia agglomerata lavorata
ex 6812 Lavori di amian- Fabbricazione a par- to, lavori di tire da materiali miscele a base di qualsiasi voce di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio
ex 6814 Lavori di mica, Fabbricazione a par- compresa la mica tire da mica lavorata agglomerata o (compresa la mica ag- ricostituita, glomerata o ricosti- anche su sup- tuita) porto di carta, di cartone o di altri materiali
capitolo 69 Prodotti cera- Fabbricazione a par- mici tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Vetro e lavori Fabbricazione a par- capitolo 70 di vetro, tire da materiali esclusi: di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto
ex 7003, ex Vetro con strati Fabbricazione a par- 7004 e non riflettenti tire da materiali del- ex 7005 la voce 7001
7006 Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inci- so, forato, smaltato o al- trinscnti lavo- rato, ma non incorniciato ne' combinato con altre materie:
- lastre di ve- Fabbricazioni a par- tro (substrati), tire da lastre di ricoperte da uno vetro (substrati) strato di metal- della voce 7006 lo dielettrico, semiconduttrici secondo gli stan- dard del SEMII (SEMII-Semicon- ductor Equipment and Materials Institute Icorporated)
- altri Fabbricazione a par- tire da materiali della voce 7001
7007 Vetro di sicu- Fabbricazione a par- rezza, costi- tire da materiali tuito da vetri della voce 7001 temperati o for- mati da fogli aderenti fra loro
7008 Vetri isolanti a Fabbricazione a par- pareti multiple tire da materiali della voce 7001
7009 Specchi di ve- Fabbricazione a par- tro, anche in- tire da materiali corniciati, com- della voce 7001 presi gli spec- chi retrovisivi
7010 Damigiane, bot- Fabbricazione a par- tiglie, boccet- tire da materiali te, barattoli, di qualsiasi voce, vasi, imballaggi esclusi quelli del- tubolari, ampol- la stessa voce del le ed altri re- prodotto cipienti per il trasporto o o l'imballaggio, di vetro; barat- Sfaccettatura di og- toli per conser- getti di vetro, a ve, di vetro; condizione che il va- tappi, coperchi lore totale dell'og- e altri disposi- getto di vetro non tivi di chiusu- sfaccettato non supe- ra, di vetro ri il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013 Oggetti di vetro Fabbricazione a par- per la tavola, tire da materiali la cucina, la di qualsiasi voce, toletta, l'uffi- esclusi quelli del- cio, la decora- la stessa voce del zione degli ap- prodotto partamenti o per usi simili, di- o versi dagli og- getti delle voci Sfaccettature di og- 7010 o 7018 getti di vetro, a condizione che il valore totale del- l'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
o
Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale del- l'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 7019 Lavori di fibre Fabbricazione a par- di vetro, diver- tire da: si dai filati - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza tor- sione (roving), e
- lana di vetro -------------------------------------------------------------------- ex Perle fini o Fabbricazione a par- capitolo 71 coltivate, pie- tire da materiali tre preziose di qualsiasi voce, (gemme), pietre esclusi quelli del- semipreziose la stessa voce del (fini) o simili, prodotto metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di que- ste materie; mi- nuterie di fan- tasia; monete, esclusi:
ex 7101 Perle fini o Fabbricazione in cui coltivate, as- il valore di tutti sortite e infi- i materiali utiliz- late temporanea- zati non superi il mente per como- 50 % del prezzo franco dita' di tra- fabbrica del prodotto sporto
ex 7102, ex Pietre preziose Fabbricazione a par- 7103 e ex (gemme), semi- tire da pietre pre- 7104 preziose (fini), ziose (gemme), o se- naturali, sinte- mipreziose (fini), tiche o ricosti- non lavorate tuite, lavorate
7106, 7108 Metalli preziosi: e 7110 - greggi Fabbricazione a par- tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110
o
Separazione elettro- litica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110
o
Fabbricazione di le- ghe di metalli pre- ziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
- semilavorati Fabbricazione a par- o in polvere tire da metalli pre- ziosi, greggi
ex 7107, ex Metalli comuni Fabbricazione a par- 7109 e ex ricoperti di me- tire da metalli comuni 7111 talli preziosi, ricoperti di metalli semilavorati preziosi, greggi
7116 Lavori di perle Fabbricazione in cui fini o colti- il valore di tutti vate, di pietre i materiali utilizzati preziose (gem- non superi il 50 % del me), di pietre prezzo franco fabbrica semipreziose del prodotto (fini) o di pie- tre sintetiche o ricostituite
7117 Minuterie di Fabbricazione a par- fantasia tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto
o
Fabbricazione a par- tire da parti in me- talli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Ghisa, ferro Fabbricazione a par- capitolo 72 e acciaio, tire da materiali di esclusi: qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto
7207 Semiprodotti di Fabbricazione a par- ferro o di ac- tire da materiali ciai non legati delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a Prodotti lami- Fabbricazione a par- 7216 nati piatti, tire da lingotti o vergella o bor- altre forme primarie dione, barre, della voce 7206 profilati di ferro o di ac- ciai non legati
7217 Fili di ferro o Fabbricazione a par- di acciai non tire da semiprodotti legati della voce 7207
ex 7218, da Semiprodotti, Fabbricazione a par- 7219 a 7222 prodotti lami- tire da lingotti o nati piatti, altre forme primarie barre, profilati della voce 7218 di acciai inos- sidabili
7223 Fili di acciai Fabbricazione a par- inossidabili tire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da Semiprodotti, Fabbricazione a par- 7225 a 7228 prodotti lami- tire da lingotti o nati piatti e altre forme primarie vergella o bor- delle voci 7206, 7218 dione, barre e o 7224 profilati in al- tri acciai lega- ti, barre forate per la perfora- zione, di acciai legati o non legati
7229 Fili di altri Fabbricazione a par- acciai legati tire da semiprodotti della voce 7224 -------------------------------------------------------------------- ex Lavori di ghisa, Fabbricazione a par- capitolo 73 ferro o acciaio, tire da materiali esclusi: di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto
ex 7301 Palancole Fabbricazione a par- tire da materiali della voce 7206
7302 Elementi per la Fabbricazione a par- costruzione di tire da materiali strade ferrate, della voce 7206 di ghisa, di ferro o di ac- ciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a crema- gliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed al- tri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cusci- netti, cunei, piastre di appog- gio, piastre di fissaggio, pia- stre e barre di scartamento ed altri pezzi spe- cialmente costru- iti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7304, 7305 e Tubi e profilati Fabbricazione a par- 7306 cavi, di ferro tire da materiali o di acciaio delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
ex 7307 Accessori per Tornitura, trapana- tubi di acciai tura, alesatura, fi- inossidabili lettatura, sbavatura (ISO n X5CrNiMo e sabbiatura di ab- 1712), composti bozzi fucinati, a di piu' parti condizione che il lo- ro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308 Costruzioni e Fabbricazione a par- parti di costru- tire da materiali zioni (per esem- di qualsiasi voce, pio: ponti ed esclusi quelli del- elementi di pon- la stessa voce del ti, porte di ca- prodotto. Tuttavia, riche o chiuse, i profilati ottenuti torri, piloni, per saldatura della pilastri, colon- voce 7301 non possono ne, ossature, essere utilizzati impalcature, tet- toie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e so- glie, serrande di chiusura, balau- strate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le co- struzioni pre- fabbricate della voce 9406; lamie- re, barre, pro- filati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
ex 7315 Catene anti- Fabbricazione in cui sdrucciolevoli il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Rame e lavori di Fabbricazione: capitolo 74 rame, esclusi: - a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7401 Metalline cupri- Fabbricazione a par- fere; rame da tire da materiali cementazione di qualsiasi voce, (precipitato di esclusi quelli del- rame) la stessa voce del prodotto
7402 Rame non raffi- Fabbricazione a par- nato; anodi di tire da materiali rame per affina- di qualsiasi voce, zione elettro- esclusi quelli del- litica la stessa voce del prodotto
7403 Rame raffinato e leghe di rame, greggio:
- rame raffinato Fabbricazione a par- tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto
- leghe di rame Fabbricazione a par- e rame raffinato tire da rame raffi- contenente altri nato, grezzo, o da elementi cascami e rottami di rame
7404 Cascami ed avan- Fabbricazione a par- zi di rame tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7405 Leghe madri di Fabbricazione a par- rame tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Nichel e lavori Fabbricazione: capitolo 75 di nichel, esclusi: - a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 7501 a Metalline di Fabbricazione a par- 7503 nichel, "sin- tire da materiali ters" di ossidi di qualsiasi voce, di nichel ed esclusi quelli del- altri prodotti la stessa voce del intermedi della prodotto metallurgia del nichel; nichel greggio; casca- mi ed avanzi di nichel -------------------------------------------------------------------- ex Alluminio e la- Fabbricazione: capitolo 76 vori di alluminio, esclusi: - a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601 Alluminio Fabbricazione: greggio - a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a par- tire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602 Cascami ed avan- Fabbricazione a par- zi di alluminio tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto
ex 7616 Lavori di allu- Fabbricazione: minio diversi - a partire da mate- dalle tele me- riali di qualsiasi talliche (com- voce, esclusi quelli prese le tele della stessa voce del continue o sen- prodotto. Tuttavia, za fine), reti le tele metalliche e griglie, di (comprese le tele fili di allumi- continue o senza nio e lamiere o fine), le reti e le nastri spiegati griglie, di fili di di alluminio alluminio e le lamie- re o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 77 Riservato a un eventuale uso futuro nel si- stema armonizzato -------------------------------------------------------------------- ex Piombo e lavori Fabbricazione: capitolo 78 di piombo, esclusi: - a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quel- li della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801 Piombo greggio:
- piombo raffi- Fabbricazione a par- nato tire da piombo d'opera
- altro Fabbricazione a par- tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del pro- dotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono es- sere utilizzati -------------------------------------------------------------------- 7802 Cascami ed avan- Fabbricazione a par- zi di piombo tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Zinco e lavori Fabbricazione: capitolo 79 di zinco, esclusi: - a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901 Zinco greggio Fabbricazione a par- tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rotta- mi di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
7902 Cascami ed avan- Fabbricazione a par- zi di zinco tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Stagno e lavori Fabbricazione: capitolo 80 di stagno, esclusi: - a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quel- li della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001 Stagno greggio Fabbricazione a par- tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della vo- ce 8002 non posso- no essere utilizzati
8002 e 8007 Cascami ed avan- Fabbricazione a par- zi di stagno; tire da materiali altri lavori di di qualsiasi voce, stagno esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:
- altri metalli Fabbricazione in cui comuni, lavo- il valore di tutti i rati; lavori di materiali della stes- queste materie sa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a par- tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Utensili e uten- Fabbricazione a par- capitolo 82 sileria oggetti tire da materiali di coltelleria di qualsiasi voce, e posateria da esclusi quelli del- tavola, di me- la stessa voce del talli comuni; prodotto parti di questi oggetti di me- talli comuni, esclusi:
8206 Utensili com- Fabbricazione a par- presi in almeno tire da materiali due delle voci di qualsiasi voce, da 8202 a 8205, esclusi quelli del- condizionati in le voci da 8202 a assortimenti per 8205. Tuttavia, uten- la vendita al sili delle voci da minuto 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'as- sortimento
8207 Utensili inter- Fabbricazione: cambiabili per utensileria a - a partire da mate- mano, anche mec- riali di qualsiasi canica o per voce, esclusi quelli macchine utenti- della stessa voce li (per esempio: del prodotto, e per imbutire, stampare, pun- - in cui il valore zonare, maschia- di tutti i materiali re, filettare, utilizzati non superi forare, alesare, il 40 % del prezzo scanalare, fre- franco fabbrica del sare, tornire, prodotto avvitare) com- prese le filiere per trafilare o estrudere i me- talli, nonche' gli utensili di perforazione o di sondaggio
8208 Coltelli e lame Fabbricazione: trancianti per macchine o appa- - a partire da mate- recchi meccanici riali di qualaiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211 Coltelli (diver- Fabbricazione a par- si da quelli tire da materiali della voce di qualsiasi voce, 8208), a lama esclusi quelli del- tranciante o la stessa voce del dentata, com- prodotto. Tuttavia, presi i roncoli le lame di coltello chiudibili ed i manici di metal- li comuni possono essere utilizzati
8214 Altri oggetti di Fabbricazione a par- coltelleria (per tire da materiali esempio: tosa- di qualsiasi voce, trici, fenditoi, esclusi quelli del- coltellacci, la stessa voce del scuri da macel- prodotto. Tuttavia, laio o da cucina i manici di metalli e tagliacarte); comuni possono essere utensili ed as- utilizzati sortimenti di utensili per ma- nicure o pedicu- re (comprese le lime da unghie)
8215 Cucchiai, for- Fabbricazione a par- chette, mestoli, tire da materiali schiumarole, pa- di qualsiasi voce, lette da torta, esclusi quelli del- coltelli specie- la stessa voce del li da pesce o da prodotto. Tuttavia, burro, pinze da i manici di metalli zucchero e og- comuni possono essere getti simili utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex Lavori diversi Fabbricazione a par- capitolo 83 di metalli co- tire da materiali muni esclusi: di qualsiasi voce, esclusi quelli del- la stessa voce del prodotto
ex 8302 Altre guarnizio- Fabbricazione a par- ni, ferramenta tire da materiali ed oggetti si- di qualsiasi voce, mili per edi- esclusi quelli del- fici, e conge- la stessa voce del gni di chiusura prodotto. Tuttavia, automatica per gli altri materiali porte della voce 8302 pos- sono essere utiliz- zati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306 Statuette ed al- Fabbricazione a par- tri oggetti di tire da materiali ornamento per di qualsiasi voce, interni, di me- esclusi quelli del- talli comuni la stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 pos- sono essere utiliz- zati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Reattori nuclea- Fabbricazione: Fabbricazione in capitolo 84 ri, caldaie, cui il valore di macchine, appa- - a partire da mate- tutti i materia- recchi e conge- riali di qualsiasi li utilizzati gni meccanici; voce, esclusi quelli non superi il parti di queste della stessa voce 30 % del prezzo macchine o appa- del prodotto, e franco fabbrica recchi, esclusi: del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401 Elementi combu- Fabbricazione a par- Fabbricazione in stibili per re- tire da materiali cui il valore di attori nucleari di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi quelli del- li utilizzati la stessa voce del non superi il prodotto (Questa 30 % del prezzo regola e' applica- franco fabbrica bile fino al 31. del prodotto 12.2005)
8402 Caldaie a vapore Fabbricazione: Fabbricazione in (generatori di cui il valore di vapore), diverse - a partire da mate- tutti i materia- dalle caldaie riali di qualsiasi li utilizzati per il riscalda- voce, esclusi quelli non superi il mento centrale della stessa voce 25 % del prezzo costruite per del prodotto, e franco fabbrica produrre contem- del prodotto poraneamente ac- - in cui il valore qua calda e va- di tutti i materiali pore a bassa utilizzati non superi pressione; cal- il 40% del prezzo daie dette "ad franco fabbrica del acqua surri- prodotto scaldata"
8403 e ex Caldaie per il Fabbricazione a par- Fabbricazione in 8404 riscaldamento tire da materiali cui il valore di centrale, diver- di qualsiasi voce, tutti i materia- se da quelle esclusi quelli delle li utilizzati della voce 8402 8403 e 8404 non superi il e apparecchi au- 40 % del prezzo siliari per cal- franco fabbrica daie per il ri- del prodotto scaldamento voci
8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407 Motori a pistone Fabbricazione in cui alternativo o il valore di tutti i rotativo, con materiali utilizzati accensione a non superi il 40 % scintilla (mo- del prezzo franco tori a scoppio) fabbrica del prodotto
8408 Motori a pisto- Fabbricazione in cui ne, con accen- il valore di tutti sione per com- i materiali utiliz- pressione (mo- zati non superi il tori diesel o 40 % del prezzo semidiesel) franco fabbrica del prodotto
8409 Parti riconosci- Fabbricazione in cui bili come desti- il valore di tutti nate, esclusiva- i materiali utiliz- mente o trinci- zati non superi il palmente, ai mo- 40 % del prezzo tori delle voci franco fabbrica del 8407 o 8408 prodotto
8411 Turboreattori, Fabbricazione: Fabbricazione in turbopropulsori cui il valore di e altre turbine - a partire da mate- tutti i materia- a gas riali di qualsiasi li utilizzati voce, esclusi quel- non superi il li della stessa vo- 25 % del prezzo ce del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non su- peri il 40 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
8412 Altri motori e Fabbricazione in cui macchine motrici il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8413 Pompe volumetri- Fabbricazione: Fabbricazione in che rotative cui il valore di - a partire da mate- tutti i materia- riali di qualsiasi li utilizzati voce, esclusi quel- non superi il li della stessa vo- 25 % del prezzo ce del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non su- peri il 40 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 8414 Ventilatori e Fabbricazione: Fabbricazione in simili, per usi cui il valore di industriali - a partire da mate- tutti i materia- riali di qualsiasi li utilizzati voce, esclusi quel- non superi il li della stessa voce 25 % del prezzo del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supe- ri il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415 Macchine ed ap- Fabbricazione in cui parecchi per il il valore di tutti i condizionamento materiali utilizzati dell'aria, com- non superi il 40 % prendenti un del prezzo franco ventilatore a fabbrica del prodotto motore e dei di- spositivi atti a modificare la temperatura e l'umidita', com- presi quelli nei quali il grado igrometrico non e' regolabile separatamente
8418 Frigoriferi, Fabbricazione: Fabbricazione in congelatori-con- cui il valore di servatori ed al- - a partire da mate- tutti i materia- tro materiale, riali di qualsiasi li utilizzati altre macchine voce, esclusi quelli non superi il ed apparecchi della stessa voce 25 % del prezzo per la produ- del prodotto, franco fabbrica zione del fred- del prodotto do, con attrez- - in cui il valore zatura elettrica di tutti i materiali o di altre spe- utilizzati non superi cie; pompe di il 40 % del prezzo calore diverse franco fabbrica del dalle macchine prodotto, e ed apparecchi per il condi- - in cui il valore zionamento del- di tutti i materiali l'aria della non originari uti- voce 8415 lizzati non superi il valore di tutti i materiali origi- nari utilizzati
ex 8419 Macchine per Fabbricazione in Fabbricazione in l'industria del cui: cui il valore di legno, della tutti i materia- pasta per carta, - il valore di tutti li utilizzati della carta e i materiali utiliz- non superi il del cartone zati non superi il 30 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utiliz- zati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420 Calandre e lami- Fabbricazione in Fabbricazione in natoi, diversi cui: cui il valore di da quelli per i tutti i materia- metalli o per il - il valore di tutti li utilizzati vetro, e cilin- i materiali utiliz- non superi il dri per dette zati non superi il 30 % del prezzo macchine 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423 Apparecchi e Fabbricazione: Fabbricazione in strumenti per cui il valore di pesare, compre- - a partire da mate- tutti i materia- se le basculle e riali di qualsiasi li utilizzati le bilance per voce, esclusi quelli non superi il verificate i pez- della stessa voce 25 % del prezzo zi fabbricati, del prodotto, e franco fabbrica ma escluse le bi- del prodotto lance sensibili - in cui il valore ad un peso di 5 di tutti i materiali cg o meno; pesi utilizzati non superi per qualsiasi il 40% del prezzo bilancia franco fabbrica del prodotto
da 8425 a Macchine ed ap- Fabbricazione in Fabbricazione in 8428 parecchi di sol- cui: cui il valore di levamento, di tutti i materia- movimentazione, - il valore di tutti li utilizzati di carico o di i materiali utiliz- non superi il scarico zati non superi il 30 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 uti- lizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429 Apripista (bul- ldozers, angle- dozers), livel- latrici, ruspe, spianatrici, pa- le meccaniche, escavatori, ca- ricatori e cari- catrici-spala- trici, compatta- tori e rulli compressori, semoventi:
- rulli compres- Fabbricazione in cui sori il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 30 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 uti- lizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430 Altre macchine Fabbricazione in Fabbricazione in ed apparecchi cui: cui il valore di per lo sterra- tutti i materia- mento, il livel- - il valore di tutti li utilizzati lamento, lo i materiali utiliz- non superi il spianamento, la zati non superi il 30 % del prezzo escavazione, per 40 % del prezzo franco fabbrica rendere compatto franco fabbrica del del prodotto il terreno, l'e- prodotto, e strazione o la perforazione - entro il predetto della terra, limite, il valore dei minerali o di tutti i materiali dei minerali della voce 8431 uti- metalliferi, lizzati non superi battipali e mac- il 10 % del prezzo chine per l'e- franco fabbrica del strazione dei prodotto pali, spazzaneve
ex 8431 Parti riconosci- Fabbricazione in cui bili come desti- il valore di tutti nate esclusiva- i materiali utiliz- mente o trinci- zati non superi il palmente, ai 40 % del prezzo rulli compres- franco fabbrica del sori prodotto
8439 Macchine ed ap- Fabbricazione in Fabbricazione in parecchi per la cui: cui il valore di fabbricazione tutti i materia- della pasta di - il valore di tutti li utilizzati materie fibrose i materiali utiliz- non superi il cellulosiche o zati non superi il 30 % del prezzo per la fabbrica- 40 % del prezzo franco fabbrica zione o la fini- franco fabbrica del del prodotto tura della carta prodotto, e o del cartone - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441 Altre macchine Fabbricazione in Fabbricazione in ed apparecchi cui: cui il valore di per la lavora- tutti i materia- zione della pa- - il valore di tutti li utilizzati sta per carta, i materiali utiliz- non superi il della carta o zati non superi il 30 % del prezzo del cartone, 40 % del prezzo franco fabbrica comprese le ta- franco fabbrica del del prodotto gliatrici di prodotto, e ogni tipo - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a Macchine per Fabbricazione in cui 8447 l'industria tes- il valore di tutti sile delle voci i materiali utiliz- da 8444 a 8447 zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448 Macchine ed ap- Fabbricazione in cui parecchi ausi- il valore di tutti liari per le i materiali utiliz- macchine delle zati non superi il voci 8444 e 8445 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452 Macchine per cu- cire, escluse le macchine per cu- cire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi co- struiti apposi- tamente per mac- chine per cuci- re; aghi per mac- chine per cucire:
- macchine per Fabbricazione in cucire unica- cui: mente con punto annodato la cui - il valore di tutti testa pesa al i materiali utiliz- massimo 16 kg zati non superi il senza motore o 40 % del prezzo 17 kg con il franco fabbrica del motore prodotto,
- il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i ma- teriali originari utilizzati, e
- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo del- l'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari
- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a Macchine uten- Fabbricazione in cui 8466 sili, apparecchi il valore di tutti (loro parti di i materiali utiliz- ricambio ed ac- zati non superi il cessori) delle 40 % del prezzo voci da 8456 a franco fabbrica del 8466 prodotto
da 8469 a Macchine per uf- Fabbricazione in cui 8472 ficio (ad esem- il valore di tutti pio, macchine da i materiali utiliz- scrivere, mac- zati non superi il chine calcola- 40 % del prezzo franco trici, macchine fabbrica del prodotto automatiche per l'elaborazione di dati, dupli- catori, cucitri- ci meccaniche)
8480 Staffe per fon- Fabbricazione in cui deria, piastre il valore di tutti di fondo per i materiali utiliz- forme, modelli zati non superi il per forme; forme 50 % del prezzo franco per i metalli fabbrica del prodotto (diversi dalle lingotterie), i carburi metalli- ci, il vetro, le materie minerali, la gomma o le ma- terie plastiche
8482 Cuscinetti a ro- Fabbricazione: Fabbricazione in tolamento, a cui il valore di sfere, a cilin- - a partire da mate- tutti i materia- dri, a rulli o riali di qualsiasi li utilizzati ad aghi (a rul- voce, esclusi quel- non superi il lini) li della stessa voce 25 % del prezzo del prodotto, e franco fabbrica del prodotto
- in cui il va- lore di tutti i materiali uti- lizzati non su- peri il 40 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
8484 Guarnizioni me- Fabbricazione in cui talloplastiche; il valore di tutti serie o assorti- i materiali utiliz- menti di guarni- zati non superi il zioni di compo- 40 % del prezzo franco sizione diversa, fabbrica del prodotto presentati in involucri, bu- ste o imballaggi simili; giunti di tenuta sta- gna meccanici
8485 Parti di macchi- Fabbricazione in cui ne o di apparec- il valore di tutti chi non nominate i materiali utiliz- ne' comprese al- zati non superi il trove in questo 40 % del prezzo franco capitolo, non fabbrica del prodotto aventi congiun- zioni elettri- che, parti iso- late elettrica- mente, avvolgi- menti, contatti o altre caratte- ristiche elet- triche -------------------------------------------------------------------- ex Macchine elet- Fabbricazione: Fabbricazione in capitolo 85 triche, apparec- cui il valore di chi e materiale - a partire da mate- tutti i materia- elettrico e loro riali di qualsiasi li utilizzati parti; apparec- voce, esclusi quelli non superi il chi per la re- della stessa voce 30 % del prezzo gistrazione o del prodotto, e franco fabbrica la riproduzione del prodotto del suono, ap- - in cui il valore parecchi per la di tutti i materiali registrazione o utilizzati non superi la riproduzione il 40 % del prezzo delle immagini franco fabbrica del e del suono per prodotto la televisione, e parti ed ac- cessori di que- sti apparecchi, esclusi:
8501 Motori e genera- Fabbricazione in Fabbricazione in tori elettrici, cui: cui il valore di esclusi i grup- tutti i materia- pi elettrogeni - il valore di tutti li utilizzati materiali utilizzati non superi il non superi il 40 % 30 % del prezzo del prezzo franco franco fabbrica fabbrica del pro- del prodotto dotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 uti- lizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502 Gruppi elettro- Fabbricazione in Fabbricazione in geni e converti- cui: cui il valore di tori rotanti tutti i materia- elettrici - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 30 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- entro il predetto limite, il valere di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 8504 Unita' di ali- Fabbricazione in cui mentazione elet- il valore di tutti trica del tipo i materiali utiliz- utilizzato con zati non superi il le macchine au- 40 % del prezzo franco tomatiche per fabbrica del prodotto l'elaborazione del'informazione
ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione in Fabbricazione in supporti; alto- cui: cui il valore di parlanti, anche tutti i materia- montati nelle - il valore di tutti li utilizzati loro casse acu- i materiali utiliz- non superi il stiche; ampli- zati non superi il 25 % del prezzo ficatori elet- 40 % del prezzo franco fabbrica trici ad audio- franco fabbrica del del prodotto frequenza; appa- prodotto, e recchi elettrici di amplificazio- - il valore di tutti ne del suono i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
8519 Giradischi, Fabbricazione in Fabbricazione in elettrofoni, cui: cui il valore di lettori di cas- tutti i materia- sette ed altri - il valore di tutti li utilizzati apparecchi per i materiali utiliz- non superi il la riproduzione zati non superi il 30 % del prezzo del suono senza 40 % del prezzo franco fabbrica dispositivo in- franco fabbrica del del prodotto corporato per prodotto, e la registrazione del suono - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
8320 Magnetofoni ed Fabbricazione in Fabbricazione in altri apparecchi cui: cui il valore di per la registra- tutti i materia- zione del suono, - il valore di tutti li utilizzati anche con dispo- i materiali utiliz- non superi il sitivo incorpo- zati non superi il 30 % del prezzo rato per la ri- 40 % del prezzo franco fabbrica produzione del franco fabbrica del del prodotto suono prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
8521 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in la videoregi- cui: cui il valore di strazione o la tutti i materia- videoriprodu- - il valore di tutti li utilizzati zione, anche i materiali utiliz- non superi il incorporanti un zati non superi il 30 % del prezzo ricevitore di 40 % del prezzo franco fabbrica segnali video- franco fabbrica del del prodotto fonici prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
8522 Parti ed acces- Fabbricazione in cui sori riconosci- il valore di tutti bili come desti- i materiali utiliz- nati, esclusiva- zati non superi il mente o princi- 40 % del prezzo palmente, agli franco fabbrica del apparecchi delle prodotto voci da 8519 a 8521
8523 Supporti prepa- Fabbricazione in cui rati per la re- il valore di tutti gistrazione del i materiali utiliz- suono o per si- zati non superi il mili registra- 40 % del prezzo zioni, ma non franco fabbrica del registrati, di- prodotto versi dai pro- dotti del capi- tolo 37
8524 Dischi, nastri ed altri suppor- ti per la regi- strazione del suono o per si- mili registra- zioni, registra- ti, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbrica- zione di dischi, esclusi i pro- dotti del capi- tolo 37:
- matrici e for- Fabbricazione in cui me galvaniche il valore di tutti per la fabbri- i materiali utiliz- cazione di zati non superi il dischi 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 30% del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del prodotto del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
8525 Apparecchi tra- Fabbricazione in Fabbricazione in smittenti per la cui: cui il valore di radiotelefonia, tutti i materia- la radiotele- - il valore di tutti li utilizzati grafia la radio- i materiali utiliz- non superi il diffussione o la zati non superi il 25 % del prezzo televisione, an- 40 % del prezzo franco fabbrica che muniti di un franco fabbrica del prodotto apparecchio ri- del prodotto, e cevente o di un apparecchio per - il valore di tutti la registrazione i materiali non ori- o la riproduzio- ginari utilizzati ne del suono; non superi il valore telecamere; vi- di tutti i materiali deoapparecchi originari utilizzati per la presa di immagini fisse e altri "camesco- pes"; apparecchi fotografici nu- merici
8526 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione in radiorilevamento cui: cui il valore di e di radioscan- tutti i materia- daglio (radar), - il valore di tutti li utilizzati apparecchi di i materiali utiliz- non superi il radionavigazione zati non superi il 25 % del prezzo ed apparecchi di 40 % del prezzo franco fabbrica radiotelecomando franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
8527 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la ra- cui: cui il valore di diotelefonia, la tutti i materia- radiotelegrafia - il valore di tutti li utilizzati o la radiodiffu- i materiali utiliz- non superi il sione, anche zati non superi il 25 % del prezzo combinati, in 40 % del prezzo franco fabbrica uno stesso invo- franco fabbrica del del prodotto lucro, con un prodotto, e apparecchio per la registrazione - il valore di tutti o la riproduzio- i materiali non ori- ne del suono o ginari utilizzati con un apparec- non superi il valore chio orologeria di tutti i materiali originari utilizzati
8528 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la te- cui: cui il valore di levisione; anche tutti i materia- incorporanti un - il valore di tutti li utilizzati apparecchio ri- i materiali utiliz- non superi il cevente per la zati non superi il 25 % del prezzo radiodiffusione 40 % del prezzo franco fabbrica o la registra- franco fabbrica del del prodotto zione o la ri- prodotto, e produzione del suono o di im- - il valore di tutti magini; televi- i materiali non ori- sori a circuito ginari utilizzati chiuso (videomo- non superi il valore nitor e video- di tutti i materiali proiettori) originari utilizzati
8529 Parti riconosci- bili come desti- nate esclusiva- mente o princi- palmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
- riconoscibili Fabbricazione in cui come destinate il valore di tutti i esclusivamente materiali utilizzati o principalmente non superi il 40 % agli apparecchi del prezzo franco per la registra- fabbrica del prodotto zione o la ripro- duzione video- fonici
- altre Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 25 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
8535 e 8536 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in l'interruzione, cui: cui il valore di sezionamento, tutti i materia- la protezione, - il valore di tutti li utilizzati la diramazione, i materiali utiliz- non superi il l'allacciamento zati non superi il 30 % del prezzo o il superi col- 40 % del prezzo franco fabbrica legamento dei franco fabbrica del del prodotto circuiti elet- prodotto, e trici prodotto, - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 uti- lizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537 Quadri, pannel- Fabbricazione in Fabbricazione in li, mensole, cui: cui il valore di banchi, armadi tutti i materia- ed altri suppor- - il valore di tutti li utilizzati ti provvisti di i materiali utiliz- non superi il vari apparecchi zati non superi il 30 % del prezzo delle voci 8535 40 % del prezzo franco fabbrica o 8536 per co- franco fabbrica del del prodotto mando o la di- prodotto, e stribuzione elettrica,anche - entro il predetto incorporanti limite, il valore di strumenti o ap- tutti i materiali parecchi del ca- della voce 8538 uti- pitolo 90, e ap- lizzati non superi parecchi di co- il 10 % del prezzo mando numerico, franco fabbrica del diversi dagli prodotto apparecchi di commutazione della voce 8517
ex 8541 Diodi, transi- Fabbricazione: Fabbricazione in stori e simili cui il valore di dispositivi a - a partire da mate- tutti i materia- semiconduttore, riali di qualsiasi li utilizzati esclusi i dischi voce, esclusi quelli non superi il (wafers) non an- della stessa voce 25 % del prezzo cora tagliati in del prodotto, e franco fabbrica microplacchette del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542 Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici;
- circuiti inte- Fabbricazione in Fabbricazione in grati monolitici cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 25 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
o
Operazione di
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 25 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
8544 Fili, cavi (com- Fabbricazione in cui presi i cavi co- il valore di tutti assiali), ed al- i materiali utiliz- tri conduttori zati non superi il isolati per 40 % del prezzo l'elettricita' franco fabbrica del (anche laccati prodotto od ossidati ano- dicamente), mu- niti o meno di pezzi di congiun- zione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elet- trici o muniti di pezzi di congiun- zione
8545 Elettrodi di Fabbricazione in cui carbone, spaz- il valore di tutti zole di carbone, i materiali utiliz- carboni per lam- zati non superi il pade o per pile 40 % del prezzo ed altri oggetti franco fabbrica del di grafite o di prodotto altro carbonio, con o senza me- tallo, per usi elettrici
8546 Isolatori per Fabbricazione in cui l'elettricita', il valore di tutti di qualsiasi i materiali utiliz- maceria zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547 Pezzi isolanti Fabbricazione in cui interamente di il valore di tutti materie isolanti i materiali utiliz- o con semplici zati non superi il parti metalliche 40 % del prezzo di congiunzione franco fabbrica del (per esempio; prodotto boccole a vite) annegate nella massa, per mac- chine, apparecchi o impianti elet- trici, diversi dagli isolatori della voce 8546; rubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati interna- mente
8548 Cascami ed avan- Fabbricazione in cui zi di pile, di il valore di tutti batterie di pile i materiali utiliz- e di accumula- zati non superi il tori elettrici; 40 % del prezzo pile e batterie franco fabbrica del di pile elettri- prodotto che fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elet- triche di mac- chine o di appa- recchi, non no- minate ne' com- prese altrove in questo capitolo -------------------------------------------------------------------- ex Veicoli e mate- Fabbricazione in cui capitolo 86 riale per strade il valore di tutti ferrate o simili i materiali utiliz- e loro parti; zati non superi il apparecchi mec- 40 % del prezzo canici (compresi franco fabbrica del quelli elettro- prodotto meccanici) di segnalazione per vie di comunica- zione, esclusi;
8608 Materiale fisso Fabbricazione: Fabbricazione in per strade fer- cui il valore di rate o simili; - a partire da mate- tutti i materia- apparecchi mec- riali di qualsiasi li utilizzati canici (compresi voce, esclusi quelli non superi il quelli elettro- della stessa voce 30 % del prezzo meccanici) di del prodotto, e franco fabbrica segnalazione, di del prodotto sicurezza, di - in cui il valore controllo o di di tutti i materia- comando per li utilizzati non strade ferrate superi il 40 % del o simili, reti prezzo franco fab- stradali o flu- brica del prodotto viali, aree di parcheggio, in- stallazioni por- tuali o aerodro- mi; loro parti -------------------------------------------------------------------- ex Vetture automo- Fabbricazione in cui capitolo 87 bili, trattori, il valore di tutti velocipedi, mo- i materiali utiliz- tocicli ed altri zati non superi il veicoli terre- 40 % del prezzo stri, loro par- franco fabbrica del ti ed accessori, prodotto esclusi;
8709 Autocarrelli non Fabbricazione: Fabbricazione in muniti di un di- cui il valore di spositivo di - a partire da mate- tutti i materia- sollevamento, riali di qualsiasi li utilizzati dei tipi utiliz- voce, esclusi quelli non superi il zati negli sta- della stessa voce 30 % del prezzo bilimenti, nei del prodotto, e franco fabbrica depositi, nei del prodotto porti o negli - in cui il valore aeroporti, per di tutti i materia- il trasporto di li utilizzati non merci su brevi superi il 40 % del distanze; car- prezzo franco fab- relli-trattori brica del prodotto dei tipi utiliz- zati nelle sta- zioni; loro pasti
8710 Carri da combat- Fabbricazione: Fabbricazione in timento e auto- cui il valore di blinde, anche - a partire da mate- tutti i materia- armati; loro riali di qualsiasi li utilizzati parti voce, esclusi quelli non superi il della stessa voce 30 % del prezzo del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non su- peri il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8711 Motocicli (com- presi i ciclomo- tori) e veloci- pedi con motore ausiliario, an- che con carroz- zini laterali; carrozzini late- rali ("side car");
- con motore a pistone alterna- tivo di cilin- drata:
- inferiore o Fabbricazione in Fabbricazione in uguale a 50 cm3 cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 20 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
- superiore a Fabbricazione in Fabbricazione in 50 cmc cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 25 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 30 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a par- Fabbricazione in cuscinetti a tire da materiali cui il valore di sfere di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi quelli della li utilizzati voce 8714 non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715 Carrozzine, pas- Fabbricazione: Fabbricazione in seggini e veico- cui il valore di li simili per il - a partire da mate- tutti i materia- trasporto dei riali di qualsiasi li utilizzati bambini, e loro voce, esclusi quelli non superi il parti della stessa voce 30 % del prezzo del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non su- peri il 40 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
8716 Rimorchi e semi- Fabbricazione: Fabbricazione in rimorchi per cui il valore di qualsiasi veico- - a partire da mate- tutti i materia- lo; altri veico- riali di qualsiasi li utilizzati li non automobi- voce, esclusi quelli non superi il li; loro parti della stessa voce 30 % del prezzo del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non su- peri il 40 % del prezzo franco fab- brica del prodotto ------------------------------------------------------------------- ex Navigazione ae- Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 88 rea o spaziale, tire da materiali cui il valore di esclusi; di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi quelli del- li utilizzati la stessa voce del non superi il prodotto 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a par- Fabbricazione in tire da materiali di cui il valore di qualsiasi voce, com- tutti i materia- presi gli altri ma- li utilizzati teriali della voce non superi il 8804 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805 Apparecchi e di- Fabbricazione a par- Fabbricazione in spositivi per il tire da materiali cui il valore di lancio di veico- di qualsiasi voce, tutti i materia- li aerei; appa- esclusi quelli del- li utilizzati recchi e dispo- la stessa voce del non superi il sitivi per l'ap- prodotto 30 % del prezzo pontaggio di franco fabbrica veicoli aerei del prodotto e apparecchi e dispositivi si- mili; apparecchi al suolo di al- lenamento al vo- lo; loro parti -------------------------------------------------------------------- capitolo 89 Navigazione ma- Fabbricazione a par- Fabbricazione in rittima o flu- tire da materiali cui il valore di viale di qualsiasi voce, tutti i materia- esclusi quelli del- li utilizzati la stessa voce del non superi il prodotto. Tuttavia, 40 % del prezzo gli scafi della voce franco fabbrica 8906 non possono del prodotto essere utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex Strumenti ed ap- Fabbricazione: Fabbricazione in capitolo 90 parecchi di ot- cui il valore di tica, per foto- - a partire da mate- tutti i materia- grafia e per ci- riali di qualsiasi li utilizzati nematografia, voce, esclusi quelli non superi il di misura, di della stessa voce 30 % del prezzo controllo o di del prodotto, e franco fabbrica precisione; del prodotto strumenti ed - in cui il valore apparecchi medi- di tutti i materiali chirurgici; par- utilizzati non superi ti ed accessori il 40 % del prezzo di questi stru- franco fabbrica del menti o apparec- prodotto chi, esclusi:
9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in cui fasci di fibre il valore di tutti ottiche; cavi i materiali utiliz- di fibre ottiche zati non superi il diversi da quel- 40 % del prezzo li della voce franco fabbrica del 8544; materie prodotto polarizzanti in fogli o in la- stre; lenti (comprese le lenti oftalmi- che a contatto), prismi, specchi od altri elemen- ti di ottica, di qualsiasi mate- ria, non montati, diversi da quelli di vetro non la- vorato ottica- mente
9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in cui specchi ed altri il valore di tutti elementi di ot- i materiali utiliz- tica di qualsia- zati non superi il si materia, mon- 40 % del prezzo tati, per stru- franco fabbrica del menti o apparec- prodotto chi, diversi da quelli di vetro non lavorato ot- ticamente
9004 Occhiali (cor- Fabbricazione in cui rettivi, protet- il valore di tutti tivi a altri) ed i materiali utiliz- oggetti simili zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005 Binocoli, can- Fabbricazione: Fabbricazione in nocchiali, tele- cui il valore di scopi ottici e - a partire da mate- tutti i materia- loro sostegni riali di qualsiasi li utilizzati voce, esclusi quelli non superi il della stessa voce 30 % del prezzo del prodotto, franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materia- li non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
ex 9006 Apparecchi foto- Fabbricazione: Fabbricazione in grafici; appa- cui il valore di recchi e dispo- - a partire da mate- tutti i materia- sitivi, compresi riali di qualsiasi li utilizzati le lampade e tu- voce, esclusi quelli non superi il bi, per la pro- della stessa voce 30 % del prezzo duzione di lampi del prodotto, e franco fabbrica di luce in foto- del prodotto grafia, esclusi - in cui il valore le lampade e tu- di tutti i materiali bi a sistema utilizzati non superi elettrico di ac- il 40 % del prezzo censione franco fabbrica del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materia- li non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 9007 Cineprese e pro- Fabbricazione: Fabbricazione in iettori cinema- cui il valore di tografici, an- - a partire da mate- tutti i materia- che muniti di riali di qualsiasi li utilizzati dispositivi per voce, esclusi quelli non superi il la registrazione della stessa voce 30 % del prezzo o la riproduzio- del prodotto, franco fabbrica ne del suono del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materia- li non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
9011 Microscopi ot- Fabbricazione: Fabbricazione in tici, compresi cui il valore di quelli per la - a partire da mate- tutti i materia- fotomicrografia, riali di qualsiasi li utilizzati la cinefotomi- voce, esclusi quelli non superi il crografia o la della stessa voce 30 % del prezzo microproiezione del prodotto, franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materia- li non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
ex 9014 Altri strumenti Fabricazione in cui ed apparecchi di il valore di tutti navigazione i materiali utiliz- zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015 Strumenti ed ap- Fabricazione in cui parecchi di geo- il valore di tutti desia, topogra- i materiali utiliz- fia, agrimensu- zati non superi il ra, livellazio- 40 % del prezzo ne, fotogramme- franco fabbrica del tria, idrogra- prodotto fia, oceanogra- fia, idrologia, meteorologia o geofisica, esclu- se le bussole; telemetri
9016 Bilance sensi- Fabbricazione in cui bili ad un peso il valore di tutti di 5 cg o meno, i materiali utitiz- con o senza pesi zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017 Strumenti da di- Fabbricazione in cui segno, per trac- il valore di tutti ciare o per cal- i materiali utitiz- colo (per esem- zati non superi il pio; macchine 40 % del prezzo per disegnare, franco fabbrica del pantografi, rap- prodotto portatori, sca- tole di compas- si, regoli e cerchi calcola- tori); strumenti di misura di lun- ghezze, per l'im- piego manuale (per esempio: metri, microme- tri, noni e ca- libri) non nomi- nati ne' compresi altrove in questo capitolo
9018 Strumenti ed ap- parecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli ap- parecchi di scin- tigrafia ed altri apparecchi elet- tromedicali, non- che' gli apparec- chi per controlli oftalmici:
- poltrone per Fabbricazione a par- Fabbricazione in gabinetti da tire da materiali cui il valore di dentista, muni- di qualsiasi voce, tutti i materia- nite di strumen- compresi gli altri li utilizzati ti o di sputac- materiali della non superi il chiera voce 9018 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di - a partire da mate- tutti i materia- riali di qualsiasi li utilizzati voce, esclusi quel- non superi il li della stessa vo- 25 % del prezzo ce del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019 Apparecchi di Fabbricazione: Fabbricazione in meccanoterapia, cui il valore di apparecchi per - a partire da mate- tutti i materia- massaggio; ap- riali di qualsiasi li utilizzati parecchi di psi- voce, esclusi quel- non superi il cotecnica, ap- li della stessa vo- 25 % del prezzo parecchi di ozo- ce del prodotto, e franco fabbrica noterapia, di del prodotto ossigenoterapia, - in cui il valore di aerosoltera- di tutti i materiali pia, apparecchi utilizzati non superi respiratori di il 40 % del prezzo rianimazione ed franco fabbrica del altri apparecchi prodotto di terapia re- spiratoria
9020 Altri apparecchi Fabbricazione: Fabbricazione in respiratori e cui il valore di maschere anti- - a partire da mate- tutti i materia- gas, escluse le riali di qualsiasi li utilizzati maschere di pro- voce, esclusi quel- non superi il tezione prive li della stessa vo- 25 % del prezzo del meccanismo ce del prodotto, e franco fabbrica e dell'elemento del prodotto filtrante amo- - in cui il valore vibile di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024 Macchine ed ap- Fabbricazione in cui parecchi per il valore di tutti prove di durez- i materiali utitiz- za, di trazione, zati non superi il di compressione, 40 % del prezzo di elasticita' franco fabbrica del o di altre pro- prodotto prieta' meccani- che dei mate- riali (per esem- pio; metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)
9025 Densimetri, ae- Fabbricazione in cui rometri, pesa- il valore di tutti liquidi e stru- i materiali utitiz- menti simili a zati non superi il galleggiamento, 40 % del prezzo termometri, pi- franco fabbrica del rometri, barome- prodotto tri, igrometri e psicometri, regittratori o non, anche com- binati fra loro
9026 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui parecchi di mi- il valore di tutti sura o di con- i materiali utitiz- trollo della zati non superi il portata, del li- 40 % del prezzo vello, della franco fabbrica del pressione o di prodotto altre caratteri- stiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio; misuratori di portata, indica- tori di livello, manometri, con- tatori di calore) esclusi gli stru- menti ed apparec- chi delle voci 9014, 9015, 9022 o 9032
9027 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui parecchi per il valore di tutti analisi fisiche i materiali utitiz- o chimiche (per zati non superi il esempio; polari- 40 % del prezzo metri, rifratto- franco fabbrica del metri, spettro- prodotto metri, analiz- zatori di gas o di fumi); stru- menti ed appa- recchi per prove di viscosita', di porosita', di dilatazione, di tensione super- ficiale o simili, o per misure ca- lorimetriche, acustiche o foto- metriche (compre- si gli indicatori dei tempi di po- sa); microtomi
9028 Contatori di gas, di liquidi o di elettricita', compresi i con- tatori per la loro taratura:
- parti ed Fabbricazione in cui accessori il valore di tutti i materiali utitiz- zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di tutti i materia- - il valore di tutti li utilizzati i materiali utiliz- non superi il zati non superi il 30 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
9029 Altri contatori Fabbricazione in cui (per esempio: il valore di tutti contagiri, con- i materiali utitiz- tatori di produ- zati non superi il zione, tassame- 40 % del prezzo tri totalizza- franco fabbrica del tore del cammino prodotto percorso (conta- chilometri), pe- dometri); indi- catori di velo- cita' e tachime- tri, divrirsi da quelli delle vo- ci 9014 o 9015; stroboscopi
9030 Oscilloscopi, Fabbricazione in cui analizzatori di il valore di tutti spettro ed altri i materiali utitiz- strumenti ed ap- zati non superi il parecchi per la 40 % del prezzo misura o il con- franco fabbrica del trollo di gran- prodotto dezze elettri- che; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gam- ma, x, cosmiche o di altre ra- diazioni ioniz- zanti
9031 Strumenti, appa- Fabbricazione in cui recchi e macchi- il valore di tutti ne di misura o i materiali utitiz- di controllo, zati non superi il non nominati ne' 40 % del prezzo compresi altrove franco fabbrica del in questo capi- prodotto tolo; proiettori di profili
9032 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui parecchi di re- il valore di tutti golazione o di i materiali utitiz- controllo auto- zati non superi il matici 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033 Parti ed acces- Fabbricazione in cui sori non nomi- il valore di tutti nati ne' compre- i materiali utitiz- si altrove in zati non superi il questo capitolo, 40 % del prezzo di macchine, ap- franco fabbrica del parecchi, stru- prodotto menti od oggetti del capitolo 90 -------------------------------------------------------------------- ex Articoli di Fabbricazione in cui capitolo 91 orologeria, il valore di tutti esclusi: i materiali utitiz- zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105 Sveglie, pendo- Fabbricazione in Fabbricazione in le, orologi e cui: cui il valore di simili apparec- tutti i materia- chi di orologe- - il valore di tutti li utilizzati ria, con movi- i materiali utiliz- non superi il mento diverso zati non superi il 30 % del prezzo da quello degli 40 % del prezzo franco fabbrica orologi tasta- franco fabbrica del del prodotto bili prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
9109 Movimenti di Fabbricazione in Fabbricazione in orologeria, com- cui: cui il valore di pleti e montati, tutti i materia- diversi da quel- - il valore di tutti li utilizzati li degli orologi i materiali utiliz- non superi il tascabili zati non superi il 30 % del prezzo 40 % del prezzo franco fabbrica franco fabbrica del del prodotto prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati
9110 Movimenti di Fabbricazione in Fabbricazione in orologeria com- cui: cui il valore di pleti, non mon- tutti i materia- tati o parzial- - il valore di tutti li utilizzati mente montati i materiali utiliz- non superi il (chablons); mo- zati non superi il 30 % del prezzo vimenti di oro- 40 % del prezzo franco fabbrica logeria incom- franco fabbrica del del prodotto pleti, montati, prodotto, e sbozzi di movi- menti di orolo- - entro il predetto geria limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 uti- lizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111 Casse per oro- Fabbricazione: Fabbricazione in logi delle voci cui il valore di 9101 o 9102 e - a partire da mate- tutti i materia- loro parti riali di qualsiasi li utilizzati voce, esclusi quel- non superi il li della stessa voce 30 % del prezzo del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supe- ri il 40 % del prez- zo franco fabbrica del prodotto
9112 Casse e gabbie Fabbricazione: Fabbricazione in e simili, per cui il valore di apparecchi di - a partire da mate- tutti i materia- orologeria e riali di qualsiasi li utilizzati loro parti voce, esclusi quel- non superi il li della stessa voce 30 % del prezzo del prodotto, e franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supe- ri il 40 % del prez- zo franco fabbrica del prodotto
9113 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:
- di metalli co- Fabbricazione in cui muni, anche do- il valore di tutti rati o argen- i materiali utitiz- tati, o di me- zati non superi il talli placcati 40 % del prezzo o ricoperti di franco fabbrica del metalli preziosi prodotto
- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utitiz- zati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 92 Strumenti musi- Fabbricazione in cui cali; parti ed il valore di tutti accessori di i materiali utitiz- questi strumenti zati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 93 Armi, munizioni Fabbricazione in cui e loro parti ed il valore di tutti accessori i materiali utitiz- zati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Mobili; mobili Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 94 medico-chirurgi- tire da materiali cui il valore di ci; oggetti let- di qualsiasi voce, tutti i materia- terecci e simi- esclusi quelli del- li utilizzati li; apparecchi la stessa voce del non superi il per l'illumina- prodotto 40 % del prezzo zione non nomi- franco fabbrica nati ne' com- del prodotto presi altrove; insegne pubbli- citarie, insegne luminose, tar- ghette indica- trici luminose ed oggetti simi- li; costruzioni prefabbricate, esclusi:
ex 9401 e Mobili di metal- Fabbricazione a par- Fabbricazione in ex 9403 lo, muniti di tire da materiali cui il valore tessuto in coto- di qualsiasi voce, di tutti i mate- ne, non imbotti- esclusi quelli del- riali utilizzati to, di peso non la stessa voce del non superi il superiore ai prodotto 40 % del prezzo 300 g/mq franco fabbrica o del prodotto
Fabbricazione a par- tire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:
- il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fab- brica del prodotto, e
- tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405 Apparecchi per Fabbricazione in cui l'illuminazione il valore di tutti i (compresi i pro- materiali non utiliz- iettori) e loro zati superi il 50 % parti, non nomi- del prezzo franco nati ne' compre- fabbrica del prodotto si altrove; in- segne pubblici- tarie, insegne luminose, tar- ghette indica- trici luminose ed oggetti si- mili, muniti di una fonte di il- luminazione fis- sata in modo de- finitivo, e loro parti non nomi- nate ne' compre- se altrove
9406 Costruzioni pre- Fabbricazione in cui fabbricate il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Giocattoli, gio- Fabbricazione a par- capitolo 95 chi, oggetti per tire da materiali di divertimenti o qualsiasi voce, sport; loro par- esclusi quelli della ti ed accessori, stessa voce prodotto esclusi;
9503 Altri giocatto- Fabbricazioni: li; modelli ri- dotti e modelli - a partire da mate- simili per il riali di qualsiasi divertimento, voce, esclusi quelli anche animati; della stessa voce del puzzle di ogni prodotto, e specie
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506 Bastoni per golf Fabbricazione a par- e parti dei ba- tire da materiali stoni di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del pro- dotto. Tuttavia, pos- sono essere utiliz- zati sbozzi per la fabbricazione di te- ste di mazze da golf -------------------------------------------------------------------- ex Lavori diversi, Fabbricazione a par- capitolo 96 esclusi: tire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 9601 e Lavori in mate- Fabbricazione a par- ex 9602 rie animali, ve- tire da materie da getali o mine- intaglio lavorate, rali da intaglio della medesima voce
ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in cui (escluse le gra- il valore di tutti i nate ed articoli materiali utilizzati analoghi, le non superi il 50 % spazzole di pelo del prezzo franco di martora o di fabbrica del prodotto scoiattolo), sco- pe meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gom- ma o di simili materie flessibili
9605 Assortimenti da Ciascun articolo in- viaggio per la corporato nell'as- toletta persona- sortimento deve ris- le, per il cuci- pettare le regole ap- to o la pulizia plicabili qualora non delle calzature fosse presentato in o degli indu- assortimento. Tutta- menti via, articoli non originari possono es- sere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assor- timento
9606 Bottoni e bot- Fabbricazione: toni a pressio- ne; dischetti - a partire da mate- |
| per bottoni ed riali di qualsiasi altre parti di voce, esclusi quelli bottoni o di della stessa voce del bottoni a pres- prodotto, e sione; sbozzi di bottoni - in cui il valore di tutti i materiali uti- lizzati non superi il 50 % del prezzo franco del prodotto
9608 Penne e matite a Fabbricazione a par- sfera; penne e tire da materiali stilografi con di qualsiasi voce, punta di feltro esclusi quelli della o con altre pun- stessa voce del pro- te porose; penne dotto. Tuttavia, pos- stilografiche sono essere utiliz- ed altre penne; zati pennini o punte stili per dupli- di pennini della catori; porta- stessa voce mine; portapen- ne, portamatite ed oggetti simi- li; parti (com- presi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609
9612 Nastri inchio- Fabbricazione: stratori per macchine da - a partire da mate- scrivere e na- riali di qualsiasi stri inchiostra- voce, esclusi quelli tori simili, della stessa voce del inchiostrati o prodotto, e altrimenti pre- parati per la- - in cui il valore di sciare impronte, tutti i materiali uti- anche montati lizzati non superi il su bobine o in 50 % del prezzo franco cartucce; cusci- fabbrica del prodotto netti per tim- bri, anche im- pregnati, con o senza scatola
ex 9613 Accenditori ed Fabbricazione in cui accendini ad ac- il valore di tutti i censione piezo- materiali della voce elettrica 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbri- ca del prodotto
ex 9614 Pipe, comprese Fabbricazione a par- le teste di pipe tire da sbozzi -------------------------------------------------------------------- capitolo 97 Oggetti d'arte, Fabbricazione a par- da collezione o tire da materiali di antichita' di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto -------------------------------------------------------------------- ALLEGATO IIa
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO TRASFORMATO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
==================================================================== Voce S.A. Designazione Lavorazione o trasformazione alla delle merci quale devono essere sottoposti i materiali non originari per otte- nere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) o (4) -------------------------------------------------------------------- ex 0904, Spezie miste Fabbricazione in cui ex 0905, il valore di tutti i ex 0906, materiali utilizzati ex 0907, non superi il 55 % ex 0908, del prezzo franco ex 0909 e fabbrica del prodotto 0910 -------------------------------------------------------------------- ex 1552 Olio di girasole Fabbricazione in cui tutti i materiali uti- lizzati sono classifi- cati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 1904 Preparazioni alimen- Fabbricazione in cui il tari ottenute per valore di tutti i mate- soffiatura o tosta- riali utilizzati non su- tura del granturco peri il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2005 Ortaggi e legumi e Fabbricazione in cui tut- miscugli di ortaggi ti i materiali utilizzati e legumi preparati sono classificati in una o conservati ma non voce diversa da quella nell'aceto o acido del prodotto acetico, non conge- lati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi gli ortaggi e i legumi omogeneizzati, le patate, i fagioli, gli asparagi e le olive -------------------------------------------------------------------- ex 2008 Arachidi, nocciole, Fabbricazione in cui pistacchi, noci di il valore di tutti i acagiu' e altre no- materiali utilizzati ci, tostati, com- non superi il 60 % presi i miscugli del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 3924 Vasellame, altri og- Fabbricazione in cui getti per uso dome- il valore di tutti i stico, ed oggetti di materiali utilizzati igiene o da toletta, non superi il 60 % di materie plastiche del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 7214 Barre di ferro o di Fabbricazione a partire acciai non legati, da semiprodotti di ferro semplicemente fuci- o di acciai non legati nate, laminate o della voce 7207 estruse a caldo, nonche' quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione -------------------------------------------------------------------- ex 8504 Ballast per lampade Fabbricazione in cui o tubi a scarica il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8506 Pile e batterie di Fabbricazione in cui pile elettriche di- il valore di tutti i verse da quelle al materiali utilizzati diossido di manga- non superi il 50 % del nese, all'ossido di prezzo franco fabbrica mercurio, all'ossido del prodotto di argento, al litio e a zinco-aria -------------------------------------------------------------------- ex 8507 Accumulatori elet- Fabbricazione in cui trici al piombo, il valore di tutti i compresi i loro se- materiali utilizzati paratori, anche di non superi il 50 % del forma quadrata ret- prezzo franco fabbrica tangolare del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 9032 Strumenti ed appa- Fabbricazione in cui recchi di regola- il valore di tutti i zione o di controllo materiali utilizzati automatici diversi non superi il 60 % del dai termostati e dai prezzo franco fabbrica manostati; stabiliz- del prodotto zatori --------------------------------------------------------------------
ALLEGATO III
PRODOTTI ORIGINARI DELLA TURCHIA A CUI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 4, ELENCATI PER CAPITOLI E VOCI SA
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
da 0401 a 0402
ex 0403 - Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, che- fir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
da 0404 a 0410
0504
0511
Capitolo 6
da 0701 a 0709
ex 0710 - Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al va- pore, congelati
ex 0711 - Ortaggi o legumi, escluso il granturco dolce del- la sottovoce 0711 90 30, temporaneamente conser- vati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
da 0712 a 0714
Capitolo 8
ex Capitolo 9 - Caffe', te' e spezie, escluso il mate della voce 0903
Capitolo 10
Capitolo 11
Capitolo 12
ex 1302 - Sostanze pectiche
da 1501 a 1514
ex 1515 - Altri grassi ed oli vegetali (esclusi l'olio di jojoba e le sue frazioni) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1516 - Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, intereste- rificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi gli oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"
ex 1517 e
ex 1518 - Margarina, margarina burrificata e altri grassi commestibili preparati
ex 1522 - Residui provenienti dal trattamento delle sostan- ze grasse o delle cere animali o vegetali, esclu- so il degras
Capitolo 16
1701
ex 1702 - Altri zuccheri, compresi il lattosio, il malto- sio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chi- micamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di co- loranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramella- ti, esclusi quelli delle sottovoci 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10
1703
1801 e 1802
ex 1902 - Paste alimentari ripiene contenenti, in peso, piu' di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici, di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
ex 2001 - Cetrioli e cetriolini, cipolle, "Chutney" di man- ghi, frutta del genere Capsicum diverse dai pepe- roni, funghi e olive, preparati o conservati nel- l'aceto o nell'acido acetico
2002 e 2003
ex 2004 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diver- si dai prodotti della voce 2006, escluse le pata- te sotto forma di farina o semolino e i fiocchi di granturco dolce
ex 2005 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi i prodotti a base di patate e di granturco dolce
2006 e 2007
ex 2008 - Frutta ed altre parti commestibili di piante, al- trimenti preparate o conservate, con o senza ag- giunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove, esclu- si il burro di arachidi, i cuori di palma, il granturco, gli ignami, le patate dolci e le parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, le foglie di vite, i germogli di luppolo e le altre parti commestibili simili di piante
2009
ex 2106 - Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o colo- rati
2204
2206
ex 2207 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo- metrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto utilizzando i prodotti agricoli indicati nel presente elenco
ex 2208 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo- metrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto utilizzando i prodotti agricoli indicati nel pre- sente elenco 2209
Capitolo 23
2401
4501
5301 e 5302
ALLEGATO INTERAMENTE VERSATO
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-1
Istruzioni per la stampa
Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; e' ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorita' pubbliche degli Stati membri della CE e [xxx] possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un seguo che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
-------------------------------------------------------------------- 1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N. A 000.000 completo, paese) ---------------------------------- Prima di compilare il formulario consultare le note al retro ---------------------------------- 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) e (indi- .................................. cazione facoltativa) e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) ----------------------------------
4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo di paesi o di paesi o territorio di territorio di cui i prodotti destinazione sono conside- rati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informaziani riguardanti il 7. Osservazioni trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; marche, 9. Massa 10. Fatture numeri, numero e natura dei lorda (kg) (indicazione colli (1) designazione delle altra misura facoltativa) merci (l, mc, ecc.) -------------------------------------------------------------------- 11. VISTO DELLA DOGANA 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Dichiarazione certi- Io sottoscritto dichiaro che le ficata conforme merci di cui sopra soddisfano Documento d'espor- Timbro alle condizioni richieste per tazione (2) ottenere il presente certifi- modello ............ n. ...... cato del ......................... Ufficio doganale: ........... Paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato Fatto a ........., addi' ...... ............................. A ............., addi' ...... ............................. ............................... (Firma) (Firma) -------------------------------------------------------------------- 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da 14. RISULTATO DEL CONTROLLO inviare a: ------------------------------- Il controllo effettuato ha per- messo di constatare che il pre- sente certificato (1)
[] e' stato effettivamente ri- lasciato dall'ufficio doga- nale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.
[] non risponde alle condizioni di autenticita' e di regola- rita' richieste (cfr. osser- vazioni allegate) ----------------------------------- E' richiesto il controllo dell'au- tenticita' e della regolarita' del presente certificato
Fatto a......., addi' ......... Fatto a......., addi' ......... Timbro Timbro
........................ .................. (Firma) (Firma) (1)Segnare con una X la menzio- ne applicabile -------------------------------------------------------------------- 1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa" 2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
-------------------------------------------------------------------- 1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N. A 000.000 completo, paese) ---------------------------------- Prima di compilare il formulario consultare le note al retro ---------------------------------- 2. Domanda per ottenere un certi- ficato da utilizzare negli scambi preferenziali tra
3. Destinatario (nome, indiriz- zo completo, paese) e (indi- cazione facoltativa) ..................................
e
(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) ----------------------------------
4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo di paesi o di paesi o territorio di territorio di cui i prodotti destinazione sono conside- rati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informaziani riguardanti il 7. Osservazioni trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; marche, 9. Massa 10. Fatture numeri, numero e natura dei lorda (kg) (indicazione colli (1) designazione delle altra misura facoltativa) merci (l, mc, ecc.) --------------------------------------------------------------------
1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa" DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,
DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;
PRECISO le circonstanze che hanno permesso a queste merci di sod- disfare a queste condizioni: .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................
PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1): .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................
M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autori- ta' ritenessero indispensabile per il rilascio del certi- ficato qui allegato, come pure ad accettare qualunque con- trollo eventualmente richiesto da parte di dette autorita' della mia contabilita' e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
Fatto a ..............., addi' .........
........................................ (Firma)
1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazio- ne, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.
ALLEGATO V
DICHIARAZIONE SU FATTURA
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a pie' di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. (Se la dichiarazione su fattura e' compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicata in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non e' compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale. (Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore e' tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".) ...................... (3) (Luogo e data)
...................... (4) (Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la di- chiarazione dev'essere scritto in modo leggibile)
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONI COMUNI
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE
1. Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le competenti autorita' doganali della Comunita' e del Libano accettano come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo 4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati nell'ambito dell'accordo di cooperazione firmato il 3 maggio 1977. 2. Le competenti autorita' della Comunita' e del Libano accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in conformita' del protocollo 4, Titolo VI del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA
1. Il Libano accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1. Il Libano accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. |
| PROTOCOLLO 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative adottate dalla Comunita' o dal Libano che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo; d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale
ARTICOLO 2
Campo di applicazione
1. Nei settori di loro competenza, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalita' e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione. 2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' si applica alle informazioni ottenute in virtu' poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non e' coperta dal presente protocollo.
ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione dalla legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica:
a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del casa, il regime doganale applicato alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte precisando, se del casa, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.
ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformita' delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale. - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
ARTICOLO 5
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per
- fornire tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
a) autorita' richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte.
3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
ARTICOLO 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata a norma del presente protocollo qualora quest'ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita' in conformita' del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate a altro materiale pertinente. 2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
ARTICOLO 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza nell'ambito del presente accordo:
(a) possa pregiudicare la sovranita' del Libano o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; (b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; (c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' esigere. 3. Qualora dovesse sollecitare un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorita' richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
ARTICOLO 10
Scambi di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'. 3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata. 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
ARTICOLO 11
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d'appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa, a quale titolo e in quale veste sara' ascoltato.
ARTICOLO 12
Spese di assistenza
Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
ARTICOLO 13
Attuazione
1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali del Libano e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 14
Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Le Parti contraenti si consultano nell'ambito del (Comitato ad hoc) istituito dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 12 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata "la Comunita'",
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA LIBANESE, in seguito denominata "Libano",
dall'altra,
riuniti a Lussemburgo addi' 17/06/2002 per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", hanno adottato, al momento della firma, i testi seguenti:
l'accordo, gli allegati 1 e 2:
ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agrico- li trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 12
ALLEGATO 2 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 38 e i protocolli nn. 1-5:
PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all'art. 14, paragrafo 1
PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Libano dei prodotti agricoli originari della Comu- nita' di cui all'art. 14, paragrafo 2
PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunita' di cui all'art. 14, para- grafo 3
ALLEGATO 1 relativo al regime applicabile all'im- portazione nella Comunita' dei prodot- ti agricoli trasformati originari del Libano
ALLEGATO 2 relativo al regime applicabile all'im- portazione in Libano dei prodotti agri- coli trasformati originari della Comu- nita'
PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodot- ti originari" e ai metodi di cooperazione ammini- strativa
PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunita' e del Libano hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:
DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa al preambolo dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 14 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 28 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 47 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo Dichiarazione comune relativa ai lavoratori (articolo 65 dell'accordo) Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 86 dell'accordo Dichiarazione comune relativa ai visti
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA Dichiarazione della Comunita' europea relativa alla Turchia Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 35 dell'accordo
DICHIARAZIONI COMUNI
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PREAMBOLO DELL'ACCORDO
Le Parti riconoscono che le misure di adeguamento e di ristrutturazione dell'economia libanese prese nell'ambito della liberalizzazione degli scambi tra di esse possono incidere sulle risorse di bilancio e sul ritmo della ricostruzione del Libano.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO
Le Parti ribadiscono l'intenzione di contribuire ad una soluzione equa, globale e duratura del conflitto in Medio Oriente.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO
Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalita' specifiche entro e non oltre due anni dalla firma del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 27 DELL'ACCORDO
Le Parti ribadiscono l'intenzione di vietare le esportazioni di rifiuti tossici; la Comunita' europea conferma inoltre che intende aiutare il Libano a risolvere i problemi legati a detti rifiuti.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 28 DELL'ACCORDO
Considerati i tempi necessari per creare zone di libero scambio tra il Libano e gli altri paesi mediterranei, la Comunita' s'impegna ad esaminare con favore le eventuali richieste di applicazione anticipata del cumulo diagonale con questi paesi.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO
L'avvio della cooperazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2 e' subordinata all'entrata in vigore di una legge libanese sulla concorrenza e all'entrata in funzione dell'autorita' responsabile della sua applicazione.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 38 DELL'ACCORDO
Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how. Le disposizioni dell'articolo 38 non possono essere interpretate come un obbligo per le Parti di aderire a convenzioni internazionali non elencate all'allegato 2. La Comunita' fornisce alla Repubblica libanese l'assistenza tecnica necessaria per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 38.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 47 DELL'ACCORDO
Le Parti riconoscono la necessita' di modernizzare il settore produttivo libanese per adeguarlo maggiormente alla situazione dell'economia internazionale ed europea. La Comunita' potra' aiutare il Libano ad attuare un programma di sostegno nei settori industriali che devono essere ristrutturati e ammodernati onde sormontare le difficolta' che potrebbe comportare la liberalizzazione degli scambi, in particolare lo smantellamento tariffario.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 60 DELL'ACCORDO
Le Parti convengono che le norme stabilite dalla task force Azione finanziaria (FATF) rientrano nelle norme internazionali di cui al paragrafo 2.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI LAVORATORI (ARTICOLO 65 DELL'ACCORDO)
Le Parti riaffermano l'importanza che attribuiscono all'equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente occupati sul loro territorio. Gli Stati membri si dichiarano disposti a negoziare, qualora il Libano ne faccia richiesta, accordi bilaterali relativi alle condizioni di lavoro, alla retribuzione, al licenziamento e ai diritti previdenziali dei lavoratori libanesi legalmente occupati nei loro territori.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 67 DELL'ACCORDO
Le Parti dichiarano che riserveranno particolare attenzione alla protezione, alla conservazione e al restauro di siti e monumenti. Esse decidono di collaborare per riportare in Libano gli elementi del suo patrimonio culturale usciti illegalmente dal paese dal 1974 in poi.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 86 DELL'ACCORDO
(a) Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 86 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo adopera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
- in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure - nell'inosservanza dell'elemento essenziale dell'accordo di cui all'articolo 2.
(b) Le parti convengono che per "misure appropriate" di cui all'articolo 86 si intendono le misure prese in conformita' del diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 86, l'altra Parte puo' invocare la procedura di composizione delle controversie.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI VISTI
Le Parti decidono di agevolare e di accelerare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione dell'accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello' Stato; questa disposizione potra' eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte.
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA RELATIVA ALLA TURCHIA
La Comunita' fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunita' e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunita', alla tariffa doganale comune nonche', progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunita', prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunita' invita pertanto il Libano ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO
La Comunita' dichiara che, nell'ambito dell'articolo 35, paragrafo 1, valutera' tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunita' europea, compreso il diritto derivato.
Fatto a Lussemburgo, addi' diciassette giugno duemiladue.
Per la Repubblica italiana
Per la Comunita' europea |
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