Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» relativamente all'art. 3; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia; Ha espresso, nella riunione del 25 novembre 2004, il parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione modificato all'art. 3 secondo il testo di cui appresso: Art. 3. «La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» comprende l'intero territorio dei comuni di Brescia, Botticino, Cellatica, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento, Concesio, Collebeato, Villa Carcina, Bovezzo, Nave, Caino in provincia di Brescia». Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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