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| Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. 277 |  | Testo  del  decreto-legge  19 novembre  2004,  n.  277  (in  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2004), coordinato con  la  legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla pag. 21), recante: «Interventi straordinari per   il   riordino  e  il  risanamento  economico  dell'Ente  Ordine Mauriziano di Torino». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Ente Ordine Mauriziano di Torino ((  1.  L'Ente  Ordine  Mauriziano  di  Torino,  ente  ospedaliero di seguito  denominato  «Ente»,  e'  costituito  dai presidi ospedalieri Umberto  I  di  Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
 2.  L'Ente  continua  a  svolgere  la  propria attivita' secondo le vigenti  disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962,  n.  1596,  fino  alla  data  di  entrata in vigore della legge regionale  con  la  quale  la  regione Piemonte ne disciplinera', nel rispetto  della  previsione  costituzionale,  la  natura  giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.))
 
 Riferimenti normativi:
 -  La  legge 5 novembre 1962, n. 1596, recante «Nuovo ordinamento dell'Ordine    Mauriziano   in   attuazione   della   quattordicesima disposizione  finale della Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 1962, n. 303.
 |  |  |  | Art. 2. Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano
 1.  E'  costituita  la  Fondazione  Ordine  Mauriziano  con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».
 2.  Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 1, e' trasferito alla  Fondazione  di  cui  al comma 1, ((sulla cui gestione vigila un comitato  costituito  da  cinque  membri  di  cui:  uno  nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato;  uno  nominato  dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali; uno nominato dalla regione  Piemonte;  uno  nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli  eventuali  oneri  per  il funzionamento di detto comitato sono a carico  della  gestione  dell'Ente  Ordine  Mauriziano.  Il  comitato presenta  una  relazione  annuale  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  che  provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari.))
 3.  La  Fondazione  succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi  compresi  quelli  contenziosi, di cui lo stesso e' titolare alla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti  di  lavoro  relativi al personale impegnato nelle attivita' sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e  creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a  quella  di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei   contratti  di  somministrazione  di  beni  e  servizi  connessi all'esercizio  delle attivita' svolte nei presidi di cui all'articolo 1,  comma  1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle  obbligazioni  pecuniarie  sorte  dai suddetti contratti per le prestazioni  e  le  forniture  eseguite  anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto.
 4.  La  Fondazione  ha  lo  scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti   ai  sensi  del  comma  2,  nonche'  di  operare  per  il risanamento  del  dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  mediante  la dismissione  dei  beni  del  patrimonio  disponibile  trasferito, nel rispetto  delle  disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9,  del  Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e  valorizzare il patrimonio culturale di sua proprieta' nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso. ((  5.  La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati  nella  allegata tabella A, che costituisce parte integrante del  presente  decreto,  partecipa  all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresi', il Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, la regione Piemonte, nonche'  altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati   interessati,   che   avra'  lo  scopo  di  provvedere  alla conservazione,  alla  manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del  patrimonio  culturale  di  pertinenza  sabauda  esistente  nella regione Piemonte.))
 6.  I  terreni  ricompresi  nel  perimetro  del  Parco  naturale di Stupinigi,  come  individuato  dalla  legge  della  regione  Piemonte 14 gennaio   1992,   n.  1,  sono  sottoposti  alla  tutela  prevista dall'articolo  45  del  Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ((  6-bis.   Ai  sensi  dell'articolo  831  del  codice  civile,  per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilita' con la destinazione culturale del bene medesimo.))
 7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con i Ministri  dell'economia  e  delle finanze e per i beni e le attivita' culturali,  e'  approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1,  ((previo  parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.))
 
 Riferimenti normativi:
 -  L'art.  12, commi da 1 a 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10  della  legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  24 febbraio  2004,  n.  45,  S.O.,  e' il seguente:
 «Art.  12  (Verifica  dell'interesse  culturale).  -  1.  Le cose immobili  e  mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore  non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione  risalga  ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
 2.  I  competenti  organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata  dai  soggetti  cui  le  cose  appartengono e corredata dai relativi  dati  conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico,  storico,  archeologico  o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla  base  di  indirizzi  di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di valutazione.
 3.  Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2   e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle  relative  schede descrittive.  I  criteri  per  la  predisposizione  degli elenchi, le modalita'  di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto  con  l'Agenzia  del  demanio  e, per i beni immobili in uso all'Amministrazione   della  difesa,  anche  con  il  concerto  della competente  direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa,   con   propri  decreti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la predisposizione  e  la  presentazione  delle richieste di verifica, e della  relativa  documentazione  conoscitiva,  da  parte  degli altri soggetti di cui al comma 1.
 4.  Qualora  nelle  cose  sottoposte  a  schedatura non sia stato riscontrato  l'interesse  di  cui  al  comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
 5.  Nel  caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al  demanio  dello  Stato,  delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali,  la  scheda  contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'  ne  dispongano  la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'Amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
 6.  Le  cose  di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali  si  sia  proceduto  alla  sdemanializzazione  sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o   etnoantropologico,   effettuato  in  conformita'  agli  indirizzi generali  di  cui  al  comma  2,  costituisce  dichiarazione ai sensi dell'art.  13  ed  il  relativo  provvedimento e' trascritto nei modi previsti  dall'art.  15,  comma 2.  I  beni  restano  definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente titolo.
 8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto   di   verifica   con   esito   positivo,  integrate  con  il provvedimento  di  cui  al  comma  7,  confluiscono  in  un  archivio informatico  accessibile  al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalita'   di   monitoraggio   del   patrimonio   immobiliare  e  di programmazione   degli   interventi   in  funzione  delle  rispettive competenze istituzionali.
 9.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di  cui  al  comma  1  anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
 -  La legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, recante «Istituzione  del  Parco  naturale  di  Stupinigi», e' pubblicata nel bollettino ufficiale della regione 22 gennaio 1992, n. 4.
 -  L'art.  45  del  sopra  citato Codice dei beni culturali e del paesaggio e' il seguente:
 «Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il Ministero ha facolta'  di  prescrivere  le  distanze,  le  misure e le altre norme dirette  ad  evitare  che sia messa in pericolo l'integrita' dei beni culturali  immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
 2.  Le  prescrizioni  di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi  degli  articoli 46  e  47, sono immediatamente precettive. Gli enti  pubblici  territoriali  interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.».
 - L'art. 831 del codice civile recita:
 «Art.  831 (Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto). I beni  degli  enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice  in  quanto  non e' diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
 Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche  se  appartengono  a privati, non possono essere sottratti alla loro  destinazione  neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita' delle leggi che li riguardano.».
 |  |  |  | Art. 3. Provvedimenti urgenti per il risanamento
 dell'Ordine Mauriziano
 1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi:
 a) non  possono  essere  intraprese o proseguite azioni esecutive nei  confronti  della  Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;
 b) le  procedure  esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero  la stessa opposizione, benche' proposta, sia stata rigettata, sono  dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;
 c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non hanno efficacia e  non  vincolano  la  Fondazione  ed  il  tesoriere, i quali possono disporre  delle  somme  per i fini della Fondazione e le finalita' di legge;
 d) i  debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto  non  producono  interessi, ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria;
 e) il  legale  rappresentante della Fondazione assume le funzioni di commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso  con  i  mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento  della  massa passiva risultante dai debiti insoluti per  capitale,  interessi  e  spese  ed  istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tale  gestione  separata  e',  altresi',  formata la massa attiva con l'impiego   anche   del   ricavato   dall'alienazione   dei   cespiti appartenenti   al  patrimonio  disponibile  della  Fondazione,  delle sovvenzioni   straordinarie  e  delle  altre  eventuali  entrate  non vincolate  per  legge  o  per  destinazione,  per  il pagamento anche parziale  dei  debiti,  mediante  periodici  stati  di  ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;
 f) avverso  il  provvedimento  del  legale  rappresentante  della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla  massa  passiva,  i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  notifica,  al Ministro dell'interno,   che   si   pronuncera'   entro  sessanta  giorni  dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;
 g) il  legale  rappresentante  della  Fondazione e' autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori,  in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria  entro  trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.
 2.  Nelle  more  dell'adozione  dello  statuto  della  Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attivita' previste dall'articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g), sono esercitate dal commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri. ((Entro sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle  attivita'  svolte.  Dopo  l'approvazione  dello  statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale.))
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  | Tabella A (prevista dall'articolo 2, comma 5)
 
 1)  La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari,  ivi  compresi  la  biblioteca  di Stupinigi e gli archivi storici  relativi  a  Stupinigi,  il  giardino retrostante ricompreso all'interno  delle  mura  di  cinta  circolari,  nonche' le Esedre di Ponente  e  di  Levante  antistanti  la  Palazzina  e  il  Padiglione denominato «Castelvecchio».
 2)  Il  complesso  monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con  il  relativo  complesso  edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari  e  gli  ambiti  territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.
 3)  Il  complesso  monastico  cistercense antoniano dell'Abbazia di Staffarda,  con  il  relativo  complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze  mobiliari  e  gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.
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