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| Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 10 gennaio 2005 |  | Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'. (Deliberazione n. 1/05/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' 
 Nella sua riunione di Consiglio del 10 gennaio 2005;
 Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorita' stessa;
 Vista  la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento,  la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita', il trattamento  giuridico  ed  economico del personale dell'Autorita', e successive  modifiche  ed  integrazioni,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169;
 Vista  la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale   e'   stato   adottato   il   nuovo   regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002,  ed  in  particolare l'art. 27 relativo alla verifica periodica della struttura dell'Autorita';
 Ritenuto   di   apportare   alcune  modifiche  ed  integrazioni  al regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il  funzionamento dell'Autorita'  al  fine  di  adeguarlo  alle  concrete  modalita' di svolgimento delle attivita' e migliorarne l'efficacia, anche in vista di una ridefinizione della struttura di secondo livello;
 Udita la relazione del presidente;
 Delibera:
 Art. 1.
 Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente
 l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'
 
 1.  All'art. 3, comma 3, le parole «al Consiglio entro i tre giorni successivi  per  la convalida» sono sostituite come segue «all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile».
 2.  All'art.  4,  comma  2,  il  terzo  periodo  e'  sostituito dal seguente:
 «Gli  assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra  i  dipendenti  dell'Autorita',  ovvero  tra  il personale di cui l'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge  n.  249/1997,  secondo  i  limiti  e le modalita' previste dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico».
 3.  All'art.  7,  comma  3, dopo le parole: «il Segretario generale assiste  alle  relative  riunioni»,  e' aggiunto il seguente periodo: «alle   quali   presenzia,   altresi',   il  direttore  del  Servizio giuridico».
 4.  All'art.  8,  comma  3 sono soppresse le parole «per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorita'.».
 5. All'art. 8, il comma 4 e' abrogato.
 6. All'art. 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «Il  Comitato  di  coordinamento  e  monitoraggio  ha il compito di coordinare  e  monitorare l'andamento generale dell'attivita' secondo le   direttive   del   Segretario   generale,   impartite   ai   fini dell'esercizio delle sue funzioni».
 7.  All'art.  9,  il secondo periodo del comma 2, e' sostituito dal seguente:  «Alle  riunioni  del  Comitato  partecipano, su invito del Segretario  generale,  anche  gli  altri  responsabili  delle  unita' organizzative di primo livello».
 8. All'art. 9, il comma 4 e' abrogato.
 9. All'art. 13, e' aggiunto il seguente comma:
 «2.  Il  Servizio  Giuridico,  per  quanto  concerne l'attivita' di assistenza  e  consulenza  giuridica prestata agli organi collegiali, risponde direttamente a questi ultimi.».
 10.  All'art.  22,  comma  1,  dopo le parole: «e all'art. 13» sono soppresse le seguenti «comma 1, lettera a)».
 11.  All'art.  23,  comma  1,  la  frase:  «Il  coordinamento tra i Dipartimenti  e tra i Servizi di cui all'art. 12, comma 4, lettera a) e  b),  e'  assicurato  da  due coordinatori, scelti tra i rispettivi direttori»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Il coordinamento tra i Dipartimenti  e tra i Servizi di cui all'art. 12, comma 4, lettera a) e  b)  e'  assicurato  da  uno  o  due  coordinatori,  scelti  tra  i direttori».
 12.  All'art. 25, comma 1, sono soppresse le parole «per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorita».
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni transitorie
 
 1.  Fino  all'entrata  in  vigore  della nuova organizzazione degli uffici di secondo e terzo livello rimangono in vigore le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, e nell'ambito del Servizio giuridico sono costituiti  l'Ufficio  attivita'  consultiva  e  l'Ufficio  tutela  e contenzioso.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  nel  bollettino  ufficiale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 10 gennaio 2005
 Il presidente: Cheli
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