Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005 |
Interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze del crollo di un edificio, verificatosi il giorno 20 novembre 2004 nel territorio del comune di Foggia. (Ordinanza n. 3393). |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Foggia, in conseguenza del crollo di un edificio verificatosi in data 20 novembre 2004; Considerato che il giorno 20 novembre 2004 l'improvviso crollo di un edificio nella citta' di Foggia ha causato numerose vittime e feriti; Considerato, inoltre, che per motivi precauzionali e' stato disposto lo sgombero di alcuni immobili adiacenti; Considerato, altresi', che l'evento verificatosi e' di tale gravita' da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti, anche in prevenzione, al fine di assicurare il soccorso in favore dei cittadini danneggiati; Acquisita l'intesa della regione Puglia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco di Foggia e' nominato Commissario delegato per la situazione di emergenza di cui in premessa, e provvede, in termini di somma urgenza, alla realizzazione di tutti gli interventi necessari alla rimozione delle macerie ed al ripristino dei servizi, nonche' alla determinazione dei criteri e delle modalita' di erogazione delle provvidenze in favore dei cittadini danneggiati dall'evento in rassegna. 2. Il Commissario delegato provvede, altresi', d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, ad avviare gli accertamenti tecnici necessari per valutare l'eventuale esistenza di ulteriori pericoli. |
| Art. 2. 1. Per l'adozione delle iniziative di cui all'art. 1, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse residuali erogate ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno per coordinamento della protezione civile n. 3065 del 12 luglio 2000, ancora nella disponibilita' del sindaco di Foggia. 2. Le risorse di cui al comma 1 verranno direttamente trasferite su una contabilita' speciale istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al Commissario delegato. 3. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 3. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, articoli 2, 4, 5 e 6; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, articoli 48, 49 e 191, comma 3; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2. |
| Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2005
Il Presidente: Berlusconi |
|
|
|