| 
| Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 31 dicembre 2004 |  | Ammissibilita'   del  programma  strategico  «Qualita'  alimentare  e Benessere». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  il  decreto  legislativo  5 giugno  1998,  n. 204, recante «Disposizione   per   il   coordinamento,   la  programmazione  e  la valutazione  politica  nazionale  relativa alla ricerca scientifica e tecnologica»;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 1, comma 3, del predetto decreto legislativo,  che  istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo integrativo speciale per  la  ricerca  (FISR),  finalizzato  al finanziamento di specifici progetti  di  rilevanza  strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e   della  ricerca  (MIUR),  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestale  (MIPAF)  e Ministero dell'ambiente e del territorio (MATT) del  17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2003,  n. 10, con il quale vengono messi a bando i temi di ricerca di rilevanza  strategica  e definite le modalita' operative d'intervento del Fondo predetto;
 Visto  il  citato  decreto  del 17 dicembre 2002, che prevede, in particolare   per  il  progetto  strategico  «Qualita'  alimentare  e benessere» un contributo complessivo di Euro 24.273.474,26 di cui:
 1. Progetto-obiettivo: Metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto  degli  alimenti  tradizionali ed a vocazione territoriale - Contributo previsto Euro 9.812.681,08;
 2.  Progetto-obiettivo:  Metodi  e  sistemi  per  aumentare  la sicurezza  nella  catena agro-alimentare e nell'ambiente - Contributo previsto Euro 14.460.793,17;
 Visto  il decreto ministeriale del MIUR del 19 settembre 2003, n. 1595   Ric   con   il   quale  e'  stata  costituita  la  Commissione tecnico-amministrativa  prevista  all'art.  4,  comma  A  del  citato decreto  interministeriale  del  17 dicembre  2002  per l'istruttoria delle  proposte  relative alla realizzazione dei Programmi strategici sul FISR, cosi' come successivamente modificato con i DD.MM. del MIUR del 24 novembre 2003, n. 1969 Ric e 29 gennaio 2004, n. 50 Ric;
 Considerato che l'art. 4, comma B, del citato decreto del MEF, di concerto  con  il MIUR MIPAF e MATT del 17 dicembre 2002 prevede che, per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali, la predetta   Commissione  si  avvalga  di  un  Gruppo  di  esperti  con comprovata  esperienza  nel  settore scientifico per la realizzazione dei  suddetti  Programmi  strategici da identificarsi nell'Albo degli esperti  della  ricerca  scientifica  di  cui  all'art. 7 del decreto legislativo  n. 297/1999 e/o da altri esperti comunque indicati dalle Amministrazioni partecipanti;
 Visto  il decreto ministeriale del MIUR del 23 marzo 2004, n. 358 Ric  con  il  quale  e'  stato costituito il Gruppo di esperti per la valutazione  tecnico-scientifica  delle  proposte  presentate  per il progetto  strategico  «Qualita'  alimentare e benessere» indicato nel citato bando del 17 dicembre 2002;
 Viste  le  domande presentate ai sensi dell'art. 2 del piu' volte citato bando del 17 dicembre 2002;
 Tenuto  conto  dei  pareri  espressi  sulla base delle risultanze istruttorie   del   Gruppo   di  esperti  istituito  con  il  decreto ministeriale del 23 marzo 2004, n. 358 Ric;
 Viste  le  proposte formulate dalla Commissione interministeriale nelle sedute del 5 novembre e 16 dicembre 2004;
 Tenuto  conto, altresi' che l'art. 1, comma 2, del citato decreto del MEF, di concerto con il MIUR e MATT del 17 dicembre 2002, dispone che  l'onere  relativo  all'istruttoria,  monitoraggio e verifiche in itinere  e'  posto  a  carico dello stanziamento previsto per ciascun Programma strategico nella misura dell'1%;
 Decreta:
 Art. 1.
 Sono   ammessi   al   finanziamento  i  progetti  presentati  dai sottoelencati   soggetti   per   il  Programma  strategico  «Qualita' alimentare e benessere» nella forma e con le modalita' indicate nelle schede  tecniche  allegate  ai  verbali  della  Commissione citata in premessa.
 L'importo  del  finanziamento,  decurtato dell'1% per le spese di istruttoria  e  verifica  in  itinere,  e' articolato come di seguito specificato:
 per  il  Progetto-obiettivo:  Metodi e sistemi per aumentare il valore   aggiunto   degli   alimenti   tradizionali  ed  a  vocazione territoriale
 
 ----> vedere TABELLA da pag. 75 a pag. 76 della G.U. <----
 |  |  |  | Art. 2. I  soggetti  proponenti  di cui all'art. 1 dovranno presentare il progetto  esecutivo  rimodulato  in ragione del costo totale ritenuto ammissibile  e  sulla  base  delle  indicazioni  fornite con separata comunicazione.
 Il  decreto  di  affidamento  per  la  realizzazione  di  ciascun progetto  avverra'  previa  acquisizione  del  parere  degli  esperti tecnico-scientifici   e   della   Commissione  interministeriale  sul progetto esecutivo rimodulato.
 |  |  |  | Art. 3. Le  tipologie di spese ammissibili e i criteri di rendicontazione dei   costi   sono   quelle  indicate  nell'allegato  B  del  decreto interministeriale17 dicembre    2002,   pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2003 citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3, del decreto interministeriale 17 dicembre  2002  indicato  nelle  premesse,  nei  casi in cui nella realizzazione  del progetto sia prevista la partecipazione di imprese industriali  produttrici  di  beni  e/o  servizi,  il  contributo  e' concesso purche':
 a) sia  prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
 b)  gli  eventuali  diritti  di  proprieta'  intellettuale  sui risultati siano integralmente versati all'Ente pubblico di ricerca in qualita' di soggetto proponente;
 ovvero:
 c)  il  soggetto proponente riceva dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale  derivanti  dal  progetto,  per  la  parte in cui siano detentori di tali imprese;
 d)  sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Roma, 31 dicembre 2004
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  |  |