| IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale n.  216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.   145  del  23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  252  del  26 ottobre  1999)  concernente  l'impiego in agricoltura dei feromoni;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la domanda presentata il 27 novembre 2001, dall'impresa BASF Agro  S.p.a.,  con sede legale in via Marconato n. 8 - Cesano Maderno (Milano), per conto della impresa BASF Aktiengesellschaft con sede in Ludwigshafen  (Germania),  diretta  ad  ottenere la registrazione del prodotto  fitosanitario  denominato «RAK 1+2,» contenente le sostanze attive   (Z)-9-dodecenilacetato   e   (E,Z)-7,9-dodecadienil  acetato (feromoni);
 Visti  gli  atti  d'ufficio  da  cui risulta che la titolarita' del prodotto  di cui trattasi, in corso di registrazione, e' passata alla impresa «BASF Agro S.p.a.»;
 Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  in  data  28 aprile  2004 e 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Ritenuto  di  limitare  la  validita' della autorizzazione al tempo determinato  in  anni  dieci  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto;
 Viste le note dell'ufficio del 10 giugno 2004 e 9 novembre 2004 con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi;
 Viste  le  note  pervenute il 25 giugno 2004 e 23 novembre 2004, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni dieci,  l'impresa  BASF Agro S.p.a., con sede legale in via Marconato n.  8  -  Cesano  Maderno  (Milano),  e'  autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  RAK  1+2,  con la composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente   decreto,   fatto   salvo   l'obbligo  di  deguamento  alle conclusioni  della  valutazione  comunitaria riguardante l'inclusione delle sostanze attive (Z)-9-dodecenilacetato e (E,Z)-7,9-dodecadienil acetato   (feromoni)  nell'allegato  1  del  decreto  legislativo  n. 194/1995.
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da 252 diffusori.
 Il  prodotto  in  questione  e' importato, in confezioni pronte per l'impiego,    dallo    stabilimento   della   impresa   estera   BASF Aktiengeselischaft-D-67056-Ludwigshafen (Germania).
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12357.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa, all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 24 dicembre 2004
 
 Il direttore generale: Marabelli
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