| IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  l'art.  8,  comma  1,  del  sopracitato  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie»;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda presentata in data 19 dicembre 2002 e successive integrazioni  di cui l'ultima del 9 marzo 2004, dall'impresa Syngenta Crop  Protection  S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139,  diretta  ad  ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario   denominato  «Lumax»  contenente  le  sostanze  attive S-metolachlor, mesotrione, terbutilazina;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  dell'Unione  europea  del 29 luglio  1998 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva S-metolachlor nell'allegato 1 della direttiva   91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto del 26 novembre 2003 concernente l'inclusione di alcune  sostanze  attive,  tra  cui  mesotrione,  nell'allegato 1 del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in  attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;
 Visto  il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Ritenuto  di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la  validita'  della  stessa  al  tempo  determinato  in  anni tre, a decorrere dalla data del presente decreto;
 Vista  la  nota dell'Ufficio del 9 dicembre 2004, con la quale sono stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
 Vista  la  nota pervenuta il 15 dicembre 2004 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre,  l'impresa  Syngenta  Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano,  via  Gallarate  n. 139, e' autorizzata in via provvisoria ad immettere  in  commercio  il prodotto fitosanitario denominato LUMAX, con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta allegata  al  presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale  prodotto  alle  condizioni  stabilite  per  la  sostanza attiva terbutilazina al termine della sua revisione comunitaria.
 L'autorizzazione  e'  subordinata anche all'esito della valutazione della  Commissione  europea circa l'inserimento della sostanza attiva S-metolachlor in allegato 1 della direttiva 91/414/CEE, unitamente ad eventuali   condizioni  di  utilizzazione,  nonche'  all'esito  delle valutazioni   connesse   agli  ulteriori  dati  richiesti  a  livello nazionale, senza pregiudizio per l'iter di registrazione.
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.
 Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per l'impiego  dagli  stabilimenti  delle  imprese  estere: Syngenta Agro S.A.S.  - Aigues-Vives (Francia), Syngenta South Africa (Pty) Limited (South  Africa),  Safapac Ltd - Whittlesford, Cambridge (Uk), nonche' formulato   negli   stabilimenti  sopracitati  e  confezionato  nello stabilimento  dell'impresa  Althaller  Italia S.r.l., in Colombano al Lambro    (Milano),   autorizzato   con   decreti   del   17 febbraio 1981/1° febbraio 2000.
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12482.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 29 dicembre 2004
 
 Il direttore generale: Marabelli
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