IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 19 dicembre 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima del 9 marzo 2004, dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Lumax» contenente le sostanze attive S-metolachlor, mesotrione, terbutilazina; Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 29 luglio 1998 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva S-metolachlor nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del 26 novembre 2003 concernente l'inclusione di alcune sostanze attive, tra cui mesotrione, nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003; Visto il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validita' della stessa al tempo determinato in anni tre, a decorrere dalla data del presente decreto; Vista la nota dell'Ufficio del 9 dicembre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta il 15 dicembre 2004 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, e' autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LUMAX, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle condizioni stabilite per la sostanza attiva terbutilazina al termine della sua revisione comunitaria. L'autorizzazione e' subordinata anche all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva S-metolachlor in allegato 1 della direttiva 91/414/CEE, unitamente ad eventuali condizioni di utilizzazione, nonche' all'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti a livello nazionale, senza pregiudizio per l'iter di registrazione. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Syngenta Agro S.A.S. - Aigues-Vives (Francia), Syngenta South Africa (Pty) Limited (South Africa), Safapac Ltd - Whittlesford, Cambridge (Uk), nonche' formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l., in Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12482. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2004
Il direttore generale: Marabelli |