Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 31 dicembre 2004
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 10 dicembre 2004, recante: Conferma a commissario delegato per l'emergenza idrica, fino al 31 dicembre 2006, con la previsione di prosecuzione in regime ordinario. (Ordinanza n. 411).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;
Atteso che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 10 dicembre 2004 il presidente della regione e' stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attivita' avviate dal commissario stesso in regime straordinario, continuando ad avvalersi, se necessario, del personale della struttura commissariale;
Ritenuto al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' in essere, di dover confermare la vigenza delle ordinanze commissariali relative alla struttura commissariale ed all'operativita' della stessa;
Ordina:
Art. 1.
Per le motivazioni indicate in premessa, resta fermo quanto disposto nelle ordinanze commissariali n. 8 del 4 settembre 1995, n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 2004.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 31 dicembre 2004
Il commissario governativo: Soru
 
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