Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 20 dicembre 2004 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata da Piemonte ASPROFRUT Societa' Consortile Cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92; Vista la nota protocollo n. 66161 del 23 settembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale la societa' Piemonte ASPROFRUT Societa' Consortile Cooperativa a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che in accoglimento della domanda avanzata dalla societa' Piemonte ASPROFRUT Societa' Consortile Cooperativa a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Piccoli Frutti Cuneo». |
| Art. 2. La denominazione «Piccoli Frutti Cuneo» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 66161 del 23 settembre 2004 e allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2004 Il direttore generale: Abate |
| DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PICCOLI FRUTTI CUNEO»
Art. 1. Nome del prodotto L'indicazione geografica protetta «Piccoli Frutti Cuneo» e' riservata alle produzioni di frutti di sottobosco (Lampone - Ribes - Mirtillo - Rovo - Uva spina - Fragolina di bosco) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. Art. 2. Descrizione del prodotto 2.1 L'indicazione «Piccoli Frutti Cuneo» puo' essere attribuita esclusivamente ai frutti di Lampone - Ribes - Mirtillo - Rovo - Uva spina - Fragolina di bosco derivanti da coltivazioni effettuate nella zona geografica delimitata dal presente Disciplinare. 2.2 Le varieta' - L'Indicazione geografica protetta «Piccoli Frutti Cuneo» designa esclusivamente frutti delle cultivar afferenti alle specie «Rubus idaeus» (Lampone), «Ribes rubrum» (Ribes), «Vaccinium corymbosum» (Mirtillo gigante), «Rubus ulmifolius» (Rovo inerme), «Ribes grossularia» (Uva spina), «Fragaria vesca» (Fragolina di bosco) e coltivate in zona ed ottenute a seguito di attivita' di miglioramento genetico purche' presentino caratteristiche conformi agli standard qualitativi riportati all'art. 2.3. 2.3 Caratteristiche del prodotto - Al momento di immissione nella filiera commerciale il prodotto contrassegnato con la denominazione «Piccoli Frutti Cuneo» IGP deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti nel presente disciplinare e precisamente: Lampone: frutti di forma: conico corta, conico rotondeggiante, allungata, tipica della cultivar. All'interno degli imballi i frutti devono essere di calibro omogeneo e a stadi di maturazione regolari. Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti dovra' essere rosso intensa - brillante e/o giallo - aranciata tipica della cultivar; e' possibile commercializzare frutti con una piccola zona rosata (non ancora matura) in prossimita' del calice. Superficie: asciutta. I frutti devono essere integri, non ammaccati e non deformati, devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti e privi di umidita' esterna anomala e di odori e sapori estranei. Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche: tenore zuccherino: valore minimo 7,0° brix; acidita' titolabile: valore minimo 15 meq/100 g di NaOH N/10. Ribes: frutti di forma: bacche rotondeggianti, tondo leggermente compresse ai poli, carattere tipico della cultivar; grappoli regolari per numero di bacche e dimensioni. All'interno degli imballaggi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari. Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere rosso intenso, brillante, rosso aranciata, bianco - giallognola tipica della cultivar; e' possibile commercializzare grappoli contenenti bacche non ben mature in misura non superiore al 10%; sono da escludere dalla commercializzazione frutti che presentino spaccature e/o fenditure derivanti da stress ambientali. Superficie asciutta. I frutti devono essere posti sul mercato in grappoli omogenei, integri, non ammaccati; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti e privi di umidita' esterna anomala e di odori e sapori estranei. Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche: tenore zuccherino: valore minimo 8,0° brix; acidita' titolabile: valore minimo 20 meq/100 g di NaOH N/10. Mirtillo: frutti di forma: rotondeggiante, tondo compressa ai poli tipica della cultivar. All'interno degli imballi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari. Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere bluastra mediamente intensa a seconda del contenuto in pruina della superficie; brillantezza media tipica della cultivar; e' possibile commercializzare frutti con una piccola zona rosata (non ancora matura) in prossimita' dell'attaccatura peduncolare in misura non superiore al 5% del numero dei frutti. Sono da escludere frutti che evidenzino, spaccature e fenditure delle bacche derivanti da agenti atmosferici esterni e/o parassiti. Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta. I frutti devono essere integri, non ammaccati e non deformati; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti, privi di umidita' esterna anomala e sapori estranei. Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche: tenore zuccherino: valore minimo 9° brix; acidita' titolabile: valore minimo 6,0 meq/100 g di NaOH N/10. Rovo: frutti di forma: bacche rotondeggianti, conico corte, conico allungate tipica della cultivar. All'interno degli imballi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari. Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere nero intenso delle drupeole, brillante tipica della cultivar; e' possibile commercializzare frutti contenenti drupeole non ben mature in misura non superiore al 5% del numero totale. Sono da escludere dalla commercializzazione frutti che presentino spaccature e/o fenditure derivanti da stress ambientali. Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta. I frutti devono essere posti sul mercato singolarmente, integri, non ammaccati; il frutto deve essere provvisto di ricettacolo internamente senza presentare parti di calice; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti, privi di umidita' esterna anomala e di odori e sapori estranei. Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche: tenore zuccherino: valore minimo 7° brix; acidita' titolabile: valore minimo 10 meq/100 g di NaOH N/10. Uva spina: Frutti di forma: rotondeggiante - ovoidale tipica della cultivar. All'interno degli imballi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari. Colorazione: la colorazione delle bacche dovra' essere rispondente alle singole varieta' e variare dal verde-giallo, al giallo intenso, al rosso medio intenso; e' possibile commercializzare frutti con una zona non ancora matura in prossimita' del calice e/o nella parte del frutto posizionata verso il suolo. Superficie: integra; e' ammessa una leggera presenza di peluria sulla superficie esterna tipica della cultivar. I frutti devono essere integri non ammaccati, ne' fessurati; dovranno essere sani ed esenti da alterazioni patologiche; puliti e privi di umidita' esterna anomala e di odori e sapori estranei. Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche: tenore zuccherino: valore minimo 9° brix; acidita' titolabile: valore minimo 20 meq/100 g di NaOH N/10. Fragolina di bosco: frutti di forma: rotondeggiante, conico - rotondeggiante, acheni mediamente sporgenti tipica della cultivar. All'interno degli imballi i frutti devono presentare frutti di calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari. Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere rosso intenso, brillante con acheni giallo rossastri caratteristiche tipiche della cultivar; e' possibile commercializzare frutti con una piccola zona biancastra (non ancora matura) in prossimita' dell'attaccatura su una superficie non superiore al 10% del totale. Sono da escludere frutti che evidenzino spaccature e fenditure delle bacche derivanti da agenti atmosferici esterni e/o parassiti. Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta. I frutti devono essere integri, non ammaccati e non deformati per eccessiva pressione esercitata al momento delle stacco dalla pianta; il frutto non deve presentare, al momento dell'immissione sul mercato, parti di calice; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti e privi di umidita' esterna anomala. Privi di odori e sapori estranei. Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche: tenore zuccherino: valore minimo 9° brix acidita' titolabile: valore minimo 20 meq/100 g di NaOH N/10. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione dei «Piccoli Frutti Cuneo» e' identificabile con l'areale che si estende ad un'altitudine compresa tra i 250 ed i 1200 metri s.l.m., lungo la dorsale alpina occidentale compresa tra le Alpi Marittime e Cozie. Da un punto di vista geografico, la zona di produzione dei «Piccoli Frutti Cuneo» comprende parte del territorio della provincia di Cuneo ubicato in zona pedemontana - montana. I comuni interessati, come evidenziato dalla cartina allegata, sono i seguenti Comuni della provincia di Cuneo: Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Battifollo, Beinette, Bellino, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Canosio, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Celle di Macra, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Isasca, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovi', Montaldo di Mondovi', Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaforte Mondovi', Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, San Michele Mondovi', Scagnello, Stroppo, Torre Mondovi', Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovi', Villar San Costanzo, Vinadio, Viola. Art. 4. Elementi che comprovano l'origine Gli abitanti delle vallate circondanti Cuneo conoscono da sempre le innumerevoli qualita' di questi prodotti. Basti pensare che gia' nel periodo feudale lo sfruttamento delle risorse minori del bosco veniva concesso come diritti di uso. Mentre il signore, infatti, teneva per se' i prodotti piu' pregiati che le proprie terre potevano offrire, come legname e cacciagione, egli tollerava che le risorse minori potessero essere sfruttate dalla comunita'. L'utilizzo dei frutti del sottobosco ha rappresentato cosi' per secoli una fonte di alimento e di medicamento, tradizione mantenutasi ancora viva al giorno d'oggi, soprattutto in quelle regioni in cui la crescita spontanea di questi frutti e' naturalmente favorita dalle condizioni climatiche e geomorfologiche. Le vallate cuneesi sono da sempre la culla naturale per la crescita dei piccoli frutti di bosco che nascono spontaneamente lungo le strade, alle pendici dei monti e nel sottobosco. Nelle «Memorie storiche e statuti antichi di Chiusa Pesio» (a cura del cav. prof. Giambattista Botteri, Torino 1892), vengono descritti con orgogliosa meraviglia i prodigi della natura piemontese, con particolare riguardo ai frutti con cui queste terre nutrono e allietano i coltivatori di queste zone. Accanto ai prodotti coltivati dall'uomo, vengono infatti elencati anche i frutti di bosco: le fragole, i lamponi ed i vaccini (mirtilli), che «si colgono in molta copia nella primavera». Lamponi, mirtilli, more e ribes crescevano spontaneamente lungo le strade alle pendici dei monti cuneesi ed erano una gioia per i bambini, che li raccoglievano in piccoli cestini e con cura li portavano alle loro nonne, le quali confezionavano confetture e dolcetti di cui i piccoli cuneesi erano ghiotti. Il «frullato di mirtilli», la «papocia» di fragoline erano dolci e ambite merende per i piu' giovani mentre le «gratuselle» sotto spirito rinfrancavano alla sera gli adulti dopo una dura giornata di lavoro. Quando si comincio' a pensare che questi piccoli prodotti delle terre cuneesi potevano anche essere venduti si utilizzo' cosi' la raccolta di lamponi e mirtilli che venivano venduti alle industrie, le quali ne ricavavano liquori, profumi e persino medicinali. Il ricorso sempre piu' massiccio alle produzioni spontanee, particolarmente diffuse sul territorio, e' da attribuire, oltre che all'opera dei contadini del tempo, anche all'attivita' instancabile dei Padri Certosini che nel 1173 vennero ad occupare un'area montana particolarmente ricca di flora spontanea. Le condizioni pedoclimatiche che caratterizzano il cuneese hanno consentito a queste colture, nel corso dei decenni, di diffondersi in molti areali collinari; questi frutti, dapprima spontanei, poi razionalmente coltivati, sono stati utilizzati, nei secoli, sia come alimento particolare ricco di elementi nutritivi sia in erboristeria e farmacopea per la preparazione di tisane e/o per la cura di particolari patologie. La raccolta di prodotto spontaneo prosegui' sino alla meta' degli anni '60, quando iniziarono le prime esperienze di coltivazione razionale di questi frutti, utilizzando materiali di propagazione provenienti dalla vicina Francia e/o da altri paesi dell'Europa. Sul finire degli anni '70 inizio anni '80, una significativa richiesta di materiale da destinare all'industria di trasformazione favori' la diffusione della coltura nell'intero areale di fondovalle del cuneese, che divenne, ben presto, il punto di riferimento nazionale per queste coltivazioni. La coltivazione dei Piccoli Frutti rappresenta, ancora oggi, una fonte significativa di reddito per molte aziende ubicate in areali svantaggiati di montagna. Attualmente si stima che la coltivazione, che coinvolge circa 250 operatori di settore, si estenda su circa 120 ettari, con una produzione media annua stimata in circa 6.500 quintali. Rintracciabilita': a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine dei «Piccoli Frutti Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata e' certificata dall'Organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilita' del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da: iscrizione dei produttori dei «Piccoli Frutti» IGP in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato; denuncia annuale all'organismo di controllo dei quantitativi prodotti; annotazione cronologica da parte dei produttori/condizionatori negli appositi registri, preventivamente vidimati dall'organismo di controllo, delle partite di prodotto nelle varie fasi della filiera produttiva. Art. 5. Metodi di ottenimento Il metodo di ottenimento del prodotto, si basa sui criteri di seguito elencati: Sesti di impianto. Per favorire un buon arieggiamento delle piante e uno sviluppo razionale dei soggetti si adotteranno investimenti a filare singolo; distanze tra le file non inferiori a 1,8 metri, per Lampone - Rovo - Mirtillo e Ribes, ed a 1 metro per la Fragolina di bosco. Lungo la fila le piante dovranno essere posizionate a distanze variabile secondo le tipologie con distanze non inferiori ai 0,25 m. per la fragolina di bosco; a 0,40 m per il lampone (in fase di piena produzione l'investimento potra' raggiungere una densita' massima di 12 tralci per metro lineare); a 1 m per il mirtillo-ribes ed a 1,8 m per il rovo. Gestione del suolo. Per il controllo delle infestanti e per migliorare la qualita' delle produzioni sono ammesse pacciamature con film plastici e/o teli filtranti stabilizzati lungo la fila (fragolina di bosco, mirtillo, ribes, rovo). Per il lampone e dopo la prima fase di allevamento per mirtillo - rovo - ribes e' possibile contenere lo sviluppo delle infestanti lungo la fila mediante interventi di diserbo chimico utilizzando prodotti ammessi sulla coltura - non residuali. Gli interventi di diserbo devono essere posizionati nella fase tardo autunnale ed alla ripresa vegetativa. Nell'interfila e' possibile adottare sistemi di inerbimento controllato con sfalci ripetuti della massa verde; per la fragolina di bosco e' possibile intervenire, per il controllo delle infestanti, con diserbi selettivi non residuali posizionati nella fase di post trapianto - ripresa vegetativa. Non sono ammesse per i «Piccoli Frutti Cuneo» IGP tecniche di disinfezione dei suolo in fase di pre-trapianto con Bromuro di Metile. Irrigazione. Gli apporti irrigui dovranno essere effettuati per scorrimento oppure in modo localizzato mediante apposite «ali gocciolanti» disposte sotto la pacciamatura o lungo le file. Gli interventi di adacquamento avranno cadenza variabile in relazione alle situazioni climatiche dell'areale ed allo stadio vegetativo delle piante. Difesa fitosanitaria. Per il controllo dei principali patogeni si fa riferimento a quanto riportato nei disciplinari di produzione elaborati nell'ambito di misure agro-ambientali ispirati alla produzione integrata. Al fine di controllare lo sviluppo dei patogeni responsabili di alterazioni all"apparato fogliare ed ai frutti (es. Antracnosi - Botrytis - Alternaria - ecc...) e' ammesso l'uso di tunnel di copertura volti a ridurre la bagnatura della vegetazione. Raccolta. Nella fase di raccolta verranno selezionati esclusivamente i frutti che presentano uno stadio di maturazione omogeneo. Commercializzazione. La commercializzazione avviene nel periodo da aprile a novembre. Conservazione. La conservazione per alcune tipologie dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP (Mirtillo-Ribes) avverra' esclusivamente attraverso la refrigerazione, assicurando i valori di temperatura, umidita' e di composizione atmosferica tali da non alterare le peculiari caratteristiche qualitative dei frutti. E' ammessa per tutte le tipologie dei Piccoli Frutti Cuneo la tecnica della surgelazione. Art. 6. Elementi che comprovano il legame con l'ambiente Il territorio su cui si conducono le coltivazioni dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP risulta dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari quali l'altitudine, la latitudine, la conformazione orografica e la buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli. L'ubicazione degli investimenti produttivi in ambienti pedemontani, caratterizzati da temperature medie contenute nella fase tardo invernale, determina significativi posticipi nella fase di ripresa vegetativa - fioritura, tanto da prolungare significativamente le epoche di maturazione e commercializzazione. Inoltre le condizioni climatiche che caratterizzano l'intera fase estiva di questi ambienti produttivi, consentono di poter effettuare coltivazioni di lamponi, ribes, mirtillo, rovo e fragolina di bosco durante l'intero arco estivo con produzioni prolungate e significativamente frazionate. Forti escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosita' dell'ambiente di coltivazione conferiscono poi maggior lucidita', consistenza e colorazione ai frutti. Una buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli (in particolare elevati livelli di sostanza organica nei terreni) favoriscono uno sviluppo ottimale delle piante, garantendo una buona differenziazione di gemme a fiore nella fase autunnale - estiva ed una significativa copertura e protezione da parte della massa vegetante, sulle produzioni. L'insieme di questi fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualita' dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP, che si caratterizzano in modo particolare per la brillantezza del colore, per la consistenza della polpa e per la qualita' organolettica dei frutti. Partendo dai prodotti selvatici, cosi' diffusi nell'area, nel corso degli anni i coltivatori cuneesi hanno continuato a selezionare linee di produzione sempre piu' rispondenti alle esigenze del consumatore, sia in termini di caratteristiche organolettiche che di caratteristiche estetiche dei frutti. Attualmente dunque la produzione di piccoli frutti viene commercializzata in composizioni miste nelle cosiddette cassette «misto bosco.» Tali cassette contenenti piu' confezioni di singole specie di frutti sono particolarmente conosciute ed apprezzate dal consumatore italiano ed europeo. I fattori ambientali illustrati nel presente art. 6 unitamente alla capacita' dell'uomo di mettere a punto e salvaguardare le tradizioni socio - produttive locali contribuiscono a determinare l'unicita' delle caratteristiche dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP, caratteristiche riconosciute sia dalla letteratura tecnico-scientifica che dal mercato, dove tali produzioni trovano idonea valorizzazione. Art. 7. Controlli L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992. Art. 8. Etichettatura e confezionamento Il prodotto commercializzato come «Piccoli Frutti Cuneo» IGP deve essere confezionato, all'interno della zona di produzione e direttamente in azienda, in appositi imballaggi tali da consentire la chiara identificazione del prodotto, per garantire la qualita', la tracciabilita' e il controllo. L'identificazione del prodotto IGP dovra' avvenire nelle confezioni in cui dovra' apparire la dicitura Piccoli Frutti Cuneo IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente. Il confezionamento dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP avverra' negli imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente. Il prodotto contenuto negli imballaggi dovra' presentare pezzature e grado di maturazione omogenei; dovra' essere garantita un'omogeneita' di peso delle confezioni. Sulle cassette dovra' essere riportata, accanto al logo commerciale del magazzino di conferimento la denominazione dell'azienda produttrice. Sulle confezioni dovra' inoltre essere riportata la dicitura «Piccoli Frutti Cuneo» immediatamente seguito dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» anche sotto forma di acronimo I.G.P. Il logo della IGP «Piccoli Frutti Cuneo» e' composto da un tratto che rappresenta le sagome dei diversi frutti, realizzato in modo gestuale. Le diciture «Piccoli Frutti Cuneo IGP» e «Indicazione Geografica Protetta» sono racchiuse all'interno della composizione. Note identificative dei caratteri. Piccoli Frutti Cuneo - carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati. IGP - carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati. Indicazione Geografica Protetta - carattere: Helvetica grassetto - compressione 85% Riferimenti colore
----> vedere LOGO a pag. 67 della G.U. <----
Piccoli Frutti Cuneo - colore pieno: riferimento pantone 186C quadricromia 100 giallo + 100 magenta retinati: 30% del colore pieno IGP - colore pieno: riferimento pantone 355C quadricromia 100 giallo + 100 cyan retinati: 30% del colore pieno. Indicazione Geografica Protetta - colore: riferimento pantone 355C quadricromia 100 giallo + 100 cyan. Tratto grafico (da sinistra a destra) mirtilli: riferimento pantone 268C quadricromia 80 cyan + 100 magenta + 10 nero; Lampone: riferimento pantone 208C quadricromia 100 magenta + 40 giallo + 40 nero. Fragola frutto: riferimento pantone 186C quadricromia 100 giallo + 100 magenta. Fragola corona: riferimento pantone 355C quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
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Piccoli Frutti Cuneo - colore pieno: nero 100% retinati: 30% del colore pieno. IGP - colore pieno: nero 100% retinati: 30% del colore pieno. Indicazione Geografica Protetta - colore: nero 100%. Tratto grafico (da sinistra a destra). Mirtilli: nero 100%. Lampone: nero 80%. Fragola frutto: nero 70%. Fragola corona: nero 45%. Nella designazione e' comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore. Art. 9. Prodotti trasformati I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. «Piccoli Frutti Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg (CEE) 2081/92. L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento secondo la normativa vigente tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato. |
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