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| Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 dicembre 2004 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Piccoli  Frutti Cuneo», per la quale e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16 lettera d);
 Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista   la   domanda  presentata  da  Piemonte  ASPROFRUT  Societa' Consortile Cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
 Vista  la  nota  protocollo  n.  66161 del 23 settembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa'  Piemonte  ASPROFRUT Societa'  Consortile  Cooperativa  a r.l., ha chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  CEE  2081/92  come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento  CE  n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura, conseguente  all'eventuale  accoglimento  della  citata istanza della indicazione  geografica  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo  2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Piccoli Frutti  Cuneo»,  in  attesa  che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che  in  accoglimento  della domanda avanzata dalla societa' Piemonte ASPROFRUT   Societa'  Consortile  Cooperativa  a  r.l.,  assicuri  la protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione  «Piccoli  Frutti  Cuneo»,  secondo  il disciplinare di produzione  trasmesso  con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Piccoli Frutti Cuneo».
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  «Piccoli  Frutti Cuneo» e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso all'organismo  comunitario  con nota n. 66161 del 23 settembre 2004 e allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo»,  come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 dicembre 2004
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
 «PICCOLI FRUTTI CUNEO»
 
 Art. 1.
 Nome del prodotto
 L'indicazione  geografica  protetta  «Piccoli  Frutti  Cuneo»  e' riservata  alle produzioni di frutti di sottobosco (Lampone - Ribes - Mirtillo - Rovo - Uva spina - Fragolina di bosco) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 2.1  L'indicazione  «Piccoli Frutti Cuneo» puo' essere attribuita esclusivamente  ai  frutti di Lampone - Ribes - Mirtillo - Rovo - Uva spina - Fragolina di bosco derivanti da coltivazioni effettuate nella zona geografica delimitata dal presente Disciplinare.
 2.2  Le  varieta'  -  L'Indicazione  geografica protetta «Piccoli Frutti  Cuneo» designa esclusivamente frutti delle cultivar afferenti alle   specie  «Rubus  idaeus»  (Lampone),  «Ribes  rubrum»  (Ribes), «Vaccinium  corymbosum»  (Mirtillo gigante), «Rubus ulmifolius» (Rovo inerme), «Ribes grossularia» (Uva spina), «Fragaria vesca» (Fragolina di  bosco)  e coltivate in zona ed ottenute a seguito di attivita' di miglioramento  genetico  purche'  presentino caratteristiche conformi agli standard qualitativi riportati all'art. 2.3.
 2.3 Caratteristiche del prodotto - Al momento di immissione nella filiera  commerciale  il prodotto contrassegnato con la denominazione «Piccoli  Frutti  Cuneo»  IGP  deve  essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti nel presente disciplinare e precisamente: Lampone:
 frutti  di forma: conico corta, conico rotondeggiante, allungata, tipica della cultivar.
 All'interno  degli  imballi  i  frutti  devono  essere di calibro omogeneo e a stadi di maturazione regolari.
 Colorazione:  la  colorazione  esteriore dei frutti dovra' essere rosso  intensa  -  brillante  e/o  giallo  -  aranciata  tipica della cultivar;  e'  possibile commercializzare frutti con una piccola zona rosata  (non  ancora  matura)  in prossimita' del calice. Superficie: asciutta.  I  frutti  devono  essere  integri,  non  ammaccati  e non deformati,  devono  essere  sani,  esenti da alterazioni patologiche, puliti  e  privi  di  umidita'  esterna  anomala  e di odori e sapori estranei.
 Alla   raccolta   i   frutti   devono   possedere   le   seguenti caratteristiche organolettiche:
 tenore zuccherino: valore minimo 7,0° brix;
 acidita' titolabile: valore minimo 15 meq/100 g di NaOH N/10. Ribes:
 frutti   di   forma:  bacche  rotondeggianti,  tondo  leggermente compresse ai poli, carattere tipico della cultivar; grappoli regolari per numero di bacche e dimensioni.
 All'interno  degli  imballaggi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.
 Colorazione:  la  colorazione  esteriore  dei  frutti deve essere rosso  intenso,  brillante,  rosso  aranciata,  bianco  - giallognola tipica   della   cultivar;  e'  possibile  commercializzare  grappoli contenenti bacche non ben mature in misura non superiore al 10%; sono da   escludere   dalla   commercializzazione  frutti  che  presentino spaccature e/o fenditure derivanti da stress ambientali.
 Superficie asciutta.
 I  frutti  devono  essere posti sul mercato in grappoli omogenei, integri,  non  ammaccati;  devono  essere sani, esenti da alterazioni patologiche,  puliti e privi di umidita' esterna anomala e di odori e sapori estranei.
 Alla   raccolta   i   frutti   devono   possedere   le   seguenti caratteristiche organolettiche:
 tenore zuccherino: valore minimo 8,0° brix;
 acidita' titolabile: valore minimo 20 meq/100 g di NaOH N/10. Mirtillo:
 frutti di forma: rotondeggiante, tondo compressa ai poli tipica della cultivar.
 All'interno  degli  imballi  i  frutti  devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.
 Colorazione:  la  colorazione  esteriore  dei  frutti deve essere bluastra  mediamente  intensa a seconda del contenuto in pruina della superficie;  brillantezza  media  tipica della cultivar; e' possibile commercializzare  frutti  con  una  piccola  zona  rosata (non ancora matura)  in  prossimita'  dell'attaccatura  peduncolare in misura non superiore  al  5% del numero dei frutti. Sono da escludere frutti che evidenzino,  spaccature  e fenditure delle bacche derivanti da agenti atmosferici esterni e/o parassiti.
 Superficie:  asciutta,  tollerante  alle  manipolazioni  dopo  la raccolta.
 I  frutti  devono  essere integri, non ammaccati e non deformati; devono  essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti, privi di umidita' esterna anomala e sapori estranei.
 Alla   raccolta   i   frutti   devono   possedere   le   seguenti caratteristiche organolettiche:
 tenore zuccherino: valore minimo 9° brix;
 acidita' titolabile: valore minimo 6,0 meq/100 g di NaOH N/10. Rovo:
 frutti  di  forma:  bacche  rotondeggianti,  conico corte, conico allungate tipica della cultivar.
 All'interno  degli  imballi  i  frutti  devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.
 Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere nero intenso delle drupeole, brillante tipica della cultivar; e' possibile commercializzare  frutti contenenti drupeole non ben mature in misura non superiore al 5% del numero totale.
 Sono da escludere dalla commercializzazione frutti che presentino spaccature e/o fenditure derivanti da stress ambientali.
 Superficie:  asciutta,  tollerante  alle  manipolazioni  dopo  la raccolta.
 I  frutti devono essere posti sul mercato singolarmente, integri, non  ammaccati;  il  frutto  deve  essere  provvisto  di  ricettacolo internamente  senza  presentare  parti di calice; devono essere sani, esenti  da alterazioni patologiche, puliti, privi di umidita' esterna anomala e di odori e sapori estranei.
 Alla   raccolta   i   frutti   devono   possedere   le   seguenti caratteristiche organolettiche:
 tenore zuccherino: valore minimo 7° brix;
 acidita' titolabile: valore minimo 10 meq/100 g di NaOH N/10. Uva spina:
 Frutti di forma: rotondeggiante - ovoidale tipica della cultivar.
 All'interno  degli  imballi  i  frutti  devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.
 Colorazione:   la   colorazione   delle   bacche   dovra'  essere rispondente  alle  singole  varieta'  e  variare dal verde-giallo, al giallo intenso, al rosso medio intenso; e' possibile commercializzare frutti  con  una zona non ancora matura in prossimita' del calice e/o nella parte del frutto posizionata verso il suolo.
 Superficie:  integra;  e' ammessa una leggera presenza di peluria sulla superficie esterna tipica della cultivar.
 I  frutti  devono  essere  integri  non ammaccati, ne' fessurati; dovranno  essere  sani ed esenti da alterazioni patologiche; puliti e privi di umidita' esterna anomala e di odori e sapori estranei.
 Alla   raccolta   i   frutti   devono   possedere   le   seguenti caratteristiche organolettiche:
 tenore zuccherino: valore minimo 9° brix;
 acidita' titolabile: valore minimo 20 meq/100 g di NaOH N/10. Fragolina di bosco:
 frutti  di forma: rotondeggiante, conico - rotondeggiante, acheni mediamente sporgenti tipica della cultivar.
 All'interno  degli  imballi  i frutti devono presentare frutti di calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.
 Colorazione:  la  colorazione  esteriore  dei  frutti deve essere rosso  intenso, brillante con acheni giallo rossastri caratteristiche tipiche  della cultivar; e' possibile commercializzare frutti con una piccola   zona   biancastra   (non   ancora  matura)  in  prossimita' dell'attaccatura  su  una superficie non superiore al 10% del totale. Sono  da escludere frutti che evidenzino spaccature e fenditure delle bacche derivanti da agenti atmosferici esterni e/o parassiti.
 Superficie:  asciutta,  tollerante  alle  manipolazioni  dopo  la raccolta.
 I frutti devono essere integri, non ammaccati e non deformati per eccessiva  pressione esercitata al momento delle stacco dalla pianta; il  frutto  non  deve  presentare,  al  momento  dell'immissione  sul mercato,  parti  di calice; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche,  puliti  e  privi  di umidita' esterna anomala. Privi di odori e sapori estranei.
 Alla   raccolta   i   frutti   devono   possedere   le   seguenti caratteristiche organolettiche:
 tenore zuccherino: valore minimo 9° brix
 acidita' titolabile: valore minimo 20 meq/100 g di NaOH N/10.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La   zona   di   produzione   dei   «Piccoli   Frutti  Cuneo»  e' identificabile  con l'areale che si estende ad un'altitudine compresa tra i 250 ed i 1200 metri s.l.m., lungo la dorsale alpina occidentale compresa tra le Alpi Marittime e Cozie.
 Da  un  punto  di  vista  geografico,  la  zona di produzione dei «Piccoli Frutti Cuneo» comprende parte del territorio della provincia di Cuneo ubicato in zona pedemontana - montana.
 I  comuni  interessati,  come evidenziato dalla cartina allegata, sono i seguenti Comuni della provincia di Cuneo:
 Acceglio,  Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge,  Battifollo,  Beinette, Bellino, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves,  Briaglia,  Briga  Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Canosio, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura,  Castelmagno,  Castelnuovo  di Ceva, Celle di Macra, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero,  Elva,  Entracque,  Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino,   Gaiola,   Gambasca,  Garessio,  Isasca,  Lesegno,  Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marmora, Martiniana Po, Melle,  Moiola, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovi', Montaldo di Mondovi', Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo,  Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno,  Pamparato,  Perlo,  Peveragno, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Pontechianale,  Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Revello, Rifreddo, Rittana,   Roaschia,   Robilante,  Roburent,  Roccabruna,  Roccaforte Mondovi', Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San   Giovanni,   Saluzzo,  Sambuco,  Sampeyre,  San  Damiano  Macra, Sanfront,  San  Michele Mondovi', Scagnello, Stroppo, Torre Mondovi', Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovi', Villar San Costanzo, Vinadio, Viola.
 Art. 4.
 Elementi che comprovano l'origine
 Gli  abitanti delle vallate circondanti Cuneo conoscono da sempre le  innumerevoli  qualita' di questi prodotti. Basti pensare che gia' nel  periodo  feudale  lo sfruttamento delle risorse minori del bosco veniva  concesso  come  diritti  di  uso. Mentre il signore, infatti, teneva per se' i prodotti piu' pregiati che le proprie terre potevano offrire,  come  legname  e cacciagione, egli tollerava che le risorse minori potessero essere sfruttate dalla comunita'.
 L'utilizzo  dei  frutti del sottobosco ha rappresentato cosi' per secoli una fonte di alimento e di medicamento, tradizione mantenutasi ancora viva al giorno d'oggi, soprattutto in quelle regioni in cui la crescita  spontanea  di  questi frutti e' naturalmente favorita dalle condizioni climatiche e geomorfologiche.
 Le  vallate  cuneesi  sono  da  sempre  la  culla naturale per la crescita dei piccoli frutti di bosco che nascono spontaneamente lungo le strade, alle pendici dei monti e nel sottobosco.
 Nelle  «Memorie  storiche  e  statuti antichi di Chiusa Pesio» (a cura  del  cav.  prof.  Giambattista  Botteri,  Torino 1892), vengono descritti   con   orgogliosa   meraviglia   i  prodigi  della  natura piemontese,  con  particolare riguardo ai frutti con cui queste terre nutrono e allietano i coltivatori di queste zone.
 Accanto ai prodotti coltivati dall'uomo, vengono infatti elencati anche  i  frutti  di  bosco:  le  fragole,  i  lamponi  ed  i vaccini (mirtilli), che «si colgono in molta copia nella primavera».
 Lamponi,  mirtilli,  more e ribes crescevano spontaneamente lungo le  strade  alle  pendici  dei monti cuneesi ed erano una gioia per i bambini,  che  li  raccoglievano  in  piccoli  cestini  e con cura li portavano  alle  loro  nonne,  le  quali  confezionavano confetture e dolcetti di cui i piccoli cuneesi erano ghiotti.
 Il  «frullato di mirtilli», la «papocia» di fragoline erano dolci e  ambite  merende  per  i  piu' giovani mentre le «gratuselle» sotto spirito  rinfrancavano alla sera gli adulti dopo una dura giornata di lavoro.
 Quando  si  comincio' a pensare che questi piccoli prodotti delle terre  cuneesi  potevano  anche  essere venduti si utilizzo' cosi' la raccolta  di  lamponi e mirtilli che venivano venduti alle industrie, le quali ne ricavavano liquori, profumi e persino medicinali.
 Il  ricorso  sempre  piu'  massiccio  alle  produzioni spontanee, particolarmente  diffuse  sul territorio, e' da attribuire, oltre che all'opera  dei  contadini del tempo, anche all'attivita' instancabile dei  Padri Certosini che nel 1173 vennero ad occupare un'area montana particolarmente ricca di flora spontanea.
 Le  condizioni pedoclimatiche che caratterizzano il cuneese hanno consentito a queste colture, nel corso dei decenni, di diffondersi in molti  areali  collinari;  questi  frutti,  dapprima  spontanei,  poi razionalmente  coltivati, sono stati utilizzati, nei secoli, sia come alimento  particolare ricco di elementi nutritivi sia in erboristeria e  farmacopea  per  la  preparazione  di  tisane  e/o  per la cura di particolari patologie.
 La raccolta di prodotto spontaneo prosegui' sino alla meta' degli anni  '60,  quando  iniziarono  le  prime  esperienze di coltivazione razionale  di  questi  frutti,  utilizzando materiali di propagazione provenienti dalla vicina Francia e/o da altri paesi dell'Europa.
 Sul  finire  degli  anni  '70  inizio anni '80, una significativa richiesta  di  materiale da destinare all'industria di trasformazione favori'  la diffusione della coltura nell'intero areale di fondovalle del  cuneese,  che  divenne,  ben  presto,  il  punto  di riferimento nazionale per queste coltivazioni.
 La  coltivazione dei Piccoli Frutti rappresenta, ancora oggi, una fonte  significativa  di  reddito per molte aziende ubicate in areali svantaggiati  di  montagna. Attualmente si stima che la coltivazione, che coinvolge circa 250 operatori di settore, si estenda su circa 120 ettari,  con  una  produzione  media  annua  stimata  in  circa 6.500 quintali.
 Rintracciabilita':  a  livello di controlli per l'attestazione di provenienza  (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine dei  «Piccoli  Frutti  Cuneo»  dalla  zona  geografica  di produzione delimitata  e'  certificata  dall'Organismo  di  controllo  di cui al successivo  art.  7,  sulla  base  di  numerosi  adempimenti  cui  si sottopongono  i  produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
 I   fondamentali   di   tali   adempimenti,   che  assicurano  la rintracciabilita'  del  prodotto,  in  ogni  fase della filiera, sono costituiti da:
 iscrizione  dei  produttori  dei  «Piccoli  Frutti»  IGP  in un apposito   registro,   attivato,   tenuto   ed  aggiornato  da  parte dell'organismo di controllo autorizzato;
 denuncia  annuale  all'organismo  di controllo dei quantitativi prodotti;
 annotazione  cronologica da parte dei produttori/condizionatori negli  appositi  registri, preventivamente vidimati dall'organismo di controllo,  delle  partite di prodotto nelle varie fasi della filiera produttiva.
 Art. 5.
 Metodi di ottenimento
 Il  metodo  di  ottenimento  del prodotto, si basa sui criteri di seguito elencati: Sesti di impianto.
 Per  favorire  un  buon arieggiamento delle piante e uno sviluppo razionale  dei soggetti si adotteranno investimenti a filare singolo; distanze  tra le file non inferiori a 1,8 metri, per Lampone - Rovo - Mirtillo e Ribes, ed a 1 metro per la Fragolina di bosco.
 Lungo  la  fila  le piante dovranno essere posizionate a distanze variabile  secondo le tipologie con distanze non inferiori ai 0,25 m. per  la fragolina di bosco; a 0,40 m per il lampone (in fase di piena produzione  l'investimento potra' raggiungere una densita' massima di 12  tralci per metro lineare); a 1 m per il mirtillo-ribes ed a 1,8 m per il rovo. Gestione del suolo.
 Per  il  controllo  delle infestanti e per migliorare la qualita' delle produzioni sono ammesse pacciamature con film plastici e/o teli filtranti  stabilizzati  lungo la fila (fragolina di bosco, mirtillo, ribes, rovo).
 Per il lampone e dopo la prima fase di allevamento per mirtillo - rovo  -  ribes  e'  possibile  contenere lo sviluppo delle infestanti lungo  la  fila  mediante  interventi  di diserbo chimico utilizzando prodotti  ammessi  sulla  coltura  - non residuali. Gli interventi di diserbo  devono essere posizionati nella fase tardo autunnale ed alla ripresa vegetativa.
 Nell'interfila  e'  possibile  adottare  sistemi  di  inerbimento controllato  con  sfalci ripetuti della massa verde; per la fragolina di bosco e' possibile intervenire, per il controllo delle infestanti, con  diserbi  selettivi  non residuali posizionati nella fase di post trapianto - ripresa vegetativa.
 Non  sono  ammesse  per  i «Piccoli Frutti Cuneo» IGP tecniche di disinfezione  dei  suolo  in  fase  di  pre-trapianto  con Bromuro di Metile. Irrigazione.
 Gli  apporti  irrigui  dovranno essere effettuati per scorrimento oppure  in  modo  localizzato  mediante  apposite  «ali  gocciolanti» disposte  sotto  la  pacciamatura  o lungo le file. Gli interventi di adacquamento  avranno  cadenza variabile in relazione alle situazioni climatiche dell'areale ed allo stadio vegetativo delle piante. Difesa fitosanitaria.
 Per  il  controllo  dei  principali  patogeni si fa riferimento a quanto riportato nei disciplinari di produzione elaborati nell'ambito di misure agro-ambientali ispirati alla produzione integrata.
 Al  fine  di controllare lo sviluppo dei patogeni responsabili di alterazioni  all"apparato  fogliare  ed  ai  frutti (es. Antracnosi - Botrytis  -  Alternaria  -  ecc...)  e'  ammesso  l'uso  di tunnel di copertura volti a ridurre la bagnatura della vegetazione. Raccolta.
 Nella  fase  di  raccolta  verranno  selezionati esclusivamente i frutti che presentano uno stadio di maturazione omogeneo. Commercializzazione.
 La commercializzazione avviene nel periodo da aprile a novembre. Conservazione.
 La  conservazione per alcune tipologie dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP    (Mirtillo-Ribes)   avverra'   esclusivamente   attraverso   la refrigerazione,  assicurando  i  valori di temperatura, umidita' e di composizione   atmosferica   tali   da   non  alterare  le  peculiari caratteristiche  qualitative  dei  frutti.  E'  ammessa  per tutte le tipologie dei Piccoli Frutti Cuneo la tecnica della surgelazione.
 Art. 6.
 Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
 Il  territorio  su  cui si conducono le coltivazioni dei «Piccoli Frutti  Cuneo»  IGP  risulta dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari  quali  l'altitudine,  la  latitudine,  la  conformazione orografica e la buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli.
 L'ubicazione    degli   investimenti   produttivi   in   ambienti pedemontani, caratterizzati da temperature medie contenute nella fase tardo  invernale,  determina  significativi  posticipi  nella fase di ripresa    vegetativa    -    fioritura,    tanto    da    prolungare significativamente le epoche di maturazione e commercializzazione.
 Inoltre le condizioni climatiche che caratterizzano l'intera fase estiva  di questi ambienti produttivi, consentono di poter effettuare coltivazioni  di  lamponi, ribes, mirtillo, rovo e fragolina di bosco durante   l'intero   arco   estivo   con   produzioni   prolungate  e significativamente frazionate.
 Forti   escursioni  termiche  giornaliere  associate  ad  elevata luminosita'  dell'ambiente  di  coltivazione conferiscono poi maggior lucidita', consistenza e colorazione ai frutti.
 Una  buona  dotazione  di  elementi  fertilizzanti  dei suoli (in particolare   elevati  livelli  di  sostanza  organica  nei  terreni) favoriscono  uno sviluppo ottimale delle piante, garantendo una buona differenziazione  di  gemme  a fiore nella fase autunnale - estiva ed una  significativa  copertura  e  protezione  da  parte  della  massa vegetante, sulle produzioni.
 L'insieme   di  questi  fattori  ambientali  rende  esclusivo  il rapporto  con  la  qualita'  dei  «Piccoli  Frutti Cuneo» IGP, che si caratterizzano  in  modo  particolare per la brillantezza del colore, per  la  consistenza  della polpa e per la qualita' organolettica dei frutti.
 Partendo  dai  prodotti  selvatici,  cosi' diffusi nell'area, nel corso degli anni i coltivatori cuneesi hanno continuato a selezionare linee  di  produzione  sempre  piu'  rispondenti  alle  esigenze  del consumatore,  sia in termini di caratteristiche organolettiche che di caratteristiche   estetiche   dei   frutti.   Attualmente  dunque  la produzione  di  piccoli frutti viene commercializzata in composizioni miste nelle cosiddette cassette «misto bosco.»
 Tali  cassette  contenenti  piu'  confezioni di singole specie di frutti  sono particolarmente conosciute ed apprezzate dal consumatore italiano ed europeo.
 I  fattori  ambientali  illustrati nel presente art. 6 unitamente alla  capacita'  dell'uomo  di  mettere  a  punto  e salvaguardare le tradizioni  socio  -  produttive  locali contribuiscono a determinare l'unicita'  delle  caratteristiche  dei  «Piccoli  Frutti Cuneo» IGP, caratteristiche      riconosciute      sia      dalla     letteratura tecnico-scientifica  che  dal  mercato,  dove tali produzioni trovano idonea valorizzazione.
 Art. 7.
 Controlli
 L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente  disciplinare  di  produzione  e'  svolta  da  un  organismo autorizzato,  conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.
 Art. 8.
 Etichettatura e confezionamento
 Il prodotto commercializzato come «Piccoli Frutti Cuneo» IGP deve essere   confezionato,   all'interno   della  zona  di  produzione  e direttamente in azienda, in appositi imballaggi tali da consentire la chiara  identificazione  del  prodotto, per garantire la qualita', la tracciabilita' e il controllo.
 L'identificazione   del   prodotto   IGP  dovra'  avvenire  nelle confezioni  in  cui  dovra' apparire la dicitura Piccoli Frutti Cuneo IGP  in  modo  chiaro  e  perfettamente  leggibile  e  con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.
 Il  confezionamento dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP avverra' negli imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.
 Il   prodotto   contenuto   negli  imballaggi  dovra'  presentare pezzature  e  grado  di maturazione omogenei; dovra' essere garantita un'omogeneita' di peso delle confezioni.
 Sulle   cassette   dovra'   essere  riportata,  accanto  al  logo commerciale   del   magazzino   di   conferimento   la  denominazione dell'azienda produttrice.
 Sulle  confezioni  dovra'  inoltre  essere  riportata la dicitura «Piccoli   Frutti   Cuneo»   immediatamente   seguito  dalla  dizione «Indicazione  Geografica  Protetta»  anche  sotto  forma  di acronimo I.G.P.
 Il logo della IGP «Piccoli Frutti Cuneo» e' composto da un tratto che  rappresenta  le  sagome  dei  diversi frutti, realizzato in modo gestuale.  Le  diciture  «Piccoli  Frutti  Cuneo  IGP» e «Indicazione Geografica Protetta» sono racchiuse all'interno della composizione. Note identificative dei caratteri.
 Piccoli   Frutti   Cuneo  -  carattere:  Glaser  -  con  modifica successiva per inserimenti retinati.
 IGP - carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati. Indicazione  Geografica  Protetta  - carattere: Helvetica grassetto - compressione 85%
 Riferimenti colore
 
 ----> vedere LOGO a pag. 67 della G.U. <----
 
 Piccoli  Frutti  Cuneo  -  colore pieno: riferimento pantone 186C quadricromia 100 giallo + 100 magenta retinati: 30% del colore pieno
 IGP  -  colore  pieno:  riferimento pantone 355C quadricromia 100 giallo + 100 cyan retinati: 30% del colore pieno. Indicazione  Geografica  Protetta  - colore: riferimento pantone 355C quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
 Tratto  grafico  (da  sinistra  a  destra)  mirtilli: riferimento pantone 268C quadricromia 80 cyan + 100 magenta + 10 nero;
 Lampone:  riferimento  pantone 208C quadricromia 100 magenta + 40 giallo + 40 nero.
 Fragola   frutto:   riferimento  pantone  186C  quadricromia  100 giallo + 100 magenta.
 Fragola   corona:   riferimento  pantone  355C  quadricromia  100 giallo + 100 cyan.
 
 ----> vedere LOGO a pag. 67 della G.U. <----
 
 Piccoli  Frutti Cuneo - colore pieno: nero 100% retinati: 30% del colore pieno.
 IGP - colore pieno: nero 100% retinati: 30% del colore pieno.
 Indicazione Geografica Protetta - colore: nero 100%.
 Tratto grafico (da sinistra a destra).
 Mirtilli: nero 100%.
 Lampone: nero 80%.
 Fragola frutto: nero 70%.
 Fragola corona: nero 45%.
 Nella  designazione  e'  comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione  di  origine  non  espressamente  prevista  dal  presente disciplinare  o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P. «Piccoli Frutti Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di  trasformazione,  possono  essere immessi al consumo in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  I.G.P.  riuniti  in Consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
 In  assenza  di  un  Consorzio  di tutela incaricato, le suddette funzioni  saranno  svolte  dal  MiPAF  in  quanto autorita' nazionale preposta  all'attuazione  del  Reg (CEE) 2081/92. L'utilizzazione non esclusiva  della  denominazione  protetta  consente  soltanto  il suo riferimento  secondo  la  normativa  vigente  tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
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