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| Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 21 gennaio 2005, n. 4 |  | Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge 19 novembre  2004,  n.  277,  recante  interventi straordinari per il riordino  e  il  risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Il  decreto-legge  19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari  per  il  riordino  e il risanamento economico dell'Ente Ordine   Mauriziano   di  Torino,  e'  convertito  in  legge  con  le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 21 gennaio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3227):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi)   e  dal  Ministro  dell'interno  (Pisanu)  il
 22 novembre 2004.
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  23 novembre 2004 con pareri delle
 commissioni  1ª,  2ª,  5ª,  7ª,  12ª  e  della  commissione
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 23 novembre 2004.
 Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il
 23, 24, 25 novembre 2004.
 Esaminato  in aula il 1°, 15 dicembre 2004 ed approvato
 il 16 dicembre 2004.
 Camera dei deputati (atto n. 5499):
 Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
 sede referente, il 17 dicembre 2004 con pareri del Comitato
 per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VII, XIV.
 Esaminato  dalla XII commissione, in sede referente, il
 22 e 28 dicembre 2004.
 Relazione  annunciata  il  28 dicembre  2004  (atto  n.
 5499/A - relatore on. Mancuso).
 Esaminato  in  aula  il  21,  22 dicembre  2004; il 17,
 18 gennaio 2005 ed approvato il 19 gennaio 2005.
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  19 novembre  2004,  n. 277, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 274 del 22 novembre 2004.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 84.
 |  |  |  | Allegato MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277.
 
 L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  1  (Ente  Ordine  Mauriziano  di  Torino).  1. L'Ente Ordine Mauriziano  di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", e'  costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
 2.  L'Ente  continua  a  svolgere  la  propria attivita' secondo le vigenti  disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962,  n.  1596,  fino  alla  data  di  entrata in vigore della legge regionale  con  la  quale  la  regione Piemonte ne disciplinera', nel rispetto  della  previsione  costituzionale,  la  natura  giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione».
 All'articolo 2:
 al  comma  1,  le parole: «Fondazione Mauriziana» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Ordine Mauriziano»;
 al  comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla cui  gestione  vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno  nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di  presidente  del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno  nominato  dal  Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato   dalla   regione   Piemonte;  uno  nominato  dall'Ordinario diocesano  di  Torino.  Gli  eventuali  oneri per il funzionamento di detto   comitato  sono  a  carico  della  gestione  dell'Ente  Ordine Mauriziano.  Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  che  provvede  alla  trasmissione alle competenti commissioni parlamentari»;
 ai  commi  2 e 3, le parole: di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1»;
 al  comma  4,  le  parole:  «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
 il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 «5.  La  Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati  nella  allegata tabella A, che costituisce parte integrante del  presente  decreto,  partecipa  all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresi', il Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, la regione Piemonte, nonche'  altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati   interessati,   che   avra'  lo  scopo  di  provvedere  alla conservazione,  alla  manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del  patrimonio  culturale  di  pertinenza  sabauda  esistente  nella regione Piemonte»;
 al  comma  6,  le  parole:  «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
 dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
 «6-bis. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di   Staffarda   viene  mantenuto  l'uso  sacro  della  stessa  senza incompatibilita' con la destinazione culturale del bene medesimo»;
 al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere  delle  competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione»;
 la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: «(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)».
 All'articolo  3,  al  comma  2,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto, il Commissario straordinario dell'Ente  presenta  al  comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata  relazione  sulle  attivita'  svolte. Dopo l'approvazione dello  statuto  della  Fondazione,  la suddetta relazione deve essere presentata   dagli   organi  statutari  al  Parlamento,  con  cadenza annuale».
 Nella   tabella   A   allegata,  al  numero  3),  dopo  la  parola: «cistercense» e' inserita la seguente: «antoniano».
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