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| Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 29 dicembre 2004, n. 323 |  | Ratifica    ed    esecuzione   dell'Accordo   di   mutua   assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della  Repubblica  di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare l'Accordo  di  mutua  assistenza  amministrativa tra il Governo della Repubblica  italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione,   l'accertamento   e  la  repressione  delle  infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 25  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 22.760  euro  annui  a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,   per  l'anno  2004,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 29 dicembre 2004
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 4561):
 
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 15 dicembre 2003;
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 28 gennaio 2004, con pareri delle commissioni
 I, II, V, VI e X;
 Esaminato dalla III commissione il 3 febbraio 2004 e il
 10 marzo 2004;
 Esaminato  in  aula  il  5 luglio  2004  e approvato il
 6 luglio 2004.
 Senato della Repubblica (atto n. 3030):
 Assegnato  alla 3ª'commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  14 luglio 2004 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª e 6ª;
 Esaminato  dalla 3ª commissione il 19 ottobre 2004 e il
 3 novembre 2004;
 Relazione  scritta  presentata il 9 novembre 2004 (atto
 n. 3030-A relatore sen. Pellicini);
 Esaminato in aula e approvato il 16 novembre 2004.
 |  |  |  | Allegato 
 ACCORDO  DI  MUTUA  ASSISTENZA  AMMINISTRATIVA  TRA  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA PER LA
 PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
 
 Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, di seguito denominati Parti Contraenti;
 Considerando   che   le   infrazioni   alla  legislazione  doganale pregiudicano   i   loro   rispettivi  interessi  economici,  fiscali, commerciali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
 Convinti  che la lotta contro tali infrazioni puo' essere resa piu' efficace  dalla  stretta  cooperazione  tra  le  loro Amministrazioni Doganali;
 Considerando  che e' importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la  corretta  adozione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste  ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
 Considerando   il  bisogno  di  agevolare  gli  scambi  commerciali regolari;
 Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope  rappresenta  un  pericolo per la salute pubblica e per la societa';
 Tenuto  conto  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro il traffico  illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;
 Tenuto  conto  della  Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
 hanno convenuto quanto segue:
 Capitolo I
 Definizioni
 Art. 1.
 Ai fini del presente Accordo si intende per:
 a) «legislazione    doganale»,   l'insieme   delle   disposizioni legislative  e  regolamentari  applicabile  dalle due Amministrazioni Doganali e relative:
 1.   all'importazione,  all'esportazione,  al  transito  ed  al deposito  delle  merci  e  dei  capitali,  ivi  compresi  i mezzi di' pagamento;
 2.  alla  riscossione,  alla  garanzia  ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
 3. alle misure di divieto, restrizione e controllo, compresa la normativa di controllo sugli scambi;
 4.  alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
 b) «Amministrazioni    Doganali»,    l'Amministrazione   doganale italiana  ivi  compresa  la  Guardia  di  Finanza,  per la Repubblica italiana  e  il  Ministero  delle  finanze  - Direzione Dogane per la Repubblica   di   Croazia,   competenti   per   l'applicazione  delle disposizioni   previste  alla  precedente  lettera  a)  del  presente Accordo;
 c) «infrazione   doganale»,   ogni   violazione  o  tentativo  di violazione alla legislazione doganale;
 d) «diritti  e tasse all'importazione e all'esportazione», i dazi doganali  e  tutti  gli  altri  diritti,  tasse  o imposizioni varie, gravanti  sulle  merci,  che  vengono  percepiti  all'importazione  e all'esportazione  ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e   le   tasse  all'importazione  o  all'esportazione  istituiti  dai competenti organi dell'Unione europea;
 e) «persona», ogni persona fisica o giuridica;
 f) «dati  personali»,  ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile;
 g) «stupefacenti e sostanze psicotrope» tutti i prodotti elencati nella  Convenzione  delle  Nazioni  Unite contro il traffico illecito degli  stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelli di cui agli Allegati alla citata Convenzione;
 h) «consegna  controllata»,  il  metodo che consente il passaggio sul  territorio  dello  Stato  di  ciascuna delle Parti Contraenti di merci  di  cui  si  sappia  o  si sospetti essere oggetto di traffico illecito,  sotto  il controllo delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti   allo   scopo   di   identificare  persone  coinvolte  in infrazioni.
 Capitolo II
 Campo di applicazione dell'Accordo
 Art. 2.
 1.  Le  Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali,  si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente   Accordo,   ai   fini  della  corretta  applicazione  della legislazione  doganale  e  della  prevenzione,  ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
 2.  Nel  quadro  del  presente  Accordo,  tutta  l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legali   ed  amministrative  in  essa  vigenti  e  nei  limiti  della competenza  e  dei  mezzi  di  cui dispone la propria Amministrazione doganale.
 3.  Il  presente  Accordo  e'  limitato  esclusivamente  alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso  contenute  non  potranno far sorgere da parte di alcun soggetto privato  il  diritto  di  ottenere,  sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
 Capitolo III
 Campo di applicazione dell'assistenza
 Art. 3.
 1.  Le  Amministrazioni  Doganali  si comunicano reciprocamente, su domanda  o  di  propria iniziativa, le informazioni e i documenti che possono  contribuire  ad  assicurare  la  corretta applicazione della legislazione  doganale  e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
 2.  Allorquando un'Amministrazione doganale procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se  operasse  per  conto  proprio  o  dietro  richiesta  di  un'altra Autorita' nazionale.
 Art. 4.
 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni  sulla  legislazione e le procedure doganali applicabili in  quella  Parte  Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale.
 2.  Ciascuna  Amministrazione  doganale comunica, su richiesta o di sua iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
 a) modifiche sostanziali alla legislazione doganale;
 b) nuove  tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
 c) nuove  tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.
 Art. 5.
 Le   Amministrazioni   Doganali   in  conformita'  alle  rispettive disposizioni  legislative  e  amministrative  nazionali  si assistono reciprocamente in merito ai procedimenti di sequestro, congelamento o confisca di beni, proventi e mezzi coinvolti in infrazioni.
 Art. 6.
 Le Amministrazioni Doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso:
 a) lo  scambio  di  funzionari  allo  scopo  di  incrementare  la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
 b) la  formazione  e  l'assistenza  nello  sviluppo  di capacita' professionali specializzate dei propri funzionari;
 c) scambio di esperti in materia doganale.
 Capitolo IV
 Casi di assistenza
 Art. 7.
 Su  richiesta  o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
 a) se   le   merci   esportate   dal   territorio   dello   Stato dell'Amministrazione  doganale adita siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente;
 b) se   le   merci   importate   nel   territorio   dello   Stato dell'Amministrazione  doganale  richiedente  siano  state  legalmente esportate  dal  territorio  dello Stato dell'Amministrazione doganale adita,   ed  il  regime  doganale  nel  quale  le  merci  sono  state eventualmente collocate.
 Art. 8.
 Le  Amministrazioni  Doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su  domanda  e,  all'occorrenza,  previa  indagine,  nel quadro delle disposizioni  legislative  e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare  l'esatta  percezione  di  diritti  e  tasse  doganali, in particolare quelle per agevolare:
 a) la   determinazione   del   valore  in  dogana,  della  specie tariffaria e dell'origine delle merci;
 b) l'applicazione  delle  disposizioni  concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
 Art. 9.
 Su  richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
 a) le  persone  di  cui  l'Amministrazione  doganale  richiedente sappia   o  presume  che  abbiano  commesso  o  sospetti  che  stiano commettendo un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
 b) le  merci  in  transito  o  in  deposito  che  sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
 c) i  mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente  di  essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
 d) i  locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
 Art. 10.
 1.  Le  Amministrazioni  Doganali  si comunicano reciprocamente, su richiesta  o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate  o  progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale.
 2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute  pubblica,  alla  sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte  Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.
 Art. 11.
 Su  richiesta  e  in  conformita'  alla  legislazione in vigore nel territorio  della  Parte Contraente adita, l'Amministrazione doganale adita  invia  e  notifica  o  richiede  alle  Autorita' competenti di notificare  alla persona interessata, domiciliata o residente nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni previste nell'ambito del presente  Accordo e che vengono emanate dall'Amministrazione Doganale richiedente.
 Art. 12.
 Le  Amministrazioni  Doganali  possono,  attraverso  mutue intese e conformemente   alle   rispettive   legislazioni  ed  ai  regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo delle consegne controllate di merci intatte, rimosse o sostituite interamente od in parte.
 Capitolo V
 Comunicazione ed esecuzione delle richieste
 Art. 13.
 1.   L'assistenza  prevista  dal  presente  Accordo,  e'  scambiata direttamente tra le Amministrazioni Doganali.
 2.  Le  richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate   per  iscritto  e  devono  essere  accompagnate  da  ogni documento  ritenuto  utile.  Quando  le  circostanze  lo  esigano, le richieste  possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto e senza indugio.
 3.  Le  richieste  inoltrate  ai  sensi  del  paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
 a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;
 b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;
 c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento;
 d) il  nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
 4.  La  richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una  delle  Amministrazioni  doganali,  viene  soddisfatta dall'altra Parte  Contraente,  purche'  in  conformita'  e  nel  rispetto  delle disposizioni  legislative  ed  amministrative  della Parte Contraente adita.
 5.  Le  informazioni  e  le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione  doganale.  Conformemente al paragrafo 2 dell'art. 23 del  presente Accordo, un elenco di detti funzionari viene comunicato dall'Amministrazione  doganale  di ciascuna Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.
 Art. 14.
 1.    Se   un'Amministrazione   Doganale   lo   richieda,   l'altra Amministrazione  Doganale  avvia  indagini  su operazioni che sono, o sembrano  essere,  contrarie  alla  legislazione doganale vigente sul territorio  dello  Stato  dell'Amministrazione  Doganale richiedente, provvedendo   poi   a   trasmettere   gli   esiti  di  tali  indagini all'Amministrazione Doganale richiedente.
 2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore  sul  territorio  dello  Stato  dell'Amministrazione  Doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.
 3.  Nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  Doganale adita non fosse idonea  ad  adempiere  alla  richiesta  essa  provvede  prontamente a trasmetterla      all'Amministrazione      competente     chiedendone contemporaneamente la cooperazione.
 Art. 15.
 1.  Su  richiesta  scritta,  al  fine di indagare su una infrazione doganale,   funzionari   all'uopo   designati  dalla  Amministrazione doganale      richiedente      possono,      con     l'autorizzazione dell'Amministrazione  doganale  adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
 a) consultare  negli  uffici  dell'Amministrazione doganale adita documenti,  dossier  ed  altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale;
 b) procurarsi  copie  di  questi documenti, dossier ed altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;
 c) assistere   alle   indagini   effettuate  dall'Amministrazione doganale  adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
 2.  Quando,  alle  condizioni  previste al paragrafo 1 del presente articolo,  i  funzionari  dell'Amministrazione  doganale  richiedente siano  presenti  sul  territorio  dell'altra  Parte  Contraente, essi devono  essere  in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
 3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate  ai  funzionari  doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione   in  vigore  sul  territorio  di  quest'ultima  e  sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
 Capitolo VI
 Documenti ed informazioni
 Art. 16.
 1.  Ciascuna  Amministrazione  Doganale,  di  propria  iniziativa o dietro   richiesta,  fornisce  all'altra  rapporti,  mezzi  di  prova documentali   o   copie   autenticate  di  documenti,  con  tutte  le informazioni   disponibili   su   attivita',   portate  a  termine  o pianificate,  che  costituiscono  o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale.
 2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da  informazioni  computerizzate  prodotte  in qualsiasi forma per lo stesso  scopo.  Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo     delle    informazioni    dovrebbe    essere    fornito contemporaneamente.
 3.  I  dossier  ed i documenti sono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.
 4.  I  dossier ed i documenti in originale ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al piu' presto.
 Capitolo VII
 Ufficiali di collegamento, esperti e testimoni
 Art. 17.
 1.  Le  Amministrazioni  Doganali  delle  Parti  Contraenti possono reciprocamente accordarsi su scambi di Ufficiali di collegamento, per periodi limitati, secondo modalita' accettate da entrambe.
 2. Al fine di promuovere la cooperazione tra le due Amministrazioni doganali,   l'Ufficiale   di   collegamento,   su   richiesta  e  con l'autorizzazione  dell'altra Parte Contraente, puo' essere incaricato di svolgere i seguenti compiti:
 a) agevolare  e  accelerare  lo  scambio  di  informazioni tra le Amministrazioni doganali, anche attraverso sistemi satellitari le cui modalita' operative saranno concordate tra le Parti;
 b) fornire    assistenza    nelle    investigazioni   riguardanti l'Amministrazione doganale rappresentata;
 c) partecipare alla preparazione di richieste di assistenza;
 d) fornire  consulenza  e assistenza all'Amministrazione doganale ospitante  nella  preparazione e nello svolgimento di operazioni alle frontiere;
 e) qualsiasi  altro  compito reciprocamente concordato tra le due Amministrazioni doganali.
 3.  Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti stabiliscono su   base  bilaterale  il  mandato  e  la  sede  degli  Ufficiali  di collegamento.
 4. Sulla base di una comunicazione ufficiale della Parte Contraente richiedente,  corredata del curriculum vitae della persona incaricata di   agire  come  Ufficiale  di  collegamento,  la  Parte  Contraente ospitante   rilascia   un  documento,  contenente  i  dati  personali dell'Ufficiale,  che  lo  autorizza a svolgere, nel territorio stesso della  Parte Contraente ospitante, le funzioni indicate al precedente paragrafo 3.
 Gli   Ufficiali   di   collegamento,  sul  territorio  della  Parte Contraente  debbono  essere  in  grado di produrre in ogni momento il documento di cui sopra.
 5.  Gli  Ufficiali di collegamento nella Parte Contraente ospitante beneficiano,  sul territorio di quest'ultima, della stessa protezione ed assistenza prevista dalla legislazione nazionale per gli Ufficiali doganali.
 Sono  da  ritenersi  responsabili  di qualsiasi violazione commessa fuori servizio.
 Art. 18.
 1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra  Parte Contraente autorizza i propri funzionari a deporre, in  qualita'  di  testimoni  o esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi   relativi   a   infrazioni  doganali  perseguite  nel territorio  della  Parte  Contraente  richiedente  e a produrre prove delle  stesse,  necessarie  per i detti procedimenti. Tali funzionari deporranno  in  relazione  a  fatti da loro constatati nell'esercizio delle  proprie  funzioni. La richiesta di comparizione deve precisare con  chiarezza  in  quale  causa  e  in  che qualita' l'agente dovra' deporre.
 2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
 Capitolo VIII
 Utilizzazione delle informazioni e dei documenti e protezione
 Art. 19.
 1.  Le  informazioni,  le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro   dell'assistenza   amministrativa  possono  essere  usati  in procedimenti   civili,  penali  ed  amministrativi,  alle  condizioni stabilite   dalle   rispettive   legislazioni   vigenti  in  materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
 2.  Tali  informazioni,  comunicazioni  e  documenti possono essere comunicati  ad  organi  governativi  diversi  da  quelli previsti dai presente  Accordo  soltanto  se  l'Amministrazione doganale che li ha forniti  vi  acconsente  espressamente  e  sempre che la legislazione propria  dell'Amministrazione  che  li  ha  ricevuti  non  vieti tale comunicazione.
 3.  Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si  applicano  alle  informazioni  su violazioni riguardanti sostanze narcotiche  e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate alle  altre  Autorita' che sono direttamente impegnate nella lotta al traffico illecito di droga.
 4.  In  ragione  degli  obblighi  che derivano all'Italia dalla sua appartenenza  all'Unione europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano,  tuttavia,  a  che  le  informazioni,  le  comunicazioni ed i documenti  ricevuti  possano,  quando  vi  sia  la necessita', essere trasmessi  alla  Commissione  europea  ed  agli  altri  Stati  membri dell'Unione stessa.
 5.  Le  informazioni,  le  comunicazioni  ed  i  documenti  di  cui l'Amministrazione   doganale   della   Parte  Contraente  richiedente dispone,  in  applicazione  del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.
 Art. 20.
 Allorquando  dei  dati  personali  vengano forniti in conformita' a quest'Accordo,  le  Parti  Contraenti  assicurano  loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei  principi  enunciati  nell'Allegato  al  presente  Accordo  e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
 Capitolo IX
 Eccezioni
 Art. 21.
 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando  questa  e'  di  natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza,  l'ordine  pubblico od altri interessi nazionali vitali di una  Parte  Contraente,  quando  implichi la violazione di un segreto industriale,   commerciale   o   professionale,   oppure   si  riveli incompatibile  con  le  disposizioni  legislative  ed  amministrative applicate da questa Parte Contraente.
 2.  Qualora  l'Amministrazione  doganale  richiedente  non fosse in grado  di  soddisfare  una  richiesta  di natura analoga che potrebbe esserle  inoltrata  dall'Amministrazione  doganale adita, essa ne da' menzione  nella  propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
 3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita  quando  essa  interferisca  con  indagini  o  con procedimenti giudiziari    o    amministrativi   in   corso.   In   questo   caso, l'Amministrazione  doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente  per  stabilire  se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
 4.  Il  rifiuto  o  il  differimento  dell'assistenza devono essere motivati.
 Capitolo X
 C o s t i
 Art. 22.
 1.  Le  Amministrazioni  Doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per  il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo,  fatta eccezione delle spese e delle indennita' versate agli esperti  ed  ai  testimoni,  nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori,  quando  questi  non  siano  funzionari  dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
 2.  Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese  elevate  e  non  usuali,  le  Parti  Contraenti determinano di concerto  le  condizioni  per  soddisfare  la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.
 Capitolo XI
 Applicazione dell'Accordo
 Art. 23.
 1.  Le  Amministrazioni  Doganali dispongono affinche' i funzionari dei   loro  servizi  incaricati  d'individuare  o  di  perseguire  le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
 2.  Le  Amministrazioni  Doganali  stabiliscono  delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
 3. Viene istituita una Commissione mista italo-croata, composta dal Direttore  dell'Agenzia  delle  Dogane  ed  il Direttore Generale del Ministero delle finanze - Direzione Dogane o dai loro Rappresentanti, assistiti  da  esperti,  che  si  riunira'  quando  se  ne ravvisi la necessita',  previa  richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per  seguire  l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
 4.  Le  dispute  per  le  quali  non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.
 Capitolo XII
 Applicazione
 Art. 24.
 Il  presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti  Contraenti  cosi'  come  essi  sono  definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.
 Capitolo XIII
 Entrata in vigore e denuncia
 Art. 25.
 Il  presente  Accordo  entra  in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento  delle  rispettive  procedure  interne  per l'entrata in vigore.
 Alla  data  di  entrata in vigore del presente Accordo, cessera' di essere   applicato  nelle  relazioni  tra  le  due  Parti  Contraenti l'Accordo  di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione  delle  frodi  doganali  tra  la Repubblica italiana e la Repubblica  Federale  Socialista di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 10 novembre 1965.
 Art. 26.
 Il  presente  Accordo  e'  concluso  per  una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
 Il  presente  Accordo cessera' di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia.
 I  procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.
 Art. 27.
 Su  richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di  un  termine  di  cinque  anni  dalla data d'entrata in vigore del presente  Accordo,  le  Parti  Contraenti  si  riuniscono  al fine di esaminarlo,  salvo  se  esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame non e' necessario.
 In   fede   di   che   i  sottoscritti  Rappresentanti  debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.
 Fatto  a  Zagabria  il  21 maggio  2002, in due originali, ciascuno nelle  lingue  italiana,  croata  e  inglese.  In  caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.
 Per il Governo                           Per il Governo
 della Repubblica italiana               della Repubblica di Croazia ..............................            ...........................
 |  |  |  | Allegato 
 PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
 1.   I   dati   personali  che  sono  stati  oggetto  di  procedura informatizzata dovranno essere:
 a) ottenuti ed elaborati legalmente;
 b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
 c) appropriati,  pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
 d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
 e) conservati   in  maniera  che  sia  possibile  identificare  i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda  quello  richiesto  per  gli  scopi  per  i  quali  sono stati immagazzinati.
 2.  I  dati  personali  che  forniscono  informazioni  di carattere razziale,  le  opinioni  politiche  o  religiose o di altre credenze, cosi'  come  quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia,  non possono essere oggetto di procedura informatizzata, salvo  se  la  legislazione  nazionale consente sufficienti garanzie. Queste   disposizioni  si  applicano  ugualmente  ai  dati  personali relativi a condanne penali.
 3.  Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali registrati nelle schede informatiche, siano protetti contro  distruzioni  non  autorizzate  o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
 4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
 a) di  conoscere  se  dei dati personali che la riguardano, siano contenuti  in  uno  schedario  informatizzato,  gli scopi per i quali siano   principalmente  utilizzati  e  le  coordinate  della  persona responsabile di tale schedario;
 b) di  ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive,  la  conferma  dell'eventuale  esistenza  di uno schedario informatizzato  contenente  dati  personali  che  la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
 c) di  ottenere,  secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di   quei   dati   che  siano  stati  elaborati  contrariamente  alle disposizioni   previste   dalla   legislazione   nazionale   relativa all'applicazione  dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato;
 d) di  disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato  seguito  ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
 5.1  Non  si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.
 5.2  Si  puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente  Allegato  qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda  e  qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica e che sia volta a:
 a)  proteggere  la  sicurezza  dello  Stato  e  l'ordine pubblico nonche'  gli  interessi  essenziali  dello  Stato  o a lottare contro violazioni penali;
 b) proteggere  le  persone  alle  quali  si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.
 5.3  La  legge  puo'  prevedere  di  limitare  i  diritti di cui al paragrafo 4,  lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a  schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini  statistici  o  per  la  ricerca  scientifica qualora non vi sia rischio  manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
 6.  Ciascuna  Parte  Contraente  si  impegna a prevedere sanzioni e mezzi  di  ricorso  allorquando  vi sia violazione delle disposizioni della  legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.
 7.  Nessuna  delle  disposizioni  del presente Allegato deve essere interpretata   nel  senso  di  limitare  o  altrimenti  intaccare  la possibilita'  per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali  si  riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 11 a pag. 20 della G.U.  <----
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