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| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266 |  | Testo  del  decreto-legge  9 novembre 2004, n. 266, coordinato con la legge  di conversione 27 dicembre 2004, n. 306 (in Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004), recante: «Proroga o differimento   di   termini  previsti  da  disposizioni  legislative. Disposizioni  di  proroga  di  termini  per  l'esercizio  di  deleghe legislative». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1. Prestazioni  aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei
 tecnici di radiologia medica
 
 1.  Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003,  n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  47,  e'  prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni  recate  in  materia  di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003,  n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  47,  recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  24 dicembre  2003,  n. 355, recante proroga di termini prevista da disposizioni legislative»:
 «Art.   16.  -  Per  garantire  la  continuita'  assistenziale  e fronteggiare  l'emergenza  infermieristica,  le disposizioni previste dall'art.  1,  commi 1,  1-bis,  2,  3,  4,  5  e 6 del decreto-legge 12 novembre  2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio  2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica».
 |  |  |  | Art. 2. Servizio civile
 
 1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77,  le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005».
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma  3,  art.  14,  del  decreto legislativo   5 aprile  2002,  n.  77,  concernente  «Disciplina  del Servizio  civile  nazionale  a  norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «3.  Il  presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2006, ad eccezione  delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005.».
 |  |  |  | Art. 3. Direttive  per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi
 
 1. All'articolo  7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200,  le  parole:  «entro  il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,  concernente  «Regolamento  recante  disciplina  dei procedimenti relativi  alla  prevenzione  incendi,  a norma dell'art. 20, comma 8, della  legge  15 marzo  1997,  n. 59» come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «1. I  soggetti  che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le  attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art.  2  della  legge  7 dicembre  1984,  n.  818,  sono  tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi  indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonche'  all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento.   Il   nulla   osta   provvisorio  consente  l'esercizio dell'attivita'  ai  soli  fini  antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi  previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni  esistenti  nonche'  quelli  previsti nei casi richiamati all'art.  4,  comma  secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini  stabiliti  dalle  specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno  per  singole  attivita'  o  gruppi  di attivita' di cui all'allegato  al  decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005».
 |  |  |  | Art. 4. Ente irriguo umbro-toscano
 
 1.  All'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441,  e  successive  modificazioni,  le  parole: «e' prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di quattro anni».
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  38.734  euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre  2001,  n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre  2001,  n.  441,  e  successive  modificazioni,  recante: «Disposizioni  urgenti  concernenti  l'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano» come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961,   n.   1048,  gia'  prorogato  dall'art.  1  del  decreto-legge 6 novembre  1991,  n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di quattro anni.».
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto legislativo   18 maggio   2001,   n.  228,  recante  «Orientamento  e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
 «2. Si   considerano  imprenditori  agricoli  le  cooperative  di imprenditori  agricoli  ed  i  loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento  delle  attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, come  sostituito  dal  comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti  dei  soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico».
 |  |  |  | Art. 5. Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli
 
 1.  All'articolo  3  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche: ((    a) al  comma  3, dopo la parola: «attribuito,» sono inserite le seguenti:  «nel  limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e»,  le  parole:  «per  ciascuno  degli  anni  dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;))
 b) al  comma  5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte  le  seguenti:  «del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  commi 3 e 5, del decreto legislativo  29 marzo  2004,  n.  99,  concernente  «Disposizioni  in materia   di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e semplificazione  amministrativa  in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma  2,  lettere  d), f), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38» come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «3.  Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria,  che  accedono  al  premio  di  primo insediamento di cui all'art.  8,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n. 1257/1999 del 17 maggio   1999,  del  Consiglio,  e  successive  modificazioni,  e' attribuito,  nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e  nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli  anni  dal  2005  al  2009  un  ulteriore aiuto, sotto forma di credito  d'imposta,  fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito  d'imposta  non  concorre  alla  formazione  del valore della produzione  netta  di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva  altresi'  ai  fini  del rapporto di cui all'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi  entro il 31 dicembre 2004, sono determinate le modalita' di applicazione  del  presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui  all'art.  5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.».
 «5.    All'applicazione   del   presente   articolo si   provvede nell'ambito  degli  stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».
 - Il   decreto   legislativo   18 maggio   2001,   n.  228,  reca disposizioni  «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma  dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
 |  |  |  | Art. 6. Trattamento di dati personali
 
 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al  comma  1,  le  parole:  «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
 b) al  comma  3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 180, commi 1 e 3, del decreto legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dalla legge qui pubblicata:
 «1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e  all'allegato  B) che non erano previste dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2005».
 «3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura  di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in  modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche  o  procedurali,  un incremento dei rischi di cui all'art. 31,  adeguando  i  medesimi  strumenti  al  piu'  tardi  entro  il 30 settembre 2005».
 |  |  |  | Art. 7. Codice della strada
 
 1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato.
 2.  All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
 «2-bis.  Durante  la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i ((semirimochi))  adibiti  al  trasporto di cose, nonche' classificati per  uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati   in  Italia  con  massa  complessiva  a  pieno  carico superiore  a  3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori  e  laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  ottemperanza  a quanto previsto  dal  regolamento  internazionale  ONU/ECE 104. I veicoli di nuova  immatricolazione  devono essere equipaggiati con i dispositivi del  presente  comma  dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005»;
 b) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
 «2-ter.  Gli  autoveicoli  i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto  di  cose,  di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5  t.,  immatricolati  in  Italia  a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre  la  nebulizzazione  dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche  tecniche  di  tali  dispositivi  sono  definite  con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
 
 Riferimenti normativi:
 -  Il  decreto-legge  27 giugno  2003,  n.  151,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214, reca: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada».
 -  Il  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della strada».
 |  |  |  | «Art. 7-bis. Proroga  del  termine  relativo  all'obbligo  di  utilizzo  del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard
 
 ((  1.  Il  termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, e' prorogato al 31 marzo 2005.
 2.  Fino  alla  scadenza  del  termine  di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, per i soggetti  di  cui  al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003,  n.  363,  del  casco protettivo omologato secondo gli standard previsti dalla normativa CE EN 1077».))
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  comma  7,  della  legge 24 dicembre  2003,  n.  363,  recante  «Norme in materia di sicurezza nella  pratica  degli  sport  invernali  da discesa e da fondo», come modificato dalla presente legge:
 «7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005».
 |  |  |  | Art. 8. Individuazione degli enti
 e organismi pubblici ritenuti indispensabili
 
 1.  All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le   parole:   «30  giugno  2005»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «31 dicembre 2005».
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28,  comma 1 della legge 28 dicembre  2001,  n.  448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di   ridurre   il   complesso  della  spesa  di  funzionamento  delle amministrazizoni   pubbliche,   di  incrementare  l'efficienza  e  di migliorare  la  qualita'  dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  il  31  dicembre  2005,  il Governo, su proposta del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interressato, sentite le  organizzazione  sindacali  per  quanto  riguarda i riflessi sulla destinazione  del  personale,  individua  gli  enti  e  gli organismi pubblici,   incluse   le  agenzie,  vigilati  dallo  Stato,  ritenuti indispensabili  in  quanto  le  rispettive  funzioni non possono piu' proficuamente  essere  svolte  da  altri  soggetti  sia  pubblici che privati,  disponendone  se  necessario  anche  la  trasformazione  in societa'  per  azioni  o  in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione  o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza  che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli  organismi  e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione».
 |  |  |  | Art. 9. Fornitura e manutenzione dei locali scolastici
 
 1.  Al  fine  di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate  per  l'adeguamento  a  norma  degli edifici scolastici, le regioni,  a  fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza  del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto  1999,  n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente   alle   opere  di  edilizia  scolastica  comprese  nei rispettivi programmi di intervento. ((  1-bis.  La  riserva  del  30  per cento del fondo rotativo per la progettualita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  54,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' prorogata al 31 dicembre 2006.
 1-ter.  Ove  le  regioni,  ai  sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno  26  agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  16  settembre  1992,  la  stessa  si  applica  agli edifici scolastici  esistenti  per  i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei Vigili del fuoco, il progetto di  adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo  2  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.))
 
 Riferimenti normativi:
 - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999,  n.  265,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  autonomia e ordinamento  degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»:
 «1.  Gli  interventi  previsti  dall'art. 1-bis del decreto-legge 23 ottobre  1996,  n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge  2 ottobre  1997,  n.  340,  devono  essere completati entro il 31 dicembre  2004  sulla  base  di  un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  54,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:
 «54.  Al  fine  di  razionalizzare  e  accelerare  la  spesa  per investimenti  pubblici,  con  particolare riguardo alla realizzazione degli   interventi   ammessi   al   cofinanziamento  comunitario,  di competenza  dello  Stato,  delle  regioni,  degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il  Fondo  rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie  per  la  redazione  degli  studi per l'individuazione del quadro  dei  bisogni  e  delle esigenze, degli studi di fattibilita', delle  valutazioni  di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti   preliminari,   definitivi   ed  esecutivi  previsti  dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in  relazione  alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di  spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del  Fondo e' riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento,  alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario  di  messa  in  sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette  a rischio sismico. La quota residua del Fondo e' riservata, per  almeno  il  60  per  cento,  in  favore  delle aree depresse del territorio  nazionale nonche' per l'attuazione di progetti comunitari da   parte  di  strutture  specialistiche  universitarie  e  di  alta formazione  europea  localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10  per  cento  per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche  di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse».
 -  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  26 agosto 1992, reca «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12  gennaio 1998, n. 37, concernente «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla  prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art.  2.  -  Il  comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita'   degli   stessi   alla   normativa   antincendio   entro quarantacinque   giorni  dalla  data  di  presentazione.  Qualora  la complessita'  del  progetto  lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione   all'interessato   entro   15  giorni  dalla  data  di presentazione  del  progetto,  e' differito al novantesimo giorno. In caso  di  documentazione  incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui  il  comando  ritenga  assolutamente indispensabile richiedere al soggetto  interessato l'integrazione della documentazione presentata, il  termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove  il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto».
 |  |  |  | Art. 10. Personale docente e non docente universitario
 
 1.  Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004,  n. 97, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio  dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e universita»:
 «Art.   5.   (Spese   di   personale   docente   e   non  docente universitario). - 1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione,  valutazione  e  finanziamento delle universita', per l'anno  2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'art. 51,  comma  4,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, non si tiene conto,  salvo  che  ai  fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 53, quarto  periodo,  della  legge  24 dicembre  2003  n.  350, dei costi derivanti  dagli  incrementi  per  il personale docente e ricercatore delle  universita'  previsti  dall'art.  24,  comma 1, della legge 23 dicembre  1998,  n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  personale  tecnico  ed  amministrativo  a decorrere dall'anno 2002.
 2.  Per  l'anno  2004,  le  spese per il personale universitario, docente  e  non  docente che presta attivita' in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le  spese fisse obbligatorie previste dall'art. 51, comma 4, della 27 dicembre 1997, n. 449.
 3.  Dall'attuazione  dei  commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
 |  |  |  | Art. 11. Programma Socrates
 
 1.  L'Istituto  nazionale  di documentazione per l'innovazione e la ricerca  educativa  di  cui  all'articolo  2  del decreto legislativo 20 luglio  1999,  n.  258,  e'  autorizzato  ad  avvalersi,  fino  al 31 dicembre  2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo  determinato  con  scadenza  nel  corso  dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto legislativo 20 luglio   1999,  n.  258,  recante  «Riordino  del  centro  europeo dell'educazione,  della  biblioteca  di  documentazione  pedagogica e trasformazione  in  Fondazione  del  museo  nazionale della scienza e della  tecnica  "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art.   2  (Trasformazione  della  biblioteca  di  documentazione pedagogica  in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e  la  ricerca  educativa.  -  1.  La  biblioteca  di  documentazione pedagogica,  di  cui  all'art.  292 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione per  l'innovazione  e  la ricerca educativa. L'Istituto e' sottoposto alla  vigilanza  del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della   pubblica   istruzione  con  propria  direttiva  individua  le proprieta' strategiche alle quali l'Istituto si uniforma.
 2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed  autonomia  amministrativa,  ed  e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale,  regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6.
 3.  All'Istituto  sono  trasferiti,  con  le  inerenti risorse, i compiti  svolti  dalla  biblioteca  di documentazione pedagogica, con sede in Firenze.
 4.  L'Istituto,  in  collegamento  con  gli Istituti regionali di ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura  lo  sviluppo  di  un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze  di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale  e  internazionale  oltre  che  alla creazione di servizi e materiali  a  sostegno  dell'attivita'  didattica  e  del processo di autonomia;  rileva  i  bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo  sviluppo  dei  sistemi  tecnologici  e documentari ed elabora e realizza  coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le universita' e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando  la  diffusione  dei  relativi  risultati;  collabora  con il Ministero  della  pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea.
 5.  L'Istituto  cura  lo  sviluppo  delle  attivita' di raccolta, elaborazione,  valorizzazione  e  diffusione  dell'informazione  e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e   dell'autonomia;  sostiene  lo  sviluppo  e  la  diffusione  delle tecnologie    dell'informazione,   della   documentazione   e   della comunicazione  nelle  scuole;  cura  la valorizzazione del patrimonio bibliografico   e  documentario  gia'  appartenente  alla  biblioteca pedagogica  nazionale  e  lo  sviluppo  di  un  settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati».
 |  |  |  | Art. 12. Consorzi agrari
 
 1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole:  «Entro  cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005». ((  1-bis.  Decorso  il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attivita'  produttive,  che  vigila  sulla procedura di liquidazione, valuta  la  sussistenza  di  eventuali  situazioni oggettive ostative all'attivazione   della   soluzione   concordataria  e  individua  le soluzioni  atte  a  garantire  lo  svolgimento  dell'attivita'  anche mediante  autorizzazione  alla  ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa.))
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  4,  della  legge 28 ottobre  1999,  n.  410,  recante  «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari» come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «4.  Entro  il  31 dicembre  2005  l'autorita' amministrativa che vigila   sulla  liquidazione  revoca  l'autorizzazione  all'esercizio provvisorio  dell'impresa  dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa,  salvo  che  nel  frattempo  sia  stata presentata ed autorizzata  domanda  di concordato ai sensi dell'art.  214 del regio decreto  16 marzo  1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio  agrario  o di societa' cooperativa agricola operanti nella stessa  regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria.  Il  cessionario succede nella titolarita' delle attivita' d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.».
 |  |  |  | Art. 12-bis. Proroga di termini in materia di allevamento di animali
 
 ((  1.  Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'allegato previsto   dall'articolo 2,   comma 1,   lettera   b),   del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' differito al 31 dicembre 2005.
 2.  A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero  19  dell'allegato  previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  26 marzo 2001, n. 146, le parole: «e' vietato  l'uso  dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e» sono sostituite dalle seguenti: «e' vietata».
 3.  Al  numero  22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  26 marzo  2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al   sesto  capoverso,  le  parole:  «31 dicembre  2005»  sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
 b) al  settimo  capoverso,  le  parole:  «1° gennaio  2008»  sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».))
 
 Riferimenti normativi:
 -   Si   riporta   il   testo  del  numero  19,  quinto  periodo, dell'allegato  previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo   26 marzo   2001,  n.  146,  recante  «Attuazione  della direttiva  98/58/CE  relativa  alla  protezione  degli  animali negli allevamenti»:
 «A    partire    dal    1° gennaio    2004   e'   vietato   l'uso dell'alimentazione  forzata  per  anatre  ed  oche e la spiumatura di volatili  vivi.  Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda».
 -  Si  riporta  il testo del sesto e settimo capoverso del numero 22,  dell'allegato  previsto  dall'art.  2,  comma 1, lettera b), del decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante «Attuazione della direttiva  98/58/CE  relativa  alla  protezione  degli  animali negli allevamenti», come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri  quadrati  1600  e/o  altezza  inferiore  a  cm 35  devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati  1600  e/o  altezza  superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2010».
 «A  partire  dal  1° gennaio 2013 l'allevamento di animali con il solo  e  principale  scopo  di  macellarli  per  il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti,  capaci  di  soddisfare  il benessere degli animali. Tali recinti  devono  contenere  appositi  elementi  quali  rami  dove gli animali  possano  arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per  ciascun  animale  presente  nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere  un  nido  delle  dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale  presente  nel  recinto  stesso.  I  visoni  devono  altresi' disporre  di  un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con  profondita' di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie».
 |  |  |  | Art. 12-ter. Proroga di termini in materia di pesca
 
 ((  1.  Al  comma  3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n.  77,  le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2006».))
 
 Riferimenti normativi:
 -   Si   riporta  il  testo  del  comma  3-bis  dell'art.  3  del decreto-legge  27 gennaio  2004, n. 16, recante «Disposizioni urgenti concernenti   i   settori   dell'agricoltura  e  della  pesca»,  come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «3-bis.  Nelle  more  dell'entrata  in vigore dell'obbligo di cui all'art.  22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2371/2002,   alle   navi  abilitate  alla  pesca  costiera  locale  e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2006 continuano  ad  applicarsi  le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento  di  cui  al  decreto  ministeriale  22 giugno  1982  del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  200 del 22 luglio 1982, nonche' le disposizioni di cui al decreto ministeriale  19 aprile  2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000,  recante  regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale».
 |  |  |  | Art. 13. Definizione transattiva delle controversie
 per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
 
 1.  All'articolo  9-bis,  comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005». ((  1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge   di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro  delle politiche  agricole  e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata  sulla gestione delle attivita' connesse alla definizione delle  controversie,  di  cui  all'articolo 9-bis  del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.))
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9-bis, comma 2, del decreto legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,  recante  «Trasferimento  delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel  Mezzogiorno  e  Agenzia  per  la  promozione  dello sviluppo del Mezzogiorno,  a  norma  dell'art.  3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «2.  Le  controversie  relative ai progetti speciali e alle altre opere  di  cui  al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono  essere  definite  transattivamente  su  iniziativa d'ufficio ovvero  su  istanza  del creditore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre  2005,  nel  limite  del  25  per  cento delle pretese di maggiori  compensi,  al  netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese  e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti gli interventi  per  i  quali  risultano  iscritte esclusivamente riserve nella   contabilita'  dei  lavori.  Qualora  sulla  controversia  sia intervenuto  un  lodo  arbitrale  o una decisione giurisdizionale non definitiva,  il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un  massimo  del  50  per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione  monetaria  e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva  si  applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi».
 |  |  |  | «Art. 14. Adeguamenti alle prescrizioni antincendio
 per le strutture ricettive esistenti
 
 1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre  2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005. ((  1-bis.  La  proroga  del  termine  di  cui  al  comma  1  per  il completamento  dell'adeguamento  si  applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al   comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco,  il  progetto  di adeguamento  per  l'acquisizione  del  parere di conformita' previsto dall'articolo  2  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37».))
 
 Riferimenti normativi:
 - Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre  2001,  n.  411,  recante  «Proroghe  e  differimento dei termini»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 31 dicembre 2001, n. 463:
 «1.  Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto  completano  l'adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione incendi  di  cui  alle  lettere  b)  e c) del punto 21.2 della regola tecnica   di   prevenzione   incendi   per   le  attivita'  ricettive turistico-alberghiere,  approvata  con  decreto ministeriale 9 aprile 1994,  del  Ministro dell'interno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  116  del  20 maggio  1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro  il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del  penultimo  comma  dell'art.  11 del decreto del Presidente della Repubblica  29 luglio  1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui  al  citato  decreto  ministeriale  9 aprile  1994  relative alle attivita'  ricettive  esistenti,  avendo  particolare  riguardo  alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  12 gennaio  1998,  n. 37, concernente «Regolamento recante   disciplina   dei  procedimenti  relativi  alla  prevenzione incendi, a nonna dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art.  2  (Parere  di  conformita).  -  1.  Gli  enti e i privati responsabili  delle  attivita'  di  cui  al  comma 4 dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
 2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita' degli  stessi  alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla  data di presentazione. Qualora la complessita' del progetto lo richieda,  il  predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro  quindici  giorni  dalla data di presentazione del progetto, e' differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile  richiedere  al  soggetto  interessato  l'integrazione della  documentazione  presentata,  il termine e' interrotto, per una sola  volta,  e  riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione  integrativa  richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto».
 |  |  |  | Art. 15. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
 
 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 419, e' prorogato al 31 dicembre  2005,  limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo  decreto  legislativo,  per  i  quali non sia intervenuto il prescritto  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso  di  fusione  o  unificazione  strutturale,  il  regolamento  da emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2,  art.  2,  del  decreto legislativo  29 ottobre  1999,  n.  419,  recante  «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a nonna degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «2.  L'individuazione  degli  enti oggetto delle misure di cui al comma 1  e'  effettuata  con  uno  o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno   2001,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri.  La  privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
 «2.   Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di Stato,  sono  emanati  i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per  le  quali  le  leggi  della Repubblica, autorizzando l'esercizio della  potesta'  regolamentare  del  Governo,  determinano  le  norme generali  regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata  in  vigore  delle  norme regolamentari.».
 |  |  |  | Art. 16. Canoni demaniali marittimi
 
 1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  5,  comma  2-quinquies, del decreto-legge  12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' differito al 15 dicembre 2004.
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  2-quinquies, del decreto-legge  12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»:
 «2-quinquies.  Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici  in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla   rideterminazione  dei  canoni  demaniali  marittimi  anche  in relazione   al   numero,   all'estensione,   alle   tipologie,   alle caratteristiche   economiche  delle  concessioni  e  delle  attivita' economiche  ivi  esercitate,  e  all'abusivismo,  il  termine  di cui all'art.  32,  comma  22,  del  citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  326  del  2003, e successive modificazioni, e' differito al 30 ottobre 2004».
 |  |  |  | Art. 17. Programma operativo assistenza tecnica
 e azioni di sistema 2000-2006
 
 1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2004-2006».
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta l'art. 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «18.  Al  fine  di  assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie  relative  al  Programma  operativo  assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni   dell'obiettivo 1,   nonche'   al   programma  nazionale  di iniziativa  comunitaria Leader + "Creazione di una Rete nazionale per lo  sviluppo  rurale",  il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge  16 aprile  1987,  n.  183,  e'  autorizzato ad anticipare, nei limiti   delle   risorse  disponibili,  su  richiesta  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento per le politiche di sviluppo  e  di  coesione  -  Servizio  per  le  politiche  dei Fondi strutturali  comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste  per  il  periodo 2000-2006. Per le annualita' successive il fondo  procede  alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.».
 |  |  |  | Art. 18. Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza
 
 1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata  in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali  non  sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della  legge  22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui  all'articolo  4,  comma  4,  della  stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
 2.  I  giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui  mandato  scade  il  31  dicembre  2004,  anche per effetto della proroga  disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n.  45,  e  per  i  quali  non  sia  consentita  la  conferma a norma dell'articolo  ((42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,)) sono  prorogati  nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni  fino al 31 dicembre 2005.
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4, commi 1 e 4, della legge 22 luglio  1997, n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del contenzioso  civile  pendente:  nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari»:
 «1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal  comma  4, ha durata quinquennale e puo' essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.».
 «4.  Il  Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del  Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici  onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi  o  di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.».
 -  Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003,  n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004,  n.  45, recante «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'Amministrazione della giustizia»:
 «Art. 2 (Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza). -- 1. I giudici onorari  di  tribunale  e  i  vice procuratori onorari il cui mandato scade  entro  la  data  del  31 dicembre  2003,  per  i quali non sia consentita  un'ulteriore  conferma a norma dell'art. 42-quinquies del regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.
 1-bis.  All'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,  le  parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».
 --  Si  riporta il testo dell'art. 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente: «Ordinamento giudiziario»:
 «Art.  42-quinquies  (Durata dell'ufficio). - La nomina a giudice onorario  di  tribunale  ha  la  durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
 I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma  nell'incarico  rimangono  in servizio fino alla definizione della  procedura  di  cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza  dell'incarico.  La  conferma  della  nomina  ha,  comunque, effetto  retroattivo  con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza  del  triennio  gia'  decorso. In caso di mancata conferma i giudici  onorari  di  tribunale  in proroga cessano dall'incarico dal momento  della  comunicazione  del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.
 Alla  scadenza  del  triennio,  il  consiglio  giudiziario, nella composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991,  n.  374,  esprime  un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di ogni elemento utile, compreso  l'esame  a  campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
 La  nomina  dei  giudici  onorari di tribunale pur avendo effetto dalla  data  del  decreto  ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo comma,  ha  durata  triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».
 |  |  |  | Art. 18-bis. Modificazioni della legge 2 agosto 2004, n. 210
 
 ((  1.  All'articolo 3,  comma 1,  lettera f),  della  legge 2 agosto 2004,  n.  210,  le parole: «data di entrata in vigore della presente legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «data  di  emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1».))
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 1, lettera f) della legge  2 agosto  2004,  n.  210,  recante:  «Delega al Governo per la tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli  acquirenti  di immobili da costruire», come modificato dalla presente legge:
 «f)    istituire   un   Fondo   di   solidarieta'   a   beneficio dell'acquirente  che,  a  seguito  dell'insolvenza  del costruttore a fronte  della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la  data  di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 1, siano  o  siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi,  dichiara  di  aver subito la perdita delle somme versate o di ogni  altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprieta' o dell'assegnazione del bene;».
 |  |  |  | Art. 19. Tutela della salute dei non fumatori
 
 1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  51,  comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' prorogato fino al 10 gennaio 2005.
 
 Riferimenti normativi:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  51,  comma 6  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»:
 «6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da   attivare  d'intesa  con  le  organizzazioni  di  categoria  piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3  e  5  entrano  in  vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.».
 |  |  |  | Art. 19-bis. Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia
 ed alle emissioni in atmosfera
 
 ((  1.  All'articolo  10  del  decreto-legge  5 febbraio 1990, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 «5.  Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e  medie  imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di  Venezia  e  nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e  della  ristorazione,  i  mercati  all'ingrosso  e  al  minuto, gli impianti  sportivi,  non  serviti  da  pubblica  fognatura, che hanno presentato   ai   comuni,  entro  il  30 giugno  2004,  un  piano  di adeguamento  degli  scarichi,  possono  completare  le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4  si  applicano  ai  soggetti  di  cui al primo periodo del presente comma,  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione,  che  abbiano  presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi».
 2.   I   termini   di   cui  al  comma 2  dell'articolo 13-bis  del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre 2005.))
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e  per la prevenzione dell'inquinamento delle acque», come modificato dalla presente legge:
 «Art.  10  (Venezia  e  Chioggia).  -  1.  I  comuni di Venezia e Chioggia  elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per la  realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di  Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e  tecnologie  adeguati  a  realizzare  nell'intera area lagunare gli obiettivi  previsti  dal  piano regionale di risanamento delle acque, approvato   con   delibera   del   consiglio  regionale  n.  962  del 1° settembre  1989.  Il  comune  di  Venezia  provvede  alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di  programma  del  3 agosto  1993  ai  sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
 2.  I  progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia  di  cui  all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata   dall'art.   4   della  legge  8 novembre  1991,  n.  360. L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento   ed   il   risanamento   delle  acque  del  bacino idrografico   immediatamente  sversante  nella  laguna  di  Venezia", nonche' variante agli strumenti urbanistici generali.
 3.  Negli  ambiti  indicati  nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche,  e'  consentito  lo scarico delle acque reflue provenienti dagli  insediamenti  civili  di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo  dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre  1973,  n.  962,  dalle  aziende  artigiane  produttive, ancorche' non rientranti nella tipologia di cui all'art. 17 del piano regionale  di  risanamento  delle  acque,  approvato con delibera del consiglio  regionale n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri,  dagli  enti  assistenziali  e  dalle aziende turistiche ricettive  e  della  ristorazione,  purche'  sottoposte a trattamenti individuali  secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri  soggetti  non  compresi  nel  precedente  periodo,  e  piu' in generale  tutti  coloro  che  utilizzano  scarichi  di natura civile, provvedono  a  dotarsi  di  sistemi  di trattamento in esecuzione dei progetti  di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalita'  e  i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia.  I  trattamenti  degli  scarichi  di  cui al presente comma superiori   a   cento   abitanti  equivalenti  devono  essere  basati sull'impiego  delle  migliori  tecnologie  applicabili e gestibili, a costi  sostenibili  e  tenendo  conto della situazione urbanistica ed edilizia  specifica.  Le  tipologie  degli  impianti individuali o le relative  prestazioni  depurative  sono  identificate  dalla  regione Veneto  con  il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni,  che  sara'  a  tal fine integrato, per il trattamento degli  scarichi  superiori  a  cento  abitanti  equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualita' delle acque degli effluenti degli  impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i  limiti  stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della  Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, fatte salve specifiche e motivate  prescrizioni integrative da parte delle autorita' sanitarie competenti.
 4.  Il  sindaco  del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia  possono  concedere  contributi  ai privati per l'esecuzione delle  opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le   unita'   edilizie   interessate   dai  progetti  di  intervento, utilizzando  le  quote vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
 4-bis.  Per  le  autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi  alle  aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed  alle  aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5,  rilasciate  dal  Magistrato  alle  acque  di Venezia previa approvazione  dei  progetti  da  parte  dei  comuni  di  Venezia e di Chioggia,  secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia  e  di  Chioggia,  per  i fini di cui al presente articolo. I canoni  di  cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalita' di cui all'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e  medie  imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di  Venezia  e  nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri  gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e  della  ristorazione,  i  mercati  all'ingrosso  e  al  minuto, gli impianti  sportivi,  non  serviti  da  pubblica  fognatura, che hanno presentato   ai   comuni,  entro  il  30 giugno  2004,  un  piano  di adeguamento  degli  scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre  2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si  applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che  abbiano  presentato  ai  comuni,  entro  il  30 giugno  2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi.
 6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui  al  comma 5,  sono  sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico   senza   autorizzazione  e  di  superamento  dei  limiti  di accettabilita'  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in  sanatoria  delle  autorizzazioni  entro  i  termini  previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.».
 -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  13-bis,  comma  2,  del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27 dicembre 2002, n. 284, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza»:
 «2.  I  termini  di  adeguamento  di  cui  all'art. 1 del decreto ministeriale  18  aprile  2000 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.».
 |  |  |  | Art. 19-ter. Societa' cooperative
 
 ((  1.   Al   settimo   comma   dell'articolo   223-duodecies   delle disposizioni  di attuazione del codice civile le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005».
 2.  Il  termine  di presentazione delle domande di iscrizione delle societa'  cooperative a mutualita' prevalente all'Albo delle societa' cooperative  di  cui all'articolo 2512 del codice civile e' stabilito al 31 marzo 2005.))
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si riporta il testo dell'art. 223-duodecies delle disposizioni di  attuazione  del  codice  civile,  come  modificato dalla presente legge:
 «Conservano  le  agevolazioni fiscali le societa' cooperative e i loro  consorzi che, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni  assembleari  dall'art.  2538  del  codice,  adeguano i propri   statuti  alle  disposizioni  che  disciplinano  le  societa' cooperative a mutualita' prevalente entro il 31 marzo 2005».
 - Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile:
 «Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). - Sono societa' cooperative  a  mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
 1)  svolgono  la  loro  attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
 2)  si  avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei soci;
 3)  si  avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
 Le  societa'  cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in un  apposito  albo,  presso  il quale depositano annualmente i propri bilanci».
 |  |  |  | Art. 19-quater. Norme per la sicurezza degli impianti
 
 ((  1.  Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia edilizia,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  hanno  effetto  a  decorrere  dal 1° luglio 2005. La proroga  non  si  applica  agli  edifici  scolastici di ogni ordine e grado.))
 
 Riferimenti normativi:
 -  Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  edilizia»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
 |  |  |  | Art. 19-quinquies. Proroga  di  termini  in  materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica
 
 ((  1.  All'articolo  4,  comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  le  parole:  «diciotto  mesi»  sono  sostituite dalle seguenti: «trentasei  mesi»  e  all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003,  n.  147,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,  n.  200,  le  parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».))
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», come modificato dalla presente legge:
 «150.  Qualora  la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi  di  programma  per la localizzazione degli interventi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12 luglio  1991,  n. 203, che non siano stati  attuati  ai  sensi dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136,  si  provvede,  su  proposta  del  medesimo soggetto proponente, comunicata   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  alla rilocalizzazione  del  programma  in  altra  regione. A tale fine, il presidente   della   giunta   regionale  ed  il  sindaco  del  comune interessati  alla  nuova  localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma,  ai  sensi  dell'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, da ratificare entro trentasei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge. Il finanziamento    dei   programmi   e'   comunque   subordinato   alle disponibilita'  esistenti,  alla  data  della  ratifica  da parte del comune  dell'accordo  di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione   del   programma   di   cui  al  citato  art.  18  del decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203»
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17-ter del decreto-legge 24 giugno  2003,  n.  147  (Proroga  di  termini  e disposizioni urgenti ordinamentali)  convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1° agosto 2003, n. 200, come modificato dalla presente legge:
 «Art.  17-ter  (Differimento  di  termini  in materia di edilizia residenziale  pubblica).  - 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'art. 11, comma  2, e dall'art. 12, comma 2 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia'  differita,  da  ultimo,  dall'art.  2,  comma  7,  della  legge 1° agosto  2002,  n.  166,  e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2005.  La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti,  alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma,   sullo  stanziamento  destinato  alla  realizzazione  del programma  di  cui  all'art.  18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».
 |  |  |  | Art. 19-sexies. Proroga dell'operativita' del Fondo regionale di protezione civile
 
 ((  1.  L'operativita'  del  Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e'  prorogata  per  gli anni 2005, 2006 e 2007 anche al fine di fronteggiare  le  esigenze  connesse  all'impiego delle risorse umane necessarie  al  funzionamento  della  rete  dei  Centri funzionali di protezione civile.
 1-bis.  Agli  oneri  derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2005,  2006  e 2007, si provvede mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.))
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:
 «16.  Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per  le  calamita'  naturali  di  livello  b) di cui all'art. 108 del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema  di  protezione  civile delle regioni e degli enti locali, e' istituito  il  «Fondo  regionale  di  protezione civile». Il Fondo e' alimentato  per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire  100  miliardi  annue,  il  cui  versamento  e'  subordinato  al versamento  al  Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma  di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno  precedente,  determinata  dalla  Conferenza dei presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome in modo da assicurare un concorso  complessivo  delle  regioni  e  delle province autonome non inferiore,  annualmente,  al  triplo del concorso statale. Le risorse regionali  e  statali  sono  accreditate  su  un  conto  corrente  di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo  delle  risorse del Fondo e' disposto dal presidente della Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome, d'intesa  con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti  autorita'  di  bacino  in  caso  di calamita' naturali di carattere    idraulico    ed    idrogeologico,   ed   e'   comunicato tempestivamente  alla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 17.  In  sede  di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso  delle  regioni  al  Fondo  di cui al comma 16 e' assicurato mediante  riduzione  delle  somme  trasferite  ai  sensi  della legge 15 marzo  1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno,  con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 52, comma 6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo e' alimentato esclusivamente  da  un  contributo  dello  Stato  pari  a 154.970.000 euro.».
 -  Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n.   225,  concernente  «Istituzione  del  Servizio  nazionale  della protezione civile»:
 «Art.  3  (Attivita'  e  compiti di protezione civile). - 1. Sono attivita'  di  protezione  civile  quelle  volte  alla  previsione  e prevenzione  delle  varie  ipotesi  di  rischio,  al  soccorso  delle popolazioni   sinistrate   ed  ogni  altra  attivita'  necessaria  ed indifferibile  diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2.
 2.  La previsione consiste nelle attivita' dirette allo studio ed alla   determinazione  delle  cause  dei  fenomeni  calamitosi,  alla identificazione  dei  rischi  ed  alla  individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
 3.  La  prevenzione  consiste  nelle attivita' volte ad evitare o ridurre   al   minimo   la  possibilita'  che  si  verifichino  danni conseguenti  agli  eventi  di  cui  all'art. 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione.
 4.  Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza.
 5.    Il    superamento    dell'emergenza   consiste   unicamente nell'attuazione,  coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle  iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
 6.  Le  attivita'  di  protezione  civile devono armonizzarsi, in quanto  compatibili  con le necessita' imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio».
 |  |  |  | Art. 19-septies. Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
 
 ((  1.  Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' aggiunto il seguente:
 «Art.  23-bis  (Disposizioni  transitorie).  - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali  di  cui  all'articolo  14, comma 6, per l'attuazione delle misure  previste  dal  Fondo  di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992».))
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  6  del  decreto legislativo  26 maggio  2004,  n.  154,  recante «Modernizzazione del settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
 «6.   Con   decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,   sentita   la   commissione   di  cui  all'art.  3,  sono individuati,  previa  intesa con le regioni e le province autonome, i criteri   di   attuazione   in  base  al  principio  di  adeguatezza, differenziazione   e   sussidiarieta'   di  cui  all'art.  118  della Costituzione,  anche  contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilita' di avvalersi delle Capitanerie di porto o di altro soggetto.».
 -   Il   testo  del  decreto  ministeriale  3 marzo  1992,  reca: «Modalita'  tecniche  e  criteri  relativi  alle provvidenze previste dalla   legge  5 febbraio  1992,  n.  72,  concernente  il  Fondo  di solidarieta' nazionale della pesca».
 |  |  |  | Art. 19-octies. Denunce dei pozzi
 
 ((  1.   All'articolo   23,  comma  6-bis,  del  decreto  legislativo 11 maggio  1999,  n. 152, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».))
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 23, comma 6-bis, del decreto legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  recante  «Disposizioni sulla tutela  delle  acque  dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE  concernente  il  trattamento  delle acque reflue urbane e della  direttiva  91/676/CEE  relativa  alla  protezione  delle acque dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti agricole», come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «6-bis.  I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente   della  Repubblica  18 febbraio  1999,  n.  238,  per  la presentazione  delle  domande  di  riconoscimento  o  di  concessione preferenziale  di  cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775,  e  dall'art.  2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2005. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.».
 |  |  |  | Art. 19-nonies. Fondo per la produzione, la distribuzione
 l'esercizio e le industrie tecniche
 
 ((  1.  All'articolo  12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  28, e successive modificazioni, le parole: «per un periodo di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 30 settembre 2005».))
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  8,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in  materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dalla presente legge:
 «8.  La  gestione  finanziaria  del Fondo di cui al comma 1 resta affidata,  fino al 30 settembre 2005, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.».
 |  |  |  | Art. 19-decies. Consigli degli ordini professionali
 
 ((  1.  Le  disposizioni  previste  per  gli ordini professionali dal decreto-legge  24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27 luglio  2004,  n,  188,  sono prorogate al 30 giugno 2005.))
 
 Riferimenti normativi:
 -   Si  riporta  il  testo  delle  disposizioni  per  gli  ordini professionali  di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188,  concernente  permanenza  in carica degli attuali consigli degli ordini  professionali  e  proroga  di  termini  in  materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche' di protezione dei dati personali:
 «Art.  1.  -  1. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002,  n.  107,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,  n.  173,  le  parole:  "30 giugno  2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"».
 «1-bis.  Il  regolamento  previsto  dall'art.  4,  comma  3,  del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima  data  devono  essere indette, ove il mandato non abbia piu' lunga  durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.».
 |  |  |  | Art. 20. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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