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| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 22 dicembre 2004 |  | Disciplina  concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle  acque  destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Toscana. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla qualita' delle acque   destinate   al  consumo  umano,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
 Visto  il  decreto  23 dicembre  2003  del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate  al  consumo umano per le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia,  Sicilia,  Toscana  e  le  province  autonome di Bolzano e Trento;
 Viste le motivate richieste della regione Toscana;
 Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in data 12 ottobre 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  regione  Toscana puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori  di  parametro  fissati  nell'allegato  I, parte B del decreto legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31, gia' concesse per i parametri boro,  arsenico e clorito entro i Valori massimi ammissibili (VMA) di 3 mg/l, di 50 \mu g/l e di 1,3 mg/l.
 La   deroga   per  il  parametro  clorito  con  un  valore  massimo ammissibile  di  1,3  mg/l puo' essere estesa ai comuni di Capannoni, Porcari,  Pescia, Uzzano, Baggiano, Massa e Cozzale, Pieve a Fievole, Consumano, Lamporecchio e Larciano.
 Per  il  comune  di  Piombino  il valore massimo ammissibile per il parametro boro puo' essere innalzato a 5 mg/l.
 2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 30 giugno 2005.
 3.  Entro  il  30 aprile  2005  la  regione  Toscana  e'  tenuta  a presentare i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un  programma  dettagliato  di quanto e' previsto per i prossimi anni corredato  dei costi e della copertura finanziaria. E' tenuta inoltre a fornire ulteriori indagini conoscitive sull'origine dell'inquinante ambientale  boro,  su eventuali fonti antropiche e su i provvedimenti preventivi messi in atto.
 4.  Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 5.  Sono  escluse  dai  procedimenti  di  deroga,  e  sono comunque obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle autorita'   regionali  e  provinciali  la  valutazione  di  ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
 6.  Si  richiama  inoltre  l'attenzione al disposto normativo circa l'obbligo  dell'informazione  al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni   dei  suddetti  elementi  con  specifico  riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni   di   cui   agli   articoli 1   e   2,  e'  subordinato all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 2.  La regione, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori,  trasmettera'  trimestralmente  ai  Ministeri  della salute e dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio  una  relazione tecnico-amministrativa  sulla  situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  provvedimento  di  deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 2.  I  Ministeri  della  salute  e dell'ambiente e della tutela del territorio  effettuano  congiuntamente  una  valutazione trimestrale, sulla  base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di  attuazione  degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.
 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 dicembre 2004
 
 Il Ministro della salute
 Sirchia
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
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