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| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 22 dicembre 2004 |  | Disciplina  concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle  acque  destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla qualita' delle acque   destinate   al  consumo  umano,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
 Viste le motivate richieste della regione Piemonte;
 Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in data 12 ottobre 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  regione  Piemonte  puo'  stabilire  deroghe  al  valore  di parametro  fissato  nell'allegato  I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio  2001,  n.  31,  per  il  parametro nichel entro il valore massimo  ammissibile  (VMA)  di  50  \mug/l  per il comune di Silvano D'Orba (Alessandria).
 2. Il suddetto VMA puo' essere concesso fino al 3l dicembre 2005.
 3.  Entro  il  30 aprile  2005  la  regione  Piemonte  e'  tenuta a presentare:
 una relazione sullo stato di avanzamento dell'impianto pilota;
 un calendario generale dei lavori;
 un  inquadramento generale del problema nel territorio regionale, con particolare riferimento alle eventuali fonti di inquinamento.
 4.  Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 5.  Sono  escluse  dai  procedimenti  di  deroga,  e  sono comunque obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle autorita'   regionali  e  provinciali  la  valutazione  di  ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
 6.  Si  richiama  inoltre  l'attenzione al disposto normativo circa l'obbligo  dell'informazione  al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni   dei  suddetti  elementi  con  specifico  riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni   di   cui   agli   articoli 1   e   2,  e'  subordinato all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 2.  La  regione  Piemonte,  oltre  ad  un  dettagliato programma di esecuzione  dei  lavori,  trasmettera'  trimestralmente  ai Ministeri della  salute  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio una relazione    tecnico-amministrativa    sulla    situazione   relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  provvedimento  di  deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 2.  I  Ministeri  della  salute  e dell'ambiente e della tutela del territorio  effettuano  congiuntamente  una  valutazione trimestrale, sulla  base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di  attuazione  degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.
 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 dicembre 2004
 
 Il Ministro della salute
 Sirchia
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
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